La presente bozza non costituisce proposta contrattuale e non comporta alcuna responsabilità precontrattuale
La presente bozza non costituisce proposta contrattuale e non comporta alcuna responsabilità precontrattuale
Repertorio n. Raccolta n.
Contratto di finanziamento agevolato ai sensi del d.lgs. 21 aprile 2000, n. 185, Titolo I, Capo 0I e del D.M. 8 luglio 2015, n. 140 (esente ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601)
*****
da: “Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.”, società unipersonale, con sede legale in Xxxx, Xxx Xxxxxxxx x. 00, codice fiscale, partita I.V.A. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 05678721001;
a: “[●]”, con sede legale in [●], Via [●], codice fiscale, partita I.V.A. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di [●] n. [●];
importo finanziamento: Euro [● (●)]
fidejussione bancaria / polizza fidejussoria: Euro [● (●)]
privilegio sui beni mobili oggetto delle agevolazioni: Euro [● (●)]
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno [duemila●], il giorno [●] del mese di [●]
- [gg/mm/aaaa] -
In Roma, Via [●].
Avanti a me Dottor [●], notaio in Roma, iscritto nel [●] di [●], sono comparsi:
- il Dott. [●], nato a [●] il [●], codice fiscale [●], domiciliato per ragioni d’ufficio ove appresso, Dirigente della Funzione [●] della “Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.”, società unipersonale, con sede legale in Xxxx, Xxx Xxxxxxxx x. 00, capitale sociale Euro 836.383.864,02 interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 05678721001 (di seguito, “Invitalia”), il quale interviene nel presente atto in nome e per conto della medesima Invitalia, giusta procura a rogito notaio [●] di Roma in data [●], Rep. [●] - Racc. [●], registrata presso l’Agenzia delle Entrate di Roma [●] in data [●] al n. [●];
- [●], nato a [●] il [●], codice fiscale [●], domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene nel presente atto in rappresentanza della società “[●]”, con sede legale in [●], Via [●], capitale sociale Euro [●], codice fiscale, partita I.V.A. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di [●] n. [●] (di seguito, la “Beneficiaria”), nella sua qualità di [●], giusta [●] in data [●], che in estratto autentico si allega al presente atto sub “1”;
(di seguito, Invitalia e la Beneficiaria, collettivamente, le “Parti”)
premesso che:
il D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 185, recante incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego in attuazione dell'art. 45, co. 1, della L. 17 maggio 1999, n. 144, prevede in particolare, al Titolo I, Capo 0I, misure in favore della nuova imprenditorialità nei settori della produzione dei beni e dell’erogazione dei servizi;
con il decreto 8 luglio 2015, n. 140, adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, è stato emanato, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 185/2000, il regolamento che ha stabilito i criteri e le modalità per la concessione delle agevolazioni di cui al sopra citato Capo 0I del Titolo I, volte a sostenere nuova imprenditorialità, in tutto il territorio nazionale, attraverso la creazione di micro e piccole imprese competitive, a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile, e a sostenerne lo sviluppo attraverso migliori condizioni per l’accesso al credito;
con la circolare 9 ottobre 2015, n. 75445, come rettificata con le successive circolari 28 ottobre 2015, n. 81080 e 23 dicembre 2015, n. 100585, il Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale per gli incentivi alle imprese ha individuato, ai sensi dell’art. 9, co. 2, del D.M. n. 140/2015, i termini e le modalità di presentazione delle relative domande di agevolazione, fornendo le necessarie specificazioni e indicazioni operative per la concessione ed erogazione delle agevolazioni medesime (di seguito, la “Circolare”);
il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito, il “Regolamento GBER”);
il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, regola gli aiuti «de minimis», ossia le misure di aiuto che, soddisfacendo le condizioni previste dal medesimo regolamento, sono considerate misure che non rispettano tutti i criteri di cui all’art. 107, par. 1, del trattato e pertanto sono esenti dall’obbligo di notifica di cui all’art. 108, par. 3, del trattato (di seguito, il “Regolamento de minimis”);
la Comunicazione della Commissione 2008/C 14/02 presenta una revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, i quali, applicati come approssimazione del tasso di mercato, sono utilizzati per misurare l'equivalente sovvenzione di un aiuto, per calcolare gli elementi di aiuto risultanti da regimi di prestiti con tassi di interesse agevolati e per verificare la conformità con la regola «de minimis» e con i regolamenti di esenzione per categoria (di seguito, la “Comunicazione”);
con riferimento alle agevolazioni di cui al sopra citato Capo 0I del Titolo I del D.Lgs. n. 185/2000, sulla scorta del D.M. n. 140/2015 e della relativa Circolare è tra l’altro previsto: (i) che la concessione delle agevolazioni sia disposta a valere sulle disponibilità del Fondo rotativo di cui all'art. 4 del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 30 novembre 2004 (G.U. n. 14 del 19 gennaio 2005) e che tali disponibilità possano essere incrementate da ulteriori risorse derivanti dalla programmazione nazionale e comunitaria ai sensi dell'art. 4-bis del D.Lgs. n. 185/2000, nonché da risorse aggiuntive regionali; (ii) che gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria delle domande, la concessione e l'erogazione delle agevolazioni, nonché l'esecuzione dei monitoraggi e dei controlli, siano di competenza di Invitalia quale “Soggetto gestore”; (iii) che le agevolazioni siano da concedersi ai sensi e nei limiti del Regolamento de minimis, ed assumano la forma di un finanziamento agevolato per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di otto anni e di importo non superiore al settantacinque per cento della spesa ammissibile, assistito dalle garanzie previste dal codice civile acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare per un valore non superiore all'importo del finanziamento concesso, nonché da privilegio speciale; (iv) che l’impresa beneficiaria debba garantire la copertura finanziaria del programma di investimento apportando un contributo finanziario, attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsivoglia tipo di sostegno pubblico, in misura almeno pari al venticinque per cento delle spese ammissibili complessive; e, (v) per quanto attiene, in particolare, alla erogazione del finanziamento agevolato, che, in alternativa alle modalità di erogazione sulla base di fatture quietanzate e a titolo di anticipazione, le erogazioni delle quote di finanziamento agevolato possano essere corrisposte sulla base di fatture di acquisto non quietanzate, subordinatamente alla stipula di un’apposita convenzione tra il Ministero dello Sviluppo Economico, Invitalia e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) per l’adozione, da parte delle banche aderenti alla medesima convenzione, di uno specifico contratto di conto corrente vincolato, ed alla conseguente emanazione di un provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale per gli incentivi alle imprese atto a stabilire, ai sensi del paragrafo 10.4 della Circolare, le modalità di erogazione del finanziamento agevolato nell’ipotesi di presentazione di fatture di acquisto non quietanzate;
con riferimento a quanto evidenziato nel punto (v) della premessa (G) che precede: (i) in data 6 dicembre 2016 è stata stipulata, tra il Ministero dello Sviluppo Economico, Invitalia e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), la Convenzione per la regolamentazione dei conti correnti vincolati previsti dall’art. 11, co. 7, del D.M. 8 luglio 20154, n. 140 in merito ai criteri e modalità di concessione delle agevolazioni in favore dell’autoimprenditorialità - cd. “IMPRESE A TASSO ZERO” (di seguito, la “Convenzione ABI”); e (ii) il Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale per gli incentivi alle imprese, ai sensi del paragrafo 10.4 della Circolare, ha emanato la connessa circolare 20 gennaio 2017, n. 5415, recante termini e modalità per l’utilizzo dei conti correnti vincolati previsti dall’art. 11, co. 7, del D.M. n. 140/2015 (di seguito, le “Indicazioni Ministeriali”);
la Beneficiaria è stata costituita in data [●] con scrittura privata autenticata dal / atto pubblico a rogito del Dott. [●], Notaio in [●], iscritto nel [●] di [●] (Rep. [●] – Racc. [●]), ed ha per oggetto sociale, tra l’altro, [●];
la Beneficiaria, con propria domanda presentata in data [●] – Prot. [●], codice CUP n. [●], ha chiesto ad Invitalia di prendere in esame il proprio progetto d’impresa e di promuoverlo mediante la concessione delle agevolazioni di cui al D.Lgs. n. 185/2000, Titolo I, capo 0I, ed al D.M. n. 140/2015; / Oppure, in caso di costituzione della Beneficiaria dopo la presentazione della domanda [nome e cognome], nato/a a [●] il [●], codice fiscale [●], [nome e cognome], nato/a a [●] il [●], codice fiscale [●], e [nome e cognome], nato/a a [●] il [●], codice fiscale [●] (di seguito, i “Promotori”), antecedentemente alla costituzione della Beneficiaria, con domanda presentata in data [●] – Prot. [●], codice CUP n. [●], hanno chiesto ad Invitalia di prendere in esame il progetto d’impresa da essi presentato e di promuoverlo mediante la concessione delle agevolazioni di cui al D.Lgs. n. 185/2000, Titolo I, capo 0I, ed al D.M. n. 140/2015;
Invitalia, dopo aver esaminato il progetto d’impresa presentato dalla Beneficiaria / dai Promotori ed aver verificato tutte le condizioni di ammissibilità della relativa domanda, in data [●] ha deliberato di ammettere la medesima domanda alle agevolazioni di cui al D.Lgs. n. 185/2000, Titolo I, capo 0I, e al D.M. n. 140/2015, ed ha quindi espletato le ulteriori verifiche previste dalla normativa di riferimento [, per poi acquisire dai Promotori la documentazione atta a comprovare l’avvenuta costituzione della Beneficiaria, medio tempore intervenuta, e il possesso, in capo alla Beneficiaria, dei requisiti richiesti per l’accesso alle agevolazioni Nota: Solo in caso di costituzione della Beneficiaria dopo la presentazione della domanda]. Per l’effetto, Invitalia è addivenuta alla determinazione dell’agevolazione concedibile funzionale a concorrere alla realizzazione del relativo progetto d’impresa, da realizzarsi nel Comune di [●] (●), consistente in [●], e comportante la realizzazione del programma degli investimenti che si allega al presente atto sub “A” (di seguito, il “Programma degli Investimenti”). In particolare, Invitalia, come comunicato alla Beneficiaria in data [●], è addivenuta alla determinazione di concedere alla stessa un finanziamento agevolato, ad un tasso pari a zero, fino all’importo massimo di Euro [● (●)], corrispondente al ●% (● percento) dell’ammontare complessivo degli investimenti ammissibili indicati nel Programma degli Investimenti, pari, al netto / al lordo dell’I.V.A., ad Euro [● (●)] (di seguito, la “Spese Ammissibili Complessive”), a fronte di una spesa di Euro [●], al netto / al lordo dell’I.V.A., complessivamente programmata per la realizzazione del medesimo Programma degli Investimenti;
ai fini di quanto previsto dal paragrafo 6.5 della Circolare, ed in conformità alle relative prescrizioni contenute nella delibera di ammissione alle agevolazioni e nella comunicazione citata nella precedente premessa (K), la copertura finanziaria del Programma degli Investimenti dovrà avvenire, in misura non inferiore al ●% (● percento) delle Spese Ammissibili Complessive, e comunque per un importo almeno pari ad Euro [● (●)], con le seguenti modalità: (i) per un ammontare non inferiore ad Euro [● (●)], mediante un aumento di capitale sociale e/o versamento in conto futuro aumento di capitale sociale e/o finanziamento soci infruttifero, da deliberare/formalizzare entro la data di presentazione del primo stato di avanzamento lavori e versare in funzione dei singoli stati di avanzamento lavori, fermo restando che il versamento in conto futuro aumento di capitale sociale e il finanziamento soci infruttifero non saranno rimborsabili fino alla conclusione del Programma degli Investimenti; e SOLO NEI CASI IN CUI PREVISTO IN DELIBERA (ii) per un ammontare non superiore ad Euro [● (●)], mediante il finanziamento bancario deliberato dalla Banca [●] in data [●] in favore della Beneficiaria (di seguito, le modalità di finanziamento di cui ai precedenti punti (i) e (ii) e per gli importi ivi indicati, collettivamente, l’“Apporto Finanziario Privato”);
la Beneficiaria ha attestato la disponibilità dell’immobile ove sarà realizzato il Programma degli Investimenti in forza di compravendita / atto di costituzione di diritto superficie [●] in data [●] a rogito Notaio [●] (Rep. [●] – Racc. [●]) / contratto di locazione / affitto in data [●], registrato il [●] xxxxxx x’Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xx [x] xx n. [●];] o IN ALTERNATIVA / il Programma degli Investimenti sarà realizzato nell’immobile di cui al contratto preliminare di compravendita stipulato in data [●] con scrittura privata autenticata dal Notaio [●] di [●], Rep. [●] – Racc. [●], registrata il [●] presso l’Agenzia delle Entrate di [●] al n. [●]; o IN ALTERNATIVA / il Programma degli Investimenti sarà realizzato nell’immobile di cui al contratto preliminare di compravendita stipulato in data [●] con atto a rogito Notaio [●] di [●], Rep. [●] – Racc. [●], registrato il [●] presso l’Agenzia delle Entrate di [●] al n. [●];
il finanziamento agevolato contemplato dal presente contratto sarà garantito (i) da fidejussione bancaria / polizza fidejussoria rilasciata in favore di Invitalia nonché (ii) da privilegio speciale sui beni oggetto delle agevolazioni così come indicati nel Programma degli Investimenti;
a fronte della relativa istanza presentata da Invitalia alla Prefettura – U.T.G. competente per territorio, quest’ultima ha rilasciato in data [●], con riferimento alla Beneficiaria, la “informazione antimafia“ di cui al X.Xxx. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii., di contenuto non interdittivo; Oppure / Invitalia, con istanza presentata in data [●] alla Prefettura – U.T.G. competente per territorio, ha chiesto, con riferimento alla Beneficiaria, la “informazione antimafia“ di cui al X.Xxx. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mmi.ii., e che, pertanto, è decorso il termine di 30 (trenta) giorni di cui all’art. 92, co. 3, del medesimo D.Lgs. n. 159/2011; Nota: Premessa eventuale, solo nel caso di finanziamenti superiori ad Euro 150.000,00
Invitalia, conformemente ai dettami del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ha creato e posto in essere un modello di organizzazione, gestione e controllo delle attività idoneo a prevenire la commissione di reati per cui la stessa Invitalia potrebbe essere ritenuta responsabile. A tal fine, Xxxxxxxxx ha altresì adottato un Codice Etico, pubblicato sul proprio portale al seguente indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/xxxx/xxx/xxxx/xxx-xxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx.xxxx, il quale prevede che i principi, i valori e le norme in esso contenuti, oltre ad applicarsi al personale di Invitalia, abbiano come destinatari anche i soggetti esterni che a vario titolo, direttamente o indirettamente, intrattengono rapporti con la medesima Invitalia e che, pertanto, sono tenuti ad osservarne i contenuti. La Beneficiaria dichiara di ben conoscere e accettare il suddetto Codice Etico per averne preso visione;
le Parti, al fine di regolamentare termini, condizioni e modalità per la concessione, da parte di Invitalia ed in favore della Beneficiaria, del finanziamento agevolato innanzi indicato, ai sensi dell’art. 11 del D.M. n. 140/2015 intendono addivenire alla stipula del presente contratto.
Tutto ciò premesso,
i comparenti, della cui identità personale e capacità di agire io Notaio sono certo, e che, d’accordo tra loro e con il mio consenso, rinunziano all’assistenza di testimoni, convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 – Premesse e allegati - Definizioni
1.1 Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.
1.2 I termini e le espressioni con la iniziale maiuscola hanno nel presente contratto il significato loro attribuito di volta in volta.
1.3 Nel presente contratto, salvo quando diversamente previsto dal contesto, i termini e le espressioni utilizzati al singolare comprenderanno anche il plurale e viceversa.
Art. 2 - Concessione e scopo del finanziamento agevolato – Fonti di finanziamento delle agevolazioni
2.1 Invitalia, in qualità di “Soggetto gestore” delle agevolazioni di cui al D.Lgs. n. 185/2000, Titolo I, Capo 0I ed al D.M. n. 140/2015, ai termini ed alle condizioni previsti dal presente contratto concede alla Beneficiaria, che accetta, un finanziamento agevolato, ad un tasso pari a zero, fino all’importo massimo di Euro [● (●)], corrispondente al ●% (● percento) delle Spese Ammissibili Complessive a fronte di una spesa di Euro [● (●)], al netto / al lordo dell’I.V.A., complessivamente programmata per la realizzazione del Programma degli Investimenti.
2.2 Le agevolazioni concesse in virtù e per effetto del presente contratto, giusta applicazione del criterio di calcolo di cui alla Comunicazione, ammontano, in termini di ESL (Equivalente Sovvenzione Lordo), ad Euro [● (●)], e pertanto non superano la soglia stabilita dal Regolamento de minimis. A tal proposito, la Beneficiaria dichiara di non aver ricevuto, nei due precedenti esercizi e nell’esercizio in corso, agevolazioni disciplinate dal Regolamento de minimis che addizionate alle agevolazioni quivi previste determinino il superamento della suddetta soglia.
2.3 Il finanziamento agevolato è concesso da Invitalia alla Beneficiaria all’esclusivo scopo di concorrere alla realizzazione del Programma degli Investimenti.
2.4 In considerazione di quanto stabilito dall’art. 3, co. 1, del D.M. n. 140/2015, e meglio precisato nelle premesse del presente contratto, la Beneficiaria prende atto della eventualità che le agevolazioni quivi contemplate possano in futuro essere finanziate, in tutto o in parte, anche a valere su ulteriori risorse derivanti dalla programmazione nazionale e comunitaria nonché di provenienza regionale, nel qual caso, fermi restando gli ulteriori obblighi assunti in virtù e per effetto del presente contratto, la medesima Beneficiaria si impegna sin d’ora ad adempiere gli obblighi scaturenti da detto eventuale finanziamento.
Art. 3 – Aumento o riduzione della spesa prevista per gli investimenti
3.1 L’importo massimo del finanziamento agevolato rimarrà invariato se nel corso della realizzazione del Programma degli Investimenti saranno intervenuti aumenti della spesa complessivamente prevista, anche se conseguenti a modificazioni o variazioni del Programma degli Investimenti che siano state preventivamente approvate da Invitalia; detti aumenti, comunque, non potranno superare i limiti previsti dalla normativa di riferimento meglio individuata nelle premesse del presente contratto.
3.2 Se, al contrario, fossero accertate diminuzioni della spesa prevista, queste potranno essere approvate da Invitalia qualora l’originario Programma degli Investimenti, ancorché rimodulato per effetto di tali diminuzioni, risulti sostanzialmente realizzato per natura, obiettivi e funzionalità. In tal caso, l’importo del finanziamento agevolato e l’ammontare dell’Apporto Finanziario Privato saranno proporzionalmente riparametrati in ragione dell’entità delle Spese Ammissibili Complessive effettivamente sostenute dalla Beneficiaria, nonché delle ulteriori spese, ancorché non agevolate, effettivamente sostenute dalla medesima Beneficiaria ai fini della realizzazione del Programma degli Investimenti, di guisa che, ai fini di quanto previsto dal paragrafo 6.5 della Circolare, dalla delibera di ammissione alle agevolazioni e dalla comunicazione citata nella premessa (K), all’esito di tale riparametrazione la copertura finanziaria del Programma degli Investimenti sia assicurata (i) dal finanziamento agevolato in misura non superiore al ●% (● percento) delle Spese Ammissibili Complessive effettivamente sostenute, e, (ii) per la quota residua, dall’Apporto Finanziario Privato.
Art. 4 - Obbligazioni della Beneficiaria
La Beneficiaria si obbliga nei confronti di Invitalia:
ad impiegare le somme oggetto delle agevolazioni esclusivamente per sostenere le Spese Ammissibili Complessive, volte a realizzare il Programma degli Investimenti;
a realizzare il Programma degli Investimenti entro [● (●)] mesi dalla data di stipula del presente contratto, salvo eventuale proroga che, sulla base di motivata richiesta presentata dalla Beneficiaria, potrà essere concessa da Invitalia una sola volta e per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi;
a far sì, anche ai sensi dell’art. 1381 cod. civ., che l’integrale pagamento dei giustificativi di spesa inerenti le Spese Ammissibili Complessive nonché le ulteriori spese, ancorché non agevolate, funzionali alla realizzazione del Programma degli Investimenti, sia attestato, xxxxx restando gli ulteriori adempimenti richiesti ai fini dell’erogazione del finanziamento agevolato, tramite dichiarazione di quietanza liberatoria rilasciata dal fornitore per ogni singolo documento giustificativo; . Quanto precede, restando inteso che, nel caso di attuazione dell’intervento contemplato dal presente contratto secondo la modalità di erogazione del finanziamento agevolato sulla base di fatture non quietanzate, fermi gli ulteriori adempimenti richiesti ai fini dell’erogazione, l’obbligazione di cui al presente (c) si intende assunta dalla Beneficiaria, ai sensi dell’art. 1381 cod. civ., con riferimento alle sole spese non agevolate ma funzionali alla realizzazione del Programma degli Investimenti
fermo restando quanto previsto dal precedente paragrafo 3.2, a far sì, anche ai sensi dell’art. 1381 cod. civ., che la copertura finanziaria del Programma degli Investimenti avvenga mediante l’Apporto Finanziario Privato in misura non inferiore al ●% (● percento) delle Spese Ammissibili Complessive e, comunque, per un importo almeno pari ad Euro [● (●)];
a rendicontare lo stato avanzamento lavori (di seguito, “SAL”) a saldo delle agevolazioni concesse, ovvero a presentare la richiesta di erogazione del finanziamento agevolato in unica soluzione, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione del Programma degli Investimenti;
con riferimento alle spese oggetto delle agevolazioni quivi previste, a non chiedere e, se ottenute, a rinunciare a, ulteriori agevolazioni pubbliche di qualsivoglia natura, ivi incluse quelle concesse sulla base del Regolamento de minimis, previste da norme statali, regionali e/o comunitarie, fatte salve quelle ottenute esclusivamente nella forma di benefici fiscali o di garanzia e comunque entro i limiti delle intensità massime previste dal Regolamento GBER e dal Regolamento de minimis;
ad osservare, nei confronti dei dipendenti, i contratti collettivi di lavoro e tutte le normative sulla salvaguardia del lavoro e dell’ambiente;
a non trasferire altrove, o alienare a qualsiasi titolo, o destinare ad usi diversi da quelli previsti nel Programma degli Investimenti, senza la preventiva autorizzazione scritta di Xxxxxxxxx, i beni e i diritti aziendali ammessi alle agevolazioni fino alla scadenza del terzo anno successivo alla data di completamento del Programma degli Investimenti, restando inteso che in caso di sostituzione autorizzata da Invitalia di beni oggetto delle agevolazioni, i predetti divieti e vincoli si estenderanno anche a tali beni;
a svolgere l’attività d’impresa prevista dal Programma degli Investimenti almeno sino alla scadenza del terzo anno successivo al completamento del medesimo Programma degli Investimenti;
a rimborsare le rate del finanziamento agevolato alle scadenze previste dal presente contratto ai sensi dell’art. 8, co. 2, del D.M. n. 140/2015;
ad adottare e a mantenere, per la tutta la durata del Programma degli Investimenti e per i 3 (tre) esercizi successivi alla data di ultimazione dello stesso, il regime di contabilità ordinaria;
ad esporre nel proprio bilancio le agevolazioni ricevute con indicazione nella nota integrativa dei criteri di contabilizzazione;
durante la realizzazione del Programma degli Investimenti e per i 3 (tre) esercizi successivi alla data di ultimazione dello stesso, a far pervenire annualmente, entro 60 (sessanta) giorni dalla loro approvazione, copia integrale dei bilanci depositati, completi di nota integrativa e di tutti gli altri documenti che li accompagnano;
ad istituire e tenere aggiornato un registro nel quale dovranno essere annotati e identificati i beni immobili e mobili e i diritti ammessi alle agevolazioni, che dovranno essere ammortizzabili;
fino alla scadenza del terzo anno successivo alla data di ultimazione del Programma degli Investimenti, ad utilizzare i beni e i diritti aziendali ammessi alle agevolazioni esclusivamente presso la sede operativa/produttiva destinataria dell’aiuto, fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 5.5 della Circolare;
a rispettare, con riferimento all’unità produttiva destinataria dell’aiuto, le norme edilizie ed urbanistiche nonché quelle inerenti alla tutela ambientale;
a comunicare preventivamente ad Invitalia, ai fini della necessaria autorizzazione ai sensi dell’art. 10 che segue: (i) le variazioni del Programma degli Investimenti; (ii) sino alla scadenza del terzo anno successivo alla data di ultimazione del Programma degli Investimenti, ogni variazione della compagine sociale della Beneficiaria, nonché qualsivoglia atto e/o operazione che abbia come effetto, anche indiretto, il trasferimento, definitivo o temporaneo, a qualsivoglia titolo, di beni e/o diritti aziendali ammessi alle agevolazioni, ivi comprese, a titolo esemplificativo, operazioni di fusione, scissione, cessione e affitto di azienda o di un ramo di essa (di seguito, le “Operazioni Societarie”); e, (iii) sino alla scadenza del medesimo termine di 3 (tre) anni a decorrere dalla data di ultimazione del Programma degli Investimenti, le variazioni della sede operativa della Beneficiaria;
a rispettare il Codice Etico adottato da Invitalia, indicato nelle premesse del presente contratto;
a riscontrare tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero dello Sviluppo Economico e/o da Invitalia allo scopo di effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati;
a presentare ad Invitalia con cadenza semestrale (luglio e gennaio di ciascun esercizio) e fino al terzo esercizio successivo a quello di ultimazione del Programma degli Investimenti, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la permanenza nel patrimonio aziendale dei beni agevolati e il perdurare del rispetto del vincolo di non distogliere dall’uso previsto le immobilizzazioni materiali e immateriali agevolate;
a consentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti da Invitalia, dal Ministero dello Sviluppo Economico, dai competenti organismi statali e regionali, nonché dalla Commissione Europea e da altri organi dell’Unione Europea competenti in materia, anche per il tramite di persone o società specializzate da essi designate anche separatamente, al fine di verificare la progressiva realizzazione dei programmi, l’andamento dell’attività intrapresa, le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonché l’attuazione degli interventi finanziati, anche ispezionando i libri e la documentazione contabile e fiscale, nonché eseguendo sopralluoghi sia presso i locali in cui l’attività è svolta, sia presso quelli ove è conservata la predetta documentazione, e ottenendo notizie dagli organi amministrativi, dai sindaci, dai dipendenti e dai consulenti;
fermo restando quanto previsto nel precedente paragrafo 2.4, nel caso in cui il Programma degli Investimenti sia cofinanziato con risorse dell’Unione Europea a valere sui programmi operativi finanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) o da altri Fondi strutturali e di investimento europei, ad adempiere, in conformità alle indicazioni che saranno fornite dal Ministero dello Sviluppo Economico, a tutti gli obblighi rivenienti dalla normativa relativa all’utilizzo delle predette risorse, ivi inclusi quelli in materia di monitoraggio, controllo e pubblicità;
a: (i) assicurare, con compagnia assicurativa iscritta al RUI (Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi), con sede in Italia, o in altro Stato membro, e ammessa ad operare in Italia, esclusivamente in regime di stabilimento qualora il valore assicurato sia superiore ad Euro 100.000,00 (centomila/00), entro 15 (quindici) giorni dal loro acquisto, ovvero entro 15 (quindici) giorni dalla stipula del presente contratto laddove siano stati già acquistati, e a mantenere assicurati fino alla scadenza del terzo anno successivo alla data di ultimazione del Programma degli Investimenti e, comunque, fino a quando non sarà integralmente rimborsato il finanziamento agevolato, con polizza vincolata in favore di Invitalia e con facoltà di quest’ultima di surrogarsi nel pagamento dei premi, gli immobili, gli impianti, le attrezzature ed i macchinari aziendali facenti parte del programma di investimento, contro il rischio di incendio e accessori per un importo non inferiore al valore dei singoli beni, in conformità alle condizioni di assicurazione rese disponibili da Invitalia, la cui attuale versione, contrassegnata dal codice: “CONDIZIONI_ASSICURAZIONE_NITO_V_01”, e che la Beneficiaria dichiara di ben conoscere per averne preso visione, è pubblicata sul portale di Invitalia al seguente indirizzo: [•]; e (ii) di volta in volta trasmettere tempestivamente ad Invitalia copia delle polizze e delle quietanze attestanti il regolare pagamento dei premi;
con riferimento alle attrezzature, se del caso, installate, ai sensi del paragrafo 5.5 della Circolare, presso unità produttive diverse dall’unità produttiva interessata dal Programma degli Investimenti, a far sì, anche ai sensi dell’art. 1381 cod. civ., che siano rispettati, sino alla scadenza del terzo anno successivo alla data di completamento del Programma degli Investimenti, tutti i vincoli e le condizioni previsti dal medesimo paragrafo 5.5 della Circolare;
a comunicare preventivamente ad Invitalia i mutamenti del proprio assetto societario e gestionale al fine dei necessari adempimenti relativi alle verifiche antimafia, ai sensi di quanto previsto dall’art. 86 del D.Lgs. n. 159/2011.Nota: eventuale, solo nel caso di finanziamenti di importi superiori ad Euro 150.000,00
Art. 5 – Modalità di erogazione del finanziamento agevolato
5.1 L’erogazione del finanziamento agevolato avviene su richiesta della Beneficiaria mediante presentazione di SAL a fronte di titoli di spesa quietanzati, fatto salvo quanto previsto dai successivi paragrafi 5.3 e 5.4 con riferimento rispettivamente, alla erogazione dell’eventuale anticipazione ed alla erogazione del finanziamento sulla base di titoli di spesa non quietanzati.. La Beneficiaria può presentare al massimo 3 (tre) SAL, il primo dei quali non può essere inferiore al 25% (venticinque percento) delle Spese Ammissibili Complessive. Nel caso in cui le agevolazioni siano erogate in relazione a due o tre SAL, l’ultima erogazione non può essere inferiore al 10% (dieci percento) delle Spese Ammissibili Complessive. Resta salva la facoltà, in capo alla Beneficiaria, di presentare la richiesta di erogazione del finanziamento agevolato in unica soluzione.
5.2 Ciascuna erogazione è costituita da una quota di finanziamento agevolato, determinata, ad eccezione dell’eventuale erogazione dell’anticipazione di cui infra, in proporzione alla percentuale di realizzazione del Programma degli Investimenti. In particolare, l’importo oggetto della singola erogazione sarà ricavato assumendo il ●% (● percento) delle spese indicate nel SAL che risulteranno ammissibili all’agevolazione all’esito delle verifiche tecnico-amministrative prodromiche alla relativa erogazione.
5.3 È fatta salva la possibilità per la Beneficiaria di richiedere l’erogazione di una prima quota di agevolazione a titolo di anticipazione, svincolata dall’avanzamento del Programma degli Investimenti, per un importo non superiore al 25% (venticinque percento) dell’importo massimo del finanziamento agevolato concesso, di cui al precedente paragrafo 2.1, previa presentazione di idonea
(i) fidejussione bancaria, con autentica digitale notarile, rilasciata da banche autorizzate ad operare in Italia, iscritte nell’Albo delle banche tenuto dalla Banca d’Italia, e/o appartenenti a gruppi bancari iscritti nel relativo Albo dei gruppi bancari tenuto dalla medesima Banca d’Italia, ovvero
(ii) polizza fidejussoria, con autentica digitale notarile, rilasciata da compagnia assicuratrice iscritta al RUI (Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi), con sede in Italia, o in altro Stato membro, ed ammessa ad operare in Italia, esclusivamente in regime di stabilimento qualora l’importo garantito fosse superiore ad Euro 100.000,00 (centomila/00),
a favore di Invitalia, di importo pari a quello dell’erogazione richiesta, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta e senza il beneficio della preventiva escussione, redatta utilizzando lo schema pro-forma reso disponibile da Invitalia, la cui attuale versione, contrassegnata dal codice: “FDJ_ANTICIPO_NITO_V_01”, e che la Beneficiaria dichiara di ben conoscere per averne preso visione, è pubblicata sul portale di Invitalia al seguente indirizzo: [●], e da rilasciarsi nel rispetto della circolare del Ministero dello Sviluppo Economico 5 febbraio 2014, n. 4075.
La predetta fidejussione o polizza fidejussoria dovrà essere formata direttamente su supporto informatico, essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’istituto bancario o assicurativo e corredata da autentica notarile digitale di firma, resa da un Notaio, il quale attesti i poteri e le qualità del fideiussore sottoscrittore ai sensi dell’articolo 25, comma 1, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii..
L’eventuale anticipazione erogata sarà recuperata da Invitalia sulle agevolazioni maturate a seguito della presentazione del primo SAL e, se del caso, del secondo SAL. La suddetta fidejussione bancaria/polizza fidejussoria è comunque svincolata a seguito del completo recupero della anticipazione erogata.
5.4 La Beneficiaria,per tutte le spese di acquisizione di beni e servizi di cui all’art. 7, co. 2, del D.M. n. 140/2015, ha facoltà di optare, con riferimento all’intero Programma degli Investimenti, e senza possibilità di modificare la scelta effettuata, per l’erogazione delle quote di finanziamento agevolato sulla base di fatture di acquisto non quietanzate, nel qual caso sarà tenuta ad aprire, presso una banca che abbia preventivamente aderito alla Convenzione ABI (di seguito, la “Banca Convenzionata”), un apposito conto corrente bancario disciplinato dalla Convenzione ABI, da utilizzare nell’attuazione dell’intervento finanziato (di seguito, il “Conto Vincolato”).
Laddove la Beneficiaria optasse per la scelta delle modalità di erogazione del finanziamento sulla base di fatture non quietanzate, alla stessa sarà preclusa la facoltà di richiedere l’erogazione dell’anticipazione di cui al precedente paragrafo 5.3. A fronte di tale eventuale scelta, per quanto non espressamente quivi previsto, nell’attuazione dell’intervento finanziato ai sensi del presente contratto trovano applicazione la Convenzione ABI e le connesse Indicazioni Ministeriali..
Art. 6 - Condizioni preliminari per le erogazioni - Condizioni per la prima erogazione - Risoluzione
6.1 Nei limiti degli importi massimi di cui ai precedenti paragrafi 2.1, 3.1 e 3.2, a condizione che il Ministero dell’Economia e delle Finanze e, nel caso previsto dal paragrafo 2.4 che precede, la Regione interessata e/o i competenti organi nazionali e comunitari - anche per il tramite del Ministero dello Sviluppo Economico, abbia(/no) reso disponibili le somme di volta in volta occorrenti, Invitalia, fermi restando gli ulteriori termini, condizioni e modalità previsti dal presente contratto, procederà alla erogazione delle agevolazioni – se del caso per il tramite della Banca Convenzionata - previa verifica della regolarità contributiva della Beneficiaria ai sensi del D.M. 30 gennaio 2015 (G.U. 1° giugno 2015, n. 125), e dopo aver effettuato la verifica di cui all’48-bis (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni) del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 ed al relativo D.M. 18 gennaio 2008, n. 40 (Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni), nonché ogni altra verifica e/o adempimento previsti ex lege[, ivi inclusa l’acquisizione della “informazione antimafia” ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011, fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto dall’art. 92, co. 3, del medesimo D.Lgs. n. 159/2011. La “informazione antimafia”, ove di contenuto interdittivo, comporterà in ogni caso la risoluzione di diritto del presente contratto e la revoca delle agevolazioni concesse. In caso di intervenuta modifica della composizione dell’assetto gestionale e/o societario della Beneficiaria, Invitalia, preliminarmente alla relativa erogazione, provvederà, tra l’altro, a richiedere e ottenere la “informazione antimafia”, fatto salvo, anche in tal caso, quanto previsto dal citato art. 92, co. 3, del D.Lgs. n. 159/2011]. Nota: Previsione eventuale, solo nel caso di finanziamenti per importi superiori ad Euro 150.000,00
6.2 Fatti salvi gli ulteriori termini e condizioni quivi previsti, ciascuna erogazione contemplata dal presente contratto, con la sola eccezione dell’eventuale anticipazione, è condizionata alla avvenuta progressiva copertura finanziaria del Programma degli Investimenti mediante l’Apporto Finanziario Privato con le modalità, nei termini e nella misura meglio indicati nella premessa (L) e nel paragrafo 4(d) che precedono.
6.3 Xxxxx restando gli ulteriori termini e condizioni previsti dal presente contratto, la prima erogazione a qualsiasi titolo a valere sul finanziamento concesso sarà effettuata da Invitalia a condizione che quest’ultima abbia ricevuto:
(a) il duplo della nota di iscrizione e l’annotazione del privilegio - ex X.Xxx.Lgt. 1° novembre 1944, n. 367 e ss.mm.ii. - indicato nel successivo art. 14, relativamente: (i) ai beni agevolati già acquistati prima della stipula del presente contratto, ove esistenti, e assoggettati a privilegio con il presente atto; e (ii) ai beni agevolati, ulteriori rispetto a quelli di cui al precedente punto (i), già acquistati all’atto della presentazione della richiesta di erogazione, fermo restando che la previsione del presente punto (ii) non trova applicazione nel caso di erogazione dell’eventuale anticipazione; e
(b) la garanzia fidejussoria di cui al successivo art. 14, restando inteso che laddove la Beneficiaria non presenti detta garanzia fideiussoria unitamente alla ulteriore documentazione da produrre nel contesto della relativa richiesta di erogazione, Invitalia, fermi restando gli ulteriori termini e condizioni previsti dal presente contratto, darà corso alla relativa erogazione purché la Beneficiaria, espressamente, irrevocabilmente e incondizionatamente, rinunci alla quota del finanziamento agevolato relativa alle opere di ristrutturazione ricomprese nel Programma degli Investimenti, e si impegni contestualmente a realizzare comunque le medesime opere di ristrutturazione ancorché in assenza della relativa agevolazione ai sensi del D.Lgs. n. 185/2000, Titolo I, capo 0I, e del D.M. n. 140/2015.
Art. 7 - Termini e modalità di presentazione delle richieste di erogazione - Modelli pro-forma e documentazione da produrre
7.1 Xxxxx restando gli ulteriori termini e condizioni previsti dal presente contratto, le richieste di erogazione delle quote di finanziamento agevolato dovranno essere presentate utilizzando i relativi modelli pro-forma forniti da Invitalia ed includere tutta la documentazione ivi indicata. L’attuale versione di tali modelli, contrassegnata dal codice “MODULI_NITO_V_01” con riferimento all’ipotesi di attuazione dell’intervento finanziato sulla base di fatture quietanzate, e dal codice “MODULI_NITO_ABI_V_01” con riferimento all’ipotesi di attuazione dell’intervento finanziato sulla base di fatture non quietanzate, è pubblicata sul portale di Invitalia al seguente indirizzo: [●] A tal proposito, con la sottoscrizione del presente contratto la Beneficiaria dichiara di ben conoscere i suddetti modelli pro-forma per averne preso visione..
7.2 Le richieste di erogazione, complete della documentazione indicata nei relativi modelli pro-forma, dovranno essere firmate digitalmente dal legale rappresentante della Beneficiaria o da un procuratore speciale munito dei necessari poteri ed essere trasmesse ad Invitalia via PEC (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo di cui al successivo paragrafo 11.1, ovvero al diverso indirizzo PEC comunicato da Invitalia, fatto salvo quanto previsto dal secondo periodo del medesimo paragrafo 11.1.
7.3 Fermo restando il termine di cui al precedente paragrafo 4(b) entro il quale deve comunque intervenire l’ultimazione del Programma degli Investimenti, fatta salva la proroga eventualmente concessa da Invitalia ai sensi del medesimo paragrafo 4(b): (i) la richiesta di erogazione dell’anticipazione deve essere presentata entro e non oltre il termine di 4 (quattro) mesi a decorrere dalla data di stipula del presente contratto; e, (ii) nel caso del SAL a saldo delle agevolazioni concesse, ovvero di erogazione del finanziamento agevolato in unica soluzione, la relativa richiesta di erogazione deve essere presentata entro 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione del Programma degli Investimenti.
7.4 Invitalia avrà il diritto di verificare, tra l’altro, l’esistenza degli originali di tutti i documenti presentati in copia e la conformità di tali originali alle copie prodotte.
Art. 8 – Verifiche preliminari alle erogazioni e successivi adempimenti
8.1 Fatti salvi gli ulteriori termini e condizioni previsti dal presente contratto, l’erogazione delle quote di finanziamento sarà effettuata da Invitalia – se del caso per il tramite della Banca Convenzionata - a seguito del ricevimento della richiesta di erogazione completa della documentazione indicata nel relativo modello pro-forma, previo espletamento delle relative verifiche tecnico-amministrative in conformità alla normativa di riferimento.
8.2 L’erogazione dell’anticipazione è effettuata entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della relativa richiesta di erogazione, fatto salvo quanto infra previsto per le ipotesi di integrazioni e/o chiarimenti.
8.3 Nel caso di erogazione per SAL, l’erogazione è effettuata entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta di erogazione, fatto salvo quanto infra previsto con riferimento al SAL a saldo delle agevolazioni ed alla erogazione del finanziamento in unica soluzione, e per le ipotesi di integrazioni e/o chiarimenti.
8.4 Nel caso di erogazione del SAL a saldo delle agevolazioni, ovvero di erogazione del finanziamento in unica soluzione, la relativa erogazione è effettuata a seguito di un accertamento presso l’unità produttiva da parte di Invitalia, anche per il tramite di soggetti terzi, volto a verificare l’avvenuta realizzazione del Programma degli Investimenti e, in particolare, l’esistenza, la consistenza e la funzionalità degli investimenti realizzati con quelli programmati, la conformità agli originali delle copie dei documenti presentati, il funzionamento degli impianti e dei macchinari e le condizioni per l’inizio dell’attività oggetto delle agevolazioni concesse. Saranno oggetto di verifica anche le eventuali attrezzature, se del caso, installate, ai sensi del paragrafo 5.5 della Circolare, presso unità produttive diverse dall’unità produttiva interessata dal Programma degli Investimenti; a tal proposito, la Beneficiaria si impegna sin d’ora a far sì, anche ai sensi dell’art. 1381 cod. civ., che le relative verifiche siano espletate.
Entro 45 (quarantacinque) giorni dall’accertamento, e fatti salvi i maggiori termini di cui al successivo paragrafo 8.8, sarà trasmessa alla Beneficiaria la relazione finale sull’avvenuta realizzazione del Programma degli Investimenti, il cui contenuto è meglio individuato nel paragrafo 10.12 della Circolare. Qualora tale relazione si concluda con esito negativo, Xxxxxxxxx procederà con la revoca delle agevolazioni. Nel caso di relazione finale conclusa con esito positivo, Invitalia procederà, per l’importo risultante all’esito di detta relazione, con la relativa erogazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della medesima relazione controfirmata digitalmente per accettazione dal legale rappresentante della Beneficiaria o da un procuratore speciale munito dei necessari poteri. Qualora la Beneficiaria, in occasione della richiesta di erogazione del SAL a saldo delle agevolazioni, non trasmetta la documentazione non precedentemente prodotta attestante il possesso di licenze, permessi, autorizzazioni, abilitazioni e l’espletamento degli adempimenti previsti per il regolare svolgimento dell’attività agevolata, l’erogazione del SAL a saldo delle agevolazioni sarà conseguentemente sospesa.
8.5 è ammessa la possibilità di compensare la maggiore spesa per taluni beni con la minore spesa per altri, nell’ambito della stessa macrovoce di spesa di cui al Programma degli Investimenti, fatto salvo il giudizio da parte di Invitalia circa la coerenza con l’originario Programma degli Investimenti, nonché circa la congruità dei prezzi e dei corrispettivi.
8.6 Saranno ammesse alle agevolazioni le spese effettuate successivamente alla data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni o IN ALTERNATIVA / di costituzione della Beneficiaria.
8.7 I pagamenti delle spese devono essere effettuati esclusivamente mediante assegni nominativi non trasferibili, bonifici bancari o postali, ricevute bancarie, carte di debito e di credito, riferiti al conto corrente dedicato intestato alla Beneficiaria, di cui al successivo paragrafo 11.2.
Quanto precede, fatto salvo il caso in cui la Beneficiaria abbia optato, ai sensi del precedente paragrafo 5.4, per la modalità di erogazione del finanziamento agevolato sulla base di fatture non quietanzate, nel qual caso i pagamenti dei fornitori dei beni e servizi agevolati, ferme le previsioni della Convenzione ABI e le connesse Indicazioni Ministeriali, saranno effettuati tramite bonifici bancari o Sepa Credit Transfer disposti dalla Banca Convenzionata a valere sul Conto Vincolato. In conformità a quanto previsto dall’art. 6, co. 2, della Convenzione ABI e dal punto 4.6 delle Indicazioni Ministeriali, la Beneficiaria può comunque richiedere ad Invitalia il pagamento anticipato di specifici fornitori, a valere sui fondi propri, da far confluire sul Conto Vincolato, nelle more dell’erogazione dell’agevolazione spettante
8.8 Qualora, a seguito della presentazione di una richiesta di erogazione, risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli già presentati dalla Beneficiaria, ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione prodotta, Invitalia inoltrerà la relativa richiesta alla Beneficiaria assegnando un termine non superiore a 30 (trenta) giorni per la presentazione di quanto richiesto, fermo restando che in tal caso i termini per l’erogazione decorreranno dalla data di ricevimento della documentazione, delle precisazioni, e/o dei chiarimenti richiesti.
8.9 Entro 10 (dieci) giorni da ogni singolo accreditamento, la Beneficiaria sarà tenuta a trasmettere ad Invitalia una dichiarazione, resa e sottoscritta digitalmente dal proprio legale rappresentante o da un procuratore speciale munito dei necessari poteri, attestante l’avvenuto accreditamento della relativa quota di finanziamento agevolato. Resta salva la facoltà di Invitalia di ottenere tale dichiarazione nella forma dell’atto pubblico da stipularsi a cura e spese della Beneficiaria. Quanto precede, fermo restando che la quietanza relativa all’ultima erogazione a saldo dovrà comunque essere resa per atto pubblico a cura e a spese della Beneficiaria, la quale, in tale sede, si riconoscerà altresì debitrice nei confronti di Invitalia per l’importo corrispondente alla somma di tutte le erogazioni fino a quel momento ricevute.
Art. 9 – Rimborso del finanziamento – Interessi di mora – Estinzione anticipata
9.1 La Beneficiaria si obbliga a restituire ad Invitalia l’importo del finanziamento erogato mediante n. [● (●)] rate semestrali costanti, posticipate e consecutive, di solo capitale, con scadenza il 31 maggio ed il 30 novembre di ogni anno a decorrere dalla prima data utile successiva a quella di erogazione dell’ultima quota a saldo del finanziamento agevolato.
9.2 Per l’eventuale ritardo di oltre quindici giorni nel pagamento delle rate di ammortamento, la Beneficiaria dovrà corrispondere ad Invitalia interessi di mora da calcolare al “Tasso ufficiale di riferimento” (TUR) vigente alla data di scadenza della rata maggiorato di 3 (tre) punti percentuali. Detto “Tasso ufficiale di riferimento” è pubblicato dalla Commissione Europea sul sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxx_xxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxx.xxxx
9.3 I pagamenti dovuti dalla Beneficiaria per le rate di ammortamento del finanziamento dovranno essere eseguiti mediante accreditamenti bancari, con valuta fissa non successiva al quindicesimo giorno dalla scadenza di ogni singola rata sul conto corrente che Invitalia comunicherà mediante l’avviso di pagamento.
9.4 È consentito alla Beneficiaria l’anticipato rimborso del residuo capitale finanziato non prima che siano decorsi 18 (diciotto) mesi dalla data dell’ultima erogazione in favore della Beneficiaria.
Art. 10 – Variazioni della sede operativa e del Programma degli Investimenti – Operazioni Societarie
10.1 Le variazioni del Programma degli Investimenti e della sede operativa della Beneficiaria, nonché le Operazioni Societarie, dovranno essere preventivamente comunicate ad Invitalia, con adeguata motivazione, ai fini della necessaria autorizzazione da parte della medesima Invitalia. L’erogazione delle agevolazioni sarà sospesa fino a quando Invitalia non avrà rilasciato la relativa autorizzazione. Le modifiche del Programma degli Investimenti che comporteranno una riduzione degli investimenti programmati potranno essere approvate da Invitalia qualora tali riduzioni non compromettano natura, obiettivi e funzionalità del Programma degli Investimenti. Le Operazioni Societarie potranno essere approvate da Invitalia qualora le stesse non facciano venir meno i requisiti oggettivi e soggettivi di ammissione alle agevolazioni.
10.2 Le variazioni del Programma degli Investimenti, le variazioni della sede operativa della Beneficiaria, e/o le Operazioni Societarie, effettuate dalla Beneficiaria ma non autorizzate da Invitalia, potranno comportare la revoca delle agevolazioni concesse con le conseguenze indicate nel successivo art. 13.
Art. 11 – Comunicazioni - Conto dedicato – Conservazione della documentazione
11.1 Fermo restando quanto previsto dal precedente paragrafo 7.2, la Beneficiaria dovrà trasmettere ad Invitalia tutte le richieste di erogazione, la relativa documentazione, nonché le eventuali ulteriori comunicazioni in esecuzione del presente contratto, mediante PEC (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx, ovvero al diverso indirizzo PEC comunicato da Invitalia. Quanto precede, fermo restando che detta trasmissione via PEC, previa comunicazione da parte di Invitalia, è da intendersi sin d’ora sostituita, in conformità alle indicazioni che saranno all’uopo fornite dalla medesima Invitalia, da upload su apposita piattaforma telematica funzionale alla gestione, tra l’altro, delle interlocuzioni tra Invitalia e la Beneficiaria nel contesto dell’attuazione dell’intervento finanziato ai sensi del presente contratto.
11.2 Le erogazioni in favore della Beneficiaria saranno eseguite da Invitalia mediante accreditamenti bancari sul conto corrente intestato alla medesima Beneficiaria, che dovrà essere dedicato, ancorché non in via esclusiva, al ricevimento delle agevolazioni in questione e del quale dovranno essere forniti per iscritto ad Invitalia tutti gli elementi identificativi.
Laddove la Beneficiaria abbia scelto la modalità di erogazione del finanziamento agevolato sulla base di fatture non quietanzate, le erogazioni delle quote di finanziamento agevolato saranno effettuate da Invitalia sul Conto Vincolato. In tal caso, fermi restando gli ulteriori termini e condizioni quivi previsti, nonché le previsioni rivenienti dalla Convenzione ABI e le connesse Indicazioni Ministeriali, la Beneficiaria si impegna a trasmettere ad Invitalia, entro 15 (quindici) giorni dalla chiusura del Conto Vincolato, la documentazione attestante tale chiusura unitamente all’estratto conto, relativo al medesimo Conto Vincolato, riferito al periodo intercorrente tra il giorno successivo alla data di riferimento dell’estratto conto prodotto nel contesto della richiesta di erogazione del saldo del finanziamento agevolato, ovvero, se del caso, della richiesta di erogazione del finanziamento agevolato in unica soluzione, e la data di chiusura del Conto Vincolato.
11.3 La Beneficiaria si obbliga, ai fini di quanto previsto dal Regolamento de minimis, a conservare per un periodo di 10 (dieci) esercizi finanziari i titoli di spesa e i documenti originali utilizzati per il rendiconto dei costi e delle spese relative alla realizzazione del suo progetto d'impresa, con decorrenza dalla data di stipula del presente contratto.
Art. 12 - Divieto di cessione dei crediti – Procure all’incasso
12.1 La Beneficiaria non potrà cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto.
12.2 La Beneficiaria potrà rilasciare procure per l'incasso delle agevolazioni in favore di banche o intermediari finanziari iscritti, rispettivamente, nell’Albo delle banche di cui all’art. 13 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e ss.mm.ii., ovvero nell’Albo degli intermediari finanziari di cui all’art. 106 del medesimo D.Lgs. n. 385/1993 (cd. “Albo unico”), qualora da tali soggetti abbia ottenuto anticipazioni connesse alla realizzazione del proprio progetto d'impresa. Le procure saranno opponibili ad Invitalia solo se saranno state notificate alla medesima Invitalia mediante ufficiale giudiziario e la sottoscrizione dei mandati sarà stata autenticata da un notaio.
Art. 13 – Revoca delle agevolazioni - Risoluzione del contratto
13.1 Invitalia ha facoltà di revocare le agevolazioni concesse nei seguenti casi:
qualora la Beneficiaria non porti a conclusione il Programma degli Investimenti entro il termine indicato nel precedente paragrafo 4(b), ovvero, se del caso, entro il maggior termine risultante dalla proroga concessa ai sensi del medesimo paragrafo 4(b);
qualora la Beneficiaria trasferisca altrove, alieni o destini ad usi diversi da quelli previsti nel Programma degli Investimenti, le immobilizzazioni materiali o immateriali oggetto dell’agevolazione prima che siano decorsi 3 (tre) anni dal completamento del Programma degli Investimenti;
qualora la Beneficiaria cessi volontariamente, alieni o conceda in locazione o trasferisca l’attività, prima che siano trascorsi 3 (tre) anni dal completamento del Programma degli Investimenti;
nel caso di fallimento, messa in liquidazione, procedure concorsuali, o comunque accordi di ristrutturazione del debito, con finalità liquidatorie della Beneficiaria, o nel caso di sottoposizione della Beneficiaria a procedure esecutive, prima che siano decorsi 3 (tre) anni dal completamento del Programma degli Investimenti;
qualora la Beneficiaria non rimborsi le rate del finanziamento agevolato per oltre 2 (due) scadenze previste dal piano di rimborso;
qualora sia verificata l’assenza, originaria o sopravvenuta, di uno o più requisiti di ammissibilità alle agevolazioni, ovvero laddove la documentazione prodotta risulti incompleta o irregolare per fatti imputabili alla Beneficiaria e non sanabili;
qualora la Beneficiaria non adempia puntualmente ed esattamente anche una sola delle obbligazioni di cui alle lettere (a), (d), (e), (f), (g), (k), (l), (m), (n), (o), (p), (q), (r), (s), (t), (v), (w), (x) dell’art. 4 che precede;
nel caso di esito negativo della relazione finale di cui al precedente paragrafo 8.4;
nel caso previsto dal precedente paragrafo 10.2;
nel caso in cui la Beneficiaria non presenti il SAL a saldo delle agevolazioni concesse entro il termine indicato nel precedente paragrafo 7.3(ii);
nel caso di emissione, da parte della Prefettura – U.T.G. competente per territorio, ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011, di una “informazione antimafia” di contenuto interdittivo; Nota: Eventuale, solo nel caso di finanziamenti di importo superiore ad Euro 150.000,00
qualora la Beneficiaria non comunichi preventivamente ad Invitalia, in conformità al relativo obbligo di cui al paragrafo 4(y) che precede, i mutamenti del proprio assetto societario e gestionale al fine dei necessari adempimenti relativi alle verifiche antimafia. Nota: Eventuale, solo nel caso di finanziamenti di importo superiore ad Euro 150.000,00
13.2 Con riferimento:
alla fattispecie di cui al precedente paragrafo 13.1(i), la revoca è parziale e interessa le agevolazioni relative ai titoli di spesa datati successivamente ai termini di ultimazione prescritti, comprensivi di eventuale proroga, ferma restando la revoca totale delle agevolazioni qualora risulti che le spese sostenute non configurano un programma organico e funzionale;
alla fattispecie di cui al precedente paragrafo 13.1(ii), la revoca è parziale ed è commisurata alle agevolazioni relative all’immobilizzazione interessata e al periodo di mancato mantenimento obbligatorio, qualora l’atto di disposizione sia autorizzato da Invitalia. Qualora, invece, il mancato mantenimento sia rilevato nel corso di verifiche o ispezioni, la revoca è comunque parziale ma è riferita all’importo dell’intera spesa relativa all’immobilizzazione interessata, sempre che il programma di investimenti mantenga la propria organicità e funzionalità;
alle fattispecie di cui ai precedenti paragrafi 13.1(iii) e 13.1(iv), che non configurino Operazioni Societarie autorizzate da Invitalia ai sensi dell’art. 10 che precede, la revoca è totale se la circostanza interviene prima del termine di completamento del Programma degli Investimenti, comprensivo di eventuale proroga. La revoca è, invece, parziale e commisurata al periodo di mancato mantenimento obbligatorio delle immobilizzazioni agevolate qualora la circostanza intervenga successivamente a detto termine, se del caso prorogato;
alla fattispecie di cui al precedente paragrafo 13.1(v), la revoca è commisurata alla parte di finanziamento non restituita;
alle ulteriori fattispecie di cui al precedente paragrafo 13.1 la revoca delle agevolazioni è totale.
13.3 La revoca totale delle agevolazioni comporterà la risoluzione del presente contratto. In tal caso, la Beneficiaria non avrà diritto alle quote di finanziamento ancora da erogare e dovrà restituire il finanziamento erogato maggiorato dell’importo del beneficio già goduto (da calcolarsi in conformità al medesimo criterio sotteso alla determinazione dell’ammontare, in termini di ESL, delle agevolazioni concesse in virtù e per effetto del presente contratto, come individuato nel precedente paragrafo 2.2), nonché degli ulteriori importi eventualmente dovuti ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123. I predetti criteri di determinazione dell’importo dovuto nelle ipotesi di revoca totale delle agevolazioni trovano applicazione anche nel caso di revoca parziale, fermo restando che, in tal caso, Invitalia, rideterminate le agevolazioni spettanti alla Beneficiaria, avrà il diritto di ottenere la restituzione della quota di finanziamento erogata in eccesso unitamente agli ulteriori importi dovuti recuperando l’ammontare complessivamente dovuto a valere, se del caso, sulle successive, eventuali erogazioni.
13.4 Invitalia dichiarerà la revoca delle agevolazioni e la risoluzione del presente contratto solo dopo aver preventivamente contestato per iscritto alla Beneficiaria gli inadempimenti rilevati ed aver tenuto conto delle giustificazioni scritte della Beneficiaria stessa che dovranno pervenire ad Invitalia mediante PEC, ovvero per mezzo di una lettera raccomandata A/R al domicilio eletto di cui al successivo paragrafo 16.1, nel termine di decadenza di 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle contestazioni da parte della Beneficiaria.
13.5 La restituzione delle somme complessivamente dovute dovrà avvenire entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della dichiarazione di revoca.
Art. 14 – Garanzie
14.1 A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto, relativamente alla restituzione del capitale mutuato, e per l’importo infra indicato, la Beneficiaria, fermo restando quanto previsto dal precedente paragrafo 6.3, si impegna a far sì che venga rilasciata in favore della Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A., ed alla stessa consegnata unitamente alla ulteriore documentazione da produrre nel contesto della prima richiesta di erogazione a qualsiasi titolo a valere sul finanziamento agevolato,
(i) una fidejussione bancaria, con autentica digitale notarile, rilasciata da banche autorizzate ad operare in Italia, iscritte nell’Albo delle banche tenuto dalla Banca d’Italia, e/o appartenenti a gruppi bancari iscritti nel relativo Albo dei gruppi bancari tenuto dalla medesima Banca d’Italia, ovvero
(ii) una polizza fidejussoria, con autentica digitale notarile, rilasciata da compagnia assicuratrice iscritta al RUI (Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi), con sede in Italia, o in altro Stato membro, ed ammessa ad operare in Italia, esclusivamente in regime di stabilimento qualora l’importo garantito fosse superiore ad Euro 100.000,00 (centomila/00),
irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta e senza il beneficio della preventiva escussione, rilasciata per un importo pari alla quota della linea capitale del finanziamento agevolato contemplato dal presente contratto relativa alle opere di ristrutturazione ricomprese tra gli investimenti quivi finanziati, redatta utilizzando lo schema pro-forma reso disponibile da Invitalia, la cui attuale versione, contrassegnata dal codice: “FDJ_FINANZIAMENTO_NITO_V_01”, e che la Beneficiaria dichiara di ben conoscere per averne preso visione, è pubblicata sul portale di Invitalia al seguente indirizzo: [●], e da rilasciarsi nel rispetto della circolare del Ministero dello Sviluppo Economico 5 febbraio 2014, n. 4075.
La predetta fidejussione o polizza fidejussoria dovrà essere formata direttamente su supporto informatico, essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’istituto bancario o assicurativo e corredata da autentica notarile digitale di firma, resa da un Notaio, il quale attesti i poteri e le qualità del fideiussore sottoscrittore ai sensi dell’articolo 25, comma 1, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii..
14.2 Ad ulteriore garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto, relativamente alla restituzione del capitale mutuato, la Beneficiaria consente che sia iscritto e annotato il privilegio previsto dal D.Lgs.Lgt. 1° novembre 1944, n. 367 e ss.mm.ii. sui beni mobili agevolati ai sensi del presente contratto, che fanno o faranno parte del proprio complesso industriale/aziendale ed ogni loro pertinenza, ivi compresi gli impianti, le concessioni, i brevetti per invenzione industriale, i macchinari, gli utensili comunque destinati al funzionamento o all’esercizio dell’azienda della Beneficiaria, per un importo pari ad Euro [● (●)], corrispondente alla linea capitale del finanziamento agevolato contemplato dal presente contratto. [Si riporta nell’allegato sub “B” l’elenco dei beni che, già acquistati, possono essere assoggettati a privilegio con il presente atto.] NOTA: SOLO IN CASO DI BENI GIA’ ACQUISTATI
14.3 La Beneficiaria prende atto ed accetta che: (i) le garanzie di cui sopra garantiscono anche quanto fosse dovuto in conseguenza di revoca o annullamento di pagamenti eseguiti dalla Beneficiaria; e (ii) la liberazione delle garanzie, di conseguenza, potrà essere consentita da Invitalia una volta trascorsi i termini per le azioni revocatorie di cui al X.X. 00 marzo 1942, n. 267 e ss.mm.ii., ovvero prima di tali termini, a condizione che sia rilasciata a favore di Invitalia altra idonea garanzia reale o fidejussione bancaria o polizza fidejussoria per un importo pari a quello oggetto delle azioni revocatorie sopraindicate. Detta fidejussione o polizza fidejussoria dovrà essere formata direttamente su supporto informatico, essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’istituto bancario o assicurativo e corredata da autentica notarile digitale di firma, resa da un Notaio, il quale attesti i poteri e le qualità del fideiussore sottoscrittore ai sensi dell’articolo 25, comma 1, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii..
Art. 15 - Rinvio - Spese – Trattamento tributario
15.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto le Parti fanno rinvio al D.Lgs. n. 185/2000, Titolo I, Capo 0I, al D.M. n. 140/2015, alla Circolare, alla Convenzione ABI, alle Indicazioni Ministeriali, ed alle leggi e ai provvedimenti da essi richiamati.
15.2 Le spese notarili del presente contratto, nonché, se previste, quelle di iscrizione e cancellazione dell’ipoteca, di eventuali annotazioni a margine della stessa, quelle catastali, quelle per l’annotazione del privilegio, quelle per il rilascio di n. tre copie autentiche del presente contratto di cui n. due, una delle quali munita della formula esecutiva, da consegnare ad Invitalia, nonché ogni altra spesa inerente e conseguente anche di natura fiscale, o che sarà dovuta, anche per effetto di norme sopravvenute, sono ad esclusivo carico della Beneficiaria la quale riconosce Invitalia come unica legittimata a richiedere e ritirare la copia esecutiva.
15.3 Al presente atto si applica il trattamento tributario di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e pertanto, ai sensi dell’art. 19, co. 1, del medesimo D.P.R. n. 601/1973, le erogazioni ivi richiamate non concorrono a formare la base imponibile della imposta sostitutiva.
Art. 16 - Elezione di domicilio - Foro competente
16.1 Le Parti eleggono domicilio come segue:
Invitalia presso la propria sede, in Xxxx, Xxx Xxxxxxxx n. 46, e, in difetto, nel domicilio suppletivo presso il Comune di Roma, anche agli effetti previsti dall’art. 141 c.p.c.;
la Beneficiaria presso la propria sede in [●] [(●)], Via [●] n. [●], e, in difetto, nel domicilio suppletivo presso il Comune di [●] [(●)], anche agli effetti previsti dall’art. 141 c.p.c..
16.2 Le Parti si danno reciprocamente atto che le controversie che insorgessero in relazione a quanto stabilito nel presente contratto saranno decise con competenza esclusiva dall’Autorità Giudiziaria del Foro di Roma.
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Si omette la lettura di quanto allegato per dispensa avutane dai comparenti che dichiarano di ben conoscerne il contenuto.
Il presente atto, scritto in parte da persona di mia fiducia con mezzi meccanici ai sensi di legge sotto la mia direzione ed in parte a mano da me Notaio, viene da me letto ai comparenti che, da me interpellati, lo confermano ed approvano.
Occupa fogli, pagine
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