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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L’AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PERSONALE AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ RESIDENTI NEI COMUNI DI BORMIO E VALFURVA. ANNO SCOLASTICO 2022-2023.
Codice CIG 9348995ABA.
ART. 1 OGGETTO DELL’APPALTO
1.1 Oggetto del presente capitolato sono:
a. la gestione associata del servizio di assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale agli alunni con disabilità, certificati dagli organi competenti e residenti nei comuni di Bormio, Valdidentro, Valdisotto e Valfurva, frequentanti gli istituti scolastici per i quali la normativa vigente prevede il servizio o per i quali sono stabiliti accordi con gli enti territoriali competenti;
b. il servizio di accompagnamento degli alunni con disabilità sui mezzi di trasporto scolastico nei comuni di Valdidentro e Valdisotto;
c. il servizio di accompagnamento in mensa durante i rientri pomeridiani degli alunni della scuola primaria e il servizio di pre-scuola a Valdisotto.
1.2 Luoghi di esecuzione:
relativamente al punto 1.1 a: sedi delle scuole frequentate dagli alunni;
relativamente al punto 1.1 b: tratte dalla residenza degli alunni alla sede della scuola e viceversa; relativamente al punto 1.1 c: sede scuola Valdisotto.
1.3 Il servizio dovrà svolgersi sotto l’osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono, tenendo conto di quanto previsto dalla normativa vigente.
1.4 Il servizio rientra nelle categorie di cui all’allegato IX al d.lgs. 50/2016 (CPV 85310000-5).
ART. 2 FINALITÀ
2.1 Il servizio di assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale comprende una serie d’interventi, nell’ambito della normale
attività per l’autonomia e la comunicazione personale, atti a perseguire le seguenti finalità:
a. favorire lo svolgimento della programmazione per l’autonomia e la comunicazione personale con
l’offerta di risorse aggiuntive, favorevoli all’inclusione degli alunni con disabilità;
b. sostenere la persona con disabilità, nel rispetto della dignità umana e civile, al fine di garantire la realizzazione del diritto allo studio e l’inclusione per l’autonomia e la comunicazione personale;
c. contribuire alla formazione della personalità dei soggetti con disabilità, attraverso programmi educativi utili ad attivare processi d’autonomia individuale, l’apprendimento di capacità relazionali e comunicative con gli altri e con l’ambiente;
d. favorire la diffusione nell’ambito scolastico della cultura della diversità, dell’accoglienza, dell’aiuto reciproco, della solidarietà e della valorizzazione positiva di sé e degli altri;
e. garantire il più ampio diritto allo studio a bambini e ragazzi.
2.2 Il servizio di accompagnamento degli alunni con disabilità sui mezzi di trasporto scolastico mira a garantire il diritto allo studio dei minori e a sollevare le famiglie dal carico assistenziale determinato dalle condizioni del figlio.
2.3 Il servizio di accompagnamento in mensa e il servizio di pre-scuola si configurano come servizi di conciliazione della vita-lavoro dei genitori dei bambini che fruiscono di tali servizi.
ART. 3 CARATTERISTICHE DEI SERVIZI
3.1 Il servizio di assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale agli alunni con disabilità dovrà comprendere le seguenti funzioni:
a. partecipazione all’attuazione del piano educativo individualizzato, in raccordo con l’istituto scolastico,
con la famiglia ed i servizi socio sanitari coinvolti;
b. esecuzione di interventi socio-assistenziali, utili alla realizzazione degli obiettivi formativi stabiliti dalla programmazione per l’autonomia e la comunicazione personale ed in particolare dal piano educativo individualizzato;
c. assicurazione degli aiuti necessari all’alunno con disabilità, ove necessario supporto
pratico/funzionale per poter eseguire le indicazioni fornite dagli insegnanti;
d. sviluppo di autonomie personali e sociali, utili ad affrontare la quotidianità con maggiore competenza;
e. sostegno alla socializzazione e allo sviluppo di relazioni in ambito scolastico;
f. assistenza durante momenti organizzati dalla scuola (viaggi d’istruzione, visite guidate, uscite,…), volta a favorire una maggior conoscenza del territorio e l’orientamento nello stesso;
x. xxxxxxxxxx nello svolgimento di attività ludiche, di laboratorio, programmate dal consiglio di classe, con la classe di appartenenza o con classi aperte;
h. contenimento di comportamenti aggressivi, violenti e comunque costituenti motivo di rischio per
l’incolumità degli stessi soggetti assistiti e di terzi;
i. assistenza personale che favorisca il mantenimento di posture o l’uso di dispositivi, in attuazione delle indicazioni dei servizi specialistici;
j. espletamento del servizio nei giorni e negli orari di lezione previsti per ogni anno scolastico, all’interno
delle scuole interessate.
3.2 Il servizio di accompagnamento degli alunni con disabilità sui mezzi di trasporto scolastico prevede la presenza sul mezzo di trasporto dell’assistente che garantisce il viaggio in sicurezza dell’alunno con disabilità.
3.3 Il servizio di accompagnamento in mensa e il servizio di pre-scuola prevedono la presenza dell’assistente in momenti in cui gli alunni non sono impegnati in attività scolastiche, ma necessitano di sorveglianza da parte di un adulto.
3.4 L’impresa aggiudicataria si impegna a garantire il coordinamento dei servizi di cui al presente atto; dovrà a tal fine nominare e comunicare all’Amministrazione un Coordinatore Unico per il servizio oggetto dell’appalto da svolgersi in sedi diverse, che curerà, tra l’altro, i rapporti con l’ufficio di piano (art. 1.1.a), i servizi comunali (art. 1.1.b e c) e le istituzioni scolastiche.
Il Coordinatore sarà inoltre l’unico referente per l’Amministrazione comunitaria.
La ditta aggiudicataria dovrà garantire l’immediata sostituzione del personale eventualmente assente dal servizio, con altro personale in possesso di analoghi requisiti.
Non verranno in ogni caso retribuite le ore non prestate dall’impresa aggiudicataria in violazione dell’obbligo di immediata sostituzione dei propri operatori in servizio.
ART. 4 DURATA DEL CONTRATTO
4.1 Il contratto avrà la durata di un anno scolastico, con decorrenza dall’inizio delle lezioni come da calendario scolastico 2022-2023 (12 settembre 2022) e scadenza presunta il 30 giugno 2023. Qualora, nell’ambito del progetto di vita dell’alunno disabile, fossero previste attività estive per le quali si ravvisasse l’opportunità della presenza dell’assistente alla persona, l’impresa aggiudicataria è tenuta a garantirne la presenza per il monte ore definito dal progetto individualizzato e concordato con il servizio sociale di base.
4.2 Ai sensi dell’art. 106, comma 11, d.lgs. 50/2016, la durata del presente contratto potrà essere prorogata per il solo tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o, qualora concordate, anche a condizioni più favorevoli per la stazione appaltante (opzione di proroga).
ART. 5 IMPORTO A BASE DI GARA E VALORE STIMATO DEL CONTRATTO
5.1 L’importo a base di gara ammonta a presunti € 247.567,00 + IVA. Oltre ad € 1.000,00 non soggetti a ribasso per oneri per la sicurezza. L’importo è individuato sulla base delle richieste di assistenza presentate dagli istituti scolastici per l’anno scolastico 2021-2022 e quindi del monte ore come di seguito:
Servizio | Ore sett/dic 2022 | Ore genn/giug 2023 | Tot ore a.s. 2022-2023 |
Assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale | 4830 | 7084 | 11914 |
Accompagnamento su mezzi trasporto alunni Valdidentro e Valdisotto | 385,5 | 605 | 990,5 |
Accompagnamento in mensa Valdisotto | 22,5 | 33 | 55,5 |
Servizio pre scuola Valdisotto | 90 | 132 | 222 |
Coordinamento | 72 | 128 | 200 |
TOTALE | 5.400 | 7.982 | 13.382 |
nonché sulla base del seguente importo orario (al netto dell’IVA) posti a base di gara:
Servizio | Importo orario a base di gara (al netto dell’IVA) |
Assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale, accompagnamento su mezzi di trasporto e in mensa, anticipo/prolungamento orario, coordinamento | Euro 18,50 |
5.2 La ripartizione giornaliera e oraria dell’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale prestazioni verrà concordata di concerto con gli istituti scolastici e dipenderà dalle reali necessità di assistenza, che potranno variare in corso d’anno scolastico.
5.3 Il servizio di accompagnamento degli alunni con disabilità sui mezzi di trasporto scolastico, il servizio di accompagnamento in mensa e di pre-scuola verranno gestiti dall’impresa aggiudicataria con il supporto logistico e d’intesa rispettivamente con il Servizio affari generali e socio culturale del comune di Valdidentro e con il Servizio demo anagrafico, socio culturale e protocollo del comune di Valdisotto.
5.4 L’aggiudicatario sarà obbligato ad espletare i servizi oggetto di appalto in funzione delle effettive esigenze che si dovessero rendere necessarie, su richiesta della comunità montana, nel corso della durata del contratto, in diminuzione o in aumento, entro il limite del c.d. quinto d’obbligo del valore complessivo dell’appalto.
5.5 Il corrispettivo di spettanza dell’aggiudicatario verrà liquidato in funzione del numero effettivo di ore prestate, a prescindere dalla previsione complessiva, sulla base della quale convenzionalmente è stata espressa la base dell’appalto ed è stato stabilito il valore del contratto, entro il limite di un quinto dell’importo complessivo dell’appalto (art. 106, comma 12, d.lgs. 50/2016).
5.6 Si precisa che l’importo orario di cui sopra è onnicomprensivo e comprende pertanto ogni prestazione e onere previsti dal presente capitolato e dal progetto presentato in sede d’offerta come a carico dell’aggiudicatario, incluse la funzione di responsabile, meglio descritta all’art. 8, la programmazione e organizzazione delle attività, la formazione e l’aggiornamento del personale, gli oneri assicurativi, gli oneri per il raggiungimento delle varie sedi di lavoro, le spese di gestione della sede e in generale ogni altro onere non previsto dal presente capitolato come a carico dell’Amministrazione appaltante.
5.7 Il presente contratto è stato valutato in base all’art. 26 del d.lgs. 81/2008 ed è stato rilevato che non vi sono rischi connessi all’interferenza tra le attività. Pertanto, l’importo per oneri di sicurezza derivanti da rischi da interferenze è pari a zero.
ART 6 OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO
6.1 I servizi verranno svolti con esclusiva organizzazione, responsabilità e rischio dell’Aggiudicatario, che in
particolare sarà tenuto a:
a. sostenere ogni onere relativo al personale, al materiale e ad eventuali strumentazioni occorrenti;
b. sostenere ogni eventuale onere relativo alle attività ed in generale l’ottemperanza di ogni adempimento necessario, richiesto da qualsivoglia disposizione prevista dalle norme di legge vigenti;
c. organizzare il servizio richiesto e assicurare l’avvio con l’inizio delle lezioni, previsto per ogni ordine di scuola;
d. individuare il personale necessario ed organizzare il servizio, in ottemperanza a quanto previsto dal presente capitolato, entro l’inizio dell’anno scolastico ed entro 5 giorni lavorativi da eventuali richieste straordinarie che si presentassero in corso d’anno;
e. fornire all’ufficio di piano della comunità montana, prima dell’inizio delle lezioni, nonché aggiornare ad ogni eventuale cambiamento, l’elenco del personale impiegato con specificati:
▪ il dettaglio dei requisiti posseduti tra quelli di cui all’articolo 8, commi 3 e 4;
▪ l’assenza delle condanne di cui all’art. 8, comma 7;
▪ l’avvenuta effettuazione degli adempimenti di cui all’art. 2 d.lgs. 39/2014 (art. 8,
▪ comma 7);
▪ l’indicazione della/le sede/i di utilizzo e l’indicazione del nominativo dell’/degli alunno/i
assegnato/i);
f. aggiornare l’ufficio di piano della comunità montana, all’occorrenza o su richiesta di quest’ultimo, in merito all’andamento generale del servizio, ad eventuali problematiche, alla situazione di ogni singolo alunno e agli sviluppi del percorso educativo;
x. informare con congruo anticipo l’ufficio di piano della comunità montana di ogni incontro di programmazione organizzato con assistenti, genitori o scuole e consentire la eventuale partecipazione del responsabile dell’ufficio di piano o di un suo delegato;
x. trasmettere all’ufficio di piano della comunità montana, al più tardi entro la mattinata del giorno successivo, relazione scritta in merito a rilevanti avvenimenti intervenuti durante lo svolgimento del servizio;
i. rilevare quotidianamente le eventuali assenze degli alunni con disabilità a cui sono assegnati gli assistenti in relazione al servizio di cui all’art. 3.1 (assistenza alunni con disabilità) e 3.2 (accompagnamento degli alunni con disabilità sui mezzi di trasporto scolastico), limitatamente alle giornate di presenza in servizio, e darne comunicazione all’ufficio di piano via mail l’ultimo giorno di ogni mese di attività;
j. fornire mensilmente la rendicontazione delle prestazioni effettuate, su modelli concordati con l’ufficio di piano, da cui emergano gli istituti scolastici, i diversi ordini di istruzione, gli assistenti impiegati ed eventuali sostituzioni, le assenze degli alunni limitatamente alle giornate di presenza in servizio degli assistenti e le conseguenti ore lavorative non effettuate;
k. provvedere al pagamento delle imposte e tasse comunque derivanti dalla gestione del servizio;
l. assumere tutte le spese direttamente o indirettamente inerenti il personale e gli adempimenti relativi al presente capitolato;
m. assumere senza riserve od eccezioni ogni responsabilità sia civile sia penale per danni che, in relazione all’espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, derivassero alla comunità montana (ivi compresi dirigenti/dipendenti/amministratori) o a terzi.
ART. 7 OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL’UFFICIO DI PIANO DELLA COMUNITÀ MONTANA
7.1 La comunità montana si impegna a:
a. fornire le informazioni necessarie all’organizzazione del servizio entro il 3 settembre 2022 e comunicare tempestivamente ogni altra necessità;
b. fornire le informazioni relative a particolari situazioni degli alunni, note al servizio sociale di base, rilevanti per il percorso educativo;
c. pagare le spettanze con le modalità di cui all’articolo 20 del presente capitolato.
ART. 8 PERSONALE
8.1 Il servizio verrà effettuato dall’aggiudicatario con personale la cui dotazione dovrà essere sufficiente, sia per numero che per caratteristiche, a garantire la continuità e l’efficienza del servizio.
8.2 Al di là di eventuali specifici obblighi derivanti dalla contrattazione collettiva di lavoro, per il reperimento del personale addetto al presente appalto, l'aggiudicatario sarà tenuto a dare priorità, subordinatamente alla compatibilità con l’organizzazione d’impresa e salva la volontà delle persone interessate, al personale già in carico all'impresa che gestisce attualmente il servizio oggetto del presente contratto stesso (clausola sociale art. 50 D.lgs. 50/2016).
8.3 Al fine di garantire la corretta effettuazione delle prestazioni, l'aggiudicatario deve avvalersi preferibilmente di personale in possesso di uno dei seguenti titoli di studio (requisiti culturali):
▪ diploma di scuola magistrale
▪ diploma di maturità magistrale
▪ diploma maturità liceo psico-pedagogico
▪ diploma maturità liceo delle scienze umane
▪ diploma di maturità di assistente per le comunità infantili
▪ diploma di tecnico dei servizi sociali
▪ laurea in scienze della formazione
▪ laurea in scienze dell’educazione
▪ laurea in psicologia
▪ laurea in sociologia
▪ laurea in pedagogia
▪ diploma e lauree equipollenti ai predetti;
▪ in subordine altro diploma di maturità o laurea con esperienza nel settore dell’appalto almeno biennale.
8.4 L’aggiudicatario dovrà designare un responsabile dedicato, in possesso di uno dei requisiti culturali di cui al precedente comma 8.3 e con esperienza biennale nel coordinamento o nella direzione di servizi educativi o socio-assistenziali. In caso di assenza dovrà essere garantita, per tutta la durata del contratto, la sostituzione immediata del responsabile con soggetto avente pari qualifica, dandone immediata comunicazione all’ufficio di piano della comunità montana. Egli dovrà:
▪ essere reperibile telefonicamente e via mail (numero cellulare e indirizzo mail dedicati) nella fascia oraria compresa tra le 07:00 e le 18:00 in tutti i giorni da lunedì a venerdì e il sabato fino alle 13:30, nelle giornate previste dal calendario scolastico;
▪ essere abilitato a prendere decisioni immediate per conto dell’aggiudicatario rispetto alle
problematiche derivanti dallo svolgimento del servizio;
▪ per quanto attiene le funzioni di cui all’art. 3.1 operare in stretta collaborazione con il responsabile dell’Ufficio di piano o con un suo delegato con il compito di rendere funzionali le diverse comunicazioni di carattere organizzativo e verificare eventuali difficoltà onde assicurare una corretta conduzione del servizio;
▪ per quanto attiene le funzioni di cui all’art. 3.2 e 3.3 operare in stretta collaborazione con il responsabile dell’ufficio comunale di riferimento o con un suo delegato con il compito di rendere funzionali le diverse comunicazioni di carattere organizzativo e verificare eventuali difficoltà onde assicurare una corretta conduzione del servizio;
▪ essere responsabile della programmazione generale e dell’organizzazione dei servizi;
▪ informare in modo sollecito l’ufficio di piano circa l’andamento del servizio di cui all’art. 3.1 e gli eventuali problemi insorgenti, di qualsiasi entità e natura essi siano;
▪ rivestire il ruolo di responsabile in materia di riservatezza dati personali a norma della normativa vigente in materia di privacy;
▪ provvedere ad eventuali sostituzioni/integrazioni del personale nell’ipotesi di cui all’articolo 10,
comma 3;
▪ analizzare e valutare la veridicità dei rendiconti mensili delle presenze;
▪ rapportarsi con il servizio sociale e i servizi specialistici per la valutazione globale degli interventi.
8.5 Tutto il personale inoltre dovrà avere una buona conoscenza della lingua italiana e garantire comunicazioni e relazioni efficaci con i beneficiari di tutti servizi, familiari ed operatori eventualmente coinvolti, al fine di favorire un contesto adeguato.
8.6 L’aggiudicatario dovrà realizzare per la durata dell’appalto iniziative di varia natura mirate alla qualificazione e all’aggiornamento professionale di tutto il personale impiegato nel servizio di cui all’art. 3.1. In particolare dovrà essere garantita, entro il mese di dicembre, la formazione relativa a tematiche inerenti la disabilità e gli aspetti educativi correlati, per un minimo pari a tre ore per ciascun assistente.
L’Aggiudicatario sarà tenuto a comunicare preventivamente all’ufficio di piano date e argomenti, oltre che a trasmettere il rendiconto relativo alle presenze dei partecipanti.
8.7 Tutto il personale addetto non deve aver mai riportato condanna (con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale) per qualsiasi reato che possa incidere sul rapporto di fiducia sotteso alla corretta effettuazione del servizio da espletare, con particolare riferimento ai delitti dolosi "contro la moralità pubblica e il buon costume" di cui agli artt. 527 e 528 cod. pen., ai delitti dolosi "contro la persona" previsti nel codice penale al Libro Secondo, Titolo XII, con esclusione del Capo II e delle Sezioni IV e
V del Capo III. Si richiamano in particolare gli adempimenti di cui all’art. 2 d.lgs. 39/2014 (recante "Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile"), in merito all’onere, posto in capo all’appaltatore, di richiesta del certificato penale del casellario giudiziale per il personale adibito ad attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.
8.8 L’ufficio di piano si riserva di effettuare in qualsiasi momento controlli sul possesso dei requisiti previsti per il personale al presente articolo.
8.9 L’aggiudicatario e il personale tutto dell’impresa impiegato nel servizio è tenuto a mantenere il segreto
d’ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell’espletamento dei
propri compiti e di tutti i dati relativi agli alunni assistiti secondo quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali.
8.10 Ogni assistente è responsabile degli alunni assistiti per quanto riguarda la conduzione del servizio, la sorveglianza, la sicurezza degli alunni affidati e per i rapporti con gli insegnanti.
8.11 Gli assistenti saranno obbligati a tenere un comportamento corretto e decoroso nei confronti degli alunni e comunque tale da escludere nella maniera più assoluta qualsiasi maltrattamento degli stessi o altro comportamento perseguibile a norma degli artt. 571 e
572 cod. pen., ovvero l’uso di un linguaggio volgare, di coercizione o altri comportamenti lesivi della dignità delle persone coinvolte nel servizio.
8.12 L’ufficio di piano si riserva inoltre il diritto di chiedere all’aggiudicatario la sostituzione, entro tre giorni lavorativi, del personale ritenuto non idoneo al servizio per comprovati motivi; in tale caso l’aggiudicatario provvederà a quanto richiesto senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere.
ART. 9 TRATTAMENTO DEI LAVORATORI
9.1 L’aggiudicatario, anche se non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga ad applicare nei riguardi dei propri dipendenti e se cooperative, anche nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell’offerta e per tutta la durata dell’appalto. L’obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi fino alla loro sostituzione. L’aggiudicatario è tenuto inoltre all’osservanza ed all’applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.
9.2 L’amministrazione potrà richiedere all'aggiudicatario in qualsiasi momento l’esibizione della documentazione necessaria al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l’applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.
9.3 A norma di legge, nonché ai fini di cui sopra, l’Amministrazione acquisirà il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) relativo all'impresa aggiudicataria sia al momento dell'aggiudicazione che prima del saldo finale, che in qualsiasi altro momento risulti necessario al fine del pagamento dei corrispettivi dovuti (salvo il termine di validità legale del DURC).
9.4 Si intendono richiamate e pienamente operative tutte le previsioni di legge in merito all’intervento diretto della stazione appaltante in materia di pagamenti di contributi dovuti e non versati e/o di retribuzioni non corrisposte. In particolare, l’Amministrazione potrà richiedere all’appaltatrice di fornire immediatamente qualsivoglia documentazione/informazione ritenuta necessaria al fine di accertare i presupposti di cui all’art. 30, comma 6, d.lgs. 50/2016. Nel caso di mancata regolarizzazione delle irregolarità retributive accertate, entro il termine all’uopo assegnato, la comunità montana si riserva altresì la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
9.5 Il mancato adempimento della appaltatrice agli obblighi di cui sopra, integrando nel contempo gli estremi di un inadempimento verso la comunità montana, conferisce a quest’ultima il diritto di agire contro il soggetto che abbia rilasciato la polizza fideiussoria di cui all’art. 103 del d.lgs. 50/2016 a garanzia dei debiti contrattuali dell’appaltatrice medesima.
9.6 In considerazione delle peculiari caratteristiche del servizio oggetto dell’appalto e in particolare: dell’obbligo di rendere le prestazioni all’interno di fasce orarie stabilite unilateralmente dalla comunità montana (art. 11), della sospensione del servizio e anche del corrispettivo riconosciuto all’appaltatore in caso di assenza degli alunni (art. 10, comma 6), dell’obbligo di effettuare iniziative di qualificazione per il personale impiegato (art. 8, comma 6), della previsione del pagamento in rapporto alle ore di
prestazione di servizio rese (art. 5, comma 4) si prevede che, anche alla luce della circolare Ministero del lavoro e della previdenza sociale prot. 25/SEGR/0001596 del 29.01.2008, nell’espletamento dei servizi oggetto del presente appalto, l’Aggiudicatario non potrà ricorrere all’utilizzo di personale con contratto “a progetto”, in quanto le previsioni del capitolato avanti richiamate escludono la compatibilità di tale servizio con l’instaurazione di rapporti di lavoro a progetto, basati invece sul fondamentale presupposto della effettiva “autonomia della prestazione”. La violazione di tale prescrizione verrà considerata inadempimento contrattuale ai sensi di quanto previsto dal presente capitolato.
9.7 Qualora l’appaltatore si avvalga di personale con contratto diverso da quello subordinato, esso dovrà comunque corrispondere al lavoratore un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro eseguito e che tenga conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto. La comunità montana potrà chiedere in qualsiasi momento copia del contratto di lavoro, nonché ogni altra documentazione/informazione ritenga utile, sia all’Appaltatore che al lavoratore.
9.8 In generale, la comunità montana potrà chiedere in qualsiasi momento sia all’appaltatore che al lavoratore interessato copia dei contratti di lavoro del personale utilizzato per lo svolgimento del presente contratto, nonché ogni altra documentazione/informazione connessa ritenga utile, con riserva di segnalare agli enti competenti eventuali irregolarità riscontrate.
ART. 10 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
10.1 L’ufficio di piano della comunità montana comunicherà all’aggiudicatario il fabbisogno orario
d’assistenza richiesto per il servizio almeno 5 giorni prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico.
10.2 Prima dell’inizio delle lezioni l’aggiudicatario dovrà inviare all’ufficio di piano l’elenco completo del personale che dovrà prendere servizio il primo giorno di scuola, con specificata la relativa qualifica e l'assenza delle condanne di cui al precedente articolo 8, comma 7, nonché quanto previsto all’art. 6.1, lettera e. Ogni variazione intervenuta in corso di contratto rispetto a quanto come sopra segnalato dovrà essere comunicata, se possibile preventivamente e comunque entro cinque giorni, all’ufficio di piano.
10.3 In caso di assenza del personale addetto all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale agli alunni con disabilità, salva l’assenza imprevista e imprevedibile di un giorno ed i casi preventivamente concordati con l’ufficio di piano, dovranno sempre essere garantiti i servizi di cui al presente capitolato con sostituzione del personale assente. Il personale utilizzato per le sostituzioni dovrà comunque essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 8.
10.4 L’esecuzione del contratto resta sospesa durante i periodi delle vacanze scolastiche, comprensivi di tutte le festività, delle festività natalizie, pasquali, nonché i periodi di eventuali interruzioni dovute ad elezioni o calamità naturali, caso fortuito o forza maggiore. Per detti periodi l’Aggiudicatario non ha diritto a percepire alcuna somma e/o rimborso.
10.5 Qualora durante il corso dell’anno scolastico si dovessero verificare ritiri dalla scuola, per qualsiasi motivo, di alunni assegnatari di assistenza, o cambiamenti nella valutazione e assegnazione dell’assistenza o nell’organizzazione dei servizi, l’ufficio di piano potrà modificare la richiesta di prestazioni, senza che l’Aggiudicatario abbia nulla da richiedere a livello economico. Al contrario, in caso di nuove richieste di assistenza in corso d’anno, l’Aggiudicatario sarà tenuto ad attivare il servizio entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione.
10.6 In caso di assenza dell’alunno assegnato, l’assistente sospende il servizio che verrà ripreso con il rientro dell’alunno stesso. Il periodo di sospensione del servizio non darà diritto ad alcun riconoscimento economico, ad eccezione della prima ora della prima giornata di assenza dell’alunno assegnato. Le ore non effettuate per assenza dell’alunno andranno a costituire un monte ore utilizzabile dall’impresa, previo assenso dell’ufficio di piano, per attività di programmazione nell’ambito degli specifici gruppi di lavoro previsti dalla normativa, per favorire la partecipazione dell’alunno con disabilità a viaggi di istruzione programmati dalla scuola, per particolari esigenze concordate con l’ufficio di piano.
10.7 L’assistente dovrà svolgere nei confronti degli alunni assegnati esclusivamente l’attività di cui al presente capitolato ed al progetto presentato dall’Aggiudicatario in sede di gara. Non saranno pertanto consentite attività diverse e aggiuntive concordate con la famiglia e/o con la scuola, se non previa autorizzazione dell’ufficio di piano.
10.8 L’Aggiudicatario, nel corso dell’anno scolastico, dovrà garantire la continuità educativa del servizio tramite l’impiego del medesimo personale assegnato all’inizio dell’anno limitando il più possibile il turnover di personale.
10.9 L’aggiudicatario dovrà assegnare il personale preferibilmente allo stesso Istituto scolastico e secondariamente allo stesso ordine di scuola, per favorire organizzazione del servizio, rapporti con
insegnanti, assunzione di competenze specifiche da parte degli assistenti.
10.10 Tutti gli assistenti impegnati nei servizi di cui al presente capitolato saranno tenuti ad aggiornare gli insegnanti della scuola, individuati quali referenti, in merito a particolari situazioni e comportamenti degli alunni, attraverso le modalità concordate
10.11 L’aggiudicatario dovrà organizzare incontri di supervisione e aggiornamento sui casi, che coinvolgano tutti gli assistenti assegnati al caso, con le modalità che riterrà opportune, ma comunque in numero pari ad almeno due nell’ambito dell’anno scolastico.
ART. 11 ORARIO DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI
11.1 I servizi devono essere garantiti per tutta la durata del contratto, nelle giornate previste dal calendario scolastico e saranno articolati indicativamente per sei giorni la settimana dal lunedì al sabato, secondo la programmazione delle singole scuole interessate.
11.2 Il servizio di assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale agli alunni con disabilità si svolgerà indicativamente nella fascia oraria 8:00-16:00 dal lunedì al venerdì e 8:00-13:00 il sabato, in funzione dell’organizzazione di ogni scuola coinvolta.
11.3 Il servizio di accompagnamento degli alunni con disabilità sui mezzi di trasporto scolastico si svolgerà nelle giornate previste dal calendario scolastico entro i 30’ prima dell’inizio e dopo la conclusione delle lezioni.
11.4 Il servizio di accompagnamento in mensa è da effettuarsi nella giornata di martedì dalle 13.00 alle 14.30 delle settimane incluse nel calendario scolastico.
11.5 Il servizio di pre-scuola nelle giornate previste dal calendario scolastico (da lunedì a sabato) dalle ore
7.45 alle ore 8.15.
ART. 12 RISPETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY
12.1 L’aggiudicatario è tenuto all’osservanza della normativa vigente in materia di privacy.
12.2 L’aggiudicatario dovrà assicurare che il personale incaricato di effettuare le prestazioni contrattuali mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non le divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento.
ART. 13 - RISPETTO NORMATIVA IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI
13.1 L’aggiudicataria è responsabile per quanto concerne il rispetto della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui al d.lgs. 81/2008. In particolare, dovrà ottemperare alle norme sulla prevenzione degli infortuni e comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del datore di lavoro e del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione e, se presente, del medico competente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del d.lgs. 81/2008.
13.2 Nello svolgimento delle attività, il personale impiegato dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e
l'indicazione del datore di lavoro.
ART. 14 RESPONSABILITÀ E POLIZZA ASSICURATIVA
14.1 L’aggiudicatario è responsabile direttamente ed indirettamente di ogni danno che potrà derivare, in connessione con le prestazioni di cui ai servizi in oggetto, sia agli utenti dei servizi che al proprio personale impiegato nel corso dello svolgimento delle attività ed imputabili a colpa dei propri operatori.
14.2 L’affidatario si assume altresì tutte le responsabilità per danni che, in relazione all’espletamento del servizio ed a cause ad esso connesse, derivassero all’Amministrazione od a terzi, persone o cose, responsabilità che si intenderà senza riserve ed eccezioni a suo totale carico. In particolare, in caso di chiamata in causa da parte di terzi per presunta responsabilità civile dell’Amministrazione o per presunta responsabilità penale di Dirigenti/personale/amministratori in relazione a fatti verificatisi in vigenza del presente contratto, l’aggiudicatario risponderà per qualsiasi azione/omissione
connesse alle prestazioni di cui al presente contratto e quindi solleverà l’Amministrazione e/o i
Dirigenti/il personale/gli amministratori da ogni e qualsivoglia responsabilità.
14.3 Esso sarà quindi tenuto a stipulare, prima di iniziare il servizio, una assicurazione cumulativa globale RCT-RCO con primaria compagnia assicurativa per un massimale non inferiore ad € 3.000.000,00 (euro tremilioni/00), con un massimale per ciascun sinistro non inferiore ad € 2.000.000,00 (euro duemilioni/00), a copertura di qualsiasi danno derivante dall’espletamento del servizio. Detta polizza dovrà in particolare includere una garanzia della responsabilità civile per i danni eventualmente causati a terzi nell’esecuzione dell’appalto, nonché la clausola di “rinuncia” da parte dell’assicuratore alla rivalsa
nei confronti della comunità montana.
14.4 L’esistenza di tale polizza non libera l’appaltatore dalle proprie responsabilità avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia. Copia della polizza di cui sopra dovrà essere fornita alla comunità montana.
ART. 15 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL’ ESECUZIONE
15.1 Responsabile del procedimento (RUP) del presente contratto è il Responsabile dell’ufficio di piano della
comunità montana Alta Valtellina, con le funzioni di cui all’art. 31 del d.lgs. 50/2016.
15.2 Spettano al direttore dell’esecuzione del contratto tutti i compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore in conformità ai documenti contrattuali, il tutto secondo criteri di trasparenza e semplificazione con le modalità che saranno individuate nelle linee guida di cui al decreto ministeriale ex art. 111, comma 2, d.lgs. 50/2016.
ART. 16 AVVIO DELL’ ESECUZIONE
16.1 L’appaltatore sarà tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dal direttore dell’esecuzione per dare avvio all’esecuzione del contratto. Qualora, in relazione all’andamento della procedura di affidamento dell’appalto o di altre circostanze, si renderà necessario e urgente garantire l’effettuazione delle prestazioni oggetto dell’appalto anche prima della stipulazione del contratto, il responsabile del procedimento potrà autorizzare l’esecuzione anticipata delle prestazioni di cui all’art. 32, comma 8, d.lgs. 50/2016, dopo che l’aggiudicazione definitiva sia divenuta efficace.
ART. 17 VERIFICA DI CONFORMITÀ: CONTROLLI A CAMPIONE
17.1 Poiché le particolari caratteristiche dell’oggetto contrattuale non consentirebbero la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, l’ufficio di piano della comunità montana si riserva di effettuare, a sua discrezione, controlli a campione in corso di esecuzione (trattandosi qui di appalto di servizi con prestazioni continuative, per loro natura verificabili solo in corso di esecuzione) con modalità e tempi comunque idonei a monitorare la rispondenza del servizio fornito alle prescrizioni contrattuali del presente capitolato e al progetto proposto in sede di offerta.
17.2 I controlli potranno essere effettuati a scelta discrezionale della comunità montana, in qualsiasi momento, con le modalità di volta in volta ritenute opportune e in occasione di qualsiasi prestazione, di norma a cura dello stesso direttore dell’esecuzione (o di suo delegato).
17.3 Ciascun controllo consisterà negli accertamenti e nei riscontri che il responsabile dell’ufficio di piano riterrà necessari. In particolare, a titolo indicativo e non esaustivo, potrà presenziare a qualsiasi delle attività e assumere informazioni, anche nel corso delle stesse, chiedere l’esibizione di qualsivoglia documentazione, monitorare il rispetto degli orari e in generale il regolare svolgimento del servizio al fine di constatare il rispetto delle prescrizioni del presente capitolato e del progetto presentato, l'efficienza e l'efficacia della gestione, nonché l'idoneità del personale utilizzato dall'appaltatore.
17.4 Si specifica che la comunità montana si riserva di chiedere l’esibizione dei documenti acquisiti dall’appaltatore al fine di dimostrare l’assenza di una delle cause ostative di cui all’art. 2 d.lgs. 39/2014 e/o acquisire d’ufficio i certificati generali del casellario giudiziale.
17.5 Il direttore inviterà l’esecutore (nella persona del legale rappresentante e/o del responsabile di cui all’art. 8) ad assistere alle operazioni, senza necessità di particolari formalità o tempi di preavviso.
17.6 Per ciascun controllo, verrà redatto apposito processo verbale, sulla base del quale potranno essere adottati provvedimenti di competenza.
ART. 18 ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI E CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ
18.1 A seguito dell’ultima prestazione, il responsabile dell’ufficio di piano attesta l’avvenuta ultimazione delle prestazioni e, entro 20 giorni, avvia la verifica di conformità finale di cui all’art. 102 d.lgs. 50/2016. La verifica viene conclusa entro il termine di 60 giorni dall’ultimazione delle prestazioni, salva estensione per motivato prolungarsi delle operazioni.
18.2 Nell’ambito del procedimento di verifica, il responsabile dell’ufficio di piano effettua tutte le operazioni e valutazioni necessarie al fine di accertare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative è stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione e, ricorrendone i presupposti, rilascia il certificato di verifica di conformità.
18.3 Si applica l’art. 102 d.lgs. 50/2016.
ART 19 GARANZIA DEFINITIVA
19.1 L’Aggiudicatario deve costituire, all’atto della stipulazione del contratto, una garanzia definitiva nella misura del 10% dell'importo di aggiudicazione e comunque nei modi, forme ed importi di cui all’articolo 103 del d.lgs. 50/2016, a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato, dell’eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle spese che la comunità montana dovesse eventualmente sostenere durante la gestione, a causa di inadempimento dell’obbligazione o cattiva esecuzione del servizio da parte del gestore, ivi compreso il maggior prezzo che la comunità montana dovesse pagare qualora dovesse provvedere a diversa assegnazione del servizio, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell’aggiudicataria stessa.
19.2 Resta salvo per l’Amministrazione l’espletamento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
19.3 La garanzia dovrà essere costituita con le modalità di cui all’art. 103 del d.lgs. 50/2016.
19.4 La garanzia cesserà di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di
conformità di cui all’art. 102 d.lgs. 50/2016, che avverrà entro 60 giorni dall’ultimazione dell’esecuzione del contratto (salva estensione motivata del termine), con contestuale svincolo e restituzione all’aggiudicatario. Essa pertanto dovrà avere validità per tutta la durata del contratto e sino alla data di emissione di detto certificato.
19.5 Entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della richiesta, l'aggiudicatario è obbligato a reintegrare la garanzia di cui l’Amministrazione avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore (art. 103, comma 1, d.lgs. 50/2016).
ART. 20 MODALITÀ DI PAGAMENTO
20.1 La Comunità Montana si impegna a corrispondere alla Ditta aggiudicataria dei Servizi il compenso risultante dall’atto di aggiudicazione dietro presentazione di fatture mensili, mediante bonifico sul conto corrente bancario o postale dedicato al pagamento del corrispettivo del presente appalto. La documentazione contabile dovrà rispettare il formato della “fattura elettronica” previsto dal DM n.55/2013 ed essere inviata attraverso il Sistema di Interscambio riportando il Codice Univoco Ufficio: UFBSVQ. La Ditta ha l’obbligo, ai sensi della Legge n. 136 del 13.08.2010, di comunicare, entro 7 giorni dall’accensione e comunque prima della stipula del contatto, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato e i dati relativi (generalità e codice fiscale) delle persone delegate ad operare su di esso.
E’ inteso che la Ditta deve garantire l’impiego delle risorse stabilite dal presente capitolato speciale d’appalto e rendicontare mensilmente l’utilizzo del monte ore di attività del personale, specificando il costo orario corrisposto a ciascuna tipologia professionale.
20.2 La liquidazione delle fatture verrà effettuata entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse.
ART. 21 SUBAPPALTO E CESSIONE CONTRATTO
21.1 È vietata la cessione totale o parziale del contratto. La cessione del contratto è nulla ad ogni effetto. Per il subappalto si fa riferimento alla normativa vigente in materia.
ART. 22 STIPULAZIONE CONTRATTO
22.1 La stipulazione del contratto avverrà con le modalità di cui all’art. 32 del D.lgs. 50/2016.
ART. 23 PENALI
23.1 L’Aggiudicatario nell’esecuzione del servizio ha l’obbligo di uniformarsi, oltre che a legge e regolamenti che attengono in qualsiasi modo al tipo di attività, al presente capitolato, agli eventuali specifici impegni assunti in sede di offerta.
23.2 In caso di mancata, ritardata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni, la cui gravità non concreti il presupposto per la risoluzione del contratto, l'Amministrazione avrà la facoltà di applicare, a suo insindacabile giudizio, le seguenti penali, cumulabili tra loro e
fatto sempre salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno:
a. utilizzo di personale privo dei requisiti culturali richiesti o non idoneo o che abbia manifestato comportamento inadeguato (cfr. precedente art. 8):
€ 400,00 per ogni contestazione e salva richiesta di sostituzione del personale; oltre la prima
contestazione, il Comune si riserva di risolvere il contratto;
b. ritardo nell’assegnazione del personale entro l’inizio dell’anno scolastico o in caso di nuova richiesta o mancata sostituzione tempestiva del personale assente (cfr. precedente art. 10):
€ 200,00 per ogni giorno di contestazione;
c. mancato rispetto degli orari da parte degli assistenti (cfr. precedente art. 11):
€ 50,00 per ogni contestazione in caso di ritardo non giustificato da impedimenti oggettivi e
dimostrabili, indipendenti dall’aggiudicatario;
x. xxxxxxx nella trasmissione/comunicazione di documenti/informazioni rispetto alla tempistica prevista nel presente capitolato:
- da € 50,00 a € 100,00 in ragione della gravità dell’inadempimento, per ogni contestazione fino alla terza contestazione;
- da € 150,00 a € 250,00 in ragione della gravità dell’inadempimento, per le contestazioni successive;
e. mancata/incompleta attuazione delle attività di aggiornamento sia professionale che sui casi:
da € 50,00 a € 100,00 in ragione della gravità dell’inadempimento, per ogni contestazione;
23.3 L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da una contestazione scritta e circostanziata dell'inadempienza rilevata, trasmessa via P.E.C. o raccomandata A.R. o fax, alla quale l’appaltatore avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre
10 giorni dalla ricezione. In caso di mancato riscontro, ovvero qualora le giustificazioni siano ritenute insufficienti, la comunità montana adotterà un provvedimento di applicazione della penale che sarà comunicato all'aggiudicatario con uno dei mezzi citati.
23.4 L'Amministrazione potrà detrarre la penale dall’importo dovuto all’appaltatore oppure trattenerla sulla garanzia definitiva. In tal caso, la garanzia dovrà essere reintegrata entro 10 giorni dalla richiesta.
23.5 È in ogni caso fatta salva la possibilità per l’Amministrazione di accertare e chiedere
ristoro, anche in via giudiziale, all’appaltatore per i maggiori danni dallo stesso causati mediante i ritardi e gli inadempimenti di cui sopra, nonché di risolvere il contratto per accertata gravità degli inadempimenti a norma del successivo articolo.
ART. 24 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
24.1 Oltre ai casi di risoluzione previsti dalla normativa vigente e ai precedenti artt. 6 e 21, il contratto relativo al presente capitolato si intende risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile nei seguenti casi:
a) interruzione del servizio senza giusta causa;
b) inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamenti, degli obblighi previsti dal presente capitolato e del CCNL e mancata stipula delle polizze assicurative di cui all'art. 13.
c) concessione in sub appalto o cessione di contratto;
d) inadempienza da parte della Ditta aggiudicataria del rispetto dell’obbligo di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla L. 136/10;
e) nell’ipotesi di cui all’art. 3, comma 8 secondo periodo della L. 136 (transazioni eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa);
f) violazione degli obblighi derivanti dal DPR n. 62/2013 e dal codice di codice di comportamento
dell’Amministrazione dell’anno 2015;
g) violazione del Patto di Integrità in materia di contratti pubblici della Comunità Montana.
Nei casi succitati la Comunità Montana si rivarrà per il risarcimento dei danni e delle spese derivanti sul deposito cauzionale, costituito a garanzia delle prestazioni contrattuali fatta salva la richiesta di risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.
24.2 L'affidamento del servizio potrà inoltre essere revocato per sopraggiunti motivi di interesse pubblico, senza alcun onere o altro per l’Amministrazione se non il pagamento per il servizio sino a quel momento reso. L’inadempimento da parte dell’aggiudicatario degli obblighi contrattuali posti a suo carico comporterà la risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. cod. civ..
24.3 II contratto potrà in ogni caso venir risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 c.c, a seguito della comunicazione da parte dell'Amministrazione di volersi valere della clausola risolutiva espressa (fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dal Comune) nei seguenti casi:
a) fallimento dell’impresa, ad eccezione delle ipotesi di raggruppamenti temporanei d’imprese;
b) cessione dell'azienda, ove il Comune non continui il rapporto contrattuale con l'acquirente; l'impresa ha diritto alla restituzione della garanzia definitiva; la medesima procedura si adotta in
caso di affitto e usufrutto dell'azienda;
c) frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, cessazione di attività; sospensione arbitraria dell’appalto senza valide giustificazioni di forza maggiore espressamente riconosciute tali dall’Amministrazione;
d) manifesta incapacità nell’esecuzione dei servizi appaltati;
e) abbandono o sospensione ingiustificata dell’attività da parte dell’Aggiudicatario, senza valide
giustificazioni di forza maggiore espressamente riconosciute tali dall’Amministrazione;
f) applicazione di n. 3 penali, sempre che si tratti di inadempimenti gravi, tali da non far ritenere proseguibile il rapporto in considerazione di prevedibili ulteriori future violazioni ovvero di n. 5 penali a prescindere dalle motivazioni;
g) mancata osservanza del divieto di cessione e/o subappalto del contratto;
h) venir meno da parte della ditta appaltatrice dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara e per lo svolgimento delle attività previste;
i) mancato rispetto degli impegni assunti con il “Patto di Integrità”;
j) utilizzo di personale privo dei requisiti culturali richiesti o non idoneo o che abbia manifestato comportamento inadeguato, oltre la prima contestazione;
k) mancata sostituzione del personale in seguito a motivata richiesta dell’Amministrazione;
l) grave violazione della riservatezza di dipendenti o di altri soggetti i cui dati sono oggetto di trattamento;
m) mancata ottemperanza da parte dell’aggiudicatario di norme imperative di legge o regolamentari;
n) grave inosservanza delle norme di leggi, in particolare in materia di lavoro e previdenza, prevenzione infortuni e sicurezza;
o) negli altri casi previsti dal presente capitolato e dalla vigente normativa.
24.4 La risoluzione si verificherà di diritto quando una delle parti dichiarerà per iscritto con PEC all’altra parte che intende valersi della clausola risolutiva, senza che l’appaltatore abbia nulla da eccepire.
24.5 Inoltre, qualora si verificassero, da parte dell’impresa appaltatrice, carenze tali da rendere gravemente insoddisfacente il servizio, o in caso di recidiva nelle carenze richiamate al precedente articolo, o in presenza di un inadempimento continuativo non inferiore a 30 giorni, anche se riferito ad una solamente delle disposizioni contenute nel presente capitolato speciale, la comunità montna potrà, previa intimazione scritta ad adempiere, risolvere il contratto.
24.6 In caso di risoluzione di cui al presente articolo, il compenso da riconoscere a favore dell’appaltatore corrisponde alle sole prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, fino al giorno della cessazione dell’esecuzione dell’appalto.
24.7 In caso di risoluzione, e comunque in ogni altro caso di cessazione anticipata del contratto per causa imputabile all’appaltatore, lo stesso incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dall’Amministrazione, anche in rivalsa su eventuali crediti e fatture da liquidare, con addebito dell'eventuale danno ulteriore subito (in particolare: maggiore spesa conseguente al nuovo contratto).
ART. 25 RECESSO ANTICIPATO
25.1 L’Amministrazione, per quanto di proprio interesse, ha il diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento e dandone preavviso scritto di almeno due mesi con PEC, nei casi di:
a) giusta causa;
b) qualora, per disposizioni normative e/o mutamenti di carattere organizzativo, l’Amministrazione
debba adottare misure diverse da quelle oggetto del presente capitolato.
25.2 Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
a) qualora sia stato depositato contro l’appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento la liquidazione,la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’appaltatore;
b) ogni altra fattispecie, diversa da quelle indicate all’articolo precedente, che faccia comunque venire meno il rapporto di fiducia sottostante l’appalto.
25.3 In caso di recesso di cui al 1° comma, l’Amministrazione verserà all’appaltatore una somma pari al compenso delle prestazioni eseguite, previa verifica circa la regolarità delle stesse, fino al giorno della
cessazione dell’appalto, rinunciando espressamente l’appaltatore, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ..
25.4 Inoltre l’Amministrazione ha il diritto di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal contratto in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, dandone preavviso scritto di almeno venti giorni con PEC. In
tal caso, l’Amministrazione verserà all’appaltatore quale indennizzo/corrispettivo a qualsiasi titolo dovuto, incluso quello risarcitorio ed a ristoro di qualsiasi pretesa (con rinuncia espressa a far valere azioni o pretese nei confronti della comunità monta), una somma pari:
a) al compenso delle prestazioni eseguite, previa verifica circa la regolarità delle stesse, fino al giorno della cessazione dell’appalto;
b) al 10% del valore del servizio non eseguito, calcolato con le modalità all’art. 109, comma 2, d.lgs. 50/2016.
25.5 All’appaltatore è consentito recedere, in tutto o in parte, dal contratto prima della sua scadenza, esclusivamente per giusta causa o forza maggiore e con preavviso scritto non inferiore a tre mesi, da comunicarsi via PEC o raccomandata A/R o fax; in caso di recesso dell’appaltatore al di fuori delle ipotesi tassative qui previste e/o di mancato rispetto del termine di preavviso, l’Amministrazione incamererà l’intera garanzia definitiva, con addebito dell'eventuale danno ulteriore subito.
ART. 26 RINUNCIA ALL ’ AGGIUDICAZIONE
26.1 Qualora l’aggiudicatario non intenda accettare l’assegnazione non potrà avanzare alcun diritto di recupero della garanzia provvisoria e sarà comunque tenuto al risarcimento degli eventuali superiori costi subiti dalla comunità montana.
ART. 27 SOSTITUZIONI DELL’APPALTATORE
27.1 In qualsiasi caso si rendesse necessario ricorrere alla sostituzione dell’appaltatore in corso di contratto, nonché in caso di fallimento o liquidazione coatta e concordato preventivo dell’esecutore o di risoluzione del contratto a norma dell’art. 108 del d.lgs. 50/2016, la comunità montana affiderà lo stesso ad altro operatore individuato tramite una tra le procedure di scelta del contraente consentite dalla normativa tempo per tempo vigente oppure, ove ne ricorrano i presupposti, a norma dell’art. 110 del medesimo d.lgs..
ART. 28 CONTROVERSIE
28.1 Per qualsiasi controversia nascente dal presente Capitolato e dal contratto di appalto sarà esclusivamente competente il Foro di Sondrio.
ART. 29 RINVIO AD ALTRE NORME
29.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato e nel bando di gara, si fa riferimento alla normativa sia generale sia speciale vigente in materia.
29.2 L’aggiudicatario è tenuto anche al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all’aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale, nulla potendo pretendere per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall’introduzione e dall’applicazione delle nuove normative.
ART. 30 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
30.1 Responsabile del procedimento è la dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx, Responsabile dei Servizi sociali, culturali e per
l’istruzione della Comunità Montana Alta Valtellina.