CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEI TIROCINI PROFESSIONALIZZANTI E PRATICO VALUTATIVI PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO
USGM - Rev.8
Del 02/02/23
Università degli Studi Xxxxxxxxx Xxxxxxx
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEI TIROCINI PROFESSIONALIZZANTI E PRATICO VALUTATIVI PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO
TRA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI XXXXXXXXX XXXXXXX, con sede in Xxx Xxxxxx 00, 00000 Xxxx, Codice Fiscale e Partita IVA n. 07154361005, Web xxx.xxxxxxxxxx.xx, (di seguito Università/Soggetto Promotore), rappresentata dal Presidente Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, nato a Roma il 19/08/1972, in qualità di Rappresentante Legale
E
L’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI con sede legale in Xxxxxxx, Xxxxx Xxx Xxxxxx x. 00, C.F. e
P.I. 02268260904, (di seguito Azienda/Ente/Soggetto Ospitante), rappresentata dal Direttore Generale Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx, nato a Sassari il 23/05/1978, in qualità di Rappresentante Legale
VISTA la Legge n. 56/1989 “Ordinamento della Professione di Psicologo”;
VISTO il D.M. 239/1992 “Regolamento recante norme sul tirocinio pratico post lauream per l’ammissione all’Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo”;
VISTO il D.M. 240/1992 “Regolamento recante norme sull’Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo”;
VISTO il DM 142/98 “Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento”;
VISTO il D.M. 509/1999 “Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei”;
VISTO il D.P.R. 328/2001 “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’Esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”;
VISTA la L. 170/2003 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, recante disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali” e successive integrazioni e/o modificazioni;
VISTO il D.M. 270/2004 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n.509 del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
VISTA la Legge 8 novembre 2021, n. 163 “Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti”;
VISTO il Decreto Interministeriale 6 giugno 2022 n. 554, attuazione articolo 7, comma 1, della Legge 8
novembre 2021, n. 163;
VISTO il Decreto Interministeriale 20 giugno 2022 n. 567, Specifiche disposizioni transitorie per l’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo” (Attuazione articolo 7, comma 1, della Legge 8 novembre 2021, n. 163;
VISTO il Decreto Interministeriale 5 luglio 2022 n. 654, “Laurea Magistrale abilitante alla professione di Psicologo - Classe LM-51” (Attuazione articoli 1 e 3 della Legge 8 novembre 2021, n. 163);
PRESO ATTO
- della nota del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 4375 del 13.11.2008 relativa al principio di continuità di cui all’art.9 del D.M. 239/92;
- della nota MIUR prot. n. 3139 del 07.10.2010 relativa alla deroga all’art 1 comma 9 del D.M. 239/92;
- dei principi espressi nelle “Linee Guida e raccomandazioni per i tirocini professionali ex D.M.
270/2004”, elaborate dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi;
- del quadro di riferimento e degli standard minimi per la formazione e il training degli Psicologi previsti dalla certificazione EuroPsy;
- della Convenzione tra l’Università degli Studi Xxxxxxxxx Xxxxxxx e l’Ordine degli Psicologi del Lazio.
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE ART. 1 – PREMESSE
1. La presente convenzione sancisce l’accordo tra Università ed Ente/Azienda, ai fini dello svolgimento di periodi di pratica professionale che abbiano come oggetto le attività caratterizzanti la professione dello psicologo.
2. Tutti i servizi e/o settori in cui operino organicamente uno o più psicologi, e che comunque svolgono attività di rilevanza psicologica, sono riconosciuti come strutture idonee allo svolgimento del tirocinio.
3. Le Parti convengono che l’Azienda/Ente può decidere in piena autonomia le modalità di selezione e il numero dei tirocinanti da accogliere ogni anno, fermo restando il rispetto della normativa di riferimento.
ART.2 – DEFINIZIONI
Nel presente documento il termine Tirocinio, se non diversamente specificato, identifica:
1. le attività formative professionalizzanti previste per le classi di laurea triennale in psicologia acquisite con lo svolgimento di un tirocinio professionale, post-lauream, quale requisito di ammissione all’esame di Stato per la sezione B dell’Albo;
2. le attività formative professionalizzanti previste per le classi di laurea magistrale in Psicologia di cui al previgente ordinamento non abilitante, acquisite con lo svolgimento di un tirocinio pratico- valutativo (TPV), post-lauream, quale requisito di accesso alla prova pratica valutativa abilitante per l’iscrizione all’albo A;
3. le attività formative professionalizzanti previste per le classi di laurea magistrale in Psicologia di ordinamento abilitante, acquisite con lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo (TPV), interno al corso di laurea, quale requisito di ammissione alla prova pratica valutativa (PPV) che precede la discussione della tesi di laurea abilitante per l’iscrizione all’albo A; parte di tale attività formativa professionalizzante può essere svolta durante il corso di studio della laurea in scienze e tecniche psicologiche (classe L-24), o maturata in aggiunta ai crediti previsti per la Magistrale.
ART. 3 – TIROCINIO PROFESSIONALE ALBO B
1. Il Tirocinio professionale, post-lauream, per la Sezione B, ha la durata di sei mesi continuativi e si svolge presso un’unica sede riconosciuta. Il Programma di Tirocinio per la Sezione B, corrispondente a 500 ore complessive di attività supervisionata, deve riferirsi alle attività professionali di uno dei due settori in cui si articola la sezione B dell’Albo degli Psicologi:
- Tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro
- Tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alle comunità
2. La frequenza delle attività di tirocinio è obbligatoria. L’impegno settimanale del tirocinio non deve essere inferiore alle 20 ore e non superiore alle 40, possibilmente articolate in 4/5 giorni settimanali. Le assenze, per giustificati motivi, non possono superare 1/3 delle ore previste.
3. Le ore di attività svolte presso le sedi di tirocinio devono essere certificate dal Tutor/Supervisore designato dall’Ente ospitante e documentate nel libretto personale del tirocinante, da restituire all’Università unitamente ad una attestazione riportante le ore e i giorni di presenza nella struttura, sottoscritta dal Tutor/Supervisore e dal Rappresentante legale dell'Ente. Sarà compito del tirocinante redigere una relazione sulle attività svolte, controfirmata dal tutor.
ART. 4 - TIROCINIO PRATICO VALUTATIVO - FASE TRANSITORIA
1. Ai sensi dell’art. 2 del D. Interm. n. 567 del 20/06/2022, il Tirocinio Pratico Valutativo, post-lauream, previsto per le classi di laurea magistrale in Psicologia di cui al previgente ordinamento non abilitante, quale requisito di ammissione alla prova pratica valutativa abilitante per la sezione A dell’Albo, si sostanzia in attività formative professionalizzanti corrispondenti a 30 crediti formativi universitari (di seguito, CFU) pari a una durata complessiva di 750 ore.
2. Le attività oggetto del TPV prevedono l’osservazione diretta e lo svolgimento di attività finalizzate ad un apprendimento situato e allo sviluppo delle competenze legate ai contesti applicativi degli ambiti della psicologia e delle abilità procedurali e relazionali fondamentali per l’esercizio dell’attività professionale. In particolare, il TPV prevede:
a. attività, svolte individualmente o in piccoli gruppi, finalizzate all’apprendimento di metodi, strumenti e procedure relativi ai contesti applicativi della psicologia;
b. esperienze pratiche, laboratori, simulazioni, Role Playing, stesura di progetti, svolti individualmente o in piccoli gruppi, concernenti strumenti, metodi e procedure, finalizzati allo sviluppo delle conoscenze necessarie ad operare nei contesti in cui intervengono gli psicologi.
3. La frequenza delle attività di tirocinio è obbligatoria. L’impegno settimanale del tirocinio non deve essere inferiore alle 20 ore e non superiore alle 40, possibilmente articolate in 4/5 giorni settimanali. Le attività oggetto del TPV possono essere svolte presso la stessa o più sedi e dovranno essere completate, in accordo con l’Azienda/Ente ospitante indicativamente entro i 12 mesi dalla data di avvio.
4. Ai fini della valutazione delle attività di TPV, il tutor compila un libretto nel quale esprime un giudizio sulle competenze dello studente relative al «saper fare e al saper essere psicologo». Tali competenze consistono nell’applicare le conoscenze psicologiche necessarie alla pratica professionale nonché nel dimostrare la capacità di risolvere problemi tipici della professione e questioni di etica e deontologia professionale. Con la compilazione del libretto, il tutor rilascia una formale attestazione della frequenza, unitamente alla valutazione delle competenze mostrate dal tirocinante. Il TPV è superato mediante il conseguimento di un giudizio d’idoneità.
5. Al termine del periodo di tirocinio, il tirocinante dovrà riportare, nella sua relazione finale, le competenze professionali acquisite e previste dal progetto formativo individualizzato.
ART.5 TIROCINIO PRATICO VALUTATIVO - NUOVI ORDINAMENTI
1. Ai sensi dell’art.1 c.2 e c.3 della L. 163/2021 e del dell’art.2 del D. Interm. 654/2022 nell’ambito delle attività formative professionalizzanti previste per le classi di laurea magistrale di Psicologia, almeno 30 crediti formativi universitari sono acquisiti con lo svolgimento di un Tirocinio Pratico Valutativo interno ai corsi di studio. Di tale ammontare, 20 CFU, pari a 500 ore, sono svolte nel corso di studio magistrale abilitante LM-51 e 10 CFU, pari a 250 ore, all'interno del corso di studio della laurea in Scienze e tecniche psicologiche (L-24) di nuovo ordinamento, fatta salva la possibilità qualora se ne presentino i presupposti, di far maturare i 10 CFU previsti dal percorso triennale, in aggiunta ai crediti della magistrale.
a. il TPV svolto durante il corso di laurea magistrale abilitante, corrispondente a 20 CFU, pari a una durata complessiva di 500 ore, si sostanzia in attività pratiche contestualizzate e supervisionate, che
prevedono l’osservazione diretta e l’esecuzione di attività finalizzate a un apprendimento situato e allo sviluppo delle competenze e delle abilità procedurali e relazionali fondamentali per l’esercizio dell’attività professionale. Tali competenze si riferiscono agli atti tipici e riservati, caratterizzanti la professione di psicologo anche ai sensi dell’articolo 1 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e comprendono l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione, di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità, nonché le attività di sperimentazione, ricerca e didattica;
b. il TPV svolto durante il corso di laurea triennale, corrispondente a 10 CFU, pari a una durata complessiva di 250 ore, prevede:
- le attività per l’acquisizione delle competenze professionali di base, relative ai metodi empirici che caratterizzano tutti gli ambiti della psicologia e alle tecniche di valutazione dei processi del funzionamento della mente e del comportamento, inclusi i loro correlati psicobiologici, in relazione alle diverse fasce di età e ai diversi contesti sociali e di vita;
- le attività per l’acquisizione delle competenze professionali di base relative alla valutazione psicologica e alle principali forme di intervento sul piano delle relazioni interpersonali, intragruppali ed intergruppali, nei diversi contesti sociali, a livello di diade, famiglia, piccoli gruppi e organizzazioni;
- l’analisi delle principali forme di alterazione dei processi psichici e del comportamento umano, in relazione alle diverse fasce di età e ai diversi contesti sociali e di vita.
2. Ad ogni CFU riservato al TPV corrispondono almeno 20 ore di attività formative professionalizzanti e non oltre 5 ore di attività supervisionata di approfondimento. Queste ultime possono riguardare anche gli aspetti deontologici relativi alle attività svolte.
3. La frequenza delle attività di tirocinio è obbligatoria. L’impegno settimanale del tirocinio non deve essere inferiore alle 20 ore e non superiore alle 40, possibilmente articolate in 4/5 giorni settimanali. Le attività oggetto del TPV possono essere svolte presso la stessa o più sedi e dovranno essere completate, in accordo con l’Azienda/Ente ospitante indicativamente entro i 6/12 mesi dalla data di avvio.
4. Ai fini della valutazione del tirocinante, il tutor compila un libretto nel quale esprime un giudizio sulle competenze dello studente relative al «saper fare e al saper essere psicologo». Tali competenze consistono nell’applicare le conoscenze psicologiche necessarie alla pratica professionale, nonché nel dimostrare la capacità di risolvere problemi tipici della professione e questioni di etica e deontologia professionale. Con la compilazione del libretto, il tutor rilascia una formale attestazione della frequenza, unitamente alla valutazione delle competenze mostrate dal tirocinante. Tali competenze si riferiscono:
- alla valutazione del caso;
- all’uso appropriato degli strumenti e delle tecniche psicologiche per la raccolta di informazioni per effettuare un’analisi del caso e del contesto;
- alla predisposizione di un intervento professionale teoricamente fondato e basato sulle evidenze;
- alla valutazione di processo e di esito dell’intervento;
- alla redazione di un report;
- alla restituzione a paziente/cliente/utente/istituzione/organizzazione;
- allo stabilire adeguate relazioni con pazienti/clienti/utenti/istituzioni/organizzazioni;
- allo stabilire adeguate relazioni con i colleghi;
- alla comprensione dei profili giuridici/etico/deontologici della professione, nonché dei loro possibili conflitti.
5. Il TPV è superato mediante il conseguimento di un giudizio conclusivo d’idoneità necessario ai fini dell’ammissione alla prova pratica valutativa (PPV) che precede la discussione della tesi di laurea abilitante. Nel caso in cui non venga conseguito il giudizio di idoneità, il tirocinante è tenuto ad effettuare nuovamente il monte ore di tirocinio per il quale non è stato ritenuto idoneo.
6. Al termine del periodo di tirocinio, il tirocinante dovrà riportare, nella sua relazione finale, le competenze professionali acquisite e previste dal progetto formativo individualizzato.
ART. 6 PROGETTO FORMATIVO
1. Per ciascun tirocinante inserito nell’Ente/Azienda ospitante in base alla presente convenzione viene predisposto dal Tutor/Supervisore e dal Tirocinante un Progetto Formativo, contenente il Programma di Tirocinio, in cui sarà indicato:
- il nominativo del tirocinante
- il nominativo del Tutor/Supervisore
- il periodo di svolgimento del tirocinio
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio
- gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile
- gli obblighi del tirocinante
2. Non possono essere richieste al tirocinante attività diverse da quelle concordate nella stesura e firma del Progetto Formativo.
3. Il tirocinante sottoscrivendo il Progetto Formativo si impegna a mantenere l'obbligo della segretezza durante e dopo il tirocinio per quanto attiene a prodotti, processi produttivi e ad ogni altra attività o caratteristica dell'Ente ospitante di cui venga a conoscenza durante il tirocinio.
4. Eventuali relazioni o pubblicazioni sulle ricerche o sugli studi effettuati nell’ambito del tirocinio devono essere concordate con l’Ente ospitante.
5. L’Ente Promotore supervisiona tutte le fasi del tirocinio; qualora dovessero intervenire modifiche nell’articolazione del Progetto Formativo, il Soggetto Promotore dovrà, pertanto, essere informato tempestivamente.
ART. 7 CARATTERISTICHE DEL TUTOR
Durante lo svolgimento del tirocinio l’attività di formazione è supervisionata da un Tutor/Supervisore designato dal soggetto ospitante in veste di responsabile didattico-organizzativo. La funzione di Tutor può essere svolta da personale che appartenga al profilo professionale di psicologo, iscritto all’Albo A da almeno
3 anni. I professionisti individuati come Tutor, devono intrattenere con l’Ente/Azienda un rapporto professionale consistente e sistematico.
ART. 8 OBBLIGHI DEL TUTOR E VALUTAZIONE DEL TIROCINIO
1. Il Tutor si impegna a rispettare e a far rispettare le previsioni normative in merito a finalità, contenuti e tempistiche del tirocinio e assicura al tirocinante la possibilità di partecipare direttamente alle attività ritenute basilari per il futuro esercizio della professione. Si incarica inoltre di:
a) redigere, per ogni tirocinio professionalizzante valevole ai fini dell’accesso all’esame di Stato Sez. B dell’Albo, la dichiarazione di avvenuto tirocinio e il registro di attestazione della frequenza;
b) redigere, per ogni Tirocinio Pratico Valutativo (TPV), la valutazione finale tramite la compilazione di un libretto di tirocinio nel quale rilascia l’attestazione di frequenza, la valutazione delle competenze acquisite dal tirocinante e il relativo giudizio di idoneità richiesto ai fini del superamento del tirocinio pratico valutativo.
2. Ciascun Tutor/Supervisore potrà seguire contemporaneamente, fino ad un massimo di 5 tirocinanti, indipendentemente dal numero di sedi in cui opera. Il Tutor/Supervisore dovrà presentare all’Ente convenzionato un’autodichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, in cui dichiara che il numero dei
tirocinanti non è maggiore di 5 in totale, salvo le eccezioni previste dalla normativa. Il limite massimo di 5 tirocinanti per Tutor può essere derogato nel caso in cui i tempi di inizio e termine dei tirocini siano sfalsati e la sovrapposizione sia limitata nel tempo.
ART. 9 OBBLIGHI DEL TIROCINANTE
1. Il tirocinante è tenuto a concordare e sottoscrivere il progetto formativo di tirocinio e il registro di tirocinio congiuntamente con il tutor dell’ente e a trasmetterne copia all’Università.
2. Il tirocinante è tenuto a conoscere e seguire il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani e, per quanto riguarda i tempi e le modalità di svolgimento dell’attività, attenersi a quanto indicato dall’Ente e dall’Università. Egli dovrà mantenere un atteggiamento e un comportamento congrui alla professione per la quale sta svolgendo il tirocinio, essendo quest’ultimo di fatto il primo approccio alla professione futura.
3. Il tirocinante si impegna a:
a. svolgere le attività indicate nel progetto formativo;
b. fare riferimento al Tutor/Supervisore e seguirne le indicazioni per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
c. rispettare gli obblighi di riservatezza e non rivelare, durante e dopo lo svolgimento del tirocinio, notizie o informazioni relative agli utenti, gli operatori e la struttura ospitante;
d. rispettare i regolamenti delle sedi di tirocinio e le norme di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
e. redigere, per il tirocinio professionalizzante valevole ai fini dell’accesso all’esame di Stato Sez. B dell’Albo, una relazione finale sulle attività svolte che deve essere controfirmata dal Tutor/Supervisore;
f. redigere, per il Tirocinio Pratico Valutativo (TPV), una relazione finale sulle attività svolte e sulle competenze acquisite che deve essere controfirmata dal Tutor/Supervisore.
ART. 10 COPERTURA ASSICURATIVA DEL TIROCINANTE
L’Università assicura che nell’espletamento dell’attività durante il tirocinio pratico, i tirocinanti siano coperti da adeguata assicurazione contro gli infortuni ed i danni derivanti da responsabilità civile.
In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, l’Azienda/Ente si impegna a segnalare l’evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi ed all’Università.
ART. 11 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
1. L’Università provvederà, ai sensi dell’art.37 del D. Lgs.81/08 s.m.i. ed in attuazione dell’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011, ad erogare al tirocinante, il corso di “Formazione Generale” della durata di 4 ore. Durante il corso, con riferimento alla lettera a) del comma 1 del succitato Art.37 del D. Lgs.81/08 s.m.i., saranno trasferite al tirocinante nozioni sul quadro normativo disciplinante, sui concetti di rischio, sui concetti di danno, sul sistema della prevenzione e protezione, sui diritti e doveri dei vari soggetti aziendali e sugli organi di vigilanza ed assistenza.
2. L’Azienda/Ente, provvederà con riferimento alla lettera b) del comma 1 ed al comma 3 della’Art.37 del
D. Lgs.81/08 s.m.i. e nel rispetto dei contenuti didattici di cui al punto 4 dell’Accordo Stato Regioni del 21 Dicembre 2011 in funzione dei rischi riferiti alla mansione ricoperta dal tirocinante e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure caratteristiche del proprio settore o comparto di appartenenza, nonché in funzione della propria Valutazione dei Rischi redatta ai sensi degli Artt. 17,18 e 28 del D.Lgs.81/08 s.m.i. ad erogare al tirocinante la “Formazione Specifica” in attuazione dei disposti normativi su menzionati nonché a fornire allo stesso le informazioni necessarie al comportamento da adottare in caso di Emergenza ed Evacuazione dagli ambienti di lavoro ai sensi del D.M. 10.03.1998 .
ART.12 LIMITAZIONI
1. La presente convenzione non può dare luogo ad alcun rapporto di impiego né libero professionale, e non può dare titolo di precedenza nelle procedure adottate dall’Ente per la copertura di nuovi posti del profilo professionale di Psicologo.
2. L’Ente/Azienda non può utilizzare i tirocinanti in sostituzione di personale dipendente o di collaboratori e non possono considerare l’attività di tirocinio come risorsa professionale aggiuntiva.
3. L’accettazione e lo svolgimento delle attività di tirocinio non devono in alcun modo essere subordinate a richieste di partecipazione ad attività formative propedeutiche o in itinere che richiedano un onere economico per il tirocinante.
ART. 13 DURATA
La presente convenzione, decorre dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare, ha la durata di anni
4. Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dalla stessa con un preavviso di almeno tre mesi dalla data di scadenza.
ART. 14 TRATTAMENTO DEI DATI
1. Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento 679/2016/UE, del D.lgs. 196/2003 come novellato dal D.lgs. 101/2018 e dei provvedimenti dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali italiana.
2. Ciascuna delle Parti si impegna, in qualità di titolare autonomo per i dati di propria competenza, ad effettuare il trattamento dei rispettivi Dati Personali nell’osservanza di quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016, con l’unica finalità di dare esecuzione alle prestazioni poste a proprio carico e per adempiere ai relativi obblighi di legge. Per le operazioni di trattamento le Parti garantiscono che queste saranno svolte da soggetti debitamente autorizzati e formati all’assolvimento di tali compiti, debitamente nominati responsabili o autorizzati al trattamento, e con mezzi dotati di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei soggetti interessati cui i dati si riferiscono e a evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.
ART. 15 IMPOSTA DI BOLLO
L’imposta di xxxxx, a carico del soggetto proponente, è assolta in modo virtuale (ex art. 15 del D.P.R. 642/1972) con autorizzazione n. 029854 dell’Agenzia delle Entrate di Roma. L’obbligo di registrazione, ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131 del 26 aprile 1986, sussiste solo in caso d’uso, a carico del soggetto richiedente.
ART. 16 RINVIO
Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.
Data
Per il Soggetto Ospitante Per l’Università
Firma e Timbro Firma e Timbro