ACCORDO QUADRO DI COOPERAZIONE STRATEGICA DI ATENEO
ACCORDO QUADRO DI COOPERAZIONE STRATEGICA DI ATENEO
tra
il Politecnico di Torino, nel seguito indicato come “Politecnico”, codice fiscale n. 00518460019, rappresentato dal Rettore Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx, nato a Torino il 24.11.1965, domiciliato ai fini del presente Accordo presso la sede legale dell'Ente in Torino, Corso Duca degli Abruzzi, 24 ed autorizzato alla stipula del presente Accordo con delibera del Consiglio di Amministrazione del ,
e
l’(Ente Pubblico/Privato), nel seguito indicato come “ ”, codice fiscale/partita iva n. , rappresentato dal Dott. , nato a il , domiciliato ai fini del presente Accordo presso la sede legale dell’Ente in , Via ;
Premesso che
a. il Politecnico ha come finalità istituzionali l’istruzione superiore, la formazione di alto livello, la ricerca scientifica e tecnologica, e in tale contesto promuove la ricerca fondamentale ed applicata e il relativo trasferimento delle tecnologie e delle conoscenze, nonché favorisce l’acquisizione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche più avanzate;
b. il Politecnico, ai sensi dell’art. 2, comma 8, del proprio Statuto, “contribuisce, attraverso la formazione e la ricerca, a un processo di sviluppo fondato su principi di coesione sociale e di sostenibilità, anche ambientale. In particolare, promuove la collaborazione tra istituzioni, al fine di favorire la crescita culturale, scientifica e professionale della collettività”;
c. l’(Ente Pubblico/Privato) è ente , preposto a ;
d. l’(Ente no profit) per il perseguimento delle proprie finalità ;
e. l’(Ente no profit) ai sensi dell’articolo del proprio Statuto ;
f. il Politecnico e l’(Ente Pubblico/Xxxxxxx) hanno già fruttuosamente collaborato in virtù di e ritengono opportuno proseguire nella cooperazione, estendendo altresì l’ambito della collaborazione a nuovi settori scientifici di interesse condiviso;1
g. il Politecnico e l’(Ente Pubblico/Privato) ritengono fondamentale, per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, sostenere processi di sviluppo fondati sulla conoscenza, anche attraverso lo svolgimento in comune di attività scientifiche, nel pieno convincimento che tali forme di collaborazione contribuiscano alla creazione, sviluppo e disseminazione del patrimonio di conoscenze a beneficio della comunità scientifica ed al trasferimento tecnologico delle stesse sul territorio;
h. le Parti con il presente Accordo intendono definire il framework agreement della reciproca collaborazione per dare un nuovo impulso alla ricerca scientifica, favorire la diffusione di una cultura innovativa in aree disciplinari d’interesse condiviso e contribuire in tal modo alla crescita della società della conoscenza;
i. con il presente Accordo le Parti non intendono dar luogo a rapporti con prestazioni corrispettive ma esclusivamente ad una attività di cooperazione di interesse istituzionale;
tutto quanto sopra premesso e considerato, ritenuto parte integrante del presente Accordo, il Politecnico e l’(Ente Pubblico/Privato), nel seguito indicati per brevità congiuntamente “Parti”, convengono e stipulano quanto segue.
Articolo 1. Finalità della cooperazione
1. Le Parti riconoscono il carattere strategico della cooperazione descritta in premessa e, allo scopo di favorire una rilevante crescita delle attività istituzionali di propria competenza ed al contempo di favorire l’ottimizzazione delle risorse di entrambe, si impegnano a consolidare il rapporto di collaborazione istituzionale in iniziative riguardanti programmi di ricerca, didattica e formazione, anche di terzo livello, nelle seguenti aree scientifiche di interesse condiviso: .
1 Premessa eventuale da utilizzare in caso di rapporti pregressi
2. Le Parti a tal fine con il presente Accordo definiscono i contenuti della cooperazione e le relative modalità di attuazione.
3. Le Parti concordano sulla opportunità di promuovere e sviluppare congiuntamente, con l’utilizzo delle rispettive risorse e nell’ambito dei ruoli e competenze di ciascuno, iniziative e progetti condivisi di ricerca, innovazione e formazione, strumentali alla realizzazione delle sinergie indispensabili per perseguire, in un’unità di intenti, l’obiettivo di una cooperazione nella ricerca scientifica e nella didattica riguardante le aree soprarichiamate.
4. Le Parti inoltre riconoscono, quale asset strategico nelle rispettive politiche di posizionamento, l’internazionalizzazione delle attività di ricerca e formazione, anche attraverso la partecipazione a progetti internazionali e europei ed a tal fine concordano sulla opportunità di individuare azioni comuni nella definizione di rapporti a livello internazionale e nell’organizzazione di eventi istituzionali di promozione della cultura e delle tematiche oggetto di tale Accordo a livello locale.
5. Le Parti convengono infine sulla opportunità di attuare forme di cooperazione riguardanti iniziative specifiche per favorire il trasferimento delle conoscenze, organizzando eventi istituzionali di promozione della cultura scientifico-tecnologica in collaborazione, eventualmente, con soggetti del mondo della ricerca scientifica o imprenditoriale, anche partecipati dalle Parti.
6. Per la realizzazione delle attività svolte in cooperazione, le Parti si impegnano a mettere a disposizione le proprie competenze, le proprie conoscenze e le proprie strumentazioni e/o apparecchiature compatibilmente con le rispettive esigenze e nel rispetto delle normative vigenti in materia e delle procedure interne in termini di qualità e sicurezza.
Articolo 2. Modalità della cooperazione per attività di ricerca, sviluppo ed innovazione
1. Nell’ambito delle aree scientifiche previste nell’articolo 1 e per il raggiungimento di obiettivi comuni, le Parti concordano di avviare attività di ricerca e sviluppo su tematiche specifiche.
2. Al fine di favorire lo svolgimento delle suddette attività e facilitare al contempo il trasferimento delle conoscenze tra il personale delle Parti coinvolto nella loro esecuzione, le stesse dichiarano la propria disponibilità ad ospitare, nel rispetto di quanto previsto nel successivo articolo 5 e segg., il personale dell’altra Parte, con lo scopo di approfondire temi scientifici di comune interesse e di svolgere progetti condivisi.
3. Le specifiche attività oggetto della cooperazione, di cui al presente articolo, potranno avere ad oggetto lo svolgimento in partenariato di progetti di ricerca, di sviluppo e di innovazione da concordare ai sensi del presente Accordo; a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, tali cooperazioni potranno svolgersi nelle forme indicate di seguito:
a. condivisione di dati, esperienze e scenari tecnologici al fine di definire nuovi progetti di ricerca e sviluppo, per la cui realizzazione le Parti potranno investire risorse proprie ovvero presentarli congiuntamente a potenziali soggetti finanziatori;
b. partecipazione congiunta a bandi e programmi di ricerca regionali, nazionali, europei e internazionali, con particolare attenzione al Programma Quadro della Commissione Europea;
c. collaborazioni tecnico-scientifiche focalizzate su temi specifici di reciproco interesse;
d. collaborazione nello sviluppo e nella promozione delle attività di interesse congiunto presso le reti di carattere nazionale e internazionali cui le stesse partecipano;
e. promozione di attività di diffusione della cultura scientifica e tecnologica sul territorio.
4. Le Parti concordano sin d’ora che, per le attività di ricerca svolte in attuazione del presente Accordo e finanziate da enti nazionali, europei e internazionali, le stesse provvederanno di volta in volta a stipulare, prima dell’avvio del progetto finanziato dagli enti sopraindicati, appositi accordi attuativi, disciplinanti le modalità di gestione e rendicontazione del finanziamento, gli aspetti operativi ed economici dell’attività e l’utilizzo di risorse umane e strumentali di entrambe le Parti.
5. Qualora la partecipazione di (Ente Pubblico/Privato) a progetti di ricerca nazionali, europei ed internazionali si svolga in qualità di Parte Terza, esso si impegna fin da ora a rispettare le stesse regole di rendicontazione dei costi, sostenuti per la realizzazione dei succitati progetti, stabilite dall’Ente Finanziatore per i Partner ed a fornire al Politecnico di Torino tutta la documentazione utile a fornire prova degli stessi; l’(Ente Pubblico/Privato) si impegna altresì a garantire l’accesso ai propri locali in caso di audit disposte dall’Ente Finanziatore in relazione ai medesimi progetti.
Articolo 3. Modalità della cooperazione per attività di didattica, alta formazione e formazione permanente
1. Nell’ambito della collaborazione in attività didattica le Parti dichiarano il proprio interesse a collaborare congiuntamente nelle seguenti iniziative:
a. promozione della formazione degli studenti del Politecnico attraverso lo svolgimento di tesi, progetti ed elaborati di laurea, l'organizzazione di visite e stage didattici e/o lo svolgimento di esercitazioni; le attività di tirocinio verranno regolate da apposita convenzione, redatta ai sensi della normativa vigente e secondo gli schemi vigenti presso il Politecnico di Torino.
b. promozione della formazione attraverso corsi di aggiornamento e riqualificazione per ingegneri e/o architetti;
c. promozione della formazione e della crescita tecnico-professionale dei ricercatori italiani;
d. progettazione ed organizzazione di corsi e/o seminari, anche applicando tecnologie e-learning, su tematiche di avanguardia;
e. l’organizzazione di conferenze, dibattiti e seminari, anche in sinergia con altre istituzioni, locali e nazionali.
1. Nel quadro della sperimentazione di forme didattiche innovative, le Parti favoriranno altresì la collaborazione congiunta, ed eventualmente con terze parti, nella progettazione ed esecuzione di attività formative, quali corsi di Dottorato di ricerca e corsi di Master universitari.
2. Al fine di dare attuazione a quanto previsto nel presente articolo le Parti favoriranno, in relazione alla singola iniziativa, la collaborazione del proprio personale individuato dai rispettivi organi competenti per lo svolgimento di attività didattiche a titolo gratuito, anche complementari (esercitazioni, ecc.), fatta salva la prerogativa esclusiva del Politecnico circa l’affidamento contrattuale degli insegnamenti.
Articolo 4. Accordi attuativi
1. In relazione alle singole iniziative e nel rispetto del diritto vigente, le Parti stipuleranno accordi attuativi specifici, disciplinanti i seguenti aspetti: obiettivi, durata, attività a carico di ciascuna delle Parti, modalità di esecuzione, responsabili scientifici indicati da ciascuna delle Parti, eventuali oneri finanziari e relative modalità di corresponsione, nonché tutti gli aspetti connessi alle specificità di ogni singola iniziativa.
Articolo 5. Uso di Strumentazione ed Infrastrutture di Ricerca
1. Per meglio realizzare la collaborazione oggetto del presente Accordo, anche al fine di ottimizzare le risorse, le Parti condividono l’opportunità di svolgere specifiche attività di ricerca e di didattica presso i rispettivi laboratori collocati presso le proprie sedi istituzionali, dichiarando la disponibilità a garantire l’utilizzo delle strumentazioni e delle infrastrutture in essi presenti.
2. A tale fine ciascuna Parte si impegna a consentire al personale dell’altra Parte, incaricato dello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo, l’accesso alle proprie strutture di volta in volta individuate, nonché l’utilizzo eventuale delle proprie attrezzature, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti nelle stesse ed in conformità con le norme di protezione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate, come meglio specificato nel seguente articolo 6.
Articolo 6. Copertura assicurativa ed accesso alle strutture
1. Le Parti garantiscono l’adempimento di ogni onere di natura retributiva, assicurativa, previdenziale e lavoristica, derivante dai rapporti con il proprio personale che verrà coinvolto in attuazione del presente Accordo.
2. Le Parti provvedono alla copertura assicurativa di legge per il personale interessato in considerazione della frequentazione delle sedi in cui verrà svolta l’attività di cui al presente Accordo. Il personale interessato è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività inerenti la collaborazione di cui al presente Accordo, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori e delle disposizioni del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
3. Il personale interessato, prima dell’accesso ai luoghi di espletamento delle attività, è tenuto ad entrare in diretto contatto con il servizio di prevenzione e protezione dell’ente ospitante, al fine di definire le misure da adottare nell’ambito delle proprie attività didattiche e di ricerca.
4. Il personale di ciascuna delle Parti contraenti, che ha diritto di accesso alle strutture ed alle apparecchiature dell’altra Parte, è responsabile dei danni che ivi può causare a terzi.
5. Ciascuna Parte garantisce la copertura assicurativa del proprio personale sia in relazione agli infortuni che ai danni derivanti da responsabilità civile. Il personale di ciascuna Parte contraente non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispone l’altra Parte senza preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili.
6. Ciascuna Parte si impegna a comunicare per iscritto ed annualmente all’altra Parte l'elenco del proprio personale autorizzato a svolgere attività di ricerca presso i locali dell’altra Parte. Ogni variazione del personale nel corso dell’anno dovrà essere comunicata per iscritto.
Articolo 7. Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale coinvolto nelle attività di cui al presente Accordo, le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di sua competenza, ad adempiere agli obblighi previsti in materia dal D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008.
Articolo 8. Titolarità e utilizzo dei risultati
1. La titolarità dei risultati dell'attività di ricerca svolta in attuazione del presente Accordo e non suscettibili di formare oggetto di privativa ai sensi della vigente normativa in materia di proprietà industriale e intellettuale - ivi compresi gli elaborati che li contengono - spetterà congiuntamente ad entrambe le Parti, salvo diverso accordo scritto.
2. Le Parti riconoscono reciprocamente la libera utilizzazione dei risultati di cui al comma 1, con il solo obbligo di citare nelle eventuali pubblicazioni che essi sono stati conseguiti nell’ambito della cooperazione di cui al presente Accordo.
3. Qualora nel corso dell’attività di ricerca svolta in attuazione del presente Accordo siano conseguiti risultati suscettibili di formare oggetto di privativa ai sensi della vigente normativa in materia di proprietà industriale e intellettuale, le Parti concorderanno nell’ambito degli specifici accordi attuativi di cui all’articolo 4, le modalità di gestione e tutela di tali risultati, che di norma sarà congiunta, salvo diversi accordi scritti tra le Parti.
4. Salvo diverso accordo scritto, ciascuna Parte potrà utilizzare, previo assenso dell’altra Parte, i risultati di cui al comma 3, nei limiti in cui tale uso non pregiudichi la possibilità di tutela dei risultati e nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all’articolo 10.
Articolo 9. Durata e Recesso
1. Il presente Accordo ha durata di anni a decorrere dalla data di stipula.
2. Al termine dell’Accordo, previa valutazione positiva dei risultati conseguiti congiuntamente in attuazione del presente Accordo, le Parti potranno procedere alla stipula di un nuovo Accordo per proseguire nella collaborazione intrapresa. E’ esclusa ogni forma di rinnovo tacito.
3. Ciascuna Parte è libera di recedere dal presente Accordo inviando apposita comunicazione all'altra Parte con lettera raccomandata A/R o PEC. Il recesso avrà effetto trascorsi 6 mesi dall’avvenuta comunicazione.
4. In caso di recesso o risoluzione consensuale, le Parti concordano fin d’ora di portare a conclusione le attività in corso e gli specifici accordi già stipulati alla data di estinzione dell’Accordo, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi.
Articolo 10. Riservatezza
1. Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali scambiate in esecuzione del presente Accordo, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.
2. Le Parti si impegnano pertanto per tutta la durata del presente Accordo e per un periodo ulteriore di anni 5 (cinque) a:
a. non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall’altra Parte;
b. non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall’altra Parte per fini diversi da quanto previsto dal presente Accordo;
c. impiegare ogni mezzo idoneo, e porre in essere ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari, al fine di garantire che le informazioni confidenziali non siano liberamente accessibili a terzi;
d. non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, salve le necessità che discendano dall’esecuzione del presente Accordo o salvo consenso espresso della Parte che ne abbia diritto, con ogni e qualunque mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in parte, file, atti, documenti, elenchi, note, disegni, schemi, corrispondenza e/o ogni altro materiale contenente una o più informazioni confidenziali;
e. restituire al termine o alla risoluzione del presente Accordo, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, nota, disegno, schema, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più informazioni confidenziali, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione.
3. Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitino di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente Accordo.
4. Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali:
a. quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili ai terzi;
b. le informazioni che, in qualunque momento, divengano di pubblico dominio o comunque liberamente accessibili da parte dei terzi, senza che la Parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente Accordo, a condizione che la loro divulgazione o la loro accessibilità non siano causati da fatto illecito o non siano stati comunque espressamente vietati dalla Parte che li abbia comunicati, e a partire dal momento in cui esse divengono effettivamente di pubblico dominio o liberamente accessibili;
c. le informazioni che una Parte possa dimostrare di essere state in suo legittimo possesso in un momento antecedente a quello in cui gli sono state comunicate dall’altra Parte o in cui essa ne sia venuta comunque a conoscenza in virtù dell’attività di ricerca;
d. le informazioni che una Parte possa dimostrare essere in suo legittimo possesso indipendentemente dal rapporto di collaborazione;
e. le informazioni che una Parte sia tenuta a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di norme di legge o regolamento nonché di un ordine impartito dalla Pubblica Autorità.
Articolo 11. Trattamento dei dati
1. Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell’ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 (di seguito “GDPR”).
2. Le Parti si danno reciprocamente atto, inoltre, che i “dati personali” forniti, anche verbalmente, per l’attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione del presente Accordo, verranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse al presente Accordo ovvero allo svolgimento dell’attività di ricerca, formazione, didattica e sviluppo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali del Politecnico, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione dell’Accordo.
3. Titolari, per quanto concerne il presente articolo, sono le Parti che impegnano a rispettare tutte le normative rilevanti sulla protezione ed il trattamento dei dati personali loro applicabili in base al presente Accordo, compresa l’adozione di misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità connesse all’Accordo.
4. Le Parti si impegnano alla ottimale cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l’esercizio dei diritti degli interessati previsti dall’articolo 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle Autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell’altra Parte.
5. I dati di contatto delle Parti ai fini del presente articolo sono i seguenti:
- Titolare del trattamento dei dati è il Politecnico di Torino, con sede in X.xx Xxxx xxxxx Xxxxxxx, x. 00, 00000 Xxxxxx, nella persona del Rettore. I dati di contatto del Titolare sono PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx., per informazioni e chiarimenti: xxxxxxx@xxxxxx.xx.; il responsabile della protezione dei dati del Politecnico è contattabile a: xxx@xxxxxx.xx.
- Titolare del trattamento dei dati è l’Ente Pubblico/Privato …
6. L’Ente Pubblico/Privato autorizza il Politecnico a pubblicare sul proprio sito istituzionale notizie riguardanti il presente Accordo tra cui, in via esemplificativa tema oggetto della collaborazione e nominativo del contraente,
Articolo 12. Utilizzo dei segni distintivi delle Parti
1. Le Parti si danno atto dell’esigenza di promuovere le attività svolte in attuazione del presente Accordo di cooperazione e l’immagine di ciascuna di esse.
2. A tal fine le Parti concordano che i rispettivi segni distintivi potranno essere utilizzati nell’ambito delle iniziative di cui al presente Accordo solo previo consenso scritto dell’altra Parte.
Articolo 13. Comitato Guida e Comitato Tecnico-scientifico
1. Con la sottoscrizione del presente Accordo le Parti convengono di costituire un apposito Comitato Guida, che rimarrà in carica per tutto il periodo di vigenza del presente Accordo, composto per il Politecnico dal Rettore (o suo delegato) e da 3 rappresentanti indicati dallo stesso Xxxxxxx, e per l’(Ente Pubblico/Privato) da (o suo delegato) ed altri 3 rappresentanti indicati dallo stesso , con il compito di individuare gli obiettivi strategici della cooperazione e fornire le linee di indirizzo generali.
2. Al fine di pianificare e coordinare le attività da intraprendersi nell’ambito del presente Accordo, il Comitato Guida individuerà, entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del presente Accordo, un apposito Comitato
Tecnico-scientifico composto da n. rappresentanti per ogni Parte. Il Comitato Tecnico-
scientifico avrà il compito di definire le linee di indirizzo specifiche per ciascuna linea progettuale, sia essa di ricerca che di didattica; a tal fine è compito del Comitato pianificare annualmente le attività di cui agli articoli 2 e 3. Il Comitato Tecnico-scientifico avrà l’obbligo di monitorare l’andamento dei singoli progetti avviati in collaborazione, la loro attuazione ed i risultati conseguiti. Il Comitato Tecnico-scientifico riferirà annualmente al Comitato Guida in merito alle attività intraprese ed ai risultati conseguiti e proporrà nuove possibili attività da intraprendere nell’ambito del presente Accordo.
3. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito. Ciascuna Parte sosterrà i costi e le spese per l’attività dei propri membri nel Comitato.
4. Le regole di funzionamento, convocazione e deliberazione di entrambi i Comitati verranno stabilite dagli stessi in xxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxx prima riunione.
Articolo 14. Legge applicabile e Controversie
1. Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non espressamente indicato, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.
2. Le Parti, nell’adempimento dei rispettivi obblighi derivanti dal presente Accordo, sono tenute a osservare e rispettare quanto previsto dai Codici Etici.
3. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall’interpretazione od esecuzione del presente Accordo.
4. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo ai sensi del comma precedente, il foro competente in via esclusiva per qualunque controversia inerente la validità, l’interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione del presente Accordo, è il Foro di Torino.
Articolo 15. Legislazione antimafia
1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del D.P.R. n. 252/1998 il presente Accordo non è assoggettato alle verifiche previste dalla vigente legislazione antimafia.
Articolo 16. Firma digitale. Registrazione e Imposta di bollo2
1. Il presente Accordo è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico ed apposizione di firma digitale delle Parti, ai sensi dell’articolo 24 del D. Lgs. n. 82 del 07.03.2005.
2. Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’articolo 5, primo comma,
D.P.R. n. 131 del 26.04.1986 ed articolo 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto, a spese della Parte che ne chiede la registrazione.
3. L’imposta di bollo è dovuta sin dall’origine e le spese saranno a cura e a carico del Politecnico.
Per l’Ente Pubblico/Privato Per il Politecnico di Torino
Il Il Rettore
2 In caso di ente pubblico questo articolo potrà essere completato con i riferimenti relativi alla sottoscrizione in via digitale
3 La formulazione dei commi 3 e 4 è valida solo se l’imposta di bollo è assolta dal Politecnico. Se diversamente viene assolta dell’Ente Pubblico/privato dovrà essere da quest’ultimo indicata la modalità e la propria autorizzazione.
(Dott. ) (Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx)
Pur essendo le clausole del presente Accordo frutto della contrattazione delle Parti, le stesse dichiarano, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., di approvare espressamente le disposizioni contenute negli articoli 6 (Copertura assicurativa e accesso alle strutture), 8 (Titolarità e utilizzo dei risultati), 9 (Durata e recesso), 10 (Riservatezza), 11 (Trattamento dei dati) e 14 (Legge applicabile e Controversie).
Per l’Ente Pubblico/Privato Per il Politecnico di Torino
Il Il Rettore
(Dott. ) (Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx)