CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE PER LA CIRCOLAZIONE
Il presente Fascicolo Informativo, contenente:
a. Nota informativa, comprensiva del glossario;
b. Condizioni di assicurazione;
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.
CAA052/v.2010.12
PROTEZIONE GUIDA - Linea MAXI
Nota Informativa
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE PER LA CIRCOLAZIONE
DEI VEICOLI A MOTORE
Autovetture
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP.
Il contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
Presso le filiali degli intermediari (Cariparma e Friuladria) e sul sito internet dell’Impresa xxx.xx-xxxxxxxxxxxxx.xx è possibile richiedere un preventivo gratuito personalizzato.
In caso di variazioni delle informazioni contenute nel Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative, si rinvia al sito internet dell’impresa xxx.xx-xxxxxxxxxxxxx.xx per la consultazione dei relativi aggiornamenti.
cod. int. 020
A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
a) CRÉDIT AGRICOLE ASSICURAZIONI S.p.A. – Società per Azioni Unipersonale, appartenente al Gruppo Assicurativo Crédit Agricole Assurances Italia
b) Sede legale a Milano in Xxxxxx X. Xxxxxxx, 0 – 00000 - Xxxxxx
c) Recapito telefonico: 199 400 075 (€ 0,12 al minuto, con tariffazione per secondo di conversazione, e scatto alla risposta di € 0,06; da telefono mobile è applicata la tariffa del relativo operatore telefonico) - Fax 00 00 00 00 000 – Sito Internet: xxx.xx-xxxxxxxxxxxxx.xx – Indirizzo Mail: xxxx@xx-xxxxxxxxxxxxx.xx (per informazioni di carattere generale)
d) Autorizzata all'esercizio dell’attività assicurativa con provvedimento ISVAP n. 2599 del 28/03/2008 e iscritta all’Albo delle Imprese di Assicurazione il 28/03/2008 con n.1.00166
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
Il Patrimonio Netto di CRÉDIT AGRICOLE ASSICURAZIONI S.p.A. ammonta ad Euro 9.564.181,00 di cui Euro 9.500.000,00 costituito dal Capitale Sociale ed Euro 8.955.155,00 costituito da Riserve Patrimoniali.
L’indice di solvibilità della Compagnia – dato dal rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente – è pari a 173,4%.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
3. Coperture assicurative offerte
Le coperture assicurative offerte variano in funzione della linea prescelta dal contraente e sono attive se richiamate nella scheda di polizza:
Responsabilità Civile Auto
• Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. assicura - in conformità alle vigenti disposizioni di legge e in particolare a quanto disposto dal Codice delle Assicurazioni Private e della relativa normativa di attuazione - i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'Assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del Veicolo descritto in contratto.
• La copertura assicurativa è prestata nella forma Bonus/Malus che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente in assenza od in presenza di sinistri nei periodi di osservazione definiti.
Per la descrizione di dettaglio di tale copertura assicurativa si rinvia all’art. 2.1. (Oggetto della garanzia - Garanzia responsabilità civile auto) delle Condizioni di Assicurazione.
Assistenza
• In forza di una specifica convenzione stipulata tra Crédit Agricole Assicurazioni
S.p.A. e ACI Global, in caso di sinistro sono garantite all’Assicurato le seguenti prestazioni dei Servizi di Assistenza:
- Officina Mobile
- Soccorso stradale
- Autovettura sostitutiva
- Trasporto dell’assicurato
- Recupero del veicolo riparato
- Rimpatrio del veicolo dall’estero
- Spese di custodia del veicolo all’estero
- Abbandono legale all’estero
- Spese d’albergo
- Rientro alla residenza o proseguimento del viaggio
- Viaggio di un familiare
- Rientro sanitario
- Rientro salma
- Rientro degli altri assicurati
- Anticipo cauzione penale all’estero
La copertura è prestata con formula tariffaria a premio fisso.
Per la descrizione di dettaglio di tale copertura assicurativa si rinvia all’art. 3.1. (Oggetto della garanzia – Garanzia Assistenza).
Infortunio Conducente
• L'Assicurazione vale per gli infortuni subiti dal Conducente dell'autovettura assicurata ed indicata in Polizza, chiunque esso sia, purché munito di regolare patente ed autorizzato dal Proprietario dell'autovettura, per gli infortuni subiti durante la circolazione
• La copertura assicurativa è prestata con formula tariffaria a premio fisso Per la descrizione di dettaglio di tale copertura assicurativa si rinvia all’art. 4.1. (Oggetto della garanzia - Infortunio del conducente).
Incendio
• Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. indennizza all'Assicurato i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo derivanti da incendio, fulmine o scoppio dell'impianto di alimentazione del Veicolo stesso.
• La copertura assicurativa è prestata con premio dipendente dal valore commerciale del veicolo.
Per la descrizione di dettaglio di tale copertura assicurativa si rinvia all’art. 5.1. (Oggetto dell’assicurazione - Incendio).
Furto
• Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. indennizza all'Assicurato i danni materiali e diretti derivanti dal furto totale o parziale (consumato e tentato), nonché dalla rapina del Veicolo
• La copertura assicurativa è prestata con premio dipendente dal valore commerciale del veicolo.
Per la descrizione di dettaglio di tale copertura assicurativa si rinvia all’art. 6.1. (Oggetto della garanzia - furto).
Cristalli
• In caso di rottura per cause accidentali o per fatto anche volontario di terzi dei cristalli installati sul Veicolo saranno rimborsati i costi sostenuti per il rimpiazzo degli stessi, incluse le spese di intervento del riparatore
• La copertura assicurativa è prestata con formula tariffaria a premio fisso Per la descrizione di dettaglio di tale copertura assicurativa si rinvia all’art. 9.1. (Oggetto della garanzia - Cristalli).
Atti vandalici
• Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. risarcisce, i danni al Veicolo causati da graffiatura della carrozzeria, taglio del tettuccio apribile di tela, dei pneumatici, determinati da Atti Vandalici
• La copertura assicurativa è prestata con premio dipendente dal valore commerciale del veicolo.
Per la descrizione di dettaglio di tale copertura assicurativa si rinvia all’art. 10.1 (Oggetto della garanzia - Atti vandalici).
Ricorso terzi da incendio
• Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose di terzi in conseguenza di incendio o scoppio del Veicolo
• La copertura assicurativa è prestata con formula tariffaria a premio fisso. Per la descrizione di dettaglio di tale copertura assicurativa si rinvia all’art. 11.1 (Oggetto della garanzia – Ricorso terzi da incendio).
Eventi naturali
• Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. risarcisce i danni subiti dal Veicolo dovuti a bufera, caduta di sassi o di alberi, cedimento e smottamento del terreno, collisione con animali selvatici, frana, pressione della neve, caduta di neve o di ghiaccio dai tetti, tromba d'aria, uragano, turbine di vento, valanga, slavina, allagamento, alluvione, inondazione, eruzione vulcanica, terremoto, tempesta, grandine
• La copertura assicurativa è prestata con premio dipendente dal valore commerciale del veicolo.
Per la descrizione di dettaglio di tale copertura assicurativa si rinvia all’art. 12.1 (Oggetto della garanzia - Eventi naturali).
Valorizzazione a nuovo del veicolo
• In caso di perdita totale del Veicolo dovuto a furto, Crédit Agricole Assicurazioni
S.p.A. risarcirà all’Assicurato il valore di rimpiazzo del Veicolo
• La copertura assicurativa è prestata con premio dipendente dal valore commerciale del veicolo.
Per la descrizione di dettaglio di tale copertura assicurativa si rinvia all’art. 13.1 (Valorizzazione a nuovo del veicolo).
Mini Kasko
• Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. risarcisce i danni subiti dal Veicolo in conseguenza di collisione accidentale con altri veicoli identificati con targa.
• La copertura assicurativa è prestata con premio dipendente dal valore commerciale del veicolo.
Per la descrizione di dettaglio di tale copertura assicurativa si rinvia all’art. 14.1 (Oggetto dell’assicurazione - Mini Kasko).
Bagagli Trasportati
• In caso di incendio o di incidente da circolazione che comportino la perdita totale del Veicolo o la anti-economicità della sua riparazione, saranno rimborsati i danni ai bagagli portati in viaggio
• La copertura assicurativa è prestata con formula tariffaria a premio fisso. Per la descrizione di dettaglio di tale copertura assicurativa si rinvia all’art. 15.1 (Oggetto della garanzia – Bagagli Trasportati).
Eventi Sociopolitici
• Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. indennizza i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo in occasione di manifestazioni di piazza, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo
• La copertura assicurativa è prestata con premio dipendente dal valore commerciale del veicolo
Per la descrizione di dettaglio di tale copertura assicurativa si rinvia all’art. 16.1 (Oggetto della garanzia –Eventi Sociopolitici).
Programma Maxi
• RC dei trasportati
• Rinuncia alla rivalsa per guida di figli minori
• Rimborso imposta di proprietà
• Ripristino Air-Bag
• Collisione con veicoli non assicurati
• Perdita delle chiavi, dei documenti di circolazione e della targa
• Valore a nuovo pezzi di ricambio
• La copertura assicurativa è prestata con formula tariffaria a premio fisso
Per la descrizione di dettaglio di tale copertura assicurativa si rinvia agli artt. 17.1 (Responsabilità civile per i danni causati ai trasportati); 17.2. (Rinuncia alla rivalsa per guida di figli minori); 17.3 (Rimborso imposta di proprietà); 17.4. (Ripristino air bag);
17.5. (Collisione con veicoli non assicurati); 17.6. (Perdita delle chiavi, dei documenti di circolazione e della targa); 17.7. (Valore a nuovo pezzi di ricambio).
Azzeramento franchigia in caso di furto
• Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. non applicherà, in caso di furto, la Franchigia prevista dalla garanzia furto
• La copertura assicurativa è prestata con premio dipendente dal valore commerciale del veicolo
Per la descrizione di dettaglio di tale copertura assicurativa si rinvia all’art. 18.1 (Oggetto della garanzia – Azzeramento franchigia).
Patente
• Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. xxxxxxxx le spese relative a:
- partecipazione a corso preparatorio all’esame per la revisione della patente presso una scuola guida abilitata
- sostenimento esame per la revisione della patente conseguenti all’azzeramento dei punti della patente intestata al Contraente
• La copertura assicurativa è prestata con formula tariffaria a premio fisso. Per la descrizione di dettaglio di tale copertura assicurativa si rinvia all’art. 20.1 (Oggetto della garanzia - patente).
AVVERTENZA
Si evidenzia che le Condizioni di Assicurazione prevedono ipotesi al ricorrere delle quali le Coperture Assicurative non operano.
Per una descrizione delle ipotesi di esclusione valide per tutte le coperture assicurative, ad eccezione della Responsabilità Civile Auto, si rinvia all’art. 21.1 (“Esclusioni”) delle Condizioni di Assicurazione.
Si richiama, altresì, l’attenzione del Contraente sulle seguenti disposizioni delle Condizioni di Assicurazione.
Responsabilità civile auto
art. 2.1. (“Oggetto dell’Assicurazione”); art. 2.2.(“Esclusioni e rivalsa”);
Assistenza
3.3. (“Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni di assistenza”);
3.4.2. (“Soccorso stradale”);
3.4.3. (“Autovettura sostitutiva”);
Infortuni del conducente
4.3. (“Esclusioni”);
Furto
6.5. (“Maggiorazione per finanziamento”);
Cristalli
9.1. (“Cristalli”);
Atti Vandalici
10.1. (“Atti vandalici”);
Mini Kasko
14.1. (“Mini Kasko”);
Bagagli Trasportati
15.1. (“Bagagli Trasportati”);
Programmi Maxi
17.7 (“Valore a nuovo Pezzi di ricambio”)
Patente
20.2. (“Esclusioni”).
AVVERTENZA
La polizza prevede ipotesi di rivalsa a favore dell’Impresa. La rivalsa è il diritto dell’Impresa di rivalersi verso i terzi responsabili del danno (incluso l’Assicurato), una volta che questo sia stato liquidato.
Al riguardo si richiama l’attenzione del Contraente sulle seguenti disposizioni delle Condizioni di Assicurazione:
• art. 1.4. (“Aggravamento del rischio”);
• art. 1.5. (“Determinazioni del premio – Comunicazioni del contraente”);
• art. 2.2.(“Esclusioni e rivalsa”);
• art. 2.3. (“Estensione territoriale”);
• art. 2.6. (“Bonus/Malus – Autovetture e Autotassametri”);
• art. 2.8. (“Denuncia e gestione del sinistro – sinistro di responsabilità civile auto”)
AVVERTENZA
Nelle singole garanzie o sulla scheda di polizza sono previste franchigie, scoperti e massimali di copertura.
Per gli aspetti di dettaglio relativi alle franchigie, agli scoperti ed ai massimali di copertura si rinvia all’art. 8.1. (“Scoperti o franchigie a carico dell’assicurato”) delle Condizioni di Assicurazione nonché alle seguenti ulteriori disposizioni:
Assistenza
• 3.4.2. (Soccorso stradale);
• 3.4.3. (Autovettura sostitutiva);
• 3.4.6. (Rimpatrio del Veicolo dall’estero);
• 3.4.7. (Spese di custodia Veicolo all’estero);
• 3.4.9. (Spese d’albergo);
• 3.4.10. (Rientro alla residenza o proseguimento del viaggio);
• 3.4.12. (Rientro sanitario);
• 3.4.13. (Rientro salma);
• 3.4.15. (Anticipo cauzione penale all’estero);
Infortuni del conducente
• 4.5.5. (Franchigia assoluta per il caso di invalidità permanente);
Furto
• 6.1. (Oggetto della garanzia Furto);
Cristalli
• 9.1. (Oggetto della garanzia Cristalli);
Atti vandalici
• 10.1. (Oggetto della garanzia Xxxx Xxxxxxxxx);
Ricorso terzi da incendio
• 11.1. (Oggetto della garanzia Ricorso terzi da incendio);
Eventi naturali
• 12.1. (Oggetto della garanzia Eventi Naturali”);
Mini Kasko
• 14.1. (Oggetto della garanzia Mini Kasko);
Bagagli Trasportati
• 15.1. (Oggetto della garanzia Bagagli Trasportati);
Eventi Sociopolitici
• 16.1. (Oggetto della garanzia Eventi Sociopolitici);
Programma Maxi
• 17.1. (Responsabilità civile per i danni causati dai trasportati);
• 17.4. (Ripristino Air Bag);
• 17.6. (Perdita delle chiavi, dei documenti di circolazione e della targa).
Al fine di agevolare la comprensione sul meccanismo di funzionamento della franchigia si richiama l’attenzione del Contraente sui seguenti esempi:
Esempio di franchigia e scoperto: se nella garanzia furto è riportato che vige sul contratto uno scoperto del 10% con la franchigia (minimo) di 250,00€, in caso di furto di un veicolo del valore di 2.000,00€, la compagnia risarcirà 2.000,00€ meno lo scoperto del 10% (200,00 €), ma essendoci una franchigia di 250,00€, il risarcimento sarà di 1.750,00€.
Esempio di massimale: se sulla garanzia Eventi Naturali è riportato che la garanzia coprè fino al massimale del 20% del valore del veicolo, in caso di sinistro di un veicolo il cui valore commerciale è di 10.000,00€, la compagnia risarcirà i sinistri fino al 2.000,00€.
AVVERTENZA
Il contratto ha durata di un anno e prevede la clausola di tacito rinnovo alla scadenza anniversaria di polizza.
Al fine di evitare la proroga tacita è possibile risolvere il contratto mediante disdetta inviata a mezzo telefax, raccomandata o consegnata a mano almeno quindici giorni primi della data di scadenza indicata nella polizza.
Si rinvia all’art. 1.2 (“Durata - rinnovo del contratto”) delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
3.1 - Estensioni della copertura
L'Assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione dei Veicoli in aree private.
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. inoltre assicura, sulla base delle “Condizioni aggiuntive” e della relativa “Premessa”, i rischi non compresi nell'Assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni, in quanto siano espressamente richiamate. In questo caso i massimali indicati in Polizza sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell’Assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle “Condizioni aggiuntive”.
Si rinvia agli artt. 2.1 (“Oggetto dell’assicurazione”) e 2.7 (“Condizioni Aggiuntive”) delle Condizioni di Assicurazioni per gli aspetti di dettaglio.
4. Soggetti esclusi dalla garanzia
Il contratto non comprende il risarcimento dei danni subiti dal Conducente nel caso in cui questi sia responsabile del sinistro nonché i danni alle cose subiti dai soggetti di cui all'art. 129 del Codice delle Assicurazioni Private.
5. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – aggravamento del rischio
AVVERTENZA
Si richiama l’attenzione del Contraente sulla circostanza che – ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 C. C. – nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti relative al rischio rese dal Contraente al momento della stipulazione del Contratto, o di mancata comunicazione di ogni variazione che comporti un aggravamento del rischio stesso, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.
Per una descrizione degli effetti in caso di dichiarazioni inesatte o reticenti sulle circostanze del rischio si richiama l’attenzione del Contraente sull’art. 1.4 (“Aggravamento del rischio”) delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
6. Premi
Il Premio è sempre determinato per periodi di Assicurazione di un anno.
La rata di premio deve essere pagata alla consegna della Polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dalla direzione di Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. tramite bonifico bancario o contanti.
Il premio è determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa ed il relativo importo è comprensivo delle provvigioni riconosciute dall’impresa all’intermediario, come indicato sulla scheda di polizza.
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., in occasione delle scadenze annuali del contratto, ha facoltà di modificare il premio precedentemente convenuto, mettendo a disposizione del Contraente le nuove condizioni di premio, almeno trenta giorni prima
della scadenza. Il pagamento da parte del Contraente del nuovo premio proposto equivale ad accettazione e comporta il rinnovo del contratto.
Si rinvia agli artt. 1.1 “Pagamento del premio”; 1.2 “Durata - Rinnovo del Contratto” e
1.3 “Adeguamento del premio” delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
AVVERTENZA
In caso di cessazione del rischio è possibile per il contraente ottenere la restituzione del premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato.
Si rinvia agli artt. art.1.7 (“Trasferimento della proprietà del veicolo”); 1.8 (“Appostazione in conto vendita del veicolo”); 1.9 (“Risoluzione del contratto per cessazione del rischio a causa di distruzione o esportazione definitiva del veicolo assicurato”); 1.10 (“Risoluzione del contratto per cessazione del rischio a causa di demolizione del veicolo assicurato”); 1.11 (“Risoluzione del contratto per furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo”); 1.12 (“Imposte e tasse”) delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
7. Informativa in xxxxx xx xxxxxxxxx
Xxxxxx 00 giorni prima della scadenza di ciascuna annualità del contratto, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. trasmette al Contraente una comunicazione scritta riportante l’informativa prevista dalle disposizioni vigenti, unitamente all’attestazione sullo stato del rischio.
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. comunica tempestivamente al contraente, senza oneri aggiuntivi, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito.
8. Attestazione sullo stato del rischio – classe di merito
In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, l’Impresa invierà al Contraente con comunicazione scritta all’indirizzo riportato in polizza, almeno 30 giorni prima della scadenza, l’attestazione sullo stato del rischio.
L’attestazione sullo stato del rischio ha validità di 5 anni ed indica gli estremi per una corretta tariffazione del rischio stesso, ciò indipendentemente dalla prosecuzione del rapporto assicurativo in corso.
Sull’attestazione viene riportata la classe di merito di conversione universale (cosiddetta CU) che permette il confronto tra le proposte dei contratti di Responsabilità Civile Auto delle diverse Imprese di Assicurazione, e la classe di assegnazione equivalente a quella calcolata sulla base del Regolamento ISVAP n. 4 del 9 Agosto 2006 e successive modifiche.
Nelle Condizioni di Assicurazioni, all’ art. 2.6, sono riportati i meccanismi di assegnazione della classe di merito di universale anche in caso di acquisto di un ulteriore nuovo veicolo.
AVVERTENZA
La classe di merito di conversione universale c.d. CU riportata sull’attestato di rischio è uno strumento di confronto tra le varie proposte di R.C. Auto di ciascuna compagnia di assicurazione.
9. Recesso
Qualora sussista una variazione tariffaria in aumento in misura superiore al tasso programmato di inflazione, il contraente può recedere dal contratto di assicurazione mediante comunicazione da effettuarsi con raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano, ovvero a mezzo telefax, inviati alla sede dell'impresa o all'intermediario presso il quale è stata stipulata la polizza entro il giorno di scadenza del contratto.
In caso di recesso, la copertura cessa alle ore 24 della data di scadenza del contratto senza applicazione del termine di tolleranza di 15 giorni di copertura previsto per i casi di mancato pagamento del premio ai sensi dell’art. 1901 del codice civile.
10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
Ai sensi dell'art. 2952 del codice civile, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni a decorrere dai seguenti momenti:
• nell'assicurazione della responsabilità civile, dal giorno in cui il terzo ha richiesto alla Compagnia il risarcimento o ha promosso azione contro la Compagnia;
• per le garanzie diverse dalla responsabilità civile, dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto al risarcimento dei danni.
11. Legge applicabile
Al contratto sarà applicabile la Legge Italiana con il presupposto che il rischio sia ubicato nel territorio della Repubblica Italiana.
È tuttavia facoltà delle parti di convenire di assoggettare il contratto ad una diversa legislazione, fatta salva in ogni caso la prevalenza delle norme imperative del Diritto Italiano.
12. Regime fiscale
(Sulla base della legislazione in vigore alla data di edizione del presente Fascicolo informativo)
12.1 Regime fiscale premi
• Il premio corrisposto è soggetto all’imposta sulle assicurazioni;
• Sul premio della garanzia Responsabilità Civile Auto è calcolato il contributo al Servizio Sanitario Nazionale in misura del 10.5% del premio netto di garanzia. Tale contributo è deducibile dal reddito imponibile alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge.
• Sul premio delle garanzie Incendio, Furto, Cristalli, Atti Vandalici, Ricorso Terzi da Incendio, Eventi Naturali, Valorizzazione a Nuovo, Mini Kasko, Bagagli Trasportati, Eventi sociopolitici, Programma Maxi, Azzeramento Franchigia e Patente è calcolata l’addizionale antiracket in misura del 1% del premio netto di garanzia.
12.2 Regime fiscale delle somme corrisposte
• Le somme corrisposte dall’Impresa in caso di liquidazione dei sinistri o di rimborso dei premi a seguito cessazione del rischio, sono esenti imposta.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
13. Richiesta di risarcimento dei danni alla propria Compagnia di Assicurazioni
La normativa attuale prevede, in taluni casi, che la richiesta di risarcimento danni sia rivolta alla propria Compagnia di assicurazione e non a quella del responsabile del danno.
La richiesta di risarcimento deve essere presentata alla propria Compagnia assicuratrice mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna a mano o a mezzo telegramma, telefax o per via telematica.
Tale facoltà rientra nella normativa che regolamenta il Risarcimento Diretto dove la propria Compagnia provvede direttamente alla gestione del sinistro subito, garantendo assistenza tecnica ed informativa. “Tali obblighi comprendono, in particolare, oltre a quanto stabilito espressamente dal contratto, il supporto tecnico nella compilazione della richiesta di risarcimento, anche ai fini della quantificazione dei danni alle cose e ai veicoli, il suo controllo e l'eventuale integrazione, l'illustrazione e la precisazione dei criteri di responsabilità”.
E' possibile ottenere il Risarcimento Diretto:
• in caso di incidente dove sono coinvolti soltanto due veicoli entrambi identificati, assicurati ed immatricolati in Italia; sono compresi i ciclomotori targati secondo il regime di identificazione entrato in vigore il 14 luglio 2006;
• quando l’incidente è avvenuto in Italia (compresi Repubblica X. Xxxxxx e Città del Vaticano);
• quando sussistono danni materiali ai veicoli ed alle cose trasportate ed eventualmente danni lesivi a persone, presenti sul proprio veicolo coinvolto, che non hanno riportato lesioni gravi, cioè danni alla persona definiti dalla normativa “invalidità permanente non superiore al 9%”, accertata da un medico legale.
In qualità di passeggero, la richiesta di risarcimento deve sempre essere inviata alla Compagnia di assicurazione del veicolo sul quale si è trasportati, indipendentemente dalla responsabilità o meno nell’incidente.
Sono esclusi dal Risarcimento Diretto:
• le lesioni gravi riportate dal conducente del veicolo;
• le lesioni riportate da persone non presenti sul veicolo, ad esempio i pedoni;
• i danni subiti da oggetti diversi dal veicolo, come ad esempio guard-rail, vetrine, ecc., per i quali la richiesta di risarcimento va effettuata alla Compagnia del responsabile del danno, obbligata alla gestione, previa opportuna attività istruttoria.
14. Riscontro della Compagnia alla richiesta danni
• Il proprio assicuratore è obbligato a formulare offerta ovvero comunicare specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta di risarcimento entro 60 giorni dal pervenimento della richiesta per i danni al veicolo e/o alle cose ed entro 90 giorni per i danni alla persona. Il
termine di 60 giorni si riduce a 30 giorni qualora entrambi i conducenti abbiano sottoscritto congiuntamente il modulo di constatazione amichevole (C.A.I.).
• La richiesta di risarcimento deve essere completa di tutti gli elementi richiesti dalla legge (art.148 del Codice delle Assicurazioni Private). La propria Compagnia di assicurazioni è tenuta a fornire tutta l'assistenza necessaria per la compilazione della denuncia e della richiesta danni nell’ambito del Risarcimento diretto. Se la richiesta non è completa di qualche elemento essenziale, la Compagnia è inoltre tenuta ad informare il proprio Cliente chiedendo eventuali informazioni o documentazione integrative della stessa. Si evidenzia che per ottenere il risarcimento il prima possibile è indispensabile che il veicolo danneggiato sia messo a disposizione per gli accertamenti prima che siano effettuate le riparazioni e che, nel caso di lesioni, l’eventuale richiesta della Compagnia di sottoporsi a visita medico legale deve essere ottemperata; qualora sia stata presentata una denuncia senza la firma della controparte nel sinistro sarà necessario effettuare gli accertamenti presso la Compagnia del presunto responsabile, che deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte della Compagnia dell’Assicurato richiedente. Nel caso di intervento delle autorità, il cui verbale fosse necessario per la determinazione della responsabilità, la propria Compagnia provvederà a richiederlo alle autorità stesse.
• Se si accetta la somma offerta, la Compagnia è tenuta ad effettuare il pagamento entro 15 giorni dal ricevimento dell’accettazione formale e scritta della stessa. Qualora non fosse raggiunto un accordo sull’entità del danno, è possibile trattenere la somma ricevuta a titolo di acconto e produrre eventuale ulteriore documentazione probatoria del maggior danno subito. Ad ulteriore tutela dell’Assicurato, la normativa garantisce la facoltà per l’Assicurato di agire in giudizio nei confronti della Compagnia.
• Il Codice delle Assicurazioni Private prevede inoltre che se in un sinistro il terzo trasportato subisce lesioni personali, questi dovrà fare richiesta di risarcimento all'assicuratore del veicolo sul quale viaggiava, il quale indennizzerà il danno negli stessi tempi sopra richiamati per i danni alla persona (90 giorni) fino all'importo del massimale minimo di legge a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti. Se il danno supera il massimale minimo di legge, il terzo trasportato avrà diritto di richiedere la parte eccedente all'assicuratore del responsabile, sempre che questi sia assicurato per un massimale superiore a quello minimo di legge.
15. Richiesta di risarcimento danni al di fuori del Risarcimento diretto
Il Risarcimento Diretto non può essere attivato in caso di incidente:
• tra più di due veicoli;
• senza collisione dei due veicoli;
• con veicoli non a motore (inclusi rimorchi non agganciati alla motrice);
• con veicoli non assicurati;
• la cui responsabilità sia attribuibile a un terzo veicolo diverso da quelli coinvolti nella collisione;
• con veicoli immatricolati o targati all’estero;
• accaduto all'estero.
In questi casi la richiesta di risarcimento, si suggerisce a mezzo lettera raccomandata, deve essere inviata, con una precisa esposizione dei fatti, alla Compagnia di assicurazione del veicolo responsabile dell'incidente oppure, per i casi che lo prevedono, alla Compagnia designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della Strada, oppure alla Compagnia estera per il tramite dell’UCI (Ufficio Centrale Italiano), in caso di sinistro avvenuto in Italia con controparte estera o alla rappresentanza in Italia della Compagnia estera qualora il sinistro sia avvenuto all’estero.
Unitamente alla richiesta danni è consigliabile la compilazione del modulo di denuncia di sinistro (il cosiddetto “modulo blu” di constatazione amichevole di incidente).
La Compagnia del presunto responsabile effettuerà tutti gli accertamenti necessari a determinare le responsabilità nell’evento ed a quantificare i danni rispondendo nei termini previsti dall’art. 148 del Codice delle Assicurazioni Private; in particolare vige per la Compagnia del presunto responsabile l’obbligo di formulare offerta ovvero comunicare specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta di risarcimento entro 60 giorni dal pervenimento della richiesta per i danni al veicolo e/o alle cose ed entro 90 giorni per i danni alla persona. Il termine di 60 giorni si riduce a 30 giorni qualora entrambi i conducenti abbiano sottoscritto congiuntamente il modulo di constatazione amichevole (C.A.I.).
In caso di incidente con veicolo non assicurato o non identificato la richiesta di risarcimento dovrà essere inviata direttamente all'Impresa Designata competente per territorio e alla CONSAP S.p.A. nella qualità di Gestore del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
La designazione delle Imprese Designate è valida per un triennio, avviene per legge tramite provvedimento dell'Isvap e per conoscere gli indirizzi aggiornati delle Imprese Designate è necessario consultare il sito della stessa “Consap S.p.A.” – xxx.xxxxxx.xx o, in alternativa, rivolgersi alla propria Compagnia di assicurazioni per le istruzioni sulla consultazione o l’informazione relativa.
Nel caso di incidente avvenuto in Italia con veicoli esteri, la richiesta di risarcimento dovrà essere inviata all'UCI - Ufficio Centrale Italiano, mentre nel caso di sinistro avvenuto all’estero sarà necessario richiedere ad ISVAP – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo - l’incaricato in Italia della gestione dei sinistri per la Compagnia estera ed inviargli la richiesta di risarcimento danni.
16. Informazioni da indicare nella richiesta di risarcimento danni sia in ambito Risarcimento diretto sia al di fuori
La normativa pone a carico del danneggiato incolpevole l’obbligo di formulare una richiesta di risarcimento danni che contenga i seguenti elementi:
• nell’ipotesi di danni al veicolo e alle cose:
- i nomi degli assicurati;
- le targhe dei due veicoli coinvolti;
- la denominazione delle rispettive Imprese di assicurazione;
- la descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro;
- le generalità di eventuali testimoni;
- l’indicazione dell’eventuale intervento polizia delle autorità;
- il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l’entità del danno;
• nell’ipotesi di lesioni subite dai conducenti, inoltre:
- l’età, l’attività ed il reddito del danneggiato;
- l’entità delle lesioni subite;
- la dichiarazione di cui all’art. 142 del Codice delle Assicurazioni Private circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie;
- l’attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti;
- l’eventuale consulenza medico-legale di parte, corredata dall’indicazionedel compenso spettante al professionista.
La richiesta di risarcimento deve essere presentata, nell’ambito del Risarcimento diretto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna a mano o a mezzo telegramma, telefax o per via telematica, mentre negli altri casi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento Nel primo caso è necessario anticipare telefonicamente la denuncia alla propria Compagnia di assicurazioni, consentendo l’avvio tempestivo delle attività istruttorie, finalizzato a garantire al proprio Assicurato una risposta tempestiva circa la risarcibilità o meno, dopo aver effettuato i necessari accertamenti.
La denuncia di sinistro deve essere presentata alla propria Compagnia anche nel caso nel quale si sia responsabili, al fine di consentire la gestione delle richieste risarcitore avanzate dall’incolpevole o dalla Compagnia che lo assicura e, in ogni caso, a tutela dell’Assicurato stesso.
17. Facoltà del contraente di rimborsare l’importo liquidato per un sinistro È data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di Premio o fruire delle riduzioni di Premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive di cui alla prevista tabella, riportata nella Tariffa in vigore, offrendo all’Impresa, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei Sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso.
Tale facoltà è consentita al Contraente anche in caso di disdetta.
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., pertanto, consegnerà al Contraente la nuova attestazione dello stato del rischio opportunamente corretta.
In caso di sinistro definito tramite procedura di risarcimento diretto, per conoscere l’importo del Sinistro, l’Assicurato dovrà effettuare richiesta alla Stanza di Compensazione, istituita presso Consap S.p.A..
A seguito della richiesta, la Stanza di Compensazione provvederà ad inviare via posta, direttamente al recapito del Contraente, una lettera indicante l’importo del rimborso nonché le istruzioni per effettuare il pagamento dello stesso direttamente a Consap S.p.A..
La richiesta dovrà essere inviata ai seguenti recapiti: Consap S.p.A. – Stanza di Compensazione, xxx Xxxx, 00 – 00000 XXXX; Tel. 00.00000000; Fax: 00.0000000/547; sito internet: xxx.xxxxxx.xx; indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx.
18. Accesso agli atti dell’impresa
I contraenti e i danneggiati possono accedere agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano previo invio alla Compagnia di apposita richiesta a mezzo raccomandata a/r.
La disciplina del diritto di accesso dei contraenti e dei danneggiati agli atti delle imprese di assicurazione esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, di cui all'articolo 146 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private è regolamentata dal Decreto Ministeriale 29 ottobre 2008 n.191.
L'articolo 2 del citato Dm 191/2008 stabilisce, in modo molto più specifico e approfondito rispetto alla precedente normativa, l'ambito di applicazione del diritto di accesso.
Chi formula la richiesta - I soggetti legittimati attivi quali i contraenti, gli assicurati ed i danneggiati, relativamente ai procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano.
La norma definisce l’elenco degli atti oggetto del diritto di accesso.
Il decreto 191/2008 in particolare dice che «sono soggette all'accesso tutte le tipologie di atti, inerenti i procedimenti di cui al comma 1, contenuti nel fascicolo di sinistro».
In particolare devono intendersi compresi in detti atti anche:
a) le denunce di sinistro dei soggetti coinvolti;
b) le richieste di risarcimento dei soggetti coinvolti;
c) il rapporto delle Autorità intervenute sul luogo del sinistro;
d) le dichiarazioni testimoniali sulle modalità del sinistro con esclusione dei riferimenti anagrafici dei testimoni;
e) le perizie dei danni materiali;
f) le perizie medico-legali relative al richiedente;
g) i preventivi e le fatture riguardanti i veicoli e/o le cose danneggiate;
h) le quietanze di liquidazione.
Atti ai quali non si può accedere - Sono generalmente escluse dal diritto di accesso “le perizie medico-legali relative a persone diverse dal richiedente”.
L'articolo 2 del DM 191/2008 citato ribadisce che per l'accesso agli atti “contenenti dati di carattere non oggettivo”, valgono le disposizioni del Codice della Privacy.
Sempre in tema di perizie medico-legali redatte in ambito assicurativo, tuttavia, deve essere ben chiaro che a parere del garante della Privacy, detti atti “comprendono dati personali dell'interessato non solo nella parte in cui sono riportati dati identificativi, ma anche in quella che comprende valutazioni e giudizi del perito fiduciario. Si tratta di informazioni riferite all'interessato da considerare dati personali secondo la definizione di cui all'art. 4, comma 1, lettera d), del Codice, e che ricadono pertanto nell'ambito di applicazione del medesimo Codice” (Garante Privacy, provvedimento 25 luglio 2007).
L'esercizio del diritto d'accesso, in pratica, rimane escluso, solamente in relazione all'indicazione “i condotte da tenersi o di decisioni in via di assunzione da parte del titolare del trattamento”, o di possibili considerazioni a carattere difensivo o di strategia contrattuale o processuale eventualmente espresse.
Modalità – “il diritto di accesso agli atti si esercita mediante richiesta scritta all'Impresa di assicurazione che ha effettuato i procedimenti di constatazione, valutazione e liquidazione dei danni in relazione ai quali si chiede l'accesso”.
La richiesta può essere inoltrata non solo alle Direzioni o sedi legali delle Compagnie o ai loro uffici di liquidazione sinistri, ma anche “al punto vendita presso il quale è stato concluso il contratto o al quale quest'ultimo è stato assegnato” (per punto vendita deve intendersi, ai sensi dell'articolo 1, punto g, del DM 191/2008 citato), il “locale ovvero la sede o la dipendenza dell'intermediario o della compagnia, accessibile al pubblico o adibito al ricevimento del pubblico ove sia possibile sottoscrivere il contratto o ritirare la documentazione attestante la copertura assicurativa obbligatoria”).
La richiesta deve indicare gli estremi dell'atto oggetto della richiesta stessa ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, facendo riferimento all'interesse personale e concreto del soggetto interessato.
Il richiedente è comunque tenuto a specificare i dati e le informazioni oggetto della richiesta in modo da consentire all'impresa l'individuazione degli atti in cui siano eventualmente contenute le informazioni oggetto della richiesta.
Il richiedente, inoltre, deve allegare alla richiesta di accesso copia di un documento di riconoscimento e, qualora agisca in rappresentanza di altro soggetto, copia della delega sottoscritta dall'interessato e copia di un documento di riconoscimento di quest'ultimo.
L'Impresa di assicurazione ha il dovere, in caso di richiesta irregolare o incompleta, di comunicare al richiedente “entro quindici giorni dalla data di ricezione... l'eventuale irregolarità o incompletezza della richiesta di accesso», indicando peraltro anche “gli elementi non corretti o mancanti”.
In tale ipotesi, il termine per la conclusione del procedimento “è sospeso e ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della richiesta corretta”.
L'atto di accoglimento deve essere “comunicato per iscritto al richiedente entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta” (termine che sale a venti giorni nel caso in cui la richiesta sia stata presentata ad un ufficio non competente) da parte dell'Impresa e deve contenere non solo l'indicazione del responsabile dell'ufficio cui è stata assegnata la trattazione del sinistro, ma anche l'indicazione del luogo in cui è possibile effettuare l'accesso, nonché del periodo di tempo, non inferiore a quindici giorni, per prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia.
Il rifiuto o la limitazione all'accesso devono essere comunicate dall'impresa per iscritto al richiedente entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta (o venti giorni
nell'ipotesi di richiesta presentata a un ufficio non competente), con indicazione “della motivazione per la quale l'accesso non può essere in tutto o in parte esercitato” (articolo 6 del DM 191/2008).
In queste ipotesi o, qualora, entro sessanta giorni dalla richiesta, il richiedente non sia stato messo in condizione di prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia a sue spese, l'articolo 6 del citato decreto, comma 2, prevede che nei successivi sessanta giorni il richiedente possa «inoltrare reclamo all'Isvap anche al fine di vedere garantito il proprio diritto». Su tale reclamo «l'Isvap provvede nel termine di trenta giorni dalla ricezione».
19. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla società al seguente indirizzo: Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Reclami - X.xx G. Missori 2 - 20122 – MILANO - Fax n. 02/882183.313 - Indirizzo e-mail: xxxxxxx@xx-xxxxxxxxxxxxx.xx
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’ISVAP o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
L’Amministratore Delegato Xxxxxx Xxxxxxxx
GLOSSARIO
Assicurato: Per la garanzia di Responsabilità Civile verso terzi: la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta dal contratto; per le altre garanzie, esclusa l'Assistenza: il soggetto nel cui interesse è stipulato il contratto.
Assicurato per la sola garanzia Assistenza: il Conducente del Veicolo e le persone autorizzate all’uso dello stesso. Per le garanzie previste alla persona sono comprese anche i trasportati.
Assicurazione: Garanzia prestata ai sensi dell’art. 1882 del Codice Civile.
Cessazione del rischio: Vendita, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, rottamazione, esportazione definitiva del Veicolo, Furto totale del veicolo assicurato.
Codice delle Assicurazioni: Il Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005, recante il riassetto normativo delle disposizioni in materia di assicurazioni private - Codice delle Assicurazioni private.
Contraente: Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di Assicurazione.
Consap S.p.A.: Concessionaria servizi assicurativi pubblici.
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A.: L’Impresa
CU: Classe di conversione universale – Classe di merito di riferimento per tutte le imprese di Assicurazione.
Franchigia: Somma che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun Sinistro.
Furto: Il reato, previsto dall’art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Incendio: La combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. Non sono da considerarsi a nessun fine come incendio le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma.
Indennizzo: Somma che Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., ai sensi del contratto, deve pagare in caso di Sinistro.
Infortunio: L'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali, obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte o una Invalidità Permanente.
Invalidità Permanente: Invalidità che comporti la perdita o la diminuzione, definitiva ed irrimediabile della capacità lavorativa generica.
Impresa per la garanzia Assistenza: Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A.
Massimale di garanzia: Limite di importo fino al quale l’Impresa è obbligata per ogni Sinistro.
Premio: La somma dovuta dal Contraente all’Impresa.
Prestazione - per la sola garanzia assistenza: L’Assistenza da erogarsi in natura e cioè l’aiuto che deve essere fornito all’Assicurato, nel momento del bisogno, da parte dell’Impresa, tramite la Struttura Organizzativa, in caso di Sinistro.
Polizza: Contratto di Assicurazione costituito dalla Scheda di Polizza, dal Certificato, dal Contrassegno, dalla Carta Verde e dalle condizioni di Assicurazione che provano e disciplinano l’Assicurazione.
Rapina: Il reato, previsto all’art 628 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi, mediante violenza alla persona o minaccia, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
R.C.A.: Responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.
Risarcimento diretto: Procedura per ottenere il risarcimento dei danni subiti in un Sinistro RCA direttamente dall’Impresa invece che dall’Assicuratore del Veicolo responsabile.
Scoperto: Parte percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato.
Sinistro: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.
Sinistro - per la sola garanzia Assistenza: Il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità della Polizza e che determina la richiesta di assistenza dell’Assicurato.
Tariffa: Le condizioni di Premio e le norme di assunzione predisposte dall’Impresa e rese note al pubblico, in vigore al momento della stipulazione del contratto o del rinnovo del contratto.
Unità di Misura: le unità di misura del Sistema Internazionale (DPR 802/1982) riportate nelle seguenti condizioni contrattuali si intendono definite come segue:
• Anno (annuo - annuale - annualità): periodo di tempo la cui durata è pari a 365 giorni (366 in caso di bisestilità)
• Età assicurativa: età in anni interi, determinata trascurando le frazioni d’anno
• Mese: periodo di tempo la cui durata è compresa tra 28 e 31 giorni in funzione della data iniziale del conteggio
• Quinquennio: periodo di tempo la cui durata è pari a 5 anni
• Settimana: periodo di tempo la cui durata è pari a 7 giorni
Valore Commerciale: Il valore (IVA inclusa, salvo diversa pattuizione) del Veicolo e degli eventuali optional, se assicurati, come risultante dalla rivista Quattroruote per le autovetture o da altre riviste specializzate per gli altri veicoli.
Valore a Nuovo: Il prezzo (Iva inclusa, salvo diversa pattuizione) di listino del Veicolo e degli eventuali optional, se assicurati, al momento della stipulazione del contratto.
Vandalismo: Atto doloso e violento operato con qualunque mezzo allo scopo di danneggiare l’altrui proprietà senza ricavarne lucro alcuno e profitti per sé o per altri.
Veicolo: Quello descritto ed identificato nel contratto.
PROTEZIONE GUIDA - Linea MAXI
Condizioni di Assicurazione
Gentile Cliente, La ringraziamo per aver scelto la soluzione assicurativa di Crédit Agricole Assicurazioni. Il nostro obiettivo sarà prenderci cura di Lei e della Sua vettura.
Per rendere più facile la lettura e la comprensione del presente documento, abbiamo fatto precedere alle diverse sessioni un breve glossario con le definizioni dei principali termini tecnici contenuti nelle condizioni generali di assicurazione.
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.30
fax: x00 00 00 00 00 000
IN CASO DI VARIAZIONI SULLA POLIZZA
dall'Italia: 199 400 075
IN CASO DI SINISTRO
dall'Italia: 800 088 292
dall'estero: x00 00 00 00 00 000
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.00 fax: x00 00 00 00 00 000
I nostri specialisti sono a Sua disposizione per qualunque informazione e La potranno aiutare in qualsiasi momento; potrà facilmente raggiungerli ai seguenti numeri telefonici:
cod. int. 020
INDICE
Pag. Definizioni 3
Norme generali 7
Garanzia Responsabilità Civile Auto 11
Garanzia Assistenza 24
Garanzia Infortuni del Conducente 31
Garanzia Incendio 34
Garanzia Furto 35
Garanzia Cristalli 36
Garanzia Atti Vandalici 36
Garanzia Ricorso Terzi da Incendio 36
Garanzia Eventi Naturali 37
Garanzia Valorizzazione a Nuovo 37
Garanzia Mini Kasko 37
Garanzia Bagagli Trasportati 38
Garanzia Eventi Sociopolitici 38
Garanzia Programma Maxi 38
Garanzia Azzeramento Franchigia 40
Garanzia Patente 42
DEFINIZIONI
Fatto salvo quanto espressamente previsto in relazione a specifiche sezioni del presente contratto, nel testo che segue s’intende:
Alienazione del Veicolo: Vendita, consegna in conto vendita, demolizione, rottamazione, esportazione definitiva del Veicolo, cessazione della circolazione del Veicolo.
Accessori di serie: Installazione stabilmente fissata sul Veicolo che ne costituisce la normale dotazione, senza comportarne un supplemento al prezzo base di listino. E’ possibile assicurare gli accessori di serie del Veicolo fino al massimo del 30% del valore del Veicolo stesso.
Anno (annuo - annuale - annualità): vedi Unità di Misura
Apparecchi fono audiovisivi: Radio, radiotelefoni, lettori CD, mangianastri, registratori, televisori, dispositivi di navigazione satellitare e altri apparecchi del genere stabilmente fissati al Veicolo.
Assicurato: Per la garanzia di Responsabilità Civile verso terzi: la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta dal contratto; per le altre garanzie, esclusa l'Assistenza: il soggetto nel cui interesse è stipulato il contratto.
Assicurato per la sola garanzia Assistenza: Il Conducente del Veicolo e le persone autorizzate all’uso dello stesso. Per le garanzie previste alla persona sono comprese anche i trasportati.
Assicurazione: Garanzia prestata ai sensi dell’art. 1882 del Codice Civile.
Azione del fulmine: L’effetto provocato da una scarica elettrica naturale avvenuta nell’atmosfera.
Beneficiario: La persona alla quale deve essere pagata la somma prevista sulla Scheda di Polizza in caso di morte dell’Assicurato in conseguenza di infortunio.
CARD: Convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto.
Carta Verde: Il Certificato di Assicurazione relativo alla circolazione negli stati esteri in esso indicati.
Centro Convenzionato per la garanzia Assistenza: La carrozzeria o l’officina meccanica che ha sottoscritto specifica convenzione con la Struttura Organizzativa.
Certificato di Assicurazione: Documento contrattuale che prova la copertura assicurativa.
CI: Classe interna – Classe di merito determinata da Crédit Agricole Assicurazioni
S.p.A. per la garanzia R.C.A. e che concorre alla determinazione del premio.
Codice delle Assicurazioni: Il Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005, recante il riassetto normativo delle disposizioni in materia di assicurazioni private - Codice delle Assicurazioni private.
Codice Infocar: Codice alfanumerico con il quale la rivista Quattroruote identifica marca, modello, versione ed allestimento del Veicolo.
Contraente: Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di Assicurazione.
Contrassegno: Documento contrattuale da tenere sempre esposto sul Veicolo e comprovante la copertura assicurativa.
Consap S.p.A.: Concessionaria servizi assicurativi pubblici.
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A.: La Compagnia di assicurazioni che presta le garanzie stabilite dal contratto.
CU: Classe di conversione universale – Classe di merito di riferimento per tutte le imprese di Assicurazione.
CVT: Corpo Xxxxxxx Xxxxxxxxx: garanzia a tutela del Veicolo assicurato.
Degrado: Deprezzamento del Veicolo e delle sue parti dovuto ad usura e/o invecchiamento.
Diaria: Indennità giornaliera.
Età assicurativa: vedi Unità di Misura
Filiale: Sede, facente parte della rete bancaria di Cariparma e di Friuladria, presso cui è stato concluso o assegnato il contratto.
Franchigia: Somma che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun Sinistro.
Furto: Il reato, previsto dall’art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Guasto per la garanzia Assistenza: Danno subito dal Veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di parti, tali da renderne impossibile l’utilizzo in condizioni normali.
Incendio: La combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. Non sono da considerarsi a nessun fine come incendio le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma.
Incidente: Sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, che provochi danni al Veicolo tali da renderne impossibile l’utilizzo in condizioni normali.
Indennizzo: Somma che Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., ai sensi del contratto, deve pagare in caso di Sinistro.
Infortunio: L'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali, obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte o una Invalidità Permanente.
Invalidità Permanente: Invalidità che comporti la perdita o la diminuzione, definitiva ed irrimediabile della capacità lavorativa generica.
Istituto di cura: Ogni struttura sanitaria regolarmente autorizzata alla erogazione dell'assistenza ospedaliera, esclusi comunque stabilimenti termali, case di convalescenza e soggiorno.
Impresa per la garanzia Assistenza: Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A.
Locatario: L’utilizzatore di un Veicolo affidatogli in locazione, le cui generalità siano riportate sulla carta di circolazione.
Massimale di garanzia: Limite di importo fino al quale Crédit Agricole Assicurazioni
S.p.A. è obbligata per ogni Sinistro.
Mese: vedi Unità di Misura
Premio: La somma dovuta dal Contraente a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A..
Proprietario del Veicolo: L'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
Prestazione - per la sola garanzia assistenza: L’Assistenza da erogarsi in natura e cioè l’aiuto che deve essere fornito all’Assicurato, nel momento del bisogno, da parte dell’Impresa, tramite la Struttura Organizzativa, in caso di Sinistro.
Polizza: Contratto di Assicurazione costituito dalla Scheda di Polizza, dal Certificato, dal Contrassegno, dalla Carta Verde e dalle condizioni di Assicurazione che provano e disciplinano l’Assicurazione.
Quinquennio: vedi Unità di Misura
Rapina: Il reato, previsto all’art. 628 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi, mediante violenza alla persona o minaccia, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
R.C.A.: Responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.
Risarcimento diretto: Procedura per ottenere il risarcimento dei danni subiti in un Sinistro RCA direttamente da Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. invece che dall’Assicuratore del Veicolo responsabile.
Scoperto: Parte percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato.
Settimana: vedi Unità di Misura
Sinistro: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.
Sinistro - per la sola garanzia Assistenza: Il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità della Polizza e che determina la richiesta di assistenza dell’Assicurato.
Struttura organizzativa: La struttura di ACI Global S.p.A. con sede Sociale in Xxxx
- Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx x. 00/x - e sede secondaria in Milano – Viale Sarca 336 –, costituita da: medici, tecnici, operatori, che è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con l’Impresa provvede, per incarico di quest’ultima al contatto telefonico con l’Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico dell’Impresa stessa, le prestazioni di assistenza previste in Polizza.
Tariffa: Le condizioni di Premio e le norme di assunzione predisposte dalla Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. e rese note al pubblico, in vigore al momento della stipulazione del contratto o del rinnovo del contratto.
Unità di Misura: le unità di misura del Sistema Internazionale (DPR 802/1982) riportate nelle seguenti condizioni contrattuali si intendono definite come segue:
• Anno (annuo - annuale - annualità): periodo di tempo la cui durata è pari a 365 giorni (366 in caso di bisestilità)
• Età assicurativa: età in anni interi, determinata trascurando le frazioni d’anno
• Mese: periodo di tempo la cui durata è compresa tra 28 e 31 giorni in funzione della data iniziale del conteggio
• Quinquennio: periodo di tempo la cui durata è pari a 5 anni
• Settimana: periodo di tempo la cui durata è pari a 7 giorni
Valore Commerciale: Il valore (Iva inclusa, salvo diversa pattuizione) del Veicolo e degli eventuali optional, se assicurati, come risultante dalla rivista Quattroruote per le autovetture o da altre riviste specializzate per gli altri veicoli.
Valore a Nuovo: Il prezzo (Iva inclusa, salvo diversa pattuizione) di listino del Veicolo e degli eventuali optional, se assicurati, al momento della stipulazione del contratto.
Vandalismo: Atto doloso e violento operato con qualunque mezzo allo scopo di danneggiare l’altrui proprietà senza ricavarne lucro alcuno e profitti per sé o per altri.
Veicolo: Quello descritto ed identificato nel contratto.
NORME GENERALI
ART. 1.1 - PAGAMENTO DEL PREMIO
La rata di Premio deve essere pagata alla consegna della Polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dalla direzione di Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. che devono indicare la data di pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il Premio. Il pagamento va eseguito presso la Filiale dove è assegnato il contratto, che è autorizzata a rilasciare il Certificato, il Contrassegno e la Carta Verde previsti dalle disposizioni in vigore. Salvo diversa pattuizione, l'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato in Polizza, se la prima rata di Premio è stata pagata, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.). Il Premio è sempre determinato per periodi di Assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è dovuto per intero, fermo il disposto di cui all'art. 1901 C.C.. Per le Carte Xxxxx la garanzia è operante dalle ore 0.00 del giorno indicato sul documento, indipendentemente dall'ora effettiva di rilascio.
ART. 1.2 - DURATA - RINNOVO DEL CONTRATTO
Il contratto ha durata pari ad 1 anno e prevede la clausola di tacito rinnovo alla scadenza anniversaria di Polizza; di conseguenza, salvo quanto previsto dall'art. 1.3., in mancanza di disdetta data da una delle parti almeno 15 giorni prima della scadenza, il contratto è rinnovato per una durata pari ad un anno, e così successivamente.
ART. 1.3 - ADEGUAMENTO DEL PREMIO
Qualora Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. intenda rinnovare il contratto con condizioni di Premio in aumento rispetto a quelle precedentemente convenute, esclusa la variazione derivante dal verificarsi o meno dei Sinistri nel corso del periodo di osservazione, deve inviare al Contraente comunicazione informativa relativa alla variazione tariffaria almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto stesso. Il Contraente, dopo aver preso visione delle nuove condizioni di Premio, può accettarle ed in tal caso il contratto si rinnova, oppure può non accettarle, comunicando la propria intenzione a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. entro la scadenza annuale del contratto ed in questo caso il contratto si intende risolto al momento della scadenza dello stesso. L’ulteriore copertura di 15 giorni rispetto alla scadenza cessa comunque nel momento in cui venga stipulato per lo stesso Xxxxxxx un nuovo contratto con altra Compagnia. In ogni caso il ritiro del Certificato e del Contrassegno con conseguente pagamento del Premio implica accettazione delle nuove condizioni di Premio. Nel caso di Polizze emesse con rateo iniziale, alla scadenza dello stesso, sarà applicata la Tariffa vigente alla data della scadenza stessa. Il Contraente ha la facoltà di comunicare la non accettazione delle nuove condizioni di Premio nei quindici giorni successivi alla scadenza annuale ed in questo caso il contratto si risolverà dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza senza produrre alcun effetto.
ART.1.4 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 C. C. nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze relative al rischio rese dal Contraente al momento della stipulazione del Contratto, o di mancata comunicazione di ogni variazione che comporti aggravamento del rischio stesso, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione della differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. Per la garanzia di Responsabilità Civile verso terzi, qualora sia applicabile la disposizione di cui al comma 2 dell'art. 144 del Codice delle Assicurazioni, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.
ART. 1.5 - DETERMINAZIONE DEL PREMIO – COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE
Il Premio è determinato in base ai dati riportati sulla Polizza con riferimento al Veicolo ed al suo utilizzo, al Proprietario dello stesso (nel caso dei contratti di leasing, al Locatario), al Contraente nonché ai dati contenuti nella tabella di sinistrosità pregressa riportata sull’attestazione dello stato del rischio. Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. ogni variazione dei dati di cui sopra intervenuta in corso di contratto. In caso di mancata comunicazione, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia pagato al terzo, in proporzione della differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.
ART. 1.6 - ALTRE ASSICURAZIONI
Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C. C..
ART. 1.7 – TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA’ DEL VEICOLO
E’ obbligo del Contraente comunicare immediatamente a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. il trasferimento di proprietà del Veicolo o la sua consegna in conto vendita. A seguito di alienazione, il Contraente può scegliere una delle seguenti soluzioni:
1. CONSERVAZIONE DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER ALTRO VEICOLO DI SUA PROPRIETA’: qualora l'alienante, previa restituzione del Certificato, del Contrassegno ed eventualmente della Carta Verde relativi al Veicolo alienato, chieda che la sua Polizza sia resa valida per altro Veicolo di sua proprietà, si procede alla variazione del contratto ed all'eventuale conguaglio del Premio.
2. CESSIONE DEL CONTRATTO: in caso di cessione del contratto di Assicurazione, il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., la quale, previa restituzione del Certificato, del Contrassegno ed eventualmente della Carta Verde, prenderà atto della
cessione mediante emissione di appendice rilasciando i nuovi documenti. Il cedente è tenuto al pagamento dei Premi successivi fino al momento di detta comunicazione. Non sono ammesse variazioni di rischio successivamente alla cessione del contratto. Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza senza possibilità di tacito rinnovo, anche in caso di mancata disdetta di una delle parti. Per l'Assicurazione dello stesso Xxxxxxx, il cessionario potrà eventualmente stipulare un nuovo contratto. Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. non rilascerà l’attestazione dello stato del rischio.
3. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO: se il Contraente non si avvale di quanto previsto dai precedenti punti 1 e 2, il contratto si risolve alla data del trasferimento di proprietà ed in tal caso, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. rimborsa al Contraente la parte di Premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del Premio annuo al netto dell’imposta pagata e del contributo obbligatorio di cui all’art. 334 del Codice delle Assicurazioni, per ogni giorno di garanzia residua dal momento della restituzione a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. del Certificato di Assicurazione, del Contrassegno e dell’eventuale Carta Verde.
ART. 1.8 - APPOSTAZIONE IN CONTO VENDITA DEL VEICOLO
Le disposizioni del precedente art. 1.7 punto 3. si applicano anche nel caso di documentata consegna in conto vendita del Veicolo purché seguita da trasferimento di proprietà del Veicolo stesso, documentata da attestazione del venditore di autoveicoli al quale è stato consegnato il Xxxxxxx. Il rimborso del Premio al netto dell’Imposta pagata e del Contributo al Servizio Sanitario Nazionale decorrerà dalla data di consegna del Veicolo in conto vendita, previa restituzione a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. del Certificato, del Contrassegno e della Carta Verde.
ART. 1.9 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER CESSAZIONE DEL RISCHIO A CAUSA DI DISTRUZIONE O ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO ASSICURATO
Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o esportazione definitiva del Veicolo, come previsto dall'art. 103 del Codice della Strada, il Contraente è tenuto a darne comunicazione a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. fornendo attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della Carta di Circolazione e della targa di immatricolazione e a riconsegnare il Certificato, il Contrassegno e l'eventuale Carta Verde. Qualora l'alienante chieda che la sua Polizza sia resa valida per altro Veicolo di sua proprietà, si procede alla variazione del contratto e all'eventuale conguaglio del Premio, altrimenti il contratto si risolve e Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. restituisce la parte di Premio al netto dell’imposta pagata e del contributo obbligatorio di cui all’art. 334 del Codice delle Assicurazioni, corrisposta e non usufruita, in ragione di 1/360 del Premio annuo, al netto dell’Imposta pagata e del Contributo al Servizio Sanitario Nazionale, per giorno di garanzia residua al momento della restituzione della documentazione indicata al primo comma. Per i contratti di durata inferiore ad un anno non si procede alla restituzione della maggiorazione di Premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.
ART. 1.10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER CESSAZIONE DEL RISCHIO A CAUSA DI DEMOLIZIONE DEL VEICOLO ASSICURATO
Nel caso di cessazione del rischio per demolizione del Veicolo, previa presentazione:
i. della copia del certificato di consegna rilasciato dal concessionario o dal gestore della succursale della casa costruttrice, ovvero dall’automercato ai sensi dell’art. 5, comma 6, del Decreto Legislativo 209/2003,
oppure
ii. della copia del certificato di demolizione rilasciato dal centro di raccolta del veicolo destinato alla demolizione ai sensi dell’art. 5, comma 7, del Decreto Legislativo 209/2003,
qualora l'alienante chieda che la sua Polizza sia resa valida per altro Veicolo di sua proprietà, si procede alla variazione del contratto e all'eventuale conguaglio del Premio, altrimenti, il contratto si risolve e Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. restituisce la quota di Premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 di Premio annuo al netto dell’imposta pagata e del contributo obbligatorio di cui all’art. 334 del Codice delle Assicurazioni per giorno di garanzia residua dal momento della consegna dei documenti sopra indicati.
ART. 1.11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FURTO, RAPINA O APPROPRIAZIONE INDEBITA DEL VEICOLO
In caso di furto, rapina o appropriazione indebita del Veicolo, il contratto è risolto a decorrere dalla data di denuncia all’autorità competente. Crédit Agricole Assicurazioni
S.p.A. restituisce la quota di Premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 di Premio annuo, al netto dell’imposta pagata e del contributo obbligatorio di cui all’art. 334 del Codice delle Assicurazioni, per giorno di garanzia residua. Il Contraente è tenuto a darne comunicazione a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. restituendo, se ancora in suo possesso, il Certificato di Assicurazione, il Contrassegno e la Carta Verde e consegnando a Crédit Agricole Assicurazioni
S.p.A. copia della denuncia stessa. Qualora il furto avvenga nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del Premio o della rata di Premio successiva alla data del furto stesso Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. rinuncia ad esigere le eventuali rate di Premio successive alla risoluzione del contratto.
ART. 1.12 - IMPOSTE E TASSE
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al Premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato da Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A..
ART. 1.13 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE – FORO COMPETENTE
Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti. Il foro competente è quello di residenza o di domicilio dell’Assicurato.
ART. 1.14 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA SOCIETA'
Tutte le comunicazioni o notifiche a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. dipendenti dalla presente Polizza, ove non diversamente normato, per essere
valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della Direzione Generale risultante dal frontespizio della Polizza stessa o alla Filiale che ha emesso la Polizza.
Le garanzie di seguito elencate sono valide esclusivamente se richiamate nella Scheda di Polizza
GARANZIA - RESPONSABILITA’ CIVILE AUTO
(valida per i rischi relativi all’Assicurazione obbligatoria di cui agli artt. 122 e seguenti del Codice delle Assicurazioni)
Condizioni Generali
ART. 2.1 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. assicura - in conformità alle vigenti disposizioni di legge e in particolare a quanto disposto dal Codice delle Assicurazioni e della relativa normativa di attuazione - i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'Assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del Veicolo descritto in contratto. L'Assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione dei Veicoli in aree private. Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. inoltre assicura, sulla base delle “Condizioni aggiuntive” e della relativa “Premessa”, i rischi non compresi nell'Assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni, in quanto siano espressamente richiamate. In questo caso i massimali indicati in Polizza sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell’Assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle “Condizioni aggiuntive”. Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove.
ART. 2.2 - ESCLUSIONI E RIVALSA
L'Assicurazione non è operante:
1. se il Conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
2. nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
3. nel caso di Xxxxxxx con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinino l'utilizzo;
4. nel caso di Xxxxxxx dato a noleggio con Conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il Veicolo non sia guidato dal Proprietario o da suo dipendente;
5. nel caso di Assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
6. in caso di dolo del Conducente;
7. nel caso di Xxxxxxx guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada;
8. nel caso di danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove;
9. danni a denaro, preziosi, titoli, bauli, valigie, colli e loro contenuto.
Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 del Codice delle Assicurazioni, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma. Per il Veicolo indicato in Polizza, limitatamente alla guida in stato di ebbrezza, Crédit Agricole Assicurazioni eserciterà diritto di rivalsa nei confronti del Conducente e/o Contraente o Proprietario per la somma liquidata con il massimo di Euro 1.500,00.
ART. 2.3 - ESTENSIONE TERRITORIALE
L'Assicurazione vale, salvo quanto indicato nelle singole garanzie, per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, del Liechtenstein, della Norvegia, dell'Islanda, del Principato di Monaco e della Svizzera. Per la circolazione sul territorio degli altri Stati indicati sul Certificato Internazionale di Assicurazione (Carta Verde) le cui sigle non siano barrate, l'Assicurazione è operante a condizione che sia stato rilasciato da Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. detto Certificato e sia stato pagato il relativo Premio; in difetto Crédit Agricole Assicurazioni
S.p.A. provvederà ugualmente al risarcimento del danno a favore del terzo danneggiato, ma avrà, in ogni caso, diritto di rivalsa verso l'Assicurato ed il Contraente per le somme che abbia pagato a tale titolo, nonché per le spese inerenti alla liquidazione del danno stesso. Per i veicoli muniti delle speciali targhe di riconoscimento “NATO” (AFI, FTASE e simili), l'Assicurazione vale esclusivamente per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea nonché per il territorio degli altri Stati indicati sul Certificato Internazionale di Assicurazione (Carta Verde) le cui sigle non siano barrate; l'Assicurazione è operante a condizione che sia stato rilasciato da Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. detto Certificato e sia stato pagato il relativo Premio. Nel rispetto di quanto sopra la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'Assicurazione obbligatoria R.C.A., ferme le maggiori garanzie previste dalla Polizza. La Carta Verde è valida per il periodo in essa indicato. Tuttavia, qualora la scadenza del documento coincida con la scadenza del periodo di Assicurazione per il quale sono stati pagati il Premio o la rata di Premio, e trovi applicazione l'art. 1901, 2° comma, del C.C., Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del Premio o delle rate di Premio successive. Qualora la Polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A.. Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto
di tale obbligo. Resta fermo quanto disposto agli artt. 2.1. “Oggetto dell’Assicurazione” e 2.2.“Esclusioni e Rivalsa”.
ART. 2.3.1 – STATO UBICAZIONE RISCHIO
Per Stato membro di ubicazione del rischio si deve intendere lo Stato membro di immatricolazione del veicolo, quando l’assicurazione riguardi veicoli di ogni tipo soggetti ad immatricolazione sia che si tratti di veicolo con targa definitiva o con targa temporanea. Quando un veicolo spedito da uno Stato membro ad un altro non risulti ancora formalmente immatricolato nello Stato membro di destinazione, si deve fare comunque riferimento a tale Stato di destinazione per un periodo di 30 giorni a decorrere dalla data di accettazione della consegna del veicolo da parte dell’acquirente. A tal fine:
• nel caso di veicolo non ancora immatricolato che risulti destinato nel nostro Paese, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. emetterà una polizza a copertura della sola garanzia di Responsabilità Civile Auto di durata temporanea per un periodo massimo di 30 giorni a decorrere dalla data in cui l’acquirente accetta la consegna del veicolo stesso, indicando nel contratto la targa straniera;
• il rischio verrà assunto secondo il precedente assicurativo “prima immatricolazione al Pubblico Registro Automobilistico anche se questa non è ancora avvenuta nel nostro Paese;
• l’acquirente/assicurato dovrà fornire tutta la documentazione scritta che dimostri l’acquisto del veicolo e dalla quale risulti la data in cui ha acconsentito alla consegna dello stesso.
ART. 2.4 - ATTESTAZIONE DELLO STATO DEL RISCHIO
1. In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. deve inviare al Contraente almeno 30 giorni prima della scadenza un’attestazione che contenga:
a) la denominazione dell’Impresa di Assicurazioni;
b) il nome del Contraente se persona fisica, o la denominazione della ditta ovvero la denominazione sociale se trattasi di Contraente persona giuridica;
c) il numero del contratto di Assicurazione;
d) i dati della targa del Veicolo per la cui circolazione il contratto è stipulato ovvero, quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio o del motore del Veicolo assicurato;
e) la forma tariffaria;
f) la data di scadenza del contratto per il quale l’attestazione viene rilasciata;
g) la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l’annualità successiva e la classe di Conversione Universale (CU) come definita dall’allegato 2 del regolamento ISVAP (TBC) n. 4 del 9 Agosto 2006, nel caso che il contratto stesso sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione in aumento o in diminuzione del Premio applicato all’atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di Sinistri nel corso di un determinato periodo di tempo, ivi comprese le forme tariffarie miste con franchigia;
h) l’indicazione del numero dei Sinistri verificatisi negli ultimi 5 esercizi, intendendosi per tali i Sinistri pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero dei Sinistri con responsabilità principale e del numero
dei Sinistri per i quali non sia stata accertata la responsabilità principale che presentano, in relazione al numero dei conducenti coinvolti, una quota di responsabilità non principale a carico dell’Assicurato, con indicazione della relativa percentuale. Non devono essere indicati i Sinistri che il Contraente abbia provveduto a rimborsare a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. al fine di evitare la maggiorazione del Premio avvalendosi dell’eventuale facoltà contrattualmente prevista;
i) gli eventuali importi delle franchigie richiesti e non corrisposti dall’Assicurato;
j) la firma dell’Assicuratore.
2. Ai sensi di quanto indicato nella lettera h), per responsabilità principale deve intendersi, nel caso in cui il sinistro coinvolga due veicoli, la responsabilità prevalente attribuita ad uno dei conducenti dei veicoli stessi. Per i sinistri con più di due veicoli coinvolti, l’ipotesi di responsabilità principale ricorre per il conducente al quale sia attribuito un grado di responsabilità superiore a quello attribuito agli altri conducenti. Qualora la responsabilità sia da attribuirsi in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti, nessuno dei contratti relativi ai veicoli medesimi subirà l’applicazione del malus; tuttavia la corresponsabilità paritaria darà luogo ad annotazione del grado di responsabilità nell’attestato di rischio ai fini del peggioramento della classe di merito in caso di successivi sinistri in cui vi sia la responsabilità del conducente del veicolo assicurato. Ai fini dell’eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri, la percentuale di responsabilità cumulata che può dar luogo all’applicazione del malus deve essere pari ad almeno il 51%. Ai medesimi fini viene considerato un periodo temporale coincidente con l’ultimo quinquennio di osservazione della sinistralità.
3. Nel caso di pagamento a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti, riferiti allo stesso sinistro, non determinano l’applicazione delle penalizzazioni contrattuali.
4. Nel caso di stipula del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 134, comma 4-bis del Codice delle Assicurazioni Private, presso la stessa o diversa impresa di assicurazione, l’attestato dovrà contenerne indicazione. Tale indicazione sarà mantenuta anche negli attestati successivi al primo.
La suddetta “attestazione” deve essere rilasciata anche nel caso di tacito rinnovo del contratto. In particolare, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. non rilascia l’attestazione nel caso di:
− contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
− contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
− contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di Premio.
Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più Imprese, l’attestazione deve essere rilasciata dalla “delegataria”.
Il Contraente deve consegnare all'Assicuratore l’attestazione dello stato del rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo Veicolo al quale si riferisce l’attestazione stessa, anche se il nuovo contratto è stipulato con la stessa compagnia che l'ha rilasciata. E' fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di Premio in relazione al verificarsi o meno
di Sinistri nel periodo di osservazione considerato. Qualora il Contraente sia persona diversa dal Proprietario del Veicolo, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. rilascia al Proprietario un duplicato su richiesta senza applicazione di costi. In caso di deterioramento, smarrimento o mancato pervenimento al Contraente dell’attestazione sullo stato del rischio, l’Assicuratore ne rilascia un duplicato, su richiesta del Contraente ed entro quindici giorni dalla stessa.
Il duplicato può essere rilasciato anche a persona delegata purché munita di delega scritta espressamente rilasciatagli dall’avente diritto nonché di copia di un valido documento di riconoscimento dell’avente diritto.
Nel caso di Xxxxxxx colpito da furto totale, esportazione definitiva, consegna in conto vendita, demolizione, vendita, cessazione definitiva della circolazione, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. rilascia, entro quindici giorni dalla richiesta degli aventi diritto, l’attestazione dello stato del rischio relativa all’ultimo periodo di osservazione effettivamente concluso. In occasione della scadenza di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine e comunque non inferiore a dodici mesi di un Veicolo, l’utilizzatore dello stesso può richiedere all’Assicuratore il rilascio di un duplicato dell’ultima attestazione sullo stato del rischio relativo al Veicolo in uso; sulla base delle informazioni contenute nella predetta Attestazione dello stato del rischio l’Assicuratore classifica il contratto relativo al medesimo Veicolo, ove acquisito in proprietà mediante esercizio del diritto di riscatto da parte dell’utilizzatore, ovvero ad altro Veicolo di sua proprietà, previa verifica dell’effettiva utilizzazione del Veicolo da parte del soggetto richiedente anche mediante idonea dichiarazione rilasciata dal Contraente del precedente contratto assicurativo.
ART. 2.5 - ULTERIORI ELEMENTI DI PERSONALIZZAZIONE DEL PREMIO ART. 2.5.1. SINISTROSITÀ PREGRESSA AUTOVETTURE E AUTOTASSAMETRI
La determinazione del Premio assicurativo sarà altresì determinata sulla base del numero di Sinistri riportati nell’attestazione dello stato del rischio come da tabelle riportate nella Tariffa vigente.
ART. 2.5.2. ELEMENTI DI PERSONALIZZAZIONE
I dati forniti dall'Assicurato alla stipula del contratto possono essere utilizzati per personalizzare la Tariffa applicabile al contratto stesso. Ad ogni scadenza annuale Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. potrà variare i parametri in base ai quali è determinata tale Tariffa. L'Assicurato deve comunicare a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., per iscritto, l'eventuale modifica dei dati forniti entro la prima scadenza annuale del contratto successiva alla data della variazione intervenuta. In difetto è applicabile quanto previsto nell'art. 1.4 “Aggravamento del rischio”.
ART. 2.6 - BONUS/ MALUS – AUTOVETTURE E AUTOTASSAMETRI
Comma 1 - La presente Assicurazione è stipulata nella forma Bonus/ Malus che prevede riduzioni o maggiorazioni di Premio, rispettivamente in assenza od in presenza di Sinistri nei periodi di osservazione definiti al comma seguente, e che si articola in 21 classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di Premio determinati secondo la tabella di merito riportata nella Tariffa vigente. Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare, ai fini dell'osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura:
Situazione Veicolo | Classe CU di assegnazione | Classe CI di assegnazione | Documentazione da consegnare | |
1 | Veicolo già assicurato in forma Bonus/Malus | Classe di merito risultante dall’attestazione dello stato del rischio relativa alla precedente Assicurazione | Uguale a classe CU | 1) Attestazione dello stato del rischio; 2) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; 3) Copia della patente del Contraente. |
2 | Veicolo già assicurato in altra forma tariffaria | Classe di merito risultante dall’applicazione dei criteri di assegnazione CU (vedi successiva tabella) | Classe 14 | 1) Attestazione dello stato del rischio; 2) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; 3) Copia della patente del Contraente. |
3 | Veicolo già assicurato in forma Bonus/Malus con Attestazione dello stato del rischio scaduta da oltre 1 anno ma da meno di 5 anni | Classe di merito risultante dall’attestazione dello stato del rischio relativa alla precedente Assicurazione | Uguale a classe CU | 1) Attestazione dello stato del rischio; 2) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; 3) Copia della patente del Contraente; 4) Dichiarazione (ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile) di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto, in caso di sospensione delle garanzie senza riattivazione del contratto, o mancato rinnovo del contratto per mancato utilizzo del Veicolo; ovvero Documento comprovante la cessazione del rischio assicurato, in caso di alienazione del Veicolo. |
4 | Veicolo già assicurato in forma Bonus/ Malus con attestazione scaduta da oltre 5 anni | Classe di merito 18 | Uguale a Classe CU | 1) Attestazione dello stato del rischio; 2) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; 3) Copia della patente del Contraente; |
5 | Veicolo rubato, assicurato in forma Bonus/ Malus | Classe di merito risultante dall’attestazione dello stato del rischio relativa alla precedente Assicurazione | Uguale a classe CU | 1) Attestazione dello stato del rischio; 2) Copia della denuncia di Furto rilasciata dall’autorità competente; 3) Copia dell’appendice di risoluzione per Furto rilasciata dalla precedente compagnia; 4) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; 5) Copia della patente del Contraente. |
6 | Veicolo rubato, assicurato in altra forma tariffaria | Classe di merito risultante dall’applicazione dei criteri di assegnazione CU (vedi successiva tabella) | Classe 14 | 1) Attestazione dello stato del rischio; 2) Copia della denuncia di Furto rilasciata dall’autorità competente; 3) Copia dell’appendice di risoluzione per Furto rilasciata dalla precedente compagnia; 4) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; 5) Copia della patente del Contraente. |
−
−
I° periodo: inizio dal giorno della decorrenza dell'Assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di Assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di Premio;
Periodi successivi: hanno durata dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.
Comma 2 - All'atto della stipulazione il contratto è assegnato in base alla situazione del Veicolo risultante dagli elementi indicati nella tabella che segue:
Situazione Veicolo | Classe CU di assegnazione | Classe CI di assegnazione | Documentazione da consegnare | |
7 | Veicolo immatricolato al P.R.A. per la prima volta | Classe 14 | Classe 13 | 1) Copia del libretto di circolazione; 2) Copia della patente del Contraente. |
8 | Veicolo immatricolato per la prima volta dopo voltura al P.R.A., ovvero oggetto di contratto ceduto | Classe 14 | Classe 14 | 1) Copia del libretto di circolazione con passaggio di proprietà, ovvero appendice di cessione contratto; 2) Copia della patente del Contraente. |
9 | Veicolo assicurato presso compagnia estera | Classe di merito risultante dall’applicazione dei criteri di assegnazione CU (vedi successiva tabella), ovvero classe di merito 14 se il documento rilasciato dalla precedente compagnia estera non comprende le informazioni necessarie per l’applicazione dei criteri di assegnazione CU | Uguale a classe CU | 1) Dichiarazione della precedente compagnia estera nella quale risultino il numero delle annualità assicurative e la Sinistrosità pregressa; 2) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; 3) Copia della patente del Contraente. |
10 | Mancanza di attestazione e/o carta di circolazione e il relativo foglio complementare o il certificato di proprietà ovvero l’appendice di cessione del contratto oppure, casi non espressamente indicati | Classe di merito 18 | Uguale a classe CU | 1) Copia del libretto di circolazione; 2) Copia della patente del Contraente; 3) Con revisione della classificazione in caso di presentazione dei documenti entro i 3 mesi successivi alla data di emissione del contratto. |
11 | Veicolo immatricolato al P.R.A. per la prima volta o assicurato per la prima volta dopo voltura al P.R.A. di proprietà del medesimo proprietario (o di un suo familiare stabilmente convivente) di Veicolo di stessa tipologia già assicurato in forma Bonus/Malus | Stessa classe del Veicolo già assicurato | Uguale a classe CU se l’altro Veicolo non è già assicurato con Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., altrimenti uguale a classe CI dell’altro Veicolo | 1) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; 2) Copia della patente del Contraente; 3) Certificazione dello stato di famiglia emessa da non più di una settimana; 4) Originale del duplicato dell’attestazione dello stato del rischio rilasciato da precedente compagnia per l’ultima annualità effettivamente conclusa (solo se l’altro Veicolo è assicurato con altra compagnia). |
12 | Veicolo già assicurato con contratto di leasing in scadenza (che abbia avuto durata non inferiore a 12 mesi) | Classe di merito risultante dall’attestazione dello stato del rischio relativa alla precedente Assicurazione | Uguale a classe CU | 1) Attestazione dello stato del rischio; 2) Documento attestante l’esercizio del diritto di riscatto 3) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; 4) Copia della patente del Contraente. |
13 | Xxxxxxx assicurato con contratto temporaneo | Classe di merito CU riportata sul contratto temporaneo, ovvero classe 14 qualora sul contratto temporaneo non fosse riportata alcuna classe CU. | Uguale a classe CU | 1) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; 2) Copia della patente del Contraente; 3) Copia del contratto temporaneo; 4) Dichiarazione (ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del C. C.) di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto temporaneo. |
14 | Veicolo venduto o consegnato in conto vendita | Classe di merito risultante dall’attestazione dello stato del rischio relativa alla precedente Assicurazione | Uguale a classe CU | 1) Attestazione dello stato del rischio; 2) Copia del contratto assicurante il Veicolo venduto o consegnato in conto vendita; 3) Copia della documentazione attestante l’avvenuta alienazione o la consegna in conto vendita del Veicolo precedente; 4) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; 5) Copia della patente del Contraente. |
Situazione Veicolo | Classe CU di assegnazione | Classe CI di assegnazione | Documentazione da consegnare | |
15 | Veicolo distrutto o demolito o definitivamente esportato | Classe di merito risultante dall’attestazione dello stato del rischio relativa alla precedente Assicurazione | Uguale a classe CU | 1) Attestazione dello stato del rischio; 2) Atto di demolizione o di definitiva esportazione; 3) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; 4) Copia della patente del Contraente. |
Al fine di stabilire la classe di conversione universale CU occorre:
1. Determinare la classe di merito sulla base del numero di annualità indicate sull’attestazione dello stato del rischio, tra le ultime 5 complete (ad eccezione, pertanto, dell’annualità in corso) senza Sinistri pagati, anche a titolo parziale con responsabilità principale.
Tabella di conversione ISVAP
Anni senza Sinistri | Classe di merito |
5 | 9 |
4 | 10 |
3 | 11 |
2 | 12 |
1 | 13 |
0 | 14 |
2. Prendere in considerazione tutti gli eventuali Sinistri, pagati anche a titolo parziale, con responsabilità principale, provocati nell’ultimo quinquennio (compresa l’annualità in corso); per ogni Sinistro viene applicata una maggiorazione di due classi, giungendo a determinare la classe di assegnazione. N.B.: non sono considerati anni senza Sinistri quelli per i quali la tabella della sinistrosità pregressa riporta le sigle N.A. o N.D. (Veicolo Non Assicurato o dato Non Disponibile).
Comma 3 - Per le annualità successive a quella della stipulazione, il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla prevista tabella, riportata nella Tariffa vigente, di regole evolutive a seconda che Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti, anche a titolo parziale, per il risarcimento con responsabilità principale dell’Assicurato, di danni conseguenti a Sinistri avvenuti nel corso di detto periodo od in periodi precedenti.
Comma 4 - Lo stesso criterio del comma precedente vale anche per il caso di sinistri con responsabilità paritaria la cui percentuale di responsabilità “cumulata” sia superiore al 51%. Ai medesimi fini viene considerato un periodo temporale coincidente con l’ultimo quinquennio di osservazione della sinistralità. Nel caso di pagamento a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti, riferiti allo stesso sinistro, non determinano l’applicazione delle penalizzazioni contrattuali.
Comma 5 - La disposizione di cui al secondo comma non si applica qualora il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso una Compagnia alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il Contraente provi di aver fatto richiesta dell’attestazione alla Compagnia od al Commissario liquidatore. In tal caso il Contraente deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del C. C., gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell’attestazione o se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito alla quale esso era stato assegnato. Il contratto è assegnato alla classe di pertinenza sulla base di tale dichiarazione.
Comma 6 - In caso di appendice di variazione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto. L’appendice di variazione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione della persona del Proprietario del Veicolo assicurato o del Locatario nel caso di contratti di leasing. La sostituzione del Veicolo dà luogo ad appendice di variazione del contratto solo nel caso di alienazione o documentata consegna in conto vendita del Veicolo assicurato ovvero nel caso di sua demolizione, distruzione o esportazione definitiva attestata da certificazione. In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto.
Comma 7 - Nel caso di trasferimento di proprietà tra coniugi in regime legale di comunione dei beni di un veicolo, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. riconosce la classe CU maturata sul Veicolo.
Comma 8 - In caso di mutamento della titolarità del Veicolo che comporti il passaggio da una pluralità di proprietari ad uno soltanto di essi sussiste solo in capo a quest’ultimo il diritto alla conservazione della classe di merito maturata.
Comma 9 - Nel caso in cui il veicolo assicurato sia ceduto da una Società di persone ad un Socio della stessa o viceversa, il nuovo Proprietario può chiedere, previa restituzione di certificato, contrassegno e carta verde in corso di validità, di subentrare nel contratto in corso conservando la classe di merito.
Comma 10 - In caso di presentazione di documentazione attestante furto, distruzione, demolizione, vendita, consegna in conto vendita o esportazione definitiva del Veicolo assicurato, il Proprietario (o il Locatario in caso di leasing) può beneficiare per altro Veicolo di sua proprietà (o locatagli in caso di leasing) della classe di merito maturata.
Comma 11 - Qualora, in caso di furto, il Veicolo venga successivamente ritrovato e l'Assicurato si sia avvalso della facoltà prevista dal comma precedente, dovrà essere stipulato un nuovo contratto al quale potrà essere assegnata la stessa classe di merito attribuita al veicolo già assicurato, altresì, nel caso in cui il Veicolo sia stato consegnato in conto vendita e il Veicolo non sia stato venduto, l'Assicurato, qualora ne faccia richiesta e dietro presentazione di documentazione attestante il furto, il conto vendita o l’esportazione definitiva del Veicolo assicurato, dovrà stipulare un nuovo
contratto da assegnare alla stessa classe di merito attribuita al veicolo già assicurato (art. 5 delle Legge n. 40 del 2 Aprile 2007).
Comma 12 - Il criterio di cui al comma precedente (per il caso di furto) si applica anche nel caso di ritrovamento del Veicolo avvenuto dopo la data di risoluzione del contratto. Qualora il furto, la vendita, la consegna in conto vendita, la demolizione o la definitiva esportazione siano avvenuti successivamente alla scadenza del periodo di osservazione, l'attestato di rischio sarà emesso applicando l'evoluzione della classe di merito sulla base del periodo di osservazione stesso.
Comma 13 - Per le annualità successive si applicano sempre le disposizioni del terzo e quarto comma. La stessa disposizione si applica, altresì, all'atto di ciascun rinnovo ai contratti nella forma Bonus/ Malus in corso con Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. che vengono rinnovati alla scadenza annuale nella stessa forma. Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., qualora un Sinistro che sia stato definito con una percentuale di responsabilità sia successivamente eliminato come senza seguito o variata la percentuale di responsabilità ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, invierà al Contraente l’Attestazione dello stato del rischio aggiornata e rettificata e assegnerà il contratto, all'atto del primo rinnovo successivo alla chiusura dell'esercizio in cui l'eliminazione è stata effettuata, alla classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso in cui il Sinistro non fosse avvenuto, con conseguente conguaglio tra il maggior Premio percepito e quello che avrebbe avuto il diritto di percepire. Qualora il rapporto assicurativo sia cessato, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. invierà all'Assicurato una nuova attestazione sullo stato del rischio aggiornata e rettificata della quale dovrà tenersi conto nel caso in cui sia stato stipulato altro contratto per il Veicolo al quale si riferisce l’attestazione stessa e metterà a disposizione dell’Assicurato, presso la Filiale di riferimento, appendice al contratto interessato per la regolarizzazione del conguaglio del Premio. Nel caso in cui un Sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto, si procederà all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del Sinistro stesso e alla ricostituzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nella tabella delle regole evolutive, riportata nella Tariffa in vigore, con i conseguenti conguagli del Premio.
Comma 14 - E' data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di Premio o fruire delle riduzioni di Premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive di cui alla prevista tabella, riportata nella Tariffa in vigore, offrendo a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei Sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso. Tale facoltà è consentita al Contraente anche in caso di disdetta. Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., pertanto, consegnerà al Contraente nuova Attestazione dello stato del rischio opportunamente corretta. In caso di Sinistro definito tramite procedura di risarcimento diretto, per conoscere l’importo del Sinistro, l’Assicurato dovrà effettuare richiesta alla Stanza di Compensazione, istituita presso Consap S.p.A.. A seguito della richiesta, la Stanza di Compensazione provvederà ad inviare via posta, direttamente al recapito del Contraente, una lettera indicante l’importo del rimborso nonché le istruzioni per effettuare il pagamento dello stesso direttamente a Consap S.p.A.. La richiesta dovrà essere inviata ai seguenti recapiti:
Consap S.p.A. – Stanza di Compensazione, xxx Xxxx, 00 – 00000 XXXX; Tel. 00.00000000; Fax: 00.0000000/547; sito internet: xxx.xxxxxx.xx; indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx.
Comma 15 – Nel caso di utilizzatore del Veicolo di età inferiore ai 26 anni senza che sia stata pagata la relativa maggiorazione di Premio, qualora si verifichi un sinistro, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. eserciterà il diritto di rivalsa fino al massimo di Euro 500,00.
Comma 16 – Qualora l’Attestato di Rischio di provenienza sia scaduto da più di 3 (tre) mesi sarà applicata la maggiorazione prevista dalla vigente tariffa.
ART. 2.6.1. - CLASSE ASSEGNAZIONE AUTO CON MEDESIMO PROPRIETARIO
Ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 40 del 2 Aprile 2007, in caso di stipula di nuovo contratto, è possibile assegnare la classe di merito maturata su altro Veicolo già assicurato (con polizza in corso di validità) a condizione che:
− Il Veicolo sia assicurato per la prima volta a seguito di prima immatricolazione/voltura al P.R.A.;
− Il proprietario sia il medesimo (ai sensi del Regolamento Isvap n. 4 del 9 Agosto 2006) oppure un suo familiare convivente (vale a tale proposito quanto riportato sul certificato di stato di famiglia);
− Il proprietario sia persona fisica;
− Il Veicolo da assicurare appartenga alla medesima tipologia del primo.
ART. 2.7 - CONDIZIONI AGGIUNTIVE
PREMESSA
L'Assicurazione dei rischi indicati nelle sottoestese condizioni è regolata dalle “Condizioni Generali di Assicurazione”, ad eccezione degli artt. 1.13 e 2.2 secondo comma, nonché per quanto non previsto da tali “Condizioni Generali”, dalle norme disciplinanti l'Assicurazione facoltativa. Restano inoltre applicabili, salvo deroghe contenute nelle sottoestese condizioni aggiuntive, ferme le ulteriori esclusioni nelle stesse previste, le esclusioni dal novero dei terzi di cui all'art. 129 del Codice delle Assicurazioni.
A) Autoveicoli adibiti a scuola guida: L'Assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, tranne durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo Conducente.
B) Danni a cose di terzi trasportati su autovetture e autotassametri: Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. assicura la responsabilità del Contraente e – se persona diversa – del Proprietario del Veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del Veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento. L’Assicurazione comprende anche la responsabilità del Conducente per i predetti danni.
C) Xxxxxx e Xxxxxxx: L’impresa assicura la responsabilità civile del Contraente e – se persona diversa – del Committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi
dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul Veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul Veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.
CONDIZIONI PARTICOLARI (Valide solo se espressamente richieste dal Contraente)
A) - VEICOLI LOCATI IN “LEASING”: Premesso che il Veicolo assicurato, di proprietà della Società ed immatricolato al P.R.A. a suo nome, è stato concesso in “leasing” al Contraente sino alla data indicata in Polizza, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. si impegna nei confronti della citata società a:
i. non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto se non con il consenso della citata società;
ii. comunicare alla citata società ogni Sinistro in cui sia stato coinvolto il Veicolo indicato in Polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
iii. comunicare alla citata società, con lettera raccomandata qualsiasi ritardo nel pagamento del Premio di assicurazione scaduto, nonché l'eventuale mancata proroga del contratto alla scadenza naturale di questo, fermo restando che il mancato pagamento del Premio comporterà comunque sospensione delle garanzie ai sensi di legge.
Resta inteso che Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. potrà dare regolare disdetta del presente contratto, da inoltrarsi al Contraente ai sensi della Polizza e da comunicarsi contestualmente alla citata Società con lettera raccomandata. Resta altresì inteso che, in caso di incendio, furto o guasti accidentali (mini kasko) del Veicolo assicurato, l'Indennizzo da liquidarsi ai sensi di Polizza verrà, a norma dell'art. 1891, comma 2, C.C., corrisposto alla citata Società nella sua qualità di proprietaria di detto Xxxxxxx, e che pertanto da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.
B) - VEICOLI VENDUTI RATEALMENTE CON IPOTECA LEGALE O CON PATTO DI RISERVATO DOMINIO A FAVORE DELL’ENTE FINANZIATORE: La presente Polizza è vincolata a favore della Società sino alla data indicata in Polizza e pertanto Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. si obbliga per la durata della Polizza, indipendentemente dalle risultanze al P.R.A., a:
i. non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate con il presente contratto se non con il consenso della citata Società;
ii. comunicare alla citata Società ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il Veicolo indicato in Polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
iii. comunicare alla citata Società, con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento del Premio di Assicurazione scaduto, nonché l'eventuale mancata proroga del contratto alla scadenza naturale di questo;
iv. non pagare, in caso di sinistro, incendio, furto o guasti accidentali l'Indennizzo che fosse dovuto a termini di Polizza senza il consenso scritto della citata Società e, sino alla concorrenza del suo crédito rateale, versare a quest'ultima l'indennità liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio alla citata Società è fin d'ora autorizzata dal Contraente.
C) - ESTENSIONE GARANZIA ALL’ESTERO - (CARTE VERDI)
i. La validità dell'Assicurazione per il Veicolo descritto nella Carta Internazionale di Assicurazione veicoli a motore (Carta Verde) all'uopo rilasciata, viene estesa ai danni che il Veicolo stesso cagioni durante la circolazione nel territorio dei Paesi riportati sulla Carta Verde stessa;
ii. Per la circolazione nei Paesi anzidetti nei quali esiste il regime di Assicurazione obbligatoria, la garanzia si intende prestata in base alle disposizioni ed entro i limiti di legge sull'Assicurazione stessa. Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. risponde, inoltre, entro i massimali della Polizza, ed a termini di questa, per danni che non siano compresi nell'Assicurazione obbligatoria del Paese visitato (danni a cose in genere, danni a persone e cose di stranieri rispetto al paese visitato);
iii. La Carta Verde è valida per il periodo in essa indicato. Tuttavia, qualora la scadenza del documento coincida con la scadenza del periodo di Assicurazione per il quale sono stati pagati il Premio o la rata di Premio, Crédit Agricole Assicurazioni
S.p.A. risponde anche dei danni che si verifichino fino alle ore ventiquattro del 15° giorno dopo quello di scadenza del Premio o delle rate di Premio successive, alla condizione che al momento del Sinistro il rischio non sia coperto da altro Assicuratore;
iv. Qualora la Polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde, cessi di avere validità nel corso del periodo di Assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, è convenuto che anche questa cessa di avere vigore ed il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A.. L'uso del documento al di là della data di cessazione della Polizza è illecito e comporta responsabilità e sanzioni di legge.
ART. 2.8 - DENUNCIA E GESTIONE DEL SINISTRO - SINISTRO DI RESPONSABILITA’ CIVILE AUTO
ART. 2.8.1 - MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI
La denuncia sinistro, secondo quanto disposto dall’art. 143 del Codice delle Assicurazioni, deve essere redatta sul modulo fornito da Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., il cui modello è approvato dall’Isvap e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla Polizza ed al Sinistro così come richiesto nel modulo stesso. La predetta denuncia deve essere presentata entro tre giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato (art. 1913 C.C.) Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro. A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di Xxxxxxxx, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi danneggiati in ragione del pregiudizio sofferto.
ART. 2.8.2 - MODALITA’ DI INVIO DELLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO
La richiesta di risarcimento può essere inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna a mano o a mezzo telegramma o telefax. La richiesta non può essere inviata in via telematica.
ART. 2.8.3 - GESTIONE DELLE VERTENZE
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato. La gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali e/o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati. Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.
GARANZIA - ASSISTENZA
PREMESSA
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. per l’erogazione delle prestazioni di assistenza si avvale di una Struttura Organizzativa esterna.
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. per la gestione e liquidazione dei Sinistri relativi alla garanzia Assistenza si avvale di ACI GLOBAL con sede in Xxxx (Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx x. 00/x) e in Xxxxxx (Xxxxx Xxxxx 000).
CONDIZIONI GENERALI
ART. 3.1- OGGETTO DELLA GARANZIA
In forza di una specifica convenzione stipulata tra Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. e ACI Global, in caso di sinistro sono garantite all’Assicurato le prestazioni dei Servizi di Assistenza indicati nell’articolo 3.4. In caso di sinistro l’Assicurato deve rivolgersi direttamente ed esclusivamente alla Struttura Organizzativa che provvederà all’erogazione delle prestazioni.
ART. 3.2 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In ogni caso l’Assicurato dovrà comunicare con precisione:
1. Il tipo di assistenza di cui necessita
2. La targa del Veicolo
3. Nome e Cognome
4. Numero di Polizza
5. Indirizzo del luogo in cui si trova
6. Il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell’assistenza.
L’intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l’effettuazione. Le prestazioni di Assistenza non prevedono alcuna forma di rimborso o di
indennizzo qualora l’Assicurato non si rivolgesse alla Struttura Organizzativa al momento del Sinistro. Viene fatta eccezione per il caso in cui l’Assicurato non potesse mettersi in contatto con la Struttura Organizzativa per causa di forza maggiore (come ad esempio intervento di forze dell’ordine e/o di servizi pubblici di emergenza), che dovrà essere debitamente documentata (verbale o certificato di pronto soccorso). La Struttura Organizzativa potrà richiedere all’Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente – ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell’assistenza; in ogni caso è necessario inviare alla Struttura Organizzativa gli originali (non fotocopie) dei giustificativi, fatture o ricevute delle spese. La Società si riserva il diritto di chiedere all’Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all’effettuazioni di prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto nella Polizza o dalla Legge.
ART. 3.3 - ESCLUSIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI A TUTTE LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA
Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, valgono inoltre le seguenti condizioni generali:
a. Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e relative prove ed allenamenti, stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, dolo dell’Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio, abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dell’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
b. Tutte le prestazioni non possono essere fornite più di tre volte per tipo entro ciascun anno di validità della Polizza.
c. La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all’estero nel corso dell’anno di validità della Polizza è di 60 giorni.
d. La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall’intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l’assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.
e. Il diritto alle assistenze fornite da Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. decade qualora l’Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del Sinistro.
f. Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
g. Tutte le eccedenze ai massimali previsti nelle singole prestazioni così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle prestazioni medesime, verranno concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel paese dove momentaneamente si trova l’Assicurato e a condizione che l’Assicurato,
anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata. L’Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell’anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l’ammontare degli interessi al tasso legale corrente.
h. A parziale deroga di quanto previsto all’art. 1910 C.C., all’Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Impresa di Assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del Sinistro ad ogni Impresa assicuratrice e specificatamente all’Impresa nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra Impresa, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori costi lui addebitati dall’Impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione.
i. Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella presente “Sezione Assistenza” si applicano le disposizioni di legge.
ART. 3.4 - PRESTAZIONI DI ASSISTENZA
ART. 3.4.1 - Officina Mobile
Qualora a seguito di guasto, il Veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi senza aiuto esterno, la Struttura Organizzativa, valutata l'entità, il tipo di guasto e la possibilità di effettuare piccoli interventi (massimo ½ h) di riparazione sul luogo del fermo che consentano al Veicolo di riprendere la marcia, verificherà la disponibilità di una Officina Mobile nel territorio dove si è verificato il sinistro ed invierà la stessa per la riparazione. Sono compresi anche i casi di foratura, mancanza o errato rifornimento di carburante, perdita, smarrimento o furto di chiavi o di sistemi di antifurto. Il Conducente di Veicolo multiadattato e regolarmente omologato, nonché il Conducente con capacità di prensione o deambulazione ridotta in tutto o in parte in via permanente, può chiedere l'intervento dell’Officina Mobile anche in caso di necessità di montaggio di catene. Qualora durante l'intervento l'Officina Mobile riscontrasse l'impossibilità a riparare il Veicolo, l'Officina Mobile stessa procederà al traino nel rispetto della procedura prevista dalla successiva prestazione “Soccorso stradale”. Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. terrà a proprio carico le spese di invio dell’officina Mobile, mentre restano a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'intervento d'urgenza e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso.
ART. 3.4.2 - Soccorso stradale
Qualora a seguito di guasto, incidente, incendio o furto, il Veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi senza aiuto esterno, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all’Assicurato un mezzo speciale (cd. Carro Gru) per riportare il Veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale ed il mezzo di soccorso per trainare il Veicolo stesso al più vicino Centro Convenzionato oppure alla carrozzeria/officina scelta dall’Assicurato, purché nel raggio di 20km dal luogo del Sinistro. Nel caso in cui il punto di destinazione fosse chiuso (ore notturne e giorni festivi) il Veicolo sarà trainato fino ad un luogo di custodia per essere consegnato
successivamente alla sua riapertura. Nel caso in cui l’Assicurato, entro 3 giorni dalla prestazione di soccorso, non intendesse far effettuare la riparazione presso il Centro Convenzionato, potrà richiedere il trasferimento del Veicolo danneggiato presso altra carrozzeria/officina nel limite di 20 km. Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. terrà a proprio carico il costo del mezzo di soccorso ordinario, mentre per il mezzo eccezionale terrà a proprio carico il costo fino alla concorrenza massima di Euro 260,00 (duecentosessanta) per sinistro. La garanzia è operante a condizione che il Veicolo non si trovi al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (es. percorsi fuori strada) o in un luogo non raggiungibile da un mezzo di soccorso ordinario, in questi casi la prestazione verrà fornita con costi a carico dell’Assicurato. Le spese eccedenti il massimale o i costi a carico dell’Assicurato verranno regolati direttamente tra l’Assicurato e il fornitore intervenuto secondo il ”Tariffario Nazionale ACI - Non Soci” vigente al momento dell’erogazione della prestazione.
ART. 3.4.3 - Autovettura sostitutiva
Qualora, a seguito furto o rapina del Veicolo oppure in seguito alla prestazione di soccorso stradale il Veicolo necessiti per la riparazione oltre 8 (otto) ore di manodopera certificate dal Centro Convenzionato o dall’officina/carrozzeria, facendo fede i tempari ufficiali della casa costruttrice del Veicolo, scelta dall’Assicurato, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato un’autovettura in sostituzione per il periodo di tempo necessario alla riparazione o al riacquisto o all’Indennizzo da parte di Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. e comunque con i limiti di seguito indicati:
a) in caso di danno parziale per guasto: fino a un massimo di 3 (tre) giorni consecutivi;
b) in caso di danno parziale per incidente, furto, incendio:
1. fino a un massimo di 7 (sette) giorni consecutivi se la riparazione venisse effettuata presso la carrozzeria scelta dall’Assicurato.
2. fino a un massimo di (15 quindici) giorni consecutivi se la riparazione venisse effettuata presso un Centro Convenzionato.
c) in caso di danno totale per furto, incendio o rapina: fino a 30 (trenta) giorni consecutivi.
Nel calcolo delle ore di manodopera e dei giorni di autovettura in sostituzione non verranno considerati i tempi di:
− immobilizzo del Veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
− ordinaria manutenzione.
L’Autovettura in sostituzione sarà resa disponibile alle seguenti condizioni:
− di cilindrata 1200 cc a chilometraggio illimitato senza autista;
− coperta dalle garanzie assicurative: R.C.A., CDW (eliminazione parziale franchigia Kasko) e TP (eliminazione parziale franchigia Furto);
− presso una stazione di noleggio convenzionata, durante il normale orario di apertura e alle modalità applicate dalla stessa
L’autovettura potrà essere ritirata, compatibilmente con la disponibilità del momento, presso il Centro Convenzionato. I termini di tale disponibilità verranno confermati dalla Struttura Organizzativa all'atto della richiesta telefonica dell'Assicurato. Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. terrà a proprio carico le spese. Rimarranno sempre a carico dell'Assicurato tutte le spese relative alle coperture assicurative diverse da quelle sopra indicate, le relative franchigie, le cauzioni, le spese di carburante, di pedaggi in genere (autostrade e simili), nonché dei traghetti, ecc.. L'Assicurato, su richiesta della Struttura Organizzativa, sarà tenuto a fornire, entro 24 ore dalla richiesta della prestazione alla Struttura Organizzativa, copia della denuncia fatta alle locali Autorità Competenti. Per la determinazione del tempo di riparazione farà fede la dichiarazione del Centro Convenzionato o dell’officina che deve effettuare la riparazione, fermo restando il diritto della Struttura Organizzativa di richiedere idonea documentazione. La dichiarazione dovrà essere inviata entro 24 ore successive alla richiesta dell’autoveicolo sostitutivo, e dovrà contenere anche i tempi previsti di riconsegna del Veicolo fermo.
Trasporto dell’Assicurato
Qualora l’Assicurato a seguito delle prestazioni che precedono (Soccorso stradale, Autovettura in sostituzione) necessiti di essere accompagnato al luogo in cui verrà ricoverato il veicolo o in cui gli verrà consegnato l’Autovettura in sostituzione oppure presso un albergo, una stazione ferroviaria/metropolitana/autobus o alla sua abitazione, la Struttura Organizzativa organizzerà il suo trasporto. Per tale prestazione potrà essere utilizzato se possibile lo stesso mezzo di soccorso che è intervenuto oppure mettendo a disposizione dell’Assicurato un taxi.
L’ Impresa terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di Euro 50,00 (cinquanta) per sinistro.
LE SEGUENTI PRESTAZIONI SONO FORNITE AD OLTRE 50 KM DAL LUOGO DI RESIDENZA DELL’ASSICURATO
ASSISTENZA AL VEICOLO
ART. 3.4.4 - Recupero del Veicolo riparato
Qualora a seguito di guasto, incidente, incendio o furto il Veicolo sia rimasto immobilizzato, in Italia per oltre 36 ore o all'estero per 5 (cinque) giorni, oppure in caso di furto o rapina sia stato ritrovato, e comunque in tutti i casi in cui il Veicolo sia in grado di circolare autonomamente, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentire il recupero del Veicolo riparato o ritrovato, tenendo Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. a proprio carico il relativo costo.
ART. 3.4.5 - Invio pezzi di ricambio all’estero
Qualora, a seguito di sinistro, i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del Veicolo ed occorrenti alla sua riparazione non possano essere reperiti sul posto, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di veicoli in particolare, sempre che siano reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia. Al rientro dal viaggio l'Assicurato dovrà
rimborsare soltanto il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali, mentre i costi relativi alla ricerca ed alla spedizione restano a carico di Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A..
ART. 3.4.6 - Rimpatrio del Veicolo dall’estero
Qualora a seguito di guasto, incidente, incendio o furto il Veicolo rimanesse immobilizzato e ciò comportasse un tempo di riparazione superiore a 5 (cinque) giorni lavorativi, oppure, in caso di furto o rapina, il Veicolo venisse ritrovato in condizioni tali da non poter essere guidato, la Struttura Organizzativa, organizzerà il trasporto del Veicolo dal luogo di giacenza al Centro Convenzionato in Italia più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Le spese relative al trasporto stesso sono a carico di Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. fino ad un massimo di Euro 3.000,00 (tremila) per sinistro e per anno. Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell'Assicurato. Qualora il valore commerciale del Veicolo dopo il Sinistro risulti inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa provvede al suo rimpatrio, tenendo Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. a proprio carico il relativo costo fino alla concorrenza di un importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il Sinistro. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.
ART. 3.4.7 - Spese di custodia Veicolo all’estero
Qualora la Struttura Organizzativa abbia effettuato la prestazione “Rimpatrio del Veicolo”, le spese di custodia del Veicolo all’estero dalla data di richiesta dell’assicurato restano a carico di Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. per un massimo di Euro 25,00 (venticinque) al giorno per un massimo di Euro 200,00 (duecento) per Sinistro e per anno.
ART. 3.4.8 - Abbandono legale all’estero
Qualora, nei casi previsti dalla precedente prestazione “Rimpatrio del Veicolo”, il valore commerciale del Veicolo, dopo il Sinistro, risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa, in alternativa alla prestazione “Rimpatrio del Veicolo”, provvederà ad organizzare la demolizione del Veicolo ed eventualmente, qualora non fosse possibile in loco, a trasportare lo stesso al di fuori del confine dello Stato in cui si trova al fine di poter procedere alla demolizione, tenendo Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. a proprio carico i relativi costi amministrativi, organizzativi e le eventuali spese di trasporto. Restano a carico dell'Assicurato i costi per la documentazione eventualmente necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti la perdita di possesso e tutti gli altri documenti da richiedersi in Italia a cura dell'Assicurato stesso.
ASSISTENZA ALLA PERSONA
ART. 3.4.9 - Spese d'albergo
Qualora a seguito di guasto, incidente, incendio o furto, il Veicolo debba restare immobilizzato sul posto e non possa essere riparato in giornata e l’Assicurato desideri attendere sul posto la conclusione della riparazione, la Struttura Organizzativa, provvederà alla sistemazione dell’Assicurato in un albergo del luogo. Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. terrà a proprio carico le spese di pernottamento e di prima
colazione fino ad un massimo di Euro 120,00 (centoventi) per persona e per giorno e con un massimo complessivo per Sinistro e per anno di Euro 350,00 (trecentocinquanta) se accaduto in Italia e di Euro 500,00 (cinquecento) se accaduto all’estero.
ART. 3.4.10 - Rientro alla residenza o proseguimento del viaggio
Qualora a seguito di guasto, incidente, incendio o furto il Veicolo rimanesse immobilizzato oltre 36 (trentasei) ore in Italia o all'estero per 4 (quattro) giorni, la Struttura Organizzativa metterà in condizione l’Assicurato di continuare il viaggio fino al luogo di destinazione oppure di rientrare al luogo di residenza in Italia, mettendo a disposizione:
− un biglietto aereo di classe economica, o ferroviario di prima classe; oppure un altro mezzo concordato a seconda delle necessità;
oppure
− un’autovettura in sostituzione con le stesse modalità previste nella prestazione “Autovettura sostitutiva”
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo per Sinistro di Euro 500,00 (cinquecento) se accaduto in Italia e di Euro 1.000,00 (mille) se accaduto all’estero.
ART. 3.4.11 - Viaggio di un familiare
Qualora a seguito di infortunio causato da incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il Veicolo, l’Assicurato venga ricoverato in un Istituto di cura per un periodo superiore a 7 giorni, la Struttura Organizzativa fornirà, con spese a carico di Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., un biglietto ferroviario di prima classe o un biglietto aereo in classe economica di andata e ritorno, per permettere ad un familiare residente in Italia di raggiungere il ricoverato.
ART. 3.4.12 - Rientro sanitario
Qualora a seguito di infortunio causato da incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il Veicolo, le condizioni dell'Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Struttura Organizzativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell'Assicurato:
− aereo sanitario;
− aereo di linea classe economica, eventualmente in barella;
− treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
− autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).
Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato con costi a carico di Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. fino ad un massimo di Euro 25.000,00 (venticinquemila) per Sinistro. Il massimale comprende anche l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa stessa. La Struttura Organizzativa utilizzerà l'aereo sanitario esclusivamente nel caso di Sinistro verificatosi in Paesi Europei.
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., qualora abbia provveduto al rientro dell'Assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest'ultimo, se ne
fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc., non utilizzato. Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio. La prestazione non è altresì operante nel caso in cui l'Assicurato od i suoi familiari addivengano a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.
ART. 3.4.13 - Rientro salma
Qualora, a seguito di incidente, l'Assicurato sia deceduto, la Struttura Organizzativa organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, tenendo Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. a proprio carico i relativi costi fino ad un massimo di Euro 5.000,00 (cinquemila) per Sinistro. Se tale prestazione comportasse un esborso maggiore di tale importo, la prestazione diventerà operante dal momento in cui la Struttura Organizzativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate, quali ad esempio: assegni circolari, fideiussione, ecc.
Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero della salma.
ART. 3.4.14 - Rientro degli altri assicurati
Qualora, successivamente alla prestazione di “Rientro sanitario”, i passeggeri che viaggiano con l’Assicurato non siano obiettivamente in grado di rientrare in Italia alla propria residenza con il Veicolo, la Struttura Organizzativa provvederà a fornire loro un biglietto ferroviario di prima classe o un biglietto aereo di classe economica o ad inviare un autista. Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. terrà a proprio carico il relativo costo.
ART. 3.4.15 - Anticipo cauzione penale all’Estero
Qualora l’Assicurato, trovandosi in viaggio all’estero, fosse arrestato o minacciato di arresto dalle Autorità straniere e, al fine di essere rimesso in libertà, fosse tenuto a versare una cauzione penale alla quale non può provvedere direttamente, la Struttura Organizzativa si impegnerà a pagare sul posto a titolo di anticipo per conto dell’Assicurato, la cauzione penale per un importo massimo di Euro 5.000,00 (cinquemila) per Sinistro e per anno. La prestazione sarà fornita nel momento in cui, in Italia, la Struttura Organizzativa avrà ricevuto adeguate garanzie: quali ad esempio: assegni circolari, fideiussione, ecc..
GARANZIA - INFORTUNI DEL CONDUCENTE
ART. 4.1 - OGGETTO DELLA GARANZIA
L'Assicurazione vale per gli infortuni subiti dal Conducente dell'autovettura assicurata ed indicata in Polizza, chiunque esso sia, purché munito di regolare patente ed autorizzato dal Proprietario dell'autovettura, per gli infortuni subiti durante la circolazione. La prestazione sarà prestata con il Massimale di garanzia di Euro 50.000,00 in caso di Morte o Invalidità Permanente del Conducente dell’autovettura.
ART. 4.2 - ESTENSIONE DELL’ASSICURAZIONE
L'Assicurazione comprende gli infortuni subiti:
− in conseguenza di imperizia, imprudenza o negligenza anche grave (colpa grave in genere) dell'Assicurato;
− in occasione di tumulti popolari, e di atti violenti che abbiano movente politico o sociale (quali ad esempio: attentati, sabotaggio, terrorismo ecc.) a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
− in stato di malore od incoscienza.
ART. 4.3 - ESCLUSIONI
L'Assicurazione non è operante:
a. se il Conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
b. se l'utilizzo del Veicolo non è effettuato in conformità alle norme vigenti;
c. per le persone che, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, siano affette da alcoolismo, tossicodipendenza o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoidi;
d. per gli infortuni subiti dal Conducente a causa o in stato di ubriachezza;
e. per gli infortuni causati dall'abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o allucinogeni;
f. per gli infortuni verificatisi durante la partecipazione a corse, gare e relative prove;
g. per gli infortuni sofferti in relazione a delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
h. per infortuni in conseguenza di operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;
i. per gli infortuni subiti in occasione o causati da guerra, anche se non dichiarata, insurrezione, movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche;
j. per gli infortuni causati da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, da accelerazione di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine deceleratrici, raggi X, ecc.).
ART. 4.4 - ESTENSIONE TERRITORIALE
L'Assicurazione è operante nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché in quello di tutti i Paesi per i quali sia eventualmente prestata, con il presente contratto, l'Assicurazione obbligatoria.
ART. 4.5 - DENUNCIA E GESTIONE DEL SINISTRO
ART. 4.5.1 - DENUNCIA DELL’INFORTUNIO E OBBLIGHI DELL’ASSICURATO
In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 C.C.. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C.. Fermo quanto sopra, la denuncia dell'infortunio deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell’ora e della causa dell'evento e deve essere
corredata da Certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori Certificati Medici. L'Assicurato o, in caso di morte i beneficiari, devono consentire a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. le indagini e gli accertamenti necessari a produrre, su richiesta, copia della cartella clinica completa.
ART. 4.5.2 - CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. corrisponde l'Indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio. Se, al momento dell'infortunio, l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di Invalidità Permanente accertata sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
ART. 4.5.3 - MORTE
L'Indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica - anche successivamente alla cessazione del rapporto assicurativo - entro due anni dal giorno dell'infortunio. Tale Indennizzo viene liquidato ai beneficiari. L'Indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per Invalidità Permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un Indennizzo per Invalidità Permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l'Indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per Invalidità Permanente.
ART. 4.5.4 - INVALIDITÀ PERMANENTE
Se l'infortunio ha per conseguenza una Invalidità Permanente e questa si verifica - anche successivamente alla cessazione del rapporto assicurativo - entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. liquida, con i criteri indicati nell'art. 4.5.2 - Criteri di Indennizzabilità - e nei seguenti commi del presente articolo, un Indennizzo calcolato sulla somma assicurata per Invalidità Permanente totale, secondo le percentuali elencate nell'Allegato 1 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965 e successive modifiche intervenute sino alla data del 30 giugno 2000, con rinuncia all'applicazione della Franchigia relativa prevista dalla Legge. Nei confronti delle persone con accertato mancinismo, le percentuali di invalidità previste per l'arto superiore destro e la mano destra, varranno per l'arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa. Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali indicate nell'allegato 1 di cui sopra vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nell'allegato 1 di cui sopra la valutazione viene effettuata con riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla specifica professione esercitata dall'Assicurato. La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%.
ART. 4.5.5 - FRANCHIGIA ASSOLUTA PER IL CASO DI INVALIDITÀ PERMANENTE
Non si farà luogo ad Indennizzo per Invalidità Permanente quando questa sia di grado non superiore al 3%. Se essa risulterà superiore a detta percentuale, l'Indennizzo verrà corrisposto solo per la parte eccedente.
ART. 4.5.6 - DIRITTO ALL’INDENNIZZO
Il diritto all'Indennizzo per Invalidità Permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'Indennizzo sia stato concordato o comunque offerto in misura determinata, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. paga agli eredi l'importo concordato ed offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima.
ART. 4.5.7 - CONTROVERSIE SULLA NATURA E/O CONSEGUENZE DELLE LESIONI
Le divergenze sulla natura e/o conseguenze delle lesioni, sul grado di Invalidità Permanente e sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall'articolo relativo possono essere demandate per iscritto ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici. Il Collegio Medico risiede, a scelta della Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., presso la Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. stessa o presso la sede della Filiale alla quale è assegnata la Polizza. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. E' data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'Invalidità Permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull'Indennizzo. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.
ART. 4.5.8 - RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.
GARANZIA - INCENDIO
ART. 5.1 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. indennizza all'Assicurato i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo derivanti da incendio, fulmine o scoppio dell'impianto di alimentazione del Veicolo stesso. In caso di sinistro Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. rimborserà all'Assicurato la somma liquidabile a termini di Polizza.
GARANZIA - FURTO
ART. 6.1 – OGGETTO DELLA GARANZIA
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. indennizza all'Assicurato i danni materiali e diretti derivanti dal furto totale o parziale (consumato e tentato), nonché dalla rapina del Veicolo. A seguito di tale evento, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. indennizza anche l’eventuale furto del seggiolino per bambini presente sul veicolo.
In caso di sinistro Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. rimborserà all'Assicurato la somma liquidabile a termini di Polizza con la deduzione dello scoperto contrattuale, salvo diversa indicazione risultante in Polizza. Resta convenuto che lo scoperto, ed il relativo minimo, sono a carico dell'Assicurato senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto al risarcimento, assicurarli presso altra compagnia.
ART. 6.2 - DANNI DA SCASSO
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. indennizza i danni materiali e diretti arrecati al Veicolo a seguito di furto, o tentativo di furto, di oggetti non assicurati riposti a bordo del Veicolo stesso, fermi restando gli eventuali scoperti o franchigie previsti.
ART. 6.3 - DANNI RIPORTATI DAL VEICOLO DOPO IL FURTO
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. indennizza i danni materiali e diretti che il Veicolo abbia subito successivamente alla consumazione del furto totale e prima che sia stato recuperato, in conseguenza di circolazione o di atti vandalici, fermi restando gli eventuali scoperti o franchigie previsti.
ART. 6.4 - VALUTAZIONE A NUOVO PER I PRIMI 12 MESI
In caso di sinistro furto o rapina, entro i 12 mesi successivi alla data della prima immatricolazione, la liquidazione del danno verrà effettuata senza applicazione di degrado d'uso, fermi restando gli eventuali scoperti o franchigie previsti. ART. 6.5 – MAGGIORAZIONE PER FINANZIAMENTO
In caso di Xxxxxxx acquistato con finanziamento erogato da una Società del Gruppo Crédit Agricole, qualora in polizza sia stata richiamata la Condizione Particolare B), il risarcimento, in caso di furto totale, avverrà in base al valore commerciale del Veicolo al momento del sinistro, maggiorato del 5%. La presente condizione sarà applicabile soltanto se il sinistro avverrà oltre il dodicesimo mese di età del veicolo e all’interno della data di scadenza del vincolo di finanziamento riportato in polizza.
ACCESSORI DEL VEICOLO
ART. 7.1 - ACCESSORI DEL VEICOLO
Le garanzie incendio e furto sono operanti per gli accessori ed i ricambi stabilmente fissati sul Veicolo e costituenti la normale dotazione di serie, nonché per l'impianto di alimentazione a gas metano od a GPL, il gancio di traino ed il condizionatore d'aria, purché ne sia comprovata l'esistenza.
SCOPERTI O FRANCHIGIE A CARICO DELL’ASSICURATO
ART. 8.1 - SCOPERTI O FRANCHIGIE A CARICO DELL’ASSICURATO
In caso di sinistro, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. corrisponde all'Assicurato l'ammontare del danno indennizzabile, dedotto l'eventuale scoperto o franchigia previsti dalla Polizza. Relativamente alla garanzia furto, l'assenza, la disattivazione o il mancato funzionamento, al momento del sinistro della protezione Furto da parte
del localizzatore satellitare qualora sia dichiarato in Polizza e che ha concorso alla determinazione del Premio, comporta la maggiorazione della percentuale di scoperto di 10 punti percentuali, anche se il suo mancato funzionamento sia determinato dallo stazionamento del Veicolo in zona non servita da tale sistema. Qualora per la garanzia furto non sia pattuito alcuno scoperto, in caso di sinistro rimarrà a carico dell'Assicurato uno scoperto del 10%.
GARANZIA – CRISTALLI
ART. 9.1 – OGGETTO DELLA GARANZIA
In caso di rottura per cause accidentali o per fatto anche volontario di terzi dei cristalli installati sul Veicolo - con esclusione dei gruppi ottici e degli specchietti retrovisori interni ed esterni - saranno rimborsati i costi sostenuti per il rimpiazzo degli stessi, incluse le spese di intervento del riparatore, sino ad un massimo di Euro 500,00 per evento e per anno assicurativo, con una franchigia di Euro 75,00 per evento, indipendentemente dal numero dei cristalli danneggiati.
Sono esclusi i danni:
− avvenuti in occasione di urto, collisione tra veicoli, ribaltamento del Veicolo;
− dovuti a rigature, segnature e simili.
GARANZIA - ATTI VANDALICI
ART. 10.1 – OGGETTO DELLA GARANZIA
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. risarcisce, fino alla concorrenza di Euro 1.500,00 e con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 150,00, i danni al Veicolo causati da graffiatura della carrozzeria, taglio del tettuccio apribile di tela, dei pneumatici, determinati da Atti Vandalici. Non sono indennizzabili i danni subiti dal Veicolo durante il suo possesso od uso abusivo a seguito di rapina.
GARANZIA - RICORSO TERZI DA INCENDIO
ART. 11.1 – OGGETTO DELLA GARANZIA
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose di terzi in conseguenza di incendio o scoppio del Veicolo che sia indennizzabile ai sensi dell'art. 5.1.. La garanzia è operante:
− in tutti i casi di responsabilità civile dell'Assicurato che non debbano essere coperti dell'Assicurazione obbligatoria;
− nei confronti dei terzi che non siano compresi tra le persone enumerate dall'art.
129 del Codice delle Assicurazioni;
− entro il limite di Euro 100.000,00.
GARANZIA - EVENTI NATURALI
ART. 12.1 – OGGETTO DELLA GARANZIA
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. risarcisce i danni subiti dal Veicolo dovuti a bufera, caduta di sassi o di alberi, cedimento e smottamento del terreno, collisione con animali selvatici, frana, pressione della neve, caduta di neve o di ghiaccio dai tetti, tromba d'aria, uragano, turbine di vento, valanga, slavina, allagamento, alluvione, inondazione, eruzione vulcanica, terremoto, tempesta, grandine, fino alla concorrenza del 20% della somma assicurata per il Veicolo. E' applicato lo scoperto del 10% con il minimo di Euro 150,00.
GARANZIA - VALORIZZAZIONE A NUOVO DEL VEICOLO
ART. 13.1 - In caso di perdita totale del Veicolo dovuto a furto, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. risarcirà all’Assicurato il valore di rimpiazzo del Veicolo in base alla seguente combinazione:
ACQUISTO DELL’AUTOVETTURA | RISARCIMENTO IN CASO DI SINISTRO | |
Fino al 30esimo mese incluso dalla data di 1^ immatricolazione | Oltre il 30esimo mese e fino al 60esimo mese incluso dalla data di 1^ immatricolazione | |
Veicolo acquistato nuovo o da meno di 12 mesi dalla data di 1^ immatricolazione | Valore a nuovo (da intendersi in questo caso il Valore del Veicolo a nuovo riportato sul periodico Quattroruote alla data del Sinistro) | Valore commerciale del Veicolo maggiorato del 50% con il limite massimo del valore d’acquisto. |
Veicolo acquistato da più di 12 mesi dalla data di 1^ immatricolazione | Valore d’acquisto |
Per valore d’acquisto s’intende il prezzo pagato dal proprietario del Veicolo all’atto d’acquisto, desumibile dalla fattura o da atto notarile comprovante l’acquisto e riportante il costo sostenuto.
La garanzia cesserà automaticamente alla prima scadenza annuale di polizza successiva al 60esimo mese dalla data di prima immatricolazione. La stessa garanzia sarà comunque operante fino alla menzionata scadenza.
GARANZIA - MINI KASKO
ART. 14.1 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. risarcisce i danni subiti dal Veicolo in conseguenza di collisione accidentale con altri veicoli identificati con targa. La garanzia non opera per i danni:
− da circolazione al di fuori di appropriata sede stradale;
− derivanti dal traino di soccorso attivo o passivo;
− agli apparecchi/accessori, anche se assicurati, se il Sinistro non colpisca anche altre parti del Veicolo;
− subiti dal Veicolo quando il Conducente si trovi in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, oppure sia stato sanzionato dall'Autorità per rifiuto all'accertamento;
− avvenuti mentre il Conducente svolge attività illecite;
− subiti dal Veicolo se il Conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore.
GARANZIA - BAGAGLI TRASPORTATI
ART. 15.1 – OGGETTO DELLA GARANZIA
In caso di incendio o di incidente da circolazione che comportino la perdita totale del Veicolo o la anti-economicità della sua riparazione, saranno rimborsati i danni ai bagagli portati in viaggio fino ad un massimo di Euro 500,00 per evento. La garanzia è valida esclusivamente per i seguenti oggetti, purché di proprietà del Conducente o dei trasportati: indumenti, capi di vestiario, oggetti d'uso personale, computer portatile, telefono cellulare, attrezzature sportive e materiale da campeggio. Sono esclusi dalla garanzia i gioielli e gli oggetti di metallo prezioso, gli apparecchi fotografici e relativi accessori, gli apparecchi radio, ottici e simili, il denaro, i titoli ed altri valori in genere; i documenti e i biglietti di viaggio nonché gli oggetti aventi particolare valore artistico e d'artigianato. In caso di sinistro l'Assicurato dovrà far constatare i danni alle Autorità competenti e chiedere che venga redatto regolare verbale d’intervento.
GARANZIA - EVENTI SOCIOPOLITICI
ART. 16.1 – OGGETTO DELLA GARANZIA
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. indennizza i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo in occasione di manifestazioni di piazza, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, entro il limite di Euro 1.500,00 con applicazione dello scoperto del 10% ed il minimo di Euro 150,00.
GARANZIA - PROGRAMMA MAXI
ART. 17.1 - RESPONSABILITÀ CIVILE PER I DANNI CAUSATI DAI TRASPORTATI
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. assicura la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del Veicolo per i danni causati a terzi a seguito di fatti connessi con la circolazione del Veicolo stesso. Questa garanzia è operante solo con il limite massimo di Euro 775.000,00 per sinistro.
ART. 17.2 - RINUNCIA ALLA RIVALSA PER GUIDA DI FIGLI MINORI
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Proprietario del Veicolo e/o di chi risulti avere la potestà del Conducente per i danni provocati a terzi quando alla guida, avvenuta ad insaputa del Proprietario del Veicolo o dell’avente la potestà del Conducente, al momento del sinistro risulti esserci un Conducente minorenne.
ART. 17.3 - RIMBORSO IMPOSTA DI PROPRIETÀ
In caso di Sinistro che comporti la perdita totale e definitiva del Veicolo, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. rimborsa la parte di imposta di proprietà pagata e non utilizzata per il periodo intercorrente tra la data del sinistro e la data di scadenza risultante dalla ricevuta di pagamento.
ART. 17.4 - RIPRISTINO AIR-BAG
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. rimborserà al Proprietario del Veicolo le spese sostenute a seguito di apertura accidentale degli Air-Bag in dotazione al Veicolo assicurato con il limite di Euro 1.500,00 per Sinistro e per anno assicurativo.
ART. 17.5 - COLLISIONE CON VEICOLI NON ASSICURATI
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. in caso di collisione del Veicolo con altro autoveicolo identificato con targa e non coperto da garanzia assicurativa per la R.C.A., indennizza i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo stesso, in proporzione della responsabilità del terzo ai sensi dell'art. 2054 C.C., con il limite di Euro 2.700,00 per Sinistro. In caso di Xxxxxxxx l'Assicurato dovrà far constatare i danni alle Autorità competenti e chiedere che venga redatto regolare processo verbale.
ART. 17.6 - PERDITA DELLE CHIAVI, DEI DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE E DELLA TARGA
In caso di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del Veicolo e/o di sbloccaggio del sistema antifurto dello stesso, dei documenti di circolazione intesi come Carta di Circolazione e Certificato di Proprietà o della targa del Veicolo, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. rimborserà sino ad un massimo di Euro 500,00 per evento e per anno assicurativo:
− le spese documentate sostenute dall'Assicurato per l'apertura delle portiere e/o lo sbloccaggio del sistema antifurto e per l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo;
− le spese sostenute per il rilascio dei nuovi documenti di circolazione e/o targa anche nel caso si renda necessaria la reimmatricolazione del Veicolo.
Il rimborso è subordinato alla presentazione della copia della denuncia di smarrimento o furto presentata alle Autorità.
ART. 17.7 - VALORE A NUOVO PEZZI DI RICAMBIO
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. risarcirà il valore a nuovo dei pezzi di ricambio danneggiati a seguito di furto parziale con il limite di 36 mesi dalla data di 1^ immatricolazione del Veicolo. Qualora la garanzia furto non sia presente sul contratto, il presente articolo non sarà operante.
GARANZIA - AZZERAMENTO FRANCHIGIA
ART. 18.1 OGGETTO DELLA GARANZIA
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. non applicherà, in caso di furto, la Franchigia prevista dalla garanzia furto.
DENUNCIA E GESTIONE DEL SINISTRO
Condizioni valide per le seguenti garanzie se richiamate in Polizza : INCENDIO – FURTO – CRISTALLI - PROGRAMMA MAXI – MINI KASKO – EVENTI SOCIOPOLITICI – ATTI VANDALICI – BAGAGLI TRASPORTATI – RICORSO TERZI DA INCENDIO – EVENTI NATURALI.
ART. 19.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO - MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI
L'Assicurato o il Contraente in caso di Xxxxxxxx deve presentare denuncia a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. entro tre giorni da quando ne sia venuto a conoscenza, astenendosi dal provvedere ad eventuali riparazioni prima che i danni siano stati rilevati da Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., fatta eccezione per quelle di prima necessità. L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo. Nel caso di furto, rapina, incendio o scoppio o atto doloso di terzi, l'Assicurato deve inoltre presentare denuncia all'Autorità competente, trasmettendone copia a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A.. Se il furto o la rapina sono avvenuti all'estero la denuncia dovrà essere reiterata all'Autorità Italiana.
ART. 19.2 - VALUTAZIONE DEI DANNI E NOMINA DEI PERITI
In caso di Sinistro che causi la perdita totale del Veicolo, l'ammontare dell'Indennizzo è determinato in base al valore commerciale del Veicolo e delle sue parti accessorie al momento del Sinistro, avuto riguardo ai valori medi di quotazione del mercato. Si considera perdita totale anche il caso in cui l'entità dell'Indennizzo, valutato in base al criterio di cui al successivo paragrafo, sia uguale o superiore al valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro; in tal caso è facoltà di Crédit Agricole Assicurazioni
S.p.A. di subentrare nella proprietà dei residui del Veicolo, corrispondendone all'Assicurato il controvalore. Per i danni parziali si applica la riduzione per uso e vetustà al costo dei materiali di nuova fornitura, per i quali dovrà essere documentato l'acquisto, avuto riguardo al valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro. Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del Veicolo danneggiato nonché di sostituire il Veicolo stesso, o le sue parti, invece di pagare l'Indennizzo. In ogni caso, se il valore del Veicolo dichiarato in Polizza è inferiore al suo valore commerciale al momento del Sinistro, la liquidazione avverrà secondo il disposto dell'Art. 1907 C.C.. Qualora la garanzia sia estesa all'estero, gli indennizzi per i danni ivi sopravvenuti verranno liquidati in Italia in Euro. La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo fra le parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente da Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. e dall'Assicurato. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza dei voti. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non
si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è accaduto. I Periti devono:
1. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente abbia adempiuto agli obblighi di cui all'art. 19.1 - Obblighi in caso di sinistro - Modalità per la denuncia dei sinistri;
2. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
3. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
4. procedere alla stima e alla liquidazione del danno.
I risultati delle operazioni di cui ai precedenti punti 3 e 4 sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono a carico di Crédit Agricole Assicurazioni
S.p.A. e dell'Assicurato in parti uguali.
ART. 19.3 - PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Verificata l'operatività della garanzia e concordato il danno, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. provvede al pagamento dell'Indennizzo entro 30 giorni dalla data del sinistro e, in caso di furto totale senza ritrovamento, sempre che l'Assicurato, a richiesta di Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., abbia prodotto la scheda di perdita di possesso e l'estratto cronologico rilasciato dal P.R.A. Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., sia in caso di furto parziale o totale che di rapina, ha facoltà, prima di pagare l'Indennizzo, di richiedere il Certificato di chiusura istruttoria.
ART. 19.4 - RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGA
Per le sola garanzie Mini Kasko, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. rinuncia, nei confronti del Conducente, dei trasportati dei famigliari dell'Assicurato e delle persone con quest'ultimo coabitanti, all'esercizio dell'azione di surroga che le compete ai sensi dell'art. 1916 del C.C..
ART. 19.5 – RECUPERI
L'Assicurato è tenuto ad informare Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. non appena ha notizia del recupero del Veicolo rubato o parti di esso. Il valore di quanto recuperato prima del pagamento dell'Indennizzo sarà detratto dall'Indennizzo stesso. In caso di recupero dopo il pagamento dell'Indennizzo, l'Assicurato autorizza Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. a trattenere il ricavato della vendita di quanto sia stato recuperato; se l'Indennizzo fosse stato parziale, il ricavato sarà ripartito fra le parti secondi i rispettivi interessi. L’Assicurato ha tuttavia facoltà di conservare quanto venisse recuperato, in questo caso si procederà ad una nuova determinazione dell'ammontare del danno secondo i criteri previsti dalle condizioni di Polizza e si effettuerà il conguaglio con l'Indennizzo precedentemente pagato.
GARANZIA - PATENTE
ART. 20.1 - OGGETTO DELLA GARANZIA
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. rimborsa, entro il limite massimo di Euro 300,00 per anno assicurativo, le spese relative a:
• partecipazione a corso preparatorio all’esame per la revisione della patente presso una scuola guida abilitata
• sostenimento esame per la revisione della patente
conseguenti all’azzeramento dei punti della patente intestata al Contraente.
La copertura è operante a condizione che la perdita dei punti sia conseguente ad evento verificatosi durante il periodo di copertura della polizza.
ART. 20.2 – ESCLUSIONI
La garanzia non è operante per il pagamento di cauzioni, multe, ammende nonché azzeramento o perdita punti conseguente alla violazione di uno o più dei seguenti articoli del Codice della strada:
− Art. 141 Gare di velocità
− Art. 186 Guida in stato d’ebbrezza
− Art. 187 Guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti
− Art. 189 Omissione di soccorso
− Art. 192 Violazione di posti di blocco
Sono escluse le spese sostenute per il rifacimento della patente a seguito dell’applicazione dell’art. 126 bis Codice della Strada – Mancato superamento dell’esame di revisione.
ART. 20.3 - ESTENSIONE TERRITORIALE
L'Assicurazione è operante nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
ART. 20.4 – DENUNCIA E GESTIONE DEL SINISTRO ART. 20.4.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
L'Assicurato deve trasmettere a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. la documentazione idonea entro e non oltre 30 giorni dalla data del sinistro o dell’avvenuta conoscenza.
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia ai sensi dell’art. 1915 C.C.
In ogni caso l’Assicurato deve trasmettere a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., con la massima urgenza, i provvedimenti, le notifiche, e, comunque, ogni altra comunicazione relativa al sinistro.
NORME VALIDE PER TUTTE LE GARANZIE ESCLUSA RESPONSABILITA’ CIVILE AUTO
ART. 21.1 - ESCLUSIONI
Valide per tutte le garanzie, Responsabilità Civile Auto esclusa.
Se non diversamente stabilito nell'ambito delle singole garanzie, è escluso l'Indennizzo dei danni:
− avvenuti durante la partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali, alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;
− alle merci al bagaglio, agli effetti d'uso personale;
− da inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
− indiretto,quali ad esempio, mancato uso, deprezzamento e simili;
− radio, mangianastri, giradischi ed altre analoghe apparecchiature fonoaudiovisive.
L'Assicurazione, altresì, non è operante per i Sinistri:
− verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
− verificatisi in connessione con fenomeni atomici o radioattivi;
− determinati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone di cui deve rispondere a norma di legge, o da lui incaricate della sorveglianza del Veicolo, o con lui conviventi o dei suoi dipendenti.
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A.
Sede legale Xxxxxx X. Xxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx
Società Unipersonale, appartenente al Gruppo Assicurativo Crédit Agricole Assurances Italia con Iscrizione all’Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 029, soggetta a direzione e coordinamento di Crédit Agricole Assurances Italia Holding S.p.A.
Capitale sociale Euro 9.500.000,00 i.v.
X.Xxx, Cod. Fisc. e Numero di iscrizione al R.I. di Milano 01604810935
Impresa autorizzata con Provvedimento ISVAP n. 2599 del 28/03/2008 e iscritta all’Albo delle Imprese di Assicurazione il 28/03/2008 con n. 1.00166