Contract
Convenzione ex art. 14 del C.C.N.L. 01.04.2004 tra il Comune di Aido- maggiore ed il Comune di Ghilarza per l’utilizzo congiunto di risorse umane relative al Servizio Tecnico.
L’anno duemiladiciotto, addì del mese di
, presso la Sede Municipale, tra :
il Comune di Aidomaggiore, C.F. 00077720951, rappresentato da
, Responsabile del Servizio Tecnico del Comune e domiciliato per la sua carica presso la sede;
E
il Comune di Ghilarza, C.F. 00072080955 rappresentato da , Responsabile del Servizio Tecnico del Comune e domiciliato per la sua carica presso la sede;
Premesso che:
- con comunicazione acquisita al prot. del Comune di Aidomaggiore n. 3365 del 04/12/2017, il Geom. Xxxx Xxxxx, cat. C 1 part – time 50 %, ha comunicato le proprie dimissioni volontarie a partire dalla data del 01/01/2018;
- con deliberazione della G.C. N° 67 del 06/12/2017, il Comune di Aidomaggiore ha rideterminato la dotazione organica con decorrenza 01/01/2018, prevedendo n. 1 unità di Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D1;
- con deliberazione della G.C. N° 73 del 20/12/2017, il Comune di Aidomaggiore ha approvato la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2018/2020, prevedendo il ricorso alle forme contrattuali flessibili, quali assunzioni a termine, nel caso in cui sorgessero particolari problematiche organizzative cui non si possa fare fronte altrimenti.
Dato atto che:
− l’art. 14 del CCNL Regioni-Autonomie Locali del 22.01.2004 prevede “ che alfine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d’obbligo me- diante convenzione e previo assenso dell’ente di appartenenza ”;
- il medesimo articolo del CCNL definisce i principali contenuti delle convenzioni sta- bilendo: “ la convenzione definisce, tra l’altro, il tempo di lavoro in assegnazione, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. L’ utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzio- ne”.
Precisato che:
− l’art. 34, comma 13, della legge n. 289/2002 prevede che le Amministrazioni possa- no avvalersi di personale di altri enti sulla base di convenzioni specifiche che ne rego- lino l’utilizzo e gli oneri finanziari;
− l’ARAN, con parere 104-14A5 ha stabilito “che la convenzione tra gli enti deve es- sere intesa come accordo o intesa tra i medesimi enti”, escludendone la competenza del Consiglio Comunale in merito all’approvazione, essendo un atto di gestione;
- il Comune di Aidomaggiore e il Comune di Ghilarza ritengono di applicare i citati disposti normativi relativamente al profilo professionale di Istruttore Tecnico, al fine di conseguire economie di scala e una condivisione delle esperienze nell'ambito delle competenze riferite al Servizio Tecnico.
Si stipula e si conviene quanto segue:
ART. 1 – Xxxxxxx, finalità e profili generali di ri ferimento
1. La presente convenzione ha per oggetto l’utilizzo,ai sensi dell’art. 14 del C.C.N.L. Del 2004, del dipendente Geom. Xxxx Xxxxx, in servizio a tempo indeterminato presso il Comune di Ghilarza, quale Istruttore Tecnico Cat. C 2, da parte del Comune di Ai- domaggiore, per lo svolgimento di identiche mansioni, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d’obbligo pari a dodici ore settimanali, dalla data di stipula della presente convenzione e sino al 31/01/2018;
2. Al personale utilizzato in base alla presente convenzione si applica il complesso di disposizioni derivanti dai vigenti CCNL di comparto.
ART. 2 – Individuazione del personale
1. Il Comune di Ghilarza individua nella persona del Geom. Xxxx Xxxxx, Istruttore Tecnico Cat. C 2, il personale disponibile ad operare in convenzione, ex art. 14 del
C.C.N.L. del 2004, presso il Comune di Aidomaggiore;
2. L’utilizzo del personale in base alla presente convenzione avviene sulla base di formale espressione di consenso da parte del lavoratore interessato mediante sottoscri- zione della presente convenzione.
ART. 3 – Durata della Convenzione
La durata della convenzione è fissata dalla data di sottoscrizione della stessa e sino al 31/01/2018. Per l’eventuale proroga sarà sufficiente la semplice richiesta da parte del Comune di Aidomaggiore, ferma restando la necessaria autorizzazione da parte del Comune di Ghilarza.
ART. 4 - Tempo di lavoro di assegnazione
- Il personale individuato al punto 1) opererà presso il Comune di Aidomaggiore per
n. 12 (dodici) ore settimanali .
- Il Comune di Aidomaggiore ed il Comune di Ghilarza organizzano il personale indi- viduato al punto 1) nell’ambito del tempo di lavoro d’obbligo complessivamente de-
terminato, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative in capo a ciascun ente.
ART. 5 – Gestione del personale distaccato
1. Il Comune di Aidomaggiore ed il Comune di Ghilarza concordano lo svolgimento del servizio tenendo conto delle esigenze di entrambi gli enti.
2. Sarà compito del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Aidomaggiore e del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Ghilarza, in accordo con il per- sonale interessato, le concrete modalità di svolgimento del servizio (giornate di presen- za nei rispettivi Comuni, ripartizione dell’orario di lavoro tra i due Comuni ed ogni al- tra decisione di carattere gestionale e strumentale).
3. Ferma restando la volontà di garantire il buon funzionamento dell’attività di en- trambi gli Enti interessati, la prestazione lavorativa dovrà essere effettuata in modo da consentire il coordinamento di funzioni nonché il raccordo con l’attività degli altri di- pendenti all’interno di entrambi gli enti.
3. Il rapporto di lavoro del personale distaccato, ivi compresa la disciplina sulle pro- gressioni verticali e sulle progressioni orizzontali, è gestito dal Comune di Ghilarza, ti- tolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte del Comune di Aidomaggiore.
4.
ART. 6 – Rapporti finanziari
- I rapporti finanziari tra i due Enti saranno ispirati ai principi della solidarietà e della equa ripartizione degli oneri.
- La spesa relativa al trattamento economico sarà ripartita in rapporto diretto delle ore lavorative prestate presso ciascun Comune e così per ogni altro onere economico pre- visto dal contratto di lavoro dei dipendenti enti locali.
- Il Comune di Ghilarza provvederà all’erogazione delle intere competenze economi- che spettanti al dipendente ed al recupero della parte di spesa a carico del Comune di Aidomaggiore.
- Sono ascritte al singolo Ente le spese a questo specificatamente imputabili per tra- sferte, partecipazione a convegni, giornate di studio o corsi di specializzazione o altre attività svolte per conto e nell'interesse di un singolo Comune.
ART. 7- Rimborso spese di viaggio
- Al dipendente sarà corrisposto, per accedere al Comune convenzionato di Aidomag- giore, il rimborso delle spese di viaggio in base all'indennità chilometrica pari ad un quinto del costo di un litro di benzina verde per ogni km. Viene autorizzato l'uso del proprio automezzo, per una economia di spesa e per una maggiore efficienza ed effi- cacia del servizio, non essendo i due Comuni collegati da idonei mezzi di trasporto, ai sensi dell’art. 41 del CCNL 14.09.2000.
- Tali spese di viaggio, necessarie per accedere alla sede del servizio, saranno a carico del Comune di Aidomaggiore, sulla base di specifica e documentata richiesta del di- pendente.
- La distanza chilometrica sarà computata a partir e dalla sede di dimora abituale;
ART. 8 - Cause di scioglimento
La convenzione sarà risolta nei seguenti casi:
1. per cessazione del rapporto di lavoro con l’Ente titolare del rapporto di lavoro;
2. per scadenza naturale della presente convenzione;
3. per richiesta espressa del Geom. Xxxx Xxxxx con un preavviso di almeno dieci giorni;
4. per risoluzione consensuale della convenzione da parte degli enti convenzionati;
5. per recesso unilaterale da parte degli enti convenzionati previo preavviso di al- meno 10 giorni da parte dell’ente recedente.
ART. 10 – Disposizioni generali e finali
- Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia degli enti locali.
- La presente convenzione sarà registrata solo in caso d’uso secondo i termini di legge.
Lì,
Per il Comune di Aidomaggiore
Per il Comune di Ghilarza
Il dipendente Geom. Xxxxx Xxxx