Assicurazione per spese d’economia domestica
Assicurazione per spese d’economia domestica
Condizioni generali d’assicurazione (CGA) Edizione 01.1997
La polizza menziona le persone e le prestazioni assicurate, inoltre la data d’inizio della copertura assicurativa, la durata del contratto ed eventuali accordi particolari.
Indice
1 Malattia, infortunio, maternità 2
2 Durata del contratto e fine della
copertura d’assicurazione 2
3 Rimborso dei premi 2
4 Polizza sostitutiva 2
5 Ritardo dei pagamenti del persona
assicurata 2
6 Modifica delle tariffe dei premi come pure
delle condizioni generali d’assicurazione (CGA) 2
7 Cambiamento del gruppo d’età tariffario 2
8 Cambiamento di domicilio 2
9 Estensione delle prestazioni 2
10 Estinzione dell’assicurazione 2
11 Caso di prestazioni, comunicazione,
esercizio dei diritti 3
12 Prestazioni non assicurate, prestazioni limitate 3
13 Riduzioni delle prestazioni 3
14 Coincidenza con prestazioni degli
assicuratori sociali ed altri assicuratori 3
15 Foro competente 3
16 Diritto applicabile e protezione dei dati 3
Soggetto giuridico: CSS Assicurazione SA, Xxxxxxxxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxx
Art. 1 Malattia, infortunio, maternità
1.1 E’ considerata malattia qualsiasi danno alla salute fisica o psichica che non sia la conseguenza di un infortunio e che richieda un esame o una cura medica oppure provo chi un’incapacità al lavoro.
1.2 E’ considerato infortunio qualsiasi danno, improvviso e in volontario, apportato al corpo umano da un xxxxxxx xxxxxx no straordinario.
Sulla polizza, per ogni prestazione è riportato se è anche assicurato l’infortunio.
Quando nelle presenti condizioni generali d’assicurazione si parla di malattia, per analogia ciò vale anche per gli in fortuni.
1.3 Le prestazioni per maternità sono regolamentate nell’arti colo 9.5.
Art. 2 Durata del contratto e fine della copertura d’assicurazione
2.1 La durata del contratto è indicata sulla polizza. Di seguito, l’assicurazione si rinnova tacitamente di anno in anno.
2.2 L’assicurazione per spese d’economia domestica può essere disdetta per iscritto dalla persona assicurata, anche se essa è stata concordata per una durata maggiore, con effetto alla fine del terzo o di ogni susseguente anno assi curativo rispettando un preavviso di disdetta di tre mesi. I casi di prestazione in sospeso al momento della disdetta rimangono esigibili. Allo scadere del contratto la CSS non ha alcun diritto di disdetta.
Inoltre, la persona assicurata e la CSS possono disdire il contratto in presenza di un grave motivo ai sensi dell’art. 35b LCA.
2.3 Nei casi di prestazioni per i quali la CSS eroga delle pres tazioni, la persona assicurata può disdire per iscritto il contratto al più tardi entro 14 giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza dell’ultimo pagamento. Se la persona assicurata ha dichiarato la sua disdetta, la copertura assi curativa termina entro 14 giorni dalla data in cui la disdetta è pervenuta alla CSS. La CSS ha comunque diritto ai premi per l’anno civile in corso, qualora la persona assicurata disdica il contratto assicurativo durante l’anno successivo alla sua stipulazione. In caso di prestazioni, la CSS non ha alcun diritto di disdetta.
2.4 Per modifiche dei premi come pure delle condizioni ge nerali d’assicurazione si applica l’articolo 6.
2.5 L’assicurazione si estingue in caso di:
a) trasferimento del domicilio all’estero;
b) soggiorni temporanei all’estero di oltre un anno, per la fine dell’anno assicurativo.
Art. 3 Rimborso dei premi
Se il contratto viene sospeso prima della fine della durata del contratto, la CSS rimborsa i premi pagati prorata, salvo che:
a) la persona assicurata abbia disdetto il contratto in caso di prestazione durante il primo anno assicurativo;
b) la persona assicurata abbia leso degli obblighi allo sco po di indurre inerrore.
Art. 4 Polizza sostitutiva
Se il contratto sostituisce un precedente contratto della CSS Assicurazione SA, le prestazioni limitate, percepite con la polizza rimpiazzata vengono computate sulle pre stazioni future.
Art. 5 Ritardo dei pagamenti del persona assicurata
Dopo 30 giorni dalla scadenza della fattura, si applicano gli interessi di mora per i premi, le partecipazioni alle spe se oppure altri pagamenti.
Art. 6 Modifica delle tariffe dei premi come pure delle condi- zioni generali d’assicurazione (CGA)
6.1 In caso di cambiamento delle tariffe dei premi la CSS può adattare il contratto.
6.2 La CSS notifica le modifiche alla persona assicurata al più tardi 25 giorni prima della fine dell’anno assicurativo.
Se la persona assicurata non è d’accordo con le modifiche apportate, il contratto può essere disdetto. La disdetta è considerata valida se perviene alla CSS al più tardi l’ultimo giorno dell’anno assicurativo.
Art. 7 Cambiamento del gruppo d’età tariffario
7.1 La CSS può adattare i premi per l’inizio dei seguenti gruppi d’età tariffari:
16°– 25° anno d’età | 46°–50° anno d’età |
26°–30° anno d’età | 51°–55° anno d’età |
31°–35° anno d’età | 56°– 60° anno d’età |
36°–40° anno d’età | 61°– 65° anno d’età |
41°–45° anno d’età |
7.2 L’adattamento dei premi a seguito di passaggio in un grup po d’età tariffario maggiore da diritto di disdetta.
Art. 8 Cambiamento di domicilio
Un cambio di domicilio deve essere immediatamente notificato alla CSS. Se tale cambio di domicilio ha per conseguenza una modifica della tariffa, la CSS adatta i premi successivamente in scadenza. Un adattamento di questo tipo non autorizza a disdire il contratto.
Art. 9 Estensione delle prestazioni
9.1 La CSS paga i costi supplementari per economia domestica e famiglia che nascono a causa di un’incapacità lavorativa di una persona responsabile di un’economia domestica propria.
9.2 L’importo giornaliero massimo assicurato e il periodo di differimento sono riportati sulla polizza. Il periodo di diffe rimento è valevole per un’incapacità lavorativa ininterrotta.
9.3 La durata complessiva delle prestazioni ammonta a 365 giorni nell’arco di cinque anni.
I giorni per i quali l’assicurato riceve un’indennità calcola ta sulla base di un’incapacità lavorativa parziale, sono considerati come giorni interi. I periodi di differimento vengono computati alla durata delle prestazioni.
9.4 In caso di incapacità lavorativa parziale di almeno 50% constatata da un medico, per gli ulteriori costi è a disposi zione un importo giornaliero massimo proporzionale. Il rapporto proporzionale dipende dal grado di incapacità lavorativa.
9.5 Nello periodo di otto settimane prima e otto settimane dopo il parto, per i costi ulteriori sono a disposizione 30 indennità giornaliere per economia domestica, a condi zione che la gravidanza si sia verificata dopo l’inizio dell’assicurazione di tale prestazione. Il periodo di diffe rimento non viene computato ai 30 giorni. Gli importi giornalieri versati non vengono computati alla durata complessiva dell’assicurazione per spese d’economia do mestica.
Art. 10 Estinzione dell’assicurazione
L’assicurazione per spese d’economia domestica si estin gue quando è stata raggiunta tutta la durata delle presta zioni, al più tardi con il raggiungimento dell’età AVS.
Form. 425i09.22pdf
Art. 11 Caso di prestazioni, comunicazione, esercizio dei diritti
11.1 Se il contratto termina, il diritto a prestazioni si estingue. I casi pendenti rimangono dovuti.
11.2 I diritti devono essere esercitati immediatamente.
11.3 Per l’esercizio dei diritti, alla CSS debbono essere presen tate le fatture originali ed i certificati medici, dai quali sono rilevabili le singole prestazioni e la loro legittimità.
11.4 Laddove nelle CGA sia richiesta la forma scritta, è suffi ciente anche un’altra forma che permetta la prova tramite testo. Se la comunicazione non richiede alcuna formalità, essa può avvenire anche oralmente.
Tutte le comunicazioni e gli avvisi devono essere indiriz zati alla CSS. Tutte le comunicazioni da parte della CSS saranno indirizzate, con validità legale, all’ultimo indirizzo indicato dalla persona assicurata o dalla persona avente diritto (indirizzo postale, indirizzo email).
Art. 12 Prestazioni non assicurate, prestazioni limitate Prestazioni non assicurate:
12.1 prestazioni legali, in modo particolare quelle secondo la
LAMal e la LAINF;
12.2 prestazioni per maternità e le malattie inerenti, quando la gravidanza si è verificata prima dell’inizio dell’assicurazione;
12.3 malattie ed infortuni in seguito a violazioni della neutralità ed eventi bellici, come pure l’impiego di energia atomica a scopo militare in tempi di guerra e di pace;
12.4 infortuni causati da terremoti, oppure da crimini e delitti intenzionali causati dalla persona assicurata;
12.5 malattie ed infortuni in seguito a pericoli straordinari ed atti temerari;
12.6 partecipazioni alle spese, aliquote dei pazienti e spese;
12.7 per il periodo precedente alla comunicazione del caso di prestazioni ritardata e non scusabile;
12.8 in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del me dico o di altri fornitori di prestazioni.
Limitazioni delle prestazioni:
12.9 In caso di incapacità lavorativa all’estero, la CSS paga que ste prestazioni soltanto durante un eventuale soggiorno ospedaliero.
12.10 Le prestazioni secondo l’art. 9.5 non possono essere cu mulate alle prestazioni a causa di malattia, versate da quest’assicurazione.
Art. 13 Riduzioni delle prestazioni
La CSS rinuncia a ridurre le prestazioni nei casi di negli genza grave. Le riduzioni delle prestazioni di altre assicu razioni non saranno tuttavia integrate.
Art. 14 Coincidenza con prestazioni degli assicuratori sociali ed altri assicuratori
14.1 Nei casi di prestazioni per i quali è d’obbligo l’indenniz zazione secondo la LAINF, l’assicurazione militare oppure l’assicurazione invalidità, nell’ambito delle prestazioni assi curate la CSS paga soltanto la parte di prestazioni dovute, non coperta da tali assicuratori.
14.2 In caso d’assicurazione plurima, la CSS versa le prestazioni in modo proporzionale, conformemente alle disposizioni legali.
Art. 15 Foro competente
In caso di controversie, la persona assicurata può intentare un’azione contro la CSS al luogo di domicilio in Svizzera o a Lucerna.
Art. 16 Diritto applicabile e protezione dei dati
16.1 Se nelle presenti CGA o in eventuali accordi particolari non vi sono regolamentazioni divergenti, per il contratto assicurativo valgono le disposizioni della Legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA).
Le modifiche della revisione LCA del 19.06.2020 valgono anche per i contratti stipulati prima dell’1.1.2022. Sono esclusi i debiti della persona assicurata, che si prescrivono in due anni.
16.2 La protezione dei dati è regolata dalla LCA e dalla legge federale sulla protezione dei dati (LPD). Le modalità dell’e laborazione dei dati presso la CSS sono spiegate nella di chiarazione sulla protezione dei dati, che descrive come la CSS tratta i dati personali. La dichiarazione sulla prote zione dei dati ha valore dichiarativo e non è parte inte grante del contratto. Può essere consultata al sito xxx.xx/ protezionedeidati o richiesta all’indirizzo CSS, Consulente alla protezione dei dati, Xxxxxxxxxxxxxxxx 00, Xxxxxxx po stale 2568, 6002 Lucerna.