»Le tipologie
Xxxxxxx Xxxxxxx
Consulente del Lavoro
»Le tipologie
contrattuali «
I
l contratto di lavoro nel settore dello spettacolo può essere inquadrato in due principali schemi contrattuali:
A. Contratto di lavoro subordinato.
B. Contratto di lavoro autonomo.
A. Lavoro subordinato
Il contratto di lavoro artistico nel diritto del lavoro viene definito “speciale” in quanto non rientra nello schema e nel modello tipico del rapporto subordinato. La specialità del rapporto subordinato non altera però la presenza degli elementi essenziali propri di ogni rapporto di lavoro, e cioè la faciendi necessitas, l’one- xxxxxx e la subordinazione1.
Il contratto di lavoro artistico o di scrittura è l’accordo che intercorre tra l’impresario, produttore, capo com- pagnia e l’artista , diretto a porre in essere un vincolo
giuridico, avente per oggetto l’obbligo , per il primo il corrispondere una retribuzione e per il secondo di dare una prestazione artistica (art.2094 codice civile). Nel rapporto di lavoro subordinato, dunque, la presta- zione artistica è caratterizzata dall’inserimento del lavoratore nel complesso aziendale e nell’organizzazio- ne predisposta dal datore di lavoro, nonostante l’inter- mittenza del rapporto, all’interno della quale l’artista è sottoposto al potere direttivo disciplinare ed artisti- co dell'imprenditore (con riferimento, ad esempio, agli orari di lavoro, ai modi e tempi della prestazione), sul quale grava tutto il rischio dell'organizzazione dello spettacolo ed alla facoltà di protesta (clausola, quella della protesta, che consente al datore di lavoro di risolvere il rapporto di lavoro, quando le prestazioni dell’artista siano considerate negative, per incapacità dell’artista o per risultato insufficiente in dipendenza del giudizio del direttore artistico, dello stesso impre- sario o del xxxxxxxx0).
1 Xxxxx Xxxxxx Xx Xxxx, Diritto del Lavoro, II Edizione, Edipro. 2 Xxxxx Xxxxxx Xx Xxxx, Op.cit.
B. Lavoro autonomo
Il rapporto di lavoro autonomo si costituisce attraver- so la stipulazione di un contratto d’opera. Quest’ultimo è disciplinato dagli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile, ai sensi dei quali con il contratto d’opera una persona (l’artista) si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione verso il committente.
Come emerge chiaramente dalla definizione, il rap- porto di lavoro autonomo è caratterizzato innanzitut- to dall’elemento dell’indipendenza dell’artista, nel
senso che quest’ultimo presta la sua opera al di fuori di un contesto organizzativo e senza sottoporsi all’atti- vità di direzione di un datore di lavoro.
Altri aspetti distintivi del lavoro autonomo sono:
• l’assenza di vincoli orari;
• l’impossibilità per il datore di lavoro di infliggere sanzioni disciplinari;
• libertà di decidere tempi e modi dello svolgimento della prestazione.
Quanto alla durata, normalmente, il rapporto di lavo- ro autonomo si esaurisce con il compimento della pre- stazione dedotta come oggetto del contratto.
Nell’ambito del lavoro autonomo il prestatore potrà svolgere la propria attività sotto forma di:
Professionista
(titolare di partita IVA)
Lavoratore autonomo occasionale
In questa categoria rientrano quei soggetti che esercitano abitualmente, a favore di più soggetti, un’attività di lavoro autonomo. Il compenso eroga- to verrà assoggettato ad IVA
Si fa riferimento a quei soggetti che esercitano in forma non abituale nessuna attività artistica e/o professionale. Svolgono prestazioni professionali saltuarie senza vincolo di subordinazione.
Il compenso erogato non è soggetto ad Iva per carenza del presupposto soggettivo dell’abitualità dell’attività esercitata (art.5 del D.P.R. n. 633/1972)
[ 30 ]
*
Rapporti tra azienda ed artista
Possesso partita IVA?
Le prestazioni rese nel quadro di un rapporto di collaborazione tra chi organizza lo spettacolo e chi lo esegue, vengono giuridicamente e fiscalmente “inquadrate” in una delle seguenti forme: lavoro autonomo, lavoro subor- dinato, collaborazione occasionale.
NO
SI
Contratto di scrittura
occasionale
Subordinato
Autonomo
Prestazione
Ritenuta d’acconto 20%
Irpef (art.12 DPR 917/86 eass)
Ritenuta d’acconto 20%
Fattura
Ricevuta di prestazione occasionale
Cedolino
Trattamento fiscale
Documento retributivo
*
Previdenza ed assistenza nello spettacolo
La distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e subordinato è molto importante anche sotto il profilo delle garanzie per l’artista - lavoratore, con riguardo, tra l’altro, agli aspetti legati alla contribuzione previdenziale ed assi- stenziale.
Subordinato
Autonomo
Autonomo e Subordinato
ENPALS
INPS
Ente erogatore
• Malattia
• Maternità
Assicurazione di:
• Invalidità
• Vecchiaia
• Disoccupazione
• CUAF (ass. familiari)
• Malattia
• Maternità
• Fondo Garanzia TFR
Contratto di scrittura
Prestazioni gestite
In realtà, da un punto di vista pensionistico la contribuzione Enpals è identica nelle due tipologie contrattuali, infatti l’impresa che ingaggia un’artista sosterrà gli stessi oneri in entrambe le situazioni.
Mentre ai fini Inps il lavoratore autonomo ha meno garanzie rispetto al lavoratore subordinato, quali la disoccu- pazione, Assegni familiari ed Fondo garanzia TFR. Ai fini Inail il lavoratore autonomo non ha nessuna copertura a differenza del lavoratore subordinato.