CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO
Allegato determina n. 11 del 13/03/2020
CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO
Con il presente contratto, redatto in duplice originale,
tra
- COMUNE DI SOIANO DEL LAGO, con sede legale in SOIANO DEL LAGO, Via Xxxxxx Xxxxxxx, n. 5 (C.F. 00868440173), in persona del Segretario Comunale Dott.ssa XXXXXX XXXXXXXXX, a cui è attribuita la potestà di stipula dei contratti individuali di lavoro per conto dell'Ente;
e
- Il dr. XX XXXXXXXX XXXXXX, nato in Brasile il 01/09/1964, residente a Desenzano del Garda in xxx Xxx Xxxxxxxxx x. 000 - X.X. XXXXXX00X00X000X, di seguito anche "dipendente";
Richiamate:
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 22/01/2020, avente ad oggetto “Piano triennale dei fabbisogni di personale 2020-2022 (PTFP). Verifica delle eccedenze. Dotazione organica”, con la quale è stato previsto la copertura di n. 1 posto con profilo di “Istruttore presso l’Ufficio Servizio Demografici”, cat. C1;
- la deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Moniga del Garda n. 34 del 15/05/2017 avente ad oggetto “Accordo per l’utilizzo della graduatoria del pubblico concorso per un posto di Istruttore Servizi Demografici cat. C”;
- la deliberazione del Commissario Straordinario del Comune di Soiano del Lago n. 32 del 02/05/2018 avente ad oggetto: “Approvazione accordo con il Comune di Moniga del Garda per l’utilizzo graduatoria di pubblico concorso pubblico per n. 1 posto di Istruttore Servizi Demografici– cat. C1”;
Stabilito che è stata espletata idonea istruttoria finalizzata allo scorrimento della graduatoria di merito sopra citata con acquisizione della disponibilità del candidato Sig. Xxxxxx De Xxxxxxxx all’assunzione a tempo pieno ed indeterminato, con decorrenza 17/03/2020, presso il Comune di Soiano del Lago, quale Istruttore Servizi Demografici a tempo pieno e indeterminato – cat. C Posizione Economica C1;
Visti:
- il vigente Regolamento Generale sull’organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 15/12/2015 e integrato con deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 02/11/2016;
- i vigenti CCNL comparto Regioni ed autonomie locali e comparto Funzioni locali;
- il D.lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- il D.lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1 – COSTITUZIONE DI RAPPORTO DI LAVORO E INQUADRAMENTO
1. Con il presente atto, redatto in duplice originale, il Comune di Soiano del Lago (Bs) assume il sig. Xxxxxx De Xxxxxxxx quale dipendente in ruolo a tempo pieno ed indeterminato a decorrere dal 17/03/2020 con il profilo professionale di “Istruttore Servizi Demografici”, categoria C, posizione economica C1.
2. La sede di destinazione iniziale dell'attività lavorativa è individuata nel Comune di Soiano del Lago, Settore Servizi Demografici, comprendente Ufficio Stato Civile-Elettorale-Anagrafe, Protocollo e Messo.
3. Le eventuali variazioni ai profili professionali all’interno della categoria di appartenenza e le eventuali modificazioni all’iniziale assegnazione del posto di lavoro saranno adottate ai sensi della normativa e dei regolamenti vigenti al tempo delle suddette variazioni e modificazioni.
4. In ossequio al disposto dell’art. 3, comma 5-septies della Legge 114/2014, introdotto dall’art. 14-bis della Legge 26/2019, “i vincitori dei concorsi banditi dalle Regioni e degli Enti Locali, anche se sprovvisti di articolazione territoriale, sono tenuti a permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi”.
ART. 2 – MANSIONI
1. Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del CCNL del 31.03.1999, il Comune potrà adibire il dipendente ad ogni mansione della categoria nella quale è inserito il dipendente medesimo in quanto professionalmente equivalente.
2. Il dipendente dovrà svolgere le mansioni proprie del profilo professionale attribuito e come in via esemplificativa specificate per la categoria “_ ” nell’allegato “A” di cui al CCNL relativo alla revisione del sistema di classificazione del 31.03.1999, nonché del vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, fatto salvo quanto previsto dall’art. 52 del D.lgs. n. 165/2001 in materia di attribuzione di mansioni equivalenti o superiori rispetto a quelle proprie della qualifica funzionale ricoperta.
3. L’assegnazione temporanea di mansioni proprie della categoria immediatamente superiore costituisce il solo atto lecito del potere modificativo dell’oggetto del contratto di lavoro nel rispetto dell’art. 52 del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii..
ART. 3 – TIPOLOGIA DEL RAPPORTO DI LAVORO
1. Il rapporto di lavoro regolato dal presente contratto è a tempo indeterminato e pieno a 36 ore settimanali.
2. Il rapporto di lavoro è regolato, oltre che dal presente contratto, dai contratti collettivi di parte giuridica ed economica vigenti nel tempo i quali integrano di pieno diritto la disciplina del presente contratto, anche in relazione a cause di risoluzione e termini di preavviso, salvo che non siano previste dalla legge o dai successivi contratti espresse integrazioni al contratto individuale.
3. E’ in ogni caso condizione risolutiva del contratto senza obbligo di preavviso l’annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il rapporto.
4. Nel caso di assunzione effettuata in violazione di norme imperative di legge resta fermo, anche a seguito dell’annullamento della procedura e della risoluzione del contratto, il diritto del dipendente al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro.
ART. 4 – PERIODO DI PROVA
1. E’ previsto un periodo di prova pari a mesi sei di effettivo lavoro, ai sensi e per gli effetti del vigente art. 20 del C.C.N.L. del 21/05/2018 per il personale non dirigente del comparto “Funzioni locali”.
2. In qualunque momento del periodo di prova, ciascuna delle parti può recedere dal rapporto senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del medesimo. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte.
ART. 5 – TRATTAMENTO ECONOMICO ANNUALE
1. In qualunque momento del periodo di prova, ciascuna delle parti può recedere dal rapporto senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del medesimo. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte.
2. La retribuzione annua è quella prevista dal vigente CCNL del comparto degli enti locali con riferimento alla categoria di inquadramento C posizione economica C1:
STIPENDIO TABELLARE ANNUO | € 22.039,42 |
INDENNITA’ DI COMPARTO | € 549,60 |
INDENNITA’ VACANZA CONTR.LE | € 142,44 |
ELEMENTO PEREQUATIVO (fino al 31/12) | € 276,00 |
oltre all’assegno per il nucleo familiare, se spettante, alla tredicesima mensilità ed al trattamento accessorio. La retribuzione imponibile ai fini contributivi e fiscali sarà quella prevista dalle vigenti disposizioni di legge e/ o da eventuali indennità previste dalla contrattazione collettiva.
ART. 6 – ORARIO DI LAVORO
1. L’orario di lavoro è di 36 ore settimanali secondo quanto stabilito dall’art. 22 del CCNL del 21/05/2018 ed è articolato nell’orario di servizio stabilito dal Dirigente del Settore competente nel rispetto delle normative e dei Regolamenti vigenti nel Comune. Il rispetto dell'orario assegnato costituisce per il prestatore di lavoro specifico obbligo contrattuale.
ART. 7 – FERIE E GIORNATE DI RIPOSO
1- Le ferie maturano in proporzione della durata del servizio prestato secondo quanto stabilito dall’art. 28 del CCNL 21/05/2018.
2- Il dipendente ha diritto a n. 30/34 giorni annui di ferie per i primi tre anni di servizio, dopodiché diventano 32/36 (comprese le festività soppresse), come previsto, per il personale che lavora rispettivamente su cinque/sei giorni settimanali, dal vigente CCNL del personale non dirigente del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali. Il dipendente ha diritto altresì ai permessi e congedi previsti dal vigente contratto di lavoro, nonché da specifiche disposizioni di legge applicate al pubblico impiego.
3- In caso di assenza per malattia si applicano le disposizioni stabilite dagli artt. 21 e 22 del CCNL 06.07.1995 e dall’art. 71 del D.L. n. 112 del 25.06.2008, convertito con legge n. 133 del 06.08.2008 e ss.mm.ii..
ART. 8 – DIRITTI E DOVERI DEL PRESTATORE DI LAVORO
1- Il prestatore di lavoro è soggetto ai diritti ed ai doveri stabiliti dalle norme di legge, dai contratti collettivi di lavoro, dai regolamenti del Comune, tutti vigenti ed in quanto applicabili.
2- Il dipendente è tenuto a prestare l’attività lavorativa con diligenza, lealtà ed imparzialità nel rispetto delle direttive impartite dai superiori e delle prestazioni generali contenute nelle leggi, nei regolamenti, nelle circolari e nelle disposizioni di servizio, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità istituzionali della pubblica amministrazione.
3- Al dipendente è consegnata copia del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, pubblicato con D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, e del codice di comportamento dei dipendenti del Comune, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 184 del 18.12.2013.
ART. 9 – INCOMPATIBILITA’
1- Il prestatore di lavoro ha dichiarato sotto la propria responsabilità di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii..
2- Eventuali incarichi ottenuti da amministrazioni pubbliche o soggetti privati, ai sensi del citato art. 53 del D.lgs. n. 165/2001, non potranno essere svolti senza che il dipendente sia stato preventivamente autorizzato dall’amministrazione di appartenenza.
3- Le violazioni alle disposizioni sull’incompatibilità comportano nei confronti del prestatore di lavoro l’applicazione delle sanzioni disciplinari ed ogni altra conseguenza prevista dalla legge.
4- Il prestatore di lavoro prende atto che, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs.
n. 165/2001, “i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali previsioni sono nulli. È, inoltre, vietato ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni. È, infine, prevista la restituzione obbligatoria dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”. Tale disposizione costituisce misura generale per la prevenzione della corruzione prevista nel PTCP che viene consegnato al prestatore di lavoro il quale si impegna al rigoroso rispetto di tale prescrizione.
ART. 10 – DISCIPLINA
1. L’inosservanza delle disposizioni contenute nel CCNL e nel contratto individuale di lavoro potrà dare luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari secondo la gravità delle infrazioni ed in conformità alla disciplina legislativa e contrattuale vigente in materia.
ART. 11 – DISPOSIZIONI DI RINVIO
1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto verranno applicate le norme e le condizioni contenute nel D.lgs. n. 165/2001, nel codice civile (Libro V, Titolo II, Capo I), nelle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa in quanto applicabili, nonché nel CCNL per i dipendenti del Comparto regioni ed autonomie locali, nel contratto collettivo decentrato integrativo e nei regolamenti del Comune.
ART. 12 – TUTELA DEI DATI PERSONALI
1. Si garantisce al prestatore di lavoro, che acconsente, che il trattamento dei propri dati personali derivanti dal rapporto di lavoro verrà svolto nel rispetto del Regolamento Unione Europea n. 2016/679.
Il prestatore di lavoro dichiara di aver preso accurata visione del codice di comportamento e di accettare le sue clausole. dichiara, altresì, di accettare tutte le clausole che regolano il suo rapporto di lavoro individuale dando per conosciute le norme alle quali si riferisce.
Il presente contratto sostituisce il provvedimento di nomina e non è sottoposto alla registrazione ai fini fiscali o contributivi. Esso fa stato fra le parti che lo hanno sottoscritto e ha forza di legge. Viene redatto in carta semplice in relazione al disposto dell’art. 25 della tabella B) allegata al D.P.R. n. 642 del 26.10.1972, su cinque pagine in duplice originale, di cui uno viene consegnato al prestatore di lavoro ed uno conservato agli atti del Comune.
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
IL DIPENDENTE
Dr. Xxxxxx De Xxxxxxxx
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Xxxxxx Xxxxxxxxx