Contract
Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”.
CONTRIBUTI PERVENUTI
Sommario
A) AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E SOCIETÀ PUBBLICHE 2
1. ACP – Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 2
2. Comune di Cava de' Tirreni 4
B) DIPENDENTI DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 6
1. Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx (Responsabile Ufficio Tecnico Comune di Xxxxxxx xxx Xxxxx Xxxxxxx) 0
2. Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx (Comune di Bolzano) 6
C) ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA/ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI 7
1. ASCOTECO - Associazione per il Controllo Tecnico delle Costruzioni 7
2. INARCASSA 12
3. INARSIND 13
4. OICE. 14
5. Rete Professioni Tecniche 19
6. UNITEL - Unione Nazionale Italiana Tecnici Ente Locale 24
D) OPERATORI ECONOMICI 25
1. Società d’ingnegeria AD Progetti srl 25
2. XXXXX XXXXXXXXXXXX xxx - xxxxxxx xx xxxxxxxxxx 00
3. Technoside srl (società di ingegneria) 27
E) LIBERI PROFESSIONISTI 27
1. Arch. Xxxxxxx Xxxxxxx 27
2. Xxx. Xxxxx Xxxxxx 29
4. Arch. Xxxxxxxx Xxxxxxxx 30
ALTRI 30
1. Accredia 30
Contributi anonimi 31
1. Contributo 1 31
A) AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E SOCIETÀ PUBBLICHE
1. ACP – Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
Parte II, punto 2.3. – Considerate le seguenti disposizioni:
˗ Art. 23, co. 7 d.lgs. n. 50/2016 nella parte in cui prescrive che «il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal progetto di fattibilità [...]»;
˗ art. 23, co. 8 d.lgs. n. 50/2016 nella parte in cui prescrive che «Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo [...]»;
˗ art. 23, co. 12 d.lgs. n. 50/2016 nella parte in cui prescrive che «In caso di affidamento esterno della progettazione che ricomprenda, entrambi i livelli di progettazione (definitivo ed esecutivo n.d.r.), l’avvio della progettazione esecutiva è condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva»;
˗ art. 26, co. 1 e 2 d.lgs. n. 50/2016 che prescrivono «La stazione appaltante, nei contratti relativi ai lavori, verifica la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all’articolo 23, nonché la loro conformità alla normativa vigente.» e «La verifica di cui al comma 1 ha luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento; nei casi in cui è consentito l’affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, la verifica della progettazione redatta dall’aggiudicatario ha luogo prima dell'inizio dei lavori»;
si osserva che l’impianto normativo non specifica quando debba intervenire l’approvazione delle varie fasi progettuali nei casi in cui queste siano appaltate disgiuntamente.
Il silenzio della legge potrebbe lasciare intendere che l’approvazione delle varie fasi progettuali sia un presupposto della sola esecuzione delle fasi progettuali successive (non già quindi della pubblicazione della procedura) e che in forza del principio “ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit”, se la legge avesse voluto richiederla come presupposto della pubblicazione, lo avrebbe specificato, analogamente a quanto esplicitato nel citato art. 26, co. 2.
Tuttavia, a ben guardare, una diversa lettura delle disposizioni potrebbe lasciare intendere che il legislatore abbia previsto l’approvazione delle fasi progettuali, quale presupposto dell’esecuzione in via di eccezione solo nei casi in cui le fasi progettuali siano appaltate congiuntamente (art. 23, co. 12), mentre nei casi in cui le fasi progettuali vengano appaltate disgiuntamente, l’approvazione della fase progettuale anteriore debba preesistere alla pubblicazione del bando con cui si appalta la fase progettuale posteriore.
Qualora condivisa da codesta illustrissima Autorità, anche in analogia con quanto previsto dal citato art. 26, co. 2, si propone di esplicitare nella versione definitiva del documento, oggi in consultazione, questa seconda interpretazione per due ordini di motivi:
1. poiché negli appalti, il cui oggetto si sostanzia in più fasi progettuali congiunte, per la natura stessa di tali appalti, l’approvazione della fase progettuale anteriore non può che intervenire durante la fase esecutiva, mentre questa ipotesi non è necessitata nei casi in cui le fasi progettuali siano appaltate disgiuntamente;
2. poiché negli appalti, il cui oggetto si sostanzia in più fasi progettuali congiunte, il rischio della mancata approvazione ricade unicamente sul medesimo appaltatore il quale non potrebbe vantare un’aspettativa legittima all’esecuzione della fase progettuale successiva, essendo tale aspettativa preclusa ex lege; mentre nei casi in cui le fasi progettuali siano appaltate disgiuntamente, la mancata approvazione della fase progettuale anteriore rifletterebbe i propri effetti negativi sia sul
contratto intercorrente tra la Pubblica Amministrazione ed un progettista terzo (aggiudicatario della seconda procedura e titolare di una legittima attesa all’esecuzione del contratto), sia sulla procedura avviata per la fase progettuale successiva che in ipotesi potrebbe risultare inutilmente espletata.
Parte III, punto 2.1., frase «Ciò nel rispetto di quanto previsto dall’art. 9, co. 2, penultimo e ultimo periodo, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, così come ulteriormente modificato dalla legge n. 134/2012»
Considerate le seguenti norme:
˗ Art. 5 della legge 22 giugno 2012, n. 83 che ha introdotto le disposizioni di cui all’art. 9, co. 2 del decreto legge n. 1/2012;
˗ Art. 217, co. 1, lett. dd) del decreto legislativo n. 50/2016 che ha abrogato il suddetto art. 5 l. n.
83/2012;
si chiede di precisare il tipo di operatività delle suddette disposizioni.
Considerato, inoltre, l’art. 24, co. 8 del d.lgs. n. 50/2016, così come modificato dal d.lgs. correttivo
n. 56/2017 che rende obbligatorio l’utilizzo delle tabelle ministeriali, si chiede se non sia ormai superfluo il richiamo all’art. 9, co. 2 del d.l. n. 1/2012, in quanto ne è assorbita la disciplina che facoltizzava il ricorso alle tabelle ministeriali.
Parte IV, punto 2.2.3.1. – Qualora si siano correttamente intese le intenzioni di codesta xxx.xx Autorità, si propone di precisare che le quote di cui alla linea 3 sono le quote di suddivisione dei requisiti di partecipazione (non già le quote di partecipazione al raggruppamento, né tanto meno le quote di esecuzione delle prestazioni) e che pertanto la frase “La distribuzione delle quote [di suddivisione dei requisiti di partecipazione] tra mandataria e mandanti è stabilita direttamente dalle stazioni appaltanti nei documenti di gara” va riferita al solo caso in cui, eccezionalmente, la stazione appaltante decida di definire la quota minima della mandataria, mentre nei casi in cui la stazione appaltante non si avvalga di questa facoltà, vige la generica ripartizione (quota maggioritaria della mandataria / quote minoritarie delle mandanti).
Si chiede altresì, qualora condiviso da codesta xxx.xx Autorità, con riferimento ai soli raggruppamenti orizzontali, di precisare che le mandanti, salvo il caso del giovane professionista, non possono essere qualificate con una percentuale pari allo 0%, lasciando che il 100% della qualificazione sia posseduto dal mandatario.
Peraltro, dato il venir meno del principio di corrispondenza tra quote di partecipazione / quote di possesso dei requisiti / quote di esecuzione, la qualificazione minima dei mandanti dovrà tuttavia essere rapportata alle parti di prestazioni che le mandanti andranno ad eseguire.
A titolo esemplificativo, in un bando tipo, la proposta qui formulata si concretizzerebbe nell’alternativa tra le seguenti discipline:
DISCIPLINA 1 (standard)
La mandataria deve possedere i requisiti in misura maggioritaria rispetto alle mandanti singolarmente intese.
Le mandanti devono coprire cumulativamente la restante percentuale.
In ogni caso, anche laddove la mandataria possieda il requisito al 100%, tutte le mandanti, ad eccezione del giovane professionista, devono aver svolto almeno un servizio nella classe e categoria delle prestazioni che dovranno eseguire.
DISCIPLINA 2 (con adeguata motivazione)
La mandataria deve possedere almeno il ….. % del requisito xxxx
La restante percentuale deve essere obbligatoriamente coperta cumulativamente dalle mandanti.
In ogni caso, la mandataria deve disporre del requisito in misura maggioritaria rispetto alle mandanti singolarmente intese
In ogni caso, tutte le mandanti, salvo il giovane professionista, devono aver svolto almeno un servizio nella classe e categoria delle prestazioni che dovranno eseguire.
Capitolo IV “Affidamenti“ – Punto 2.2.3 “Raggruppamenti e Consorzi stabili” e precisamente con riferimento alla prescrizione che prevede che “la mandataria in ogni caso possiede i requisiti necessari per la partecipazione alla gara in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti”. Tale locuzione, per il tenore generale con cui è espressa, pare riferirsi a tutti i requisiti di partecipazione elencati al paragrafo 2.2.2.1, lettere a) - e).
Tuttavia, con riferimento al punto 2.2.2.1, lett. e), relativo al numero di unità minime di tecnici richiesti per lo svolgimento dell’incarico, si propone che, per i liberi professionisti singoli e associati, non trovi applicazione la prescrizione in virtù della quale il mandatario deve possedere il requisito di partecipazione in misura maggioritaria. Si ritiene, infatti, che, nel caso di raggruppamento composto da soli professionisti singoli e/o associati senza personale tecnico, il gruppo di lavoro sia di per sé regolarmente costituito e pertanto che sia sufficiente che i professionisti si presentino personalmente in raggruppamento in numero pari alle unità stimate nel bando.
Diversamente, poiché il requisito di cui alla lett. e) in ultima analisi si sostanzia in un numero di persone fisiche, l’ottemperanza al principio secondo cui il mandatario deve disporre del requisito in misura maggioritaria si risolverebbe in un tanto artificioso quanto inutile avvalimento esterno da parte del mandatario, avente ad oggetto un’unità tecnica, ancorché il gruppo di lavoro sia correttamente dimensionato rispetto all’incarico da svolgere.
Inoltre si propone di precisare se raggruppamenti fra liberi professionisti singoli e società siano tuttora possibili, considerata la diversa disciplina prevista nelle linee guida per liberi professionisti singoli e associati e società.
Infatti, si pone la questione se il libero professionista singolo senza personale tecnico possa assumere il ruolo di mandatario. Più specificatamente si potrebbe porre il caso di un professionista singolo mandatario di un raggruppamento la cui mandante sia una società. Detto professionista sarebbe costretto a presentare il requisito del personale tecnico in misura maggioritaria rispetto alla società mandante ricorrendo all’avvalimento ancorché il gruppo di lavoro sia sufficiente all’esecuzione dell’incarico.
2. Comune di Cava de' Tirreni
L’ art. 157, comma 1, del D.Lgvo 50/2016 recita:
“1. Gli incarichi di progettazione relativi ai lavori che non rientrano tra quelli di cui al comma 2, primo periodo, dell’articolo 23 nonché di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell’esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35, sono affidati secondo le modalità di cui alla Parte II, Titolo I, II, III e IV del presente codice. Nel caso in cui il valore delle attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell’esecuzione, e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sia pari o superiore complessivamente la soglia di cui all'articolo 35, l’affidamento diretto della direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al progettista è consentito soltanto per particolari e motivate ragioni e ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione.
L’ art. 23, commi 11 e 12, recita:
“11. Gli oneri inerenti alla progettazione, ivi compresi quelli relativi al dibattito pubblico, alla direzione dei lavori, alla vigilanza, ai collaudi, agli studi e alle ricerche connessi, alla redazione dei piani di sicurezza e di coordinamento, quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche, necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, possono essere fatti gravare sulle disponibilità finanziarie della stazione appaltante cui accede la progettazione medesima. Ai fini dell’individuazione dell’importo stimato il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori, in caso di affidamento allo stesso progettista esterno.
12. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono, preferibilmente, svolte dal medesimo soggetto, onde garantire omogeneità e coerenza al procedimento. In caso di motivate ragioni di affidamento disgiunto, il nuovo progettista deve accettare l’attività progettuale svolta in precedenza. In caso di affidamento esterno della progettazione, che ricomprenda, entrambi i livelli di progettazione, l’avvio della progettazione esecutiva è condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva. In sede di verifica della coerenza tra le varie fasi della progettazione, si applica quanto previsto dall’articolo 26, comma 3”.
L’art. 35, comma 4, recita:
“4. Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell’IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore prevedono premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del valore stimato dell’appalto”.
Analogamente le norme che regolamentano i concorsi di progettazione e di idee contemplano la possibilità di affidare al vincitore del concorso solo la progettazione definitiva ed esecutiva.
Dalla lettura delle norme si deduce una volontà di avere un unico progettista di un’ opera pubblica e di differenziarlo dal Direttore dei Lavori, impostazione condivisibile in termini di maggiore trasparenza e garanzia di controlli delle attività prestate in favore della Pubblica Amministrazione, oltre che di maggiore qualità della progettazione.
L’art. 24 comma 8 del D.Lgvo 50/2016 ha inoltre definito le modalità per la definizione dell’ importo da porre a base di gara dell’ affidamento di attività tecniche.
Tutto quanto sopra comporta una diversa impostazione delle modalità per l’ affidamento degli incarichi rispetto a quanto previsto dal D.Lgvo 163/2006 e dalla giurisprudenza consolidata.
Ad esempio: nel caso di importo per la progettazione e servizi annessi di € 35.000,00 e di importo per la direzione di € 30.000,00 si potrebbe ricorrere a due affidamenti diretti. (Non consentito dal X.Xxxx 163/2006 )
Nel caso di importo per la progettazione e servizi annessi di € 90.000,00 e per la direzione di € 70.000,00 si potrebbe ricorrere a due procedure negoziate, trattandosi singolarmente di importi minori di € 100.000,00.
Ovviamente nella determina a contrarre per l’ affidamento della progettazione deve essere stabilito che il tecnico cui è affidata la progettazione non potrà partecipare alla gara per la direzione.
Tali procedure consentirebbero una maggiore celerità per gli uffici e, nel contempo , garantirebbero la separazione delle attività di progettazione da quelle di direzione.
Si chiede di chiarire che il principio dell’affidamento separato delle attività di Progettazione e di Direzione Lavori implica che come soglie di riferimento per le procedure di affidamento vadano considerati gli importi delle singole prestazioni.
B) DIPENDENTI DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
1. Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx (Responsabile Ufficio Tecnico Comune di Xxxxxxx del Monte Taburno)
In merito alla sezione VII. Verifica e validazione della progettazione.
Al punto 1.6, dove vengono indicati i soggetti che possono effettuare la verifica, sarebbe opportuno specificare alla lettera b) dopo "un sistema interno di controllo di qualità" la dizione "conforme alla UNI EN ISO 9001 certificato da Organismi accreditati ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008." come tra l'altro riportato nella tabella successiva! altrimenti le due specificazioni sono diverse e la prima sarebbe troppo generica.
Con riferimento ai soggetti :
"Soggetti di cui all’art. 46, comma 1 del Codice dotati di un sistema interno di controllo di qualità conforme alla UNI EN ISO 9001 certificato da Organismi accreditati ai sensi del Regolamento (CE)
n. 765/2008." che possono procedere alle verifiche dei progetti il cui importo dei lavori è fino a 20 milioni di euro, sarebbe opportuno chiarire quale "scopo" deve avere la certificazione della qualità ISO 9001.
Infatti sarebbe opportuno chiarire se la certificazione ISO 9001 che è necessario possedere sia riferita ai "Servizi di ingegneria e architettura" di cui al settore IAF 34 (come pare logico) oppure può essere qualsiasi certificazione ISO 9001?
Inoltre lo "scopo" della certificazione, e quindi anche le procedure interne del soggetto qualificato, deve comprendere anche il processo "Verifiche sulla progettazione delle opere ai fini della validazione, condotte ai sensi delle legislazioni applicabili" come appare suggerire il regolamento tecnico SINCERT-ACCREDIA RT-21 nella sezione 3.5?
2. Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx (Comune di Bolzano)
1) Requisito di partecipazione 2.2.2.1 lett.b): avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del codice
Si chiede di precisare se tali servizi debbano essere considerati “esperienze professionali pertinenti “ ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice dei Contratti.
2) Requisito di partecipazione 2.2.2.1 lett.c) servizi di punta
Il testo proposto precisa che i due servizi di punta non sono frazionabili.
Dalla formulazione si evince che in caso di raggruppamento orizzontale o misto, uno e uno solo dei soggetti del raggruppamento orizzontale o suborizzontale dovrà presentare la coppia di servizi.
Si chiede di precisare se in caso di avvalimento:
a) il soggetto ausiliario debba prestare il requisito per intero (la coppia e non ad es. uno dei due servizi di cui il concorrente è carente);
b) se per i servizi di punta sia ammesso l’avvalimento sia interno che esterno al raggruppamento (vedasi punto 5 determinazione 2/2012);
c) se i servizi di punta debbano essere considerati “esperienze professionali pertinenti “ ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice dei Contratti. Se sì come questa interpretazione si coordina con le previsioni del comma 8 del medesimo articolo e del divieto di subappalto dei servizi tecnici.
3) Requisito di partecipazione 2.2.2.1 lett.d) personale tecnico
Il requisito è richiesto in misura differenziata sulla base della natura giuridica del soggetto concorrente.
Non è chiaro come debba essere controllato il requisito nel caso in cui alla gara partecipi un raggruppamento verticale composto da un libero professionista singolo in qualità di mandatario e una società in qualità di mandante e nel bando sia previsto un gruppo minimo di progettazione di 3 unità.
Nel caso in cui il mandatario di un raggruppamento verticale fosse un professionista singolo ed il mandante una società, come deve essere verificato il possesso del requisito in misura maggioritaria? Ed in caso di raggruppamento orizzontale?
Si ritiene più semplice prescrivere nel bando la composizione minima del gruppo di progettazione indipendentemente dalla natura dei soggetti partecipanti.
4) Verifica di progetti
La verifica di progetto per lavori di importo inferiore ad 1 milione di Euro deve essere effettuata dal Rup, qualora non sia anche progettista.
Si chiede di precisare se questa attività sia obbligatoria per il RUP non progettista e se per la verifica di alcune categorie di progettazione nelle quali il RUP non sia in possesso di adeguate competenze ( ad es. impianti elettrici), il medesimo possa avvalersi di un supporto esterno.
C) ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA/ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI
1. ASCOTECO – Associazione per il Controllo Tecnico delle Costruzioni
La scrivente Associazione ASCOTECO che riunisce da più di trent’anni gli Organismi di Ispezione (“OdI”) operanti nel settore delle costruzioni, accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 quali Organismi di Ispezione di Tipo “A”, ritiene necessario formulare le osservazioni che seguono in merito al documento posto in consultazione sul sito di codesta Autorità, con specifico ma non esclusivo riferimento alla disciplina dei requisiti richiesti agli operatori economici per l’accesso alle procedure di affidamento dei servizi di verifica progettuale di cui all’art. 26, D. Lgs. 50/2016 s.m.i.
ASCOTECO trasmette le seguenti osservazioni anche a nome e in accordo con le Associazioni di settore AIOICI (Associazione Italiana Organismi Indipendenti Certificazione e Ispezione) e ALPI (Associazione Laboratori di Prova ed Organismi di Certificazione e Ispezione), con le quali si coordina e collabora per quanto riguarda le attività di Ispezione nel settore delle Costruzioni.
1. A seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. 19 aprile 2016 n. 50 (“Codice Contratti Pubblici” o anche solo “Codice”), l’ANAC ha adottato e pubblicato le Linee Guida n. 1 recanti gli “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” (di seguito anche solo “Linee Guida”).
Le Linee Guida, già oggetto di successive rettifiche, vengono oggi aggiornate come indicato nella Relazione Illustrativa, per tener conto delle modifiche normative introdotte dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (“Decreto Correttivo” o “Correttivo”), ma anche per tenere conto delle osservazioni e richieste di chiarimenti pervenute dalle stazioni appaltanti e dagli operatori economici.
Giova rammentare al riguardo che le Linee Guida n. 1 sono state adottate dall’ANAC ai sensi dell’art. 213, comma 2 del Codice, cioè nella precipua finalità della “promozione dell’efficienza, della
qualità dell’attività delle stazioni appaltanti” cui l’ANAC “fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche.”
Per quanto chiarito a suo tempo dal Consiglio di Stato (Cons. Stato, Commissione Speciale, Parere 2/8/2016 n. 1767), pur “nel contesto della loro non vincolatività, le linee guida si prestano a svolgere la fondamentale funzione di atto di indirizzo generale, al precipuo fine di delimitare la cornice della discrezionalità della committenza pubblica.
Dall’altro lato, la predeterminazione di regole uniformi, ancorché subordinate quanto alla loro applicazione concreta ad una decisione della stazione appaltante, si colloca nell’auspicabile obiettivo di aumentare i livelli di trasparenza ed imparzialità di quest’ultima, con positive ricadute tanto sulla prevedibilità dell’azione amministrativa quanto sui comportamenti degli operatori economici del settore.”
Vale pure rammentare che le Linee Guida n. 1, oltre a ricostruire il (frammentario) quadro normativo di riferimento relativo ai servizi di ingegneria, sono state adottate con un obiettivo “pro- concorrenziale” a fronte di una congiuntura economica notoriamente non favorevole per i servizi di ingegneria, ivi inclusi, per quanto qui di interesse, quelli di verifica preventiva della progettazione.
A quest’ultimo riguardo, occorre altresì rilevare che con il nuovo Codice dei contratti pubblici “la funzione proconcorrenziale delle regole di evidenza pubblica ha assunto ancora maggiore rilievo ed è divenuta il baricentro del sistema. L’art. 2 del nuovo codice, in particolare, sancisce che le disposizioni ivi contenute sono adottate nell’esercizio della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, sicché è consequenziale ritenere che i provvedimenti adottati in applicazione del codice dei contratti ove non realizzino detta finalità violano le regole stesse ed i principi di libera concorrenza.” (T.A.R. Lazio, 30/8/2016, n. 9441, confermata da Cons. Stato, V, 6/3/2017 n. 1038).
D’altra parte, le stazioni appaltanti nell’affidamento degli appalti pubblici:
- ai sensi dell’art. 30 D. Lgs. 50/2016 s.m.i.: (i) sono tenute a rispettare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità; (ii) non possono limitare in alcun modo artificiosamente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici; (iii) devono fissare criteri di partecipazione alle gare tali da non escludere le microimprese, le piccole e le medie imprese (art. 3, co. 1, lett. aa) del Codice);
- ai sensi dell’art. 83, co. 2 del Codice: i requisiti richiesti agli operatori economici per l’accesso alle gare, devono essere pertinenti e proporzionati all’oggetto dell’appalto e debbono essere stabiliti tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione.
Pertanto, i requisiti stabiliti nelle Linee Guida e soprattutto, quelli fissati in concreto dalle stazioni appaltanti devono essere fissati in maniera tale da non escludere le microimprese, le piccole e le medie imprese, assicurando la più ampia concorrenzialità, nel rispetto dei principi soprarichiamati di adeguatezza e proporzionalità, oltre che in attuazione dei principi generali statuiti dall’art. 30, co. 1 del D. Lgs. 50/2016 alla cui osservanza sono tenute le stazioni appaltanti nell’espletamento delle procedure di affidamento, ivi inclusi quelli di correttezza, parità di trattamento e non discriminazione.
Orbene, per quanto si è potuto constatare in questo primo anno di applicazione del nuovo Codice dei contratti pubblici, viceversa le modalità con cui le stazioni appaltanti hanno dato in concreto attuazione agli indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 1 in merito ai servizi di verifica progettuale, hanno invece sovente condotto al risultato di restringere ingiustificatamente la concorrenza.
2. Il Paragrafo VII delle Linee Guida n. 1 è dedicato alla Verifica e validazione della progettazione, di cui viene sottolineata l’importanza fondamentale alla luce del nuovo Codice dei contratti pubblici, quale strumento di prevenzione di errori e/o omissioni della progettazione, attesa: (i) la centralità e qualità della progettazione, quale principio e criterio direttivo della Legge delega n. 11/2016; (ii) la previsione dell’art. 205, comma 2, terzo capoverso del D. Lgs. 50/2016, secondo cui “Non possono essere oggetto di riserva [da parte degli esecutori] gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26”; (iii) la necessaria indicazione degli estremi dell’avvenuta validazione del progetto posto a base di gara quale elemento essenziale del bando o della lettera di invito per l’affidamento dei lavori (art. 26, comma 8 D. Lgs. 50/2016 s.m.i.).
2.1 Per quanto qui di interesse, le Linee Guida precisano che alle procedure di affidamento dei servizi di verifica “si applicano le regole previste per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura”, fatti salvi i requisiti che vengono così individuati:
- fatturato globale, adeguatamente motivato, per servizi di verifica, realizzato negli ultimi cinque anni, per un importo da determinare in misura non inferiore a due volte l’importo stimato dell’appalto del servizio di verifica. Può anche essere valutata, in alternativa al fatturato, così come consentito dall’art. 83 del D. Lgs. 50/2016, la richiesta di un “livello adeguato di copertura assicurativa” contro i rischi professionali, per un importo percentuale fissato in relazione al costo dell'opera, così come ammesso per i servizi di progettazione;
- avvenuto svolgimento, negli ultimi cinque anni, di almeno due appalti di servizi di verifica di progetti, o di progettazione e direzione lavori, relativi a lavori di importo ciascuno almeno pari al 50% di quello oggetto dell’appalto da affidare e di natura analoga allo stesso. Per l’individuazione di servizi di verifica analoghi si fa riferimento alla suddivisione in classi e categorie di opere prevista dal
D.M. 17 giugno 2016 (con cui è stato sostituito il D.M. 143/2013).
Riguardo a quest’ultimo requisito (servizi analoghi), occorre innanzitutto rilevare che esso è riferito ai servizi di verifica (o assimilati) dell’ultimo quinquennio, anziché nel decennio, come invece previsto per gli altri servizi di ingegneria dalle stesse Linee Guida n. 1 (Par. IV, punto 2.2.2.1, lett. c), pag. 13) e come espressamente stabilito (a seguito della modifica apportata dal Correttivo) dall’art. 84, co. 3, lett. b del Codice per i requisiti di capacità economica e finanziaria e tecniche e professionali utilizzabili dalle imprese di costruzione ai fini della qualificazione, per i quali il periodo di attività documentabile è costituito dal decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA.
D’altra parte, lo stesso Allegato XVII del Codice (in recepimento delle Direttive UE), prevede in modo espresso, tanto per i lavori, quanto per i servizi e forniture, che “se necessario per assicurare un livello adeguato di concorrenza” le stazioni appaltanti debbano prendere in considerazione i servizi (forniture o lavori), eseguiti in un periodo precedente al triennio (All. XVII, Parte II Capacità Tecnica, lett. a).
La detta limitazione al solo quinquennio del periodo utilizzabile per il requisito in esame crea quindi per gli Organismi di Ispezione e per gli altri operatori economici che partecipano alle gare per l’affidamento di servizi di verifica progettuale un’evidente ed ingiustificata disparità di trattamento,
rispetto agli operatori economici che partecipano alle gare per l’affidamento degli altri servizi di ingegneria (progettazione, D.L. etc.).
Al riguardo, va pure evidenziato, che la restrizione del numero di operatori economici determinata dalla detta ingiustificata limitazione al quinquennio, è aggravata da due ulteriori aspetti ricavabili dalla prassi seguita dalle stazioni appaltanti, così come riscontrata nel trascorso primo anno di applicazione del Codice.
Difatti le stazioni appaltanti richiedono (per così dire, tralatiziamente) senza alcuna specifica motivazione: (i) che la qualificazione in servizi di verifica (o assimilati) nel detto quinquennio sia stata maturata relativamente a lavori per ognuna delle classi e categorie cui si riferiscono i servizi da affidare, cioè in buona sostanza viene richiesta un’esperienza non già riferita a lavori analoghi, bensì identici; (ii) la non frazionabilità del detto requisito in caso di avvalimento o in caso di partecipazione in RTI (Sulla cui previsione -per le ragioni indicate nella Nota illustrativa, p. 17 ss.- nel “Bando Tipo
n. 1/2017”, ci sia consentito dissentire per i servizi in esame, attese le motivazioni indicate nel testo salvo altre, che ci si riserva di articolare in sede di osservazioni al citato Bando Tipo).
Ciò in assenza di qualsivoglia supporto normativo, attesa l’intervenuta abrogazione – come noto – delle norme regolamentari che sotto il vigore del previgente regime normativo (diversamente dal nuovo Codice) stabilivano i requisiti specifici per i servizi di verifica progettuale (art. 50 DPR 207/2010) e per le gare di progettazione (artt. 263 ss. del DPR 207/2010), ivi inclusa la norma (art. 261, co. 8 DPR 207/2010) - NON riprodotta nel nuovo Codice - che nel previgente regime prevedeva (per le sole gare di progettazione, ma non per i servizi di verifica progettuale) la non frazionabilità per i Raggruppamenti temporanei del servizio di “punta” (già previsto dall’art. 263, comma 1, lett. c, DPR 207/2010). D’altra parte è consentito dal nuovo Codice l’avvalimento plurimo o frazionato (art. 89, co. 6 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.), del resto già pacificamente ammesso nel previgente regime, in base alla giurisprudenza della Corte di Giustizia europea (X.Xxxxx. UE, V, sent. 10/10/2013, Causa C-94/12).
Né può, ad avviso della scrivente Associazione, ritenersi che la detta prassi possa essere giustificata dall’applicazione degli indirizzi forniti dall’ANAC con le Linee Guida n. 1, neppure sotto il profilo del rinvio contenuto nel Paragrafo VII, punto 2.2 delle dette Linee Guida.
Difatti, in primo luogo tale rinvio non opera per quanto concerne i requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento per i servizi di verifica, in quanto specificamente disciplinati dal successivo Punto 2.3.
In secondo luogo, giacché, come rilevato dal Consiglio di Stato nel citato Parere n. 1767/2016, le stazioni appaltanti possono ben discostarsi dalle direttive contenute nelle Linee Guida, mediante atto recante adeguata e specifica motivazione delle ragioni della scelta, qualora la peculiarità della fattispecie concreta (com’è nel caso di specie) lo richieda.
Ancor più esattamente, secondo quanto precisato nel detto Parere: “Ferma la imprescindibile valutazione del caso concreto, l’amministrazione potrà non osservare le linee guida – anche se esse dovessero apparire “prescrittive”, magari perché riproducono una disposizione del precedente regolamento attuativo” quando “la peculiarità della fattispecie concreta giustifica una deviazione dall’indirizzo fornito dall’ANAC ovvero se sempre la vicenda puntuale evidenzi eventuali illegittimità delle linee guida nella fase attuativa.”
Orbene, come pure di recente verificatosi (ad es.: Procedura aperta CIG: 70922917AD; Procedura aperta C.I.G.: 71076298FE), specialmente quando si tratta di procedure per l’affidamento di servizi in cui il requisito di capacità tecnica in esame è riferito ad importi di lavori rilevanti (ad es. oltre trenta milioni) ovvero a specifiche categorie di opere (ad es. acquedotti, edilizia ospedaliera etc.), la limitazione del periodo valutabile al solo quinquennio, unitamente al divieto di frazionamento in caso di Raggruppamento temporaneo o avvalimento, tenuto conto del mercato di riferimento (e della notoria congiuntura economica sfavorevole degli ultimi anni), finisce per essere ingiustificatamente restrittiva dei possibili partecipanti alla gara (in particolare delle PMI), in violazione dei principi soprarichiamati, come rafforzati dal Nuovo Codice in attuazione delle Direttive europee.
3. Per i motivi sopra articolati, salvo altri, in attuazione della funzione proconcorrenziale delle regole di evidenza pubblica, ormai divenuta il baricentro del sistema, per consentire l’effettiva di partecipazione alle gare per l’affidamento dei servizi di verifica progettuale alle microimprese, alle piccole e medie imprese ed in conformità ai principi di cui agli artt. 30, co. 1 e 83, co. 2 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., si ritiene necessario che le Linee Guida in esame, siano precisate (al Paragrafo 2), come segue:
3.1 Il requisito dell’avvenuto svolgimento dei servizi analoghi (Par. VII, punto 2.3, lett. b) va richiesto con riferimento al decennio pregresso e non limitato al quinquennio.
3.2 In ogni caso andrebbe precisato che non si applica al requisito in esame il divieto di frazionabilità in caso di RTI o avvalimento, quanto meno in caso di servizi di verifica progettuale relativi ad interventi di rilevante importo ovvero a specifiche categorie di opere. Ciò in quanto, atteso il mercato di riferimento, tale divieto si risolve (come constatato a più riprese) in una ingiustificata restrizione della concorrenza e l’interesse della stazioni appaltanti a salvaguardare l’affidabilità esecutiva del prestatore di servizi (senza “polverizzare” il requisito) sarebbe comunque soddisfatto dall’indicazione nel bando della misura in cui il requisito dev’essere posseduto dai singoli componenti il Raggruppamento, fermo restando in capo alla mandataria il possesso del requisito in misura maggioritaria (Da intendersi non in senso maggioritario assoluto -51%-, ma relativo, ossia superiore alla percentuale delle singole mandanti, art. 83, co. 8, terzo periodo del Codice), dovendosi considerare prevalente nel bilanciamento degli interessi quello di assicurare l’accesso alle micro, piccole e medie imprese, in piena attuazione della funzione proconcorrenziale del nuovo Codice dei contratti pubblici.
3.3 Inoltre, deve almeno essere richiesto e verificato dalle stazioni appaltanti (ed se possibile da ACCREDIA), che i progettisti/D.L. (professionisti o società) per effettuare il servizio di verifica progettuale, siano in possesso di un Sistema Qualità conforme alle UNI EN ISO 9001 e che siano certificati ISO 9001 da un OdC che operi in conformità all’apposito Regolamento Tecnico RT 21 di Accredia (Prescrizioni per l’accreditamento degli Organismi operanti la certificazione del sistema di gestione per la qualità -SGQ- delle organizzazioni che effettuano attività di verifica della progettazione delle opere, ai fini della validazione).
3.4 Infine, per quanto attiene la cauzione provvisoria e le coperture assicurative, attesa la riscontrata difformità di comportamento al riguardo da parte delle stazioni appaltanti (alcune richiedono la cauzione provvisoria, mentre altre non prevedono tale obbligo in applicazione dell’art. 93, co. 10 del
Xxxxxx), si ritiene opportuno evidenziare la necessità di inserire nelle Linee Guida le seguenti precisazioni:
a) Le stazioni appaltanti NON possono chiedere agli operatori economici partecipanti alle procedure di affidamento dei servizi di verifica progettuale (così come per gli altri servizi di ingegneria) la presentazione della garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del Codice: ciò ai sensi del comma 10 del citato art. 93, ma anche per non creare ingiustificate disparità di trattamento tra gli operatori economici, in violazione dei principi di cui all’art. 30 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;
b) L’adeguata copertura assicurativa per i rischi professionali andrebbe comunque ricondotta a limiti prestabiliti, giacché l’indirizzo fornito dall’ANAC nelle Linee Guida (“livello adeguato di copertura assicurativa” contro i rischi professionali per un importo percentuale fissato in relazione al costo dell'opera) si è sovente tradotto nella prassi operativa delle stazioni appaltanti nella richiesta di massimali (e durata) del tutto sproporzionati rispetto all’entità e tipologia dei servizi prestati, che determinano un notevole aggravamento di oneri per gli operatori economici (in particolare se micro, piccole e medie imprese), limitativi dell’accesso alle gare, oltre che configurare talvolta coperture assicurative con la richiesta di condizioni, difficilmente reperibili sul mercato assicurativo. Analogamente a quanto previsto nel previgente regime (art. 57 – Garanzie, del DPR 207/2010), potrebbero essere fissati i seguenti limiti di importo:
- non inferiore al 5% del valore dell’opera, con il limite di 500.000 euro, per lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria;
- non inferiore al 10% dell’importo dei lavori, con il limite di 1.500.000 euro, nel caso di lavori di importo pari o superiore alla predetta soglia. Per opere di particolare complessità può essere richiesto un massimale superiore a 1.500.000 euro fino al 20% dell’importo dei lavori con il limite di
2.500.000 euro.
2. INARCASSA
Capitolo III Indicazioni operative
x.xx 1.1, secondo periodo, riporta: “In caso di esito positivo della verifica operata dal RUP, l’amministrazione ricorre a professionalità interne, se viene accertata la presenza di personale in possesso di idonea competenza in materia, avendo cura di assicurare che in base alle caratteristiche dell'oggetto della progettazione venga garantita la medesima qualità che potrebbe essere raggiunta con la selezione di progettisti esterni."
Si ritiene che tale verifica debba riguardare anche l’aggiornamento professionale del progettista dipendente, al fine di evitare disparità di trattamento. Pertanto, dopo "competenza" aggiungere: "ed aggiornamento professionale (secondo regolamento della professione) in materia".
Capitolo IV Affidamenti
x.xx 2.2.2.4 al quarto periodo, riporta: "Per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione possono essere utilizzati anche i servizi di progettazione consistenti nella redazione di varianti, ad opera dei progettisti incaricati dalle imprese di costruzioni nell'ambito degli appalti integrati, trattandosi di servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell'articolo 3 della direttive 2005/36/CE, e come tali rientranti nella definizione contenuta nell’art.3, comma 1, lett. vvvv) del codice."
Si ritiene che l'opportunità di dimostrare i requisiti di partecipazione, oltre ai progettisti incaricati dalle imprese di costruzioni nell'ambito degli appalti integrati, vadano inclusi anche i direttori dei lavori autorizzati dal RUP alla redazione di perizie di variante in corso d'opera. Ciò al fine di eliminare un motivo di discriminazione fra direttori dei lavori e tecnici incaricati dalle imprese.
3. INARSIND – Sindacato Ingegneri e Architetti Liberi Professionisti Italiani
Con riferimento alla parte IV. Affidamenti
In merito ai requisiti di cui ai punti 2.2.2 lett.b) e c) si chiede di chiarire che l’ammontare da raggiungere rappresenta una soglia minima da raggiungere oltre alla quale i concorrenti risultano tutti ugualmente qualificati dal punto di vista dei requisiti.
Si vedono infatti molti bandi nei quali è presente un “rating” che attribuisce un punteggio crescente per importi che vanno, ad esempio, da 2 a 4 volte l’importo totale da appaltare per il totale dei lavori svolti negli ultimi 10 anni, spostando di fatto la soglia di ingresso – se si vuole raggiungere il punteggio massimo e quindi avere qualche speranza di aggiudicazione, da 2 volte l’importo a 4 volte l’importo; analogamente per gli incarichi di punta.
Con riferimento alla parte V. Classi, categorie e tariffe professionali
Al di là delle buone intenzioni contenute in questa parte, la prassi costantemente mostra bandi di gara in cui i requisiti richiesti per la partecipazione per i servizi svolti si identificano con il servizio da affidare.
La identificazione delle opere per la definizione dei requisiti deve, invece, limitarsi a “macroaree”, quelle desumibile dalla stessa tabella alla colonna “Categoria” possono rappresentare un oggettivo riferimento.
L’utilità dell’impiego delle corrispondenze della tabella Z-1 deve limitarsi alla determinazione dell’importo del servizio da affidare e per fare valere, nella dimostrazione dei requisiti, la colonna “Grado di complessità” da associare a quella della Legge 143/1979 o del DM 18/11/1971 per l’utilizzo dei servizi svolti. Ogni ulteriore frammentazione, come la corrispondenza puntuale proposta dalla tabella Z-1 e/o della richiesta di servizi svolti nell’ambito di una specifica destinazione funzionale rispondono a criteri di selezione che vanno ben al di là della legittima richiesta di competenze da parte della Stazione Appaltante, ma rappresentano veri e propri ostacoli all’esercizio della professione ed alla concorrenza. Tanto più che abbiamo assistito ed assistiamo ad una interpretazione assai ristretta nell’identificazione dei requisiti per cui la “maggiore omogeneità” richiamata dalle Linee Guida (vedi par. 4.1) viene costantemente interpretata come assoluta identificazione del servizio posto a gara con quello svolto dal concorrente, spesso fino ai dettagli, tanto da fare sospettare una strumentale ricerca di restringimento della partecipazione. Peraltro mentre le Linee Guida scrivono della “maggiore omogeneità” come di “un elemento di valutazione positiva” (vedi par. 4.1), facendo intuire che una presunta minore omogeneità debba comunque essere motivo di valutazione, frequentemente l’omogeneità (divenuta identità) costituisce requisito indispensabile richiesto per la partecipazione.
Tra l’altro la tabella Z-1 alla colonna “Identificazione delle opere” riporta una elencazione che non ha esatta corrispondenza con quella prevista all’art. 14 della Legge 143/1949 e che in qualche caso comporta l’impossibilità di potere fare valere requisiti pur maturati nell’ambito specifico oggetto della gara di servizi di architettura e ingegneria a cui si intenderebbe partecipare.
Occorre che la corrispondenza, attesa la determinazione del “Grado di Complessità”, si limiti alla sola “Categoria”.
Con riferimento alla parte VI. Indicazioni sull’applicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo
In merito ai servizi da illustrare ai fini della professionalità e adeguatezza dell’offerta non si specifica se gli stessi devono rientrare o meno tra quelli svolti negli ultimi 10 anni; indubbiamente il fatto che non vi sia limite temporale risulta positivo per i partecipanti in quanto ne allarga la possibilità di
partecipazione ma rappresenta un controsenso col fatto che i requisiti di qualificazione siano invece riferiti agli ultimi 10 anni. Più logico apparirebbe non avere il limite temporale sul requisito iniziale e lasciare quindi valutare alla commissione in fase di valutazione dell’offerta tecnica se quanto prodotto, a qualsiasi epoca faccia riferimento, sia da ritenersi obsoleto oppure ancora attuale e sintomatico di una effettiva capacità di esecuzione della prestazione in oggetto.
In ogni casi si chiede di specificare se tale limite sia da intendersi implicito o meno poiché questo da adito a interpretazioni discordanti tra le stazioni appaltanti.
Allo stesso modo si chiede di specificare quale parte della prestazione sia da ricomprendere nei 10 anni, ad esempio una direzione lavori o una progettazione iniziate prima dei 10 anni e ultimate nei 10 anni possono essere considerate? Oppure ne può essere valutata una quota parte? E con quale criterio numerico? Anche questo aspetto, seppur ci rendiamo conto di mero tecnicismo, genera continue incomprensioni tra stazioni appaltanti e professionisti nonché interpretazioni non omogenee tra stazioni appaltanti.
Con riferimento alla parte VII. Verifica e validazione della progettazione
Si riscontra una discrepanza tra il testo della norma e la tabella riepilogativa di pag. 25 in merito ai lavori compresi tra 1.000.000 e 5.225.000, nel testo non si riscontra riferimento ai soggetti di cui all’art. 46 c.1, a parere dello scrivente è da ritenersi che la richiesta della certificazione da parte del soggetto S.A. sia legata al fatto che in caso di verifica di progetto redatto internamente la S.A. si trova ad essere allo stesso tempo “controllore e controllato”, ciò non rileva nel caso in cui la progettazione sia interna e la verifica esterna, si chiede quindi di valutare
4. OICE
1. Premessa
Il documento di consultazione recepisce i contenuti del Comunicato ANAC del 14.12.2016 che chiarisce diversi profili sull’ampiezza della nozione dei servizi di ingegneria e architettura utilizzabili come requisiti in sede di gara.
Si propone di inserire un paragrafo autonomo in cui riportare i chiarimenti alla nozione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera vvvv) del codice (spendibilità dei requisiti relativi a servizi di consulenza aventi ad oggetto attività accessorie di supporto alla progettazione o riguardanti varianti predisposte da progettisti indicati da imprese di costruzioni).
Il documento di consultazione recepisce anche i contenuti del D.M. 2.12.2016, n. 263 che ha definito i requisiti che devono possedere gli operatori economici per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, nonché i contenuti del comunicato ANAC del 22 marzo 2017 che detta indicazioni operative a seguito dell’entrata in vigore del citato d.m. Peraltro su tale comunicato l’OICE ha chiesto agli Uffici ANAC competenti ulteriori precisazioni soprattutto con riferimento agli obblighi comunicativi previsti al comma 1, lettera c dell’art. 6 del d.m. 263 (nozione di “fatturato speciale”).
2. Modifiche da aggiungere al documento di consultazione ANAC
Per quel che riguarda le modifiche apportate dal d. lgs. 56/2017 che hanno diretta attinenza alla materia degli affidamenti di servizi di ingegneria e architettura, si segnalano i seguenti articoli da tenere presente in fase di aggiornamento (dove possibile si propone la collocazione delle modifiche del correttivo nelle linee guida – di seguito “LG”) e da inserire quindi nel documento di consultazione:
a) art. 13 del d. lgs. 56/2017 mod. art. 23 e art. 4 mod. art. 3, c. 1 lettere ggggg-ter, ggggg- quater (livelli della progettazione, unità progettuale e doc. fatt. alternative progettuali ): si ritiene opportuno richiamare queste novità in premessa alle Linee guida;
b) - art. 14, mod. art 24 (progettazione interna ed esterna): al cap. II va espressamente indicato che è la modifica introdotta al comma 8 (“sono utilizzati” in luogo del precedente “possono essere utilizzati”) a rendere espressamente vincolante l’obbligo di applicazione del d.m. parametri di cui al comma 8;
c) sempre all’art. 14, mod. art 24 (progettazione interna ed esterna): al cap. II devono essere inseriti i divieti (introdotti dal correttivo) di cui ai commi 8-bis e 8-ter: non subordinare corrispettivi all’avvenuto finanziamento e divieto di forme di sponsorizzazioni e rimborsi per la progettazione;
d) art. 18 mod. art. 29 (principi di trasparenza): è opportuno inserire le novità in premessa;
e) art. 23 mod. art. 34 (comma 2 sui CAM): inserire le novità in cap. VI aggiudicazione OEPV);
f) art. 25 mod. art. 36 ( comma 1, lett. b, in LG cap. IV, par. 1.1 e 1.2): eliminare “se sussistano in tale numero aspiranti idonei” e richiamare rotazione non solo degli inviti, ma anche “degli affidamenti” come prevede la novella al comma 1 dell’art. 36; aggiungere anche contenuti comma 5 art. 36 in tema di verifica dei requisiti;
g) art. 32 mod. art. 48: inserire cap. IV, par. 2.2.3.4.i contenuti comma 7-bis su indicazione di nuovi consorziati e comma 19 ter che si applica a tutti consorzi stabili e a tutti i raggruppamenti – da valutare anche inserimento contenuti art. 69, c. 1, lett. g mod art. 105 c. 20 che ammette l’associazione in partecipazione in deroga al 48, comma 9;
h) art. 56 mod. art. 89: inserire novella comma 1 su avvalimento interno espressamente ammesso e su contenuto contratto avvalimento;
i) art. 59, mod. art. 93: al cap II, par. 4.1 inserire la novella di cui al comma 7 su riduzione cauzione definitiva per PM:I: e microimprese indicandone le definizioni). Si suggerisce inoltre di chiarire al cap. 11, par. 4.1 che le stazioni appaltanti non possono più chiedere le polizze c.d. “Merloni” ad hoc su singoli progetti, previste dal precedente codice e dal dpr 207/2010;
l) Art. 60 mod. art. 95 : coordinare in cap. VI, par. 1.6 l’indicazione che prevede 20 punti max attribuiti al prezzo con comma 10-bis che prevede max 30; inoltre introdurre contenuti comma 10 su esclusione costi manodopera e oneri aziendali per le gare di servizi di ing. e arch.; richiamare anche modifica a comma 9: conformità garanzie e polizze a schemi tipo DM MISE/MIT e modifica a comma 11 che facoltizza P.A. a non chiedere garanzie sotto i 40.000 euro;
3. Proposte di ulteriori profili sui quali intervenire:
Spese di pubblicità
Nell’ambito del paragrafo dedicato alle operazioni preliminari occorre prevedere, per evidenti ragioni di trasparenza, l’obbligo per le stazioni appaltanti di indicare l’esatto ammontare delle spese sostenute dalla stazione appaltanti che l’aggiudicatario dovrà rimborsare, allegando agli atti di gara la fattura relativa a tali spese. Si suggerisce inoltre di dare facoltà alle stazioni appaltanti di ammettere il rimborso di tali spese pro quota sull’ammontare dei singoli stati di avanzamento, laddove si ritenesse non applicabile a professionisti e società di ingegneria l’utilizzo della disposizione sull’anticipazione prezzi (vedasi ultra).
Criteri motivazionali relativi alle risorse umane
Nelle linee guida, al capitolo VI, par. 2.4, lettera e, punto 1 occorre precisare che le risorse della struttura dell’offerente devono comprendere tutti i soggetti che possono fare parte dell’”organico
medio annuo”, cioè non solo il “socio, amministratore, dipendente”, ma anche il professionista a partita IVA che fatturi più del 50% all’operatore economico.
Presenza del geologo
Nel capitolo I, par. 3.1 occorre precisare che il geologo, nell’ipotesi di cui alla lettera b) (presenza in una società o in un raggruppamento) deve essere riferita ad un socio, ad un dipendente o ad un consulente a partita IVA che fatturi più del 50% a favore della società o anche, secondo quanto ha precisato la giurisprudenza (Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza del 4/6/2007 n. 2943), come un consulente esterno della società. Sembra inoltre opportuno citare Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza n. 1595 del 21 aprile 2016 che ha affermato che la mancata indicazione in sede di offerta del geologo costituisce difetto di un elemento essenziale dell’offerta non sanabile con soccorso istruttorio.
Servizi di punta
Al paragrafo 2.2.2.5 del doc. di consultazione occorre chiarire bene che è illegittimo richiedere, con riguardo ai servizi di punta importi riferiti al fatturato in servizi e che è per converso legittimo soltanto indicare l’importo dei lavori oggetto dei servizi svolti, anche per avere una omogeneità di giudizio e di misurazione dei servizi.
Requisiti per la partecipazione alle gare per verifiche dei progetti
Un tema molto delicato è quello delle verifiche dei progetti, un settore in cui ancora non si è formato un vero e proprio mercato (gli organismi di tipo A hanno in esclusiva il monopolio delle verifiche dei progetti oltre i 20 milioni di lavori e gli organismi di tipo C non hanno ancora le regole per potersi accreditare).
Premesso che l’attività di verifica rientra pacificamente nell’ambito dei servizi di ingegneria e architettura alla stregua della progettazione e della direzione dei lavori (Cap. VII punto 2.2 delle linee guida), si rileva che, al Cap. VII punto 2.3, i requisiti che le stazioni appaltanti possono chiedere per l’affidamento di tali attività sono:
• “fatturato globale, adeguatamente motivato, per servizi di verifica, realizzato…”
• “avvenuto svolgimento, negli ultimi cinque anni di almeno due appalti di servizi di verifica di progetti o di progettazione e direzione dei lavori …”
La prima osservazione riguarda quindi il fatto che per i servizi svolti la linea guida consente di vantare come requisito anche la progettazione e la direzione dei lavori mentre tale estensione non è consentita per il requisito relativo al fatturato.
Tale restrizione sul fatturato riferito ai soli servizi di verifica rende peraltro inutile l’estensione prevista per il requisito dei servizi svolti e rende quindi pressochè impossibile o estremamente limitante agli organismi di Tipo “C” (società di ingegneria) di partecipare alle gare per mancanza di requisiti.
L’estensione del requisito anche ai servizi di ingegneria, che dovrebbe essere reso obbligatorio e non facoltativo, nasce invece dalla volontà del legislatore di mettere anche agli organismi di tipo “C” nelle condizioni di entrare in un mercato attualmente appannaggio esclusivo degli organismi di tipo “A”.
Si propone quindi di:
• per la dimostrazione del requisito del fatturato, eliminare la limitazione alle sole attività di verifica progettuale e estendere tale requisito anche al fatturato in servizi di progettazione e di direzione dei lavori
• chiarire che sia per il fatturato che per i due servizi di punta, il considerare le progettazioni come requisito valido alla stessa stregua dei servizi di verifica, non sia una possibilità, ma un obbligo per le stazioni appaltanti.
Un altro aspetto che merita a nostro avviso una ulteriore integrazione/rettifica alla linea guida n. 1 riguarda il requisito relativo al personale; gli organismi di tipo “A” possiedono infatti all’interno la sola figura del Responsabile Tecnico e reclutano all’esterno di volta in volta tutti gli ispettori utilizzando occasionalmente liberi professionisti o risorse affittate dalle società di ingegneria.
La norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 al cap. 6 (requisiti delle risorse), punto 6.1.2 riporta che “l’organismo di ispezione deve impiegare, o stipulare contratti, con un sufficiente numero di persone che possiedono le competenze richieste, inclusa, ove necessario, la capacità di esercitare giudizi personali, di eseguire il tipo, la gamma ed il volume delle proprie attività di ispezione”.
Al punto 6.1.6 la medesima norma riporta che “le procedure documentate per la formazione- addestramento devono trattare le seguenti fasi:
a) un periodo di avviamento;
b) un periodo di lavoro assistito con ispettori esperti;
c) formazione-addestramento continui per tenere il passo con l’evoluzione della tecnologia e con i metodi di ispezione.
Al punto 6.1.10 la medesima norma riporta che “l’organismo di ispezione deve mantenere le registrazioni del monitoraggio, dell’istruzione, della formazione addestramento, delle conoscenze tecniche, delle capacità, dell’esperienza dell’autorizzazione di ciascun membro del proprio personale coinvolto nelle attività di ispezione”
In relazione a quanto sopra si ritiene che, per garantire una corretta esecuzione delle attività di verifica, tutti gli organismi di ispezione debbano operare sul mercato con una adeguata struttura interna (non solo il responsabile tecnico, ma anche tutti gli ispettori), al pari degli altri operatori del mercato dei servizi di ingegneria e architettura.
Si propone quindi, in analogia con quanto previsto per tutti i soggetti di cui all'art. 46 del codice, di prescrivere anche per gli organismi di ispezione il possesso dei requisiti di organico tecnico medio annuo e che questo includa soci, dipendenti e collaboratori a partita IVA che fatturino nei confronti di detti organismi almeno il 50 % del loro volume di affari.
Si ritiene infatti che soltanto a queste condizioni possono essere garantite le prescrizioni della norma UNI XXX XX XXX/XXX 00000.
Anticipazione
Sarebbe opportuno chiarire anche se il comma 18 dell’articolo 35 (come modificato dal d. lgs. 56 all’articolo 24) risulti applicabile anche agli appalti di servizi, potendosi interpretare le parole “inizio dei lavori” come riferite a “inizio delle prestazioni” data la generica nozione di “contratto di appalto”.
Disciplina dei raggruppamenti
Al cap. IV, par. 2.2.3.1. occorre illustrare più dettagliatamente la disciplina dei raggruppamenti temporanei dal momento che molte stazioni appaltanti, dall’entrata in vigore delle linee guida introducono clausole che tendono a limitare una o più modalità di raggruppamento (verticale o orizzontale) o ad imporre sostanzialmente una sola modalità di raggruppamento, in violazione dell’ art. 48 del codice.
Il problema si pone con riguardo alle prescrizioni di cui al punto 2.2.3.1. anche rispetto a fattispecie in cui le stazioni appaltanti ammettono alla partecipazione in rtp anche mandanti senza requisiti, ritenendo sufficiente che il raggruppamento nel suo complesso soddisfi i requisiti.
Si tratta, quest’ultimo, di un profilo di particolare delicatezza.
Infine sarebbe opportuno anche precisare qualche elemento in tema di “raggruppamenti sovrabbondanti”.
Uno dei problemi maggiormente avvertiti dagli associati è quello di avere elementi chiari e univoci, rispetto alle diverse forme di rtp, per potere strutturare la compagine in relazione all’entità dei requisiti, alla quota di partecipazione e alla quota di esecuzione, suddivise fra mandataria e mandanti.
Soccorso istruttorio, verifiche e subappalto
Al cap. IV. par. 2.2.2 sarebbe altresì opportuno richiamare le norme sul soccorso istruttorio (83, comma 9) e quelle sulle verifiche dei requisiti (81, comma 1) e sul subappalto (105) nei limiti in cui è utilizzabile.
Applicazione del “d.m. parametri”
E’ emersa da molti associati l’opportunità di un intervento in ordine all’applicazione del decreto parametri sul quale già ‘Autorità era intervenuta con la determinazione n. 4/2015 al secondo capoverso dell’art. “4. Classi, categorie e tariffe professionali”, in cui aveva specificato che “…Tale criterio è confermato dall’art. 8 del d.m. 143/2013, ove afferma che “gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all’interno della stessa categoria d’opera”. Le considerazioni di cui sopra, applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie “edilizia”, “strutture”, “viabilità”, non appaiono estensibili ad ulteriori categorie (“impianti”, “idraulica”, ecc.), in quanto nell’ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità; a titolo esemplificativo, l’aver espletato servizi per la realizzazione di impianti elettrici non appare idoneo a qualificare il progettista per la realizzazione di impianti termoelettrici, sebbene questi ultimi siano caratterizzati da minore grado di complessità nella tabella Z-1, come dimostrano i riferimenti, nella stessa tabella, alle classi e categorie di cui alla l. 143/1949.
La dizione utilizzata (trasfusa nel paragrafo 1, capitolo V delle linee guida) “non appaiono”, è ambigua e di non chiara lettura nel senso che “l’apparire” non significa certezza, mentre la norma statale è chiara e non ha alcuna necessità di essere interpretata, ma va semplicemente applicata.
Con particolare riferimento alle opere appartenenti alla categoria “Idraulica”, quanto riportato dall’Autorità ha già determinato numerosi contenziosi, oltre ad atteggiamenti di commissioni di gara in contrasto l’uno con l’altro, pur appartenenti allo stesso ente appaltante.
Quanto riportato nella Determina, specificatamente rispetto all’art. 8 del D.M. n. 143/2013, viene interpretato dagli enti come una vera e propria modifica della norma statale, mentre tale competenza non rientra certamente tra quelle attribuite all’Autorità stessa.
L’esempio utilizzato dall’Autorità nelle sue valutazioni è chiaro e non vi è alcun dubbio che non sia applicabile quanto previsto dal D.M. n. 143/2013, ma altrettanto chiaro è che servizi rientranti – ad esempio - nella categoria “Idraulica” aventi ID.05 (Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua - Fognature urbane - Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, con problemi tecnici di tipo speciale) siano ampiamente utilizzabili per servizi rientranti nella ID.04 (Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, improntate a grande semplicità - Fognature urbane improntate a grande semplicità - Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario) , analogamente dicasi della ID.03 (Bonifiche ed irrigazioni con sollevamento meccanico di acqua, esclusi i macchinari, - Derivazioni d'acqua per forza motrice e produzione di energia elettrica)
rispetto alla ID.02 (Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani). Pertanto, per la categoria “IDRAULICA” la norma statale risulta pienamente applicabile.
Ciò premesso si ritiene che l’Autorità potrebbe modificare il proprio indirizzo, nel senso di specificare in maniera chiara quando la norma di cui all’art. 8 del D.M. n. 143/2013 è applicabile, a quali categorie ed a quali opere funzionali nell’ambito della stessa categoria..
5. Rete Professioni Tecniche
Opere di particolare interesse architettonico Capitolo III - Indicazioni operative Paragrafo 1. Operazioni preliminari
Sostituire i punti 1.1 e 1.2 con il seguente periodo:
Da un punto di vista operativo, in via preliminare deve essere valutato dalla stazione appaltante se i servizi presentano o meno le caratteristiche indicate dall’art. 23, comma 2 del Codice (lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico). In caso di esito positivo della verifica operata dal RUP, l’amministrazione può affidare la progettazione:
a) Ricorrendo a professionalità interne, purché venga accertata la presenza di personale in possesso di idonea competenza in materia e di comprovate qualificazioni professionali (titolo professionale, abilitazione, regolare iscrizione all’Ordine/Collegio, formazione, curriculum, ecc.), avendo cura di assicurare che, in base alle caratteristiche dell’oggetto della progettazione, venga garantita la medesima qualità che potrebbe essere raggiunta con la selezione di progettisti esterni;
b) Ricorrendo al concorso di progettazione, per la partecipazione al quale, giova ribadire che l’art. 154, comma 3, esige requisiti di qualificazione che consentano l’accesso ai piccoli e medi operatori economici dell'area tecnica e ai giovani professionisti.
MOTIVAZIONE MODIFICHE PROPOSTE:
L’art. 23, comma 2 del Codice non propone il concorso quale opzione a cui ricorrere solo quando non siano accertate professionalità adeguate all’interno della pubblica amministrazione. Al contrario, propone le due opzioni alla pari. La modifica è pertanto finalizzata ad allineare il testo delle linee guida alla norma di rango primario.
Determinazione del corrispettivo Capitolo III - Indicazioni operative
Paragrafo 2. Determinazione del Corrispettivo Modificare i punti 2.1 e 2.2 come segue:
2.1. Per quanto riguarda la prima operazione, al fine di determinare l’importo del corrispettivo da porre a base di gara (come sarà precisato meglio oltre) per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e gli altri servizi tecnici, occorre fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016). Ciò nel rispetto di quanto previsto dall’art. 24 comma 8 del Codice e dall’art. 9, comma 2, penultimo e ultimo periodo, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, così come ulteriormente modificato dall’art. 5 della legge n. 134/2012.
2.2. Per motivi di trasparenza e correttezza è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi. Ciò permette ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell’importo fissato, l’assenza di eventuali errori di impostazione o calcolo.
MOTIVAZIONE MODIFICHE PROPOSTE:
L’art. 24, comma 8 del Codice, così come modificato dal D.Lgs. 56/2017, elimina l’opzione dell’utilizzo del cosiddetto Decreto parametri, prescrivendo l’obbligo per le stazioni appaltanti di utilizzare lo stesso DM per il calcolo dei corrispettivi da porre a base di gara.
Si propone, inoltre, lo stralcio dell’ultimo periodo del punto 2.2 in quanto la verifica dell’importo rispetto a sistemi precedenti, già prevista dal DM 143/2013, non è più richiesta dal D.M. 17.06.2016.
Consultazione di più operatori economici
Capitolo IV – paragrafo 1. Affidamenti di incarichi di importo inferiore a 100.000 euro
1.3. Affidamento di incarichi inferiori a 40.000 euro Modificare il punto 1.3.2 come segue:
1.3.2. L’affidamento diretto è disposto con determina a contrarre, o atto equivalente, che riporta, in forma semplificata, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il soggetto affidatario, le motivazioni alla base della scelta dello stesso, dando atto anche di precedenti rapporti contrattuali, nonché l’attestazione del possesso da parte dell’affidatario dei requisiti di carattere generale e dei requisiti tecnico-professionali (art. 32, comma 2, codice)
MOTIVAZIONE MODIFICHE PROPOSTE:
E’ necessario adeguare le Linee Guida all’art. 36, comma 2 lettera a) del Codice, così come modificato dal D.Lgs. 56/2017, il quale prevede che l’affidamento diretto avvenga “anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”.
Requisiti per la partecipazione alle gare
Capitolo IV – paragrafo 1. Affidamenti di incarichi di importo inferiore a 100.000 euro
1.2. Disciplina delle indagini di mercato Modificare il punto 1.2.2. come segue:
1.2.2. Nella scelta degli operatori economici da invitare, tramite indagini di mercato (ma le stesse considerazioni valgono in caso di elenco), si ricorda la grande importanza del rispetto dei principi generali di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità. In tal senso vanno evitati riferimenti a principi di territorialità. Pertanto, nell’avviso di selezione dovranno essere indicati i requisiti minimi richiesti dalla stazione appaltante che consentano al professionista – tramite un elenco delle prestazioni effettuate negli anni precedenti− la dimostrazione del possesso di un’esperienza professionale adeguata alla tipologia e all’importo dell’incarico.
Al fine di garantire un’adeguata concorrenza, in linea con i contenuti dell’Allegato XVII, Parte II, lettera ii) del Codice, è opportuno considerare, nella valutazione di tali requisiti, i migliori dieci anni della carriera professionale.
La scelta dell’affidatario deve essere tempestivamente resa nota mediante la pubblicazione dell’esito della selezione, al massimo entro trenta giorni (art. 36, comma 2, lett. b), ultimo periodo, codice).
Requisiti per la partecipazione alle gare
Capitolo IV – paragrafo 2. Affidamenti di importo pari o superiore a 100.000 euro
2.2.2. Requisiti di partecipazione
Modificare i punti 2.2.2.1. b) e c) come segue:
b) all’avvenuto espletamento nei migliori dieci anni della carriera professionale dell’operatore economico di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria variabile tra 1 e 2 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie;
c) all’avvenuto espletamento nei migliori dieci anni della carriera professionale dell’operatore economico, di due servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento.
MOTIVAZIONE MODIFICHE PROPOSTE (punti 1.2.2 e 2.2.2.1):
Gli emendamenti sopra elencati sono finalizzati ad estendere il periodo per il quale viene chiesto al concorrente di dimostrare lo svolgimento di servizi appartenenti alle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare e dei cosiddetti “servizi di punta”. La proposta è compatibile con la disposizione dell’allegato XVII, Parte II, lettera a), punto ii), la quale prevede che “Se necessario per assicurare un livello adeguato di concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici possono precisare che sarà preso in considerazione la prova relativa a forniture o a servizi forniti o effettuati più di tre anni prima”.
In tal senso, l’estensione all’intera carriera professionale consentirebbe a gran parte degli operatori economici di superare le criticità derivanti dalla carenza di servizi effettuati negli ultimi anni, a causa della grave crisi del mercato, che ha coinvolto in particolare gli studi professionali di micro, piccola e media dimensione. Tutto ciò in linea con l’articolo 1, punto ccc) della legge delega n. 11/2016.
In merito alle valutazioni sull’argomento di cui alla relazione AIR allegata alle linee guida n°1 , che hanno motivato il mancato accoglimento della proposta della RPT già formulata in sede di prima consultazione, si sottolinea che in atto solo pochi operatori economici possono vantare un’esperienza progettuale mediante l’uso di strumenti di modellazione elettronica (peraltro ancora non obbligatorio); pertanto si ritiene che l’interazione tra le esperienze pregresse e quelle più recenti, unitamente all’aggiornamento continuo dei professionisti prescritto dal DPR 137/2012, costituisca la migliore garanzia di qualità delle prestazioni professionali e di apertura del mercato.
Requisiti per la partecipazione alle gare – Copertura assicurativa
Capitolo IV – paragrafo 2. Affidamenti di importo pari o superiore a 100.000 euro
2.2.2. Requisiti di partecipazione Modificare il punto 2.2.2.1. a) come segue:
a) il fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del codice, espletati nei migliori tre esercizi della carriera professionale dell’operatore economico per un importo massimo pari al doppio dell’importo posto a base di gara, o un “livello adeguato di copertura assicurativa” contro i rischi professionali per un importo percentuale fissato in relazione al costo di costruzione dell’opera da progettare, così come consentito dall’art. 83, comma 4, lett. c) del codice e specificato dall’allegato XVII, parte prima, lettera a). Tale copertura è da intendersi attuata
con una polizza di responsabilità civile professionale per un massimale sufficiente a coprire l’importo delle opere cui il servizio in gara si riferisce. La seconda opzione è da preferire alla prima in quanto assicura una maggiore concorrenza ed offre maggiori garanzie alle stazioni appaltanti.
MOTIVAZIONE MODIFICHE PROPOSTE:
L’integrazione proposta è finalizzata ad adeguare il testo al dettato Normativo dell’articolo 83 comma quarto del Codice, che pone sullo stesso piano la richiesta del fatturato o di una polizza, suggerendo l’opzione che assicura una maggiore concorrenza ed offre maggiori garanzie alle stazioni appaltanti.
Requisiti per la partecipazione alle gare – Procedura ristretta
Capitolo IV – paragrafo 2. Affidamenti di importo pari o superiore a 100.000 euro
2.1. Affidamenti pari o superiori a 100.000 e fino alla soglia comunitaria Modificare il punto 2.1.2 come segue:
2.1.2. Nel caso di utilizzo della procedura ristretta, se la stazione appaltante si avvale della facoltà di ridurre il numero di candidati, i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta devono essere predeterminati nel bando. Tali criteri devono essere non solo di natura dimensionale ma riferiti, altresì, alla maggior omogeneità del fatturato specifico e dei servizi di punta rispetto ai servizi di cui all’art. 3, lett. vvvv) del codice che si intendono affidare; in ogni caso deve essere previsto un incremento convenzionale premiante del punteggio attribuito, basato sulla presenza di uno o più giovani professionisti – vale a dire un professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell’Unione Europea di residenza – nei gruppi concorrenti. Il criterio del sorteggio pubblico si ritiene ammissibile solo nel caso di cui al successivo punto 2.1.2.1 o in caso di parità di punteggi attribuiti con le precedenti categorie di criteri.
2.1.2.1 Qualora il numero dei candidati in possesso dei requisiti minimi previsti dal bando di gara risulti superiore a quello massimo fissato dal bando stesso, la scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta viene effettuata per metà arrotondata per difetto, tramite sorteggio pubblico, e per i restanti sulla base dei seguenti criteri.
I candidati ai quali spedire la lettera di invito a presentare l’offerta saranno selezionati sulla base di una graduatoria compilata attribuendo ad ogni candidato un punteggio determinato in relazione ai seguenti elementi:
1. importo complessivo dei lavori, per i quali sono stati svolti dal candidato, precedentemente alla data di pubblicazione del bando, servizi di cui alle categorie e destinazioni funzionali indicati al precedente punto 7, co. 2 lettera b), tabella I;
2. importo dei lavori per i quali sono stati svolti dal candidato, precedentemente alla data di pubblicazione del bando, due servizi di cui alle categorie e destinazioni funzionali indicati al precedente punto 7, co. 2 lettera c), tabella II.
3. numero di servizi di architettura e ingegneria analoghi all’opera oggetto di affidamento, svolti dal concorrente.
Il punteggio di ogni candidato è ottenuto sommando quelli calcolati mediante interpolazione lineare per ognuno dei suddetti elementi. Ai fini di tale calcolo, per i due primi criteri, è attribuito punteggio zero ai valori minimi stabiliti nel bando di gara e punteggio dieci ai valori pari o superiori a due volte quelli minimi. Per il terzo criterio, il punteggio massimo verrà attribuito al concorrente avente il maggior numero di servizi svolti analoghi a quelli oggetto di affidamento, punteggio zero nel caso di avvenuta esecuzione di un’unica opera. Il punteggio è incrementato del cinque per cento qualora sia
presente quale progettista nel candidato almeno un professionista che, alla data di pubblicazione del bando, abbia ottenuto l’abilitazione all’esercizio professionale da non più di cinque anni incrementato di un ulteriore uno per cento per ogni giovane professionista in più avente gli stessi requisiti di cui sopra fino ad un massimo del due per cento. Nel caso di candidati a pari punteggio, la posizione in graduatoria è stabilita tramite sorteggio pubblico. Ai fini dell’attribuzione del punteggio per i precedenti requisiti 1, 2 e 3, non trova applicazione l’istituto dell’avvalimento.
MOTIVAZIONE MODIFICHE PROPOSTE (punti 2.1.2 e 2.1.2.1):
L’integrazione proposta è finalizzata a fornire alle Stazioni Appaltanti indicazioni per l’adozione di criteri trasparenti per individuare, in caso di procedura ristretta, gli Operatori Economici da invitare, evitando il ricorso a parametri di valutazione prevalentemente di tipo economico-finanziario, che, impedendo l’accesso al mercato degli studi professionali di micro, piccola e media dimensione, provocherebbe una riduzione della concorrenza.
Requisiti per la partecipazione alle gare - Raggruppamenti e Consorzi
Capitolo IV – paragrafo 2. Affidamenti di importo pari o superiore a 100.000 euro
2.2.3. Raggruppamenti e Consorzi stabili Modificare il punto 2.2.3.1 come segue:
2.2.3.1. L’articolazione del concorrente in RTP potrà essere formata da tutti i soggetti di cui all’art. 46, comma 1 lettere da a) a d) del codice ma anche comprendere i soggetti di cui alla lettera f) del medesimo comma. La distribuzione delle quote tra mandataria e mandanti è stabilita direttamente dalle stazioni appaltanti nei documenti di gara. I requisiti finanziari e tecnici di cui al paragrafo 2.2.2, della presente parte IV, lettere a), b) e d), devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento.
La mandataria in ogni caso possiede i requisiti necessari per la partecipazione alla gara in misura percentuale superiore rispetto a ciascuno dei mandanti. La mandataria, ove sia in possesso di requisiti superiori alla percentuale prevista dalla lettera di invito o dall’avviso di gara, partecipa alla gara per una percentuale di requisiti pari al limite massimo stabilito.
MOTIVAZIONE MODIFICHE PROPOSTE:
L’emendamento è finalizzato a semplificare la composizione dei Raggruppamenti ed a promuovere l’apertura del mercato agli operatori economici di micro, piccola e media dimensione, in linea con gli orientamenti comunitari, con l’art.30 comma 7 del codice e con l’art.1 comma 1 lettera ccc) della legge delega n. 11/2016.
Requisiti per la partecipazione alle gare - Raggruppamenti e Consorzi
Capitolo IV – paragrafo 2.2 Affidamenti di incarichi di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria
2.2.2. Requisiti di partecipazione Modificare il punto 2.2.2.4. come segue:
2.2.2.4. Sono, altresì, ricompresi i servizi di consulenza aventi ad oggetto attività accessorie di supporto alla progettazione che non abbiano comportato la firma di elaborati progettuali, quali, ad esempio, le attività accessorie di supporto per la consulenza specialistica relativa agli ambiti progettuali strutturali, geologici e geotecnici. Ciò a condizione che si tratti di attività svolte nell’esercizio di una professione regolamentata per le quali è richiesta una determinata qualifica professionale, come indicato dall’art. 3 della direttiva 2005/36/CE, e purché l’esecuzione della prestazione, in mancanza della firma di elaborati progettuali, sia documentata mediante la
produzione del contratto di conferimento dell’incarico e delle relative fatture di pagamento. Inoltre, possono essere qualificati come servizi di architettura e ingegneria ai sensi dell’art. 3, lett. vvvv) del codice le prestazioni di ingegneria relative alle sole verifiche strutturali e/o verifiche sismiche, nonché tutti gli altri servizi tecnici in materia sismica, in assenza di progettazione. Per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione possono essere utilizzati anche i servizi di progettazione consistenti nella redazione di varianti, ad opera dei progettisti indicati dalle imprese di costruzioni nell’ambito degli appalti integrati, trattandosi di servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2005/36/CE, e come tali rientranti nella definizione contenuta nell’art. 3, comma 1, lett. vvvv) del codice. In ogni caso, è necessario che il servizio svolto risulti formalizzato in un elaborato sottoscritto dal progettista che intende avvalersene e che la stazione appaltante attesti la variante, formalmente approvata e validata, e il relativo importo. Detto importo dovrà corrispondere alla somma degli importi incrementali, riferiti alle categorie di lavori aggiuntivi rispetto al progetto posto a base di gara.
MOTIVAZIONE MODIFICHE PROPOSTE:
L’emendamento è finalizzato ad equiparare le prestazioni tecniche diverse da quelle di ingegneria ai fini della dimostrazione dei requisiti.
6. UNITEL - Unione Nazionale Italiana Tecnici Ente Locale
Il sottoscritto Arch. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, in qualità di Presidente Nazionale dell’UNITEL (Unione Nazionale Italiana Tecnici Enti Locali), avanza le seguenti modifiche all’aggiornamento delle Linee Guida n.1 di prossima approvazione:
Rispetto alla normativa previgente, il nuovo Codice dei Contratti, non vi è più la preferenza in favore dei tecnici dipendenti dell’Amministrazione. Fatto che inevitabilmente porterà ad un aumento dei costi così come sostenuto nel parere espresso Consiglio di Stato in data 21/03/2016.
Al fine di mitigare l’esternalizzazione delle funzioni tecniche si chiede che venga ripristinato l’ordine di priorità per quelle funzioni tecniche soggette ad incentivazione. Ciò in ragione di quei principi di economicità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa insiti nel nostro ordinamento e nel Codice dei Contratti.
Per tali ragioni si chiede che di inserire, all’interno delle linee guida, la seguente disposizione : devono essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento.” indisponibilità di personale tecnico o in mancanza di specifiche competenze, commisurate alla complessità o rilevanza della prestazione, casi che “Le funzioni tecniche, soggette ad incentivazione di cui all’art. 113 c. 2 del Codice, possono essere affidate all’esterno solo nel caso di dimostrata.
Ciò in maniera analoga a quanto avveniva con la previgente normativa d.lgs. 163/03.
Rispetto alla normativa previgente, il nuovo Codice dei Contratti, non vi è più la preferenza in favore dei tecnici dipendenti dell’Amministrazione. Fatto che inevitabilmente porterà ad un aumento dei costi così come sostenuto nel parere espresso Consiglio di Stato in data 21/03/2016.
Al fine di mitigare l’esternalizzazione delle funzioni tecniche si chiede che venga ripristinato l’ordine di priorità per quelle funzioni tecniche soggette ad incentivazione. Ciò in ragione di quei principi di economicità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa insiti nel nostro ordinamento e nel Codice dei Contratti.
Per tali ragioni si chiede di inserire, all’interno delle linee guida, la seguente disposizione :
"Le funzioni tecniche soggette ad incentivazione di cui all’art.113 c.2 del Codice, possono essere affidate all’esterno solo nei casi di dimostrata indisponibilità di personale tecnico o in mancanza di
specifiche competenze, commisurate alla complessità o rilevanza della prestazione. Condizioni che devono essere accertate e certificate dal responsabile del procedimento."
Ciò in maniera analoga a quanto avveniva con la previgente normativa d.lgs 163/03.
D)OPERATORI ECONOMICI
1. Società d’ingegneria AD Progetti srl
Cap. IV
punto 2.2.2.1 lett. c) – servizi di punta. Valutare l’opportunità di inserire dopo le parole “per un importo totale” la seguente dicitura “di ogni singolo servizio”, vista la disparità di valutazione da parte delle S.A. di intendere dimostrato il requisito richiesto come somma dei due servizi di punta. punto 2.2.2.1 lett. d) – Personale medio. Xxxxxxxx l’opportunità di dimostrare il requisito mediante la produzione di visura camerale riportante alla sezione “Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 20XX” il valore medio degli addetti.
Punto 2.2.3.1 – Raggruppamenti e consorzi stabili. Valutare l’opportunità di indicare nella linea guida il limite massimo stabilito per la mandataria in possesso del 100% dei requisiti richiesti, vista la costante assenza di tale dato nei bandi di gara e laddove presente si rilevano notevoli differenze tra valori riportati.
Cap. IV
Punto 2.3 lett. a – Xxxxxxxx l’opportunità di dimostrare il requisito del fatturato “per servizi di verifica” anche attraverso il fatturato “per servizi di progettazione e direzione lavori”, in analogia a quanto richiesto alla lettera b dello stesso punto. La limitazione del fatturato ai soli servizi di verifica di fatto limita la partecipazione di chi, sebbene in possesso dei requisiti richiesti, manchi di questo elemento del fatturato specifico per servizi di verifica. Stessa considerazione per l’ultimo paragrafo del punto b, dove potrebbe essere inserito dopo le parole “servizi di verifica” la dizione “o di progettazione e direzione lavori”.
2. RIANO ARCHITETTURA srl - società di ingegneria
Uno dei principi fondamentali della Direttiva Europea 24/2014 e dell'art. 1, punto ccc) della legge delega n. 11/2016, richiamato nell'aggiornamento delle Linee Guida n. 1 per i SIA, è il principio di concorrenza e proporzionalità, nonché del miglioramento delle condizioni di accesso al mercato per i piccoli e medi operatori economici, per i giovani professionisti, per le micro, piccole e medie imprese e per le imprese di nuova costituzione.
In riferimento a tali principi si osserva (cfr. punti delle Linee Guida n. 1 in consultazione) che:
punto 2.2.2.1 - a): il fatturato globale limitato ai migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio ha ridotto notevolmente il requisito della capacità finanziaria, atteso che nel precedente Codice 163/2006 e relativo Regolamento 207/2010 il riferimento era ai migliori CINQUE esercizi dell'ultimo DECENNIO. Ricordando che la crisi economica che ha distrutto in particolare il settore dell’edilizia e quello dei servizi tecnici è iniziata nel 2008-2009 ma ha raggiunto il suo picco maggiore proprio a partire dal 2011-2012 è evidente che i fatturati già notevolmente ridotti e riferiti a soli tre anni degli anni horribilis limita notevolmente le condizioni di partecipazione. Si richiede il ripristino dei requisiti precedenti (5 anni su 10). Questa richiesta non è in contrasto con l’art. 58 della direttiva europea;
punto 2.2.2.1 - lettere d) ed e): data la costituzione media del personale impegnato in maniera stabile negli studi professionali e nelle società di ingegneria (secondo i dati ufficiali oltre il 90% degli operatori economici non ha più di tre unità tecniche impegnate) si richiede di modificare il requisito
richiedendo, in relazione al servizio SIA da espletare, che i bandi prevedano un numero minimo di unità tecniche e le relative qualifiche e competenze, da dichiarare ed impegnare obbligatoriamente in caso di affidamento. Non assume nessuna importanza e garanzia per il servizio da espletare il numero di unità tecniche già in organico (spesso fittizio), mentre per il committente assume grande importanza il team che sarà impegnato assicurando le competenze necessarie. Anche questo punto non mi sembra in contrasto con la direttiva europea;
punti 2.2.2.2 e 0.0.0.0: un problema annoso e non facile da risolvere è quello relativo alla dimostrazione dei requisiti dei servizi di SIA già svolti, tenendo presente che tali servizi includono la progettazione - per la quale gli operatori economici svolgono il proprio ruolo - indipendentemente dalla loro approvazione e/o realizzazione. Spesso i Committenti privati (ma talvolta anche quelli pubblici) affidano progettazioni di cui, poi, non viene richiesto nessun titolo abilitativo, o sulle quali le amministrazioni pubbliche si esprimono dopo numerosi anni, o, ancora, seppur approvate non vengono realizzate. Ora anche se il servizio di SIA è stato correttamente svolto, non potrebbe, ai sensi delle Linee Guida, essere considerato come requisito. Questo vale anche per la partecipazione ai concorsi di progettazione o, nel caso degli appalti integrati del servizio tecnico delle "migliorie" svolte per conto dell'impresa partecipante. Non appare nemmeno equo dare lo stesso peso di requisito alla progettazione preliminare ed a quella definitiva/esecutiva. Si richiede quindi di fornire maggiore chiarezza nella valutazione dei requisiti tecnici relativi ai servizi svolti e si propone, ad esempio, di introdurre una percentuale ponderale per le diverse tipologie sopra richiamate in relazione all'importo dei lavori (p. es. progettazione privata approvata e/o eseguita 100%, solo elaborata 50%; progetto di fattibilità 30%; consulenza o "migliorie" 20%, partecipazione a concorsi di progettazione 30%, in caso di vincita 50%, .....). Si tratta solo di una proposta indicativa, ma certamente va trovata una soluzione che comprenda, in questo momento di crisi, tutte le attività che vengono svolte in questo settore.
Il nostro mercato è ormai in coma, soprattutto per i professionisti singoli e per i neolaureati, i quali, spesso, partecipano ai concorsi di progettazione per tentare di fare il nostro bellissimo ma ormai difficile mestiere. Gli unici favoriti dal Codice e dalle attuali Linee Guida sono i grandi studi professionali e le società di ingegneria, i quali, avendo in questi anni di crisi, lavorato soprattutto all’estero, hanno potuto mantenere alti i requisiti.
Inoltre, perché le attività intellettuali e tecniche, come i servizi SIA, durano solo 10 anni e scadono (come per le mozzarelle o il burro)? Se si è progettato un ospedale o una scuola o un complesso residenziale più di 10 anni fa, mica poi ci si scemunisce, colti da un alzheimer da progettista, e dopo non si è più in grado di progettare la medesima opera o un'opera diversa? Anche in questo caso non trovo alcuna logica e soprattutto non trovo riferimenti analoghi nelle norme europee.
In ultimo, gli affidamenti attraverso l'offerta economicamente più vantaggiosa sono indubbiamento un metodo che, sul piano teorico ed europeo, dovrebbe garantire la migliore qualità ad un prezzo adeguato. Ma questo forse in Germania, in Svezia. In Italia è diventato il sistema legale per favorire amici e conoscenti della commissione di gara. Spesso appena vengono nominati i nominativi dei commissari e si scorre la lista dei partecipanti ad una gara, con buona approssimazione si indovina già il vincitore/affidatario. Capacità divinatorie? O estrema soggettività dei commissari? Tra l'altro la riduzione del numero di commissari se comporta una economia per la stazione appaltante moltiplica le possibilità di accordo e di mancanza di trasparenza. ANAC, creata per evitare il dilagare dei fenomeni di corruzione, favoritismi e nipotismi che regnano anche nel nostro settore, deve poter trovare una soluzione a questo mercato così alterato.
3. Technoside srl (società di ingegneria)
Al punto 2.3.a della sezione VII, si chiede di voler contemplare il fatturato per "servizi di ingegneria" e non per "servizi di verifica". Ciò in accordo con lo spirito di incebtivare la massima partecipazione alle procedure e, più in generale, per dovuta coerenza con quanto previsto al punto 2.2.2.1 della sezione IV. Si ritiene infatti il criterio attuale troppo restrittivo, non in linea con lo spirito della norma, e tendente a favorire le società più grosse a scapito di chi opera nel settore delle verifiche di progetti come singolo professionista.
E) LIBERI PROFESSIONISTI
1. Arch. Xxxxxxx Xxxxxxx
L’integrazione proposta in MAIUSCOLO qui di seguito riguarda a pagina 7 delle Linee Guida il punto III Indicazioni operative 1) Operazioni preliminari comma 1.1.
L’intento è di definire in modo oggettivo i lavori di “particolare rilevanza” utilizzando la soglia economica della prestazione professionale dei 40.000, 00 specificando anche l’ambito d’intervento "sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico".
III Indicazioni operative
1. Operazioni preliminari
1.1. Da un punto di vista operativo, in via preliminare deve essere valutato dalla stazione appaltante se i servizi presentano o meno le caratteristiche indicate dall’art. 23, comma 2 del codice (lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico e. PER LAVORI DI PARTICOLARE RILEVANZA S’INTENDONO TUTTE LE OPERE RIENTRANTI NELLE PREDETTE CATEGORIE IL CUI CORRISPETTIVO PER LA RELATIVA PRESTAZIONE PROFESSIONALE COMPRENDENTE TUTTI I DIVERSI LIVELLI PROGETTUALI SIA SUPERIORE A 40.000,00 EURO, FERMO RESTANDO LA DISCREZIONALITÀ DELL’ENTE APPALTANTE AD APPLICARE IL DISPOSTO DI LEGGE DI CUI ALL’ART. 23 COMMA 2 ,IL CONCORSO DI PROGETTAZIONE, ANCHE PER LAVORI IL CUI CORRISPETTIVO PER LA RELATIVA PRESTAZIONE PROFESSIONALE COMPRENDENTE TUTTI I DIVERSI LIVELLI PROGETTUALI SIA INFERIORE A 40000,00 EURO. PER PROFILO ARCHITETTONICO, AMBIENTALE PAESAGGISTICO AGRONOMICO, FORESTALE STORICO ARTISTICO CONSERVATIVO NONCHÉ TECNOLOGICO S’INTENDONO TUTTI I CONTESTI D’INTERVENTO PUNTUALI E NON DEL TERRITORIO COSTRUITO E DELL’AMBIENTE NATURALE OGGETTO DI MODIFICHE O TRASFORMAZIONI AD ECCEZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA). In caso di esito positivo della verifica operata dal RUP, l’amministrazione ricorre a professionalità interne, se viene accertata la presenza di personale in possesso di idonea competenza in materia, avendo cura di assicurare che in base alle caratteristiche dell’oggetto della progettazione venga garantita la medesima qualità che potrebbe essere raggiunta con la selezione di progettisti esterni.
1.2. In caso di assenza di idonee professionalità dovrà essere utilizzata la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee, per la partecipazione al quale i requisiti di qualificazione devono consentire l’accesso ai piccoli e medi operatori economici dell'area tecnica e ai giovani professionisti (art. 154, comma 3, codice).
1.3. Nel caso di ricorso alla progettazione interna non potrà essere applicato l’incentivazione del 2%, espressamente vietata dalla legge delega 11/2016 (art. 1, comma 1, lettera rr), principio recepito dall’art. 113, comma 2 del decreto legislativo n. 50/2016.
1.4. Quindi, per gli incarichi ed i servizi di progettazione, come definito dall’art. 157 del codice, relativi a lavori che non rientrano tra quelli di cui all’art. 23 comma 2, del codice una volta stabilite la classe/i e la categoria/e di appartenenza dei servizi da affidare, sono necessarie tre operazioni:
1. la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara;
2. la definizione dei requisiti di carattere speciale che devono possedere i concorrenti per poter partecipare alla gara;
3. la specificazione per le gare di importo pari o superiore a 40.000 – che devono svolgersi mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo – del contenuto dell’offerta da presentare, ai fini della dimostrazione della professionalità e della adeguatezza dell’offerta.
MOTIVAZIONE INTEGRAZIONE PROPOSTA
L’art 23 comma 2 delle D.Lgs. 50/2016 prescrive: “per la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico ambientale paesaggistico agronomico forestale storico artistico conservativo nonché tecnologico le stazioni appaltanti ricorrono alle professionalità interne (...) o utilizzano la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee.
Le linee guida, qui osservate, al punto III Indicazioni operative punto 1.1, 1.2 indicando nella figura della stazione appaltante e del RUP i soggetti preposti a stabilire se l’opera da progettare rientra tra quelle indicate dall‘art 23 comma 2.
Il legislatore non ha però esplicitato la definizione di “lavori di particolare rilevanza” e di “profilo architettonico, ambientale paesaggistico agronomico, forestale storico artistico conservativo nonché tecnologico”
La mancanza di queste definizioni ha sostanzialmente inibito le stazioni appaltanti dall’applicare in modo rigoroso il disposto di legge procedendo cosi per la maggior parte dei bandi ad utilizzare la procedura degli incarichi invece del concorso di progettazione.
La limitata attuazione del art. 23 comma 2 costituisce oggi un grave vulnus in quanto il legislatore prevede che per i lavori che trasformano la città, il territorio, l’ambiente si proceda con il metodo del confronto progettuale e non con “l’offerta economicamente più vantaggiosa” tipica dell’incarico con grave detrimento della possibilità di ottenere la migliore e più innovativa qualità progettuale e di possibili ricorsi sull’idoneità della procedura di gara utilizzata dalla stazione appaltante.
Le integrazioni al testo delle linee guida, qui proposte, vanno a colmare queste lacune introducendo per i lavori di particolare rilevanza un parametro oggettivo riferito ad un corrispettivo maggiore di 40.000,00 euro coerente con l’importo di riferimento dell’incarico diretto e la forma semplificata della procedura fermo restando la possibilità per la stazione appaltante di utilizzare la procedura concorsuale naturalmente anche per opere di limitato importo, ma ugualmente di particolare rilevanza
Anche la dizione di profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico- artistico, conservativo, nonché tecnologico delle opere di particolare rilevanza richiede una maggiore oggettivazione ovvero comprendendo tutti i contesti d’intervento puntuali e non del territorio costruito e dell’ambiente naturale oggetto di modifiche o trasformazioni, ad eccezione dei lavori di manutenzione ordinaria.
L’integrazione proposta qui di seguito in MAIUSCOLO è al punto 2.2.2 Requisiti di partecipazione comma 2.2.2.4 pag. 15 delle Linee Guida.
L’intento è di evitare che le consulenze diventino equivalenti nella dimostrazione dei requisiti tecnici ai servizi primari di progettazione architettonica.
2.2.2.4 Sono, altresì, ricompresi i servizi di consulenza LIMITATAMENTE ALL’IMPORTO DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE E ALL'IMPORTO OPERE AD ESSE ASCRIVIBILI COME DA APPOSITA DOCUMENTAZIONE aventi ad oggetto attività accessorie di supporto alla progettazione che non abbiano comportato la firma di elaborati progettuali, quali, ad esempio, le attività accessorie di supporto per la consulenza specialistica relativa agli ambiti progettuali strutturali e geotecnici. Ciò a condizione che si tratti di attività svolte nell’esercizio di una professione regolamentata per le quali è richiesta una determinata qualifica professionale, come indicato dall’art. 3 della direttiva 2005/36/CE, e purché l’esecuzione della prestazione, in mancanza della firma di elaborati progettuali, sia documentata mediante la produzione del contratto di conferimento dell’incarico e delle relative fatture di pagamento. Inoltre, possono essere qualificati come servizi di architettura e ingegneria ai sensi dell’art. 3, lett. vvvv) del codice le prestazioni di ingegneria relative alle sole verifiche strutturali e/o verifiche sismiche, in assenza di progettazione. Per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione possono essere utilizzati anche i servizi di progettazione consistenti nella redazione di varianti, ad opera dei progettisti indicati dalle imprese di costruzioni nell’ambito degli appalti integrati, trattandosi di servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2005/36/CE, e come tali rientranti nella definizione contenuta nell’art. 3, comma 1, lett. vvvv) del codice. In ogni caso, è necessario che il servizio svolto risulti formalizzato in un elaborato sottoscritto dal progettista che intende avvalersene e che la stazione appaltante attesti la variante, formalmente approvata e validata, e il relativo importo. Detto importo dovrà corrispondere alla somma degli importi incrementali, riferiti alle categorie di lavori aggiuntivi rispetto al progetto posto a base di gara.
MOTIVAZIONE MODIFICA PROPOSTA
L’interpretazione estensiva del paragrafo 2.2.2.1 da parte delle stazioni appaltanti e dei Rup può ulteriormente alimentare, come già oggi avviene in numerosi bandi di gara, la possibilità che Raggruppamenti Temporanei di Professionisti nella fase di dimostrazione dei requisiti tecnici utilizzino servizi di consulenza che per importo e rilevanza non possono certo essere equiparati all’intero servizio di architettura e di ingegneria che ,invece, cosi come scritto nella linea guida viene di fatto complessivamente acquisito dal RTP.
L’integrazione prodotta vuole ricondurre la possibilità di partecipazione al bando di gara in relazione alla dimostrazione dei requisiti per l’effettivo valore e importo opere di riferimento dei servizi di consulenza che quindi non potranno essere equivalenti all’intera prestazione professionale per cui si è svolta la stessa consulenza.
2. Xxx. Xxxxx Xxxxxx
Premesso:
-che gli incarichi al di sotto dei 40.000 euro non si possono definire marginali e che rappresentando una parte sostanziale di quelli conferiti dalle pubbliche amministrazioni, costituiscono un notevole interesse per il liberi professionisti,
-che con il correttivo appalti tali incarichi vengono definitivamente sottoposti a valutazioni discrezionali dei dirigenti pubblici e degli amministratori,
che non è dato capire se siano sottoposti a criteri di rotazione e alla necessità di formazione di elenchi professionisti e/o indagini di mercato,
-che di fatto vengono così, per legge, sottratti a ogni forma di concorrenza,
al fine di evitare che si possano affidare con lo stesso criterio incarichi che superano tale soglia e per avere uno strumento di facile controllo da parte degli organi deputati e per questioni di trasparenza, si chiede:
che nella determina d’incarico (o altro provvedimento analogo) venga obbligatoriamente riportato (nello spirito della legge) un dettagliato e analitico calcolo degli onorari secondo quanto riportato nel punto 2 delle linee guida (e per tutte le ragioni ivi riportate) e non genericamente “l’importo” come risulta al punto 1.3.2 delle stesse linee guida.
4. Arch. Xxxxxxxx Xxxxxxxx
Prima alcune riflessioni:
ormai tanto tempo fa la direttiva novantadue cinquanta ha stabilito: architettura uguale servizio - da allora noi architetti possiamo dire SERVO ergo sum, da allora le direttive, leggi ecc. vedono – e valutano - della nostra professione la modalità di esecuzione - non interessa il prodotto finale ai criteri messi a disposizione – l’anima purtroppo manca
peccato ridurre l’architettura a mera modalità di esecuzione – a sto punto – se non è più prestazione intellettuale - potrebbe essere affidata anche sulla base del solo prezzo – ovviamente applicando sempre l’esclusione automatica delle offerte anomale – per salvaguardare una modalità minima
Poi la proposta concreta:
tra i criteri la REFERENZA VA RIDIMENSIONATA
la referenza si riferisce a una qualità pregressa, prodotta forse in condizioni del tutto diverse di quelle offerte nel caso concreto
la referenza rende monco il rapporto qualità-prezzo (si può mischiare prestazioni eseguite e prestazioni offerte?), facendo credere che da un prodotto passato si possa dedurre una modalità futura
l’affinità referenziale è uno strumento pericoloso: chi ha fatto scuole farà scuole, chi ha fatto ospedali farà ospedali… e non saprà più fare altro – fa diventare il criterio quantitativo
l’affinità referenziale rende anomala l’offerta – dalla massima affinità, dunque massima esperienza, dunque massima produttività, dovrebbe risultare il prezzo più basso
dunque
PUNTEGGIO PER LA REFERENZA TRA 0 e 30,
VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ NON DELL’AFFINITÀ DELLA REFERENZA
F) ALTRI
1. Accredia
Paragrafo VII. Verifica e validazione della progettazione - Si pone in evidenza la necessità che il Decreto previsto all’art. 23 comma 3 del d.lgs. 50/2016 (o altro atto di regolamentazione flessibile, come le linee guida in consultazione) comprenda, oltre al contenuto dei livelli di progettazione, anche l’indicazione analitica di tutti gli elementi necessari per procedere ad una corretta ed efficace attività di verifica dei relativi elaborati. Le disposizioni relative alla verifica e validazione dei progetti, di cui alla parte II, titolo II, capo II dell’ex d.p.r. 207/2010 (artt. da 44 a 59), abrogate a far data dall’entrata in vigore del Codice Contratti ai sensi dell’art. 217 lett. u) n. 2 del d.lgs. 50/2016
rappresentavano, difatti, un punto di riferimento sostanzialmente affidabile ai fini di una corretta esecuzione della predetta attività.
In particolare si rammenta il contenuto degli articoli 52, 53 e 54 del DPR 207/2010 che disciplinavano in maniera accurata i criteri e le modalità della verifica, demandando al RUP, in relazione alla complessità dell’opera, la possibilità di integrarne o semplificarne i contenuti.
G) Contributi anonimi
1. Contributo 1 Osservazione 1 Premesso che:
˗ il servizio di verifica preventiva della progettazione ex articolo 26 d.lgs. 50/2016 per le sue intrinseche caratteristiche, potrebbe essere annoverabile tra “i servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2005/36/CE”;
˗ al capitolo I viene dichiarato che i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria sono “i servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2005/36/CE”;
˗ l’argomento “verifica preventiva della progettazione” è stato inserito all’interno della presente Linea Guida 1 che tratta dell’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria;
si chiede di annoverare, esplicitamente, o di escludere esplicitamente, nel corpo del testo, la verifica preventiva della progettazione tra i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria. Posto poi che il capitolo VII della presente Linea Guida 1 specializza ulteriormente il tema “verifica e validazione della progettazione” in termini di contenuto e soggetti, affidamento esterno e procedure, si chiede di indicare esplicitamente l’applicabilità o la non applicabilità dei capitoli da I a VI, ai servizi di verifica preventiva della progettazione ex articolo 26 del nuovo codice appalti.
Osservazione 2 Premesso che:
˗ al capitolo VII paragrafo 2.2 è riportato che <<alle procedure di affidamento si applicano le regole previste per l’affidamento dei servizi di ingegneria architettura,
˗ gli operatori economici ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria sono elencati nell’art. 46 comma 1 del nuovo codice dei contratti pubblici,
˗ tra i soggetti abilitati ad effettuare la verifica preventiva della progettazione vi sono gli Organismi di Ispezione di tipo A accreditati in conformità alla norma UNI XXX XX XXX XXX 00000 ai senso del Reg. (CE) 765 del 2008,
˗ un operatore economico abilitato ad effettuare la verifica preventiva della progettazione che operi come Organismo di Ispezione di tipo A, accreditato in conformità alla norma UNI XXX XX XXX XXX 00000 ai sensi del Reg. (CE) 765 del 2008, organizzato in forma societaria, non risulta definibile “società di ingegneria” in quanto da statuto, oggetto sociale e requisiti necessari al mantenimento della qualifica stessa di Organismo di Ispezione di tipo A, non può svolgere le attività elencate all’art. 46 comma 1 lettera c) del nuovo codice ove è definito il termine “società di ingegneria”,
˗ un operatore economico abilitato ad effettuare la verifica preventiva della progettazione che operi come Organismo di Ispezione di tipo A, accreditato in conformità alla norma UNI XXX XX XXX XXX 00000 ai sensi del Reg. (CE) 765 del 2008, organizzato in forma societaria e che svolga tali
attività di ispezione e certificazione, risulta definibile soltanto “operatore economico” ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera p) del nuovo codice,
˗ un operatore economico abilitato ad effettuare la verifica preventiva della progettazione che operi come Organismo di Ispezione di tipo A, accreditato in conformità alla norma UNI XXX XX XXX XXX 00000 ai sensi del Reg. (CE) 765 del 2008, organizzato in forma societaria e che svolga tali attività di ispezione e certificazione, non risulta incluso tra gli operatori ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, così come elencati nell’art. 46 comma 1 del nuovo codice,
˗ un operatore economico abilitato ad effettuare la verifica preventiva della progettazione che operi come Organismo di Ispezione di tipo A, accreditato in conformità alla norma UNI XXX XX XXX XXX 00000 ai sensi del Reg. (CE) 765 del 2008, organizzato in forma societaria e che svolga tali attività di ispezione e certificazione, non risulta ammesso a partecipare alle procedure di affidamento del servizio di verifica preventiva della progettazione ex art. 26 del nuovo codice, per affidamenti sotto soglia (art. 36 del nuovo codice), per affidamenti compresi tra 40.000 euro e
100.000 euro (art. 157 del nuovo codice), per affidamenti inferiori a 40.000 euro (art. 157 del nuovo codice),
˗ le stazioni appaltanti, in riferimento al servizio di verifica preventiva della progettazione ex art. 26 del nuovo codice, per tutte e tre le tipologie di affidamenti di seguito richiamate, ossia per affidamenti sotto soglia (art. 36 del nuovo codice), per affidamenti compresi tra 40.000 euro e
100.000 euro (art. 157 del nuovo codice), per affidamenti inferiori a 40.000 euro (art. 36 del nuovo codice), attualmente procedono a predisporre inviti/consultazioni/indagini di mercato/elenchi rivolti esclusivamente ai soggetti di cui all’art. 46 comma 1 del nuovo codice,
al fine di rendere evidente la possibilità di partecipazione dell’operatore economico abilitato ad effettuare la verifica preventiva della progettazione che operi come Organismo di Ispezione di tipo A, accreditato in conformità alla norma UNI XXX XX XXX XXX 00000 ai sensi del Reg. (CE) 765 del 2008, organizzato in forma societaria e che svolga tali attività di ispezione e certificazione, si richiede di chiarire esplicitamente le contraddizioni evidenziate che producono distorsione della concorrenza, in particolare per gli affidamenti sotto soglia (art. 36 del nuovo codice), per gli affidamenti compresi tra 40.000 euro e 100.000 euro (art. 157 del nuovo codice), per gli affidamenti inferiori a 40.000 euro (art. 36 del nuovo codice).
Osservazione 3
Si richiede che la tabella al capitolo VII paragrafo 1.8, denominata “soggetti abilitati a effettuare la verifica ai fini della validazione” riporti per importi dei lavori inferiori a 1.000.000 di euro, nella colonna “soggetti esterni” la seguente dicitura:
˗ in caso di incompatibilità del RUP: 1) Organismi di Ispezione di tipo A e di tipo C, accreditati UNI XXX XX XXX XXX 00000 ai sensi del Reg. (CE) 765/2008; 2) Soggetti di cui all’art. 46, comma 1 del codice dotati di un sistema interno di controllo di qualità conforme alla UNI EN ISO 9001 certificato da organismi accreditati ai sensi del Reg. (CE) 765/2008
ciò al fine di evitare che in assenza di indicazioni, la verifica preventiva della progettazione per importi dei lavori inferiori a 1.000.000 di euro, in caso di indisponibilità del RUP o di strutture tecniche interne alla stazione appaltante, sia affidata, come oggi purtroppo assai sovente avviene, a soggetti non qualificati o in condizioni che escludendo la possibilità di partecipazione degli Organismi di Ispezione di tipo A e di tipo C, producono distorsione della concorrenza.
Osservazione 4
Si richiede che alla lettera a. ed alla lettera b. del paragrafo 2.3 del capitolo VII, le dizioni “servizi di verifica” e “servizi di verifica di progetti” vengano
˗ esplicitate meglio, ritenendo che oltre ai servizi di verifica preventiva della progettazione ex art. 26 del nuovo codice, tali dizioni possano includere anche altri servizi di verifica, quali la verifica di progetti ai sensi della Direttiva 57/2008/CE essendo quest’ultimo un servizio riservato ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell’art. 3 della Direttiva 2005/36/CE. Infatti la verifica di progetti ai sensi della Direttiva 57/2008/CE è una attività il cui esercizio è subordinato direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative regolamentari o amministrative (Direttiva 57/2008/CE, X.Xxx. 191/2010, Linea Guida ANSF n. 3/2012, Regolamento 01 ACCREDIA rev. 03 del 2015), al possesso di determinate qualifiche professionali, ovvero qualifiche attestate da un titolo di formazione, un attestato di competenza e/o un’esperienza professionale.
˗ integrate aggiungendo esplicitamente anche i servizi di verifica di progetti ai sensi della Direttiva 57/2008/CE
Osservazione 5
In materia di elementi di valutazione (VI), al cap. 1, par.1,7, x.xx 2, si parla di riparametrazione dei punteggi tecnici attribuiti a ciascun criterio. Al riguardo si chiede di dettagliare i criteri e le modalità di riparametrazione, giustificando inoltre le procedure da adottare, in modo da garantire l’oggettività in materia di riparametrazione dei punteggi.
Osservazione 6
In riferimento all’art. 53 comm. 5 lett. a) del nuovo codice appalti, si chiede di inserire al cap. VII e al cap. III uno specifico paragrafo in merito all’accesso agli atti, richiedendo specificazioni che definiscano in modo oggettivo che cosa si intende per: segreto tecnico e segreto commerciale. Ciò al fine di evitare discrezionalità di giudizio da parte della Stazione Appaltante.