Indice
CASINÒ MUNICIPALE DI CAMPIONE D' ITALIA
Durata: gennaio 1990 – dicembre 1992
Indice
Art. | 1 | - Validità e sfera di applicazione del contratto | pag. | 3 |
Art. | 2 | - Classificazione del personale | pag. | 4 |
Art. | 3 | - Assunzione | pag. | 5 |
Art. | 4 | - Forme di assunzione | pag. | 6 |
Art. | 5 | - Periodo di prova | pag. | 7 |
Art. | 6 | - Apprendistato | pag. | 7 |
Art. | 7 | - Orario di lavoro | pag. | 8 |
Art. | 8 | - Lavoro straordinario e festivo | pag. | 8 |
Art. | 9 | - Riposi settimanali | pag. | 9 |
Art. | 10 – Festività | pag. | 9 | |
Art. | 11 – Ferie | pag. | 10 | |
Art. | 12 - Assenze, permessi, congedi, aspettativa | pag. | 10 | |
Art. | 13 - Malattia ed infortunio | pag. | 11 | |
Art. | 14 - Xxxxxxxxxx e puerperio | pag. | 12 | |
Art. | 15 - Servizio militare | pag. | 12 | |
Art. | 16 - Aumenti periodici d'anzianità | pag. | 13 | |
Art. | 17 - Passaggi a rami d'attività diversi | pag. | 13 | |
Art. | 18 - Cambiamento di mansioni | pag. | 14 | |
Art. | 19 – Retribuzione | pag. | 14 | |
Art. | 20 - Corresponsione della retribuzione | pag. | 15 |
Art. | 21 - Livelli retributivi | pag. 15 |
Art. | 22 - Indennità di contingenza | pag. 17 |
Art. | 23 - 13a mensilità | pag. 17 |
Art. | 24 - 14a mensilità | pag. 18 |
Art. | 25 - Preavviso di licenziamento o dimissioni | pag. 18 |
Art. | 26 - Trattamento di fine rapporto | pag. 19 |
Art. | 27 - Indennità in caso di morte | pag. 19 |
Art. | 28 - Certificato di servizio | pag. 19 |
Art. | 29 - Doveri del personale | pag. 19 |
Art. | 30 - Provvedimenti disciplinari | pag. 20 |
Art. | 31 - Trattenute per risarcimento danni | pag. 22 |
Art. | 32 - Assegni familiari | pag. 23 |
Art. | 33 – Vestiario | pag. 23 |
Art. | 34 - Indennità diverse | pag. 24 |
Art. | 35 - Compensi integrativi | pag. 24 |
Art. | 36 – Mance | pag. 26 |
Art. | 37 - Permessi sindacali | pag. 26 |
Art. | 38 - Contributi sindacali | pag. 27 |
Art. | 39 - Diritto all'informazione | pag. 27 |
Art. | 40 - Nuovi giochi | pag. 28 |
Art. | 41 - Tutela della salute e dell'integrità fisica del lavoratore | pag. 28 |
Art. | 42 - Organico del personale | pag. 29 |
Art. | 43 - Una tantum | pag. 29 |
Art. | 44 - Ente bilaterale | pag. 29 |
Art. | 45 - Decorrenza e durata | pag. 29 |
Addì 19 giugno 1990 in Campione d'Italia, a conferma degli accordi raggiunti e sottoscritti in data 1° giugno 1990
tra
La Campione Iniziative S.p.a.
e
FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL, FIALS UIL, SNALC CISAL, Il Consiglio d'Azienda,
Si è stipulato il presente Contratto Collettivo Aziendale di Lavoro per tutto il personale del Casinò Muncipale di Campione d'Italia.
Addì 18 ottobre 1996 in Campione d'Italia,
tra
La Gestione Commissariale
e
FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL, FIALS UIL, SNALC CISAL, Il Consiglio d'Azienda,
sono modificati i seguenti art: n°16, n°35,n° 40 e abrogato il n°35bis
ART.1
Validità e sfera d’applicazione del contratto
Il presente contratto collettivo aziendale di lavoro disciplina il lavoro tra il Casinò Municipale di Campione d'Italia ed i dipendenti che vi prestano la loro opera, con esclusione del personale dirigente.
Per il personale addetto al servizio Bar - Ristorante si applica il vigente C.C.N.L. del settore Turismo, integrato dagli accordi del 09.12.1986 e del 04.03.1987 e del Contratto Integrativo Aziendale facente parte integrante del presente Contratto.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore.
Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.
ART. 2
Classificazione del personale
1° categoria
A - Impiegati di concetto con funzioni direttive. B-SUPER - Ispettori di sala.
B - Impiegati di concetto con funzioni di capo servizio.
- Cassieri di sala con anzianità nel reparto superiore a 4 anni.
Ramo Amministrativo
2° categoria Impiegati di concetto.
Xxxx Xxxxx
2° categoria A - Capi tavolo - Capi tavolo Black-Jack (dopo 15 anni d'anzianità nel ramo) - Cassieri di sala con anzianità superiore a 6 mesi - Impiegati di Chemin con anzianità superiore a 15 anni.
2° categoria B - Impiegati di Roulette, Trente-Quarante, Fair-Roulette, Black-Jack, Chemin-de-fer, Cambisti con anzianità superiore a 15 anni nel ramo giochi e Capi tavolo Black-Jack fino a 15 anni d'anzianità nel ramo - Cassieri di sala.
Ramo Amministrativo
3° categoria Impiegati d'ordine.
Xxxx Xxxxx
Impiegati di Roulette, Fair-Roulette, Chemin-de-fer, Trente-Quarante, Black-Jack e Cambisti. Classe A: Impiegati con almeno 39 mesi di servizio nel ramo.
Classe B: Impiegati per almeno 9 mesi di servizio nella classe. Classe C: Impiegati per almeno 9 mesi di servizio nella classe. Allievi: Impiegati per almeno 9 mesi di servizio nella classe. Tirocinanti: Impiegati per almeno 12 mesi di servizio nella classe.
Ausiliari
Categoria Speciale
- Sorveglianti - Guardie giurate - Guardie notturne - Specialisti con piena autonomia d'intervento sugli impianti.
1° Gruppo A - Operai specializzati - Capo valletti. 2° Gruppo A - Operai qualificati.
3° Gruppo - Operai comuni.
4° Gruppo A - Operai comuni addetti alle pulizie - Addette alle toielettes. 4° Gruppo B - Operai comuni addetti al posteggio macchine.
Nota a verbale: è richiamata la nota a verbale in calce all'art. 2 del CCAL 11/02/1998. Le parti ribadiscono l'impegno per il passaggio a livelli funzionali/retributivi.
ART.3
Assunzione
Per l'assunzione del personale valgono le norme di legge. L'azienda richiederà i seguenti documenti:
a) Libretto di lavoro;
b) Certificato di nascita, residenza, cittadinanza;
c) Certificato generale e penale di data non anteriore a tre mesi;
d) Certificati di carichi pendenti;
e) Documento d'identità;
f) Stato di famiglia;
g) Titolo di studio;
h) Certificato di servizio eventualmente prestato presso altri datori di lavoro;
i) Stato servizio militare;
j) Fotografia;
k) Libretto d'idoneità sanitaria per il personale interessato;
l) Documenti e dichiarazioni previsti dalle leggi previdenziali e fiscali.
L'azienda, prima dell'assunzione, ha facoltà di far controllare l'idoneità fisica del lavoratore tramite strutture pubbliche. L'assunzione deve risultare da atto scritto nel quale, con riferimento al presente contratto, deve essere specificato:
a) La data d'assunzione;
b) Il livello o la categoria d'inquadramento;
c) Le mansioni;
d) La misura della retribuzione;
e) La durata del periodo di prova.
Successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro il dipendente dovrà comunicare all'azienda nel più breve tempo possibile ogni variazione di residenza e/o domicilio.
In particolare, tali variazioni se già sussistenti o anche solo previste, dovranno essere comunicate contestualmente all'invio d'eventuali certificate di malattia.
ART. 4
Forme d'assunzione
Il personale può essere assunto:
a) A tempo determinato;
b) Con contratto di formazione e lavoro (ex art.3 legge 19/12/1984 n° 863);
c) A tempo parziale (ex art. 5 legge 19/12/1984 n° 863);
d) A tempo determinato ai sensi della legge 18/04/1962 n° 230 e dell'art. 23 della legge 28/02/1987 n° 56;
In attuazione di quanto di quanto specificatamente demandato alle parti dell'art. 23 - punto 1 - della legge 28/02/1987 n° 56 le ipotesi e le condizioni nelle quali è consentita la stipulazione di contratti a termine sono stabilite come segue:
1) Incrementi d'attività di gioco in dipendenza d'afflussi eccezionali;
2) Incrementi d'attività dovuti a particolari cicli d'importanti manifestazioni;
3) Incrementi d'attività amministrative conseguenti ai sopra indicati punti 1 e 2.
Il numero massimo di lavoratori che possono contemporaneamente essere assunti con contratto di lavoro a termine, per le ipotesi sopra indicate; è pari al 5% dei dipendenti in forza.
Per esigenze aziendali a carattere non ricorrente si concorda che, nel rapporto a tempo parziale, il normale orario stabilito potrà essere superato, sentiti il Consiglio d'Azienda e/o le XX.XX. e con l'assenso del lavoratore, nei seguenti limiti: - 100 ore annue per rapporti verticali; 8 ore mensili per rapporti orizzontali.
Per tale lavoro sarà riconosciuta una maggiorazione della retribuzione normale del 15% in aggiunta alle altre maggiorazioni previste dalla L. 19/12/1984 n° 863.
ART. 5
Periodo di prova
La durata massima del periodo di prova non potrà superare i tre mesi di calendario e dovrà risultare da atto scritto.
Durante il periodo di prova è facoltà di entrambe le parti di risolvere, in qualsiasi momento, il rapporto di lavoro senza preavviso, salvo il diritto del lavoratore di ricevere la retribuzione per il periodo prestato, nonché il relativo trattamento di fine rapporto maturato.
Trascorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, l'assunzione del lavoratore s'intenderà confermata ed il rapporto stesso sarà computato nell'anzianità di servizio.
Non è ammessa in nessun caso e per nessun motivo la protrazione o il rinnovo del periodo di prova.
Il precedente primo comma non è applicabile ai contratti di formazione e lavoro, per i quali s'invia a separati specifici accordi.
ART. 6
Apprendistato
Il personale può essere assunto in qualità d'apprendista ai sensi della legge 19/01/1955 n° 25 e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito delle seguenti qualifiche:
- personale amministrativo;
- personale ausiliario.
Il periodo d'apprendistato non può essere superiore a 12 mesi d'effettivi tirocinio per il personale ausiliario ed amministrativo d'ordine ed a 24 per gli impiegati amministrativi di concetto.
ART. 7
Orario di lavoro
L'orario normale è fissato in 36 ore settimanali, che corrispondono normalmente a 7 ore e 12 giornaliere, per il personale amministrativo ed ausiliario ed in 32 ore medie annuali rilevabili dagli squadrari per il personale gioco.
L'orario settimanale potrà tuttavia essere superato per recupero d'ore lavorate in meno in precedenza. Per gli impiegati del ramo gioco detti recuperi potranno essere disposti in occasione della manifestazione di cui all'allegato sub 7 CCAL 01/09/1981.
Dalla normativa di cui sopra è escluso il personale con funzioni direttive, ispettive, di controllo e vigilanza ed il personale addetto allo Chemin-de-fer.
Il personale del turno cessante non potrà abbandonare il posto di lavoro se non sostituito dal personale del turno successivo; la Società dovrà garantire la sostituzione al più presto possibile e comunque entro e non oltre 2 ore dallo scadere del turno di lavoro.
Tra la fine di una giornata lavorativa e l'inizio delle seguente dovranno intercorrere, come minimo 12 ore e detto intervallo deve essere osservato per tutto il personale, salvo l'effettuazione di lavoro straordinario.
Le attuali pause di lavoro già in atto sono comprese nell'orario di lavoro. Sono mantenute ad personam le condizioni attuali di miglior favore.
Sono istituiti 3 giorni di permesso a titolo di riduzione d'orario, per il personale amministrativo ed ausiliario con decorrenza 01/01/1990.
ART. 8
Lavoro straordinario e festivo
Sono considerate ore di lavoro straordinario quelle eccedenti l'orario normale di cui all'art. 7. Se dette ore sono effettuate dalle 22 alle 6 sono considerate straordinario notturno; se effettuate nei giorni festivi sono considerate straordinario festivo. Restano escluse da questa classificazione le ore effettuate durante le domeniche, le ore notturne e festive effettuate a seguito di regolari turni e quelle effettuate dal personale addetto allo Chemin-de-fer.
Per le prestazioni straordinarie sopra elencate ogni ora sarà retribuita con una quota di 1/160° della normale retribuzione di fatto maggiorata come segue:
a) straordinario feriale: 35%
b) straordinario notturno: 60%
c) straordinario festivo: 70%
d) straordinario festivo notturno: 80%
le percentuali previste nel presente articolo non sono cumulabili poiché la maggiore assorbe la minore.
Salvo casi eccezionali, l'effettuazione di lavoro straordinario è a carattere volontario e non potrà superare le 50 ore annue pro-capite.
L'azienda fornirà trimestralmente alle XX.XX. il tabulato degli orari effettuati.
ART. 9
Riposi settimanali
Ogni lavoratore ha diritto ad un riposo settimanale di due giorni consecutivi. I giorni di riposo sono fissati dall'azienda in base ai turni ai turni di servizio e comunicati ai lavoratori con apposita tabella esposta in luogo accessibile.
Fermo restando l'articolazione di cinque giorni lavorativi più due giorni di riposo, per esigenze tecniche, potranno effettuarsi turnazioni di massimo sei giorni consecutivi di lavoro, più due giorni di riposo, comunque complessivi 104 giorni di riposo nell'arco dell'anno, comprensivi dei giorni di riposo ricadenti nel periodo feriale.
L'azienda si impegna a stornare i mancati giorni di riposo in ulteriore turno di xxxxx.
I giorni di lavoro successivi al sesto consecutivo saranno retribuiti con la maggiorazione del lavoro straordinario festivo.
ART.10
Festività
Agli effetti presente contratto sono considerati giorni festivi:
a) le domeniche o i giorni di riposo;
b) le festività nazionali: 25 aprile e 1° maggio;
c) le ricorrenze festive: 1° gennaio (Capodanno), Epifania. Lunedì di Pasqua, 15 agosto (Assunzione), 1° novembre (Ognissanti), 8 dicembre (Immacolata), 25 dicembre (Natale), 26 dicembre (S.Stefano), 12 aprile (San Zenone).
Le festività di Natale e Santo Stefano saranno convenzionalmente godute il 24 ed il 25 dicembre, giorni nei quali il Casinò resterà chiuso. Chi presta attività lavorativa nei giorni 24 e 25 dicembre per esigenze di servizio, oltre alla maggiorazione retributiva di cui ai paragrafi c) e d) del 2° comma dell'art. 8 fruirà di riposi compensativi pari al numero d'ore effettivamente lavorate.
Le altre festività di cui ai punti b) e c) del 1° comma:
a) per il ramo giochi:
- se lavorate, saranno retribuite con una maggiorazione pari a quella prevista dall'art. 8-c.2 lett. C) comprensiva dell'indennità di Frsv. 15;
- in ogni caso, dette festività saranno recuperate con altrettante giornate di permesso retribuito da aggiungere alle ferie,
b) per il ramo amministrativo ed ausiliario:
- tali festività, ove cadano in giorni di riposo o ferie, o siano lavorate, saranno compensate con la corresponsione
di 1/26° della normale retribuzione mensile.
Le festività soppresse con legge 05/03/1997 n° 54 (festa della Repubblica ex 2 giugno, festa dell'Unità Nazionale- ex 4 novembre, X.Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Domini, SS: Xxxxxx e Xxxxx) sono trasformate in sei giorni di permessi individuali retribuiti.
Per ausiliari ed amministrativi, detti permessi, a scelta del lavoratore, potranno essere compensati con la relativa indennità sostitutiva (1/26° della normale retribuzione mensile).
Le modalità di godimento dei permessi individuali dovranno essere concordati dai singoli lavoratori con la Società nel rispetto delle esigenze di servizio. Se entro il 31/12 d'ogni anno i permessi non sono stato goduti, verranno riprogrammati e goduti entro il 30 marzo dell'anno successivo.
ART. 11
Ferie
Ogni dipendente, superato il periodo di prova, ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuite, di trenta giorni lavorativi.
I giorni di ferie sono lavorativi e non comprendono i giorni di riposo settimanali, né le altre festività. Il periodo di ferie sarà fissato dall'azienda in base alle esigenze di servizio.
La malattia e l'infortunio, intervenute durante il periodo di ferie, sospendono il godimento delle stesse.
Salvo esigenze particolari, le ferie maturate dovranno essere godute entro e non oltre l'anno di maturazione. Il periodo di maturazione è l'anno solare.
ART. 12
Assenze, permessi, congedi, aspettativa
Assenze
Le assenze devono essere comunicate all'Azienda tempestivamente e comunque prima dell'inizio del turno di lavoro e le relative giustificazioni devono pervenire all'Azienda non più tardi del mattino successivo, salvo giustificato impedimento.
Permessi, congedi
In occasione della morte di congiunti entro il secondo grado di parentela, sarà concesso un permesso retribuito di cinque giorni di calendario per i dipendenti che non debbano recarsi fuori dalle province di Como, Varese e il Canton Ticino e d'otto giorni di calendario per coloro che debbano recarsi in altre località.
Per gli affini entro il secondo grado il permesso retribuito sarà di un giorno.
Al dipendente non in prova compete per contrarre matrimonio, un congedo straordinario retribuito di 15 giorni di calendario.
Al compimento del 25° anniversario di matrimonio, il dipendente fruirà altresì di un congedo straordinario di sette giorni di calendario.
Ai lavoratori che ne facciano domanda possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze di servizio, permessi di breve durata non retribuiti.
Considerata la particolarità del lavoro e della distribuzione degli orari di servizio, al lavoratore che lo richieda, può essere concesso dalla Società lo scambio di giorno di riposo e di turno di ferie, con altro collega; in tal caso resta escluso il pagamento dello straordinario al subentrante per la sostituzione.
In occasione della nascita di un figlio al padre è riconosciuta una giornata di permesso retribuito, da usufruirsi nello stesso giorno dell'evento o nel giorno successivo.
Aspettativa
La Società potrà concedere ai dipendenti che ne facciano richiesta per giustificati motivi, un periodo di aspettativa non retribuito e senza decorrenza di anzianità ad ogni effetto, per non più di due volte e sino ad un massimo di dodici mesi nell'arco di un quinquennio, compatibilmente con le esigenze di servizio.
ART.13
Malattia ed infortunio
L'assenza per malattia ed infortunio e le eventuali continuazioni devono essere comunicate all'Azienda, salvo giustificato impedimento, prima dell'inizio del turno di lavoro, altrimenti sono considerate ingiustificate.
Qualora l'assenza si protragga per oltre un giorno il dipendente dovrà trasmettere entro i termini di legge all'ufficio personale dell'Azienda il certificato attestante la prognosi, l'Azienda ha la facoltà di controllare la malattia e l'infortunio con le procedure previste dalle disposizioni di legge, anche per i residenti in territorio elvetico.
Nel caso di interruzione del servizio dovuto a malattie o infortuni regolarmente documentati e tali da costituire impedimento temporaneo alla prestazione del servizio stesso, l'Azienda conserverà al personale non in prova il posto per un periodo massimo di 18 mesi di assenza con decorrenza dell'anzianità. L'obbligo di conservazione del posto cesserà comunque ove nell'arco di 24 mesi si raggiunga il limite di 18 mesi anche con più malattie e/o infortuni.
Durante detto periodo il trattamento economico sarà del 100% per tutto il personale sino al 180° giorno ed al 50% per il resto del periodo. Dette percentuali si intendono comprensive di quote INPS.
Per il personale di gioco, a partire dal 7° mese di assenza, sarà aggiunto al trattamento economico di cui sopra il convenzionale di cui all'art. 23.
Il trattamento economico previsto dal presente articolo compete anche nel periodo di preavviso e sino alla scadenza del periodo stesso.
Trascorso il periodo di conservazione del posto, qualora il dipendente non sia in grado di riprendere il servizio, il rapporto di lavoro s'intenderà automaticamente risolto.
Dal trattamento economico previsto dal presente articolo, l'Azienda detrarrà quanto il dipendente abbia diritto a percepire per atti assicurativi, previdenziali ed assistenziali ai quali l'Azienda concorre con propri contributi e limitatamente alla propria quota.
Terminato il periodo di conservazione del posto al lavoratore che ne faccia richiesta per gravi e comprovati motivi potrà essere concesso un periodo di aspettativa per un massimo di sei mesi durante i quali il rapporto rimane ulteriormente sospeso senza decorrenza dell'anzianità o di altri diritti.
ART.14
Gravidanza e puerperio
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio, nonché la conservazione del posto, si fa riferimento alle norme legge 30/12/1971 n° 1204.
Durante il periodo di assenza obbligatoria alla lavoratrice sarà garantito il 100% della normale retribuzione.
ART.15
Servizio militare
In caso di interruzione del servizio per chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva, il rapporto di lavoro rimane sospeso per tutto il periodo di servizio militare ed il lavoratore ha il diritto alla conservazione del posto fino ad un mese dopo la cessazione del servizio militare.
Detto periodo è considerato utile come anzianità di servizio ai soli effetti del trattamento di fine rapporto.
In caso di richiamo alle armi, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto ed il periodo di richiamo è computato utile ai soli effetti dell'anzianità di servizio.
ART.16
Aumenti periodici d'anzianità
Con decorrenza dall’1 gennaio 1997 tutti i dipendenti maturano per ogni biennio di anzianità uno scatto la cui misura è indicata nella tabella sotto riportata, fino ad un massimo di 5 scatti.
Nessun ulteriore scatto può maturare oltre suddetto limite anche in caso di cambiamento del soggetto gestore, considerando anche in tale caso l’unicità del rapporto di lavoro.
Categoria Valore scatto
Ramo amministrativo
1 Cat. A 200,00
1 Cat. B 180,00
2 Cat. 165,00
3 Cat. 155,00
Ramo ausiliario
Cat. Spec. 100,00
1 Gr. A 95,00
2 Gr. 90,00
3 Gr. 90,00
4 Gr. A 90,00
4 Gr. B 85,00
Ramo gioco
1 Cat. Super | 115,00 |
1 Cat. B | 110,00 |
2 Cat. A (Capotavolo) | 110,00 |
2 Cat. A (altri) | 105,00 |
2 Cat. B | 105,00 |
3 Cat. | 100,00 |
Allievi | 90,00 |
Tirocinanti | 85,00 |
ART.17
Passaggi a rami di attività diversi
È in facoltà dell'Azienda assegnare propri dipendenti, previo loro consenso anche in via definitiva ad un ramo diverso (tecnico gioco, amministrativo o ausiliario) da quello di appartenenza. In tal caso, il nuovo inquadramento ed il nuovo trattamento retributivo saranno definiti per corrispondenza con le nuove mansioni effettivamente espletate, ferma restando a tutti gli effetti l'anzianità di servizio maturata.
ART.18
Cambiamento di mansione
Il cambiamento di mansioni sia temporaneo sia definitivo, potrà essere disposto dall'Azienda solo nel rigoroso rispetto dell'art. 2103 C.C.
Il lavoratore promosso a livello superiore ha diritto alla retribuzione contrattuale del nuovo livello; qualora il lavoratore percepisca, all'atto della promozione, una retribuzione superiore al minimo gabellare del nuovo livello, manterrà la relativa eccedenza come assegno ad personam avente lo stesso titolo e caratteristiche originarie.
In ogni caso tale eccedenza non potrà essere assorbita dagli scatti d'anzianità e dall'indennità di contingenza.
Il lavoratore appartenente a qualifica non impiegatizia ai sensi della legge, in caso di passaggio a categoria impiegatizia, conserva l'anzianità maturata nelle rispettive qualifiche di impiegato e di lavoratore con mansioni impiegatizie.
ART.19
Retribuzione
La normale retribuzione del lavoratore è costituita dalle seguenti voci:
a) retribuzione base;
b) indennità di contingenza;
c) eventuali scatti d'anzianità;
d) eventuali superminimi individuali;
e) eventuali assegni ad personam.
La retribuzione di fatto è costituita dalle voci di cui al precedente comma, nonché da tutti gli altri elementi retributivi aventi carattere continuativo ad esclusioni dei rimborsi spese, dei compensi per lavoro straordinario, dalle gratifiche straordinarie o una tantum.
La quota giornaliera della retribuzione si ottiene dividendo l'importo mensile per 26; la quota oraria dividendo l'importo mensile per 160.
ART.20
Corresponsione della retribuzione
La retribuzione sarà corrisposta mensilmente nel rispetto delle norme di legge.
La retribuzione, calcolata in franchi svizzeri, sarà pagata a tutti i residenti in Campione d’Italia ed in territorio elvetico nella medesima valuta, mentre ai dipendenti residenti in territorio doganale italiano sarà pagata in valuta italiana, in ottemperanza delle vigenti disposizioni valutarie.
Qualsiasi reclamo sulla rispondenza della somma pagata con quella indicata sulla busta paga, nonché sulla qualità della moneta dovrà essere fatto all’atto del pagamento.
In caso di contestazione sulla retribuzione, al dipendente dovrà comunque essere corrisposta la parte di retribuzione non contestata.
La retribuzione sarà erogata il 27 di ciascun mese.
L’azienda si riserva di provvedere al pagamento, su indicazione del dipendente, tramite accredito su c/c con assegno.
ART.21
Livelli retributivi
Le retribuzioni base sono le seguenti:
1/1/88 1/1/91
Impiegati amministrativi | ||
1° categoria A | 3.615 | 4.015 |
1° categoria B | 3.115 | 3.515 |
2° categoria | 2.615 | 3.015 |
3° categoria (dall'01.01,1990: 2.555) | 2.505 | 2.955 |
Impiegati tecnici di gioco | ||
1° categoria A | 1.570 | 1.970 |
1° categoria B Super (dall'01.01.1990: 1.560) | 1.960 |
1° categoria B | 1.545 | 1.945 |
2° categoria A (dall'01.01.1990: 1.500) | 1.900 | |
2° categoria B | 1.460 | 1.860 |
3° categoria A | 1.295 | 1.695 |
3° categoria B | 1.270 | 1.670 |
3° categoria C | 1.245 | 1.645 |
3° categoria allievi | 1.220 | 1.620 |
3° categoria tirocinante | 1.185 | 1.585 |
Personale ausiliario | ||
Categoria speciale | 2.815 | 3.215 |
1° gruppo A | 2.715 | 3.115 |
1° gruppo B | 2.465 | 2.865 |
2° gruppo A | 2.550 | 2.950 |
2° gruppo B | 2.405 | 2.805 |
3° gruppo | 2.475 | 2.875 |
4° gruppo A | 2.550 | 2.950 |
4° gruppo B | 2.300 | 2.700 |
Per gli apprendisti la retribuzione base sarà pari al 70% del livello di raggiungimento.
Le condizioni di maggior favore godute sono conservate a titolo di assegno ad personam utile per il calcolo dell'indennità di contingenza e per gli scatti d'anzianità.
I passaggi di categoria avvengono tutti dall'01.01.1990.
ART.22
Indennità di contingenza
Per tutti i dipendenti si fa riferimento alle leggi in vigore.
Per quanto riguarda gli impiegati tecnici di gioco, facendo riferimento alla normativa in atto, il computo della percentuale sarà effettuato tenendo conto dei seguenti elementi retributivi:
- paga base;
- contingenza;
- convenzionale di cui all’art. 23.
ART.23
13a mensilità
Entro il 20 dicembre di ogni anno l'Azienda corrisponderà al personale, unitamente alla retribuzione, la tredicesima mensilità (o gratifica natalizia), che sarà calcolata come segue:
- impiegati amministrativi: una mensilità della normale retribuzione;
- ausiliari: una mensilità della normale retribuzione;
- impiegati gioco: una mensilità della normale retribuzione.
Per il solo personale di gioco, dall'01.01.1987 alla somma così risultante sarà aggiunto, per ciascuna categoria professionale, l'importo convenzionale riportato qui di seguito:
Ispettore Capo Frsv. 2.000
Ispettori Frsv. 2.000
Capi Tavolo - Cassieri Frsv. 2.000
Sottocapi tavolo Frsv. 2.000
Croupiers - Cambisti II cat. Frsv. 2.000
Croupiers III cat. CI.A- Cambisti Frsv. 1.900
Croupiers III cat. CI.B Frsv. 1.700
Croupiers III cat. CI.C Frsv. 1.600
Allievi Frsv. 1.500
Tirocinanti Frsv. 1.200
ART.24
14a mensilità
Unitamente alla retribuzione del mese di giugno d'ogni anno l'Azienda corrisponderà a tutti i lavoratori la quattordicesima mensilità pari ad una mensilità della normale retribuzione in vigore nel mese di pagamento.
Per il ramo giochi la 14a sarà calcolata come segue: anno 1986: normale retribuzione.
anno 1987: normale retribuzione più 50% convenzionale di cui all'art. 23. anno 1988: normale retribuzione più convenzionale di cui all'art. 23.
Periodo di maturazione è considerato l'anno solare.
ART.25
Preavviso di licenziamento o dimissioni
I termini di preavviso nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro che lo prevedano sono i seguenti:
- per impiegati con oltre 10 anni di anzianità maturata: mesi tre;
- per impiegati con oltre 3 anni di anzianità maturata: mesi due;
- per impiegati con meno di 3 anni di anzianità maturata: mesi uno;
- per ausiliari: mesi uno.
I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ogni mese.
La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l’osservanza dei termini di preavviso deve corrispondere all’altra un'indennità pari all’importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
È facoltà della parte che riceve la disdetta, di risolvere il rapporto di lavoro sia all’inizio che nel decorso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non effettuato.
In caso di licenziamento, il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, sarà computo all’effetto dell’indennità relativa.
ART.26
Trattamento di fine rapporto
All’atto della risoluzione del rapporto di lavoro l’Azienda corrisponderà un trattamento di fine rapporto come previsto dalla legge 29 maggio 1982 n. 297.
Per gli impiegati di gioco, alla somma così determinata saranno aggiunti agli importi convenzionali che, con decorrenza 1.1.1987, sono identificati nei valori di cui all’art. 23.
ART.27
Indennità in caso di morte
In caso di morte del dipendente l'indennità di preavviso ed il trattamento di fine rapporto sarà corrisposta agli aventi diritto secondo le norme prescritte dall'art. 2122 del codice civile.
Inoltre sarà corrisposto un importo aggiuntivo complessivo di franchi svizzeri 3.00 da suddividersi, secondo la norma sopra richiamata, tra tutti gli aventi diritto.
ART.28
Certificato di servizio
In caso di licenziamento o dimissioni, l'Azienda rilascerà, su richiesta del dipendente, un certificato di servizio, contenente le indicazioni della categoria d'appartenenza, della qualifica e del periodo d'occupazione.
ART.29
Doveri del personale
Il personale deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti alle mansioni affidategli ed in particolare:
a) rispettare l’orario di lavoro ed adempiere alle formalità prescritte dall’Azienda per il controllo delle presenze;
b) eseguire gli ordini che gli sono impartiti dai diretti superiori, relativamente alle proprie funzioni e mansioni. Quando nell’esercizio di tali funzioni rilevi difficoltà od inconvenienti deve riferire in via gerarchica;
c) improntare a rispetto e correttezza i suoi rapporti con i superiori, i colleghi e gli inferiori gerarchici;
d) dedicare attività assidua e diligenza nell’adempimento delle mansioni affidategli;
e) riferire ai preposti ai servizi, o anche, direttamente alla Direzione, fatti ed inconvenienti da lui rilevati o a lui noti, dai quali derivi o possa derivare, danno o pregiudizio all’Azienda;
f) conservare assoluta segretezza sugli interessi dell’Azienda, non trarre profitto di quanto forma oggetto delle sue funzioni, né svolgere attività contrarie agli interessi dell’Azienda stessa;
g) presentarsi in servizio con gli abiti in ordine, secondo quanto prescritto dall’Azienda e con la persona curata;
h) avere cura delle divise e degli indumenti forniti dall’Azienda;
i) avere cura dei locali, dei mobili, degli attrezzi, macchinari, strumenti e di quanto altro a lui affidato dall’Azienda;
l) mantenere un contegno corretto verso il pubblico.
Data la particolare natura dell’Azienda, è vietato in particolare al personale:
a) comunicare notizie od intrattenersi sugli affari dell’Azienda e dei clienti;
b) trarre in ogni caso profitto da qualsiasi genere d'affari con clienti dell’Azienda o altri lavoratori della medesima all’interno della stessa;
c) occuparsi, sotto qualsiasi forma o nome, per conto proprio o per conto di terzi, d'attività che possano in ogni modo recare pregiudizio agli interessi dell’Azienda;
d) partecipare ai giochi, anche per interposta persona;
e) frequentare bars e ristoranti destinati ai clienti all’interno dell’Azienda durante l’orario d'apertura del bar impiegati;
f) esplicare attività lavorativa a favore di xxxxx.
ART.30
Provvedimenti disciplinari
Le infrazioni alle norme del contratto possono essere punite secondo della gravità dei fatti, con i seguenti provvedimenti disciplinari:
a) richiamo verbale;
b) richiamo scritto;
c) multa non superiore all’importo di tre ore della normale retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e della normale retribuzione fino ad un massimo di giorni 10 d'effettivo lavoro;
e) licenziamento per giustificato motivo;
f) licenziamento per giusta causa.
Nessun provvedimento disciplinare potrà essere adottato senza preventiva contestazione degli addebiti al dipendente e senza averlo sentito a sua difesa, salvo per quanto riguarda il richiamo verbale.
In pendenza di procedimento disciplinare per fatti la cui presunta gravità non consenta la prosecuzione, neppure temporanea, del servizio, fermo restando l’obbligo dell’erogazione della normale retribuzione.
Agli impiegati di gioco, nel caso in cui il procedimento disciplinare si concluda senza provvedimento di licenziamento per giusta causa, sarà corrisposto a titolo remunerativo, per ogni giornata d'astensione dal lavoro dovuta alla sospensione cautelare subita, una somma pari a 1/26 del convenzionale a lui spettante ai sensi dell’art. 23.
La contestazione degli addebiti sarà fatta mediante comunicazione scritta nella quale sarà indicato il termine entro cui il dipendente dovrà far pervenire le proprie giustificazioni. Tale termine non potrà, in nessun caso, essere inferiore a giorni 5 dalla ricezione della contestazione.
Il dipendente potrà farsi assistere dall’organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
Il provvedimento disciplinare dovrà essere comunicato con lettera raccomandata entro 10 giorni dal termine assegnato al dipendente per presentare le sue giustificazioni. Tale comunicazione dovrà specificare i motivi del provvedimento. Trascorso l’anzidetto periodo senza che sia stato adottato alcun provvedimento, le giustificazioni del dipendente s'intendono accolte.
I provvedimenti disciplinari, comminati senza osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi sono inefficaci.
Non si terrà conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi 2 anni dalla loro applicazione.
I richiami verbali o scritti sono inflitti per mancanze lievi commesse durante il disimpegno del servizio. La multa è applicata per mancanza di maggior rilievo o che costituiscono recidiva a lievi infrazioni.
La sospensione si applica a quelle mancanze che non siano tali da rendere applicabile il licenziamento per giustificato motivo, ma abbiano tuttavia rilievo tale da non trovare adeguata sanzione alle multe.
A titolo esemplificativo si applicano i provvedimenti di:
- multa al lavoratore che si presenti in ritardo al lavoro senza giustificato motivo e ne anticipi la cessazione senza esserne autorizzato;
- sospensione in caso di recidiva nelle mancanze previste per multa, nel caso in cui si presenti in servizio in stato d'ubriachezza, non si presenti al lavoro o lo abbandoni senza giustificato motivo, tenga un comportamento negligente o non conforme al decoro ed all’efficienza delle funzioni
affidategli, provochi per negligenza lievi danni alle installazioni o al materiale dell’Azienda, in caso d'insubordinazione;
Incorre provvedimento del licenziamento per giustificato motivo il lavoratore che commetta infrazioni volontarie alla disciplina e alla diligenza al lavoro, che pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate in precedenza, non siano così gravi da rendere applicabile il licenziamento per giusta causa.
A titolo esplicativo rientrano nelle infrazioni:
- assenza ingiustificata per oltre 4 giorni;
- assenze ingiustificate ripetute sei volte durante l’anno;
- abbandono del posto di lavoro da parte del personale di cui siano specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo, fuori dei casi previsti dai paragrafi seguenti.
Incorre nel licenziamento per giusta causa il lavoratore che provochi all’Azienda grave nocumento morale o materiale o che compia azioni che costituiscono delitto ai termini di legge.
A titolo esemplificativo si applica tale provvedimento per:
- grave insubordinazione;
- furto;
- danneggiamento doloso al materiale dell’Azienda;
- abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone, o grave danno alle cose, o comunque compia azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
- percosse nei confronti dei clienti o degli altri dipendenti;
- diffamazione pubblica nei riguardi dell’Azienda;
- avere intenzionalmente taciuto, al momento dell’assunzione, circostanze che avrebbero impedito l’assunzione stessa.
ART.31
Trattenuta per risarcimento danni
I danni provocati a beni immobili, materiali o cose di proprietà o in ogni caso in dotazione all’Azienda debbono essere contestati al lavoratore non appena noti all’Azienda stessa e valutati da un Collegio Arbitrale di tre membri, due dei quali nominati: uno per parte dell’Azienda e dal Consiglio d’Azienda e dalle XX.XX. ed il terzo, con funzioni di Presidente, dai primi due consensualmente o in caso di disaccordo dal Direttore dell’Ufficio Provinciale del Lavoro di Como.
L’importo del risarcimento così valutato sarà realmente trattenuto nella misura massima del 15 % della retribuzione di fatto per ogni periodo di paga salvo caso di risoluzione del rapporto, nell'ipotesi il saldo eventuale sarà ritenuto su tutti i compensi ed indennità dovuti al lavoratore a qualsiasi titolo.
ART.32
Assegni familiari
In applicazione di quanto disposto dall'art 2 della legge 12 dicembre 1969 n° 1007 e sue modificazioni, nonché di quanto disposto da tutte le altre norme in vigore, gli assegni familiari sono corrisposti direttamente dalla società e determinati, con decorrenza 1° maggio 1987, nella seguente misura mensile:
coniuge a carico Frsv. 110-
figlio a carico Xxxx. 110-
ascendente a carico Frsv. 65-
Per l'individuazione dei soggetti beneficiari delle prestazioni, si fa riferimento alla regolamentazione in vigore presso l'I.N.P.S.
Le prestazioni sono erogate anche a favore dei familiari a carico residenti in Svizzera.
Sino a febbraio 1987 rimangono in vigore le misure previste dall'art.30 del precedente contratto.
ART.33
Vestiario
Ai lavoratori è fatto obbligo di indossare le divise prescritte.
I relativi modelli saranno concordati con il Consiglio d'Azienda.
L'Azienda si riserva la facoltà di fornire le divise al personale con periodicità annuale, o direttamente o tramite fornitore convenzionato pagandone direttamente il costo, oppure, a sua esclusiva scelta, di rimborsare il costo d'acquisto effettuato presso fornitore di fiducia del dipendente in misura non superiore a Frsv. 700 annui, contro presentazione di fattura o documento equipollente.
Ai lavoratori non tenuti ad indossare divise particolari sarà corrisposta un'indennità di vestiario annua di Frsv. 700 da versarsi contestualmente alla retribuzione del mese di luglio.
ART.34
Indennità diverse
Sono stabilite le seguenti indennità di funzione:
1) indennità conteggio biglietti personale tecnico di gioco: Frsv. 50, - dall'1.3.1990;
2) scorrimento orario personale ausiliario e telefoniste in servizio all’interno della casa da gioco, in turno alla chiusura: Frsv. 8,- per i calderisti Frsv. 20,- dall'1.3.1990;
3) indennità per massime 12 manifestazioni l'anno ai valletti: stessi indipendentemente dalla presenza alla manifestazione;
4) indennità addette alle toilettes: Frsv. 4,- per servizi prestati dopo le ore 3,00;
5) indennità di chiusura addetti ai fidi: Xxxx. 00,- per l’addetto di turno di chiusura;
6) indennità di reparto blck-jack: Frsv. 400,- mensili per 12 mensilità agli addetti, Frsv. 500,- mensili per 12 mensilità ai capi tavolo;
7) indennità oraria, rapportata in minuti, di Frsv. 100,- per i servizi prestati dopo le ore 6.00 da cassieri di sala, addetti ufficio fidi e valletti;
8) indennità di facente funzione capo tavolo o ispettore: Frsv. 2,- a presenza;
9) indennità presenza al 30/40 per addetti alla roulette: impiegati Frsv. 5.- capo tavolo Frsv
ART.35
Compensi integrativi
Qualora gli incassi lordi annuali dei giochi superassero i 60 milioni di franchi svizzeri, agli impiegati amministrativi ed agli ausiliari, assunti con contratto a tempo indeterminato, sarà corrisposto un premio di rendimento per ogni anno dal 1° gennaio al 31 dicembre, pari a Frsv. 3.360 per gli ausiliari e Frsv. 3.960 per gli amministrativi, pro capite e pro rata in ragione dei mesi maturati.
Qualora gli incassi lordi annuali dei giochi superassero gli 80 milioni di franchi svizzeri, sarà corrisposto un conguaglio premio complementare pari, per gli ausiliari nel totale e per l’insieme del personale di questa categoria, all’8,50% della quota del 23,20% sugli incassi ulteriori, diviso pro capite e pro rata tra tutti i dipendenti ausiliari.
Per il personale amministrativo, fatte salve le modalità di calcolo di cui al 2° comma, la percentuale di calcolo del conguaglio premio annuale sarà maggiorato del 25%.
L’importo spettante al personale amministrativo sarà determinato ripartendo l’importo calcolato con i criteri di cui al comma precedente per il numero degli ausiliari in forza sino e non oltre ad un tetto massimo di 100 unità, pari a 1200/12, ivi compresi i cessati nell’anno.
Fermo restando quanto fissato al 4° comma, qualora l’incasso lordo annuale superi i 100 milioni di franchi svizzeri, sulla parte eccedente, sempre riferita alla misura del 23,20% la percentuale per il personale ausiliario passerà dall’8,50% al 9,50% e la percentuale per il personale amministrativo passerä dall’8% al 9% con la maggiorazione del 25%.
Per gli incassi annuali superiori a 120 milioni di franchi svizzeri, sulla parte eccedente, sempre riferita alla misura del 23%, la percentuale di calcolo per il personale ausiliario sarà dell’11,00% mentre per il personale amministrativo del 10,50% con la maggiorazione del 25%.
Per gli incassi annuali superiori a 140 milioni di franchi svizzeri, sulla parte eccedente, sempre riferita alla misura del 23,20%, la percentuale di calcolo per il personale ausiliario sarà dell’13,50% mentre per il personale amministrativo del 13,00% con la maggiorazione del 25%.
Per gli incassi annuali superiori a 160 milioni di franchi svizzeri, sulla parte eccedente, sempre riferita alla misura del 23,20%, la percentuale di calcolo per il personale ausiliario sarà dell’12,50% mentre per il personale amministrativo del 12,00% con la maggiorazione del 25%.
Per gli incassi annuali superiori a 180 milioni di franchi svizzeri, sulla parte eccedente, sempre riferita alla misura del 23,20%, la percentuale di calcolo per il personale ausiliario sarà dell’12,00% mentre per il personale amministrativo del 11,50% con la maggiorazione del 25%.
Per gli incassi annuali superiori a 200 milioni di franchi svizzeri, sulla parte eccedente, sempre riferita alla misura del 23,20%, la percentuale di calcolo per il personale ausiliario sarà dell’11,50% mentre per il personale amministrativo del 11,00% con la maggiorazione del 25%.
Agli impiegati gioco sarà corrisposto un compenso integrativo annuo pari al 16% calcolato sui compensi integrativi percepiti dagli impiegati amministrativi.
Per tutti i dipendenti, a partire dal 1° gennaio 1997, determinato l’ammontare del conguaglio premio globalmente spettante ad ogni ramo aziendale, la ripartizione sarà effettuata sulla base delle giornate effettivamente prestate da ogni dipendente (1/365 – 1/366 trattenuti per ogni giorni d'assenza – fatta esclusione per i permessi sindacali e per i periodi di malattia ed infortunio eccedenti i primi 180 giorni consecutivi d'assenza).
La somma globale sarà divisa per il totale delle giornate effettivamente prestate dal ramo aziendale e la cifra così risultante sarà moltiplicata per le giornate effettivamente prestate da ogni dipendente (1/365 – 1/366 spettanti per ogni giorno di presenza).
Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti in merito ai criteri di calcolo, il personale assunto successivamente alla firma del presente accordo avrà diritto al compenso integrativo nella misura del 33% al primo anno di attività, al 66% al secondo anno ed al 100% dal terzo anno.
Gli importi di cui sopra devono intendersi pre-calcolati agli effetti della incidenza su tutti gli istituti contrattuali (festività, gratifica natalizia, etc. ed in via anticipata indennità di trattamento di fine rapporto) e pertanto comprensivi degli stessi.
L’erogazione dei conguagli premi sarà effettuata, per tutti, unitamente alla retribuzione del mese di gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento.
La quota mance non rientra negli incassi lordi dei giochi.
ART.36
Mance
Il personale di giuoco avrà diritto al monte mance nella misura massima del 50% quale compenso proveniente direttamente dai clienti del Casinò e per i seguenti titoli:
43,00 % | quale compenso diretto e immediato; |
3,50 % | a titolo di gratifica natalizia; |
3,50 % | a titolo d'indennità di quiescenza. |
Gli importi corrispondenti alla gratifica natalizia ed all'indennità d'anzianità (3,50 % più 3,50 % di cui sopra) potranno essere corrisposti in via anticipata se richiesti e considerati a titolo d'acconto sulle spettanze dei due accennati istituti.
La quota del monte mance di cui al primo comma sarà inoltre aumentata di un importo pari, in ragione d’anno e con inizio dall‘1.1.1987 a 5 punti del reparto roulette da distribuirsi tra gli aventi diritto al monte mance di tale reparto a compensazione delle prestazioni svolte da costoro per il funzionamento del tavolo di 30/40.
Eventuali modifiche all’organizzazione del 30/40 comporteranno il riesame del presente regolamento.
Con la complessiva percezione da parte dei dipendenti si intende pienamente soddisfatta a tutti gli effetti la pretesa circa l’incidenza della mancia sia nella gratifica natalizia sia nelle indennità di quiescenza.
ART.37
Permessi sindacali
I dirigenti della rappresentanza sindacale di base – Consiglio d’Azienda ed i componenti degli organi direttivi provinciali, regionali e nazionali delle associazioni di cui all’art. 19 della L.20.5.70 n° 300, hanno complessivamente diritto per l’espletamento del loro mandato a permessi retribuiti nella misura massima totale di 1.800 ore l'anno, ai sensi degli art. 19 e 23 della sopra citata legge n° 300.
I permessi dei componenti del Consiglio d’Azienda e dei dirigenti sindacali dovranno essere richiesti con almeno 24 ore d'anticipo rispettivamente da parte dell’esecutivo e del consiglio stesso e dalle segreterie provinciali alla direzione aziendale, indicando i nominativi e la durata del permesso.
I lavoratori, infine, hanno il diritto a riunirsi all’interno dell’Azienda, fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue retribuite per ciascun dipendente, intendendo per tali le ore effettivamente usufruite dal personale in servizio durante l’orario della riunione.
Le riunioni o assemblee, che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi, sono indette dal Consiglio d’Azienda o dalle organizzazioni sindacali, singolarmente o congiuntamente, con ordine del giorno su materie d'interesse sindacale e di lavoro; a tali riunioni o assemblee possono partecipare dirigenti esterni delle organizzazioni sindacali di cui alla lettera a) del già citato art. 19 della legge 300.
Agli effetti di quanto stabilito dal presente articolo si considerano dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte:
a) dei consigli o comitati direttivi nazionali, regionali, provinciali o comprensoriali delle XX.XX. dei lavoratori del settore;
b) di rappresentanze sindacali costituite ai sensi dell’art. 19 della legge 20.5.70 n° 300, i quali risultino regolarmente eletti in base alle norme statutarie delle organizzazioni stesse.
L’elezione dei lavoratori a dirigenti sindacali deve essere comunicata per iscritto con lettera raccomandata all’Azienda.
ART.38
Contributi sindacali
La Casa da Gioco, su delega del lavoratore, verserà i contributi alle XX.XX. con ritenuta dell’importo della busta paga.
ART. 39
Diritto all'informazione
L’Azienda nell’ambito della sua autonomia gestionale, al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento ed all’efficienza dei servizi, s'impegna a fornire al Consiglio d’Azienda ed alle XX.XX. firmatarie del presente contratto, informazioni su:
a) situazione globale gioco;
b) dinamica strutturale e prospettive di sviluppo;
c) progetti di ristrutturazione dei reparti, ed eventuali modifiche all’organizzazione del lavoro e/o all’occupazione;
d) dati relativi alle presenze; formazione e riqualificazione professionale dei lavoratori tramite corsi professionali per il gioco e per il personale a contatto con il pubblico.
L’informazione sulla dinamica strutturale e prospettive di sviluppo avverrà una volta l'anno o periodicamente alla presenza d'argomenti da trattare, mentre quella sui progetti di ristrutturazione, se esistenti, prima dell’avvio della fase esecutiva.
ART.40
Nuovi giochi
Ai lavoratori del ramo giochi è riconosciuto, con decorrenza 1.1.1996, il 2 % sui proventi lordi delle Slot-Machines.
A partire dal 1° gennaio 1997, determinato l’ammontare del compenso globalmente spettante, la ripartizione sarà effettuata sulla base delle giornate effettivamente prestate da ogni dipendente (1/365 – 1/366 trattenuti per ogni giorno d'assenza – fatta esclusione per i permessi sindacali e per i periodi di malattia ed infortunio eccedenti i primi 180 giorni consecutivi d'assenza).
La somma globale sarà divisa per il totale delle giornate effettivamente prestate dal ramo aziendale e la cifra così risultante sarà moltiplicata per le giornate effettivamente prestate da ogni dipendente (1/365 – 1/366) spettanti per ogni giorno di presenza).
Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti in merito ai criteri di calcolo, il personale assunto successivamente alla firma del presente accordo, avrà diritto al compenso nella misura del 33 % al primo anno d'attività, del 66 % al secondo anno e del 100 % dal terzo anno.
Gli importi di cui sopra devono intendersi pre-calcolati agli effetti dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali (festività, gratifica natalizia, etc. ed in via anticipata indennità di fine rapporto) e pertanto comprensivi degli stessi.
L’erogazione del compenso sarà effettuata, per tutti, unitamente alla retribuzione del mese di gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento
La Gestione della Casa da Gioco attiverà tutte le iniziative tese a valorizzare il settore dei giochi tradizionali, garantendone la conservazione degli attuali livelli occupazionali, fatti salvi radicali cambiamenti di mercato. L’introduzione di nuovi giochi elettronici e meccanici avverrà sentite le XX.XX.
ART.41
Tutela della salute e dell'integrità fisica del lavoratore
L’Azienda manterrà i locali di lavoro in condizioni di salubrità in modo da salvaguardare la salute dei lavoratori, curando l’igiene, l’areazione, l’illuminazione, la pulizia ed il riscaldamento dei locali e ciò nei termini di legge.
Al fine di migliorare le condizioni ambientali di lavoro, il Consiglio d’Azienda può promuovere ai sensi dell’art. 9 della legge 20.5.70 n° 300 la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori.
ART.42
Organico del personale
Eventuali revisioni degli organici saranno deliberate solo previo esame congiunto con il Consiglio d’Azienda e/o le Organizzazioni.
ART.43
Una tantum
Per l’anno 1989, come previsto dalla nota a verbale dell’art. 43 del precedente C.C.A.L., sarà erogata con la retribuzione del mese di giugno 1990, una tantum di Frsv. 6.000, - onnicomprensiva di tutti gli istituti contrattuali.
Per i rapporti iniziati e/o cessati dall’1/1/89 al 31/12/90 la somma sarà erogata in 24° per ogni mese di presenza.
ART.44
Ente biltaterale
Per l’anno 1989 l’Azienda erogherà la somma di Frsv. 500.000 per costituendo ente bilaterale con finalità previdenziale-assistenziale. Per gli anni a venire Società e dipendenti verseranno al costituendo ente bilaterale importi analoghi.
Le parti concordano che entro il 30.10.1990 l’ente bilaterale sia formalmente istituito.
ART.45
Decorrenza e durata
Il presente contratto decorre dal 1.1.1990 ed avrà durata sino al 31.12.1992.
Xxxx s'intenderà tacitamente rinnovato per ugual periodo se non disdettato tre mesi prima della scadenza con lettera raccomandata.
In caso di disdetta, il presente contratto, resterà in vigore fino a che non sia sostituito da successivo contratto.