Polizza R.C. AUTO (Altri veicoli)
Polizza R.C. AUTO (Altri veicoli)
DIP ‐ Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni Compagnia: AXA Assicurazioni S.p.A. – Prodotto: “AUTO PROTEZIONE”
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza assicura la Responsabilità Civile Auto (Altri veicoli) per i danni causati a terzi dalla circolazione del veicolo.
Che cosa è assicurato?
✓ La Responsabilità Civile per i danni causati a terzi dalla circolazione del veicolo in aree pubbliche e private;
✓ la Responsabilità Civile dei trasportati per i danni che questi possono involontariamente causare durante la circolazione;
✓ la Responsabilità Civile della circolazione del veicolo assicurato quando traina un carrello non targato;
✓ la Responsabilità Civile per i trasportati che necessitano di sedia a rotelle, anche durante le operazioni di salita e discesa con l’aiuto di mezzi meccanici, in caso di trasporto su veicoli speciali destinati al trasporto di portatori di handicap.
✓ la Responsabilità Civile del proprietario o locatario quando il veicolo, dato in uso ai dipendenti, è guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti;
✓ la Responsabilità Civile per i danni involontariamente causati a terzi dall’esecuzione delle operazioni di carico e scarico dall’autocarro anche con l’utilizzo di mezzi o dispositivi meccanici;
✓ la Responsabilità Civile del rimorchio staccato dalla motrice (cosiddetto “rischio statico”);
✓ la Responsabilità Civile per i danni alla persona subiti dai terzi trasportati in cabina di guida, non previsti dalla normativa vigente, purché non superino il numero previsto sulla carta di circolazione;
✓ il Ricorso terzi da incendio per i danni materiali provocati a terzi dall'incendio del veicolo;
✓ i Xxxxxxx adibiti a scuola guida per i danni causati dall’allievo purché in presenza di un istruttore abilitato.
AXA Assicurazioni S.p.A. risarcisce i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale). La legge prevede un massimale minimo per sinistro di
6.070.000 euro per i danni alla persona,
indipendentemente dal numero delle vittime, e di
1.220.000 euro per i danni alle cose, indipendentemente dal numero dei danneggiati.
Per la circolazione nelle aree aeroportuali, la garanzia copre fino al limite dei massimali indicati in polizza, con un limite massimo di 10.000.000 euro per sinistro.
Insieme alla garanzia base della Responsabilità Civile sono previste le Riduzioni alla rivalsa e la garanzia aggiuntiva Veicoli adibiti a scuola guida che estende la copertura alla responsabilità dell’istruttore durante le esercitazioni.
Che cosa è assicurato?
Coperture opzionali quali, tra le altre, Incendio, Furto, Assistenza e Tutela legale.
Le garanzie aggiuntive e le coperture opzionali sono valide esclusivamente se vengono acquistate ed è stato pagato il rispettivo premio.
Che cosa non è assicurato?
Per legge non sono considerati terzi e non sono coperti dall’assicurazione:
🗶 il conducente del veicolo responsabile del sinistro, per i danni a persona e a cose.
Per i soli danni a cose:
🗶 il proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio, il locatario di veicolo in leasing;
🗶 il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e discendenti dei soggetti indicati al punto precedente;
🗶 i parenti ed affini dei soggetti indicati nei due punti precedenti, entro il terzo grado se conviventi o a loro carico;
🗶 i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con essi in uno dei rapporti di cui ai due punti precedenti.
Sono inoltre esclusi i danni causati da:
🗶 dolo del conducente;
🗶 veicolo dichiarato non idoneo alla circolazione dopo il mancato superamento della revisione.
🗶 operazioni di carico e scarico dal veicolo, anche con l’utilizzo di mezzi o dispositivi meccanici, alle cose trasportate od in consegna, alle persone trasportate sul veicolo o a coloro che ne prendono parte.
Ci sono limiti di copertura?
AXA Assicurazioni S.p.A. ha diritto a recuperare dall’assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) principalmente nei casi seguenti:
guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti;
partecipazione del veicolo a gare, competizioni sportive, prove o gare di velocità non autorizzate; conducente non abilitato alla guida;
Ci sono limiti di copertura?
xxxxx subìti dai terzi trasportati in violazione delle disposizioni vigenti;
veicolo utilizzato in violazione delle disposizioni vigenti nei casi di: veicolo adibito a scuola guida senza la presenza dell’istruttore, veicolo a noleggio con conducente o veicolo con targa prova;
Ci sono limiti di copertura?
danni al manto stradale provocati da veicoli su ruote non gommate o dal trasporto di marmi e da mezzi sgombraneve; trasporto in eccedenza alla massa massima consentita; in conseguenza dell’inopponibilità prevista dall’art. 144 del Codice delle Assicurazioni Private.
Dove vale la copertura?
✓ L’assicurazione ti copre in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, Xxxxxxxx, Principato di Monaco, Andorra, Serbia, negli Stati dello Spazio Economico Europeo e negli Stati indicati sulla carta verde (certificato internazionale di assicurazione), rilasciata da AXA Assicurazioni S.p.A., le cui sigle internazionali non siano barrate. La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l’assicurazione obbligatoria R.C. Auto.
Che obblighi ho?
- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e il dovere di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare il mancato pagamento o il pagamento in forma ridotta del danno, ovvero il diritto di rivalsa per i danni risarciti obbligatoriamente ai terzi.
Quando e come devo pagare?
Il Premio deve essere pagato al rilascio della polizza. Il contratto è stipulato con frazionamento annuale, ma, con una maggiorazione del premio, puoi chiedere il frazionamento semestrale. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze semestrali stabilite.
Il premio può essere pagato tramite assegno bancario, postale o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge. Il premio è comprensivo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.).
Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura assicurativa dura un anno dalla data della sottoscrizione della polizza e ha effetto dalla data del pagamento del premio o della rata di premio, se successiva alla sottoscrizione, e termina alla scadenza indicata nel contratto senza necessità di disdetta. La copertura resta comunque attiva per i 15 giorni successivi alla scadenza e comunque non oltre le ore 24 della data di effetto della nuova polizza.
Puoi sospendere temporaneamente l’assicurazione per un periodo massimo di un anno, ma in questo caso e per tutta la durata della sospensione, il veicolo è privo di copertura assicurativa e non deve essere utilizzato, né parcheggiato in aree pubbliche o in aree aperte al pubblico.
Come posso disdire la polizza?
Puoi annullare il contratto in qualsiasi momento per vendita, consegna in conto vendita, furto o rapina, demolizione o esportazione definitiva all’estero del veicolo. Qualora il contratto venga perfezionato mediante tecniche di commercializzazione a distanza, hai il diritto di recedere entro 14 giorni dalla conclusione dello stesso. In questi casi sei tenuto a dare tempestiva comunicazione ad AXA Assicurazioni S.p.A. e hai diritto al rimborso della parte di premio R.C. Auto già pagata, relativa al periodo residuo, che non comprende le quote relative alle imposte e al contributo del S.S.N.
Assicurazione R.C. Auto
Altri Veicoli
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Auto (DIP aggiuntivo R.C. Auto)
Impresa: AXA Assicurazioni S.p.A. Prodotto: “AUTO PROTEZIONE”
Data ultima edizione: novembre 2020
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
AXA Assicurazioni S.p.A., con sede legale in Italia, Milano, Corso Como, 17 20154, è soggetta alla direzione ed al coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU (calle Xxxxxxxx Xxxxxx, 0 - Xxxxx xx Xxxxxxxx - Xxxxxx) ai sensi dell’Art. 2497 bis C.C.
AXA Assicurazioni S.p.A. mette a disposizione dei clienti i seguenti recapiti per richiedere eventuali informazioni sia in merito alla Compagnia sia in relazione al Contratto proposto: numero telefonico +39.02.48.084.1 – Fax.x00.00.00.000.000; indirizzo internet: www. xxx.xx; indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxx@xxx.xx; PEC: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx.
AXA Assicurazioni S.p.A. è stata autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con D.M. del 31.12.1935 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 1936. La Compagnia è iscritta all’Albo delle Imprese di assicurazione IVASS n.1.00025, Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all’Albo Gruppi IVASS con il n. 041.
Il patrimonio netto di AXA Assicurazioni S.p.A., riferito all’ultimo bilancio approvato (esercizio 2019), ammonta a € 850 milioni di cui € 232 milioni di capitale sociale interamente versato e € 618 milioni di riserve patrimoniali, compreso il risultato di esercizio.
Il solvency ratio al 31 dicembre 2019, ovvero la misura sintetica del grado di solidità patrimoniale della Compagnia, calcolata secondo i criteri e le modalità indicate dalla Direttiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo e dal Regolamento delegato (UE) 2015/35, come rapporto tra Fondi propri ammissibili per la copertura del Requisito patrimoniale di solvibilità ed il Requisito stesso, è pari al 169%.
Per informazioni patrimoniali sulla società (relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa) è possibile consultare il sito: xxx.xxx.xx.
Al contratto si applica la legge italiana.
Che cosa è assicurato? | |
Non ci sono maggiori informazioni rispetto a quelle presenti nel DIP Base. Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
Massimali | Ti teniamo indenne, fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale), per i danni che il tuo veicolo può provocare a terzi. La legge prevede un massimale minimo per sinistro di €.6.070.000 per i danni alla persona, indipendentemente dal numero delle vittime, e di € 1.220.000 per i danni alle cose, indipendentemente dal numero dei danneggiati. Puoi concordare con la Compagnia massimali più elevati di quelli minimi previsti dalla legge, accettando di pagare un premio più alto. Per la circolazione nelle aree aeroportuali, la garanzia copre fino al limite dei massimali indicati in polizza, con un limite massimo di € 10.000.000 per sinistro. |
Garanzie estese | Non sono previste ulteriori garanzie estese offerte gratuitamente. |
Tipo di guida | Il prodotto prevede la Guida Libera. |
OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO | |
Non ci sono maggiori informazioni rispetto a quelle presenti nel DIP Base. | |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Non ci sono maggiori informazioni rispetto a quelle presenti nel DIP Base. |
Quali coperture posso aggiungere alla R.C. Auto pagando un premio aggiuntivo?
In aggiunta alla garanzia R.C. Auto obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriori garanzie e servizi di assistenza.
INCENDIO (opzionale) | |
Garanzie di base | Copre i danni materiali e diretti cagionati al tuo veicolo, compresi eventuali optional, derivanti da incendio, azione del fulmine, esplosione o scoppio del serbatoio di carburante destinato al funzionamento del motore o dell’impianto di alimentazione. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Esclusioni: Sono sempre esclusi i danni che commetti con dolo o colpa grave e/o che commettono le persone con te coabitanti, i tuoi dipendenti o le persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo e i trasportati. Sono inoltre esclusi i costi per le modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della sua riparazione e i danni: • causati da bruciature; • agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico, non seguiti da incendio; • ad animali, merci, indumenti, bagagli e cose in uso, custodia o possesso trasportate da te o dall’assicurato; • indiretti, quali le spese di ricovero del veicolo, da mancato godimento ed uso dello stesso o di altri eventuali pregiudizi; e quelli provocati a seguito di: • guerre, insurrezioni, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi, sommosse, sabotaggio, occupazioni militari e invasioni; • partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali; • atti vandalici, eruzioni vulcaniche, terremoti e fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali; • fenomeni connessi con la trasmutazione del nucleo dell’atomo o con le radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi. |
FURTO (opzionale) | |
Garanzie di base | Copre i danni materiali e diretti cagionati al tuo veicolo per la perdita totale o parziale dello stesso, compresi eventuali optional, a seguito, nell’esecuzione o in conseguenza di rapina o furto (tentato o consumato). L’assicurazione inoltre è estesa ai danni subiti dal veicolo durante la circolazione abusiva successiva al furto o alla rapina, purché conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Scoperto: In caso di sinistro, sull’importo liquidato a termini di contratto rimangono a tuo carico lo scoperto ed il relativo minimo eventualmente indicati in polizza. Per gli autocarri fino a 70 quintali e per i Camper, recandoti presso una carrozzeria convenzionata con la Compagnia per la riparazione del veicolo, lo scoperto e il minimo presenti in polizza sono abrogati. Esclusioni: Sono sempre esclusi i danni che commetti con dolo o colpa grave e/o che commettono le persone con te coabitanti, i tuoi dipendenti o le persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo e i trasportati. Sono inoltre esclusi i costi per le modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della sua riparazione e i danni: • ad animali, merci, indumenti, bagagli e cose in uso, custodia o possesso trasportate da te o dall’assicurato; • indiretti, quali le spese di ricovero del veicolo, da mancato godimento ed uso dello stesso o di altri eventuali pregiudizi; e quelli provocati a seguito di: • guerre, insurrezioni, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi, sommosse, sabotaggio, occupazioni militari e invasioni; • partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali; • atti vandalici, eruzioni vulcaniche, terremoti e fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali; • fenomeni connessi con la trasmutazione del nucleo dell’atomo o con le radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi. |
KASKO (opzionale) | |
Garanzie di base | Copre i danni materiali e diretti cagionati al tuo veicolo compresi, se assicurati, gli eventuali optional, derivanti da collisione, urto contro ostacoli fissi e mobili, uscita di strada, ribaltamento. La copertura è estesa anche agli eventi accidentali di caduta alberi e sassi. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Scoperto: in caso di sinistro, sull’importo liquidato a termini di contratto rimangono a tuo carico lo scoperto ed il relativo minimo eventualmente indicati in polizza. Nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza i minimi sono raddoppiati. Per gli autocarri fino a 70 quintali e per i Camper, recandoti presso una carrozzeria convenzionata con la Compagnia per la riparazione del veicolo, lo scoperto e il minimo presenti in polizza sono abrogati. Esclusioni: Sono sempre esclusi i danni che commetti con dolo e/o che commettono le persone con te coabitanti, i tuoi dipendenti o le persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo e i trasportati. Sono inoltre esclusi i costi per le modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della sua riparazione e i danni: • ad animali, merci, indumenti, bagagli e cose in uso, custodia o possesso trasportate da te o dall’assicurato; • indiretti, quali le spese di ricovero del veicolo, da mancato godimento ed uso dello stesso o di altri eventuali pregiudizi; • causati da cose od animali trasportati sul veicolo e da operazioni di carico e scarico; • subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano o di circolazione “fuori strada”; • conseguenti a furto (consumato o tentato) e rapina‚ incendio, esplosione e scoppio; • alle ruote e cerchi, pneumatici ed eventuali camere d’aria, se verificatisi non congiuntamente ad altro danno al telaio, alla parte ciclistica o ad organi meccanici indennizzabile a termini di polizza; e quelli provocati a seguito di: • guerre, insurrezioni, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi, sommosse, sabotaggio, occupazioni militari e invasioni; • partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali; • atti vandalici, eruzioni vulcaniche, terremoti e fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali; • fenomeni connessi con la trasmutazione del nucleo dell’atomo o con le radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi. L’assicurazione, infine, non comprende i danni nei casi di: • conducente non abilitato a norma delle disposizioni di legge in vigore; • autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non c’è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente; • veicolo dato a noleggio con conducente, senza l’osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l’utilizzo; • veicolo guidato da persona in stato di alterazione psico‐fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope, se è stata applicata la sanzione ai sensi della normativa vigente o nel caso sia accertata la tossicodipendenza cronica. |
LE ASSICURAZIONI SPECIALI (opzionale) | |
Garanzie di base | Garanzie suddivise in gruppi predefiniti che rimborsano i danni e le spese sostenute a seguito di eventi che hanno per oggetto il veicolo, i beni e i documenti del contraente o dell’assicurato. Ricorso terzi da incendio, esplosione o scoppio: ti copriamo per i danni materiali provocati a terzi dall'incendio, esplosione o scoppio del veicolo quando non si trova in circolazione. Neo patentati in attesa di rilascio di patente: rinunciamo a rivalerci nei confronti del conducente e proprietario o locatario del veicolo quando alla guida risulti una persona che abbia superato con esito positivo gli esami di abilitazione alla guida, ma non sia ancora in possesso della regolare patente. Rinuncia alla rivalsa per fatto di figli e nipoti minori: rinunciamo a rivalerci per i danni arrecati a terzi dalla circolazione quando alla guida si trovino figli o nipoti minori non emancipati, purché la circolazione sia avvenuta all’insaputa del genitore, dei nonni, degli zii o dei tutori. Rottura dei cristalli: ti copriamo per i danni materiali e diretti per la sostituzione o riparazione dei cristalli del tuo veicolo (parabrezza, lunotto e i vetri laterali) dovuta a rottura per causa accidentale, per fatto di terzi o per evento naturale. Nella riparazione sono comprese eventuali spese inerenti la sostituzione ed installazione di sensori di pioggia e affini presenti al momento del sinistro (purché previsti di serie dalla casa costruttrice del veicolo e comunque non installati successivamente dall’assicurato). |
Xxxxx conseguenti ad eventi naturali, eventi sociopolitici ed atti vandalici: ti copriamo per i danni materiali e diretti arrecati al tuo veicolo derivanti da: • grandine, uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d’aria, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrata su una pluralità di beni, assicurati o non; • fuoriuscita di corsi d’acqua, di laghi e bacini idrici, da inondazioni, allagamenti, valanghe e slavine, pressione della neve (esclusa la caduta di neve o ghiaccio dai tetti, cornicioni, balconate e simili), franamento o cedimento del terreno, caduta di pietre e di alberi purché in conseguenza di eventi sopra indicati. Inoltre, ti copriamo per i danni materiali e diretti arrecati al tuo veicolo verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio o derivanti da atti vandalici. | |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Limitazioni: Ricorso terzi da incendio, esplosione o scoppio: ti rimborsiamo fino ad un massimo di €.155.000,00 per sinistro e fino a € 15.500,00 per i danni dovuti a interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell’utilizzo di beni, di attività agricole, industriali, commerciali o di servizi. Rinuncia alla rivalsa per fatto di figli minori: tale rinuncia opera per importi eccedenti € 5.200,00. Xxxxx conseguenti ad eventi naturali, eventi sociopolitici ed atti vandalici: è’ previsto il degrado d’uso, dovuto all’invecchiamento del veicolo. Esclusivamente per gli autocarri fino a 70 quintali e per i Camper, il degrado d’uso previsto è limitato ai pneumatici, alle batterie e agli impianti di scarico. Scoperto: Rottura dei cristalli: in caso di sinistro, sull’importo liquidato a termini di contratto rimangono a tuo carico lo scoperto ed il relativo minimo eventualmente indicati in polizza. Se per la riparazione ti rechi presso una carrozzeria convenzionata con la Compagnia, lo scoperto e il relativo minimo non vengono applicati. Xxxxx conseguenti ad eventi naturali, eventi sociopolitici ed atti vandalici: in caso di sinistro, sull’importo liquidato a termini di contratto rimangono a tuo carico lo scoperto ed il relativo minimo eventualmente indicati in polizza. Per gli autocarri fino a 70 quintali e per i Camper, recandoti presso una carrozzeria convenzionata con la Compagnia per la riparazione del veicolo, lo scoperto e il minimo presenti in polizza sono abrogati. Esclusioni: Sono sempre esclusi i danni che commetti con dolo o colpa grave e/o che commettono le persone con te coabitanti, i tuoi dipendenti o le persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo e i trasportati. Rottura dei cristalli Sono escluse: • le rigature, le segnature e simili, salvo che le stesse siano tali da compromettere la sicurezza; • le rotture conseguenti a collisione con altri veicoli e quelle conseguenti a uscita di strada e ribaltamento; • le rotture conseguenti ad atti vandalici; • i danni determinati ad altre parti del veicolo a seguito della rottura dei cristalli; • i danni ai gruppi ottici ed agli specchi retrovisori interni ed esterni. |
GARANZIA INFORTUNI DEL CONDUCENTE (opzionale) | |
Garanzie di base | Assicura il conducente per gli infortuni che abbiano come conseguenza un’invalidità permanente o la morte verificatisi in occasione della guida del veicolo, della salita a bordo o della discesa, compresi gli infortuni subiti a terra in caso di fermo forzato dovuto a guasto o incidente durante le operazioni necessarie per la ripresa della marcia o nel tentativo di segnalare ai conducenti di altri veicoli una situazione di pericolo venutasi a creare. Sono inoltre compresi gli infortuni sofferti a seguito di malore, incoscienza, asfissia non dipendente da malattia, annegamento, assideramento o congelamento. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Rimborso spese di cura rese necessarie da infortunio: è previsto il rimborso delle spese sostenute nei 360 giorni successivi alla data del sinistro o il rimborso per i giorni di degenza e/o di gessatura. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Limitazioni: Se al momento del sinistro, il conducente ha più di 80 anni, le somme assicurate sono ridotte del: • 80 % per il caso morte; • 10 % per il caso di invalidità permanente, per ogni anno di età compiuto oltre gli 80 anni, con il massimo del 60%. Rimborso spese di cura rese necessarie da infortunio: rimborsiamo fino all’80% delle spese di |
cura sostenute, restando il rimanente 20% a tuo carico con il minimo di € 50,00 per sinistro e per persona. Per il trasporto sanitario all’istituto di cura, per il trasferimento da un istituto di cura ad un altro e da qui al domicilio, effettuato nei 90 giorni successivi al sinistro, rimborsiamo fino a € 2.000,00 per sinistro. Diaria da ricovero e/o gessatura per infortunio: se non sono state richieste le spese per la degenza, viene riconosciuta una diaria di € 50,00 per ogni giorno di ricovero e per un periodo massimo di 180 giorni. Nel caso in cui sia stata applicata una gessatura, la diaria viene corrisposta anche per il periodo trascorso fuori dall’istituto di cura e sino al giorno della rimozione del gesso, con il massimo di 30 giorni per evento. Esclusioni: Non sono assicurabili e l’assicurazione cessa con il loro manifestarsi, le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.), i soggetti sieropositivi e le persone affette da epilessia o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniacodepressive o stati paranoici. Sono inoltre esclusi gli infortuni: a) se il conducente è privo dell’abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti; b) durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nei regolamenti particolari di gara; c) causati da ubriachezza del conducente, da abuso di psicofarmaci, dall’uso di stupefacenti, allucinogeni, d) causati da atti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato; e) causati da movimenti tellurici, inondazioni o eruzioni vulcaniche; f) causati da guerra o insurrezioni; g) causati da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); h) gli infarti e le ernie; i) le rotture dei tendini, a meno che sia rispettata, nel loro avverarsi, la definizione di infortunio (causa fortuita, violenta ed esterna); j) le conseguenze dell’infortunio che si concretizzino nella sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.). | |
GARANZIA TUTELA LEGALE (opzionale) | |
Garanzie di base | Ti tutela legalmente, fino al massimale indicato in polizza, per la difesa dei tuoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, a seguito di un sinistro accaduto durante la circolazione del veicolo. Inoltre, tuteliamo te, il coniuge e i tuoi figli minori, nel caso in cui veniate coinvolti in un incidente stradale in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all’assicurazione obbligatoria o come passeggeri di un qualsiasi veicolo pubblico o privato diverso da quello identificato in polizza. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Esclusioni: Sono sempre esclusi i danni per fatti dolosi delle persone assicurate. La garanzia non è valida: • se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria R.C. Auto. • per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità pura indette dall’ACI o dalla FMI; • per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate e da detenzione o impiego di sostanze radioattive. |
GARANZIA ASSISTENZA (opzionale) | |
Garanzie di base | Ti forniamo 24 ore su 24, tramite una Centrale Operativa, il soccorso stradale del veicolo, il supporto logistico e il supporto sanitario in caso di infortunio o malattia, a seguito di guasto, incidente, incendio, furto e atto vandalico che comportino l’immobilizzo del veicolo. Sono previste due formule, in base al peso del veicolo, che ti forniscono assistenza 24 ore su 24, tramite una Centrale Operativa: • Formula Base, per i veicoli fino a 70 quintali e per i Camper, ti fornisce il soccorso stradale, il supporto logistico e il supporto sanitario in caso di infortunio o malattia, a seguito di guasto, incidente, incendio, furto e atto vandalico che comportino l’immobilizzo del veicolo. • Formula Mezzi Pesanti, per i veicoli da 71 a 440 quintali, ti fornisce il soccorso stradale del veicolo e il supporto logistico a seguito di guasto, incidente, incendio che comportino l’immobilizzo del veicolo. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Per i veicoli fino a 70 quintali e per i Camper con la Formula Assistenza Plus, hai un ampliamento delle coperture e il relativo innalzamento dei massimali. Inoltre, in caso di soccorso o furto del veicolo, hai a disposizione € 600,00 da utilizzare per 3 eventi durante l’anno, in modo da usufruire di ulteriori prestazioni di assistenza. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Esclusioni: Sono sempre esclusi i danni che tu o i passeggeri commettete con dolo o colpa grave, compreso il suicidio o tentato suicidio. Le prestazioni di assistenza non vengono erogate nei seguenti casi: • guerre, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari; • eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale; • uso improprio del veicolo e specificatamente: atti di pura temerarietà, gare su strada, rally e relative prove; • conduzione del veicolo da persona non autorizzata dal proprietario o sprovvista della patente di guida o non abilitata alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge vigenti. |
GARANZIA SOSPENSIONE PATENTE (opzionale e valida solo per le persone giuridiche) | |
Garanzie di base | In caso di sospensione della patente di guida di un tuo dipendente, conducente autorizzato alla guida del veicolo assicurato, disposta ai sensi delle norme in vigore in conseguenza da incidente della circolazione che abbia provocato la morte o lesioni fisiche colpose, ti mettiamo a disposizione un'indennità giornaliera indicata in polizza. Tutto ciò a condizione che la guida del veicolo a motore sia strettamente connessa e funzionale all’esercizio delle attività cui il dipendente è adibito. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Esclusioni: Sono sempre esclusi i danni che tu, o le persone di cui devi rispondere, commettete con dolo. L’assicurazione, infine, non è operante in caso di: • mancata idoneità a condurre il veicolo assicurato, anche se munito di prescritta e valida patente di guida; • guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto dell'uso di stupefacenti, allucinogeni o di psicofarmaci; • veicolo adibito ad uso diverso da quello indicato nella carta di circolazione; • sospensione come conseguenza diretta o indiretta di incidenti occorsi precedentemente alla data di effetto della polizza; • sospensione come conseguenza diretta o indiretta della partecipazione a gara di velocità non autorizzata, a corse o gare (e relative prove), salvo che si tratti di gare di regolarità pura. |
Che cosa NON è assicurato? | |
Rischi esclusi | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Base. |
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Base.
Ci sono limiti di copertura?
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro Tu o il proprietario del veicolo dovete comunicare il sinistro entro 3 giorni all’agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure ad AXA Assicurazioni S.p.A. La denuncia può essere redatta sul Modulo di Constatazione Amichevole di Incidente (c.d. Modulo CAI). La richiesta di risarcimento la devi indirizzare ad AXA Assicurazioni S.p.A.: • se l’incidente ha coinvolto solo due veicoli/ciclomotori entrambi identificati, assicurati e immatricolati in Italia; • se, pure in presenza di danni fisici alla persona, le lesioni riportate non comportino un’invalidità permanente superiore al 9%; • per lesioni subite da un terzo trasportato, anche se di gravità superiore al suddetto limite. |
Cosa fare in caso di sinistro? | La richiesta di risarcimento la devi indirizzare alla Compagnia di controparte se: • i veicoli coinvolti sono più di due; • uno o più dei veicoli coinvolti non sono identificati o assicurati o immatricolati in Italia; • le lesioni riportate dalle persone fisiche sono gravi. Nel caso in cui il veicolo di controparte sia non identificato o non assicurato, la richiesta di risarcimento la devi indirizzare alla CONSAP, Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici. Info su xxx.xxxxxx.xx. Per sinistri diversi dalla R.C. Auto (c.d. Auto Rischi Diversi): devi comunicare il sinistro all’agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure ad AXA Assicurazioni S.p.A, entro 3 giorni dal fatto o da quando ne sei venuto a conoscenza. Devi indicare la data, il luogo e le cause del sinistro, le conseguenze e l’entità approssimativa del danno, allegando la documentazione necessaria (es. denuncia presentata alle Autorità competenti, verbali, ecc.). |
Assistenza diretta/in convenzione Per la garanzia assistenza e tutela legale le prestazioni ti vengono fornite direttamente attraverso la centrale operativa di Inter Partner Assistance S.A. denominata AXA Assistance. | |
Rimborso del sinistro per evitare il malus In caso di sinistro con tua responsabilità, puoi evitare l’applicazione del malus e la maggiorazione del premio rimborsando gli importi liquidati. Trovi le informazioni complete sul sito xxx.xxxxxx.xx. Non applicabile per le polizze con tariffa Franchigia. | |
Gestione da parte di altre imprese La gestione dei sinistri del ramo assistenza è affidata alla Inter Partner Assistance S.A. (Rappresentanza Generale per l’Italia), denominata AXA Assistance, Xxx Xxxxx Xxxxxxx, 000, 00000 Xxxx. La gestione dei sinistri del ramo tutela legale è affidata alla Inter Partner Assistance S.A. (Rappresentanza Generale per l’Italia), Ufficio Tutela legale, denominata AXA Assistance, Xxx Xxxxx Xxxxxxx, 000, 00000 Xxxx. | |
Prescrizione I diritti derivanti dalla polizza e dalla richiesta di risarcimento si prescrivono in 2 anni. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Base. |
Obblighi dell’impresa | L’impresa deve formularti un’offerta o negare il rimborso motivando il diniego entro tempi che variano da 30 a 90 giorni dalla richiesta di risarcimento a seconda che si tratti di danni a cose o danni a persone. A conclusione del processo di liquidazione dei sinistri, tu e l’assicurato avete il diritto di prendere in visione i relativi atti. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Base. |
Rimborso | In caso di annullamento del contratto hai diritto al rimborso della parte di premio R.C. Auto già pagata, relativa al periodo residuo, che non comprende le quote relative alle imposte e al contributo del S.S.N. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Base. |
Sospensione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Base. |
Come posso disdire la polizza? | |
Clausola di tacito rinnovo | Il contratto è di durata annuale senza necessità di disdetta anche per i rischi accessori (es. infortuni del conducente, incendio e furto, ecc.). |
Ripensamento dopo la stipulazione | Qualora il contratto venga perfezionato mediante tecniche di commercializzazione a distanza, hai il diritto di recedere entro 14 giorni dalla conclusione dello stesso.. |
Risoluzione | Hai il diritto di risolvere il contratto ad esempio in caso di vendita, consegna in conto vendita, furto o rapina, demolizione o esportazione definitiva all’estero del veicolo. |
È un prodotto “multi garanzia” rivolto a chi vuole assicurare il suo veicolo da eventuali danni subiti o da quelli che lo stesso può provocare ad altri durante la circolazione.
A chi è rivolto questo prodotto?
- Costi di intermediazione:
le provvigioni relative al prodotto differiscono in base all’Agenzia/intermediario alla quale è assegnata la polizza ed anche in base al numero e tipo di sezioni di garanzie sottoscritte. Il costo di intermediazione medio (senza considerare eventuali rappels e simili), cioè la provvigione ricorrente annuale standard di prodotto è circa del 10,2% del premio assicurativo imponibile (al netto delle imposte).
- Compensi:
il totale da pagare può essere comprensivo dell’eventuale compenso concordato con l’Agente per l’attività di consulenza e assistenza prestata, come consentito dall’art. 106 e ss. del Codice delle Assicurazioni private e relative norme di attuazione. L’importo del compenso è riconosciuto ad ogni ricorrenza annuale della polizza e non è in alcun modo una componente del premio assicurativo, né è ad esso assimilabile.
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami relativi ad un contratto o servizio assicurativo nei confronti di AXA Assicurazioni S.p.A., devono essere preliminarmente presentati per iscritto (posta, fax, email/PEC) all’Ufficio Gestione Reclami secondo le seguenti modalità: • pec: xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx • posta: AXA Assicurazioni S.p.A c.a Ufficio Gestione Reclami Xxxxx Xxxx, 00 ‐ 00000 Xxxxxx fax: x00 00 00000000 |
AXA Assicurazioni S.p.A. è tenuta a rispondere entro 45 giorni. | |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, puoi scrivere all’IVASS Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 ‐ 00000 Xxxx; fax 00.00000000, PEC: xxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx fornendo copia del reclamo già inoltrato ad AXA Assicurazioni S.p.A. ed il relativo riscontro anche utilizzando il modello presente nel sito dell’IVASS xxx.xxxxx.xx alla sezione “per i Consumatori ‐ Reclami”. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Puoi attivare la procedura rivolgendoti ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98) |
Negoziazione assistita | Puoi attivare la procedura, tramite l’assistenza obbligatoria di avvocati iscritti all’Albo, rivolgendo ad AXA Assicurazioni S.p.A. un invito a partecipare, tramite Raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Conciliazione paritetica gratuita per l’assicurato Puoi accedere alla procedura rivolgendoti ad una delle Associazioni dei Consumatori aderenti all’Accordo Ania (indicate in apposito elenco su xxx.xxxx.xx), utilizzando il modulo di richiesta che si può scaricare dai siti internet delle stesse Associazioni dei Consumatori e dell'ANIA ed allegando copia della documentazione a sostegno della domanda. Arbitrato irrituale Se espressamente previsto dalle Condizioni di Assicurazione puoi ricorrere in arbitrato, per controversie relative alla determinazione del valore del danno o alle conseguenze di natura medica di un sinistro, che verranno devolute ai consulenti tecnici nominati da ciascuna delle Parti. Puoi attivare la procedura comunicando ad AXA Assicurazioni S.p.A. la volontà di dare avvio alla stessa. AXA Assicurazioni S.p.A. provvederà a darti riscontro indicando il nominativo del proprio consulente tecnico e la Procedura seguirà le modalità espressamente indicate nella relativa previsione di polizza. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
Tale Area è attiva per i contratti Standard, con l’esclusione delle polizze amministrate a Libro Matricola.
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E DELL’INFORMATIVA SULLA PRIVACY.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente il set informativo
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contratto di assicurazione per i veicoli diversi dalle autovetture, dai motocicli e ciclomotori e dai natanti edizione novembre 2020
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Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 -
P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 -Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell’art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all’Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)
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GLOSSARIO 5
PREMESSA 9
1. SEZIONE NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE 10
Art. 1.1 ‐ Dichiarazioni contrattuali 10
Art. 1.2 ‐ Altre assicurazioni 10
Art. 1.3 ‐ Pagamento del premio 10
Art. 1.4 ‐ Durata del contratto 10
Art. 1.5 ‐ Validità territoriale 11
Art. 1.6 ‐ Trasferimento di proprietà del veicolo 11
Art. 1.7 ‐ Cessazione del contratto per distruzione, demolizione o esportazione definitiva del veicolo assicurato con cancellazione dal P.R.A 11
Art. 1.8 ‐ Sospensione in corso di contratto 12
Art. 1.9 ‐ Contratti di durata inferiore ad un anno 12
Art. 1.10 ‐ Risoluzione del contratto per il furto o appropriazione indebita del veicolo 12
Art. 1.11 ‐ Oneri fiscali 12
Art. 1.12 ‐ Foro competente 13
Art. 1.13 ‐ Rinvio alle norme di Legge 13
Art. 1.14 ‐ Diritto di ripensamento 13
2. SEZIONE GARANZIE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO 14
COSA ASSICURO 14
Art. 2.1 ‐ Garanzia Base Responsabilità Civile Auto 14
COSA NON ASSICURO 16
Art. 2.2 ‐ Esclusioni Garanzia Base Responsabilità Civile Auto 16
Art. 2.3 ‐ Le rivalse 16
Art. 2.4 ‐ Ulteriori Esclusioni specifiche Garanzia Base Responsabilità Civile Auto 17
COME MI ASSICURO 17
Art. 2.5 ‐ Le condizioni speciali R.C.A. 17
Art. 2.6 ‐ Attestazione sullo stato del rischio 26
TABELLE DEI LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE 27
3. SEZIONE GARANZIE PER I DANNI AL VEICOLO 28
COSA ASSICURO 28
Art. 3.1 ‐ Garanzia Incendio 28
Art. 3.2 ‐ Xxxxxxxx Xxxxx 00
Art. 3.3 ‐ Garanzia Kasko 28
Art. 3.4 ‐ Le Assicurazioni Speciali 28
COSA NON ASSICURO 30
Art. 3.5 ‐ Esclusioni Garanzie Danni al veicolo 30
Art. 3.6 ‐ Ulteriori Esclusioni specifiche Garanzie Danni al veicolo 30
COME MI ASSICURO 32
Art. 3.7 ‐ Somma assicurata (vedi anche Art. X.8 ‐ Valore del veicolo assicurato al momento del sinistro) 32
Art. 3.8 ‐ Adeguamento del valore assicurato 32
Art. 3.9 ‐ Condizioni particolari 32
TABELLE DEI LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE 33
4. SEZIONE GARANZIA INFORTUNI DEL CONDUCENTE 35
COSA ASSICURO 35
Art. 4.1 ‐ Garanzia Base Infortuni del conducente 35
Art. 4.2 ‐ Morte o Invalidità permanente da infortunio 35
COME AMPLIARE LA GARANZIA BASE INFORTUNI DEL CONDUCENTE 36
Art. 4.3 ‐ Rimborso spese di cura rese necessarie da infortunio 36
Art. 4.4 ‐ Estensione della garanzia per diaria da ricovero e/o gessatura per infortunio 36
COSA NON ASSICURO 37
Art. 4.5 ‐ Persone non assicurabili 37
Art. 4.6 ‐ Esclusioni Garanzia Infortuni del conducente 37
COME MI ASSICURO 37
Art. 4.7 ‐ Limiti di età 37
TABELLA DEI LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE 38
5. SEZIONE GARANZIA TUTELA LEGALE 39
COSA ASSICURO 39
Art. 5.1 ‐ Garanzia Base Tutela legale 39
Art. 5.2 ‐ Decorrenza della garanzia 40
Art. 5.3 ‐ Validità territoriale 40
Art. 5.4 ‐ Estensione della garanzia base ad altra fattispecie di circolazione 40
COSA NON ASSICURO 41
Art. 5.5 ‐ Esclusioni Garanzia Base Tutela Legale 41
TABELLA DEI LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE 42
6. SEZIONE GARANZIA ASSISTENZA 43
COSA ASSICURO 43
Art. 6.1 ‐ Validità e operatività delle prestazioni di assistenza 43
Art. 6.2 ‐ Validità territoriale 44
Art. 6.3 ‐ Garanzia Assistenza Base 44
COME AMPLIARE LA GARANZIA ASSISTENZA BASE 50
Art. 6.4 ‐ Garanzia Assistenza Plus 50
COSA NON ASSICURO 51
Art. 6.5 ‐ Esclusioni comuni Garanzia Assistenza Base e Garanzia Assistenza Plus 51
Art. 6.6 ‐ Ulteriori Esclusioni Comuni 52
Art. 6.7 ‐ Ulteriori Esclusioni specifiche Garanzia Assistenza Base e Garanzia Assistenza Plus 53
COME MI ASSICURO 54
Art. 6.8 ‐ Limiti di esposizione 54
Art. 6.9 ‐ Obblighi dell’assicurato in caso di richiesta di assistenza 54
TABELLE LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE 55
7. SEZIONE GARANZIA ASSISTENZA MEZZI PESANTI 58
COSA ASSICURO 58
Art. 7.1 ‐ Validità e operatività delle prestazioni di assistenza 58
Art. 7.2 ‐ Validità territoriale 58
Art. 7.3 ‐ Garanzia Assistenza MEZZI PESANTI 59
COSA NON ASSICURO 62
Art. 7.4 ‐ Esclusioni Garanzia Assistenza MEZZI PESANTI 62
Art. 7.5 ‐ Ulteriori Esclusioni specifiche Garanzia Assistenza MEZZI PESANTI 63
COME MI ASSICURO 63
Art. 7.6 ‐ Limiti di esposizione 63
Art. 7.7 ‐ Obblighi dell’assicurato in caso di richiesta di assistenza 64
TABELLE LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE 65
8. SEZIONE GARANZIA SOSPENSIONE PATENTE 67
COSA ASSICURO 67
Art. 8.1 ‐ Garanzia Base Sospensione patente 67
Art. 8.2 ‐ Estensione territoriale 67
COSA NON ASSICURO 67
Art. 8.3 ‐ Persone non assicurabili 67
Art. 8.4 ‐ Esclusioni Garanzia Base Sospensione patente 67
TABELLA DEI LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE 69
X. SEZIONE NORME CHE REGOLANO IL SINISTRO 70
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO 70
Art. X.1 ‐ Come denunciare il sinistro 70
Art. X.2 ‐ Cenni sulla disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti da circolazione stradale (D.P. R. n. 254/2006 in attuazione degli artt. 149 e 150
del C.D.A.) 70
Art. X.3 ‐ Termini di legge per il risarcimento (Art. 8 D.P.R. n. 254, 18 luglio 2006, Art.
148 del C.D.A.) 72
Art. X.4 ‐ Gestione delle vertenze 72
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO RICORSO TERZI DA INCENDIO, ESPLOSIONE O SCOPPIO 73
Art. X.5 ‐ Obblighi in caso di sinistro 73
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO PER I DANNI AL VEICOLO 73
Art. X.6 ‐ Obblighi in caso di sinistro 73
Art. X.7 ‐ Esagerazione dolosa del danno 74
Art. X.8 ‐ Valore del veicolo assicurato al momento del sinistro 74
Art. X.9 ‐ Determinazione dell’ammontare del danno 74
Art. X.10 ‐ Rimborso IVA 75
Art. X.11 ‐ Controversie ‐ Nomina dei periti 75
Art. X.12 ‐ Assicurazione presso diversi assicuratori 75
Art. X.13 ‐ Limite massimo dell’indennizzo 75
Art. X.14 ‐ Pagamento dell’indennizzo 75
Art. X.15 ‐ Recupero delle cose rubate 76
Art. X.16 ‐ Surrogazione 76
COSA FARE IN CASO DI XXXXXXXX INFORTUNI DEL CONDUCENTE 77
Art. X.17 ‐ Obblighi in caso di sinistro 77
Art. X.18 ‐ Criteri di indennizzabilità 77
Art. X.19 ‐ Assicurazione per conto altrui ‐ Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza 80
Art. X.20 ‐ Controversie – Arbitrato irrituale 80
Art. X.21 ‐ Pagamento dell’indennizzo 80
Art. X.22 ‐ Cumulo di indennità 81
Art. X.23 ‐ Diritto di surrogazione 81
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO TUTELA LEGALE 82
Art. X.24 ‐ Insorgenza del sinistro 82
Art. X.25 ‐ Come denunciare il sinistro e libera scelta del legale 82
Art. X.26 ‐ Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione
della garanzia assicurativa 82
Art. X.27 ‐ Gestione del sinistro 82
Art. X.28 ‐ Recupero di somme 83
Art. X.29 ‐ Termini per il risarcimento 83
COSA FARE IN CASO DI XXXXXXXX – ASSISTENZA 84
Art. X.30 – Come denunciare il sinistro 84
Art. X.31 ‐ Onere della prova 84
Art. X.32 ‐ Comunicazioni ‐ Variazioni 84
COSA FARE IN CASO DI XXXXXXXX – SOSPENSIONE PATENTE 85
Art. X.33 ‐ Obblighi in caso di sinistro 85
Art. X.34 ‐ Pagamento dell'indennizzo 85
ARTICOLI DEL CODICE CIVILE 86
ARTICOLI DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE 90
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLA CLASSE DI CU 94
INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 95
GLOSSARIO
Alle seguenti definizioni le parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato al fine di integrare il testo di polizza.
Termini validi per tutte le sezioni
Appropriazione Indebita: impossessarsi della cosa altrui, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione: il contratto di assicurazione.
AXA: AXA Assicurazioni S.p.A.
Contraente: il soggetto che stipula il contratto di assicurazione.
Domicilio: il luogo in cui una persona ha fissato la sede dei propri affari o interessi.
Esplosione: lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.
Franchigia: parte del danno indennizzabile, preventivamente concordata in polizza o nelle Condizioni di Assicurazione, che rimane a carico dell’assicurato.
Furto: impossessarsi della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Incendio: combustione con fiamma di beni materiali che può auto estendersi e propagarsi.
Incidente: ogni evento accidentale connesso alla circolazione stradale, collisione con altro veicolo, collisione con persone e/o animali, urto con ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada che provochi al veicolo assicurato danni tali da determinarne l’immobilizzo o da consentire la marcia ma con rischio di aggravamento dei danni medesimi oppure in condizioni di pericolosità e/o grave disagio per l’assicurato.
Indennizzo: la somma dovuta da AXA all’assicurato in caso di sinistro ai sensi delle condizioni di assicurazione.
Locatario: l’utilizzatore del veicolo affidatogli in locazione finanziaria o leasing le cui generalità sono riportate sulla carta di circolazione.
Massimali: somme fino a concorrenza delle quali la AXA presta l’assicurazione.
Nucleo familiare: l’insieme delle persone legate da vincolo di parentela, di affinità, o di fatto con l’assicurato e con lui stabilmente conviventi nell’abitazione indicata in polizza.
Parti: il Contraente ed AXA.
Polizza: documento su cui è redatto il contratto di assicurazione.
Premio: somma dovuta dal contraente ad AXA a fronte della copertura assicurativa.
Proprietario del Veicolo: l'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
Rapina: sottrazione della cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona.
Residenza: luogo in cui la persona ha la dimora abituale.
Risarcimento: somma corrisposta da AXA al terzo danneggiato in caso di sinistro.
Risarcimento diretto: procedura di rimborso assicurativo che in caso d’incidente stradale consente ai danneggiati non responsabili o parzialmente non responsabili, di essere risarciti direttamente dalla propria compagnia.
Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro.
Rivalsa: azione esercitata da AXA in presenza delle situazioni disciplinate in polizza per recuperare le somme eventualmente pagate ai terzi danneggiati in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni derivanti dal contratto.
Scoperto: percentuale di danno liquidabile a termini di polizza a carico dell’assicurato.
Scoppio: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna.
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
Sinistro tardivo: sinistro pagato dopo la scadenza del periodo di osservazione, oppure pagato dopo la scadenza del contratto, nonché il sinistro relativo a coperture temporanee.
Surrogazione: principio per il quale l’impresa che ha pagato il danno si sostituisce nei diritti dell’assicurato verso i responsabili.
Tariffa: insieme di parametri che determinano il prezzo.
Veicolo: il bene oggetto dell’assicurazione.
Termini validi per la sezione Responsabilità Civile Auto
Attestato di rischio: il documento elettronico nel quale sono indicati i dati che consentono di ricostruire la storia assicurativa in base ai sinistri provocati dall’assicurato.
Avente diritto: la persona fisica o giuridica che ha diritto alla consegna dell’attestato di rischio (contraente, ovvero, qualora diverso, il proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio, il locatario nel caso di locazione finanziaria o intestatario temporaneo del veicolo, da almeno 12 mesi).
C.D.A.: il Codice delle Assicurazioni private, entrato in vigore il 1 febbraio 2007 e successive modifiche, è la raccolta di tutte le leggi riguardanti l’ambito delle assicurazioni e regolamenta di fatto qualsiasi aspetto del contratto di assicurazione. (Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209).
C.D.S.: il Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche, è un complesso di norme emanate per regolare la circolazione su strada di pedoni, veicoli e animali.
Carta verde: il documento che attesta l’estensione della copertura di assicurazione R.C.A. del veicolo assicurato nei paesi esteri indicati nella stessa carta verde ad esclusione di quelli con la sigla internazionale barrata.
Classe di merito AXA: la classe di merito “Bonus‐Malus” assegnata da AXA
Classe di CU: classe di merito di Conversione Universale stabilita dalla normativa in vigore che deve essere indicata sull’attestato di rischio e a cui tutte le Compagnie di assicurazione fanno riferimento per valutare il grado di rischio associato a ogni assicurato.
CONSAP: Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici.
IUR ‐ Identificativo Univoco di Rischio: è un codice visualizzato sull’attestato che contrassegna il rischio relativo al veicolo assicurato e al suo proprietario (o ad altro avente diritto: locatario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio). Consente di aggiornare, nella banca dati, la Tabella di sinistrosità pregressa con i sinistri tardivi anche in caso di cambiamenti di veicolo assicurato o di compagnia di assicurazione e viene attribuito al momento dell’emissione della polizza.
P.R.A.: Pubblico Registro Automobilistico (od altro archivio nazionale veicoli equipollente previsto per legge).
R.C.A.: Responsabilità Civile Auto, l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.
Termini validi per la sezione Copertura per i danni al veicolo
Antifurto: impianto di protezione contro il furto del veicolo, costituito da un insieme di apparecchiature elettroniche o meccaniche.
Antifurto Elettronico: sistema di protezione contro il furto del veicolo di tipo elettronico che impedisce l’accensione del motore e/o provvisto di sirena acustica d’allarme.
Antifurto Immobilizzatore: sistema di protezione contro il furto del veicolo che blocca automaticamente la centralina del motore a seguito dell'estrazione della chiave di avviamento ed in grado di riconoscere un codice digitale senza il quale l’accensione del veicolo non può avvenire.
Antifurto satellitare: tipologia di antifurto che permette di individuare il veicolo grazie all’utilizzo di un sistema di posizionamento su base satellitare (GPS) unitamente all’operatività di un’apposita centrale operativa con la quale viene sottoscritto regolare contratto di telesorveglianza.
Atto vandalico: atto di violenza, da chiunque commesso e con qualsiasi mezzo, con lo scopo di danneggiare, deturpare o imbrattare il veicolo.
Audio‐fono‐visivi: l’autoradio, lettori di supporti magnetici e/o digitali, amplificatori, alto parlanti, componenti audio in genere, televisori ed impianti video, radiotelefoni, navigatori satellitari (anche se facenti parte di impianti antifurto) e simili. Tali apparecchiature devono essere stabilmente installate sul veicolo e non estraibili. Sono esclusi antenne, cavi e cablaggi.
Degrado d’uso: la percentuale di riduzione che viene applicata sulla parte del danno indennizzabile relativa ai materiali sostituiti sul veicolo in conseguenza di sinistro. Tale percentuale di riduzione è determinata sulla base del rapporto esistente fra il valore commerciale e il relativo valore a nuovo (di listino o suo equipollente) del veicolo al momento del sinistro.
Optional: ogni dotazione, identificata in polizza o nella fattura di acquisto, fornita in origine dalla casa costruttrice del veicolo, escluso quanto indicato nella definizione di audio‐fono‐visivi.
Valore a nuovo: valore di listino del veicolo di prima immatricolazione, compreso il valore degli accessori di serie.
Valore commerciale: valore del veicolo compresi gli eventuali accessori di serie determinato tenendo conto del deprezzamento rispetto alla data di prima immatricolazione.
Termini validi per la sezione Infortuni del conducente
Assicurato: il conducente del veicolo.
Gessatura: ogni mezzo di contenzione rigido costituito da fasce gessate od altro apparecchio di contenimento comunque immobilizzante prescritto da personale medico. Sono compresi i bendaggi elastici anche se adesivi limitatamente al trattamento o riduzione di una frattura radiograficamente accertata.
Invalidità permanente: l’incapacità fisica definitiva e irrimediabile dell’assicurato a svolgere, in tutto o in parte, un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione esercitata.
Inabilità temporanea: la temporanea incapacità fisica dell’assicurato ad attendere in tutto o in parte alle sue normali occupazioni.
Infortunio: evento unico dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
Ricovero: la degenza, comportante almeno un pernottamento, in istituto di cura, documentata da una Cartella Clinica (anche in formato digitale).
Termini validi per la sezione Assistenza
Assicurato: il conducente del veicolo e/o i suoi trasportati coinvolti nel sinistro legato alla circolazione del veicolo.
Assistenza: l’aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all’assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro, tramite la centrale operativa di AXA Assistance.
Centrale operativa: la struttura di AXA Assistance, costituita da persone ed attrezzature che, su richiesta dell’assicurato, organizza ed eroga le prestazioni previste in polizza con costi a carico di AXA Assistance nei limiti previsti. La struttura è composta dalla centrale telefonica e dalla rete esterna che effettua gli interventi sul posto.
Guasto: ogni evento fortuito, accaduto al veicolo assicurato, tale da renderne impossibile o non sicuro il suo utilizzo in condizioni normali, dovuto a difetto o mancato funzionamento di parti e/o accessori del veicolo stesso.
Sono considerati guasti anche:
• il blocco della serratura o dell’antifurto/immobilizer;
• l’esaurimento batteria;
• l’errore, l’esaurimento o il gelo del carburante;
• la rottura e/o lo smarrimento delle chiavi del veicolo;
• la rottura o la foratura di uno o più pneumatici;
• l’atto vandalico.
Xxxxxxxx improvvisa: ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute non dovuta ad infortunio di cui l’assicurato non era a conoscenza e che, comunque, non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morbo noto all’assicurato.
PREMESSA
Questo è un prodotto modulare e multi garanzia che può essere offerto in molteplici combinazioni.
Le informazioni relative all'assicurazione riportate in questa pagina hanno lo scopo di richiamare l’attenzione su alcuni aspetti relativi alle condizioni del contratto di assicurazione che sono riportate nelle pagine seguenti.
Si conviene pertanto quanto segue:
‐ le definizioni del Glossario hanno valore convenzionale e quindi integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale;
‐ l'assicurazione è operante esclusivamente per le garanzie per le quali è stato corrisposto il relativo premio;
‐ l'assicurazione è prestata per le somme o i massimali indicati per le singole garanzie sulla polizza, fatti salvi i limiti di indennizzo/risarcimento, franchigie e scoperti eventualmente previsti sulla polizza stessa o presenti nelle Condizioni di Assicurazione;
‐ si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del contraente riportate sulla polizza;
‐ le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del contraente o dell’assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza, come previsto dall’Art. 166 del D.lgs. n. 209/2005 (più precisamente sono evidenziate con sfondo grigio retinato).
1. SEZIONE NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art. 1.1 ‐ Dichiarazioni contrattuali
Il premio è calcolato in base alle dichiarazioni rilasciate dal contraente e riportate in polizza ed è determinato da alcuni fattori che comprendono, tra gli altri, le caratteristiche del proprietario del veicolo (o locatario in caso di leasing), le caratteristiche del veicolo e la sinistrosità come rappresentata nell’attestazione sullo stato del rischio presente nella banca dati.
Se in corso di contratto si verificano cambiamenti rispetto a quanto dichiarato, il contraente deve darne immediata comunicazione. Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto. Per le variazioni che comportano diminuzione o aggravamento di rischio, valgono le disposizioni del Codice Civile che disciplinano tali eventualità.
Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare il mancato pagamento o il pagamento in forma ridotta del danno in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.
Art. 1.2 ‐ Altre assicurazioni
L’esistenza o la successiva sottoscrizione di altre polizze di assicurazione per lo stesso rischio deve essere comunicata ad AXA. In caso di sinistro, il contraente o l’assicurato deve informare tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 Codice Civile ‐ Assicurazione presso diversi assicuratori).
Art. 1.3 ‐ Pagamento del premio
Il premio (o la prima rata) deve essere pagato alla consegna della polizza e le rate successive devono essere pagate alle scadenze previste.
Il pagamento può essere eseguito tramite assegno bancario, postale o circolare, bonifico e altri
sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge. L’agenzia o l’ufficio che gestisce il contratto rilascia il certificato di assicurazione.
Art. 1.4 ‐ Durata del contratto
La copertura assicurativa e la carta verde, previo pagamento del premio, decorrono dal giorno e dalle ore indicate nei documenti assicurativi e terminano alle ore 24 della data di scadenza indicata nel contratto, senza necessità di disdetta.
L’eventuale proposta di rinnovo del contratto, con evidenza del nuovo premio, viene messa a disposizione del contraente da AXA, presso l’agenzia o l’ufficio che gestisce il contratto almeno 30 giorni prima della scadenza. L’accettazione da parte del contraente della proposta di xxxxxxx è espressa con il pagamento del nuovo premio.
Nel caso in cui il contraente non rinnovi il contratto o AXA non effettui la proposta di rinnovo, la
copertura assicurativa e la carta verde restano attive per i 15 giorni successivi alla scadenza e comunque non oltre le ore 24 della data di effetto della nuova polizza per lo stesso rischio.
Qualora la polizza non abbia più validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione, il contraente deve distruggere il certificato di assicurazione e la carta verde del veicolo assicurato (in ogni sua forma cartacea e/o digitale). Nel caso in cui non adempia all’obbligo di distruzione dei documenti elencati il contraente, in caso di sinistro, deve rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato da AXA a terzi come conseguenza dell’utilizzo improprio di tale documentazione.
Art. 1.5 ‐ Validità territoriale
L’assicurazione vale in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, Xxxxxxxx, Principato di Monaco, Andorra, Serbia e negli Stati dello Spazio Economico Europeo.
L’assicurazione vale anche negli Stati indicati sulla carta verde (certificato internazionale di assicurazione), qualora venga rilasciata da AXA e le cui sigle internazionali non siano barrate.
In caso di circolazione all’estero, la garanzia R.C.A. è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.
Art. 1.6 ‐Trasferimento di proprietà del veicolo
Il trasferimento di proprietà del veicolo consente il passaggio della copertura su altro veicolo di proprietà ed è consentita anche per il caso di conto vendita.
II contraente è tenuto a darne comunicazione ad AXA, fornendo idonea documentazione e può richiedere alternativamente:
a) la sostituzione del contratto ‐ La copertura può essere trasferita a partire dalla data e dall’ora
della sostituzione, previo l’eventuale conguaglio del premio.
b) la cessione del contratto di assicurazione ‐ Il contraente deve comunicare ad AXA se, oltre al trasferimento della proprietà del veicolo, viene ceduto anche il contratto di assicurazione. Il nuovo proprietario deve fornire tutte le informazioni necessarie per la valutazione del nuovo rischio. AXA emette un nuovo contratto, sulla base delle condizioni di polizza e di tariffa in vigore al momento della sostituzione con eventuale conguaglio del premio, secondo le regole della forma tariffaria scelta. Il nuovo contratto non può essere sostituito o sospeso e termina alla sua naturale scadenza. Nel caso in cui l’acquirente del veicolo non accetti il nuovo premio, AXA annulla la polizza e rinuncia ad esigere le eventuali rate successive.
c) con annullamento del contratto. Nel caso di vendita del veicolo senza cessione del contratto, il contraente deve dare comunicazione ad AXA e fornire la documentazione che attesti la vendita o il conto vendita.
Il contratto si risolve e AXA restituisce la parte di premio R.C.A. pagata e non goduta, al netto dell’imposta e di altri eventuali oneri stabiliti per legge, dal giorno della consegna della documentazione sopra indicata.
In tutti i casi che precedono il contraente deve distruggere il certificato di assicurazione e la carta verde del veicolo assicurato (in ogni sua forma cartacea e/o digitale). Nel caso in cui non adempia all’obbligo di distruzione dei documenti sopra elencati il contraente deve, in caso di sinistro, rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato a terzi da AXA.
Art. 1.7 ‐ Cessazione del contratto per distruzione, demolizione o esportazione definitiva del veicolo assicurato con cancellazione dal P.R.A.
Nel caso di distruzione o esportazione definitiva del veicolo, il contraente deve comunicarlo ad AXA ed è tenuto a produrre il documento che certifica la cancellazione della targa al P.R.A..
In caso di demolizione il contraente deve fornire il certificato di presa in carico di rottamazione, rilasciato da un centro di raccolta autorizzato, da un concessionario o da una succursale della casa costruttrice, attestante il ritiro del veicolo per la demolizione.
La cessazione della circolazione prevista e disciplinata dall’Art. 103 del Codice della Strada (es. ritiro
d’ufficio tramite gli organi di polizia di targhe e documenti di circolazione) è equiparata alla demolizione. In tali casi il contratto cessa e AXA restituisce la parte di premio R.C.A. pagata e non goduta, al netto dell’imposta e di altri eventuali oneri stabiliti per legge, dal giorno della consegna della documentazione sopra indicata. AXA non restituisce la maggiorazione di premio prevista per i contratti temporanei richiesta al momento della stipula del contratto.
Art. 1.8 ‐ Sospensione in corso di contratto
La polizza può essere sospesa su richiesta del contraente e AXA emette l’appendice di sospensione. Al momento della sospensione, il periodo di assicurazione residuo non deve essere inferiore a 30 giorni e qualora non lo fosse, il premio non goduto deve essere integrato fino a raggiungere 30
giorni. Il contraente può richiedere la riattivazione del contratto entro 12 mesi dalla data della
sospensione. In caso contrario, la polizza si estingue ed il premio non goduto non viene rimborsato. Il contratto, purché rimangano invariati il contraente e il proprietario, viene riattivato in base alla tariffa vigente sulla polizza al momento della sospensione, tranne nei casi in cui siano stati
modificati elementi contrattuali tali da comportare variazione del rischio. In tal caso la tariffa
utilizzata per il calcolo del premio è quella relativa alle polizze nuove, vigente alla data di effetto della riattivazione.
La riattivazione determina la proroga della scadenza del contratto per un periodo pari a quello della sospensione, eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 30 giorni. Il premio pagato e non goduto, compresa l’eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione, viene conguagliato sul premio della polizza riattivata.
Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 30 giorni non si procede alla proroga della scadenza né al conguaglio del premio pagato e non goduto; si rimborsa invece l’eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.
Il periodo di osservazione, come previsto dai Criteri di assegnazione delle classi di merito, rimane sospeso per tutta la durata della sospensione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 30 giorni.
Non è consentita la sospensione:
a) per contratti di durata inferiore all’anno o privi della garanzia R.C.A.;
b) in caso di furto del veicolo in quanto il contratto si risolve ai sensi dell’Art. 1.10 ‐ Risoluzione del contratto per il furto o appropriazione indebita del veicolo;
c) per i contratti amministrati a libro matricola.
Art. 1.9 ‐ Contratti di durata inferiore ad un anno
Non sono ammesse variazioni di rischio tranne che per le seguenti eventualità:
a) aumento dei massimali R.C.A.;
b) reimmatricolazione del veicolo;
c) trasferimento di residenza o variazione della sede legale del proprietario/locatario.
Art. 1.10 ‐ Risoluzione del contratto per il furto o appropriazione indebita del veicolo L’assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario, a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all’Autorità di pubblica sicurezza.
Il contraente deve informare AXA fornendo la copia della denuncia presentata all’Autorità competente.
L’assicurato ha diritto al rimborso del premio pagato e non goduto, al netto dell’imposta e di altri
eventuali oneri stabiliti per legge, relativo al residuo periodo di assicurazione della garanzia R.C.A..
Art. 1.11 ‐ Oneri fiscali
Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi all'assicurazione, sono a carico del contraente anche se il pagamento sia stato anticipato dall’Impresa.
Il presente contratto è soggetto all’imposta sulle assicurazioni vigente in Italia e il contraente, in caso di variazione di residenza, nel corso di durata del contratto, presso altro Paese membro della
stessa Unione, è tenuto a comunicare per iscritto l’avvenuto trasferimento, non oltre i 30 giorni dallo stesso e comunque in tempo utile per gli adeguamenti conseguenti in prossimità del pagamento del premio, in conformità alla legislazione fiscale del Paese di nuova residenza. Sarà cura di AXA l’espletamento degli adempimenti dichiarativi ed il pagamento del tributo per conto del contraente. In caso di omessa comunicazione, AXA avrà diritto di rivalsa sul contraente per le somme versate all’Autorità fiscale dello Stato estero di nuova residenza, sia a titolo di imposta, sia di sanzioni, interessi e spese, in conseguenza di addebiti per omesso od insufficiente versamento del tributo.
Art. 1.12 ‐ Foro competente
Per la scelta del Foro competente si fa riferimento alle norme di Legge in vigore.
Art. 1.13 ‐ Rinvio alle norme di Legge
Il contratto è regolato dalla Legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.
Art. 1.14 ‐ Diritto di ripensamento
Qualora il contratto venga perfezionato mediante tecniche di commercializzazione a distanza, il contraente ha diritto di recedere entro 14 giorni dalla conclusione dello stesso, utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito all’indirizzo xxxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxx‐auto, da consegnare correttamente compilato e firmato alla propria agenzia di riferimento.
Successivamente il contraente dovrà sottoscrivere la dichiarazione costituente appendice contrattuale, in cui si impegna a distruggere e non utilizzare per la circolazione il certificato di assicurazione e, qualora ne avesse fatto previamente richiesta, la carta verde. AXA pertanto provvederà al rimborso del premio pagato e non goduto al netto dell’imposta e del contributo sanitario nazionale. Ai fini dell’esercizio del diritto di ripensamento entro i termini indicati, farà fede la data della consegna del modulo disponibile sul sito. L’esercizio del diritto di recesso comporta l’interruzione della copertura assicurativa nella banca dati prevista dal Decreto Interministeriale n.110/2013 in uso alle forze dell’ordine.
2. SEZIONE GARANZIE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO
PREMESSA
Le garanzie previste nella SEZIONE sono operanti solo se espressamente richiamate in polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.
Per ogni sinistro l’importo liquidato è limitato e/o ridotto come riportato nelle “Tabelle dei limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie”.
Le prestazioni non comprese nelle garanzie, sono elencate nel capitolo “COSA NON ASSICURO”.
COSA ASSICURO
Art. 2.1 ‐ Garanzia Base Responsabilità Civile Auto
AXA copre i rischi della Responsabilità Civile obbligatoria da circolazione e corrisponde, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese sono dovute per il risarcimento dei danni involontariamente causati a terzi durante la circolazione del veicolo assicurato.
L’assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private e il ricorso terzi da incendio. Per la circolazione nelle aree aeroportuali, la garanzia copre fino al limite dei massimali indicati in polizza.
Quando il veicolo assicurato è un rimorchio staccato dalla motrice (cosiddetto “rischio statico”) la garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi:
• causati dal rimorchio in sosta;
• derivanti da manovre a mano;
• derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione. La garanzia include sempre:
a) la Responsabilità Civile dei trasportati per i danni che questi possono involontariamente causare
a terzi durante la circolazione, ferme le esclusioni di cui all’Art. 2.3 – Le rivalse. I trasportati non sono considerati terzi fra di loro.
b) la Responsabilità Civile della circolazione del veicolo assicurato quando traina un rimorchio;
c) la Responsabilità Civile per i trasportati che necessitano di sedia a rotelle, anche durante le operazioni di salita e discesa con l’aiuto di mezzi meccanici, in caso di trasporto su veicoli speciali destinati al trasporto di portatori di handicap.
d) i Xxxxxxx adibiti a scuola guida per i danni causati dall’allievo purché in presenza di un istruttore abilitato. Sono considerati terzi l’esaminatore, l’allievo conducente – anche quando è alla guida
– tranne quando effettua l’esame (prova pratica di guida) e l’istruttore soltanto durante l’esame dell’allievo conducente.
e) nel caso di veicoli dati in uso ai dipendenti, la responsabilità civile del proprietario o locatario quando il veicolo è guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti;
f) la responsabilità civile della circolazione del veicolo assicurato quando traina un carrello appendice a non più di due ruote, non dotato di targa propria, destinato al trasporto di bagagli, attrezzi e simili.
g) i danni alla persona subiti dai terzi trasportati nella cabina di guida non previsti dalla normativa vigente, sempre che il numero degli stessi non superi quello previsto dalla carta di circolazione;
h) quando il veicolo identificato in polizza è destinato al trasporto di cose, la garanzia comprende la responsabilità del committente, del contraente e del proprietario, se persona diversa, per i
danni involontariamente cagionati ai terzi nel corso delle operazioni di carico e scarico effettuate con mezzi o dispositivi meccanici stabilmente installati sull’autocarro.
I massimali indicati in polizza sono anzitutto destinati a coprire i risarcimenti dell’assicurazione obbligatoria e, successivamente, le estensioni sopra indicate nei punti a), b), c), d), e), f), g), h).
COSA NON ASSICURO
Art. 2.2 ‐ Esclusioni Garanzia Base Responsabilità Civile Auto
Per legge non sono considerati terzi e non sono coperti dall’assicurazione (Art. 129 del C.D.A.):
• il conducente del veicolo responsabile del sinistro, per i danni a persona e a cose. Per i soli danni a cose:
• il proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio, il locatario di veicolo in leasing;
• il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e discendenti dei soggetti indicati al punto precedente;
• i parenti ed affini dei soggetti indicati nei due punti precedenti, entro il terzo grado se conviventi o a loro carico.
• i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con essi in uno dei rapporti di cui ai due punti precedenti.
Per quanto riguarda i rimorchi, non sono considerati terzi e non rientrano in garanzia i danni subiti da coloro che:
• occupano il rimorchio;
• partecipano alle manovre a mano;
• sono addetti all’uso del veicolo e al carico e scarico delle merci.
Sono inoltre sempre esclusi i danni causati da:
• dolo del conducente;
• veicolo dichiarato non idoneo alla circolazione dopo il mancato superamento della revisione.
Art. 2.3 ‐ Le rivalse
AXA esercita il diritto di rivalsa totale o fino a € 20. 000,00 (Art. 144 del C.D.A).
“Rivalsa totale” nei casi di:
a) danni causati a terzi durante una gara di velocità non autorizzata;
b) danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle prove, alle verifiche preliminari e finali;
c) dolo del conducente;
d) veicolo dichiarato non idoneo alla circolazione per non aver superato la revisione obbligatoria prescritta dalle norme in vigore. La copertura è operante, limitatamente al periodo e per le tratte previste dal C.D.S., nei casi di esito “ripetere” o “sospeso”. Si precisa che non si considera equivalente al mancato superamento, il fatto che il veicolo non sia stato sottoposto a revisione nei tempi e nei modi prescritti dalle norme in vigore, per dimenticanza, omissione o altra causa.
“Rivalsa fino a € 20.000,00” nei casi di:
a) conducente non abilitato alla guida ai sensi delle disposizioni in vigore. Nel caso di patente scaduta l’assicurazione è operante a condizione che il conducente rinnovi il documento entro tre mesi dalla data del sinistro; l’assicurazione opera anche se il mancato rinnovo è conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso;
b) veicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non c’è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
c) veicolo dato a noleggio con conducente, senza l’osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l’utilizzo;
d) danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
e) veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza qualora sia stato accertato lo stato di etilista cronico o con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l ai sensi della normativa vigente;
f) veicolo guidato da persona in stato di alterazione psico‐fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope se è stata applicata la sanzione ai sensi della normativa vigente o nel caso sia accertata la tossicodipendenza cronica;
g) veicolo con targa prova, se la circolazione avviene senza l’osservanza delle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
h) danni alla pavimentazione stradale provocati da macchine su cingoli o su ruote non gommate, nonché, da veicoli adibiti al trasporto di marmi in blocco e da mezzi sgombraneve;
i) trasporto in eccedenza alla massa massima ammessa dalla carta di circolazione;
j) applicabilità dell’Art. 144 del C.d.A. per le somme pagate in conseguenza dell’inopponibilità delle eccezioni previste dalla citata norma.
Art. 2.4 ‐ Ulteriori Esclusioni specifiche Garanzia Base Responsabilità Civile Auto
Fermo restando quanto stabilito all’Art. 2.2 ‐ Esclusioni Garanzia Base Responsabilità Civile Auto, valgono altresì, le seguenti esclusioni:
Ricorso terzi da incendio
La copertura non opera in caso di danni:
• alle cose o animali in uso, custodia e possesso dell'assicurato, con la sola eccezione dei danni subiti dai locali tenuti in uso o locazione per il ricovero del veicolo;
• da inquinamento e contaminazione dell’acqua, dell’aria e del suolo;
• dovuti a dolo dell’assicurato e delle persone di cui debba rispondere ai sensi delle leggi vigenti.
Carico e scarico con mezzi meccanici
La copertura non opera in caso di danni a:
• persone trasportate sul veicolo assicurato;
• persone che prendono parte alle operazioni di carico e scarico se legate da rapporto di lavoro con il proprietario/locatario del veicolo;
• cose trasportate;
• cose di terzi che l’assicurato ha in custodia o consegna.
Infine, non opera in caso di danni conseguenti ad inquinamento, se le operazioni sono state eseguite in luoghi e/o con modalità non conformi alla normativa in vigore.
COME MI ASSICURO
Art. 2.5 ‐ Le condizioni speciali R.C.A.
Le “condizioni speciali R.C.A.” sono contraddistinte da apposite lettere che, se operanti, vengono riportate sulla polizza ed integrano la descrizione del rischio e le condizioni di assicurazione.
A) Veicoli adibiti a scuola guida
L'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore durante le esercitazioni. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame (prova pratica di guida), e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.
B) Danni a cose di terzi trasportati (su autobus)
L'assicurazione copre la responsabilità del Contraente e ‐ se persona diversa ‐ del proprietario del
veicolo e del conducente, per i danni involontariamente cagionati agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé‚ dai terzi trasportati durante la circolazione del veicolo.
Sono comunque esclusi: denaro, preziosi, titoli, bauli, valigie, colli e loro contenuto, nonché i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.
C) Riduzione rivalsa
AXA limita il diritto di rivalsa nei confronti del proprietario, locatario o del conducente del veicolo
assicurato per i casi previsti dall’Art. 2.3 – Le rivalse “Rivalsa fino a €.20.000,00”. La rivalsa si intende così ridotta:
•
•
•
per i punti a), b), c), f), g), h), i), j)
€ 1.500,00;
per il punto e)
per il punto d)
€ 500,00;
€ 0,00.
D) Rinuncia alla rivalsa per veicolo dato in uso ai dipendenti
AXA rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del solo proprietario o locatario in caso di veicolo dato in uso ai dipendenti per:
• i danni ai terzi trasportati in conseguenza di trasporto non effettuato in conformità alle normative vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
• se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
• se il trasporto viene effettuato in eccedenza alla massa ammessa.
E) Forma tariffaria Franchigia fissa ed assoluta
La presente assicurazione, stipulata nella forma tariffaria “Franchigia fissa ed assoluta”, prevede una franchigia per sinistro che non può mai essere richiesta al terzo danneggiato.
Il contraente o l’assicurato deve rimborsare ad AXA l’importo del risarcimento rientrante nel limite della franchigia. AXA conserva il diritto di gestire il sinistro, anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nel limite della franchigia.
G) Forma tariffaria Maggiorazione del premio per sinistrosità "Pejus"
La presente assicurazione è stipulata nella forma con maggiorazione del premio per sinistrosità "Pejus". Se nel periodo di osservazione vengono pagati 2 sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15%.
Se nello stesso periodo di osservazione vengono pagati 3 o più sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 25%.
In mancanza di consegna dell'attestazione, il contratto verrà stipulato ai premi di tariffa maggiorati del 25%. Detta maggiorazione è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata entro 3 mesi dalla stipulazione del contratto. L'eventuale rimborso della maggiorazione sarà effettuato dalla Società (al netto delle imposte e degli altri eventuali oneri stabiliti per legge).
G1) Criteri di assegnazione delle classi di merito
Per i veicoli assicurabili con questo prodotto, la classe di merito di conversione universale CU, riportata sull’attestato di rischio, è uno strumento di confronto tra le varie proposte di contratti R.C. auto di ciascuna compagnia e garantisce agli Assicurati la possibilità di passare ad un’altra impresa di assicurazione mantenendo la propria storia assicurativa.
1 Periodi di osservazione ‐ Per l’applicazione delle regole evolutive sono da considerare, ai fini dell’osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura:
• 1° periodo di osservazione: inizia dal giorno della decorrenza della copertura e termina sessanta giorni prima della scadenza dell’annualità assicurativa;
• periodi di osservazione successivi: hanno durata di 12 mesi e decorrono dalla scadenza del periodo di osservazione precedente.
2 Classe di ingresso ‐ All’atto della stipula il contratto è assegnato alla classe di merito 14 (Classe di ingresso) nei seguenti casi:
a) veicolo immatricolato al P.R.A. per la prima volta;
b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al P.R.A.
Le caratteristiche del veicolo vengono recuperate telematicamente attraverso la banca dati, ma, in assenza anche parziale delle informazioni o incongruenza delle stesse, il contraente deve esibire la carta di circolazione del veicolo, il foglio complementare o certificato di proprietà oppure l’atto di cessione del contratto. Senza tale documentazione viene assegnata al contratto la classe di merito 18.
3 Nuovo contratto relativo ad ulteriore veicolo o rinnovo ‐ Unicamente per il contraente definibile come consumatore ai sensi della normativa vigente Legge n. 40 del 2 aprile 2007, c.d. “decreto Bersani”, in tutti i casi di stipula di un nuovo contratto e in tutti i casi di rinnovo di contratti già stipulati, purché in assenza di sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi cinque anni, sulla base delle risultanze dell’attestato di rischio, relativi a un ulteriore veicolo, anche di diversa tipologia, acquistato dal medesimo se già titolare di una polizza assicurativa R.C.A. in vigore o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, il nuovo contratto è assegnato all’atto della stipula alla stessa classe di merito CU prevista dall’ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato (fermo restando quanto previsto dall’Art. 2.6 ‐ Attestazione sullo stato del rischio) anche se rilasciato da Impresa diversa da AXA. Qualora il contraente risulti proprietario/intestatario al P.R.A. di più veicoli già assicurati con differenti classi di merito, si deve fare riferimento al veicolo avente la classe di merito CU più favorevole.
4 Veicolo assicurato in precedenza con diversa forma tariffaria ‐ Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato in precedenza in forma tariffaria diversa da quella “Bonus‐Malus”, il contratto è assegnato alla classe di CU rilevata dalla banca dati.
Se l’attestazione non riporta la classe di CU, si applicano i criteri previsti dalla normativa vigente e in particolare:
• se il veicolo è già assicurato con forma tariffaria “a tariffa fissa”, è assegnato alla classe di CU 14, senza valorizzazione della sinistrosità pregressa;
• se il veicolo è già assicurato con forma tariffaria “a franchigia”, è assegnato alla classe di CU risultante dall’applicazione dei criteri contenuti nella seguente tabella:
Anni senza sinistri | Classe di CU |
5 | 9 |
4 | 10 |
3 | 11 |
2 | 12 |
1 | 13 |
0 | 14 |
5 Veicolo assicurato in precedenza con altra compagnia — Se il veicolo è già stato assicurato nella forma “Bonus‐Malus” con altra compagnia di assicurazioni, viene collocato nella classe di merito
AXA di pertinenza stabilita tenendo conto di tutte le indicazioni risultanti dall’attestato di rischio presente in banca dati, come previsto dalla seguente tabella:
Classi di merito “Bonus‐Malus” di assegnazione
Classe di CU | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Classe di merito | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Qualora all’atto della stipula del contratto l’attestazione sullo stato di rischio non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella banca dati, AXA acquisisce telematicamente l’ultimo attestato di rischio utile e richiede al contraente, per il residuo periodo, una dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Articoli 1892 e 1893 c.c., che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e assegnare la corretta classe di merito. Tale dichiarazione deve essere rilasciata anche in caso di completa assenza di un attestato utile in banca dati e di impossibilità di acquisire, per via telematica, l’attestato per l’intero quinquennio precedente.
Ai soli fini probatori e di verifica AXA può acquisire precedenti attestati cartacei o precedenti contratti di assicurazione forniti dal contraente a supporto della citata dichiarazione. In assenza di documentazione probatoria AXA acquisisce il rischio in classe di CU 18.
6 Veicolo assicurato in precedenza con contratto di durata inferiore all’anno ‐ Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato nella forma tariffaria “Bonus‐Malus” (o con forme tariffarie ad essa assimilate) per una durata inferiore all’anno, il contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo ed è tenuto al pagamento del premio previsto dalla tariffa per la classe di CU cui quest’ultimo contratto era stato assegnato, con conseguente assegnazione a questa classe.
Il contraente deve esibire copia del precedente contratto temporaneo scaduto da meno di 5 anni e sottoscrivere la dichiarazione di mancata circolazione dalla data di scadenza del precedente contratto temporaneo. Ai fini della presente disposizione per polizza di durata temporanea si intende il contratto di assicurazione stipulato per un periodo di copertura inferiore all’anno, ovvero che, pur stipulato con durata annuale, abbia avuto una durata inferiore a quella convenuta qualunque ne sia la causa. Qualora, successivamente alla stipula della polizza di durata temporanea, venga sottoscritta una copertura annuale o di anno più frazione, i sinistri con responsabilità che abbiano interessato le polizze temporanee, comunicati alla banca dati, ai sensi dell’art. 4bis del Provvedimento IVASS n. 35 del 19 giugno 2015, saranno riportati nell’attestato di rischio rilasciato dall’impresa che per prima assumerà il rischio con la polizza di durata annuale, ai fini dell’attribuzione della classe di CU.
7 Revisione classe di merito ‐ A seguito della dichiarazione del contraente effettuata ai sensi e per gli effetti degli Articoli 1892 e 1893 c.c., AXA verifica tempestivamente la correttezza delle dichiarazioni rilasciate e, se del caso, procede alla riclassificazione dei contratti.
L’eventuale differenza di premio viene richiesta da AXA al contraente o diversamente viene rimborsata al netto delle imposte e degli altri eventuali oneri stabiliti per legge.
8 Evoluzione classe di merito ‐ Per le annualità successive a quella della stipula il contratto di xxxxxxx è assegnato alla classe di merito di pertinenza in base alla “Tabella delle regole evolutive” sotto riportata, a seconda che AXA abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti
per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti.
In presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, anche in mancanza di risarcimento parziale di danni, il contratto è considerato immune da sinistri.
La penalizzazione della classe di merito si applica sempre se il sinistro è con responsabilità principale. In caso di sinistri con responsabilità paritaria, la penalizzazione si applica solo al raggiungimento della percentuale cumulata del 51% riferito al periodo indicato nell’attestato di rischio (es. somma di un primo sinistro con responsabilità del 40% + secondo sinistro con responsabilità dell’11% o superiore).
Mediante l’utilizzo del codice IUR rientrano nei sinistri osservati anche i sinistri tardivi, intesi come sinistri non ancora indicati nell’attestato stesso, in quanto pagati dopo la scadenza del periodo di osservazione oppure pagati dopo la scadenza del contratto, nonché i sinistri relativi a coperture temporanee.
Il sinistro tardivo non presente nell’attestato di rischio precedente, perché pagato da una compagnia di assicurazione negli ultimi 60 giorni o dopo la sua scadenza, viene recuperato negli attestati di rischio successivi, con eventuale applicazione del “Malus”, anche se l’assicurato ha cambiato compagnia.
Tabella delle regole evolutive | |||||
Classe di merito AXA | Classe di collocazione AXA in base ai sinistri osservati | ||||
0 sinistri | 1 sinistro | 2 sinistri | 3 sinistri | 4 o più sinistri | |
1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 |
2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 |
4 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
5 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
6 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
7 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
8 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 |
9 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 |
10 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 |
11 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 |
12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 |
13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
14 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 |
15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 |
16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
9 Sinistro senza seguito e contratto cessato ‐ Qualora il rapporto assicurativo sia cessato, AXA invia alla banca dati le informazioni necessarie affinché sia ripristinata la corretta rappresentazione del sinistro.
10 Riapertura di un sinistro senza seguito ‐ Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto, si procede alla ricostituzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nella “Tabella delle regole evolutive” con i conseguenti conguagli del premio. AXA invia alla banca dati delle informazioni aggiornate.
11 Facoltà di rimborso ‐ Il contraente può evitare le maggiorazioni di premio conseguenti all’applicazione delle regole indicate nella “Tabella delle regole evolutive”, offrendo ad AXA o a CONSAP, in caso di sinistri rientranti nell’ambito della procedura del risarcimento diretto, il rimborso degli importi liquidati nel periodo di osservazione precedente alla scadenza contrattuale. La stessa procedura verrà applicata anche per i sinistri tardivi tramite rimborso alla compagnia che li ha pagati. La facoltà di rimborso non è prevista per le polizze con franchigia.
12 Sostituzione del veicolo ‐ La sostituzione del veicolo può avvenire solo nei casi di vendita, conto vendita, demolizione, distruzione od esportazione definitiva (attestata dalla certificazione del P.R.A. o documentazione equipollente). In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto. In caso di sostituzione in corso d’anno è mantenuta invariata la scadenza annuale del contratto sostituito. La sostituzione del contratto per cambio veicolo appartenente allo stesso settore tariffario non interrompe il periodo di osservazione e consente il mantenimento della classe di merito maturata, purché non vi sia sostituzione della persona del proprietario assicurato o del locatario nel caso di contratti di leasing. Analoga disposizione si applica nei confronti dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio.
13 Veicolo precedentemente assicurato all’estero ‐ Per i casi di veicoli già assicurati all’estero, il contraente consegna una dichiarazione, rilasciata dall’assicuratore estero, che consenta l’individuazione della classe di CU da applicare al contratto, sulla base della sinistrosità pregressa, secondo i criteri di cui alla “Tabella delle Regole evolutive”, considerando la 14ª quale classe d’ingresso. Detta dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione sullo stato del rischio.
In caso di mancata consegna della dichiarazione il contratto è assegnato alla classe di CU 14.
14 Veicolo assicurato a seguito di consegna in conto vendita o di furto di altro veicolo ‐ Nel caso in cui il contratto si riferisca a un veicolo che sostituisce altro veicolo assicurato in precedenza (consegnato in conto vendita o rubato), il contratto è assegnato alla classe di merito corrispondente alla classe di CU risultante dall’attestato di rischio rilevato dalla banca dati a condizione che venga consegnata idonea documentazione del conto vendita o copia della denuncia di furto o appropriazione indebita rilasciata dall’autorità competente. Al veicolo invenduto o oggetto di successivo ritrovamento è attribuita la classe di CU precedente alla perdita di possesso.
15 Veicolo precedentemente assicurato con compagnia in liquidazione ‐ Qualora il precedente contratto sia stato stipulato presso un’impresa alla quale sia stata vietata l’assunzione di nuovi affari o sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l’attestato di rischio non sia presente nella banca dati, il nuovo contratto è assegnato alla classe di CU di pertinenza sulla base di una dichiarazione sostitutiva di attestato rilasciata dall’impresa o dal commissario liquidatore su richiesta del contraente. In mancanza della predetta dichiarazione sostitutiva si applicano le disposizioni di cui all’art. 9 del Regolamento IVASS n. 9/2015.
16 Trasformazione societaria ‐ Qualora una società di persone o capitali sia proprietaria del veicolo, la trasformazione, la fusione, la scissione societaria o la cessione di ramo d’azienda determinano il
trasferimento della classe di CU in capo alla persona giuridica che ne abbia acquisito civilisticamente la proprietà.
17 Riclassificazione del veicolo ‐ Nel caso di mutamento della classificazione del veicolo assicurato, di cui all’art. 47 del D. Lgs. n. 285/1992, lo stesso mantiene la classe di CU già maturata (es. da autovettura ad autocarro e viceversa).
18 Nuovo contratto a seguito di cessazione della circolazione, furto, demolizione, vendita e conto vendita o esportazione definitiva all’estero del veicolo ‐ In caso di certificazione di cessazione della circolazione, furto, demolizione, vendita e consegna in conto vendita o esportazione definitiva all’estero del veicolo assicurato, intervenute in data successiva al rilascio dell’attestazione sullo stato di rischio ma entro il periodo di validità della stessa, al nuovo veicolo acquistato dallo stesso proprietario è attribuita la medesima classe di CU del precedente veicolo. La disposizione è applicata anche nel caso in cui il nuovo veicolo da assicurare sia acquisito in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine, comunque non inferiore a dodici mesi. In tale ipotesi la classe di CU maturata sul veicolo alienato è riconosciuta al locatario purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell’art. 247 bis del
D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi.
19 Contratti di leasing o di noleggio a lungo termine ‐ Nel caso in cui un veicolo in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine ‐ comunque non inferiore a dodici mesi ‐ sia acquistato dall’utilizzatore, la classe di CU maturata è riconosciuta allo stesso purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell’art. 247 bis del
D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi. Qualora l’utilizzatore, quando ne cessi l’utilizzo, non acquisti il veicolo locato in leasing o noleggiato, la classe di CU è riconosciuta su altro veicolo dallo stesso acquistato. Tale disciplina si applica ai contratti di leasing o di noleggio stipulati successivamente all’entrata in vigore del Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018.
20 Veicoli intestati a portatori di handicap ‐ Nel caso di veicolo intestato a soggetto portatore di handicap, la classe di CU maturata sul veicolo è riconosciuta, per i nuovi veicoli acquistati, anche a coloro che hanno abitualmente condotto il veicolo stesso, purché le generalità degli stessi siano state registrate, ai sensi del comma 2 dell’art. 247 bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi.
21 Trasferimento della proprietà del veicolo
• Coniuge o convivente ‐ Nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto, all’acquirente è attribuita la classe di CU già maturata sul veicolo trasferito. Il cedente la proprietà può conservare la classe di CU maturata sul veicolo ceduto su altro veicolo di sua proprietà o acquisito successivamente ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto;
• Pluralità di intestatari ‐ Qualora la proprietà del veicolo passi da più intestatari ad uno soltanto di essi o a più di essi, quest’ultimo o quest’ultimi mantengono il diritto alla classe di CU maturata sul veicolo anche quando lo stesso venga sostituito da altro veicolo. Gli altri soggetti già cointestatari possono conservare la classe di CU maturata sul veicolo ora intestato ad uno o più di essi, su un altro veicolo di proprietà o acquisito successivamente, ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto;
• Successione ‐ Qualora la proprietà del veicolo assicurato venga trasferita a seguito di successione per morte del proprietario, la classe di CU maturata sul veicolo è attribuita ai suoi conviventi che abbiano acquisito la proprietà del veicolo stesso a titolo ereditario. Se l’erede convivente (o un suo familiare convivente), è proprietario di altro veicolo assicurato, il veicolo acquisito a titolo ereditario può fruire della stessa classe di CU del veicolo di preesistente
proprietà. In tal caso, a richiesta del contraente, l’impresa assicurativa che presta la garanzia sul veicolo ereditato, è tenuta ad assegnare a tale veicolo la nuova classe di CU;
• Cessione del contratto ‐ Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato con cessione del contratto di assicurazione, il cessionario ha diritto a mantenere la classe di CU risultante dall’ultimo attestato di rischio maturato, sino alla scadenza del contratto ceduto. Il nuovo contratto relativo al veicolo va assegnato alla classe di CU 14, salvo quanto previsto dal
c.d. “decreto Bersani”. Il cedente ha diritto a mantenere la classe di CU per il periodo di validità dell’attestato;
• Da società a persone e viceversa ‐ Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo dalla ditta individuale alla persona fisica e dalla società di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa, gli acquirenti hanno diritto alla conservazione della classe di CU.
H) Traino di rimorchi con targa propria
Per determinare il premio, il Contraente dichiara che il veicolo assicurato può trainare un rimorchio nei limiti previsti dal libretto di circolazione.
J) Assicurazione con libro matricola (Condizione Speciale richiamata sui contratti amministrati a libro matricola)
L’assicurazione è amministrata a libro matricola in cui sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purché intestati al P.R.A. allo stesso Contraente o ad esso locati in leasing.
Prevede un premio anticipato da pagarsi al momento della sottoscrizione del contratto e un premio di regolazione al termine di ogni annualità assicurativa (o minor durata del contratto stesso).
Non sono ammesse sostituzioni di veicoli.
Inclusioni: per i veicoli che vengono inclusi in garanzia, nel corso dell’annualità assicurativa, il premio viene determinato in base alla tariffa e alla normativa stabilita da AXA al momento dell’inclusione stessa. L’assicurazione decorre dal giorno e dalle ore indicate nei documenti assicurativi della singola applicazione rilasciata dall’Agenzia o da AXA e termina alle ore 24 della data di scadenza indicata nel contratto.
Esclusioni: i veicoli possono essere esclusi solamente in conseguenza di vendita, conto vendita, distruzione o demolizione o esportazione definitiva all’estero.
Al momento della richiesta il Contraente è tenuto a presentare la documentazione in originale relativa al singolo caso (es. atto notarile di vendita, attestazione del P.R.A, attestazione di presa in carico del centro di raccolta per la demolizione, ecc.) copia della stessa verrà acquisita da AXA.
La garanzia terminerà dalle ore 24 del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata con cui la documentazione è stata notificata.
Nei casi sopra descritti il contraente deve distruggere il certificato di assicurazione e la carta verde del veicolo non più assicurato, in ogni sua forma cartacea e/o digitale.
Regolazione del premio: Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia. e la regolazione deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 60 giorni dal termine dell’annualità stessa.
• Aumento del premio: in caso di aumento rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare, all’Agenzia o ad AXA entro il 15° giorno dalla data della relativa comunicazione, la differenza di premio (comprensiva delle relative imposte ed altri eventuali oneri stabiliti per legge) dovuta per il periodo trascorso al quale la regolazione si riferisce.
Contestualmente, entro lo stesso periodo, dovrà pagare la differenza di premio per l’annualità successiva in relazione allo stato di rischio risultante alla fine del periodo per il quale è stata
effettuata la regolazione. Il premio di regolazione in aumento è comunque dovuto dal Contraente anche nel caso di disdetta del contratto o per qualsiasi altro caso in cui non vi sia il rinnovo della polizza con AXA.
• Diminuzione del premio: in caso di diminuzione rispetto al premio anticipato, AXA restituirà la parte di premio netto (cioè al netto delle imposte e degli altri eventuali oneri stabiliti per legge) riscosso in più, nonché, qualora già incassato, l’eventuale maggior premio netto per l’annualità successiva, salvo che il Contraente richieda che si proceda al conguaglio dello stesso in occasione della prima regolazione premio utile.
I) Autobus in servizio urbano in centri di non oltre 300.000 abitanti
Per determinare il premio, il Contraente dichiara che l'autobus assicurato esplica servizio urbano in centri di non oltre 300.000 abitanti.
M) Veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose (lubrificanti, combustibili, ecc.)
Per determinare il premio, il Contraente dichiara che il veicolo assicurato è adibito al trasporto di merci pericolose, quali:
• liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili e tossici, sostanze solide tossiche, gas liquidi e gas non tossici (metano, butano, propano e simili).
P) Veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose (gas tossici, esplosivi)
Per determinare il premio, il Contraente dichiara che il veicolo assicurato è adibito al trasporto di merci pericolose, quali:
• gas tossici (acido cianidrico, ammoniaca, anidride solforosa, solfuro di carbonio, cloro, ecc.) o di materie esplosive (polvere da sparo, dinamite, ecc.).
Q) Veicoli adibiti al trasporto di sostanze radioattive
Per determinare il premio, il contraente dichiara che il veicolo assicurato è adibito al trasporto di sostanze radioattive.
T) Targhe speciali
Per determinare il premio, si prende atto che il veicolo ha una targa speciale (CRI, SMOM, CC, CD, EE, AFI, FTASE, UN, UNP, UNT). Per l’attribuzione ai gruppi territoriali tariffari si fa riferimento alla targa del veicolo e non alla provincia di residenza o alla sede legale del proprietario o locatario.
V) Polizza con vincolo
AXA, in caso di vincolo a favore dell’ente finanziatore o della società di leasing indicata in polizza (Vincolataria), per tutta la durata del vincolo a favore di dette società:
• non consente alcuna riduzione o variazione delle garanzie se non con il consenso della vincolataria, ad esclusione dell’adeguamento automatico del valore del veicolo, disposto dall’Art.
3.8 ‐ Adeguamento del valore assicurato;
• comunica alla vincolataria ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
• comunica alla vincolataria, con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo o mancato pagamento delle rate scadute del premio di assicurazione.
Si impegna inoltre, in caso di sinistro Incendio, Furto, Kasko, liquidato a termini di polizza:
• a non pagare l’indennizzo senza il consenso scritto dalla vincolataria, nel caso di veicoli venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell’ente finanziatore;
• a corrispondere l’indennizzo, nel caso di veicoli locati in leasing, alla vincolataria che, nella sua qualità di proprietaria del veicolo, sottoscrive la quietanza liberatoria.
Art. 2.6 ‐ Attestazione sullo stato del rischio
AXA, in conformità alla normativa vigente, mette a disposizione l’attestato di rischio al contraente e, se persona diversa, agli aventi diritto.
Il documento è disponibile nell’area riservata del sito web e inoltre può essere richiesto con modalità telematiche aggiuntive, almeno 30 giorni prima della scadenza. Gli aventi diritto possono richiedere in qualunque momento l’attestazione sullo stato del rischio relativa agli ultimi cinque anni. In tal caso AXA consegna, per via telematica ed entro quindici giorni dal pervenimento della richiesta, l’attestato di rischio comprensivo dell’ultima annualità per la quale, al momento della richiesta, si sia concluso il periodo di osservazione.
Gli attestati di rischio così rilasciati non possono essere utilizzati dagli aventi diritto per stipulare un nuovo contratto.
AXA non alimenta la banca dati con le informazioni relative all’attestato di rischio nel caso di:
• contratti sospesi senza conclusione del periodo di osservazione;
• cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.
In caso di documentata cessazione del rischio assicurato, di sospensione, o mancato rinnovo del contratto per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposita dichiarazione del contraente, l’ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di 5 anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce.
Decorsi 15 giorni dalla scadenza del contratto, l’utilizzo dell’attestazione è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo, riferita al periodo successivo alla scadenza del contratto al quale l’attestato si riferisce, che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza di durata temporanea.
TABELLE DEI LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE
Tabella 1 ‐ Copertura Responsabilità Civile Auto
Garanzia Base Responsabilità Civile Auto (Art 2.1) | ||
Garanzia | Limite di indennizzo | Scoperto o Franchigia |
Responsabilità Civile Auto | Massimali previsti in polizza. | |
Ricorso terzi da incendio | La garanzia è prestata con il limite massimo di €.700.000,00 per ogni sinistro. | |
Circolazione nelle aree aeroportuali | La garanzia è prestata con il limite dei massimali indicati in polizza fino al massimo di € 10.000.000,00 per ogni sinistro. |
Tabella 2 ‐ Ulteriori garanzie Responsabilità Civile Auto
Le condizioni speciali R.C.A. (Art. 2.5) | ||
Garanzia | Limite di indennizzo | Scoperto o Franchigia |
E) Forma tariffaria “Franchigia fissa e assoluta” | Massimali previsti in polizza. | È prevista una franchigia per sinistro. |
G) Tariffa con maggiorazione del premio per sinistrosità “Pejus” | Massimali previsti in polizza. |
3. SEZIONE GARANZIE PER I DANNI AL VEICOLO
PREMESSA
Le garanzie previste nella SEZIONE sono operanti solo se espressamente richiamate in polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.
Per ogni sinistro l’importo liquidato è limitato e/o ridotto come riportato nelle “Tabelle dei limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie”.
Le prestazioni non comprese nelle garanzie, sono elencate nel capitolo “COSA NON ASSICURO”.
COSA ASSICURO
Art. 3.1 ‐ Garanzia Incendio
Copre i danni materiali e diretti cagionati al veicolo assicurato, compresi eventuali optional, derivanti da incendio, azione del fulmine, esplosione o scoppio del serbatoio di carburante destinato al funzionamento del motore o dell’impianto di alimentazione.
Art. 3.2 ‐ Garanzia Furto
Copre i danni materiali e diretti cagionati al veicolo assicurato, compresi eventuali optional, derivanti da furto (consumato o tentato) e rapina, compresi i danni prodotti ai beni assicurati nell’esecuzione o in conseguenza del furto o rapina degli stessi. L’assicurazione inoltre è estesa ai danni subiti dal veicolo durante la circolazione abusiva dello stesso successiva al furto o alla rapina, purché conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada.
Art. 3.3 ‐ Garanzia Kasko
Copre i danni materiali e diretti cagionati al veicolo assicurato compresi, se assicurati, gli eventuali optional, derivanti da collisione, urto contro ostacoli fissi e mobili, uscita di strada, ribaltamento.
La copertura è estesa anche agli eventi accidentali di caduta alberi e sassi.
Art. 3.4 ‐ Le Assicurazioni Speciali
Pacchetto di garanzie suddivise in due gruppi predefiniti (Gruppo 1 e Gruppo 6), che rimborsano i danni e le spese sostenute per eventi che riguardano il veicolo dell’assicurato.
Gruppo 1)
Si intendono comprese le seguenti garanzie:
a) Ricorso terzi da incendio, esplosione o scoppio;
b) Neo patentati in attesa di rilascio patente;
e) Rinuncia alla rivalsa per fatto di figli minori;
r) Rottura dei cristalli;
Gruppo 6)
Si intendono comprese tutte le garanzie previste dal Gruppo 1) più le seguenti garanzie:
s) Xxxxx conseguenti ad eventi naturali, eventi sociopolitici ed xxxx xxxxxxxxx;
A) Ricorso terzi da incendio, esplosione o scoppio
AXA tiene indenne l’assicurato per i capitali, interessi e spese che lo stesso deve corrispondere quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi nei casi di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato, quando non si trova in circolazione a norma del C.D.S. e del C.D.A..
L’assicurazione comprende i danni:
• da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell’utilizzo di beni, di attività agricole, industriali, commerciali o di servizi;
• al locale adibito a rimessa di proprietà dell’intestatario al P.R.A. del veicolo (dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio, del locatario in leasing) o dei familiari conviventi.
B) Neo patentati in attesa di rilascio patente
AXA rinuncia alla rivalsa nei confronti del conducente e proprietario o locatario del veicolo assicurato quando alla guida del veicolo stesso risulti persona che abbia superato con esito positivo gli esami di abilitazione alla guida e non sia ancora in possesso della regolare patente, a condizione che:
‐ la patente venga successivamente rilasciata;
‐ la data di superamento dell'esame sia anteriore al sinistro;
‐ la guida sia conforme alle prescrizioni del documento successivamente rilasciato;
‐ non penda, al momento del sinistro, procedimento giudiziale per guida senza patente nei confronti del conducente.
E) Rinuncia alla rivalsa per fatto di figli e nipoti minori
AXA rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o locatario del veicolo assicurato o delle persone alle quali il veicolo è stato affidato in uso a qualsiasi titolo, per i danni arrecati a terzi dalla circolazione quando alla guida si trovino figli o nipoti minori (fino al terzo grado di parentela) o persone soggette a tutela e conviventi, purché la circolazione sia avvenuta ad insaputa del proprietario (genitori, nonni, zii o tutori). AXA rinuncia al diritto di rivalsa anche nei confronti di chi è civilmente responsabile del minore.
R) Rottura dei cristalli
AXA copre i danni materiali e diretti per la sostituzione o riparazione dei cristalli del veicolo assicurato (parabrezza, lunotto e vetri laterali) dovuta a rottura per causa accidentale, per fatto di terzi o per evento naturale. Nella riparazione sono comprese eventuali spese inerenti la sostituzione e installazione di sensori di pioggia e affini presenti al momento del sinistro (purché previsti di serie dalla casa costruttrice del veicolo e comunque non installati successivamente dall’assicurato).
S) Xxxxx conseguenti ad eventi naturali, eventi sociopolitici ed atti vandalici
AXA copre i danni materiali e diretti arrecati al veicolo assicurato derivanti da:
• grandine, uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d’aria, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrata su una pluralità di beni, assicurati o non;
• inondazioni, allagamenti, mareggiate e fuoriuscita di corsi d’acqua, di laghi e di bacini idrici, valanghe e slavine, pressione della neve (esclusa la caduta di neve o ghiaccio dai tetti, cornicioni, balconate e simili), franamento o cedimento del terreno, caduta di pietre e di alberi purché in conseguenza degli eventi sopra indicati.
Inoltre copre i danni materiali e diretti arrecati al veicolo assicurato verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio o derivanti da atti vandalici.
Per i veicoli fino a 70 quintali e per i Camper, la garanzia è prestata senza l’applicazione del degrado d’uso dovuto all’invecchiamento del veicolo, salvo che per gli pneumatici, le batterie e gli impianti di scarico.
COSA NON ASSICURO
Art. 3.5 ‐ Esclusioni Garanzie Danni al veicolo
Per tutte le garanzie danni al veicolo, se non è prevista una copertura specifica, l’assicurazione non comprende:
a) i danni verificatisi in occasione di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici, atti di terrorismo e sabotaggio, occupazioni militari, invasioni, grandine, trombe d’aria, trombe marine, uragani, venti, bufere, tempeste, alluvioni, inondazioni, allagamenti, mareggiate, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, valanghe, slavine, franamenti e cedimenti del terreno; fenomeni connessi con la trasmutazione del nucleo dell’atomo o con le radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
b) i danni determinati o agevolati da dolo del contraente, dell’assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;
c) i danni determinati o agevolati da colpa grave delle persone di cui al comma precedente, salvo per la garanzia Kasko;
d) i danni accaduti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove e alle verifiche preliminari e finali previste sul regolamento di gara;
e) i danni ad animali, merci, indumenti, bagagli e cose trasportate in uso, custodia o possesso del contraente o dell’assicurato;
f) le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della sua riparazione;
g) i danni indiretti, quali le spese di ricovero del veicolo, i danni da mancato godimento ed uso dello stesso o altri eventuali pregiudizi.
h) i danni ai cassoni scarrabili per i veicoli di peso superiori a 70 quintali.
Art. 3.6 ‐ Ulteriori Esclusioni specifiche Garanzie Danni al veicolo
Fermo restando quanto stabilito all’Art. 3.5 ‐ Esclusioni Garanzie Danni al veicolo, valgono altresì per ciascuna garanzia, le seguenti esclusioni:
Garanzia Incendio (Art. 3.1)
L’assicurazione non comprende i danni causati da bruciature e i danni agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico, non seguiti da incendio.
Xxxxxxxx Xxxxx (Art. 3.2)
L’assicurazione non comprende i danni arrecati al veicolo allo scopo di perpetrare il furto o la rapina di oggetti non assicurati.
Xxxxxxxx Xxxxx (Art. 3.3)
L’assicurazione non comprende i danni:
a) verificatisi nelle circostanze previste dall’Art. 2.3 – Le Rivalse, salvo il caso di guida in stato di ebbrezza come disciplinato nelle “Tabelle dei limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie”;
b) causati da cose od animali trasportati sul veicolo e da operazioni di carico e scarico;
c) subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano, o di circolazione “fuori strada”;
d) conseguenti a furto (consumato o tentato) e rapina‚ incendio, esplosione e scoppio;
e) alle ruote e cerchioni, coperture ed eventuali camere d’aria, se verificatisi non congiuntamente ad altro danno alla carrozzeria o ad organi meccanici indennizzabile a termini di polizza;
f) indiretti dovuti alla caduta di oggetti sul veicolo nelle aree private.
Art. 3.4 ‐ Le Assicurazioni Speciali
A) Ricorso terzi da incendio, esplosione o scoppio
L’assicurazione non comprende i danni:
• alle cose o animali in uso, custodia e possesso dell'assicurato, con la sola eccezione dei danni subiti dai locali tenuti in uso o locazione per il ricovero del veicolo;
• da inquinamento e contaminazione dell’acqua, dell’aria e del suolo;
• dovuti a dolo dell’assicurato e delle persone di cui debba rispondere ai sensi delle leggi vigenti.
Inoltre, non sono considerati “terzi”:
• il conducente del veicolo responsabile del sinistro, per i danni a persona e a cose. Per i soli danni a cose:
• il proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio, il
locatario di veicolo in leasing;
• il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e discendenti dei soggetti indicati al punto precedente;
• i parenti ed affini dei soggetti indicati nei due punti precedenti, entro il terzo grado se conviventi o a loro carico.
• i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con essi in uno dei rapporti di cui ai due punti precedenti.
R) Rottura dei cristalli
Sono esclusi dalla garanzia:
• le rigature, le segnature e simili, salvo che le stesse siano tali da compromettere la sicurezza;
• le rotture conseguenti a collisione con altri veicoli e quelle conseguenti a uscita di strada e ribaltamento;
• le rotture conseguenti ad atti vandalici;
• i danni determinati ad altre parti del veicolo a seguito della rottura dei cristalli;
• i danni ai gruppi ottici ed agli specchi retrovisori interni ed esterni e i plexiglass.
COME MI ASSICURO
Art. 3.7 ‐ Somma assicurata (vedi anche Art. X.8 ‐ Valore del veicolo assicurato al momento del sinistro)
Il veicolo è assicurato al completo degli optional della casa costruttrice e degli audio‐fono‐visivi installati, includendo anche gli accessori/allestimenti non forniti dalla casa costruttrice a condizione che siano saldamente fissati sul veicolo e che la loro esistenza risulti comprovata da specifica fattura.
La somma assicurata (comprensiva di IVA) sia per i veicoli di nuova immatricolazione sia per i veicoli usati, salvo contraria pattuizione risultante in polizza, viene determinata al momento della stipula del contratto.
Art. 3.8 ‐ Adeguamento del valore assicurato
Il valore del veicolo assicurato, se presente nel database veicoli utilizzato da AXA, viene adeguato automaticamente a quello di mercato in occasione di ciascun rinnovo annuale. L’assicurato può richiedere l’adeguamento manuale del valore del veicolo assicurato con una specifica richiesta.
Art. 3.9 ‐ Condizioni particolari
Valide solo se espressamente richiamate in polizza dai seguenti numeri indentificativi:
5) Estensione della Garanzia incendio all'esplosione di altri serbatoi (solo per roulotte, autocaravan, autocase, camper)
AXA copre i danni materiali e diretti cagionati al veicolo assicurato, compresi, se assicurati, i relativi optional ed audiovisivi, causati da esplosione di altri serbatoi installati sul veicolo assicurato purché quest'ultimo non sia adibito al trasporto di merci pericolose.
8) Rata Unica ‐ Premio unico con pagamento anticipato
Il premio è pagato anticipatamente in un’unica soluzione per tutta la durata indicata in polizza. La condizione è applicabile solo mediante un’apposita convenzione per i veicoli locati in leasing oppure venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell’Ente finanziatore. Il contratto cessa automaticamente alla sua naturale scadenza (senza applicazione del termine di tolleranza di 15 giorni previsto dal disposto dell’Art. 1901, 2° comma del Codice Civile).
9) Evoluzione automatica del premio kasko
Il premio è correlato a quello della tariffa R.C.A. e pertanto, in occasione di ogni scadenza annuale successiva alla stipula del contratto viene automaticamente adeguato ad esso.
11) Esclusione danno totale (garanzie incendio e/o furto operanti solo per danno parziale)
Il Contraente dichiara che il veicolo assicurato è garantito per il danno totale con polizza di altra impresa assicuratrice offerta dalla casa costruttrice o dalla concessionaria del veicolo stesso.
Viene pertanto convenuto tra le Parti che le garanzie Incendio e/o Furto (in base alla operatività della garanzia prestata in polizza) sono limitate al danno parziale secondo le modalità previste dall’Art. X.9 ‐ Determinazione dell’ammontare del danno.
Si considera parziale il danno il cui ammontare non supera l’80% del valore del veicolo al momento del sinistro.
TABELLE DEI LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE
Tabella 1 – Copertura per i danni al veicolo
Xxxxxxxx Xxxxx (Art. 3.2) | ||
Garanzia | Limite di indennizzo | Scoperto o Franchigia |
Garanzia Furto | Per ogni sinistro viene applicato lo scoperto e il minimo previsti in polizza. Esclusivamente per i veicoli fino a 70 quintali e per i Camper, gli scoperti e i minimi sono abrogati se la riparazione viene eseguita presso una carrozzeria/riparatore convenzionati con AXA. |
Xxxxxxxx Xxxxx (Art. 3.3) | ||
Garanzia | Limite di indennizzo | Scoperto o Franchigia |
Garanzia Kasko | Per ogni sinistro viene applicato lo scoperto e il minimo previsti in polizza. Nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza il minimo si intende raddoppiato. Esclusivamente per i veicoli fino a 70 quintali e per i Camper, gli scoperti e i minimi sono abrogati, se la riparazione viene eseguita presso una carrozzeria/riparatore convenzionati con la AXA. |
Le Assicurazioni Speciali (Art. 3.4) | ||
Garanzia | Limite di indennizzo | Scoperto o Franchigia |
A) Ricorso terzi da | La garanzia è prestata con il | |
incendio, esplosione | limite massimo di | |
o scoppio | €.155.000,00 per ogni | |
sinistro. | ||
Limitatamente ai danni da | ||
interruzioni o sospensioni, | ||
totali o parziali, dell’utilizzo | ||
di beni, di attività agricole, | ||
industriali, commerciali o di | ||
servizi, la garanzia opera con | ||
il limite di € 15.500,00. |
Le Assicurazioni Speciali (Art. 3.4) | ||
B) Neo patentati in attesa di rilascio patente | Massimali previsti in polizza per la Garanzia Responsabilità Civile Auto | |
R) Rottura dei cristalli | Per ogni sinistro viene applicato lo scoperto e il minimo previsto in polizza. Lo scoperto e la franchigia previsti non vengono applicati se la riparazione del veicolo viene eseguito presso una carrozzeria/riparatore convenzionati con AXA. | |
S) Xxxxx conseguenti ad eventi naturali, eventi sociopolitici ed atti vandalici | Per i veicoli fino a 70 quintali e per i Camper, viene applicato il degrado d’uso esclusivamente per gli pneumatici, le batterie e gli impianti di scarico. Per i veicoli oltre i 70 quintali viene applicato il degrado d’uso su tutte le parti del veicolo. | Per ogni sinistro viene applicato lo scoperto e il minimo previsto in polizza. Esclusivamente per i veicoli fino a 70 quintali e per i Camper lo scoperto e il minimo vengono abrogati se la riparazione viene eseguita presso una carrozzeria/riparatore convenzionati con AXA. |
4. SEZIONE GARANZIA INFORTUNI DEL CONDUCENTE
PREMESSA
La garanzia prevista nella SEZIONE è operante solo se espressamente richiamata in polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.
Per ogni sinistro l’importo liquidato è limitato e/o ridotto come riportato nella “Tabella dei limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie”.
Le prestazioni non comprese nella garanzia, sono elencate nel capitolo “COSA NON ASSICURO”.
COSA ASSICURO
Art. 4.1 ‐ Garanzia Base Infortuni del conducente
L’assicurazione vale esclusivamente per gli infortuni subiti dal conducente in conseguenza della circolazione del veicolo descritto in polizza.
La garanzia è valida se:
• il conducente è munito di patente idonea;
• l’uso del veicolo avviene con il consenso del contraente o di chi ha diritto di disporne;
• il veicolo è usato secondo le norme previste dal C.D.S. in relazione al settore e tipo di veicolo indicati in polizza.
L’assicurazione è operante anche per gli infortuni che l’assicurato subisce:
a) durante la messa in moto del veicolo;
b) nel tentativo di salvataggio del veicolo e/o dei suoi passeggeri;
c) in caso di caduta in acqua del veicolo;
d) nel salire e nel discendere dal posto o dalla cabina di guida dell’automezzo;
e) a terra durante lo svolgimento delle operazioni strettamente necessarie per la ripresa della marcia in caso di fermo forzato del veicolo, dovuto a guasto od avaria durante la circolazione;
f) a terra nel tentativo di segnalare ai conducenti di altri veicoli sopraggiungenti una situazione di pericolo venutasi a creare in caso di incidente o di fermo forzato del veicolo.
Durante la guida sono compresi anche:
g) imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
h) aggressioni, atti di terrorismo o tumulti popolari, a condizione che l’assicurato non vi abbia preso parte attiva;
i) atti di temerarietà, soltanto se compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
j) gli infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza;
k) l’asfissia non dipendente da malattia;
l) l’annegamento, l’assideramento, il congelamento, la folgorazione; i colpi di sole o di calore o di freddo;
m) le lesioni determinate da sforzi, salvo quanto previsto dell’Art. 4.6 ‐ Esclusioni Garanzia Infortuni del conducente alle lettere h), i).
Art. 4.2 ‐ Morte o Invalidità permanente da infortunio
AXA corrisponde il capitale indicato in polizza in caso di morte o di invalidità permanente dell’assicurato, se tali eventi si verificano entro 2 anni dal giorno dell’infortunio anche successivamente alla scadenza della polizza.
COME AMPLIARE LA GARANZIA BASE INFORTUNI DEL CONDUCENTE
(OPERANTI SE RICHIAMATE IN POLIZZA E CORRISPOSTO IL RELATIVO PREMIO)
Art. 4.3 ‐ Rimborso spese di cura rese necessarie da infortunio
AXA rimborsa all’assicurato le seguenti spese sostenute nei 360 giorni successivi alla data del sinistro, purché effettuate durante la validità del contratto e se inerenti all’infortunio denunciato:
a) visite mediche, analisi ed esami strumentali e di laboratorio;
b) trattamenti fisioterapici e rieducativi prestati da professionisti in possesso di regolare abilitazione;
c) rette di degenza;
d) onorari del chirurgo, dell’aiuto, dell’anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all’intervento, diritti di sala operatoria e materiale d’intervento;
e) cure e medicinali sostenute durante il ricovero e nei 90 giorni successivi all’intervento chirurgico o alla cessazione del ricovero;
f) trasporto sanitario dell’assicurato, con qualsiasi mezzo sanitariamente attrezzato all’istituto di cura, per il trasferimento da un istituto di cura ad un altro e da qui al suo domicilio effettuato nei 90 giorni successivi al sinistro.
Nel caso in cui l’assicurato si avvalga del “Servizio Sanitario Nazionale”, AXA rimborsa le spese non riconosciute dal servizio, compresi eventuali ticket (rimborsati sempre integralmente), sostenute dall’assicurato per le prestazioni sopra descritte. I rimborsi vengono effettuati a cura ultimata e dopo presentazione dei documenti giustificativi in originale, in Italia ed in valuta corrente. Qualora l’assicurato fruisca di altre analoghe assicurazioni private o sociali, la garanzia vale per l’eventuale eccedenza di spese da queste non rimborsate.
Il massimale prescelto è il massimo rimborso per persona per uno o più sinistri verificatisi nello stesso anno assicurativo.
Art. 4.4 ‐ Estensione della garanzia per diaria da ricovero e/o gessatura per infortunio
In caso di infortunio indennizzabile che ha comportato ricovero e per il quale l’assicurato non ha richiesto alcun rimborso spese per rette di degenza (come sopra previsto al punto c), AXA corrisponde una diaria per ogni giorno di ricovero, pari a € 50,00 per un periodo massimo di 180 giorni. La diaria decorre dalle ore 24 del giorno del ricovero. Qualora durante il ricovero sia stata applicata una gessatura, la diaria viene corrisposta anche per il periodo trascorso fuori dall’istituto di cura e sino al giorno di rimozione della gessatura, con il massimo di 30 giorni per evento.
Resta comunque fermo il periodo massimo di 180 giorni comprensivo del periodo di ricovero e di gessatura post‐ricovero. In caso l’assicurato riporti la frattura delle costole, del bacino e/o delle vertebre e/o dello sterno, radio graficamente accertata e non comportante gessatura, AXA corrisponde la diaria per un periodo massimo di:
• 10 giorni per la frattura di costole o dello sterno;
• 30 giorni per la frattura del bacino e/o di vertebre.
In caso l’assicurato sia soggetto ad intervento di osteosintesi, AXA corrisponde la diaria a partire dal giorno successivo all’intervento chirurgico di osteosintesi e sino al giorno di rimozione del mezzo metallico applicato, per un periodo massimo di 30 giorni per sinistro.
In caso di applicazione del collare di Schanz o assimilabili, per traumi distorsivi al rachide cervicale senza lesione mio‐capsulo‐legamentosa‐scheletrica documentata da accertamenti strumentali, la diaria viene corrisposta per un periodo massimo di 10 giorni per sinistro.
La diaria da gessatura viene corrisposta anche se non vi è stato ricovero.
COSA NON ASSICURO
Art. 4.5 ‐ Persone non assicurabili
Non sono assicurabili le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.), i soggetti sieropositivi e le persone affette da epilessia o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco‐depressive o stati paranoici.
L’assicurazione cessa con il loro manifestarsi.
Art. 4.6 ‐ Esclusioni Garanzia Infortuni del conducente
Sono esclusi gli infortuni:
a) causati dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l’assicurato è privo dell’abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l’assicurato abbia, al momento di sinistro, i requisiti per il rinnovo;
b) durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nei regolamenti particolari di gara;
c) causati da ubriachezza dell’assicurato, da abuso di psicofarmaci, dall’uso di stupefacenti, allucinogeni, sostanze psicotrope, causati da atti dolosi compiuti o tentati dall’assicurato;
d) causati da movimenti tellurici, inondazioni o eruzioni vulcaniche;
e) causati da guerra o insurrezioni;
f) causati da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
g) gli infarti e le xxxxx;
h) le rotture dei tendini, a meno che sia rispettata, nel loro avverarsi, la definizione di infortunio (causa fortuita, violenta ed esterna);
i) le conseguenze dell’infortunio che si concretizzino nella sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S);
j) le cure non riconosciute dalla medicina ufficiale, nonché quelle non effettuate da medici o paramedici abilitati all’esercizio dell’attività professionale.
COME MI ASSICURO
Art. 4.7 ‐ Limiti di età
L’assicurazione vale per gli assicurati di qualsiasi età. Per gli assicurati di età, al momento del sinistro, superiore a 80 anni, le somme assicurate a termini di polizza, sono modificate come segue:
a) per il caso morte, la somma è ridotta dell’80%;
b) per il caso di invalidità permanente, la somma è ridotta del 10% per ogni anno di età compiuto oltre gli 80 anni, con il massimo del 60%.
TABELLA DEI LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE
Rimborso spese di cura rese necessarie da infortunio (Art.4.3) | ||
Garanzia | Limite di indennizzo | Scoperto o Franchigia |
Rimborso spese di | Xxxxxxxxx previsto in | In assenza di ricovero, intervento |
cura da infortunio | polizza. | chirurgico o gessatura, per ogni sinistro |
è previsto lo scoperto del 20% con il | ||
minimo di € 50,00. | ||
Lettera f) Trasporto | La garanzia è prestata con il | In assenza di ricovero, intervento |
sanitario | limite massimo di | chirurgico o gessatura, per ogni sinistro |
indennizzo di € 2.000,00 per | è previsto lo scoperto del 20% con il | |
sinistro. | minimo di € 50,00. |
5. SEZIONE GARANZIA TUTELA LEGALE
PREMESSA
La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata da AXA Assicurazioni S.p.A. a:
Inter Partner Assistance S.A. ‐ Rappresentanza Generale per l’Italia ‐ Ufficio Tutela Legale Xxx Xxxxx Xxxxxxx, 000 ‐ 00000 XXXX
Tel. x00 00 00.000.000 | Fax. x00 00 00.00.000
di seguito denominata AXA Assistance alla quale l’assicurato può rivolgersi in orario di ufficio (dal lunedì al giovedì dalle 09:00 alle 17:00 e il venerdì dalle 09:00 alle 13:00).
Le garanzie Tutela Legale seguono le sorti del contratto di assicurazione a cui si riferiscono e del quale formano parte integrante pertanto sono efficaci esclusivamente in presenza di valida copertura contrattuale. Per tutto quanto non è espressamente regolato dall’assicurazione Tutela Legale, valgono, in quanto applicabili, le definizioni e le norme che regolano l’assicurazione in generale.
La garanzia prevista nella SEZIONE è operante solo se espressamente richiamata in polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.
Per ogni sinistro l’importo liquidato è limitato e/o ridotto come riportato nella “Tabella dei limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie”.
Le prestazioni non comprese nella garanzia, sono elencate nel capitolo “COSA NON ASSICURO”.
COSA ASSICURO
Art. 5.1 ‐ Garanzia Base Tutela legale
Assicura la Tutela Legale occorrente all’assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale.
Le garanzie vengono prestate al proprietario, al locatario in base ad un contratto di leasing, al
conducente autorizzato, ai trasportati, per i casi assicurativi connessi alla circolazione del veicolo indicato in polizza e precisamente:
a) l’azione in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni a persone o a cose subiti per fatto illecito di terzi;
b) la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi che siano conseguenza diretta di un incidente stradale;
c) la difesa penale per xxxxxxx xxxxxx, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa. Fermo restando l’obbligo per gli Assicurati di denunciare il sinistro nel momento in cui ne hanno conoscenza, la prestazione opera esclusivamente purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;
d) l’anticipo della cauzione penale in caso di arresto all'estero, a seguito di incidente stradale.
e) il ricorso contro il provvedimento di ritiro e sospensione della patente per eventi derivanti dalla circolazione stradale;
f) il ricorso contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore adottato in seguito ad incidente stradale;
g) le controversie contrattuali riguardanti i veicoli assicurati;
h) l’opposizione alle sanzioni amministrative derivanti dalla violazione di norme relative al codice della strada nel solo caso in cui il ricorso sia stato accolto totalmente.
Nel caso di controversie tra assicurati con la stessa polizza, la garanzia viene prestata unicamente a favore del contraente; qualora il contraente non rientri fra questi assicurati, la garanzia viene prestata unicamente a favore del conducente, salvo contraria disposizione del contraente stesso.
Nell’ipotesi di un unico sinistro la garanzia prestata viene ripartita tra tutti i soggetti assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro a prescindere dal loro numero e dagli oneri da ciascuno sopportati. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.
Sono inoltre compresi i seguenti oneri non ripetibili della controparte:
1. le spese per l’intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo; è garantito il rimborso delle spese per l’intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio;
2. le spese per l’intervento di un legale domiciliatario; tali spese vengono riconosciute solo in fase giudiziale quando il distretto di Corte d’Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello cui appartiene il Comune ove l’assicurato ha la residenza;
3. le spese per l’intervento di un perito/consulente tecnico nominato dall’autorità giudiziaria, o dall’assicurato se autorizzato dalla Società;
4. le spese liquidate a favore della controparte in caso di soccombenza;
5. le spese conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società, comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate dalla Società;
6. le spese per il contributo unificato;
7. le spese di giustizia in sede penale;
8. le spese investigative per la ricerca e l’acquisizione di prove a difesa;
9. gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari;
10. le spese per il tentativo di conciliazione (D. Lgs. 28/2010);
11. le spese per la negoziazione assistita obbligatoria (D. L. n. 132/2014);
12. le spese derivanti da procedimenti arbitrali.
Art. 5.2 ‐ Decorrenza della garanzia
La garanzia opera per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della garanzia e più precisamente dopo le ore 24.00 del giorno di decorrenza dell’assicurazione e che siano denunciate entro 12 mesi dalla cessazione del contratto.
Art. 5.3 ‐ Validità territoriale
La garanzia è operante nell’ambito territoriale per il quale è valida l’assicurazione R.C.A. cui si riferisce.
Art. 5.4 ‐ Estensione della garanzia base ad altra fattispecie di circolazione
Le garanzie di cui al precedente Art. 5.1 ‐ Garanzia Base Tutela legale, valgono altresì in favore del contraente ‐ come persona fisica del coniuge e dei figli minori conviventi quando, in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all’assicurazione obbligatoria o come passeggeri di un qualsiasi veicolo pubblico o privato diverso da quello identificato in polizza, siano coinvolti in incidenti stradali.
COSA NON ASSICURO
Art. 5.5 ‐ Esclusioni Garanzia Base Tutela Legale
Le garanzie non sono valide:
a) in materia fiscale, tributaria ed amministrativa, salvo quanto espressamente previsto;
b) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
c) per fatti dolosi delle persone assicurate;
d) per fatti da inquinamento ambientale derivanti da ripetuti comportamenti negligenti;
e) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria R.C.A., salvo che l’assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell’omissione degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 209/2005;
f) nei casi di violazione degli artt. 186 (guida sotto l’influenza dell’alcool), 187 (guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti) o 189 (comportamento in caso di incidente) di cui al D.Lgs.
n. 285 del 30 aprile 1992, salvo il caso di proscioglimento o assoluzione con decisione passata in giudicato; sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa. AXA Assistance rimborsa le spese di difesa sostenute quando la sentenza è passata in giudicato;
g) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità pura indette dall’ACI o dalla FMI;
h) per le controversie derivanti da rapporti contrattuali in genere;
i) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate e da detenzione o impiego di sostanze radioattive.
AXA Assistance non si assume il pagamento di:
• multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
• spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’assicurato nei procedimenti penali (art. 541 del Codice di Procedura Penale).
TABELLA DEI LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE
Garanzia Base Tutela legale (Art 5.1) | ||
Garanzia | Limite di indennizzo | Scoperto o Franchigia |
Garanzia Base Tutela legale | La garanzia è prestata con il limite massimo di € 10.000,00 / € 20.000,00 / € 100.000,00 per ogni sinistro. | |
2. Spese per l’intervento di un legale domiciliatario | La garanzia è prestata con il limite massimo di € 2.500,00 per ogni sinistro. | |
9. Oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari | La garanzia è prestata con il limite massimo di € 500,00 per ogni sinistro. |
6. SEZIONE GARANZIA ASSISTENZA
PREMESSA
La gestione del servizio di assistenza è stata affidata da AXA Assicurazioni S.p.A. a:
Inter Partner Assistance S.A.
Rappresentanza Generale per l’Italia (di seguito denominata AXA Assistance) Xxx Xxxxx Xxxxxxx, 000 ‐ 00000 XXXX
Numero Verde 000.00.00.00 (per chiamate dall’Italia)
Tel. x00.00.00.00.00.00 (per chiamate dall’estero) | Fax x00.00.00.00.000
Le prestazioni garantite da AXA assicurazioni S.p.A. sono gestite operativamente da parte di AXA Assistance. Le prestazioni di assistenza possono essere di due tipologie di copertura “Assistenza Base” e “Assistenza Plus” e seguono le sorti del contratto di assicurazione a cui si riferiscono e del quale formano parte integrante pertanto sono efficaci esclusivamente in presenza di valida copertura contrattuale. Per tutto quanto non è espressamente regolato dalle prestazioni di assistenza, valgono, in quanto applicabili, le definizioni e le norme che regolano l’assicurazione in generale.
La garanzia prevista nella SEZIONE è operante solo se espressamente richiamata in polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.
Per ogni sinistro il massimale è limitato e/o ridotto come riportato nella “Tabella limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie”.
Le prestazioni non comprese nella garanzia, sono elencate nella sezione “COSA NON ASSICURO”.
COSA ASSICURO
Art. 6.1 ‐ Validità e operatività delle prestazioni di assistenza
Le prestazioni di assistenza operano in caso di guasto, incidente, incendio, furto, atto vandalico del veicolo assicurato mediante il contatto telefonico con la centrale operativa, operante 24h su 24h, 7 giorni su 7, tutti i giorni dell’anno.
Le tempistiche dell’assistenza variano in funzione delle diverse operazioni necessarie a organizzare con i fornitori i servizi richiesti dall’assicurato, soprattutto in presenza di attività da programmare per esigenze tecniche, logistiche e/o organizzative. AXA Assistance non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori e per eventuali danni da questi provocati. Relativamente alle prestazioni informative, qualora non fosse possibile prestare una pronta risposta, l’assicurato viene richiamato entro le successive 48 ore. Nel caso in cui l’assicurato si trovi all’estero, alle tempistiche previste, devono essere aggiunti eventuali giorni festivi e deve anche essere considerato l’adeguamento al fuso orario locale.
AXA Assistance non è ritenuta responsabile di:
• ritardi o impedimenti nell’esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore, a disposizioni delle autorità locali o contrarie a norme e regolamenti vigenti nel luogo di erogazione della prestazione;
• errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall’assicurato o da chi per esso.
Inoltre, AXA Assistance non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute e opera al meglio nell’interesse dell’assicurato in una logica di ottimizzazione dei costi. In caso di mancanza di accordo con l’assicurato si riserva il diritto di decidere la tipologia di servizi da erogare.
Art. 6.2 ‐ Validità territoriale
Le prestazioni operano per eventi accaduti in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Stati dell’Unione Europea, Islanda, del Liechtenstein, Norvegia, Principato di Andorra, Principato di Monaco e Svizzera. Le prestazioni operano anche per eventi accaduti negli altri stati facenti parte del sistema della carta verde, le cui sigle internazionali indicate non siano barrate.
In caso di furto totale seguito da ritrovamento le prestazioni operano a condizione che sia il furto sia il ritrovamento del veicolo si verifichino in uno dei paesi nei quali è valida la garanzia.
Art. 6.3 ‐ Garanzia Assistenza Base
La centrale operativa, in caso di qualsiasi evento fortuito ed imprevedibile durante la circolazione del veicolo, organizza ed eroga 24 ore su 24, le prestazioni di assistenza necessarie alla risoluzione dello stato di necessità creatosi in base alle condizioni contrattualmente previste.
La centrale operativa, prima dell’erogazione di qualsiasi prestazione di assistenza, può richiedere a suo insindacabile giudizio tutta la documentazione giustificativa necessaria che attesti l’effettivo accadimento dell’evento fortuito ed imprevisto che ha dato origine al sinistro.
La centrale operativa stabilisce tipologie, tempi e modalità di erogazione dei servizi in accordo con le esigenze segnalate dal cliente.
Le prestazioni di assistenza sono le seguenti:
a) Informazioni
Mediante la centrale operativa, AXA Assistance fornisce le seguenti informazioni di carattere automobilistico:
• rete dei concessionari delle case automobilistiche;
• rete di assistenza convenzionata delle case costruttrici di xxxxxxx;
• rete di assistenza per riparazioni pneumatici;
• caratteristiche tecniche dei principali modelli venduti in Italia;
• ufficio deputato al ritiro della domanda per la restituzione della patente di guida, documenti necessari e tempi e costi dell’operazione;
• traffico sulle strade statali ed autostradali;
• situazione meteorologica in Italia.
b) Soccorso stradale
Le seguenti prestazioni sono dovute in caso di guasto (anche se conseguente a furto parziale o a tentato furto), incidente, incendio, atto vandalico, che comportano l’immobilizzo del veicolo coperto dall’assicurazione solo se al momento del sinistro, si trovi in circolazione sulla rete stradale pubblica o di aree ad esse equivalenti e sia raggiungibile da un mezzo di soccorso ordinario.
Le prestazioni sono fornite, su valutazione della centrale operativa di AXA Assistance, anche qualora il sinistro abbia come conseguenza il danneggiamento del veicolo o di sue parti tali da consentirne la marcia, ma con rischio di aggravamento del danno o in condizione di pericolosità per l’assicurato o per la circolazione stradale.
In caso di guasto o incidente avvenuto in autostrada, l’operatore della centrale operativa fornisce informazioni specifiche all’assicurato.
Su richiesta dell’assicurato AXA Assistance organizza e tiene a carico i seguenti interventi di assistenza:
• Dépannage: (riparazione del veicolo sul luogo dell’immobilizzo): se il veicolo può essere riparato sul luogo dell’immobilizzo, AXA Assistance verifica la disponibilità di un riparatore
nel territorio dove l’evento si è verificato e lo invia sul luogo prendendone a carico le spese di uscita e del percorso chilometrico (andata e ritorno). Il costo degli eventuali pezzi di ricambio è a carico dell’assicurato.
• Traino: se il veicolo non può essere riparato sul luogo dell’immobilizzo, AXA Assistance si occupa di reperire ed inviare il mezzo di soccorso per il traino dello stesso presso il più vicino punto di assistenza autorizzato della casa costruttrice o, in accordo con l’assicurato, presso l’officina generica più vicina. Qualora il soccorso avvenga negli orari di chiusura dei punti di assistenza, il veicolo viene tenuto in custodia presso il deposito del soccorritore intervenuto e viene portato, il giorno lavorativo successivo, nell’officina più vicina.
In alternativa al traino presso un’officina meccanica, l’assicurato potrà richiedere una diversa destinazione entro il percorso massimo riportato nella “Tabella limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie”.
Nel caso in cui la destinazione scelta sia diversa da un’officina meccanica, l’assicurato rinuncerà all’eventuale “secondo traino” presso un’officina, per effettuare le riparazioni del caso.
AXA Assistance organizza il trasferimento della roulotte o del rimorchio campeggio fino al più vicino parcheggio autorizzato o adibito allo scopo, in attesa che il veicolo trainante (indisponibile per guasto, incidente, incendio, furto, atto vandalico) sia riparato o ritrovato.
• Recupero difficoltoso: se il veicolo è uscito dalla rete stradale e risulta danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, AXA Assistance invia sul posto un mezzo eccezionale per riportarlo sulla rete stradale.
Sono comprese le eventuali spese di traino dal deposito dell’auto soccorritore (II° traino) al più vicino punto di assistenza autorizzato della casa costruttrice, qualora si sia reso necessario il rimessaggio del veicolo presso il deposito dell’auto soccorritore causa la chiusura temporanea del punto di assistenza. Sono incluse anche le eventuali spese di custodia del veicolo presso il deposito dell’auto soccorritore dal giorno del suo ingresso fino al giorno di consegna al punto di assistenza. E’ esclusa ogni responsabilità di AXA Assistance e/o di AXA Assicurazioni S.p.A. per la custodia del veicolo.
c) Trasferimento del carico trasportato (garanzia non valida per gli autocaravan)
Qualora, a seguito di traino del veicolo, si renda necessario il trasferimento del carico trasportato, la Centrale Operativa organizzerà il trasporto del veicolo fino ad un deposito indicato dal conducente dove sia possibile scaricare la merce trasportata. Una volta depositata la merce, l’Assicurato potrà chiamare nuovamente la Centrale Operativa per richiedere il trasporto del veicolo scaricato fino al più vicino punto di assistenza così come previsto dalla prestazione “Soccorso stradale”. La Centrale Operativa terrà a proprio carico i costi sostenuti per i trasporti effettuati.
La Società declina qualsiasi responsabilità in merito a tempi di consegna e integrità della merce, ancorché si tratti di merce deperibile/refrigerata.
d) Taxi sul luogo di fermo
AXA Assistance può organizzare, per l’assicurato che abbia richiesto il “Soccorso stradale”, un servizio di accompagnamento con taxi o veicolo a noleggio con conducente o, se non reperibili, con un mezzo di autosoccorso per permettere all’assicurato di raggiungere la destinazione finale o raggiungere altra destinazione.
A titolo esemplificativo il servizio di accompagnamento può essere richiesto per andare:
• dal luogo di fermo all’officina o deposito dell’autosoccoritorre;
• dal luogo di fermo o dall’officina o deposito dell’autosoccorritore all’albergo presso il quale è stato prenotato il pernottamento in attesa della riparazione del veicolo, così come previsto dalla prestazione “spese di soggiorno”;
• dal luogo di fermo o dall’officina o deposito dell’autosoccorritore alla stazione ferroviaria, di autobus, di autonoleggio o all’aeroporto qualora l’Assicurato rientri al domicilio o prosegua il viaggio con uno dei mezzi previsti dalla prestazione “Rientro o prosecuzione del viaggio”;
• dal luogo di fermo o dall’officina o deposito dell’autosoccorritore alla stazione di autonoleggio qualora l’assicurato usufruisca della prestazione “Furgone in sostituzione”.
Qualora non sia possibile organizzare il servizio direttamente, Axa Assistance rimborsa i costi sostenuti dall’assicurato per le spese relative al trasporto organizzato in proprio, ma preventivamente autorizzato dalla centrale operativa, dietro presentazione di idoneo giustificativo di spesa (ricevuta fiscale, etc.) nei limiti del massimale previsto.
e) Spese di soggiorno (garanzia valida oltre 100 km dal domicilio abituale dell’assicurato)
In caso di guasto, incidente, incendio, atto vandalico che comportano un immobilizzo del veicolo, ovvero se il veicolo non può essere utilizzato o non sia marciante per almeno 36 ore dal momento della richiesta di assistenza alla centrale operativa o in caso di furto totale del veicolo stesso, AXA Assistance reperisce un albergo in loco e tiene a proprio carico le spese di soggiorno (pernottamento e prima colazione) per il conducente e gli eventuali passeggeri del veicolo, sino al termine delle riparazioni. In caso di furto totale si richiede all’assicurato di presentare alla centrale operativa la copia della denuncia inoltrata alle autorità competenti del luogo.
f) Rientro o prosecuzione del viaggio (garanzia valida ad oltre 100 km dal domicilio abituale dell’assicurato)
In caso di guasto, incidente, incendio, atto vandalico che comportano un immobilizzo del veicolo, ovvero se il veicolo non può essere utilizzato o non sia marciante per almeno 36 ore dal momento della richiesta di assistenza alla centrale operativa o in caso di furto totale del veicolo stesso, AXA Assistance organizza il rientro dell’assicurato e degli eventuali altri trasportati alla propria residenza in Italia o consente all’assicurato ed ai trasportati di proseguire il viaggio sino al luogo di destinazione.
Il rientro o il proseguimento del viaggio viene effettuato con aereo classe turistica, in treno prima classe includendo le spese dei biglietti di viaggio per il conducente e gli eventuali passeggeri del veicolo.
In alternativa, solamente in Italia, fornendo all’assicurato un’autovettura a noleggio di pari categoria per un periodo non superiore a 48 ore.
La prestazione è fornita durante gli orari di apertura e secondo le disponibilità delle società di autonoleggio convenzionate e al momento del ritiro del veicolo a noleggio è previsto il rilascio di un deposito cauzionale con carta di credito.
In caso di furto totale si richiede all’assicurato di presentare alla centrale operativa la copia della denuncia inoltrata alle autorità competenti del luogo.
g) Rimpatrio del veicolo
Se, in caso di guasto, incidente, incendio, atto vandalico avvenuto all’estero, il veicolo subisce danni tali da non consentire la prosecuzione del viaggio e da richiedere un tempo di riparazione (inteso come tempo complessivo di permanenza del veicolo in autofficina, comprensivo dei
tempi necessari per la diagnosi, richiesta dei pezzi di ricambio, tempi di attesa necessari, ecc.) superiore a 5 giorni, AXA Assistance, dopo aver preso contatto con l’officina dove si trova il veicolo, incarica un trasportatore di sua fiducia di rimpatriarlo dal luogo dell’immobilizzo fino all’officina preventivamente segnalata.
Sono a carico di AXA Assistance le spese di trasporto e di custodia del veicolo a partire dal momento dell’avvenuta comunicazione alla centrale operativa.
Quanto precede vale anche in caso di furto quando il veicolo viene recuperato dopo il rientro dell’assicurato in Italia e risulti danneggiato in modo tale da non poter essere guidato.
h) Furgone in sostituzione (garanzia valida solo in Italia)
Se il veicolo assicurato richiede un tempo di riparazione (inteso come tempo complessivo di permanenza del veicolo in autofficina, comprensivo dei tempi necessari per la diagnosi, richiesta dei pezzi di ricambio, tempi di attesa necessari, ecc.) superiore a 3 giorni a seguito di guasto, incidente, incendio, atto vandalico AXA Assistance mette a disposizione dell’assicurato un mezzo sostitutivo di portata utile massima di 14 x.xx, per un periodo massimo di 5 giorni a chilometraggio illimitato.
Qualora al momento del sinistro il punto di assistenza sia chiuso (notturno e festivo) AXA Assistance mette a disposizione dell’assicurato un mezzo sostitutivo di portata utile massima di 14 x.xx, per un periodo iniziale di massimo 3 giorni (a chilometraggio illimitato) in attesa di conoscere l’effettivo tempo di riparazione ed eventualmente prolunga il noleggio fino ad un massimo totale di 5 giorni.
Su richiesta di AXA Assistance l’assicurato è tenuto a fornire la documentazione dell’officina da cui risultino le ore di manodopera necessarie ad eseguire le riparazioni del veicolo.
In caso di furto totale del veicolo, AXA Assistance mette a disposizione dell’assicurato un mezzo sostitutivo di portata utile massima di 14 x.xx alle condizioni e con le modalità specificate in precedenza per un periodo massimo come riportato nella “Tabella limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie”. L’assicurato deve presentare alla centrale operativa copia della denuncia inoltrata alle autorità competenti del luogo.
La prestazione è fornita durante gli orari di apertura e secondo le disponibilità delle società di autonoleggio convenzionate e al momento del ritiro del veicolo a noleggio è previsto il rilascio di un deposito cauzionale con carta di credito.
AXA Assistance, su specifica richiesta dell’assicurato, organizza il servizio di ripresa e consegna del veicolo sostitutivo presso il domicilio o presso il luogo dove si trova l’assicurato.
i) Recupero del veicolo dopo le riparazioni o dopo il ritrovamento per furto
Se il veicolo assicurato richiede un tempo di riparazione superiore a 3 giorni o nell’eventualità del ritrovamento del veicolo dopo un furto, AXA Assistance supporta l’assicurato per il recupero del veicolo, riparato o ritrovato, mettendo a disposizione dello stesso le seguenti soluzioni alternative:
•un biglietto di andata in treno prima classe o aereo in linea classe turistica, nel caso in cui il veicolo riparato si trovi ad oltre 100 Km dal domicilio abituale dell’assicurato;
•un soccorso stradale per il recupero del mezzo dopo la riparazione/ritrovamento, nel caso in cui il veicolo riparato si trovi entro 100 Km dal domicilio abituale dell’assicurato.
•un taxi, nel caso in cui il veicolo riparato o ritrovato si trovi nel comune presso il quale l’assicurato ha il proprio domicilio abituale.
j) Rimpatrio salma (prestazione valida all’estero)
In caso di decesso dell’assicurato all’estero dovuto ad incidente stradale, AXA Assistance organizza ed effettua il trasporto della salma fino al luogo di inumazione nel paese di origine.
Il trasporto è eseguito secondo le norme internazionali in materia e dopo aver adempiuto tutte le formalità sul luogo del decesso. Nel massimale previsto sono comprese le spese per l’acquisto della bara.
Qualora le leggi del luogo impediscano il trasporto della salma o l’assicurato abbia espresso il desiderio di essere inumato in quel paese, AXA Assistance mette a disposizione di un familiare un biglietto di andata/ritorno (ferroviario di prima classe o aereo classe economica o altro mezzo a proprio insindacabile giudizio) per presenziare alle esequie.
k) Consulto medico telefonico
La centrale operativa, attiva 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, è a disposizione dell’assicurato per organizzare un consulto medico telefonico in caso di urgenza conseguente a infortunio o malattia improvvisa. Il servizio medico della centrale operativa, in base alle informazioni ricevute al momento della richiesta da parte dell’assicurato o da persona terza, qualora lo stesso non ne sia in grado, può fornire consigli medici di carattere generale oppure le informazioni riguardanti:
• reperimento dei mezzi di soccorso;
• reperimento di medici generici e specialisti;
• localizzazione di centri di cura generica e specialistica pubblici e privati;
• modalità di accesso a strutture sanitarie pubbliche e private;
• esistenza e reperibilità di farmaci.
La centrale operativa non fornisce diagnosi o prescrizioni, ma mette rapidamente l’assicurato in condizione di ottenere quanto necessario.
l) Trasferimento/Rimpatrio sanitario (prestazione valida all’estero)
Qualora il servizio medico della centrale operativa consigli, a seguito di infortunio o malattia improvvisa dell’assicurato, il trasporto sanitario dello stesso, previa analisi del quadro clinico e d’intesa con il medico curante sul posto, AXA Assistance organizza:
• il trasferimento sanitario presso una struttura medica adeguata più vicina;
• il rimpatrio sanitario nel paese di origine se le sue condizioni lo permettono e lo richiedono;
• l’assistenza durante il trasporto con personale medico o paramedico.
Il trasporto sanitario viene effettuato con i mezzi ritenuti più idonei a insindacabile giudizio della centrale operativa:
• aereo sanitario;
• aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
• treno prima classe e, se necessario vagone letto;
• autoambulanza senza limiti di chilometraggio;
• altro mezzo di trasporto.
AXA Assistance può richiedere l’eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro dell’assicurato.
m) Pronto intervento cristalli
In caso di incidente, guasto, incendio che abbia causato la rottura dei cristalli delimitanti l’abitacolo del veicolo indicato in polizza, la Centrale Operativa invia sul posto un riparatore specializzato dotato dell’attrezzatura adatta ad eseguire la sostituzione; qualora ciò non fosse immediatamente possibile, il veicolo stesso viene trasportato presso il centro di riparazione più
vicino al luogo del Sinistro, in grado di effettuare la sostituzione. AXA Assistance tiene a proprio carico le spese relative al diritto di uscita ed alla manodopera del riparatore, nonché quelle relative all’eventuale trasporto del veicolo stesso al centro di riparazione. Tutte le altre spese sono a carico dell’Assicurato.
COME AMPLIARE LA GARANZIA ASSISTENZA BASE
(OPERANTE SE RICHIAMATA IN POLIZZA E CORRISPOSTO IL RELATIVO PREMIO)
Art. 6.4 ‐ Garanzia Assistenza Plus
Prevede prestazioni di assistenza aggiuntive oltre a includere quelle previste dalla Garanzia Assistenza Base (Art. 6.3) con, in alcuni casi, il relativo innalzamento dei massimali e la contestuale riduzione o eliminazione delle limitazioni.
Inoltre, viene messo a disposizione un massimale unico in modo da usufruire di ulteriori prestazioni di assistenza.
Le prestazioni sono garantite fino alla rimessa in funzione del veicolo coperto da assicurazione.
La richiesta relativa al recupero del veicolo riparato deve pervenire entro le 48 ore successive alla data di rimessa in funzione del veicolo.
a) Soccorso stradale in caso di urgenza
Le prestazioni non rientrano nel massimale unico e si intendono con massimale illimitato sia per sinistro sia per numero di sinistri per anno.
Relativamente al Traino del veicolo, l’assicurato potrà richiedere una diversa destinazione, entro un percorso massimo di 80 km (A/R) dal luogo di fermo.
b) Invio medico generico
Qualora, successivamente al “Consulto medico telefonico” previsto alla lettera k) dell’Assistenza Base, il servizio medico della centrale operativa giudichi necessaria e non rinviabile una visita medica dell’assicurato, invia un medico generico convenzionato sul posto.
Qualora non sia immediatamente disponibile l’invio del medico, la centrale operativa organizza il trasferimento in ambulanza dell’assicurato presso il centro di primo soccorso più vicino.
In caso di emergenza la centrale operativa non può in alcun caso sostituirsi agli organismi ufficiali di soccorso (servizio 118), né assumersi le eventuali spese.
c) Furgone in sostituzione
La prestazione non rientra nel massimale unico.
AXA Assistance mette a disposizione dell’assicurato un mezzo sostitutivo di portata utile massima di 14 x.xx, in tutti i casi previsti: guasto (anche se conseguente a furto parziale o a tentato furto), incidente, incendio, atto vandalico, che comportano l’immobilizzo del veicolo coperto dall’assicurazione.
d) Prestazioni con massimale unico
A seguito dell’erogazione di una prestazione di soccorso stradale oppure nel caso in cui il veicolo assicurato sia stato oggetto di furto totale, qualora l’assicurato, impossibilitato all’utilizzo del veicolo, necessiti di ulteriore assistenza ha diritto alle prestazioni tecniche e mediche di seguito riportate:
• informazioni;
• recupero difficoltoso;
• rientro al domicilio;
• prosecuzione del viaggio;
• consegna o recupero auto riparata;
• autista sostitutivo;
• ricerca, prenotazione e spese di albergo;
• trasporto veicolo in Italia;
• invio pezzi di ricambio;
• anticipo spese riparazione veicolo;
• abbandono legale;
• anticipo cauzione civile e penale;
• assistenza legale;
• dissequestro del veicolo;
• rientro/assistenza figli minori;
• servizio di accompagnamento o taxi.
Per le prestazioni che eccedono il massimale, il costo è a carico dell’assicurato. Tale eventuale eccedenza viene comunicata dalla centrale operativa al momento del sinistro con l’indicazione del relativo importo. L’importo comunicato è puramente indicativo perché soggetto a possibili variazioni dovute all’effettivo servizio erogato.
È esclusa pertanto ogni responsabilità della centrale operativa per importi diversi rispetto a quanto comunicato e che non rientrino in copertura.
e) Rimpatrio della salma e Rimpatrio del veicolo
Le prestazioni non rientrano nel massimale unico e si intendono con massimale illimitato sia per sinistro sia per numero di sinistri per anno.
f) Anticipi di spese/cauzione penale
Esclusivamente all’estero, in caso di arresto per fatti legati alla circolazione del veicolo, viene erogata una somma quale anticipo delle spese o per la cauzione penale.
La garanzia è operante nel momento in cui, in Italia, la centrale operativa ha ricevuto adeguate garanzie bancarie di restituzione. L’assicurato deve restituire la somma anticipata entro 30 (trenta) giorni dall’erogazione della stessa.
COSA NON ASSICURO
Art. 6.5 ‐ Esclusioni comuni Garanzia Assistenza Base e Garanzia Assistenza Plus
Le prestazioni non sono dovute nei seguenti casi:
a) atti di guerra, servizio militare, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni (dopo il 10° giorno dall’inizio delle ostilità qualora l’Assicurato risulti sorpreso mentre si trovava in un paese in pace alla sua partenza);
b) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;
c) sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
d) dolo o colpa grave dell’Assicurato o dei passeggeri, compreso il suicidio o tentato suicidio;
e) circolazione stradale di veicoli adibiti al trasporto di materiale radioattivo o di sostanze pericolose;
f) immobilizzi causati per difetti di fabbricazione con acclarato richiamo della casa costruttrice;
g) immobilizzi causati da normali operazioni di manutenzione;
h) uso improprio del veicolo e specificatamente: atti di pura temerarietà, gare su strada, rally e relative prove;
i) conduzione del veicolo da persona non autorizzata dal proprietario o sprovvista della patente di guida o non abilitata alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge vigenti;
j) conduzione del veicolo in stato di ebbrezza o sotto gli effetti di psicofarmaci nonché dall’uso di stupefacenti e allucinogeni;
k) circolazione del veicolo al di fuori della rete stradale pubblica o ad essa equivalente (percorsi fuoristrada o zone non raggiungibili da un mezzo di soccorso ordinario)
l) qualora il veicolo non sia assicurato ai sensi della normativa vigente e per la copertura R.C.A. obbligatoria;
m) appropriazione indebita (ART. 646 del Codice Penale);
n) mancato contatto con la centrale operativa o, comunque, senza la preventiva autorizzazione della stessa;
o) viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con l’utilizzo di mezzi di soccorso speciali;
p) nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della centrale operativa;
q) quando un altro trasportato è in grado di guidare il veicolo;
r) trasferimenti di valuta all’estero comportino violazione delle norme vigenti in materia valutaria in Italia o nel paese in cui si trova l’assicurato.
AXA Assistance si riserva di non eseguire le prestazioni richieste a seguito di sinistro o di sospenderne in ogni istante l’esecuzione qualora queste siano palesemente o ragionevolmente impossibili, irrealizzabili o attuabili solo attraverso canali illegali, con violazione della privacy o con violazione di leggi nazionali o internazionali o di norme etiche e morali.
Art. 6.6 ‐ Ulteriori Esclusioni Comuni
Inoltre, l’assicurazione non comprende:
1) le spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla centrale operativa, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio della centrale operativa;
2) le spese di riparazione (manodopera compresa) del veicolo, di pedaggio, di carburante e i dazi doganali, le spese di sorveglianza e di parcheggio diverse da quelle convenute con la centrale operativa, i danni agli effetti personali ed alle merci trasportate a bordo del veicolo, le eventuali perdite economiche a seguito dell’evento, i danni conseguenti ad un mancato o ritardato intervento determinato da circostanze fortuite o imprevedibili.
3) i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 70 x.xx;
4) i veicoli con targa di uno stato estero, non immatricolati in Italia;
5) i veicoli adibiti ad uso pubblico, a scuola guida, a taxi e i veicoli a tre ruote;
6) le roulotte/caravan, i rimorchi e i carrelli appendice sganciati dal veicolo assicurato.
7) il veicolo quando si trovi in un luogo non raggiungibile da un mezzo di soccorso ordinario o mezzo di soccorso speciale;
8) il caso di immobilizzo del veicolo in caso di campagna di richiamo e per l’effettuazione del tagliando periodico;
9) le prestazioni di assistenza nei paesi in stato di belligeranza dichiarata o di fatto e nei territori ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanea) emessa da un’autorità pubblica competente
Inoltre:
10) in caso di erogazione di prestazioni alberghiere sono escluse tutte le spese diverse dal pernottamento e dalla prima colazione;
11) in caso di decesso dell’assicurato all’estero sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e inumazione, all’eventuale recupero della salma e al soggiorno del familiare;
Art. 6.7 ‐ Ulteriori Esclusioni specifiche Garanzia Assistenza Base e Garanzia Assistenza Plus
Fermo restando quanto stabilito dall’Art. 6.5 ‐ Esclusioni comuni Garanzia Assistenza Base e Garanzia Assistenza Plus e dall’Art.6.6 ‐ Ulteriori Esclusioni Comuni, valgono altresì, per ciascuna garanzia le seguenti esclusioni:
Rientro o prosecuzione del viaggio (garanzia valida ad oltre 100 km dal domicilio abituale dell’assicurato)
La prestazione, in caso di noleggio di un furgone sostitutivo, non comprende le spese inerenti le assicurazioni facoltative, le relative franchigie, le spese di carburante, i pedaggi in genere (autostrade, traghetti, ecc.), le eventuali multe, ed i giorni eccedenti quelli autorizzati dalla centrale operativa.
Rimpatrio del veicolo
La prestazione non comprende il rimpatrio del veicolo il cui valore commerciale, dopo il sinistro, risulti inferiore all’ammontare delle spese previste per il trasporto in Italia
Inoltre, non comprende i danni da eventuali atti di vandalismo, furto di accessori e parti del veicolo, altri danneggiamenti da parte di terzi durante l’immobilizzo ed in attesa delle operazioni di rimpatrio o di abbandono.
Furgone in sostituzione (garanzia valida solo in Italia)
La prestazione non comprende le spese inerenti le assicurazioni facoltative, le relative franchigie, le spese di carburante, i pedaggi in genere (autostrade, traghetti, ecc.), le eventuali multe, ed i giorni eccedenti quelli autorizzati dalla centrale operativa.
Rimpatrio salma (prestazione valida all’estero)
La prestazione non comprende le spese relative:
• alla cerimonia funebre e l’inumazione;
• all’eventuale recupero della salma;
• al soggiorno del familiare.
Trasferimento/Rimpatrio sanitario (prestazione valida all’estero)
La prestazione non comprende:
• le infermità o lesioni che, a giudizio del servizio medico della centrale operativa, possono essere curate sul posto;
• le infermità o lesioni che non precludono all’assicurato la continuazione del viaggio o del soggiorno;
• le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;
• tutti i casi in cui l’assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivessero volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura;
• tutte le spese sostenute per malattie preesistenti.
COME MI ASSICURO
Art. 6.8 ‐ Limiti di esposizione
Le prestazioni erogate da AXA Assistance non sostituiscono quelle che l’assicurato avrebbe dovuto comunque sostenere, quali biglietti aerei, ferroviari o marittimi, pedaggi, costo di carburante, ecc., che sono a suo carico.
Inoltre, su richiesta di AXA Assistance, l’assicurato consegna i titoli di trasporto non utilizzati (ad esempio, in caso di rientro anticipato dell’assicurato, organizzato dalla centrale operativa, che abbia reso inutili i titoli di viaggio in suo possesso) con delega ad AXA Assistance che si incarica delle pratiche di rimborso e trattiene le somme ricavate. In mancanza, AXA Assistance può richiedere all’assicurato, entro 3 mesi dal rientro, di intraprendere le pratiche per il rimborso dei biglietti di viaggio non utilizzati ed a versare le relative somme ad AXA Assistance.
Le eventuali spese sostenute, sempre che autorizzate, sono rimborsate previa presentazione di documenti giustificativi (fatture, certificati, notule).
Art. 6.9 ‐ Obblighi dell’assicurato in caso di richiesta di assistenza
L’assicurato deve contattare personalmente la centrale operativa, a meno che non sia oggettivamente impossibilitato, fornendo i propri i dati anagrafici, il numero di polizza ed il tipo di intervento richiesto.
TABELLE LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE
I limiti di indennizzo sotto indicati sono da intendersi al lordo di qualsiasi imposta o altro onere stabilito per legge.
Condizioni Comuni Assistenza Base e Assistenza Plus | ||
Garanzia | Limite di indennizzo | Scoperto o Franchigia |
Validità e operatività | Le garanzie sono prestate con | |
delle prestazioni di | il limite massimo di 3 sinistri | |
assistenza (Art. 6.1) | per veicolo e per anno, senza | |
limite di numero di prestazioni | ||
nell’ambito del medesimo | ||
sinistro. |
Garanzia Assistenza Base (Art. 6.3) | ||
Garanzia | Limite di indennizzo | Scoperto o Franchigia |
a) Soccorso Stradale | La garanzia è prestata entro il percorso massimo di 60 km (A/R) dal luogo di fermo, nel caso in cui la destinazione scelta sia diversa da un’officina meccanica. | |
b) Soccorso Stradale Recupero difficoltoso | La garanzia è prestata con il limite massimo di € 500,00 per evento, compatibilmente con la disponibilità in zona dei mezzi per il recupero | |
c) Trasferimento del carico trasportato (garanzia non valida per gli autocaravan) | La garanzia è prestata con il limite massimo di € 500,00 per evento sempreché il veicolo si trovi entro un raggio di 50 km (ovvero massimo 100Km A/R) dal luogo di fermo. | |
d) Taxi sul luogo di fermo | La garanzia è prestata con il limite massimo di € 50,00 per sinistro. | |
e) Spese di soggiorno | La garanzia è prestata con il limite massimo per sinistro di € 600,00 complessive e fino a € 75,00 per notte e per persona. In caso di furto totale la garanzia è prestata fino ad un massimo di 3 giorni. |
Garanzia Assistenza Base (Art. 6.3) | ||
Garanzia | Limite di indennizzo | Scoperto o Franchigia |
f) Rientro o prosecuzione del viaggio | La garanzia è prestata con il limite massimo per sinistro di € 600,00 complessive e non può essere erogata se si è già usufruito della prestazione: e) Spese di soggiorno. | |
g) Rimpatrio del veicolo | La garanzia è prestata con il limite massimo di € 1.500,00 per evento. | |
h) Furgone in sostituzione | La garanzia è prestata per un periodo massimo di 5 giorni a chilometraggio illimitato, in caso di guasto, incidente, incendio, atto vandalico. Inoltre, è prestata per un periodo massimo di 20 giorni da utilizzare entro i 30 giorni successivi al sinistro, in caso di furto totale. | |
i) Recupero del veicolo dopo le riparazioni o dopo il ritrovamento per furto | In caso di soccorso stradale la garanzia è prestata con il limite massimo di € 1.500,00 per evento. In caso di utilizzo di un taxi, la garanzia è prestata con il limite massimo di € 50,00 per evento. | |
j) Rimpatrio salma | La garanzia è prestata con il limite massimo di € 5.000,00 per assicurato. | |
l) Trasferimento Rimpatrio sanitario | La garanzia è prestata con il limite massimo di € 5.000,00 per sinistro. |
Garanzia Assistenza Plus (Art.6.4) | ||
Garanzia | Limite di indennizzo | Scoperto o Franchigia |
a) Soccorso stradale in caso di urgenza | La garanzia è prestata con il massimale illimitato. |
Garanzia Assistenza Plus (Art.6.4) | ||
c) Furgone in sostituzione | La garanzia è prestata per un periodo massimo di 20 giorni a chilometraggio illimitato. | |
d) Prestazioni con massimale unico | La garanzia è prestata con il limite massimo di € 600,00 per sinistro e per un massimo di 3 sinistri per anno. | |
e) Rimpatrio della salma e Rimpatrio del veicolo | La garanzia è prestata con il massimale illimitato. | |
f) Anticipi di spese/cauzione penale | La garanzia è prestata con il limite massimo di € 5.000,00 per sinistro. |
7. SEZIONE GARANZIA ASSISTENZA MEZZI PESANTI
PREMESSA
La gestione del servizio di assistenza è stata affidata da AXA Assicurazioni S.p.A. a:
Inter Partner Assistance S.A.
Rappresentanza Generale per l’Italia (di seguito denominata AXA Assistance) Xxx Xxxxx Xxxxxxx, 000 ‐ 00000 XXXX
Numero Verde 000.00.00.00 (per chiamate dall’Italia)
Tel. x00.00.00.00.00.00 (per chiamate dall’estero) | Fax x00.00.00.00.000
Le prestazioni garantite da AXA assicurazioni S.p.A. sono gestite operativamente da parte di AXA Assistance. Per tutto quanto non è espressamente regolato dalle prestazioni di assistenza, valgono, in quanto applicabili, le definizioni e le norme che regolano l’assicurazione in generale.
La garanzia prevista nella SEZIONE è operante solo se espressamente richiamata in polizza ed è stato corrisposto il relativo premio
Per ogni sinistro il massimale è limitato e/o ridotto come riportato nella “Tabella limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie”.
Le prestazioni non comprese nella garanzia, sono elencate nella sezione “COSA NON ASSICURO”.
COSA ASSICURO
Art. 7.1 ‐ Validità e operatività delle prestazioni di assistenza
Le prestazioni di assistenza operano in caso di guasto, incidente o incendio del veicolo assicurato mediante il contatto telefonico con la centrale operativa, operante 24h su 24h, 7 giorni su 7, tutti i giorni dell’anno. Le tempistiche dell’assistenza variano in funzione delle diverse operazioni necessarie a organizzare con i fornitori i servizi richiesti dall’assicurato, soprattutto in presenza di attività da programmare per esigenze tecniche, logistiche e/o organizzative. AXA Assistance non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori e per eventuali danni da questi provocati. Relativamente alle prestazioni informative, qualora non fosse possibile prestare una pronta risposta, l’assicurato viene richiamato entro le successive 48 ore. Nel caso in cui l’assicurato si trovi all’estero, alle tempistiche previste, devono essere aggiunti eventuali giorni festivi e deve anche essere considerato l’adeguamento al fuso orario locale.
AXA Assistance non è ritenuta responsabile di:
• ritardi o impedimenti nell’esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore, a disposizioni delle autorità locali o contrarie a norme e regolamenti vigenti nel luogo di erogazione della prestazione;
• errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall’assicurato o da chi per esso.
Inoltre, AXA Assistance non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute e opera al meglio nell’interesse dell’assicurato in una logica di ottimizzazione dei costi. In caso di mancanza di accordo con l’assicurato si riserva il diritto di decidere la tipologia di servizi da erogare.
Art. 7.2 ‐ Validità territoriale
Le prestazioni operano per eventi accaduti in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Stati dell’Unione Europea, Islanda, del Liechtenstein, Norvegia, Principato di Andorra, Principato di Monaco e Svizzera. Le prestazioni operano anche per eventi accaduti negli altri stati facenti parte
del sistema della carta verde, le cui sigle internazionali indicate non siano barrate.
In caso di furto totale seguito da ritrovamento le prestazioni operano a condizione che sia il furto sia il ritrovamento del veicolo si verifichino in uno dei paesi nei quali è valida la garanzia.
Art. 7.3 ‐ Garanzia Assistenza MEZZI PESANTI
La centrale operativa, in caso di qualsiasi evento fortuito ed imprevedibile durante la circolazione del veicolo, organizza ed eroga 24 ore su 24, le prestazioni di assistenza necessarie alla risoluzione dello stato di necessità creatosi in base alle condizioni contrattualmente previste.
La centrale operativa, prima dell’erogazione di qualsiasi prestazione di assistenza, può richiedere a suo insindacabile giudizio tutta la documentazione giustificativa necessaria che attesti l’effettivo accadimento dell’evento fortuito ed imprevisto che ha dato origine al sinistro.
La centrale operativa stabilisce tipologie, tempi e modalità di erogazione dei servizi in accordo con le esigenze segnalate dal cliente.
Le prestazioni di assistenza sono le seguenti:
a) Informazioni
Mediante la centrale operativa, AXA Assistance fornisce le seguenti informazioni di carattere automobilistico:
• rete dei concessionari delle case automobilistiche;
• rete di assistenza convenzionata delle case costruttrici;
• rete di assistenza per riparazioni pneumatici;
• ufficio deputato al ritiro della domanda per la restituzione della patente di guida, documenti necessari e tempi e costi dell’operazione;
• traffico sulle strade statali ed autostradali.
• situazione meteorologica in Italia.
b) Soccorso stradale
Le seguenti prestazioni sono dovute in caso di guasto (anche se conseguente a furto parziale o a tentato furto), incidente, incendio, atto vandalico, che comportano l’immobilizzo del veicolo coperto dall’assicurazione solo se al momento del sinistro, si trovi in circolazione sulla rete stradale pubblica o di aree ad esse equivalenti e sia raggiungibile da un mezzo di soccorso ordinario.
Le prestazioni sono fornite, su valutazione della Centrale Operativa di AXA Assistance, anche qualora il sinistro abbia come conseguenza il danneggiamento del veicolo o di sue parti tali da consentirne la marcia, ma con rischio di aggravamento del danno o delle condizioni di pericolosità per l’Assicurato o per la circolazione stradale.
In caso di guasto o incidente avvenuto in autostrada, l’operatore della Centrale Operativa fornirà informazioni specifiche all’assicurato.
Il soccorso stradale del rimorchio o del semirimorchio è prestato solo se lo stesso è agganciato alla motrice o al trattore.
Per ogni sinistro le seguenti prestazioni sono cumulabili tra loro entro il limite del massimale unico per sinistro. Su richiesta dell’Assicurato AXA Assistance organizza e tiene a carico i seguenti interventi di assistenza:
‐ Dépannage: (riparazione del veicolo sul luogo dell’immobilizzo): se il veicolo può essere riparato sul luogo dell’immobilizzo, AXA Assistance verifica la disponibilità di un riparatore nel territorio dove l'evento si è verificato e lo invia sul luogo prendendone a carico le spese di uscita e del percorso chilometrico (andata e ritorno). Il costo degli eventuali pezzi di ricambio è a carico dell’assicurato.
‐ Traino: se il veicolo non può essere riparato sul luogo dell’immobilizzo, AXA Assistance si occupa di reperire ed inviare il mezzo di soccorso per il traino dello stesso presso il più vicino punto di assistenza autorizzato della casa costruttrice o, in accordo con l’assicurato, presso l’officina generica più vicina. Qualora il soccorso avvenga negli orari di chiusura dei punti di assistenza, il veicolo viene tenuto in custodia presso il deposito del soccorritore intervenuto e viene portato, il giorno lavorativo successivo, nell’officina più vicina. In caso di chiusura prolungata dell'officina autorizzata più vicina, il veicolo sarà trasportato, in accordo con l’Assicurato, fino ad un’officina generica in grado di eseguire le riparazioni.
‐ Recupero difficoltoso: se il veicolo è uscito dalla rete stradale e risulta danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, AXA Assistance si occupa di inviare sul posto un mezzo eccezionale per riportarlo sulla rete stradale. L’intervento sarà effettuato compatibilmente con la disponibilità in zona dei mezzi stessi.
Sono comprese le eventuali spese di traino dal deposito dell’auto soccorritore (II° traino) al più vicino punto di assistenza autorizzato della casa costruttrice, qualora si sia reso necessario il rimessaggio del veicolo presso il deposito dell’auto soccorritore causa la chiusura temporanea del punto di assistenza. Sono incluse anche le eventuali spese di custodia del veicolo presso il deposito dell’auto soccorritore dal giorno del suo ingresso fino al giorno di consegna al punto di assistenza. E’ esclusa ogni responsabilità di AXA Assistance e/o di AXA Assicurazioni S.p.A. per la custodia del veicolo
‐ Foratura pneumatici – Smarrimento o rottura chiavi – Blocco immobilizer: in caso di scoppio, foratura o rottura di uno o più pneumatici avvenuti durante la circolazione stradale oppure in caso di smarrimento/rottura chiavi (anche elettroniche) o di blocco dell’immobilizer, AXA Assistance provvede ad organizzare, in funzione delle specifiche circostanze in cui si trova il veicolo, il Dépannage o il Traino.
c) Spese di soggiorno (garanzia valida oltre 100 km dal domicilio abituale dell’assicurato)
In caso di guasto, incidente, incendio, atto vandalico che comportano un immobilizzo del veicolo, ovvero se il veicolo non può essere utilizzato o non sia marciante per almeno 36 ore dal momento della richiesta di assistenza alla centrale operativa o in caso di furto totale del veicolo stesso, AXA Assistance reperisce un albergo in loco e tiene a proprio carico le spese di soggiorno (pernottamento e prima colazione) per il conducente e gli eventuali passeggeri del veicolo, sino al termine delle riparazioni.
In caso di furto totale si richiede all’assicurato di presentare alla centrale operativa la copia della denuncia inoltrata alle autorità competenti del luogo.
d) Rientro alla sede operativa (garanzia valida oltre 100 km dalla sede operativa del Contraente/Assicurato
Se il veicolo è immobilizzato a seguito di guasto, incidente incendio, atto vandalico che comportano un tempo di riparazione superiore a 8 ore, AXA Assistance organizzerà il rientro dell’Assicurato e degli eventuali passeggeri al domicilio abituale/sede operativa in Italia del Contraente/Assicurato.
Il rientro viene effettuato con aereo classe turistica, in treno prima classe includendo le spese dei biglietti di viaggio per il conducente e gli eventuali passeggeri del veicolo.
In alternativa, solamente in Italia, fornendo all’assicurato un’autovettura a noleggio.
La prestazione è fornita durante gli orari di apertura e secondo le disponibilità delle società di autonoleggio convenzionate e al momento del ritiro del veicolo a noleggio è previsto il rilascio di un deposito cauzionale con carta di credito. In caso di furto totale si richiede all’assicurato di presentare alla centrale operativa la copia della denuncia inoltrata alle autorità competenti del luogo.
e) Recupero del veicolo dopo le riparazioni o dopo il ritrovamento per furto
Se il veicolo assicurato richiede un tempo di riparazione superiore a 8 ore, AXA Assistance supporta l’assicurato per il recupero del veicolo riparato, mettendo a disposizione dello stesso un biglietto di andata in treno prima classe o aereo in linea classe turistica, nel caso in cui il veicolo riparato si trovi ad oltre 100 Km dal domicilio abituale dell’assicurato.
Si specifica che la prestazione potrà essere erogata solo dopo la richiesta di “Rientro alla sede operativa”.
f) Invio autista sostitutivo (garanzia valida oltre 100 km dalla sede operativa del Contraente/Assicurato)
Se il conducente non è in condizioni di guidare il veicolo per malattia improvvisa o infortunio e nessuno degli altri passeggeri sia in grado di sostituirlo alla guida, AXA Assistance mette a disposizione un titolo di viaggio, ad insindacabile giudizio di AXA Assistance, per permettere ad un autista, indicato dal Contraente/Assicurato, di raggiungere il mezzo per ricondurlo alla sede operativa o proseguire il viaggio. AXA Assistance tiene a carico le sole spese relative al titolo di viaggio.
g) Invio dei pezzi di ricambio all’estero
Se i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo immobilizzato all’estero per guasto o incidente stradale non possano essere reperiti in loco, AXA Assistance provvede ad inviarli, col mezzo più rapido (tenendo conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio in particolare), fino al luogo di sdoganamento più vicino alla località in cui si è verificato l’incidente od il guasto del veicolo. In caso di spedizione via aerea, il pezzo di ricambio sarà messo a disposizione dell’Assicurato all’aeroporto internazionale più vicino al luogo delle riparazioni l’Assicurato deve comunicare marca, tipo, modello, cilindrata, numero di telaio e/o di motore e anno di costruzione del veicolo e precisare l’esatta denominazione dei pezzi necessari e il numero di riferimento della casa costruttrice riportato su ogni ricambio.
AXA Assistance provvede a comunicare tempestivamente le informazioni relative all’inoltro dei pezzi stessi sino a destinazione e a dare le opportune istruzioni, se necessario. AXA Assistance tiene a proprio carico il costo della ricerca, dell’imballaggio e di spedizione dei pezzi di ricambio. Restano a carico dell'assicurato il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali.
h) Anticipi di spese/cauzione penale
Esclusivamente all’estero, in caso di arresto per fatti legati alla circolazione del veicolo, viene erogata una somma quale anticipo delle spese o per la cauzione penale.
La garanzia è operante nel momento in cui, in Italia, la centrale operativa ha ricevuto adeguate garanzie bancarie di restituzione. L’assicurato deve restituire la somma anticipata entro 30 (trenta) giorni dall’erogazione della stessa.
COSA NON ASSICURO
Art. 7.4 ‐ Esclusioni Garanzia Assistenza MEZZI PESANTI
Le prestazioni non sono dovute nei seguenti casi:
a) atti di guerra, servizio militare, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni (dopo il 10° giorno dall’inizio delle ostilità qualora l’Assicurato risulti sorpreso mentre si trovava in un paese in pace alla sua partenza);
b) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;
c) sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
d) dolo o colpa grave dell’Assicurato o dei passeggeri, compreso il suicidio o tentato suicidio;
e) eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura;
f) circolazione stradale di veicoli non previsti in polizza (vedi DEFINIZIONI, veicolo assicurato);
g) circolazione stradale di veicoli adibiti al trasporto di materiale radioattivo o di sostanze pericolose;
h) immobilizzi causati per difetti di fabbricazione con acclarato richiamo della casa costruttrice;
i) immobilizzi causati da normali operazioni di manutenzione;
j) uso improprio del veicolo e specificatamente: atti di pura temerarietà, gare su strada, rally e relative prove;
k) conduzione del veicolo da persona non autorizzata dal proprietario o sprovvista della patente di guida o non abilitata alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge vigenti;
l) conduzione del veicolo in stato di ebbrezza o sotto gli effetti di psicofarmaci nonché dall’uso di stupefacenti e allucinogeni;
m) circolazione del veicolo al di fuori della rete stradale pubblica o ad essa equivalente (percorsi fuoristrada o zone non raggiungibili da un mezzo di soccorso ordinario)
n) qualora il mezzo non sia assicurato ai sensi della normativa vigente;
o) appropriazione indebita (ART. 646 del Codice Penale); AXA Assistance si riserva di non eseguire le prestazioni richieste a seguito di sinistro o di sospenderne in ogni istante l’esecuzione qualora queste siano palesemente o ragionevolmente impossibili, irrealizzabili o attuabili solo attraverso canali illegali, con violazione della privacy o con violazione di leggi nazionali o internazionali o di norme etiche e morali.
Inoltre, l’assicurazione non comprende:
1) le spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla centrale operativa, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio della centrale operativa;
2) le spese di riparazione (manodopera compresa) del veicolo, di pedaggio, di carburante e i dazi doganali, le spese di sorveglianza e di parcheggio diverse da quelle convenute con la centrale operativa, i danni agli effetti personali ed alle merci trasportate a bordo del veicolo, le eventuali perdite economiche a seguito dell’evento, i danni conseguenti ad un mancato o ritardato intervento determinato da circostanze fortuite o imprevedibili.
3) i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 440 x.xx;
4) i veicoli con targa di uno stato estero, non immatricolati in Italia;
5) i veicoli adibiti ad uso pubblico, a scuola guida, a taxi e i veicoli a tre ruote;
6) i rimorchi e i carrelli appendice sganciati dal veicolo assicurato;
7) i danni in conseguenza di malfunzionamenti di tipo meccanico, elettrico o idraulico del sistema di sollevamento di cui è equipaggiato il veicolo o il relativo rimorchio;
8) in conseguenza della mancata esecuzione degli interventi di manutenzione programmata previsti dalla casa costruttrice;
9) il veicolo quando si trovi in un luogo non raggiungibile da un mezzo di soccorso ordinario o mezzo di soccorso speciale;
10) il caso di immobilizzo del veicolo in caso di campagna di richiamo e per l’effettuazione del tagliando periodico;
11) le prestazioni di assistenza nei paesi in stato di belligeranza dichiarata o di fatto e nei territori ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanea) emessa da un’autorità pubblica competente;
12) in caso di erogazione di prestazioni alberghiere sono escluse tutte le spese diverse dal pernottamento e dalla prima colazione.
Art. 7.5 ‐ Ulteriori Esclusioni specifiche Garanzia Assistenza MEZZI PESANTI
Fermo restando quanto stabilito dagli Artt. 7.4 ‐ Esclusioni Garanzia Assistenza MEZZI PESANTI, valgono altresì le seguenti esclusioni:
b) Soccorso stradale
La prestazione non è fornita se al momento del sinistro il veicolo si trova:
‐ a meno di 15 km dal deposito abituale del veicolo stesso;
‐ presso un deposito o garage o rimessa.
d) Rientro alla sede operativa (garanzia valida oltre 100 km dalla sede operativa del Contraente/Assicurato
La prestazione, in caso di noleggio di un’autovettura, non comprende le spese inerenti le assicurazioni facoltative, le relative franchigie, le spese di carburante, i pedaggi in genere (autostrade, traghetti, ecc.), le eventuali multe, ed i giorni eccedenti quelli autorizzati dalla centrale operativa.
g) Invio dei pezzi di ricambio all’estero
La prestazione non è fornita se i pezzi di ricambio necessari alla riparazione non sono più in produzione o comunque se non sono reperibili presso i fornitori ufficiali della rete italiana della Casa Costruttrice.
COME MI ASSICURO
Art. 7.6 ‐ Limiti di esposizione
Le prestazioni erogate da AXA Assistance non sostituiscono quelle che l’assicurato avrebbe dovuto comunque sostenere, quali biglietti aerei, ferroviari o marittimi, pedaggi, costo di carburante, ecc., che sono a suo carico.
Inoltre, su richiesta di AXA Assistance, l’assicurato consegna i titoli di trasporto non utilizzati (ad esempio, in caso di rientro anticipato dell’assicurato, organizzato dalla centrale operativa, che abbia reso inutili i titoli di viaggio in suo possesso) con delega ad AXA Assistance che si incarica delle pratiche di rimborso e trattiene le somme ricavate. In mancanza, AXA Assistance può richiedere all’assicurato, entro 3 mesi dal rientro, di intraprendere le pratiche per il rimborso dei biglietti di viaggio non utilizzati ed a versare le relative somme ad AXA Assistance. Le eventuali spese sostenute, sempre che autorizzate, sono rimborsate previa presentazione di documenti giustificativi (fatture, certificati, notule).
Art. 7.7 ‐ Obblighi dell’assicurato in caso di richiesta di assistenza
L’assicurato deve contattare personalmente la centrale operativa, a meno che non sia oggettivamente impossibilitato, fornendo i propri i dati anagrafici, il numero di polizza ed il tipo di intervento richiesto.
TABELLE LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE
I limiti di indennizzo sotto indicati sono da intendersi al lordo di qualsiasi imposta o altro onere stabilito per legge.
Garanzia Assistenza MEZZI PESANTI (Art. 7.3) | ||
Garanzia | Limite di indennizzo | Scoperto o Franchigia |
b) Soccorso stradale | La garanzia è prestata entro il limite del massimale unico di € 2.500,00 per sinistro, elevato a € 5.000,00 in caso di sinistro avvenuto all’estero. In caso di guasto del veicolo in aree adibite a cantiere, il massimale unico per sinistro si intende ridotto a € 750,00. | |
c) Spese di soggiorno | La garanzia è prestata per un massimo di 3 notti con il limite massimo per sinistro di € 250,00 complessive e fino a € 75,00 per notte e per persona. | |
d) Rientro alla sede operativa | La garanzia è prestata entro i seguenti limiti: ‐ treno (prima classe), un biglietto di viaggio di sola andata fino alla concorrenza del massimale di euro 100,00 per persona e di euro 400,00 per sinistro; ‐ aereo (classe turistica), se il viaggio supera i 500 Km di percorrenza, un biglietto di viaggio di sola andata fino alla concorrenza del massimale di euro 250,00 per persona e di euro 1.000,00 per sinistro; ‐ autovettura a noleggio di categoria 1.200 cc., per la durata massima di 24 ore; | |
e) Recupero del veicolo dopo le riparazioni o dopo il ritrovamento per furto | La garanzia è prestata entro i seguenti limiti: ‐ treno (prima classe), viaggio di sola andata fino alla concorrenza del massimale di € 100,00 per sinistro; |
Garanzia Assistenza MEZZI PESANTI (Art. 7.3) | ||
Garanzia | Limite di indennizzo | Scoperto o Franchigia |
‐ aereo (classe turistica), se il viaggio supera i 500 Km di percorrenza, viaggio di sola andata fino alla concorrenza massima di € 250,00 per sinistro. | ||
f) Invio autista sostitutivo | La garanzia è prestata con il limite massimo di € 150,00 per sinistro e per anno assicurativo. | |
g) Invio dei pezzi di ricambio all’estero | La garanzia è prestata con il limite massimo di € 600,00 per sinistro. | |
h) Anticipi di spese/cauzione penale | La garanzia è prestata con il limite massimo di € 5.000,00 per sinistro. |
8. SEZIONE GARANZIA SOSPENSIONE PATENTE
PREMESSA
La garanzia prevista nella SEZIONE è operante solo se espressamente richiamata in polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.
Per ogni sinistro l’importo liquidato è limitato e/o ridotto come riportato nella “Tabella dei limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie”.
Le prestazioni non comprese nella garanzia, sono elencate nel capitolo “COSA NON ASSICURO”.
COSA ASSICURO
Art. 8.1 ‐ Garanzia Base Sospensione patente
AXA corrisponde all’Assicurato un’indennità giornaliera indicata in polizza, in caso di sospensione della patente di guida del dipendente, conducente autorizzato alla guida del veicolo assicurato, disposta ai sensi delle norme in vigore (artt. 222, 223 del Nuovo Codice della Strada) in conseguenza diretta ed esclusiva di incidente da circolazione che abbia provocato la morte o lesioni fisiche colpose obiettivamente constatabili ad una o più persone.
Quanto sopra a condizione che la guida dei veicoli a motore sia strettamente connessa e funzionale all’esercizio delle attività cui il dipendente è adibito.
L’indennità viene corrisposta dal giorno successivo a quello in cui ha effetto la sospensione della patente.
Art. 8.2 ‐ Estensione territoriale
L'assicurazione è operante nel territorio dello Stato italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
COSA NON ASSICURO
Art. 8.3 ‐ Persone non assicurabili
Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.), i soggetti sieropositivi, nonché le persone affette da epilessia o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco ‐ depressive o stati paranoici.
L'assicurazione cessa con il loro manifestarsi.
Art. 8.4 ‐ Esclusioni Garanzia Base Sospensione patente
La garanzia non è valida qualora:
a) l'Assicurato, a norma delle disposizioni in vigore, non sia autorizzato o idoneo a condurre il veicolo assicurato, anche se munito di prescritta e valida patente di guida;
b) l'Assicurato conduca un veicolo con patente di guida diversa da quella prevista dalle disposizioni in vigore;
c) l'Assicurato si trovi in stato di ebbrezza o sotto l'effetto dell'uso di stupefacenti, allucinogeni o di psicofarmaci;
d) il veicolo sia adibito ad uso diverso da quello indicato nella carta di circolazione;
e) l'incidente sia dovuto ad atti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
f) il provvedimento di sospensione sia conseguenza diretta o indiretta di incidenti occorsi precedentemente alla data di effetto della polizza;
g) il provvedimento di sospensione sia conseguenza diretta o indiretta della partecipazione dell'Assicurato a gara di velocità non autorizzata, a corse o gare (e relative prove), salvo che si tratti di gare di regolarità pura;
h) l'Assicurato non faccia uso della facoltà di ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente disposto dall'Autorità italiana, salvo che il provvedimento stesso preveda un periodo di sospensione inferiore a 60 giorni;
i) il provvedimento di sospensione non sia conseguenza diretta ed esclusiva di incidente da circolazione che abbia provocato la morte o lesioni fisiche colpose obiettivamente constatabili ad una o più persone.
In caso di morte dell'Assicurato verificatasi durante il periodo di sospensione della patente, AXA non è tenuta a corrispondere alcuna ulteriore indennità, fermo il versamento agli aventi diritto delle indennità maturate fino al giorno del decesso.
TABELLA DEI LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE
Garanzia Base Sospensione patente (Art 8.1) | ||
Garanzia | Limite di indennizzo | Scoperto o Franchigia |
Garanzia Base Sospensione patente | L’indennità viene corrisposta fino al termine del periodo di sospensione o fino a quando | |
la patente non venga | ||
restituita o venga per | ||
qualsiasi causa revocata e | ||
comunque con il massimo di | ||
giorni per evento indicati in | ||
polizza. |
X. SEZIONE NORME CHE REGOLANO IL SINISTRO
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO
Art. X.1 ‐ Come denunciare il sinistro
Il contraente o l’assicurato deve dare avviso scritto del sinistro all’agenzia o direttamente ad AXA entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o da quando ne è venuto a conoscenza (in base a quanto stabilisce l’Art. 1913 c.c.) indicando la data, il luogo e l’ora, la dinamica dell’incidente, i veicoli coinvolti con le rispettive targhe e, se noti, gli estremi dei rispettivi contratti di assicurazione
R.C.A. e le generalità dei rispettivi conducenti.
La denuncia deve essere redatta in forma scritta utilizzando il modulo CAI “Constatazione amichevole di incidente Denuncia di sinistro”, che deve contenere l’indicazione di tutti i dati relativi alla polizza e al sinistro.
La denuncia di sinistro deve essere completata con i dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, sesso, professione, patente) di colui che conduceva il veicolo assicurato al momento del sinistro.
Se sono conosciuti devono essere inoltre indicati:
• i dati anagrafici e i codici fiscali di tutti i soggetti che a vario titolo sono coinvolti nel sinistro (assicurato, proprietario, conducente del veicolo terzo, eventuali feriti, altri soggetti danneggiati, ecc.);
• eventuali testimoni (nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio e codice fiscale);
• eventuali autorità intervenute (Polizia, Polizia municipale, Carabinieri, ecc.);
• ogni altra informazione utile per il risarcimento del danno.
Le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro devono essere inviati nel più breve tempo possibile.
A fronte di omissione o ritardi (ai sensi dell’Art 1913 c.c.) nella presentazione della denuncia di sinistro, o nell’invio di documentazione o di atti giudiziari, AXA ha diritto di rivalersi in tutto o in parte in ragione del pregiudizio sofferto per le somme che abbia dovuto erogare.
Art. X.2 ‐ Cenni sulla disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti da circolazione stradale (D.P. R. n. 254/2006 in attuazione degli artt. 149 e 150 del C.D.A.)
Le informazioni relative all’assicurazione R.C.A. che forniamo non costituiscono contenuto contrattuale (a riguardo si veda quanto previsto dall’Art. X.1 – Come denunciare il sinistro). Riteniamo comunque utile fornire sin d’ora brevi informazioni sulle attività relative al risarcimento dei danni da circolazione.
La liquidazione dei sinistri può avvenire:
a) sulla base della disciplina del “risarcimento diretto” (Art 149 del C.D.A.).
In tal caso il danneggiato che si ritiene non responsabile (in tutto o in parte) del sinistro rivolge la richiesta di risarcimento alla propria impresa di assicurazione.
La gestione del sinistro è svolta quindi dall’assicuratore del veicolo non responsabile o parzialmente responsabile e riguarda i danni al veicolo e alle cose trasportate di proprietà dell’assicurato o del conducente, nonché le lesioni di lieve entità (postumi o lesioni inferiori o pari al 9% di invalidità) subiti dal conducente del medesimo veicolo.
Xxxxxx inoltre ricorrere le seguenti condizioni:
• la collisione deve essere avvenuta in Italia, X. Xxxxxx o Città del Vaticano, deve aver materialmente interessato due soli veicoli a motore identificati e assicurati per la R.C.A. con imprese italiane oppure con imprese estere aderenti all’accordo “risarcimento diretto”;
• i due veicoli devono essere targati ed immatricolati in Italia; la Convezione non si applica alle macchine agricole, ai veicoli non targati ‐ macchine operatrici che circolano in forza di specifiche autorizzazioni pur essendo sprovviste di targa identificativa del veicolo‐ né ai ciclomotori ed assimilati non dotati del sistema di targatura previsto ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2006, n. 153.
L’agente e la struttura liquidativa di AXA sono a disposizione del contraente e del danneggiato per fornire l’assistenza tecnica e informativa utile ad ottenere il miglior servizio e il corretto risarcimento del danno subito.
Nell’ipotesi di danni al veicolo e alle cose, la richiesta di risarcimento deve contenere i seguenti elementi: a) nomi degli assicurati; b) targhe dei due veicoli coinvolti; c) la denominazione delle rispettive imprese; d) la descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro; e) le generalità di eventuali testimoni; f) l’indicazione dell’eventuale intervento degli organi di polizia;
g) il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l’entità del danno.
Nell’ipotesi di lesioni subite dai conducenti la richiesta deve indicare, inoltre: a) l’età, l’attività e il reddito del danneggiato; b) l’entità delle lesioni subite; c) la dichiarazione circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie; d) l’attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti; e) l’eventuale consulenza medico‐legale di parte, corredata dall’indicazione del compenso spettante al professionista. Nel caso in cui la somma sia offerta dall’impresa assicuratrice entro i termini di legge, sugli importi da corrispondere non sono dovuti compensi per la consulenza professionale di cui si sia avvalso il danneggiato diversa da quella medico‐legale per i danni a persona (sono pertanto compresi soltanto i costi della perizia medica ed escluse le spese legali dell’avvocato e/o le spese di eventuali periti incaricati dall’assicurato).
b) sulla base della procedura di “risarcimento del terzo trasportato” per i danni subiti dai passeggeri del veicolo nei termini previsti dall’Art. 141 del C.D.A., salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro, entro il massimale minimo di Xxxxx, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. Resta fermo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno nei confronti dell’impresa assicurativa del responsabile civile, se il veicolo di quest’ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo (in tal caso si applica la procedura di risarcimento prevista dal punto seguente).
c) sulla base della “procedura di risarcimento prevista dall’Art. 148” del C.D.A., per tutte le fattispecie di sinistro non rientranti nei punti precedenti. In tal caso il danneggiato o gli aventi diritto potranno richiedere il risarcimento dei danni subiti direttamente all’assicurazione del responsabile a mezzo lettera raccomandata, allegando il “modulo CAI” compilato in ogni sua parte ed indicando:
• per i sinistri con soli danni a cose: il codice fiscale dei danneggiati nonché luogo, giorni, ore in cui il veicolo danneggiato è disponibile per la perizia;
• per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso: il codice fiscale, l’età, l’attività, il reddito del danneggiato, l’entità delle lesioni subite, la dichiarazione inerente la
sussistenza o meno del diritto a prestazioni da parte degli assicuratori sociali (ai sensi dell’Art. 142, comma 2 del C.D.A.), l’attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché in caso di decesso, lo stato di famiglia della vittima.
Art. X.3 ‐ Termini di legge per il risarcimento (Art. 8 D.P.R. n. 254, 18 luglio 2006, Art. 148 del C.D.A.)
La compagnia è tenuta al risarcimento o a comunicare i motivi del mancato risarcimento entro i termini definiti dalla legge, da calcolarsi dalla data di ricezione in compagnia della documentazione completa, come riportato ai punti precedenti.
I termini sono di 30 giorni in caso di soli danni a cose e in presenza di “modulo CAI” firmato da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro ovvero 60 giorni in caso di soli danni a cose in presenza di “modulo blu” firmato dal solo richiedente; 90 giorni in caso di lesioni personali o decesso.
Prescrizione
Ricordiamo che il diritto del danneggiato al risarcimento in caso di sinistro da circolazione si prescrive nel termine di due anni dal giorno dell’incidente (Art. 2947 c.c.). In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile.
Facoltà di rimborsare l’importo liquidato da AXA per uno o più sinistri per evitare la maggiorazione di premio dovuta all’applicazione della “Bonus‐Malus” e del “Pejus”
Il contraente o l’assicurato può rimborsare ad AXA, al momento del rinnovo del contratto, l’importo di uno o più sinistri liquidati da AXA nell’anno trascorso. In questo caso non sarà applicata la maggiorazione del premio corrispondente.
In caso di sinistro liquidato sulla base della disciplina del “risarcimento diretto” l’assicurato dovrà richiedere (direttamente o tramite il suo agente) alla:
CONSAP ‐ Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.
l’effettivo ammontare del risarcimento e corrisponderne il relativo importo direttamente alla CONSAP secondo i tempi e le modalità che verranno di volta in volta previsti dalla Concessionaria medesima.
Art. X.4 ‐ Gestione delle vertenze
AXA gestisce a nome dell’assicurato le vertenze stragiudiziali e giudiziali in qualunque sede si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha anche la facoltà di provvedere per la difesa dell’assicurato in sede penale, sino all’atto della tacitazione dei danneggiati.
AXA non riconosce le spese sostenute dall’assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO RICORSO TERZI DA INCENDIO, ESPLOSIONE O SCOPPIO
Art. X.5 ‐ Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro l’assicurato deve immediatamente informare AXA delle procedure civili o penali promosse contro di lui e fornire tutti i documenti e le prove utili alla difesa. AXA ha la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’assicurato.
L’assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di AXA. Le spese giudiziali sostenute sono a carico dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Nel caso sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato.
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO PER I DANNI AL VEICOLO
Art. X.6 ‐ Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il contraente o l’assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, anche ottemperando alle eventuali disposizioni di AXA prima della riparazione. Le spese sostenute sono a carico di AXA;
b) avvisare l’agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure AXA entro 3 giorni dal fatto o da quando ne è venuto a conoscenza, indicando la data, il luogo, le cause del sinistro, le conseguenze e l’entità approssimativa del danno, il nominativo e il domicilio di eventuali testimoni.
Nei casi di sinistro presumibilmente doloso, fare tempestivamente denuncia scritta alle autorità competenti indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno (se il fatto è avvenuto all’estero, l’assicurato, deve presentare analoga denuncia fatta anche alle autorità italiane). Copia conforme di tale dichiarazione deve essere allegata alla denuncia di sinistro. In ogni caso l’assicurato non deve provvedere alle riparazioni prima di aver ricevuto il consenso di AXA, salvo per quelle indispensabili al trasferimento del veicolo danneggiato alla più vicina officina o rimessa.
L’assicurato deve mettere a disposizione il veicolo per l’ispezione da parte di un incaricato di AXA. Tuttavia, se per motivi indipendenti dall’assicurato, tale ispezione non avviene entro 15 giorni dall’avviso indicato al punto b), questi può provvedere alle riparazioni anche senza aver ricevuto il consenso di AXA.
In tal caso l’assicurato deve:
• conservare le tracce del sinistro e le parti sostituite fino a liquidazione del danno senza avere per questo diritto ad indennità alcuna;
• presentare qualsiasi documentazione del danno in suo possesso (preventivi, fotografie, ecc.) e fornire le fatture e/o ricevute fiscali relative alle spese sostenute per la riparazione.
Inoltre, per le seguenti Garanzie, l’assicurato deve:
• Le Assicurazioni Speciali (Art. 3.4)
a) Ricorso terzi da incendio, esplosione o scoppio: immediatamente informare AXA delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa. AXA avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'assicurato;
Astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di AXA. Le spese giudiziali sostenute sono a carico dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Nel caso sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato.
L’inadempimento degli obblighi sopra descritti comporta la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo come previsto dalla normativa vigente.
Art. X.7 ‐ Esagerazione dolosa del danno
L’assicurato perde il diritto all’indennizzo quando esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutti o sottratti beni che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette beni salvati, adopera a giustificazione del danno mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso del loro deterioramento o, se si tratta di furto o rapina, altera dolosamente le tracce e gli indizi materiali del reato.
Art. X.8 ‐ Valore del veicolo assicurato al momento del sinistro
Il valore attribuibile al veicolo assicurato viene determinato in base alle quotazioni indicate da pubblicazione specializzata utilizzata da AXA al momento del sinistro o, qualora non siano disponibili, alle quotazioni medie di mercato riportate da altre pubblicazioni specializzate. Altrimenti viene preso in considerazione il valore di mercato di veicoli simili per caratteristiche e prestazioni, escluso in ogni caso il maggior valore attribuibile per interesse storico o collezionistico.
Art. X.9 ‐ Determinazione dell’ammontare del danno
In caso di sinistro AXA corrisponde all’assicurato la somma indennizzabile, dedotti gli eventuali limiti (scoperto e/o minimo o franchigia) previsti dal contratto. La liquidazione dei danni concernenti gli optional e gli audio‐fono‐visivi, è effettuata con le stesse modalità e criteri previsti per il veicolo.
In caso di perdita totale del veicolo l’ammontare del danno è pari al valore di mercato al momento del sinistro, così come previsto dall’Art. X.8 ‐ Valore del veicolo assicurato al momento del sinistro, decurtato del valore dell’eventuale relitto.
Per i danni parziali l’ammontare del danno è pari al costo di riparazione o di sostituzione delle parti danneggiate o sottratte, ridotto del degrado d’uso.
Si considera perdita totale anche il caso in cui l’entità del danno, valutato in base alle norme previste per i danni parziali, sia pari o superiore al valore attribuibile al veicolo, decurtato del valore dell’eventuale relitto. Per determinare i tempi di riparazione si fa riferimento alle tabelle specifiche ANIA e/o ai manuali d’officina della casa costruttrice.
Qualora la somma assicurata dichiarata in polizza sia inferiore a quanto previsto dall’Art. 3.7 ‐
“Somma assicurata”, l’ammontare del danno è ridotto nella stessa proporzione.
Relativamente agli optional e agli audio‐fono‐visivi, l’assicurato deve fornire prove documentali della loro esistenza e delle relative caratteristiche ai fini della liquidazione del danno (ordine d’acquisto, fatture, ricevute fiscali); se l’assicurato non è in grado di produrre tale documentazione la valutazione non supera € 250,00 per sinistro.
AXA può far eseguire direttamente le riparazioni per il ripristino del veicolo danneggiato e sostituire
con veicolo omologo (in caso di perdita totale) o le sue parti (in caso di danno parziale), invece di pagare l’indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro e corrispondere il controvalore.
AXA può richiedere all’assicurato l’esibizione della fattura o ricevuta fiscale.
Art. X.10 ‐ Rimborso IVA
Nella determinazione del danno si terrà conto dell'IVA sempre che l'importo dell'imposta sia compreso nella somma assicurata e l'assicurato la tenga a suo carico.
Art. X.11 ‐ Controversie ‐ Nomina dei periti
L’ammontare del danno è concordato con una delle seguenti modalità:
a) direttamente da AXA o da persona da questa incaricata, con il contraente o persona da lui designata;
b) per iscritto, di comune accordo tra le parti, fra due periti nominati uno da AXA e uno dal contraente con apposito atto unico.
I due periti possono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun perito può farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali possono intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
I risultati delle valutazioni sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà. I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Art. X.12 ‐ Assicurazione presso diversi assicuratori
In caso di sinistro il contraente o l’assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.
Art. X.13 ‐ Limite massimo dell’indennizzo
In nessun caso AXA è tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata, salvo il caso previsto dall’Art. 1914 c.c.; in tal caso e limitatamente alle sole spese sostenute per evitare o diminuire il danno, esse rimangono a carico dell’assicuratore salvo che non siano state fatte inconsideratamente.
Art. X.14 ‐ Pagamento dell’indennizzo
AXA si impegna a formulare all’assicurato un’offerta o a comunicargli i motivi per cui non ritiene di formularla entro 90 giorni a decorrere dalla data di completamento della istruttoria da parte della Compagnia; si impegna altresì a pagare all’assicurato la somma offerta entro 15 giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza della sua accettazione, laddove non sussistano motivi ostativi.
Per la Garanzia Furto (Art. 3.2) in caso di mancato ritrovamento del veicolo, AXA indennizza l’assicurato, sempreché siano trascorsi 30 giorni dalla data di presentazione della denuncia all’autorità competente e lo stesso abbia fatto pervenire:
• il certificato di proprietà con l’annotazione della perdita di possesso e l’estratto giuridico originario rilasciati dal P.R.A. o dichiarazione di perdita di possesso in caso di veicolo non iscritto al P.R.A.;
• le chiavi del veicolo assicurato (comprese quelle di antifurto) e, se richiesta da AXA, una procura
notarile a vendere al fine di agevolare l’eventuale vendita dello stesso in caso di ritrovamento;
• in caso di ipoteca sul veicolo, l’attestato di cancellazione emesso dal P.R.A., oppure, in caso di vincolo gravante sul mezzo, l’autorizzazione scritta della società vincolataria al pagamento (in assenza l’indennizzo verrà corrisposto direttamente alla società vincolataria).
Se è stata aperta una procedura giudiziaria, AXA si riserva la facoltà di richiedere, prima di pagare l’indennizzo, il certificato di chiusa istruttoria.
AXA si riserva la facoltà di indennizzare l’assicurato, previo accordo, in forma specifica rimpiazzando il veicolo oggetto di perdita totale con un veicolo omologo.
Art. X.15 ‐ Recupero delle cose rubate
L’assicurato deve, non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di esso, informare tempestivamente AXA, e far verbalizzare alle autorità l’avvenuto ritrovamento del veicolo, facendo evidenziare i danni eventualmente riscontrati. Qualora il veicolo sia ritrovato prima del pagamento dell’indennizzo, l’indennizzo stesso non potrà superare il costo dei danni riscontrati sul veicolo recuperato. Quanto recuperato dopo il pagamento integrale dell’indennizzo diventa di proprietà di AXA; l’assicurato deve fornire ad AXA la procura a vendere del veicolo recuperato, autorizzandola a trattenerne il relativo ricavato. Se invece l’indennizzo è stato pagato parzialmente, i recuperi sono suddivisi fra le parti in proporzione del danno sopportato. L’assicurato ha la possibilità di riacquistare quanto recuperato restituendo ad AXA l’indennizzo ricevuto.
Art. X.16 ‐ Surrogazione
Qualora AXA abbia pagato l’indennità, i diritti e le azioni che il contraente/assicurato o i suoi aventi diritto possono avere verso i terzi, passano di diritto ad AXA in base alla normativa vigente ed in particolare all’Art. 1916 c.c..
COSA FARE IN CASO DI XXXXXXXX INFORTUNI DEL CONDUCENTE
Art. X.17 ‐ Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il contraente, l’assicurato, o altro soggetto per conto dei medesimi, deve darne avviso scritto all’agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure ad AXA entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza o possibilità, ai sensi dell’Art 1913 del c.c. L’inadempimento di tale obbligo comporta la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’Art. 1915 c.c.
La denuncia dell’infortunio deve contenere l’indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell’evento e deve essere corredata da certificazione medica.
L’assicurato o i suoi famigliari devono far pervenire ad AXA le informazioni relative al decorso delle lesioni, fornendo anche copia delle cartelle cliniche complete e dei certificati medici in copia od originale che prescrivono: le prestazioni mediche con la presunta patologia e/o la relativa diagnosi, delle copie o degli originali delle notule, fatture o ricevute quietanzate e di ogni altro documento ritenuto da AXA attinente alla valutazione ed alla liquidazione del sinistro.
AXA si riserva di richiedere all’assicurato la produzione del giustificativo esclusivamente in originale. L'assicurato od i suoi famigliari devono consentire le indagini e gli accertamenti necessari nonché, su richiesta di AXA, sottoporsi agli eventuali accertamenti e controlli medici disposti dai suoi incaricati, fornire ogni informazione e produrre copia di ogni documentazione sanitaria richiesta sciogliendo dal segreto professionale e d'ufficio i medici che lo hanno visitato o curato e gli enti presso i quali è stato ricoverato o curato ambulatorialmente, acconsentendo al trattamento dei dati personali secondo le norme legislative vigenti (Normativa sulla “Privacy” ‐ Leggi sulla protezione e trattamento dei dati personali).
Le spese relative ai certificati medici e ad ogni altra documentazione medica richiesta sono a carico dell’assicurato.
Art. X.18 ‐ Criteri di indennizzabilità
AXA corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio. Se, al momento dell’infortunio, l’assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.
Morte
L’indennizzo sarà liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'assicurato. Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, il corpo dell’assicurato non venga ritrovato e si presuma sia avvenuto il decesso, AXA liquida ai beneficiari o agli eredi la somma prevista per il caso di morte. La liquidazione avviene non prima che siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione dell’istanza per la dichiarazione di morte presunta come previsto dagli Artt. 60 e 62 c.c.. Qualora, dopo il pagamento dell’indennizzo, l’assicurato risultasse in vita, AXA avrà diritto alla restituzione della somma pagata. A restituzione avvenuta, l’assicurato può far valere i propri diritti per l’invalidità permanente eventualmente subita.
Invalidità permanente
a) Se l’infortunio ha come conseguenza l’invalidità permanente definitiva totale, AXA corrisponde la somma assicurata.
b) Se l’infortunio ha come conseguenza un’invalidità permanente definitiva parziale, l’indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente che va accertato facendo riferimento ai valori delle seguenti menomazioni riportate nella tabella seguente (tali valori sono da ritenersi quali valori massimi).
MENOMAZIONI RIPORTATE | % di INVALIDITÀ PERMANENTE |
Perdita anatomica o funzionale di: | |
un arto superiore | 70% |
una mano o avambraccio | 60% |
un pollice | 18% |
un indice | 14% |
un medio | 8% |
un anulare | 8% |
un mignolo | 12% |
falange ungueale del pollice | 9% |
una falange di altro dito della mano | 1/3 valore dito |
Anchilosi: | |
scapolo‐omerale con arto in posizione favorevole, con immobilità della scapola | 25% |
del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con prono‐ supinazione libera | 20% |
del polso in estensione rettilinea con pronosupinazione libera | 10% |
Paralisi completa: | |
del nervo radiale | 35% |
del nervo ulnare | 20% |
Perdita anatomica o funzionale di un arto inferiore: | |
al di sopra della metà della coscia | 70% |
al di sotto della metà della coscia, ma al di sopra del ginocchio | 60% |
al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba | 50% |
un piede | 40% |
ambedue i piedi | 100% |
un alluce | 5% |
un altro dito del piede | 1% |
la falange ungueale del pollice | 2,5% |
Anchilosi: | |
dell’anca in posizione favorevole | 35% |
del ginocchio in estensione | 25% |
della tibio‐tarsica ad angolo retto | 10% |
della tibio‐tarsica con anchilosi della sotto astragalica | 15% |
Paralisi completa del nervo sciatico popliteo esterno | 15% |
Esiti di frattura scomposta di una costa | 1% |
Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di: | |
una vertebra cervicale | 12% |
una vertebra dorsale | 5% |
12a dorsale | 10% |
MENOMAZIONI RIPORTATE | % di INVALIDITÀ PERMANENTE |
una vertebra lombare | 10% |
Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazioni nei movimenti del capo e del collo | 2% |
Esiti di frattura del sacro | 3% |
Esiti di frattura del coccige con callo deforme | 5% |
Perdita totale, anatomica o funzionale di: | |
un occhio | 25% |
ambedue gli occhi | 100% |
Sordità completa di: | |
un orecchio | 10% |
ambedue gli orecchi | 40% |
Perdita della voce | 30% |
Stenosi nasale assoluta: | |
Monolaterale | 4% |
Bilaterale | 10% |
Perdita anatomica di: | |
un rene | 20% |
della milza senza compromissioni significative della crasi ematica | 10% |
c) Se l’infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva parziale non determinabile sulla base dei valori previsti alla lettera b), si farà riferimento ai criteri qui di seguito indicati:
‐ se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale di un arto o di un organo, le percentuali previste alla lettera b) vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta;
‐ nel caso di menomazioni di uno o più distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, AXA procederà alla valutazione attraverso somma matematica delle percentuali di invalidità fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso;
‐ nel caso in cui l'invalidità permanente non sia determinabile sulla base dei valori elencati alla lettera b) e ai criteri sopra riportati, il grado di invalidità permanente viene determinato attraverso i valori e i criteri sopra indicati e tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell'assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.
La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti, comporta l'applicazione della percentuale di invalidità calcolata sulla base dei valori indicati alla lettera b) e dei criteri sopra richiamati, pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di invalidità calcolata sulla base dei valori indicati alla lettera b) sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
Qualora un adeguato trattamento terapeutico possa modificare positivamente la prognosi dell’infortunio oggetto di denuncia e l’assicurato non intenda sottoporvisi, la valutazione del danno viene effettuata sulla base del tasso di invalidità permanente che residuerebbe se l’assicurato stesso si sottoponesse a detto trattamento, senza tener conto del maggior pregiudizio derivante dalle condizioni di salute in atto.
Il diritto all'indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi.
Tuttavia, se l'assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio denunciato dopo che l'indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, AXA paga agli eredi l'importo liquidato od offerto secondo le norme della successione testamentaria o legittima; nel caso invece, l’indennizzo non sia stato ancora offerto, in presenza di idonea documentazione che dimostri l’oggettiva stabilizzazione dei postumi permanenti, AXA paga l’importo spettante a termini di polizza agli eredi secondo le norme della successione testamentaria o legittima.
Art. X.19 ‐ Assicurazione per conto altrui ‐ Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’assicurato, così come disposto dall’Art. 1891.c.c.
Art. X.20 ‐ Controversie – Arbitrato irrituale
Le controversie di natura medica del sinistro, sul grado di invalidità permanente, sui miglioramenti ottenibili con adeguati trattamenti terapeutici, e sull’applicazione dei criteri di indennizzo, possono essere demandate per iscritto di comune accordo fra le parti ad un collegio di 3 medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal consiglio dell’ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il collegio dei medici.
Il collegio medico risiede nella località scelta consensualmente dalle parti; in caso di disaccordo il collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico designato e per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. È’ data facoltà al collegio medico di rinviare, l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente a periodo da definirsi dal collegio stesso, nel qual caso il collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo.
Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore e violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.
Art. X.21 ‐ Pagamento dell’indennizzo
AXA si impegna a formulare all’assicurato un’offerta o a comunicargli i motivi per cui non ritiene di formularla entro 90 giorni a decorrere dalla data di completamento della istruttoria da parte della Compagnia; si impegna altresì a pagare all’assicurato la somma offerta entro 15 dalla data in cui è venuta a conoscenza della sua accettazione, laddove non sussistano motivi ostativi.
A liquidazione avvenuta, AXA restituisce all’assicurato la documentazione originale ricevuta (fatture o ricevute fiscali) con apposizione sulla stessa della data e dell’importo relativi all’indennizzo corrisposto.
Qualora l’assicurato abbia presentato a terzi notule, fatture o ricevute per ottenerne il rimborso, il pagamento di quanto dovuto a termini del presente contratto avverrà previa dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi.
Il pagamento dell'indennizzo è effettuato in Italia ed in valuta corrente anche per le spese sostenute all’estero, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall’assicurato.
Art. X.22 ‐ Cumulo di indennità
Le indennità per tutte le garanzie sono cumulabili fra di loro tranne la garanzia morte che non è cumulabile con l'invalidità permanente; tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'assicurato muore, gli eredi dell’assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per morte, se superiore, e quello già pagato per invalidità permanente.
Art. X.23 ‐ Diritto di surrogazione
AXA rinuncia, a favore dell’assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione verso i terzi responsabili dell’infortunio.
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO TUTELA LEGALE
Art. X.24 ‐ Insorgenza del sinistro
I fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.
Si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro:
• le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
• le indagini o i rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.
Art. X.25 ‐ Come denunciare il sinistro e libera scelta del legale
L’assicurato deve immediatamente denunciare all’agenzia o ad AXA Assistance qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza e fare pervenire ad AXA Assistance notizia di ogni atto a lui notificato entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.
In caso di sinistro rientrante nella procedura di risarcimento diretto, l’assicurato deve denunciare il sinistro entro 3 giorni dal realizzarsi della condizione prevista alla lett. a) dell’Art. 5.1 ‐ Garanzia Base Tutela Legale (mancata accettazione dell’offerta).
L’assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, indicandolo se possibile ad AXA Assistance contemporaneamente alla denuncia di sinistro.
Se l’assicurato non fornisce tale indicazione, AXA Assistance lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l’assicurato non provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l’assicurato deve conferire mandato. L’eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e di periti in genere viene concordata con AXA Assistance.
L’assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con AXA Assicurazioni S.p.A. e/o con AXA Assistance.
Inoltre, l’assicurato deve:
• regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del sinistro;
• assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.
Art. X.26 ‐ Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa
Se l’assicurato richiede la copertura assicurativa deve:
a) informare immediatamente AXA Assistance in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro e indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
b) conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.
Art. X.27 ‐ Gestione del sinistro
Ricevuta la denuncia di sinistro, AXA Assistance si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell’assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini dell’Art. X.25 ‐ Come denunciare il sinistro e libera scelta del legale. La garanzia
assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale soltanto se l’impugnazione presenta possibilità di successo. AXA Assistance, così come AXA Assicurazioni S.p.A, non sono responsabili dell’operato di legali, di consulenti tecnici di parte e di periti in genere. L’assicurato non può giungere direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza sia in sede extragiudiziaria sia giudiziaria senza preventiva autorizzazione di AXA Assistance, pena il rimborso delle spese legali e peritali da questa sostenute, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma. In caso di conflitto d’interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l’assicurato e AXA Assicurazioni S.p.A e/o AXA Assistance, fermo il diritto dell’assicurato di adire le vie giudiziarie, la decisione può essere demandata in via alternativa ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato. AXA Assistance avverte l’assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
Art. X.28 ‐ Recupero di somme
Spettano integralmente all’assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
Spettano invece ad AXA Assistance, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.
Art. X.29 ‐ Termini per il risarcimento
AXA Assistance si impegna a formulare all’assicurato un’offerta o a comunicargli i motivi per cui non ritiene di formularla entro 60 giorni a decorrere dalla data di completamento della istruttoria da parte di AXA Assistance; si impegna altresì a pagare all’assicurato la somma offerta entro 20 giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza della sua accettazione, laddove non sussistano motivi ostativi.
COSA FARE IN CASO DI XXXXXXXX – ASSISTENZA
Art. X.30 – Come denunciare il sinistro
Le prestazioni di assistenza devono essere richieste telefonicamente nel momento in cui si verifica il sinistro e comunque non oltre 3 giorni dal verificarsi dell’evento che le rende necessarie, direttamente a:
AXA ASSISTANCE
Xxx Xxxxx Xxxxxxx, 000 ‐ 00000 XXXX
Numero Verde 000.00.00.00 (per chiamate dall’Italia)
Tel. x00.00.00.00.00.00 (per chiamate dall’estero) | Fax x00.00.00.00.000
Prima di contattare AXA Assistance, si invita a prendere nota dei seguenti dati:
• numero di polizza;
• cognome e nome dell’assicurato, indirizzo o recapito temporaneo (indirizzo, numero di telefono e di eventuali fax);
• targa, marca e modello del veicolo assicurato;
• le altre eventuali informazioni utili all’esecuzione della prestazione stessa.
Nel caso di prestazioni legate ad immobilizzo del veicolo, l’assicurato deve fornire l’indirizzo e il recapito telefonico dell’officina in cui è ricoverato il veicolo.
In caso di sinistro, AXA Assistance ha facoltà di controllare le condizioni del veicolo danneggiato; in tale eventualità, l’assicurato deve mettere a disposizione il veicolo danneggiato per l’ispezione da parte di un incaricato di AXA Assistance o di AXA Assicurazioni S.p.A..
Qualora l’assicurato non usufruisca di una o più prestazioni di assistenza, AXA Assistance non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
Qualsiasi diritto nei confronti di AXA Assistance derivante dal presente atto si prescrive nel termine di un anno a decorrere dalla data in cui si verifica l’evento.
Art. X.31 ‐ Onere della prova
È a carico di chi richiede l’indennità di provare che esistono tutti gli elementi che costituiscono il suo diritto a termini di polizza.
Art. X.32 ‐ Comunicazioni ‐ Variazioni
Tutte le comunicazioni alle quali il contraente, l’assicurato o gli aventi diritto sono tenuti, devono essere effettuate con lettera raccomandata, salvo quanto previsto all’Art. X.30 Come denunciare il sinistro.
COSA FARE IN CASO DI XXXXXXXX – SOSPENSIONE PATENTE
Art. X.33 ‐ Obblighi in caso di sinistro
Il contraente o l’assicurato deve dare avviso scritto del sinistro all’agenzia o direttamente ad AXA entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o da quando ne è venuto a conoscenza (in base a quanto stabilisce l’Art. 1913 c.c.) indicando l'indicazione del luogo, giorno, ora e modalità dell'evento che ha dato origine al provvedimento di sospensione, allegando i documenti ufficiali comprovanti il provvedimento dell'Autorità competente comprensivi dei motivi della sospensione.
Il Contraente o l'Assicurato è tenuto a dare avviso immediato ad AXA della avvenuta restituzione o revoca della patente. L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 c.c.
Art. X.34 ‐ Pagamento dell'indennizzo
AXA si impegna a formulare all’assicurato un’offerta o a comunicargli i motivi per cui non ritiene di formularla entro 90 giorni a decorrere dalla data di completamento della istruttoria da parte della Compagnia; si impegna altresì a pagare all’assicurato la somma offerta entro 15 giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza della sua accettazione, laddove non sussistano motivi ostativi.
È tuttavia in facoltà dell'Assicurato di chiedere che l'indennità via via maturata a suo favore gli venga corrisposta alla fine di ciascun mese solare. In caso di imputazione del reato di omissione di soccorso, l'indennizzo è corrisposto solo dopo che l'Assicurato sia stato prosciolto od assolto dalla specifica imputazione.
Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato in Italia e in valuta corrente.