AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale X. Xxxxxxx n. 37 – 00000 XXXXXXX
DELIBERAZIONE
n. 2142 del 3-12-2021
O G G E T T O
Presa d’atto stipula accordi contrattuali ex art. 8-quinquies del D.Lgs. 502/1992 e art. 17 comma 3 della Legge Regionale 16/08/2002 n. 22 per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l’Azienda X.X.XX. 8 Berica e gli erogatori privati accreditati Casa di Cura Eretenia S.p.a., Casa di Cura Villa Berica S.p.a. e Casa di Cura Privata Villa Margherita S.r.l.
Triennio 2021-2023.
Proponente: Direzione Amministrativa di Ospedale - (DAO) Anno Proposta: 2021
Numero Proposta: 2348
Il Direttore dell’U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale, riferisce che:
“Le Strutture Casa di Cura Eretenia S.p.a, con sede legale in Vicenza, Viale Eretenio n. 12, Casa di Cura Villa Berica S.p.a., con sede legale di Vicenza, Via Capparozzo n. 10 e la Casa di Cura Privata Villa Margherita S.r.l., con sede legale in Arcugnano xxx Xxxxxxxxxxxx x. 0, sono soggetti in possesso dell'autorizzazione all'esercizio nonché di accreditamento istituzionale per l'erogazione di prestazioni di ricovero ospedaliero e di specialistica ambulatoriale, per conto del SSR, a favore dei cittadini residenti e non residenti nella Regione Veneto secondo la dotazione di funzioni, attività e specialità ambulatoriali e nel limite del numero dei posti letto previsto dalla vigente scheda di dotazione ospedaliera.
L'art. 8 quinquies del D.lgs. 502/92 e s.m.i. prevede che le Regioni e le Aziende X.X.XX. definiscano accordi con le strutture pubbliche ed equiparate e stipulino contratti con quelle private e con i professionisti accreditati, mentre l’art. 17, comma 3, L.R. 22/2002 disciplina i rapporti di cui all'articolo 8-quinquies precitato mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l'indicazione delle quantità e delle tipologie di prestazioni da erogare e le modalità delle verifiche e dei controlli.
Con D.G.R.V. del 5 luglio 2021 n. 925 intitolata: “Erogatori ospedalieri privati accreditati: criteri e determinazione dei tetti di spesa per il triennio 2021-2023 per l'assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale erogata nei confronti dei cittadini sia residenti nel Veneto che non residenti nel Veneto”, la Giunta Regionale del Veneto ha disciplinato i criteri e la determinazione dei tetti di spesa e dei volumi di attività per il triennio 2021-2023 per l'assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale erogata nei confronti dei cittadini sia residenti che non residenti nel Veneto e definito il sistema e le regole per l'erogazione e la remunerazione dell'attività in parola.
Per le prestazioni erogate dagli erogatori ospedalieri privati accreditati insistenti nel territorio dell’Azienda X.X.XX. n. 8 “Berica” a favore di utenti residenti in Veneto, i tetti finanziari massimi attribuiti sono riportati nelle tabelle allegato A e B della precitata D.G.R.V. 925/2021 e, per gli erogatori privati accreditati in argomento, sono i seguenti:
Casa di Cura Eretenia:
Prestazioni | Tetto Finanziario triennio 2021-2023 X.X.X. 000/0000 (xxx. A-B) | Rimodulazione ex D.G.R.V. 156/2020 | Tetto Finanziario triennio 2021-2023 (per anno) |
Attività di ricovero | 11.831.186 | 11.831.186 | |
Amb - area Laboratorio | 126.000 | 126.000 | |
Amb - area FKT | 0 | (+) 50.000 | 50.000 |
Amb - area Radiologia | 1.970.000 | 1.970.000 | |
Amb - area ALTRO (branca a visita) | 2.485.000 | (-) 50.000 | 2.435.000 |
TOTALE | 16.412.186 | - | 16.412.186 |
Casa di Cura Villa Berica:
Prestazioni | Tetto Finanziario triennio 2021-2023 D.G.R. 925/2021 (all. A-B) (per anno) |
Attività di ricovero | 11.145.618 |
Amb - area Laboratorio | 237.000 |
Amb - area FKT | 141.000 |
Amb - area Radiologia | 2.199.000 |
Amb- area ALTRO (branca a visita) | 2.650.814 |
TOTALE | 16.373.432 |
Casa di Cura Privata Villa Margherita:
Prestazioni | Tetto Finanziario triennio 2021- 2023 D.G.R. 925/2021 (all. A-B) (per anno) |
Attività di ricovero | 5.849.910 |
Amb - area ALTRO (branca a visita) | 0 |
TOTALE | 5.849.910 |
Per l’erogatore Casa di Cura Privata Villa Margherita S.r.l., su richiesta dell’Azienda X.X.XX. e per prestazioni in sospeso e in particolare sofferenza - branca di Neurologia: Visite e Studi EMG - in fase di contrattazione, e solo per l’anno 2021, è stato concordato un trasferimento di budget, pari ad € 50.000,00, dall’area ospedaliera a quella ambulatoriale, come riportato negli allegati 1, 2 e 3 allo specifico accordo contrattuale e qui di seguito dettagliato:
Prestazioni | Tetto Finanziario triennio 2021-2023 X.X.X. 000/0000 (xxx. A-B) | Rimodulazione anno 2021(*) | Tetto Finanziario solo anno 2021 |
Attività di ricovero | 5.849.910 | (-) 50.000 | 5.799.910 |
Amb - area ALTRO (branca a visita) | 0 | (+) 50.000 | 50.000 |
TOTALE | 5.849.910 | - | 5.849.910 |
Sulla base della DGR 925/2021, sia per l'assistenza ospedaliera che per l’attività ambulatoriale erogata dagli erogatori a favore di utenti residenti in Veneto, la Direzione Sanitaria, di concerto con la Direzione Medica ospedaliera, ha elaborato un’analisi sul fabbisogno quali-quantitativo di prestazioni, partendo dalle criticità sulla produzione storica. Da qui si è poi giunti ad un documento, concordato con
ciascun erogatore, che ha determinato i rispettivi volumi di attività, nella misura minima del 25% del tetto assegnato per l’attività ospedaliera e del 60% del tetto assegnato per l’attività ambulatoriale, come riportato nella scheda riepilogativa di budget del soggetto accreditato di cui all’allegato 1 dell’accordo e, in dettaglio, nelle schede di contrattazione ospedaliera e ambulatoriale di cui agli allegati 2 e 3 a ciascun accordo contrattuale concluso, redatto secondo lo schema tipo di cui alla D.G.R.V. 2170/2017 e di cui si propone la presa d’atto.
Per quanto riguarda i tetti di spesa per l’erogazione di prestazioni a favore di utenti NON residenti in Veneto da parte degli erogatori ospedalieri privati accreditati, la D.G.R.V. 925/2021 ha introdotto alcune modifiche alla precedente D.G.R.V. 15 novembre 2016 n. 1816.
Nello specifico, per la remunerazione delle prestazioni di ricovero ospedaliero erogate ai cittadini non residenti nel Veneto dagli erogatori ospedalieri privati accreditati, il tetto massimo e non superabile per ciascun erogatore è determinato, per ciascun anno del triennio 2021-2023, sulla base dell'importo relativo alle prestazioni ospedaliere ed ambulatoriali rese ad utenti residenti fuori regione nell’anno 2011.
In ottemperanza al quadro normativo sopra riportato, sono stati assegnati i seguenti tetti di spesa per prestazioni ospedaliere ed ambulatoriali rese da ciascun erogatore in favore di pazienti non residenti nel Veneto nel corso del triennio 2021-2023 (per ciascun anno) come riportato nella scheda riepilogativa di budget di ciascun soggetto accreditato e di cui all’allegato 1 di ciascun accordo contrattuale:
Casa di Cura Eretenia:
BUDGET ASSEGNATO cittadini NON residenti nel Veneto | Consuntivo Spesa Anno 2011 | Tetto spesa massima triennio 2021-2023 (per anno) |
Attività OSPEDALIERA | € 183.788,22 | € 183.800,00 |
Amb - area Laboratorio | € 2.618,80 | € 2.610,00 |
Amb - area FKT (Dgr 156/2020) | € 0,00 | € 0,00 |
Amb - area Radiologia | € 19.126,80 | € 19.120,00 |
Amb - area ALTRO (branca a visita) | € 11.088,35 | € 11.100,00 |
Totale complessivo | € 216.622,17 | € 216.630,00 |
Casa di Cura Villa Berica:
BUDGET ASSEGNATO cittadini NON residenti nel Veneto | Consuntivo Spesa Anno 2011 | Tetto spesa massima triennio 2021-2023 (per anno) |
Attività OSPEDALIERA | € 2.176.854,62 | € 2.176.900,00 |
Amb - area Laboratorio | € 5.134,70 | € 5.120,00 |
Amb - area FKT | € 639,50 | € 630,00 |
Amb - area Radiologia | € 17.194,60 | € 17.200,00 |
Amb - area ALTRO (branca a visita) | € 18.925,40 | € 18.900,00 |
Totale complessivo | € 2.218.748,82 | € 2.218.750,00 |
Casa di Cura Privata Villa Margherita:
BUDGET ASSEGNATO cittadini NON residenti nel Veneto | Consuntivo Spesa Anno 2011 | Tetto spesa massima triennio 2021-2023 (per anno) |
Attività OSPEDALIERA | € 1.451.912,08 | € 1.451.900,00 |
Amb - area ALTRO (branca a visita) | 0 | 0 |
Totale complessivo | € 1.451.912,08 | € 1.451.900,00 |
Ai sensi della precitata deliberazione giuntale, si precisa che non sono soggette ai limiti di spesa, come sopra determinati, le prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità erogate nel corso del triennio 2021-2023.
Pertanto, sulla scorta dei ricoveri già erogati nel periodo gennaio-settembre 2021 a pazienti non residenti in Veneto presso erogatori privati accreditati ospedalieri insistenti sul territorio dell’Azienda X.X.XX. n. 8 “Berica, con riferimento alle suddette prestazioni ospedaliere ed ambulatoriali rese da ciascun erogatore in favore di pazienti non residenti nel Veneto nel corso del triennio 2021-2023, si stima un costo pari ad Euro 3.795.400,00=”.
Alla luce di quanto sopra rappresentato, si propone di prendere atto della stipula degli accordi contrattuali con gli erogatori privati accreditati Casa di Cura Eretenia S.p.A., Casa di Cura Villa Berica
S.p.A. e Casa di Cura Privata Villa Margherita S.r.l., nonché dei relativi allegati 1, 2 e 3 a ciascun accordo, contenenti rispettivamente la scheda riepilogativa di budget di ciascun erogatore privato accreditato nonché le tabelle di fabbisogno ospedaliero e ambulatoriale, che si allegano alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
La spesa complessiva da porre a carico del Bilancio Sanitario, per ciascun anno del triennio 2021-2023, ammonta a Euro 45.198.528,00= di cui:
- Euro 28.776.714,00= per le prestazioni in regime di ricovero in favore di utenti residenti nel Veneto, di cui negoziato tra le Parti un importo di Euro 8.320.714,00;
- Euro 7.608.000,00= per prestazioni ospedaliere rese ad utenti non residenti in Veneto, di cui Euro 3.812.600,00=, calcolati con riferimento alle prestazioni rese ad utenti residenti fuori regione consuntivato per l’anno 2011 in ossequio alla deliberazione giuntale, ed Euro 3.795.400,00= quantificati sulla base della proiezione delle prestazioni di ricovero di alta specialità consuntivate nel periodo gennaio-settembre 2021 dalle tre strutture accreditate e da considerarsi non soggette ai limiti di spesa sopra determinati;
- Euro 8.513.814,00= per le prestazioni specialistiche ambulatoriali in favore di utenti residenti nel Veneto, di cui negoziato tra le Parti un importo lordo di Euro 6.477.430,00=, al netto di Euro 1.345.000,00= riferiti a quote di compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket), da parte dell’utenza sulla base della proiezione del valore consuntivato nel periodo gennaio-settembre 2021;
- Euro 300.000,00= per prestazioni ambulatoriali rese ad utenti residenti in altre regioni (escluso Veneto), calcolati entro il tetto complessivo assegnato, al netto delle quote di compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket) da parte dell’utenza sulla base della proiezione del valore consuntivato nel periodo gennaio-settembre 2021.”
Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.
I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.
Sulla base di quanto sopra
IL DIRETTORE GENERALE XXXXXXXX
1. di prendere atto della stipula degli accordi contrattuali, che si allegano alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, tra l’Azienda X.X.XX. 8 Berica e i seguenti erogatori privati accreditati:
➢ Casa di Cura Eretenia S.p.A., con sede legale a Vicenza, Viale Eretenio n. 12, C.F. e P.IVA. 00444840243;
➢ Casa di Cura Villa Berica S.p.A., con sede legale a Vicenza, Via Capparozzo n. 10, C.F.
06002511001 e P.IVA. 02933770246;
➢ Casa di Cura Privata Villa Margherita S.r.l. con sede legale a Xxxxxxxxx (XX), Xxx Xxxxxxxxxxxx x. 0, C.F. e P.IVA. 03272190244;
2. di prendere atto degli allegati n. 1, n. 2 e n. 3 agli accordi contrattuali di cui al precedente punto 1 e contenenti, per ciascun erogatore privato accreditato, rispettivamente la scheda riepilogativa di budget di ciascun erogatore privato accreditato, le tabelle di fabbisogno ospedaliero e le tabelle di fabbisogno ambulatoriale, come allegati a ciascun accordo;
3. di dare atto che la spesa derivante dagli accordi contrattuali di cui al punto precedente è pari a complessivi Euro 45.198.528,00= e che la stessa trova riferimento nel bilancio sanitario di ciascun anno per il triennio 2021-2023:
➢ CDEL 55.04.000015 (ricoveri Veneto) Euro 28.776.714,00=
➢ CDEL 55.04.000018 (ricoveri fuori Veneto) Euro 7.608.000,00=
➢ CDEL 55.04.000058 (ambulatoriali – Spec. Veneto) Euro 4.627.814,00=
➢ CDEL 55.04.000060 (ambulatoriali – Diagn. Veneto) Euro 3.886.000,00=
➢ CDEL 55.04.000085 (ambulatoriali – Spec. e Diagn. fuori Veneto) Euro 300.000,00=
4. di autorizzare la Direzione Sanitaria, coadiuvata dalla Direzione Medica ospedaliera, all’ eventuale rimodulazione della tipologia e/o quantità delle prestazioni riportate nelle singole tabelle di fabbisogno, ospedaliero e ambulatoriale (allegati 2 e 3) per gli anni 2022 e 2023, previa stipula di specifici addendum, sulla base di mutate criticità nell’offerta locale e anche su istanza dei singoli erogatori, sempre nei limiti dei tetti di spesa assegnati;
5. di demandare alla U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale gli adempimenti amministrativi conseguenti alla stipula degli accordi di cui al precedente punto 1;
6. di trasmettere copia del presente provvedimento, e relativi allegati, alla Regione del Veneto – Direzione Programmazione Sanitaria - LEA;
7. di pubblicare la presente all’Albo dell’Ente e nel sito internet aziendale alla pagina “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
*****
Parere favorevole, per quanto di competenza:
Il Direttore Amministrativo (Xxx.xx dr. Xxxxxxxx Xxxxxx)
Il Direttore Sanitario (Xxx.xx dr. Xxxxxxxxx Xxxxx)
Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari (Xxx.xx dr. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx)
IL DIRETTORE GENERALE
(X.xx digitalmente Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx)
Documento Firmato digitalmente da XXXXXXXX Xxxxx Xxxxxxxxxx in data 03/12/2021 alle ore 12:22
Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.
Il presente atto è proposto per la pubblicazione in data 4-12-2021 all’Albo on-line dell’Azienda con le seguenti modalità:
Oggetto e contenuto
Copia del presente atto viene inviato in data 4-12-2021 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).
IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI DELL’UOC AFFARI GENERALI
CONTRATTO
tra
l’Azienda X.X.XX n. 8 “Berica” di Vicenza (di seguito "Azienda X.X.XX") rappresentata dal Direttore Generale pro tempore, dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, con sede in Vicenza via Rodolfi n. 37 C.F. e P.IVA 02441500242;
e
la Casa di Cura Eretenia S.p.a. (di seguito “erogatore privato accreditato”) in persona dell’Amministratore Delegato rag. Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxx, nato ad Arzignano (VI) il 28/07/1965, con sede in Vicenza in viale Eretenio n. 12, C.F. - P.IVA 00444840243,
Premesso che:
- la Casa di Cura Eretenia S.p.A. è soggetto in possesso dell'autoriz- zazione all'esercizio ai sensi del Decreto Dirigenziale di Azienda Zero del 13 dicembre 2019, n. 439, successivamente integrato con Decreto Dirigenziale di Azienda Zero del 14 maggio 2020 n. 97 e dell'accredi- tamento istituzionale di cui alla D.G.R.V. n. 1097 del 6 agosto 2020 per l'erogazione di prestazioni di ricovero ospedaliero e di specialistica ambulatoriale, per conto del Servizio Sanitario Regionale (S.S.R.) a favore dei cittadini residenti e non residenti nella Regione Veneto se- condo la dotazione di funzioni, attività e specialità ambulatoriali e nel limite del numero dei posti letto previsto dalla vigente scheda di dota- zione ospedaliera (allegato n.1);
- l'art. 8 quinquies del d.lgs. 502/92 e successive modifiche prevede che la Regione e l'Azienda X.X.XX definiscano accordi con le strutture
pubbliche ed equiparate e stipulino contratti con quelle private e con i professionisti accreditati;
- ai sensi dell'art. 17, comma 3, della L.R. 16 agosto 2002, n. 22, la Giunta Regionale disciplina i rapporti di cui all'articolo 8-quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l'indicazione delle quantità e delle tipologie di prestazioni da erogare e le modalità delle verifiche e dei controlli;
- ai sensi dell’art. 17 comma 4 della L.R. 16 agosto 2002 n. 22 il Diret- tore Generale dell’Azienda X.X.XX. territorialmente competente prov- vede alla stipula dei relativi accordi contrattuali;
- la L.R. 25 ottobre 2016, n. 19, ha istituito l'Azienda Zero, individuan- do le funzioni assegnate alla stessa;
- la D.G.R.V. n. 925 del 5 luglio 2021 disciplina i criteri e la determina- zione dei tetti di spesa e dei volumi di attività per il triennio 2021-2023 per l'assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale erogata nei confronti dei cittadini sia residenti che non residenti nel Veneto e definisce il sistema e le regole per l'erogazione e la remunerazione dell'attività in parola.
Tutto ciò premesso e considerati il livello di spesa e i volumi di attività individuati dalla Regione ai sensi della normativa vigente;
si conviene e si stipula il seguente: Art. 1 - Oggetto
L'erogatore privato accreditato eroga, per conto e con oneri a carico del servizio sanitario regionale, le prestazioni sanitarie - rientranti
nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza, nonché degli eventuali livelli integrativi regionali - di ricovero ospedaliero, in regime ordinario e diurno (day-hospital – day-surgery), di day-service nonché di assi- stenza specialistica ambulatoriale, di diagnostica strumentale e di la- boratorio, nel rispetto delle funzioni, attività, specialità indicati nella delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 1097 del 6 agosto 2020 (nuovo riferimento normativo) e nel rispetto dei tetti di spesa e di attivi- tà stabiliti dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 925 del 5 luglio 2021 (nuovo riferimento normativo) e precisati dall’Azienda Sanitaria negli allegati nn. 2 e 3 al presente accordo contrattuale, secondo una ca- lendarizzazione articolata in dodicesimi nell’arco dell’anno solare, fatte salve le esigenze dettagliate dall’Azienda X.X.XX., con una fluttuazio- ne massima del 15%.
In attuazione di quanto disposto dalla DGR N. 597/2017, il presente accordo contrattuale ha quale propria causa il concorso dell’erogatore privato all’ottimizzazione dell’offerta complessiva dell’Azienda nella quale insiste e delle altre Aziende X.X.XX., ed è funzionale al soddi- sfacimento dei bisogni di assistenza della popolazione di riferimento, nei limiti risultanti dai livelli di spesa e dai volumi di attività fissati dalla Regione Veneto.
Art. 2 - Governo delle liste d’attesa
La Regione del Veneto promuove il governo delle liste d'attesa al fine di garantire a tutti gli assistiti un accesso equo alle migliori prestazioni sanitarie, in un luogo e con una tempistica adeguati, nonché la sicu- rezza delle stesse, mediante l'individuazione di strategie per la gestio-
ne delle criticità, in conformità del Piano Nazionale di governo delle li- ste di attesa.
Per le finalità di cui al comma 1, le Aziende UU.LL.SSSS. e ospedalie- re, anche tramite gli erogatori privati accreditati, devono rispettare nei
confronti dei propri assistiti i tempi massimi di attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all’art. 38 L.R. n. 30 del 30/12/2016.
Gli erogatori pubblici e gli erogatori privati accreditati ospedalieri e ambulatoriali nominano il proprio CUP Manager con il compito di or- ganizzare e monitorare i processi di prenotazione ed erogazione delle prestazioni sanitarie.
Art. 3 - Obblighi dell'erogatore privato accreditato
Allo scopo di garantire la continuità assistenziale, l'erogatore privato accreditato si impegna ad effettuare un'adeguata programmazione della propria offerta sanitaria distribuendo la stessa, senza soluzione di continuità, nell'arco dell'intero anno.
L'erogatore privato accreditato nell'esercizio della propria attività ga- rantisce l'osservanza di tutte le norme di legge, regolamenti, e co- munque, delle norme di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, ivi com- presi quelli emanati da ANAC in relazione ad ogni aspetto relativo all'esercizio della propria attività. Si impegna, in particolare, all'osser- vanza della disciplina nazionale e regionale in materia di:
a) tariffe per le prestazioni di ricovero ospedaliero, come eventual- mente rimodulate previo accordo tra le parti;
b) tariffe per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, come even- tualmente rimodulate previo accordo tra le parti;
c) verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario;
d) incompatibilità del personate adibito all'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo nonché dei titolari di una partecipazione nel soggetto erogatore privato accreditato;
e) utilizzo dei ricettari;
f) rispetto dei protocolli di appropriatezza erogativa e prescrittiva;
g) compartecipazione alle spese da parte del cittadino;
h) completa integrazione, tramite il Centro Unico di Prenotazione (CUP) dell'Azienda X.X.XX, delle agende relativamente alle prestazio- ni ambulatoriali; assicura l’erogazione delle prestazioni nel rispetto dei
tempi previsti dalle nuove classi di priorità (B,D,P), assicurando lo svi-
luppo costante delle agende con almeno 120 gg. di apertura al fine di permettere la prenotazione delle prestazioni di classe “P” Program- mabile.
Qualora l’erogatore prenotasse ed erogasse al di fuori dei tempi
delle classi di priorità in modalità “garantita 1”, tali prestazioni
non potranno essere oggetto di remunerazione;
i) integrazione con l'Azienda X.X.XX delle agende relativamente alle prestazioni di ricovero;
j) tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l’espletamento del servizio;
k) sistema informativo sanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'Azienda X.X.XX, della Regione e dei Ministeri della Salute e delle Finanze;
L'erogatore privato accreditato deve, inoltre:
I. assicurare livelli di qualità delle tecnologie e dei presidi sanitari che garantiscano i parametri di qualità efficienza e sicurezza delle at- tività sanitarie;
II. rispettare quanto disposto dalla D.G.R. n. 610 del 29 aprile 2014 avente ad oggetto "Definizione dei valori minimi di riferimento per il personate di assistenza del comparto dedicato alle aree di de- genza ospedaliera. Articolo 8, comma 1, della L.R. 29 giugno 2012, n.
23. Deliberazione n. 179/CR del 30 dicembre 2013” pena la revoca dell'accreditamento”;
III. adempiere a quanto previsto dall'art. 1, comma 5, lett. b), del
D.M. 2 aprile 2015, n. 70.
IV. concorrere all'ottimizzazione dell'offerta complessiva dell'A- zienda X.X.XX., orientando la propria attività in relazione agli indirizzi della programmazione regionale e locale e agli effettivi bisogni dei cit- tadini, nel rispetto dei tempi massimi di attesa previsti per le diverse classi di priorità delle prestazioni;
L'erogatore privato accreditato comunica con congruo anticipo even- tuali sospensioni di funzioni o attività sanitarie, oggetto del presente accordo; il preavviso dev'essere tale da garantire continuità assisten- ziale e da evitare disagio all'utenza.
L'erogatore privato accreditato assicura l’osservanza delle regole di correttezza e di buona fede nell'esecuzione dell'accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile. L'erogatore privato ac- creditato, tenuto conto dei criteri e dei volumi di attività stabiliti dalla programmazione regionale per gli anni 2021, 2022 e 2023, giusta
D.G.R. n. 925 del 5 luglio 2021, eroga assistenza ospedaliera e pre- stazioni sanitarie ambulatoriali nelle funzioni/attività/specialità accredi- tate, per conto e con oneri a carico del S.S.R., ai cittadini residenti nel Veneto, nel limite dei tetti e delle modalità stabilite con la summenzio- nata D.G.R. n. 925/2021.
L’erogatore privato è tenuto a garantire le tipologie di prestazioni spe- cialistiche richieste dall’Ulss all’interno della singola macro-area, og- getto della presente contrattazione come riepilogate nell’allegato 3); Trimestralmente l’X.X.XX. effettuerà controlli incrociati tra il flusso SPS (Schede Prestazioni Specialistiche) delle prestazioni erogate e le pre- stazioni richieste dall’Azienda. In caso di scostamento maggiore del 15% sulle quantità richieste per tipologia, all’interno della singola ma- cro-area, sarà cura dell’Azienda richiamare l’erogatore ad un più cor- retto e puntuale rispetto della programmazione contrattata.
L’erogatore privato si impegna inoltre ad erogare l’assistenza ospeda- liera e le prestazioni ambulatoriali per conto e con oneri a carico del
S.S.N. ai cittadini non residenti nel Veneto secondo le disposizioni regionali vigenti nel corso del rapporto e nel rispetto di eventuali ac- cordi specifici tra la Regione del Veneto e altre Regioni, con le tipolo- gie, il volume e le modalità ivi indicate.
L'erogatore privato accreditato accetta il sistema di remunerazione del finanziamento a funzione se dovuto.
Si conferma, per l’erogatore privato accreditato, l’obbligo di integra- zione con il sistema regionale “fascicolo sanitario” per quanto concer- ne i processi di alimentazione dello stesso con la documentazione
prodotta in tutti i regimi erogativi. Si richiede, inoltre, l’adeguamento degli applicativi in uso agli erogatori privati accreditati in modo da po- tersi interfacciare con il sistema CUP aziendale secondo gli standard redatti nell’ambito del progetto SIO.
Art. 4 - Obblighi dell'Azienda X.X.XX
L'Azienda X.X.XX garantisce l’osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l’esercizio della propria attività.
L'Azienda X.X.XX effettua le attività di verifica e controllo sull'applica- zione del presente accordo tramite il proprio Nucleo di Controllo Aziendale.
L’Azienda X.X.XX. può effettuare accertamenti a campione sull’effettiva esecuzione delle prestazioni, sulla regolarità e qualità del servizio.
L'Azienda X.X.XX comunica tempestivamente all'erogatore privato ac- creditato ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo ai fini della modifica del medesimo nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dall'erogatore privato accreditato. Art. 5 - Remunerazione e pagamento delle prestazioni
La remunerazione delle prestazioni avviene utilizzando la tariffa in vi- gore al momento dell'esecuzione della prestazione stessa, nei termini di legge, e secondo quanto disciplinato dalla Giunta Regionale con la D.G.R. n. n. 925/2021 relativa ai tetti di spesa.
II tempo di pagamento delle prestazioni erogate previsto è di 60 giorni dal ricevimento della fattura. Il pagamento delle prestazioni non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di ac- certamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in par- xx.Xxx. 6 – Controlli
Ferme restando le attività di verifica e controllo sull’applicazione del presente accordo contrattuale da parte dell’Azienda X.X.XX. tramite il proprio Nucleo di Controllo Aziendale, e gli eventuali accertamenti a campione di cui all’art. 4 che precede, l’erogatore privato prende atto del dovere funzionale dell’Azienda X.X.XX. di procedere in qualsiasi momento a verifiche sulla qualità, efficacia e congruità delle presta- zioni erogate, alla loro funzionalizzazione all’ottimizzazione dell’offerta complessiva dell’Azienda X.X.XX., nonché dell’idoneità dei locali e delle apparecchiature in uso presso l’erogatore privato accreditato, ferma restando ogni competenza dell’Azienda X.X.XX. in materie di igiene delle strutture sanitarie e di medicina del lavoro. A tale scopo l’erogatore privato accreditato metterà a disposizione la documenta- zione sanitaria e amministrativa inerente l’attività svolta.
Art. 7 - Requisiti autorizzativi e di accreditamento
L'erogatore privato accreditato si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa sta- tale e regionale vigente. Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni nel rispetto degli standards previsti dalla legge regionale n. 22/2002 e
s.m.i. e dai provvedimenti attuativi della stessa, con iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.
Art. 8 - Durata dell’accordo
Il presente accordo ha durata dall’01/01/2021 al 31/12/2023, e co- munque non oltre la validità del provvedimento di accreditamento isti- tuzionale.
L’eventuale revisione del budget, in vigenza del presente accordo, comporterà la ridefinizione del contenuto degli allegati 2 (fabbisogno ospedaliero) e 3 (fabbisogno ambulatoriale) e del relativo budget as- segnato alla struttura.
In vigenza del presente accordo, anche il fabbisogno contrattato di cui agli allegati precitati potrebbe essere annualmente rivisto in conside- razione di esigenze specifiche dell’Azienda o a seguito di istanza da parte dell’erogatore privato accreditato, a iso risorse e previo specifico addendum.
Non è ammessa proroga automatica e/o tacita.
In caso di cessazione dell’attività su iniziativa dell’erogatore, il mede- simo dovrà darne preventiva comunicazione all’azienda con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo comunque la continuità delle presta- zioni per tale periodo e la rifusione dei costi di aggiornamento delle prenotazioni.
Art. 9 - Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto
L'erogatore privato accreditato accetta che:
- l’accreditamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non sia ce- dibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il tra- sferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'Azienda X.X.XX; la cessione del contratto a terzi non autorizzata non produce
effetti nei confronti dell'Azienda X.X.XX; l’erogatore subentrato dovrà stipulare un nuovo contratto riportante lo stesso contenuto pattizio del presente accordo contrattuale o, nel caso in cui la cessione di autoriz- zazione all’esercizio e di accreditamento siano state preventivamente autorizzate, potrà subentrare nel presente accordo contrattuale agli stessi patti e condizioni solo previa determina dirigenziale di autoriz- zazione all’esercizio di Azienda Zero e nuovo provvedimento regiona- le di accreditamento istituzionale;
- ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. ces- sione di ramo d’azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare, etc.) ed oggettive (ad es. spostamento sede operativa) dell’erogatore privato accreditato, deve essere tempestivamente comunicato alla Regione e all’Azienda X.X.XX.
L'Azienda X.X.XX, in tali casi, si riserva di risolvere o meno il presente accordo contrattuale, fornendo all'erogatore privato accreditato decisione motivata. La Regione opererà le verifiche di propria compe- tenza.
Il presente accordo si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:
a) perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo all'erogatore privato accreditato previamente accertato dall'Azienda X.X.XX;
b) accertamento dell’insussistenza dei requisiti prescritti per l’autorizzazione all’esercizio o per l’accreditamento;
c) accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;
d) accertata incapacità di garantire la causa e la funzionalizzazione del presente accordo contrattuale di cui all’art. 1 che precede;
e) accertamento di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti operanti per l’erogatore privato accreditato e i relativi titolari di parteci- pazioni;
f) esito interdittivo delle informazioni antimafia ai sensi e per gli effetti degli artt. 10 e 11 comma 2 del D.P.R. n. 252/1998 nonché dell’art. 83 commi 1 e 2 del D.Lgs. 159/2011” avente per oggetto “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione”.
L’Azienda X.X.XX. intima per iscritto di sanare le inadempienze asse- gnando all’erogatore un congruo termine per la rimozione delle mede- sime. Decorso il termine senza la rimozione delle inadempienze l’accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
Nei casi di risoluzione di diritto viene, previa diffida, disposta la revoca dell’affidamento.
L'Azienda X.X.XX si riserva di sospendere in via cautelare, con appo- sito atto contenente l'indicazione della durata della sospensione, l’efficacia del presente accordo per il tempo necessario ai fini della ve- rifica delle circostanze che determinano la risoluzione di diritto e si ri- serva di disporre analoga sospensione per un tempo espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del servizio.
Art. 10 – Trattamento dei dati personali e/o sensibili e nomina di
Responsabile esterno del trattamento dei dati
Ai sensi del nuovo Regolamento Europeo (n. 2016/679) sulla privacy,
approvato il 27 aprile 2016 ed entrato in vigore su tutto il territorio na- zionale a partire dal 25/05/2018, nonché delle disposizioni legislative di cui al vigente Codice della privacy (D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.), l’Azienda Ulss 8 Berica nomina l’erogatore privato quale Responsabile Esterno del trattamento dei dati personali raccolti nell’espletamento delle attività prestate ai sensi del presente contratto. Detta nomina dovrà essere esercitata nei limiti strettamente necessari allo svolgi- mento delle attività oggetto del presente accordo, entro comunque i fini istituzionali previsti per l’Azienda e nel rispetto della precitata nor- mativa in materia.
L’Erogatore privato, nella qualità sopra descritta, si impegna, in parti- colare, ad operare nel continuativo rispetto dei principi posti dalla vi- gente normativa sopra citata, garantendo che i dati personali “partico- lari categorie di dati” di cui all’art. 9 Regolamento vengano trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, esattezza, pertinenza e completezza all’interno del singolo trattamento; si impegna inoltre a mantenere la più completa riservatezza sui dati trattati e sulla tipologia di trattamento effettuata e a conservare i dati per un periodo non su- periore a quello strettamente necessario per gli scopi del trattamento. L’erogatore privato si impegna altresì, da ultimo, a porre in essere le misure di sicurezza disposte dalla normativa vigente, allo scopo di ri- durre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di dati personali nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità per le quali i medesimi vengono raccolti.
Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati persona- li.
Art. 11 - Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni
nazionali e regionali.
Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente ac- cordo contrattuale qualora intervengano nuove disposizioni nazionali o regionali che contengano indicazioni in materia delle obbligazioni assunte, che andranno pertanto innovate, in applicazione del principio di buona fede oggettiva e di ragionevolezza, previo parere favorevole della Regione Veneto.
Art. 12 - Modifiche e integrazioni dell’accordo contrattuale
Eventuali modifiche al presente accordo contrattuale, potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione.
Eventuali integrazioni al presente accordo contrattuale, finalizzate al perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria regiona- le e locale, potranno essere inserite previo consenso di entrambe le parti.
Art. 13 - Controversie
Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo, non risolte bonariamente tra le parti, verranno devolute, in via esclusiva, al giudice competente del Foro di Vicenza.
Art. 14 - Registrazione
Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642, assolta in forma virtuale con contrassegno
nn. 01180566565369, 0118566565358, 01180566565347 e
01180566565335 (4 marche da 16,00) del 28/10/2020 – Imposta bollo pari a Euro 64,00; e a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5°, 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 a cura ed a spese della parte richiedente.
Art. 15 - Norma di rinvio
Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.
Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ, si appro- vano e distintamente si sottoscrivono le previsioni contrattuali di cui agli Artt. 1 (Oggetto), 2 (Governo delle liste d’attesa), 3 (Obblighi dell’erogatore privato accreditato), 9 (Eventi modificativi e cause di ri- soluzione del contratto), 13 (Controversie).
Sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005.
Per X.X.XX. n. 8 “Berica”
Il Direttore Generale - Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Casa di Cura Eretenia S.p.A.
L’Amministratore Delegato - Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxx
Allegato 1_Budget Assegnati
CASA DI CURA ERETENIA S.P.A. SCHEDA SOGGETTO ACCREDITATO
BUDGET ASSEGNATO cittadini residenti nel Veneto | BUDGET ASSEGNATO D.G.R.V. 925/2021 triennio 2021-2023 (per anno) | % di contrattazione MINIMA | Quota Budget soggetta a contrattazione triennio 2021-2023 (per anno) | |
attività OSPEDALIERA | 11.831.186,00 | 25% | 2.957.796,50 | |
Amb - area Laboratorio | 126.000,00 | |||
Amb - area FKT (Dgr 156/2020) | 50.000,00 | |||
Amb - area Radiologia | 1.970.000,00 | |||
Amb - area ALTRO (branca a visita) | 2.435.000,00 | |||
attività AMBULATORIALE | 4.581.000,00 | 60% | 2.748.600,00 | |
TOTALE | 16.412.186,00 | 5.706.396,50 |
BUDGET ASSEGNATO cittadini NON residenti nel Veneto | Consuntivo Spesa Anno 2011 | Tetto spesa massima triennio 2021-2023 (per anno) | ||
attività OSPEDALIERA (*) | 183.788,22 | 183.800,00 | ||
Amb - area Laboratorio | 2.618,80 | 2.610,00 | ||
Amb - area FKT (Dgr 156/2020) | 0,00 | 0,00 | ||
Amb - area Radiologia | 19.126,80 | 19.120,00 | ||
Amb - area ALTRO (branca a visita) | 11.088,35 | 11.100,00 | ||
Totale complessivo | 216.622,17 | 216.630,00 |
(*) con esclusione dei ricoveri ad Alta Specialità.
Funzioni esercitate in regime di ricovero (D.G.R.V. 1097/2020)
AREA FUNZIONE OPERATIVA | CODI CE | FUNZIONI | NOTE | PL Veneto | PL extra-regione |
MEDICA | 26 | Medicina Generale | Con attività di cardiologia.Senza attività di Elettrosisiologia ed Emodinamica | 30 | 0 |
CHIRURGIA | 9 | Chirurgia generale | Con attività di Ginecologia, Oculistica, Otorinolaringoiatria e Urologia | 12 | 1 |
98 | Day Surgeri multidisciplinare | Attività in regime diurno/ambulatoriale | 10 | 0 | |
36 | Ortopedia e Traumatologia | 10 | 0 | ||
TERAPIA INTENSIVA | 49 | Posti letti terapia intensiva | 2 | ||
RIABILITATIVA | 56 | Recupero e Riabilitazione Funzionale | 10 | 2 |
Totale PL Accreditati 74 3
Funzioni esercitate in regime ambulatoriale (D.G.R.V. 1097/2020)
Macro Area | Codice branca specialistica | |
1 - LAB | 03 | Medicina di laboratorio |
2 - FKT | 56 | Medicina Fisica e Riabilitazione |
3 - RAD | 69 | Radiologia diagnostica |
4 - ALTRO | 08 | Cardiologia |
4 - ALTRO | 09 | Chirurgia generale |
4 - ALTRO | 18 | Ematologia |
4 - ALTRO | 26 | Medicina generale |
4 - ALTRO | 34 | Oculistica |
4 - ALTRO | 36 | Ortopedia e Traumatologia |
4 - ALTRO | 37 | Ostetricia e ginecologia |
4 - ALTRO | 38 | Otorinolaringoiatria |
4 - ALTRO | 43 | Urologia |
4 - ALTRO | 58 | Gastroenterologia limitatamente alle prestazioni di endoscopia digestiva |
4 - ALTRO | 68 | Pneumologia |
CASA DI CURA ERETENIA S.P.A.
Allegato 2 - Fabbisogno Ospedaliero
CONTRATTAZIONE PRESTAZIONI DI RICOVERO 01/01/2021 - 31/12/2023
Area | Descrizione | DRG /mdc | N. indicativo ricoveri 2021-2023 (per anno) | Importo indicativo 2021-2023 (per anno) |
RRF 56 | Riabilitazione ortopedica (circa n. 2/3 accoglimenti a settimana, compresi casi complicati da poli- patologie/comorbilità) | MDC 8 | 200 | 740.000,00 |
Area Medica cod 26 | Area Medica (da PS + trasferimenti) 5 pz/sett. | VARI | 300 | 1.125.000,00 |
AREA CHIRURGICA | area chirurgica da PS : fratture femore e arti : 6 pz settimana | ortopedia | 300 | 1.095.000,00 |
Budget contrattato (budget assegnato di Euro 11.831.186,00) | 2.960.000,00 | |||
pari al 25,02% |
Le quote assegnate nella presente scheda sono una indicazione quali/quantitativa di fabbisogno fatta salva la possibilità di un modifiche tra le aree sanitarie individuate, a seconda di nuovi e diversi fabbisogni discrezionalmente valutati dall'Azienda X.X.XX. n. 8 "Berica".
Tutti i ricoveri della presente scheda dovranno essere obbligatoriamente segnalati nel flusso SDO valorizzando il campo ISTCOMP = "INTRA", al fine di consentire all'X.X.XX. un analitico e puntuale controllo.
Allegato 3 - Fabbisogno Ambulatoriale
CASA DI CURA ERETENIA S.P.A.
CONTRATTAZIONE PRESTAZIONI AMBULATORIALI 01/01/2021 - 31/12/2023
ELENCO PRESTAZIONI INDICATIVE | TARIFFA MEDIA | QTA contrattata 2021-2023 (per anno) | VALORE indicativo contrattato 2021- 2023 (per anno) | |
008 | CARDIOLOGIA | |||
89.7A.3 | PRIMA VISITA CARDIOLOGICA. | 35,05 | 1.300 | 45.565 |
89.01.3 | VISITA CARDIOLOGICA DI CONTROLLO. | 14,25 | 600 | 8.550 |
88.72.1 | ECOGRAFIA CARDIACA | 99,11 | 2.300 | 227.957 |
88.72.2 | ECODOPPLERGRAFIA CARDIACA A riposo. | |||
88.72.3 | ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA CARDIACA A riposo e dopo prova fisica o farmacologica | 111,65 | 100 | 11.165 |
88.73.5 | ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA DEI TRONCHI SOVRAAORTICI. | 47,50 | 1.300 | 61.750 |
88.77.4 | ECOCOLORDOPPLER DEGLI ARTI INFERIORI ARTERIOSO O VENOSO. A riposo. | 47,50 | 1.100 | 52.250 |
88.77.6 | ECOCOLORDOPPLER DEGLI ARTI SUPERIORI ARTERIOSO O VENOSO. | 47,50 | 200 | 9.500 |
89.43 | TEST CARDIOVASCOLARE DA SFORZO CON CICLOERGOMETRO. | 60,30 | 200 | 12.060 |
89.50 | ELETTROCARDIOGRAMMA DINAMICO. (Holter) | 67,05 | 600 | 40.230 |
89.52 | ELETTROCARDIOGRAMMA. | 12,55 | 600 | 7.530 |
89.61.1 | MONITORAGGIO CONTINUO [24 Ore] DELLA PRESSIONE ARTERIOSA. | 44,70 | 90 | 4.023 |
Sub-totale Cardiologia | 8.390 | 480.580 | ||
009 | CHIRURGIA | |||
89.7A.4 | PRIMA VISITA CHIRURGICA GENERALE. | 20,50 | 1.400 | 28.700 |
89.01.4 | VISITA CHIRURGICA DI CONTROLLO. | 14,25 | 400 | 5.700 |
Sub-totale Chirurgia | 1.800 | 34.400 | ||
034 | OCULISTICA | |||
13.71 | INSERZIONE DI CRISTALLINO ARTIFICIALE INTRAOCULARE AL MOMENTO DELL'ESTRAZIONE DI CATARATTA | 1.225,00 | 100 | 122.500 |
95.02 | PRIMA VISITA OCULISTICA | 20,50 | 300 | 6.150 |
89.01.D | VISITA OCULISTICA DI CONTROLLO | 14,25 | 300 | 4.275 |
Sub-totale Oculistica | 700 | 132.925 | ||
036 | ORTOPEDIA | |||
89.7B.7 | PRIMA VISITA ORTOPEDICA | 20,50 | 4.000 | 82.000 |
89.01.G | VISITA ORTOPEDICA DI CONTROLLO. | 14,25 | 800 | 11.400 |
Sub-totale Ortopedia | 4.800 | 93.400 | ||
037 | OSTETRICIA E GINECOLOGIA | |||
88.79.7 | ECOGRAFIA TRANSVAGINALE. | 46,90 | 470 | 22.043 |
89.26.1 | PRIMA VISITA GINECOLOGICA - | 20,50 | 1.200 | 24.600 |
89.26.2 | VISITA GINECOLOGICA DI CONTROLLO | 14,25 | 400 | 5.700 |
Sub-totale Ogn | 2.070 | 52.343 | ||
043 | UROLOGIA | |||
89.7C.2 | PRIMA VISITA UROLOGICA/ANDROLOGICA. | 20,50 | 2.600 | 53.300 |
89.01.Q | VISITA UROLOGICA DI CONTROLLO. | 14,25 | 400 | 5.700 |
89.24 | ESAME URODINAMICO NON INVASIVO (UROFLUSSO). | 12,55 | 1.300 | 16.315 |
Sub-totale Urologia | 4.300 | 75.315 | ||
058 | GASTROENTEROLOGIA | |||
45.13 | ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGD]. | 70,42 | 600 | 42.250 |
45.16 | ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGD] CON BIOPSIA. | |||
45.23 | COLONSCOPIA CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE. | 94,95 | 900 | 85.455 |
45.24 | RETTO-SIGMOIDOSCOPIA CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE. E | 104,87 | 15 | 1.573 |
45.25 | PANCOLONSCOPIA CON BIOPSIA. | |||
45.25.1 | BIOPSIA IN SEDE MULTIPLA DELL' INTESTINO CRASSO IN CORSO DI COLONSCOPIA TOTALE CON TUBO FLESSIBILE. |
ELENCO PRESTAZIONI INDICATIVE | TARIFFA MEDIA | QTA contrattata 2021-2023 (per anno) | VALORE indicativo contrattato 2021- 2023 (per anno) | |
48.29.1 | MANOMETRIA ANO-RETTALE. | 63,10 | 250 | 15.775 |
88.74.1 | ECOGRAFIA DELL' ADDOME SUPERIORE. | 109,13 | 1.300 | 141.864 |
88.76.1 | ECOGRAFIA DELL'ADDOME COMPLETO. | |||
99.29.A | SEDAZIONE COSCIENTE. | 19,60 | 320 | 6.272 |
Sub-totale Gastroenterologia | 3.385 | 293.189 | ||
TOTALE MACRO AREA A VISITA (BDG TOT. 2.485.000,00) | 25.445 | 1.162.152 | ||
056 | MEDICINA FISICA RIABILITAZIONE | |||
89.01.W | VISITA DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE DI CONTROLLO. | 14,25 | 20 | 285 |
89.7B.2 | PRIMA VISITA DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE. | 20,50 | 200 | 4.100 |
93.12.1 | RIEDUCAZIONE FUNZIONALE ATTIVA E/O PASSIVA PER PATOLOGIA SEMPLICE | 19,06 | 2.200 | 41.924 |
93.12.2 | RIEDUCAZIONE FUNZIONALE ATTIVA E/O PASSIVA PER PATOLOGIA COMPLESSA | |||
93.19.3 | ESERCIZI POSTURALI - PROPRIOCETTIVI | |||
93.19.4 | ESERCIZI POSTURALI - PROPRIOCETTIVI | |||
93.22 | TRAINING DEAMBULATORI E DEL PASSO. | |||
TOTALE MACRO AREA RIABILITAZIONE (BDG TOT. 50.000,00) | 2.420 | 46.309 |
069 | RADIOLOGIA | |||
06.01 | AGOASPIRAZIONE ECOGUIDATA NELLA REGIONE TIROIDEA. | 57,28 | 100 | 5.728 |
06.11.2 | BIOPSIA ECOGUIDATA DELLA TIROIDE. | |||
40.19.1 | AGOBIOPSIA LINFONODALE ECO-GUIDATA. | |||
83.21.1 | BIOPSIA ECO-GUIDATA DEI TESSUTI MOLLI/MUSCOLI. | |||
85.11.1 | AGOSPIRATO ECOGUIDATO DELLA MAMMELLA. | |||
Sub-totale Agoaspirati | 100 | 5.728 | ||
87.03 | TC CRANIO-ENCEFALO. | 123,41 | 500 | 61.704 |
87.03.2 | TC MASSICCIO FACCIALE | |||
87.03.5 | TC DELL' ORECCHIO. | |||
87.03.7 | TC DEL COLLO | |||
87.03.C | TC ORBITE | |||
87.41 | TC DEL TORACE. | |||
87.71 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEI RENI. | |||
87.72 | TOMOGRAFIA [STRATIGRAFIA] RENALE. | |||
88.01.1 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL' ADDOME SUPERIORE. | |||
88.01.3 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL' ADDOME INFERIORE. | |||
88.01.5 | TC DELL' ADDOME COMPLETO. | |||
88.02.1 | TC UROGRAFIA. | |||
88.38.5 | TC DI BACINO E ARTICOLAZIONI SACROILIACHE. | |||
88.38.A | TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE CERVICALE. | |||
88.38.B | TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE TORACICO. | |||
88.38.C | TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE LOMBOSACRALE E DEL SACRO COCCIGE. | |||
88.38.N | TC DI SPALLA E BRACCIO. | |||
88.38.P | TC DI GOMITO E AVAMBRACCIO. | |||
88.38.Q | TC DI POLSO E MANO. | |||
88.39.2 | TC DELL'ARTICOLAZIONE COXOFEMORALE | |||
88.39.8 | TC DI GINOCCHIO E GAMBA | |||
88.39.9 | TC DI CAVIGLIA E PIEDE | |||
88.41.1 | ANGIO TC DEI VASI INTRACRANICI | |||
88.41.2 | ANGIO TC DEI VASI DEL COLLO [CAROTIDI] | |||
88.41.3 | ANGIO TC DEI VASI INTRACRANICI E DEL COLLO [CAROTIDI] | |||
88.44.1 | ANGIO TC DELL'AORTA TORACICA. | |||
88.48.1 | ANGIO TC DEGLI ARTI INFERIORI | |||
88.49.2 | ANGIO TC DEGLI ARTI SUPERIORI | |||
88.45.1 | ANGIO TC DI AORTA ADDOMINALE E ARTERIE RENALI. | |||
88.47.2 | ANGIO TC DELL'AORTA TORACO ADDOMINALE |
ELENCO PRESTAZIONI INDICATIVE | TARIFFA MEDIA | QTA contrattata 2021-2023 (per anno) | VALORE indicativo contrattato 2021- 2023 (per anno) | |
88.47.1 | ANGIO TC DELL'AORTA ADDOMINALE E VASI VISCERALI | |||
88.90.3 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE. | |||
Sub-totale TAC (in bianco) | 500 | 61.704 | ||
88.01.9 | TC COLON, SENZA E CON MDC | 241,99 | 2.450 | 592.882 |
88.38.9 | TC TOTAL BODY PER STADIAZIONE ONCOLOGICA SENZA E CON MDC | |||
88.39.H | TC DI CAVIGLIA E PIEDE SENZA E CON XXX | |||
00.00.0 | TC CRANIO-ENCEFALO SENZA E CON MDC. | |||
87.03.3 | TC MASSICCIO FACCIALE SENZA E CON XXX | |||
00.00.0 | TC DEL COLLO SENZA E CON MDC. | |||
87.41.1 | TC DEL TORACE SENZA E CON MDC | |||
87.71.1 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEI RENI, SENZA E CON XXX | |||
00.00.0 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL' ADDOME SUPERIORE, SENZA E CON MDC. | |||
88.01.4 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL' ADDOME INFERIORE, SENZA E CON CONTRASTO. | |||
88.01.6 | TC DELL' ADDOME COMPLETO SENZA E CON MDC. | |||
88.38.D | TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE CERVICALE SENZA E CON MDC. | |||
88.38.E | TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE TORACICO SENZA E CON MDC. | |||
88.38.F | TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE LOMBOSACRALE E DEL SACRO COCCIGE SENZA E CON MDC. | |||
88.38.X | TC DI SPALLA E BRACCIO SENZA E CON MDC. | |||
88.38.Y | TC DI GOMITO E AVAMBRACCIO SENZA E CON MDC. | |||
88.39.A | TC DELL'ARTICOLAZIONE COXOFEMORALE SENZA E CON MDC. | |||
88.39.G | TC DI GINOCCHIO E GAMBA SENZA E CON MDC. | |||
Sub-totale TAC (con MDC) | 2.450 | 592.882 | ||
Sub-totale TAC | 2.950 | 654.586 | ||
87.36 | ESAME CLINICO-STRUMENTALE DELLE MAMMELLE. | 41,17 | 4.000 | 164.686 |
87.37.1 | MAMMOGRAFIA BILATERALE. | |||
87.37.2 | MAMMOGRAFIA MONOLATERALE | |||
88.73.1 | ECOGRAFIA BILATERALE DELLA MAMMELLA | |||
88.73.2 | ECOGRAFIA MONOLATERALE DELLA MAMMELLA | |||
Sub-totale Senologia | 4.000 | 164.686 | ||
87.09.2 | RX DEL TRATTO FARINGO-CRICO-ESOFAGEO-CARDIALE | |||
87.11.1 | RADIOGRAFIA DI ARCATA DENTARIA | |||
87.11.3 | ORTOPANORAMICA DELLE ARCATE DENTARIE | |||
87.12.1 | TELERADIOGRAFIA DEL CRANIO. | |||
87.16.4 | STRATIGRAFIA DELL'ARTICOLAZIONE TEMPOROMANDIBOLARE BILATERALE. | |||
87.16.6 | RX ARTICOLAZIONE TEMPOROMANDIBOLARE MONOLATERALE. | |||
87.17.4 | RX STANDARD DEL CRANIO | |||
87.22 | RADIOGRAFIA DELLA COLONNA CERVICALE. | |||
87.23 | RADIOGRAFIA DELLA COLONNA TORACICA (DORSALE). | |||
87.24 | RADIOGRAFIA DELLA COLONNA LOMBOSACRALE. | |||
87.29 | RADIOGRAFIA COMPLETA DELLA COLONNA. | |||
87.35 | GALATTOGRAFIA [ DUTTOGRAFIA, DUTTOGALATTOGRAFIA] MONOLATERALE. | |||
87.43.1 | RADIOGRAFIA DI XXXXX, XXXXXX E CLAVICOLA. | |||
87.43.3 | RX DELLO SCHELETRO COSTALE MONOLATERALE. | |||
87.43.4 | RX DELLO STERNO | |||
87.43.5 | RX DELLA CLAVICOLA. | |||
87.44.1 | RX DEL TORACE. |
ELENCO PRESTAZIONI INDICATIVE | TARIFFA MEDIA | QTA contrattata 2021-2023 (per anno) | VALORE indicativo contrattato 2021- 2023 (per anno) | |
87.61 | RX COMPLETA DEL TUBO DIGERENTE CON MDC BARITATO O IDROSOLUBILE. | 30,81 | 5.000 | 154.039 |
87.62 | RX DEL TRATTO GASTROINTESTINALE SUPERIORE CON MDC SINGOLO BARITATO O IDROSOLUBILE | |||
87.62.1 | RX DELL'ESOFAGO CON MDC SINGOLO. | |||
87.62.2 | RX DELL'ESOFAGO CON DOPPIO MDC. | |||
87.62.3 | RX DELL'ESOFAGO, STOMACO E DUODENO CON DOPPIO XXX | |||
00.00.0 | CLISMA OPACO SEMPLICE CON MDC BARITATO O IDROSOLUBILE. | |||
87.65.2 | CLISMA DEL COLON CON DOPPIO MDC. | |||
88.19 | RX DIRETTA DELL' ADDOME [RX DELL'ADDOME] [RX APPARATO URINARIO A VUOTO]. | |||
88.21.2 | RX DELLA SPALLA | |||
88.21.3 | RX DEL BRACCIO. | |||
88.22.1 | RX DEL GOMITO. | |||
88.22.2 | RX DELL'AVAMBRACCIO. | |||
88.23.1 | RX DEL POLSO. | |||
88.23.2 | RX DELLA MANO | |||
88.26.1 | RX DI BACINO E ARTICOLAZIONI SACROILIACHE | |||
88.26.2 | RX DELL'ANCA | |||
88.27.1 | RX DEL FEMORE | |||
88.27.2 | RX DEL GINOCCHIO. | |||
88.27.3 | RX DELLA GAMBA | |||
88.28.1 | RX DELLA CAVIGLIA. | |||
88.28.2 | RX DEL PIEDE [CALCAGNO] | |||
88.29.1 | RADIOGRAFIA COMPLETA DEGLI ARTI INFERIORI E DEL BACINO SOTTO CARICO. | |||
88.29.2 | RADIOGRAFIA ASSIALE DELLA ROTULA. | |||
88.31 | RADIOGRAFIA DELLO SCHELETRO IN TOTO. | |||
88.33.1 | STUDIO DELL' ETA' OSSEA. | |||
Sub-totale RX tradizionale | 5.000 | 154.039 | ||
88.74.1 | ECOGRAFIA DELL' ADDOME SUPERIORE. | 103,64 | 2.000 | 207.286 |
88.75.1 | ECOGRAFIA DELL'ADDOME INFERIORE | |||
88.76.1 | ECOGRAFIA DELL'ADDOME COMPLETO. | |||
88.71.4 | DIAGNOSTICA ECOGRAFICA DEL CAPO E DEL COLLO. | 30,65 | 1.300 | 39.845 |
88.78.2 | ECOGRAFIA GINECOLOGICA | 34,20 | 500 | 17.099 |
88.79.1 | ECOGRAFIA DELLA CUTE E DEL TESSUTO SOTTOCUTANEO. | |||
88.79.2 | ECOGRAFIA DELLE ANCHE NEL NEONATO. | |||
88.79.3 | ECOGRAFIA MUSCOLOTENDINEA E OSTEOARTICOLARE. | |||
88.79.6 | ECOGRAFIA SCROTALE. I | |||
88.79.9 | ECOGRAFIA REGIONE INGUINO-CRURALE. I | |||
88.79.A | ECOGRAFIA PARETE ADDOMINALE | |||
88.79.H | ECOGRAFIA ORGANO MIRATA CON MDC | |||
Sub-totale Ecografie | 3.800 | 264.230 | ||
88.90.4 | RM DI RICOSTRUZIONE TRIDIMENSIONALE TC | |||
88.91.1 | RM DI ENCEFALO E TRONCO ENCEFALICO, GIUNZIONE CRANIO SPINALE E RELATIVO DISTRETTO VASCOLARE. | |||
88.91.3 | RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DEL MASSICCIO FACCIALE. | |||
88.91.5 | ANGIO-RM DEL DISTRETTO VASCOLARE INTRACRANICO. | |||
88.91.6 | RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DEL COLLO. | |||
88.92 | RM DEL TORACE | |||
88.93.4 | RM DEL RACHIDE LOMBOSACRALE | |||
88.93.V | RM DEL RACHIDE CERVICALE. | |||
88.93.Z | RM DEL RACHIDE DORSALE SENZA E CON MDC. La prestazione sostituisce cod.88.93.1. | |||
88.94.4 | RM DELLA SPALLA. |
ELENCO PRESTAZIONI INDICATIVE | TARIFFA MEDIA | QTA contrattata 2021-2023 (per anno) | VALORE indicativo contrattato 2021- 2023 (per anno) | |
88.94.5 | RM DEL BRACCIO. | 215,43 | 800 | 172.344,99 |
88.94.6 | RM DEL GOMITO. | |||
88.94.7 | RM DELL'AVAMBRACCIO. | |||
88.94.8 | RM DEL POLSO. | |||
88.94.9 | RM DELLA MANO | |||
88.94.A | RM DEL BACINO. Incluso parti molli, distretto vascolare. La prestazione sostituisce cod.88.94.1. | |||
88.94.B | RM DELL'ARTICOLAZIONE COXOFEMORALE MONO E/O BILATERALE. | |||
88.94.C | RM DELLA COSCIA [RM DEL FEMORE]. | |||
88.94.D | RM DEL GINOCCHIO. | |||
88.94.E | RM DELLA GAMBA. | |||
88.94.F | RM DELLA CAVIGLIA. | |||
88.94.G | RM DEL PIEDE. | |||
88.95.1 | RM DELL'ADDOME SUPERIORE | |||
88.95.4 | RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELL'ADDOME INFERIORE E SCAVO PELVICO. | |||
88.96.1 | RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELL'ADDOME COMPLETO. | |||
88.97.A | COLANGIO-WUIRSUNGO RM. | |||
Sub-totale RM (in bianco) | 800 | 172.345 | ||
88.91.2 | RM DI ENCEFALO E TRONCO ENCEFALICO, GIUNZIONE CRANIO SPINALE E RELATIVO DISTRETTO VASCOLARE SENZA E CON MDC. | 363,61 | 955 | 347.246 |
88.91.4 | RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DEL MASSICCIO FACCIALE SENZA E CON MDC. | |||
88.91.7 | RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DEL COLLO SENZA E CON MDC. | |||
88.91.N | ANGIO RM DEL DISTRETTO VASCOLARE INTRACRANICO SENZA E CON MDC. | |||
88.91.P | ANGIO RM DEI VASI DEL COLLO SENZA E CON MDC. | |||
88.92.1 | RM DEL TORACE SENZA E CON MDC. | |||
88.93.7 | RM DEL RACHIDE CERVICALE SENZA E CON MDC. | |||
88.93.8 | RM DEL RACHIDE DORSALE SENZA E CON MDC. | |||
88.93.9 | RM DEL RACHIDE LOMBO-SACRALE SENZA E CON MDC. | |||
88.94.H | RM DELLA SPALLA SENZA E CON MDC. | |||
88.94.J | RM DEL BRACCIO SENZA E CON MDC. | |||
88.94.L | RM DELL'AVAMBRACCIO SENZA E CON MDC. | |||
88.94.N | RM DELLA MANO SENZA E CON MDC. | |||
88.94.P | RM DEL BACINO SENZA E CON MDC. | |||
88.94.Q | RM DELL'ARTICOLAZIONE COXOFEMORALE MONO E/O BILATERALE SENZA E CON MDC. | |||
88.94.R | RM DELLA COSCIA [RM DEL FEMORE] SENZA E CON MDC. | |||
88.94.S | RM DEL GINOCCHIO SENZA E CON MDC. | |||
88.94.T | RM DELLA GAMBA SENZA E CON MDC. | |||
88.94.U | RM DELLA CAVIGLIA SENZA E CON MDC. | |||
88.94.V | RM DEL PIEDE SENZA E CON MDC. | |||
88.94.Y | ANGIO RM DELL'ARTO INFERIORE SENZA E CON MDC. | |||
88.95.2 | RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELL'ADDOME SUPERIORE, SENZA E CON MDC. | |||
88.95.5 | RM DI ADDOME INFERIORE E SCAVO PELVICO SENZA E CON MDC. | |||
88.95.7 | ANGIO RM DELL'ADDOME SUPERIORE SENZA E CON MDC. | |||
88.95.8 | ANGIO RM DELL'ADDOME INFERIORE SENZA E CON MDC. | |||
88.96.2 | RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELL'ADDOME COMPLETO, SENZA E CON MDC. | |||
Sub-totale RM (con MDC) Sub-totale RM | 955 | 347.246 | ||
1.755 | 519.591 |
ELENCO PRESTAZIONI INDICATIVE | TARIFFA MEDIA | QTA contrattata 2021-2023 (per anno) | VALORE indicativo contrattato 2021- 2023 (per anno) | |
88.99.6 | DENSITOMETRIA OSSEA - DXA LOMBARE | 34,10 | 0 | 0 |
88.99.7 | DENSITOMETRIA OSSEA - DXA FEMORALE MONOLATERALE | |||
Sub-totale Densitometrie | 0 | 0 | ||
TOTALE MACRO AREA DIAGNOSTICA IMMAGINI (BDG TOT. 1.970.000) | 17.605 | 1.762.860 | ||
Budget 100% Valore contrattato | % | ||
Budget LAB | 126.000,00 | 0,00 | 0,00% |
Budget Area altro | 2.435.000,00 | 1.162.151,94 | 47,73% |
Budget MFR | 50.000,00 | 46.308,84 | 92,62% |
Budget Radiol | 1.970.000,00 | 1.762.859,95 | 89,49% |
Totale budget | 4.581.000,00 | 2.971.320,73 | 64,86% |
CONTRATTO
tra
l’Azienda X.X.XX n. 8 “Berica” di Vicenza (di seguito "Azienda X.X.XX") rappresentata dal Direttore Generale pro tempore, dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, con sede in Vicenza via Rodolfi n. 37 C.F. e P.IVA 02441500242;
e
la Casa di Cura Villa Berica S.r.l. (di seguito “erogatore privato accreditato”) in persona del legale rappresentante dr. Xxxxx Xxx Xxxx nato a Padova il 17/11/1971, con sede in via Capparozzo n. 10, C.F. 06002511001 - P.IVA 03831150366,
Premesso che:
- la Casa di Cura Villa Berica S.r.l. è soggetto in possesso dell'autoriz- zazione all'esercizio ai sensi del Decreto Dirigenziale di Azienda Zero del 13 dicembre 2019, n. 435, successivamente integrato con Decreto Dirigenziale di Azienda Zero del 14 maggio 2020 n. 93 e dell'accredi- tamento istituzionale di cui alla D.G.R.V. n. 1096 del 6 agosto 2020 per l'erogazione di prestazioni di ricovero ospedaliero e di specialistica ambulatoriale, per conto del Servizio Sanitario Regionale (S.S.R.) a favore dei cittadini residenti e non residenti nella Regione Veneto se- condo la dotazione di funzioni, attività e specialità ambulatoriali e nel limite del numero dei posti letto previsto dalla vigente scheda di dota- zione ospedaliera (allegato n.1);
- l'art. 8 quinquies del d.lgs. 502/92 e successive modifiche prevede che la Regione e l'Azienda X.X.XX definiscano accordi con le strutture
pubbliche ed equiparate e stipulino contratti con quelle private e con i professionisti accreditati;
- ai sensi dell'art. 17, comma 3, della L.R. 16 agosto 2002, n. 22, la Giunta Regionale disciplina i rapporti di cui all'articolo 8-quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l'indicazione delle quantità e delle tipologie di prestazioni da erogare e le modalità delle verifiche e dei controlli;
- ai sensi dell’art. 17 comma 4 della L.R. 16 agosto 2002 n. 22 il Diret- tore Generale dell’Azienda X.X.XX. territorialmente competente prov- vede alla stipula dei relativi accordi contrattuali;
- la L.R. 25 ottobre 2016, n. 19, ha istituito l'Azienda Zero, individuan- do le funzioni assegnate alla stessa;
- la D.G.R.V. n. 925 del 5 luglio 2021 disciplina i criteri e la determina- zione dei tetti di spesa e dei volumi di attività per il triennio 2021-2023 per l'assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale erogata nei confronti dei cittadini sia residenti che non residenti nel Veneto e definisce il sistema e le regole per l'erogazione e la remunerazione dell'attività in parola.
Tutto ciò premesso e considerati il livello di spesa e i volumi di attività individuati dalla Regione ai sensi della normativa vigente;
si conviene e si stipula il seguente: Art. 1 - Oggetto
L'erogatore privato accreditato eroga, per conto e con oneri a carico del servizio sanitario regionale, le prestazioni sanitarie - rientranti
nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza, nonché degli eventuali livelli integrativi regionali - di ricovero ospedaliero, in regime ordinario e diurno (day-hospital – day-surgery), di day-service nonché di assi- stenza specialistica ambulatoriale, di diagnostica strumentale e di la- boratorio, nel rispetto delle funzioni, attività, specialità indicati nella delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 1097 del 6 agosto 2020 (nuovo riferimento normativo) e nel rispetto dei tetti di spesa e di attivi- tà stabiliti dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 925 del 5 luglio 2021 (nuovo riferimento normativo) e precisati dall’Azienda Sanitaria negli allegati nn. 2 e 3 al presente accordo contrattuale, secondo una ca- lendarizzazione articolata in dodicesimi nell’arco dell’anno solare, fatte salve le esigenze dettagliate dall’Azienda X.X.XX., con una fluttuazio- ne massima del 15%.
In attuazione di quanto disposto dalla DGR N. 597/2017, il presente accordo contrattuale ha quale propria causa il concorso dell’erogatore privato all’ottimizzazione dell’offerta complessiva dell’Azienda nella quale insiste e delle altre Aziende X.X.XX., ed è funzionale al soddi- sfacimento dei bisogni di assistenza della popolazione di riferimento, nei limiti risultanti dai livelli di spesa e dai volumi di attività fissati dalla Regione Veneto.
Art. 2 - Governo delle liste d’attesa
La Regione del Veneto promuove il governo delle liste d'attesa al fine di garantire a tutti gli assistiti un accesso equo alle migliori prestazioni sanitarie, in un luogo e con una tempistica adeguati, nonché la sicu- rezza delle stesse, mediante l'individuazione di strategie per la gestio-
ne delle criticità, in conformità del Piano Nazionale di governo delle li- ste di attesa.
Per le finalità di cui al comma 1, le Aziende UU.LL.SSSS. e ospedalie- re, anche tramite gli erogatori privati accreditati, devono rispettare nei
confronti dei propri assistiti i tempi massimi di attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all’art. 38 L.R. n. 30 del 30/12/2016.
Gli erogatori pubblici e gli erogatori privati accreditati ospedalieri e ambulatoriali nominano il proprio CUP Manager con il compito di or- ganizzare e monitorare i processi di prenotazione ed erogazione delle prestazioni sanitarie.
Art. 3 - Obblighi dell'erogatore privato accreditato
Allo scopo di garantire la continuità assistenziale, l'erogatore privato accreditato si impegna ad effettuare un'adeguata programmazione della propria offerta sanitaria distribuendo la stessa, senza soluzione di continuità, nell'arco dell'intero anno.
L'erogatore privato accreditato nell'esercizio della propria attività ga- rantisce l'osservanza di tutte le norme di legge, regolamenti, e co- munque, delle norme di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, ivi com- presi quelli emanati da ANAC in relazione ad ogni aspetto relativo all'esercizio della propria attività. Si impegna, in particolare, all'osser- vanza della disciplina nazionale e regionale in materia di:
a) tariffe per le prestazioni di ricovero ospedaliero, come eventual- mente rimodulate previo accordo tra le parti;
b) tariffe per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, come even- tualmente rimodulate previo accordo tra le parti;
c) verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario;
d) incompatibilità del personate adibito all'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo nonché dei titolari di una partecipazione nel soggetto erogatore privato accreditato;
e) utilizzo dei ricettari;
f) rispetto dei protocolli di appropriatezza erogativa e prescrittiva;
g) compartecipazione alle spese da parte del cittadino;
h) completa integrazione, tramite il Centro Unico di Prenotazione (CUP) dell'Azienda X.X.XX, delle agende relativamente alle prestazio- ni ambulatoriali; assicura l’erogazione delle prestazioni nel rispetto dei
tempi previsti dalle nuove classi di priorità (B,D,P), assicurando lo svi-
luppo costante delle agende con almeno 120 gg. di apertura al fine di permettere la prenotazione delle prestazioni di classe “P” Program- mabile.
Qualora l’erogatore prenotasse ed erogasse al di fuori dei tempi
delle classi di priorità in modalità “garantita 1”, tali prestazioni
non potranno essere oggetto di remunerazione;
i) integrazione con l'Azienda X.X.XX delle agende relativamente alle prestazioni di ricovero;
j) tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l’espletamento del servizio;
k) sistema informativo sanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'Azienda X.X.XX, della Regione e dei Ministeri della Salute e delle Finanze;
L'erogatore privato accreditato deve, inoltre:
I. assicurare livelli di qualità delle tecnologie e dei presidi sanitari che garantiscano i parametri di qualità efficienza e sicurezza delle at- tività sanitarie;
II. rispettare quanto disposto dalla D.G.R. n. 610 del 29 aprile 2014 avente ad oggetto "Definizione dei valori minimi di riferimento per il personate di assistenza del comparto dedicato alle aree di de- genza ospedaliera. Articolo 8, comma 1, della L.R. 29 giugno 2012, n.
23. Deliberazione n. 179/CR del 30 dicembre 2013” pena la revoca dell'accreditamento”;
III. adempiere a quanto previsto dall'art. 1, comma 5, lett. b), del
D.M. 2 aprile 2015, n. 70.
IV. concorrere all'ottimizzazione dell'offerta complessiva dell'A- zienda X.X.XX., orientando la propria attività in relazione agli indirizzi della programmazione regionale e locale e agli effettivi bisogni dei cit- tadini, nel rispetto dei tempi massimi di attesa previsti per le diverse classi di priorità delle prestazioni;
L'erogatore privato accreditato comunica con congruo anticipo even- tuali sospensioni di funzioni o attività sanitarie, oggetto del presente accordo; il preavviso dev'essere tale da garantire continuità assisten- ziale e da evitare disagio all'utenza.
L'erogatore privato accreditato assicura l’osservanza delle regole di correttezza e di buona fede nell'esecuzione dell'accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile. L'erogatore privato ac- creditato, tenuto conto dei criteri e dei volumi di attività stabiliti dalla programmazione regionale per gli anni 2021, 2022 e 2023, giusta
D.G.R. n. 925 del 5 luglio 2021, eroga assistenza ospedaliera e pre- stazioni sanitarie ambulatoriali nelle funzioni/attività/specialità accredi- tate, per conto e con oneri a carico del S.S.R., ai cittadini residenti nel Veneto, nel limite dei tetti e delle modalità stabilite con la summenzio- nata D.G.R. n. 925/2021.
L’erogatore privato è tenuto a garantire le tipologie di prestazioni spe- cialistiche richieste dall’Ulss all’interno della singola macro-area, og- getto della presente contrattazione come riepilogate nell’allegato 3); Trimestralmente l’X.X.XX. effettuerà controlli incrociati tra il flusso SPS (Schede Prestazioni Specialistiche) delle prestazioni erogate e le pre- stazioni richieste dall’Azienda. In caso di scostamento maggiore del 15% sulle quantità richieste per tipologia, all’interno della singola ma- cro-area, sarà cura dell’Azienda richiamare l’erogatore ad un più cor- retto e puntuale rispetto della programmazione contrattata.
L’erogatore privato si impegna inoltre ad erogare l’assistenza ospeda- liera e le prestazioni ambulatoriali per conto e con oneri a carico del
S.S.N. ai cittadini non residenti nel Veneto secondo le disposizioni regionali vigenti nel corso del rapporto e nel rispetto di eventuali ac- cordi specifici tra la Regione del Veneto e altre Regioni, con le tipolo- gie, il volume e le modalità ivi indicate.
L'erogatore privato accreditato accetta il sistema di remunerazione del finanziamento a funzione se dovuto.
Si conferma, per l’erogatore privato accreditato, l’obbligo di integra- zione con il sistema regionale “fascicolo sanitario” per quanto concer- ne i processi di alimentazione dello stesso con la documentazione
prodotta in tutti i regimi erogativi. Si richiede, inoltre, l’adeguamento degli applicativi in uso agli erogatori privati accreditati in modo da po- tersi interfacciare con il sistema CUP aziendale secondo gli standard redatti nell’ambito del progetto SIO.
Art. 4 - Obblighi dell'Azienda X.X.XX
L'Azienda X.X.XX garantisce l’osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l’esercizio della propria attività.
L'Azienda X.X.XX effettua le attività di verifica e controllo sull'applica- zione del presente accordo tramite il proprio Nucleo di Controllo Aziendale.
L’Azienda X.X.XX. può effettuare accertamenti a campione sull’effettiva esecuzione delle prestazioni, sulla regolarità e qualità del servizio.
L'Azienda X.X.XX comunica tempestivamente all'erogatore privato ac- creditato ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo ai fini della modifica del medesimo nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dall'erogatore privato accreditato. Art. 5 - Remunerazione e pagamento delle prestazioni
La remunerazione delle prestazioni avviene utilizzando la tariffa in vi- gore al momento dell'esecuzione della prestazione stessa, nei termini di legge, e secondo quanto disciplinato dalla Giunta Regionale con la D.G.R. n. n. 925/2021 relativa ai tetti di spesa.
II tempo di pagamento delle prestazioni erogate previsto è di 60 giorni dal ricevimento della fattura. Il pagamento delle prestazioni non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di ac- certamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte. Art. 6 – Controlli
Ferme restando le attività di verifica e controllo sull’applicazione del presente accordo contrattuale da parte dell’Azienda X.X.XX. tramite il proprio Nucleo di Controllo Aziendale, e gli eventuali accertamenti a campione di cui all’art. 4 che precede, l’erogatore privato prende atto del dovere funzionale dell’Azienda X.X.XX. di procedere in qualsiasi momento a verifiche sulla qualità, efficacia e congruità delle presta- zioni erogate, alla loro funzionalizzazione all’ottimizzazione dell’offerta complessiva dell’Azienda X.X.XX., nonché dell’idoneità dei locali e delle apparecchiature in uso presso l’erogatore privato accreditato, ferma restando ogni competenza dell’Azienda X.X.XX. in materie di igiene delle strutture sanitarie e di medicina del lavoro. A tale scopo l’erogatore privato accreditato metterà a disposizione la documenta- zione sanitaria e amministrativa inerente l’attività svolta.
Art. 7 - Requisiti autorizzativi e di accreditamento
L'erogatore privato accreditato si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa sta- tale e regionale vigente. Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni nel rispetto degli standards previsti dalla legge regionale n. 22/2002 e
s.m.i. e dai provvedimenti attuativi della stessa, con iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.
Art. 8 - Durata dell’accordo
Il presente accordo ha durata dall’01/01/2021 al 31/12/2023, e co- munque non oltre la validità del provvedimento di accreditamento isti- tuzionale.
L’eventuale revisione del budget, in vigenza del presente accordo, comporterà la ridefinizione del contenuto degli allegati 2 (fabbisogno ospedaliero) e 3 (fabbisogno ambulatoriale) e del relativo budget as- segnato alla struttura.
In vigenza del presente accordo, anche il fabbisogno contrattato di cui agli allegati precitati potrebbe essere annualmente rivisto in conside- razione di esigenze specifiche dell’Azienda o a seguito di istanza da parte dell’erogatore privato accreditato, a iso risorse e previo specifico addendum.
Non è ammessa proroga automatica e/o tacita.
In caso di cessazione dell’attività su iniziativa dell’erogatore, il mede- simo dovrà darne preventiva comunicazione all’azienda con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo comunque la continuità delle presta- zioni per tale periodo e la rifusione dei costi di aggiornamento delle prenotazioni.
Art. 9 - Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto
L'erogatore privato accreditato accetta che:
- l’accreditamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non sia ce- dibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il tra- sferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'Azienda X.X.XX; la cessione del contratto a terzi non autorizzata non produce
effetti nei confronti dell'Azienda X.X.XX; l’erogatore subentrato dovrà stipulare un nuovo contratto riportante lo stesso contenuto pattizio del presente accordo contrattuale o, nel caso in cui la cessione di autoriz- zazione all’esercizio e di accreditamento siano state preventivamente autorizzate, potrà subentrare nel presente accordo contrattuale agli stessi patti e condizioni solo previa determina dirigenziale di autoriz- zazione all’esercizio di Azienda Zero e nuovo provvedimento regiona- le di accreditamento istituzionale;
- ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. ces- sione di ramo d’azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare, etc.) ed oggettive (ad es. spostamento sede operativa) dell’erogatore privato accreditato, deve essere tempestivamente comunicato alla Regione e all’Azienda X.X.XX.
L'Azienda X.X.XX, in tali casi, si riserva di risolvere o meno il presente accordo contrattuale, fornendo all'erogatore privato accreditato decisione motivata. La Regione opererà le verifiche di propria compe- tenza.
Il presente accordo si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:
a) perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo all'erogatore privato accreditato previamente accertato dall'Azienda X.X.XX;
b) accertamento dell’insussistenza dei requisiti prescritti per l’autorizzazione all’esercizio o per l’accreditamento;
c) accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;
d) accertata incapacità di garantire la causa e la funzionalizzazione del presente accordo contrattuale di cui all’art. 1 che precede;
e) accertamento di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti operanti per l’erogatore privato accreditato e i relativi titolari di parteci- pazioni;
f) esito interdittivo delle informazioni antimafia ai sensi e per gli effetti degli artt. 10 e 11 comma 2 del D.P.R. n. 252/1998 nonché dell’art. 83 commi 1 e 2 del D.Lgs. 159/2011” avente per oggetto “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione”.
L’Azienda X.X.XX. intima per iscritto di sanare le inadempienze asse- gnando all’erogatore un congruo termine per la rimozione delle mede- sime. Decorso il termine senza la rimozione delle inadempienze l’accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
Nei casi di risoluzione di diritto viene, previa diffida, disposta la revoca dell’affidamento.
L'Azienda X.X.XX si riserva di sospendere in via cautelare, con appo- sito atto contenente l'indicazione della durata della sospensione, l’efficacia del presente accordo per il tempo necessario ai fini della ve- rifica delle circostanze che determinano la risoluzione di diritto e si ri- serva di disporre analoga sospensione per un tempo espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del servizio.
Art. 10 – Trattamento dei dati personali e/o sensibili e nomina di
Responsabile esterno del trattamento dei dati
Ai sensi del nuovo Regolamento Europeo (n. 2016/679) sulla privacy,
approvato il 27 aprile 2016 ed entrato in vigore su tutto il territorio na- zionale a partire dal 25/05/2018, nonché delle disposizioni legislative di cui al vigente Codice della privacy (D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.), l’Azienda Ulss 8 Berica nomina l’erogatore privato quale Responsabile Esterno del trattamento dei dati personali raccolti nell’espletamento delle attività prestate ai sensi del presente contratto. Detta nomina dovrà essere esercitata nei limiti strettamente necessari allo svolgi- mento delle attività oggetto del presente accordo, entro comunque i fini istituzionali previsti per l’Azienda e nel rispetto della precitata nor- mativa in materia.
L’Erogatore privato, nella qualità sopra descritta, si impegna, in parti- colare, ad operare nel continuativo rispetto dei principi posti dalla vi- gente normativa sopra citata, garantendo che i dati personali “partico- lari categorie di dati” di cui all’art. 9 Regolamento vengano trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, esattezza, pertinenza e completezza all’interno del singolo trattamento; si impegna inoltre a mantenere la più completa riservatezza sui dati trattati e sulla tipologia di trattamento effettuata e a conservare i dati per un periodo non su- periore a quello strettamente necessario per gli scopi del trattamento. L’erogatore privato si impegna altresì, da ultimo, a porre in essere le misure di sicurezza disposte dalla normativa vigente, allo scopo di ri- durre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di dati personali nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità per le quali i medesimi vengono raccolti.
Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati persona- li.
Art. 11 - Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni
nazionali e regionali.
Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente ac- cordo contrattuale qualora intervengano nuove disposizioni nazionali o regionali che contengano indicazioni in materia delle obbligazioni assunte, che andranno pertanto innovate, in applicazione del principio di buona fede oggettiva e di ragionevolezza, previo parere favorevole della Regione Veneto.
Art. 12 - Modifiche e integrazioni dell’accordo contrattuale
Eventuali modifiche al presente accordo contrattuale, potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione.
Eventuali integrazioni al presente accordo contrattuale, finalizzate al perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria regiona- le e locale, potranno essere inserite previo consenso di entrambe le parti.
Art. 13 - Controversie
Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo, non risolte bonariamente tra le parti, verranno devolute, in via esclusiva, al giudice competente del Foro di Vicenza.
Art. 14 - Registrazione
Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642, assolta in forma virtuale con contrassegno
nn. 01191135294564, 01191135294575, 01191135294586 e
01191135294598 (4 marche da 16,00) del 01/06/2021 – Imposta bollo pari a Euro 64,00; e a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5°, 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 a cura ed a spese della parte richiedente.
Art. 15 - Norma di rinvio
Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.
Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ, si appro- vano e distintamente si sottoscrivono le previsioni contrattuali di cui agli Artt. 1 (Oggetto), 2 (Governo delle liste d’attesa), 3 (Obblighi dell’erogatore privato accreditato), 9 (Eventi modificativi e cause di ri- soluzione del contratto), 13 (Controversie).
Sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005.
Per X.X.XX. n. 8 “Berica”
Il Direttore Generale - Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Casa di Cura Villa Berica S.r.l.
Il Legale Rappresentante - Xxxxx Xxx Xxxx
Allegato 1_Budget Assegnati
CASA DI CURA VILLA BERICA S.P.A. SCHEDA SOGGETTO ACCREDITATO
BUDGET ASSEGNATO cittadini residenti nel Veneto | BUDGET ASSEGNATO D.G.R.V. 925/2021 triennio 2021-2023 (per anno) | % di contrattazione MINIMA | Quota Budget soggetta a contrattazione triennio 2021-2023 (per anno) | |
attività OSPEDALIERA | € 11.145.618,00 | 25% | € 2.786.404,50 | |
Amb - area Laboratorio | € 237.000,00 | |||
Amb - area FKT | € 141.000,00 | |||
Amb - area Radiologia | € 2.199.000,00 | |||
AmB - area ALTRO (branca a visita) | € 2.650.814,00 | |||
attività AMBULATORIALE | € 5.227.814,00 | 60% | € 3.136.688,40 | |
TOTALE | € 16.373.432,00 | € 5.923.092,90 |
BUDGET ASSEGNATO cittadini NON residenti nel Veneto | Consuntivo Spesa Anno 2011 | Tetto spesa massima triennio 2021-2023 (per anno) | ||
attività OSPEDALIERA (*) | € 2.176.854,62 | € 2.176.900,00 | ||
Amb - area Laboratorio | € 5.134,70 | € 5.120,00 | ||
Amb - area FKT | € 639,50 | € 630,00 | ||
Amb - area Radiologia | € 17.194,60 | € 17.200,00 | ||
Amb - area ALTRO (branca a visita) | € 18.925,40 | € 18.900,00 | ||
Totale complessivo | € 2.218.748,82 | € 2.218.750,00 |
(*) con esclusione dei ricoveri ad Alta Specialità.
Funzioni esercitate in regime di ricovero (D.G.R.V. 1096/2020)
AREA FUNZIONE OPERATIVA | CODI CE | FUNZIONI | NOTE | PL Veneto | PL extra-regione |
MEDICA | 26 | Medicina Generale | Con attività diabetologia e cardiologia. Senza attività di Elettrosisiologia ed Emodinamica. | 21 | 1 |
CHIRURGIA | 9 | Chirurgia generale | Con attività di Ginecologia, Oculistica, Otorinolaringoiatria e Urologia | 10 | 1 |
36 | Ortopedia e Traumatologia | 14 | 2 | ||
98 | Day Surgeri multidisciplinare | 10 | |||
TERAPIA INTENSIVA | 49 | Terapia intensiva | 2 | ||
RIABILITATIVA | 56 | Recupero e Riabilitazione Funzionale | 20 | 2 | |
60 | Lungodegenti | 10 |
Totale PL Accreditati 87 6
Funzioni esercitate in regime ambulatoriale (D.G.R.V. 1096/2020)
Macro Area | Codice branca specialistica | |
1 - LAB | 03 | Medicina di laboratorio |
2 - FKT | 56 | Medicina Fisica e Riabilitazione |
3 - RAD | 69 | Radiologia diagnostica |
4 - ALTRO | 08 | Cardiologia |
4 - ALTRO | 09 | Chirurgia generale |
4 - ALTRO | 19 | Endocrinologia |
4 - ALTRO | 32 | Neurologia |
4 - ALTRO | 34 | Oculistica |
4 - ALTRO | 36 | Ortopedia e Traumatologia |
4 - ALTRO | 37 | Ostetricia e ginecologia |
4 - ALTRO | 38 | Otorinolaringoiatria |
4 - ALTRO | 43 | Urologia |
4 - ALTRO | 52 | Dermosifilopatia |
4 - ALTRO | 58 | Gastroenterologia ed endoscopia digestiva |
4 - ALTRO | 68 | Pneumologia |
CASA DI CURA VILLA BERICA S.P.A.
Allegato 2 - Fabbisogno Ospedaliero
CONTRATTAZIONE PRESTAZIONI DI RICOVERO 01/01/2021 - 31/12/2023
Area | Descrizione | DRG /mdc | N. indicativo ricoveri 2021-2023 (per anno) | Importo indicativo 2021-2023 (per anno) |
Lungodegenza cod 60 | lungodegenza (con circa 2 accoglimenti a settimana da reparto per acuti ULSS) | VARI | 100 | 310.000,00 |
Riabilitazione cod 56 | riabilitazione ortopedica (con circa 3/4 accoglimenti a settimana) | MDC 8 | 150 | 555.000,00 |
Area Medica cod 26 | Area Medica (da PS + trasferimenti) 4/5 pz/sett. | VARI | 250 | 920.000,00 |
AREA CHIRURGICA | area chirurgica da PS : fratture femore e arti : circa 5/6 pz settimana | VARI | 300 | 1.095.000,00 |
Budget contrattato (budget assegnato di Euro 11.145.618,00) | 2.880.000,00 | |||
pari al 25,84% |
Le quote assegnate nella presente scheda sono una indicazione quali/quantitativa di fabbisogno fatta salva la possibilità di un modifiche tra le aree sanitarie individuate, a seconda di nuovi e diversi fabbisogni discrezionalmente valutati dall'Azienda X.X.XX. n. 8 "Berica".
Tutti i ricoveri della presente scheda dovranno essere obbligatoriamente segnalati nel flusso SDO valorizzando il campo ISTCOMP = "INTRA", al fine di consentire all'X.X.XX. un analitico e puntuale controllo.
CASA DI CURA VILLA BERICA S.P.A.
Allegato 3- Fabbisogno Ambulatoriale
CONTRATTAZIONE PRESTAZIONI AMBULATORIALI 01/01/2021 - 31/12/2023
ELENCO PRESTAZIONI INDICATIVE | TARIFFA MEDIA | QTA contrattata 2021-2023 (per anno) | VALORE indicativo contrattato 2021- 2023 (per anno) | |
008 | CARDIOLOGIA | |||
89.7A.3 | PRIMA VISITA CARDIOLOGICA. Incluso: ECG (89.52). | 35,05 | 1.000 | 35.050 |
89.01.3 | VISITA CARDIOLOGICA DI CONTROLLO. | 14,25 | 0 | 0 |
88.72.1 | ECOGRAFIA CARDIACA | 99,81 | 5.330 | 531.963 |
88.72.2 | ECODOPPLERGRAFIA CARDIACA A riposo | |||
88.72.3 | ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA CARDIACA A riposo e dopo prova fisica o farmacologica | |||
88.73.5 | ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA DEI TRONCHI SOVRAAORTICI | 47,50 | 1.800 | 85.500 |
88.77.4 | ECOCOLORDOPPLER DEGLI ARTI INFERIORI ARTERIOSO O VENOSO. A riposo. | 47,50 | 1.200 | 57.000 |
89.43 | TEST CARDIOVASCOLARE DA SFORZO CON CICLOERGOMETRO. | 60,30 | 900 | 54.270 |
89.50 | ELETTROCARDIOGRAMMA DINAMICO. (Holter) | 67,05 | 2.000 | 134.100 |
89.52 | ELETTROCARDIOGRAMMA. | 12,55 | 400 | 5.020 |
89.61.1 | MONITORAGGIO CONTINUO [24 Ore] DELLA PRESSIONE ARTERIOSA. | 44,70 | 500 | 22.350 |
Sub-totale Cardiologia | 13.130 | 925.253 | ||
009 | CHIRURGIA | |||
89.7A.4 | PRIMA VISITA CHIRURGICA GENERALE. | 20,50 | 300 | 6.150 |
89.01.4 | VISITA CHIRURGICA DI CONTROLLO. | 14,25 | 150 | 2.138 |
Sub-totale Chirurgia | 450 | 8.288 | ||
019 | ENDOCRINOLOGIA | |||
89.7A.8 | PRIMA VISITA ENDOCRINOLOGICA | 20,50 | 900 | 18.450 |
Sub-totale Endocrinologia | 900 | 18.450 | ||
032 | NEUROLOGIA | |||
93.08.S | STUDIO NEUROFISIOLOGICO [EMG] ARTO SUPERIORE COMPLETO. | 118,07 | 1.600 | 188.906 |
93.08.T | STUDIO NEUROFISIOLOGICO [EMG] ARTO INFERIORE COMPLETO. | |||
93.08.V | STUDIO NEUROFISIOLOGICO [EMG] FACCIALE E TRIGEMINALE COMPLETO. | |||
Sub-totale Neurologia | 1.600 | 188.906 | ||
034 | OCULISTICA | |||
95.02 | PRIMA VISITA OCULISTICA. | 20,50 | 1.000 | 20.500 |
89.01.D | VISITA OCULISTICA DI CONTROLLO. | 14,25 | 250 | 3.563 |
Sub-totale Oculistica | 1.250 | 24.063 | ||
036 | ORTOPEDIA | |||
89.7B.7 | PRIMA VISITA ORTOPEDICA. | 20,50 | 1.100 | 22.550 |
89.01.G | VISITA ORTOPEDICA DI CONTROLLO. | 14,25 | 400 | 5.700 |
Sub-totale Ortopedia | 1.500 | 28.250 | ||
037 | OSTETRICIA E GINECOLOGIA | |||
89.26.1 | PRIMA VISITA GINECOLOGICA | 20,50 | 1.000 | 20.500 |
89.26.2 | VISITA GINECOLOGICA DI CONTROLLO. | 14,25 | 300 | 4.275 |
Sub-totale Ogn | 1.300 | 24.775 | ||
038 | OTORINOLARINGOIATRIA | |||
89.7B.8 | PRIMA VISITA ORL. | 20,50 | 500 | 10.250 |
89.01.H | VISITA ORL DI CONTROLLO. | 14,25 | 50 | 713 |
Sub-totale Orl | 550 | 10.963 | ||
043 | UROLOGIA | |||
89.7C.2 | PRIMA VISITA UROLOGICA/ANDROLOGICA | 20,50 | 700 | 14.350 |
89.01.Q | VISITA UROLOGICA DI CONTROLLO. | 14,25 | 140 | 1.995 |
89.24 | ESAME URODINAMICO NON INVASIVO (UROFLUSSOMETRIA). | 12,55 | 600 | 7.530 |
Sub-totale Urologia | 1.440 | 23.875 | ||
052 | DERMATOLOGIA | |||
89.7A.7 | PRIMA VISITA DERMATOLOGICA/ALLERGOLOGICA. | 20,50 | 1.650 | 33.825 |
89.01.7 | VISITA DERMATOLOGICA/ALLERGOLOGICA DI CONTROLLO. | 14,25 | 500 | 7.125 |
Sub-totale Dermatologia | 2.150 | 40.950 |
CASA DI CURA VILLA BERICA S.P.A.
Allegato 3- Fabbisogno Ambulatoriale
CONTRATTAZIONE PRESTAZIONI AMBULATORIALI 01/01/2021 - 31/12/2023
ELENCO PRESTAZIONI INDICATIVE | TARIFFA MEDIA | QTA contrattata 2021-2023 (per anno) | VALORE indicativo contrattato 2021- 2023 (per anno) | |
058 | GASTROENTEROLOGIA | |||
45.13 | ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGD]. | 67,73 | 300 | 20.320 |
45.16 | ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGD] CON BIOPSIA | |||
45.23 | COLONSCOPIA CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE. | 101,32 | 500 | 50.662 |
45.24 | RETTO-SIGMOIDOSCOPIA CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE | |||
45.25 | PANCOLONSCOPIA CON BIOPSIA. | |||
45.42 | POLIPECTOMIA ENDOSCOPICA DELL' INTESTINO CRASSO. | |||
99.29.A | SEDAZIONE COSCIENTE. | 19,60 | 200 | 3.920 |
Sub-totale Gastroenterologia | 1.000 | 74.902 | ||
TOTALE MACRO AREA A VISITA (BDG TOT. 2.650.814,00) | 25.270 | 1.368.673 | ||
056 | MEDICINA FISICA RIABILITAZIONE | |||
89.01.W | VISITA DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE DI CONTROLLO. | 14,25 | 250 | 3.563 |
89.7B.2 | PRIMA VISITA DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE. | 20,50 | 770 | 15.785 |
93.12.1 | RIEDUCAZIONE FUNZIONALE ATTIVA E/O PASSIVA PER PATOLOGIA SEMPLICE | 19,06 | 5.000 | 95.281 |
93.12.2 | RIEDUCAZIONE FUNZIONALE ATTIVA E/O PASSIVA PER PATOLOGIA COMPLESSA | |||
93.19.3 | ESERCIZI POSTURALI - PROPRIOCETTIVI | |||
93.19.4 | ESERCIZI POSTURALI - PROPRIOCETTIVI | |||
93.22 | TRAINING DEAMBULATORI E DEL PASSO. | |||
TOTALE MACRO AREA RIABILITAZIONE (BDG TOT. 141.000,00) | 6.020 | 114.629 | ||
069 | RADIOLOGIA | |||
87.03 | TC CRANIO-ENCEFALO | 111,02 | 700 | 77.716 |
87.03.2 | TC MASSICCIO FACCIALE | |||
87.03.5 | TC DELL' ORECCHIO. | |||
87.03.7 | TC DEL COLLO [ | |||
87.03.C | TC ORBITE. | |||
87.03.E | TC DI SINGOLA ARCATA DENTARIA [DENTALSCAN]. | |||
87.03.F | TC DELLE ARCATE DENTARIE [DENTALSCAN]. | |||
87.71 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEI RENI. | |||
87.72 | TOMOGRAFIA [STRATIGRAFIA] RENALE. | |||
87.77 | CISTOGRAFIA. | |||
88.01.1 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL' ADDOME SUPERIORE. | |||
88.01.3 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL' ADDOME INFERIORE. | |||
88.01.5 | TC DELL' ADDOME COMPLETO. | |||
88.02.1 | TC UROGRAFIA. | |||
87.41 | TC DEL TORACE. | |||
88.38.5 | TC DI BACINO E ARTICOLAZIONI SACROILIACHE. | |||
88.38.A | TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE CERVICALE. | |||
88.38.B | TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE TORACICO. | |||
88.38.C | TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE LOMBOSACRALE | |||
88.38.N | TC DI SPALLA E BRACCIO. | |||
88.38.P | TC DI GOMITO E AVAMBRACCIO. | |||
88.38.Q | TC DI POLSO E MANO | |||
88.39.2 | TC DELL'ARTICOLAZIONE COXOFEMORALE | |||
88.39.8 | TC DI GINOCCHIO E GAMBA. | |||
88.39.9 | TC DI CAVIGLIA E PIEDE. | |||
Sub-totale TAC (in bianco) | 700 | 77.716 | ||
88.41.3 | ANGIO TC DEI VASI INTRACRANICI E DEL COLLO [CAROTIDI]. | 216,40 | 150 | 32.460 |
88.44.1 | ANGIO TC DELL'AORTA TORACICA. | |||
88.45.1 | ANGIO TC DI AORTA ADDOMINALE E ARTERIE RENALI. | |||
88.47.1 | ANGIO TC DELL'AORTA ADDOMINALE E VASI VISCERALI. | |||
88.47.2 | ANGIO TC DELL'AORTA TORACO ADDOMINALE. |
CASA DI CURA VILLA BERICA S.P.A.
Allegato 3- Fabbisogno Ambulatoriale
CONTRATTAZIONE PRESTAZIONI AMBULATORIALI 01/01/2021 - 31/12/2023
ELENCO PRESTAZIONI INDICATIVE | TARIFFA MEDIA | QTA contrattata 2021-2023 (per anno) | VALORE indicativo contrattato 2021- 2023 (per anno) | |
88.48.1 | ANGIO TC DEGLI ARTI INFERIORI. | |||
88.49.2 | ANGIO TC DEGLI ARTI SUPERIORI. | |||
Sub-totale Angio-TAC | 150 | 32.460 | ||
Sub-totale TAC (in bianco) | 850 | 110.176 | ||
87.03.1 | TC CRANIO-ENCEFALO SENZA E CON MDC. | 241,38 | 1.300 | 313.789 |
87.03.3 | TC MASSICCIO FACCIALE SENZA E CON XXX | |||
00.00.0 | TC DELL' ORECCHIO SENZA E CON MDC. | |||
87.03.8 | TC DEL COLLO SENZA E CON MDC. | |||
87.71.1 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEI RENI, SENZA E CON MDC. | |||
88.01.2 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL' ADDOME SUPERIORE, SENZA E CON MDC. | |||
88.01.4 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL' ADDOME INFERIORE, SENZA E CON CONTRASTO. | |||
88.01.6 | TC DELL' ADDOME COMPLETO SENZA E CON MDC. | |||
87.41.1 | TC DEL TORACE SENZA E CON MDC. | |||
88.38.9 | TC TOTAL BODY PER STADIAZIONE ONCOLOGICA SENZA E CON MDC. | |||
88.38.D | TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE CERVICALE SENZA E CON MDC. | |||
88.38.F | TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE LOMBOSACRALE E DEL SACRO COCCIGE SENZA E CON MDC. | |||
88.38.X | TC DI SPALLA E BRACCIO SENZA E CON MDC. | |||
88.38.Y | TC DI GOMITO E AVAMBRACCIO SENZA E CON MDC | |||
88.39.G | TC DI GINOCCHIO E GAMBA SENZA E CON MDC | |||
Sub-totale TAC (con MDC) | 1.300 | 313.789 | ||
87.36 | ESAME CLINICO-STRUMENTALE DELLE MAMMELLE. | 42,41 | 7.000 | 296.849 |
87.37.1 | MAMMOGRAFIA BILATERALE. | |||
87.37.2 | MAMMOGRAFIA MONOLATERALE | |||
88.73.1 | ECOGRAFIA BILATERALE DELLA MAMMELLA | |||
88.73.2 | ECOGRAFIA MONOLATERALE DELLA MAMMELLA. | |||
88.73.4 | ECO(COLOR)DOPPLER DELLA MAMMELLA. | |||
Sub-totale Senologia | 7.000 | 296.849 | ||
87.09.1 | RADIOGRAFIA DEI TESSUTI MOLLI DELLA FACCIA, DEL CAPO E DEL COLLO. | |||
87.11.1 | RADIOGRAFIA DI ARCATA DENTARIA. | |||
87.11.3 | ORTOPANORAMICA DELLE ARCATE DENTARIE. | |||
87.12.1 | TELERADIOGRAFIA DEL CRANIO. | |||
87.16.4 | STRATIGRAFIA DELL'ARTICOLAZIONE TEMPOROMANDIBOLARE BILATERALE | |||
87.16.6 | RX ARTICOLAZIONE TEMPOROMANDIBOLARE MONOLATERALE. | |||
87.17.4 | RX STANDARD DEL CRANIO | |||
87.22 | RADIOGRAFIA DELLA COLONNA CERVICALE. | |||
87.23 | RADIOGRAFIA DELLA COLONNA TORACICA (DORSALE). | |||
87.24 | RADIOGRAFIA DELLA COLONNA LOMBOSACRALE | |||
87.29 | RADIOGRAFIA COMPLETA DELLA COLONNA. | |||
87.35 | GALATTOGRAFIA [ DUTTOGRAFIA, DUTTOGALATTOGRAFIA] MONOLATERALE. | |||
87.43.1 | RADIOGRAFIA DI XXXXX, XXXXXX E CLAVICOLA. | |||
87.43.3 | RX DELLO SCHELETRO COSTALE MONOLATERALE. | |||
87.43.4 | RX DELLO STERNO. | |||
87.43.5 | RX DELLA CLAVICOLA. | |||
87.44.1 | RX DEL TORACE. | |||
87.49.1 | RADIOGRAFIA DELLA TRACHEA. |
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Allegato 3- Fabbisogno Ambulatoriale
CONTRATTAZIONE PRESTAZIONI AMBULATORIALI 01/01/2021 - 31/12/2023
ELENCO PRESTAZIONI INDICATIVE | TARIFFA MEDIA | QTA contrattata 2021-2023 (per anno) | VALORE indicativo contrattato 2021- 2023 (per anno) | |
87.61 | RX COMPLETA DEL TUBO DIGERENTE CON MDC BARITATO O IDROSOLUBILE. | 30,45 | 7.000 | 213.181 |
87.62.1 | RX DELL'ESOFAGO CON MDC SINGOLO. | |||
88.19 | RX DIRETTA DELL' ADDOME [RX DELL'ADDOME] [RX APPARATO URINARIO A VUOTO]. | |||
88.21.1 | RX DELLO STRETTO TORACICO SUPERIORE - STUDIO DELLA CLAVICOLA E DELL'ARTICOLAZIONE STERNOCLAVEARE. | |||
88.21.2 | RX DELLA SPALLA. | |||
88.21.3 | RX DEL BRACCIO. | |||
88.22.1 | RX DEL GOMITO. | |||
88.22.2 | RX DELL'AVAMBRACCIO. | |||
88.23.1 | RX DEL POLSO. | |||
88.23.2 | RX DELLA MANO | |||
88.26.1 | RX DI BACINO E ARTICOLAZIONI SACROILIACHE. | |||
88.26.2 | RX DELL'ANCA. | |||
88.27.1 | RX DEL FEMORE. | |||
88.27.2 | RX DEL GINOCCHIO. | |||
88.27.3 | RX DELLA GAMBA. | |||
88.28.1 | RX DELLA CAVIGLIA | |||
88.28.2 | RX DEL PIEDE [CALCAGNO | |||
88.29.1 | RADIOGRAFIA COMPLETA DEGLI ARTI INFERIORI E DEL BACINO SOTTO CARICO. | |||
88.29.2 | RADIOGRAFIA ASSIALE DELLA ROTULA. | |||
88.31 | RADIOGRAFIA DELLO SCHELETRO IN TOTO. | |||
88.33.1 | STUDIO DELL' ETA' OSSEA. | |||
Sub-totale RX tradizionale | 7.000 | 213.181 | ||
88.74.1 | ECOGRAFIA DELL' ADDOME SUPERIORE. | 98,45 | 5.500 | 541.489 |
88.75.1 | ECOGRAFIA DELL'ADDOME INFERIORE | |||
88.76.1 | ECOGRAFIA DELL'ADDOME COMPLETO. | |||
88.78.2 | ECOGRAFIA GINECOLOGICA. | |||
88.79.7 | ECOGRAFIA TRANSVAGINALE. | |||
88.71.4 | DIAGNOSTICA ECOGRAFICA DEL CAPO E DEL COLLO. | 32,55 | 4.150 | 135.082 |
88.74.9 | ECOCOLORDOPPLER ARTERIE RENALI. | |||
88.76.3 | ECOCOLORDOPPLER DEI GROSSI VASI ADDOMINALI ARTERIOSI O VENOSI. | |||
88.79.1 | ECOGRAFIA DELLA CUTE E DEL TESSUTO SOTTOCUTANEO. | |||
88.79.2 | ECOGRAFIA DELLE ANCHE NEL NEONATO. | |||
88.79.3 | ECOGRAFIA MUSCOLOTENDINEA E OSTEOARTICOLARE. | |||
88.79.5 | ECOGRAFIA DEL PENE. | |||
88.79.6 | ECOGRAFIA SCROTALE | |||
88.79.8 | ECOGRAFIA TRANSRETTALE | |||
88.79.9 | ECOGRAFIA REGIONE INGUINO-CRURALE | |||
88.79.A | ECOGRAFIA PARETE ADDOMINALE. | |||
88.79.E | ECOCOLORDOPPLER SCROTALE. | |||
88.79.G | ECOGRAFIA PROSTATICA TRANSRETTALE. | |||
Sub-totale Ecografie | 9.650 | 676.571 | ||
88.90.4 | RM DI RICOSTRUZIONE TRIDIMENSIONALE TC | |||
88.91.1 | RM DI ENCEFALO E TRONCO ENCEFALICO, GIUNZIONE CRANIO SPINALE E RELATIVO DISTRETTO VASCOLARE. | |||
88.91.3 | RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DEL MASSICCIO FACCIALE. | |||
88.91.5 | ANGIO-RM DEL DISTRETTO VASCOLARE INTRACRANICO. | |||
88.91.6 | RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DEL COLLO. | |||
88.92 | RM DEL TORACE | |||
88.93.4 | RM DEL RACHIDE LOMBOSACRALE |
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Allegato 3- Fabbisogno Ambulatoriale
CONTRATTAZIONE PRESTAZIONI AMBULATORIALI 01/01/2021 - 31/12/2023
ELENCO PRESTAZIONI INDICATIVE | TARIFFA MEDIA | QTA contrattata 2021-2023 (per anno) | VALORE indicativo contrattato 2021- 2023 (per anno) | |
88.93.V | RM DEL RACHIDE CERVICALE. | 215,43 | 500 | 107.715,62 |
88.93.Z | RM DEL RACHIDE DORSALE SENZA E CON MDC. La prestazione sostituisce cod.88.93.1. | |||
88.94.4 | RM DELLA SPALLA. | |||
88.94.5 | RM DEL BRACCIO. | |||
88.94.6 | RM DEL GOMITO. | |||
88.94.7 | RM DELL'AVAMBRACCIO. | |||
88.94.8 | RM DEL POLSO. | |||
88.94.9 | RM DELLA MANO | |||
88.94.A | RM DEL BACINO. Incluso parti molli, distretto vascolare. La prestazione sostituisce cod.88.94.1. | |||
88.94.B | RM DELL'ARTICOLAZIONE COXOFEMORALE MONO E/O BILATERALE. | |||
88.94.C | RM DELLA COSCIA [RM DEL FEMORE]. | |||
88.94.D | RM DEL GINOCCHIO. | |||
88.94.E | RM DELLA GAMBA. | |||
88.94.F | RM DELLA CAVIGLIA. | |||
88.94.G | RM DEL PIEDE. | |||
88.95.1 | RM DELL'ADDOME SUPERIORE | |||
88.95.4 | RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELL'ADDOME INFERIORE E SCAVO PELVICO. | |||
88.96.1 | RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELL'ADDOME COMPLETO. | |||
88.97.A | COLANGIO-WUIRSUNGO RM. | |||
Sub-totale RM (in bianco) | 500 | 107.716 | ||
88.91.2 | RM DI ENCEFALO E TRONCO ENCEFALICO, GIUNZIONE CRANIO SPINALE E RELATIVO DISTRETTO VASCOLARE SENZA E CON MDC. | 363,61 | 700 | 254.526 |
88.91.4 | RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DEL MASSICCIO FACCIALE SENZA E CON MDC. | |||
88.91.7 | RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DEL COLLO SENZA E CON MDC. | |||
88.91.N | ANGIO RM DEL DISTRETTO VASCOLARE INTRACRANICO SENZA E CON MDC. | |||
88.91.P | ANGIO RM DEI VASI DEL COLLO SENZA E CON MDC. | |||
88.92.1 | RM DEL TORACE SENZA E CON MDC. | |||
88.93.7 | RM DEL RACHIDE CERVICALE SENZA E CON MDC. | |||
88.93.8 | RM DEL RACHIDE DORSALE SENZA E CON MDC. | |||
88.93.9 | RM DEL RACHIDE LOMBO-SACRALE SENZA E CON MDC. | |||
88.94.H | RM DELLA SPALLA SENZA E CON MDC. | |||
88.94.J | RM DEL BRACCIO SENZA E CON MDC. | |||
88.94.L | RM DELL'AVAMBRACCIO SENZA E CON MDC. | |||
88.94.N | RM DELLA MANO SENZA E CON MDC. | |||
88.94.P | RM DEL BACINO SENZA E CON MDC. | |||
88.94.Q | RM DELL'ARTICOLAZIONE COXOFEMORALE MONO E/O BILATERALE SENZA E CON MDC. | |||
88.94.R | RM DELLA COSCIA [RM DEL FEMORE] SENZA E CON MDC. | |||
88.94.S | RM DEL GINOCCHIO SENZA E CON MDC. | |||
88.94.T | RM DELLA GAMBA SENZA E CON MDC. | |||
88.94.U | RM DELLA CAVIGLIA SENZA E CON MDC. | |||
88.94.V | RM DEL PIEDE SENZA E CON MDC. | |||
88.94.Y | ANGIO RM DELL'ARTO INFERIORE SENZA E CON MDC. | |||
88.95.2 | RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELL'ADDOME SUPERIORE, SENZA E CON MDC. | |||
88.95.5 | RM DI ADDOME INFERIORE E SCAVO PELVICO SENZA E CON MDC. | |||
88.95.7 | ANGIO RM DELL'ADDOME SUPERIORE SENZA E CON MDC. | |||
88.95.8 | ANGIO RM DELL'ADDOME INFERIORE SENZA E CON MDC. |
CASA DI CURA VILLA BERICA S.P.A.
Allegato 3- Fabbisogno Ambulatoriale
CONTRATTAZIONE PRESTAZIONI AMBULATORIALI 01/01/2021 - 31/12/2023
ELENCO PRESTAZIONI INDICATIVE | TARIFFA MEDIA | QTA contrattata 2021-2023 (per anno) | VALORE indicativo contrattato 2021- 2023 (per anno) | |
88.96.2 | RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELL'ADDOME COMPLETO, SENZA E CON MDC. | |||
Sub-totale RM (con MDC) | 700 | 254.526 | ||
Sub-totale RM | 1.200 | 362.242 | ||
88.99.3 | DENSITOMETRIA OSSEA - DXA TOTAL BODY. | 34,10 | 0 | 0 |
88.99.5 | DENSITOMETRIA OSSEA AD ULTRASUONI. | |||
88.99.6 | DENSITOMETRIA OSSEA - DXA LOMBARE | |||
88.99.7 | DENSITOMETRIA OSSEA - DXA FEMORALE MONOLATERALE. | |||
88.99.8 | DENSITOMETRIA OSSEA - DXA ULTRADISTALE. | |||
Sub-totale Densitometrie | 0 | 0 | ||
TOTALE MACRO AREA DIAGNOSTICA IMMAGINI (BDG TOT. 2.199.000,00) | 26.300 | 1.972.808 | ||
Budget 2021 (100%) | Valore contrattato 2021 | % | |
Budget LAB | 237.000,00 | 0,00 | 0,00% |
Budget Area altro | 2.650.814,00 | 1.368.673,29 | 51,63% |
Budget MFR | 141.000,00 | 114.628,95 | 81,30% |
Budget Radiol | 2.199.000,00 | 1.972.808,13 | 89,71% |
Totale budget | 5.227.814,00 | 3.456.110,36 | 66,11% |
CONTRATTO
tra
l’Azienda X.X.XX n. 8 “Berica” di Vicenza (di seguito "Azienda X.X.XX") rappresentata dal Direttore Generale pro tempore, dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, con sede in Vicenza via Rodolfi n. 37 C.F. e P.IVA 02441500242;
e
la Casa di Cura Villa Margherita S.r.l. (di seguito “erogatore privato accreditato”) in persona del Legale Rapresentante Sig. Xxxxxxxxx Xxx- xxxx, nato il 04/03/1951 a Vicenza, con sede ad Arcugnano (VI) Vi- cenza in xxx Xxxxxxxxxxxx x. 0, P. I.V.A. e C.F.e PI 03272190244,
Premesso che:
- la Casa di Cura Villa Margherita S.r.l. è soggetto in possesso dell'au- torizzazione all'esercizio ai sensi del Decreto Dirigenziale di Azienda Zero del 7 febbraio 2019, n. 56, successivamente integrato con De- creto Dirigenziale di Azienda Zero del 26 marzo 2019 n. 131 e dell'ac- creditamento istituzionale di cui alla D.G.R.V. n. 68 del 26 gennaio 2021 per l'erogazione di prestazioni di ricovero ospedaliero e di spe- cialistica ambulatoriale, per conto del Servizio Sanitario Regionale (S.S.R.) a favore dei cittadini residenti e non residenti nella Regione Veneto secondo la dotazione di funzioni, attività e specialità ambulato- riali e nel limite del numero dei posti letto previsto dalla vigente sche- da di dotazione ospedaliera (allegato n.1);
- l'art. 8 quinquies del d.lgs. 502/92 e successive modifiche prevede che la Regione e l'Azienda X.X.XX definiscano accordi con le strutture
pubbliche ed equiparate e stipulino contratti con quelle private e con i professionisti accreditati;
- ai sensi dell'art. 17, comma 3, della L.R. 16 agosto 2002, n. 22, la Giunta Regionale disciplina i rapporti di cui all'articolo 8-quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l'indicazione delle quantità e delle tipologie di prestazioni da erogare e le modalità delle verifiche e dei controlli;
- ai sensi dell’art. 17 comma 4 della L.R. 16 agosto 2002 n. 22 il Diret- tore Generale dell’Azienda X.X.XX. territorialmente competente prov- vede alla stipula dei relativi accordi contrattuali;
- la L.R. 25 ottobre 2016, n. 19, ha istituito l'Azienda Zero, individuan- do le funzioni assegnate alla stessa;
- la D.G.R.V. n. 925 del 5 luglio 2021 disciplina i criteri e la determina- zione dei tetti di spesa e dei volumi di attività per il triennio 2021-2023 per l'assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale erogata nei confronti dei cittadini sia residenti che non residenti nel Veneto e definisce il sistema e le regole per l'erogazione e la remunerazione dell'attività in parola.
Tutto ciò premesso e considerati il livello di spesa e i volumi di attività individuati dalla Regione ai sensi della normativa vigente;
si conviene e si stipula il seguente: Art. 1 - Oggetto
L'erogatore privato accreditato eroga, per conto e con oneri a carico del servizio sanitario regionale, le prestazioni sanitarie - rientranti
nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza, nonché degli eventuali livelli integrativi regionali - di ricovero ospedaliero, in regime ordinario e diurno (day-hospital – day-surgery), di day-service nonché di assi- stenza specialistica ambulatoriale, di diagnostica strumentale e di la- boratorio, nel rispetto delle funzioni, attività, specialità indicati nella delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 1097 del 6 agosto 2020 (nuovo riferimento normativo) e nel rispetto dei tetti di spesa e di attivi- tà stabiliti dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 925 del 5 luglio 2021 (nuovo riferimento normativo) e precisati dall’Azienda Sanitaria negli allegati nn. 2 e 3 al presente accordo contrattuale, secondo una ca- lendarizzazione articolata in dodicesimi nell’arco dell’anno solare, fatte salve le esigenze dettagliate dall’Azienda X.X.XX., con una fluttuazio- ne massima del 15%.
In attuazione di quanto disposto dalla DGR N. 597/2017, il presente accordo contrattuale ha quale propria causa il concorso dell’erogatore privato all’ottimizzazione dell’offerta complessiva dell’Azienda nella quale insiste e delle altre Aziende X.X.XX., ed è funzionale al soddi- sfacimento dei bisogni di assistenza della popolazione di riferimento, nei limiti risultanti dai livelli di spesa e dai volumi di attività fissati dalla Regione Veneto.
Art. 2 - Governo delle liste d’attesa
La Regione del Veneto promuove il governo delle liste d'attesa al fine di garantire a tutti gli assistiti un accesso equo alle migliori prestazioni sanitarie, in un luogo e con una tempistica adeguati, nonché la sicu- rezza delle stesse, mediante l'individuazione di strategie per la gestio-
ne delle criticità, in conformità del Piano Nazionale di governo delle li- ste di attesa.
Per le finalità di cui al comma 1, le Aziende UU.LL.SSSS. e ospedalie- re, anche tramite gli erogatori privati accreditati, devono rispettare nei
confronti dei propri assistiti i tempi massimi di attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all’art. 38 L.R. n. 30 del 30/12/2016.
Gli erogatori pubblici e gli erogatori privati accreditati ospedalieri e ambulatoriali nominano il proprio CUP Manager con il compito di or- ganizzare e monitorare i processi di prenotazione ed erogazione delle prestazioni sanitarie.
Art. 3 - Obblighi dell'erogatore privato accreditato
Allo scopo di garantire la continuità assistenziale, l'erogatore privato accreditato si impegna ad effettuare un'adeguata programmazione della propria offerta sanitaria distribuendo la stessa, senza soluzione di continuità, nell'arco dell'intero anno.
L'erogatore privato accreditato nell'esercizio della propria attività ga- rantisce l'osservanza di tutte le norme di legge, regolamenti, e co- munque, delle norme di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, ivi com- presi quelli emanati da ANAC in relazione ad ogni aspetto relativo all'esercizio della propria attività. Si impegna, in particolare, all'osser- vanza della disciplina nazionale e regionale in materia di:
a) tariffe per le prestazioni di ricovero ospedaliero, come eventual- mente rimodulate previo accordo tra le parti;
b) tariffe per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, come even- tualmente rimodulate previo accordo tra le parti;
c) verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario;
d) incompatibilità del personate adibito all'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo nonché dei titolari di una partecipazione nel soggetto erogatore privato accreditato;
e) utilizzo dei ricettari;
f) rispetto dei protocolli di appropriatezza erogativa e prescrittiva;
g) compartecipazione alle spese da parte del cittadino;
h) completa integrazione, tramite il Centro Unico di Prenotazione (CUP) dell'Azienda X.X.XX, delle agende relativamente alle prestazio- ni ambulatoriali; assicura l’erogazione delle prestazioni nel rispetto dei
tempi previsti dalle nuove classi di priorità (B,D,P), assicurando lo svi-
luppo costante delle agende con almeno 120 gg. di apertura al fine di permettere la prenotazione delle prestazioni di classe “P” Program- mabile.
Qualora l’erogatore prenotasse ed erogasse al di fuori dei tempi
delle classi di priorità in modalità “garantita 1”, tali prestazioni
non potranno essere oggetto di remunerazione;
i) integrazione con l'Azienda X.X.XX delle agende relativamente alle prestazioni di ricovero;
j) tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l’espletamento del servizio;
k) sistema informativo sanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'Azienda X.X.XX, della Regione e dei Ministeri della Salute e delle Finanze;
L'erogatore privato accreditato deve, inoltre:
I. assicurare livelli di qualità delle tecnologie e dei presidi sanitari che garantiscano i parametri di qualità efficienza e sicurezza delle at- tività sanitarie;
II. rispettare quanto disposto dalla D.G.R. n. 610 del 29 aprile 2014 avente ad oggetto "Definizione dei valori minimi di riferimento per il personate di assistenza del comparto dedicato alle aree di de- genza ospedaliera. Articolo 8, comma 1, della L.R. 29 giugno 2012, n.
23. Deliberazione n. 179/CR del 30 dicembre 2013” pena la revoca dell'accreditamento”;
III. adempiere a quanto previsto dall'art. 1, comma 5, lett. b), del
D.M. 2 aprile 2015, n. 70.
IV. concorrere all'ottimizzazione dell'offerta complessiva dell'A- zienda X.X.XX., orientando la propria attività in relazione agli indirizzi della programmazione regionale e locale e agli effettivi bisogni dei cit- tadini, nel rispetto dei tempi massimi di attesa previsti per le diverse classi di priorità delle prestazioni;
L'erogatore privato accreditato comunica con congruo anticipo even- tuali sospensioni di funzioni o attività sanitarie, oggetto del presente accordo; il preavviso dev'essere tale da garantire continuità assisten- ziale e da evitare disagio all'utenza.
L'erogatore privato accreditato assicura l’osservanza delle regole di correttezza e di buona fede nell'esecuzione dell'accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile. L'erogatore privato ac- creditato, tenuto conto dei criteri e dei volumi di attività stabiliti dalla programmazione regionale per gli anni 2021, 2022 e 2023, giusta
D.G.R. n. 925 del 5 luglio 2021, eroga assistenza ospedaliera e pre- stazioni sanitarie ambulatoriali nelle funzioni/attività/specialità accredi- tate, per conto e con oneri a carico del S.S.R., ai cittadini residenti nel Veneto, nel limite dei tetti e delle modalità stabilite con la summenzio- nata D.G.R. n. 925/2021.
L’erogatore privato è tenuto a garantire le tipologie di prestazioni spe- cialistiche richieste dall’Ulss all’interno della singola macro-area, og- getto della presente contrattazione come riepilogate nell’allegato 3); Trimestralmente l’X.X.XX. effettuerà controlli incrociati tra il flusso SPS (Schede Prestazioni Specialistiche) delle prestazioni erogate e le pre- stazioni richieste dall’Azienda. In caso di scostamento maggiore del 15% sulle quantità richieste per tipologia, all’interno della singola ma- cro-area, sarà cura dell’Azienda richiamare l’erogatore ad un più cor- retto e puntuale rispetto della programmazione contrattata.
L’erogatore privato si impegna inoltre ad erogare l’assistenza ospeda- liera e le prestazioni ambulatoriali per conto e con oneri a carico del
S.S.N. ai cittadini non residenti nel Veneto secondo le disposizioni regionali vigenti nel corso del rapporto e nel rispetto di eventuali ac- cordi specifici tra la Regione del Veneto e altre Regioni, con le tipolo- gie, il volume e le modalità ivi indicate.
L'erogatore privato accreditato accetta il sistema di remunerazione del finanziamento a funzione se dovuto.
Si conferma, per l’erogatore privato accreditato, l’obbligo di integra- zione con il sistema regionale “fascicolo sanitario” per quanto concer- ne i processi di alimentazione dello stesso con la documentazione
prodotta in tutti i regimi erogativi. Si richiede, inoltre, l’adeguamento degli applicativi in uso agli erogatori privati accreditati in modo da po- tersi interfacciare con il sistema CUP aziendale secondo gli standard redatti nell’ambito del progetto SIO.
Art. 4 - Obblighi dell'Azienda X.X.XX
L'Azienda X.X.XX garantisce l’osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l’esercizio della propria attività.
L'Azienda X.X.XX effettua le attività di verifica e controllo sull'applica- zione del presente accordo tramite il proprio Nucleo di Controllo Aziendale.
L’Azienda X.X.XX. può effettuare accertamenti a campione sull’effettiva esecuzione delle prestazioni, sulla regolarità e qualità del servizio.
L'Azienda X.X.XX comunica tempestivamente all'erogatore privato ac- creditato ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo ai fini della modifica del medesimo nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dall'erogatore privato accreditato. Art. 5 - Remunerazione e pagamento delle prestazioni
La remunerazione delle prestazioni avviene utilizzando la tariffa in vi- gore al momento dell'esecuzione della prestazione stessa, nei termini di legge, e secondo quanto disciplinato dalla Giunta Regionale con la D.G.R. n. n. 925/2021 relativa ai tetti di spesa.
II tempo di pagamento delle prestazioni erogate previsto è di 60 giorni dal ricevimento della fattura. Il pagamento delle prestazioni non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di ac- certamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte. Art. 6 – Controlli
Ferme restando le attività di verifica e controllo sull’applicazione del presente accordo contrattuale da parte dell’Azienda X.X.XX. tramite il proprio Nucleo di Controllo Aziendale, e gli eventuali accertamenti a campione di cui all’art. 4 che precede, l’erogatore privato prende atto del dovere funzionale dell’Azienda X.X.XX. di procedere in qualsiasi momento a verifiche sulla qualità, efficacia e congruità delle presta- zioni erogate, alla loro funzionalizzazione all’ottimizzazione dell’offerta complessiva dell’Azienda X.X.XX., nonché dell’idoneità dei locali e delle apparecchiature in uso presso l’erogatore privato accreditato, ferma restando ogni competenza dell’Azienda X.X.XX. in materie di igiene delle strutture sanitarie e di medicina del lavoro. A tale scopo l’erogatore privato accreditato metterà a disposizione la documenta- zione sanitaria e amministrativa inerente l’attività svolta.
Art. 7 - Requisiti autorizzativi e di accreditamento
L'erogatore privato accreditato si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa sta- tale e regionale vigente. Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni nel rispetto degli standards previsti dalla legge regionale n. 22/2002 e
s.m.i. e dai provvedimenti attuativi della stessa, con iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.
Art. 8 - Durata dell’accordo
Il presente accordo ha durata dall’01/01/2021 al 31/12/2023, e co- munque non oltre la validità del provvedimento di accreditamento isti- tuzionale.
L’eventuale revisione del budget, in vigenza del presente accordo, comporterà la ridefinizione del contenuto degli allegati 2 (fabbisogno ospedaliero) e 3 (fabbisogno ambulatoriale) e del relativo budget as- segnato alla struttura.
In vigenza del presente accordo, anche il fabbisogno contrattato di cui agli allegati precitati potrebbe essere annualmente rivisto in conside- razione di esigenze specifiche dell’Azienda o a seguito di istanza da parte dell’erogatore privato accreditato, a iso risorse e previo specifico addendum.
Non è ammessa proroga automatica e/o tacita.
In caso di cessazione dell’attività su iniziativa dell’erogatore, il mede- simo dovrà darne preventiva comunicazione all’azienda con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo comunque la continuità delle presta- zioni per tale periodo e la rifusione dei costi di aggiornamento delle prenotazioni.
Art. 9 - Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto
L'erogatore privato accreditato accetta che:
- l’accreditamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non sia ce- dibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il tra- sferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'Azienda X.X.XX; la cessione del contratto a terzi non autorizzata non produce
effetti nei confronti dell'Azienda X.X.XX; l’erogatore subentrato dovrà stipulare un nuovo contratto riportante lo stesso contenuto pattizio del presente accordo contrattuale o, nel caso in cui la cessione di autoriz- zazione all’esercizio e di accreditamento siano state preventivamente autorizzate, potrà subentrare nel presente accordo contrattuale agli stessi patti e condizioni solo previa determina dirigenziale di autoriz- zazione all’esercizio di Azienda Zero e nuovo provvedimento regiona- le di accreditamento istituzionale;
- ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. ces- sione di ramo d’azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare, etc.) ed oggettive (ad es. spostamento sede operativa) dell’erogatore privato accreditato, deve essere tempestivamente comunicato alla Regione e all’Azienda X.X.XX.
L'Azienda X.X.XX, in tali casi, si riserva di risolvere o meno il presente accordo contrattuale, fornendo all'erogatore privato accreditato decisione motivata. La Regione opererà le verifiche di propria compe- tenza.
Il presente accordo si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:
a) perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo all'erogatore privato accreditato previamente accertato dall'Azienda X.X.XX;
b) accertamento dell’insussistenza dei requisiti prescritti per l’autorizzazione all’esercizio o per l’accreditamento;
c) accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;
d) accertata incapacità di garantire la causa e la funzionalizzazione del presente accordo contrattuale di cui all’art. 1 che precede;
e) accertamento di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti operanti per l’erogatore privato accreditato e i relativi titolari di parteci- pazioni;
f) esito interdittivo delle informazioni antimafia ai sensi e per gli effetti degli artt. 10 e 11 comma 2 del D.P.R. n. 252/1998 nonché dell’art. 83 commi 1 e 2 del D.Lgs. 159/2011” avente per oggetto “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione”.
L’Azienda X.X.XX. intima per iscritto di sanare le inadempienze asse- gnando all’erogatore un congruo termine per la rimozione delle mede- sime. Decorso il termine senza la rimozione delle inadempienze l’accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
Nei casi di risoluzione di diritto viene, previa diffida, disposta la revoca dell’affidamento.
L'Azienda X.X.XX si riserva di sospendere in via cautelare, con appo- sito atto contenente l'indicazione della durata della sospensione, l’efficacia del presente accordo per il tempo necessario ai fini della ve- rifica delle circostanze che determinano la risoluzione di diritto e si ri- serva di disporre analoga sospensione per un tempo espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del servizio.
Art. 10 – Trattamento dei dati personali e/o sensibili e nomina di
Responsabile esterno del trattamento dei dati
Ai sensi del nuovo Regolamento Europeo (n. 2016/679) sulla privacy,
approvato il 27 aprile 2016 ed entrato in vigore su tutto il territorio na- zionale a partire dal 25/05/2018, nonché delle disposizioni legislative di cui al vigente Codice della privacy (D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.), l’Azienda Ulss 8 Berica nomina l’erogatore privato quale Responsabile Esterno del trattamento dei dati personali raccolti nell’espletamento delle attività prestate ai sensi del presente contratto. Detta nomina dovrà essere esercitata nei limiti strettamente necessari allo svolgi- mento delle attività oggetto del presente accordo, entro comunque i fini istituzionali previsti per l’Azienda e nel rispetto della precitata nor- mativa in materia.
L’Erogatore privato, nella qualità sopra descritta, si impegna, in parti- colare, ad operare nel continuativo rispetto dei principi posti dalla vi- gente normativa sopra citata, garantendo che i dati personali “partico- lari categorie di dati” di cui all’art. 9 Regolamento vengano trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, esattezza, pertinenza e completezza all’interno del singolo trattamento; si impegna inoltre a mantenere la più completa riservatezza sui dati trattati e sulla tipologia di trattamento effettuata e a conservare i dati per un periodo non su- periore a quello strettamente necessario per gli scopi del trattamento. L’erogatore privato si impegna altresì, da ultimo, a porre in essere le misure di sicurezza disposte dalla normativa vigente, allo scopo di ri- durre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di dati personali nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità per le quali i medesimi vengono raccolti.
Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati persona- li.
Art. 11 - Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni
nazionali e regionali.
Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente ac- cordo contrattuale qualora intervengano nuove disposizioni nazionali o regionali che contengano indicazioni in materia delle obbligazioni assunte, che andranno pertanto innovate, in applicazione del principio di buona fede oggettiva e di ragionevolezza, previo parere favorevole della Regione Veneto.
Art. 12 - Modifiche e integrazioni dell’accordo contrattuale
Eventuali modifiche al presente accordo contrattuale, potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione.
Eventuali integrazioni al presente accordo contrattuale, finalizzate al perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria regiona- le e locale, potranno essere inserite previo consenso di entrambe le parti.
Art. 13 - Controversie
Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo, non risolte bonariamente tra le parti, verranno devolute, in via esclusiva, al giudice competente del Foro di Vicenza.
Art. 14 - Registrazione
Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642, assolta in forma virtuale con contrassegno
nn. 01200445663034, 01200445663045, 01200445663056 e
01200445663067 (4 marche da 16,00) del 25/10/2021 – Imposta bollo pari a Euro 64,00; e a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5°, 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 a cura ed a spese della parte richiedente.
Art. 15 - Norma di rinvio
Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.
Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ, si appro- vano e distintamente si sottoscrivono le previsioni contrattuali di cui agli Artt. 1 (Oggetto), 2 (Governo delle liste d’attesa), 3 (Obblighi dell’erogatore privato accreditato), 9 (Eventi modificativi e cause di ri- soluzione del contratto), 13 (Controversie).
Sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005.
Per X.X.XX. n. 8 “Berica”
Il Direttore Generale - Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Casa di Cura Villa Margherita S.r.l.
Il Legale Rappresentante - Xxxxxxxxx Xxxxxxx
Allegato 1_Budget Assegnati
CASA DI CURA VILLA MARGHERITA S.R.L. SCHEDA SOGGETTO ACCREDITATO
BUDGET ASSEGNATO cittadini residenti nel Veneto | BUDGET ASSEGNATO D.G.R.V. 925/2021 triennio 2021-2023 (per anno) (*) | % di contrattazione MINIMA | Quota Budget soggetta a contrattazione triennio 2021-2023 (per anno) (*) | |
attività OSPEDALIERA | € 5.799.910,00 | 25% | € 1.449.977,50 | |
Amb - area ALTRO (branca a visita) (*) | € 50.000,00 | 60% | € 30.000,00 | |
TOTALE | € 5.849.910,00 | € 1.479.977,50 |
(*) Trasferimento, per il solo anno 2021, di una quota finanziaria dall'attività Ospedaliera per attività Ambulatoriale (branca 32 Neurologia), pari ad Euro 50.000,00.
BUDGET ASSEGNATO cittadini NON residenti nel Veneto | Consuntivo Spesa Anno 2011 | Tetto spesa massima triennio 2021-2023 (per anno) | ||
attività OSPEDALIERA (*) | € 1.451.912,08 | € 1.451.900,00 | ||
Amb - area ALTRO (branca a visita) | € 0,00 | € 0,00 | ||
Totale complessivo | € 1.451.912,08 | € 1.451.900,00 |
(*) con esclusione dei ricoveri ad Alta Specialità.
Funzioni esercitate in regime di ricovero (D.G.R.V. 68/2021)
AREA FUNZIONE OPERATIVA | CODI CE | FUNZIONI | NOTE | PL Veneto | PL extra- regione |
MEDICA | 32 | Neurologia | 8 | 15 | |
40 | Psichiatria | 21 | 16 | ||
RIABILITATIVA | 28 | Unità spinale | Struttura riabilitatica integrata per le mielolesioni | 4 | 0 |
56 | Recupero e Riabilitazione Funzionale | 30 | 14 | ||
75 | Neuroriabilitazione | Struttura riabilitatica integrata per la neuroriabilitazione e gravi cerebro lesioni acquisite | 8 | 0 |
Totale PL Accreditati 71 45
Funzioni esercitate in regime ambulatoriale (D.G.R.V. 68/2021) (non presente assegnazione budget regionale)
Macro Area | Codice branca specialistica | |
2 - FKT | 32 | Neurologia |
4 - ALTRO | 40 | Psichiatria |
4 - ALTRO | 56 | Medicina Fisica e Riabilitazione |
Allegato 2 - Fabbisogno Ospedaliero
CASA DI CURA VILLA XXXXXXXXXX X.X.X. CONTRATTAZIONE PRESTAZIONI DI RICOVERO 01/01/2021 - 31/12/2023
Con trasferimento, per il solo anno 2021, di una quota pari ad Euro 50.000,00 per attività ambulatoriale (branca 32 Neurologia).
Area | Descrizione | DRG /mdc | N. indicativo ricoveri 2021-2023 (per anno) | Importo indicativo 2021-2023 (per anno) |
REPARTO 56 | riabilitazione NEUROLOGICA e ORTOPEDICA | MDC 1 e 8 | 80 | 1.295.714,29 |
REPARTO 28 e REPARTO 75 | UNITA' SPINALE / NEURO- RIABILITAZIONE | VARI | 30 | 1.185.000,00 |
Budget contrattato (budget assegnato di Euro 5.799.910,00) | 2.480.714,29 | |||
pari al 42,77% |
Le quote assegnate nella presente scheda sono una indicazione quali/quantitativa di fabbisogno fatta salva la possibilità di un modifiche tra le aree sanitarie individuate, a seconda di nuovi e diversi fabbisogni discrezionalmente valutati dall'Azienda X.X.XX. n. 8 "Berica".
Per gli anni 2022 e 2023, si procederà ad eventuale resivione di quanto sopra indicato anche su proposta dell'erogatore.
Tutti i ricoveri della presente scheda dovranno essere obbligatoriamente segnalati nel flusso SDO valorizzando il campo ISTCOMP = "INTRA", al fine di consentire all'X.X.XX. un analitico e puntuale controllo.
Allegato 3- Fabbisogno Ambulatoriale
CASA DI CURA VILLA XXXXXXXXXX X.X.X. CONTRATTAZIONE PRESTAZIONI AMBULATORIALI 01/01/2021 - 31/12/2021
ELENCO PRESTAZIONI INDICATIVE | TARIFFA | QTA contrattata 2021 | VALORE indicativo contrattato 2021 | |
032 | NEUROLOGIA | |||
89.13 | PRIMA VISITA NEUROLOGICA [NEUROCHIRURGICA]. | 20,50 | 200 | 4.100 |
93.08.S | STUDIO NEUROFISIOLOGICO [EMG] ARTO SUPERIORE COMPLETO. | 122,90 | 380 | 45.900 |
93.08.T | STUDIO NEUROFISIOLOGICO [EMG] ARTO INFERIORE COMPLETO. | 111,70 | ||
Totale Neurologia | 580 | 50.000 |
Con trasferimento, solo per l'anno 2021, di una quota di budget dall'attività ospedaliera.
CONTRATTO
tra
l’Azienda X.X.XX n. 8 “Berica” di Vicenza (di seguito "Azienda X.X.XX") rappresentata dal Direttore Generale pro tempore, dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, con sede in Vicenza via Rodolfi n. 37 C.F. e P.IVA 02441500242;
e
la Casa di Cura Villa Margherita S.r.l. (di seguito “erogatore privato accreditato”) in persona del Legale Rapresentante Sig. Xxxxxxxxx Xxx- xxxx, nato il 04/03/1951 a Vicenza, con sede ad Arcugnano (VI) Vi- cenza in xxx Xxxxxxxxxxxx x. 0, P. I.V.A. e C.F.e PI 03272190244,
Premesso che:
- la Casa di Cura Villa Margherita S.r.l. è soggetto in possesso dell'au- torizzazione all'esercizio ai sensi del Decreto Dirigenziale di Azienda Zero del 7 febbraio 2019, n. 56, successivamente integrato con De- creto Dirigenziale di Azienda Zero del 26 marzo 2019 n. 131 e dell'ac- creditamento istituzionale di cui alla D.G.R.V. n. 68 del 26 gennaio 2021 per l'erogazione di prestazioni di ricovero ospedaliero e di spe- cialistica ambulatoriale, per conto del Servizio Sanitario Regionale (S.S.R.) a favore dei cittadini residenti e non residenti nella Regione Veneto secondo la dotazione di funzioni, attività e specialità ambulato- riali e nel limite del numero dei posti letto previsto dalla vigente sche- da di dotazione ospedaliera (allegato n.1);
- l'art. 8 quinquies del d.lgs. 502/92 e successive modifiche prevede che la Regione e l'Azienda X.X.XX definiscano accordi con le strutture
pubbliche ed equiparate e stipulino contratti con quelle private e con i professionisti accreditati;
- ai sensi dell'art. 17, comma 3, della L.R. 16 agosto 2002, n. 22, la Giunta Regionale disciplina i rapporti di cui all'articolo 8-quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l'indicazione delle quantità e delle tipologie di prestazioni da erogare e le modalità delle verifiche e dei controlli;
- ai sensi dell’art. 17 comma 4 della L.R. 16 agosto 2002 n. 22 il Diret- tore Generale dell’Azienda X.X.XX. territorialmente competente prov- vede alla stipula dei relativi accordi contrattuali;
- la L.R. 25 ottobre 2016, n. 19, ha istituito l'Azienda Zero, individuan- do le funzioni assegnate alla stessa;
- la D.G.R.V. n. 925 del 5 luglio 2021 disciplina i criteri e la determina- zione dei tetti di spesa e dei volumi di attività per il triennio 2021-2023 per l'assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale erogata nei confronti dei cittadini sia residenti che non residenti nel Veneto e definisce il sistema e le regole per l'erogazione e la remunerazione dell'attività in parola.
Tutto ciò premesso e considerati il livello di spesa e i volumi di attività individuati dalla Regione ai sensi della normativa vigente;
si conviene e si stipula il seguente: Art. 1 - Oggetto
L'erogatore privato accreditato eroga, per conto e con oneri a carico del servizio sanitario regionale, le prestazioni sanitarie - rientranti
nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza, nonché degli eventuali livelli integrativi regionali - di ricovero ospedaliero, in regime ordinario e diurno (day-hospital – day-surgery), di day-service nonché di assi- stenza specialistica ambulatoriale, di diagnostica strumentale e di la- boratorio, nel rispetto delle funzioni, attività, specialità indicati nella delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 1097 del 6 agosto 2020 (nuovo riferimento normativo) e nel rispetto dei tetti di spesa e di attivi- tà stabiliti dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 925 del 5 luglio 2021 (nuovo riferimento normativo) e precisati dall’Azienda Sanitaria negli allegati nn. 2 e 3 al presente accordo contrattuale, secondo una ca- lendarizzazione articolata in dodicesimi nell’arco dell’anno solare, fatte salve le esigenze dettagliate dall’Azienda X.X.XX., con una fluttuazio- ne massima del 15%.
In attuazione di quanto disposto dalla DGR N. 597/2017, il presente accordo contrattuale ha quale propria causa il concorso dell’erogatore privato all’ottimizzazione dell’offerta complessiva dell’Azienda nella quale insiste e delle altre Aziende X.X.XX., ed è funzionale al soddi- sfacimento dei bisogni di assistenza della popolazione di riferimento, nei limiti risultanti dai livelli di spesa e dai volumi di attività fissati dalla Regione Veneto.
Art. 2 - Governo delle liste d’attesa
La Regione del Veneto promuove il governo delle liste d'attesa al fine di garantire a tutti gli assistiti un accesso equo alle migliori prestazioni sanitarie, in un luogo e con una tempistica adeguati, nonché la sicu- rezza delle stesse, mediante l'individuazione di strategie per la gestio-
ne delle criticità, in conformità del Piano Nazionale di governo delle li- ste di attesa.
Per le finalità di cui al comma 1, le Aziende UU.LL.SSSS. e ospedalie- re, anche tramite gli erogatori privati accreditati, devono rispettare nei
confronti dei propri assistiti i tempi massimi di attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all’art. 38 L.R. n. 30 del 30/12/2016.
Gli erogatori pubblici e gli erogatori privati accreditati ospedalieri e ambulatoriali nominano il proprio CUP Manager con il compito di or- ganizzare e monitorare i processi di prenotazione ed erogazione delle prestazioni sanitarie.
Art. 3 - Obblighi dell'erogatore privato accreditato
Allo scopo di garantire la continuità assistenziale, l'erogatore privato accreditato si impegna ad effettuare un'adeguata programmazione della propria offerta sanitaria distribuendo la stessa, senza soluzione di continuità, nell'arco dell'intero anno.
L'erogatore privato accreditato nell'esercizio della propria attività ga- rantisce l'osservanza di tutte le norme di legge, regolamenti, e co- munque, delle norme di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, ivi com- presi quelli emanati da ANAC in relazione ad ogni aspetto relativo all'esercizio della propria attività. Si impegna, in particolare, all'osser- vanza della disciplina nazionale e regionale in materia di:
a) tariffe per le prestazioni di ricovero ospedaliero, come eventual- mente rimodulate previo accordo tra le parti;
b) tariffe per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, come even- tualmente rimodulate previo accordo tra le parti;
c) verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario;
d) incompatibilità del personate adibito all'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo nonché dei titolari di una partecipazione nel soggetto erogatore privato accreditato;
e) utilizzo dei ricettari;
f) rispetto dei protocolli di appropriatezza erogativa e prescrittiva;
g) compartecipazione alle spese da parte del cittadino;
h) completa integrazione, tramite il Centro Unico di Prenotazione (CUP) dell'Azienda X.X.XX, delle agende relativamente alle prestazio- ni ambulatoriali; assicura l’erogazione delle prestazioni nel rispetto dei
tempi previsti dalle nuove classi di priorità (B,D,P), assicurando lo svi-
luppo costante delle agende con almeno 120 gg. di apertura al fine di permettere la prenotazione delle prestazioni di classe “P” Program- mabile.
Qualora l’erogatore prenotasse ed erogasse al di fuori dei tempi
delle classi di priorità in modalità “garantita 1”, tali prestazioni
non potranno essere oggetto di remunerazione;
i) integrazione con l'Azienda X.X.XX delle agende relativamente alle prestazioni di ricovero;
j) tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l’espletamento del servizio;
k) sistema informativo sanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'Azienda X.X.XX, della Regione e dei Ministeri della Salute e delle Finanze;
L'erogatore privato accreditato deve, inoltre:
I. assicurare livelli di qualità delle tecnologie e dei presidi sanitari che garantiscano i parametri di qualità efficienza e sicurezza delle at- tività sanitarie;
II. rispettare quanto disposto dalla D.G.R. n. 610 del 29 aprile 2014 avente ad oggetto "Definizione dei valori minimi di riferimento per il personate di assistenza del comparto dedicato alle aree di de- genza ospedaliera. Articolo 8, comma 1, della L.R. 29 giugno 2012, n.
23. Deliberazione n. 179/CR del 30 dicembre 2013” pena la revoca dell'accreditamento”;
III. adempiere a quanto previsto dall'art. 1, comma 5, lett. b), del
D.M. 2 aprile 2015, n. 70.
IV. concorrere all'ottimizzazione dell'offerta complessiva dell'A- zienda X.X.XX., orientando la propria attività in relazione agli indirizzi della programmazione regionale e locale e agli effettivi bisogni dei cit- tadini, nel rispetto dei tempi massimi di attesa previsti per le diverse classi di priorità delle prestazioni;
L'erogatore privato accreditato comunica con congruo anticipo even- tuali sospensioni di funzioni o attività sanitarie, oggetto del presente accordo; il preavviso dev'essere tale da garantire continuità assisten- ziale e da evitare disagio all'utenza.
L'erogatore privato accreditato assicura l’osservanza delle regole di correttezza e di buona fede nell'esecuzione dell'accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile. L'erogatore privato ac- creditato, tenuto conto dei criteri e dei volumi di attività stabiliti dalla programmazione regionale per gli anni 2021, 2022 e 2023, giusta
D.G.R. n. 925 del 5 luglio 2021, eroga assistenza ospedaliera e pre- stazioni sanitarie ambulatoriali nelle funzioni/attività/specialità accredi- tate, per conto e con oneri a carico del S.S.R., ai cittadini residenti nel Veneto, nel limite dei tetti e delle modalità stabilite con la summenzio- nata D.G.R. n. 925/2021.
L’erogatore privato è tenuto a garantire le tipologie di prestazioni spe- cialistiche richieste dall’Ulss all’interno della singola macro-area, og- getto della presente contrattazione come riepilogate nell’allegato 3); Trimestralmente l’X.X.XX. effettuerà controlli incrociati tra il flusso SPS (Schede Prestazioni Specialistiche) delle prestazioni erogate e le pre- stazioni richieste dall’Azienda. In caso di scostamento maggiore del 15% sulle quantità richieste per tipologia, all’interno della singola ma- cro-area, sarà cura dell’Azienda richiamare l’erogatore ad un più cor- retto e puntuale rispetto della programmazione contrattata.
L’erogatore privato si impegna inoltre ad erogare l’assistenza ospeda- liera e le prestazioni ambulatoriali per conto e con oneri a carico del
S.S.N. ai cittadini non residenti nel Veneto secondo le disposizioni regionali vigenti nel corso del rapporto e nel rispetto di eventuali ac- cordi specifici tra la Regione del Veneto e altre Regioni, con le tipolo- gie, il volume e le modalità ivi indicate.
L'erogatore privato accreditato accetta il sistema di remunerazione del finanziamento a funzione se dovuto.
Si conferma, per l’erogatore privato accreditato, l’obbligo di integra- zione con il sistema regionale “fascicolo sanitario” per quanto concer- ne i processi di alimentazione dello stesso con la documentazione
prodotta in tutti i regimi erogativi. Si richiede, inoltre, l’adeguamento degli applicativi in uso agli erogatori privati accreditati in modo da po- tersi interfacciare con il sistema CUP aziendale secondo gli standard redatti nell’ambito del progetto SIO.
Art. 4 - Obblighi dell'Azienda X.X.XX
L'Azienda X.X.XX garantisce l’osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l’esercizio della propria attività.
L'Azienda X.X.XX effettua le attività di verifica e controllo sull'applica- zione del presente accordo tramite il proprio Nucleo di Controllo Aziendale.
L’Azienda X.X.XX. può effettuare accertamenti a campione sull’effettiva esecuzione delle prestazioni, sulla regolarità e qualità del servizio.
L'Azienda X.X.XX comunica tempestivamente all'erogatore privato ac- creditato ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo ai fini della modifica del medesimo nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dall'erogatore privato accreditato. Art. 5 - Remunerazione e pagamento delle prestazioni
La remunerazione delle prestazioni avviene utilizzando la tariffa in vi- gore al momento dell'esecuzione della prestazione stessa, nei termini di legge, e secondo quanto disciplinato dalla Giunta Regionale con la D.G.R. n. n. 925/2021 relativa ai tetti di spesa.
II tempo di pagamento delle prestazioni erogate previsto è di 60 giorni dal ricevimento della fattura. Il pagamento delle prestazioni non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di ac- certamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte. Art. 6 – Controlli
Ferme restando le attività di verifica e controllo sull’applicazione del presente accordo contrattuale da parte dell’Azienda X.X.XX. tramite il proprio Nucleo di Controllo Aziendale, e gli eventuali accertamenti a campione di cui all’art. 4 che precede, l’erogatore privato prende atto del dovere funzionale dell’Azienda X.X.XX. di procedere in qualsiasi momento a verifiche sulla qualità, efficacia e congruità delle presta- zioni erogate, alla loro funzionalizzazione all’ottimizzazione dell’offerta complessiva dell’Azienda X.X.XX., nonché dell’idoneità dei locali e delle apparecchiature in uso presso l’erogatore privato accreditato, ferma restando ogni competenza dell’Azienda X.X.XX. in materie di igiene delle strutture sanitarie e di medicina del lavoro. A tale scopo l’erogatore privato accreditato metterà a disposizione la documenta- zione sanitaria e amministrativa inerente l’attività svolta.
Art. 7 - Requisiti autorizzativi e di accreditamento
L'erogatore privato accreditato si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa sta- tale e regionale vigente. Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni nel rispetto degli standards previsti dalla legge regionale n. 22/2002 e
s.m.i. e dai provvedimenti attuativi della stessa, con iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.
Art. 8 - Durata dell’accordo
Il presente accordo ha durata dall’01/01/2021 al 31/12/2023, e co- munque non oltre la validità del provvedimento di accreditamento isti- tuzionale.
L’eventuale revisione del budget, in vigenza del presente accordo, comporterà la ridefinizione del contenuto degli allegati 2 (fabbisogno ospedaliero) e 3 (fabbisogno ambulatoriale) e del relativo budget as- segnato alla struttura.
In vigenza del presente accordo, anche il fabbisogno contrattato di cui agli allegati precitati potrebbe essere annualmente rivisto in conside- razione di esigenze specifiche dell’Azienda o a seguito di istanza da parte dell’erogatore privato accreditato, a iso risorse e previo specifico addendum.
Non è ammessa proroga automatica e/o tacita.
In caso di cessazione dell’attività su iniziativa dell’erogatore, il mede- simo dovrà darne preventiva comunicazione all’azienda con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo comunque la continuità delle presta- zioni per tale periodo e la rifusione dei costi di aggiornamento delle prenotazioni.
Art. 9 - Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto
L'erogatore privato accreditato accetta che:
- l’accreditamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non sia ce- dibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il tra- sferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'Azienda X.X.XX; la cessione del contratto a terzi non autorizzata non produce
effetti nei confronti dell'Azienda X.X.XX; l’erogatore subentrato dovrà stipulare un nuovo contratto riportante lo stesso contenuto pattizio del presente accordo contrattuale o, nel caso in cui la cessione di autoriz- zazione all’esercizio e di accreditamento siano state preventivamente autorizzate, potrà subentrare nel presente accordo contrattuale agli stessi patti e condizioni solo previa determina dirigenziale di autoriz- zazione all’esercizio di Azienda Zero e nuovo provvedimento regiona- le di accreditamento istituzionale;
- ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. ces- sione di ramo d’azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare, etc.) ed oggettive (ad es. spostamento sede operativa) dell’erogatore privato accreditato, deve essere tempestivamente comunicato alla Regione e all’Azienda X.X.XX.
L'Azienda X.X.XX, in tali casi, si riserva di risolvere o meno il presente accordo contrattuale, fornendo all'erogatore privato accreditato decisione motivata. La Regione opererà le verifiche di propria compe- tenza.
Il presente accordo si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:
a) perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo all'erogatore privato accreditato previamente accertato dall'Azienda X.X.XX;
b) accertamento dell’insussistenza dei requisiti prescritti per l’autorizzazione all’esercizio o per l’accreditamento;
c) accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;
d) accertata incapacità di garantire la causa e la funzionalizzazione del presente accordo contrattuale di cui all’art. 1 che precede;
e) accertamento di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti operanti per l’erogatore privato accreditato e i relativi titolari di parteci- pazioni;
f) esito interdittivo delle informazioni antimafia ai sensi e per gli effetti degli artt. 10 e 11 comma 2 del D.P.R. n. 252/1998 nonché dell’art. 83 commi 1 e 2 del D.Lgs. 159/2011” avente per oggetto “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione”.
L’Azienda X.X.XX. intima per iscritto di sanare le inadempienze asse- gnando all’erogatore un congruo termine per la rimozione delle mede- sime. Decorso il termine senza la rimozione delle inadempienze l’accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
Nei casi di risoluzione di diritto viene, previa diffida, disposta la revoca dell’affidamento.
L'Azienda X.X.XX si riserva di sospendere in via cautelare, con appo- sito atto contenente l'indicazione della durata della sospensione, l’efficacia del presente accordo per il tempo necessario ai fini della ve- rifica delle circostanze che determinano la risoluzione di diritto e si ri- serva di disporre analoga sospensione per un tempo espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del servizio.
Art. 10 – Trattamento dei dati personali e/o sensibili e nomina di
Responsabile esterno del trattamento dei dati
Ai sensi del nuovo Regolamento Europeo (n. 2016/679) sulla privacy,
approvato il 27 aprile 2016 ed entrato in vigore su tutto il territorio na- zionale a partire dal 25/05/2018, nonché delle disposizioni legislative di cui al vigente Codice della privacy (D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.), l’Azienda Ulss 8 Berica nomina l’erogatore privato quale Responsabile Esterno del trattamento dei dati personali raccolti nell’espletamento delle attività prestate ai sensi del presente contratto. Detta nomina dovrà essere esercitata nei limiti strettamente necessari allo svolgi- mento delle attività oggetto del presente accordo, entro comunque i fini istituzionali previsti per l’Azienda e nel rispetto della precitata nor- mativa in materia.
L’Erogatore privato, nella qualità sopra descritta, si impegna, in parti- colare, ad operare nel continuativo rispetto dei principi posti dalla vi- gente normativa sopra citata, garantendo che i dati personali “partico- lari categorie di dati” di cui all’art. 9 Regolamento vengano trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, esattezza, pertinenza e completezza all’interno del singolo trattamento; si impegna inoltre a mantenere la più completa riservatezza sui dati trattati e sulla tipologia di trattamento effettuata e a conservare i dati per un periodo non su- periore a quello strettamente necessario per gli scopi del trattamento. L’erogatore privato si impegna altresì, da ultimo, a porre in essere le misure di sicurezza disposte dalla normativa vigente, allo scopo di ri- durre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di dati personali nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità per le quali i medesimi vengono raccolti.
Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati persona- li.
Art. 11 - Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni
nazionali e regionali.
Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente ac- cordo contrattuale qualora intervengano nuove disposizioni nazionali o regionali che contengano indicazioni in materia delle obbligazioni assunte, che andranno pertanto innovate, in applicazione del principio di buona fede oggettiva e di ragionevolezza, previo parere favorevole della Regione Veneto.
Art. 12 - Modifiche e integrazioni dell’accordo contrattuale
Eventuali modifiche al presente accordo contrattuale, potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione.
Eventuali integrazioni al presente accordo contrattuale, finalizzate al perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria regiona- le e locale, potranno essere inserite previo consenso di entrambe le parti.
Art. 13 - Controversie
Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo, non risolte bonariamente tra le parti, verranno devolute, in via esclusiva, al giudice competente del Foro di Vicenza.
Art. 14 - Registrazione
Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642, assolta in forma virtuale con contrassegno
nn. 01200445663034, 01200445663045, 01200445663056 e
01200445663067 (4 marche da 16,00) del 25/10/2021 – Imposta bollo pari a Euro 64,00; e a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5°, 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 a cura ed a spese della parte richiedente.
Art. 15 - Norma di rinvio
Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.
Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ, si appro- vano e distintamente si sottoscrivono le previsioni contrattuali di cui agli Artt. 1 (Oggetto), 2 (Governo delle liste d’attesa), 3 (Obblighi dell’erogatore privato accreditato), 9 (Eventi modificativi e cause di ri- soluzione del contratto), 13 (Controversie).
Sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005.
Per X.X.XX. n. 8 “Berica”
Il Direttore Generale - Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Casa di Cura Villa Margherita S.r.l.
Il Legale Rappresentante - Xxxxxxxxx Xxxxxxx
Allegato 1_Budget Assegnati
CASA DI CURA VILLA XXXXXXXXXX X.X.X. SCHEDA SOGGETTO ACCREDITATO
BUDGET ASSEGNATO cittadini residenti nel Veneto | BUDGET ASSEGNATO D.G.R.V. 925/2021 triennio 2021-2023 (per anno) (*) | % di contrattazione MINIMA | Quota Budget soggetta a contrattazione triennio 2021-2023 (per anno) (*) | |
attività OSPEDALIERA | € 5.799.910,00 | 25% | € 1.449.977,50 | |
Amb - area ALTRO (branca a visita) (*) | € 50.000,00 | 60% | € 30.000,00 | |
TOTALE | € 5.849.910,00 | € 1.479.977,50 |
(*) Trasferimento, per il solo anno 2021, di una quota finanziaria dall'attività Ospedaliera per attività Ambulatoriale (branca 32 Neurologia), pari ad Euro 50.000,00.
BUDGET ASSEGNATO cittadini NON residenti nel Veneto | Consuntivo Spesa Anno 2011 | Tetto spesa massima triennio 2021-2023 (per anno) | ||
attività OSPEDALIERA (*) | € 1.451.912,08 | € 1.451.900,00 | ||
Amb - area ALTRO (branca a visita) | € 0,00 | € 0,00 | ||
Totale complessivo | € 1.451.912,08 | € 1.451.900,00 |
(*) con esclusione dei ricoveri ad Alta Specialità.
Funzioni esercitate in regime di ricovero (D.G.R.V. 68/2021)
AREA FUNZIONE OPERATIVA | CODI CE | FUNZIONI | NOTE | PL Veneto | PL extra- regione |
MEDICA | 32 | Neurologia | 8 | 15 | |
40 | Psichiatria | 21 | 16 | ||
RIABILITATIVA | 28 | Unità spinale | Struttura riabilitatica integrata per le mielolesioni | 4 | 0 |
56 | Recupero e Riabilitazione Funzionale | 30 | 14 | ||
75 | Neuroriabilitazione | Struttura riabilitatica integrata per la neuroriabilitazione e gravi cerebro lesioni acquisite | 8 | 0 |
Totale PL Accreditati 71 45
Funzioni esercitate in regime ambulatoriale (D.G.R.V. 68/2021) (non presente assegnazione budget regionale)
Macro Area | Codice branca specialistica | |
2 - FKT | 32 | Neurologia |
4 - ALTRO | 40 | Psichiatria |
4 - ALTRO | 56 | Medicina Fisica e Riabilitazione |
Allegato 2 - Fabbisogno Ospedaliero
CASA DI CURA VILLA XXXXXXXXXX X.X.X. CONTRATTAZIONE PRESTAZIONI DI RICOVERO 01/01/2021 - 31/12/2023
Con trasferimento, per il solo anno 2021, di una quota pari ad Euro 50.000,00 per attività ambulatoriale (branca 32 Neurologia).
Area | Descrizione | DRG /mdc | N. indicativo ricoveri 2021-2023 (per anno) | Importo indicativo 2021-2023 (per anno) |
REPARTO 56 | riabilitazione NEUROLOGICA e ORTOPEDICA | MDC 1 e 8 | 80 | 1.295.714,29 |
REPARTO 28 e REPARTO 75 | UNITA' SPINALE / NEURO- RIABILITAZIONE | VARI | 30 | 1.185.000,00 |
Budget contrattato (budget assegnato di Euro 5.799.910,00) | 2.480.714,29 | |||
pari al 42,77% |
Le quote assegnate nella presente scheda sono una indicazione quali/quantitativa di fabbisogno fatta salva la possibilità di un modifiche tra le aree sanitarie individuate, a seconda di nuovi e diversi fabbisogni discrezionalmente valutati dall'Azienda X.X.XX. n. 8 "Berica".
Per gli anni 2022 e 2023, si procederà ad eventuale resivione di quanto sopra indicato anche su proposta dell'erogatore.
Tutti i ricoveri della presente scheda dovranno essere obbligatoriamente segnalati nel flusso SDO valorizzando il campo ISTCOMP = "INTRA", al fine di consentire all'X.X.XX. un analitico e puntuale controllo.
Allegato 3- Fabbisogno Ambulatoriale
CASA DI CURA VILLA XXXXXXXXXX X.X.X. CONTRATTAZIONE PRESTAZIONI AMBULATORIALI 01/01/2021 - 31/12/2021
ELENCO PRESTAZIONI INDICATIVE | TARIFFA | QTA contrattata 2021 | VALORE indicativo contrattato 2021 | |
032 | NEUROLOGIA | |||
89.13 | PRIMA VISITA NEUROLOGICA [NEUROCHIRURGICA]. | 20,50 | 200 | 4.100 |
93.08.S | STUDIO NEUROFISIOLOGICO [EMG] ARTO SUPERIORE COMPLETO. | 122,90 | 380 | 45.900 |
93.08.T | STUDIO NEUROFISIOLOGICO [EMG] ARTO INFERIORE COMPLETO. | 111,70 | ||
Totale Neurologia | 580 | 50.000 |
Con trasferimento, solo per l'anno 2021, di una quota di budget dall'attività ospedaliera.