Verbale di Accordo Istituzionale per la prima concessione e la proroga degli Ammortizzatori Sociali in deroga per l’anno 2015
Verbale di Accordo Istituzionale per la prima concessione e la proroga degli Ammortizzatori Sociali in deroga per l’anno 2015
- vista la Legge 28 giugno 2012, n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita, che all’art. 2, commi 64, 65 e 66, prevede la possibilità di disporre per gli anni 2013-2016, sulla base di specifici accordi, la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa, per la gestione delle situazioni derivanti dal perdurare dello stato di crisi;
- visto il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociale di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze 1 agosto 2014 n. 83473, allegato al presente accordo, inerente disciplina e criteri per la concessione di ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente ex art. 4, comma 2, del D.L. 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 luglio 2013, n. 85, con il quale sono stati ridefiniti gli ambiti di applicazione, le tipologie dei datori di lavoro, i requisiti soggettivi e la durata dei trattamenti e delle indennità;
- vista la circolare n. 19/2014 e la successiva nota esplicativa n. 40/0005425 del 24.11.2014 con la quale il Ministero del Lavoro – Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all’occupazione ha fornito chiarimenti finalizzati all’applicazione delle disposizioni contenute nel Decreto di cui sopra;
- ravvisata la necessità di procedere alla stipula dell’Accordo quadro regionale che disciplini l’accesso agli ammortizzatori sociali in deroga nella regione Sardegna per l’anno 2015;
- preso atto che la Regione Sardegna sta già realizzando una fase sperimentale di interventi di flexicurity rivolti in prima battuta ai soggetti già fuoriusciti nel corso del 2014 od in fuoriuscita dal bacino degli ammortizzatori sociali in deroga, a seguito dell’introduzione dei più severi requisiti posti dal D.I. di cui sopra, con l’obiettivo di accrescere l’occupabilità di tali soggetti e di favorirne un più rapido reinserimento nel mondo del lavoro;
- che anche al fine di stimolare la ripresa del sistema economico regionale, gli altri soggetti stipulanti il presente accordo assumono a loro volta l’impegno, per quanto di rispettiva competenza, di attivare articolate e sinergiche misure di politica attiva del lavoro, agevolando il reimpiego dei lavoratori in fuoriuscita dal regime degli ammortizzatori sociali
si concorda quanto segue:
viene integralmente recepito il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociale di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze 1 agosto 2014 n. 83473, inerente disciplina e criteri per la concessione di ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente ex art. 4, comma 2, del D.L. 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 luglio 2013, n. 85, con il quale sono stati ridefiniti gli ambiti di applicazione, le tipologie dei datori di lavoro, i requisiti soggettivi e la durata dei trattamenti e delle indennità, che di seguito brevemente si riepiloga:
Art. 1 CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA
1) potranno richiedere il trattamento solo le imprese di cui agli artt. 2082 e 2083 c.c. appartenenti alle seguenti tipologie:
a. imprese di qualsiasi settore non soggette alla disciplina in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria ed alla disciplina dei fondi di cui all’art. 3, commi da 4 a 41 della Legge n. 92/2012 in relazione alle unità produttive ubicate in Sardegna;
b. imprese di qualsiasi settore soggette alla disciplina in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria ed alla disciplina dei fondi di cui all’art. 3, commi da 4 a 41 della Legge n. 92/2012 in relazione alle unità produttive ubicate in Sardegna. Tali imprese dovranno utilizzare prioritariamente gli ammortizzatori sociali previsti dalla legislazione ordinaria. Il superamento dei limiti temporali previsti dalla legge n. 164/75 e dalla legge n. 223/91 può essere disposto unicamente in caso di eccezionalità della situazione, legata alla necessità di salvaguardare i livelli occupazionali ed in presenza di concrete prospettive di ripresa dell’attività produttiva.
2) Il trattamento può essere richiesto per le seguenti causali di intervento:
a. situazioni aziendali dovute ad eventi transitori non imputabili all’imprenditore od ai lavoratori;
b. situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato;
c. crisi aziendali;
d. ristrutturazione o riorganizzazione;
3) In nessun caso il trattamento può essere concesso in caso di cessazione dell’attività d’impresa o di parte di essa.
4) Il trattamento può essere concesso o prorogato a lavoratori subordinati con qualifica di operai, impiegati, quadri, compresi gli apprendisti ed i lavoratori somministrati, in
possesso di una anzianità lavorativa presso l’impresa di almeno 12 mesi alla data di inizio del periodo di intervento della cigs in deroga, sospesi dal lavoro o che effettuano prestazioni ad orario ridotto.
5) L’impresa deve avere previamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità (es. permessi, banca ore), ivi inclusa la fruizione delle ferie residue.
6) In relazione a ciascuna unità produttiva il trattamento può essere concesso per un periodo non superiore a cinque mesi nell’arco dell’anno 2015. Nel computo si considerano tutti i periodi di fruizione di integrazione salariale in deroga anche afferenti a diversi provvedimenti.
7) Le istanze inerenti la prima concessione e la proroga della cig in deroga dovranno essere inoltrate alla Regione mediante il sistema telematico nell’apposito sito dedicato del SIL Sardegna, ed all’INPS mediante le consuete modalità on – line.
8) L’impresa presenta l’istanza corredata dall’accordo sindacale, entro venti giorni dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro.
9) Le sospensioni o le riduzioni dell’orario di lavoro non possono precedere la sottoscrizione dell’accordo sindacale.
10) In caso di presentazione tardiva, il trattamento di cig in deroga decorre dall’inizio della settimana anteriore alla data di presentazione della domanda.
11) In sede di prima applicazione, non essendo possibile rispettare i termini di cui all’art. 2, comma 7 del D.I. 83473 in considerazione della data di sottoscrizione del presente Accordo, le istanze con decorrenza dal 1 gennaio 2015 alla data odierna dovranno pervenire entro 20 giorni dalla data di apertura del sistema telematico, che verrà comunicata con apposito avviso pubblicato sul portale Sardegnalavoro. Le predette istanze verranno accolte previa acquisizione di specifica autorizzazione da parte del Ministero del Lavoro.
12) Allo scopo di assicurare la verifica preventiva delle compatibilità finanziarie, la Regione comunica all’INPS, con le modalità definite dall’Istituto, gli accordi stipulati presso la propria sede nel rispetto dei termini di cui sopra;
13) Le imprese devono presentare mensilmente all’INPS i modelli SR41 entro e non oltre il venticinquesimo giorno del mese successivo a quello di fruizione del trattamento;
Art. 2 MOBILITA’ IN DEROGA:
1) Può essere concessa ai lavoratori licenziati o dimessi per giusta causa disoccupati ai sensi del D. Lgs. N. 181/2000 in possesso dei requisiti di anzianità aziendale di cui all’art. 16, comma 1 della L. n.223/91 nei confronti dei quali non sussistano, anche solo in linea teorica, le condizioni per l’accesso ad altra prestazione a sostegno del reddito connessa alla cessazione del rapporto di lavoro.
2) I beneficiari non devono avere maturato i requisiti previsti dalla vecchia e dalla nuova normativa in materia pensionistica né essere in possesso dei requisiti per l’accesso all’assegno sociale
3) I lavoratori devono provenire da imprese ex artt. 2082 e 2083 c.c..
4) La mobilità in deroga non può essere concessa ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento abbiano già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi. Per i restanti lavoratori, il trattamento può essere concesso per non più di otto mesi, non ulteriormente prorogabili. Il periodo di fruizione complessivo non può comunque eccedere il limite massimo di tre anni e quattro mesi.
5) I lavoratori interessati, a pena di decadenza, devono presentare la relativa istanza all’INPS ed alla Regione mediante i relativi sistemi telematici, entro sessanta giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. In sede di prima applicazione opera la medesima tempistica prevista dall’art.1, punto 11.
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Art.3
I trattamenti di cig, che saranno erogati esclusivamente a pagamento diretto da parte dell’INPS, e di mobilità verranno autorizzati in rigoroso ordine cronologico, fino a concorrenza delle risorse disponibili. Le istanze irregolari od incomplete perdono la priorità acquisita e vengono istruite al momento della regolarizzazione. L’INPS provvederà ai pagamenti a fronte delle relative autorizzazioni presenti nella Banca dati percettori.
Art. 4
I beneficiari degli ammortizzatori sociali in deroga di cui al presente accordo sono soggetti agli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di partecipazione a percorsi di politiche attive del lavoro
Art. 5
Italia Lavoro S.p.A., attraverso IN.SAR S.p.A., attuerà il monitoraggio dei lavoratori e della spesa sulla base delle liste dei beneficiari dei trattamenti erogati dall’INPS e sulla base della banca dati del SIL Sardegna per le istanze di accesso ai benefici e per le concessioni effettuate dalla Regione e curerà il supporto tecnico per l'attuazione dei piani di gestione. In particolare assisterà la Regione rispetto alle verifiche sul “tiraggio”.
Art. 6
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente accordo, si rinvia al D.I. 1 agosto 2014 ed alle direttive ministeriali in materia.
Art.7
In considerazione della estrema incertezza in ordine sia all’ammontare delle risorse finanziarie che verranno assegnate dallo Stato sia al numero delle istanze che potranno pervenire sia per la CIGS che per la mobilità in deroga, le parti firmatarie del presente Accordo si rincontreranno entro il 30 marzo 2015 per definire compiutamente i criteri per l’erogazione degli ammortizzatori.
Art.8
Il presente accordo sarà integralmente pubblicato nel sito ufficiale della Regione Sardegna xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx e nel portale del Sistema Informativo del lavoro xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx e per estratto sul B.U.R.A.S.. Della sottoscrizione del presente accordo sarà, inoltre, data informazione attraverso la pubblicazione di specifico avviso sui quotidiani regionali.
Art.9
Il presente accordo sarà trasmesso al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Letto, confermato e sottoscritto.
Cagliari, 23 gennaio 2015
Assessore regionale del lavoro Provincia di Cagliari Provincia di Carbonia-Iglesias Provincia di Nuoro
Provincia dell’Ogliastra Provincia di Olbia-Tempio Provincia di Oristano Provincia di Sassari
Provincia di Villacidro-Sanluri Direzione regionale dell’INPS CGIL
CISL
UIL UGL
CONFSAL
ITALIA LAVORO S.p.A.
Confindustria Sardegna CONFAPI Sardegna
Lega regionale delle Cooperative e Mutue Confcooperative Unione regionale
A.G.C.I. regionale Unci regionale
C.N.A. regionale Confartigianato regionale
C.A.S.A. regionale
C.L.A.A.I. regionale Confesercenti regionale Confcommercio regionale Confagricoltura regionale Coldiretti regionale
CIA
Unione Coltivatori Italiani
COPAGRI Confederazione produttori agricoli Confprofessioni Sardegna
Consulta regionale dei Consulenti del lavoro
LA CGIL, LA CISL, LA UIL, L’ UGL, LA CONFSAL, LA PROVINCIA DI SASSARI, LA PROVINCIA DI ORISTANO, LA PROVINCIA DI NUORO,
DICHIARANO
Di sottoscrivere il presente accordo allo scopo di consentire l’erogazione dei trattamenti di sostegno al reddito ai beneficiari, ma di non condividere i criteri restrittivi imposti dal Decreto Interministeriale dell’Agosto 2014, e di contestare le interpretazioni arbitrarie ulteriormente penalizzanti per i lavoratori, datene dagli uffici del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la circolare del 24/XI/2014
Cagliari 23 Gennaio 2015.
CGIL CISL UIL UGL
CONFSAL
PROVINCIA DI SASSARI PROVINCIA DI ORISTANO PROVINCIA DI NUORO
DICHIARAZIONE A VERBALE
La Confprofessioni, delegazione Sardegna, in persona del suo Presidente, avv. Xxxxxxx Xxxxxx, rilevato che, in applicazione delle disposizioni del D.I. n. 83473 del 01.08.2014, la bozza di verbale di Accordo istituzionale per la prima concessione e la proroga degli ammortizzatori sociali in deroga per l’anno 2015 esclude dall’applicazione della CIG e della mobilità in deroga i dipendenti degli studi professionali che non rientrano nel concetto di impresa ai sensi degli artt.2082 e 2083 c.c; rilevata la profonda ingiustizia di tali previsioni che, a differenza del recente passato, operano una evidente e ingiustificata discriminazione tra lavoratori, escludendo soggetti afferenti ad un comparto che subisce la crisi economica in modo diretto ed indiretto; rilevato ancora che deve denunciarsi con forza tale discriminazione che vede gli studi professionali trattati come imprese solo per assoggettarli a oneri fiscali e mai per attribuire loro gli strumenti a vantaggio delle medie, piccole e micro aziende quali devono considerarsi a seguito dell’accezione europea di impresa come stigmatizzata nelle Linee guida per i liberi professionisti adottate dalla Commissione europea nell’ambito del Piano d’Azione per l’imprenditoria 2020
Per tali motivi dichiara, quale parte sociale rappresentante degli studi professionali della Sardegna che non intende sottoscrivere il presente verbale di Accordo e chiede aprirsi un tavolo tecnico per l’adozione di misure specifiche, anche nell’ambito dei percorsi di flexisecurity a sostegno del comparto di riferimento
Cagliari 23.01.2015
Avv. Xxxxxxx Xxxxxx