SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO per servizi
SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO per servizi
per l’esecuzione del servizio di Servizio di consegna di solleciti pagamento mediante raccomandata A/R
L’anno ………………., e questo giorno del mese di , in Pisa, località Ospedaletto, presso gli
uffici amministrativi di Acque S.p.A., in via X. Xxxxxxxxxx n. 1,
TRA
ACQUE S.p.A., denominata di seguito nel presente atto “Committente”, con sede legale in Xxxxxx (XX) xxx Xxxxxxxxxx x. 0, Codice Fiscale, Partita IVA e numero d’iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze presso la Camera di Commercio di Firenze 05175700482, in persona del: Sig. …………………….., nato a
……………….(………….) il …………….., domiciliato per la carica presso il quale interviene a questo
atto in qualità di ……………………
E
……………………………., denominata di seguito nel presente atto semplicemente “impresa” o “appaltatore” con sede in ………………. (……) via …………………… n Codice Fiscale e Numero di Iscrizione al Registro delle
Imprese di ……………… presso la Camera di Commercio di ……………… …………………… partita I.V.A.
……………………….., legalmente rappresentata dal …………………………… Sig. …………………………., nato il
………………… a …………………… Codice Fiscale , il quale interviene a questo atto in forza ed in
virtù della carica rivestita e dei poteri a lui attribuiti dallo statuto sociale, che agisce quale impresa appaltatrice in forma di
• impresa singola
• Impresa capogruppo mandataria di A.T.I. tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:
…………………………………………………………………………….
PREMESSO
- che ACQUE S.p.A., ai sensi dell’art. 238 comma 7 del d.Lgs 163/2006, ha adottato un proprio “Regolamento per la disciplina dei contratti e degli appalti nei settori speciali sotto soglia comunitaria”, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 21/03/2007, e da questo da ultimo modificato nella seduta del 16/12/2014 che disciplina la formazione, la stipulazione e l’esecuzione dei contratti di forniture, servizi e lavori, di cui essa è Committente;
- che ai sensi dell’art. 39, comma 1 del citato regolamento in data ………………….. è stata espletata la “Selezione concorrenziale per l’individuazione dell' appaltatore di appalto di servizi identificata al n. S0025, e riguardante il servizio di cui in epigrafe;
- che tale selezione prevedeva un importo a base d’asta, comprensivo degli oneri della sicurezza, di €
385.000, (Euro trecentoottantacinquemila/00), di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per €
,0 (Euro Zero/00);
- che a seguito della predetta Selezione concorrenziale e dell’ approvazione dell’ aggiudicazione definitiva avvenuta in data l’ appalto per il servizio è stato aggiudicato al sunnominato appaltatore
che ha offerto un ribasso percentuale del % e quindi per un importo netto contrattuale incluso
gli oneri per la sicurezza di € ………………. (Euro ) escluso I.V.A.;
- che nei confronti dell’appaltatore è stato verificato il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38 del d.Lgs 163/2006;
- che il finanziamento dell’appalto è effettuato con Xxxxx ordinari di bilancio;
- che ai sensi del combinato disposto del d.Lgs. n. 490/94, del d.P.R. n. 252/98, e del D.Lgs. 159/2011 si prende atto che in relazione all'appaltatore (e all'impresa esecutrice) non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi del D.Lgs. 159/2011, in base alla comunicazione antimafia (prevista dall' art. 84 D.Lgs. 159/2011 rilasciata in data dalla
Prefettura di …………………...
- che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 5 del Regolamento, l'Impresa ha corredato la propria offerta della cauzione provvisoria di cui all' art. 75, comma 1, D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, che viene svincolata all' atto della sottoscrizione del contratto mediante consegna dell'originale al legale rappresentante dell'appaltatore sopra generalizzato;
TUTTO CIO’ PREMESSO
Le parti convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1. Oggetto del contratto.
1. La Committente concede all’appaltatore che accetta senza riserva alcuna, l’esecuzione del servizio di cui in premessa e meglio dettagliato nel Capitolato Speciale d’ Appalto. L’appaltatore si impegna alla sua esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.
Articolo 2. Importo contrattuale.
L’importo contrattuale ammonta a € …………………… (Euro ……………………….) di cui:
a) € ………………….. (Euro ) per prestazioni vere e proprie;
b) € …………………. (Euro ) per oneri per la sicurezza.
2. L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.
3. Le prestazioni sono da erogarsi in modalità a consumo (secondo i costi unitari indicati in sede di selezione concorrenziale); pertanto gli importi contrattuali sono da intendersi quali massimali di spesa per la Committente, e non rappresentano in alcun modo un impegno all'acquisto dei servizi per l'intero ammontare e si procederà all' applicazione alle quantità effettivamente autorizzate e regolarmente eseguite dei prezzi unitari dell'elenco prezzi contrattuale di cui all'articolo 3, comma 2, depurati del ribasso contrattuale offerto dall' appaltatore.
Articolo 3. Condizioni generali del contratto.
1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d’ appalto , che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. E' parte integrante del contratto l'elenco dei prezzi unitari posto a base di gara dalla Committente.
3. Fanno parte inoltre del contratto la lettera di xxxxxx, l' offerta economica .....
Articolo 4. Recapito dell’appaltatore e suo responsabile delle prestazioni.
1. L’appaltatore prende atto ed accetta che ogni comunicazione ed adempimento relativo all’appalto del servizio in oggetto sarà inviata al seguente indirizzo: …………………………………………….
2. L’ appaltatore ha l’ obbligo di indicare al direttore del contratto il nominativo del proprio responsabile che interagirà con la committenza, in suo nome e per conto, in ordine all’ esecuzione dell’ appalto di cui trattasi.
Il responsabile dell’ appaltatore dovrà essere costantemente reperibile e provvederà, per conto dell’ appaltatore, a vigilare affinché ogni fase dell’ appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del direttore dell’ esecuzione del contratto.
La Committente può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell’appaltatore, previa motivata comunicazione.
3. L'Appaltatore, inoltre, è tenuto a segnalare i nominativi del personale addetto all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, fornendo il relativo elenco al Direttore dell'esecuzione del contratto. Tale elenco dovrà essere aggiornato in caso di variazione.
4. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore alla Committente la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.
5. L'appaltatore è comunque in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi agenti ed operai, nonché dalla malafede o dalla frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
6. L'appaltatore assume l'obbligo di richiedere alla Committente le autorizzazioni all’accesso agli impianti / cantieri e fornire i propri dipendenti, aventi accesso a tali strutture, di un apposito documento di identificazione munito di fotografia, dal quale risulti che la persona titolare del documento lavora alle proprie dipendenze. Il documento di identificazione dovrà essere sempre in possesso dell’addetto ai lavori ed essere esibito al rappresentante della Committente (Direttore del contratto, coordinatore della sicurezza e/o altro funzionario) che svolgerà funzioni di controllo.
7. Qualora l'appaltatore- previa autorizzazione della Committente - subappaltasse le prestazioni contrattuali, è tenuto a far assumere al subappaltatore l'obbligo della richiesta di autorizzazione all’accesso agli impianti / cantieri e di fornire i propri dipendenti, aventi accesso a tali strutture, dell'apposito documento di identificazione. Anche questo documento dovrà essere munito di fotografia del titolare e attestare che lo stesso è alle dipendenze del subappaltatore.
8. Se, a seguito di controllo, risulterà che uno o più addetti di cui sopra sono sprovvisti del documento di cui ai commi precedenti, saranno prese le generalità degli stessi, intimando all’appaltatore (anche nel caso che gli addetti ai lavori siano alle dipendenze del subappaltatore), la presentazione entro il giorno successivo al ricevimento della comunicazione dei documenti, attestanti l’assunzione, non esibiti all'atto del controllo al Direttore del contratto.
Art. 5 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l’Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
3. L’Appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Committente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Firenze.
5. L’Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
6. La Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Xxxxx.
7. L’Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 4 del 7 luglio 2011 l’Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG n. 65838057C1 al cessionario, anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell’Appaltatore medesimo riportando il CIG n. 65838057C1 dallo stesso comunicato.
In relazione a quanto sopra, la Committente dà atto che l’ appaltatore ha comunicato gli estremi del conto corrente bancario su cui effettuare i pagamenti relativi al presente contratto di servizi, che di seguito si riportano: ……………………………………., nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, che sono le seguenti: …………………………………
Articolo 6. Durata del contratto e termini / modalità di consegna. 0.Xx contratto avrà una durata pari a 12 mesi dalla data della sottoscrizione del contratto oppure
1. il servizio è stato/a consegnato/a ed è iniziato/a prima della stipulazione del contratto, in via d’ urgenza, per i motivi descritti nel verbale di attivazione del servizio, ai sensi dell’articolo 11. comma 9 del D.Lgs. 163/2006.
2. La consegna e l’installazione dei prodotti dovrà avvenire secondo quanto di seguito indicato:
Ufficio Gestione morosità e recupero crediti Xxx Xxxxxx 0 xxxx Xxx. Xx Xxxxx di Pontedera.
Articolo 7. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.
1. Per quanto indicato in premessa, ai sensi del combinato disposto del d.Lgs. n. 490/94, del d.P.R. n. 252/98, e del D.Lgs. 159/2011 si prende atto che in relazione all'appaltatore (e all'impresa esecutrice) non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi del D.Lgs. 159/2011, in base alla comunicazione antimafia (prevista dall' art. 84 D.Lgs. 159/2011 rilasciata in data ………………………... dalla Prefettura di …………………...
2. L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto Legislativo 8 Giugno 2001, n. 231.
Articolo 8. Divieto di cessione del contratto – cessione del credito - Subappalto.
0.Xx sensi dell’ art. 10, comma 4 del “Regolamento per la disciplina dei contratti e degli appalti nei settori speciali sotto soglia comunitaria” il presente contratto non può essere ceduto, neanche parzialmente, a pena di nullità.
2. L’Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalità espresse all’art. 117 del D.Lgs. 163/2006, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di appaltatore. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. E’ fatto, altresì, divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
(qualora l'aggiudicatario abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)
3. Il subappalto è regolato dall'art. 29 della PROCEDURA PER LA ''GESTIONE DEI SERVIZI fino alla soglia comunitaria''.
4. La Committente provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, e, a tal fine, l'appaltatore dovrà comunicare alla Committente la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
5. L'appaltatore prende atto che la mancata indicazione da parte dell'appaltatore della quota parte di prestazioni eseguite dal subappaltatore implica la sospensione del procedimento di liquidazione delle spettanze della rata (di acconto o di saldo) a cui si riferiscono.
6. La modalità di pagamento di cui ai commi che precedono diviene inefficace in caso di ammissione dell’appaltatore a procedure concorsuali; in tal caso la Committente liquiderà le spettanze del subappaltatore nei limiti, condizioni e termini individuati dagli organi della procedura fallimentare (Tribunale fallimentare, giudice delegato, curatore, comitato dei creditori).
7. E’ fatto divieto di ulteriore subappalto delle prestazioni oggetto di subappalto.
8. In ogni caso l’appaltatore resterà responsabile di fronte alla Committente dell' osservanza di tutti gli obblighi derivanti dal presente contratto, anche relativamente alle prestazioni oggetto di subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità di cui sopra e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Committente. L'appaltatore si impegna per conto delle ditte subappaltatrici autorizzate a consegnare AL COMMITTENTE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DELLA SICUREZZA DI RIFERIMENTO IN RELAZIONE alle prestazioni di servizi subappaltate, nei tempi e nei modi stabiliti dalla normativa vigente e comunque almeno sette giorni prima dell'inizio delle prestazioni di servizi in questione.
9. Ogni subappaltatore autorizzato dovrà comunque richiedere le autorizzazioni all’accesso al LUOGO DI LAVORO trasmettendo alla Committente tutta la documentazione della sicurezza di riferimento E COOPERARE E COORDINARE I PROPRI INTERVENTI CON IL COMMITTENTE E L’APPALTATORE.
(ovvero, in alternativa ai precedenti commi da 3 in poi, qualora l'aggiudicatario abbia dichiarato di non avvalersi del subappalto oppure non abbia indicato, in sede di offerta, le prestazioni da subappaltare)
3. Non è ammesso il subappalto.
Articolo 9. Cauzione definitiva.
1. Ai sensi dell' art. 11, comma 6 del ''Regolamento per la disciplina dei contratti e degli appalti nei settori speciali sotto soglia comunitaria'' l'appaltatore, a garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante ……………………… n. ……………….. rilasciata da
………………………. emessa in data ………………….. per l'importo di € (Euro
…………………………………).
2. Ai sensi dell'art. 11, comma 3 del ''Regolamento per la disciplina dei contratti e degli appalti nei settori speciali sotto soglia comunitaria'' la garanzia è svincolata ad avvenuto accertamento del regolare assolvimento degli obblighi contrattuali; pertanto la garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della Committente beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.
3. Ai sensi dell' art. 11, comma 4 del ''Regolamento per la disciplina dei contratti e degli appalti nei settori speciali sotto soglia comunitaria'' in caso di inadempimento o ritardo nell'esecuzione del contratto e nelle altre ipotesi eventualmente previste da norme di settore, la Committente provvederà all'escussione della cauzione definitiva.
4. La garanzia deve essere integrata, nella misura di cui al comma 1, ogni volta che la Committente abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
5. La Committente ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali di cui all' art. 11 del presente contratto.
Articolo 10. Responsabilità per infortuni e danni.
1. L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, nell’esecuzione del presente contratto, tanto dell’Appaltatore stesso quanto della committente e/o di terzi.
2. Ai sensi dell'art. 10, comma 4 del ''Regolamento per la disciplina dei contratti e degli appalti nei settori speciali sotto soglia comunitaria'' l'appaltatore dovrà stipulare a tale scopo specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento all'oggetto del presente contratto e del relativo Capitolato, con massimale per sinistro non inferiore a Euro 1000000 e con validità a decorrere dalla data di stipula del contratto fino alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi di cui ai precedenti periodi.
3. Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
Articolo 11. Penali.
1. Si intendono qui integralmente richiamate, quale parte integrante del presente contratto le penali di cui al Capitolato Speciale d’ Appalto così come ivi dettagliate.
2. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell’ importo contrattuale complessivo al netto dell’ IVA;
3. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% (diecipercento) dell’importo contrattuale complessivo, al netto dell’IVA, la Committente potrà risolvere il contratto in danno della Società, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
4. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’appaltatore per iscritto dal Direttore dell’esecuzione del contratto.
5. L’appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Direttore dell’esecuzione del contratto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette
deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Committente ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.
6. Nel caso di applicazione delle penali, la Committente provvederà a recuperare l’importo sulle relative fatture, ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.
Articolo 12. Sospensioni delle prestazioni contrattuali.
1. L’ appaltatore non può sospendere il servizio oggetto del presente contratto in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con la Committente.
2. L’ eventuale sospensione del servizio per decisione unilaterale dell’ appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e determina la conseguente risoluzione del contratto per colpa. In tal caso la Committente procederà all’ incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’ appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dalla Committente e conseguenti dall’ instaurazione del nuovo rapporto contrattuale.
Articolo 13. Oneri a carico dell’appaltatore.
1. Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri già previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto, nonché tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.
2. L’Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati.
3. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L’Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo,nei confronti della Committente.
4. L’Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
5. L’Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché a dare immediata comunicazione alla medesima di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto.
6. La Committente si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L’Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
7. Sono altresì a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’articolo 25.
Articolo 14. Invariabilità del corrispettivo.
1. Ai sensi dell’art. 21 comma 1 del “Regolamento per la disciplina dei contratti e degli appalti nei settori speciali sotto soglia comunitaria” i prezzi contrattuali sono fissi ed invariabili, e pertanto non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.
Articolo 15. Varianti e quinto d’ obbligo.
1. Ai sensi dell’ art. 22 comma 1 del “Regolamento per la disciplina dei contratti e degli appalti nei settori speciali sotto soglia comunitaria” le variazioni qualitative del contratto sono ordinate dalla Committente all’appaltatore, entro i limiti e al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 311, comma 3 del D.P.R. 207/2010.
2. Ai sensi del medesimo comma, qualora, per il buon esito della prestazione, si rendessero necessarie variazioni oltre detti limiti, queste saranno concordate con l’appaltatore purché il corrispettivo non muti in danno della Committente e purché non venga sostanzialmente mutato l’ oggetto del contratto.
3. Ai sensi dell’art. 22 comma 3 del “Regolamento per la disciplina dei contratti e degli appalti nei settori speciali sotto soglia comunitaria”, l’appaltatore è comunque tenuto ad assoggettarsi a variazioni della prestazione contrattuale entro i limiti del 20 (venti) per cento in più o in meno di quella originaria del presente contratto. Pertanto, la Committente potrà apportare un aumento delle prestazioni oggetto del presente contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo contrattuale complessivo. In caso di aumento delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo del presente contratto, le prestazioni integrative verranno eseguite alle condizioni tutte stabilite nel presente contratto e remunerate ai prezzi unitari di cui al presente contratto. In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo del presente contratto, l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari offerti.
4. Ai sensi dell’art. 22 comma 4 del “Regolamento per la disciplina dei contratti e degli appalti nei settori speciali sotto soglia comunitaria”, l’aumento della prestazione oltre il 20% richiederà la stipulazione di un nuovo contratto, aggiuntivo al presente.
Articolo 16. Fatturazione e Pagamenti.
1. Ai sensi dell’ art. 20 comma 1 del “Regolamento per la disciplina dei contratti e degli appalti nei settori speciali sotto soglia comunitaria, Il pagamento avverrà in ragione del progressivo avanzamento della prestazione stessa secondo le seguenti rateazioni: mensile, ferma restando la preventiva verifica del rispetto della regolarità contributiva.
2. Ai sensi dell’art. 20 comma 3 del “Regolamento per la disciplina dei contratti e degli appalti nei settori speciali sotto soglia comunitaria”, è comunque condizione per potersi procedere al pagamento finale a saldo l’accertamento della regolare esecuzione della prestazione contrattuale.
3. Il pagamento degli importi dovuti avverrà entro 60 giorni da data fattura fine mese previa verifica della prestazione effettuata e conseguente liquidazione da parte del direttore del contratto.
4. Ciascuna fattura, redatta secondo le norme fiscali in vigore dovrà essere intestata alla stazione appaltante – (C.F. ……………. P.IVA ) –, dovrà riportare le modalità di pagamento, comprensive
del codice IBAN, e dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al CIG n. 65838057C1 alla singola tipologia di attività/fornitura, al periodo di competenza, oltre all’indicazione delle quantità e del relativo prezzo unitario.
5. L'Appaltatore unitamente alla trasmissione delle fatture emesse, provvederà a comunicare alla Committente la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
6. La fattura emessa dal subappaltatore dovrà riportare i dati sopra riportati.
7. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Committente procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Committente, non produrrà alcun interesse.
8. L’importo delle predette fatture verrà bonificato dalla Committente, previo accertamento della/e prestazione/i effettuata/e, entro il termine di cui al comma 4, sul conto corrente indicato nel precedente art. 3.
9. L’Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla Committente le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. Non sarà considerata comunicazione di variazione la mera indicazione di un conto corrente dedicato diverso riportata solo sulla fattura.
Articolo 17. Regolare esecuzione e verifica.
1. Ai sensi degli artt. 19 e 23 del “Regolamento per la disciplina dei contratti e degli appalti nei settori speciali sotto soglia comunitaria”, l’esecuzione del contratto è soggetta alla direzione, controllo e
sorveglianza della Committente tramite il proprio Dirigente o la propria figura a ciò preposta dall’ ordinamento della Committente, competente in ordine all’oggetto del contratto, indicata al successivo articolo 25
2. L’esecuzione del contratto deve essere diretta e controllata in modo tale che la prestazione effettuata sia esattamente conforme a quella dedotta in contratto, salve le scelte discrezionali che il contratto stesso rimette alla decisione del soggetto incaricato della direzione, controllo e sorveglianza, che comunque non devono comportare nuovi o maggiori oneri per la Committente. Verificandosi casi imprevisti che richiedono varianti contrattuali sia qualitative che quantitative, il soggetto incaricato della direzione, controllo e sorveglianza adotta gli atti e le iniziative prescritte dal precedente articolo 15.
3. La liquidazione e il pagamento del saldo del corrispettivo deve essere preceduta dall'accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto.
Articolo 18. Risoluzione del contratto.
1. Fermo restando il potere della Committente di risolvere il contratto di appalto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo, anche ai sensi dell’art. 136 del d.Lgs n. 163/2006, costituiranno motivo di risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ex art. 1454 del Codice Civile, i seguenti inadempimenti:
a) frode o grave negligenza nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali;
b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della Direzione del contratto circa i tempi di esecuzione;
c) manifesta incapacità o inidoneità organizzativa e/o anche solo legale, nell’esecuzione del servizio;
d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione del servizio da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
f) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto;
2. Il contratto di appalto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:
g) qualora l’appaltatore (o il subappaltatore in caso di subappalto) o ogni altro sub-contraente effettui una o più transazioni indicate nell’articolo 3 della Legge 13 Agosto 2010 n. 136, anche non correlate al presente appalto, senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
h) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
i) perdita, da parte dell’appaltatore, dei requisiti per l’esecuzione del servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
l) recidiva negli inadempimenti del comma precedente formalmente contestati e/o contestazione di n. 3 inadempienze di cui al comma precedente nel periodo continuativo di un mese;
m) violazione delle disposizioni previste dal Codice Etico degli Appalti, nel Modello 231 e nel Codice di Comportamento di ACQUE S.p.A. di cui all’art. 23 del presente contratto.
3. In tutti i casi la Committente si riserva il diritto al risarcimento dei danni, oltre alle penalità previste dal presente contratto.
4. Ai sensi dell’ art. 18, comma 4 del “Regolamento per la disciplina dei contratti e degli appalti nei settori speciali sotto soglia comunitaria” è fatto salvo, ove ricorrano ritardi o inadempimenti da parte del contraente, idonei a recare grave pregiudizio all’interesse della Committente, il diritto di quest’ ultima di disporre che l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ove possibile, avvenga ad opera di altro soggetto idoneo individuato mediante procedura negoziata, essendo in ogni caso a carico dell’ appaltatore contraente del presente atto le maggiori spese ed i danni derivanti da tale evenienza e senza che questi possa pretendere indennizzi di qualsiasi sorta. Per l’esecuzione d’ufficio la Committente potrà disporre di tutte le somme dovute all’appaltatore per le prestazioni eseguite, contabilizzate e non, e di quelle depositate a garanzia per cauzione definitiva e delle somme dovute o depositate a qualsiasi titolo.
Articolo 19. Controversie.
1. Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, sono devolute all’autorità giudiziaria competente del Foro di Pisa con esclusione della competenza arbitrale.
Articolo 20. Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.
1.L’Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
2. L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3.L’Appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4.Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
5. L’Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta della Committente, l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.
6. Ai sensi di quanto previsto agli artt. 4, comma 2 e 6 del D.P.R. 207/2010, in caso di ottenimento da parte del responsabile del contratto del documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto (compreso il sub- appaltatore), lo stesso provvederà a trattenere l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva verrà disposto dalla Committente direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
7. In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva, dell’appaltatore, negativo per due volte consecutive, il responsabile del contratto, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dell’esecuzione del contratto, proporrà, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
8. Ove l’ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, La Committente pronuncerà, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell’autorizzazione di cui all’art. 118, comma 8, del codice.
9. Ai sensi di quanto previsto all’art. 5 del D.P.R. 207/2010, nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’art. 118, comma 8 ultimo periodo del codice, impiegato nell’esecuzione del contratto, il responsabile del contratto inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso, l’appaltatore, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Committente si riserva di pagare anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’appaltatore del contratto ovvero dalla somme dovute al subappaltatore inadempiente (essendo previsto il pagamento diretto ai sensi degli artt. 37, comma 11 ultimo periodo e 118, comma 3 primo periodo del codice). Il responsabile del contratto predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati.
10. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente comma, il responsabile del contratto provvederà all’inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
11. La Committente ha verificato le regolarità contributive mediante l’acquisizione del D.U.R.C. in data
………………. C.I.P. ………………...
Articolo 21. Sicurezza e salute dei lavoratori.
1.L'appaltatore, ha l’onere di ottemperare a tutte le prescrizioni in materia di sicurezza dettate dal d.Lgs n. 81/2008 applicabili all’ oggetto del presente contratto, e pertanto le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro.
2. L’appaltatore, ha l’onere di depositare presso la Committente il Verbale di cooperazione e coordinamento sottoscritto dai rappresentanti dell’ appaltatore E DEGLI EVENTUALI SUBAPPALTATORI.
3. Le gravi o ripetute violazioni delle disposizioni dei documenti di cui al comma 1 da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
Articolo 22. Documenti che fanno parte del contratto.
1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della Committente, i seguenti documenti:
- il Capitolato Speciale d’Appalto;
- l'elenco dei prezzi unitari individuato ai sensi dell'articolo 3 del presente contratto
Articolo 23. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.
1. Saranno applicabili al presente contratto le previsioni legislative e regolamentari espressamente richiamate. Per quanto non previsto nel presente contratto la disciplina in materia di appalti pubblici sarà applicabile solo se compatibile e non in contrasto con le previsioni del presente atto.
2. L’appaltatore dichiara di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare il Codice Etico degli Appalti, il Modello 231 ed il Codice di Comportamento di ACQUE S.p.A. consultabili nel sito aziendale e disponibili in copia a seguito di specifica richiesta dell’appaltatore.
3. La violazione delle disposizioni previste in tali documenti da parte dell’appaltatore comporta l’applicazione di quanto previsto al precedente art. 18 del contratto.
Articolo 24 - Obblighi di riservatezza
1.L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Committente e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Committente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Committente.
6. L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione della Committente.
7. L'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.
Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.
1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo e le tasse di registro per gli atti occorrenti per la gestione del contratto, per tutto il periodo di durata delle prestazioni contrattuali.
3. Sono altresì a carico dell’appaltatore le spese relative per i depositi di materiali e dei mezzi, ecc. ivi comprese le relative eventuali variazioni nel corso dell’esecuzione del contratto.
4. Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto,a carico della Committente,per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26/04/1986, n. 131.
5. La Committente si riserva di provvedere direttamente ai pagamenti sopra indicati, richiedendo all’appaltatore il preventivo deposito delle somme all’uopo occorrenti. Qualora il deposito preventivo non sia stato costituito e l’appaltatore non provveda, entro 10 giorni dalla richiesta, a rimborsare le spese sostenute, per i titoli sopra elencati, alla Committente, questa potrà trattenere l’importo sui pagamenti in corso o rivalersi sulla cauzione, fermo l’obbligo dell’appaltatore di reintegrare la stessa.
6. Il presente contratto sarà registrato in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. n. 131/86.
7. Gli impegni derivanti dal presente contratto potranno essere trasferiti ad altro eventuale e successivo Gestore del Servizio Idrico Integrato.
8. Nell’ ambito del presente contratto, svolge la funzione di Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione il Responsabile Gestione Clienti Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx.
Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:
…………………………………………..
Il sottoscritto XXXXXXXXXXXXX, in qualità di XXXXXXXXXXXXXXX xxxxx Xxxxxxx XXXXXXXXXXXX, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 c.c., la Società dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
Articolo 2 (Importo contrattuale)
Articolo 3 (Condizioni generali del contratto);
Articolo 4 (Recapito dell’appaltatore e suo responsabile delle prestazioni.) Articolo 5 (Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari)
Articolo 8. (Divieto di cessione del contratto – cessione del credito - Subappalto.) Articolo 9. (Cauzione definitiva.)
Articolo 11 (Penali)
Articolo 12. (Sospensioni delle prestazioni contrattuali.) Articolo 13. (Oneri a carico dell’appaltatore)
Articolo 14. (Invariabilità del corrispettivo) Articolo 15 (Varianti e Quinto d’obbligo) Articolo 16 (Fatturazioni e pagamenti) Articolo 17. (Regolare esecuzione e verifica) Articolo 18 (Risoluzione del contratto) Articolo 21. (Sicurezza e salute dei lavoratori)