ADI ASSOCIAZIONE PER IL DISEGNO INDUSTRIALE
ADI ASSOCIAZIONE PER IL DISEGNO INDUSTRIALE
Direzione Nazionale: xxx Xxxxxxxx 00
00000 Xxxxxx Xxxxx
tel. 00 00000000/164
fax 00 00000000
e.mail: xxxx@xxx-xxxxxx.xxx xxx.xxx-xxxxxx.xxx
C.F. 80108770159
ACCORDO DI LICENZA
[Allegato A]
- ADI, Associazione per il Disegno Industriale (di seguito anche "ADI" o "Licenziante"), con sede in Xxxxxx, xxx Xxxxxxxx 00, in persona del Presidente e legale rappresentante Xxxxx Xxxxxxxxxx,
E
- ….............. (di seguito "Licenziataria"), con sede in in persona del legale
rappresentante pro-tempore, …..... …..........
PREMESSO
(A) che ADI gestisce il Premio Compasso d’Oro, il quale ha come scopo l’assegnazione di premi e segnalazioni di eccellenza per prodotti fisici, servizi, sistemi di prodotti/servizi, caratterizzati da una progettazione avanzata e consapevole;
(B) che tale Premio è organizzato in due momenti consistenti in: 1) preselezione dei candidati alla partecipazione al Premio mediante e pubblicazione dell’ADI Design Index annuale, 2) premiazione in un momento distinto, a cadenza triennale, dei prodotti con il Compasso d’Oro;
(C) che l’ammissione alla preselezione è da considerarsi di per sé indice di apprezzamento delle caratteristiche e delle qualità del prodotto di design selezionato;
(D) che pertanto i candidati che hanno superato la preselezione possono avere interesse a dare notizia della loro pubblicazione su ADI Design Index e di conseguenza ammissione alle selezioni del successivo Premio Compasso d’Oro;
(E) che ADI, per assecondare tale legittimo interesse, pubblica annualmente un volume dal titolo ADI Design Index;
(F) che inoltre XXX ha registrato il marchio ADI Design Index (Allegato A – qui di seguito “il Marchio”);
(G) che ADI intende disciplinare in maniera specifica l’uso di tale Xxxxxxx da parte di terzi attraverso il presente contratto di licenza; tutto ciò premesso ADI e la Licenziataria, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.
ADI ASSOCIAZIONE PER IL DISEGNO INDUSTRIALE
ART. 1
1.1 Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.
ART. 2
2.1 ADI concede alla licenziataria, che accetta, la licenza non esclusiva d'uso del Marchio. Tale licenza non è trasferibile in nessuna forma. La licenza ha durata indeterminata.
2.2 In particolare, il Marchio potrà essere usato dalla licenziataria solo per contraddistinguere, in modo esclusivo e inequivocabile, il proprio prodotto pubblicato nel volume ADI Design Index 2013.
ADI conserva la titolarità del Marchio e il diritto di farne direttamente uso e di concederne licenza d’uso anche a terzi.
2.3 La riproduzione del marchio ADI Design Index e' consentita esclusivamente su:
a) etichetta del prodotto pubblicato;
b) imballaggio del prodotto pubblicato;
c) catalogo del produttore, a stampa o elettronico (su Cd-Rom, DVD, applicazioni per sistemi mobili o in rete); esclusivamente in riferimento al prodotto pubblicato;
d) materiale promozionale (a stampa o elettronico come sopra) esclusivamente in riferimento al prodotto pubblicato;
e) allestimenti espositivi di punti vendita, fiere, mostre, esclusivamente in relazione al prodotto pubblicato.
2.4 La Licenziataria si impegna a che il Xxxxxxx non venga usato in maniera tale da ledere l’immagine e il prestigio dell’ADI.
ART. 3
3.1 La concessione della Licenza presuppone la presentazione, da parte del soggetto richiedente la licenza, di specifica domanda indirizzata al Comitato Direttivo Nazionale presso la segreteria dell’ADI.
3.2 La concessione della Licenza avverrà su delibera del Comitato Direttivo Nazionale in carica.
ART. 4
4.1 La Licenziataria si obbliga a:
a) rispettare nell’uso del Marchio le regole sopra indicate, assumendo ogni responsabilità conseguente nei confronti dei propri dipendenti, ausiliari e comunque nei confronti dei terzi con cui dovesse intrattenere rapporti;
b) comunicare tempestivamente qualsiasi atto o fatto o notizia di cui venga a conoscenza e che possa rappresentare una usurpazione o una contraffazione o una violazione del Marchio;
ART. 5
5.1 In caso di inadempimento della Licenziataria anche in relazione ad uno solo dei precedenti impegni ADI avrà il diritto:
a) di intimare alla Licenziataria la cessazione dell’inadempimento contestato e la rimozione delle conseguenze entro un termine non inferiore a 15 giorni; in casi di particolare urgenza (opportunamente motivata) tale termine potrà essere ridotto;
b) in caso di inadempimento protratto della Licenziataria oltre il termine concesso a norma del precedente punto a), di risolvere il presente Contratto a norma dell'articolo 1456 del codice civile.
c) l’uso del marchio per i selezionati e pubblicati a partire dal 2011 è gratuito in funzione dei diritti di segreteria e stampa diversamente versati da regolamento ADI pubblicato sul sito dell’ADI xxx.xxx-xxxxxx.xxx.
ART. 6
6.1 Tutte le comunicazioni relative al presente Accordo ed agli allegati dello stesso dovranno avvenire per iscritto presso le rispettive sedi delle parti. Ciascuna parte si impegna a rendere nota all'altra parte ogni variazione di sede, in difetto le comunicazioni effettuate alla sede risultante dal presente Contratto saranno valide ed efficaci.
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6.2 Qualsiasi modifica e/o integrazione al presente contratto dovrà risultare da atto scritto firmato da entrambe le Parti.
6.3 Qualunque condotta, sia essa omissiva o commissiva, anche se reiterata o protratta, non potrà in alcun caso rappresentare una rinuncia ai diritti derivanti al presente Contratto, di cui ciascuna parte avrà il diritto di pretendere in qualsiasi momento l'adempimento.
ART. 7
7.1 Qualsiasi contestazione e/o controversia concernente la validità, la esecuzione e la interpretazione del presente Accordo sarà devoluta alla competenza del Giurì del Design, con sede presso l’ADI in Xxxxxx, xxx Xxxxxxxx 00.
7.2 Il presente accordo è disciplinato dalla legge italiana.
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Milano, ….....................
ADI LA LICENZIATARIA