CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE
ISTITUTO COMPRENSIVO XXXXXXX XXXXXXX 0 Xxx X. Xxxxxxxx, 00/X – 32100 Belluno - Tel. 0000 000000 - Fax 0000 000000
xxxx000000@xxxxxxxxxx.xx – xxxx000000@xxx.xxxxxxxxxx.xx xxx.xx0xxxxxxx.xx - Codice Fiscale n. 93049120251
CIG: Z E 12 A 4 C 49 B
CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE
TRA
L’Istituto Comprensivo 3 di Belluno, rappresentato legalmente dalla Prof.ssa Xxxxx XXXXXX, Dirigente Scolastico, nata a Leverano (LE) il 04.02.1956, e domiciliato per la sua carica presso l’Istituto Comprensivo 3 di Belluno – Xxx Xxx Xxxxxxxx, 00 xxx. Xxxxxxx- XX - ( (X.X. 93049120251)
E
L’Insegnante. CASOL FEDERICA nata a Belluno il 30.01.1976 e residente a Belluno in Via Medaglie d’Oro,10 – codice fiscale XXX XXX 00X00 X000X, - P.I. 01219590252, che interviene nella veste di esperta
PREMESSO
⮚ che l’art. 40 della legge 27.12.1997 n. 449 consente la stipula di contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per le sperimentazioni didattiche ed ordinamenti per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica;
⮚ che l’Istituto Comprensivo 3 di Belluno ha predisposto il Progetto “Biodanza - Attività di potenziamento del movimento espressivo integrato all’emozione-integrazione psicomotoria individuale ecc.” rivolto ai bambini della Scuola dell’Infanzia di Levego;
⮚ e che lo stesso è stato approvato e inserito nel PTOF di Istituto per l’a.s. 2019/20 nel Piano delle Attività A 03 – DIDATTICA - A03/2 Progettualità Scuole Infanzia;
⮚ che il suddetto progetto prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti e consulenti anche esterni all’istituzione scolastica;
⮚ che l’Insegnante. CASOL FEDERICA, individuata come esperta, non si trova in regime di incompatibilità tale da impedire l’effettuazione della prestazione professionale oggetto del presente contratto;
SI CONVIENE E SI STIPULA
Il presente contratto di prestazione occasionale di lavoro intellettuale autonomo di cui le premesse costituiscono parte integrante valevole esclusivamente per l’a. s. 2019/2020, con decorrenza dal 29.10.2019 e, presumibilmente, fino al mese di maggio 2020;
ART. 1 – l’Insegnante. CASOL XXXXXXXX, individuata quale esperta in relazione ai titoli culturali e professionali debitamente documentati in apposito curriculum vitae depositato agli atti della scuola, si impegna a prestare la propria opera intellettuale consistente nello svolgimento dell’attività con lezioni svolte in palestra rivolte agli alunni delle classi prime e finalizzati all’educazione motoria per complessive n. 18 ore (per n. 32 alunni ); qualsiasi decisione circa il prolungamento del presente contratto dovrà essere formalizzato con un nuovo accordo contrattuale.
ART. 2 – – l’Insegnante. CASOL FEDERICA si impegna ai fini di cui all’art. 1 a coordinare l’orario degli interventi con l’insieme delle attività svolte nell’ambito del progetto “ BIODANZA ”, facendo pervenire all’istituto scolastico il programma delle lezioni da svolgersi nei tempi programmati in accordo con gli insegnanti delle classi interessate. La prestazione dovrà essere svolta personalmente dall’esperto, che non potrà avvalersi di sostituti. Si precisa che, tenuto conto della natura particolare dei compiti affidati all’ Insegnante. XXXXX XXXXXXXX, qualsiasi dato o informazione del quale il collaboratore venga a conoscenza nell’esecuzione del suo incarico, riveste carattere di riservatezza; – l’Insegnante. CASOL XXXXXXXX si impegna pertanto a non divulgare a terzi tali dati o informazioni.
ART. 3 – L’Istituto Comprensivo 3 di Belluno a fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta dall’Insegnante. CASOL XXXXXXXX si impegna a corrispondere un compenso complessivo lordo forfetario di € 800,00 comprensivo della rivalsa INPS del 4% (art.8 DL 103/96) nonché dell’IVA 22%, previa presentazione di regolare fattura elettronica.
ART. 4 - A conclusione dell’incarico l’Insegnante. XXXXX XXXXXXXX presenterà una relazione sull’attività svolta.
ART. 5 - Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e assistenziale né a trattamento di fine rapporto. l’Insegnante. CASOL FEDERICA provvede in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile.
ART. 6 – Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dalle norme contenute negli art. 2229 e seguenti del Codice Civile. In caso di recesso anticipato l’Istituto sarà tenuto esclusivamente al pagamento del compenso per l’opera svolta sino al momento del recesso.
ART 7 – L’Istituto si impegna a raccogliere e a trattare i dati del prestatore, per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali, in particolare per tutti gli adempimenti connessi alla piena attuazione del rapporto di collaborazione. Il consenso del trattamento dei dati non viene richiesto ai sensi del T.U. n. 196/2003.
Il collaboratore si impegna dal canto suo a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici e fiscali dichiarati.
ART. 8 - In caso di controversie il foro competente è quello di Belluno e le spese di registrazione dell’atto, in caso d’uso, sono a carico dell’Insegnante. CASOL FEDERICA..-
Letto, confermato e sottoscritto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO IL CONTRAENTE
Prof.ssa Xxxxx XXXXXX Xxxxxxxx XXXXX