Repertorio n° del SERVIZIO SANITARIO REGIONALE REGIONE EMILIA ROMAGNA AZIENDA USL DI BOLOGNA CONTRATTO D’APPALTO
ELABORATI GENERALI SCHEMA DI CONTRATTO
EG.09
Marzo 2020
Repertorio n° del SERVIZIO SANITARIO REGIONALE REGIONE XXXXXX XXXXXXX AZIENDA USL DI BOLOGNA CONTRATTO D’APPALTO
per la realizzazione della struttura provvisoria per la nuova centrale
emergenza 112 Ospedale Maggiore di Bologna.
L’anno duemilaventi il giorno del mese di , con la presente scrittura privata, fra le seguenti parti:
a) l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna, con sede legale in Bologna, via Castiglione, n° 29, codice fiscale e partita IVA 02406911202,
rappresentata da
presso la stessa Azienda USL di Bologna, nato a
, domiciliato per la carica
,
il , in qualità di (di seguito denominata semplicemente AUSL o stazione appaltante), a quanto infra autorizzato in forza di ;
b) nato a il , residente in , via , in qualità di dell’impresa
con sede in , via
1
codice fiscale ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ e partita IVA
⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦⎣ ⎦ che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola
(ovvero, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un’associazione temporanea di imprese)
capogruppo mandataria dell’associazione temporanea di imprese di tipo
costituita tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti: 1- impresa
con sede in , via
codice fiscale ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ e partita IVA
⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦⎣ ⎦ ;
2 - impresa con sede in , via
codice fiscale ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ e partita IVA
⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦⎣ ⎦ ;
3 - impresa con sede in , via
codice fiscale ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ e partita IVA
⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦⎣ ⎦ ;
nonché l’impresa con sede in , via
codice fiscale ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ e partita IVA
⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦⎣ ⎦ , cooptata ai sensi e per gli effetti dell’articolo 92, comma 4, del regolamento approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore».
PREMESSO
- -che con determinazione del direttore dell’Unità Operativa Progettazione e Sviluppo Edilizio e Patrimonio n. in data , esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori per un importo da appaltare di euro di cui euro oggetto dell’offerta di ribasso, euro per oneri per la sicurezza non oggetto dell’offerta
- che in seguito a procedura aperta, il cui verbale di gara è stato approvato
con determinazione del medesimo Direttore n. in data
, i lavori sono stati aggiudicati al sunnominato appaltatore, che ha offerto un ribasso percentuale del %;
TUTTO CIÒ PREMESSO
Le parti convengono e stipulano quanto segue:
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1. Oggetto del contratto
1. La stazione appaltante affida all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto per l’esecuzione dei lavori citati in premessa.
L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati in particolare all’osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i (nel seguito «Codice dei contratti»).
Articolo 2. Ammontare del contratto.
1. L’importo contrattuale ammonta a euro (diconsi euro ) di cui:
a) euro per lavori veri e propri;
b) euro per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza;
2. L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.
3. Il contratto è stipulato interamente “a corpo”, per cui l’importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.
Articolo 3. Condizioni generali del contratto.
1. L'appalto è concesso e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. E’ parte integrante del contratto l’elenco dei prezzi unitari offerti
dall’appaltatore in sede di gara; l’indicazione delle voci e delle quantità in essa contenuta non ha effetto sull’importo complessivo dell’offerta che, sebbene determinato attraverso l’applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile.
3. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.
4. Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali o sull’offerta dell’appaltatore; i prezzi unitari dell’elenco di cui al comma 2 sono vincolanti limitatamente a quanto previsto dall’articolo 11 del presente contratto.
Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere.
1. L’appaltatore ha eletto domicilio nel comune di
, all’indirizzo
, presso
.
2. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del capitolato generale d’appalto, i pagamenti a favore dell’appaltatore saranno effettuati tramite il Tesoriere della Azienda U.S.L. UNICREDIT BANCA - Bologna - mediante rimessa diretta a mezzo mandato, previa emissione della relativa fattura che dovrà essere intestata a: Azienda USL di Bologna Xxx Xxxxxxxxxxx 00 - Xxxxxxx ed essere indirizzata a: AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE XXX XXXXXX; 0 -
00000 XXXXXXX;
3. E’/Sono autorizzat a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell’appaltatore, i_ signor_
4. L’appaltatore conduce i lavori personalmente. TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI Articolo 5. Termini per l'inizio dei lavori.
1. Si richiama l’art.18 del capitolato speciale d’appalto.
Articolo 6. Termini per l'ultimazione dei lavori.
1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è disciplinato nell’art.19 del capitolato speciale d’appalto
Articolo 7. Penale per i ritardi.
1. Nel caso di mancato rispetto del termini indicati per l’esecuzione delle opere all’articolo 19 “Termini per l’ultimazione dei lavori”, per ogni giorno naturale consecutivo è applicata la penale indicata all’articolo 23 “Penali in caso di ritardo”, del Capitolato speciale d’appalto, corrispondente a euro .
Articolo 8. Sospensioni o riprese dei lavori.
1. È ammessa la sospensione dei lavori secondo quanto stabilito agli articoli 21 “Sospensioni ordinate dal Direttore dei lavori” e 22“Sospensioni ordinate dal RUP” del Capitolato speciale d’appalto.
2. Qualora l’appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può
diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dei lavori. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori qualora l’appaltatore intenda far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione.
3. Qualora i periodi di sospensione ordinati dal RUP per cause di pubblico interesse o particolare necessità superino un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori ovvero i sei mesi complessivi, l’appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l’appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’appaltatore alcun compenso e indennizzo.
4. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto come funzionali all’andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 3.
Articolo 9. Oneri a carico dell’appaltatore.
1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.
2. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri previsti dal capitolato speciale d’appalto, in particolare agli articoli 67 “Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore” e 68 “Obblighi speciali a carico dell’appaltatore”.
3. L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere
e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
5. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
Articolo 10. Contabilizzazione dei lavori.
1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti e secondo quanto specificato agli articoli 34 “Lavori a misura”, 35 “Lavori a corpo”, 36 “Lavori in economia” e 37 “Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera” del capitolato speciale d’appalto.
2. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l’appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci
suddetti.
Articolo 11. Invariabilità del corrispettivo.
1. Si applica quanto previsto all’articolo 32 “Revisione dei prezzi” del Capitolato speciale d’appalto.
Articolo 12. Variazioni al progetto e al corrispettivo.
1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, nel rispetto del Codice dei Contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.
2. 2. Si richiamano gli articoli 42 “Variazione dei lavori” e 43 “Varianti per errori od omissioni progettuali” del Capitolato speciale d’appalto.
Articolo 13. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.
1. Si applica quanto stabilito dagli articoli 27 “Anticipazione”, 28 “Pagamenti in acconto” e 29 “Pagamenti a saldo” del Capitolato speciale d’appalto.
Articolo 14. Ritardo nei pagamenti.
1. Si applica quanto previsto dagli articoli 30 “Ritardi nel pagamento delle rate di acconto” e 31 “Ritardi nel pagamento delle rate di saldo” del Capitolato speciale d’appalto.
Articolo 15. Collaudo, gratuita manutenzione.
1. Si applica quanto previsto agli articoli 63 “Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione”, 64 “Termini per il l’accertamento della regolare esecuzione”, 65 “Presa in consegna dei lavori ultimati” e 66 “Garanzia” del Capitolato speciale d’appalto.
Articolo 16. Risoluzione del contratto.
1. Si applicano gli articoli 26“Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini” e 62 “Risoluzione del contratto – Esecuzione d’ufficio dei lavori” del Capitolato speciale d’appalto:
2. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
Articolo 17. Controversie.
1. Si applica quanto previsto agli articoli 55 “Riserve e istanze dell’appaltatore”, 56 “Accordo bonario” e 57 “Definizione delle controversie” del Capitolato speciale d’appalto.
TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI
Articolo 18. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.
1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all’articolo 30 comma 5 bis del Codice dei Contratti.
2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte
le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
5. Ai sensi dell’articolo 30 comma 6 del Codice dei Contratti, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l’appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.
6. Ai sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall’allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, la Stazione appaltante ha acquisito il Documento unico di regolarità contributiva dell’appaltatore.
Articolo 19. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.
1. L'appaltatore ha depositato presso la stazione appaltante:
a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo;
c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del
cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui alla precedente lettera b).
2. Il piano di sicurezza e coordinamento di cui alla precedente lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.
3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione se nominato o al Direttore dei lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
Articolo 20 Adempimenti dell’appaltatore e clausole risolutive espresse del contratto.
1. L’Appaltatore s’impegna a comunicare alla stazione appaltante l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell’esecuzione dei lavori, servizi o forniture, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo. Ove i suddetti affidamenti riguardino i settori di attività a rischio di cui all’art.1 comma 53 della legge 190/2012 l’appaltatore s’impegna ad accertare preventivamente l’avvenuta o richiesta iscrizione della ditta affidataria negli elenchi prefettizi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.
2. L’appaltatore s’impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra
utilità ovvero offerta di protezione nei confronti del medesimo appaltatore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
3. L’appaltatore s’impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia di cui al precedente capoverso e ciò al fine di consentire, nell’immediato, eventuali iniziative di competenza.
4. Il contratto si risolverà immediatamente ed automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt.91 e 94 del D.L.n.159/2011 ovvero dovessero sussistere ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alla procedure concorsuali d’interesse. Il verificarsi delle circostanze di cui al precedente capoverso a carico del subappaltatore comporterà la revoca del subappalto e/o subcontratto; a tal fine è obbligo dell’appaltatore inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa nel caso in cui emergano informative interdittive a carico del subcontraente (che dovrà accettarla espressamente). Qualora il contratto d’appalto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni prefettizie, sarà applicata a carico dell’appaltatore, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, una penale nella misura del 10% del valore del contratto; la penale sarà applicata mediante detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all’appaltatore in relazione alle prestazioni eseguite.
5. Il contratto si risolverà immediatamente ed automaticamente, in caso di grave
e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
6. L’appaltatore s’impegna a dare comunicazione tempestiva alla prefettura e all’Autorità di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti del medesimo appaltatore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art.1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stato disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art.317 c.p.. Nell’ipotesi di cui al presente comma, la risoluzione non conseguirà de iure al verificarsi delle citate circostanze, ma sarà la stazione appaltante a dichiarare all’altra parte l’intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’articolo 1456 comma 2 c.c.
7. Il contratto è sottoposto a clausola risolutiva espressa di cui all’art.1456 c.c. ,
nell’eventualità che nei confronti dell’appaltatore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti d’impresa sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt.317 – 318- 319 - 319 bis – 319 ter, 319 quater- 000-000-000 bis-346 bis-353-353 bis
c.p. Nell’ipotesi di cui al presente comma, la risoluzione non conseguirà de iure al verificarsi delle citate circostanze, ma sarà la stazione appaltante a dichiarare all’altra parte l’intenzione di avvalersi della clausola risolutiva
espressa ai sensi dell’articolo 1456 comma 2 c.c.
8. L’appaltatore dichiara altresì di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Articolo 21. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.
1. Ai sensi del combinato disposto dell’art. 83, c.3, lett.b) e art. 91, c.1, del D.Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia”, il presente contratto è soggetto ad obbligo di acquisizione di comunicazione antimafia (per contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria).
2. L’appaltatore dichiara altresì di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Articolo 22. Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
1. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
2. L’appaltatore è tenuto a comunicare alla stazione appaltante gli estremi dei conti correnti dedicati, di cui al comma 1 dell’articolo 3 della legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione, ovvero, in caso di conti correnti già esistenti, entro sette giorni dalla loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato alla commessa pubblica; entro lo stesso termine l’appaltatore è tenuto a comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare sui suddetti conti correnti;
3. Tutte le operazioni finanziarie relative all’incarico in oggetto dovranno essere registrate nei conti correnti dedicati di cui al precedente punto 2, e dovranno essere effettuate utilizzando esclusivamente lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del presente contratto;
5. Nei contratti di subappalto - così come in qualsiasi subcontratto riconducibile alle fattispecie previste dal comma 11 dell’articolo 118 del Codice dei contratti - dovrà essere inserita, pena nullità del contratto stesso, una apposita clausola con la quale entrambi i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità di cui all’articolo 3 della legge 136/2010;
6. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale per il governo della provincia di Bologna, della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Articolo 23. Subappalto.
1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 118 del Codice dei contratti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta e precisamente:
possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.
3. Restano comunque fermi di divieti di subappalto e i limiti allo stesso dall’articolo 105 del Codice dei contratti.
4. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori; si applica l’art. 54 “Pagamento dei subappaltatori e intervento sostitutivo della stazione appaltante” del Capitolato speciale d’appalto.
Articolo 24. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.
1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante numero in data rilasciata dalla società/dall'istituto
agenzia/filiale di
per l'importo di
euro pari al presente contratto.
per cento dell'importo del
2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito.
3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 25%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato
disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123.
Articolo 25. Responsabilità verso terzi e assicurazione.
1. Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, l’appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, con polizza numero
in data rilasciata dalla
società/dall'istitu agenzia/filiale di con i massimali indicati all’articolo 41 “Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore” del Capitolato speciale d’appalto.
26. CODICE DI COMPORTAMENTO EX DPR N. 62/2013
1. L’appaltatore dichiara di essere edotto degli obblighi di cui al DPR n. 62 del 16 aprile 2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del D.Lgs 30 marzo 2001, n.165”, di essere consapevole che detti disposti dovranno essere
tassativamente rispettati dal medesimo Appaltatore, (personale dipendente, collaboratori, subappaltatori, sub affidatari e da tutti coloro che interverranno a qualsiasi titolo, per conto dell’appaltatore, nella realizzazione delle attività oggetto di contratto) e che la loro violazione sarà considerata grave inadempimento contrattuale e come tale legittimerà l’Azienda Usl ad esperire la procedura di risoluzione del contratto con le modalità di cui al capitolato speciale d’appalto.
2. Il medesimo appaltatore dichiara altresì di avere ricevuto dalla stazione appaltante copia del codice di comportamento aziendale del medesimo appaltatore approvato con atto deliberativo n. 166 del 29/05/2018, che contiene disposizioni integrative rispetto a quelle previste dallo stesso DPR. n.62/2013, di assicurare il rispetto degli obblighi in esso contenuti e di essere consapevole che la violazione produrrà la risoluzione del contratto con le modalità di cui al capitolato speciale d’appalto.
27. ADEMPIMENTI PROTOCOLLO DI LEGALITÀ
1. L’appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell’esecuzione dei lavori, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo. Ove i suddetti affidamenti riguardino i settori di attività a rischio di cui all’art. 1 comma 53 della legge 190/2012 l’appaltatore s’impegna ad accertare preventivamente l’avvenuta o richiesta iscrizione della ditta affidataria negli elenchi prefettizi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.
2. L’appaltatore si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di
Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti del medesimo appaltatore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
3. L’appaltatore si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia di cui al precedente capoverso e ciò al fine di consentire, nell’immediato, eventuali iniziative di competenza.
4. Il contratto si risolverà immediatamente ed automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli articoli
91 e 94 del D.L. n.159/2011 ovvero dovessero sussistere ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alla procedure concorsuali d’interesse. Il verificarsi delle circostanze di cui al precedente capoverso a carico del subappaltatore comporterà la revoca del subappalto e/o subcontratto; a tal fine è obbligo dell’appaltatore inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa nel caso in cui emergano informative interdittive a carico del subcontraente (che dovrà accettarla espressamente). Qualora il Contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni prefettizie, sarà applicata a carico dell’appaltatore, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, una penale nella misura del 10% del valore del contratto; la penale sarà applicata mediante detrazione, da parte dell’appaltatore, del
relativo importo dalle somme dovute all’appaltatore in relazione alle prestazioni eseguite.
5. Il contratto si risolverà immediatamente ed automaticamente, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
6. L’appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla prefettura e all’Autorità di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti del medesimo appaltatore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’articolo 1456 Codice Civile ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stato disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’articolo 317 Codice Penale. Nell’ipotesi di cui al presente comma, la risoluzione non conseguirà de iure al verificarsi delle citate circostanze, ma sarà l’Azienda Usl a dichiarare all’altra parte l’intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’articolo 1456 comma 2 Codice Civile
7. Il contratto è sottoposto a clausola risolutiva espressa di cui
all’articolo1456 Codice Civile, nell’eventualità che nei confronti dell’appaltatore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti
d’impresa sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317 - 318 - 319 - 319 bis - 319 ter, 319 quater- 320 - 322 - 322 bis - 346 bis - 353 - 353 bis Codice Penale. Nell’ipotesi di cui al presente comma, la risoluzione non conseguirà de iure al verificarsi delle citate circostanze, ma sarà l’Azienda Usl di Bologna a dichiarare all’altra parte l’intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’articolo 1456 comma 2 Codice Civile
8. L’appaltatore dichiara altresì di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 28. Documenti che fanno parte del contratto.
1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i documenti indicati all’articolo 9 “Documenti che fanno parte del contratto” del Capitolato speciale d’appalto.
2) Costituisce documento contrattuale anche l’offerta tecnica dell’Appaltatore prot. n° del .
Articolo 29. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.
1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia per quanto ancora vigente.
Articolo 30. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.
1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di regolare esecuzione.
3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.
4. Il presente contratto verrà registrato solo in caso d’uso Fatto in duplice copia, letto, confermato e sottoscritto: La stazione appaltante L'appaltatore
Dichiarazione relativa all’approvazione specifica ai sensi dell’art. 1341 del codice civile
L’appaltatore dichiara di conoscere e di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, comma 2, del Codice Civile, tutte le condizioni di cui agli articoli 7 comma 1 (Penale per i ritardi), 8 commi 1, 2, 3 e 4 (Sospensioni o
riprese dei lavori), 16 commi 1 e 2 (Risoluzione del contratto), 17 comma 1 (Controversie), 18 comma 3 (Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza – trattenute / escussione garanzia), 20 commi 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 e 8; 23 commi 1, 2, 3 e 4 (Subappalto) del presente contratto e agli articoli 13 comma 5 (Norme generali sui materiali, componenti, sistemi e esecuzione); 14 commi 4 e 5 (Particolari norme per l’esecuzione e la certificazione ai fini antincendio); 18 commi 1 e 2 (consegna e inizio dei lavori); 19 commi 1 e 2 (termini di ultimazione dei lavori); 21 commi 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 e 8 e 9 (Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori), 22 commi 1, 2,
3, 4 (Sospensioni ordinate dal RUP), 23 commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (Penali in caso di ritardo), 25 commi 1, 2 e 3 (Inderogabilità dei termini di esecuzione), 26 commi 1, 2, 3 e 4 (Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini), 33 commi 1 e 2 (Cessione del contratto e cessione dei crediti), 37 comma 1 (Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera), 39 comma 4 ultimo capoverso (Garanzia per l’esecuzione del contratto), 54 commi 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 e 8 (Pagamento dei subappaltatori), 55 commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 (Riserve e istanze dell’appaltatore) 57 commi1, 2 e 3 (Definizione delle controversie), 58 comma 2 (Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera), 62 commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 (Risoluzione del contratto- Esecuzione d’ufficio dei lavori), 64 commi 1 e 2 (Termini per il collaudo), 67 commi 1 e 2 da nn.1 a nn.97 (oneri e obblighi a carico dell’appaltatore), 68 commi 1, 2 e 3 (Obblighi speciali a carico dell’appaltatore), 74 commi 1, 2, 3 e 4 (Penali per inadempienze) del capitolato speciale d’appalto – parte generale.
L’appaltatore