AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE RIETI
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 – 02100 XXXXX - Xxx. 0000.0000 – PEC: xxx.xxxxx@xxx.xx C.F. e P.I. 00821180577
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per le esigenze della ASL Rieti
Sommario
Art. 3 -Fabbisogno dell’Ente 3
Art. 4 - Durata del contratto 4
Art. 5 - Cauzione a garanzia dell’accordo quadro 4
TITOLO II - SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO 4
Art. 6 - Procedura di stipula dei contratti 4
Art. 7 - Disciplina dei contratti 5
Art. 8 - Attivazione delle singole richieste di fornitura e requisiti del personale 5
Art. 9 - Compiti, obblighi e responsabilità dell’agenzia aggiudicataria 6
Art. 10 - Personale impiegato 7
Art. 11 - Obblighi di comunicazione 8
Art. 12 - Obblighi di condotta 8
Art. 13 - Responsabilità e oneri a carico dell’Ente 8
Art. 14 - Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori 9
Art. 16 - Fatturazione e modalità dei pagamenti 9
Art. 18 - Inadempienze e penalità 10
Art. 19 - Diritti sindacali 11
Art. 20 - Cause di recesso dall’accordo quadro 11
Art. 21 - Risoluzione del contratto 11
Art. 22 - Cessione e/o fusione di azienda 12
Art. 23 - Obbligo di riservatezza e tutela dei dati 12
Art.24 - Ulteriori obblighi del fornitore 13
Art. 25 - Clausola anti pantouflage 13
Art. 27 - Trattamento dei dati 13
TITOLO I - PARTE GENERALE
Art. 1 - Oggetto
Oggetto della procedura è la conclusione di un Accordo Quadro, con unico operatore economico, nell’ambito del quale saranno poi affidati contratti specifici di “somministrazione di lavoro temporaneo” per le figure professionali relative alle categorie A, B, Bs, C e D di cui al vigente C.C.N.L. Comparto Sanità e relativa declaratoria, da impiegare per le necessità di carattere temporaneo dell’Ente.
L’affidamento è riservato alle Agenzia per il Lavoro iscritte all’Albo di cui all’art 4 del d. Lgs. 276/2003.
Art. 2 - Definizioni
Nel testo del presente capitolato valgono le seguenti definizioni:
Accordo quadro: accordo concluso tra l’ASL RIETI e L’Agenzia aggiudicataria, il cui scopo e’ quello di stabilire le clausole principali relative ai contratti specifici da affidare durante il periodo di vigenza dell’accordo stesso;
Contratto Specifico: contratto di somministrazione stipulato tra l’Ente e L’Agenzia, nell’ambito di vigenza dell’Accordo Quadro, a seguito di richieste di fornitura (missione) e secondo le disposizioni di cui all’art. 6 del presente capitolato.
Ente: Azienda Sanitaria Locale RIETI di seguito denominata Azienda.
Agenzia: si intende l’Agenzia per il Lavoro, abilitata all’attività di somministrazione ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.lgs. 276/2003, firmataria dell’accordo quadro.
Richiesta di fornitura (o missione): singola missione attivata sulla base dei Contratti Specifici ed attivabili dall’Ente.
Art. 3 - Fabbisogno dell’Ente
Ai sensi dell’art. 35 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., considerata la durata pari a mesi 36 (trentasei) dell’affidamento e l’eventuale proroga dello stesso per ulteriori mesi 6 (sei) l’importo complessivo a base d’Asta è determinato in 19.250.000,00 (Oltre IVA su margine di agenzia) – di cui € 16.500.000,00 per 36 (trentasei) mesi, e € 2.750.000,00 per l’eventuale proroga di mesi 6 (sei).
Gli importi sono intesi come massimi e strettamente legati alle necessarie effettive esigenze della ASL Rieti, pertanto, l’O.E. aggiudicatario nulla potrà vantare in caso di richiesta inferiore da parte della ASL Rieti, in quanto il ricorso all’uso di personale in somministrazione di lavoro a tempo determinato è vincolato ad esigenze temporanee Aziendali.
Resta, pertanto inteso che il valore effettivo dell’Accordo Quadro, così come quello di ciascun contratto specifico, sarà solo successivamente determinato sulla scorta delle prestazioni effettivamente richieste, in base all’effettivo fabbisogno del personale che verrà a determinarsi per l’Ente in corso di vigenza dell’Accordo Quadro, tenuto conto anche dei vincoli finanziari e normativi, nonché di quelli derivanti dalla propria programmazione del personale e dalle previsioni di bilancio. Per la determinazione del tetto massimo dei lavoratori utilizzabili, si farà riferimento a quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti al momento dell’utilizzo.
Per quanto sopra, l’aggiudicazione e la stipula dell’Accordo Quadro non sono fonte di alcuna obbligazione per l’Ente nei confronti dell’Agenzia costituendo, l’Accordo Quadro, unicamente il documento base per la regolamentazione di futuri ed eventuali contratti specifici. Pertanto, l’Ente si riserva la facoltà, in sede di esecuzione dell’Accordo Quadro, di non richiedere l’attivazione di alcun contratto, senza che l'Agenzia aggiudicataria possa vantare alcuna pretesa.
L’Agenzia si impegna ad attivare, su richiesta scritta dell’Ente, una o più somministrazioni singole o plurime finalizzate a fronteggiare esigenze e situazioni di ordine amministrativo, tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, comunque riferibili all’ordinaria attività dell’Ente.
Art. 4 - Durata del contratto
Il contratto che verrà stipulato con l’Agenzia ha una durata di anni tre (3) decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso, durante i quali l’Ente può stipulare contratti specifici con l’Agenzia. Alla scadenza è prevista la facoltà di proroga, da esercitarsi ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione, fino ad un massimo di mesi 6 (sei).
È escluso ogni tacito rinnovo.
Art. 5 - Cauzione a garanzia dell’accordo quadro
L’Agenzia è tenuta, nella fase di perfezionamento dell’Accordo Quadro, a costituire a garanzia dell’adempimento degli obblighi dallo stesso derivanti, una cauzione definitiva nei modi e nella misura di cui all’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.
La cauzione dovrà essere costituita con la prestazione di apposita garanzia fidejussoria a prima richiesta rilasciata da un istituto di credito o da altre primarie imprese di assicurazioni.
La fidejussione dovrà chiaramente riportare il periodo di validità triennale dell’Accordo Quadro cui la garanzia si riferisce e dovrà altresì prevedere espressamente la clausola di “pagamento a semplice richiesta”, e la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.
Con tale clausola il fideiussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Ente, ad effettuare entro 15 giorni il versamento della somma richiesta, anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa.
Il fideiussore resta obbligato in solido con l’Agenzia fino al ricevimento della Lettera Liberatoria o restituzione della cauzione da parte dell’Ente in base a quanto previsto dall’Accordo Quadro.
La cauzione garantisce tutti gli obblighi assunti dall’Agenzia a mezzo dell’Accordo quadro, compresa la mancata stipula dei contratti specifici. Resta espressamente inteso che l’Ente, in base a quanto previsto dall’Accordo Quadro, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali.
La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine dell’Accordo Quadro e sarà restituita al contraente soltanto a conclusione di tale rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali.
L’Ente si riserva altresì di richiedere all’Agenzia, a tutela dell’adempimento degli obblighi derivanti dall’eventuale stipula di contratti specifici di somministrazione, ulteriore cauzione determinata di volta in volta fra le parti sulla base dell’effettivo valore delle prestazioni eventualmente attivate nei modi di cui all’art. 103 D.lgs. 50/2016.
TITOLO II - SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO
Art. 6 - Procedura di stipula dei contratti
L’Ente provvederà ad interpellare l’Agenzia per stipulare contratti specifici secondo la seguente procedura:
• l’Ente, sulla base delle proprie esigenze, procederà preliminarmente a definire il fabbisogno presunto di personale in somministrazione che sarà oggetto del singolo contratto di somministrazione (indicazione delle categorie, dei profili professionali, delle quantità e dei periodi di impiego, ecc.), in ragione di quanto stabilito nell’Accordo Quadro;
• l’Ente procederà poi all’invio di tale fabbisogno presunto all’Agenzia; la richiesta potrà contenere
elementi di completamento e maggiore specificazione rispetto a quanto previsto nel capitolato;
• l’Agenzia elaborerà, in applicazione delle clausole di cui all’Accordo Quadro, per ciascun profilo professionale indicato nel “fabbisogno”, il costo orario omnicomprensivo, tenuto conto dei criteri stabiliti nel presente Capitolato, dei valori definiti dal C.C.N.L., degli oneri contributivi e assistenziali (INPS e INAIL, Formatemp ed Ebitemp) e del moltiplicatore unico (markup) fissato nell’Accordo quadro;
• l’Ente procederà, previa analisi, verifica e controllo dei predetti elementi, all’affidamento del contratto specifico di somministrazione (anche a mezzo scambio di corrispondenza).
L’Agenzia adempirà alle prescrizioni sopra richiamate compilando per ogni profilo professionale richiesto la scheda “declaratoria delle categorie e profili del CCNL comparto sanità” allegata al presente Capitolato (alleg. A), indicando le retribuzioni ed i ratei dovuti ai lavoratori, il moltiplicatore offerto e la relativa tariffa conseguente l’applicazione del moltiplicatore, con l’indicazione dell’IVA dovuta sul margine d’agenzia. Tali dati saranno comunque oggetto di verifica, riscontro e controllo da parte dell’Ente, prima dell’affidamento del contratto specifico.
L’Ente procederà, di volta in volta, alla richiesta di singole forniture di lavoratori sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, secondo le procedure indicate.
Art. 7 - Disciplina dei contratti
Ciascun contratto specifico:
• determinerà il fabbisogno specifico presunto di lavoratori in somministrazione, con la specifica della categoria professionale, dei profili professionali, dei quantitativi e del costo orario omnicomprensivo determinato compilando la scheda “modulo d’ordine”;
• prevederà il rispetto degli obblighi derivanti dal rapporto di Xxxxxx, secondo la normativa vigente;
• potrà prevedere esecuzione di verifiche ispettive e documentali in corso di fornitura;
• potrà prevedere ulteriori prescrizioni relative alla riservatezza.
Con la stipula del contratto specifico l’Agenzia si obbliga ad assicurare il personale somministrato contro gli infortuni e le malattie professionali previste dal D.P.R. n. 1124/1965 e s.m.i. ed è tenuta a adempiere, in caso di infortuni, alle relative denunce.
La stipulazione del contratto avverrà secondo le prescrizioni di cui al presente capitolato e della normativa specifica di riferimento di cui al D.lgs. n. 276/2003 ed al D. Lgs. 81/2015.
Art. 8 - Attivazione delle singole richieste di fornitura e requisiti del personale
Il ricorso alla somministrazione di Lavoro temporaneo trova fondamento nella sussistenza di ragioni di carattere tecnico, sostitutivo, produttivo, organizzativo, anche riferibile all’ordinaria attività, per il potenziamento delle attività proprie dell’Ente, oppure per non pregiudicare il livello dei servizi erogati in via temporanea.
Il Servizio richiesto dovrà essere svolto con la massima cura e disciplina, in conformità a quanto previsto dal presente Capitolato e dalla normativa in materia e nel rispetto delle modalità sotto riportate.
L’Ente procederà, sulla base delle effettive esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, alla richiesta all’Agenzia delle singole forniture di Lavoro entro la data ultima di durata dell’Accordo Quadro.
Tali richieste saranno formulate per iscritto e corredate, di norma, delle seguenti informazioni:
• la descrizione della professionalità richiesta;
• la corrispondente categoria;
• il settore di specializzazione ed il grado di esperienza necessario;
• le modalità e la durata della prestazione lavorativa richiesta;
• i dati relativi alla posizione e al tasso INAIL applicato ai lavoratori inquadrati nel medesimo profilo;
• eventuali ulteriori informazioni.
I prestatori di Xxxxxx saranno adibiti alle mansioni previste per le corrispondenti qualifiche come da C.C.N.L. Sanità e per le tipologie di utilizzo previste dalla vigente normativa in materia.
L’Agenzia, a fronte di una “richiesta di fornitura”, dovrà mettere a disposizione il personale richiesto in possesso dei necessari ed adeguati requisiti autorizzativi, tecnici e professionali, con le modalità descritte nel presente capitolato entro il termine fissato nella propria offerta tecnica e comunque entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta.
Il personale somministrato dovrà essere già istruito e formato, a cura dell’Agenzia, in relazione alle competenze richieste ed ai rischi generici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, garantendo uno standard qualitativo e quantitativo di attività conforme a quanto richiesto dall’Ente. Il personale somministrato, approvato dall’Azienda, verrà sottoposto alla sorveglianza sanitaria ai fini del giudizio di idoneità alla mansione specifica, dal medico competente dell’Azienda applicando i protocolli aziendali. Nel caso in cui il giudizio di idoneità alla mansione specifica espresso dal medico competente dell’Azienda sia con limitazioni o prescrizioni, l’Azienda ha facoltà di richiedere la sostituzione del prestatore di lavoro.
Il personale somministrato dovrà essere retribuito dall’Agenzia con lo stesso trattamento economico previsto per il personale dipendente di pari livello dell’Ente utilizzatore, a parità di mansioni svolte. Il trattamento retributivo è quello previsto dal vigente CCNL Comparto sanità Pubblica e dalla contrattualistica aziendale, tenuto conto di tutte le componenti (voci retributive fisse ed accessorie).
La contribuzione previdenziale e assistenziale, dovuta dall’agenzia ai lavoratori, è quella prevista per i dipendenti delle aziende di somministrazione.
Per il tasso INAIL da applicare si rimanda a quanto riportato sul portale INAIL dedicato alle A.P.L.
Art. 9 - Compiti, obblighi e responsabilità dell’agenzia aggiudicataria
L’Agenzia è responsabile della ricerca, selezione, formazione ed inserimento dei Lavoratori temporanei. In particolare, sono compiti e responsabilità dell’Agenzia:
- indicare una sede operativa ubicata nel comune di Rieti, ovvero attivarla entro trenta giorni dalla data di aggiudicazione e comunque prima della sottoscrizione del contratto; l’Agenzia dovrà altresì mettere a disposizione dell’AUSL un referente di commessa reperibile almeno dalle ore 9.00 alle ore 18.00, dal lunedì al venerdì, che avrà la funzione di interlocutore con l’Azienda USL, che dovrà disporre di poteri e mezzi per garantire la rispondenza del servizio a quanto previsto dal presente capitolato e che dovrà essere preposto alla risoluzione di tutte le problematiche, anche urgenti, inerenti i servizi oggetto del presente appalto; pertanto, qualunque comunicazione e contestazione espressa in contraddittorio, si intenderà, per qualsiasi effetto, espressa direttamente alla società fornitrice.
- Come richiamato all’art.8, verificare il possesso, in capo al personale da somministrare, dei necessari titoli di studio, iscrizioni albi professionali etc. e fornire personale già istruito e formato, in relazione alle tipologie di attività da svolgere, sui rischi sul lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008, garantendo uno standard qualitativo e quantitativo di attività conforme a quanto richiesto, verificando il possesso;
- aggiornare il personale temporaneo in servizio attraverso piani formativi periodici;
- garantire la continuità della somministrazione per tutta la durata contrattuale;
- stipulare separati contratti individuali di lavoro per ogni prestatore di lavoro temporaneo;
- a fornire i lavoratori, entro cinque giorni lavorativi, od il minor termine fino ad un minimo di 24 ore solari dalla richiesta via mail o fax;
- trasmettere all’Ente, prima dell’inizio dell’attività e comunque non oltre 15 (quindici) giorni dalla stipulazione, copia del contratto individuale tra Agenzia e prestatore di lavoro temporaneo, ai fini della propria tutela in ordine alla responsabilità solidale contemplata nel D.Lgs. 276/2003;
- a comunicare immediatamente all’Azienda l’assenza del lavoratore e a sostituirlo, a meno che l’Ente a suo insindacabile giudizio dichiari di non volersi avvalere della sostituzione, in caso di assenze improvvise, non programmabili o prolungate dal servizio o in caso di dimissioni entro 24 ore solari dall’assenza/cessazione; in casi eccezionali e per figure di particolare professionalità, l’Ente potrà valutare di volta in volta una dilazione di tale termine;
- provvedere, su richiesta dell'Azienda, alla sostituzione del lavoratore oggetto di valutazione negativa, entro 5 giorni feriali dalla cessazione: in casi eccezionali e per figure di particolare professionalità, l’Ente potrà valutare di volta in volta una dilazione di tale termine;
- corrispondere, direttamente al prestatore di lavoro, le retribuzioni dovute in base alla corrispondente categoria professionale di inquadramento in base al vigente CCNL di riferimento secondo le tariffe previste. L’Azienda potrà richiedere, ai fini del pagamento delle fatture, all’Agenzia l’esibizione del
L.U.L. (Libro Unico Lavoratori) o documentazione analoga, il modello DM 10, delle buste paga e copia di ogni altra documentazione idonea. Qualora da tali documenti, l’Agenzia risulti non in regola con gli obblighi di cui sopra, l’Ente potrà procedere alla risoluzione del contratto e all’affidamento del servizio all’Agenzia che segue in graduatoria. Alla parte inadempiente potranno essere addebitate le maggiori spese sostenute
- a versare i contributi dovuti (previdenziali, assicurativi ed assistenziali) a norma dell’art. 37 del D.lgs. 81/2015 ivi inclusi quelli per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previste dal DPR 11241965 e s.m.i.
Il rapporto che si instaura tra il lavoratore e l’Azienda USL è di tipo gerarchico funzionale: il lavoratore temporaneo, nel periodo della sua prestazione svolge la propria attività nell’interesse e sotto la direzione ed il controllo dell’ente utilizzatore ed è tenuto all’osservanza di tutte le norme di legge contrattuali applicate ai dipendenti dell’Ente stesso.
L’O.E. aggiudicatario dovrà inoltre fornire un sistema autonomo per la rilevazione delle presenze in servizio, e un software che consenta anche l’estrapolazione in autonomia, a specifico personale individuato dalla ASL Rieti (con diversi livelli di accesso), di reportistica e verifica del personale impiegato, come ad esempio le App, di rilevazione presenza/timbrata, da smartphone con sistema di geolocalizzazione.
Dovrà inoltre essere garantita la “gestione separata” del plus orario svolto, che dovrà essere gestito come per il personale aziendale, che per il pagamento prevede specifica autorizzazione della Direzione Aziendale, e che se non autorizzato al pagamento e/o non recuperato nel mese in cui è effettuato, deve essere accantonato in uno specifico “castelletto” per poterne usufruire nei messi successivi da parte del lavoratore, e il cui totale sia prontamente verificabile da parte del personale ASL autorizzato all’estrapolazione dei dati sul software gestionale.
L’O.E. aggiudicatario dovrà inoltre garantire personale con reperibilità h24, 7 giorni su 7, almeno per le attivazioni in urgenza, senza che siano addebitati ulteriori costi alla ASL Rieti, al fine di evitare interruzioni di pubblico servizio per far fronte ad emergenze improvvise e difficilmente preventivabili.
Art. 10 - Personale impiegato
Il lavoratore temporaneo avviato al lavoro, in relazione al presente appalto, sarà tenuto allo svolgimento delle funzioni previste dal CCNL del comparto sanità.
Nello svolgimento delle attività il lavoratore temporaneo è tenuto a conoscere e ad attenersi alle procedure, linee guida, protocolli e modalità operative in uso nell’Azienda.
Il lavoratore temporaneo dovrà attenersi alle puntuali indicazioni ed esigenze segnalate dal responsabile della Struttura di assegnazione. Ai medesimi e agli uffici competenti dovranno fare riferimento per gli orari di lavoro e le attività da svolgere.
Al lavoratore temporaneo, nell'interesse reciproco, verrà consegnato di regola un badge magnetico, da utilizzare negli appositi lettori per la registrazione delle ore effettivamente lavorate.
Per le assenze improvvise e non programmabili, la ditta aggiudicataria si impegna a darne comunicazione nel più
breve tempo possibile, ovvero, almeno 7 ore prima dell'inizio del turno prefissato.
La Ditta aggiudicataria, entro la settimana successiva alla scadenza del mese provvederà a richiedere alla Direzione competente il foglio delle presenze di ogni singolo lavoratore e alla stessa Direzione e/o alle Strutture ove sono allocati i lavoratori: gli eventuali giustificativi.
La ditta aggiudicataria dovrà ottemperare ed assicurare l'osservanza delle norme sulla tutela della riservatezza ai sensi della vigente normativa, su fatti e circostanze acquisiti durante l'espletamento del servizio.
Il lavoratore temporaneo è tenuto al massimo rispetto delle norme sul segreto professionale su fatti e circostanze riguardanti il servizio e delle quali abbia avuto notizia durante l'espletamento o comunque in funzione dello stesso e sulla riservatezza dei dati personali, con particolare riguardo verso i dati sensibili.
Poiché il servizio contemplato è di pubblica utilità, lo stesso non potrà essere interrotto. In caso di sciopero del personale, così come per cause di forza maggiore, la Ditta si impegna a garantire la presenza degli operatori in numero adeguato e concordato con la Direzione del Servizio Infermieristico Aziendale e gli altri Responsabili.
Di tali situazioni dovrà essere dato congruo preavviso.
L’azione disciplinare nei confronti dei lavoratori somministrati verrà esercitata dall’agenzia di somministrazione come previsto all’art.35 comma 6 del D.lgs. n.81/2015.
Art. 11 - Obblighi di comunicazione
L’appaltatore ha l’obbligo di comunicare all’Azienda ogni variazione della propria ragione sociale e trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente all’amministrazione e/o rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà dell’Amministrazione di risolvere, in tale ipotesi il contratto.
Art. 12 - Obblighi di condotta
Gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n.62 del 16/04/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art.54 del D.lgs. 30marzo 2001, n.165) nonché quelli previsti dal Codice aziendale di comportamento, adottato con deliberazione n.89/D.G.ff del 31/01/2014 e pubblicato sul sito aziendale xxx.xxx.xxxxx.xx, sono estesi ai collaboratori dell’Agenzia e ai lavoratori somministrati.
L’Agenzia si obbliga a dare la più ampia diffusione di tali norme ai propri collaboratori ed agli operatori somministrati, prima dell’attivazione del singolo contratto di somministrazione.
La violazione degli obblighi previsti dalle disposizioni sopra richiamate può costituire causa di risoluzione del contratto.
L’Ente, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto all’aggiudicataria il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni.
Ove queste non fossero presentate o risultassero non accogliibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
Art. 13 - Responsabilità e oneri a carico dell’Ente
L’Ente utilizzatore si obbliga a:
• comunicare all’Agenzia i trattamenti normativi e retributivi per la figura professionale corrispondente al prestatore di lavoro temporaneo, nonché le eventuali differenze maturate nel corso di ciascuna mensilità o del minor periodo di durata del rapporto lavorativo per ogni lavoratore temporaneo utilizzato;
• corrispondere all’Aggiudicatario il compenso, nella misura determinata nell’offerta, per il servizio effettivamente reso da parte dei singoli lavoratori e gli straordinari ove espressamente richiesti/autorizzati, rimanendo ad esclusivo carico dell’Agenzia ogni assenza a qualsiasi titolo effettuata dai lavoratori medesimi. L’Aggiudicatario dovrà comunque retribuire regolarmente il lavoratore assente per giustificato
motivo;
• versare direttamente, in caso di inadempimento dell’Agenzia, al prestatore di lavoro temporaneo e/o all’Ente previdenziale, le retribuzioni ed i contributi dovuti, restando comunque salva l’azione di rivalsa verso l’Agenzia secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
• adottare tutte le misure di sicurezza ed osservare nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di sorveglianza sanitaria, prevenzione, protezione e di informazione in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 81/2008, ai sensi dell’art. 3 comma 5;
• fornire eventuale divisa e dispositivi di protezione individuali.
Art. 14 - Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori
Ai sensi dell’art. 35 comma 4 della D. Lgs. n. 81/2015, l’Agenzia informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale secondo quanto disposto dall’Ente utilizzatore che li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità alle disposizioni recate dal T.U. D. Lgs. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni. Nel caso in cui le mansioni cui e' adibito il prestatore di lavoro richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, l’Ente ne informa il lavoratore conformemente a quanto previsto dal T.U.
D. Lgs. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni. L’Ente osserva altresì, nei confronti del medesimo prestatore, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed e' responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi.
Art. 15 - Corrispettivo
Il corrispettivo mensile spettante all’Agenzia è determinato dal prodotto aritmetico fra il costo delle ore lavorative effettivamente prestate e di tutte le altre voci eventuali e/o accessorie così come riportate nel modulo d’ordine allegato che sarà condiviso per ciascun profilo professionale d’interesse, per il costo orario offerto per il numero dei lavoratori temporanei forniti.
La quota di corrispettivo che l’Ente corrisponderà all’Agenzia a titolo di rimborso di oneri retributivi e contributivi si intende non compresa nella base imponibile di IVA.
La quota che l’Ente andrà invece a corrispondere all’Agenzia a titolo di compenso per l’attività resa (moltiplicatore) è soggetta ad IVA nella misura di Xxxxx.
Qualsiasi variazione retributiva o contributiva, ogni qualvolta si verifichi, sarà comunicata dall’Ente utilizzatore all’Agenzia e dovrà essere immediatamente applicata ed andrà a far parte delle voci che costituiscono la base imponibile su cui si applica il margine d’agenzia (moltiplicatore) offerto.
Art. 16 - Fatturazione e modalità dei pagamenti
Per il servizio di somministrazione, l’Ente si obbliga a corrispondere esclusivamente il costo delle ore effettivamente lavorate ed il relativo margine.
L’Agenzia emetterà, per il servizio in oggetto, fatture mensili intestate all’Ente, contenenti i seguenti dati:
• numero di contratto e nominativo del lavoratore;
• quantitativo delle ore effettivamente lavorate nel mese di fatturazione, suddivise per singolo lavoratore;
• tariffa, così come derivante dall’offerta e dalla prestazione resa;
• retribuzioni accessorie; costo unitario delle stesse; relativo margine di agenzia;
• IVA sul margine di agenzia;
• totale fattura.
Ai fini del computo delle ore di lavoro effettuate dal prestatore di lavoro temporaneo. L’O.E. aggiudicatario fornirà un sistema di rilevazione tramite App su smartphone o altro sistema che garantisca la corretta e sicura rilevazione della presenza, nonché consenta di effettuare le necessarie verifiche al personale ASL appositamente individuato. Il lavoratore somministrato che utilizzi impropriamente il sistema di rilevazione della presenza in servizio (qualsiasi esso sia) ne risponde personalmente.
L’aggiudicatario accetta di aderire alla disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali approvate con DCA n. U00308 del 3/07/2015 pubblicato sul BURL LAZIO n. 57 del 16/07/2015.
Al termine di ciascun mese solare, il Fornitore dovrà presentare alla ASL di riferimento fattura relativa alla fornitura secondo il meccanismo dello "SPLIT PAYMENT" (art. 5 D.M. 23/01/2015).
Ciascuna fattura emessa dovrà contenere anche il riferimento al CIG (Codice Identificativo Gara) e dovrà essere intestata all’Amministrazione contraente, all’indirizzo a ciò deputato e nei termini previsti. La trasmissione della suddetta documentazione è da intendersi prevista a pena di irricevibilità delle fatture e dell’inesigibilità dei relativi crediti.
I pagamenti saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura, previa verifica, anche a campione, da parte dell’ASL, della documentazione di cui all’art.9.
Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.
In caso di aggiudicazione ad un ATI o RTI, il pagamento sarà effettuato nei confronti della impresa indicata come mandataria o capogruppo. Non saranno ammessi né consentiti
Pagamenti separati ai componenti dell’ATI/RTI.
I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal presente capitolato e saranno subordinati:
- alla regolarità contributiva dell’aggiudicatario (qualora esso risultasse debitore, il pagamento delle fatture sarà in ogni caso subordinato alla regolarizzazione del debito stesso: è fatto salvo, in caso di mancata regolarizzazione dei debiti verso l’INPS il diritto dell’Azienda di trattenere dalle somme dovute al fornitore gli importi di contributi omessi e relativi accessori).
- Alla verifica di cui all’art. 48 bis del DPR 602/73
L’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 3 della Legge 136 del 13/08/2010 assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.
Art. 17 - Subappalto
Sono vietati il subappalto e la cessione anche parziale del contratto a terzi.
Art. 18 - Inadempienze e penalità
In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse che non comporti per la loro gravità immediata risoluzione del contratto, l’Ente utilizzatore contesta, mediante Lettera raccomandata A/R, le inadempienze riscontrate e assegna un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di controdeduzioni scritte.
L’Agenzia incorre nelle penalità previste dal presente capitolato in caso di inadempienza e per ritardo nelle prestazioni dovute.
L’Ente potrà applicare le seguenti penali con riferimento a ciascuna infrazione riscontrata:
• ritardo di presa in servizio del Lavoratore senza adeguata giustificazione: € 200,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al giorno concordato con L’Agenzia;
• ritardo alla risposta alla richiesta di fornitura € 200,00 per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto
al precedente art. 8;
• mancata applicazione delle norme in materia d’inquadramento giuridico, retributiva, contributiva, assistenziale, previdenziale, assicurativa e antinfortunistica nei confronti dei prestatori di Lavoro temporaneo: prima infrazione € 500,00 per singolo addetto; seconda infrazione comporta la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del c.c..
L’incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria, mediante ritenuta sulle somme spettanti all’aggiudicatario in esecuzione del presente contratto o a qualsiasi altro titolo dovute o sulla cauzione definitiva prestata dall’Agenzia.
Qualora la penale fosse detratta dalla cauzione, l’Agenzia dovrà provvedere alla ricostruzione della stessa nel suo originario ammontare.
Art. 19 - Diritti sindacali
Ai Lavoratori in somministrazione sono riconosciute le libertà e attività sindacali di cui alla L. 300/1970 e di partecipare alle assemblee del personale dipendente. Sono riconosciuti altresì i diritti sindacali previsti dal
C.C.N.L. vigente.
Trattandosi di servizio di pubblico utilità, nel caso di scioperi o di assemblee sindacali interne e/o esterne, si rimanda a quanto previsto dalla Legge n. 146/90, che prevede l’obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali secondo le intese definite dal CCNL e dei contratti decentrati a livello nazionale per quanto concerne i contingenti di personale.
L’aggiudicatario, pertanto, applicherà in detti casi il proprio piano operativo necessario a garantire i servizi minimi essenziali, previo accordo con il DEC.
L’aggiudicatario dovrà garantire, anche in tali ultime circostanze, la reperibilità del suo rappresentante o delegato.
Art. 20 - Cause di recesso dall’accordo quadro
L’Ente può recedere dall’accordo quadro qualora intervengano trasformazioni di natura tecnico organizzative rilevanti ai fini e agli scopi del servizio appaltato.
L’Ente può recedere dall’accordo quadro, previa dichiarazione da comunicare all’Agenzia, per motivi di interesse pubblico, che saranno specificatamente motivati nel provvedimento di recesso dall’accordo quadro.
In tutti i casi, fermo restando il diritto del fornitore al pagamento delle prestazioni già rese, nessun indennizzo è dovuto al fornitore.
È fatta salva, altresì, la facoltà per l’Ente di recedere anticipatamente dall’accordo quadro qualora, nelle more di vigenza dello stesso dovessero sopravvenire determinazioni della Regione Lazio in ordine a diverse soluzioni strategiche che contemperino diversamente gli interessi sottesi al presente affidamento anche nell’ottica di politiche di centralizzazione degli acquisti.
Art. 21 - Risoluzione del contratto
1. L’ASL Rieti si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 c.c., qualora una determinata obbligazione e/o prestazione e/o servizio oggetto dell’appalto non sia adempiuta o esattamente adempiuta, secondo le modalità previste dal presente capitolato. Detta risoluzione avverrà tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
2. La risoluzione del contratto, secondo le modalità sopraindicate, potrà avvenire per i seguenti motivi, enunciati a titolo esemplificativo e non esaustivo:
• sospensione o abbandono del servizio affidato senza giustificato motivo (verranno valutati da parte dell’Azienda USL i casi di forza maggiore);
• sopravvenuta incapacità giuridica dell’appaltatore;
• frode o negligenza nell’espletamento del servizio;
• comportamento gravemente scorretto degli addetti al servizio nei confronti dei pazienti o familiari o dipendenti dell’Azienda USL di Rieti o nell’esecuzione del servizio
• mancato reintegro del deposito cauzionale entro i termini stabiliti;
• in caso cessione parziale o totale del contratto;
• perdita del requisito del possesso dell’autorizzazione prevista per l’esercizio dell’attività;
• mancato rispetto degli obblighi previsti per i pagamenti inerenti all’esecuzione del presente appalto di cui alla legge 136/2000 e s.m.i.
3. Nei casi di inesatto adempimento, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, l’Azienda USL Rieti avrà la facoltà di intimare alla aggiudicataria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 c. c., diffida a adempiere – entro il termine di giorni 3 – mediante lettera raccomandata
4. Detta diffida non potrà essere inviata per più di due volte, pena l’immediata risoluzione del contratto.
Con la risoluzione del contratto sorge per l’Azienda USL il diritto di affidare a terzi la fornitura del servizio, o la parte rimanente di questa, in danno alla Società. Le maggiori spese, sostenute dall’Azienda rispetto a quelle previste dal contratto in essere, saranno addebitate all’Appaltatore mediante prelievo dalla cauzione definitiva e, ove questa non sia sufficiente, da eventuali crediti.
In ogni caso i motivi che daranno luogo alla risoluzione del contratto comporteranno per l’Azienda USL il diritto al risarcimento del danno.
È fatto salvo in ogni caso il diritto di far valere, da parte dell’Azienda USL Rieti, ogni ragione ed azione presso le competenti sedi, per ogni altra forma di responsabilità dovesse riconoscersi in danno dell’appaltatore.
Art. 22 - Cessione e/o fusione di azienda
In caso di cessione di azienda, trasformazione, fusione o scissione si rimanda alle disposizioni di cui all’art. 106 del D. lgs. 50/2016.
Art. 23 - Obbligo di riservatezza e tutela dei dati
Le notizie ed i dati relativi all’Azienda USL di Rieti, comunque venuti a conoscenza della Società aggiudicataria o di chiunque collabori alle sue attività in relazione alla esecuzione del presente servizio, e le informazioni che transitano per le apparecchiature di elaborazione dei dati e posta elettronica, non dovranno, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate, divulgate o lasciate a disposizione di terzi e non potranno essere utilizzate, da parte della Società aggiudicataria o di chiunque collabori alle sue attività, per fini diversi da quelli previsti dal presente capitolato, salvo esplicita autorizzazione dell’Azienda USL di Rieti.
La società in relazione a quanto oggetto di prestazione ed alle informazioni e documenti dei quali sia venuto in possesso, a qualsiasi titolo, nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, si impegna, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall’Azienda USL Rieti, a:
- garantire, adottando le opportune misure, la massima riservatezza sulle informazioni;
- non divulgare, anche successivamente alla scadenza del contratto, notizie relative all’attività svolta dall’Azienda USL Rieti;
- non eseguire e non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi atto o documento;
- garantire il rispetto di quanto previsto dalle norme per la tutela dei dati personali di cui al D. Lgs. 196/03, con particolare riguardo alle norme sull’eventuale comunicazione a terzi dei dati detenuti nelle banche dati, ai sensi di quanto previsto dall’art. 20 della Legge medesima;
- attuare nell’ambito della propria struttura, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D. Lgs. n. 196/03, tutte quelle norme di sicurezza e di controllo atte ad evitare il rischio di alterazione, distruzione o perdita, anche parziale, nonché d’accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito, o non conforme alla finalità del servizio, dei dati e della comunicazione.
L’ appaltatore potrà citare nelle proprie referenze il lavoro svolto per il Committente, purché tale citazione non violi l’obbligo di riservatezza sui documenti.
Art.24 - Ulteriori obblighi del fornitore
La Società Fornitrice, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, prende atto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, adottato dall’Azienda USL di Rieti con atto deliberativo n. 89/DG ff. del 31/01/2014 e disponibile sul sito di questa Azienda USL: xxx.xxx.xxxxx.xx, alla sezione “Anticorruzione e si impegna ad osservare ed a fare osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta in esso previsti.
A tal fine si dà atto che detto codice, pur non venendo materialmente allegato al presente contratto, è consegnato in copia alla Società Fornitrice contestualmente alla sottoscrizione. La Società Fornitrice si impegna a portarlo a conoscenza dei propri collaboratori per le finalità sopra descritte.
La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n.62/2013 costituisce causa di risoluzione del contratto.
L’Azienda USL, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto alla Società Fornitrice assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o non risultassero accolte l’Azienda USL, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti, procederà alla risoluzione del contratto
Art. 25 - Clausola anti pantouflage
Con riferimento all’articolo 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001, l’Appaltatore attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto
Art. 26 - Foro competente
Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente capitolato è competente esclusivamente il Foro di Rieti. È escluso il ricorso all’arbitrato di cui agli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.
Art. 27 - Trattamento dei dati
Ai sensi del D.lgs. 30.06.2003 n.196 i dati forniti dalle Agenzie sono trattati dall’Amministrazione esclusivamente per le finalità connesse alla gara ed alla successiva gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Direttore generale della AUSL di Rieti.
Art. 28 - Rinvio
Per quanto non disciplinato dal presente capitolato speciale, si fa espresso riferimento al D.lgs. 50/2016, al
C.C.N.L. comparto Sanità, al D.lgs. n.276/2003, al D. Lgs. 81/2015, al D.lgs. n. 165/2001, al D.lgs. 81/08, alle norme che disciplinano l’Amministrazione del Patrimonio e della Contabilità Generale dello Stato ed al Codice civile ed ogni altra disposizione normativa e contrattuale applicabile.
Allegati:
- declaratoria delle categorie e profili del CCNL comparto sanità (allegato A)
Si accettano integralmente ed incondizionatamente le norme contenute nel presente capitolato da pag 1 a pag. 13
(timbro e firma del legale rappresentante)