ALTERNATIVO MOBILIARE DI TIPO CHIUSO NON RISERVATO
Fondo di investimento
ALTERNATIVO MOBILIARE DI TIPO CHIUSO NON RISERVATO
FAI Mercati Privati Opportunità Reali Regolamento di Gestione
FONDO FEEDER
gestito da
FIDEURAM INVESTIMENTI – SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A.
Regolamento di Gestione approvato dalla Banca d’Italia con provvedimento n. 0731999/20 del 04/06/2020
INDICE
SEZIONE (A) - SCHEDA IDENTIFICATIVA
4
2. Denominazione, tipologia e struttura master-feeder 4
SEZIONE (B) - CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
7
7. Scopo, oggetto, politica di investimento ed altre caratteristiche del Fondo 7
9. Principali profili di rischio dell’investimento nel Fondo 8
10. Caratteristiche delle Quote 9
11. Operazioni con parti correlate o in conflitto di interesse 9
12. Proventi e distribuzioni 10
13. Regime delle spese e compenso della SGR 12
SEZIONE (C) - MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO
15
14. Assemblea degli Investitori 15
15. Compiti e responsabilità della Società di Gestione 15
16. Sostituzione della Società di Gestione 16
17. Compiti e responsabilità del Depositario 18
18. Sottoscrizione delle Quote 18
19. Periodo di sottoscrizione delle Quote 19
20. Ridimensionamento ed Incremento dell’Ammontare Totale del Fondo 20
21. Versamenti relativi alle Quote 21
23. Altre obbligazioni degli Investitori 23
24. Certificati di Partecipazione 23
25. Modifiche del Regolamento 23
30. Limitazione di responsabilità e indennizzo 26
31. Legge applicabile e foro competente 26
DEFINIZIONI
Nel presente regolamento di gestione alle seguenti espressioni dovrà attribuirsi il corrispondente significato:
a) “Ammontare Totale degli Importi Sottoscritti”: somma degli importi sottoscritti dagli Investitori ai
sensi del presente Regolamento.
b) “Ammontare Totale del Fondo”: l’ammontare definito al successivo articolo 2.4.
c) “Assemblea degli Investitori” o “Assemblea”: assemblea in cui si riuniscono gli Investitori per deliberare ove previsto dal presente Regolamento.
d) “Autorità di Vigilanza”: il Ministero dell’Economia e delle Finanze, la Banca d’Italia e la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) ovvero qualsiasi altra autorità che esercita attività di vigilanza nei confronti del Fondo e/o della Società di Gestione, nell’ambito delle competenze rispettivamente loro attribuite dalla normativa applicabile.
e) “Avviso”: qualsiasi comunicazione a ciascun Investitore inviata mediante posta ordinaria, posta elettronica ovvero attraverso qualsiasi interfaccia messa a disposizione dell’Investitore, compreso il sito della Società di Gestione.
f) “Closing Finale”: l’ultimo Closing che si potrà verificare durante il Periodo di Sottoscrizione.
g) “Closing Finale del Fondo Master”: l’ultimo Closing del Fondo Master.
h) “Closing Iniziale”: indica la prima data di sottoscrizione delle Quote che si verificherà̀ a discrezione della Società di Gestione – tenuto conto della natura di Fondo Feeder e, in particolare, del relativo periodo di sottoscrizione del Fondo Master – secondo quanto indicato nel presente Regolamento.
i) "Closing": indica qualsiasi data chiusura della sottoscrizione delle Quote che si verificherà̀ a discrezione
della Società di Gestione, inclusi il Closing Iniziale e il Closing Finale.
j) “Depositario”: il depositario del Fondo, come definito all’articolo 4 del presente Regolamento.
k) “Certificato Cumulativo”: il termine definito al successivo articolo 24.
l) “Commissione di Gestione”: la commissione di gestione spettante alla Società di Gestione, come definita all’articolo 13.1.
m) “Commissione di Ingresso”: la commissione che deve essere corrisposta dai Sottoscrittori, come
definita all’articolo 13.3.
n) “Euribor”: il tasso “Euro Interbank Offered Rate” per depositi a 3 (tre) mesi che viene pubblicato su Il Sole 24Ore durante il periodo in questione, o se Il Sole 24Ore non viene pubblicato o non contiene la pubblicazione di una “rata” dell’Euribor come sopra indicato, il tasso Euribor come quotato da una primaria banca selezionata dal Gestore. Se il tasso “Euro Interbank Offered Rate” è meno di zero, ai fini del presente Regolamento l’Euribor sarà pari a zero.
o) “Fondo” o “Fondo Feeder”: il fondo di investimento alternativo mobiliare di tipo chiuso non riservato oggetto del presente Regolamento denominato “FAI Mercati Privati Opportunità Reali”.
p) “Fondo Master”: fondo in cui investe principalmente il Fondo nell’ambito della struttura master-feeder.
q) “Giorno”: ciascun giorno di calendario.
r) “Giorno Lavorativo”: ciascun giorno, esclusi i sabati e le domeniche, in cui le banche sono generalmente
aperte a Milano per lo svolgimento della loro normale attività.
s) “Gruppo”: si intende il Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, al quale appartiene la Società di Gestione.
t) “Introiti”: le entrate relative agli Investimenti e ai disinvestimenti e le altre entrate di cui al successivo articolo 12.
u) “Introiti Distribuibili”: il termine definito al successivo articolo 12.4.
v) “Investimento Diretto”: investimenti in società operative, in infrastrutture e beni immobiliari, effettuati attraverso l’investimento in titoli azionari, di debito e/o relativi a titoli emessi in connessione con acquisizioni, buyouts, opportunità di espansione, privatizzazioni, ricapitalizzazioni, operazioni negoziate assimilabili e situazioni speciali.
w) “Investimento Secondario”: indica una partecipazione in fondi di investimento o veicoli, acquistati dal Fondo Master sul mercato secondario, incluso qualsiasi investimento connesso effettuato in relazione a, o quale condizione per, tale acquisto.
x) “Investitore”: ciascun sottoscrittore delle Quote del Fondo come definito al successivo articolo 2.1 (detto
anche “Sottoscrittore”).
y) “NAV”: il valore complessivo netto del Fondo come definito al successivo articolo 5.1.
z) “Nuovo Gestore”: il gestore eventualmente designato per sostituire la Società di Gestione nella gestione del Fondo, ai sensi del successivo articolo 16.
aa) “Periodo di Investimento”: il termine definito al successivo articolo 8. bb) “Quote”: le quote di partecipazione al Fondo.
cc) “Regolamento”: il presente regolamento di gestione del Fondo.
dd) “Regolamento Banca d’Italia”: il regolamento sulla gestione collettiva del risparmio emanato con
provvedimento della Banca d’Italia del 19 gennaio 2015 come successivamente modificato e integrato. ee) “Società di Gestione”: la società di gestione collettiva del risparmio che ha istituito e gestisce il Fondo,
come definita al successivo articolo 1 (detta anche “Società” o “SGR”). ff) “Soggetti Collocatori”: il termine definito al successivo articolo 18.5.
gg) “Sottoscrittore Inadempiente”: l’Investitore dichiarato inadempiente dalla Società di Gestione per non aver effettuato nei termini e con le modalità previste dal Regolamento i versamenti richiesti, come definito al successivo articolo 21.5.
hh) “Sottoscrittori Successivi”: il termine definito al successivo articolo 21.2.
ii) “TUB” o “Testo Unico Bancario” il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, contenente il “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia” come successivamente modificato e integrato.
xx) “TUF” o “Testo Unico della Finanza”: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, contenente il “Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52” come successivamente modificato e integrato.
kk) “Valore Complessivo Netto”: il termine definito al successivo articolo 5.1. ll) “Valore Unitario delle Quote”: il termine definito al successivo articolo 5.2.
mm) “Versamento”: importo di capitale corrisposto al Fondo da ciascun Investitore in base alla propria sottoscrizione.
Sezione (A) - SCHEDA IDENTIFICATIVA
1.1 Fideuram Investimenti - Società di Gestione del Risparmio S.p.A. - in forma abbreviata Fideuram Investimenti SGR S.p.A. (di seguito anche la “Società di Gestione” o “SGR” o “Società”) ha istituito e gestisce il Fondo oggetto del presente Regolamento.
1.2 La Società di Gestione è autorizzata alla prestazione di servizi di gestione collettiva del risparmio ed iscritta nell’albo delle società di gestione del risparmio tenuto dalla Banca d’Italia al numero 144 della sezione Gestori di FIA ed al numero 12 della sezione Gestori di OICVM ai sensi dell’articolo 35 del TUF. L’indirizzo internet della Società di Gestione è xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
2. Denominazione, tipologia e struttura master-feeder
2.1 La Società di Gestione ha istituito il fondo di investimento alternativo (“FIA”) di tipo chiuso non riservato, denominato “FAI Mercati Privati Opportunità Reali” (di seguito il “Fondo”) le cui Quote possono essere sottoscritte indistintamente dal pubblico dei risparmiatori (“Investitori” o “Sottoscrittori”) purché nel rispetto dei limiti di importo minimo sottoscrivibile da ciascun Investitore previsti dal presente Regolamento.
2.2 Il Fondo investe il proprio patrimonio principalmente nelle quote del fondo di investimento alternativo italiano di tipo chiuso non riservato appartenente alla sua medesima categoria denominato “Partners Group Mercati Privati Opportunità Reali” (di seguito “Fondo Master”), qualificandosi pertanto come fondo feeder.
2.3 Il Fondo ha forma chiusa, pertanto il diritto al rimborso delle Quote viene riconosciuto agli Investitori solo alla scadenza della durata del Fondo, come eventualmente prorogata ai sensi del presente Regolamento, fatte salve le previsioni di cui al successivo articolo 12.7, lettera a) in tema di rimborsi parziali e al successivo articolo 26.3 in tema di liquidazione anticipata del Fondo.
2.4 Non appena determinato, il patrimonio iniziale del Fondo è comunicato alla Banca d’Italia ed è reso noto agli Investitori mediante Avviso. Fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 20, l’ammontare nominale del Fondo è pari a 300.000.000 euro (trecento milioni) (“Ammontare Totale del Fondo”).
2.5 Non è previsto l’obbligo di quotare il Fondo da parte della Società di Gestione. In caso di mancata quotazione le prospettive di liquidità del Fondo, prima della liquidazione dello stesso, sono collegate principalmente alla possibilità che la Società di Gestione proceda a rimborsi parziali delle quote secondo quanto previsto al successivo articolo 12.7, lettera a) dal presente Regolamento.
2.6 L’esercizio del Fondo coincide con l’anno solare. Il primo esercizio ha inizio alla data di chiusura del
Closing Iniziale e si chiude il 31 dicembre immediatamente successivo.
3.1 La durata del Fondo termina, salvo la liquidazione dello stesso, l’ultimo giorno del trimestre di
calendario in cui si verifica il 10° (decimo) anniversario del Closing Finale del Fondo Master. La data
di decorrenza della durata del Fondo sarà comunicata ai sottoscrittori mediante Avviso.
3.2 La Società di Gestione ha facoltà di prorogare la durata del Fondo per un periodo massimo di 3 (tre) anni, ovvero per il diverso termine eventualmente previsto dalla normativa pro–tempore vigente, al fine di completare lo smobilizzo degli investimenti e, in particolare, dell’investimento nel Fondo Master. Dell’avvenuta deliberazione del periodo di proroga è data notizia alla Banca d’Italia e agli Investitori, specificando le motivazioni poste a supporto della relativa decisione.
4.1 L’incarico di Depositario del Fondo è stato conferito a State Street Bank International GmbH – Succursale Italia (di seguito, il “Depositario”), Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx 00, Xxxxxx; iscritta al n. 5757 dell’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia. Aderente al Fondo di Protezione dei Depositi dell’associazione delle banche tedesche. State Street Bank International GmbH - Succursale Italia è la sede secondaria italiana di State Street Bank International GmbH, Xxxxxxxx Xxxxxxx 00, Xxxxxx xx Xxxxxxx (Xxxxxxxx). Le funzioni di emissione e rimborso dei certificati rappresentativi delle quote sono svolte per il tramite del Servizio “Depo Bank & Outsourcing control”, dislocato presso la sede di Via Nizza, 262/57 – Palazzo Lingotto – Torino. Le funzioni di consegna e ritiro dei certificati rappresentativi delle quote sono svolte dal Depositario per il tramite di Intesa Sanpaolo S.p.A. presso la Filiale di Xxxxxx, Xxx Xxxxx, 0. I sottoscrittori possono provvedere direttamente al ritiro dei certificati presso tale filiale ovvero richiederne, in ogni momento, l’inoltro a proprio rischio e spese al domicilio dagli stessi indicato. L’ultima relazione annuale (relazione di gestione) e l’ultima relazione semestrale relative al Fondo sono messe a disposizione del pubblico, entro 30 giorni dalla loro pubblicazione presso la sede del Depositario. Il Sito Internet del Depositario è xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.
5.1 Il valore complessivo netto del Fondo (di seguito, "Valore Complessivo Netto" o “NAV”) è pari al valore delle attività che lo compongono – determinato sulla base dei criteri di valutazione approvati dalla Società di Gestione in ottemperanza della normativa della Banca d’Italia – al netto delle passività.
5.2 Il valore unitario delle Quote ("Valore Unitario delle Quote"), per ciascuna classe, è calcolato dalla Società di Gestione ed è pari al NAV, riferito al giorno di valutazione del patrimonio del Fondo, diviso per il numero di Quote del Fondo, per ciascuna classe, in circolazione alla stessa data. Per “giorno di valutazione” si intende l’ultimo Giorno di ogni trimestre.
5.3 Gli Investitori hanno diritto di ottenere gratuitamente la documentazione relativa ai criteri di valutazione, facendone richiesta alla Società di Gestione.
5.4 Il valore delle Quote è comunicato mediante Avviso agli Investitori con cadenza trimestrale entro i medesimi termini in cui devono essere messe a disposizione degli Investitori le relazioni di cui al successivo articolo 27.
5.5 È facoltà della Società di Gestione sospendere il calcolo e/o la comunicazione del valore delle Quote del Fondo in conseguenza di eventi eccezionali e/o imprevedibili che non ne consentano la regolare determinazione o la comunicazione. Rientrano in tali eventi, a titolo semplificativo e non esaustivo, l’assenza di dati disponibili relativi al valore delle quote del Fondo Master. Ove ricorrano tali circostanze, la Società di Gestione informa della sospensione la Banca d’Italia nonché gli Investitori mediante Avviso. Al cessare delle predette circostanze, la Società di Gestione si adopera per
determinare il valore delle Quote del Fondo non appena possibile e provvede alla relativa comunicazione agli Investitori.
5.6 In ragione della struttura master-feeder, il valore complessivo netto del Fondo dipenderà dal valore del patrimonio del Fondo Master, il quale sarà determinato secondo quanto previsto nell’ambito del relativo regolamento.
5.7 In caso di errore nel calcolo del NAV, per un importo non superiore allo 0,50% del Valore Complessivo Netto corretto (la cosiddetta "soglia di errore di irrilevanza"), la Società di Gestione non sarà soggetta al rispetto degli obblighi informativi altrimenti previsti dalle disposizioni regolamentari vigenti.
6.1 Il Fondo prevede quattro classi di Quote: le Quote “A”, le Quote “C”, le Quote “D” e le Quote “V”. Tutte le Quote sono di uguale valore nominale e con uguali diritti nell’ambito di ciascuna classe e si differenziano per un diverso regime commissionale, per l’ammontare minimo sottoscrivibile e per i soggetti legittimati a detenerle.
SEZIONE (B) - CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
7. Scopo, oggetto, politica di investimento ed altre caratteristiche del Fondo
7.1 Il Fondo investirà almeno l’85% delle proprie attività in quote del Fondo Master, con l’obiettivo di incrementare il valore del patrimonio conferito dagli Investitori nel lungo periodo prevalentemente attraverso i rendimenti attesi dagli investimenti effettuati da parte del Fondo Master. Sono accettate variazioni delle percentuali precedentemente previste al di sotto dell’ammontare minimo se dovute a variazioni del valore dei beni in cui è investito il Fondo.
7.2 Il Fondo potrà investire la parte restante, nei limiti previsti dalla normativa pro tempore vigente, delle proprie attività in liquidità e strumenti finanziari assimilabili quali: (a) strumenti a breve termine del mercato monetario e/o obbligazioni negoziate in mercati regolamentati; (b) quote o azioni di fondi monetari; (c) quote o azioni di fondi obbligazionari armonizzati; (d) titoli di stato italiani, di altri stati membri dell’UE o extra UE e di enti sovranazionali o da questi garantiti e (e) altri strumenti finanziari e forme di investimento di rapida liquidabilità. Il Fondo ha inoltre la facoltà, nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa tempo per tempo in vigore di utilizzare strumenti finanziari derivati (anche qualificabili come derivati OTC) per finalità di copertura e non. In relazione alla finalità d’investimento, il Fondo si può avvalere di una leva finanziaria massima pari al 150 %, espresso dal rapporto tra l’esposizione e il NAV del Fondo e calcolato secondo il metodo degli impegni di cui all’articolo 8 del Regolamento (UE) 231/2013. Ai soli fini di monitoraggio e segnaletici, la SGR calcola la leva finanziaria utilizzando il metodo lordo. Il valore massimo della leva finanziaria calcolata con tale metodo sarà pari a 270 %.
7.3 Nell’esercizio di tali investimenti il Fondo può – entro il limite massimo del 10% del valore complessivo netto – assumere prestiti finalizzati a fronteggiare, in relazione a esigenze di investimento o disinvestimento dei beni del Fondo, sfasamenti temporanei nella gestione della tesoreria.
7.4 Gli investimenti di cui al precedente articolo 7.2 possono essere effettuati in strumenti finanziari denominati in Euro ovvero in valuta estera.
7.5 La Società di Gestione si attiene alle norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio disposte in via generale, con riferimento ai fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso non riservati, dai provvedimenti di attuazione del TUF emanati dalle Autorità di Vigilanza. La diversificazione e il frazionamento degli investimenti del Fondo sarà raggiunta, in coerenza con gli obiettivi di ottimizzazione del portafoglio, prevalentemente tramite l’investimento nel Fondo Master, il quale mira a costruire un portafoglio diversificato di investimenti, diretti e indiretti, in mercati di private equity internazionali. Il Fondo Master potrà, inoltre, acquisire investimenti focalizzati sul settore immobiliare nonché effettuare operazioni attinenti al settore delle infrastrutture con orizzonte temporale coerente con le politiche di investimento tipiche di tale settore. In particolare, il Fondo Master investe, per il tramite di veicoli societari (SPVs) fino al 100% del totale delle attività del Fondo, in un portafoglio selezionato e diversificato di Investimenti Diretti e Investimenti Secondari, costituito principalmente da azioni, strumenti di debito e altri strumenti finanziari ovvero in quote di partecipazione in organismi di investimento collettivo del risparmio (gli ’“OICR”) nel rispetto delle condizioni di cui al Regolamento del Fondo Master. In aggiunta, il Fondo Master, oltre che al rispetto dei suddetti limiti prudenziali, si attiene, inoltre, ai seguenti ulteriori limiti inclusi nel medesimo Regolamento del Fondo Master. In particolare, si prevede che il
patrimonio del Fondo Master potrà essere allocato:
a) in strumenti finanziari del settore private equity (50-100%), infrastrutture (0-40%) ovvero nel settore immobiliare (0-25%);
b) perseguendo la seguente politica di diversificazione per area geografica: (i) 20-80% Europa; e (ii) 20-80% Nord America/Resto del Mondo;
c) in investimenti nel mercato secondario (previsti pari al 30-70% dei complessivi Investimenti Target) e in investimenti diretti (previsti essere pari al 30-70% dei complessivi Investimenti Target);
d) selezionando target operanti su scala internazionale ed attive in diversi settori. Gli investimenti saranno effettuati avendo cura di strutturare il portafoglio applicando opportuni criteri di diversificazione settoriale.
7.6 Il gruppo di cui fa parte il gestore del Fondo Master aderisce ai Principles for Responsible Investment (UNPRI). Il regolamento del Fondo Master prevede, inoltre, che il gestore del Fondo Master investa in modo socialmente responsabile seguendo una Politica di Investimento Responsabile a livello di gruppo, prendendo in considerazione i fattori ESG (environment, social, governance) nella valutazione delle opportunità di investimento per il Fondo Master.
7.7 Per una più ampia descrizione della politica di investimento del Fondo Master si rinvia a quanto
previsto nell’ambito del relativo regolamento del Fondo Master.
8.1 Il periodo di investimento del Fondo (“Periodo di Investimento”) – fissato coerentemente con la durata del periodo di investimento del Fondo Master – è di 4 (quatto) anni e decorre dalla data del Closing Finale, ferma restando la possibilità per la Società di Gestione di prorogare la durata del Periodo di Investimento fino ad un massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi.
8.2 Dopo la fine del Periodo di Investimento, possono essere effettuati solo Investimenti in liquidità e
strumenti finanziari assimilabili ai sensi dell’articolo 7.2 del presente Regolamento.
9. Principali profili di rischio dell’investimento nel Fondo
9.1 I rischi connessi all’investimento in Quote del Fondo sono in primo luogo riconducibili alle possibili variazioni del valore della Quota e, in particolare, al fatto che il Fondo ha natura di fondo feeder investendo prevalentemente in quote del Fondo Master. Inoltre per sua natura un fondo chiuso è un investimento di lungo periodo per il quale non esiste obbligo di rimborso o di riacquisto delle Quote prima della scadenza della durata del Fondo, come prorogata eventualmente ai sensi del Regolamento.
9.2 Non essendo prevista la quotazione, le prospettive di liquidità dell'investimento prima della scadenza della durata del Fondo sono pertanto collegate unicamente alla possibilità che la SGR proceda ai rimborsi parziali delle Quote e/o alla distribuzione di proventi secondo quanto previsto dal Regolamento.
9.3 Per apprezzare il rischio connesso a tale investimento occorre considerare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli elementi di rischio indicati nella documentazione messa a disposizione all’Investitore prima dell’investimento ai sensi del TUF. Con particolare riferimento ai rischi
connessi all’investimento da parte del Fondo nel Fondo Master, al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento, gli Investitori sono invitati a valutare le informazioni contenute nel regolamento e nella documentazione messa a disposizione all’Investitore da parte del gestore del Fondo Master che potrà essere richiesta alla Società di Gestione ai sensi presente Regolamento.
9.4 La presenza di tali rischi può pertanto determinare la possibilità di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione del capitale. Tali rischi devono essere adeguatamente compresi e valutati prima di decidere un eventuale investimento nel Fondo.
9.5 Il profilo di rischio è determinato utilizzando un modello di gestione del rischio che, attraverso un rating quantitativo di rischio, consente di assegnare la relativa classe di profilo di rischio del Fondo. Il rating di rischio è determinato sulla base di punteggi di rischio assegnati ai cinque fattori di rischio definiti in conformità con il del Regolamento (UE) 231/2013.
9.6 Il risultato di tale modello stima preliminarmente un posizionamento del livello di rischio del Fondo
nella categoria di rischio “Alto”.
10. Caratteristiche delle Quote
10.1 È prevista l’emissione di 4 (quattro) classi di Quote:
- Quote A, riservate agli Investitori che sottoscrivono importi non inferiori a Euro 50.000 (cinquantamila) sino a Euro 1.000.000 (un milione) al netto di oneri, costi e spese di sottoscrizione;
- Quote C, riservate a consulenti finanziari, dipendenti, dirigenti e componenti dei Consigli di Amministrazione di tutte le società del Gruppo che sottoscrivono importi non inferiori a Euro
50.000 (cinquantamila) al netto di oneri, costi e spese di sottoscrizione;
- Quote D, riservate agli Investitori che sottoscrivono importi non inferiori a Euro 1.050.000 (un milione e cinquanta mila) sino a Euro 2.500.000 (due milioni e cinquecento mila) al netto di oneri, costi e spese di sottoscrizione;
- Quote V, riservate agli Investitori che sottoscrivono importi non inferiori a Euro 2.550.000 (due milioni cinquecento cinquanta mila) al netto di oneri, costi e spese di sottoscrizione.
La partecipazione al Fondo in qualunque momento conseguita comporta l’accettazione del presente
Regolamento.
10.2 Il valore nominale di ciascuna Quota di partecipazione, indipendentemente dalla classe di appartenenza, è di Euro 50.000 (cinquantamila). Le Quote non sono frazionabili, conseguentemente è possibile soltanto la sottoscrizione di un numero intero di Quote.
10.3 Le Quote di partecipazione al Fondo sono tutte di uguale valore nell’ambito di ciascuna classe e con
uguali diritti.
11. Operazioni con parti correlate o in conflitto di interesse
11.1 La Società di Gestione vigila per l’individuazione dei conflitti di interessi e adotta procedure interne idonee a salvaguardare i diritti del Fondo e degli Investitori, in modo tale da ridurre al minimo il rischio potenzialmente derivante da operazioni in conflitto di interesse.
11.2 Le operazioni con parti correlate o in conflitto di interessi sono effettuate nel rispetto delle
previsioni del Regolamento, delle politiche adottate dalla Società di Gestione per l’effettuazione di operazioni con parti correlate o in conflitto di interesse e, in ogni caso, con le cautele previste dalle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti. In particolare, tutte le tematiche inerenti alla gestione dei conflitti di interesse formano oggetto di disamina da parte del Consiglio di Amministrazione previa analisi da parte dei consiglieri indipendenti.
11.3 Il Fondo non può acquistare beni direttamente o indirettamente ceduti o conferiti da un socio, amministratore, direttore generale o sindaco della Società di Gestione, né cedere tali beni direttamente o indirettamente ai medesimi soggetti.
11.4 La Società di Gestione, nell’interesse del Fondo e nel rispetto delle norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio, si riserva la possibilità di investire in quote o azioni di OICR promossi o gestiti da Società rientranti nel Gruppo Intesa Sanpaolo (c.d. OICR collegati) ovvero di altre categorie di strumenti finanziari emessi da Società rientranti nel medesimo Gruppo di appartenenza della Società di Gestione.
11.5 La Società di Gestione, i componenti del Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione e i dipendenti della medesima e di altre società facenti parte del Gruppo potranno sottoscrivere, acquistare e detenere Quote di partecipazione al Fondo.
12.1 Costituiscono Introiti di pertinenza del Fondo tutti i flussi di cassa a qualunque titolo generati dall’impiego delle somme corrisposte al Fondo quali i versamenti o comunque collegati alle operazioni di investimento o di disinvestimento. Rientrano, in particolare, tra gli Introiti:
(i) ogni rimborso dei capitali investiti e le plusvalenze o altri introiti realizzati a fronte
dell’investimento nel Fondo Master;
(ii) gli interessi ed altri eventuali proventi realizzati a valere sulla liquidità detenuta dal Fondo; e
(iii) ogni altra componente di reddito realizzata dall’impiego delle risorse del Fondo o
comunque ad essi collegata.
12.2 La Società di Gestione ha la facoltà di utilizzare gli Introiti per:
a) effettuare nuove sottoscrizioni nel Fondo Master;
b) effettuare, ove consentito, nuovi investimenti secondo quanto previsto dal precedente articolo 7.2;
c) far fronte agli impegni assunti con il Fondo Master;
d) rimborsare i prestiti ai sensi dell’articolo 7.3;
e) far fronte ai costi e alle spese collegate con la gestione del Fondo, incluse le Commissioni di Gestione;
f) costituire riserve per far fronte a specifici rischi.
12.3 La Società di Gestione valuta, a propria assoluta discrezione, la forma più idonea per la copertura degli esborsi di cui al precedente articolo 12.2.
12.4 Gli Introiti che la Società di Gestione non utilizza per la copertura degli esborsi di cui ai precedenti commi e che la stessa non accantona per far fronte a specifici rischi, costituiscono importi distribuibili
agli Investitori del Fondo (gli “Introiti Distribuibili”).
12.5 Gli Introiti Distribuibili sono distribuiti agli Investitori, secondo le modalità di seguito indicate, previa delibera del Consiglio di Amministrazione. Una volta adottata tale delibera, il Consiglio di Amministrazione invia agli Investitori una comunicazione nella quale viene indicato l’ammontare degli Introiti Distribuibili che la Società di Gestione intende distribuire, nonché le relative modalità e i termini di distribuzione.
12.6 Le distribuzioni di Introiti Distribuibili sono effettuate, a discrezione della Società di Gestione, previa approvazione della relazione annuale o della relazione finanziaria relativa al diverso periodo di riferimento che la Società di Gestione può di volta in volta determinare per le distribuzioni. Le distribuzioni vengono effettuate in Euro previa conversione in Euro di eventuali altre valute.
12.7 Gli Introiti Distribuibili possono essere distribuiti agli Investitori:
a) a titolo di rimborsi parziali pro-quota di capitale (di seguito, i “Rimborsi Parziali”);
b) a titolo di proventi, una volta restituito integralmente il capitale investito attraverso i Rimborsi Parziali di cui alla lettera a) sopra indicata e sino a concorrenza degli utili conseguiti dal Fondo riflessi nella relazione di periodo redatto dalla Società di Gestione (di seguito, i “Proventi”).
12.8 È facoltà della Società di Gestione deliberare, secondo il proprio prudente apprezzamento, tenuto conto dell’interesse degli Investitori nonché dei diritti e delle legittime aspettative dei creditori del Fondo ed, in generale, dell'esigenza di mantenere la stabilità finanziaria di lungo periodo del Fondo, la distribuzione di Introiti Distribuibili in misura inferiore al 100% dell’importo complessivo distribuibile ovvero la mancata distribuzione di Introiti Distribuibili.
12.9 L’ammontare degli importi distribuiti a titolo di Proventi non potrà in ogni caso eccedere
l’ammontare del risultato effettivo di gestione del Fondo maturato nel periodo di riferimento.
12.10 In relazione a ciascun periodo di riferimento, i Rimborsi Parziali pro-quota e i Proventi sono distribuiti fra gli Investitori in proporzione al controvalore delle Quote possedute da ciascuno di essi. Hanno diritto alla distribuzione dei Proventi ed ai Rimborsi Parziali gli Investitori che risultano titolari di Quote nel giorno di approvazione della relazione annuale o della relazione finanziaria del periodo di riferimento della distribuzione.
12.11 I pagamenti sono effettuati mediante accredito del relativo importo sul conto corrente indicato da ciascun Investitore nel modulo di sottoscrizione, ovvero come successivamente comunicato alla Società di Gestione. L’estinzione dell’obbligazione di pagamento a carico della Società di Gestione si determina al momento della ricezione, da parte dell’avente diritto, del mezzo di pagamento disposto dal Depositario.
12.12 Il pagamento viene effettuato per il tramite del Depositario su istruzione della Società di Gestione e deve avvenire entro e comunque non oltre 15 (quindici) Giorni dalla data di ricezione da parte del Depositario della richiesta della Società di Gestione medesima. Agli Investitori è data notizia della distribuzione mediante Avviso, con indicazione delle somme poste in distribuzione a titolo di Rimborsi Parziali ovvero di Proventi.
12.13 Le somme non riscosse entro il termine di 10 (dieci) Giorni dall’inizio delle operazioni di pagamento sono depositate in un conto intestato alla Società di Gestione, vincolato al pagamento delle somme suddette, presso il Depositario, con sotto rubriche nominative intestate agli aventi diritto ove tecnicamente possibile. Tali somme non sono produttive di interessi.
12.14 Il diritto a riscuotere le somme da parte degli aventi diritto si prescrive nei termini di legge, a
decorrere dalla data fissata per la loro distribuzione ai sensi del presente articolo, in favore:
(i) del Fondo, qualora il termine di prescrizione scada anteriormente alla pubblicazione del rendiconto finale di liquidazione del Fondo medesimo; ovvero
(ii) della Società di Gestione, qualora il termine di prescrizione scada successivamente alla pubblicazione del rendiconto finale di liquidazione del Fondo.
13. Regime delle spese e compenso della SGR
13.1 Le spese a carico del Fondo sono rappresentate da:
- la commissione di gestione, da calcolarsi a partire dal Closing Iniziale e per l’intera durata del Fondo, da corrispondersi in 4 (quattro) rate trimestrali anticipate, spettante alla Società di Gestione (di seguito, la “Commissione di Gestione”), pari:
a) all’1, 30% (uno virgola trenta per cento) su base annua dell’Ammontare Totale degli Importi Sottoscritti dai Sottoscrittori di Quote A. A partire dal sesto anno successivo al Closing Finale, l’aliquota della commissione di gestione sarà ridotta nella misura progressiva del 10% (dieci per cento) all’anno per ciascun anno seguente, rispetto all’aliquota applicata nell’anno precedente. Nel caso di proroga della durata del Fondo di cui al precedente articolo 3.2. l’aliquota della commissione di gestione sarà ridotta nella misura progressiva del 20% (venti per cento) all’anno per ciascun anno seguente, rispetto all’aliquota applicata nell’anno precedente;
b) allo 0,60% (zero virgola sessanta per cento) su base annua dell’Ammontare Totale degli Importi Sottoscritti dai Sottoscrittori di Quote C. A partire dal sesto anno successivo al Closing Finale, l’aliquota della commissione di gestione sarà ridotta nella misura progressiva del 10% (dieci per cento) all’anno per ciascun anno seguente, rispetto all’aliquota applicata nell’anno precedente. Nel caso di proroga della durata del Fondo di cui al precedente articolo 3.2. l’aliquota della commissione di gestione sarà ridotta nella misura progressiva del 20% (venti per cento) all’anno per ciascun anno seguente, rispetto all’aliquota applicata nell’anno precedente;
c) all’1,10% (uno virgola dieci per cento) su base annua dell’Ammontare Totale degli Importi Sottoscritti dai Sottoscrittori di Quote D. A partire dal sesto anno successivo al Closing Finale, l’aliquota della commissione di gestione sarà ridotta nella misura progressiva del 10% (dieci per cento) all’anno per ciascun anno seguente, rispetto all’aliquota applicata nell’anno precedente. Nel caso di proroga della durata del Fondo di cui al precedente articolo 3.2. l’aliquota della commissione di gestione sarà ridotta nella misura progressiva del 20% (venti per cento) all’anno per ciascun anno seguente, rispetto all’aliquota applicata nell’anno precedente;
d) allo 0,60% (zero virgola sessanta per cento) su base annua dell’Ammontare Totale degli Importi Sottoscritti dai Sottoscrittori di Quote V. A partire dal sesto anno successivo al Closing Finale, l’aliquota della commissione di gestione sarà ridotta nella misura progressiva del 10% (dieci per cento) all’anno per ciascun anno seguente, rispetto all’aliquota applicata nell’anno precedente. Nel caso di proroga della durata del Fondo di cui al precedente articolo 3.2. l’aliquota della commissione di gestione sarà ridotta nella misura progressiva del 20% (venti per cento) all’anno per ciascun anno seguente, rispetto all’aliquota applicata nell’anno precedente.
Le commissioni maturate nel corso del primo trimestre solare in cui cade il Closing Iniziale saranno determinate pro-rata temporis;
- il compenso da riconoscere al Depositario, calcolato trimestralmente sulla base dell’ultimo
NAV disponibile, a partire dal Closing Iniziale e corrisposto in via posticipata, composto da:
a) una commissione massima di 0,0399% per lo svolgimento dei controlli previsti dalla normativa tempo per tempo vigente e l’esecuzione delle operazioni connesse all’emissione ed all’estinzione dei certificati rappresentativi delle quote del Fondo, calcolata su base annua sul valore complessivo netto del Fondo;
b) una commissione massima di 0,0035% per la custodia ed amministrazione degli strumenti finanziari, calcolata su base annua sul valore complessivo netto del Fondo.
c) una commissione massima di 0,0266% per la tenuta dei conti di Liquidità, calcolata su base annua sul valore complessivo netto del Fondo.
Le suddette commissioni si considerano al netto dell’Imposta sul Valore Aggiunto e di ogni tributo od onere, che verranno applicati in base alle normative ed alle interpretazioni di tempo in tempo vigenti.
Le commissioni si intendono vigenti a partire dalla data di costituzione del Fondo, ovvero dalla data del Closing Iniziale del Fondo. Le commissioni concernenti il primo trimestre saranno determinate pro-rata temporis;
- costi connessi con l’acquisizione e la dismissione delle attività del Fondo, ivi incluse a titolo meramente esemplificativo, le commissioni di gestione e di performance pagate al gestore del Fondo Master le spese legali, fiscali e giudiziarie e quelle relative alle consulenze professionali sostenute nell’interesse del Fondo, le spese relative all’attività di gestione del rischio di cambio, le spese sostenute in relazione alle attività di monitoraggio della performance dei sottostanti, reportistica periodica e la relativa analisi dei rischi, se affidate in outsourcing a soggetti terzi, le spese di valorizzazione degli Investimenti in portafoglio, di tenuta della contabilità e redazione, revisione e certificazione dei rendiconti del Fondo, ivi compreso quello finale di liquidazione e degli altri documenti contabili;
- le spese inerenti alla costituzione, alla convocazione e al funzionamento dell’Assemblea
degli Investitori;
- tutti gli oneri fiscali posti per legge a carico del Fondo o il cui presupposto sia collegato al patrimonio o alle attività del Fondo;
- le spese di redazione, stampa e invio dei documenti costitutivi del fondo e dei periodici e degli altri documenti informativi destinati agli Investitori;
- gli oneri finanziari e i costi bancari in genere;
- l’eventuale contributo annuale da versare alle Autorità di Xxxxxxxxx;
- ogni costo e sopravvenienza passiva (da intendersi come costi ed oneri emersi in sede differita) inerente quanto indicato nei punti che precedono, salva la responsabilità della Società di Gestione in caso di violazione dei propri doveri ai sensi del presente Regolamento.
Il pagamento delle suddette spese è disposto dalla Società di Gestione mediante prelievo dalle disponibilità del Fondo con valuta del giorno di effettiva erogazione degli importi.
13.2 Con riguardo al regime dei costi e delle spese oltre che ai compensi del gestore del Fondo Master xx
rinvia a quanto previsto nell’ambito del relativo regolamento del Fondo Master.
13.3 Le spese a carico degli Investitori sono:
- una commissione di ingresso (la “Commissione di Ingresso”) pari allo 0,8 % (zero virgola otto per cento) dell’Ammontare Totale degli Importi Sottoscritti, da corrispondere in aggiunta all’importo sottoscritto. La Commissione di Ingresso deve essere corrisposta dal Sottoscrittore una tantum alla data del Closing al quale il Sottoscrittore viene ammesso al Fondo. La Società di Gestione si riserva la facoltà di concedere, in fase di sottoscrizione delle Quote, la riduzione della Commissione di Ingresso fino al 100% (cento per cento);
- imposte, oneri e tasse dovuti secondo le disposizioni normative tempo per tempo vigenti;
- i costi effettivamente sostenuti dalla Società di Gestione per l’emissione e la trasformazione dei certificati e la spedizione dei medesimi presso la sede legale o il domicilio degli Investitori fino a un massimo di Euro 50 oltre a rimborso spese postali;
- le spese relative al mezzo di pagamento utilizzato per l’incasso dei versamenti e per il
rimborso parziale o totale delle Quote;
- le spese postali e gli altri oneri di spedizione, diversi da quelli posti espressamente a carico del Fondo, a fronte della corrispondenza e della documentazione (compresi i Certificati Nominativi) inviata all’Investitore medesimo secondo le modalità previste dal Regolamento e/o dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti;
- le imposte di bollo, quando dovute. Laddove sia possibile calcolare l’imposta di bollo a carico del singolo Investitore anticipatamente e con certezza, la Società di Gestione può chiedere all’interessato di costituire la provvista finanziaria necessaria al pagamento dell’imposta dovuta; ove l’Investitore non provveda tempestivamente, la Società di Gestione trattiene l’importo dovuto, maggiorato degli interessi legali, dalla prima distribuzione di Introiti Distribuibili a favore dell’Investitore debitore.
13.4 Sono a carico della Società di Gestione:
- le spese relative all’organizzazione ed al funzionamento della Società di Gestione
medesima;
- tutti gli oneri non esplicitamente indicati come a carico del Fondo o degli Investitori nel presente Regolamento.
SEZIONE (C) - MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO
14. Assemblea degli Investitori
14.1 Gli Investitori si riuniscono in assemblea (“Assemblea degli Investitori” o “Assemblea”) esclusivamente al fine di deliberare in merito alla sostituzione della Società di Gestione. Ove richiesto dalla Società di Gestione, l’Assemblea potrà essere inoltre essere convocata, al verificarsi di determinate condizioni, per esprimersi circa l’eventuale sostituzione del Gestore del Fondo Master.
14.2 La convocazione dell’Assemblea può avvenire anche al di fuori della sede legale della Società di
Gestione.
14.3 L’Assemblea degli Investitori è convocata dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione, con un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni, mediante Avviso che deve indicare l’ordine del giorno, l’ora, il luogo dell’adunanza e l’indicazione della materia da trattare. L’Assemblea degli Investitori si considera validamente costituita, anche nel caso in cui non siano rispettate le formalità suddette, purché sia rappresentato, anche per delega, il 100% (cento per cento) delle Quote e nessuno degli Investitori si opponga alla trattazione dell’ordine del giorno.
14.4 L’Assemblea degli Investitori è altresì convocata tempestivamente, su richiesta di tanti Investitori che
rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) del valore delle Quote in circolazione.
14.5 Sia ai fini costitutivi che a quelli deliberativi è consentito l’intervento in Assemblea degli Investitori mediante teleconferenza o videoconferenza a condizione che tali modalità consentano: (i) l’identificazione degli intervenuti all’Assemblea; (ii) la parità informativa dei membri; (iii) la discussione e l’intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché la ricezione, trasmissione e visione dei documenti; (iv) la contestualità dell’esame delle questioni trattate e della deliberazione.
14.6 Gli Investitori possono farsi rappresentare in Assemblea. La delega deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla Società di Gestione; la delega è sempre revocabile con atto che deve pervenire al rappresentante almeno il Giorno Lavorativo precedente a quello previsto per l’adunanza. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia stato espressamente indicato nella delega.
14.7 L’Assemblea degli Investitori è presieduta dal Presidente della stessa, che può farsi assistere da un Segretario nominato dall’Assemblea. Il Presidente dell’Assemblea è eletto dall’Assemblea degli Investitori, anche tra soggetti diversi dagli Investitori. Le riunioni dell’Assemblea si considerano tenute nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.
14.8 L'Assemblea degli Investitori, convocata ai sensi del presente articolo, delibera validamente sulla sostituzione della Società di Gestione ai sensi dell’articolo 16 con il voto favorevole di tanti Investitori che rappresentino almeno il 70% (settanta per cento) del totale delle Quote in circolazione.
15. Compiti e responsabilità della Società di Gestione
15.1 La gestione del Fondo compete alla Società di Gestione, che vi provvede nell’interesse degli Investitori e nel rispetto delle prescrizioni del TUF, del Regolamento Banca d’Italia, delle Autorità
di Vigilanza e del presente Regolamento.
15.2 Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione è l’organo responsabile della gestione del Fondo e, come tale, attua la politica di investimento e disinvestimento del Fondo descritta nel presente Regolamento.
15.3 Il Consiglio di Amministrazione, conformemente alle previsioni statutarie e nel rispetto delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti, può conferire deleghe interne in ordine all’attuazione delle politiche di investimento del Fondo secondo quanto previsto al successivo articolo 15.4 del presente Regolamento.
15.4 L’attuazione della politica di investimento del Fondo spetta al Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione il quale, senza limitazione o esonero di responsabilità, può conferire deleghe, conformemente alle previsioni statutarie, all’Amministratore Delegato, a propri membri e a dirigenti della SGR.
15.5 Nell’interesse degli Investitori, la Società di Gestione esercita i diritti inerenti alle attività ed agli strumenti finanziari nei quali è investito il patrimonio del Fondo, salvo diversa disposizione di legge.
15.6 La Società di Gestione è responsabile verso gli Investitori dell’adempimento ai propri compiti secondo le regole del mandato.
15.7 Al fine di consentire ai detentori di quote del Fondo di beneficiare delle medesime informazioni offerte ai detentori di quote del Fondo Master, la Società di Gestione ha in essere un accordo con la società di gestione del Fondo Master che, tra le altre cose, disciplina: a) lo scambio di informazioni relative alla gestione del Fondo Master; b) le caratteristiche e il funzionamento del Fondo Master; c) le modalità di investimento e di disinvestimento del Fondo nel Fondo Master; d) le vicende che interessano le procedure di emissione e rimborso delle quote del Fondo Master; f) il coordinamento delle relazioni di revisione; g) le modalità di revisione dell’assetto della struttura master-feeder.
15.8 La Società di Gestione controlla con continuità l’attività del Fondo Master anche e soprattutto avvalendosi delle informazioni ricevute da parte dello stesso e includerà nelle comunicazioni agli Investitori e nella relazione annuale del Fondo informazioni relative al Fondo Master.
15.9 Gli Investitori possono richiedere alla Società di Gestione di ricevere, senza costi, copia cartacea del regolamento, della documentazione d’offerta, della relazione di gestione annuale e la relazione semestrale del Fondo Master. Se richiesto, la Società di Gestione comunica al Depositario le informazioni relative al Fondo Master in suo possesso che risultino necessarie per il corretto svolgimento delle funzioni del depositario.
15.10 Nell’esercizio delle sue funzioni, il Consiglio di Amministrazione può avvalersi, a titolo meramente consultivo, della collaborazione di esperti esterni alla Società di Gestione, ferma restando la propria responsabilità in ordine alle scelte adottate.
16. Sostituzione della Società di Gestione
16.1 La sostituzione della Società di Gestione con un nuovo gestore (di seguito, il “Nuovo Gestore”) può avvenire unicamente:
(a) ove consti una delibera motivata dell’Assemblea degli Investitori approvata con il voto favorevole di tanti Investitori che rappresentino almeno il 70% (settanta per cento) del totale delle Quote in circolazione:
(i) in qualsiasi momento, ove ricorrano le ipotesi di giusta causa; ovvero
(ii) in caso di insussistenza di giusta causa, solo dopo la fine del Periodo di Investimento e a condizione che l’Assemblea degli Investitori abbia comunicato per iscritto alla Società di Gestione, con preavviso di almeno 12 (dodici) mesi, l’intenzione di adottare la delibera di sostituzione;
(b) con delibera del Consiglio di Amministrazione qualora la sostituzione dovesse risultare necessaria a fronte di operazioni societarie (quali, a titolo esemplificativo, fusione, scissione, conferimento d’azienda, modifica dell’oggetto sociale, liquidazione) relative alla Società di Gestione che comportino la necessità di proseguire la gestione del Fondo a cura di altra società di gestione del risparmio.
Nel caso di cui al precedente punto (a) (ii), la Società di Gestione ha diritto a prelevare dal Fondo un indennizzo pari all’ammontare della Commissione di Gestione maturata fino alla data in cui il gestore che deve sostituire la Società di Gestione subentrerà nella gestione del Fondo.
16.2 Nei casi previsti all’articolo 16.1 lettere (a) trovano applicazione le seguenti disposizioni:
(A) il Presidente dell’Assemblea degli Investitori convoca tempestivamente l’Assemblea al fine
di individuare il Nuovo Gestore;
(B) l’Assemblea degli Investitori comunica alla Società di Gestione, entro 10 (dieci) Giorni dalla data della relativa deliberazione, il nominativo del Nuovo Gestore. La Società di Gestione, entro 30 (trenta) Giorni dalla data di ricezione della suddetta comunicazione si impegna a deliberare le modifiche al Regolamento conseguenti alla sostituzione della Società di Gestione con il Nuovo Gestore. Il nuovo testo del Regolamento dovrà essere approvato dal Nuovo Gestore e sottoposto all’approvazione della Banca d’Italia (ove richiesto dalle norme vigenti);
(C) Ove l’Assemblea degli Investitori non adotti alcuna deliberazione in merito alla sostituzione del Gestore, ovvero non individui il Nuovo Gestore ai sensi della precedente lettera (A), ovvero qualora la Banca d’Italia non approvi le modifiche regolamentari deliberate dall’Assemblea dei Partecipanti ai sensi della precedente lettera (A), se l’approvazione in questione è richiesta dalle norme tempo per tempo vigenti, la Società di Gestione procede alla liquidazione del Fondo, ai sensi dell’articolo 26 del Regolamento.
(D) A decorrere, rispettivamente, dalla data della sostituzione oggetto della deliberazione dell’Assemblea degli Investitori ai sensi dell’articolo 16.1 lettera (A), la Società di Gestione si deve limitare a una gestione prudente e ordinaria e non può deliberare alcun nuovo investimento e/o disinvestimento se non previa delibera favorevole dell’Assemblea degli Investitori. Resta salvo quanto previsto alla precedente lettera (C) in merito alla liquidazione del Fondo da parte della Società di Gestione.
16.3 Nel caso previsto all’articolo 16.1 lettera (b), il Presidente dell’Assemblea degli Investitori è tempestivamente informato della necessità di procedere alla sostituzione della Società di Gestione e dei motivi che l’hanno determinata con apposita comunicazione inviata a mezzo lettera raccomandata A.R. anticipata via posta elettronica. Resta inteso che nel caso di operazioni societarie che comportino la sostituzione del Gestore con un altro gestore del medesimo gruppo non sarà necessaria l’assunzione di alcuna delibera da parte dell’Assemblea.
16.4 L’efficacia della sostituzione è sospesa sino a che il Nuovo Gestore sia subentrato nello svolgimento
delle funzioni svolte dalla Società di Gestione. Sino all’avvenuta sostituzione la Società di Gestione
ha il diritto di percepire le commissioni.
17. Compiti e responsabilità del Depositario
17.1 I rapporti fra la Società di Gestione e il Depositario sono regolati da apposita convenzione, che
specifica tra l’altro:
(i) le funzioni svolte dal Depositario, con particolare riferimento alle modalità e responsabilità di custodia delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari di pertinenza del patrimonio del Fondo;
(ii) i flussi informativi necessari per la riconciliazione dei dati contabili;
(iii) le modalità con le quali il Depositario è interessato in occasione di ogni transazione avente ad oggetto gli attivi del Fondo;
(iv) le modalità di regolamento delle operazioni relative alla gestione del patrimonio del Fondo.
17.2 Tra il Depositario e la Società di Gestione sono definite apposite procedure, sviluppate anche con
l’ausilio di supporti telematici, volte a:
(i) acquisire e riscontrare i dati relativi alle operazioni di sottoscrizione e di richiamo degli impegni;
(ii) consentire al Depositario il corretto e tempestivo svolgimento delle proprie funzioni;
(iii) verificare la corretta esecuzione, da parte della Società di Gestione, delle attività di valorizzazione del patrimonio ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla vigente normativa di settore.
17.3 Il Depositario, sotto la propria responsabilità e previo consenso della Società di Gestione, può sub- depositare la totalità o una parte degli strumenti finanziari di pertinenza del Fondo presso soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti.
17.4 La Società di Gestione può revocare in qualsiasi momento l’incarico conferito a tempo indeterminato al Depositario, che, a sua volta, può rinunciare allo stesso con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi nel Periodo di Investimento e di almeno 12 mesi successivamente alla data di scadenza del Periodo di Investimento. L’efficacia della revoca o della rinuncia è sospesa sino a che:
(i) un altro depositario in possesso dei requisiti normativi previsti, accetti l’incarico di
depositario del Fondo in sostituzione del precedente;
(ii) la conseguente modifica del Regolamento secondo quanto previsto al successivo articolo 25;
(iii) le attività e, ove detenute dal Depositario, le disponibilità liquide del Fondo siano trasferite ed accreditate presso il nuovo Depositario.
18. Sottoscrizione delle Quote
18.1 Il patrimonio del Fondo viene raccolto mediante una o più emissioni di Quote. Non sono previste emissioni di Quote successive al Closing Finale. Nessun singolo Investitore potrà sottoscrivere Quote per un ammontare tale da comportare il raggiungimento di una partecipazione pari o superiore al 20% dell’Ammontare Totale del Fondo.
18.2 La sottoscrizione delle Quote si effettua attraverso la compilazione della domanda di sottoscrizione,
redatta su apposito modulo predisposto dalla Società di Gestione, indirizzato alla Società di Gestione (anche per il tramite dei Soggetti Collocatori) e sottoposto all’accettazione della Società di Gestione. Nella domanda sono indicati, tra l’altro, le generalità dell’Investitore e o degli Investitori e l’importo che il medesimo intende sottoscrivere. La Società di Gestione non accetta domande di sottoscrizione che risultino incomplete, alterate o comunque non conformi a quanto previsto nel presente Regolamento ovvero nel modulo di sottoscrizione. Esaurite positivamente le verifiche richieste dal Regolamento e dalle norme vigenti, la Società di Gestione conferma mediante Avviso l’accettazione delle domande di sottoscrizione.
18.3 La sottoscrizione delle Quote è immediatamente definitiva e vincolante per l’Investitore, il quale si obbliga con la stessa – subordinatamente all’accettazione della Società di Gestione – ad agire in conformità con i termini del presente Regolamento – di cui dichiara di aver ricevuto copia nell’ambito delle operazioni di sottoscrizione – ed in particolare ad effettuare i versamenti richiesti dalla Società di Gestione con le modalità e nei termini previsti dal Regolamento stesso. Sono in ogni caso salvi i diritti, nel caso di offerta fuori sede, degli Investitori classificati come investitori non professionali ai sensi dell’articolo 30, comma 6, del TUF, come disciplinati dai moduli predisposti dalla Società di Gestione per la raccolta delle domande di sottoscrizione. In tal caso l’efficacia della sottoscrizione delle Quote è sospesa per la durata di 7 giorni dalla data di sottoscrizione da parte dell’Investitore non professionale.
18.4 La sottoscrizione delle Quote non può essere subordinata a condizioni, vincoli ed oneri di qualsiasi natura diversi da quelli indicati nel Regolamento.
18.5 La Società di Gestione ha conferito mandato per il collocamento delle Quote a intermediari abilitati (i “Soggetti Collocatori”), che possono operare anche a mezzo di sub-collocatori autorizzati e/o con le modalità descritte nel successivo articolo 18.6.
18.6 La sottoscrizione delle Quote può avvenire anche mediante conferimento – tramite il modulo di sottoscrizione – di mandato con rappresentanza al Soggetto Collocatore. In virtù del mandato conferito al Soggetto Collocatore, quest’ultimo provvede, in nome e per conto del mandante, a sottoscrivere le quote del Fondo anche provvedendo ad addebitare il conto corrente dell’Investitore ai fini del pagamento degli importi, detenere le stesse, espletare tutte le necessarie formalità amministrative, anche connesse alla distribuzione degli Introiti. Il conferimento di tale mandato – il cui contenuto è integralmente riportato nel modulo di sottoscrizione – non comporta effetti sulla partecipazione al Fondo, che resta disciplinata in via esclusiva dal Regolamento, anche nelle ipotesi di revoca e sospensione dell’incarico medesimo, né alcun onere aggiuntivo o maggiorazione di spese, oltre quelle previste, a carico del Sottoscrittore, nel Regolamento. L’Investitore può revocare in qualsiasi momento il mandato conferito al Soggetto Collocatore.
19. Periodo di sottoscrizione delle Quote
19.1 Il termine massimo di sottoscrizione delle Quote è di 12 (dodici) mesi a decorrere del Closing Iniziale (“Periodo di Sottoscrizione”), durante il quale si potranno verificare uno o più closing, il cui ultimo sarà il Closing Finale (“Closing Finale”). In relazione all’andamento delle adesioni, la Società di Gestione può, tuttavia, anticipare la data di chiusura delle sottoscrizioni dandone comunicazione alla Banca d’Italia e agli Investitori. La chiusura delle sottoscrizioni sarà deliberata a cura della SGR entro la scadenza del Periodo di Sottoscrizione e sarà successivamente comunicata mediante Avviso agli Investitori dalla Società di Gestione.
19.2 Se prima della scadenza del Periodo di Sottoscrizione vengono raccolte sottoscrizioni per almeno
Euro 100.000.000 (cento milioni) la Società di Gestione può comunicare agli Investitori a mezzo Avviso la data decorsa la quale:
(a) le sottoscrizioni già effettuate sono ritenute definitive e vincolanti, con obbligo degli Investitori di effettuare i versamenti in conformità al successivo articolo;
(b) la Società di Gestione può dare inizio alle operazioni di investimento del Fondo (incluso l’investimento nel Fondo Master), pur proseguendo l’attività di sottoscrizione delle Quote sino alla scadenza del Periodo di Sottoscrizione.
19.3 La comunicazione indica inoltre:
(i) l’ammontare complessivo delle sottoscrizioni ricevute;
(ii) l’importo dei versamenti che i Sottoscrittori devono corrispondere al Fondo ai sensi del successivo articolo;
(iii) l’importo degli oneri da corrispondersi, inclusa la Commissione di Ingresso, ove applicabile;
(iv) il termine, non inferiore a 7 (sette) Giorni a decorrere dalla data della comunicazione, entro cui devono essere effettuati i pagamenti di cui ai punti (ii) e (iii) che precedono.
(v) le sottoscrizioni intervenute tra la data del Closing Iniziale e il Closing Finale, vengono registrate alla data di ciascun Closing, che la Società di Gestione stabilisce a propria discrezione. L’Ammontare degli Importi Sottoscritti viene aumentato in misura corrispondente, esclusivamente al Closing successivo di riferimento, indipendentemente dalla data della singola sottoscrizione ovvero da quella in cui sia intervenuta la relativa accettazione da parte della Società di Gestione.
19.4 La Società di Gestione comunica agli Investitori mediante Avviso la data di ciascun Closing. La comunicazione indica inoltre:
(i) l’ammontare complessivo delle sottoscrizioni ricevute fino al Closing di riferimento, distinguendo tra quelle che siano già state oggetto di precedenti comunicazioni ai sensi del precedente articolo 19.2 o del presente articolo 19.4 e quelle successive;
(ii) l’importo dei versamenti che i nuovi Sottoscrittori devono corrispondere al Fondo, unitamente agli interessi, ai sensi dell’articolo 21.2;
(iii) l’importo degli oneri da corrispondersi ai sensi del presente Regolamento, inclusa la Commissione di Ingresso, ove applicabile;
(iv) il termine, non inferiore a 7 (sette) Giorni a decorrere dalla data della comunicazione, entro cui devono essere effettuati i pagamenti di cui ai punti (ii) e (iii) che precedono.
20. Ridimensionamento ed Incremento dell’Ammontare Totale del Fondo
20.1 Alla scadenza del Periodo di Sottoscrizione, qualora l’importo delle sottoscrizioni sia inferiore all’Ammontare Totale del Fondo, ma comunque pari o superiore a Euro 100.000.000 (cento milioni), la Società di Gestione, previa comunicazione alla Banca d’Italia, procede a ridimensionare il Fondo per adeguare il nuovo Ammontare Totale del Fondo, dandone comunicazione agli Investitori mediante Avviso. Resta fermo che il nuovo Ammontare Totale del Fondo non può essere inferiore a Euro 100.000.000 (cento milioni).
20.2 Qualora, alla scadenza del Periodo di Sottoscrizione l’importo delle sottoscrizioni sia superiore
all’Ammontare Totale del Fondo, la Società di Gestione si riserva di aumentare l’Ammontare Totale del Fondo, dandone comunicazione scritta alla Banca d’Italia e agli Investitori mediante Avviso, attribuendo le Quote agli Investitori secondo le modalità di riparto stabilite secondo l’insindacabile giudizio dalla Società di Gestione.
20.3 Qualora entro la scadenza del Periodo di Sottoscrizione, non siano state raccolte sottoscrizioni pari ad almeno Euro 100 milioni (cento milioni), il Fondo non si ritiene istituito e le sottoscrizioni raccolte sono da intendersi a tutti gli effetti prive di qualsiasi efficacia. La Società di Gestione provvede a darne comunicazione alla Banca d’Italia ed agli Investitori mediante Avviso entro 10 (dieci) Giorni dalla scadenza del Periodo di Sottoscrizione. In tal caso sia la Società di Gestione che gli Investitori sono liberi da ogni impegno assunto, senza che nulla abbiano reciprocamente a pretendere, ai sensi della domanda di sottoscrizione e del presente Regolamento.
21. Versamenti relativi alle Quote
21.1 Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 21.2, ciascun Investitore è tenuto ad effettuare il Versamento di un importo pari al 100% (cento per cento) del valore nominale delle Quote dal medesimo sottoscritte nonché della Commissione di Ingresso, ove applicabile, entro i termini indicati dalla Società di Gestione in conformità a quanto previsto dall’articolo 19 del Regolamento.
21.2 Per le sottoscrizioni che avvengono dopo il Closing Iniziale, i Sottoscrittori (di seguito, i “Sottoscrittori Successivi”) devono versare al Fondo, in aggiunta a quanto previsto dal precedente articolo 21.1, un importo, a titolo di interessi, calcolato sull’ammontare complessivo da essi sottoscritto, ad un tasso annuale pari allo EURIBOR a 3 (tre) mesi, rilevato alla data del Closing Iniziale maggiorato di 250 bps e computato per il periodo intercorrente tra il Closing Iniziale e la data indicata nella comunicazione. Salvo quanto di seguito precisato, i versamenti di cui al presente articolo 21.2 rimangono acquisiti al patrimonio del Fondo.
21.3 Dall’importo di cui al precedente articolo 21.2 la Società di Gestione ha facoltà di prelevare, a valere sui versamenti effettuati dagli Investitori Successivi:
- un importo a titolo di Commissione di Gestione ad essa spettante computato dalla data del
Closing Iniziale alla data del Closing indicata nella comunicazione;
- un importo a titolo di interessi calcolati sulla Commissione di Gestione di cui al precedente allinea ad un tasso annuale pari allo EURIBOR a 3 (tre) mesi, rilevato alla data del Closing Iniziale maggiorato di 250 bps e computato dalla data del Closing Iniziale e alla data del successivo Closing indicata nella comunicazione di cui all’articolo 19 del Regolamento. I versamenti per la sottoscrizione di Quote devono essere effettuati in Euro, esclusivamente mediante bonifico bancario sul conto dedicato al Fondo acceso presso il Depositario, intestato alla Società di Gestione. Ciascun Versamento deve indicare nella causale se il medesimo viene effettuato per la sottoscrizione delle Quote del Fondo ovvero per il pagamento della Commissione di Ingresso. La Società di Gestione dà conferma a ciascun Sottoscrittore del versamento effettuato, entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla ricezione dello stesso, a mezzo Avviso.
21.4 In caso di mancato versamento degli importi (o in parte di essi) entro il termine di 7 giorni di cui al precedente articolo 19.3 (v), la Società di Gestione ha la facoltà di ritenere nulla la domanda di sottoscrizione dandone comunicazione al Soggetto Collocatore. Pertanto, il rapporto contrattuale
con il Sottoscrittore Inadempiente risulterà risolto.
22.1 Gli Investitori possono trasferire a terzi, in tutto o in parte, le Quote da essi possedute, previa approvazione della Società di Gestione che sarà chiamata a valutare il possesso in capo tanto all’acquirente che al cedente dei requisiti di partecipazione al Fondo.
22.2 A tal fine, ogni Investitore che intenda trasferire, in tutto o in parte, le Quote possedute, deve comunicare preventivamente per iscritto alla Società di Gestione la propria intenzione di operare il trasferimento, indicando il numero di Quote che intende trasferire, il prezzo di cessione (che corrisponderà al NAV ufficiale dell’ultimo trimestre disponibile rettificato per le distribuzioni eventualmente avvenute tra la data NAV e la data della predetta comunicazione, salvo diversa pattuizione tra le parti e comunque previa validazione della Società di Gestione) e il relativo cessionario mediante i dati identificativi richiesti nel modulo di sottoscrizione. Contestualmente l’Investitore mette a disposizione della Società di Gestione la documentazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione al Fondo da parte del potenziale cessionario e ogni altro elemento ragionevolmente utile al fine di consentire alla stessa di valutare gli elementi indicati al presente articolo. La Società di Gestione ha facoltà di chiedere al soggetto indicato come cessionario delle Quote il rilascio di dichiarazioni, la compilazione di questionari, la trasmissione o esibizione di documenti e la sottoscrizione di moduli o altri atti ritenuti necessari o utili ai fini dell’assolvimento delle verifiche richieste dalla legge o dal Regolamento per l’ammissione al Fondo in qualità di Investitore. La Società di Gestione si adopera ragionevolmente per completare le verifiche e gli adempimenti formali necessari al rilascio dell’approvazione di cui al precedente articolo 22.1 entro un termine indicativo di 30 (trenta) Xxxxxx Xxxxxxxxxx dalla ricezione della comunicazione dell’Investitore, compatibilmente con i tempi di acquisizione della documentazione richiesta al soggetto indicato come cessionario delle Quote. E’ in ogni caso inteso che il decorso del termine indicativo in questione in assenza di comunicazione espressa della Società di Gestione non ha valore di approvazione implicita al trasferimento delle Quote.
22.3 La Società di Gestione nega la propria approvazione al trasferimento di Quote qualora:
(i) il cessionario non sia un investitore “target” ai fini della partecipazione al Fondo, come individuato nella documentazione messa a disposizione all’Investitore prima dell’investimento ai sensi del TUF;
(ii) qualora per effetto della cessione il cedente perda i requisiti di partecipazione al Fondo;
(iii) per effetto della cessione risulterebbero violate, secondo il prudente apprezzamento della Società di Gestione, disposizioni di legge o regolamentari (incluso a titolo esemplificativo e non esaustivo le disposizioni in materia di prevenzione del riciclaggio e contrasto del terrorismo internazionale) ovvero le previsioni del presente Regolamento.
22.4 La Società di Gestione può inoltre negare la propria approvazione laddove, secondo il proprio prudente apprezzamento, per effetto del trasferimento potrebbero determinarsi conseguenze pregiudizievoli per altri Investitori e/o per le attività oggetto del presente Regolamento.
22.5 Se la Società di Gestione nega la propria approvazione al trasferimento, essa indica per iscritto i motivi del diniego all’Investitore richiedente. La Società di Gestione non è tenuta, in caso di diniego dell’approvazione, a indicare un altro soggetto interessato all’acquisto delle Quote dell’Investitore richiedente.
22.6 L’atto di trasferimento delle Quote compiuto nonostante il dissenso della Società di Gestione è
inopponibile alla Società di Gestione, al Fondo e agli altri Investitori. In tal caso:
- l’Investitore che ha trasferito le Quote mantiene le proprie obbligazioni nei confronti del Fondo, della Società di Gestione e degli altri Investitori, ai sensi del Regolamento;
- il cessionario delle Quote non può esercitare i diritti riconosciuti agli Investitori dal Regolamento.
23. Altre obbligazioni degli Investitori
23.1 Su richiesta della Società di Gestione, gli Investitori sono tenuti a trasmettere alla medesima le informazioni, i documenti, le dichiarazioni e gli atti ulteriori, nonché gli aggiornamenti della documentazione già trasmessa in sede di sottoscrizione o acquisto delle Quote, che la Società di Gestione ritenga necessari o ragionevolmente utili al fine di assolvere obblighi di legge o regolamentari ovvero di provvedere in forma efficiente alla corretta amministrazione del rapporto con gli Investitori stessi in conformità al presente Regolamento.
24. Certificati di Partecipazione
24.1 All’emissione, le Quote sono immesse nel certificato cumulativo (di seguito, il “Certificato Cumulativo”), rappresentativo di una pluralità di Quote. Detto Certificato Cumulativo è tenuto in deposito gratuito presso il Depositario, con rubriche distinte per singolo Investitore e con possibilità di contrassegno mediante un codice identificativo elettronico, ferma restando la possibilità per il Depositario di accedere alla denominazione dell’Investitore in caso di emissione di un certificato individuale o al momento del rimborso della Quota.
24.2 L’immissione di Quote nel Certificato Cumulativo garantisce la possibilità per:
- l’Investitore di richiedere in ogni momento l’emissione del Certificato Nominativo;
- il Depositario di procedere – senza oneri per l’Investitore e per il Fondo – al frazionamento del Certificato Cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli Investitori.
24.3 Su richiesta e a spese dell’Investitore, le Quote possono essere rappresentate da certificati nominativi (di seguito, i “Certificati Nominativi”). I Certificati Nominativi possono essere emessi per un numero intero di Quote.
24.4 I Certificati Nominativi sono predisposti dalla Società di Gestione, avvalorati dal Depositario e messi a disposizione degli aventi diritto presso la filiale del Depositario indicata nell’articolo 4. Gli Investitori possono anche richiedere l’invio dei Certificati Nominativi a proprio rischio e a proprie spese al domicilio dagli stessi indicato nella domanda di sottoscrizione.
25.1 Le modifiche al Regolamento sono deliberate dalla Società di Gestione ove strettamente necessarie
e nell’interesse degli Investitori.
25.2 Per l’attuazione delle modifiche richieste da disposizioni di legge o regolamentari o da disposizioni delle Autorità di Xxxxxxxxx ovvero conseguenti alla sostituzione del Gestore nei casi previsti dall’articolo 16.1 lettera (b) del presente Regolamento è previsto il conferimento di una delega
permanente all’Amministratore Delegato / Direttore Generale del gestore del Fondo. Il testo del Regolamento modificato è portato a conoscenza del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva alla modifica del Regolamento per atto del Presidente.
25.3 Salvo quanto previsto dal precedente articolo 25.2, le modifiche al Regolamento sono sottoposte per
l’approvazione alla Banca d’Italia.
25.4 Tutte le modifiche del Regolamento, come sopra approvate, sono comunicate agli Investitori mediante Avviso con indicazione del relativo termine di efficacia.
25.5 La Società di Gestione fornisce gratuitamente una copia del Regolamento modificato agli Investitori che ne facciano richiesta.
26.1 Alla scadenza del Fondo, termina ogni ulteriore attività di gestione del Fondo ed ha luogo la liquidazione del medesimo, con conseguente ripartizione integrale del ricavato della liquidazione del Fondo al netto delle passività, incluso il risultato netto della gestione, tra gli Investitori del Fondo, secondo le modalità indicate dal presente articolo.
26.2 La Società di Gestione può prorogare la durata del Fondo per periodi successivi di 1 (un) anno ciascuno sino ad un massimo di 3 (tre) anni o per il diverso periodo massimo di tempo previsto dalla normativa pro tempore vigente per il completamento delle operazioni di smobilizzo degli Investimenti. La proroga è deliberata dalla Società di Gestione. La Società di Gestione delibera la proroga ove l’integrale smobilizzo degli Investimenti non sia potuto avvenire entro il termine di durata del Fondo per cause esterne al proprio controllo (incluse, a mero titolo esemplificativo, vicende inerenti la liquidazione dei Fondo Master), ovvero anche quando la proroga risulti opportuna nell’interesse degli Investitori, a giudizio della Società di Gestione, in considerazione dell’andamento dei mercati. La Società di Gestione dà comunicazione della proroga alla Banca d’Italia e alla Consob, specificando le motivazioni poste a supporto della decisione.
26.3 La liquidazione finale del Fondo ha luogo alla scadenza della durata del Fondo di cui all’articolo 3.1, come eventualmente prorogato ai sensi dell’articolo 3.2. In parziale deroga di quanto disposto dal presente articolo 26, la Società di Gestione può disporre la liquidazione anticipata del Fondo nelle seguenti circostanze:
(i) in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della Società di
Gestione, all’attività di gestione del Fondo;
(ii) per iniziativa della Società di Gestione, nel caso in cui, a seguito della liquidazione della Società di Gestione, non sia stata individuata la società di gestione del risparmio che sostituisca la stessa;
(iii) qualora, ricorrendo i motivi per la sostituzione della Società di Gestione, non sia possibile nominare un Nuovo Gestore.
26.4 Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 26.3, tenuto conto della natura degli investimenti e in particolare delle vicende riguardanti il Fondo Master, il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione potrà deliberare la liquidazione anticipata del Fondo al momento dell’eventuale liquidazione del Fondo Master.
26.5 Fermo quanto disposto al punto (iii) dell’articolo 26.3 che precede, la liquidazione del Fondo viene deliberata dalla Società di Gestione, che ne dà preventiva comunicazione alla Banca d’Italia, e viene
comunicata agli Investitori mediante Avviso.
26.6 La Società di Gestione provvede a liquidare l’attivo del Fondo nell’interesse degli Investitori, realizzando alle migliori condizioni le attività che lo compongono, secondo un piano di smobilizzo predisposto dal Consiglio di Amministrazione, ovvero dall’organo dal medesimo delegato, della Società di Gestione e portato a conoscenza della Banca d’Italia.
26.7 Al termine delle operazioni di realizzo, la Società di Gestione redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione del Consiglio di Amministrazione e dalla indicazione del riparto spettante ad ogni Quota del Fondo.
26.8 In ogni caso la ripartizione del risultato della gestione del Fondo tra gli Investitori titolari di Quote è effettuata in proporzione al controvalore delle Quote possedute.
26.9 Il rendiconto finale di liquidazione è sottoposto a certificazione da parte della società incaricata della revisione.
26.10 Il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione, nonché l’indicazione del giorno di inizio delle operazioni di rimborso, sono depositati presso la Società di Gestione e il Depositario nonché inviati prontamente a ciascun Investitore.
26.11 Il Depositario provvede, su istruzione della Società di Gestione, al rimborso delle Quote nella misura prevista per ciascuna di esse dal rendiconto finale di liquidazione.
26.12 Le eventuali somme non riscosse in relazione alle quali non si è potuto effettuare l’accredito agli aventi diritto entro un periodo di 90 (novanta) Giorni Lavorativi dall'inizio delle operazioni di pagamento per cause non dipendenti dalla Società di Gestione o dal Depositario, vengono depositate presso il Depositario in un conto intestato alla Società di Gestione vincolato al pagamento delle somme suddette con l’indicazione che trattasi di proventi derivanti dalla liquidazione finale del Fondo, con sotto rubriche nominative degli aventi diritto, ove tecnicamente possibile. Il diritto a riscuotere le somme da parte degli aventi diritto si prescrive nei termini di legge in favore della Società di Gestione.
27.1 La contabilità del Fondo è tenuta nel rispetto di quanto stabilito dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari.
27.2 La Società di Gestione, oltre alle scritture contabili prescritte per le imprese commerciali dal Codice Civile, e con le stesse modalità, redige:
(i) il libro giornale del Fondo, nel quale sono annotate le operazioni di emissione e di rimborso delle Quote e le operazioni relative alla gestione;
(ii) la relazione trimestrale relativa ai primi tre mesi e ai primi nove mesi di ogni esercizio da mettere a disposizione degli Investitori entro 60 (sessanta) Giorni dalla chiusura del periodo di riferimento;
(iii) la relazione annuale da mettere a disposizione degli Investitori entro 90 (novanta) Giorni dalla chiusura dell’esercizio o del minor tempo in relazione al quale si procede alle distribuzioni;
(iv) la relazione semestrale relativa ai primi sei mesi di ogni esercizio da mettere a disposizione degli Investitori entro 60 (sessanta) Giorni dalla chiusura del periodo di riferimento.
Ove consentito dalle vigenti disposizioni normative, il Gestore può prorogare i termini di redazione
delle rendicontazioni che precedono nel rispetto delle condizioni previste dalle norme in vigore.
27.3 I documenti contabili sono redatti secondo le disposizioni emanate dalla Banca d’Italia. La relazione annuale, la relazione semestrale e le relazioni trimestrali nonché i prospetti contabili di cui al precedente articolo 27.2 sono depositati e messi a disposizione degli Investitori presso la sede della Società di Gestione.
27.4 Gli Investitori hanno diritto di esaminare i documenti di cui al presente articolo e di ottenere gratuitamente dalla Società di Gestione, anche a domicilio, copia di essi. A tal fine gli Investitori possono inviare apposita richiesta presso la sede della Società di Gestione.
28.1 La contabilità della Società di Gestione e del Fondo è soggetta a revisione secondo le disposizioni normative tempo per tempo vigenti. L’incarico è affidato a una società di revisione iscritta all’albo ai sensi delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti.
28.2 Il revisore contabile ha in essere un accordo di scambio di informazioni con il revisore dei conti del Fondo Master.
29.1 Laddove non diversamente specificato le comunicazioni tra la Società di Gestione e gli Investitori ai sensi del presente Regolamento si intendono validamente inoltrate qualora inviate, alternativamente, mediante raccomandata A/R, raccomandata a mano, messaggio di posta elettronica certificata anche diretto a caselle di posta non certificata.
30. Limitazione di responsabilità e indennizzo
30.1 La Società di Gestione e le altre società del Gruppo, gli amministratori e i dipendenti (i “Soggetti Esonerati”) sono esonerati, nei limiti ammissibili per legge, da ogni responsabilità nei confronti del Fondo e dei Partecipanti per perdite o altri danni subiti in relazione alla raccolta e alla gestione del Fondo nonché allo svolgimento di ogni correlata attività dei Soggetti Esonerati, a eccezione dei casi in cui le perdite o i danni siano imputabili a violazioni di doveri di legge o di obbligazioni derivanti dal presente Regolamento commesse da un Soggetto Esonerato con dolo o colpa grave.
30.2 Il Fondo tiene i Soggetti Esonerati manlevati e indenni, a carico del patrimonio del Fondo stesso, da tutti i danni, le perdite, i costi e le spese derivanti da azioni giudiziarie, controversie e altre pretese avanzate o minacciate nei confronti di Soggetti Esonerati per condotte anche omissive collegate alla raccolta e alla gestione del Fondo nonché allo svolgimento di ogni correlata attività dei Soggetti Esonerati, a eccezione dei casi di violazioni di doveri di legge o di obbligazioni derivanti dal presente Regolamento commessi da un Soggetto Esonerato con dolo o colpa grave.
30.3 L’esonero e la manleva di cui ai precedenti commi 1 e 2 non trovano applicazione per gli eventuali provvedimenti adottati dalle Autorità di Xxxxxxxxx.
31. Legge applicabile e foro competente
31.1 Il Regolamento e la partecipazione al Fondo sono regolati dalla legge italiana.
31.2 Salvi i casi di competenza inderogabile, per la soluzione di qualsiasi controversia comunque derivante dall’interpretazione, dall’applicazione e dall’esecuzione di quanto previsto, connesso o discendente dal presente Regolamento, è esclusivamente competente il Foro di Milano, salvo il caso in cui l’Investitore sia un consumatore ai sensi delle disposizioni normative pro tempore vigenti.
31.3 Restano ferme le disposizioni normative pro tempore in materia di composizione stragiudiziale, obbligatoria o facoltativa.