CIG 7825377961
CIG 7825377961
Procedura negoziale nei settori speciali sotto soglia comunitaria finalizzata alla individuazione di contraente per
la stipula di contratto pubblico di servizi
SCHEMA DI CONTRATTO
***********************
Servizio di Brokeraggio assicurativo e servizi similari Triennio 2019-2021 oltre eventuale rinnovo
L'anno duemila , il giorno del mese di in Ferrara, nella sede legale di Ferrovie Xxxxxx Xxxxxxx s.r.l. in via Foro Boario n. 27, con la presente scrittura privata, avente tra le parti forza dl legge a norma dell'art. 1372 c.c.,
tra
la Società FERROVIE XXXXXX XXXXXXX s.r.l., in seguito indicata per brevità FER, con sede legale in Ferrara, via Foro Boario n. 27, codice fiscale e partita
I.V.A. 02080471200, rappresentata dal xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx, in qualità di Direttore Generale, domiciliato per la carica presso la sede della FER;
e
con sede legale a in via n. , codice fiscale e partita I.V.A. , in seguito indicata per brevità BROKER, rappresentata nel presente atto dal Sig. , nato a , il , in qualità di , come risulta dalla documentazione allegata.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1
Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, sebbene non materialmente allegati, la seguente documentazione che il BROKER dichiara di
ben conoscere ed accettare senza obiezione o riserva alcuna:
- la lettera di invito FER e tutta la documentazione ad essa allegata con la quale è stata indetta procedura CIG 7825377961– Servizio di Brokeraggio assicurativo e servizi similari - triennio 2019-2021 oltre eventuale rinnovo;
- la documentazione amministrativa, l'offerta tecnica e l’offerta economica a le dichiarazioni ad esse allegate presentate dal BROKER in sede di procedura di scelta del contraente e successiva aggiudicazione del presente contratto;
- la documentazione comunque acquisita agli atti FER in merito alla procedura in argomento.
ART. 2 – OGGETTO
FER affida al BROKER, che accetta senza eccezione alcuna, lo svolgimento del Servizio di Brokeraggio Assicurativo a favore di FER, secondo le specifiche di cui al presente contratto.
In particolare, il servizio concerne l’analisi e la gestione dei rischi e delle relative polizze assicurative a favore di FER e comprende, in via indicativa e non esaustiva, le seguenti attività specialistiche:
A. identificazione, analisi e valutazione dei rischi in capo a FER, delle necessità assicurative e delle problematiche ad essi collegate;
B. identificazione e valutazione dei rischi sussistenti in capo ai dirigenti e ai dipendenti di FER, relativamente alla responsabilità patrimoniale degli amministratori, dei dipendenti, in conseguenza di perdite patrimoniali cagionate a terzi, conseguenti da atti illeciti, errori/omissioni, anche quando derivanti da responsabilità amministrativa e/o contabile, nonché qualora in base a norme vigenti dell’ordinamento giuridico sussista la responsabilità per effetto di decisioni della Corte dei Conti;
C. analisi delle coperture assicurative in essere, individuazione delle coperture assicurative occorrenti ed elaborazione, in base alle effettive e molteplici esigenze, di un progetto assicurativo completo, personalizzato e programmato, finalizzato all’ottimizzazione delle coperture ed ispirato ai principi di efficacia, efficienza ed economicità;
D. predisposizione, se richiesto espressamente da FER, di programmi previdenziali ed assistenziali integrativi a favore del personale FER;
E. creazione di una banca dati informatica, fruibile da FER con libero accesso, contenente tutti i data sul programma assicurativo e sui sinistri in gestione;
F. collaborazione ed assistenza nel collocamento delle coperture assicurative ed in particolare: la predisposizione, in collaborazione con le competenti strutture aziendali di FER, della documentazione tecnica ed amministrativa per l’indizione e l’espletamento delle procedure di scelta del contraente per l’affidamento dei servizi assicurativi; il supporto a FER nelle varie fasi di espletamento delle procedure di scelta del contraente di cui sopra.
Il BROKER dovrà presentare, perentoriamente entro 30 giorni dalla data di decorrenza del presente contratto, un progetto assicurativo in modo da permettere a FER l’espletamento delle procedure di scelta del contraente, ai sensi della normativa vigente in materia di contratti pubblici, per l’affidamento dei servizi assicurativi così che le nuove polizze senza soluzione di continuità sostituiscano quelle in vigore alla loro rispettiva scadenza. Il progetto assicurativo verrà semestralmente aggiornato dal BROKER;
G. collaborazione ed assistenza nella gestione amministrativa e tecnica dei contratti di assicurazione sia se stipulati con la collaborazione del BROKER sia per quelli già in corso alla data di inizio dell’incarico;
H. assistenza continuativa nella gestione dei vari sinistri, anche quando FER venga a trovarsi nella veste di danneggiato ed anche quando i sinistri, seppur riferiti ad epoca precedente, non siano ancora stati definiti alla data di inizio del servizio oggetto del presente Contratto, inclusa: rendicontazione trimestrale dell’andamento dei sinistri in cui è coinvolta la FER, con produzione di un report contenente sia dati numerici (numero dei sinistri, ammontare delle liquidazioni effettuate), sia descrittivi (natura ed andamento della sinistrosità e stato dei sinistri aperti) per ogni singola posizione;
I. segnalazione di nuove e/o diverse esigenze assicurative che dovessero eventualmente emergere nel prosieguo del rapporto;
J. resa di pareri, assistenza e consulenza ai servizi aziendali su questioni in materia assicurativa o attinente;
K. aggiornamento e formazione del personale aziendale che collabora alla gestione delle polizze assicurative e dei s inistri secondo quanto proposto in sede di offerta tecnica;
L. assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri con le modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio, in modo da giungere, nel minor tempo possibile, ad una soddisfacente liquidazione da parte della compagnia assicuratrice, con particolare cura rivolta ai tempi di celere chiusura dei danni occorsi; in questo ambito, si richiede l’assistenza di un servizio di gestione interna dei sinistri in franchigia e l’assistenza, quando necessario, all’interno dell’azienda;
M. rapporto con cadenza semestrale (30 giugno e 31 dicembre di ogni anno) sullo stato delle varie polizze, dei sinistri pagati dalle compagnie assicuratrici con relativo importo e segnalazione preventiva e tempestiva dei premi dovuti;
N. servizi accessori ed aggiuntivi indicati dal BROKER in sede di offerta.
Il BROKER si impegna ad eseguire le attività contrattuali e tutto quanto possa essere ricondotto alla attività di brokeraggio assicurativo nel pieno rispetto della normativa vigente in materia e di quanto previsto nel presente Contratto, nella lettera di invito di FER e nell’offerta presentata dal BROKER stesso.
L’autonomia gestionale rimane in capo a FER, oltre la piena titolarità della scelta delle compagnie assicurative, la sottoscrizione dei contratti di assicurazione e di ogni altro documento relativo alle polizze, la formulazione delle disdette così come ogni altra operazione che modifichi gli obblighi assunti.
Nell’ambito dell’espletamento dell’incarico il BROKER non potrà assumere alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici aziendali di FER né potrà impegnare in alcun modo la stessa FER se non preventivamente autorizzato.
ART. 3 – DECORRENZA E DURATA CONTRATTUALE
Il servizio avrà decorrenza dall’avvenuto invio con posta certificata dei files
sottoscritti digitalmente.
L’incarico scadrà 36 mesi dopo la sottoscrizione. L’eventuale rinnovo potrà essere disposto da FER a pari condizioni entro 30 giorni dalla precedente scadenza e per la durata di ulteriori 36 mesi.
Da esclusiva parte di FER, ed ad insindacabile giudizio della medesima, il rapporto contrattuale sarà inoltre rescindibile in qualsiasi momento, con preavviso di 60 giorni naturali e consecutivi da inoltrarsi mediante raccomandata A/R rimanendo in ogni caso escluso per il BROKER il diritto a qualsivoglia compenso o indennizzo, a qualsiasi titolo, anche risarcitorio.
In ogni caso di scadenza e/o interruzione e/o rescissione del rapporto contrattuale, il BROKER, su richiesta di FER, si impegna comunque ad assicurare
la prosecuzione delle proprie attività, per un periodo massimo di 180 giorni naturali e consecutivi, al fine di consentire il graduale passaggio di competenze a FER e/o al nuovo Broker.
Nelle more dell’affidamento del nuovo servizio, allo scadere dei termini di cui sopra, FER potrà esercitare unilateralmente la facoltà di prorogare il presente per ulteriori 180 giorni.
ART. 4 – OBBLIGHI DI FER
Nel periodo di efficacia del presente contratto FER si impegna a:
- citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza del BROKER;
- non stipulare e/o modificare atti e/o contratti assicurativi senza la preventiva consulenza, comunque non vincolante, del BROKER;
- fornire al BROKER la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti e documenti disponibili, necessari per il puntuale e completo disbrigo di formalità e adempimenti riguardanti il servizio del BROKER.
ART. 5 – OBBLIGHI DEL BROKER
Il BROKER è tenuto ad eseguire l’incarico oggetto del presente nel pieno, completo ed esclusivo interesse di FER verso la quale è responsabile e tenuto ad osservare l’obbligo di diligenza nella esecuzione del servizio e garantire la completezza e fattibilità delle soluzioni proposte in ogni loro fase.
Il BROKER è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali ed assume a proprio carico tutti gli oneri relativi, in particolare quelli previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs 81/2008.
Il BROKER è obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territoriali.
Il BROKER, nell’espletamento di tutte le prestazioni contrattuali, nessuna esclusa, è obbligato a garantire il pieno rispetto delle norme previste per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l’incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione infortunistica in vigore.
Il BROKER è, inoltre, obbligato a:
- assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi di FER, e/o dei suoi aventi causa, dei quali venga a conoscenza durante l’esecuzione del presente contratto
- svolgere l’incarico impiegando propri mezzi e risorse assumendo a proprio carico tutte le spese ed oneri ad esso connessi e conseguenti, nonché i rischi correlati;
- essere in possesso dell’iscrizione al registro di cui all’art. 109 del D.Lgs
209/2005;
- designare all’interno del proprio organico un “Leader” del “Team di progetto” in possesso di adeguata esperienza lavorativa nello stesso ruolo e di iscrizione al registro di cui all’art. 109 del D.Lgs 209/2005;
- garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero sorgere e dando riscontro ad ogni richiesta avanzata da FER, eventualmente anche recandosi personalmente presso la sede di FER, entro massimo 2 (due) giorni lavorativi dalla richiesta
da parte di FER;
- garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed
esaustive circa la copertura dei rischi insiti per l’attività di FER;
- non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare FER senza la preventiva autorizzazione di FER medesima, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti da FER;
- mettere a disposizione di FER ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
- fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa e/o trattativa condotta per conto di FER;
- garantire la trasparenza dei rapporti con le compagnie assicurative dando sempre opportuna conoscenza a FER;
- assicurare la completa gestione del programma assicurativo di FER;
- prendere in carico la gestione delle polizze in essere al momento dell’inizio del servizio di cui al presente contratto, curando l’adempimento degli atti in esse previsti, senza alcun onere per FER;
- tenere il segreto d’ufficio ed osservare l’obbligo di diligenza nell’esecuzione del servizio di cui all’art. 1176 del codice civile;
- assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti, dei quali venga a conoscenza durante l’esecuzione del contratto, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le normative relative all’applicazione del D.Lgs 196/2003.
ART. 6 – RESPONSABILITA’ DEL BROKER
Il BROKER è l’unico responsabile delle prestazioni necessarie ad ottenere la
buona riuscita del servizio.
Il BROKER è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente e non dimostri d’aver esperito ogni azione necessaria alla risoluzione di eventuali problematiche dovessero verificarsi e che comportino responsabilità per FER. ART. 7 – CORRISPETTIVO CONTRATTUALE
FER per il servizio oggetto del presente contratto non corrisponde né corrisponderà al BROKER alcun corrispettivo.
Le parti danno atto, infatti, che il servizio di cui al presente contratto non comporta alcun onere diretto per FER S.r.l., né presente, né futuro, per compensi, rimborsi e/o quant’altro in quanto la remunerazione sarà a carico delle compagnie assicurative con le quali saranno sottoscritti i vari contratti assicurativi.
La remunerazione a carico delle suddette società è determinata sulla base della aliquota provvigionale di cui all’offerta economica presentata dal BROKER in sede di procedura di scelta del contraente e successiva aggiudicazione del presente contratto.
È onere del BROKER predisporre adeguata clausola, conforme alla normativa vigente, da inserire nei contratti assicurativi per disciplinare le modalità di liquidazione dei compensi.
Nessun compenso potrà essere richiesto ad alcun titolo a FER nel caso in cui la stessa FER, a proprio insindacabile giudizio, decida di non procedere alla stipula di contratto di assicurazione.
Ai soli fini della produzione della Cauzione definitiva di cui al successivo art. 10, della quantificazione delle penali di cui al successivo art. 11, il valore per il primo triennio del presente contratto è convenzionalmente stabilito in netti Euro
sulla base delle aliquote provvigionali offerte dal BROKER in
sede di procedura di scelta del contraente e successiva aggiudicazione del presente contratto, dell’importo complessivo dei premi stimati annui riportato nella lettera di invito FER e della durata del presente contratto.
ART. 8 – PAGAMENTO DEI PREMI
Il pagamento dei premi relativi ai contratti di assicurazione stipulati, prorogati e/o negoziati a partire dalla data di conferimento del presente incarico, avverrà per il tramite del BROKER, ossia FER effettuerà il pagamento a favore del BROKER, il quale si impegna ed obbliga a versare le somme dovute alla compagnia di assicurazione interessata, in nome e per conto di FER, nei termini e nei modi convenuti con la compagnia assicuratrice stessa.
A tale scopo il BROKER dovrà trasmettere a FER:
a. un report con cadenza annuale delle scadenze dei premi e dei relativi importi;
b. i dati necessari all’effettuazione dei pagamenti dei premi assicurativi almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza indicata nella relativa polizza.
Non sono imputabili a FER gli effetti di eventuali ritardati pagamenti alle compagnie di assicurazione effettuati dal BROKER. Il versamento del premio in favore del BROKER concreta il pagamento del premio stesso ai sensi dell’articolo 1901 del codice civile.
È comunque riservata a FER, a proprio insidiabile giudizio, la facoltà di provvedere al pagamento dei premi direttamente alle compagnie di assicurazione notiziandone il BROKER.
ART. 9 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Ai sensi e per gli effetti della L. 136/2010, il BROKER è tenuto: ad assolvere a tutti
gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari inerenti tutte le transazioni correlate al presente contratto; a rispettare, e far rispettare ai propri subappaltatori / subfornitori / subcontraenti / imprese collegati a qualsiasi titolo interessate all’oggetto del presente contratto, pena le sanzioni di legge, quanto previsto dall’art. 3 della L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; a dare immediata comunicazione a FER srl ed alla prefettura-ufficio territoriali del Governo della provincia di Ferrara della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Qualora il BROKER non assolva detti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3, L. 136/2010.
Il BROKER dichiara che i conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alla presente commessa pubblica sono i seguenti:
1) Banca Filiale di , con codice IBAN ;
2) Banca Filiale di , con codice IBAN ; e che le persone delegate ad operare sui conti sopra indicati sono i Signori:
- , C.F. ;
- , C.F. .
Il BROKER è tenuto a comunicare a FER eventuali variazioni relative a suddetti conti correnti e ai soggetti delegati ad operare sui medesimi, entro massimo 5 giorni naturali e consecutivi dalla data di intervenuta variazione.
ART. 10 – CAUZIONE DEFINITIVA e ASSICURAZIONI
A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, il BROKER ha costituito Cauzione definitiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 103 del D.Lgs 50/16 mediante
n° rilasciata da filiale di per
l’importo di euro pari al 10 % degli importi stimati per il primo triennio – euro euro – e con l’impegno del garante a rinnovare la garanzia in caso di esercizio da parte di FER dell’opzione di rinnovo. FER potrà disporre l'incameramento, totale, o anche parziale, della cauzione definitiva in tutti i casi in cui il BROKER venga meno agli impegni assunti; il BROKER è pertanto tenuto a reintegrare la cauzione per la parte di cui FER abbia eventualmente dovuto valersi durante l'esecuzione del contratto.
FER ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell’incarico, nei termini previsti dal D.Lgs 209/2005 imputabili a negligenze, errori e/o omissioni.
Nel caso di risoluzione del contratto per perdita dei requisiti ex art. 80 del D.lgs. 50/16 comporterà l’escussione per interro della cauzione.
In merito il BROKER ha presentato Polizza di Assicurazione della responsabilità
civile professionale di cui all’art. 110/112 c.3 del D.Lgs 209/2005 n.
rilasciata da in data con massimale minimo di euro 5.000.000,00 ed è impegnato a mantenere in essere detta polizza, ovvero polizza equivalente, per l’intera durata del presente rapporto contrattuale.
ART. 11 – PENALI
La penale giornaliera da applicare in caso di ritardo è pari allo 1% per mille del
valore convenzionale del contratto di cui all’art. 7.
Nel caso in cui l’importo cumulativo delle penali applicate venga a superare il limite massimo del 10% del valore convenzionale del contratto di cui all’art. 7, saranno promosse le procedure di cui all’art. 108 del D.Lgs 50/16.
In ogni caso, FER potrà richiedere il risarcimento di eventuali ulteriori danni, ai
sensi di quanto previsto all’art. 1223 del Codice Civile, eccedenti il 10% del valore
convenzionale del contratto di cui al capoverso che precede.
ART. 12 - RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CLAUSOLE DI INTEGRITÀ
FER si riserva la facoltà di recedere dal contratto secondo quanto previsto dall'art. 109 del D.Lgs. 50/16 nonché quanto previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto e dall’art. 61 punto 3 delle condizioni generali di contratto.
Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. da 108 e 109 del D.Lgs. 50/16. Qualora si verifichino le condizioni previste all’art. 108 comma 2 del D.Lgs. 50/16, FER potrà stipulare un nuovo contratto di appalto con altri; i maggiori oneri dipendenti dalla nuova stipula sono a carico dell'IMPRESA.
La Stazione Appaltante risolverà il contratto in danno qualora si verifichi la perdita dei requisiti richiesti dal Bando di gara introdotti ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e conseguentemente escutere per intero la cauzione di cui il precedente art. 10.
Sono, inoltre, cause di risoluzione per grave inadempienza:
-aver influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando, o di altro equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte di FER;
-aver corrisposto o promesso di corrispondere, direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro regali o altra utilità finalizzate a facilitare l’aggiudicazione e/o gestione del contratto;
-ricorrere o aver ricorso a mediazione o altra opera di xxxxx, finalizzata
all’aggiudicazione e/o gestione del contratto;
-la mancata segnalazione al Responsabile della Prevenzione e della Corruzione di FER di qualsiasi tentativo di turbativa, distorsione o irregolarità, comprese
illecite richieste o pretese dei dipendenti di FER, avvenute, nelle fasi della procedura o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura;
-la mancata collaborazione con le forze di polizia ovvero l’omessa denuncia di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale. L’affidatario si impegna inoltre ad inserire identiche “Clausole di integrità” nei contratti di subappalto ed è consapevole che, in difetto di ciò, FER non concederà autorizzazione di subappalto.
ART. 13 – SUBAPPALTO, SUBCONTRATTI E CESSIONE DEL CONTRATTO
II subappalto, il cottimo e il sub-affidamento in genere non è ammesso. È tassativamente vietata la cessione del contratto.
ART. 14 – NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare, se ed in quanto applicabili, le norme contenute nel:
- D.Lgs 50/16. “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
- D.P.R. 207/2010. “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/06”;
- Linee guida ANAC.
ART. 15– CONTROVERSIE
È esclusa la competenza arbitrale. Il Foro competente per eventuali vertenze giudiziarie è quello di Ferrara.
ART. 16 – SPESE CONTRATTUALI E DI REGISTRAZIONE
Sono a carico del BROKER tutte le spese di contratto e gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari e di eventuale registrazione, laddove
richiesta da una delle parti.
**********************
Ferrovie Xxxxxx Xxxxxxx s.r.l. il Direttore Generale
xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx
per il BROKER
il
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. si intendono specificatamente approvati dal BROKER, per averne preso piena e particolareggiata conoscenza, i seguenti articoli del presente Contratto: artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e16.
per il BROKER
il