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INDICE
CAPO I 4
NATURA ED OGGETTO DELL’APPALTO − DISCIPLINA CONTRATTUALE 4
ARTICOLO 1 − OGGETTO DELL'APPALTO 4
ARTICOLO 2 − CARATTERISTICHE E MODALITÀ DELL'APPALTO 5
ARTICOLO 3 − AMMONTARE DELL'APPALTO E CATEGORIA DEI LAVORI 6
ARTICOLO 4 − DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE 8
ARTICOLO 5 − DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO 9
ARTICOLO 6 − FORME E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE ED INTERPRETAZIONI CONTRATTUALI 11
ARTICOLO 7 − VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE 12
ARTICOLO 8 − PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI 13
CAPO II 15
QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI − DESCRIZIONE E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE OPERE DA ESEGUIRE 15
ARTICOLO 9 − NORME GENERALI SUI MATERIALI, SUI COMPONENTI, E SULLE FORNITURE 15
ARTICOLO 10 − DESCRIZIONE DELLE OPERE 17
10.1 – Impianto di cantiere 17
10.2 - Opere provvisionali, macchinari e mezzi d’opera 17
10.3 - Tracciamenti 18
10.4 - Operazioni preliminari di decespugliamento e taglio alberi 18
10.5 - Demolizioni e rimozioni 19
10.6 - Scavi 19
10.7 - Rilevati 21
10.8 – Pista di accesso ed area di manovra 22
10.9 – Vallo paramassi e paravalanghe 22
10.10 – Sistemazione tratto di Rio Chiò 24
ARTICOLO 11 − LAVORI NON PREVISTI DAL CONTRATTO 25
ARTICOLO 12 − ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI 27
CAPO III 28
TERMINI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 28
ARTICOLO 13 − CONSEGNA ED INIZIO LAVORI 28
ARTICOLO 14 − TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI − PENALI PER RITARDO 30
ARTICOLO 15 − INDEROGABILITA’ DEI TERMINI DI ESECUZIONE 32
ARTICOLO 16 − PROROGHE − SOSPENSIONI E RIPRESE 34
ARTICOLO 17 − ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE 37
ARTICOLO 18 − PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI 39
CAPO IV 40
DISCIPLINA ECONOMICA 40
ARTICOLO 19 − ANTICIPAZIONE DELL’IMPORTO CONTRATTUALE 40
ARTICOLO 20 − PAGAMENTI IN ACCONTO 41
ARTICOLO 21 − PAGAMENTI A SALDO E COLLAUDO 43
CAPO V 45
GARANZIE E CAUZIONI 45
ARTICOLO 22 − GARANZIA PROVVISORIA 45
ARTICOLO 23 − GARANZIA DEFINITIVA 46
ARTICOLO 24 − XXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX 00
ARTICOLO 25 − OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL’IMPRESA 49
CAPO VI 51
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SUBAPPALTO 51
ARTICOLO 26 − ADEMPIMENTI PRELIMINARI DI SICUREZZA 51
ARTICOLO 27 − NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA NEL CANTIERE 54
ARTICOLO 28 − PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO 55
ARTICOLO 29 − MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO 56
ARTICOLO 30 − PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA 58
ARTICOLO 31 − OSSERVANZA ED ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA 59
ARTICOLO 32 − SUBAPPALTO 60
ARTICOLO 33 − RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO 67
ARTICOLO 34 − SUBAFFIDAMENTI E PRESTAZIONI CHE NON COSTITUISCONO SUBAPPALTO 68
CAPO VII 71
RISERVE, CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO 71
ARTICOLO 35 − RISERVE 71
ARTICOLO 36 − ACCORDO BONARIO 73
ARTICOLO 37 − RISOLUZIONE DEL CONTRATTO − ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI 74
CAPO VIII 78
NORME FINALI 78
ARTICOLO 38 − TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI 78
ARTICOLO 39 − SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE 79
ARTICOLO 40 − ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE − RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE 80
ARTICOLO 41 − NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI 86
ARTICOLO 42 − DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI − INVARIABILITÀ E REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTUALI 87
ARTICOLO 43 − OPERE COMPIUTE 89
CAPO I
NATURA ED OGGETTO DELL’APPALTO – DISCIPLINA CONTRATTUALE
Articolo 1 - OGGETTO DELL'APPALTO
L’Appalto ha per oggetto l’esecuzione delle opere e delle forniture necessarie la realizzazione di un vallo paramassi e paravalanghe a difesa dell’abitato “Le Cascine”, nel Comune di Usseglio (TO).
Articolo 2 - CARATTERISTICHE E MODALITÀ DELL'APPALTO
Le opere in oggetto sono appaltate “A CORPO”; l’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori a base d’asta ribassato della percentuale indicata dall’aggiudicatario in sede di gara, ad eccezione degli oneri della sicurezza, i quali non sono soggetti ad alcun ribasso. Lo stesso ribasso percentuale offerto dall’Appaltatore sull’importo a corpo sarà applicato anche ai prezzi degli Elenchi allegati al presente Capitolato od in esso richiamati per eventuali varianti, aggiunte o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi dell’art. 106 del Codice dei Contratti (DLgs 50/2016).
L'Appaltatore, per il fatto di presentare l'offerta, dichiara di riconoscere che gli elementi tecnici forniti in sede di gara di appalto e quelli acquisiti dopo aver preso attenta conoscenza dei luoghi e dei manufatti esistenti, sui quali dichiara di aver potuto esperire tutte le ricognizioni, prove ed assaggi da lui giudicati opportuni, sono sufficienti per una esatta valutazione degli oneri generali e particolari che possono influire sulla determinazione del prezzo e delle condizioni contrattuali del presente specifico appalto. Egli giudica pertanto il prezzo espresso in offerta remunerativo, senza eccezione o riserva alcuna, il quale rimarrà pertanto fisso ed invariabile.
Nel prezzo a corpo devono intendersi comprese tutte quelle opere di ripristino o di raccordo a quanto esistente, anche se non dettagliatamente descritte ma necessarie, o anche semplicemente opportune, per dare il lavoro completo e finito secondo la regola dell’arte.
L’importo contrattuale, come determinato in sede di gara, resta fisso ed invariabile e pertanto non potrà essere invocata alcuna sua modifica dovuta ad eventuali modeste discordanze tra le misure rilevate in sede esecutiva e quelle riportate in progetto.
Articolo 3 - AMMONTARE DELL'APPALTO E CATEGORIA DEI LAVORI
L’importo complessivo dei lavori compresi nell’appalto a corpo ammonta ad € 345.000,00 (Euro trecentoquarantacinquemila/00) e comprende tutte le opere e le forniture necessarie e sufficienti per consegnare i lavori completamente ultimati, secondo tutte le prescrizioni contenute negli elaborati di progetto e nel presente Capitolato.
Tale importo risulta così suddiviso: | Euro | % |
- Taglio alberi e realizzazione pista di accesso | € 14.039,77 | 4,07 |
- Scavi e posa strato separatore tnt | € 24.321,12 | 7,05 |
- Carico, trasporto e scarico materiale litoide | € 23.051,21 | 6,68 |
- Manufatto paramassi e paravalanghe | € 242.706,99 | 70,35 |
- Sistemazione tratto di Chiò | € 33.415,91 | 9,69 |
Importo soggetto a ribasso d’asta | € 337.535,00 | 97,84 |
- Oneri aggiuntivi per la sicurezza | € 7.465,00 | 2,16 |
Importo complessivo a base d’asta | € 345.000,00 | 100,00 |
(Euro trecentoquarantacinquemila/00), di cui € 7.465,00 (Euro settemilaquattrocentosessantacinque/00) relativi agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
L’importo dei lavori compensati a corpo è da intendersi fisso ed invariabile anche se, per effetto di modeste variazioni ritenute necessarie rispetto alle misure progettuali, l’importo complessivo di detti lavori potrà subire un aumento o una diminuzione nei limiti del 3%, intendendosi detto 3% come franchigia.
▪ Nell’importo a corpo delle opere si intendono comprese tutte le prestazioni e le forniture complementari, anche se non espressamente indicate nel presente Capitolato e nei disegni di progetto, necessarie o anche semplicemente opportune per dare il
lavoro finito a regola d’arte in ogni sua parte.
▪ Gli importi sopra elencati tengono conto anche degli oneri particolari nei quali potrà incorrere l’Appaltatore a causa della presenza, nel sottosuolo, di eventuali servizi.
Si precisa che la Categoria Prevalente delle opere in progetto è la seguente:
Cat. | Descrizione | Classifica |
OG8 | Oper fluviali, di difesa, ecc. | II - fino a 516.000,00 |
Mentre le Categorie Scorporabili (non appartenenti alla Categoria Prevalente e di importo superiore al 10% dell’importo complessivo del lavoro, ovvero di importo superiore ad euro 150.000,00 ) sono le seguenti:
Cat. | Descrizione | Classifica |
La valutazione dell’opera è stata effettuata applicando alle singole quantità i Prezzi Unitari desunti dall’Elenco Prezzi edito a cura della Regione Piemonte (edizione 2020); per le voci mancanti sono state formulate apposite analisi.
Articolo 4 - DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE
Le opere comprese nel presente appalto, sono quelle necessarie la realizzazione di un vallo paramassi e paravalanghe a difesa dell’abitato “Le Cascine”, nel Comune di Usseglio (TO) in prosecuzione di quelle esistenti più ad ovest, con relativa pista di accesso dalla S.P.32 in prossimità del Rio Venaus.
Articolo 5 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Fanno parte integrante del Contratto di Appalto e costituiscono tutti insieme il progetto, i seguenti documenti:
a. Il presente Capitolato Speciale d'Appalto ed Xxxxxx Xxxxxx.
b. I disegni di progetto.
c. L’Elenco dei Prezzi Unitari della Regione Piemonte, Edizione 2020.
d. Il Codice dei Contratti Pubblici ed il Regolamento di Esecuzione ed Attuazione dello stesso Xxxxxx (Dlgs50/2016 e s.m.i., Legge 55/2019 e DLgs 76/2020)
e. Il Capitolato Generale di Appalto (DM 145/2000) per quanto non abrogato dal DPR 207/2010, non in contrasto con il presente Capitolato Speciale o non previsto da quest’ultimo.
f. Il Capitolato Speciale Tipo, per appalti di lavori appartenenti alle categorie di lavoro di cui all’art. 3 del presente Capitolato.
g. Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento, di cui all’art. 100 del DLgs 81/2008 e al punto 2 dell’Allegato XV allo stesso Decreto, nonché l’eventuale documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) di cui all’art. 26 comma 3 sempre dello stesso Decreto ed altresì le proposte integrative al predetto piano di cui all’art. 100 comma 5 dello stesso DLgs 81/2008, qualora accolto dal Coordinatore della Sicurezza.
Qualora si riscontrassero discordanze fra disegni in scala diversa, o di contenuti diversi, o fra questi e le prescrizioni di Capitolato, o fra disegni e Capitolato da un lato e normative vigenti dall’altro, resta inteso che dovrà essere adottata la soluzione tecnicamente più esplicita, più dettagliata, più completa e più favorevole, sia tecnicamente sia economicamente, all’Ente Appaltante, nel pieno rispetto delle normative vigenti.
Comunque, nel caso in cui l’Esecutore dovesse riscontrare contraddizioni, difetti, sviste, errori o mancanze di qualsiasi tipo nei vari elaborati costituenti il
progetto o nelle prescrizioni della Direzione dei Lavori, sarà tenuto a farne immediata segnalazione scritta alla Direzione stessa.
In mancanza di tale segnalazione la responsabilità della buona riuscita di opere ed impianti spetterà esclusivamente all’Appaltatore.
Articolo 6 - FORME E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE ED INTERPRETAZIONI CONTRATTUALI
La forma e le principali dimensioni delle opere che formano l'oggetto dell'appalto, risultano dai disegni di progetto allegati, nonché delle prescrizioni di cui all’art. 10 del presente capitolato, salvo le ulteriori precisazioni che saranno impartite dalla Direzione dei Lavori all’atto esecutivo.
Per l’esecuzione dei lavori devono essere rispettate tutte le Norme Tecniche dettate dalla scienza e dalle tecniche costruttive, da leggi e regolamenti vigenti; in particolare devono essere osservate tutte le prescrizioni contenute nei capitolati speciali per appalti dei lavori pubblici ed in tutti gli altri documenti citati nel presente documento (vedi art. 5) in tutto ciò che non sia in contrasto con le condizioni espresse nel capitolato stesso. I predetti documenti si intendono qui integralmente richiamati; comunque l’Appaltatore, accettando di partecipare alla gara dichiara di conoscerli integralmente e sufficientemente per poterne fare costante riferimento.
Articolo 7 - VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE
L'Ente Appaltante si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle modifiche o varianti che ritiene opportune, nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente Capitolato Speciale.
L'Appaltatore dal canto suo, non può, sotto alcun pretesto, introdurre varianti al progetto senza ordine scritto della Direzione dei Lavori.
Le eventuali variazioni alle opere in oggetto, ordinate dalla Stazione Appaltante, che vengono a modificare in modo sostanziale la quantità delle opere e la loro natura, nei limiti concessi dalla normativa in vigore ed in particolare dall’art. 106 del DLgs 50/2016 e s.m.i., sono computate a parte e contabilizzate in più o in meno con l’applicazione dei Prezzi Unitari contenuti nell’Elenco allegato al presente Capitolato o, in difetto, nell’Elenco Prezzi per Opere Pubbliche a cura della Regione Piemonte, Edizione 2020, con l’applicazione del ribasso d’asta offerto in sede di gara dall’Impresa Appaltatrice. Nel caso in cui le suddette variazioni non siano valutabili mediante i suddetti Prezzi Unitari, si procede alla definizione di Nuovi Prezzi, fermo restando che le stesse variazioni possono essere definite, sotto il profilo economico, con specifico Atto di Sottomissione “a Corpo”.
Non sono comunque prese in considerazione agli effetti contabili, variazioni dipendenti dall’esatto dimensionamento delle strutture, delle condutture ecc., piccole variazioni nelle dimensioni dei manufatti derivanti da situazioni oggettive, né piccole variazioni derivanti dalle dimensioni reali delle opere esistenti, entro i limiti di cui all’art. 3.
Articolo 8 - PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI
Ai sensi dell’art. 43, comma 10 del Regolamento Generale, entro 10 giorni dalla stipula del contratto e comunque prima dell’inizio dei lavori, l’Appaltatore predispone e consegna alla Direzione dei Lavori un proprio Programma Esecutivo dei Lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali ed alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo dell’avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento; deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla Direzione dei Lavori, mediante apposizione di visto, entro 5 giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la Direzione Lavori si sia pronunciata al riguardo, il suddetto programma si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
Il Programma Esecutivo dei lavori dell’Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione Appaltante, mediante Ordine di Servizio, ogni volta sia necessario per la miglior esecuzione dei lavori ed in particolare:
a. per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o ditte estranee al contratto;
b. per l’intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi, le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l’andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione Appaltante;
c. per l’intervento o il coordinamento con autorità , Enti o altri soggetti diversi dalla Stazione Appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili sui siti e sulle aree comunque interessate dal cantiere;
d. per motivate esigenze specifiche dei soggetti che utilizzano l’immobile in virtù della normativa vigente o di un titolo giuridico e per la necessità o l’opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
e. qualora sia richiesto dal Coordinatore per la Sicurezza in ottemperanza all’art. 92 comma 1 del DLgs 81/2008. In ogni caso il Programma Esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza eventualmente integrato ed aggiornato.
I lavori devono essere comunque eseguiti nel rispetto del Cronoprogramma predisposto dalla Stazione Appaltante; tale Cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione Appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.
CAPO II
QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI - DESCRIZIONE E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE OPERE DA ESEGUIRE
Articolo 9 - NORME GENERALI SUI MATERIALI, SUI COMPONENTI, E SULLE FORNITURE
Nell’esecuzione delle lavorazioni e delle forniture devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge in materia di qualità, provenienza ed accettazione dei materiali, nonché tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato Speciale e negli elaborati grafici costituenti il Progetto Esecutivo delle opere in appalto.
Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego di materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente l’art. 101 del DLgs 50/2016 e gli art. 16 e 17 del Capitolato Generale di Appalto.
L’Appaltatore, sia per sé, sia per i propri fornitori, deve garantire che i materiali utilizzati siano conformi al DPR 246/1993.
L’Appaltatore sia per sé, sia per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l’esecuzione delle opere sia conforme alle “Norme Tecniche per le Costruzioni” di cui al DM 17 gennaio 2018.
Qualora la Direzione dei Lavori rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non adatta all’impiego, l’Impresa deve sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche richieste; i materiali rifiutati devono essere comunque immediatamente allontanati dal cantiere a cura e spesa dell’Impresa stessa.
In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizioni comunitarie, nazionali e regionali, ovvero la mancanza di precise disposizioni nella descrizione contrattuale dei lavori possano dare luogo ad
incertezze circa i requisiti dei materiali stessi, la Direzione dei Lavori ha la facoltà di ricorrere all’applicazione di norme speciali, siano esse nazionali o estere.
L’accettazione da parte della Direzione dei Lavori dei materiali oggetto di campionatura da parte dell’Impresa, non esenta la stessa dalla totale responsabilità della riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.
Sono a carico e a cura dell’Appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia di rifiuti prodotti.
E altresì a carico e a cura dell’Appaltatore il trattamento delle Terre e Rocce da Scavo e la relativa movimentazione, ivi compresi i casi in cui le terre e le rocce da scavo:
a. siano considerati rifiuti speciali ai sensi dell’art. 184 del DLgs 152/2006;
b. siano sottratte al regime del trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli art. 185 e 186 dello stesso DLgs 152/2006 e di quanto ulteriormente disposto dall’art. 20 comma 10-sexies della Legge 2/2009.
Articolo 10 - DESCRIZIONE DELLE OPERE
Le opere previste in progetto comprendono:
10.1 – Impianto di cantiere
Dovrà essere realizzato l’impianto di cantiere necessario per l’esecuzione di tutte le opere previste in progetto, comprendente, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- l’esposizione di un cartello di cantiere, di dimensioni e grafica indicati dal Direttore dei Lavori;
- la segnaletica antinfortunistica come da normativa vigente e la predisposizione di tutte le misure in materia di prevenzione infortuni e sicurezza dei luoghi di lavoro previste dal “Piano di Sicurezza e di Coordinamento”;
- l’impianto elettrico di cantiere, comprensivo del quadro elettrico generale (con differenziale magnetotermico) e della messa a terra in base alla normativa vigente.
10.2 - Opere provvisionali, macchinari e mezzi d’opera
Tutte le opere provvisionali occorrenti per l’esecuzione dei lavori, quali: ponteggi, impalcature, armature, centinature, casseri, puntellature, ecc. dovranno essere realizzate in modo da garantire le migliori condizioni di stabilità in generale.
Resta comunque stabilito che l’Impresa rimane l’unica responsabile degli eventuali danni a cose, a persone, a proprietà sia dell'Amministrazione Appaltante che di terzi che potessero derivare dalla mancanza o dalla non idonea esecuzione dei lavori stessi. Tali considerazioni si ritengono estese anche ai macchinari e mezzi d'opera.
10.3 - Tracciamenti
Prima di iniziare i lavori, l’Impresa Appaltatrice dovrà effettuare il preciso tracciamento degli scavi e dei manufatti previsti in progetto, avvalendosi di topografi di provata esperienza e dotati di idonea attrezzatura e strumentazione.
I picchetti posizionati in questa fase dovranno essere conservati il più possibile, anche durante l’esecuzione dei lavori.
L’Impresa dovrà inoltre mettere a disposizione in ogni momento, il personale, gli strumenti ed i mezzi d’opera occorrenti alla D.L. per verificare l’esattezza dei tracciamenti stessi.
In sede di esecuzione degli stessi dovranno essere definiti appositi capisaldi di riferimento.
10.4 - Operazioni preliminari di decespugliamento e taglio alberi
I lavori di decespugliamento andranno prevalentemente eseguiti con mezzo meccanico, cingolato o gommato, dotato di braccio adeguato alle lavorazioni richieste ed opportunamente munito di apparato falciante conforme alle vigenti disposizioni di legge; tale intervento sarà completato manualmente. Per quanto riguarda gli alberi da abbattere, interferenti con le opere in progetto, con diametro alla base del tronco superiore a 10 cm, dovranno essere abbattuti, privati dei rami, tagliati di lunghezze commerciali ed accatastati sui bordi della pista e dell’area interessata dal vallo paramassi, suddividendoli per
ogni singolo mappale.
La sterpaglia rimossa, ripulita dal terriccio e gli altri materiali non utilizzabili dai vari proprietari, dovranno essere allontanati dall’aree di cantiere e portati a rifiuto.
Durante i lavori di rimozione delle piante, l’Impresa dovrà porre la massima attenzione per evitare qualunque pericolo per le persone e per le cose, rimanendo unica responsabile di qualsiasi danno.
L’Impresa dovrà inoltre usare ogni precauzione per la salvaguardia delle
piante rimanenti nella zona.
10.5 - Demolizioni e rimozioni
Le demolizioni in genere dovranno essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo tale da non danneggiare le parti rimanenti e da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro.
Nelle demolizioni e nelle rimozioni l’Impresa dovrà inoltre provvedere a tutti i necessari puntellamenti per evitare cadute accidentali di parti di manufatti e per scongiurare ogni sorta di pericolo.
Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti prescritte. Quando venissero demoliti manufatti non interessati dalle opere in progetto, questi dovranno essere immediatamente ripristinati, a cura e spese dell’Impresa Esecutrice.
I materiali di scarto dovranno essere ridotti in piccoli pezzi, rimossi e trasportati alle pubbliche discariche, mentre le parti giudicate dalla D.L. ancora riutilizzabili, dovranno essere messe a disposizione della Stazione Appaltante, previa cernita ed accatastamento nelle aree che saranno all’uopo definite.
10.6 - Scavi
Saranno da eseguire tutti gli scavi a sezione aperta ed a sezione obbligata in terreni di qualsiasi natura, necessari per la realizzazione della pista di accesso al cantiere, secondo il tracciato previsto in progetto, nonché per la realizzazione del nuovo vallo e per il manufatto in pietra e calcestruzzo sull’adiacente Rio Chiò.
Essi verranno spinti fino alle profondità tali da raggiungere le quote di progetto o comunque ritenute sufficienti dalla Direzione Lavori (con un minimo ovunque di cm. 30).
Saranno altresì eseguiti gli scavi per l’esecuzione dei piani di appoggio dei rilevati, da realizzarsi per lo più a gradoni.
Nell’esecuzione degli scavi l’Appaltatore dovrà procedere in modo che i
cigli siano diligentemente profilati, le scarpate raggiungano l’inclinazione prevista in progetto o che sarà ritenuta necessaria o prescritta dalla D.L. allo scopo di impedire scoscendimenti, restando Egli, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere, altresì obbligato a provvedere, a suo carico e spese, alla rimozione delle materie franate in caso di inadempimenti delle disposizioni all’uopo impartitegli.
Qualora, per la qualità del terreno, per il genere di lavoro, o per qualsiasi altro motivo, fosse necessario puntellare, sbadacchiare ed armare le pareti degli scavi, l’Impresa dovrà provvedervi di propria iniziativa, adattando tutte le precauzioni necessarie per impedire smottamenti o franamenti e per assicurare l’incolumità del personale addetto ai lavori.
L’Impresa potrà costruire le casserature, i puntellamenti e le sbadacchiature nel modo che riterrà più opportuno, restando in ogni caso unica responsabile di eventuali danni alle persone ed alle cose, di tutte le conseguenze di ogni genere che derivassero dalla mancanza, dall’insufficienza, dalla poca solidità di dette opere, dagli attrezzi adoperati, dalla poca diligenza nel sorvegliare gli operai, nonché dall’inosservanza delle disposizioni vigenti sui lavori pubblici.
Lo strato superficiale di terreno coltivo interessato dai lavori dovrà essere rimosso separatamente, accantonato e successivamente reimpiegato per l’inerbimento delle scarpate e per il ripristino delle aree adiacenti la pista di accesso.
I materiali litoidi provenienti dagli scavi saranno reimpiegati per l’esecuzione dei rilevati o dei ritombamenti e per la costruzione del nuovo vallo.
Sarà cura dell’Impresa aprire i fossi e le cunette occorrenti per il deflusso necessario delle acque, in modo che i piani di fondazione dei nuovi manufatti non possano mai essere danneggiati dalla presenza delle acque.
Prima dell’esecuzione di detti manufatti, i piani di scavo verranno
compattati mediante cilindratura con rullo pesante.
Per la demolizione di rocce e trovanti dovrà essere evitato l’uso di mine, utilizzando invece il martellone demolitore o microcariche.
In ogni caso per l’eventuale uso di mine, l’Appaltatore dovrà osservare tutte le prescrizioni di legge e dei regolamenti vigenti.
Oltre a ciò, l’Appaltatore sarà obbligato a prendere tutte le precauzioni necessarie ad evitare alle persone ed alle cose ogni danno, delle cui conseguenze egli sarà sempre ed in ogni caso unico responsabile.
10.7 - Rilevati
Per la formazione dei rilevati riguardanti la nuova pista di accesso all’area di cantiere ed il vallo in progetto, saranno impiegati i materiali litoidi provenienti da operazioni di disalveo nel Torrente Stura ed ora depositati in due aree a valle della Frazione Pianetto, mentre la restante parte di materiale proverrà dagli scavi previsti all’interno del cantiere. I materiali non idonei alla costruzione del vallo (pietrame di medio-grandi dimensioni e massi di pietra) verranno invece utilizzate a sostegno e a definizione delle scarpate in progetto.
Il terreno sul quale si dovranno impostare i nuovi rilevati dovrà essere accuratamente preparato e modellato, liberandolo da piante, cespugli, radici e da qualsiasi altra materia eterogenea e trasportando in discarica le materie di rifiuto, come precisato ai punti precedenti.
Il materiale dei rilevati dovrà essere disposto a strati di spessore non superiori a cm. 50 e ben compattati.
Per il rivestimento delle scarpate verrà impiegato il terreno vegetale proveniente dalle operazioni di scavo superficiale descritte al punto precedente. Esso sarà steso per uno spessore minimo di cm. 30, accuratamente sistemato.
Le scarpate saranno inerbite tramite semina a spaglio di miscuglio di sementi di specie erbacee idonee al sito.
Si precisa che nel prezzo degli scavi sono comprese anche le operazioni
successive di riporto sopra citate.
10.8 – Pista di accesso ed area di manovra
Per eseguire i lavori previsti in progetto, dovrà essere prolungata ed in parte modificata, la pista esistente in destra olografica del Rio Venaus, a partire dalla Xxxxxx Xxxxxxxxxxx x. 00.
La nuova pista e la relativa area di manovra saranno realizzate mediante una modesta opera di scavo e di riporto lungo il tratto di versante interessato dal loro tracciato, previo taglio di alcuni alberi ivi presenti (ved. art. 10.4) e sbancamento del terreno vegetale, che verrà utilizzato per la sistemazione finale delle scarpate (vedi artt. 10.6 e 10.7).
Tale pista avrà uno sviluppo di circa ml. 355, una larghezza minima di mt. 4.00 e sarà completata con uno strato superficiale in misto granulare stabilizzato dello spessore minimo di cm. 10, adeguatamente rullato e costipato.
Questa pista verrà mantenuta anche ad ultimazione delle opere in progetto, in quanto servirà per le future opere manutentive del vallo, ad eccezione dell’area di manovra che avrà carattere temporaneo e sarà pertanto eliminata a fine lavori, andando a sistemare le relative aree occupate.
10.9 – Vallo paramassi e paravalanghe
Previa esecuzione degli scavi per la formazione dei piani di appoggio dei rilevati, da realizzarsi a gradoni (vedi art. 10.6) e stesa di uno strato separatore geotessile (tessuto non tessuto) in polipropilene del peso di 400 gr/mq, sarà costruito il nuovo vallo paramassi in terra rinforzata, in sinistra orografica del Rio Chiò, in continuità con quelli già realizzati negli anni 2001 e 2002 in sponda destra dello stesso Rio, a protezione del sottostante abitato di Cortevizio.
Il nuovo rilevato verrà realizzato similmente a questi ultimi ed avrà uno
sviluppo alla base di circa ml. 110,00 ed una sezione trapezia, con base minore di m. 4,00 e con scarpate inclinate rispettivamente di 70° relativamente al paramento di monte e di 65° al paramento di valle, ed un’altezza minima verso monte di m. 8,00.
L’andamento del nuovo manufatto seguirà per lo più quello del versante, con leggera pendenza longitudinale verso il Rio Chiò, per favorirne il convogliamento delle acque di monte, mediante apposita canaletta di scolo.
Esso verrà rinforzato con una geogriglia tessuta a filo continuo, in poliestere ad alto modulo, protetta dall’aggressione meccanica e chimica del terreno e delle acque, da un rivestimento in PVC a basso impatto ambientale, avente una resistenza a trazione longitudinale di almeno 110,00 kN/m e trasversale di 20 kN/m.
Oltre ad essa, sulle pareti esterne, a ridosso delle quali è prevista la sistemazione di materiale di tipo vegetale atto a facilitare l’attecchimento erbaceo ed arbustivo, verrà posizionata una biorete antierosiva in fibra di cocco avente anch’essa una resistenza nelle due dimensioni di almeno 10 kN/m.
Come elemento di sostegno e di contenimento dei paramenti di facciata, in fase di costruzione dell’opera verrà utilizzato un cassero metallico in rete elettrosaldata con maglia (15 x 15) cm e barre del diametro di 8 mm, sagomato secondo l’inclinazione di progetto e rinforzato con apposite staffe, da non rimuovere al termine dei lavori.
La parte più alta del xxxxx xxxx inoltre dotata di un armatura integrativa costituita da una geogriglia tridimensionale a maglia esagonale per la stabilizzazione dei terreni granulari non legati, tipo "Tensar XxxXx XX000" o equivalente approvato dalla D.L. Essa dovrà avere marcatura CE e dovrà disporre dell’European Technical Approval (ETA) per l'uso previsto di stabilizzazione di strati non legati per mezzo dell’ingranamento con l'aggregato, rilasciata in conformità con il Technical Report TR41 dell’European Organisation for Technical Assessment (EOTA®).
Questa geogriglia dovrà essere posata secondo le indicazioni progettuali a metà altezza di ogni singolo strato di terreno rinforzato ed orientate in senso longitudinale al rilevato, compresi gli sfridi, i sormonti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo la regola dell’arte.
Ad opera eseguita dovrà essere effettuata una idrosemina di specie erbacee a forte apparato radicale in quantità minima di 40 g/mq. di seme , con l’aggiunta di collanti, ritentori idrici, humus e fertilizzante contenente microelementi a cessione prolungata.
10.10 – Sistemazione tratto di Rio Chiò
Il tratto di Rio adiacente al nuovo vallo, sarà preliminarmente oggetto di sistemazione, con la risagomatura dell’alveo, per uno sviluppo di circa 22,00 ml, mediante la costruzione ex-novo dei muri di sponda e della platea di fondo alveo.
Tale intervento comprende:
- gli scavi per la regolarizzazione del fondo, così come indicato nell’art. 10.6, ed il rifacimento dello stesso con un getto di base in calcestruzzo cementizio avente classe di resistenza a compressione minima C12/15, dello spessore minimo di cm 10;
- la realizzazione della platea di base e dei muri di sponda in calcestruzzo cementizio avente classe resistenza a compressione minima C25/30 ed armato con acciaio B450C, con paramento esterno in pietra locale di pezzatura varia, dello spessore minimo di cm 25, e malta cementizia lavorata a faccia vista senza profilatura di giunti;
- la creazione di n° 2 briglie di salto, da realizzarsi anch’esse come descritto al punto precedente, le quali dovranno risultare perfettamente immorsate nelle sponde sopracitate.
Sulla sommità di detti muri sarà realizzata una copertina continua, sempre in pietra locale, della sezione di cm. 50x25
Articolo 11 - LAVORI NON PREVISTI DAL CONTRATTO
Compatibilmente con le limitazioni imposte dal DLgs 50/2016 e s.m.i., l’esecuzione di lavori non previsti in contratto o di eventuali lavori in variante avvengono con l’applicazione dei Prezzi Unitari di Contratto.
Qualora, tra i prezzi di cui all’elenco contrattuale non siano previsti le voci per i nuovi lavori o per i lavori in variante citati al precedente art. 7, si procede alla formazione di Nuovi Prezzi mediante apposito verbale di concordamento in base ai seguenti criteri:
1. desumendoli dal Prezzario di cui all’art. 32 comma 1 del Regolamento Generale;
2. ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
3. quando ciò non sia possibile, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari Analisi.
Le Nuove Analisi vanno effettuate con riferimento ai Prezzi Elementari di manodopera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione di offerta.
I nuovi prezzi sono determinati in contradditorio tra il Direttore dei Lavori e l’Appaltatore ed approvati dal Responsabile Unico del Procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel Quadro Economico essi sono approvati dalla Stazione Appaltante su proposta del Responsabile di Procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori. Anche i Nuovi Xxxxxx, valutati al lordo, sono soggetti al ribasso d’asta.
Se l’esecutore non accetta i Nuovi Prezzi così determinati ed approvati, la Stazione Appaltante può ingiungergli l’esecuzione delle lavorazioni o le forniture dei materiali sulla base di detti prezzi comunque ammessi nella contabilità; ove l’esecutore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi
previste dalla normativa vigente, i suddetti xxxxxx s’intendono definitivamente accettati.
Articolo 12 - ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI
In genere l’Appaltatore deve sviluppare i lavori secondo la successione indicata nel Programma Esecutivo da lui stesso redatto, tenendo presente le esigenze dell’Ente fruitore, oppure nel modo che crede più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché ciò, a giudizio della Direzione dei Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell’Ente Appaltante.
Qualora i lavori non siano sviluppati secondo la successione ed i tempi previsti nel programma, l’Ente Appaltante si riserva il diritto di ordinare l’esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l’ordine di esecuzione dei lavori nel modo che ritiene più conveniente, senza che l’Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
CAPO III
TERMINI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
Articolo 13 - CONSEGNA ED INIZIO LAVORI
L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito alla regolare consegna risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’Appaltatore. Se nel giorno fissato l’Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori fissa un nuovo termine perentorio; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione.
Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto ed incamerare la Cauzione Definitiva di cui al successivo art. 23, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggiore prezzo di una nuova aggiudicazione) qualora eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese od eccezioni di sorta da parte dell’Aggiudicatario.
Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento dei lavori, l’Appaltatore verrà escluso dalla partecipazione, in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza.
È facoltà della Stazione Appaltante procedere, nelle more della stipulazione formale del contratto, alla consegna dei lavori in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32 comma 8 del DLgs 50/2016. In tal caso il Direttore dei Lavori indica espressamente sul verbale di consegna le lavorazioni da iniziare immediatamente.
Le disposizioni sulla consegna sopra citate anche in via d’urgenza, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi
costituisce verbale di Consegna Definitivo ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati.
Articolo 14 - TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI – PENALI PER RITARDO
Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori è fissato in 120 giorni naturali successivi e continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna.
La penale pecuniaria per la ritardata ultimazione dei lavori rimane stabilita nella misura dell’uno mille dell'importo netto contrattuale dell’appalto per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo. La penale, nella stessa misura percentuale, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a. nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori per la consegna degli stessi (vedi art. 13);
b. nell’inizio dei lavori per mancata consegna o inefficacia del verbale di consegna imputabili all’Appaltatore che non ha effettuato gli adempimenti prescritti;
c. nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori;
d. nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione dei Lavori per il ripristino delle opere non accettabili o danneggiate.
La penale erogata ai sensi del comma 2 lettera a) è disapplicata e, se già addebitata, è restituita qualora l’Appaltatore dimostri di aver recuperato tale ritardo in occasione della prima successiva soglia temporale fissata nel programma lavori.
Per le eventuali sospensioni e proroghe dei lavori si applicano le disposizioni contenute nell’art. 107 del DLgs 50/2016 e s.m.i..
A partire dalla consegna, il ritmo dei lavori deve essere comunque soddisfacente ed adeguato al tempo complessivo concesso per l'esecuzione degli stessi e comunque non inferiore al ritmo previsto nel programma definitivo dei lavori.
Non sono ammesse scusanti per ritardi di consegne di materiali od altre forniture.
Qualora i lavori siano in ritardo per negligenza dell’Appaltatore, la Direzione dei Lavori procede a norma dell’art. 108 del DLgs n°50/2016 e s.m.i..
Lo stesso dicasi in caso di gravi adempimenti alle obbligazioni di contratto da parte dell’Appaltatore.
Tutte le penali vengono contabilizzate in detrazione, in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
L’importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10% (dieci
%) dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale superiore alla predetta percentuale, la Stazione Appaltante procede ai sensi dell’art. 108 del Codice dei Contratti.
L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.
Articolo 15 - INDEROGABILITA’ DEI TERMINI DI ESECUZIONE
Non costituiscono motivo di differimento dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione o della sospensione dei lavori:
a. Il ritardo nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al funzionamento del cantiere;
b. L’adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti od infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o dagli Organi di Vigilanza in materia di sicurezza, ivi compreso il Coordinatore per la Sicurezza, se nominato;
c. L’esecuzione di accertamenti integrativi che l’Appaltatore ritenga di dover effettuare per l’esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa;
d. Il tempo necessario per l’esecuzione di prove e di sondaggi;
e. Il tempo necessario per l’espletamento degli adempimenti a carico dell’Appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato Speciale;
f. Le eventuali controversie tra l’Appaltatore ed i fornitori, i subappaltatori, ed i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
g. L’eventuali vertenze a carattere aziendale fra l’Appaltatore e il proprio personale dipendente;
h. Le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante, dal Direttore dei Lavori, dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per l’inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere od l’inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere.
Non costituisco altresì differimento dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione, i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori ecc, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione Appaltante, se l’Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione Appaltante medesima, le cause imputabili a dette ditte o imprese.
Le cause di cui ai commi precedenti 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe e di sospensione dei lavori, per la disapplicazione delle penali, per le iscrizioni di riserve, né per l’eventuale risoluzione del contratto da parte dell’Appaltatore.
Articolo 16 - PROROGHE – SOSPENSIONI E RIPRESE
L’Appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale, può richiedere una Proroga presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui all’art. 14.
In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all’art. 14, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato tale richiesta si siano verificate successivamente; la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
La richiesta è presentata al Direttore dei Lavori, il quale la trasmette tempestivamente al RUP corredata del proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al RUP, questi acquisisce tempestivamente il parere del Direttore dei Lavori.
La proroga è concessa o negata dal RUP entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; nei casi di cui al comma 2 il termine di 30 giorni è ridotto di 10 giorni; negli stessi casi, qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza di cui all’art. 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui sopra, costituisce rigetto della richiesta.
In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali (es. condizioni climatiche avverse, casi di forza maggiore, ecc) che impediscono in via temporanea la normale prosecuzione dei lavori a regola d’arte e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il Direttore dei Lavori può disporre la Sospensione dell’esecuzione del contratto compilando, se possibile con l’intervento dell’Appaltatore o di un suo legale rappresentate, il relativo Verbale.
Tale Xxxxxxx deve contenere:
a. Le ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori;
b. Lo stato di avanzamento dei lavori;
c. L’elenco delle opere che rimangono interrotte;
d. Le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi ordini e la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.
Il Verbale di Sospensione è controfirmato dall’Appaltatore ed è trasmesso al RUP entro il 5° giorno naturale successivo alla sua redazione; qualora il RUP non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento di tale verbale, questo si dà per riconosciuto ed accettato dalla Stazione Appaltante.
Qualora l’Appaltatore non intervenga alla firma del Verbale di Sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’art. 90, commi 2 e 5 del Regolamento Generale.
In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del Verbale, accettato dal RUP, o sul quale si sia formata la tacita accettazione.
Il Verbale di Sospensione ha efficacia dal 5° giorno antecedente la sua presentazione al RUP, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il 5° giorno dalla redazione, oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore il 5° giorno precedente la data di trasmissione.
Per la Sospensione del lavori, qualunque ne sia la causa, non spetta all’Appaltatore alcun compenso od indennizzo, salvo il diritto alla rifusione dei maggiori oneri che possano derivare dal prolungamento della sospensione oltre i termini stabiliti dall’ art.159 comma d del D.Lgs 50/2016. Qualora la sospensione , o le sospensioni se più di una, durino per un tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori o comunque quando superino i 6 mesi complessivi, l’esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità
Non appena siano cessate le cause della sospensione, il Direttore dei Lavori redige il Verbale di Ripresa, il quale, oltre a richiamare il precedente Verbale di Sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione.
Il Verbale di Ripresa dei lavori è controfirmato dall’Appaltatore e trasmesso al RUP; esso è efficace dalla data della sua redazione e ad esso si applicano le disposizioni di cui ai commi precedenti riguardanti la sospensione.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni e riprese parziali, che abbiamo per oggetto determinate parti di lavori da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l’importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori.
La sospensione dei lavori può anche essere disposta dal RUP per ragioni di necessità e di pubblico interesse, fra cui l’interruzione di finanziamenti per sopravvenute esigenze di finanza pubblica.
La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario.
Cessate le cause della suddetta sospensione, il RUP dispone la ripresa dei lavori ed indica il nuovo termine contrattuale. Per quanto non diversamente disposto per gli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP, si applicano le disposizioni di cui agli articoli precedenti, in quanto compatibili.
Articolo 17 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE
Al termine dei lavori ed in seguito a richiesta scritta dell’Impresa Appaltatrice, il Direttore dei Lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il Certificato di Ultimazione; entro 30 giorni dalla data del suddetto Certificato, il Direttore dei Lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’Impresa Appaltatrice è tenuta ad eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei Lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione Appaltante.
In caso di ritardo nell’operazione di ripristino, si applica la penale prevista per i ritardi di cui all’articolo 14, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque in proporzione ad un importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino stesso.
La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere, con apposito verbale, immediatamente dopo l’accertamento sommario, se questo ha avuto esito positivo, oppure al termine assegnato dalla Direzione Lavori ai sensi dei commi precedenti.
Dalla data del Verbale di Ultimazione dei Lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione e ripristino delle opere danneggiate; tale periodo cessa con l’approvazione finale del Certificato di Collaudo Provvisorio o di Regolare Esecuzione da parte della Stazione Appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dall’art. 21 del presente Capitolato Speciale.
Non può ritenersi verificata l’Ultimazione dei Lavori se l’Appaltatore non ha consegnato al Direttore dei Lavori tutte le certificazioni e i collaudi tecnici
delle opere eseguite; in tal caso il Direttore dei Lavori non può redigere il Certificato di Ultimazione e, qualora redatto, questo non ha efficacia e non decorrono i termini per il pagamento della rata di saldo.
Si richiamano al riguardo gli obblighi, in capo all’Appaltatore, previsti dall’art. 224 del Regolamento Generale.
Articolo 18 - PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI
Ad integrazione di quanto descritto al precedente articolo, la Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna, parzialmente o totalmente, le opere appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori.
Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
L’Appaltatore può chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere in seguito arrecati alle opere stesse.
La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del RUP, in presenza dell’Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
Qualora la Stazione Appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal precedente art. 17.
Entro 15 giorni dalla data del Verbale di Ultimazione Lavori, l’Appaltatore dovrà comunque sgomberare totalmente il cantiere dai materiali, mezzi d’opera ed impianti di sua proprietà.
CAPO IV DISCIPLINA ECONOMICA
Articolo 19 - ANTICIPAZIONE DELL’IMPORTO CONTRATTUALE
E’ prevista la corresponsione in favore dell’Appaltatore di un’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale. Si applica al riguardo il contenuto dell’articolo 35 comma 18 del Dlgs 50/2016 e s.m.i., per cui, da parte dell’Appaltatore dovrà essere preventivamente costituita una Garanzia Fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione stessa, maggiorato del tasso di interesse legale, applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa, secondo il Cronoprogramma dei lavori.
L’importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte della Stazione Appaltante.
Articolo 20 - PAGAMENTI IN ACCONTO
I pagamenti in acconto vengono effettuati in base all’avanzamento dei lavori risultanti dalle situazioni allestite dalla Direzione dei Lavori, allorquando il credito dell’Appaltatore, al netto del ribasso d’asta e delle prescritte ritenute, ammonta ad almeno € 150.000,00 (Euro centocinquantamila/00), ad eccezione dell’ultimo Stato d’Avanzamento Lavori, che potrà essere di qualunque importo.
Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 45 giorni per cause non dipendenti dall’Appaltatore, si provvede alla redazione dello Stato di Avanzamento e all’emissione del Certificato di Pagamento dei lavori eseguiti fino alla data di Sospensione, prescindendo dall’importo minino di cui al comma 1.
Ai sensi dell’art. 30 comma 5 del DLgs 50/2016, a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale, sull’importo netto dei lavori è operata una Ritenuta dello 0,50%, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
Entro 30 giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il Direttore dei Lavori redige la contabilità ed emette lo Stato Avanzamento Lavori, ai sensi dell’art. 194 del Regolamento Generale.
Entro i successivi 7 giorni il RUP emette il conseguente Certificato di Pagamento ai sensi dell’art. 113 bis del DLgs 50/2016 e s.m.i., che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo Stato Avanzamento Lavori con l’indicazione della data di emissione. La Stazione Appaltante provvede al pagamento entro 30 giorni dalla data di ricezione della regolare fattura fiscale sul portale della fatturazione elettronica, da inserire da parte dell’Appaltatore successivamente all’emissione del certificato di pagamento.
L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
a) All’acquisizione del DURC da parte della Stazione Appaltante dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori;
b) Con imprese diverse dalle micro e piccole imprese, alla presentazione di una dichiarazione da parte dei subappaltatori di aver ricevuto i pagamenti dovuti dall’Appaltatore in base al contratto di subappalto;
c) All’ottemperanza delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
d) Alla sussistenza delle condizioni di cui al DM 40/2008.
e) La Stazione Appaltante corrisponde direttamente ai subappaltatori e ai prestatori di servizi l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguiti nei seguenti casi:
− quando il subappalto o il cottimista è una microimpresa o una piccola impresa;
− in caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore;
− su richiesta del Subappaltatore se la natura del contratto lo consente.
Articolo 21 - PAGAMENTI A SALDO E COLLAUDO
Il Conto Finale dei lavori è redatto entro 45 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; esso è sottoscritto dal Direttore dei Lavori e trasmesso al RUP; con il Conto Finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo.
Il Conto Finale deve essere sottoscritto dall’Appaltatore entro 15 giorni dalla richiesta da parte del RUP; se l’Appaltatore non lo firma nel termine indicato o se lo firma senza confermare le richieste già precedentemente formulate nel Registro di Contabilità, il Conto Finale si ritiene da lui definitivamente accettato.
La rata di saldo unitamente alle ritenute, nulla ostando, è pagata entro 60 giorni dall’avvenuta emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio o di Regolare Esecuzione, previa presentazione di regolare fattura fiscale.
Il pagamento della stessa rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’art. 1.666 del Codice Civile.
Il pagamento della rata di saldo è disposto soltanto a condizione che l’Appaltatore presenti apposita Cauzione o Garanzia Fideiussoria ai sensi dell’art. 103 comma 6 del Codice dei Contratti, dello stesso importo della rata di saldo, maggiorato del tasso legale di interesse intercorrente tra la data di emissione del Certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione e l’assunzione del carattere di definitività del medesimo (2 anni dalla data del Collaudo Provvisorio in caso di tacita approvazione).
Salvo quanto disposto dall’art. 1169 del Codice Civile, l’Appaltatore risponde per le difformità ed i vizi dell’opera ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante entro 24 mesi dall’ultimazione dei lavori.
Tutte le operazioni connesse con le verifiche di collaudo verranno eseguite a cura e spese dell’assuntore alla presenza del Collaudatore e della Direzione Lavori.
L’Assuntore sarà tenuto a compiere gratuitamente quelle modifiche e quei completamenti dipendenti dall’inosservanza delle norme e delle disposizioni legislative. L’impegno resterà valido anche se i disegni di progetto e le descrizioni di lavori non riportino precise indicazioni in merito, o non sono perfettamente conformi alle norme specifiche valide al momento dell’esecuzione dell’opera.
Il Certificato di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx è emesso entro il termine perentorio di 6 mesi dall’ultimazione dei lavori; esso assume carattere alla scadenza dei due anni dalla data della sua emissione. Decorso tale termine il collaudo si intende tacitamente approvato.
Nei casi previsti dalla normativa vigente il Certificato di Xxxxxxxx è sostituito dal Certificato di Regolare Esecuzione, il quale viene emesso entro 3 mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha anch’esso carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi 2 anni dalla data della sua emissione.
Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto dagli elaborati progettuali, dal presente Capitolato Speciale o dal Contratto. Qualora durante il collaudo venissero accertati dei difetti, l’Appaltatore sarà tenuto a porne rimedio e ad eseguire tutti i lavori che il Collaudatore riterrà necessari, nel tempo dallo stesso assegnato.
Nell’ipotesi prevista dal comma 3 dell’art. 127 del Regolamento Generale, l’Organo di Collaudo, con l’emissione del Certificato determinerà la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti deve detrarsi dal credito dall’Appaltatore.
CAPO V GARANZIE E CAUZIONI
Articolo 22 - GARANZIA PROVVISORIA
La Garanzia Provvisoria, a corredo dell’offerta dell’Appaltatore, è quella stabilita dalla normativa vigente ed in particolare dall’art. 93 del DLgs 50/2016 e dall’art.4 del DLgs 76/2020. Essa è specificata nel bando di gara.
Tale garanzia, dell’importo indicato sul bando di gara o nella lettera di invito, potrà essere presentata sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente.
Essa copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, per fatto dell’affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave e sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
Articolo 23 - GARANZIA DEFINITIVA
Ai sensi dell’art. 103 del DLgs 50/2016 all’Appaltatore è richiesta una Garanzia Definitiva, sottoforma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all’art. 93 dello stesso DLgs, pari al 10% dell’importo contrattuale, da costituirsi con le modalità specificate nel bando di gara o nella lettera d’invito.
In caso di aggiudicazione con un ribasso superiore al 10%, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali, quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
Tale garanzia è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dei lavori nel limite massimo dell’80% dell’importo iniziale; lo svincolo è automatico, senza necessità di nullaosta da parte della Committenza, con la sola condizione della preventiva consegna all’Istituto Garante, degli Stati di Avanzamento dei Lavori attestanti l’avvenuta esecuzione.
La garanzia per il rimante 20% è svincolata all’emissione del Certificato del Collaudo Provvisorio o di Regolare Esecuzione.
La Stazione Appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento, ivi comprese le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’Appalto in confronto dei risultati della liquidazione finale e per tutte le altre ipotesi di cui all’art. 103 del DLgs 50/2016; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dai commi 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata parzialmente o totalmente dalla Stazione Appaltante. In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la
medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione dei importi contrattuali, mentre non viene integrata in caso di aumento degli stessi, fino alla concorrenza di 1/5 dell’importo originario.
In caso di raggruppamento temporaneo l’impreso la garanzia è imprestata dall’Impresa Mandataria, in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati, fermo restando la responsabilità solidale tra le imprese. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. Nel caso di Inizio Anticipato dei lavori ai sensi dell’art. 32 del DLgs 50/2016, la suddetta Garanzia Definitiva dovrà essere costituita e consegnata alla Stazione Appaltante almeno 10 giorni prima del suddetto giorno previsto per l’inizio anticipato dell’esecuzione.
Articolo 24 - ESONERO E RIDUZIONE DELLE GARANZIE
L’esonero della prestazione delle garanzie fideiussorie è ammesso esclusivamente per le fattispecie contemplate dall’art. 36 comma 2 lettera a) del DLgs 50/2016 e s.m.i..
Ai sensi degli art. 93 comma 7 e art 103 comma 1 dei Codice dei Contratti, l’importo della garanzia provvisoria e l’importo della garanzia definitiva sono ridotti nella misura e per i casi di cui all’art. 93 comma 7 sopra citato.
Fino alla data del 31/12/2021, ai sensi dell’art. 1 comma 4 del DLgs 76/2020, la Stazione Appaltante non richiede la garanzia provvisoria, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Nel caso in cui sia richiesta tale garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto nel citato art. 93.
Articolo 25 - OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL’IMPRESA
Ai sensi dell’art. 103 comma 7 del Codice dei Contratti, l’Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto ed in ogni caso almeno 10 giorni prima della data della consegna dei lavori, ai sensi dell’art. 13, a produrre una Polizza Assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una Garanzia di Responsabilità Civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori.
La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24.00 del giorno di emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio o di Regolare Esecuzione e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori; in caso di emissione del Certificato del Collaudo Provvisorio o di Regolare Esecuzione per determinate parti dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per quelle non ancora collaudate. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione parziale o totale di opere e di impianti anche preesistenti. La garanzia assicurativa per Responsabilità Civile per danni causati a terzi (RCT) deve specificatamente prevedere l’indicazione che tra le “persone” si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, della Direzione dei Lavori e dei Collaudatori in corso d’opera.
Le polizze di cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore della Stazione Appaltante e devono coprire l’intero periodo d’appalto, fino al termine previsto per l’approvazione del Certificato di Collaudo Provvisorio o di Regolare Esecuzione.
Le garanzie prestate dall’Appaltatore devono anche coprire, senza alcuna riversa, i danni causate dalle Imprese Subappaltatrici e Subfornitrici. Qualora l’Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo od un consorzio temporaneo,
la garanzia assicurativa viene prestata dall’Impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.
CAPO VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SUBAPPALTO
Articolo 26 - ADEMPIMENTI PRELIMINARI DI SICUREZZA
Ai sensi dell’articolo 90, comma 9 e dell’Allegato XVII al DLgs 81/ 2008, l’Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori, qualora questi siano iniziati nelle more della stipula del contratto:
a. Una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alla Casse edile;
b. Una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
c. Il Certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, con l’indicazione antimafia di cui agli articoli 6 e 9 del D.P.R. 252/1998, oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numero di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
d. I dati necessari ai fini dell’acquisizione d’ufficio del DURC da parte della Stazione Appaltante, mediante la presentazione del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e
«B» oppure, in alternativa, le seguenti indicazioni:
− il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
− la classe dimensionale dell’Impresa in termini di addetti;
− per l’INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
− per l’INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se Impresa individuale, numero di posizione contributiva del titolare; se Impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;
− per la Cassa Edile (CAPE): codice Impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza;
e. Una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’art. 14 del Decreto 81/ 2008.
Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’Appaltatore deve trasmettere al Coordinatore per l’Esecuzione:
a. Il nominativo ed il recapito del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n°81/ 2008;
b. Il nominativo ed il recapito del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 dello stesso Decreto 81/ 2008;
c. La dichiarazione di accettazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento, con le eventuali richieste di adeguamento, o nei casi in cui non sia prevista la figura del Coordinatore per la Sicurezza, la presentazione del Piano Sostitutivo previsto nel suddetto Decreto 81/2008;
d. Il Piano Operativo della Sicurezza di cui all’art. 30 del presente Capitolato.
Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
a. Da tutte le Imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’Impresa mandataria, qualora l’Appaltatore
sia un raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi dell’articolo 48, commi 1, 12 e 13, del Codice dei Contratti;
b. Dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice dei Contratti, qualora il consorzio intenda eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
c. Dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori ai sensi dell’art. 48 del Codice dei Contratti, qualora il consorzio sia privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; qualora siano state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori, gli adempimenti devono essere assolti da tutte le Imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata in sede di gara o comunque preventivamente comunicata alla Stazione Appaltante, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
d. Dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
L’Appaltatore deve assolvere i suddetti adempimenti anche nel corso dei lavori ogni, qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’Impresa o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.
Articolo 27 - NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA NEL CANTIERE
L’Appaltatore è obbligato:
a. ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto 81/2008 e all’Allegato XIII allo stesso Decreto, nonché le altre disposizioni del medesimo Decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
b. a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle disposizioni degli articolo da 108 a 155 del Decreto 81/2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
c. a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
d. ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
L’Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
L’Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
Articolo 28 - PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
L’Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il Piano di Sicurezza e di Coordinamento predisposto dal Coordinatore per la Sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione Appaltante, ai sensi dell’articolo 100 del Decreto 81/2008, in conformità all’Allegato XV, punti 1 e 2, allo stesso Decreto, corredato dal Computo Metrico Estimativo dei Costi per la Sicurezza di cui al punto 4 dello stesso Allegato.
L’obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche ed integrazioni approvate o accettate dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione.
Articolo 29 - MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
L’Appaltatore può presentare al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al Piano di Sicurezza e di Coordinamento, nei seguenti casi:
a. per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie, oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel Piano di Sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
L'Appaltatore ha il diritto che il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o sul rigetto delle proposte presentate; le decisioni del Coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore. Qualora, entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il Coordinatore per la Sicurezza non si pronunci:
a. nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
b. nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni ed integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o
adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni ed integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti. Pertanto il riconoscimento di eventuali maggiori oneri è subordinato all’approvazione da parte della Stazione Appaltante.
Articolo 30 - PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA
L'Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque almeno 5 giorni prima della data prevista per la “consegna” dei lavori, deve predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori o, se nominato, al Coordinatore per la Sicurezza nella fase di Esecuzione, un Piano Operativo di Sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano Operativo di Xxxxxxxxx, redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto 81/2008 e del punto 3.2 dell’Allegato XV al predetto Decreto, comprende il Documento di Valutazione dei Rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto 81/2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
L’Appaltatore è tenuto ad acquisire i Piani Operativi di Xxxxxxxxx redatti dalle Imprese Subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le Imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatore.
Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto 81/2008, il Piano Operativo di Sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali od attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n° 81.
Articolo 31 - OSSERVANZA ED ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA
L’Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n° 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli Allegati da XVI a XXV dello stesso Decreto.
L’Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le Imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle Imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il Piano presentato dall’Appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio di imprese, detto obbligo incombe all’impresa mandataria. Il Direttore Tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed il Piano Operativo di Sicurezza formano parte integrante del Contratto di Appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
L’Appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza.
Articolo 32 - SUBAPPALTO
Il subappalto è disciplinato dall’art. 105 del Dlgs 50/2016 e s.m.i.. Le lavorazioni oggetto del presente appalto sono subappaltabili nel limite del 40% dell'importo complessivo dei lavori.
Le lavorazioni di Categorie Scorporabili (OG11; OS2-A; OS2-B; OS4; OS11; OS12-A; OS12-B; OS13; OS14; OS18-A; OS18-
B; OS21; OS25; OS30; OS 32) sono subappaltabili nei limiti del 30% del loro importo e con unico contratto. Il limite di cui al presente comma non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all'articolo 105, comma 2 del Codice.
L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, alle seguenti condizioni:
a. che l’Appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b. l’Appaltatore dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del DLgs 50/2016;
c. il Subappaltatore non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto;
d. che l’Appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione Appaltante:
1.1. di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata:
− che per i lavori e le opere affidate in subappalto l’Appaltatore praticherà i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento) nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto;
− che l'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;
− gli oneri della sicurezza spettanti ed i corrispondenti apprestamenti facenti carico al Subappaltatore, previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al DLgs 81/2008;
− l’inserimento delle clausole obbligatorie (in materia di tracciabilità dei flussi finanziari) ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 9, della legge 136/2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
− l’indicazione puntuale dell’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
1.2. di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del Codice Civile, con l’Impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
e. che l’Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, ai sensi della lettera c), trasmetta alla Stazione Appaltante:
1.1. la documentazione attestante che il Subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
1.2. una o più dichiarazioni del Subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei Contratti;
1.3. le informazioni relative al Subappaltatore necessarie ai fini dell’acquisizione del DURC di quest’ultimo;
f. che non sussista, nei confronti del Subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del Dlgs. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni; a tale scopo, qualora l’importo del contratto di subappalto sia superiore ad Euro 150.000,00, l’Appaltatore deve produrre alla Stazione Appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al DLgs159/2011; resta fermo che, ai sensi dell’articolo 95, dello stesso DLgs 159/2011, il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora per l’impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 91 e 94 dello stesso DLgs 159/2011.
Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione Appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di
30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti, qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà. Qualora l’istanza non contenga tutti i documenti necessari all’accoglimento dell’istanza, in base alla normativa vigente, la Stazione Appaltante interromperà il termine, che inizierà nuovamente a decorrere dalla ricezione di quanto richiesto.
L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a. ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei Contratti, l’Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto; l'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il Direttore dei Lavori ed il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
b. nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le Imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
c. le Imprese Subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi
nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’Appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
d. le Imprese Subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
1.1. la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici;
1.2. copia del proprio Piano Operativo di Sicurezza in coerenza con i piani di cui agli articoli 26 e 30 del presente Capitolato Speciale;
Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto, pertanto il Subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Qualora l’Appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del DLgs 27/2003 (distacco di manodopera), dovrà trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera
distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
a. di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia) che dovrà, tra l'altro, riportare anche le motivazioni a giustificazione dell'interesse della società distaccante al ricorso di tale istituto, nonché l'indicazione del CCNL applicato ai dipendenti in distacco ai fini del successivo punto c);
b. di volersi avvalere dell’istituto del distacco per l’appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati e le relative posizioni Inps/Inail/Xxxxx Xxxxx;
c. che al personale distaccato ed indicato sarà in ogni caso applicato il CCNL di riferimento relativo all'appalto oggetto del presente contratto, ivi compresa l'iscrizione alla Cassa Edile se l'attività esercitata in maniera prevalente sia quella edile, nello specifico la Cassa Edile di Torino, nel caso di lavori superiori a 90 giorni;
d. che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l’interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del Codice dei Contratti. La Stazione Appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l’autorizzazione al distacco, qualora in sede di verifica non sussistano i requisiti di cui sopra.
L’art. 105, comma 3 lett. c-bis) del DLgs 50/2016 si applica esclusivamente qualora risultino positivamente verificati i presupposti previsti dalla norma stessa, secondo le modalità indicate nel bando di gara; in particolare, nel caso in cui l’Appaltatore non abbia dichiarato in sede di gara l’esistenza di contratti continuativi di cooperazione, servizi e/o fornitura, non abbia fornito la prova della loro sottoscrizione in data certa anteriore all’indizione della procedura di aggiudicazione, o altresì non li abbia depositati prima della consegna anticipata dei lavori o della sottoscrizione del contratto, la fattispecie si configurerà quale
subappalto, con applicazione della disciplina, dei limiti e dei controlli previsti dall’art. 105 del DLgs 50/2016 e dal presente articolo.
Articolo 33 - RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO
L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
Il Direttore dei Lavori ed il RUP, nonché il Coordinatore per l’Esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del Decreto 81/ 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo
21 della Legge 646/1982, come modificato dal Decreto-Legge 139/1995, convertito dalla Legge246/1995 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
In ogni momento il Direttore dei Lavori e per suo tramite il RUP possono richiedere, oltreché all’Appaltatore, anche ai Subappaltatori copia del Libro Unico del Lavoro nonché i documenti di riconoscimento del personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto Libro Unico del Lavoro dell’Appaltatore e Subappaltatore autorizzato.
Nel caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo al Subappaltatore o di ritardo nel pagamento delle retribuzioni, la Stazione Appaltante procede ai sensi dell’art. 30 cc. 5 e 6 del DLgs 50/2016.
Articolo 34 - SUBAFFIDAMENTI E PRESTAZIONI CHE NON COSTITUISCONO SUBAPPALTO
È considerata subaffidamento e non subappalto la fornitura senza prestazione di manodopera, la fornitura con posa in opera o il nolo a caldo, che rientri in uno dei seguenti casi:
a. Importo subcontratto < 2% dell'ammontare dei lavori affidati, indipendentemente dall'incidenza del costo della manodopera;
b. Importo subcontratto < 100.000,00 euro, indipendentemente dall'incidenza del costo della manodopera;
c. Importo subcontratto > 2% dell'ammontare dei lavori affidati, se la manodopera ha incidenza < 50% dell'importo del subcontratto;
d. Importo subcontratto > 100.000,00, euro se la manodopera ha incidenza < 50% dell'importo del subcontratto.
Non possono essere oggetto di "subaffidamento", e rientrano nella disciplina del subappalto, le prestazioni riconducibili ai “lavori”; tali possono essere considerati, a titolo esemplificativo, i casi in cui il bene viene prodotto al di fuori di una produzione di serie oppure il bene viene trasformato in un'entità diversa.
Ricorrendo le condizioni di cui al comma 1, l'Appaltatore potrà affidare a terzi dette prestazioni, dandone semplicemente comunicazione alla Stazione Appaltante. Alla comunicazione di sub affidamento l'Appaltatore ha l'obbligo di allegare quanto segue:
1.1. Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
1.2. Documento Unico di Regolarità Contributiva relativo al cantiere cui si riferiscono le prestazioni, ovvero indicazioni di quanto previsto all’art. 36, c. 1, lett. D);
1.3. Copia del contratto sottoscritto con il Subaffidatario, il quale deve riportare la clausola relativa all’assolvimento
degli obblighi previsti dall’art 3 della Legge 136/2010 s.m.i., al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari;
1.4. Dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari sottoscritta dal Legale Rappresentante della Società o dal Titolare dell'impresa individuale subappaltatrice, con copia fotostatica di un documento di identità del medesimo, contenente l’indicazione del conto corrente dedicato su cui verrà effettuato il pagamento della subfornitura da parte dell’Appaltatore, nonché delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato previsto dalla L. 136/2010.
Ai sensi dell’articolo 105 comma 3 del DLgs 50/2016 non si considerano subappalto le seguenti categorie di forniture o servizi:
a. l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla Stazione Appaltante;
b. la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
c. l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nel comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella Circolare del Ministero delle Finanze n° 9 del 14 giugno 1993;
d. le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla Stazione Appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.
In applicazione alla lettera d) di cui sopra, l’operatore deve aver dichiarato in sede di gara l’esistenza di contratti continuativi di cooperazione, servizi e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura di aggiudicazione e depositare i contratti medesimi presso la Stazione Appaltante (Ufficio Direzione Lavori) prima della consegna anticipata, ovvero della sottoscrizione del contratto di appalto, pena l’inapplicabilità del comma richiamato. E’ onere dell’Appaltatore fornire la prova della data certa dei contratti continuativi di cooperazione, servizi e/o fornitura, stipulati in epoca anteriore all’indizione della procedura di aggiudicazione. Il mancato riscontro da parte della Stazione Appaltante della data certa apposta sulla scrittura privata comporterà l’inapplicabilità del comma sopra richiamato e la conseguenza che l’aggiudicatario che si avvale, per l’esecuzione delle opere oggetto dell’appalto, di ditte che svolgano prestazioni aventi ad oggetto servizi e/o forniture, soggiace alla disciplina del subappalto con i limiti di importo ed i controlli disciplinati dall’art. 105 del DLgs 50/2016;
Non è consentito il Subaffidamento a favore di Imprese che abbiano partecipato in qualsiasi forma alla procedura per l’affidamento dell’appalto.
CAPO VII
RISERVE, CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO
Articolo 35 - RISERVE
L’Esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei Lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
Le riserve sono iscritte alla presenza del Direttore dei Lavori o/e del RUP, pena di decadenza, sul primo atto di appalto idoneo a riceverle (Verbale di Consegna, Libretto delle Misure, Registro di Contabilità), successivo all’insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio all’esecutore.
Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondono. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l’esecutore ritiene gli siano dovute.
La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all’importo iscritto.
Se l’esecutore firma con riserva, qualora l’esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica a pena di decadenza, nel termine di 15 giorni, anche a mezzo PEC le sue riserve, esplicitando le corrispondenti domande di indennità ed indicando con precisione le cifre di compenso cui crede di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda. Tali esplicitazioni, se pervenute a mezzo PEC nei termini prescritti, devono comunque essere riportate dall’esecutore prima delle controdeduzioni del Direttore dei Lavori, nel registro di contabilità sottoscritto in precedenza alla consegna del cantiere (c.d. registro in bianco).
L’iscrizione di ulteriori riserve insorte successivamente, devono sempre essere iscritte nel Registro di Contabilità alla presenza del Direttore dei Lavori o/e del RUP, all’atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale s’intendono abbandonate.
Il Direttore dei Lavori, nei successivi 15 giorni, espone nel suddetto Registro le sue motivate deduzioni.
Nel caso in cui l’Esecutore non abbia firmato il Registro nel termine di cui al comma 5, oppure lo abbia fatto con riserva, ma senza esplicare le riserve nel modo e nel termine sopra indicato, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati e l’esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
Ove per qualsiasi legittimo impedimento, non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il Direttore dei Lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l’onere dell’immediata riserva diventa operante quando, in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate, vengono portate in detrazione le partite provvisorie.
Articolo 36 - ACCORDO BONARIO
Ai sensi dell’art. 205 del DLgs 50/2016, qualora in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell’importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 del medesimo articolo.
Il RUP, acquisita la relazione riservata del Direttore Lavori, effettua una valutazione circa l’ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve, ai soli fini del raggiungimento dei limiti di valore di cui al comma 1 e, qualora ritenga sussistente la possibilità di variazione suddetta, procede ai sensi dei cc. 5 e 6 del suddetto art. 205 del DLgs 50/2016.
Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15% dell'importo del Contratto. Prima dell'approvazione del Certificato di Collaudo, qualunque sia l'importo delle Riserve, il Responsabile Unico del Procedimento attiva l'Accordo Bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.
Nelle more della risoluzione delle controversie, l’Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.
Articolo 37 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI
Costituiscono grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali e, di conseguenza, causa di risoluzione del contratto, i seguenti casi:
a. inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte all’Appaltatore, nei termini imposti dagli stessi atti;
b. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
c. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
d. sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo;
e. rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
f. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
g. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
h. mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Dlgs. 81/2008 o dei piani di sicurezza integranti il contratto, e delle ingiunzioni fatte all’Appaltatore al riguardo dal Direttore dei Lavori, dal RUP o dal Coordinatore per la Sicurezza;
i. azioni od omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto 81/2008;
j. violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.
Nelle ipotesi di cui all’art. 108 comma 1 del DLgs 50/2016 la Stazione Appaltante può procedere alla risoluzione del contratto; il contratto è risolto di diritto nei casi previsti dall’art. 108 comma 3 del DLgs n°50/2016.
Il contratto è altresì risolto in caso di mancato rispetto di quanto previsto dalla Legge 136/2010 in materia di tracciabilità.
Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante è fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o con comunicazione via PEC, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello Stato di Consistenza dei Lavori.
Alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello Stato di Consistenza dei Lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
In caso di fallimento dell’Appaltatore, la Stazione Appaltante può avvalersi, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 110 del Codice dei Contratti.
Qualora l’esecutore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell’Impresa mandataria o di una Impresa mandante, trovano
applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’articolo 48 del DLgs 50/2016.
Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante, nel seguente modo:
a. applicando l’art. 110 del DLgs 50/2016 o, qualora non sia possibile, ponendo a base dell’affidamento del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell’ordinamento vigente, l’importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’Appaltatore inadempiente medesimo;
b. ponendo a carico dell’Appaltatore inadempiente:
1.1. l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra l’importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’Appaltatore inadempiente;
1.2. l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con l’importo a base d’asta opportunamente maggiorato;
1.3. l’eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di
direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
La Stazione Appaltante si riserva di elaborare un nuovo progetto, anche parzialmente diverso da quello oggetto del contratto risolto, e di porre a carico dell’Appaltatore il maggior costo computato secondo i criteri di cui alla lett. b) del precedente comma, nonché il costo delle opere di ripristino e/o di riparazione o di completamento.
Qualora i rapporti economici non possano essere definiti al momento della risoluzione o del successivo affidamento, saranno definiti all’atto del Collaudo Finale dell’intervento riappaltato, ferma restando la responsabilità dell’Appaltatore.
CAPO VIII NORME FINALI
Articolo 38 - TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI
Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della Legge 136/ 2010, gli operatori economici titolari dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto, oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione Appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli interesse legali, degli interessi di mora e per la richiesta di risoluzione.
Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento oggetto dell’appalto dovranno avvenire in conformità ai disposti della L. 136/2010 e s.m.i.
Articolo 39 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE
Sono a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa:
a. le spese contrattuali;
b. le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
c. le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;
x. xx xxxxx, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
Sono altresì a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio.
Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali, si determinino aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’Appaltatore.
A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) nella misura di legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato Speciale si intendono I.V.A. esclusa.
Articolo 40 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE
Oltre agli oneri descritti nel Capitolato Generale d’Appalto, nel relativo Regolamento Generale e nel presente Capitolato Speciale, nonché a quanto previsto dai piani per le misure di sicurezza dei lavoratori, sono a carico dell’Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
1° - Ogni onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni ponteggi, steccati ed impianti, per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite; la pu- lizia e la manutenzione del cantiere, la sistemazione dei suoi accessi, in modo da rendere sicuro il transito dei veicoli e delle persone addette ai lavori.
2° - La messa in opera di tutti gli accorgimenti necessari per tutelare, fino a collaudo, la continuità e la sicurezza degli scoli delle acque, nonché l’immediato il ripristino delle opere e dei manufatti eventualmente deteriorati dall'uso da parte dell'Appaltatore stesso.
3° - L’istallazione di tutti gli impianti necessari per le necessità del cantiere (acqua, energia elettrica, ecc).
4° - L'allestimento dei vari ambienti a disposizione delle maestranze, come previsto dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.
5° - La fornitura e la manutenzione di cartelli di avviso, di mancorrenti, di steccati, di protezioni, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro necessario per motivi di sicurezza.
6° - Il provvedere, a sua cura e spese, alla fornitura e posa in opera delle apposite tabelle indicative dei lavori, delle dimensioni e caratteristiche ordinate dalla Direzione Lavori e dalla Stazione Appaltante, nelle quali siano anche riportate le indicazioni relative al RUP, al Progettista dell'opera, al Direttore dei Lavori ed al Direttore di Cantiere per conto dell'Appaltatore, nonché al
Coordinatore per la Sicurezza, ai Subappaltatori e quanto richiesto dalla Committenza.
7° - La direzione personale del cantiere e dei lavori affidatigli, oppure la nomina a rappresentarlo sul cantiere (mediante atto pubblico), di persona giuridicamente e professionalmente idonea, che possa ricevere ordini e disporre per l'esecuzione degli stessi, a cui spetterà la responsabilità civile e penale della direzione del cantiere stesso.
8° - L'allontanamento dal cantiere, in qualunque momento dei lavori, di qualsiasi dipendente dell'Appaltatore o delle eventuali ditte subappaltatrici, compreso il Direttore di Cantiere, su richiesta della Direzione dei Lavori, senza che l'Appaltatore possa richiedere, in conseguenza del provvedimento stesso, compensi ed indennizzi di alcun genere.
9° - La guardia e la sorveglianza, fino al collaudo, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutti manufatti di proprietà dell’Ente Appaltante che saranno consegnati all'Appaltatore.
10° - L'attuazione delle norme che saranno impartite dalla Direzione dei Lavori, nonché l’esecuzione dei rilievi e dei tracciamenti planimetrici ed altimetrici, nonché la fornitura di personale, attrezzi, ecc. occorrenti alla detta Direzione per le relative verifiche.
L'Appaltatore sarà tenuto a correggere e rifare, a tutte sue spese, quei lavori che in seguito ad alterazioni od arbitrarie variazioni di tracciato, sia planimetrico che altimetrico, la Direzione riscontrasse inaccettabili.
11° - Le riprese fotografiche delle opere in corso, nei vari periodi dell'appalto.
12° - Il consentire l’accesso al cantiere ed il passaggio nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alla Direzione dei Lavori, a rappresentanti suoi e dell'Ente Appaltante, alle persone addette di qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati eventuali lavori non compresi nel
presente appalto e alle persone che eseguono lavori per conto diretto dell'Amministrazione Appaltante.
13° - La pulizia quotidiana delle vie di accesso al cantiere, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto.
14° - L'adozione, a propria totale cura e responsabilità, nella esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie o, anche solamente opportune, per garantire l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, e dell'integrità dei manufatti in costruzione e di quelli adiacenti, provvedendo all'esecuzione di tutte le opere provvisorie e provvisionali necessarie per garantirne la stabilità, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità civile e penale in caso di infortuni e di danni ricadrà pertanto sull'Appaltatore, restandone sollevato l'Ente Appaltante nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza.
15° - L'esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le prove che verranno in ogni tempo ordinate dalla Direzione dei Lavori, sui materiali o sui manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali e dei manufatti. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo, munendoli di suggelli a firma del Direttore dei Lavori e dell’Impresa nei modi più adatti a garantirne l'autenticità.
16° - Lo svolgimento, anche a nome e per conto dell’Ente Appaltante, di tutte le pratiche, (oneri e responsabilità relativi compresi), da condurre con le Amministrazioni dei diversi servizi pubblici che siano necessarie per lo svolgimento dei lavori, l'osservanza dei regolamenti e delle prescrizioni tecniche riferitesi ai lavori derivanti da leggi o norme Nazionali, Regionali, Comunali ecc. restando a carico dell'Impresa gli oneri relativi e le eventuali multe e responsabilità civili e penali per inadempienza.
17° - Il provvedere, come già specificato nel precedente articolo 25, alla stipulazione di una Polizza Assicurativa ai sensi dell’art. 103 del DLgs.
50/2016 e s.m.i. che tenga indenne l’Amministrazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio o di Regolare Esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
18° - L'osservanza delle norme vigenti, e di quelle che potessero essere emanate in corso d'opera, relative alle assicurazioni obbligatorie ed ogni altra eventuale disposizione di legge relativa alla Previdenza, Cassa Malattia, ecc., che sia emanata nel corso dei lavori.
L’Impresa sarà responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante, dell’osservanza di tutte le norme richiamate al presente punto, nonché ai punti seguenti, anche da parte degli eventuali Subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti.
Periodicamente nel corso dei lavori, la Direzione Lavori verificherà il possesso e la regolarità da parte dell’Appaltatore e dei Subappaltatori, della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti.
19° - L’esecuzione di ogni prova di carico che sarà ordinata dalla Direzione dei Lavori, su qualsiasi struttura o manufatto, sia esistente che di nuova costruzione , escludendo soltanto le prestazioni del Collaudatore.
20° - Il consentire l’uso anticipato delle opere, se richiesto dalla Direzione dei Lavori, senza che l’Appaltatore abbia diritto a compensi. Questi potrà però richiedere la redazione di apposito verbale circa lo stato di fatto, per essere garantito dai possibili danni che potessero derivare dall’uso stesso (vedi art. precedenti).
21° - La manutenzione ed il ripristino delle opere nella loro totalità e nei particolari, fino al Collaudo Provvisorio. Pertanto, ogni volta che se ne presenterà la necessità, l’Appaltatore sarà tenuto ad intervenire con operai,
mezzi d'opera e materiali propri, direttamente o su invito dell’Ente Appaltante, per eseguire tali opere manutentive, come precisato al precedente art. 17.
Nessun compenso spetterà per l'esecuzione di dette opere, intendendosi le stesse compensate con i pagamenti corrisposti. Nel caso in cui, nel periodo di manutenzione sopra indicato, si dovessero eseguire lavori di ripristino o di sistemazione in dipendenza di opere eseguite dall’Ente Appaltante o da terzi debitamente a ciò autorizzati dall’Ente stesso, l’Impresa sarà tenuta ad eseguire detti lavori, ma questi i quali saranno compensati con l’applicazione dei Prezzi Unitari indicati nel presente Capitolato.
22° - Il completo ripristino delle aree occupate dal cantiere; sarà a carico dell’Appaltatore l’onere dovuto all’eventuale occupazione di terreni privati al fine della realizzazione delle opere in progetto ed al danneggiamento di qualsiasi manufatto esistente, compresi gli alberi nelle proprietà pubbliche o private.
23° - Ogni ulteriore spesa ed onere, di qualsiasi natura, previsti o no, che saranno necessari o anche solamente opportuni, per consegnare in tempo utile le opere, complete di ogni parte, o per mantenerle fino al Collaudo Finale.
Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato sia nel compenso a corpo, sia negli importi di cui agli Elenchi Prezzi richiamati ai precedenti articoli del presente Capitolato.
L’Impresa non avrà perciò diritto di pretendere alcun ulteriore compenso al riguardo.
24° - La tenuta in cantiere di un giornale dei lavori da compilarsi quotidianamente da parte dell’Impresa con le annotazioni relative a: condizioni meteorologiche, mano d’opera presente in cantiere, opere in corso di esecuzione, attrezzatura tecnica impiegata, nonché quant’altro interessi l’andamento tecnico ed economico dei lavori.
Inoltre, sul giornale dei lavori saranno riportate tutte le circostanze e gli avvenimenti relativi ai lavori che potranno influire sui medesimi.
Su tale giornale saranno inoltre annotati gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del Responsabile del Procedimento e del Direttore dei Lavori, le relazioni inviate allo stesso R.U.P, i processi verbali di accertamenti, di fatti e di esperimento prove, le contestazioni, le sospensioni e le riprese lavori e le varianti disposte.
Il Direttore dei Lavori verificherà, in occasione di ogni visita, l’esattezza delle annotazioni ed aggiungerà le eventuali sue osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che riterrà opportune.
Articolo 41 - NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI
La misurazione e la valutazione delle opere sarà effettuata secondo quanto disposto dal Capitolato Speciale Tipo per appalti di lavori appartenenti alle Categorie elencate all’art. 3 del presente Capitolato, nonché dal Regolamento di Esecuzione ed Attuazione (D.P.R. 207/2010 e s.m.i.).
Nell’importo dei lavori contabilizzati sono comunque compresi tutti i maggiori oneri derivanti dalle difficoltà incontrate a causa della presenza di servizi pubblici (linee elettriche e telefoniche, gas, fognatura, acquedotto ecc.).
Articolo 42 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI - INVARIABILITÀ E REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTUALI
I prezzi unitari (in base ai quali sono stati valutati i lavori in appalto e le somministrazioni), sono indicati nell’Elenco Prezzi allegato al presente Capitolato e compensano, oltre alle spese generali ed utili dell'Impresa:
a. circa i materiali: ogni spesa (per fornitura, trasporto, cali, perdite, sprechi, movimenti in cantiere, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, al piede di qualunque opera;
b. circa gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali e per l’illuminazione del cantiere in caso di lavoro notturno;
c. circa i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera tutti i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
d. circa i lavori compiuti: tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, segnaletica diurna e notturna ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli o nell'Elenco Prezzi allegato al presente Capitolato.
I prezzi medesimi, depurati del ribasso d’asta iniziale, saranno utilizzati per la valutazione di eventuali opere in variante e si intendono accettati dall'Appaltatore, in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio.
Essi sono fissi ed invariabili.
Qualora i prezzi unitari delle opere in variante non compaiano nel suddetto Elenco Prezzi, per la valutazione delle stesse verranno utilizzati i Prezzi contenuti nel Prezzario della Regione Piemonte, edizione 2020; anche questi saranno soggetti al ribasso d’asta praticato per le opere a corpo di contratto. Vedasi al riguardo il precedente art. 7.
Articolo 43 - OPERE COMPIUTE
Le caratteristiche delle Opere Compiute riportate nell’allegato Xxxxxx Xxxxxx sono descritte, oltre che nelle singole voci dello stesso Xxxxxx, anche e soprattutto nelle prescrizioni riportate all’articolo 10 del Capitolato Speciale d'Appalto.
Qualora si verificassero incongruenze o contraddizioni, sarà valida la versione più completa e più favorevole per l’Amministrazione Appaltante.
Nei prezzi delle demolizioni e delle rimozioni è sempre compreso l’onere del trasporto dei materiali al piano strada, il carico ed il trasporto a discarica o a magazzino.
I prezzi di tutte le altre opere compiute comprendono sempre, se non meglio specificato, la fornitura di tutti i materiali occorrenti, ogni onere per la posa in opera, per i ponteggi, per i trasporti e per ogni altro magistero.