COMUNE DI CARIGNANO
COMUNE DI CARIGNANO
PROVINCIA DI TORINO
REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI,
NONCHE’ PER LE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE
Aggiornato con le modifiche apportate all’art. 7 deliberazione di C.C n. 29/2016 – deliberazione di X.X. X. 00/0000
XXXXXX
Articolo | D E S C R I Z I O N E |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 | CAPO I - NORME GENERALI Oggetto del regolamento Definizioni Settori di intervento CAPO II - SOVVENZIONI E CONTRIBUTI Finalità ed oggetto dei contributi e delle sovvenzioni Procedura per la concessione di contributi e sovvenzioni Contributi straordinari Liquidazione contributi e sovvenzioni CAPO III - SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI Procedure per la concessione di sussidi ed ausili finanziari Liquidazione delle somme per sussidi ed ausili finanziari CAPO IV - VANTAGGI ECONOMICI Attribuzione di vantaggi economici e distribuzione di materiale promozionale Procedura per la fruizione di un bene o di un servizio senza corrispettivo od a tariffa agevolata CAPO V – SOSTEGNO ALL’ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE Fondo di sostegno agli inquilini CAPO VI BORSE ED ASEGNI DI STUDIO Disciplina borse di studio e di ricerca Commissione di consulenza e giudicatrice CAPO VII - PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE Soggetti e competenze Criteri per la determinazione della situazione economica Definizione del nucleo familiare Definizione di reddito Definizione di patrimonio Criteri per la determinazione della situazione economica equivalente Fissazione delle soglie per accedere alle prestazioni agevolate Procedure applicative Acquisizione e trattamento dei dati personali Controlli Revoca dei benefici concessi CAPO VIII - DISPOSIZIONI FINALI Rinvio dinamico Individuazione delle unità organizzative Entrata in vigore e pubblicità |
CAPO I NORME GENERALI
ART. 1 - Oggetto del regolamento
Il presente Regolamento disciplina:
- ai sensi dell'art.12 della legge 12/8/1990 n.241, del D.Lgs. n. 109/1998 e s.m.i. “accesso alle prestazioni sociali agevolate”, della L. 328 del 8 novembre 2000 " Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", nonché dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emessi per la loro attuazione, i criteri e le modalità per:
a) la concessione di contributi e sovvenzioni, a persone fisiche e persone giuridiche, nonché ad associazioni, gruppi, comitati, etc. non aventi personalità giuridica;
b) la concessione di sussidi ed ausili finanziari alle persone fisiche residenti nel comune;
c) l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche e persone giuridiche, nonché ad associazioni, gruppi, comitati, etc. non aventi personalità giuridica.
(1) Legge 7 agosto 1990, n.241
Art. 12.
1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.
ART. 2 – Definizioni
1. Per “concessione di contributi” si intende il concorso del Comune alla realizzazione di particolari iniziative, progetti, opere, manifestazioni aventi finalità sociali, culturali, di promozione sportiva e turistica, mediante la corresponsione di somme a fondo perduto (a titolo di esempio: contributi alle associazioni locali, di volontariato e non, in ragione della loro attività ordinaria o per l’organizzazione di una manifestazione o per eventi particolari) ovvero di beni materiali e servizi.
2. Per “concessione di sovvenzioni” si intende l’aiuto del Comune a soggetti che compiano attività finalizzate a scopi sociali, di ricerca, di studio, ecc., mediante il finanziamento totale o parziale di queste ultime, a fondo perduto o con interesse agevolato (a titolo di esempio rientrano in tali attività la lotta alla tossicodipendenza, l’assistenza agli anziani e ai portatori di handicap, le attività di studio e ricerca e per la diagnosi e cura di malattie), generalmente svolte a favore della popolazione di Carignano.
3. Per “concessione di sussidi ed ausili finanziari” si intende la erogazione di adeguati interventi di carattere economico, tendenti a concorrere alla rimozione delle cause ostative al libero sviluppo della personalità del cittadino, così come contemplato dall'art.38 della Costituzione. In particolare si intende:
▪ per “sussidio” un intervento atto a concorrere, in via generale, al superamento di un perdurante stato di indigenza della famiglia o della persona;
▪ per “ausilio finanziario” un intervento “una tantum” atto a concorrere al superamento di un occasionale stato di difficoltà della famiglia o della persona, dovuto a cause straordinarie.
4. Per “attribuzione di vantaggi economici” si intende la fruizione di un bene di proprietà dell'Ente o della fornitura di un servizio senza corrispettivo o a tariffa agevolata. Sono da ricomprendere in questa voce tutte le “collaborazioni” ed i “patrocini” senza concessione di denaro, nonché la distribuzione gratuita dei beni e materiali promozionali indicati al comma 3 dell’art. 10.
5. Per “prestazioni sociali agevolate” si intendono prestazioni (ad es. concessione di un bene, servizi trasporto e mensa, centri estivi etc..) o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, erogatI dal Comune, nell’ambito delle concessioni di cui al precedente comma 3, e delle altre attribuzioni di cui al precedente punto 4.
Nota all’art. 2
Costituzione della Repubblica Italiana
Art.38.
1. Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.
2. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi, adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
3. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.
4. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.
5. L'assistenza privata è libera.
ART. 3 - Settori di intervento
1. Le attività che il Comune intende sostenere attraverso il presente regolamento sono le seguenti:
a) ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE ( D. Lgs n. 112/1998, L. 8 /11/ 2000 n.328). Attività dirette alla prevenzione e alla sensibilizzazione rispetto a problemi della tutela dei minori, delle donne, dei disabili, della tossicodipendenza, dei disoccupati, degli
anziani, degli stranieri etc..
Iniziative a sostegno delle associazioni di volontariato presenti sul territorio;
b) ASSISTENZA SCOLASTICA (art. 45 D.P.R. 616/77). Interventi nell'area scolastica.
Interventi per attività sportive in corsi parascolastici, centri estivi per bambini e ragazzi;
c) ATTIVITA' SPORTIVE (L.R. 1/3/79 n.10, come modificata con L.R. 23/8/82, n. 19). Iniziative per la promozione la diffusione e la pratica delle discipline sportive;
d) ATTIVITA' CULTURALI - CELEBRAZIONI (L.R. 19/12/78, n. 78).
Settori: musicale, teatrale, concorsuale, congressuale, del tempo libero, storico- archivistico e bibliotecario, restauro e conservazione dei monumenti, feste civili e religiose nazionali e locali, iniziative relative a culture multietniche;
e) PROMOZIONE TURISTICA E SVILUPPO ECONOMICO (L.R. 5/3/87, n. 12 come modificata con L.R. 12/6/91, n. 24, - L.R. 22/5/87 n.29 - art. 50 D.P.R. 616/77; D.Lgs n.114/1998 e L.R. n.28/1999 ).
Settori: Pubbliche relazioni e gemellaggi, Fiere e Mercati, Manifestazioni;
f) TUTELA DELL' AMBIENTE (D.P.R. 915/82 - L.R. 2/11/1982 n.32 come modificata con L.R. 21/6/84, n. 29).
Attività promozionali e di sensibilizzazione sociale ai valori e alle attività inerenti il settore in oggetto. Attività di difesa dell’ambiente;
g) PROTEZIONE CIVILE (L. n.225/1992,L.R. n.44/2000).
Attività promozionali, di sensibilizzazione della popolazione, di prevenzione ad attività inerenti il settore in oggetto;
h) AGRICOLTURA.
Manutenzione e realizzazione di infrastrutture a servizio dell’agricoltura (es: bealere, canali irrigui, opere di presa, fontanili etc..); iniziative a sostegno delle produzioni locali
i) INFRASTRUTTURE.
Opere di pubblico interesse di cui alla L.R. 56/77.
j) ATTIVITA’ ARTIGIANALI E TRADIZIONALI LOCALI: da individuare di volta in volta in relazione ai singoli interventi.
2. Nei settori di sua competenza, il Comune può intervenire direttamente applicando il presente Regolamento, oppure mediante altri Enti ed Organi a ciò da esso delegati (ad es.: il Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale, convenzioni con altri Comuni, ecc).
3. Sono esclusi dall’erogazione di qualsiasi forma di contributo, ai sensi della L. 2.5.1974 n. 115 e L. 8.11.1981 n. 659, i partiti politici e le loro articolazioni politico- amministrative.
CAPO II SOVVENZIONI E CONTRIBUTI
ART. 4 - Finalità ed oggetto dei contributi e delle sovvenzioni
1. Il Comune di Carignano, riconoscendo che le attività culturali, turistiche, promozionali di cultura, scienza e turismo, nonché le iniziative socio-culturali e ricreative finalizzate al corretto utilizzo del tempo libero sono fondamentali sia per la formazione socio- culturale dell’uomo e della collettività che per il potenziamento della valenza culturale e turistica del Comune stesso, sostiene, mediante adeguati apporti finanziari, iniziative rientranti in tale ambito, organizzate da privati, associazioni socio-culturali ed organizzazioni con strutture associative, purché senza scopo di lucro.
2. L’Amministrazione Comunale può altresì disporre la concessione di sovvenzioni, contributi nei confronti di associazioni, comitati, centri di studi ed altri soggetti che organizzano e compiono attività sociali di ricerca, di studio, nonché le altre ricomprese nei settori di intervento di cui al precedente art. 3, a favore della popolazione residente nel territorio comunale.
ART. 5 - Procedura per la concessione di contributi e sovvenzioni
1. La richiesta per le concessioni di contributi e sovvenzioni, dovrà essere presentata, in carta semplice, di norma entro il 15 ottobre dell'anno che precede quello cui la medesima si riferisce e dovrà indicare:
a) natura giuridica del soggetto richiedente, con l'indicazione, ove esista, degli estremi dell'atto costitutivo, nonchè gli elementi di identificazione, anche fiscale, della persona abilitata ad esercitare nei confronti dei terzi la rappresentanza del soggetto richiedente, ad eccezione dei casi in cui questi dati siano già in possesso dell’Ente;
b) la descrizione dell’iniziativa o del programma di iniziative per le quali si chiede il sostegno dell’Amministrazione;
c) il piano finanziario dell'iniziativa o del programma di iniziative ripartito nelle voci di entrata e spesa, con l'indicazione degli eventuali contributi, anche in beni e/o servizi, di altri soggetti pubblici e/o privati;
d) l’attestazione che l'intervento da sostenere persegua fini di pubblico interesse, con l’indicazione degli obiettivi che si intendono realizzare;
e) una sintesi delle attività realizzate nell'anno precedente.
2. La suddetta richiesta dovrà essere sottoscritta dal richiedente o dal legale rappresentante dell'Ente o Associazione, che si assumerà la piena responsabilità delle affermazioni e delle notizie nella stessa contenuta.
Nel rispetto dei principi e delle norme di cui all'art.1 della Legge n. 241/90 il Comune, in relazione alle caratteristiche, all’onerosità ed alla rilevanza dell’iniziativa, può chiedere nella fase istruttoria ulteriore documentazione in aggiunta a quella indicata nel presente articolo.
3. Le richieste di cui al comma 1 potranno essere accolte dall’Amministrazione, una volta verificato che l'intervento proposto rientri nei settori di attività sopra descritti e siano rispettate la norme contenute nel presente Regolamento, con deliberazione:
- della Giunta Comunale, quando sono oggetto d’un solo intervento, esaurendosi con la somministrazione della somma stabilita, senza costituire impegno per gli esercizi futuri;
- del Consiglio Comunale, quando siano oggetto di convenzione, costituenti impegno anche per gli esercizi futuri.
4. Se più soggetti concorrono per la concessione di contributi e sovvenzioni nell’ambito dello stesso servizio e/o attività, verranno privilegiati quei soggetti che promuovono iniziative per le attività culturali, sportive, sociali, assistenziali, ricreative, con esclusione dei soggetti che svolgono attività a fini di lucro.
Nell’esame delle richieste verranno prese in considerazione i seguenti fattori:
- il numero dei soci se si tratta di un’associazione;
- l’utenza destinata all’attività del soggetto;
- la consistenza delle iniziative realizzate nel territorio comunale negli ultimi due anni di attività;
- gli obiettivi che si intendono perseguire in relazione ai sussidi richiesti;
- se il soggetto ha altre forme di finanziamento.
5. Oltre alle domande di contributo avanzate dai soggetti indicati all’art.1 operanti nel territorio comunale, potranno essere prese in considerazione le richieste di contributo presentate da associazioni, persone giuridiche, gruppi, etc. che, pur non avendo sede
nel territorio Comunale, svolgano la loro attività anche nell'interesse della popolazione residente.
6. Per contributi di modesta entità fino a € 250 (importo aggiornabile annualmente dalla Giunta Comunale con propria deliberazione) non è richiesta la completa indicazione dei dati di cui al comma 1, bastando una domanda su modello fornito dall’Ente.
7. I soggetti a cui viene concesso il contributo o la sovvenzione per la realizzazione delle iniziative proposte, saranno tenuti a divulgarle e pubblicizzarle adeguatamente, previo accordo con l’Amministrazione stessa, specificando che esse si svolgono con il contributo del Comune di Carignano.
8. Annualmente la Giunta Comunale, previa eventuale consultazione con i soggetti richiedenti, stabilisce il Piano di Assegnazione delle sovvenzioni e dei contributi, tenuto conto della validità delle iniziative proposte in relazione ai criteri di cui all’art. 4 del presente Regolamento, nei termini dell’approvazione del Bilancio preventivo.
ART. 6 - Contributi straordinari
1. Il Comune può concedere, in via straordinaria e compatibilmente con le disponibilità di bilancio, contributi finanziari o beni comunali a soggetti pubblici o privati per lo svolgimento di iniziative a favore della comunità locale o per la realizzazione di attività che rientrano nei settori di intervento di cui al precedente articolo 3.
2. Tali contributi possono essere concessi:
a) su richiesta dell’organizzatore dell’iniziativa, da presentare con le stesse modalità di cui al precedente art. 5, quando sia concluso il procedimento contemplato nel comma 8 di quest’ultimo e rimangano disponibili i finanziamenti e/o i beni strumentali richiesti;
b) su iniziativa della Giunta Comunale ed indipendentemente dalla richiesta del soggetto beneficiario, per motivate esigenze, a sostegno di iniziative assunte da organizzazioni ed associazioni comunali o extracomunali per la realizzazione di attività a favore della popolazione di Carignano.
ART. 7 – Liquidazione contributi e sovvenzioni
1. La liquidazione delle somme concesse dall’Amministrazione comunale avverrà con successiva determinazione del Responsabile del Servizio competente affidatario del budget, previa presentazione di rendicontazione – con allegata documentazione giustificativa (fatture, scontrini e ricevute fiscali) delle entrate e delle spese – idonea a comprovare la realizzazione del programma o dell’iniziativa presentati ed il rispetto delle condizioni eventualmente poste dalla deliberazione di concessione, sottoscritte dal richiedente o dal legale rappresentante della persona giuridica od Associazione che si assumerà la piena responsabilità del relativo contenuto e delle risultanze finali.
Il rendiconto e la relativa documentazione fiscale, di cui al presente comma, dovranno essere presentati dal beneficiario entro 60 giorni consecutivi dal termine dell’iniziativa per il quale il contributo è stato concesso, pena per la revoca del contributo medesimo, fatte salve particolari circostanze, che saranno di volta in volta esaminate dal Responsabile del Servizio competente, ione fiscale, di cui al presente comma, dovranno essere presentati
dal beneficiario entro 60 giorni consecutivi dal termine dell’iniziativa per il quale il contributo è stato concesso, pena per la revoca del contributo medesimo, fatte salve particolari circostanze, che saranno di volta in volta esaminate dal Responsabile del Servizio competente, il quale, a sua volta, proporrà alla Giunta Comunale deroga
Ad integrazione della rendicontazione gli interessati forniscono al Comune ogni atto utile a dimostrare i risultati conseguiti e l’osservanza di fini ed obiettivi di cui all’art. 5 c. 1 lett.b), nonché dei criteri e delle modalità proposte con il programma e le iniziative presentati o risultanti dall’atto di concessione del contributo.
2. Su richiesta motivata del soggetto richiedente, l’Amministrazione Comunale può concedere un anticipo massimo del 70 % del contributo o sovvenzione.
3. La liquidazione avverrà in unica soluzione, salvo che l’Amministrazione Comunale abbia deliberato, sulle somme concesse, la possibilità di acconti di cui al comma precedente.
La documentazione delle spese di cui al primo comma dovrà essere costituita da fatture, scontrini e ricevute fiscali. In caso di impossibilità della loro presentazione e comunque per importi inferiori a € 100,00 potrà essere presentata dichiarazione sostitutiva ex artt. 21 e 47 del D.P.R. 445/2000 la cui motivazione dovrà essere valutata e ritenuta idonea dal responsabile comunale competente, prima di procedere alla liquidazione del contributo o della sovvenzione.
Le associazioni che ricevono dall’Amministrazione Comunale contributi per importi superiori a € 2.000,00 annui dovranno presentare il bilancio consuntivo approvato dall’Assemblea dei soci.
4. Qualora in sede consuntiva la differenza tra spese effettuate ed entrate risultasse inferiore alla somma deliberata, questa verrà liquidata con decurtazione dell’ammontare eccedente.
5. Qualora l’iniziativa svoltasi risulti sostanzialmente difforme da quella ammessa a contributo o sovvenzione, il finanziamento potrà essere ridotto o revocato proporzionalmente alle difformità riscontrate.
6. Per i soggetti beneficiari che svolgano attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti o procedimenti ostativi ai sensi della normativa alla lotta sulla delinquenza mafiosa.
7. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di chiedere anche alle Associazioni beneficiarie di contributi l’inesistenza di provvedimenti o procedimenti ostativi ai sensi della normativa alla lotta sulla delinquenza mafiosa.
CAPO III
SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI
ART. 8 - Procedure per la concessione di sussidi ed ausili finanziari
1. La concessione di sussidi ed ausili finanziari. di cui all'art.1, lettera b), di competenza del Comune e non trasferiti al C.I.S.A. 31 con la sottoscrizione della convenzione per la formazione del Consorzio, può avvenire soltanto a favore di persone residenti nel Comune e dovrà essere preceduta dalla convocazione delle persone obbligate agli alimenti di cui all'art.433 codice civile.
2. La concessione di cui al I comma è disposta, nei limiti delle relative somme stanziate in bilancio, dal Responsabile del servizio, dopo eventuale relazione dell'ufficio di
assistenza sociale ed in base alle norme contenute nel Capo VII del presente Regolamento, trattandosi di prestazione sociale agevolata.
Note all’art. 8
Codice Civile 433.
Persone obbligate (2).
All'obbligo di prestare gli alimenti [c.c. 438, 446, 448; c.p.c. 13] sono tenuti [c.c. 1173], nell'ordine:
1) il coniuge [c.c. 51, 78, 145, 156];
2) i figli legittimi [c.c. 231] o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi anche naturali;
3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi [c.c. 436], anche naturali; gli adottanti;
4) i generi e le nuore [c.c. 434];
5) il suocero e la suocera;
6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali [c.c. 439, 447, 2948, n. 2; c.p.c. 545; c.p. 541, 570, n. 2] (3).
(2) Vedi la L. 23 marzo 1958, n. 338, di ratifica della Convenzione internazionale per il riconoscimento all'estero degli obblighi alimentari firmata a New York il 20 giugno 1956; la L. 24 ottobre 1980, n. 745, ratifica ed esecuzione delle seguenti convenzioni: 1) convenzione sull'assunzione delle prove all'estero in materia civile e commerciale, adottata a L'Aja il 18 marzo 1970; 2) convenzione sull'amministrazione internazionale delle successioni, adottata a L'Aja il 2 ottobre 1973; 3) convenzione concernente il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni relative alle obbligazioni alimentari, adottata a l'Aja il 2 ottobre 1971; 4) convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, adottata a L'Aja il 2 ottobre 1973.
(3) Articolo così sostituito dall'art. 168, L. 19 maggio 1975, n. 151 sulla riforma del diritto di famiglia.
Per quanto riguarda la legge regolatrice delle obbligazioni alimentari nei riguardi dei figli minori, con la L. 4 agosto 1960,
n. 918, è stata disposta la ratifica ed esecuzione della convenzione conclusa all'Aja il 24 ottobre 1956, e della convenzione concernente il riordinamento e l'esecuzione della sentenza sugli obblighi alimentari verso i figli minori, conclusa all'Aja il 15 aprile 1958. Vedi, inoltre, l'art. 32, L. 5 febbraio 1992, n. 104, recante legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.
ART. 9 - Liquidazione delle somme per sussidi ed ausili finanziari
1. La liquidazione degli ausili e sussidi finanziari avverrà normalmente in unica soluzione, alle condizioni eventualmente poste dalla determinazione di concessione.
2. Per i soggetti beneficiari che svolgano attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti o procedimenti ostativi ai sensi della normativa inerente alla lotta contro la delinquenza mafiosa.
CAPO IV VANTAGGI ECONOMICI
ART. 10 - Attribuzione di vantaggi economici e distribuzione di materiale promozionale
1. La attribuzione di vantaggi economici consiste:
a) Nell’uso di un bene comunale mediante:
− la concessione di alloggi di proprietà comunale a titolo gratuito o non, inferiore al canone sociale o ad esso riconducibile;
− la concessione di sale comunali per conferenze, convegni, sedi di associazioni, gruppi e comitati, ecc.;
− la concessione in uso di impianti sportivi e spazi pubblici di proprietà comunale;
− la concessione di impianti mobili, arredi, di automezzi o altre attrezzature comunali;
− la concessione del patrocinio del Comune (da considerarsi “bene immateriale”);
b) nella fruizione di un servizio senza corrispettivo od a tariffa agevolata, per:
- trasporto pubblico;
- mensa;
- attività sportive, culturali, sociali, ecc.;
- impiego di personale comunale (quale collaborazione alla realizzazione delle finalità di cui all’art. 4).
2. Troveranno in ogni caso puntuale applicazione le norme stabilite da: apposite deliberazione, speciali regolamenti e convenzioni per l'uso dei beni comunali.
3. Al fine di promuovere l’immagine del Comune di Carignano, possono essere distribuiti volumi, pubblicazioni, materiale radio e video-registrato o altro materiale promozionale alle personalità in visita ovvero ad allievi di scuole, ad associazioni culturali, sportive, turistiche, sociali, economiche ed ambientali, nonché ad altri soggetti che ne facciano richiesta motivata.
ART. 11 - Procedura per la fruizione di un bene o di un servizio senza corrispettivo od a tariffa agevolata
1. Per beneficiare di un bene o di un servizio comunale, con l’eventuale impiego anche di risorse umane, senza pagarne il corrispettivo, oppure con tariffa ridotta o con rimborso del solo costo, gli interessati dovranno inoltrare al Comune apposita domanda con l'indicazione:
a) del bene o servizio richiesto e del suo fruitore,
b) dei motivi della richiesta, precisando dettagliatamente ogni elemento utile per giustificare l’uso o la fruizione del bene in forma gratuita, o comunque a condizioni di vantaggio,
c) dei dati anagrafici del presentatore dell’istanza, qualora quest’ultimo non corrisponda con il fruitore diretto del servizio,
d) dei dati richiesti dall’art. 15, ricorrendo il caso di cui al comma 2 del presente articolo.
2. Qualora la domanda di fruizione del bene o del servizio rivesta carattere sociale od assistenziale e riguardi un singolo nucleo familiare, verrà valutata in base alle norme contenuto nel Capo VII del presente Regolamento, trattandosi di prestazione comunale agevolata.
CAPO V
SOSTEGNO ALL’ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
ART. 12 - Fondo di sostegno agli inquilini
1. La definizione della entità e delle modalità di erogazione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione di cui all’art. 11, comma 3, della legge 3 dicembre
1998, n. 431, sarà disciplinata con il bando pubblico di cui al comma 8 del citato articolo 11, nel rispetto dei requisiti minimi fissati dalla Regione Piemonte.
2. Il bando di cui al comma 1 precedente sarà approvato con deliberazione della Giunta comunale.
CAPO VI
BORSE E ASSEGNI DI STUDIO
ART. 13 – Disciplina borse di studio e di ricerca
1. Le borse ed assegni di studio, istituite con apposti atti amministrativi, consistono nella erogazione di una somma di denaro fissata dall’Amministrazione Comunale al fine, rispettivamente, di:
a) premiare scolari e studenti che, versando in particolari condizioni economiche, si sono resi particolarmente meritevoli; in base all’ esame delle istanze pervenute, viene stilata apposita graduatoria secondo parametri e criteri di cui ai regolamenti e deliberazioni all’uopo emanati, a cui si rimanda;
b) incentivare e premiare studenti universitari che, nell’ambito del loro corso di studi o in occasione della tesi di laurea, trattino e sviluppino temi volti all’approfondimento di argomenti culturali e/o artistici inerenti la storia del territorio comunale, quali verranno di volta in volta stabiliti dall’Amministrazione di Carignano.
Le iniziative dovranno essere previste nel bilancio comunale con stanziamento di spesa nel PEG, che dovrà contenere la definizione di titolo obiettivo e l’assegnazione delle risorse finanziarie adeguate.
2. L’istituzione delle borse e degli assegni di studio viene resa pubblica attraverso la pubblicazione di un bando contenente:
- specificazione del tipo di borsa e/o assegno di studio;
- specificazione degli scolari o studenti che possono presentare istanza in relazione al grado di scuola frequentata o al tipo di corso e ai requisiti richiesti;
- specificazione del termine utile per presentare l’istanza;
- divulgazione dei criteri di svolgimento e di valutazione degli elaborati, se ricorre tale evenienza;
- fissazione dei criteri di erogazione;
- ogni altra informazione o condizione che appare necessaria o utile a garantire lo svolgimento dell’iniziativa.
ART. 14 - Commissione di consulenza e giudicatrice
1. Relativamente all’iniziativa di cui al punto b) del 1° comma dell’articolo precedente, ai fini della formulazione dello schema del bando e del giudizio sugli elaborati presentati, l’Amministrazione Comunale si avvale di una commissione composta da 3 membri esperti sui temi oggetto del bando.
2. La commissione viene costituita con determinazione del Responsabile del Servizio, non appena l’Amministrazione ha deliberato l’intendimento di attivare l’iniziativa prevista dal precedente articolo del presente Regolamento, punto b) del I comma.
3. Ai membri della commissione compete un rimborso spese.
CAPO VII PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE
ART. 15 - Soggetti e competenze
1. Il presente capo disciplina l’accesso e la partecipazione al costo relativo alle attività che il Comune di Carignano esplica nell’ambito delle prestazioni e dei servizi definiti all’art.2, 5° comma, al fine di concorrere all’eliminazione di situazioni che determinano nell’individuo uno stato di bisogno e di emarginazione.
2. Il presente Regolamento definisce i criteri per la determinazione della situazione economica degli utenti, al fine di consentire loro l’accesso alle prestazioni agevolate, differenziando la misura della contribuzione tra i vari soggetti e stabilendo in quali casi si ha diritto alle prestazioni medesime.
3. Le norme prese a riferimento nel presente regolamento sono quelle previste nella Legge 449/1997 art. 59 commi 51 e 52, nonché nel D.Lgs. 109/1998, come integrato e modificato da D.lgs. 130/2000 e relativi provvedimenti attuativi.
4. In tutti i casi in cui vengono valutate le condizioni economiche dei richiedenti, trova applicazione il presente Regolamento, con le sole esclusioni dei casi espressamente disciplinati dalla legge.
ART. 16 - Criteri per la determinazione della situazione economica
1. I criteri per la determinazione della situazione economica (I.S.E..) come di seguito specificati, rispondono alla necessità di elaborare, secondo disposizioni di legge, un sistema che, in rapporto al finanziamento da parte dell’Ente delle spese necessarie a consentire l'utilizzo di un bene o la fruizione di un servizio ed in relazione alle condizioni economiche effettive del nucleo familiare, determini l’ammontare massimo e minimo della contribuzione a carico dell’utente sulla base dei principi di:
- gradualità;
- equità;
- imparzialità;
- solidarietà.
2. Come previsto dall'art.2 del D.Lgs n.109/1998 e xx.xx. e ii. , la valutazione della situazione economica del richiedente (I.S.E.) viene determinata con riferimento al nucleo familiare e definita dalla somma dei redditi combinata con l'indicatore della situazione patrimoniale. L'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è pertanto il rapporto tra l'ISE ed il parametro desunto dalla scala di equivalenza.
ART. 17 - Definizione di nucleo familiare
1. La situazione economica dell’utente viene valutata considerando quella del nucleo familiare al quale egli appartiene.
A tale fine la composizione del nucleo familiare corrisponde a quella dettata dall’art. 2, comma 2° del D. Lgs n.130/2000, nonché dall'art. 1 comma 1 del DPCM 4/4/2001 n.242 .
2. Agli effetti del precedente comma 1, l’indicatore I.S.E.E. viene determinato, per ogni nucleo familiare, secondo la scala di equivalenza prevista dalla tabella 2 del D. Lgs. N. 109/1998 e s. m. e i.
ART. 18 - Definizione di reddito
1. La situazione reddituale è determinata sulla base dei criteri fissati dalla Tabella 1, Parte I del D.Lgs. 109/98 e s.m.i
ART. 19 - Definizione di patrimonio
1. La situazione patrimoniale è compresa nel calcolo dell’ISEE ed è determinata sulla base dei criteri fissati dalla Tabella I, Parte II del d. Lgs 109/98 e s.m.i., tenuto conto di due componenti:
- Patrimonio mobiliare;
- Patrimonio immobiliare.
ART. 20 - Criteri per la determinazione della situazione economica equivalente
La situazione economica equivalente (ISEE) si ottiene sommando i redditi e una quota ( pari al 20%) dei patrimoni; sia i redditi che i patrimoni si riferiscono a tutti i componenti del nucleo familiare; tale risultato viene a sua volta diviso per un parametro desunto dalla Scala di equivalenza definita dalla Tabella 2 del D.Lgs. 109/98 e s.m.i.
ART. 21- Fissazione delle soglie per accedere alle prestazioni agevolate
1. Per l’accesso alle prestazioni agevolate, con riferimento alle singole prestazioni od ai singoli servizi o gruppo omogeneo di prestazioni e di servizi, le eventuali soglie intermedie ed i valori massimi della situazione economica riparametrati sono determinati annualmente con atto della Giunta Comunale
2. Nel limite delle soglie intermedie e dei valori massimi di cui al comma precedente, l’accesso alle prestazioni agevolate avverrà senza corrispettivo oppure con tariffa ridotta e/o rimborso del solo costo per le prestazioni e i servizi comunali seguenti
− CONCESSIONE IN USO DI BENI IMMOBILI E/O MOBILI
− MENSA SCOLASTICA
− TRASPORTO SCOLASTICO
− SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI
− ESENZIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLE SPESE SANITARIE
(esenzione Ticket)
− ATTIVITA’ ORGANIZZATE A FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE E/O FASCE SOCIALI (AD ES., RAGAZZI, ANZIANI, ECC.)
− SERVIZI CIMITERIALI (Cremazione, tumulazione, esumazione)
ART. 22 - Procedure applicative
1. Il richiedente la prestazione deve allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva della certificazione relativa alle condizioni economiche del proprio nucleo famigliare, redatta su modello approvato con D.M. 29 luglio 1999, da ritirare, gratuitamente, presso il competente ufficio comunale.
2. La domanda dovrà essere redatta su apposito modello predisposto a cura del Comune.
3. Al fine di evitare un eccesso di documentazione, essendo identico il sistema di calcolo dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per l’accesso alle prestazioni sociali erogate da questo Comune, ai cittadini interessati, sarà richiesta una sola dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche da utilizzare per tutte le prestazioni che saranno richieste, ancorché siano stabilite soglie di accesso diverse.
4. L’utente che non richiede agevolazioni accetta implicitamente la quota massima di contribuzione, non è tenuto a compilare il modulo di autocertificazione, né a produrre altra documentazione a corredo della domanda di accesso al servizio.
5. All’utente, al momento della richiesta di prestazioni agevolate, deve essere garantita l’assistenza necessaria per una corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva ed un’efficace informazione sulle modalità di accesso a tali servizi.
6. Le richieste di agevolazione tariffaria sono presentate avvalendosi della facoltà di autocertificazione a norma del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e del D.P.R. 403/1998, che deve essere redatta in tutte le sue parti, pena la decadenza dell’agevolazione.
7. Il richiedente dichiara, ai sensi dell’art. 4 comma 2 del D.Lgs 109/98, di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite.
8. Gli Uffici ai quali è presentata la dichiarazione sostitutiva rilasciano un’attestazione, riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo della situazione economica.
9. Il richiedente ha facoltà di comunicare eventuali cambiamenti della sua situazione familiare e/o economica, sopravvenuti dopo la presentazione della dichiarazione sostitutiva, allegando la documentazione atta a rappresentare nel miglior modo possibile l’attuale capacità economica.
10. In caso di rilevante variazione della situazione economica (recente disoccupazione, nuovo lavoro, decesso del coniuge, separazione legale, ecc.), verificatasi successivamente al periodo cui è riferita l’ultima dichiarazione dei redditi presentata, verrà presa in considerazione l’effettiva condizione risultante dalla comunicazione della variazione.
ART. 23 - Acquisizione e trattamento dei dati personali
1. L’acquisizione e il trattamento dei dati personali relativi alle dichiarazioni ISEE devono avvenire nel pieno rispetto della Legge n. 675/96 e successive modificazioni, del D.Lgs. 135/99, delle disposizioni in materia di misure minime di sicurezza e di ogni altra futura norma emanata da Autorità competente.
2. Lo scambio di dati personali con soggetti esterni, in relazione alla formalizzazione delle dichiarazioni ISEE, dovrà essere regolato da specifici protocolli d’intesa.
ART. 24 - Controlli
1. Ai fini dell’accertamento della veridicità delle dichiarazioni fornite dagli utenti, ai sensi dell’art. 4, comma 7 del D.Lgs 109/98 e s.m.i., il Comune effettua controlli anche a campione, interessando annualmente almeno il 20% dei beneficiari avvalendosi delle informazioni in proprio possesso e di quelle di altri Entri della Pubblica Amministrazione, nonché predispone appositi accertamenti tramite gli uffici preposti (Ufficio Anagrafe, Ufficio ICI, VV.UU., ecc.).
2. Potranno essere richieste idonee documentazioni atte a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali.
3. Ai sensi dell’art. 4, comma 8 del D.Lgs. 109/98 e s.m.i., il Comune potrà avvalersi dell’operato della Guardia di Finanza per garantire, a campione e in caso di ragionevoli dubbi circa la veridicità dei dati dichiarati, controlli sostanziali delle posizioni reddituali e patrimoniali.
ART. 25 - Revoca dei benefici concessi
In caso di accertamento di non veridicità sostanziale dei dati dichiarati,il Comune segnala d’ufficio il fatto all’Autorità Giudiziaria per le sanzioni penali e procede alla revoca dei benefici concessi ed al recupero della quota parte dei benefici economici indebitamente ricevuti dal dichiarante.
CAPO VIII DISPOSIZIONI FINALI
ART. 26 - Rinvio dinamico
1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.
ART. 27 - Individuazione delle unità organizzative
Ai sensi dell’art. 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 le unità organizzative competenti e responsabili dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, coincidono con il dipendente comunale responsabile dell’ufficio cui è affidato il servizio, di volta in volta interessato dalle pratiche di cui all’art. 1.
Nota all’art. 28
L. 241/1990:
Art. 2.
1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.
3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni.
4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti
Art. 4.
1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.
2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti
ART. 28 - Entrata in vigore e pubblicità
1. Il presente Regolamento, dopo l’intervenuta esecutività della deliberazione di adozione, entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo all’ultimo giorno della ripubblicazione del testo all’Albo Pretorio Comunale.
2. Limitatamente ai servizi mensa e trasporti scolastici, i criteri stabiliti dal presente Regolamento, entreranno in vigore a partire dall’anno scolastico 2002/2003.
3. Copia del presente regolamento, a norma dell’art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.