REGIONE DEL VENETO
XXXXXXX XXX XXXXXX
XXXXXXX XXXXX’ XXXXXX XXXXX-XXXXXXXXX X. 0 “VICENZA”
DELIBERAZIONE
n. 537 del 13-7-2016
O G G E T T O
Accordo contrattuale con la Cooperativa M25 di Vicenza per la realizzazione del progetto di integrazione sociale denominato CLUB 16:00.
Proponente: U.O.S. Disabilità Anno Proposta: 2016
Numero Proposta: 593
Il Responsabile dell’U.O.S. Disabilità riferisce:
La diffusione di una cultura di inclusione sociale, nel mondo della scuola e del lavoro e la capillare distribuzione nel territorio regionale di servizi diurni e di servizi di supporto alla famiglia, hanno permesso di rispondere in modo sempre più adeguato ai bisogni delle persone con disabilità, riducendo il fenomeno dell’istituzionalizzazione e sviluppando nel territorio regionale la cultura della domiciliarità, intesa come rete insieme di servizi e prestazioni che consentono alla persona di vivere nel contesto sociale di appartenenza e realizzare progetti di vita e di integrazione sociale.
A partire dal 2006, la Regione Veneto ha avviato un ampio processo di innovazione del sistema dei servizi alla persona, accentuando in capo alle Aziende Ulss la competenza programmatoria e di progettazione dei servizi e degli interventi finalizzati alla tutela della salute e della creazione di condizione di benessere per le persone e le comunità locali.
In particolare, i provvedimenti regionali (DGR 39/2006 “Il Piano Locale per la Domiciliarità. Disposizioni applicative” e DGR 1859/2006 “Linee di indirizzo e disposizioni per la predisposizione del Piano Locale della Disabilità”) hanno orientato le Aziende ULSS a “includere gli interventi di promozione dell’autonomia personale, finalizzati all’acquisizione e al mantenimento di autonomie personali che permettano di migliorare le capacità di relazione e di partecipazione alla vita sociale e lavorativa, nonché gli interventi di promozione delle attività sportive, di tempo libero e di integrazione sociale nella specifica programmazione dei Piani Locali della Domiciliarità e della Disabilità”.
Quanto sopra si concretizza attraverso spazi di incontro, di ascolto e di aggregazione, rivolti ad adulti, in particolare con disabilità psichica, attivati con la formula del gruppo di auto-mutuo-aiuto, volti a sostenere l’integrazione nel tessuto sociale di appartenenza, al fine di evitare situazioni di profondo isolamento, che possono dar luogo a comportamenti spesso devianti e di pericolo per la loro dignità;
L’Associazione Diakonia Onlus, strumento operativo della Caritas Vicentina in questi anni si è orientata verso questi bisogni, vantando una lunga esperienza nell’ambito degli interventi a bassa soglia, proponendo con la gestione della Cooperativa M25, il Progetto CLUB 16:00;
Il progetto è nato dal bisogno di offrire spazi di incontro, di ascolto e di aggregazione per adulti con disabilità psichica che non sono autonomi nel gestire il proprio tempo libero o che non hanno risorse ed opportunità socio-educative, familiari, amicali e territoriali sufficienti;
Gli obiettivi generali prevedono la continuità dell’attività aggregativa nel tempo libero, sia durante la settimana che durante il week-end, favorire la maturazione personale attraverso una maggiore auto definizione di se stessi, favorire attività creative, espressive e di apprendimento per creare maggior benessere, facilitare momenti di confronto e sostegno reciproco tra gli utenti (auto-mutuo aiuto); favorire spazi, attività educative ed uscite rivolte ad una maggiore autonomia del singolo, sostenere e coinvolgere le famiglie per quanto possibile negli obiettivi e nelle azioni del progetto, in particolare attraverso degli scambi comunicativi e delle compartecipazioni ad alcune attività del gruppo, potenziare l’integrazione dei soci con la cittadinanza attraverso attività di animazione, artistiche e creative;
l’Azienda ULSS n. 6 “Vicenza” ha siglato con la summenzionata Cooperativa Sociale M25 con sede legale in Vicenza, Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, 00, sulla base quanto previsto con deliberazione n. 903 del 17.12.2015, un Accordo contrattuale, per la realizzazione del progetto sperimentale biennale 2016-
2017 “Xxxxxx e Golia Centro Diurno Innovativo Sperimentale per la salute mentale” che prevede una nuova tipologia di offerta complessiva che favorisce la presa in carico ed il successivo disimpegno delle persone con problematiche di natura psichiatrica di diversa intensità, riconducibili ad interventi di supporto alla domiciliarità a bassa soglia, offrendo un intervento modulato sulle necessità del paziente, personalizzato sulle prestazioni fornite ed appropriato sul versante dei fattori produttivi;
Verificata l’appropriatezza del progetto CLUB 16:00 e l’adeguatezza dei contenuti tenuto conto che le attività proposte dalla Cooperativa Sociale M25 possono essere estese anche ad utenti con disabilità psichica;
Per la realizzazione del Progetto CLUB 16:00 la Cooperativa M25 ha previsto il costo per l’anno 2016 di € 20.000,00 omnicomprensivo;
Per le motivazioni sopra esposte si propone l’approvazione di un accordo contrattuale con la Cooperativa M25 sede legale in Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, 00 codice fiscale/P.IVA 0380267044 per la realizzazione del progetto CLUB 16:00 di cui trattasi rivolto ad un massimo di 15 utenti;
Il medesimo Responsabile ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;
I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.
Sulla base di quanto sopra
IL DIRETTORE GENERALE XXXXXXXX
1. di approvare l’accordo contrattuale, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante, da siglare con la Cooperativa M 25 con sede in Vicenza, via Vecchia Ferriera, 22 per la realizzazione del progetto di tempo libero, riabilitazione e autonomia denominato CLUB 16:00, per l’anno 2016, per persone con disabilità psichica;
2. di dare atto che il costo per la realizzazione del progetto di cui al punto 1. è previsto in € 20.000,00 per la presa in carico di 15 utenti;
3. di dare atto che la spesa di € 20.000,00 sarà prevista:
a. per € 13.500,00 nel Bilancio Sanitario – Fondo per la Non Autosufficienza 2016 - conto 55.04.120;
b. per € 6.500,00 nel Bilancio Sociale dell’anno 2016 - conto 55.04.115;
4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all’Albo on line dell’Azienda.
*****
Parere favorevole, per quanto di competenza:
Il Direttore Amministrativo
(Xxx.xx per il Dr. Xxxxxxx Xxxxxx – Dr.ssa Xxxxx Xxxxxxxxx)
Il Direttore Sanitario
(Xxx.xx Dr.ssa Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx)
Il Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale (Xxx.xx Dr. Xxxxxxxxx Xxxxx)
IL DIRETTORE GENERALE
(X.xx digitalmente Xxxxxxxx Xxxxxx)
Xxxxxxxx Xxxxxx
Digitally signed by Xxxxxxxx Xxxxxx Date: 2016.07.13
19:48:54 CEST
Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.
Il presente atto è proposto per la pubblicazione all’Albo on-line dell’Azienda con le seguenti modalità:
Oggetto e contenuto
Copia del presente atto viene inviato in data odierna al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).
Vicenza,
IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI E
AMMINISTRATIVI GENERALI
Copia conforme all’originale, composta di x. xxxxx (incluso il presente), rilasciata per uso amministrativo.
IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI E
AMMINISTRATIVI GENERALI
Vicenza,
Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 6 “VICENZA”
Xxxxx X. Xxxxxxx x. 00 – 00000 XXXXXXX
COD. REGIONE 050 – COD. X.X.XX. 106 – COD.FISC. E P.IVA 02441500242 – Cod. iPA AUV
Tel. 0000 000000 - Fax 0000 000000 Mail xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx PEC xxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
xxx.xxxxxxxxxxx.xx
ACCORDO CONTRATTUALE
PER REALIZZAZIONE PROGETTO TEMPO LIBERO, RIABILITAZIONE E AUTONOMIA DENOMINATO CLUB 16:00
Premesso che:
a) l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato il 13.12.2006 la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, ratificata in Italia con Legge 03.03.2009 n. 18, che mira a garantire che le persone con disabilità godano di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali;
b) con l’adozione della decisione 2010/48/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, l'Unione Europea ha aderito alla Convenzione sopra indicata;
c) la Legge 104/1992 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” agli artt. 1 e 5 definisce ruoli, corresponsabilità e impegni finalizzati all’esercizio di funzioni pubbliche;
d) la Legge 328/2000 stabilisce all’art. 1 che “La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione” e all’art. 5 che “Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata”;
e) tenuto conto di quanto sopra è stata ravvisata l’esigenza di sostenere l’integrazione, nel tessuto sociale di appartenenza, di persone con disabilità psichica inserite nei Centri Diurni, nei Centri di Lavoro Protetti o in tirocini sociali, al fine di evitare situazioni di profondo isolamento che possono dar luogo a comportamenti spesso devianti e di pericolo per la loro dignità;
f) quanto sopra è concretizzabile attraverso spazi di incontro, di ascolto e di aggregazione per adulti con disabilità psichica, da attivare con la formula del gruppo di auto-mutuo-aiuto;
g) l’Associazione Diakonia O.N.L.U.S strumento operativo della Caritas Vicentina ha proposto il progetto oggetto del presente Accordo Contrattuale, denominato Club 16:00, che nasce quale “costola” del progetto “Davide e Golia” gestito presso il "Centro Diurno Sperimentale Davide e Golia" ubicato a Vicenza in Xxx Xxxxxxx 00 gestito dalla Cooperativa M25, progetto che ha valenza socio-riabilitativa ed è diretto allo sviluppo di abilità sociali per persone con disturbi psichiatrici seguiti dal DSM, attraverso il metodo dell'auto-mutuo aiuto, offrendo spazi di incontro settimanali e nei fine settimana, favorendo il reinserimento e l'integrazione nel tessuto sociale dei pazienti nel contesto di appartenenza rivolto a persone con patologia psichiatrica;
h) per l’adeguatezza dei contenuti e per l’analogia di attività da svolgere può essere rivolto anche a utenti con disabilità psichica;
i) il progetto coinvolge sia persone con disabilità psichica che pur essendo inserite in strutture protette o nel modo del lavoro non sono pienamente occupate, e hanno a disposizione molto tempo libero durante la giornata, che a persone con disabilità psichica che hanno più problematiche poiché non hanno un’opportunità lavorativa e o un inserimento in altre strutture.
l) il Progetto Club 16:00 si inserisce e si sviluppa all’interno del Centro Diurno gestito dalla Cooperativa Sociale M25 emanazione della Caritas, Centro che risponde agli standard regionali previsti dalla DGR 1616 del 17 giugno 2008, struttura capace di esercitare funzioni terapeutico-riabilitative ed educative.
m) a favore della Cooperativa di cui sopra è stata rilasciata l’autorizzazione all’esercizio da parte della Regione Veneto con Decreto n. 153 del 28.06.2016 dell’attività socio-sanitaria presso il Centro Diurno denominato “Davide e Golia” per pazienti con disagio mentale.
Una volta accreditato l’Ente Gestore è impegnato a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento, anche nel caso di cessione d’azienda a terzi.
Tutto ciò premesso
TRA
L’Azienda U.L.S.S. n. 6 “Vicenza” con sede legale a Xxxxxxx (XX) xxxxx Xxxxxxx, 00, Codice Fiscale/Partita IVA 02441506242, rappresentata dal Direttore Generale xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx
E
La Cooperativa Sociale “M25” con sede legale a Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, 00 Codice Fiscale/Partita IVA 03802670244, rappresentata dal Presidente xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx
SI ACCORDA QUANTO SEGUE
Art. 1 OBIETTVI
Il progetto si rivolge ad adulti con disabilità psichica medio lieve, residenti nel territorio dell’ULSS n. 6 “Vicenza” presi in carico dall’U.O.S. Disabilità, con sufficiente autonomia nel trasporto.
E’ obiettivo dell’Azienda ULSS n. 6 “Vicenza” per il tramite dell’U.O.S. Disabilità e della Cooperativa M25 attivare, per il 2016, il progetto di cui trattasi al fine di favorire la gestione del tempo libero, la riabilitazione e l’autonomia per utenti con disabilità psichica, generando parallelamente azioni riconducibili ad interventi a bassa soglia di supporto alla domiciliarità e di integrazione sociale nella comunità di appartenenza.
Il progetto svolto nel corrente anno, coinvolge sia persone inserite in strutture protette che nel mondo del lavoro (centri diurni – tirocini sociali), che hanno a disposizione molto tempo libero nella giornata, nonché persone che vivono ancora in una situazione problematica, non avendo opportunità lavorative, né essendo inserite in Centri Diurni, con bisogno di un supporto affettivo- relazionale.
Art. 2
CONTESTO STRUTTURALE E ARTICOLAZIONE LOGISTICA
L’immobile che ospita le attività previste dal progetto è l’ala ovest ristrutturata di Villa-Tornieri- Mosconi (Villa Sant’Xxxxxx) di proprietà della Fondazione Caritas di Vicenza.
L’Immobile si trova a Vicenza in xxx Xxxxxxx, 00 dove è presente il Centro Diurno presso cui si svolgono le attività previste dal progetto “XXXXXX e GOLIA”.
Art. 3 STRUTTURA DEL PROGETTO
Il Progetto Club 16:00 si svolgerà come gruppo di auto-mutuo-aiuto per persone diversamente abili che si riunirà due pomeriggi a settimana e effettuerà due uscite mensili nel week-end, con lo scopo di incontrarsi e crescere nell’incontro con l’altro.
Il progetto verrà svolto d’intesa con la Cooperativa e l’Azienda ULSS n. 6, tramite i referenti dei progetti individualizzati.
Art. 4
STRUTTURA E TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI
Il progetto avrà i seguenti obbiettivi specifici:
- dare continuità all’attività aggregativa nel tempo libero per persone “diversamente abili” (sia durante la settimana che nel week end);
- favorire la maturazione personale attraverso una maggiore auto definizione di se stessi;
- favorire attività creative, espressive e di apprendimento per creare maggior benessere;
- facilitare momenti di confronto e sostegno reciproco tra soci (auto-mutuo-aiuto);
- favorire spazi, attività educative ed uscite rivolte ad una maggiore autonomia del singolo;
- sostenere e coinvolgere le famiglie per quanto possibile negli obiettivi e nelle azioni del progetto, in particolare attraverso degli scambi comunicativi e delle compartecipazioni ad alcune attività del gruppo;
- potenziare l’integrazione dei soci con la cittadinanza attraverso attività di animazione, artistiche e creative;
- rafforzare la rete di persone volontarie;
- favorire l’incontro con il territorio attraverso iniziative che rendano le persone contemporaneamente soggetti riceventi ed offerenti;
- creare sinergie con enti e servizi del settore (e non) per condividere il percorso progettuale dei soci.
Art. 5 DURATA E COSTO
Il progetto sperimentale avrà durata per l’anno 2016, e non sarà tacitamente prorogabile, nei pomeriggi di lunedì e mercoledì dalle 14,30 alle 18,30. Saranno possibili altri giorni della settimana in via straordinaria secondo bisogni di uscite specifiche, cui si aggiungiungono una o due uscite mensili nei fine settimana.
Il costo complessivo è fissato in € 20.000,00 omnicomprensivi IVA inclusa, per la presa in carico fino a un massimo di 15 utenti.
Art. 6
RESPONSABILITA’ DI GESTIONE E PERSONALE DEDICATO
Ente gestore del progetto in questione è la Cooperativa M25 che disporrà delle risorse umane e della struttura necessarie per l’espletamento delle attività previste nel progetto.
La Cooperativa dovrà prevedere all’impiego di idoneo personale per la realizzazione degli interventi previsti nel progetto.
Per la realizzazione del progetto è prevista la presenza di due operatori Cooperativa M25.
Art. 7
TEMPI DI ATTUAZIONE VERIFICHE E VALUTAZIONE
All’ultimazione della scadenza contrattuale sarà effettuata una verifica per esaminare i flussi dell’utenza, il grado di soddisfazione della stessa, nonché le attività svolte.
Art. 8 MODALITA’ DI PAGAMENTO
La corresponsione della quota prevista per la realizzazione del progetto avverrà in soluzione unica al termine della durata contrattuale su presentazione delle relazione dell’attività svolta, della nota relativa al numero degli utenti e del dettaglio del costo del progetto.
Art. 9
ATTIVITA’ DI CONTROLLO E VIGILANZA
L’Azienda ULSS eserciterà i suoi compiti di vigilanza laddove previsti dalla normativa vigente.
Il Personale dell’Azienda ULSS, munito del documento di riconoscimento, potrà eccedere ai locali della struttura dove vengono svolte le attività del progetto ed assumere informazioni dirette dal responsabile della struttura, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la cooperativa è tenuta a garantire per il progetto di cui trattasi. La visita ed eventuali osservazioni saranno oggetto di apposito verbale da sottoscrivere tra le parti.
In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell’accreditamento, il presente accordo si intende automaticamente risolto.
Art. 10
SISTEMA AZIENDALE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’
Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obbiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione. A tal fine la struttura è tenuta al totale rispetto delle disposizioni che regolano il servizio e al mantenimento ed applicazione degli ulteriori requisiti di qualità stabiliti dalla DGR 2501 del 6 agosto 2004 e s.m.i. in riferimento anche alla carta dei servizi.
Art. 11
GESTIONE DELLE INADEMPIENZE
Si applicano al rapporto disciplinato dal presente accordo le decadenze e la cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli art. 1453 e seguenti del Codice Civile.
L’Azienda ULSS accertata l’inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffida il Legale rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l’inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto.
L’accordo è, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento e/o revoca dell’accreditamento.
Art. 12 CONTROVERSIE
Le controversie di natura patrimoniale, potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall’accettazione dell’incarico.
Due arbitri saranno designati dai sottoscrittori del contratto mentre un terzo sarà scelto dai due arbitri di comune accordo. In caso di dissenso, la nomina del terzo arbitro sarà demandata al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede l’ULSS sensi dell’art. 809 c.p.c.
Gli oneri della procedura saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.
Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all’art. 806 e ssg. del c.p.c. e il lodo ha gli effetti di cui all’art. 824 bis c.p.c.
Art. 13
FORO COMPETENTE
In caso di controversia tra Ente e Azienda ULSS 6 Vicenza circa l’interpretazione e l’esecuzione dell’accordo contrattuale, le parti si attiveranno secondo buona fede per la composizione bonaria della controversia. Ove non si raggiunga un accordo, per le controversie non devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, il foro competente è il Foro di Vicenza.
In nessun caso l’insorgere di controversie in ordine all’interpretazione ed all’esecuzione del contratto potrà giustificare la sospensione o il rifiuto dell’esecuzione del contratto.
Art. 14 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Con il presente articolo si provvede a dare l’informativa prevista dall’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, facendo presente che i dati personali forniti dall’Ente gestore saranno raccolti presso l’Azienda ULSS per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l’attività contrattuale. Il titolare del trattamento è l’Azienda ULSS ed il responsabile del trattamento è il Responsabile dell’U.O.S. Disabilità. Il trattamento sarà effettuato con modalità manuale ed informatizzata. Il conferimento dei dati è obbligatorio per consentire di dar corso ad ogni genere di prestazione e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta la rescissione del contratto. Il trattamento è improntato a principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003. I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine nonché la logica, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione, l’aggiornamento o la rettifica; hanno altresì diritto di ottenere l’indicazione delle finalità e modalità del trattamento. Ai sensi del medesimo articolo i soggetti hanno il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. I dati potranno essere comunicati dall’Azienda ULSS a soggetti terzi aventi diritto, secondo quanto previsto in materia di diritto di accesso, nonché agli altri soggetti a cui i dati debbano essere trasmessi per adempiere agli obblighi di legge.
Art. 15
ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVACY
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", l’erogatore è nominato responsabile esterno del trattamento dei dati personali per quanto necessario alla corretta esecuzione del presente accordo.
In particolare, l’erogatore si impegna ad osservare quanto previsto nel documento (Misure minime di sicurezza e documento programmatico sulla sicurezza) approvato con deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda X.X.XX. n. 80 del 16.03.2006 e a porre in essere le misure di sicurezza disposte dalla normativa vigente, allo scopo di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di dati personali nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità per le quali essi sono raccolti.
Art. 16
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’Ente si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche a pena di nullità assoluta della presente convenzione.
Cooperativa Sociale “M25” X.X.XX. N. 6 Vicenza Il Presidente Il Direttore Generale
(xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx) (dr. Xxxxxxxx Xxxxxx)