Contract
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BOLOGNA, LA PROVINCIA DI BOLOGNA E LA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA PER LA COSTITUZIONE E LA PARTECIPAZIONE ALLA ASP CITTA’ DI BOLOGNA, AI SENSI DELL’ART. 6 COMMA 3 DELLO STATUTO DELL’ASP CITTA’ DI BOLOGNA
Addì…………..del mese di…………dell’anno……………..presso………………………………….
tra
il Comune di Bologna, d’ora innanzi altresì denominato “Comune”, C.F. 01232710374, rappresentato da …
la Provincia di Bologna, d’ora innanzi altresì denominata “Provincia”, rappresentata da …
e
la Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, d’ora innanzi altresì denominata “Fondazione”, avente
sede in Bologna, Xxx Xxxxxx x. 00, c.f. 00499230373, rappresentata dal suo Presidente – l.r., (…), d’ora innanzi denominati “Soci”
si conviene quanto segue:
ART. 1
OGGETTO E FINALITA’
1. I Soci convengono di confermare la propria partecipazione, già formalizzata con atto Rep. n. 261842/2006 e successivamente rinnovata il 16/7/2012, nei termini di seguito individuati, alla Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (d’ora innanzi denominata “ASP” ovvero “Azienda”) denominata
“Città di Bologna”, che trae origine dalla unificazione delle ASP Xxxxxxxx XXXXX e Poveri Vergognosi al fine di promuovere congiuntamente lo sviluppo e l’evoluzione del locale sistema integrato di interventi e servizi sociali e socio-sanitari.
ART. 2
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
1. Le quote di partecipazione dei Soci indicati all’art. 1 alla suddetta ASP, sono rispettivamente le seguenti:
- per il Comune di Bologna, il 97%;
- per la Provincia di Bologna, il 2%;
- per la Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, l’1%;
2. Tali quote, salvo quanto disposto al successivo comma, saranno rideterminate annualmente sulla base dei conferimenti effettuati a favore dell’ASP (calcolati sul valore del patrimonio conferito o dei
corrispettivi per i servizi commissionati) dai suddetti Soci ovvero dall’ingresso nella compagine associativa di altri Soci.
3. Le quote di proprietà della Provincia e della Fondazione, salvo il loro recesso ai sensi dell’art. 10, non potranno in ogni caso venire ridotte ad una misura inferiore di quelle indicate al all’art. 2.
4. In caso di recesso da parte della Provincia, le quote di partecipazione saranno rideterminate come segue:
- per il Comune di Bologna, il 99%;
- per la Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, l’1 %.
ART. 3
COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI
1. I Soci partecipano all’Assemblea dei Soci tramite i rispettivi legali rappresentanti o loro delegati da essi appositamente designati.
2. L’Amministratore unico dell’ASP è individuato tra persone di elevata professionalità, esperienza e moralità; la sua nomina è disciplinata all’interno dello statuto, a cui si fa rinvio.
3. Almeno uno fra i membri componenti l’Organo di revisione contabile dell’Azienda è nominato, a rotazione, dalla Provincia e dalla Fondazione.
ART. 4
SERVIZI E ATTIVITA’
1. E’ compito dell’ASP concorrere a realizzare il sistema integrato di interventi e servizi sociali e socio- sanitari della Zona di Bologna, dinamicamente determinato dagli atti di indirizzo e pianificazione previsti ai sensi di legge.
2. Nel conseguimento di tale compito ed in coerenza coi fini statutari, rientra in capo all’ASP l’incarico di gestire senza soluzioni di continuità le attività già avviate dalle due ASP preesistenti e le attività sociali e sociosanitarie che saranno trasferite dall’ASP Irides assicurando, in particolare, l’esecuzione di quelle che formano oggetto dei correnti accordi o convenzioni con i Soci. Il rinnovo delle suddette attività, scaduti gli atti che le disponevano, è rimesso alle deliberazioni dei competenti organi aziendali ai sensi dei commi 1, 3 e 4 del presente articolo.
3. L’attribuzione all’ASP di gestire nuovi e/o ulteriori attività e servizi sociali e socio-sanitari rispetto a quelli sopramenzionati da parte dei Soci è preventivamente programmato nel Piano di Zona del Comune di Bologna, definito nel Comitato di Distretto e con le modalità di coinvolgimento previste dallo Statuto, al fine di assicurare la stretta coerenza della loro azione allo sviluppo delle politiche comunali.
4. La regolazione delle modalità per l’adempimento di tali incarichi è definita mediante contratti di servizio che rispettano, fatto salvo l’art. 14, gli indirizzi generali indicati al successivo art. 6.
ART. 5
BENI PATRIMONIALI CONFERITI ALL’ASP
1. Il patrimonio dell’ASP è costituito dal patrimonio delle due ASP che si unificano.
2. Il conferimento all’ASP di ulteriori beni patrimoniali è regolato nell’ambito del contratto di servizio. L’alienazione del patrimonio disponibile delle Aziende è subordinato a una specifica autorizzazione del Comune ai sensi di legge.
ART. 6
INDIRIZZI GENERALI PER LA DEFINIZIONE
E LA STIPULA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO
1. Il contratto di servizio costituisce lo strumento tramite il quale il Comune di Bologna, salvo il comma 4, attribuisce all’ASP l’incarico di gestire determinate attività e/o servizi fra quelli assunti dal corrente Piano di Zona.
2. Tale contratto stabilisce in relazione a dette attività e/o servizi, ivi ricomprese quelle aventi natura progettuale:
a) – gli incarichi della loro rispettiva produzione quantitativa;
b) – gli standard qualitativi loro rispettivamente pertinenti in coerenza ai Lea attualmente vigenti;
c) – i criteri per la redazione delle inerenti Carte dei servizi a tutela dei loro utenti;
d) - i metodi del loro monitoraggio e valutazione;
e) – criteri e modalità di avvalimento, ove non si dimostri diversamente utile ovvero più efficace ed economico, delle strutture di staff, ricerca e sviluppo che i Soci dichiarino di poter mettere a loro disposizione, fra cui anche il Centro di documentazione, formazione e ricerca “Rubbi” di proprietà di “Bologna per gli anziani s.p.a.”;
f) – gli ulteriori aspetti che le Parti, intendendosi tali il Comune di Bologna e l’ ASP, riterranno utili al fine di conseguire efficacemente la rispettiva funzione istituzionale.
3. Ove il costo dei suddetti incarichi di produzione esorbiti dalle risorse autonomamente disponibili all’ASP, comprese le entrate tariffarie, il contratto di servizio indica le risorse umane, finanziarie che il Comune di Bologna si incarica di rendere disponibili, sulla base di specifici piani di budget sottopostigli dall’Azienda, per la loro gestione. Il trasferimento delle risorse finanziarie comunali all’Azienda è erogato mediante pagamenti rateali effettuati secondo le modalità previste nel contratto di servizio.
4. La Provincia e la Fondazione, di norma stipulando apposito atto che costituirà appendice al contratto di servizio, potranno conferire all’ASP, in coerenza alla programmazione zonale, ulteriori attività e/o servizi di proprio interesse uniformandosi, senza danno agli interessi del Comune di Bologna, agli elementi di cui al presente articolo. Rimane inteso che tali attività e/o servizi dovranno risultare altresì coerenti alla tipologie delle funzioni statutariamente assunte dall’Azienda e prevedere adeguati finanziamenti.
5. Il procedimento di formazione del contratto di servizio cura di ottenere, con specifico riguardo ai servizi socio-sanitari, la formale condivisione del competente organo della locale Azienda sanitaria. Ove ottenuta, l’obiettivo di cui al comma 2, lett. e) si estende per quanto possibile alle forme della sua azione, fatte salve ulteriori sinergie.
6. Il contratto di servizio può prevedere uno specifico budget per la gestione di progetti straordinari sottostanti la cura di bisogni socio-assistenziali non previsti al momento della loro stipula. L’utilizzo di tale budget è subordinato a una specifica autorizzazione del Comune.
7. E’ compito delle Parti stipulare un contratto di servizio che consenta all’ASP di esercitare la propria attività in condizioni di parità di bilancio. Il saldo dei trasferimenti finanziari da parte comunale
conseguente all’evenienza di cui al comma 3 è subordinato alla presentazione da parte dell’ASP di un rendiconto della spesa, globale e per quanto possibile distinto per singola area di servizio, da Essa sostenuta. Tale rendiconto, redatto nei modi indicati a margine dei contratti di servizio, curerà di indicare la quota parte degli oneri sostenuti dall’ASP per le attività di interesse comune attivate ai sensi del comma 2, lett. e) in base a criteri oggettivamente determinati.
8. La determinazione della disciplina generale delle tariffe dei servizi di titolarità del Comune o della Provincia attribuiti all’ASP è deliberata dai rispettivi Consigli comunale e provinciale su proposta del Consiglio di amministrazione dell’Azienda per quanto riguarda i servizi sociali e su proposta della Giunta comunale con riferimento ai servizi educativi e scolastici..
9. Il contratto di servizio può prevedere di autorizzare l’ASP a stipulare una o più convenzioni con altri enti per la temporanea gestione di servizi socio-assistenziali di interesse metropolitano coerenti, senza danno per il Comune di Bologna, con la propria attività. La stipula di tali convenzioni è in ogni caso subordinata a una specifica autorizzazione dell'Assemblea dei soci.
10. Il contratto di servizio, fatti salvi i diritti dei terzi, potrà prevedere la rimodulazione delle attività di cui all’art. 4, comma 2, in coerenza alle sovvenute priorità formalmente definite dal corrente Xxxxx xx Xxxx xxx Xxxxxx xx Xxxxxxx.
00. Il contratto di servizio, pur dovendo disciplinare i suesposti elementi in una prospettiva programmatoria di durata almeno triennale, corrispondente a quella dei Piani di Zona, è stipulato entro il 30 dicembre di ogni anno.
12. Il contratto di servizio potrà essere modificato durante tutta la sua durata con le medesime modalità previste per la sua stipula.
ART. 7
VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE
1. L’ASP promuove le risorse umane di cui si avvale, curando in ogni caso:
- di stabilizzare il rispettivo rapporto di lavoro in termini appropriati alla loro personale qualificazione professionale, esperienza e coinvolgimento operativo;
- di valorizzare la professionalità e l’esperienza da essi acquisita nei procedimenti di avanzamento nella loro carriera.
ART. 8
GARANZIE ED OBBLIGHI PER I SOCI
1. La gestione dell’ASP deve assicurare la salvaguardia degli interessi finanziari dei Soci, indipendentemente dall’entità della loro propria quota associativa.
2. Ciascun Socio detiene il diritto di sottoporre all’Amministratore unico dell’Azienda proposte di attività e chiarimenti attinenti ad eventuali problematiche riferite alla sua attività. A tali istanze l’Amministratore deve fornire risposta entro 30 giorni dal loro ricevimento.
3. L’Assemblea dei Soci deve essere convocata entro il termine massimo di 20 giorni dall’istanza rivolta a questo fine dal legale rappresentante di ciascun Socio.
4. I legali rappresentanti di ciascun Socio, e i delegati da essi eventualmente nominati, riceveranno oltre agli atti fondamentali dell’ASP periodiche relazioni sull’andamento dell’attività.
5. I Soci fanno fronte ad eventuali disavanzi di gestione dell’ASP in misura corrispondente alle quote di rappresentanza possedute, secondo modalità che concorderanno all’occorrenza.
ART. 9
CLAUSOLA ARBITRALE
1. Fatta salva la giurisdizione della competente Autorità giudiziaria nella conoscenza di questioni attinenti ad interessi pubblici loro indisponibili, le Parti convengono di rimettere eventuali controversie sull’esecuzione della presente convenzione a un Collegio arbitrale composto da tre arbitri, nominato uno per parte e il terzo di comune accordo o in difetto dal Presidente del Tribunale di Bologna, che le definirà quali amichevoli compositori.
ART. 10
SCIOGLIMENTO E RECESSO
1. In caso di scioglimento dell’ASP verranno applicate le norme regionali in materia.
2. Rimanendo esclusa la facoltà di trasferire a terzi, anche parzialmente, la proprietà delle proprie quote, ogni Socio escluso il Comune di Bologna può recedere in qualsiasi momento da tale qualità. Si rinvia allo statuto dell’ASP per quanto attiene alla disciplina dell’esercizio del diritto di recesso.
3. Il Socio che recede ha diritto alla sola liquidazione dei beni conferiti all’ASP finalizzati a un
fine specifico, non ancora utilizzati in toto o in parte, nonché alla restituzione di quelli ad Essa concessi in uso.
4. Sono sottoposti all’Assemblea dei Soci progetti elaborati dal Comune finalizzati a realizzare trasformazioni aziendali dell’ASP, ivi compresa l’unificazione.
ART. 11 REGISTRAZIONE
1. Ai sensi dell’art. 1 della tabella annessa al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, non vi è obbligo di registrazione della presente convenzione.
ART. 12 DURATA
1. La presente convenzione decorre dalla data di costituzione della ASP Città di Bologna e deve essere rinnovata con cadenza triennale.
ART. 13
CLAUSOLA RESIDUALE
1. Sono fatte salve le ulteriori disposizioni direttamente sancite dalla legge e dallo Statuto dell’Azienda.