ACCORDO QUADRO TRA
ACCORDO QUADRO TRA
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA (di seguito an-
che “l’Università”), codice fiscale e partita iva 00754150100, con sede legale in Genova, Via Balbi 5, 16126, pec: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore, Prof Paolo Co- manducci nato a Roma il 26/09/1950, autorizzato alla stipula del presente accordo-quadro con delibera del Consiglio di Amministra- zione del 29/01/2020
E
PALAZZO DUCALE FONDAZIONE PER LA CULTU-
RA, (di seguito anche “Palazzo Ducale"), codice fiscale 03288320157, partita iva 03137910109, con sede in Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx 0, 00000 pec: xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxxxxx.xx rappresentata dal Presidente Sig. Xxxx Xxxxxxxx nato a Genova il 13/7/1971
(qui di seguito denominate singolarmente anche “parte” e con- giuntamente anche “parti”)
PREMESSO CHE
- l’Università ritiene che il raccordo tra mondo accademico e mondo della cultura sia di fondamentale rilievo sia per quanto riguar- da le attività formative e di ricerca, sia per quanto concerne gli sboc- chi occupazionali dei laureati e lo sviluppo economico del territorio;
- la Fondazione di Palazzo Ducale, nell’adempimento della mis- sione affidatale, attribuisce grande importanza al coinvolgimento del
mondo accademico nelle proprie attività, sia per quanto riguarda la partecipazione di docenti all’elaborazione di programmi comuni, che per la diffusione e la fruizione degli stessi da parte degli studenti;
- numerose nel passato sono state le collaborazioni attuate fra le parti, in tema di architettura, design, storia, letteratura, storia dell’arte, prima fra tutte la realizzazione, da parte di Casa Paganini, dello spazio multimediale dedicato ai Palazzi dei Rolli Patrimonio dell’Umanità UNESCO;
- le parti hanno proseguito ed incrementato le su citate collabo- razioni, sottoscrivendo per tre anni, in data 30.6.2010, un accordo quadro formale all’interno del quale sono state meglio definite le mo- dalità di progettazione e attuazione delle iniziative comuni, rinnovato per tre anni in data 11.10.2013 e per ulteriori tre in data 10.11.2016;
- è interesse delle parti rinnovare nuovamente l’accordo al fine di raf- forzare e proseguire la collaborazione intrapresa
TUTTO CIO’ PREMESSO
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
Art. 1 – Premesse
1. Le premesse al presente accordo costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.
Art. 2 - Oggetto
1. Le parti intendono proseguire nel rapporto di proficua collabora- zione esistente, incrementando anche in termini di efficacia le attività nell’ambito dei settori della formazione e dell’orientamento, della di- vulgazione, della ricerca e dell’internazionalizzazione.
Art. 3 - Finalità e intese operative
1. Le parti si impegnano reciprocamente a sviluppare e definire, con singole intese operative tra la Fondazione e le strutture dell’Ateneo, laddove non già formalizzate, modalità e forme di attuazione del pre- sente accordo, nel rispetto dello stesso e della normativa vigente.
2. Tali intese potranno disciplinare le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le parti, specificando, in particolare, gli eventuali aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finan- ziaria e riguardanti l’utilizzo e la proprietà dei risultati della collabora- zione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.
3. Sono in ogni caso confermati nella loro piena validità gli accordi sottoscritti in data precedente alla sottoscrizione del presente atto.
Art. 4 - Oneri economici
1. Il presente accordo non comporta oneri economici a carico delle parti. Gli eventuali oneri economici, da intendersi quali mero ristoro delle spese sostenute dalle Parti per le attività oggetto del presente accordo saranno determinati in una o più apposite intese operative che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.
Art. 5 - Comitato di coordinamento e attività
1. Per la realizzazione delle attività le parti costituiscono un Comita- to di coordinamento paritetico, composto da due rappresentanti de- signati da ciascuna parte, i quali definiranno annualmente le linee di azione comuni controllandone periodicamente la realizzazione e le
modalità di coinvolgimento delle strutture universitarie.
Per l’Università i rappresentanti sono il Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx e il Prof. Xxxxx Xxxxxxx.
Per Palazzo Ducale i rappresentanti sono la Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxx, Vice Direttore e la Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx, Coordinatore Comuni- cazione.
Art. 6 - Durata ed eventuale rinnovo
1. Il presente accordo-quadro ha durata triennale a decorrere dalla data della sottoscrizione dello stesso ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le parti per uguale periodo, previa delibera dell’Organo competente.
2. E’ fatta salva la garanzia dell’ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza del presente accordo.
3. Al termine del presente accordo le parti redigono congiunta- mente una relazione valutativa sull’attività svolta e sui risultati rag- giunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui fu- turi obiettivi da conseguire, nonché un breve resoconto degli even- tuali costi e/o proventi derivanti dalle intese operative stipulate.
Art. 7 - Recesso o scioglimento
1. Le parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente ac- cordo ovvero di scioglierlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con racco- mandata A.R. ovvero mediante PEC.
2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per
l’avvenire e non incidono sulla parte di accordo già eseguito.
3. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le parti concordano fin d’ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e le singole intese operative già stipulate alla data di estinzione dell’accordo, salvo quanto eventualmente diversamente disposto nelle stesse.
Art. 8 - Coperture assicurative
1. L’Università dà atto che il personale universitario, gli studenti e i laureati che svolgeranno le attività oggetto del presente accordo pres- so i locali di Palazzo Ducale sono in regola con le coperture assicura- tive previste dalla vigente normativa.
2. Palazzo Ducale garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori eventualmente impegnati nello svolgimen- to delle attività connesse con il presente accordo presso i locali dell’Università.
3. Le parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competen- za, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in re- lazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che ver- ranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finan- ziaria.
Art. 9 - Diritti di proprietà intellettuale
1. Le parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competen- za, ad assicurare che tutti i soggetti dell’Università e di Palazzo Duca- le coinvolti negli eventuali progetti scientifici collaborativi dichiarino
espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scienti- fiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l’esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiun- te, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione ri- sultanti da tali attività.
2. Le parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l’opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concer- nenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collabora- tivi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.
3. In ogni caso, salvo contraria pattuizione delle intese operative di cui all’articolo 3, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell’apporto di ciascuna parte. Per quanto riguarda la pro- prietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa sa- rà oggetto di specifica pattuizione all’interno delle intese operative.
Art. 10 – Riservatezza
1. Le parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all’esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventual- mente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto dell’accordo.
Art. 11 – Sicurezza
1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii. e a quanto previsto dal D.M. n. 363 del 5/8/1998, si stabilisce che il datore di lavoro di Palazzo Ducale assume tutti gli oneri relativi
all’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario e degli studenti eventualmente ospitati presso Palazzo Ducale.
2. Allo stesso modo e reciprocamente il datore di lavoro dell’Università assume i medesimi oneri nei confronti del personale di Palazzo Ducale eventualmente ospitato nei locali dell’Ateneo.
Art. 12 - Trattamento dei dati personali
1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all’espletamento di attività riconducibili al presente accordo e alle in- tese operative di cui all’art. 3, in conformità alle misure e agli obbli- ghi imposti dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e dal D.lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati perso- nali), come modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n. 101.
Art. 13 - Incompatibilità
1. Le Parti dichiarano, riguardo al personale e a eventuali esperti coinvolti nelle attività oggetto della presente convenzione, di osser- vare quanto prescritto nella vigente normativa e nelle rispettive re- golamentazioni anche rispetto alle situazioni di incompatibilità. Ove queste ultime dovessero verificarsi opereranno le vigenti disposizio- ni di legge in materia.
Art. 14 - Controversie
1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra il le parti nel corso dell’esecuzione del presente accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di Genova.
Art. 15 - Registrazione
1. Il presente atto si compone di n. 8 pagine e viene redatto in n. 2 esemplari e sarà registrato in caso d’uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della parte ri- chiedente.
2. Il presente Accordo, stipulato nella forma della scrittura privata, è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte I, articolo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992, con onere a carico di en- trambe le Parti per metà.
3. L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell’Università giusta autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Genova 1 n. 0216718 – 29.12.2016. L’Università con nota scritta chiederà a Palazzo Ducale il rimborso della quota di spettanza.
Letto, confermato e sottoscritto. Genova, 11/02/2020
Università degli Studi Palazzo Ducale
di Genova Fondazione per la Cultura Il Rettore Il Presidente
X.xx Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx X.xx Sig. Xxxx Xxxxxxxx