Polizza Reddito Protetto (Banca Nazionale del Lavoro S.p.a.)
Polizza Reddito Protetto (Banca Nazionale del Lavoro S.p.a.)
DIP – Documento Informativo Precontrattuale dei contratti di assicurazione danni Compagnia: Rappresentanza Generale per l’Italia di Cardif Assurances Risques Divers Prodotto: Polizza Collettiva n. 5436/02 (canale Rete)
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che cosa è assicurato?
Inabilità Temporanea Totale
(questa garanzia è valida solo per coloro che al momento del sinistro siano
Lavoratori Autonomi)
Inabilità Temporanea Totale dovuta a Infortunio o Malattia: Indennità pari al 65% del Reddito della Dichiarazione dei Redditi denunciata presentata al momento del Sinistro. Se tale importo, maggiorato del 10%, sia:
- superiore o uguale alla Somma Assicurata indicata sul Modulo di adesione l’Indennità sarà pari alla Somma Assicurata;
- inferiore alla Somma Assicurata, l’Indennità sarà pari alla Somma Assicurata se l’Assicurato dimostri che alla Data di Decorrenza, il 65% del suo Reddito era almeno pari alla Somma Assicurata indicata sul Modulo di adesione; in mancanza di tale prova l’Indennità sarà pari al 65% del Reddito della Dichiarazione dei Redditi dell’ultima denuncia presentata al momento del Sinistro
L’Indennità è riconosciuta per un massimo di 18 (diciotto) volte per l’intera durata della Polizza
Per ciascuna Indennità periodica riconosciuta, l’Assicuratore corrisponderà un ulteriore importo, anche in eccedenza alla Somma Assicurata, pari ad una rata mensile di Premio, a condizione che la stessa sia stata regolarmente pagata.
Ricovero Ospedaliero
(questa garanzia è valida solo per coloro che al momento del sinistro siano Non Lavoratori o Lavoratori Dipendenti Pubblici o Pensionati)
Ricovero Ospedaliero dovuto a Infortunio o Malattia.
• Per i Non Lavoratori l’Indennità è pari alla Somma Assicurata indicata nel Modulo di adesione fino ad un massimo di 1.500,00 Euro
• Per i Lavoratori Dipendenti Pubblici e i Pensionati, l’ Indennità è pari al 65% del Reddito della Dichiarazione dei Redditi denunciata presentata al momento del Sinistro. Se tale importo, maggiorato del 10%, sia:
- superiore o uguale alla Somma Assicurata indicata sul Modulo di adesione l’Indennità sarà pari alla Somma Assicurata;
- inferiore alla Somma Assicurata, l’Indennità sarà pari alla Somma Assicurata se l’Assicurato dimostri che alla Data di Decorrenza, il 65% del suo Reddito era almeno pari alla Somma Assicurata indicata sul Modulo di adesione; in mancanza di tale prova l’Indennità sarà pari al 65% del Reddito della Dichiarazione dei Redditi dell’ultima denuncia presentata al momento del Sinistro.
L’Indennità è riconosciuta per un massimo di 18 (diciotto) volte per l’intera durata della Polizza.
Per ciascuna Indennità periodica riconosciuta, l’Assicuratore corrisponderà un ulteriore importo, anche in eccedenza alla Somma Assicurata, pari ad una rata mensile di Premio, a condizione che la stessa sia stata regolarmente pagata.
Perdita d’impiego
(questa garanzia è valida solo per coloro che al momento del sinistro siano Lavoratori Dipendenti Privati)
Perdita d’Impiego a seguito di cessazione del rapporto di lavoro dipendente: l’Indennità sarà calcolata con riferimento al 65% della media del Reddito degli ultimi tre Cedolini mensili antecedenti il Sinistro. Se tale importo, maggiorato del 10%, sia:
- superiore o uguale alla Somma Assicurata, l’Indennità sarà pari alla Somma Assicurata. Qualora lo stesso importo, maggiorato del 10%
- sia inferiore alla Somma Assicurata, l’Indennità sarà pari alla Somma Assicurata soltanto nel caso in cui l’Assicurato dimostri che, alla Data di Decorrenza, il 65% del suo Reddito era almeno pari alla stessa Somma Assicurata. In mancanza di tale prova, l’Indennità sarà pari al 65% della media del Reddito degli ultimi tre Cedolini mensili antecedenti il Sinistro.
L’Indennità è riconosciuta per un massimo di 18 (diciotto) volte per l’intera durata della Polizza.
Per ciascuna Indennità periodica riconosciuta, l’Assicuratore corrisponderà un ulteriore importo, anche in eccedenza alla Somma Assicurata, pari ad una rata mensile di Premio, a condizione che la stessa sia stata regolarmente pagata.
In nessun caso l’Indennità potrà essere superiore alla Somma Assicurata.
Le seguenti coperture assicurative sono alternative tra loro e l’Assicurato potrà avvalersi di una sola tra queste, corrispondente alla condizione lavorativa in essere al momento del Sinistro. Qualora, nel corso di un periodo indennizzato a termini di Polizza, si modifichi la condizione lavorativa e occorra un diverso Sinistro indennizzabile in funzione di tale nuova condizione, questo successivo Sinistro verrà considerato come accaduto al termine del periodo di Indennizzo del primo Sinistro, a condizione che a tale data perdurino i requisiti di indennizzabilità.
cliente non titolare/cointestatario di un conto corrente presso Banca Nazionale del Lavoro S.p.a.
cliente con età superiore ai 65 anni al momento dell’adesione
cliente con età superiore ai 70 anni al termine dell’annualità assicurativa
cliente che non possa rilasciare la Dichiarazione di Buono Stato di Salute riportata sul Modulo di Adesione; (non rilevano l’essere affetti da una malattia mentale ovvero da patologie che richiedano in via continuativa l’assunzione a scopo terapeutico esclusivamente di farmaci psicotropi)
cliente affetto da Malattie o lesioni fisiche né da patologie che necessitino di un trattamento medico, farmacologico o fisioterapico continuativo nel tempo (non rilavano l’essere sottoposti a trattamento medico o farmacologico che preveda esclusivamente l’assunzione di farmaci psicotropi)
cliente – lavoratore al momento dell’adesione - assente dal lavoro negli ultimi 12 mesi per più di 30 giorni lavorativi consecutivi, a causa di Malattia o diInfortunio
cliente - Lavoratore Dipendente del settore Privato al momento dell’adesione - che ha ricevuto nei 12 mesi antecedenti l’ adesione una contestazione disciplinare o un’intimazione di licenziamento o alcuna comunicazione scritta nella quale venga individuato come un lavoratore oggetto di una procedura di mobilità o di cassa integrazione
cliente con contratto di lavoro dipendente che non sia di diritto italiano, con un orario settimanale inferiore alle 16 ore e di durata inferiore ai 6 mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro al momento dell’adesione.
Esclusioni generali per tutte le garanzie
! dolo dell'Assicurato, dell’Aderente ovvero del Beneficiario;
! sinistri avvenuti in relazione ad uno stato di guerra, dichiarata o non dichiarata, ivi inclusi, in via esemplificativa, la guerra civile, l’insurrezione, gli atti di terrorismo, l’occupazione militare e l’invasione, ed eccezion fatta, in ogni caso, per i sinistri verificatisi nei primi 14 giorni dall’inizio degli eventi bellici occorsi all’estero, se e in quanto l'Assicurato sia stato già presente sul luogo degli stessi al momento del loro insorgere;
! xxxxxxxx conseguenti ad azioni intenzionali dell’Assicurato quali: il tentato suicidio; gli atti autolesivi; la mutilazione volontaria; i sinistri provocati volontariamente dall'Assicurato; i sinistri che siano conseguenza dell'uso di stupefacenti o di medicine in dosi non terapeutiche o non prescritte dal medico, o di stati d'alcolismo acuto o cronico;
! xxxxxxxx conseguenti ad incidente aereo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo;
! partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;
! Infortuni già verificatisi o Malattie già in essere alla Data di decorrenza dell'assicurazione e loro seguiti, conseguenze e postumi;
! sinistri che siano diretta conseguenza di stati depressivi, minorazioni dell’integrità psichica, affezioni psichiatriche o neuropsichiatriche o dell’assunzione in via continuativa di farmaci psicotropi a scopoterapeutico;
! sinistri che siano conseguenza diretta o indiretta di esplosioni atomiche o di radiazioni atomiche;
! sinistri che siano conseguenza diretta della pratica di Attività Sportive Professionistiche, della pratica del paracadutismo o di sport aerei in genere;
! Malattia consistente in sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero altre patologie ad essa collegate, infezione da HIV ovvero patologie ad essa correlate.
Esclusioni specifiche per la garanzia Inabilità Temporanea Totale
! sinistri causati da stato di ebbrezza alla guida di veicoli di cui all’art. 186 D.Lgs 285/92 e successive modifiche o in stato di ubriachezza;
! xxxxxxxx conseguenti alla guida di veicoli o natanti a motore senza la prescritta abilitazione alla guida, salvo il caso di guida con patente scaduta qualora l’Assicurato al momento del Sinistro sia in possesso dei requisiti per il rinnovo;
! Infortuni causati dalla pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, arti marziali in genere, guidoslitta, rugby, football americano, hockey su ghiaccio o a rotelle, immersioni con autorespiratore, sport equestri in genere;
! Infortuni derivanti dalla pratica di sport estremi. Esempi: arrampicata, scalata di roccia o di ghiaccio, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, sci estremo, base jumping, bungee jumping, rafting, canyoning, climbing, free climbing, helisnow, jet ski, kitesurfing, torrentismo, snowrafting, skeleton (slittino), bobsleigh, motoslitta e similari;
! interventi di chirurgia plastica ricostruttiva che non siano resi necessari a seguito di Infortunio o Malattia verificatosi in corso di polizza; interventi chirurgici aventi finalità estetiche e dietologiche;
! interruzioni di lavoro dovute a gravidanza.
Esclusioni specifiche per la garanzia Ricovero Ospedaliero
! interventi di chirurgia plastica ricostruttiva che non siano resi necessari a seguito di Infortunio o Malattia, e prestazioni aventi finalità estetiche, dietologiche e fitoterapiche;
! xxxxxxxx dovuti al parto o a patologie connesse alla gravidanza; aborto volontario non terapeutico;
! ricoveri dovuti a infertilità, sterilità, checkup di medicinapreventiva;
! ricoveri in regime di lungodegenza o le convalescenze, anche in soggetti non più autosufficienti, qualora siano resi necessari prevalentemente da misure di carattere assistenziale o fisioterapico di mantenimento.
Esclusioni specifiche per la garanzia Perdita d’Impiego
! licenziamento di Assicurati presso il medesimo datore di lavoro dal quale avevano ricevuto nei 12 mesi prima dell’adesione, un’intimazione di licenziamento o una comunicazione scritta nella quale venivano individuati come lavoratori oggetto di una procedura di mobilità o di cassa integrazione;
! licenziamenti dovuti a “giusta causa”;
! dimissioni;
! licenziamenti dovuti a motivi disciplinari;
! licenziamenti tra congiunti, anche da parte di ascendenti, discendenti, coniuge, fratelli, sorelle, xxx, xxxxxx e affini fino al secondo grado (anche nel caso in cui il datore di lavoro sia una persona giuridica ed i sopradetti soggetti occupino una posizione decisionale quale, a titolo meramente esemplificativo, amministratore unico, amministratore delegato, direttore generale, procuratore, ecc.);
! cessazioni, alla loro scadenza, di contratti di lavoro a tempo determinato, contratti di inserimento (ex formazione lavoro), contratti di apprendistato, contratti di somministrazione lavoro (ex interinali) e contratti di lavoro intermittente;
! contratti di lavoro non regolati dal diritto italiano;
! licenziamenti a seguito del raggiungimento dell’età richiesta per il diritto a “pensione di vecchiaia”;
! risoluzioni del rapporto di lavoro, anche consensuali, avvenute a seguito di processi di riorganizzazione aziendale in base ai quali sono previsti trattamenti accompagnatori alla quiescenza;
! messa in mobilità del lavoratore dipendente che, nell’arco del periodo di mobilità stessa, maturi il diritto al trattamento pensionistico di anzianità e/o di vecchiaia;
! situazioni di disoccupazione che diano luogo all’indennizzo da parte della Cassa integrazione guadagni Ordinaria (anche in deroga), Edilizia o Straordinaria (anche in deroga);
! licenziamento per superamento del periodo di comporto;
! licenziamento dovuto alla carcerazione del lavoratore.
La copertura vale in tutto il mondo.
Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete.
Dichiarazioni inesatte e reticenze possono influire sulla valutazione del rischio e comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennità, o persino la cessazione dell’Assicurazione (art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile). In particolare, le informazioni richieste al momento della sottoscrizione dell’Assicurazione, con il Modulo di Adesione risultano essenziali per la Compagnia ai fini della conclusione del contratto. Qualora emerga una dichiarazione inesatta e reticente, la Compagnia evidenziano sin d’ora che non avrebbero consentito alla conclusione del contratto se avessero conosciuto la reale situazione. Pertanto, potrà rifiutare la liquidazione di eventuali Sinistri anche in assenza di correlazione tra l’informazione inesattamente x xxxxxxxxxxxxxx rappresentata e la causa degli stessi Sinistri. Inoltre, hai l’obbligo di comunicare alla Compagnia se hai perso nel corso della durata dell’Assicurazione, uno o più requisiti che devono permanere ai sensi di polizza.
Il Premio è unico ed è corrisposto in rate mensili costanti. Il pagamento delle rate mensili di Premio avviene mediante autorizzazione irrevocabile per tutta la durata del contratto all’addebito sul conto corrente intrattenuto presso la Contraente; il pagamento effettuato secondo tale modalità costituisce a tutti gli effetti regolare quietanza. L’ammontare totale del Premio unico, indicato sul Modulo di adesione è comprensivo dell’imposta di assicurazione, a carico dell’Aderente, attualmente pari al 2,5% del premio imponibile. Il primo addebito del Premio è effettuato alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
Le garanzie assicurative decorrono dalle ore 24.00 della Data di Decorrenza a condizione che il primo addebito del Premio, vada a buon fine; in caso contrario, le garanzie decorreranno dalle ore 24.00 della data di pagamento di quanto dovuto.
Come posso disdire la polizza?
Puoi ripensarci e recedere dalla polizza entro 30 giorni dalla Data di Decorrenza comunicandolo alla Compagnia mediante la compilazione dell’apposito modulo disponibile presso le filiali della Contraente, ovvero con lettera raccomandata A/R, fax o tramite email.
Il recesso determina la cessazione delle coperture assicurative dalla Data di Decorrenza, precludendo pertanto all'origine il decorso e l'efficacia delle coperture offerte dalla Compagnia, la quale non sarà tenuta a corrispondere alcun Indennizzo per i fatti occorsi fino al momento del recesso. La denuncia di Xxxxxxxx, in pendenza del termine di recesso, implica la rinuncia al diritto medesimo.
Assicurazione Reddito Protetto
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Cardif Assurances Risques Divers Prodotto: Polizza n. 5436/02
Edizione Gennaio 2019 (ultima edizione disponibile)
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
BNP Paribas Cardif, iscritta nell’Albo delle Imprese di assicurazione con il numero X.00000 - Xxxxxx Xxxx Xx Xxxxx, x. 0; CAP 00000 Xxxxxx; tel. 02.77.22.41; sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx - e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx; PEC: xxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx.
Patrimonio netto: 257,005 Milioni di Euro, di cui 16,876 Milioni di Euro di Capitale Sociale e 240,129 Milioni di Euro di
Riserve Patrimoniali (dati dall'ultimo bilancio approvato).
L’indice di solvibilità Solvency II è pari a 165% e rappresenta il rapporto tra i fondi propri ammissibili (pari a 808 Milioni di Euro ) e il Requisito Patrimoniale di Solvibilità dell’Azienda richiesto dalla normativa vigente (pari a 488 Milioni di Euro) come indicato nella Relazione sulla Solvibilità e sulla Condizione Finanziaria dell’Impresa (SFCR) disponibile al seguente link: https:// xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxx/000000/000000/XXXXx0000xXxxxxxxXxxxxxxxxxxXxxxxxxxXxxxxx.xxx
Al contratto di applica la legge italiana.
Che cosa è assicurato? | |
INABILITA' TEMPORANEA TOTALE Cardif copre l'inabilità temporanea totale derivante da Infortunio e Malattia. RICOVERO OSPEDALIERO Cardif copre il ricovero ospedaliero derivante da Infortunio e Malattia. PERDITA D'IMPIEGO Cardif copre la Perdita d’Impiego a seguito di licenziamento per “giustificato motivo oggettivo”. | |
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
Opzioni con riduzione del premio | |
Riduzione del Premio | Non sono previste riduzione di premio. |
Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo | |
Premio Aggiuntivo | Non sono previste riduzione di premio. |
Che cosa non è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | il Cliente ha il proprio domicilio abituale in Italia; il Cliente non è cittadino di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America; il Cliente non fa parte di liste di restrizione all’operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC – Office of Foreign Assets Control > xxx.xxxxxxxx.xxx); La polizza non copre la Perdita d’Impiego a seguito di motivi diversi dal licenziamento per “giustificato motivo oggettivo”. |
Ci sono limiti di copertura? | |
INABILITA' TEMPORANEA TOTALE La copertura assicurativa è sottoposta ad un Periodo di Franchigia assoluta di 30 (trenta) giorni. Il Periodo di Franchigia decorre dal primo giorno di inattività lavorativa (data del certificato medico) o di ricovero ospedaliero. Per i Xxxxxxxx conseguenti a Malattia, la garanzia è soggetta ad un periodo di Carenza pari a 60 (sessanta) giorni. RICOVERO OSPEDALIERO La garanzia è sottoposta ad un Periodo di Franchigia assoluta di 4 (quattro) giorni. Per i Xxxxxxxx conseguenti a Malattia, la garanzia è soggetta ad un periodo di Carenza pari a 60 (sessanta) giorni. PERDITA D'IMPIEGO La garanzia è sottoposta ad un Periodo di Franchigia assoluta di 30 (trenta) giorni. Il Periodo di Franchigia decorre dal primo giorno di inattività lavorativa (desunta dalla lettera di licenziamento o messa in mobilità). La garanzia è soggetta ad un periodo di Carenza pari a 6 (sei) mesi. | |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: In caso di Sinistro, si raccomanda l'Assicurato di contattare tempestivamente e preventivamente il Servizio Clienti che risponde al numero verde 800.900.780 (dall’estero +39 02.77224686), dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.00 ed il sabato dalle 9.00 alle 13.00. I Sinistri devono essere denunciati tempestivamente per iscritto a Cardif a mezzo posta, fax o tramite email, ai seguenti recapiti: Cardif – Back Office Protezione - Ufficio Sinistri Xxxxxxx Xxxxxxx 000 00000 Xxxxxx (XX) fax 00.00000000 email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx Ai fini della liquidazione dei Sinistri dovrà essere consegnata a Cardif tutta la documentazione richiesta da quest’ultimo necessaria e sufficiente a verificare il diritto alla Prestazione. I documenti da consegnare necessari per ciascuna garanzia assicurate sono (salvo integrazioni richieste dall'Assicuratore): • Inabilità Temporanea Totale: dichiarazione del medico curante e, in caso di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, certificato di ricovero e o copia della cartella clinica; ultima Dichiarazione dei Redditi presentata dall’Assicurato al momento del Sinistro; la Compagnia potrebbe richiedere, ove necessario, quella relativa all’anno precedente la Data di Decorrenza; • Ricovero Ospedaliero: per gli Assicurati che non svolgano alcuna attività lavorativa al momento di accadimento del Sinistro, documentazione attestante lo stato di Non Lavoratore; per gli Assicurati che fossero Dipendenti Pubblici o Pensionati al momento del Sinistro, ultimi 3 Cedolini mensili ricevuti prima della data di accadimento del Sinistro; la Compagnia potrebbe richiedere, ove necessario, il cedolino precedente la Data di Decorrenza; al verificarsi del Sinistro, e così alla scadenza di ogni rata successiva che avvenga nel periodo di Ricovero Ospedaliero, documentazione sanitaria comprovante il perdurare del Ricovero medesimo, copia della cartella clinica e, ove rilasciata, lettera di dimissione dal Ricovero Ospedaliero; • Perdita di Impiego: documentazione atta ad attestare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo e il permanere dello stato di disoccupazione; ultimi 3 Cedolini mensili ricevuti prima della Perdita. L’Assicurato deve inoltre: • sciogliere da ogni riserbo i medici curanti; • consentire le indagini, gli accertamenti e le visite mediche eventualmente necessarie da effettuarsi ad opera di consulenti medici di fiducia di Xxxxxx, il costo delle quali sarà a totale carico dell'Assicuratore medesimo. Le denunce saranno considerate complete solamente al ricevimento di tutta la documentazione richiesta. |
Prescrizione: I diritti derivanti dalla polizza si prescrivono in 2 (due) anni dal giorno in cui si è verificato il Sinistro. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni inesatte o reticenti, relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte della Compagnia, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la cessazione dell’Assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. |
Obblighi dell’impresa | Cardif si impegna a liquidare il Sinistro entro 30 giorni dalla data di ricezione di tutta la documentazione richiesta. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Il Premio è indicato nel Modulo di Adesione e comprende l’ imposta di Assicurazione. |
Rimborso | Il rimborso del premio avviene al netto delle imposte nei seguenti casi: - perdita dei requisiti diassicurabilità; - esercizio del diritto direcesso. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto al DIP. |
Sospensione | Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Il Cliente può recedere dalla copertura assicurativa entro 30 (trenta) mesi dalla Data di Decorrenza, dandone comunicazione a Cardif mediante raccomandata A/R, fax o tramite email ai seguenti recapiti indicati: Cardif – Back Office Protezione – Post Vendita Xxxxxxx Xxxxxxx 000 00000 Xxxxxx (XX) Fax: 00 00000000 |
Risoluzione | Cardif può recere dall’assicurazione se l’Assicurato entra a far parte di liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > www. xxxxxxxx.xxx). La Compagnia può, inoltre, recedere dall’assicurazione qualora le dichiarazioni rilasciate dall’Assicurato in sede di sottoscrizione dell’assicurazione, con il Modulo di adesione oppure nell’ambito delle formalità assuntive previste, risultano inesatte e reticenti |
Il prodotto è dedicato a tutti i clienti BNL.
A chi è rivolto questo prodotto?
costi di intermediazione: 30% del premioimponibile
L’Assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare il suo stato di salute al costo di 230 € a suo carico.
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |||
All’impresa assicuratrice | E’ possibile presentare reclamo a Cardif per iscritto, mediante posta, a mezzo telefax o e-mail all’Ufficio Reclami della Compagnia, al seguente recapito: Cardif – Ufficio Reclami Xxxxxx Xxxx Xx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx e-mail: xxxxxxx@xxxxxx.xxx fax 00 0000 0000 E’ possibile inoltrare reclamo anche utilizzando il web-form presente sul sito internet della Xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx. La Compagnia si impegna a dare riscontro entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. | ||
All’IVASS | Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro ad opera della Compagnia nel termine sopraindicato, potrà rivolgersi all’IVASS a mezzo PEC, posta o fax direttamente all’IVASS: IVASS - Servizio tutela del consumatore Xxx xxx Xxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxx xxxxx@xxx.xxxxx.xx fax 00 0000 0000 Per la stesura del reclamo presentato all'IVASS è possibile utilizzare il modello disponibile sul sito xxx.xxxxx.xx e sul sito della Compagnia www. bnpparibascardif.itnella sezionededicataaireclami. | ||
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |||
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presentinell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). | ||
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | • l'autorità di vigilanza o al sistema competente dello stato membro in cui ha sede legale la compagnia che ha stipulato il contratto (reperibile su: xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx); |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO SANITARIO, LEGGI ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTE IN POLIZZA. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE POLIZZA COLLETTIVA n. 5436/02
DEFINIZIONI:
Aderente/Assicurato: la persona fisica, cliente della Contraente e titolare e/o cointestatario di conto corrente presso la stessa, che ha aderito alla copertura sottoscrivendo il Modulo di adesione e per la quale è prestata l’assicurazione.
Assicuratore – Compagnia: CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS – Rappresentanza Generale per l’Italia
società soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di BNP Paribas Cardif.
Sede legale: Xxxxxx Xxxx Xx Xxxxx 0, 00000Xxxxxx
Capitale sociale: 16,876 Milioni dieuro
P. IVA, CF e iscrizione al Reg. Imprese di Milano: 08916500153
REA: 1254536
Elenco I annesso all’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione: I.00011
Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. del 27.02.1989
Attività Sportiva Professionistica: attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, svolta da atleti, allenatori, preparatori atletici, nell’ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle Federazioni sportive Nazionali, secondo le norme emanate dalle Federazioni stesse, con l’osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell’attività dilettantistica da quella professionistica.
Beneficiario: il soggetto che ha diritto alla Prestazione.
Carenza: periodo di tempo immediatamente successivo alla Data di Decorrenza durante il quale l’efficacia delle coperture assicurative è sospesa.
Cedolino: è il documento che riporta l’entità dello stipendio o della pensione, rilasciato dal datore di lavoro e dall’ente pensionistico, rispettivamente, al lavoratore dipendente e al pensionato, con frequenza mensile. Ai fini delle presente Polizza non sono considerati Cedolini quelli relativi alla 13° e 14° mensilità.
Contraente: Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., che stipula la Polizza per conto dei propri clienti titolari/cointestatari di conto corrente e, in qualità di intermediario di assicurazione iscritto alla sezione D del Registro Unico elettronico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 209/2005 e art. 4 del Regolamento ISVAP n. 5/2006, propone l'adesione alle coperture su incarico dellaCompagnia.
Data di Decorrenza: data indicata sul Modulo di adesione dalla quale la Polizza è efficace.
Dichiarazione dei redditi: il documento contabile attraverso il quale il cittadino/contribuente comunica all’Agenzia delle Entrate il proprio reddito ai fini fiscali.
Inabilità Temporanea Totale: la perdita temporanea e in misura totale della capacità dell'Assicurato ad attendere alla propria professione o mestiere.
Indennizzo, Indennità, Prestazione: importo liquidabile dall’Assicuratore in base alle condizioni di assicurazione.
Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente
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CGA 06/19
constatabili.
Istituto di Cura: l'ospedale, la clinica universitaria, l'istituto universitario, la casa di cura, regolarmente autorizzati all'erogazione di prestazioni sanitarie, riabilitative e comunque al ricovero dei malati. Non si considerano Istituto di Cura gli stabilimenti termali, le strutture di convalescenza e le case di cura aventi finalità esclusivamente dietologiche ed estetiche.
IVASS: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione.
Lavoratore Autonomo: la persona fisica che eserciti un’attività lavorativa regolare e che, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) non percepisca un reddito da lavoro dipendente (come determinato nelle definizioni di Lavoratore Dipendente Privato e di Lavoratore Dipendente Pubblico) o da pensione. Sono altresì considerati autonomi i lavoratori dipendenti che percepiscono un reddito a fronte di contratti a progetto e di contratti di somministrazione lavoro (ex lavoratori interinali) sia alle dipendenze di Aziende o Enti di diritto privato sia alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione.
Lavoratore Dipendente Privato:
Persona fisica che, in posizione subordinata, presta il proprio lavoro alle dipendenze di individui o aziende o enti di diritto privato, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria, in base a un contratto di lavoro dipendente di diritto italiano, con un orario settimanale di almeno 16 ore e un’anzianità minima di 6 mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro al momento dell’adesione. Sono considerati Lavoratori Dipendenti Privati anche i lavoratori che, in posizione subordinata, prestano il proprio lavoro alle dipendenze di individui, aziende o enti di diritto privato, con i seguenti contratti: contratto a tempo determinato; contratto di inserimento (ex contratti di formazione lavoro); contratti di apprendistato; contratti di lavoro intermittente.
Lavoratore Dipendente Pubblico: la persona fisica che sia obbligata a prestare il proprio lavoro, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione italiana. Si intendono Pubbliche Amministrazioni: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli Istituti e scuole di ogni genere e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane e loro consorzi ed associazioni, le Istituzioni Universitarie, gli Istituti Autonomi Case Popolari, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le Amministrazioni, le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.lgs. 30.7.1999 n. 300. Sono altresì considerati dipendenti pubblici i dipendenti degli enti sottoposti alla disciplina del parastato cosi come da L. 70/1975.
Sono considerati Lavoratori Dipendenti Pubblici anche i lavoratori che prestino il proprio lavoro, alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione, con i seguenti contratti: contratto a tempo determinato; contratto di inserimento (ex contratti di formazione lavoro); contratti di apprendistato; contratti di lavoro intermittente.
Malattia: alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.
Modulo di adesione: documento predisposto dalla Compagnia contenente la dichiarazione di adesione alla copertura da sottoscriversi a cura dell’Aderente/Assicurato.
Non Lavoratore: la persona fisica che non sia né Lavoratore Autonomo, né Lavoratore Dipendente Privato, né Lavoratore Dipendente Pubblico, né Pensionato. Sono altresì considerati Non Lavoratori, a titolo esemplificativo : i lavoratori dipendenti con contratti di lavoro a chiamata soggetti ad un orario settimanale inferiore a 16 ore o con contratti di lavoro accessorio o occasionale o con contratti di lavoro stipulati all’estero (se non regolati dalla legge italiana) o i Lavoratori Dipendenti Privati con un’anzianità inferiore a sei mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro al momento del Sinistro.
Parti: Aderente/Assicurato, Assicuratore, Contraente.
Pensionato: persona fisica percettore di una pensione, corrisposta periodicamente da enti pubblici o privati, per raggiunti limiti d'età o per altro motivo previsto dalla legge, anche qualora contestualmente svolga un’attività lavorativa.
Perdita d’Impiego: la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.
Periodo di Franchigia: periodo di tempo durante il quale, pur in presenza di un evento indennizzabile ai sensi delle presenti Condizioni di Assicurazione, il Beneficiario non ha diritto ad alcuna Indennità.
Polizza: la Polizza Collettiva n. 5436/02 stipulata fra Contraente ed Assicuratore.
Premio: la somma dovuta all’Assicuratore per la copertura assicurativa prestata.
Reddito: l’importo in Euro prodotto e dichiarato in Italia e determinato come segue:
per Lavoratori Autonomi: un dodicesimo del compenso derivante dall’attività professionale o artistica di un Lavoratore Autonomo, indicato nella Dichiarazione dei redditi delle Persone fisiche, al netto di una detrazione del 30% quale importo forfetario delle imposte sul reddito. Sono escluse dal calcolo del Reddito tutti gli importi non riconducibili direttamente all’attività lavorativa autonoma quali, a titolo di esempio, le plusvalenze patrimoniali, i redditi da fabbricati, proprietà e terreni, le plusvalenze finanziarie, ecc.
per Lavoratori Dipendenti Privati, Lavoratori Dipendenti Pubblici e per i Pensionati: l’importo al netto delle ritenute previdenziali, fiscali e parafiscali, indicato nel Cedolino, quale compenso per la prestazione lavorativa svolta dal lavoratore, o quale pensione del pensionato, al quale devono essere sottratti gli emolumenti corrisposti a titolo di rimborso spese e le retribuzioni in forma differita quali ad esempio premi di produttività, bonus personali, tredicesima, quattordicesima, gratifica natalizia, ecc.
Ricovero Ospedaliero: la degenza ininterrotta che richiede il pernottamento in Istituto di Cura, resa necessaria per l'esecuzione di accertamenti e/o terapie non eseguibili in day hospital o in ambulatorio.
Sinistro: evento dannoso per cui è prestata l'assicurazione.
Somma Assicurata: importo riportato sul Modulo di adesione, fino alla cui concorrenza viene erogata l’Indennità periodica in caso di Sinistro fatte salve le altre condizioni di assicurazione.
Art. 1. Oggetto della copertura
L’Assicuratore riconosce all’Assicurato, alle condizioni di cui all’Art. 5, in funzione dello stato lavorativo al momento del Sinistro, una delle seguenti garanzie:
A. Copertura per Inabilità Temporanea Totale, per i soli Assicurati che, al momento del Sinistro, siano Lavoratori Autonomi; oppure
B. Copertura per Ricovero Ospedaliero, per i soli Assicurati che al momento del Sinistro siano Non Lavoratori o Lavoratori Dipendenti Pubblici o Pensionati;oppure
C. Copertura per Perdita d’Impiego, per i soli Assicurati che, al momento del Sinistro, siano Lavoratori Dipendenti Privati.
Infatti, come meglio indicato nella tabella che segue, le garanzie sono attivate alternativamente in base allo stato lavorativo dell’Assicurato al momento del Sinistro.
GARANZIE | LAVORATORI AUTONOMI | LAVORATORI DIPENDENTI PUBBLICI | LAVORATORI DIPENDENTI PRIVATI | NON LAVORATORI O PENSIONATI |
Inabilità Temporanea Totale | SI | NO | NO | NO |
Perdita d'impiego | NO | NO | SI | NO |
Ricovero Ospedaliero | NO | SI | NO | SI |
Le garanzie di cui ai punti A. e B. sono valide in tutti i paesi del mondo; la garanzia di cui al punto C. è valida per contratti di lavoro dipendente privato di diritto italiano.
Art. 2. Persone assicurabili e adesione alla copertura assicurativa
E’ assicurabile la persona fisica, di età, al momento dell’adesione, non superiore ai 65 anni che:
possa rilasciare la Dichiarazione di Buono Stato di Salute predisposta dalla Compagnia, riportata sul Modulo di adesione;
qualora sia un Lavoratore Dipendente Privato, non abbia ricevuto da parte del medesimo datore nei 12 mesi prima dell’adesione, un’intimazione di licenziamento o una comunicazione scritta nella quale viene individuato come un lavoratore oggetto di una procedura di mobilità o di cassa integrazione;
qualora sia un Lavoratore Dipendente Privato, Autonomo o Dipendente Pubblico, non sia stato assente dal lavoro per più di 30 giorni consecutivi negli ultimi 12 mesi per Infortunio o Malattia.
Si aderisce alla Polizza sottoscrivendo il Modulo di adesione.
2.1 Condizioni al momento dell’Adesione
L’assicurazione può essere conclusa se, al momento dell’adesione:
l’Assicurato ha il proprio domicilio abituale inItalia
l’Aderente /Assicurato non è cittadino di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America
l’Aderente/Assicurato non fa parte di liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > xxx.xxxxxxxx.xxx)
l’Aderente ha la propria residenza inItalia.
2.2 Condizioni durante l’assicurazione
L’assicurazione opera fin tanto che, nel corso della sua durata:
l’Assicurato mantiene il proprio domicilio abituale in Italia
gli Stati di cui l’Aderente/Assicurato era cittadino al momento dell’adesione continuano a non essere sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America oppure gli Stati di cui l’Aderente/Assicurato acquisisce la cittadinanza dopo l’adesione non sono sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America
L’Aderente mantiene la propria residenza inItalia.
L’Aderente/Assicurato si obbliga a comunicare la perdita di uno o più di questi requisiti nel corso della durata dell’Assicurazione.
La copertura assicurativa cessa dal momento della perdita del requisito e la Compagnia restituirà la parte di Premio relativa al periodo residuo da quel momento alla scadenza originaria, al netto delle imposte. Se l’Aderente/Assicurato non ha comunicato tempestivamente la perdita del requisito, la Compagnia potrà applicare una penale corrispondente ai costi sostenuti per la gestione della Polizza nel tempo in cui non era a conoscenza della sua cessazione.
Si ricorda, quindi, che l’assicurazione non opera per i Sinistri che accadono dopo il trasferimento, al di fuori dell’Italia, del domicilio abituale Assicurato o della residenza dell’Aderente, oppure dopo l’acquisizione della cittadinanza o il trasferimento della residenza in Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America (o l’applicazione di tali sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America allo Stato di cittadinanza originaria) dell’Aderente o dell’Assicurato.
In nessun caso la Compagnia potrà pagare importi a cittadini di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America.
Art. 3. Decorrenza, durata e cessazione dellegaranzie
3.1 Le garanzie assicurative decorrono dalle ore 24.00 della Data di Decorrenza a condizione che il primo addebito del Premio, vada a buon fine; in caso contrario, le garanzie decorreranno dalle ore 24.00 della data di pagamento di quanto dovuto.
3. 2 In caso di mancato pagamento delle rate mensili di Premio successive al primo addebito del Premio, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno dopo quello della scadenza dell’ultima rata pagata e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento di quanto dovuto.
3 3 Mancando il pagamento di quanto dovuto, l’assicurazione è risolta di diritto qualora l’Assicuratore, nel termine di 6 (sei) mesi dal giorno in cui il primo addebito o la rata mensile di Premio sono scaduti, non agisce per la riscossione. In tal caso l’Assicuratore ha diritto al pagamento del Premio nella sua interezza e al rimborso delle spese.
3 4 La copertura assicurativa ha una durata annuale. Alla scadenza si rinnova tacitamente di anno in anno salvo disdetta da inviarsi all’Assicuratore almeno 30 giorni prima della scadenza annuale a mezzo di lettera raccomandata A/R, fax o tramite email ai seguenti recapiti:
• Cardif – Back Office Protezione – Post Vendita Xxxxxxx Xxxxxxx 000
00000 Xxxxxx (XX) (farà fede il relativo timbro postale)
• Fax: 00.00000000
• email: xxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx
• compilando l’apposito modulo disponibile presso le filiali della Contraente (farà fede la data di sottoscrizione apposta sul modulo).
La copertura assicurativa ha in ogni caso termine, con esclusione di qualsiasi rinnovo:
al termine dell’annualità assicurativa in cui l’Assicurato compie il 70° anno di età, senza che sia necessaria la comunicazione formale di disdetta da parte dellaCompagnia;
a seguito della liquidazione della 18a Indennità periodica quale cumulo di uno o più Sinistri occorsi sulla Polizza per la sua intera durata, rinnovi inclusi;
alla prima ricorrenza annuale successiva alla cessazione della Polizza Collettiva stipulata tra la Compagnia e la Contraente;
in caso di chiusura del conto corrente, alla prima scadenza mensile successiva, fatta salva la modifica di tale conto con altro intrattenuto presso la Contraente.
se l’Assicurato perde il domicilio abituale in Italia, con effetto dalla data del trasferimento deldomicilio
se l’Aderente/Assicurato acquisisce la cittadinanza di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America con effetto dall’acquisizione della cittadinanza oppure se vengono applicate sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America allo Stato di cittadinanza originaria dell’Aderente/Assicurato, con effetto dalla data di applicazione;
se l’Aderente perde la propria residenza in Italia, con effetto dalla data del trasferimento della residenza.
L’Assicuratore può esercitare il proprio diritto di disdetta con l’invio, almeno 30 giorni prima della data di scadenza annuale della copertura, di lettera raccomandata all’indirizzo riportato dall’Aderente sul Modulo di adesione o a quello eventualmente comunicato nel corso del rapporto.
Art. 4. Diritto di recesso
L’Aderente può recedere dall’assicurazione entro 30 giorni dalla Data di Decorrenza tramite lettera raccomandata AR, fax o tramite email ai seguenti recapiti:
• Cardif – Back Office Protezione – Post Vendita Xxxxxxx Xxxxxxx 000 00000 Xxxxxx (XX) (farà fede il relativo timbro postale)
• Fax: 00.00000000
• email: xxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx
• mediante la compilazione dell’apposito modulo disponibile presso le filiali della Contraente (farà fede la data di compilazione del modulo presso la filiale).
Alla ricezione di detta comunicazione, la Compagnia rimborserà quanto pagato al netto delle imposte.
Il recesso determina la cessazione delle coperture assicurative dalla Data di Decorrenza, precludendo pertanto all'origine il decorso e l'efficacia delle coperture offerte dalla Compagnia, la quale non sarà tenuta a
CGA 06/19
corrispondere alcun Indennizzo per i fatti occorsi fino al momento del recesso.
La denuncia di Xxxxxxxx, in pendenza del termine di recesso, implica la rinuncia al diritto medesimo.
La Compagnia può recedere dall’assicurazione se, dopo l’accesso in copertura, l’Aderente/Assicurato entra a far parte di liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > xxx.xxxxxxxx.xxx). La copertura assicurativa cessa dalle ore 24 del giorno in cui è stata ricevuta la comunicazione direcesso.
In nessun caso la Compagnia può pagare importi a soggetti inclusi nelle liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > xxx.xxxxxxxx.xxx).
La Compagnia può, inoltre, recedere dall’assicurazione qualora le dichiarazioni rilasciate dall’Assicurato in sede di sottoscrizione dell’assicurazione, con il Modulo di adesione oppure nell’ambito delle formalità assuntive previste, risultano inesatte e reticenti.
Art. 5. Condizioni e Prestazioni relative alle coperture assicurative
Le seguenti coperture assicurative sono alternative tra loro e l’Assicurato potrà avvalersi di una sola tra queste, corrispondente alla condizione lavorativa in essere al momento del Sinistro. Qualora, nel corso di un periodo indennizzato a termini di Polizza, si modifichi la condizione lavorativa e occorra un diverso Sinistro indennizzabile in funzione di tale nuova condizione, questo successivo Sinistro verrà considerato come accaduto al termine del periodo di Indennizzo del primo Sinistro, a condizione che a tale data perdurino i requisiti di indennizzabilità.
A. Copertura assicurativa in caso di Inabilità Temporanea Totale
(a) Assicurati garantiti
La garanzia opera con riferimento ai soli Assicurati che, al momento del Sinistro, siano Lavoratori Autonomi.
(b) Rischio assicurato
Ferme le esclusioni di cui all’Art. 7, il rischio coperto è l’Inabilità Temporanea Totale derivante da Infortunio o Malattia.
(c) Periodo di Franchigia
La copertura assicurativa è sottoposta ad un Periodo di Franchigia assoluta cosi come indicata all’Art. 6 Calcolo dell’Indennità. Il Periodo di Franchigia decorre dal primo giorno di inattività lavorativa (data del certificato medico) o di ricovero ospedaliero.
(d) Periodo di Carenza
Per i Xxxxxxxx conseguenti a Malattia, la garanzia è soggetta ad un periodo di Carenza pari a 60 (sessanta) giorni.
(e) Prestazione assicurativa
L’Assicurato, al termine del Periodo di Franchigia, acquisisce il diritto all'Indennità nella misura definita dall’Art. 6 e così successivamente per ogni periodo di 30 giorni consecutivi di Inabilità Temporanea Totale.
Due periodi di Inabilità Temporanea Totale, occorsi entro 60 giorni l’uno dall’altro e relativi alla medesima Malattia o Infortunio, sanno considerati come un unico Sinistro.
Inoltre, per ciascuna Indennità periodica riconosciuta, l’Assicuratore corrisponderà un ulteriore importo, anche in eccedenza alla Somma Assicurata, pari ad una rata mensile di Premio, a condizione che la stessa sia stata regolarmente pagata.
B. Copertura assicurativa per RicoveroOspedaliero
(a) Assicurati garantiti
La garanzia opera con riferimento ai soli Assicurati che, al momento del Sinistro, siano Non Lavoratori o Lavoratori Dipendenti Pubblici o Pensionati.
(b) Rischio assicurato
Ferme le esclusioni di cui all’Art. 7, il rischio assicurato è il Ricovero Ospedaliero a seguito di Infortunio o Malattia.
(c) Periodo di Franchigia
La garanzia è sottoposta ad un Periodo di Franchigia assoluta cosi come indicata all’Art. 6 Calcolo
dell’Indennità. Il Periodo di Franchigia decorre dal primo giorno di Ricovero Ospedaliero.
(d) Periodo di Carenza
Per i Xxxxxxxx conseguenti a Malattia, la garanzia è soggetta ad un periodo di Carenza pari a 60 (sessanta) giorni.
(e) Prestazione assicurativa
L’Assicurato, al termine del Periodo di Franchigia, acquisisce il diritto all'Indennità nella misura definita dall’Art. 6 e così successivamente per ogni periodo di 30 giorni consecutivi di Ricovero Ospedaliero.
Due periodi di Ricovero Ospedaliero, occorsi entro 60 giorni l’uno dall’altro e relativi alla medesima Malattia o Infortunio, sanno considerati come un unico Sinistro.
Inoltre, per ciascuna Indennità periodica riconosciuta, l’Assicuratore corrisponderà un ulteriore importo, anche in eccedenza alla Somma Assicurata, pari ad una rata mensile di Premio, a condizione che la stessa sia stata regolarmente pagata.
C. Copertura assicurativa in caso di Perdita d’Impiego
(a) Assicurati garantiti
La garanzia opera con riferimento ai soli Assicurati che, al momento del Sinistro, siano Lavoratori Dipendenti Privati che abbiano superato il periodo di prova e che risultino assunti da almeno sei mesi.
(b) Rischio assicurato
Ferme le esclusioni di cui all’Art. 7, il rischio assicurato è la Perdita d’Impiego a seguito di licenziamento per “giustificato motivo oggettivo”.
(c) Periodo di Franchigia
La garanzia è sottoposta ad un Periodo di Franchigia assoluta cosi come indicata all’Art. 6 Calcolo dell’Indennità. Il Periodo di Franchigia decorre dal primo giorno di inattività lavorativa (desunta dalla lettera di licenziamento o messa in mobilità).
(d) Periodo di carenza
La garanzia è soggetta ad un periodo di Carenza pari a 6 (sei) mesi.
(e) Prestazione assicurativa
L’Assicurato, al termine del Periodo di Franchigia, acquisisce il diritto all'Indennità nella misura definita dall’Art. 6 e così successivamente per ogni periodo di 30 giorni consecutivi di disoccupazione.
Inoltre, per ciascuna Indennità periodica riconosciuta, l’Assicuratore corrisponderà un ulteriore importo, anche in eccedenza alla Somma Assicurata, pari ad una rata mensile di Premio, a condizione che la stessa sia stata regolarmente pagata.
Nel caso in cui l’Assicurato, successivamente al licenziamento, stipuli un nuovo contratto di lavoro subordinato, o riprenda un’attività remunerata di altra natura, l’Assicurato ha l’obbligo di comunicarlo tempestivamente all’Assicuratore e l’Indennizzo non sarà più dovuto.
Qualora l’Assicurato venga nuovamente licenziato, la copertura assicurativa verrà riattivata, a condizione che siano rispettate le condizioni di cui al presente articolo.
Art. 6. Calcolo dell’Indennità
6.1 Per coloro che al momento del sinistro sono Non Lavoratori, l’Indennità è pari alla Somma Assicurata indicata nel Modulo di adesione, fino ad un massimo di 1.500,00 (millecinquecento/00) Euro.
Per coloro che al momento del sinistro sono Lavoratori Dipendenti Privati, Lavoratori Dipendenti Pubblici e Pensionati, l’Indennità sarà calcolata con riferimento al 65% della media del Reddito degli ultimi tre Cedolini mensili antecedenti il Sinistro.
Qualora tale importo, maggiorato del 10%, sia superiore o uguale alla Somma Assicurata, l’Indennità sarà pari alla Somma Assicurata.
Qualora lo stesso importo, maggiorato del 10%, sia inferiore alla Somma Assicurata, l’Indennità sarà pari alla Somma Assicurata soltanto nel caso in cui l’Assicurato dimostri ( secondo quanto previsto all’art. 11) che, alla Data di Decorrenza, il 65% del suo Reddito era almeno pari alla stessa Somma Assicurata. In mancanza di tale prova, l’Indennità sarà pari al 65% della media del Reddito degli ultimi tre Cedolini mensili antecedenti il Sinistro.
Per coloro che, al momento del sinistro, sono Lavoratori Autonomi l’Indennità sarà calcolata con riferimento al 65% del Reddito della Dichiarazione dei Redditi dell’ultima denuncia presentata al momento del Sinistro.
Qualora tale importo, maggiorato del 10%, sia superiore o uguale alla Somma Assicurata, l’Indennità sarà pari alla Somma Assicurata.
Qualora lo stesso importo, maggiorato del 10%, sia inferiore alla Somma Assicurata, l’Indennità sarà pari alla Somma Assicurata soltanto nel caso in cui l’Assicurato dimostri (secondo quanto previsto all’art. 11) che, alla Data di Decorrenza, il 65% del suo Reddito era almeno pari alla stessa Somma Assicurata. In mancanza di tale prova, l’Indennità sarà pari al 65% del Reddito della Dichiarazione dei Redditi dell’ultima denuncia presentata al momento del Sinistro.
In nessun caso l’Indennità riconosciuta potrà essere superiore alla Somma Assicurata.
Esempio 1: se la Somma Assicurata fosse di 1.000 euro e l’Indennità calcolata secondo le regole di cui sopra fosse di 950 Euro, verrà corrisposta un’Indennità di 1.000 Euro.
Esempio 2: se la Somma Assicurata fosse di 650 Euro e l’Indennità calcolata secondo le regole di cui sopra fosse di 400 Euro, verrà corrisposta un’Indennità di 650 Euro a condizione che l’Assicurato dimostri che il suo Reddito alla Data di Decorrenza fosse almeno pari a 1.000 Euro. Altrimenti verrà liquidato un importo pari a 400 Euro.
Esempio 3: se la Somma Assicurata fosse di 1.000 euro e l’Indennità calcolata secondo le regole di cui sopra fosse di
1.100 Euro, verrà corrisposta un’Indennità di 1.000 Euro.
6.2 L’Indennità è riconosciuta per un massimo di 18 (diciotto) volte per l’intera durata della Polizza, nonché con i seguenti limiti di Indennizzo per Sinistro e con applicazione delle seguenti Franchigie:
Periodo di Franchigia | Limite di Indennizzo per Sinistro | |
Ricovero Ospedaliero | 4 giorni | 6 Indennità |
Inabilità Temporanea Totale | 30 giorni | 6 Indennità |
Perdita d’Impiego | 30 giorni | 6 Indennità |
Art. 7. Esclusioni
Le coperture sono escluse nei seguenti casi:
a) dolo dell'Assicurato, dell’Aderente ovvero del Beneficiario;
b) sinistri avvenuti in relazione ad uno stato di guerra, dichiarata o non dichiarata, ivi inclusi, in via esemplificativa, la guerra civile, l’insurrezione, gli atti di terrorismo, l’occupazione militare e l’invasione, ed eccezion fatta, in ogni caso, per i sinistri verificatisi nei primi 14 giorni dall’inizio degli eventi bellici occorsi all’estero, se e in quanto l'Assicurato sia stato già presente sul luogo degli stessi al momento del loro insorgere;
c) xxxxxxxx conseguenti ad azioni intenzionali dell’Assicurato quali: il tentato suicidio; gli atti autolesivi; la mutilazione volontaria; i sinistri provocati volontariamente dall'Assicurato; i sinistri che siano conseguenza dell'uso di stupefacenti o di medicine in dosi non terapeutiche o non prescritte dal medico, o di stati
d'alcolismo acuto o cronico;
d) xxxxxxxx conseguenti ad incidente aereo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo;
e) partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;
f) Infortuni già verificatisi o Malattie già in essere alla Data di decorrenza dell'assicurazione e loro seguiti, conseguenze e postumi;
g) sinistri che siano diretta conseguenza di stati depressivi, minorazioni dell’integrità psichica, affezioni psichiatriche o neuropsichiatriche o dell’assunzione in via continuativa di farmaci psicotropi a scopo terapeutico;
h) sinistri che siano conseguenza diretta o indiretta di esplosioni atomiche o di radiazioniatomiche;
i) sinistri che siano conseguenza diretta della pratica di Attività Sportive Professionistiche, della pratica del paracadutismo o di sport aerei in genere;
j) Malattia consistente in sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero altre patologie ad essa collegate, infezione da HIV ovvero patologie ad essacorrelate.
La garanzia Inabilità Temporanea Totale è inoltre esclusa in caso di:
k) sinistri causati da stato di ebbrezza alla guida di veicoli di cui all’art. 186 D.Lgs 285/92 e successive modifiche o in stato di ubriachezza;
l) xxxxxxxx conseguenti alla guida di veicoli o natanti a motore senza la prescritta abilitazione alla guida, salvo il caso di guida con patente scaduta qualora l’Assicurato al momento del Sinistro sia in possesso dei requisiti per il rinnovo;
m) Infortuni causati dalla pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, arti marziali in genere, guidoslitta, rugby, football americano, hockey su ghiaccio o a rotelle, immersioni con autorespiratore, sport equestri in genere;
n) Infortuni derivanti dalla pratica di sport estremi. Esempi: arrampicata, scalata di roccia o di ghiaccio, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, sci estremo, base jumping, bungee jumping, rafting, canyoning, climbing, free climbing, helisnow, jet ski, kitesurfing, torrentismo, snowrafting, skeleton (slittino), bobsleigh, motoslitta e similari;
o) interventi di chirurgia plastica ricostruttiva che non siano resi necessari a seguito di Infortunio o Malattia verificatosi in corso di polizza; interventi chirurgici aventi finalità estetiche e dietologiche;
p) interruzioni di lavoro dovute a gravidanza.
Oltre che nei casi generali sub lettere da a) a j), la copertura relativa al rischio di Perdita d’Impiego è inoltre esclusa nei seguenti casi:
q) licenziamento di Assicurati presso il medesimo datore di lavoro dal quale avevano ricevuto nei 12 mesi prima dell’adesione, un’intimazione di licenziamento o una comunicazione scritta nella quale venivano individuati come lavoratori oggetto di una procedura di mobilità o di cassaintegrazione;
r) licenziamenti dovuti a “giusta causa”;
s) dimissioni;
t) licenziamenti dovuti a motivi disciplinari;
u) licenziamenti tra congiunti, anche da parte di ascendenti, discendenti, coniuge, fratelli, sorelle, xxx, xxxxxx e affini fino al secondo grado (anche nel caso in cui il datore di lavoro sia una persona giuridica ed i sopradetti soggetti occupino una posizione decisionale quale, a titolo meramente esemplificativo, amministratore unico, amministratore delegato, direttore generale, procuratore, ecc.);
v) cessazioni, alla loro scadenza, di contratti di lavoro a tempo determinato, contratti di inserimento (ex formazione lavoro), contratti di apprendistato, contratti di somministrazione lavoro (ex interinali) e contratti di lavoro intermittente;
w) contratti di lavoro non regolati dal diritto italiano;
x) licenziamenti a seguito del raggiungimento dell’età richiesta per il diritto a “pensione di vecchiaia”;
y) risoluzioni del rapporto di lavoro, anche consensuali, avvenute a seguito di processi di riorganizzazione aziendale in base ai quali sono previsti trattamenti accompagnatori alla quiescenza;
z) messa in mobilità del lavoratore dipendente che, nell’arco del periodo di mobilità stessa, maturi il diritto al trattamento pensionistico di anzianità e/o di vecchiaia;
aa) situazioni di disoccupazione che diano luogo all’indennizzo da parte della Cassa integrazione guadagni
Ordinaria (anche in deroga), Edilizia o Straordinaria (anche in deroga); bb) licenziamento per superamento del periodo di comporto; cc) licenziamento dovuto alla carcerazione del lavoratore.
Oltre che nei casi generali sub lettere da a) a j), la copertura relativa al rischio Ricovero Ospedaliero è anche esclusa nei seguenti casi:
dd) interventi di chirurgia plastica ricostruttiva che non siano resi necessari a seguito di Infortunio o Malattia, e prestazioni aventi finalità estetiche, dietologiche e fitoterapiche;
ee) ricoveri dovuti al parto o a patologie connesse alla gravidanza; aborto volontario non terapeutico; ff) ricoveri dovuti a infertilità, sterilità, checkup di medicina preventiva;
gg) ricoveri in regime di lungodegenza o le convalescenze, anche in soggetti non più autosufficienti, qualora siano resi necessari prevalentemente da misure di carattere assistenziale o fisioterapico di mantenimento.
Art. 8. Beneficiari delle prestazioni
Beneficiario irrevocabile delle Prestazioni è l’Aderente/Assicurato.
Non possono essere Beneficiari i cittadini o i residenti di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti d’America o comunque i soggetti inclusi nelle liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > xxx.xxxxxxxx.xxx).
Art. 9. Premi dell'assicurazione
2,75% * Somma Assicurata * 12
Il pagamento delle rate mensili di Premio avviene mediante autorizzazione irrevocabile per tutta la durata del contratto all’addebito sul conto corrente intrattenuto presso la Contraente; il pagamento effettuato secondo tale modalità costituisce a tutti gli effetti regolare quietanza. L’ammontare totale del Premio unico, indicato sul Modulo di adesione è comprensivo dell’imposta di assicurazione, a carico dell’Aderente, attualmente pari al 2,5% del premio imponibile.
Il primo addebito del Premio è effettuato alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione.
Art. 10. Variazione del Premio e delle condizioni di assicurazione
La Compagnia si riserva il diritto di variare le condizioni di assicurazione e/o l’importo del Premio dell’assicurazione per giustificato motivo e, segnatamente, qualora venga accertato l’andamento tecnico negativo della Polizza in esito alla valutazione dei dati statistici di riferimento.
L’Aderente che non accetti la variazione ha la facoltà di recedere dalla copertura con comunicazione da inviarsi alla Compagnia almeno 30 (trenta) giorni prima della data di efficacia della stessa variazione a mezzo lettera raccomandata AR, fax o tramite email ai seguenti recapiti:
Cardif – Back Office Protezione – Post Vendita Xxxxxxx Xxxxxxx 000
00000 Xxxxxx (XX)
Fax: 00.00000000
email: xxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx
In tal caso, l’assicurazione cessa con effetto dalla fine del periodo di assicurazione annuale per il quale il Premio è stato pagato e nulla sarà più dovuto dall’Aderente per le annualità successive. In ogni caso, prestando la propria adesione alle coperture assicurative, l’Aderente ha concordato che a fronte della comunicazione di variazione dell’importo del Premio o delle condizioni di assicurazione il proprio silenzio sia considerato come assenso alla variazione stessa.
Art. 11. Denuncia dei Sinistri
In caso di Xxxxxxxx, si raccomanda all’Assicurato di contattare tempestivamente e preventivamente il Servizio Clienti che risponde al numero verde 800.900.780 oppure dall’estero 02.77224686 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.00 ed il sabato dalle 9.00 alle 13.00.
• Cardif – Back Office Protezione - Ufficio Sinistri - Casella Postale 421 – 00000 Xxxxxx (XX)
• fax 00.00000000
• email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx
Ai fini della liquidazione dei Sinistri dovrà essere consegnata all’Assicuratore tutta la documentazione richiesta da quest’ultimo necessaria e sufficiente a verificare il diritto alla Prestazione.
I documenti da consegnare necessari per tutte le garanzie sono:
− denuncia scritta del Sinistro;
− copia del documento di xxxxxxxxxxxx’Xxxxxxxxxx.
I documenti da consegnare necessari per ciascuna garanzia sono (salvo integrazioni richieste dall'Assicuratore):
- Inabilità Temporanea Totale: dichiarazione del medico curante e, in caso di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, certificato di ricovero e o copia della cartella clinica; ultima Dichiarazione dei Redditi presentata dall’Assicurato al momento del Sinistro; la Compagnia potrebbe richiedere, ove necessario, quella relativa all’anno precedente la Data di Decorrenza;
- Ricovero Ospedaliero: per gli Assicurati che non svolgano alcuna attività lavorativa al momento di accadimento del Sinistro, documentazione attestante lo stato di Non Lavoratore; per gli Assicurati che fossero Dipendenti Pubblici o Pensionati al momento del Sinistro, ultimi 3 Cedolini mensili ricevuti prima della data di accadimento del Sinistro; la Compagnia potrebbe richiedere, ove necessario, il cedolino precedente la Data di Decorrenza; al verificarsi del Sinistro, e così alla scadenza di ogni rata successiva che avvenga nel periodo di Ricovero Ospedaliero, documentazione sanitaria comprovante il perdurare del Ricovero medesimo, copia della cartella clinica e, ove rilasciata, lettera di dimissione dal Ricovero Ospedaliero
- Perdita di Impiego: documentazione atta ad attestare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo e il permanere dello stato di disoccupazione; ultimi 3 Cedolini mensili ricevuti prima della Perdita di Impiego; la Compagnia potrebbe richiedere, ove necessario, il cedolino precedente la Data di Decorrenza.
L’Assicurato deve inoltre:
− sciogliere da ogni riserbo i medici curanti;
− consentire le indagini, gli accertamenti e le visite mediche eventualmente necessarie da effettuarsi ad opera di consulenti medici di fiducia dell’Assicuratore, il costo delle quali sarà a totale carico dell’Assicuratore medesimo.
Le denunce saranno considerate complete solamente al ricevimento di tutta la documentazione richiesta.
Art. 12. Liquidazione dei Sinistri
L’Assicuratore si impegna a liquidare il Sinistro a seguito della ricezione di tutta la documentazione richiesta relativa allo stesso, entro 30 giorni lavorativi da tale ricezione.
Tutti i pagamenti della Compagnia, effettuati a qualunque titolo, sono:
in euro
versati su un conto corrente di un Istituto di credito con sede nell’Unione Europea e, comunque, intrattenuto presso un’Agenzia che si trova in uno Stato membro dell’Unione Europea.
Art. 13. Legge applicabile
La legge applicabile alla Polizza è quella italiana.
Art. 14. Comunicazioni
Tranne che per il recesso (art. 4), per i sinistri (art. 11), per i reclami (Art. 18) e per la Privacy (art. 19), tutte le comunicazioni da parte dell’Aderente/Assicurato alla Compagnia dovranno essere fatte per iscritto a:
• Cardif – Back Office Protezione Post Vendita Xxxxxxx Xxxxxxx 000 00000 Xxxxxx (XX)
• email xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx
Eventuali comunicazioni da parte dell’Assicuratore saranno indirizzate all’ultimo domicilio comunicato dall’Aderente/Assicurato ovvero qualora l’Aderente/Assicurato abbia concesso l’autorizzazione, all’indirizzo e- mail specificato.
La Compagnia, nella propria Home Page Internet (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx), mette a disposizione dei clienti la possibilità di accedere ad un'area riservata per la consultazione della propria posizione assicurativa, nei termini e secondo le modalità previste da IVASS. L'area è consultabile tramite l’utilizzo delle credenziali assegnate ai clienti al primo accesso in occasione della registrazione.
Art. 15. Cessione dei diritti
L’Aderente/Assicurato non potrà in alcun modo cedere o trasferire a terzi o vincolare a favore di terzi i diritti derivanti dalla copertura assicurativa.
Art. 16. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze, dell'Assicurato o dell’Aderente relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte dell’Assicuratore, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Si richiama particolare attenzione sulle informazioni inerenti allo stato di salute dell’Assicurato che, richieste dalla Compagnia all'atto dell’adesione all'assicurazione, devono corrispondere a verità ed esattezza.
Art. 17. Foro competente
Per qualunque controversia derivante dall’applicazione o interpretazione della presente Xxxxxxx, sorta tra l’Assicuratore e la Contraente (o uno di essi), da una parte, e, dall’altra, qualunque Aderente e/o avente diritto, così come individuato nelle Condizioni di Assicurazione, foro competente è, in via esclusiva, quello del luogo di residenza o domicilio dell’Aderente e/o avente diritto.
Art. 18. Reclami Reclami alla Compagnia
Eventuali reclami riguardanti il comportamento della Compagnia o la violazione da parte della stessa Compagnia di norme cui è soggetta (per es. reclami sul contenuto delle coperture assicurative o sulla gestione dei sinistri), devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, a mezzo telefax o e-mail all’Ufficio Reclami della Compagnia, al seguente recapito:
Cardif - Ufficio Reclami
Xxxxxx Xxxx Xx Xxxxx, 0 00000 Xxxxxx e-mail: xxxxxxx@xxxxxx.xxx
fax 0000.000.000
La Compagnia si impegna a dare riscontro entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro ad opera della Compagnia nel termine sopraindicato, potrà rivolgersi all’IVASS, secondo le modalità previste per i reclami presentati direttamente all’IVASS sotto elencate ed inviando altresì copia del reclamo presentato alla Compagnia nonché dell’eventuale riscontro da quest’ultima fornito.
Reclami all’intermediario assicurativo
Qualora il reclamo riguardi il comportamento dell’intermediario assicurativo o la violazione da parte dello stesso intermediario di norme cui è soggetto (per es. reclami sulla distribuzione dei prodotti assicurativi), deve essere inoltrata una comunicazione scritta a quest’ultimo con le modalità indicate nel modello Allegato 4, documento che viene consegnato a cura del medesimo intermediario assicurativo.
L’intermediario si impegna a dare riscontro entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Se non lo facesse o se l’esponente non fosse soddisfatto della risposta, può rivolgersi all'IVASS con le modalità sotto riportate per i reclami presentati direttamente all’Istituto, allegando sia il reclamo sia l'eventuale risposta dell’intermediario.
Reclami all’IVASS
IVASS – Servizio tutela del consumatore Xxx xxx Xxxxxxxxx 00
00000 Xxxx xxxxx@xxx.xxxxx.xx fax 00.00000000
Per la stesura del reclamo presentato a IVASS è possibile utilizzare il modello disponibile sul sito xxx.xxxxx.xx e sul
sito della Compagnia xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx nella sezione dedicata ai reclami.
Il reclamo deve riportare chiaramente i seguenti elementi identificativi:
il nome, cognome, indirizzo ed eventuale recapito telefonico;
la Compagnia, l’intermediario o i soggetti di cui si lamenta l’operato;
la descrizione dei motivi della lamentela e l’eventuale documentazione a sostegno della stessa.
Resta in ogni caso salva la facoltà di ricorrere all’istituto della mediazione come disciplinato dal D. Lgs. n° 28 del 4 marzo 2010 e di adire l’Autorità Giudiziaria.
In caso di liti trasfrontaliere in cui sia parte, il reclamante avente la residenza in Italia può presentare il reclamo:
direttamente all’Autorità di vigilanza / sistema competente del paese dello stato membro in cui ha sede legale l’impresa di assicurazioni che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx);
all’ IVASS che provvede all’inoltro alla suddetta Autorità / sistema, dandone notizia alreclamante.
Autorità di vigilanza del paese di origine dell’Assicuratore è ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) alla quale possono essere inviati reclami seguendo la procedura indicata sul sito xxxx://xxxx.xxxxxx- xxxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxx- de-la-clientele/comment-contacter-lacp.html.
Art. 19 - Protezione dei dati personali
Come parte del contratto assicurativo e in qualità di titolare del trattamento, l'Assicuratore è tenuto ad acquisire alcuni dati personali riferiti al Cliente (da intendersi quale Contraente/Aderente o Assicurato o Beneficiario del contratto assicurativo, oppure i soggetti che li rappresentano, o il Titolare effettivo), che sono tutelati dal Regolamento Generale (UE) sulla Protezione dei Dati n. 2016/679 (il “GDPR”).
Il conferimento dei dati personali richiesti dall’Assicuratore è necessario per il perfezionamento e la gestione del contratto assicurativo e in alcuni casi è obbligatorio per legge, regolamento, normativa comunitaria od in base alle disposizioni impartite da soggetti pubblici. Se il conferimento dei dati personali richiesti dall’Assicuratore fosse facoltativo, tale possibilità sarebbe indicata al momento della raccolta dei dati.
Le informazioni di seguito fornite riguardano anche, per quanto applicabili, i trattamenti di dati personali eventualmente posti in essere da soggetti che fanno parte della c.d. “catena assicurativa”, come di seguito specificati ferma la facoltà per gli stessi di rendere autonoma informativa.
I dati personali raccolti dall’Assicuratore sono necessari:
x. Xxx adempiere ad obblighi di legge e di regolamento, laddove applicabili
L’Assicuratore tratta i dati personali del Cliente per adempiere a molteplici obblighi di legge e di regolamento, anche tra cui:
• adempimento di obblighi connessi all’esercizio dell’attività assicurativa;
• prevenzione delle frodi assicurative;
• prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo;
• contrasto all’evasione fiscale e adempimento degli obblighi di controllo fiscale e di notifica;
• monitoraggio e segnalazione dei rischi in cui l’organizzazione potrebbe incorrere;
• risposta ad una richiesta ufficiale di un'autorità pubblica o giudiziaria debitamente autorizzata.
Per tali finalità i dati del Cliente potranno inoltre essere trattati, quali autonomi titolari, da soggetti, pubblici o privati, esterni all’Assicuratore, ivi compresi i soggetti appartenenti alla cd. “Catena Assicurativa” quali:
- intermediari, agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, partners per la gestione dei contratti di assicurazione;
- autorità finanziarie o giudiziarie, arbitri e mediatori, agenzie statali o enti pubblici, enti ed organismi del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa, su richiesta e nei limiti consentiti dalla legge.
Un elenco aggiornato e completo dei suddetti soggetti o categorie di soggetti è disponibile presso la sede dell’Assicuratore.
Il trattamento dei dati per tali finalità da parte dell’Assicuratore e dei soggetti sopra indicati, non richiede di norma la prestazione del consenso da parte del Cliente.
b. Per l’esecuzione di un contratto di cui il Cliente è parte o per l’esecuzione di misure precontrattuali, adottate su sua richiesta
L’Assicuratore tratta i dati personali del Cliente per stipulare ed eseguire i relativi contratti, inclusi:
• la definizione del profilo di rischio assicurativo del Cliente e dei costi a suo carico;
• la prestazione dei servizi assicurativi che riguardano il Cliente;
• la gestione dei sinistri assicurativi, la relativa liquidazione e l’esecuzione della copertura assicurativa;
• fornire al Cliente le informazioni richieste in merito ai contratti dell’Assicuratore;
• l’assistenza e la risposta alle richieste;
• la valutazione dell’Assicuratore della possibilità di offrire al Cliente un contratto di assicurazione e a quali condizioni.
Per tali finalità i dati del Cliente potranno inoltre essere trattati, quali autonomi titolari, da soggetti, pubblici o privati, esterni all’Assicuratore, ivi compresi i soggetti appartenenti alla cd. “Catena Assicurativa” quali:
- soggetti terzi interessati dal contratto di assicurazione, nel rispetto di quanto previsto dal diritto nazionale applicabile, quali:
i. i titolari del contratto, i sottoscrittori e gli assicurati, nonché i loro rappresentanti;
ii. gli assegnatari di contratto o i beneficiari di surrogazione;
iii. i soggetti responsabili di incidenti, le vittime, nonché i loro rappresentanti e i testimoni.
- alcuni professionisti regolamentati come operatori sanitari, avvocati, notai, trustee e auditor
nonché periti e cliniche o strutture sanitarie.
- Società del Gruppo BNP Paribas.
- intermediari, agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, partners per la gestione dei contratti di assicurazione;
Un elenco aggiornato e completo dei suddetti soggetti o categorie di soggetti è disponibile presso la sede dell’Assicuratore.
Il trattamento dei dati per tali finalità da parte dell’Assicuratore e dei soggetti sopra indicati, non richiede di norma la prestazione del consenso da parte del Cliente.
c. Per il perseguimento di legittimi interessi dell’Assicuratore
L’Assicuratore tratta i dati personali del Cliente per realizzare, sviluppare e gestire i propri contratti di assicurazione, per migliorare la propria gestione del rischio e per tutelare i propri diritti legali, inclusi:
1. prova del pagamento del premio o del contributo;
2. prevenzione delle frodi;
3. adesione a contratti di coassicurazione o di riassicurazione;
4. gestione IT, inclusa la gestione dell’infrastruttura (es. piattaforme condivise) e la continuità aziendale e la sicurezza IT;
5. elaborazione di modelli statistici individuali, basati sull'analisi del numero e dell’incidenza delle perdite, ad esempio per aiutare a definire il punteggio di rischio assicurativo del Cliente;
6. elaborazione di statistiche, test e modelli aggregati per la ricerca e lo sviluppo, al fine di migliorare la gestione del rischio del Gruppo societario dell’Assicuratore o al fine di migliorare prodotti e servizi esistenti o crearne di nuovi;
7. lancio di campagne di prevenzione, ad esempio creazione di alert in caso di calamità naturali o incidenti
stradali;
8. formazione del personale dell’Assicuratore attraverso la registrazione delle telefonate ricevute ed effettuate dal suo call center;
9. personalizzazione dell’offerta dell’Assicuratore dedicata al Cliente e di quella delle altre società del Gruppo BNP Paribas attraverso:
o miglioramento della qualità dei propri contratti assicurativi;
o promozione dei propri contratti di assicurazione corrispondenti alla situazione e al profilo dell’Assicurato.
Tale obiettivo può essere raggiunto:
− segmentando i potenziali e gli attuali clienti dell’Assicuratore;
− analizzando le abitudini dei Clienti e le loro preferenze sui vari canali di comunicazione che l’Assicuratore rende disponibili (e-mail o messaggi, visite al sito web dell’Assicuratore, ecc.);
− condividendo i dati personali dei Clienti con un’altra società del Gruppo BNP Paribas, in particolare se il Cliente è – o diventerà – cliente di un’altra società del Gruppo; e
− incrociando i dati raccolti dal contratto di assicurazione che il Cliente ha già sottoscritto o del quale ha ricevuto un’offerta, con altri dati che l’Assicuratore già tratta su di lui (es. l’Assicuratore potrebbe individuare che il Cliente ha dei figli ma non ha ancora sottoscritto un’assicurazione a copertura dell’intero nucleo familiare).
10. organizzazione di operazioni a premi, lotterie o campagne promozionali.
I dati personali del Cliente potranno essere aggregati in statistiche anonime che potranno essere offerte alle società del Gruppo BNP Paribas per contribuire allo sviluppo della loro attività. In questo caso i dati personali del Cliente non verranno mai divulgati e coloro che riceveranno queste statistiche anonime non saranno in grado di accertare l’identità del Cliente stesso.
Per le finalità di cui ai precedenti punti 1, 2, e 3, i dati del Cliente potranno inoltre essere trattati, quali autonomi titolari, da soggetti, pubblici o privati, esterni all’Assicuratore, ivi compresi i soggetti appartenenti alla cd. “Catena Assicurativa” quali:
- intermediari, agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, partners per la gestione dei contratti di assicurazione;
- altri assicuratori, ai co-assicuratori, ri-assicuratori e fondi di garanzia, SIM e Società di gestione del risparmio; società di servizi per il quietanzamento, banche;
- Enti previdenziali se coinvolti in sinistri assicurativi o quando l’Assicuratore fornisce prestazioni complementari alle prestazioni previdenziali;
- autorità finanziarie o giudiziarie, arbitri e mediatori, agenzie statali o enti pubblici, enti ed organismi del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa, su richiesta e nei limiti consentiti dalla legge;
- società del Gruppo BNP Paribas.
Un elenco aggiornato e completo dei suddetti soggetti o categorie di soggetti è disponibile presso la sede dell’Assicuratore.
Il trattamento dei dati per tali finalità da parte dell’Assicuratore e dei soggetti sopra indicati, non richiede di norma la prestazione del consenso da parte del Cliente.
I dati saranno trattati con procedure prevalentemente informatizzate, potranno essere conosciuti da dipendenti e collaboratori dell’Assicuratore autorizzati al trattamento e/o da partner di fiducia che svolgono attività tecniche ed organizzative per conto dello stesso Assicuratore, in qualità di responsabili del trattamento, e saranno conservati per la durata del contratto e, al suo termine, per i tempi previsti dalle norme in materia di conservazione di documenti a fini amministrativi, contabili, fiscali, contrattuali, ed assicurativi (di norma, 10 anni).
Per le menzionate finalità i dati personali del Cliente potranno essere trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo (SEE) solo verso Paesi per i quali la Commissione Europea abbia riconosciuto un livello adeguato di protezione dei dati o, in mancanza, sulla base dell’adozione delle clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione Europea o di norme vincolanti d’impresa (per i trasferimenti infragruppo). Per richiedere una copia di tali garanzie o dettagli su dove siano consultabili, il Cliente può inviare una richiesta scritta ai recapiti di seguito indicati.
Il Cliente ha i seguenti diritti:
• Il diritto di accesso: il Cliente può ottenere informazioni riguardanti il trattamento dei propri dati personali e una copia di tali dati personali.
• Il diritto di rettifica: laddove il Cliente ritenga che i suoi dati personali siano incompleti o inesatti, potrà richiedere che tali dati personali vengano integrati e modificati.
• Il diritto alla cancellazione: il Cliente può richiedere la cancellazione dei propri dati personali, nella misura consentita dalla legge.
• Il diritto alla limitazione del trattamento: il Cliente può richiedere la limitazione del trattamento dei propri dati personali.
• Il diritto di opposizione: il Cliente può opporsi al trattamento dei propri dati personali, per motivi connessi alla propria situazione particolare. Il Cliente ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei propri dati personali per finalità di marketing diretto, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.
• Il diritto di revocare il suo consenso: qualora il Cliente abbia prestato il consenso al trattamento dei propri dati personali avrà sempre il diritto di revocare tale consenso in ogni momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
• Il diritto alla portabilità dei dati: ove legalmente applicabile, l’Assicurato ha il diritto di ricevere i propri dati personali che ha fornito all’Assicuratore o, laddove tecnicamente fattibile, richiedere che vengano trasferiti a terzi.
Se l’Assicurato desidera ricevere informazioni più dettagliate sul trattamento dei suoi dati personali effettuato dall’Assicuratore, può consultare il documento “Informativa sulla protezione dei dati personali” disponibile al seguente indirizzo web: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx (sezione “Privacy”).
Tale Informativa contiene informazioni più specifiche inerenti al trattamento dei dati personali che l’Assicuratore, in qualità di titolare del trattamento dei dati, è tenuto a fornire al Cliente. Essa include le categorie di dati personali trattati, il loro periodo di conservazione, nonché i destinatari dei dati personali.
Per qualsiasi richiesta di informazioni o per esercitare i suoi diritti, il Cliente potrà contattare il Data Protection Officer (il “DPO” responsabile della protezione dei dati dell’Assicuratore) a mezzo e-mail o posta ordinaria, ai seguenti recapiti:
Data Protection Officer
> xxxx.xxxxxxxxxx.xxxxx@xxxxxx.xxx
> X.xx Xxxx Xx Xxxxx, 0 00000 Xxxxxx
Il richiedente dovrà allegare una scansione/copia del suo documento di identità per finalità di identificazione.
In conformità alla normativa applicabile, oltre ai diritti di cui sopra, il Cliente ha anche il diritto di presentare un reclamo all'Autorità di Controllo competente.
In alcuni casi, per esempio quando denuncia un sinistro, l’Assicuratore può talvolta richiedere al Cliente di fornire dati riguardanti il proprio stato di salute, rispetto ai quali è altresì richiesto al Cliente il rilascio di un consenso esplicito al trattamento. In tal caso il consenso rilasciato dal Cliente riguarda anche i trattamenti eventualmente posti in essere, quali autonomi titolari, dai soggetti privati esterni all’Assicuratore necessariamente coinvolti in relazione alla gestione del rischio assicurato ivi compresi i soggetti appartenenti alla cd. “Catena Assicurativa” (come intermediari, agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, partners per la gestione dei contratti di assicurazione altri assicuratori, co-assicuratori, ri-assicuratori e fondi di garanzia, SIM e Società di gestione del risparmio, società di servizi per il quietanzamento, banche, organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo, soggetti terzi interessati dal contratto di assicurazione - nel rispetto di quanto
previsto dal diritto nazionale applicabile, enti previdenziali se coinvolti in sinistri assicurativi o quando l’Assicuratore fornisce prestazioni complementari alle prestazioni previdenziali, partners commerciali, assicurativi e bancari, arbitri e mediatori, agenzie, professionisti regolamentati come operatori sanitari, avvocati, notai, trustee e auditor nonché periti e cliniche o strutture sanitarie), società del Gruppo BNP Paribas.
Il Cliente acconsente a che i dati personali riguardanti il proprio stato di salute possano essere trattati dall’Assicuratore e dai soggetti sopra indicati esclusivamente per le finalità di gestione del contratto assicurativo.
In alcuni casi, per esempio quando stipula la polizza, l’Assicuratore può talvolta richiedere al Cliente di fornire dati riguardanti il proprio stato di salute, ad esempio nel compilare una dichiarazione attestante il proprio stato di salute, un questionario medico o quando si eseguono formalità assuntive di ordine medico. Rispetto a tali dati è altresì richiesto al Cliente il rilascio di un consenso esplicito al trattamento. In tal caso il consenso rilasciato dal Cliente riguarda anche i trattamenti eventualmente posti in essere, quali autonomi titolari, dai soggetti privati esterni all’Assicuratore necessariamente coinvolti in relazione alla gestione del rischio assicurato ivi compresi i soggetti appartenenti alla cd. “Catena Assicurativa” (come intermediari, agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, partners per la gestione dei contratti di assicurazione ad altri assicuratori, co- assicuratori, ri-assicuratori e fondi di garanzia, SIM e Società di gestione del risparmio, società di servizi per il quietanzamento, banche, organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo, soggetti terzi interessati dal contratto di assicurazione - nel rispetto di quanto previsto dal diritto nazionale applicabile, enti previdenziali se coinvolti in sinistri assicurativi o quando l’Assicuratore fornisce prestazioni complementari alle prestazioni previdenziali, partners commerciali, assicurativi e bancari, arbitri e mediatori, agenzie, professionisti regolamentati come operatori sanitari, avvocati, notai, trustee e auditor nonché periti e cliniche o strutture sanitarie), società del Gruppo BNP Paribas.
Il Cliente acconsente a che i dati personali riguardanti il proprio stato di salute possano essere trattati dall’Assicuratore e dai soggetti sopra indicati esclusivamente per le finalità di conclusione del contratto assicurativo.
Quando il Cliente compila un questionario sanitario non cartaceo, l’emissione o la non emissione di un’offerta e le relative condizioni - in particolare in termini di coperture, importo del premio ed eventuali formalità mediche aggiuntive - sono determinate automaticamente, sulla base delle risposte fornite dallo stesso Cliente. Ulteriori domande possono essere rivolte al Cliente ai fini di una valutazione del rischio più accurata che consideri il suo stato di salute (comprese le malattie che riguardano l’Assicurato o gli incidenti subiti in passato).
Sulla base delle risposte del Cliente può essere emessa un'offerta assicurativa. Il premio e la copertura di questa offerta assicurativa possono essere modificati (aggiunta di alcune esclusioni, revoca di alcune coperture).
Il Cliente ha il diritto di contestare queste decisioni automatizzate rivolgendosi ad un membro del personale dell'Assicuratore, che deve considerare il punto di vista del Cliente. Tale diritto è esercitato secondo quanto indicato nel presente articolo e nella Sezione 7 dell’Informativa sulla protezione dei dati personali disponibile all’indirizzo web già citato.
MODULO DI ADESIONE POLIZZA BNL REDDITO PROTETTO
alla Polizza Collettiva n. 5436/02
tra Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. e Cardif Assurances Risques Divers
Copertura assicurativa nr: | ……………………………. | Polizza Collettiva | N° 5436/02 |
Codice Sportello | ……………………………. |
...........................................................................................................................................................................................................................................................................
Premio imponibile Annuo Euro Imposte di legge Euro Premio Lordo Annuo Euro Rata addebitata mensilmente Euro
Data di Decorrenza della Copertura: Data di primo addebito del Premio: Aderente/Assicurato
...........................................................................................................................................................................................................................................................................
Cognome e nome Codice Fiscale Stato residenza
...........................................................................................................................................................................................................................................................................
Indirizzo e civico residenza Comune residenza Prov. CAP
...........................................................................................................................................................................................................................................................................
Indirizzo e civico di recapito (domicilio eletto se diverso dalla residenza) Comune di recapito Prov. CAP
...........................................................................................................................................................................................................................................................................
Documento identità nr. Tipo documento° NDG Aderente
...........................................................................................................................................................................................................................................................................
Rilasciato da Luogo e data rilascio
° 01=carta d’identità; 02=patente di guida; 03=passaporto; 04=porto d’armi; 05=tessera postale; 06=altro
Somma Assicurata
La Polizza è operante per la Somma assicurata di Euro Il calcolo dell’indennità avviene secondo i criteri
indicati nell’art. 6 delle Condizioni di Assicurazione.
Coperture, Franchigie e limiti di Indennizzo
Alle garanzie si applicano i relativi periodi di Franchigia e limiti di Indennizzo di seguito riportati:
Coperture | Periodo di Franchigia | Limite di Indennizzo per Sinistro |
Ricovero Ospedaliero | 4 giorni | 6 Indennità |
Inabilità Temporanea Totale | 30 giorni | 6 Indennità |
Perdita d’Impiego | 30 giorni | 6 Indennità |
Dichiarazioni dell’Aderente/Assicurato
Ai fini dell’efficacia dell’adesione alla Polizza, con l'apposizione della firma in calce l'Aderente/Assicurato dichiara, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile: 1) di essere in buono stato di salute*; 2) di non essere affetto da Malattie o lesioni fisiche né da patologie che necessitino di un trattamento medico, farmacologico o fisioterapico continuativo nel tempo**; 3) di non essere stato assente dal lavoro negli ultimi 12 mesi per più di 30 giorni lavorativi consecutivi, a causa di Malattia o di Infortunio (dichiarazione valida solo in caso di Assicurato lavoratore al momento dell’adesione); 4) di non aver ricevuto nei 12 mesi antecedenti la presente adesione una contestazione disciplinare o un’intimazione di licenziamento o alcuna comunicazione scritta nella quale venga individuato come un lavoratore oggetto di una procedura di mobilità o di cassa integrazione (dichiarazione valida solo in caso di Assicurato Lavoratore Dipendente del settore Privato al momento dell’adesione).
* non si considera ostativo alla dichiarazione di essere in buono stato di salute l’essere affetti da una malattia mentale ovvero da patologie che richiedano in via continuativa l’assunzione a scopo terapeutico esclusivamente di farmaci psicotropi;
** non si considera ostativo alla dichiarazione l’essere sottoposti a trattamento medico o farmacologico che preveda esclusivamente l’assunzione di farmaci psicotropi.
Si richiama l’attenzione dell’Aderente sulle seguenti avvertenze relative alle dichiarazioni del proprio stato di salute:
a) le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti possono compromettere il diritto alla Prestazione; b) prima dell’adesione è necessario verificare l’esattezza e la rispondenza a verità delle dichiarazioni di cui sopra, relative al proprio stato di salute, siano esse rese tramite la compilazione del questionario medico o in qualunque altra forma; c) anche nei casi non espressamente previsti dall’impresa, l’Assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l’effettivo stato di salute. Il costo di tale visita medica, a carico dell’Assicurato, è pari a Euro 230,00 (per maggiori informazioni contattare il Servizio Clienti al numero 800.900.780).
Con l'apposizione della firma in calce l'Aderente conferma:
- di essere titolare e/o cointestatario di conto corrente presso la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.;
- di aver ricevuto ed accettato il documento riepilogativo dei principali obblighi di comportamento degli intermediari (modello Allegato 3), la dichiarazione sui dati essenziali dell’intermediario (modello Allegato 4), la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni (set informativo) relativa alla Polizza Collettiva n. 5436/02, tutto quanto consegnato in forma cartacea e prima della sottoscrizione della presente dichiarazione;
- di sapere che è possibile richiedere alla Compagnia le credenziali per l’accesso all’area riservata;
- che gli è stato richiesto di fornire una serie di informazioni ritenute necessarie per valutare la coerenza della Polizza alle sue richieste ed esigenze di copertura assicurativa,
DI ADERIRE
alla Polizza suddetta, indicando come Assicurato sé stesso/a.
Luogo e data Firma Aderente/Assicurato
L’Aderente dichiara, inoltre, di approvare specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 del codice civile le condizioni concernenti la copertura assicurativa ed, in particolare, l’Art. 2 (Persone assicurabili e adesione alla copertura assicurativa), l’Art. 3 (Decorrenza, durata e cessazione delle garanzie), l’Art. 4 (Diritto di recesso), l’Art. 7 (Esclusioni), l’Art. 8 (Beneficiari), l’Art. 10 (Variazione del Premio e delle condizioni di assicurazione), l’Art. 11 (Denuncia dei Sinistri), l’Art. 12 Liquidazione dei Sinistri e l’Art. 15 (Cessione dei diritti).
Luogo e data Firma Aderente/Assicurato
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’Aderente/Assicurato dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali fornita, ai sensi del Regolamento Generale (UE) sulla Protezione dei Dati n. 2016/679 (il “GDPR”), da Cardif Assurances Risques Divers – Rappresentanza generale per l’Italia tramite l’art 19 delle Condizioni di Assicurazione e il documento “Informativa sulla protezione dei dati personali” ivi richiamato, che si impegna a rendere nota agli altri interessati. Con la sottoscrizione in calce, esprime dunque il proprio consenso al trattamento dei dati personali - ivi compresi quelli appartenenti a categorie particolari ai sensi dell’art. 9 del GDPR, ove necessario per i servizi richiesti come specificato nell’informativa ricevuta - effettuato da parte della Compagnia e di tutti i soggetti diversi indicati nell’informativa, per le finalità e con le modalità illustrate nell’informativa stessa.
Luogo e data Firma Aderente/Assicurato
MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI PREMI
II titolare e/o cointestatario del conto corrente sotto indicato autorizza la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. ad addebitare in conto il premio periodico:
Premio corrisposto in n°12 rate mensili ciascuna pari a €
IBAN Intestatario Firma del Titolare