REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA
Allegato alla delibera X.X. x. 00 xxx 00.00.0000
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REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA
DI SPONSORIZZAZIONI ED ACCORDI DI COLLABORAZIONE
Art. 1 FINALITÀ DEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE
Ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. n. 267/2000, dell’art. 43 della L. n. 449/97 e dell’articolo 118 della Costituzione, il Comune di Castellanza, al fine di assicurare risparmi di spesa, migliore qualità dei servizi prestati, servizi aggiuntivi quali consulenze o forniture di beni e servizi, può stipulare contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni con soggetti pubblici e privati ed associazioni senza fine di lucro.
Art. 2
DEFINIZIONI
Ai fini del presente regolamento si intende:
Per “CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE”: un contratto mediante il quale il Comune (sponsee) si obbliga dietro corrispettivo ad associare alla propria attività il nome o un segno distintivo di un altro soggetto (sponsor) il quale attraverso tale “abbinamento” si propone di incrementare la propria immagine e notorietà presso il pubblico.
a) Per “SPONSORIZZAZIONE”: corresponsione di finanziamento e/o ogni contributo in beni, servizi, prestazioni o interventi provenienti da terzi, a titolo gratuito, allo scopo di promuovere la propria ragione sociale;
b) Per “SPONSOR”: il soggetto privato che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione;
c) Per “SPAZIO PUBBLICITARIO”: lo spazio fisico o il supporto di veicolazione delle informazioni di volta in volta messe a disposizione dal Comune per la pubblicità dello sponsor.
Art. 3
PROCEDURA SPONSORIZZAZIONE
1. L’affidamento dei contratti di sponsorizzazione avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità.
2. L’affidamento dei contratti di sponsorizzazione è disposto:
a) Per importi superiori a 40.000 euro previa pubblicazione di apposito avviso pubblico per almeno 30 giorni;
b) Per importi pari o inferiori a 40.000 euro mediante affidamento diretto.
3. Con tale avviso si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto. Il Comune può individuare ulteriori forme di pubblicità ritenute più convenienti per garantire una maggiore partecipazione alla procedura.
4. Trascorso il periodo di pubblicazione dell’avviso, il contratto può essere liberamente negoziato, purchè nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento, fra gli operatori che abbiano manifestato interesse.
5. Non possono partecipare alle procedure di cui al comma 2 del presente articolo i soggetti che presentino uno dei motivi di esclusione indicati nell’articolo 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 o che comunque incorrano in un impedimento a contrattare con la pubblica amministrazione individuato da altra norma di legge o di regolamento.
6. Il Comune non può accettare offerte di sponsorizzazione da attività quali:
a) sexy shop;
b) case da gioco e locali pubblici la cui attività prevalente consista nel gioco d’azzardo;
c) esercizi di compravendita oro.
d) ogni altra attività che risulti in contrasto con l’interesse pubblico.
Art. 4
CONTENUTO DELL’AVVISO
1. L’avviso deve contenere i seguenti elementi:
a) L’oggetto della sponsorizzazione e i conseguenti obblighi dello sponsor secondo i contenuti dello specifico progetto di sponsorizzazione;
b) l’indicazione dello spazio pubblicitario messo a disposizione;
c) le modalità e i termini di presentazione dell’offerta di sponsorizzazione.
2. L’offerta deve essere presentata in forma scritta e, di regola, deve indicare:
a) il contributo economico;
b) il bene, il servizio, l’attività o la prestazione che si intende sponsorizzare;
c) l’accettazione delle condizioni previste nell’avviso.
3. L’offerta deve essere accompagnata dalle seguenti autocertificazioni attestanti:
a) per le persone fisiche:
- l’inesistenza delle condizioni ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;
- l’inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;
- l’inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo se imprese).
b) per le persone giuridiche:
- oltre alle autocertificazioni sopra elencate riferite ai soggetti muniti di potere di rappresentanza, deve essere attestato il nominativo del legale rappresentante o dei legali rappresentanti.
4. L’offerta deve inoltre contenere l’impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario e alle relative autorizzazioni.
5. Le offerte di sponsorizzazione sono valutate dal Responsabile del Settore Comunicazione e dall’eventuale Responsabile del Settore interessato. La decisione sarà assunta, previa risoluzione di Giunta, con determinazione del Responsabile del Settore Comunicazione.
6. Il contratto di sponsorizzazione è sottoscritto dallo sponsor e dal Responsabile del Settore Comunicazione.
Art. 5 INDIVIDUAZIONE DELLE INIZIATIVE DI SPONSORIZZAZIONE
Le iniziative di sponsorizzazione vengono prioritariamente individuate nell’ambito degli obiettivi del PEG assegnati al Responsabile. Il Responsabile del Settore Comunicazione individua gli spazi pubblicitari da mettere a disposizione. In alternativa, nel corso dell’anno, la Giunta comunale può formulare indirizzi specifici al Responsabile per l’attivazione di iniziative di sponsorizzazione su progetti specifici.
Art. 6
AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
Il Comune di Castellanza può autorizzare forme di sponsorizzazione in relazione a:
a) Attività culturali di differente tipologia;
b) Attività sportive e scolastiche;
c) Attività di promozione turistica;
d) Attività di valorizzazione del patrimonio comunale;
e) Attività di restauro e recupero conservativo di beni artistici, culturali e ambientali;
f) Attività di mobilità sostenibile;
g) Attività inerenti la Protezione Civile e i lavori pubblici;
h) Attività di miglioramento dell’assetto urbano;
i) Attività inerenti i servizi alla persona;
j) Ogni altra attività di rilevante interesse pubblico.
Sono sempre ammesse le sponsorizzazioni plurime di una singola manifestazione o iniziativa.
Art. 7
RECEPIMENTO DI INIZIATIVE SPONTANEE DI POTENZIALI SPONSOR
L’Amministrazione può stipulare, altresì, contratti di sponsorizzazione anche con soggetti pubblici o privati i quali, intendendo assumere la veste di sponsor di progetti o iniziative comunali, manifestino spontaneamente la loro volontà.
Art. 8
LIQUIDAZIONI
II Comune provvederà ad emettere fattura allo sponsor di importo pari al contributo economico ricevuto. Qualora la sponsorizzazione venga effettuata con lavori, servizi e beni, lo sponsor provvederà a fatturare al Comune di Castellanza l'importo corrispondente, con il contratto di sponsorizzazione, del valore dei lavori, servizi o dei beni. A sua volta, il Comune di Castellanza provvederà ad emettere fattura per uguale importo, a titolo di sponsorizzazione.
Art. 9
DURATA E RESPONSABILITA'
1) II contratto di sponsorizzazione potrà avere durata annuale o pluriennale o potrà essere legato anche alla singola iniziativa.
2) Lo sponsor è responsabile a tutti gli effetti del personale eventualmente incaricato dell'esecuzione degli interventi, sia per quanto riguarda la capacità operativa che per gli eventuali infortuni e responsabilità civili verso terzi. A tal fine, tutti i prestatori d'opera dovranno essere assicurati da parte delle sponsor.
3) Gli sponsor esecutori di forniture a corrispettivo delle sponsorizzazioni devono possedere i requisiti e le attestazioni per lo svolgimento di tali attività, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia. L’Amministrazione Comunale impartisce le opportune prescrizioni in ordine alla direzione ed esecuzione del contratto.
4) Gli sponsor che effettuano direttamente i lavori o i soggetti eventualmente individuati dagli sponsor quali esecutori a corrispettivo delle sponsorizzazioni, devono possedere i requisiti e le attestazioni per lo svolgimento di tali attività nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia. L’Amministrazione Comunale impartisce le opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, direzione ed esecuzione del contratto.
Art. 10
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1) Le parti possono risolvere, per motivate ragioni, il contratto, con preavviso di 60 giorni, comunicato con lettera raccomandata.
2) In ogni caso il contratto si intende risolto senza alcuna penalità per l'amministrazione comunale:
- qualora lo sponsor o lo sponsorizzato risultino inadempienti in modo grave e/o continuato in relazione ai loro rispettivi obblighi;
- qualora cause eccezionali e/o motivi di pubblico interesse non consentano al Comune la realizzazione dell'iniziativa/dell’attività/del progetto;
Art. 11
SPESE CONTRATTUALI
Le spese contrattuali conseguenti alla stipula dei contratti, accordi o convenzioni sono a carico del Comune.
Art. 12 FISCALITA’ INERENTE LE SPONSORIZZAZIONI
Per far fronte agli obblighi fiscali connessi alle sponsorizzazioni, l’Amministrazione adotta tutti gli atti di natura amministrativa, contabile e fiscale necessari.
Art. 13
ACCORDI DI COLLABORAZIONE
Il Comune favorisce l’autonoma iniziativa di singoli ed Associazioni, per lo svolgimento di attività di interesse generale a titolo gratuito o con un contributo sulle spese sostenute, sulla base del principio di sussidiarietà.
La proposta dei singoli ed Associazioni deve contenere l’oggetto dell’attività di interesse generale da svolgere, il nome del Responsabile dell’iniziativa, i mezzi da impiegare i tempi di attuazione, l’eventuale importo presunto dei costi da rimborsare e quant’altro necessario a disciplinare i rapporti tra le parti.
Le proposte sono valutate dal Responsabile del Settore Comunicazione e dal Responsabile del Settore interessato e poi sottoposte alla Giunta per una sua risoluzione. In caso di giudizio favorevole da parte della Giunta la proposta viene resa pubblica al fine di ricevere eventuali ulteriori proposte.
La decisione sarà assunta, con determinazione del Responsabile del Settore Comunicazione che autorizza l’attività.
Art. 14
CONVENZIONI CON SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI DIRETTI A FORNIRE CONSULENZE E SERVIZI
Su richiesta di soggetti pubblici o privati, il Comune può fornire consulenze e servizi aggiuntivi rispetto ai normali compiti di istituto, concordando l’oggetto della prestazione, la durata, il costo da rimborsare al Comune e quant’altro necessario a disciplinare i rapporti tra le parti.
La bozza di convenzione è approvata dalla Giunta.
Art. 15
ENTRATA IN VIGORE ED ABROGAZIONI
Il presente regolamento, ai sensi di legge, entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione del medesimo.