COLLEGIO DI MILANO
COLLEGIO DI MILANO
composto dai signori:
(MI) STELLA Presidente
(MI) XXXXXXX Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CETRA Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MANENTE Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) FALCE Membro di designazione rappresentativa dei clienti
Relatore (MI) CETRA
Seduta del 30/05/20199
FATTO
Con ricorso del 5 settembre 2018, la parte ricorrente invoca la responsabilità della banca emittente e di quella negoziatrice per aver pagato un assegno circolare contraffatto, chiedendo il risarcimento del danno patito pari all’importo portato dal titolo.
In particolare, riferiva che nel mese di maggio 2018, interessata all’acquisto di un’auto messa in vendita su un sito internet, dopo diversi contatti telefonici intrattenuti con il procuratore del proprietario del bene, concordava che il pagamento (€ 28.000,00) sarebbe avvenuto nello stesso giorno della consegna (24/05/2018) a mezzo assegno circolare intestato a nome del procuratore e del quale, nonostante espressa richiesta di invio dell’immagine, trasmetteva al presunto venditore i soli “estremi”. Riferiva che all’appuntamento del 24/05/2018 non si presentava nessuno pertanto la ricorrente, dopo il vano tentativo di prendere contatto il presunto venditore, il giorno successivo si recava presso la banca emittente (A) per depositare la somma dell’assegno inutilizzato sul proprio conto.
In tale occasione apprendeva che l’assegno era stato già incassato presso l’intermediario B e che la relativa somma era stata trasferita su altro conto corrente. In ragione di ciò presentava denuncia dell’accaduto alle competenti Autorità e, dopo aver esperito infruttuosamente reclamo a entrambi gli intermediari, presentava l’odierno ricorso
invocando la responsabilità delle due banche, posto che le stesse, contravvenendo alle nuove regole interbancarie in materia di incasso e di pagamento assegni, non avevano rilevato la contraffazione del titolo e del codice Data Matrix (Intermediario B) e adottato ogni opportuna cautela per evitare il rischio di clonazione dei propri titoli (Intermediario A). Xxxxxxxx, pertanto, di accertare la responsabilità degli istituti di credito, dichiarando gli stessi responsabili, in solido e/o in alternativa tra loro, a versare a titolo risarcitorio a favore della cliente l’importo pari a € 28.000,00 portato dall’assegno circolare.
Nelle controdeduzioni, l’intermediario emittente (Intermediario A) ha sottolineato l’incauto comportamento della ricorrente che, comunicando gli estremi del titolo - tra l’altro emesso all’ordine del procuratore e non del proprietario del bene -, era venuta meno ai propri doveri di diligenza nella custodia e agevolato l’operato fraudolento da parte di terzi. Nel merito ha sostenuto che la ricorrente si fosse presentata presso la banca per depositare l’assegno solo il 28/05/218; di aver infruttuosamente segnalato l’impagato tardivo alla banca corrispondente; di non aver alcuna responsabilità nella vicenda giacché il titolo in questione presentava dati corretti (numero, importo data e nome del beneficiario); che l’assegno era stato negoziato tramite la procedura di presentazione elettronica Check Image Truncation, con la conseguenza che la banca, sulla base del flusso informatico contenente gli estremi dell’assegno non poteva verificare ictu oculi la genuinità dello stesso; per evitare l’insorgenza di tali fenomeni da tempo aveva stampato sulle matrici degli assegni circolari la dicitura “consigliamo di non fare circolare immagini degli assegni emessi”, nonché inserito specifico avviso sia sul proprio sito istituzionale; infine, che la contestazione era da rivolgere semmai all’istituto negoziatore. Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso.
Dal canto suo l’intermediario negoziatore (Intermediario B) rappresentava che l’assegno in controversia, emesso in data 16/05/2018, veniva posto all’incasso il giorno 17/05/2018; che il 28/05/2018, ovvero a distanza di 12 giorni, la banca emittente informava tramite mail la negoziatrice dell’avvenuta clonazione dell’assegno”; la contraffazione del titolo, in considerazione dei troppi “particolari presenti nell’assegno contraffatto”, era avvenuta grazie alla disponibilità dell’immagine del titolo pertanto la cliente con proprio negligente comportamento aveva “concretamente contribuito a determinare il danno” di cui chiedeva il rimborso; che la banca emittente, lasciando colpevolmente trascorrere 12 giorni, non aveva segnalato in tempo (48 ore) l’impagato dell’assegno. Inoltre, nel precisare che il titolo era stato negoziato con la nuova procedura di Check Image Truncation, ha sottolineato da un lato la responsabilità della banca emittente (A) asserendo che la stessa “aveva – e doveva attivare – tutti gli strumenti a propria disposizione per accorgersi che l’assegno era stato clonato”. Sul punto ha in particolare affermato che a seguito dell’adozione tale nuova procedura interbancaria la banca emittente era obbligata ad un esame approfondito della copia digitale del titolo; e che essa era l’unico intermediario in possesso degli strumenti necessari per decodificare il QR Code. La banca ha, infine, affermato di aver operato correttamente “svolgendo tutte le verifiche richieste in ordine agli elementi essenziali del titolo all’assenza di alterazioni, cancellazioni e/o visibili contraffazioni. Al riguardo ha precisato che, ai sensi di quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la responsabilità della negoziatrice deve essere affermata laddove la stessa “abbia pagato un assegno alterato o contraffatto e tale alterazione o contraffazione sia ravvisabile ictu oculi”. Xxxxxxxx, quindi, di rigettare nel merito il ricorso in quanto infondato;in subordine, di dichiarare la corresponsabilità, ex art. 1227 c.c. del ricorrente nella causazione del danno lamentato, nonché della banca emittente il titolo che aveva l’obbligo di verificare la congruità dello stesso e segnalare l’impagato alla banca negoziatrice.
DIRITTO
La questione concerne la responsabilità degli intermediari a seguito del mancato pagamento di un assegno circolare oggetto di contraffazione, dopo la presentazione all’incasso.
Nel merito della controversia, si rileva che i fatti a fondamento della stessa sono sostanzialmente pacifici tra le parti: l’avvenuta emissione del titolo, da parte dell’intermediario A, su richiesta del cliente, in data 16/05/2018; il fraudolento incasso presso B del titolo tramite presentazione di clone da parte del beneficiario in data 17/05/2018;la negoziazione del titolo tramite a mezzo procedura interbancaria Check Image Truncation (CIT); la ripresentazione del titolo originale all’emittente (A) da parte della cliente in data 28/05/2018 e contestuale segnalazione di impagato tardivo del titolo da parte dell’emittente (A).
Il Collegio ritiene che deve, anzitutto, essere valutato il comportamento della società che ha richiesto l’emissione del titolo, la quale, con imprudenza, ha inviato la fotografia dello stesso (come emerge dalla denuncia alle autorità di P.S.) o, perlomeno, i dati identificativi (come, poi, si afferma in sede di ricorso) al presunto venditore, a seguito dell’adesione ad una proposta di vendita, semplicemente appresa da un’inserzione on line, senza aver effettuato le necessarie verifiche. Tale contegno ha sicuramente inciso, sotto il profilo causale, alla verificazione dell’evento dannoso, quanto meno ai sensi dell’art. 1227, comma 1, C.C. Il Collegio ha più volte ravvisato il concorso di colpa del danneggiato per avere inviato una copia fotostatica dell’assegno a terzi. Questo Collegio non può, dunque, ignorare la circostanza, anch’essa pacifica tra le parti, che la contraffazione dell’assegno circolare è stata agevolata dall’invio per via telematica da parte della ricorrente a soggetto sconosciuto di copia dello stesso. La stessa ricorrente ha, quindi, contribuito, con il proprio negligente contegno, alla perpetrazione della truffa di cui è caduta vittima, laddove ha volontariamente fornito al malfattore copia dell’assegno che ha consentito la contraffazione.
Quanto alla responsabilità degli intermediari, si rappresenta che una recente pronuncia del Collegio di Coordinamento (decisione n. 7283 del 05 aprile 2018) ha risolto i contrasti sorti sul punto tra i vari Collegi, individuando quali siano i comportamenti che devono tenere le gli intermediari emittenti e negoziatori di assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità, nell’ipotesi di contraffazione e/o clonazione dei titoli.
A tal proposito, il Collegio di Xxxxxxxxxxxxx ha precisato che le Banche autorizzate ad emettere assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità hanno l’obbligo di garantire assetti organizzativi e controlli interni in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento; mentre incorre in responsabilità l’intermediario negoziatore che, davanti a indizi di irregolarità dell’assegno, non ponga in essere almeno le cautele sopra indicate, necessarie a ridurre il rischio di frode.
Alla luce di tali principi va valutato il comportamento degli intermediari convenuti.
In primo luogo giova rilevare che l’assegno è stato presentato all’incasso il 17/05/2018 in data successiva all’adozione della CIT (procedura interbancaria Check Image Truncation), operativa dal 29 gennaio 2018, in virtù della Circolare ABI - Serie Tecnica n. 12 - 4 luglio 2018 con la quale si realizza, nella sempre più diffusa prospettiva della dematerializzazione, una forma di presentazione elettronica del titolo, dapprima avviata in via sperimentale nel marzo 1990, successivamente regolata su base convenzionale dall’Accordo interbancario per il servizio di incasso assegni emanato dall’ABI in data 1° luglio 1993 ed infine riconosciuta equivalente alla presentazione al pagamento in forma
cartacea dal D.L. 31 maggio 2011, n. 70, c.d. Decreto Sviluppo, così come convertito dalla
L. 12 luglio 2011, n. 106, che ha modificato l’art. 31 del X.X. 00 dicembre 1933, n. 1736.
In considerazione del fatto che l’utilizzo della procedura di check truncation, finalizzata ad obiettivi di economicità e di maggiore snellezza nella negoziazione dei titoli, esclude la possibilità per l’emittente o la trattaria di visionare l’assegno e saggiarne la correttezza cartolare, l’orientamento che si è formato nei Collegi dell’ABF è nel senso che il rischio connesso al minor livello di controllo che essa comporta debba ricadere prevalentemente, nell’ottica di una corretta distribuzione dei rischi derivanti dal ricorso al suddetto sistema, sull’operatore bancario che da tale servizio trae vantaggio.
Nel caso di specie, tuttavia, integrandosi la contraffazione dell’assegno circolare nella clonazione del medesimo, senza alcuna modifica dei dati riportati nel titolo originale, è evidente che nessuna responsabilità può essere riconosciuta all’intermediario emittente. Infatti quest’ultimo ha prodotto copia dei flussi informatici ricevuti in sede di procedura di check truncation, che attestano come tutti i dati indicati dalla legge come necessari per poter provvedere al pagamento dell’assegno a seguito di tale procedura fossero stati correttamente inoltrati dalla banca negoziatrice e ricevuti dalla resistente che, pertanto, non aveva alcun motivo per rifiutare tale pagamento. Il Collegio non ritiene, dunque, di poter accogliere la domanda di rimborso avanzata dalla ricorrente nei suoi riguardi.
Esaminando, invece, la posizione dell’intermediario negoziatore, si è detto che la procedura CIT consenta agli intermediari di presentare al pagamento gli assegni in forma elettronica nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente; in particolare è previsto che la presentazione al pagamento in CIT degli assegni circolari/vaglia postali/titoli speciali della Banca d’Italia senza limiti di importo, avvenga mediante i soli dati contabili; la trasmissione dell’immagine è prevista solo laddove il negoziatore rilevi delle incoerenze/anomalie sul titolo che rendono necessaria la valorizzazione del flag “Alert” o il data entry manuale della codeline CMC7.
Nel caso specifico, da un confronto delle immagini del titolo originale e di quello contraffatto, non emergono difformità ictu oculi rilevabili tali da indurre la banca negoziatrice ad attivare i prescritti meccanismi di allerta.
Tuttavia, ciò non vale a far andare esente da responsabilità la banca negoziatrice.
Le circolari ABI Serie Tecnica n. 21 del 12 giugno 2014 e Circolare ABI Serie Tecnica n. 5 del 22 marzo 2016, tra i vari requisiti tecnici e presidi antifrode da esse previsti, introducono l’obbligo di apporre sui titoli di nuova emissione un QR CODE. Il Data Matrix, da inserire, è un codice bi-dimensionale il cui contenuto è leggibile in fase di acquisizione dell'immagine. E’ previsto che, sulla nuova materialità degli assegni, tutte le banche stampino un codice bidimensionale Data Matrix. Sempre la Circolare ABI - Serie Tecnica
n. 5 - 22 marzo 2016 aveva fatto obbligo agli intermediari negoziatori di provvedere alla lettura del codice Data Matrix e di segnalare al trattario/emittente le eventuali anomalie riscontrate “quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice”, e di trasmettere, in tali casi, “al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza”.
La Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016, sulla Digitalizzazione degli assegni, ha prescritto che a decorrere dal 1° luglio 2016 gli intermediari dovranno obbligatoriamente consegnare alla clientela solo materialità di assegni a nuovo e che, in caso di “nuovi” assegni il negoziatore dovrà svolgere, con la dovuta diligenza, una serie di attività che derivano dall’introduzione dei nuovi requisiti di sicurezza e precisamente:
- lettura del codice Data Matrix e comunicazione al trattario/emittente delle informazioni in esso contenute o segnalazione di eventuali anomalie riscontrate quali ad esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice o l’incoerenza tra i dati presenti nel codice e quelli presenti in chiaro sul titolo. La segnalazione di eventuali anomalie dovrà essere
effettuata dal negoziatore mediante valorizzazione di apposito campo (“Alert”) del messaggio di presentazione al pagamento della nuova procedura CIT (cfr. successivo parag. 7). Nei casi di specie, anche se l’importo del titolo ammette la presentazione al pagamento mediante i soli dati contabili, il negoziatore dovrà obbligatoriamente trasmettere al trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di competenza.
L’assegno oggetto di causa, era di nuova emissione e conteneva tutti gli elementi prescritti dalla Circolare ABI n. 5 del 22.03.2016, compreso il codice Data Matrix.
Ad avviso del Collegio, ove l’intermediario negoziatore avesse effettuato le opportune verifiche su tale codice, semplicemente dandone lettura come prescritto, si sarebbe potuto accorgere della contraffazione del titolo ed evitare, così, la truffa perpetrata ai danni della ricorrente.
Ciò non risulta essere avvenuto né l’intermediario negoziatore ha mai sostenuto di aver controllato il Codice Data Matrix; infatti, non è presente in atti l’evidenza della segnalazione interbancaria effettuata all’emittente dalla banca negoziatrice.
La banca negoziatrice, pertanto, è contravvenuta all’obbligo prescritto in tema di requisiti standard per la stampa degli assegni e misure antifrode, prescritti dalla Circolare ABI serie tecnica n. 21 del 12 giugno 2014.
PER QUESTI MOTIVI
Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che il secondo intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 14.000,00.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1