VARIANTI E MODIFICHE CONTRATTUALI
VARIANTI E MODIFICHE CONTRATTUALI
La disciplina normativa provinciale
Lp 9 marzo 2016, n.2
art. 27 Modifica dei contratti durante il periodo di validità
lp 10 settembre 1993, n. 26:
art. 51 Varianti progettuali (ABROGATI i commi 1, 2, 3, la
lettera b) del comma 5 e i commi 6, 7 e 10)
(ABROGATO l’art. 51bis Varianti migliorative proposte dall'appaltatore)
X.X.X. 00 xxxxxx 0000, x. 0-00/Xxx. (xx seguito Regolamento):
Titolo VII - Capo III Esecuzione dei lavori
Art. 126 Varianti progettuali
(ABROGATI i commi 10, 11, 14, 15, 16, 17 e 18)
Art. 127 Variazioni tecniche ordinate dal direttore dei lavori Art. 128 Diminuzione dei lavori
Le disposizioni abrogate della lp 26/1993 e del relativo regolamento continuano ad applicarsi finché non trovano applicazione le disposizioni della lp 2/2016, secondo quanto previsto dall'articolo 73 della predetta lp 2/2016.
La definizione di variante progettuale
Articolo 51, lp 26/1993 co.1. ABROGATO
←Sono definite varianti progettuali le modifiche apportate a progetti approvati che non alterano la natura e la destinazione dei lavori. Ad eccezione dei casi previsti dal comma 5, le varianti sono consentite se ricorre uno dei seguenti motivi:
a) esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni di legge o di regolamento, oppure determinate da interessi pubblici sopravvenuti;
b) cause di forza maggiore accertate con il provvedimento di approvazione della variante da parte dell'organo competente;
c) errori oppure omissioni di progettazione;
d) evoluzione dei criteri della disciplina del restauro;
e) nel caso di lavori su beni culturali, rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale e adeguamenti dell'impostazione progettuale necessari per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento.
RICHIAMI DI INTERESSE:
A seguito dell’abrogazione del comma 1 dell’articolo 51 della lp 26/1993, la legge non prevede più i casi in cui sono consentite le varianti.
Dunque, è ora possibile introdurre modifiche al progetto nel rispetto dei principi generali amministrativi e delle regole tecniche e subordinatamente ai seguenti limiti:
- le modifiche progettuali che comportano necessariamente modifiche al contratto in corso devono essere conformi all’articolo 27 della lp 2/2016 (vedi oltre);
- le modifiche progettuali devono in ogni caso rispettare i principi indicati agli articoli 3 e 7 della lp 2/2016 in materia di progettazione e suddivisione degli appalti in lotti.
Articolo 126, Regolamento
co.1. Nessuna modifica al progetto approvato può essere apportata dall'esecutore se non è preventivamente approvata dall'amministrazione aggiudicatrice nel rispetto delle condizioni, delle modalità e dei limiti indicati all'articolo 51 della legge e da questo articolo.
Questo comma va interpretato richiamando il rispetto dei limiti indicati nel commento al comma 1, abrogato, dell’art.51, lp 26/1993.
co.2. Il mancato rispetto del comma 1 comporta, salva diversa valutazione del responsabile del procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori, fermo restando che in nessun caso l'esecutore può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
co.3. I componenti dell'ufficio della direzione lavori sono responsabili, nei limiti delle rispettive attribuzioni, dei danni derivati all'amministrazione aggiudicatrice dalla violazione di questo articolo. Essi sono altresì responsabili delle conseguenze derivate dall'aver ordinato o lasciato eseguire dall'esecutore modifiche al progetto che non sono state preventivamente approvate.
co. 14. L'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che, a norma dell'articolo 51 della legge, consentono di disporre varianti progettuali è demandato al responsabile del procedimento.
co.15. Nel caso previsto dall'articolo 51, comma 1, lettera b), della legge, il responsabile del procedimento, su proposta del direttore dei lavori, descrive la situazione di fatto, accerta la sua non imputabilità all'amministrazione aggiudicatrice, motiva circa la sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e precisa le ragioni per cui si rende necessaria la modifica progettuale. Se i lavori non possono essere eseguiti secondo le originarie previsioni di progetto a causa di atti o provvedimenti della pubblica amministrazione o di altra autorità, il responsabile del procedimento sospende i lavori nella parte non realizzabile ed, avvalendosi del supporto della struttura competente in materia legale, adotta ogni provvedimento utile per il perseguimento dell'interesse pubblico.
In attesa delle modifiche regolamentari, questo comma non è cogente ma è utile applicarlo nei casi di variante progettuale per cause di forza maggiore.
co.16. Nel caso previsto dall'articolo 51, comma 1, lettera c), della legge il responsabile del procedimento dispone l'accertamento in contraddittorio con il progettista, anche avvalendosi della direzione lavori, del responsabile di progetto o dell'organo di collaudo in corso d'opera ove nominato.
In attesa delle modifiche regolamentari, questo comma non è cogente ma è utile applicarlo nei casi di variante progettuale per errori oppure omissioni di progettazione.
co.17. Nel caso previsto dall'articolo 51, comma 1, lettera e), della legge (lavori su beni culturali) la descrizione del responsabile del procedimento ha ad oggetto la verifica delle caratteristiche dell'evento in relazione alla specificità del bene, o della prevedibilità o meno del rinvenimento.
In attesa delle modifiche regolamentari, questo comma non è cogente ma è utile applicarlo nei casi di variante progettuale per lavori su beni culturali.
La disciplina dell’errore progettuale
Articolo 51, lp 26/1993
co.2. ABROGATO
Ai fini di questo articolo si considerano errore oppure omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata o erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto
dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
co.3. ABROGATO
La variante dovuta a gravi errori progettuali che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, d'importo superiore al quinto dell'importo originario di contratto, comporta la risoluzione del contratto. In tal caso l'amministrazione aggiudicatrice indice una nuova gara alla quale è invitato l'aggiudicatario iniziale, secondo le disposizioni del regolamento di attuazione. La risoluzione del contratto, ai sensi di questo comma, dà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.
Articolo 126, Regolamento
co.18. Nel caso in cui l'errore od omissione progettuale comporti l'impossibilità tecnica di poter realizzare o di poter utilizzare l'opera, anche apportando al progetto le modifiche previste dall'articolo 51 della legge, l'amministrazione aggiudicatrice dispone la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 51, comma 3, della legge e quindi indice una nuova gara per l'assegnazione dei lavori di completamento, con una procedura ammessa tra quelle di importo corrispondente.
L'aggiudicatario iniziale è sempre invitato a presentare offerta, salvo il caso in cui l'errore progettuale dipenda dalla progettazione predisposta dall'esecutore dei lavori nel caso di affidamento dell'esecuzione unitamente alla progettazione.
co.19. Se il progetto definitivo o esecutivo è stato redatto dall'esecutore e la variante progettuale deriva da errori o omissioni progettuali imputabili all'esecutore stesso, sono a suo totale carico l'onere della nuova progettazione, le maggiori spese, le penali per mancato rispetto dei termini di ultimazione contrattuale e gli ulteriori danni subiti dall'amministrazione aggiudicatrice.
Le modifiche ai contratti durante il periodo di validità
Articolo 27, lp 2/2016
(articolo 72 Dir. 2014/14/UE)
L'articolo 27 della lp 2/2016 si applica anche ai contratti già stipulati alla data della sua entrata in vigore (16/3/2016), in relazione alle modifiche non ancora approvate alla medesima data.
(73, comma 12 lp 2/2016)
RICHIAMI DI INTERESSE:
La nuova disciplina sulle modifiche contrattuali dettata dalla Direttiva n. 24, come evidenziato nel Considerando 107, è di derivazione giurisprudenziale. La Corte di Giustizia ha individuato quattro ipotesi nelle quali le modifiche sono considerate sostanziali in quanto “atte a dimostrare la volontà delle parti di rinegoziare i termini essenziali”. Ciò si verifica in particolare quando le condizioni modificate avrebbero inciso sul risultato della procedura di gara nel caso in cui fossero già state parte della procedura iniziale. In tali ipotesi sussiste l’obbligo per le stazioni appaltanti di bandire una nuova gara.
Articolo 27, comma 1 della lp 2/2016
co.1. La modifica dei contratti e degli accordi quadro durante il periodo di validità richiede l'esperimento di una nuova procedura di aggiudicazione del contratto di appalto o di concessione, fatta eccezione per le ipotesi previste dal comma 2.
Il comma 1 contiene il principio per cui la modifica dei contratti in corso di esecuzione comporta l'esperimento di una nuova gara.
Le ipotesi del comma 2 sono eccezioni che derogano al principio generale ed in quanto tali non sono applicabili in via analogica.
MODIFICHE SOSTANZIALI
CHE COMPORTANO IN OGNI CASO L’AFFIDAMENTO MEDIANTE UNA NUOVA GARA
Articolo 27, comma 5 della lp 2/2016
co.5. Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua validità è considerata sostanziale quando muta sostanzialmente la natura del contratto o dell'accordo quadro rispetto a quello inizialmente concluso. Fatta salva l'applicazione del comma 2 una modifica è considerata sostanziale, in ogni caso, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura iniziale d'appalto o di concessione, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale o nell'accordo quadro;
c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto o dell'accordo quadro;
d) un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti dal comma 2, lettera d).
IPOTESI DI MODIFICHE NON SOSTANZIALI
CHE NON COMPORTANO L’AFFIDAMENTO MEDIANTE UNA NUOVA GARA
1. Modifiche già previste in clausole contrattuali Articolo 27, comma 2 lett.a) della lp 2/2016
co.2. I contratti e gli accordi quadro possono essere modificati senza una nuova procedura d'appalto nei casi seguenti:
a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, quali, per esempio, clausole di revisione dei prezzi o opzioni. Queste clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche od opzioni e le condizioni alle quali esse possono essere impiegate. Esse non apportano modifiche o opzioni che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro.
Rispetto ai singoli contratti, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero avere la possibilità di prevedere modifiche mediante clausole di revisione o di opzione, senza che tali clausole conferiscano loro discrezionalità illimitata. (omissis)…. clausole di revisione o di opzione formulate con sufficiente
chiarezza potrebbero ad esempio prevedere indicizzazioni dei prezzi o garantire, per esempio, che le apparecchiature di comunicazione da fornire per un determinato periodo di tempo restino adeguate anche in caso di modifica dei protocolli di comunicazione o di altre modifiche tecnologiche. Dovrebbe inoltre essere possibile, mediante l'inserimento di clausole sufficientemente chiare, prevedere adattamenti del contratto che si rendano necessari a seguito di difficoltà tecniche apparse durante il funzionamento o la manutenzione. È inoltre opportuno ricordare che gli appalti potrebbero, ad esempio, comprendere la manutenzione ordinaria e prevedere gli interventi di manutenzione straordinaria che risultino necessari per garantire continuità nell'erogazione di un servizio pubblico. (considerando 111 Dir.2014/24)
ESEMPIO: Rientrano in questa fattispecie le modifiche progettuali previste nell'analisi del rischio geologico di cui all'art. 15 del Regolamento.
2. Lavori, servizi o forniture supplementari Articolo 27, comma 2 lett.b) della lp 2/2016
co.2. I contratti e gli accordi quadro possono essere modificati senza una nuova procedura d'appalto nei casi seguenti:
b) per lavori, servizi o forniture supplementari da parte del contraente originario che si sono resi necessari e non erano inclusi nel contratto iniziale, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
1) quando un cambiamento del contraente risulta impraticabile per motivi economici o tecnici, quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperatività tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale, e comporta per l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;
2) quando l'eventuale aumento di prezzo, in caso di appalto, o di valore, in caso di concessioni, non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale; in caso di più modifiche successive questa limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Le condizioni indicate da questo numero non si applicano alle concessioni aggiudicate per lo svolgimento delle attività previste dall'allegato II della direttiva 2014/23/UE;
co.4. Per il calcolo del prezzo, nei casi previsti dal comma 2, lettere b), c) e f), il prezzo aggiornato è il valore di riferimento quando il contratto prevede una clausola d'indicizzazione. In caso di concessione, quando il contratto di concessione non prevede una clausola d'indicizzazione, il valore è calcolato tenendo conto dell'inflazione media.
Se le modifiche comportano un aumento del prezzo di contratto, questo aumento non deve eccedere il 50 % del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica e non alla loro somma.
3.Circostanze Imprevedibili
Articolo 27, comma 2 lett.c) della lp 2/2016
co.2. I contratti e gli accordi quadro possono essere modificati senza una nuova procedura d'appalto nei casi seguenti:
c) se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
1) la necessità di modifica è determinata da circostanze che un'amministrazione aggiudicatrice diligente non può prevedere nella fase di preparazione della gara;
2) la modifica non altera la natura generale del contratto;
3) l'eventuale aumento di prezzo, in caso di appalto, o di valore, in caso di concessioni, non è superiore al 50 per cento del valore del contratto iniziale o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive questa limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Le condizioni indicate da questo numero non si applicano alle concessioni aggiudicate per lo svolgimento delle attività previste dall'allegato II della direttiva 2014/23/UE;
co.4. Per il calcolo del prezzo, nei casi previsti dal comma 2, lettere b), c) e f), il prezzo aggiornato è il valore di riferimento quando il contratto prevede una clausola d'indicizzazione. In caso di concessione, quando il contratto di concessione non prevede una clausola d'indicizzazione, il valore è calcolato tenendo conto dell'inflazione media.
In caso di più modifiche successive, la limitazione del 50% del valore del contratto iniziale si applica al valore di ciascuna modifica e non alla loro somma.
Il concetto di circostanze imprevedibili si riferisce a circostanze che non si potevano prevedere nonostante una ragionevole e diligente preparazione dell'aggiudicazione iniziale da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, tenendo conto dei mezzi a sua disposizione, della natura e delle caratteristiche del progetto specifico, delle buone prassi nel settore in questione e della necessità di garantire un rapporto adeguato tra le risorse investite nel preparare l'aggiudicazione e il suo valore prevedibile. (Considerando 109 della Dir. 2014/24)
ESEMPIO: Rientrano in questa fattispecie le modifiche progettuali conseguenti ad eventi di forza maggiore.
4. Sostituzione dell’appaltatore nei casi previsti dalla legge Articolo 27, comma 2 lett.d) della lp 2/2016
co.2. I contratti e gli accordi quadro possono essere modificati senza una nuova procedura d'appalto nei casi seguenti:
d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'amministrazione aggiudicatrice aveva inizialmente aggiudicato l'appalto o la concessione, quando ricorre una delle seguenti condizioni:
1) vi è una clausola o opzione di revisione inequivocabile in conformità della lettera a);
2) all'aggiudicatario iniziale succede, in via universale o parziale, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfa i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, se ciò non implica altre modifiche sostanziali al contratto;
3) se l'amministrazione aggiudicatrice si assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori, quando questa possibilità è prevista dalla normativa vigente;
5.Xxxxxxxxx non sostanziali non previste in altre ipotesi Articolo 27, comma 2 lett.e) della lp 2/2016
co.2. I contratti e gli accordi quadro possono essere modificati senza una nuova procedura d'appalto nei casi seguenti:
e) se le modifiche, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali secondo quanto previsto dal comma 5;
Si tratta di un'ipotesi di modifica contrattuale NON SOSTANZIALE residuale rispetto alle altre stabilite dalla legge.
ESEMPIO: Rientrano in questa fattispecie le modifiche progettuali conseguenti a normative sopravvenute o ad errori progettuali.
6.Modifiche di modesto valore
Articolo 27, comma 2 lett.f) della lp 2/2016
co.2. I contratti e gli accordi quadro possono essere modificati senza una nuova procedura d'appalto nei casi seguenti:
f) in ogni caso, senza la necessità di verificare il ricorso delle condizioni previste dal comma 5, se le modifiche soddisfano tutte le seguenti condizioni:
1) il valore della modifica è inferiore sia alle soglie di rilevanza comunitaria, sia al 10 per cento del valore iniziale del contratto, per i contratti di servizi e di forniture e per le concessioni, o al 15 per cento del valore iniziale del contratto, per i contratti di lavori. In caso di più modifiche successive il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche;
2) la modifica non altera la natura complessiva del contratto o accordo quadro.
co.4. Per il calcolo del prezzo, nei casi previsti dal comma 2, lettere b), c) e f), il prezzo aggiornato è il valore di riferimento quando il contratto prevede una clausola d'indicizzazione. In caso di concessione, quando il contratto di concessione non prevede una clausola d'indicizzazione, il valore è calcolato tenendo conto dell'inflazione media.
Possono essere anche modifiche sostanziali, tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o accordo quadro.
Anche se la norma non impone la verifica del ricorso delle condizioni del comma 5 (modifiche sostanziali), è in ogni caso necessario dare conto delle motivazioni per cui si adottano le modifiche, secondo i principi generali.
In caso di più modifiche successive, il rispetto del limite del 10 % del valore iniziale del contratto per i contratti di servizio e fornitura e del 15 % del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori, è accertato con riferimento alla somma delle modifiche successive.
Il valore delle modifiche, ai fini del rispetto del limite del 10% o del 15%, deriva dalla somma delle modifiche sia in aumento sia in diminuzione, che non sono quindi compensabili.
Lo jus variandi dell’amministrazione e la determinazione del quinto d’obbligo
RICHIAMI DI INTERESSE:
La facoltà dell’amministrazione di imporre variazioni all’appaltatore rimane esercitabile nel limite del sesto quinto, ma deve rispettare le disposizioni dell’art. 27 della lp 2/2016.
Ne consegue che l’amministrazione aggiudicatrice può ordinare all’esecutore la realizzazione di lavori conseguenti a varianti progettuali fino alla concorrenza di un quinto dell'importo di contratto e l’appaltatore è tenuto ad eseguirli agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario A CONDIZIONE CHE SIANO RISPETTATE LE CONDIZIONI DELL’ARTICOLO 27 DELLA LP 2/2016.
Il limite del sesto quinto non va confuso con il limite del 15 per cento del valore iniziale del contratto, prevista alla let. f) del comma 2 dell’articolo 27 della lp 2/2016 entro il quale possono essere apportate modifiche al contratto a prescindere che queste siano o meno sostanziali.
L’amministrazione può ordinare all’esecutore l’esecuzione di lavori di variante e l’esecutore è tenuto ad eseguirli, nei seguenti casi:
- varianti entro il sesto quinto del contratto originario se si verificano le condizioni di cui alle lett. b), c), e) del comma 2 dell’art. 27 della lp 2/2016;
- varianti entro il 15% del contratto originario se si verificano le condizioni di cui alla let. f) del comma 2 dell’art. 27 della lp 2/2016.
Articolo 15, Regolamento - Analisi del rischio geologico
co.1. Il progetto esecutivo contiene l'analisi del rischio geologico che individua la percentuale di variabilità e incertezza che si può incontrare in fase di realizzazione, derivante dall'impossibilità di fare valutazioni geologiche assolutamente attendibili dei siti.
co.2. L'analisi del rischio prevista dal comma 1 determina la percentuale dell'importo di progetto per le infrastrutture da destinare ai possibili incrementi del costo dell'opera e agli oneri per la predisposizione degli elaborati di natura geologica, in misura adeguata in relazione alla situazione di rischio, alle conoscenze dell'area interessata ed all'importanza dell'opera da realizzare.
co. 3. Le situazioni di carattere geologico non previste dall'analisi prevista dal comma 1 sono considerate imprevisti geologici ai fini dell'articolo 51, comma 9, della legge.
Articolo 126, Regolamento
co.5. L'amministrazione aggiudicatrice durante l'esecuzione dell'appalto può ordinare all'esecutore la realizzazione di lavori conseguenti a varianti progettuali fino alla concorrenza di un quinto dell'importo di contratto come determinato ai sensi dei commi 8 e 9. In tal caso l'esecutore è tenuto ad eseguire i lavori previsti dalla variante progettuale agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, fermo restando quanto previsto dal comma 7, e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.
In attesa delle modifiche regolamentari, questo comma si applica nel rispetto dell’articolo 27 della lp 2/2016. Ne consegue che l’amministrazione aggiudicatrice può ordinare all’esecutore la realizzazione di lavori conseguenti a varianti progettuali fino alla concorrenza di un quinto dell'importo di contratto e l’appaltatore è tenuto ad eseguirli agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario PURCHE’ siano rispettate le condizioni dell’articolo 27 della lp 2/2016.
co.8. Il quinto dell'importo di contratto ai sensi del comma 5 è determinato sull'importo risultante dal contratto originario.
co.9. Ai sensi dell'articolo 51, comma 9, della legge, nel calcolo previsto dal comma 5 non sono tenuti in conto gli aumenti, rispetto alle previsioni contrattuali, di varianti per cause di imprevisto geologico individuate ai sensi dell'articolo 15 e per cause di forza maggiore qualificate come eventi di pubblica calamità ai sensi della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 (legge provinciale sulla protezione civile).
I prezzi di variante
Articolo 126, Regolamento
co.6. I lavori previsti dalla variante progettuale sono valutati usando i prezzi di contratto, fatto salvo quanto disposto dal comma 7. Se questi lavori comprendono categorie di lavorazioni
non previste o se per la loro esecuzione è necessario usare materiali per i quali non è stato fissato il prezzo contrattuale, il responsabile del procedimento determina ed approva nuovi prezzi ai sensi dell'articolo 129.
co.7. Se la variante progettuale comporta il superamento del limite previsto dal comma 5 (quinto d’obbligo), il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'esecutore che, nel termine di quindici giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni. Il responsabile del procedimento entro trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione dell'esecutore comunica allo stesso le proprie determinazioni. Se l'esecutore non dà alcuna risposta alla comunicazione del responsabile del procedimento, si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se il responsabile del procedimento e non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'esecutore.
L’equo compenso
Articolo 126, Regolamento
co.12. Fermo restando il divieto di apportare ai progetti modifiche che alterano la natura e la destinazione dei lavori, se le varianti progettuali comportano, nei vari gruppi di categorie ritenute omogenee secondo quanto previsto dalla parte amministrativa del capitolato speciale di appalto, modifiche tali da produrre un notevole pregiudizio economico all'esecutore, allo stesso è riconosciuto un equo compenso comunque non superiore al quinto dell'importo del contratto. Ai fini di questo comma si considera notevolmente pregiudizievole la variazione del singolo gruppo che supera il quinto del corrispondente valore originario e solo per la parte che supera tale limite.
co.13. In caso di dissenso sulla misura del compenso previsto dal comma 12, è accreditata in contabilità la somma riconosciuta dall'amministrazione aggiudicatrice, salvo il diritto dell'esecutore di formulare la relativa riserva per l'ulteriore richiesta.
Le variazioni disposte dal direttore dei lavori
Articolo 51, lp 26/1993
co.8. Il direttore dei lavori può ordinare solo variazioni tecniche volte a dare perfetta esecuzione ai lavori senza mutare sostanzialmente le previsioni progettuali, mediante compensazioni tra lavorazioni nei limiti e secondo quanto stabilito dal regolamento di attuazione, e purché l'importo complessivo di contratto non venga superato. Eventuali nuovi prezzi concordati con l'appaltatore sono approvati dal responsabile del procedimento.
Articolo 127, Regolamento
co.1. Le variazioni tecniche possono essere ordinate dal direttore dei lavori senza necessità di approvazione preventiva, ai sensi dell'articolo 51, comma 8, della legge, a condizione che:
a) siano impartite per risolvere questioni esecutive di dettaglio senza mutamento delle scelte progettuali sotto il profilo strutturale, architettonico, localizzativo ed urbanistico, sentito il progettista;
b) i nuovi prezzi eventualmente concordati siano approvati dal responsabile del procedimento;
c) siano effettuate mediante compensazioni tra le voci delle lavorazioni e siano contenute entro il limite del dieci per cento dell'importo contrattuale per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e del cinque per cento per tutti gli altri lavori, senza superare l'importo complessivo di contratto.
co.2. Le variazioni tecniche sono disposte dal direttore dei lavori mediante ordine di servizio e, se necessario, verbale di concordamento nuovi prezzi approvato dal responsabile del procedimento.
Il progettista della variante
Articolo 51, lp 26/1993
co.4. Di norma le varianti sono elaborate dal progettista, previamente esaminate dai competenti organi dell'amministrazione aggiudicatrice e approvate con le modalità previste da questo articolo.
Articolo 126, Regolamento
co.4. Se rileva la necessità di effettuare modifiche al progetto ai sensi dell'articolo 51 della legge, il direttore dei lavori propone la redazione di una perizia di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al responsabile del procedimento. Di norma la variante progettuale è elaborata dal progettista.
La procedura semplificata di approvazione della variante
Articolo 51, lp 26/1993
co.5. Le varianti sono approvate dal dirigente della struttura competente per materia mediante verbale di accertamento nei seguenti casi:
a) se sono riferite a lavori non ancora oggetto di affidamento, purché siano contenute entro l'importo complessivo impegnato per il progetto, tenendo conto delle variazioni sopravvenute;
b) ABROGATO
se sono riferite a lavori suppletivi o di variante a un contratto già stipulato che non si discostino di oltre un quinto rispetto all'importo di contratto e che comunque non determinino un supero dell'importo complessivo impegnato per il progetto, tenendo conto delle variazioni sopravvenute; in tal caso il dirigente della struttura competente per materia approva anche i prezzi concordati con l'appaltatore per l'esecuzione dei lavori non compresi nel contratto originario e fissa, se necessario, un nuovo termine per l'ultimazione dei lavori.
La procedura ordinaria di approvazione della variante
Articolo 51, lp 26/1993
co.6. ABROGATO
Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 52, comma 5, le varianti riferite a lavori suppletivi a quelli oggetto di un contratto già stipulato che risultino di entità complessivamente superiore al quinto dell'importo di contratto sono approvate previo accertamento della necessità dei lavori suppletivi e delle cause che li hanno determinati da parte della commissione di collaudo nominata in corso d'opera ai sensi dell'articolo 24. Per lavori il cui importo originario di contratto sia inferiore a 5 milioni di euro l'accertamento può essere reso dal collaudatore in corso d'opera.
RICHIAMI DI INTERESSE:
A seguito dell’abrogazione del comma 6 dell’articolo 51 della lp 26/1993, per l’approvazione delle varianti oltre il sesto quinto dell’importo di contratto non è più necessario il parere preventivo della commissione di collaudo o del collaudatore. L’ordinamento provinciale, quindi, non prevede più casi in cui è d’obbligo nominare una commissione di collaudo in luogo del collaudatore.
Per effetto dell'abrogazione della lett. b) del comma 5 dell'articolo 51 della lp 26/1993, per le varianti relative a lavori già oggetto di affidamento si deve acquisire il parere dell'organo consultivo,
anche se tali varianti sono contenute nel limite del sesto quinto dell'importo originario di contratto e se non comportano aumenti di spesa, a meno che non siano riferite agli altri casi di deroga al parere consultivo, previsti dall'articolo 58 della medesima lp 26/1993.
Si ricorda che dal 16 marzo 2016 nei procedimenti per i quali non è stato ancora assunto il provvedimento di approvazione del progetto, la soglia di valore prevista dall'articolo 58, comma 1, lettera a) della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, relativa alla deroga all'acquisizione del parere degli organi consultivi, é tornata ad essere 300.000 euro.
Le varianti relative a lavori già oggetto di affidamento sono quindi sempre approvate con atto del responsabile del procedimento o del soggetto competente individuato dalle amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla Provincia ai sensi dell'art. 4 della lp 26/1993. In questo atto deve essere dato conto per quale motivo di deroga di cui all'articolo 27 della lp 2/2016 non si procede ad una nuova gara per l'affidamento dei lavori di variante.
L’affidamento dei lavori di variante
Articolo 51, lp 26/1993
co.10. ABROGATO
I lavori conseguenti alle varianti disciplinate da questo articolo possono essere affidati nel limite del sesto quinto dell'importo originario di contratto all'originario contraente, secondo le disposizioni del regolamento di attuazione. Xxxxx restando quanto disposto dai commi 3 e 5, i lavori conseguenti alle varianti disciplinate da questo articolo, d'importo superiore al sesto quinto dell'importo originario di contratto, possono essere affidati all'originario contraente secondo quanto stabilito dal regolamento di attuazione
Articolo 126, Regolamento
co.7. Se la variante progettuale comporta il superamento del limite previsto dal comma 5 (quinto d’obbligo), il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'esecutore che, nel termine di quindici giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni. Il responsabile del procedimento entro trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione dell'esecutore comunica allo stesso le proprie determinazioni. Se l'esecutore non dà alcuna risposta alla comunicazione del responsabile del procedimento, si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se il responsabile del procedimento e non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'esecutore.
Il comma 3 dell’articolo 33 della lp 26/1993 non è più applicabile nel caso di varianti progettuali in quanto l’affidamento dei lavori di variante all’originario contraente deve rispettare le condizioni stabilite dall’art. 27 della lp 2/2016.
L’atto di modifica del contratto
Articolo 126, Regolamento
co.10. Se i lavori conseguenti alla variante progettuale sono affidati all'esecutore ai sensi del comma 5, la perizia suppletiva e di variante è accompagnata da un atto di sottomissione che l'esecutore è tenuto a sottoscrivere per accettazione. Se i lavori conseguenti alla variante progettuale sono affidati all'esecutore ai sensi del comma 7 (variante oltre il quinto d’obbligo), la perizia suppletiva e di variante è accompagnata da uno schema di atto aggiuntivo al contratto principale.
11. Gli atti di sottomissione e gli atti aggiuntivi al contratto fanno espresso riferimento all'intervenuta approvazione della variante progettuale, fatti salvi gli interventi ordinati direttamente dal direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 127 del regolamento.
Art. 29 Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali)
Atti di sottomissione e atti aggiuntivi
co.1. Salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, nonché dall'articolo 21, comma 2, lettera e), ove nel corso dell'esecuzione del contratto insorga la necessità di procedere ad una variazione in aumento o in diminuzione della prestazione nei limiti del 20 per cento dell'importo o valore originario annuo e sempre che non muti la natura della prestazione, la Provincia può imporre al contraente di obbligarsi alla variazione, con atto di sottomissione, alle medesime condizioni stabilite nel contratto originario.
co.2. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 21, comma 2, lettera e), per le variazioni eccedenti il limite di cui al comma 1, è necessaria la stipulazione di un atto aggiuntivo previa adozione di apposito provvedimento da parte dell'organo competente .
Articolo 98, Regolamento
co.1. (omissis) Resta ferma la necessità di adottare per gli atti aggiuntivi la medesima forma di stipulazione utilizzata per il contratto principale.
Le varianti in diminuzione
RICHIAMI DI INTERESSE:
La facoltà dell’amministrazione di imporre variazioni all’appaltatore rimane esercitabile nel limite del sesto quinto, ma deve rispettare le disposizioni dell’art. 27 della lp 2/2016.
Si veda il Richiamo di interesse al cap. “Lo jus variandi dell’amministrazione”.
Articolo 128, Regolamento
co.1. L'amministrazione aggiudicatrice può sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto determinato ai sensi dell'articolo 126, commi 8 e 9 (del regolamento) e senza che nulla spetti all'esecutore a titolo di indennizzo.
co.2. L'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata all'esecutore.
In attesa delle modifiche regolamentari, questo comma si applica nel rispetto dell’articolo 27 della lp 2/2016. Ne consegue che l’amministrazione aggiudicatrice può ordinare all’esecutore la realizzazione di lavori in diminuzione conseguenti a varianti progettuali fino alla concorrenza di un quinto dell'importo di contratto e l’appaltatore è tenuto ad adeguarsi PURCHE’ siano rispettate le condizioni dell’articolo 27 della lp 2/2016.
Le varianti migliorative
Articolo 51bis, lp 26/1993 - ABROGATO
1.Durante il corso dei lavori l'impresa appaltatrice può proporre al responsabile del procedimento eventuali variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che non comportino un aumento dell'importo contrattuale. Queste varianti sono ammesse nell'esclusivo interesse dell'amministrazione se comportano per essa un risparmio di almeno il 5 per
cento dell'importo contrattuale e pari ad almeno 25.000 euro; esse devono essere finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, non devono comportare modifiche sostanziali e devono essere motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute dopo il momento della stipula del contratto.
2. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportino riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto e che mantengano inalterati il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori.
3. L'appaltatore deve dimostrare l'idoneità della proposta attraverso specifiche tecniche di valutazione, quali l'analisi del valore nonché la coerenza e la compatibilità della proposta medesima con il progetto allegato al contratto.
4. La variante proposta dall'appaltatore deve essere redatta in forma di progettazione esecutiva, corredata anche dagli elementi di valutazione economica per le singole lavorazioni oggetto della variante, mediante raffronto con i prezzi di contratto.
5. Le varianti disciplinate da questo articolo sono sempre contabilizzate a corpo e devono essere predisposte, presentate e realizzate in modo da non comportare interruzione o rallentamento nell'esecuzione dei lavori come stabilita nel relativo programma.
6. L'appaltatore risponde del progetto di variante e non può vantare richieste di risarcimento connesse all'introduzione della variante migliorativa; provvede a proprie spese alla progettazione e rimane responsabile anche di tutto il progetto se la variante investe lavorazioni con un costo superiore al 20 per cento dell'importo di contratto.
7. Le economie risultanti dalla proposta migliorativa approvata ai sensi di questo articolo sono ripartite tra l'amministrazione aggiudicatrice e l'appaltatore nella misura del 50 per cento ciascuno.
8. Il responsabile del procedimento, sentito il progettista, comunica all'appaltatore le proprie motivate determinazioni e in caso positivo procede alla stipula di un apposito atto
Le varianti migliorative non sono più previsto nell’ordinamento provinciale, a seguito dell’abrogazione del comma 1 dell’art. 51 bis della lp 26/1993.
Gli obblighi di comunicazione delle varianti
Articolo 27, lp 2/2016
(articolo 72 Dir. 2014/14/UE)
co.3. Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno modificato un contratto d'importo superiore alle soglie comunitarie, nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e c), pubblicano un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'avviso ha i contenuti stabiliti dalla direttiva 2014/24/UE e dalla direttiva 2014/23/UE ed è pubblicato in conformità a quanto previsto dalle rispettive direttive.
Nei medesimi casi, quando il contratto modificato è di importo inferiore alle soglie comunitarie, le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano un avviso sul proprio sito istituzionale o, in mancanza, sul sito del Consorzio dei comuni trentini o della Provincia autonoma di Trento, secondo quanto specificato con deliberazione della Giunta provinciale.
Articolo 106 del DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 1 (commi 8 e 14)
Co. 8. La stazione appaltante comunica all'ANAC le modificazioni al contratto di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, entro trenta giorni dal loro perfezionamento. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'Autorita' irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo. L'Autorita' pubblica sulla sezione del sito Amministrazione trasparente l'elenco delle modificazioni contrattuali comunicate, indicando l'opera, l'amministrazione o l'ente aggiudicatore, l'aggiudicatario, il progettista, il valore della modifica.
1DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 1
Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. (16G00062) (GU n.91 del 19-4-2016 - Suppl. Ordinario n. 10 )
Entrata in vigore del provvedimento: 19/04/2016
Richiami di interesse: secondo l'art. 106 co. 8 del dlgs. 18 aprile 2016, n. 50 la comunicazione all'ANAC riguarda le modificazioni al contratto di cui alla lettera b) e al comma 2, che corrispondono alle modificazioni al contratto di cui al comma 2, lettera b) dell'art. 27 l.p. 2/2016 e alle modificazioni dovute a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzzazione dell'opera o la sua utilizzazione, se ricorrono le condizioni di cui alla lettera f) dell'art. 27 l.p. 2/2016.
Co. 15 Per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture sono comunicate dal responsabile del procedimento all'Osservatorio dei contratti pubblici della Provincia, entro 30 giorni dall’adozione del provvedimento di approvazione della variante.
Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di importo eccedente il dieci per cento dell'importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d’opera riferite alle infrastrutture strategiche, sono trasmesse dal responsabile del procedimento all'ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita relazione del responsabile unico del procedimento, entro trenta giorni dall’adozione del provvedimento di approvazione della variante.
In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle varianti in corso d’opera previsti, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 213, comma 12 del D.Lgs. 50/2016.