CONTRATTO DI SUB - COMODATO D’USO GRATUITO DI IMMOBILI FRA LA PROVINCIA DI NUORO E L’UNIONE ITALIANA CIECHI E IPOVEDENTI – SEZIONE TERRITORIALE DI NUORO – OGLIASTRA, DA UTILIZZARE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DELL’UNIONE
CONTRATTO DI SUB - COMODATO D’USO GRATUITO DI IMMOBILI FRA LA PROVINCIA DI NUORO E L’UNIONE ITALIANA CIECHI E IPOVEDENTI – SEZIONE TERRITORIALE DI NUORO – OGLIASTRA, DA UTILIZZARE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DELL’UNIONE
TRA
Il Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx, nella sua qualità di Dirigente della Provincia di Nuoro, domiciliato per la carica presso la sede comunale in Via C.F./P. I.V.A. che interviene nel presente atto, esclusivamente in nome e per conto dello stesso, di seguito denominato “Comodante”
E
Il Dott , nella sua qualità di dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti – Sezione Territoriale di Nuoro – Ogliastra, domiciliato per la carica presso la sede comunale in Via C.F./P. I.V.A. che interviene nel presente atto, esclusivamente in nome e per conto dello stesso, di seguito denominato “Comodatario”
PREMESSO CHE
• l’articolo 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 rubricata “Nuove norme sul procedimento amministrativo” prevede la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
• l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Sezione Territoriale di Nuoro Ogliastra, ha richiesto all’Amministrazione Provinciale di Nuoro la disponibilità di un locale, da utilizzare al fine di andare incontro alle esigenze dei numerosi ciechi ed ipovedenti residenti o domiciliati nel nostro territorio e poter svolgere pienamente le proprie funzioni;
• la ex Provincia dell’Ogliastra, in data 12/10/2005, ha proceduto alla stipula, con il Comune di Tortolì, di un contratto per la concessione in comodato d’uso gratuito a tempo determinato di uno stabile da adibire a sede della Provincia Ogliastra, individuato nell’immobile sito in xxx Xxxxxx, 00 x Xxxxxxx, confinante per tre lati con strade comunali – Xxx Xxxxxxxxxx, Xxx Xxxxxx, Xxx Xxxx;
• che con nota prot. n. 3395 del 20-06-2018 questo Ente, ha fatto richiesta, al Comune di Tortolì, della disponibilità di un locale, facente parte dello stabile di cui sopra, debitamente individuato nella planimetria allegata alla stessa nota, da destinare all’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Sezione Territoriale di Nuoro Ogliastra per le motivazioni di cui sopra;
• il Comune di Tortolì con nota prot. n. 23051 del 06/07/2018, registrata al protocollo dell’Ente col n. 3669 del 06/07/2018, ha acconsentito al comodato d’uso gratuito a favore dell’ Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Sezione Territoriale di Nuoro Ogliastra, per un periodo determinato sulla base delle esigenze che verranno manifestate dagli enti coinvolti;
• l’Amministrazione Provinciale di Nuoro, con deliberazione n. del
, ha approvato l’allegata proposta di deliberazione avente per oggetto: “Autorizzazione alla concessione in sub-comodato d’uso gratuito temporaneo del locale, ubicato al pianto terra di Xxx Xxxxxx, 00 – Tortolì, all’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti – Sezione Territoriale di Nuoro – Ogliastra;
• sussistono ragioni di interesse generale in quanto i servizi da erogare presso tale locale sono rivolti ad un utenza provinciale, pertanto si ritiene di dover concedere allo scopo all’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Sezione Territoriale di Nuoro Ogliastra, per l’utilizzo quale sede di svolgimento delle proprie funzioni, l’uso gratuito del locale, di proprietà del Comune di Tortolì, adiacente l’ufficio n. 2, collocato al piano terra dello stabile ubicato in xxx Xxxxxx, 00 x Xxxxxxx, così come evidenziato nella planimetria allegata;;
Tutto ciò premesso
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 (Oggetto del contratto)
La Provincia di Nuoro concede in sub comodato d’uso gratuito per la durata di anni 1 (uno), all’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Sezione Territoriale di Nuoro – Ogliastra, il locale, adiacente l’ufficio n. 2, collocato al piano terra dello stabile ubicato in xxx Xxxxxx, 00 a Tortolì, di proprietà del Comune di Tortolì, così come evidenziato nella planimetria allegata;
Articolo 2 (Uso dell’Immobile)
Il locale oggetto del contratto di comodato d’uso gratuito è destinato esclusivamente ad uso dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Sezione Territoriale di Nuoro – Ogliastra per l’espletamento delle attività di competenza.
In caso di modifica e/o abrogazione dell’utilizzo il locale dovrà essere rimesso nella disponibilità del Comodante.
Articolo 3
(Presa in carico e restituzione)
Il locale è concesso in comodato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.
Il Comodatario dichiara di aver visitato il locale e di averlo trovato in buono stato ed adatto all'uso convenuto, accettando così l’immobile, idoneo per lo svolgimento delle proprie attività, nello stato di fatto in cui si trova; di prenderlo in consegna dalla data di sottoscrizione del verbale di presa in carico allegato al presente, costituendosi da quel momento custode del medesimo ed impegnandosi ad utilizzare il locale secondo le modalità previste dal presente atto con diligenza e, al termine dell’uso, a riconsegnare il locale concesso nello stato medesimo in cui l’ha ricevuto, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno.
All’atto della consegna verrà stilato verbale di presa in carico.
Il Comodante si riserva il diritto di revocare la presente assegnazione, con preavviso di mesi sei, qualora intervengano necessità o esigenze di interesse pubblico o istituzionali, senza che il Comodatario possa vantare pretese di compensi, indennizzi, risarcimenti od altro.
Il Comodatario ha il diritto di recedere in qualunque momento dal presente atto dandone preavviso al Comodante con lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno 6 mesi prima della data del rilascio.
Articolo 4 (Obblighi del Comodante)
Il Comodante si impegna a:
• consentire senza turbative al Comodatario lo svolgimento regolare delle proprie attività;
• comunicare al Comodatario ogni variazione o fatto rilevante ai fini del presente contratto;
• provvedere alla manutenzione straordinaria dei locali i cui costi non siano normalmente spendibili dal comodatario per potersi servire dell’immobile ed al contempo possano configurarsi quale corrispettivo per il godimento dello stesso.
Il Comodatario si impegna a:
Articolo 5 (Obblighi del Comodatario)
• utilizzare la struttura esclusivamente per lo svolgimento delle proprie attività;
• tenere sollevato il Comodante da responsabilità per furti di materiale di proprietà del Comodatario custoditi nell’immobile e così pure per i danni a qualsiasi titolo a persone e cose per tutta la durata della concessione a causa dell’utilizzo del bene stesso;
• mantenere in perfetto stato il locale concesso in comodato, fatti salvi eventi non imputabili al Comodatario;
• riconsegnare i locali alla cessazione dell'utilizzo per le finalità di cui alla L. n. 56/1987, recesso o decadenza nello stato in cui sono stati consegnati, salvo la normale usura derivante dall'utilizzazione ordinaria e dagli interventi migliorativi autorizzati;
• far ispezionare al Comodante l’immobile in comodato, concordandone con lo stesso i tempi e le modalità, al fine di verificare lo stato di conservazione del bene.
Articolo 6
(Obblighi di custodia del Comodatario)
Il Comodatario si impegna a custodire e conservare la porzione dell’immobile concessa con la maggior diligenza, prevista dall’art. 1804 c.c., al fine di non pregiudicarne l’uso. Si impegna altresì a non servirsene che per gli usi a cui è destinata.
Articolo 7
(Divieto di cessione del contratto)
Salvo il consenso scritto da parte del Comodante, è fatto espresso divieto al Comodatario di cedere il presente contratto. Il Comodatario si riserva il diritto di operare per il tramite di soggetti terzi.
È inoltre vietato al Comodatario di servirsi dell'immobile per un uso diverso da quello determinato dalle Parti. La violazione dei divieti di cui sopra, comporterà la risoluzione ipso jure del presente contratto ed il diritto del Comodante di richiedere l’immediato rilascio dell'immobile, oltre al risarcimento del danno.
Articolo 8 (Modifica al contratto)
A pena di nullità, qualunque modifica al presente contratto dovrà essere inderogabilmente apportata con atto scritto, sottoscritto da entrambe le Parti.
Articolo 9 (Durata del contratto)
La durata del contratto è stabilita in anni 1 (uno), con decorrenza dalla data di presa in carico della sede con verbale.
Articolo 10
(Spese, foro Competente e Norme Finali)
Il presente contratto è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. 26/10/1972 n. 642.
Per quanto non espressamente stabilito e contemplato nel presente contratto si applicheranno le norme del Codice Civile, in particolare dall’articolo 1803 all’articolo 1812, e le altre leggi vigenti in materia di comodato.
Per ogni controversia derivante dal presente contratto è competente il Foro di Nuoro:
Il presente atto è sottoscritto in forma digitale, dopo aver verificato che i certificati di firma digitale del Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx e del Dott. sono validi e conformi al disposto dell’art. 1 comma 1 lett. f) del D.lgs. n. 82/2005.
Articolo 11 (Allegati)
Formano parte integrante del presente contratto: All. 1) Planimetria.
.
lì
Xxxxx, approvato e sottoscritto
Per la Provincia di Nuoro Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx
Per l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Sezione Territoriale di Nuoro Ogliastra
Dott.