SEGRETARIATO GENERALE
SEGRETARIATO GENERALE
DIPARTIMENTO PER I SERVIZI STRUMENTALI
ARMA DEI CARABINIERI COMANDO GENERALE
Accordo di collaborazione ex art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241 per lo svolgimento di attività finalizzate alla valorizzazione della biodiversità, alla tutela del paesaggio e dell'ecosistema del parco storico del compendio demaniale di Via Xxxxxxx Xxxxxx, 111 – Villa Pamphilj, ad uso governativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri
TRA
La Presidenza del Consiglio dei Ministri (di seguito anche Presidenza), C.F. 80188230587, con sede in Xxxxxx Xxxxxxx, x. 000, 00000 Xxxx, nella persona del Segretario generale pro tempore, Pres. Xxxxxxx Xxxxxxx,
E
L’Arma dei Carabinieri (di seguito anche Arma), C.F. 80236190585, con sede in Xxxxx Xxxxxxx, x. 00, 00000 Xxxx, nella persona del Comandante Generale pro tempore, Gen. C.A. Xxx Xxxx,
(di seguito, congiuntamente denominate le “Parti” e singolarmente la “Parte”)
VISTO I’articolo15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che prevede per le Amministrazioni Pubbliche la possibilità di concludere accordi tra loro per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
VISTI i compiti del Segretariato Generale della Presidenza, che con il Dipartimento per i servizi strumentali ha, tra gli altri, il compito di condurre, gestire e assicurare la perfetta efficienza e rappresentatività delle sedi ad uso governativo;
VISTI i compiti istituzionali dell’Arma dei Carabinieri, quale forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, così come definiti dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell’Ordinamento Militare”, e dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante “Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia
di ordinamento militare”;
VISTI i peculiari compiti nel settore della tutela dell’ambiente attribuiti all’Arma dei Carabinieri, in attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante “Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo Forestale dello Stato, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
CONSIDERATO che presso il parco storico di Villa Pamphili, che ricomprende il Casino del Bel Respiro anche detto dell’Algardi, ad uso esclusivo alla Presidenza del Consiglio dei ministri, quale sede di rappresentanza, si rende necessario procedere alla tutela e alla valorizzazione della flora e della fauna in maniera scientifica e metodologicamente corretta, al fine di assicurare la conservazione della biodiversità, la salvaguardia del parco e dell’ambiente naturale nel suo insieme, a garanzia del rispetto delle norme e degli accordi europei e internazionali;
CONSIDERATO che l’attuazione della Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 e del Green Deal Europeo richiede sinergie tra Istituzioni per tutelare il patrimonio naturale ed artistico, assicurare la conservazione o il ripristino della biodiversità e combattere i cambiamenti climatici.
Tutto quanto sopra premesso e considerato, parte integrante e sostanziale, le Parti sottoscrivono il presente
ACCORDO DI COLLABORAZIONE
Art. 1
Ambiti di collaborazione
1. Il presente Accordo disciplina l’attività di collaborazione tra l’Arma dei Carabinieri e il Segretariato generale della Presidenza, nell’ambito delle specifiche competenze, finalizzata alla valorizzazione dei temi della biodiversità, della tutela del paesaggio e dell'ecosistema, dell’educazione e della formazione ambientale dei giovani nell’ambito del parco storico di Villa Pamphilj nella porzione assegna alla Presidenza del Consiglio dei ministri come sede di rappresentanza;
2. La collaborazione potrà prevedere la progettazione e la realizzazione congiunta di interventi di cooperazione a livello nazionale e internazionale, in risposta a bandi emanati da istituzioni internazionali.
3. Le aree prevalenti di collaborazione sono individuate nelle seguenti:
- iniziative per la salvaguardia del patrimonio ambientale e paesaggistico connesso al sito istituzionale, nel rispetto della normativa a tutela dell’ambiente;
- promozione di attività di ricerca e approfondimento sulle tematiche ambientali e sull’attuazione dello sviluppo sostenibile;
- realizzazione di iniziative divulgative e di sensibilizzazione per la diffusione della cultura ambientale, in particolare in favore dei giovani;
- organizzazione di attività formative reciproche nelle materie di interesse comune.
4. Anche al di fuori delle casistiche individuate nel presente accordo di collaborazione, in presenza di convergenti interessi istituzionali e della possibilità di sviluppare ulteriori sinergie, le Parti si impegnano a fornire reciproca collaborazione al fine di perseguire e realizzare iniziative ulteriori nell’interesse della collettività.
Art. 2
Modalità esecutive
1. In relazione alle forme di collaborazione descritte:
- l’Arma interesserà, per le conseguenti attività, i Reparti dell’Organizzazione territoriale e le proprie articolazioni specializzate, con particolare riferimento al Comando Carabinieri per la Tutela della Biodiversità e dei Parchi;
- la Presidenza del Consiglio dei ministri-Segretariato generale perseguirà gli obiettivi del presente Accordo mettendo a disposizione, compatibilmente con le esigenze istituzionali, gli spazi del parco in uso.
2. Il presente Accordo è finalizzato esclusivamente al perseguimento dei rispettivi obiettivi istituzionali nonché di quelli di carattere comune e non comporta oneri aggiuntivi per le Parti.
3. Ciascuna Parte sopporta i costi relativi alla collaborazione prevista dal presente atto.
4. Specifiche iniziative potranno essere oggetto di accordi discendenti.
Art. 3
Referenti per le amministrazioni partecipanti all’accordo
1. I Referenti per le amministrazioni designati dalle Parti per la gestione delle attività oggetto del presente Accordo sono:
- per la Presidenza, il Coordinatore pro tempore del Servizio gestioni immobili del Dipartimento per i servizi strumentali, nell’ambito del Segretariato generale, Arch. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, e l’Arch. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, responsabile del complesso di Villa Pamphili in materia di
manutenzione e salvaguardia architettonica del bene;
- per l’Arma, il Capo pro tempore dell’Ufficio Studi e Progetti del Comando Carabinieri per la Tutela della Biodiversità e dei Parchi, Ten. Col. Xxxxxxxxx Xxxxxxx.
Art. 4
Privacy e sicurezza delle informazioni
1. Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell’ambito delle attività discendenti dal presente accordo saranno improntate ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e al rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche e integrazioni e delle linee guida del Garante per la protezione dei dati personali.
Art. 5
Durata, integrazioni e modifiche
1. Il presente Accordo, sottoscritto digitalmente, ha durata di 3 anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.
2. Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dal presente Accordo dando un preavviso scritto all’altra Parte di almeno 60 giorni.
3. Lo stesso potrà essere, di comune accordo tra le parti firmatarie, rinnovato e, anche prima della scadenza, modificato sulla base di ulteriori aspetti che potranno emergere nel corso della collaborazione, nonché dell’esigenza di precisare strumenti e modalità della collaborazione.
Roma,
Presidenza del Consiglio dei Ministri IL SEGRETARIO GENERALE Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx | Arma dei Carabinieri Il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri GEN. C.A. XXX XXXX |
Firmato digitalmente da XXXXXXX XXXXXXX X=IT
O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI
XXXX XXX ARMA DEI CARABINIERI
25.06.2021 4
07:16:08 UTC