REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI
Città di Lecce
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI
Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 14.03.2014
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 14.03.2014
I N D I C E
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. | 1 – | Oggetto e finalità |
Art. | 2 - | Principi |
Art. | 3 - | Ambiti dell’attività contrattuale |
Art. | 4 - | Dovere di astensione |
Art. | 5 - | Divieti |
Art. | 6 - | Rinvio a disposizioni di legge |
TITOLO II - FUNZIONI E COMPETENZE
Art. 7 - Attività rogatoria Art. 8 - Forma dei contratti
Art. 9 – Settore Gare e Contratti Art. 10 – I dirigenti
TITOLO III - PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE
Capo I - Norme comuni
Art. 11 – Fasi delle procedure di affidamento Art. 12 – Programmazione e progettazione Art. 13 – Determinazione a contrattare
Art. 14 – Procedure di scelta del contraente Art. 15 – Aggiudicazione
Art. 16 – Aggiudicazione degli appalti di servizi di cui all’allegato IIB Art. 17 – Aggiudicazione dei contratti di concessione dei servizi
Art. 18 – Aggiudicazione degli appalti di lavori con la procedura di cui all’art.122, co.7 D.Lgs.163/06
Art. 19 – Adempimenti per la stipulazione dei contratti Art. 20 - Bandi di gara e lettere di xxxxxx
Art. 21 – Pubblicità
Art. 22 - Cauzione provvisoria e definitiva Art. 23 - I diritti di segreteria
Art. 24 - Spese contrattuali
Art. 25 - L’imposta di bollo e di registro
Capo II - Gare pubbliche Art. 26 - Autorità che presiede la gara - Commissione di gara Art. 27 - Commissioni giudicatrici
Art. 28 - Offerte
Art. 29 - Offerte anomale
Art. 30 - Modalità
Art. 31 - Il verbale di gara
Capo III - Svolgimento della gara
Art. 32 - Procedimento Art. 33 - La gara
Sezione I - La procedura aperta
Sezione II - La procedura ristretta
Art. 34 - La prequalificazione dei concorrenti Art. 35 - L’invito alla procedura ristretta
Sezione III - La procedura ristretta semplificata
Art. 36 - Procedura ristretta semplificata
Capo IV - Procedure negoziate
Art. 37 - Procedura negoziata preceduta da bando pubblico: procedimento Art. 38 - Procedura negoziata per fasi successive
Art. 39 – Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando: la gara informale Art. 40 - Convenzioni con cooperative sociali, associazioni o enti di volontariato
Art. 41 - Contratti di appalto con imprenditori agricoli
Capo V - Lavori, servizi e forniture in economia
Art. 42 – Limiti economici agli interventi in economia
Art. 43 – Limiti speciali a talune tipologie di lavori in economia Art. 44 - Procedura lavori pubblici da eseguire in economia
Art. 45 - Lavori in economia
Art. 46 – Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta Art. 47 – Contabilizzazione e liquidazione dei lavori per cottimo
Art. 48 – Interventi d’urgenza
Art. 49 - Interventi di somma urgenza
Art. 50 – Interventi d’urgenza o lavori di somma urgenza ordinati dal Sindaco
Art. 51 – Procedura per beni e servizi in economia Art. 52 – Inadempimenti
Art. 53 – Forniture in economia Art. 54 – Servizi in economia Art. 55 – Interventi misti
Art. 56 – Norma di salvaguardia
Art. 57 – Disposizioni speciali per i servizi legali Art. 58 – Disposizioni speciali per i servizi tecnici
Capo VI – Disposizioni relative ai singoli contratti
Art. 59 – Concessione di servizi
Art. 60 – Individuazione del concessionario
Art. 61 – Corrispettivo a favore del concessionario Art. 62 – Concessione di impianti sportivi
Art. 63 – Contratti di sponsorizzazione Art. 64 – Individuazione degli sponsor Art. 65 – Contratto di sponsorizzazione
Art. 66 – Sponsorizzazioni inammissibili o incompatibili Art. 67 – Pubblicità delle sponsorizzazioni
Art. 68 – Incarichi a terzi per la ricerca di sponsor
TITOLO IV - CONCLUSIONE DEI CONTRATTI
Art. 69 - Conclusione della fase precontrattuale Art. 70 - Stipulazione del contratto
Art. 71 – Contenuto del contratto Art. 72 - Repertorio dei contratti
Art. 73 - Originale e copie del contratto
TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI
Art. 74 – Abrogazione di norme
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Oggetto e finalità
1. Il presente regolamento disciplina, nell’ambito dell’autonomia normativa ed organizzativa riconosciuta dall’ordinamento agli Enti locali, l'attività contrattuale strumentale all’esercizio delle funzioni di competenza del Comune.
2. Gli importi sono da intendersi al netto di IVA ed eventuali contributi.
Art. 2 Principi
1. L’attività contrattuale dell'Ente si conforma ai principi di legalità, efficacia, economicità ed efficienza, proporzionalità, semplificazione, trasparenza amministrativa e salvaguardia della libera concorrenza.
Art. 3
Ambiti dell’attività contrattuale
1. I Dirigenti responsabili delle strutture gestionali di entrata e di spesa individuati nel Piano esecutivo di gestione, nell’ambito delle rispettive competenze (d’ora in avanti “Dirigente competente”), effettuano in sede di definizione del budget, con proiezione anche pluriennale, la ricognizione preliminare delle esigenze e dei fabbisogni da soddisfare mediante attività contrattuale.
2. Per le fattispecie per le quali non è chiaramente attribuibile la competenza a specifico settore in cui si articola l’attività dell'Ente, compete al Segretario Generale l’individuazione del Dirigente competente.
3. L’attività contrattuale non può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottrarla alla disciplina della normativa nazionale ed europea e di quella dettata dal presente regolamento per quanto concerne l’applicazione delle diverse procedure di aggiudicazione.
4. E’ consentita la conclusione di contratti nei quali il corrispettivo sia determinato con indicazione del ribasso, fisso ed invariabile, rispetto ai prezzi di listino ufficiali risultanti da apposite pubblicazioni, o, in mancanza, tramite determinazione del prezzo effettuata con apposita indagine di mercato.
Art. 4 Dovere di astensione
Gli amministratori comunali, i dirigenti ed i dipendenti devono astenersi dal prendere parte, in modo diretto o indiretto, a contratti con il comune ed alle relative procedure per la scelta del contraente.
Allo stesso modo i medesimi soggetti hanno l’obbligo di astenersi dagli atti ed i provvedimenti relativi all’attività negoziale dell’ente quando nel procedimento siano coinvolti il coniuge, parenti sino al quarto grado o affini entro il secondo grado.
Art. 5 Divieti
E’ fatto divieto di rinnovare i contratti.
Non è ammessa la proroga dei contratti, salvo che per esigenze eccezionali ed imprevedibili debitamente motivate. In tali casi il contratto può essere prorogato alle medesime condizioni e per il tempo strettamente necessario all’individuazione del nuovo contraente. La proroga del contratto dovrà essere sottoposta alle stesse procedure necessarie per la stipula ed è richiesta la forma ad substantiam per la validità della stessa.
Una inadeguata programmazione dei procedimenti contrattuali non può essere, di per sé, motivo di proroga dei contratti.
Art. 6
Rinvio a disposizioni di legge
1. Sono fatte salve e direttamente applicabili tutte le disposizioni di legge con particolare riferimento a quelle vigenti in materia di lavori e opere pubbliche, forniture di beni e servizi.
2. In detti ambiti le norme del presente regolamento si applicano in via sussidiaria e integrativa, in quanto non contrastanti.
TITOLO II - FUNZIONI E COMPETENZE
Art. 7 Attività rogatoria
1. Il Segretario Generale, nell’esercizio delle funzioni stabilite dall’art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000, sovrintende all’attività rogatoria dell'Ente, in conformità a quanto previsto dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento.
2. Il Vice Segretario coadiuva il Segretario Generale e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
Art. 8 Forma dei contratti
I contratti sono stipulati in forma pubblica amministrativa:
a) quando essa sia richiesta dalla natura dei beni o dei diritti interessati;
b) quando il loro valore sia superiore a € 50.000,00 (cinquantamila euro/00);
c) quando, comunque, lo richieda la controparte, accollandosi le spese conseguenti;
d) quando, comunque, anche se di importo inferiore al valore di cui alla lett. b), viene stabilito dal dirigente del settore o dal RUP.
Negli altri casi i contratti sono stipulati a mezzo di scrittura privata ovvero, per i contratti di importo inferiore a euro 5.000,00 (cinquemila euro) a mezzo di corrispondenza commerciale ovvero in forma elettronica.
Art. 9
Settore gare e contratti
1. Il Dirigente del Settore Contratti svolge, in collaborazione con i Dirigenti competenti, gli adempimenti connessi ai procedimenti di evidenza pubblica per la scelta del contraente e per la stipula dei conseguenti contratti.
2. Redige, ricevuto il capitolato, il bando di gara che dovrà essere sottoscritto dal Dirigente competente e provvede alle pubblicazioni. Cura in particolare tutti gli adempimenti relativi alle verifiche dei requisiti di capacità generale e speciale relative.
3. Sulla base dei provvedimenti di approvazione delle aggiudicazioni provvisorie effettuati dal Dirigente che ha indetto la gara, conseguenti agli esiti di gara, predispone gli atti propedeutici e successivi all’attività di rogito del Segretario Generale.
Art. 10
I dirigenti
1. Al Dirigente competente spetta, ai sensi del comma 3, dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, la presidenza della gara pubblica e la responsabilità delle procedure e degli adempimenti di cui al presente regolamento. Pertanto, i Dirigenti devono provvedere all’istruttoria e all’adozione degli atti di propria competenza, ai sensi del combinato disposto di cui al comma 3 dell’art. 107 e dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché alla stipulazione dei relativi contratti.
2. Il Dirigente di cui al comma 1 può delegare i compiti e le responsabilità di procedure negoziali ad altro Dirigente. La delega deve essere giustificata da specifiche e comprovate ragioni di servizio, limitata ad un periodo di tempo determinato, formulata per atto scritto ed accettata dal Dirigente delegato.
3. In ragione di particolari esigenze di economicità dell’azione amministrativa, fasi specifiche della procedura negoziale possono essere attribuite o delegate ad un Dirigente in possesso di idonee competenze.
TITOLO III - PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE
Capo I - Norme comuni Art. 11
Fasi delle procedure di affidamento
Ciascuna procedura di affidamento si articola nelle seguenti fasi:
• programmazione e progettazione;
• aggiudicazione;
• esecuzione.
Art. 12 Programmazione e progettazione
Nelle procedure relative a lavori si applicano le norme di cui al D.Lgs. n.163/2006 e al D.P.R. 207/2010. Nelle procedure di affidamento relative a servizi la programmazione è facoltativa, la progettazione avviene mediante predisposizione da parte del Responsabile del procedimento di un documento avente le caratteristiche ed i contenuti di cui all’art.279 del D.P.R. 207/2010, da approvare con la determinazione a contrarre.
Art. 13 Determinazione a contrattare
Gli elementi essenziali del contratto e la scelta delle forme di contrattazione devono essere predefiniti in apposito atto di determinazione a contrattare assunto dal Dirigente competente prima della stipulazione del contratto.
Nei casi di urgenza, o per altre speciali circostanze, l’unità organizzativa interessata può esperire, in via preventiva e con le dovute cautele (intese a non precostituire obbligazioni
giuridiche) gare informali o sondaggi esplorativi – che dovranno comunque risultare agli atti dell’Amministrazione - preordinati alla stipula di contratti a procedura negoziata o cottimo fiduciario. Nella determinazione successivamente adottata il Dirigente competente approverà l’esito delle gare informali o dei sondaggi esperiti, con contestuale impegno di spesa, e definirà gli elementi essenziali del contratto.
La determina a contrarre indica il nominativo del soggetto che svolge per ciascuna procedura di gara le funzioni di responsabile del procedimento di cui all’art.10 del D.Lgs. n.163/2006 ss.mm.ii ed agli artt.9 e 10 del D.P.R. n.207/2010 per contratti relativi a lavori e 272 e 273 del medesimo D.P.R. per contratti relativi a servizi e forniture. Salvo i casi in cui la legge o il regolamento dispongano altrimenti il responsabile del procedimento svolge, altresì, per servizi e forniture, le funzioni di direttore dei lavori o dell’esecuzione. Il Dirigente provvede alla nomina del Responsabile del procedimento per la procedura di acquisizione anche in caso di acquisto da centrali di committenza.
La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare, adottata dal Dirigente del Settore competente, comprendente almeno il capitolato, lo schema del contratto, il quadro economico dell’intervento, le modalità di finanziamento della spesa, le modalità di scelta del contraente. Con la medesima determinazione o con determinazione successiva possono essere approvati il bando di gara o la lettera invito e i relativi allegati. Non può farsi luogo a contratti se la relativa spesa non risulti finanziata nelle forme previste dalle norme vigenti.
Art. 14
Procedure di scelta del contraente
Per la scelta del contraente, il Comune, secondo la legislazione vigente e secondo le disposizioni che seguono, si avvale delle seguenti procedure ad evidenza pubblica:
• Procedura aperta;
• Procedura ristretta;
• Dialogo competitivo;
• Procedura negoziata;
• Mercato elettronico avvalendosi di Consip S.p.A..
L’aggiudicazione avviene, di norma, mediante procedura aperta o ristretta e solo nei casi tassativamente previsti dalla legge mediante procedura negoziata con o senza pubblicazione di un bando di gara. La determina a contrarre motiva in ordine al ricorso a tale procedura. Nei casi di cui ai successivi articoli 53 e 54, l’Amministrazione potrà far ricorso all’affidamento in economia ai sensi dell’art.125 del D. Lgs. n.163/2006. Per lo svolgimento delle suddette procedure è facoltà dell’Amministrazione comunale utilizzare i sistemi elettronici o telematici ammessi dalla normativa vigente. E’, altresì, consentito il ricorso alle procedure telematiche di acquisto disciplinate dalla legislazione nazionale e comunitaria.
Art. 15 Aggiudicazione
Il bando o la lettera di invito rendono noto tra l’altro:
-Il criterio di selezione delle offerte prescelto e, in caso di selezione in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa predeterminano gli elementi di valutazione e per ciascuno di essi i criteri e sub-criteri in base ai quali il punteggio verrà attribuito nonché il metodo di calcolo di cui all’allegato G (per lavori) e P (per servizi e forniture) del D.P.R. n.207/2010;
-La data fissata per lo svolgimento della prima seduta pubblica di gara.
Tutte le sedute di gara sono pubbliche ad eccezione di quelle relative alla valutazione delle offerte tecniche e all’attribuzione dei relativi punteggi e quelle relative all’anomalia dell’offerta, da svolgere in seduta riservata, fermo restando che l’apertura del plico che contiene le predette offerte e il controllo in ordine alla competenza della documentazione in esso contenuta deve avvenire in seduta pubblica.
I lavori della Commissione giudicatrice devono svolgersi nel rispetto del principio di continuità e concentrazione delle operazioni di gara. Il Presidente può disporre, per motivate ragioni, la sospensione e l’aggiornamento dei lavori adottando provvedimenti idonei a garantire la custodia dei plichi contenenti le offerte di cui sarà dato atto nel verbale di gara.
Dei lavori della commissione giudicatrice viene redatto apposito verbale, a cura del segretario appositamente nominato.
L’aggiudicazione provvisoria avviene secondo i criteri e le modalità specificati nel bando e/o nella lettera di invito, ed è proclamata dal Presidente della Commissione giudicatrice o di gara al termine delle operazioni della medesima, salvo quanto previsto dall’art.121 del D.P.R. n.207/2010 per il caso di offerte superiori alla soglia di anomalia. In particolare, quando il criterio di selezione prescelto sia quello del prezzo più basso, in tutti i casi in cui non si proceda al calcolo della soglia di anomalia di cui all’art.86 co.1 D.Lgs. n.163/2006 ss.mm.ii. ed il bando non preveda l’esclusione automatica delle offerte, la Commissione provvede a dichiarare l’aggiudicazione provvisoria in favore della prima migliore offerta e trasmette gli atti al Settore competente, salvo che non ritenga, ai sensi dell’art.86 co.3 D.Lgs citato che, in base ad elementi specifici l’offerta appaia anormalmente bassa. In tal caso dichiarerà chiusa la seduta e rimetterà gli atti al RUP per la valutazione della congruità dell’offerta. La stazione appaltante, prima di disporre l’aggiudicazione definitiva, può in ogni caso procedere alla verifica delle offerte che ritenga anomale, anche a seguito dell’avvenuta aggiudicazione provvisoria da parte della Commissione giudicatrice o di gara. L’aggiudicazione definitiva con la relativa approvazione del verbale di gara, compete al Dirigente del Settore Xxxxxxxxx, che vi provvede all’esito del controllo in ordine al possesso dei requisiti generali e speciali dichiarati dalla ditta aggiudicataria in sede di gara, salvo il caso di urgenza. L’aggiudicazione pronunciata anteriormente al completamento dei prescritti controlli diviene comunque efficace all’esito degli stessi. In tal caso, dell’avverarsi della condizione integrativa dell’efficacia si da atto con apposita successiva determinazione del dirigente competente. Competono, altresì, al dirigente proponente il contratto e al RUP, tutti gli adempimenti di comunicazione e/o informazione ai soggetti partecipanti alla gara, nonché all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici e all’Osservatorio, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
Art. 16
Aggiudicazione degli appalti di servizi di cui all’allegato IIB
Il Comune di Lecce garantisce, nello svolgimento delle procedure aventi ad oggetto appalti di servizi contenuti nell’allegato IIB del Codice dei Contratti, il rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità.
Nel rispetto dei suddetti principi, la scelta dei concorrenti da invitare, in numero di almeno cinque, avviene mediante indagine di mercato condotta con una delle seguenti modalità:
a)Preventiva creazione di un elenco aperto dei prestatori di servizi con le modalità di cui all’art.332, commi 2 e 3 del D.P.R. n.207/2010 ovvero mediante consultazione di elenchi comuni o predisposti da altre stazioni appaltanti ai sensi del comma 4 della citata disposizione;
b)Avviso a manifestare interesse ad essere invitati alla procedura per l’affidamento del singolo servizio da pubblicare sul profilo del committente del Comune o mediante altre forme
comunque ritenute idonee dal dirigente competente in relazione all’oggetto e all’importo del contratto da affidare;
c)Altra modalità comunque ritenuta idonea a garantire il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità ed adeguata pubblicità.
In ogni caso il numero dei soggetti da invitare, qualora via sia una pluralità di soggetti idonei, può essere ristretto mediante criteri oggettivi e predeterminati, ovvero mediante sorteggio pubblico.
I soggetti selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare offerta, fornendo ad ognuno di loro, con le medesime modalità, ogni informazione a tal fine necessaria o indicando i punti di contatto presso cui le stesse possono essere reperite.
Le offerte saranno valutate da una Commissione appositamente nominata. La gara si svolge con le modalità di cui all’art.16, ad eccezione di quanto previsto relativamente all’anomalia delle offerte.
Qualora la prima migliore offerta risulti anomala ai sensi dell’art.86, comma 1 o 2, del D. Lgs. n.163/2006, ovvero qualora la Commissione giudicatrice o di gara ritenga la stessa anomala ai sensi del comma 3 della medesima disposizione, la stessa dichiarerà chiusa la seduta e rimetterà gli atti al RUP, che provvederà a richiedere per iscritto le giustificazioni scritte, assegnando alla ditta un congruo termine. Nell’esame delle giustificazioni in questione il RUP potrà avvalersi degli uffici della stazione appaltante e potrà, altresì, riconvocare a tal fine la Commissione giudicatrice o di gara. E’ facoltà della stazione appaltante richiedere ulteriori chiarimenti qualora non ritenga sufficienti ed esaustive le giustificazioni fornite. In caso di esclusione dell’offerta, si procede alla stessa maniera fino ad individuare la prima migliore offerta non anomala.
Art. 17
Aggiudicazione dei contratti di concessione dei servizi
Ad integrazione di quanto disposto all’art.30 del D. Lgs. n.163/2006 ss.mm.ii., si applicano le norme di cui al precedente art.15.
Quando l’affidamento in concessione preveda per il concessionario l’obbligo di effettuare investimenti per la gestione del servizio, l’offerta deve essere corredata dal piano economico finanziario di cui all’art.143, comma 7, del D.Lgs. n.163/2006.
Non si applicano i commi 1 e 2 dell’art.86 del D. Lgs. n.163/2006, fermo restando la facoltà della stazione appaltante di richiedere giustificazione e valutare, con le modalità di cui al precedente articolo, la congruità dell’offerta che in base ad elementi specifici appaia anomala.
Art. 18
Aggiudicazione degli appalti di lavori con la procedura di cui all’art.122, comma 7, D.Lgs. n.163/2006
Ad integrazione di quanto disposto all’art.122, comma 7, del D.Lgs. n.163/2006 ss.mm.ii. e per quanto non diversamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le norma di cui al precedente articolo 15.
La determinazione dirigenziale a contrarre da atto delle ragioni di fatto e di diritto che giustificano il ricorso a tale procedura.
La procedura si svolge a cura del responsabile del procedimento che provvede all’indagine di mercato per la scelta dei concorrenti da invitare nonché alla verbalizzazione delle operazioni di gara e all’adempimento di ogni onere di comunicazione e pubblicazione.
Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, la lettera di invito riporta espressamente se la stazione appaltante si avvarrà dell’esclusione automatica delle offerte anomale di cui all’art.122, comma 9, del D. Lgs. n.163/2006 ss.mm.ii..
Al di fuori del caso di cui al precedente comma, qualora la prima migliore offerta risulti anomale il RUP procede come previsto dal precedente art.17.
Art. 19
Adempimenti per la stipulazione dei contratti
La determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva deve essere tempestivamente trasmessa ai soggetti di cui all’art.79 del D.Lgs. n.163/2006 con le forme e modalità ivi indicate nonché all’Ufficio addetto alla predisposizione dei contratti che acquisisce, prima della stipula del contratto, le seguenti informazioni o documenti:
a)Informazione o comunicazione antimafia se necessari in base alla normativa vigente; b)Certificazione di regolarità contributiva con D.U.R.C.;
c)Quant’altro ritenuto opportuno o comunque imposto dalla normativa vigente o dalla documentazione di gara.
Art. 20
Bandi di gara e lettere di xxxxxx
1. La procedura aperta, la procedura ristretta, l’appalto concorso e, nei casi previsti dalla legge, la procedura negoziata, sono preceduti dal bando di gara, che dovrà contenere gli elementi essenziali previsti dalla normativa vigente.
2. Qualora si proceda, nei casi previsti dalla vigente normativa, mediante gara informale, gli elementi essenziali di cui sopra verranno riportati nella lettera di invito.
3. Se nel bando di gara si fa richiamo a capitolati generali, speciali, fogli di patti e condizioni o disciplinari devono essere previste adeguate forme di pubblicizzazione e di accesso agli atti.
4. Il bando di gara e la lettera di invito sono redatti dal Settore competente e firmati dal Dirigente competente.
5. Il bando di gara o la lettera di invito devono precisare in particolare i requisiti richiesti per la partecipazione, il criterio di aggiudicazione e, nel caso di cui all’art. 27 c. 1, gli elementi in base ai quali le offerte verranno valutate, indicati, se del caso, in ordine decrescente di importanza, nonché eventuali modalità per la individuazione delle offerte da ritenersi anomale.
Art. 21 Pubblicità
1. In mancanza di specifiche disposizioni normative la determina a contrattare prescriverà le forme di pubblicità dei bandi ritenute più idonee e i termini di pubblicazione del bando sono ridotti alla metà rispetto a quelli previsti nelle direttive comunitarie.
2. Tutti i bandi di gara devono essere pubblicati all’Albo Pretorio dell’Ente e diffusi mediante strumentazione elettronica.
Art. 22
Cauzione provvisoria e definitiva
1. Coloro che presentano offerta per l’affidamento di appalti pubblici o che contraggono obbligazioni nei confronti dell’Ente, sono tenuti a prestare cauzione in numerario od in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al corso del giorno di deposito o mediante polizza fidejussoria
assicurativa rilasciata da compagnia assicurativa abilitata ai sensi di legge o mediante fidejussione bancaria rilasciata da istituto bancario autorizzato ai sensi di legge o mediante garanzia fidejussoria rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’Albo di cui all’articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1983, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. n. 58/1998.
2. Le cauzioni in numerario prestate a garanzia di contratti sono versate al Tesoriere comunale.
3. La cauzione provvisoria copre la mancata stipulazione del contratto per fatto dell’aggiudicatario e deve essere richiesta ad ogni concorrente nel corso delle procedure di affidamento. L’importo della cauzione, fatte salve le ipotesi disciplinate dalla vigente normativa, deve essere almeno pari al 2% dell’importo del cui affidamento si tratta. La cauzione provvisoria è svincolata, per l’aggiudicatario, al momento della sottoscrizione del contratto, mentre per gli altri concorrenti dopo il provvedimento di aggiudicazione definitiva del contratto.
Alla prestazione della cauzione non sono tenuti gli enti pubblici e loro enti strumentali. Nel caso di gara informale o di procedura ristretta semplificata è facoltà del Dirigente non richiedere la garanzia provvisoria.
L’incameramento o lo svincolo della cauzione provvisoria sono di competenza del Settore Contratti.
4. La cauzione definitiva viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, dell’eventuale obbligo di risarcimento del danno per inadempimento, nonché della restituzione di eventuali anticipazioni. L’importo della cauzione, fatte salve le ipotesi disciplinate dalla vigente normativa, deve essere commisurato di volta in volta all’entità del danno che potrebbe derivare all’Amministrazione dal ritardo o inadempimento ed è fissata in una percentuale del corrispettivo contrattuale, e comunque in misura non inferiore al 10% del corrispettivo stesso. Della regolare costituzione della cauzione si dà attestazione in sede di contratto.
Si può prescindere dalla cauzione quando l'importo del contratto non superi quarantamila euro. L’incameramento o lo svincolo della cauzione definitiva sono di competenza del Dirigente competente.
Art. 23
I diritti di segreteria
1. I contratti dell’Ente, comprese le scritture private con firma autenticata, sono soggetti all’applicazione dei diritti di segreteria.
2. La riscossione dei diritti di segreteria è obbligatoria.
3. L’accertamento dei diritti di cui al primo comma del presente articolo rientra nella competenza esclusiva del Settore Contratti.
4. Il Segretario Comunale o chi legalmente lo sostituisce partecipa ad una quota dei proventi dei diritti di segreteria, nei termini previsti dalla legge in misura pari al 75 per cento e fino ad un massimo di un terzo dello stipendio in godimento.
Art. 24 Spese contrattuali
0.Xx Settore Contratti provvederà alla gestione ed alla rendicontazione del deposito, rilasciando al terzo contraente una distinta dalla quale risulteranno in forma dettagliata le spese sostenute, con invito all’interessato, se ricorrono i presupposti, a riscuotere l’eventuale eccedenza o ad integrare il deposito nel caso di insufficienza di questo.
2. Tutte le spese inerenti alla stipulazione del contratto sono a carico dei contraenti con l'Ente, salvo che la legge o la determina a contrattare non dispongano diversamente.
Art. 25
L’imposta di bollo e di registro
1. I contratti dell'Ente sono assoggettati all’imposta di bollo ai sensi del DPR n. 642/1972, fatti salvi i casi in cui dalla predetta normativa ovvero da leggi speciali siano previste esenzioni al riguardo.
2. Tutti i contratti stipulati per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o comunque in forma pubblica amministrativa sono assoggettati a registrazione quale ne sia il valore, compresi gli atti di sottomissione. La registrazione deve essere richiesta entro venti giorni dalla data dell’atto.
Capo II - Gare pubbliche Art. 26
Autorità che presiede la gara - Commissione di gara
1. La gara pubblica è presieduta dal Dirigente competente, in qualità di “Autorità che presiede la gara”, alla presenza di due testi e di un segretario verbalizzante. Per le eventuali sostituzioni del Dirigente, dovute ad assenza, provvede il Segretario Generale.
2. In alternativa può essere costituita una commissione di gara composta dal Dirigente competente quale Presidente, da due dipendenti di livello “C” o superiore e da un segretario verbalizzante. La Commissione di gara è nominata dal Dirigente competente.
3. Le funzioni di Segretario verbalizzante sono espletate da personale di livello non inferiore a “C”.
4. Il Segretario verbalizzante è tenuto alla redazione del verbale di gara di cui all’art.31. Il Presidente della Commissione affida al Segretario verbalizzante ulteriori compiti inerenti la gara.
5. I provvedimenti costitutivi delle Commissioni di gara sono comunicati ai componenti almeno cinque giorni prima di quello fissato per la gara. Ove per improvvisa indisponibilità dei membri designati fosse necessario procedere alla sostituzione di uno o più membri, il relativo provvedimento può essere comunicato ai sostituti anche nello stesso giorno di espletamento della gara.
6. La Commissione di gara conclude le operazioni di gara aggiudicando l’appalto provvisoriamente e sotto le riserve di legge.
7. La Commissione di gara assicura il regolare svolgimento delle operazioni nel rispetto del principio di continuità, di trasparenza e di parità di trattamento; per motivate esigenze può essere disposta la sospensione temporanea con contestuale fissazione del momento di ripresa della gara.
Art. 27 Commissioni giudicatrici
1. Nelle gare pubbliche in cui il criterio di scelta del contraente richieda la valutazione di più elementi componenti l’offerta, il Dirigente competente costituisce una commissione giudicatrice avente il compito di esprimere il parere tecnico, della quale ricopre la carica di Presidente.
2. Il Dirigente competente definisce il compenso per gli esperti esterni assumendone il relativo impegno di spesa e stabilisce tempi certi di definizione delle procedure di gara ed informa tempestivamente il Sindaco delle ragioni che ne hanno determinato il mancato rispetto.
3. La commissione opera come collegio perfetto tutte le volte che assume decisioni. Le sedute della commissione giudicatrice sono pubbliche ad eccezione di quelle riferite all’offerta tecnica.
4. Le proposte della Commissione giudicatrice sono contenute in apposito verbale formato di norma con l’assistenza di un segretario verbalizzante appartenente al Settore competente,
individuato dal Presidente della Commissione giudicatrice. L’esito è proclamato, in seduta pubblica, dalla Commissione di gara.
5. Le proposte della commissione giudicatrice sono vincolanti per quanto concerne la formulazione della graduatoria di merito, salva la possibilità per il Dirigente competente di non procedere all’aggiudicazione definitiva se debitamente motivata.
Art. 28 Offerte
1. Se gli atti che disciplinano la procedura contrattuale prevedono l’ammissibilità anche di offerte in aumento, il Dirigente competente si riserva di valutare la congruità dell’aumento e, in caso affermativo, la possibilità di reperire le risorse occorrenti a fronteggiare la maggiore spesa. Qualora ritenga di non far luogo all’aggiudicazione definitiva, il Dirigente competente dispone con atto motivato entro trenta giorni dalla predetta valutazione; nel caso ritenga viceversa di procedere, il Dirigente competente provvede all’aggiudicazione nel medesimo termine, sussistendo la copertura finanziaria; i termini sono adeguatamente prorogati qualora occorra reperire maggiori risorse finanziarie, restando l’aggiudicazione definitiva subordinata all’assegnazione delle risorse aggiuntive.
Art. 29 Offerte anomale
0.Xx verifica dell’anomalia dell’offerta (ove non prevista l’esclusione automatica) viene effettuata dal Responsabile di Procedimento il quale può avvalersi della Commissione Giudicatrice (se costituita) oppure degli uffici dell’Ente.
Capo III - Svolgimento della gara Art. 30
Modalità
1. Le buste contenenti le offerte devono pervenire all’Ufficio Protocollo Generale e recare all’esterno l’indicazione della gara alla quale si riferisce.
2. Il termine fissato dal bando per la presentazione dell’istanza di ammissione alla gara è perentorio, facendo fede unicamente, a tale scopo, la data e l’ora di arrivo apposti sui plichi dall’Ufficio Protocollo Generale, indipendentemente dalla data di spedizione.
3. Il Protocollo Generale, con proprio timbro, appone su ciascun plico pervenuto, senza aprirlo, il numero di protocollo, la data e l’ora di arrivo. La conservazione dei plichi pervenuti è curata dal responsabile del suddetto ufficio, il quale, subito dopo la scadenza del termine fissato dal bando/lettera di invito per la presentazione delle offerte, redige e sottoscrive l’elenco dei plichi pervenuti, con l’indicazione della gara e dei concorrenti; dopodiché trasmette detto elenco, unitamente ai plichi sigillati, al Presidente della gara, compilando apposito verbale di consegna dei plichi medesimi, che vengono presi in consegna dal Segretario della Commissione di gara (se costituita) oppure dal Presidente di gara, il quale sottoscriverà, in segno di ricevuta, il predetto verbale di consegna.
4. La gara ha luogo, nel giorno ed ora prestabiliti, in idoneo locale presso la Sede Comunale, aperto ai rappresentanti o incaricati delle imprese partecipanti e, in generale, al pubblico, che vi ha libero accesso e che assiste compostamente alle operazioni di gara. La sede della gara è indicata sul bando di gara/sulla lettera di invito a gara.
5. I legali rappresentanti degli offerenti, se presenti, hanno la facoltà di fare inserire a verbale le eventuali eccezioni ed osservazioni che dovessero ritenere opportune a tutela dei loro diritti ed interessi.
6. L'apertura della busta economica avviene in seduta pubblica qualora non richieda valutazioni tecniche.
7. Il Settore contratti procede alla verifica del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi dei soggetti da controllare.
8. La determinazione di aggiudicazione definitiva è effettuata dal Dirigente del Settore Contratti, esperite le ulteriori operazioni istruttorie. Il Dirigente che ha indetto la gara provvede, invece, ad approvare il quadro economico definitivo e ad assumere il relativo impegno di spesa.
9. Il Settore Xxxxxxxxx provvederà altresì alla pubblicazione dell'esito della gara e alle comunicazioni inerenti alla gara.
10.L’aggiudicatario deve presentare, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione - ovvero nel diverso termine indicato nella medesima comunicazione - la documentazione prevista dagli atti di gara e dalla normativa vigente. Qualora la suddetta documentazione non sia fornita nel termine indicato, ovvero non sia conforme alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione, il Dirigente competente dichiara la decadenza dell’aggiudicatario e l’incameramento della cauzione provvisoria e adotta i provvedimenti conseguenti, ivi compresa l’eventuale richiesta di risarcimento dei danni arrecati all’Ente.
00.Xx dirigente che ha indetto la gara ha facoltà di non procedere all'aggiudicazione con atto motivato.
Art. 31
Il verbale di gara
1. Il verbale è l’atto nel quale si formalizza la procedura seguita in sede di espletamento di una gara e si dichiara l’esito della stessa. La redazione dello stesso è affidata al segretario appositamente nominato dalla commissione giudicatrice.
2. E’ un atto nel quale debbono essere descritte le operazioni che vengono compiute secondo il loro svolgimento cronologico.
3. Il verbale di gara dovrà contenere quali elementi essenziali:
- la data, l’ora ed il luogo ove si svolge la gara;
- gli estremi degli atti con i quali si autorizza la gara stessa;
- le offerte pervenute alla gara;
- la specificazione che l’aggiudicazione è da intendersi provvisoria;
- la semplice presa d’atto delle offerte presentate e la riserva di un loro successivo esame, nel caso che ciò sia consentito;
- la sottoscrizione da parte dei soggetti di cui all’art. 26.
5. Il verbale di gara non è soggetto a registrazione, in quanto atto del procedimento preordinato alla scelta del contraente. Pertanto, esso viene approvato con la determinazione di aggiudicazione definitiva e non va inserito nel repertorio dei contratti.
Sezione I - La procedura aperta
Art. 32 Procedimento
1. I documenti comprovanti l’avvenuta pubblicazione devono essere fatti pervenire al soggetto che presiede la gara, prima che la stessa sia dichiarata aperta.
Art. 33 La gara
1. Dopo la dichiarazione di apertura della gara, le offerte presentate non possono essere più ritirate.
2. Il Presidente di gara procede all’apertura dei plichi contenenti la documentazione di gara e, dopo aver esaminato tale documentazione, si pronuncia sull’ammissione od esclusione dei concorrenti. La Commissione di gara, ove costituita, assume le decisioni a maggioranza.
Sezione II - La procedura ristretta
Art. 34
La prequalificazione dei concorrenti
1. La prequalificazione dei concorrenti da invitare alla gara è effettuata dal Dirigente che ha redatto il capitolato che cura l’istruttoria formale delle istanze pervenute.
2. Il predetto Dirigente, entro trenta giorni da quello stabilito per la presentazione delle richieste, forma l’elenco dei concorrenti le cui istanze e documentazioni sono risultate conformi alle prescrizioni del bando nonché ad escludere quelli non in regola, con le necessarie motivazioni.
Art. 35
L’invito alla procedura ristretta
1. Gli inviti a presentare l’offerta per la partecipazione alla gara ristretta sono diramati dal Settore competente, simultaneamente a tutti i concorrenti ammessi a partecipare alla gara, di norma a mezzo di fax o tramite e-mail. Il termine per la presentazione dell’offerta, ove la legge non disponga altrimenti, non può essere inferiore a venti giorni, decorrenti dalla data di invio della lettera d’invito, salvo casi di particolare urgenza.
2. Gli inviti debbono essere diramati entro centoventi giorni dalla pubblicazione del bando di gara. Scaduto tale termine l'Ente è tenuto a rinnovare la procedura di pubblicazione.
Sezione III – La procedura ristretta semplificata
Art. 36
Procedura ristretta semplificata
1. Presso il Settore Lavori Pubblici potrà essere istituito un unico elenco dei soggetti da invitare alle gare.
2. Il predetto Settore pubblica l’avviso dei lavori che l’Ente intende affidare con la procedura in oggetto di cui all’art. 123 del D.Lgs n. 163/2006. Detto avviso dovrà contenere la data e il termine orario entro il quale verranno accettate le domande di iscrizione e le modalità di presentazione delle stesse ammesse dall’Ente nonché la data in cui sarà effettuato il sorteggio pubblico di cui al comma 3.
3. L’inserimento delle imprese nell’elenco avverrà nell’ordine determinato mediante sorteggio pubblico delle domande accoglibili.
4. L’istruttoria delle domande sarà effettuata dal Settore Lavori Pubblici, che provvederà a completarla entro la data del sorteggio pubblico. L’esito dell’istruttoria con l’elenco degli operatori economici esclusi o ammessi al sorteggio sarà approvato con determinazione.
L’esclusione delle richieste di iscrizione sarà resa nota agli interessati entro 5 giorni dall’approvazione dell’istruttoria con la suddetta determinazione.
5. Il Settore Lavori Pubblici sceglierà almeno venti nominativi di operatori economici iscritti all’elenco che, in virtù dei requisiti posseduti, possono essere invitati alla procedura ristretta.
6. Il Settore Lavori Pubblici procede mediante segnalazione dei concorrenti che abbiano dichiarato il possesso della qualificazione per le categorie e classi di importo richieste, fino alla concorrenza del numero di soggetti richiesto, seguendo l’ordine di inserimento nell’elenco, senza invitare chi è già stato invitato in gare precedenti e ripartendo poi da capo una volta utilizzato l’intero elenco. Dell’ordine di iscrizione non è data pubblicità, per evitare turbative d’asta.
7. Ove il numero di concorrenti iscritti in possesso dei necessari requisiti fosse inferiore al numero di concorrenti richiesto, si darà luogo alla trasmissione delle lettere di invito a tutte le imprese in possesso dei suddetti requisiti.
8. La gara, intesa come invio della lettera di invito, esperimento e aggiudicazione, sarà gestita in proprio dal Settore Lavori Pubblici da cui scaturisce la proposta di gara d’appalto. Il Settore Lavori Pubblici è responsabile della formazione dell’elenco e della necessaria osservanza del criterio della rotazione stabilito dalla legge.
Capo IV - Procedure negoziate Art. 37
Procedura negoziata preceduta da bando pubblico: procedimento
1. Il bando deve essere pubblicato all’Albo Pretorio, sul sito internet dell’Ente e per estratto su almeno un quotidiano locale.
2. Il bando deve indicare almeno l’oggetto dell’appalto, l’importo presunto, i criteri di aggiudicazione e i requisiti necessari per partecipare alla gara informale.
3. Il mancato invito di un soggetto che ha richiesto di partecipare deve essere adeguatamente motivato.
4. Qualora non appaia necessaria una preselezione dei concorrenti, il bando può prevedere che tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti indicati dal bando stesso presentino direttamente l'offerta. L’esame dei preventivi/offerta viene effettuato dal Dirigente o dal Responsabile del Servizio delegato, alla presenza di due testimoni di cui uno svolge le funzioni di segretario verbalizzante.
Art. 38
Procedura negoziata per fasi successive
1. Qualora ciò sia indicato nella lettera di invito o nel bando, la gara informale può svolgersi in fasi successive al fine di ridurre il numero degli offerenti con cui negoziare. In tal caso, la lettera di invito o il bando dovranno precisare i criteri in base ai quali le offerte presentate verranno progressivamente selezionate.
Art. 39
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando: la gara informale
1. Per la scelta degli operatori economici da invitare alla gara informale può essere pubblicato un avviso su uno o più siti informatici appositamente individuati dalla normativa vigente; sono ammesse ulteriori modalità da individuarsi in relazione ai potenziali interessati alla gara.
2. La lettera di invito deve essere trasmessa dal Servizio competente contemporaneamente a tutti gli operatori economici invitati.
3. Ai soggetti interessati dovrà essere dato un termine ragionevole per far pervenire la richiesta di partecipazione alla gara informale; può essere richiesta la presentazione della cauzione provvisoria, se i tempi e le caratteristiche economiche della procedura sono compatibili.
4. Qualora non appaia necessaria una preselezione dei concorrenti, l’avviso può prevedere che tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti indicati dall’avviso stesso presentino direttamente l'offerta. L’esame dei preventivi/offerta viene effettuato dal Dirigente o dal Responsabile del Servizio delegato, alla presenza di due testimoni di cui uno svolge le funzioni di segretario verbalizzante.
5. Le offerte devono pervenire in busta chiusa e sigillata entro il termine perentorio fissato nella lettera di invito ed aperta dal Dirigente o dal Responsabile di Servizio alla presenza di due testimoni, di cui uno con funzioni di segretario verbalizzante.
6. La verifica dei requisiti dovrà essere effettuata relativamente all’aggiudicatario.
7. La verifica a campione dei requisiti di partecipazione alla gara avviene senza interrompere la procedura di gara.
Art. 40
Convenzioni con cooperative sociali, associazioni o enti di volontariato
1. La determinazione a contrattare può prevedere che, per forniture e servizi a finalità sociale, di importo inferiore alla soglia comunitaria e diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, l’affidamento avvenga a procedura negoziata con cooperative sociali iscritte in apposito Albo e con obiettivi di inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
2. Possono altresì essere stipulate a procedura negoziata diretta, nei limiti di importo di cui sopra, convenzioni con Associazioni ed Enti iscritti negli appositi Albi e Registri per specifiche attività rientranti in programmi o progetti dell’Ente che prevedano un coinvolgimento del volontariato o delle Associazioni di promozione sociale.
Art. 41
Contratti di appalto con imprenditori agricoli
1. L'Ente può stipulare contratti con imprenditori agricoli ai sensi del D.Lgs. n. 228/2001.
2. L’esecuzione del contratto avviene mediante l’utilizzo prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola.
3. La determina di affidamento è preceduta dall’accertamento del possesso dei requisiti tecnico/imprenditoriali e morali in capo agli operatori economici interpellati.
4. Al fine di semplificare la procedura di affidamento ed i relativi controlli e di perseguire una possibile rotazione negli affidamenti, il Dirigente competente promuove l’istituzione di un elenco delle imprese agricole richiedenti.
5. E' ammesso l'affidamento diretto fino all'importo di € 40.000,00 o di quello massimo determinato da successive norme di legge.
Capo V - Lavori, servizi e forniture in economia Art. 42
Limiti economici agli interventi in economia
1. In ottemperanza ai principi di proporzionalità e di ragionevolezza, tenendo conto del rapporto tra il costo dell’impiego delle risorse umane e organizzative necessarie e il risultato economico e
funzionale perseguito, fatti salvi i diversi limiti previsti dal presente regolamento per particolari fattispecie, l’affidamento di interventi in economia non può superare gli importi stabiliti dall’art.125 del D. Lgs. n.163/2006 ss.mm.ii..
2. I predetti importi non possono essere superati nemmeno con perizie di variante o suppletive, proroghe, appendici contrattuali o altre forme di integrazione, estensione o ampliamento dell’impegno economico contrattuale o extracontrattuale.
3. Nessuna esecuzione di lavori, fornitura di beni o prestazione di servizi può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere i limiti economici di cui all’art.125 del D. Lgs. n.163/2006 o gli altri limiti speciali previsti dal regolamento.
4. Non sono considerati artificiosamente frazionati:
a)l’esecuzione di interventi in economia il cui impegno di spesa sia imputabile ad esercizi finanziari diversi, quando le procedure di affidamento sono inequivocabilmente autonome e separate l’una dall’altra;
b) gli affidamenti di un intervento misto di cui all’art.54, separatamente a contraenti qualificati in ciascun settore, qualora tali affidamenti separati siano ritenuti più convenienti in termini di efficienza, risparmio economico o rapidità di esecuzione.
5. I limiti di importo di cui all’art.125 del D. Lgs. n.163/2006 sono automaticamente adeguati all’importo stabilito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art.3 co.3
D.P.R. N.384/2001 in relazione ai diversi limiti fissati dalla successiva normativa comunitaria in materia.
Art. 43
Limiti speciali a talune tipologie di lavori in economia
1. Limitatamente all’esecuzione dei lavori di cui all’art.45, l’affidamento in economia non può superare l’importo complessivo di € 50.000,00, qualora si tratti di lavori eseguiti in amministrazione diretta.
2. Eventuali costi relativi alla sicurezza inerenti i lavori in economia ai sensi dell’art.131 del D. Lgs. n.163/2006 concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal presente regolamento.
Art. 44
Procedura lavori pubblici da eseguire in economia
1. I lavori in economia si possono eseguire in amministrazione diretta, per importi non superiori a € 50.000, o per cottimi fino all'importo previsto all’art. 125 c. 5 D.Lgs. 163/20061 e all’art. 204 c. 4 lett. b2 per i beni culturali.
2. I lavori che possono farsi in economia sono quelli che rientrano nelle categorie e tipologie elencate nei successivi articoli.
3. L’approvazione del progetto, contenente gli elementi previsti all’art. 50 c. 3, è di competenza del Dirigente; tale approvazione può avvenire anche contestualmente all’affidamento dei lavori medesimi.
4. Il contraente è individuato mediante richiesta di almeno cinque preventivi-offerta.
5. Per lavori di importo inferiore alla soglia prevista all’art. 125 c. 8 D.Lgs. n. 163/20063 si può procedere ad affidamento diretto.
6. La richiesta agli operatori economici dei preventivi/offerta, effettuata mediante lettera, deve contenere, di norma, quanto previsto all'art. 50 c. 3.
1 Questo è l’importo massimo (attualmente € 200.000,00); l’Ente può decidere di indicare un importo inferiore 2 Questo è l’importo massimo (attualmente € 300.000,00); l’Ente può decidere di indicare un importo inferiore 3 Questo è l’importo massimo (attualmente € 40.000,00); l’Ente può decidere di indicare un importo inferiore.
7. L’esame dei preventivi/offerta viene effettuato dal Dirigente o dal Responsabile del Servizio delegato, alla presenza di due testimoni di cui uno con funzioni di segretario verbalizzante.
8. La gestione dell’Elenco degli operatori economici da invitare per i lavori in economia, se viene costituito, spetta al Dirigente competente.
Art. 45 Lavori in economia
1. Possono essere eseguiti in economia, con i limiti massimi stabiliti dalla legge, i seguenti lavori:
a) Manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l’esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile od opportuno realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica previste in via ordinaria per l’appalto di lavori; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:
1)Prime opere per la difesa dalle inondazioni e per il deflusso delle acque da aree inondate; 2)Strade e piazze comunali, parchi pubblici e giardini, acquedotti, reti fognanti e impianti di
depurazione, impianti di illuminazione, impianti per la distribuzione del gas, impianti sportivi e per il tempo libero, impianti termici, idrico sanitari, di condizionamento ed elettrici a servizio degli immobili comunali, ed in genere tutte le opere i manufatti e gli impianti di ogni genere di proprietà comunale;
3)Riparazioni alle strade comunali e loro pertinenze, compresi i manufatti, per inconvenienti causati da eventi atmosferici anche indiretti o da incidenti stradali;
4)Lavori da eseguirsi d’ufficio a carico dei contravventori alle leggi e ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze emanate dalla pubblica amministrazione;
5)Lavori da eseguirsi senza indugio per garantire la sicurezza sui luoghi di lavori e la salvaguardia dell’incolumità pubblica;
b) Lavori non diversamente quantificabili e indicati sommariamente tra le somme a disposizione extracontrattuali nei quadri economici dei progetti esecutivi approvati;
c)Sede comunale, sedi di delegazioni comunali, edifici scolastici comunali, teatri comunali, biblioteche comunali, centri socio assistenziali comunali, edifici comunali adibiti a civile abitazione, immobili comunali adibiti ad attività produttive, ed in genere tutti gli immobili appartenenti al patrimonio comunale;
d) Interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti, viabilità e in ogni altro ambito di competenza del Comune;
e) Lavori che non possono essere differiti, dopo l’infruttuoso esperimento di una procedura di gara;
f) Lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità;
g) Completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell’appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori;
h)Lavori da eseguirsi d’ufficio per il completamento di opere o impianti a carico degli appaltatori in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di collaudo, di accordo bonario, di lodo arbitrale o di dispositivo giurisdizionale;
i)Lavori di demolizione da eseguirsi d’ufficio ai sensi del combinato disposto degli artt.27 co.2 e 41 del D.P.R. n.380/2001, di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla L. n.167/1962 ove non sia possibile intervenire con gli ordinari procedimenti di affidamento dei lavori;
j)Lavori relativi ai beni culturali, di cui all’art. 198 del D.Lgs. n. 163/2006 nei casi di somma urgenza nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità e alla tutela del bene, fino all’importo di € 300.000.
2. Possono, altresì, essere eseguiti in economia, con il limite di cui all’art.42, tutti i lavori di manutenzione di opere o di impianti; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:
a)Manutenzione delle opere relative alla viabilità, compreso lo spargimento di ghiaia e pietrisco, i rappezzi di tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo di cunette e condotti, le riparazioni di manufatti, l’innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione e l’installazione della segnaletica stradale, la manutenzione degli impianti semaforici, la sistemazione di aiuole spartitraffico o salvagente e dei collegamenti pedonali;
b)Lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni comunali demaniali e patrimoniali, mobili e immobili, con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze;
c) Lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili e immobili, con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze, in uso al Comune o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono poste a carico del locatario;
d)Manutenzione e riparazione di reti e impianti concernenti il ciclo delle acque, non compresi nella convenzione con Aziende o Enti gestori;
e)Manutenzione e riparazione di impianti di pubblica illuminazione e affini;
f)Manutenzione e riparazione di giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi gioco;
g)Manutenzione e riparazione di strutture e attrezzature cimiteriali e relative pertinenze.
3. Possono essere eseguiti in economia con il limite di cui all’art.42:
- I lavori accessori e strumentali all’installazione di beni forniti ai sensi dell’art.52 o alla prestazione di servizi ai sensi dell’art.53:
- La provvista di materiali occorrenti per l’esecuzione e la realizzazione di opere di cui ai punti precedenti;
Possono essere eseguiti in economia, inoltre, i lavori non ricompresi nei punti precedenti del presente articolo riconducibili in ogni caso alle tipologie generali di cui all’art.125 commi 5 e 6 del
D. Lgs. n.163/2006 e all’art.204 comma 4 lett.b) per i beni culturali.
Art. 46
Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta
1.I lavori in amministrazione diretta sono contabilizzati e liquidati a cura del responsabile del procedimento, o se nominato, dal direttore dei lavori, nel seguente modo:
a)Per le forniture di materiali e per i noli previa verifica dei documenti di consegna, sulla base delle relative fatture fiscali, accompagnate dall’ordinativo della fornitura;
b)Per la manodopera, previa verifica delle presenze rilevata, con pagamento mensile, unitamente al pagamento degli stipendi in via ordinaria.
Art. 47
Contabilizzazione e liquidazione dei lavori per cottimo
1.I lavori per cottimo sono contabilizzati e liquidati a cura del responsabile del procedimento o se nominato, dal direttore dei lavori, nel seguente modo:
a)Sulla base di stati di avanzamento e di certificati di pagamento redatti ed emessi al raggiungimento di un importo eseguito pari a quanto previsto nel capitolato d’oneri o nel contratto, ovvero periodicamente, in genere con cadenza bimestrale o con la cadenza prevista nel capitolato d’oneri o nel contratto;
b)Sulla base dello stato finale, all’ultimazione dell’intervento, con liquidazione al collaudo o all’accertamento della regolare esecuzione.
2.I lavori per cottimo relativi alla manutenzione periodica oggetto di contratti aperti possono essere contabilizzati e liquidati sulla base di documenti di spesa contenuti o allegati alle singole ordinazioni, alla conclusione del singolo intervento oggetto dell’ordinazione medesima. E’ sempre fatto salvo il collaudo o all’accertamento della regolare esecuzione fino a sei mesi successivi all’esaurimento del contratto.
0.Xx conto finale e l’atto di accertamento della regolare esecuzione o l’atto di collaudo, devono essere corredati:
a)Dai dati del preventivo e del contratto e le relative disponibilità finanziarie;
b)Dalle eventuali perizie di variante o suppletive, verbali nuovi prezzi e ogni altro atto innovativo;
c)Dagli atti di ampliamento dell’importo del contratto anche se non costituenti perizia; d)Dall’individuazione del soggetto esecutore;
e)Dai verbali di sospensione e di ripresa;
f)Dagli estremi delle assicurazioni degli operai impiegati; g)Dell’indicazione degli eventuali infortuni occorsi; h)Dei pagamenti già effettuati;
i)Delle eventuali riserve dell’impresa;
j)Di copia degli ordini di servizio e di ogni altro ordinativo emesso nel corso del contratto;
k)Di copia di un D.U.R.C.-
Art. 48 Interventi d’urgenza
1.Nei casi in cui l’attuazione degli interventi è determinata dalla necessità di procedere con urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i provvedimenti necessari per la rimozione dello stato di urgenza.
0.Xx verbale di cui al comma 1 può essere redatto a margine di uno degli atti della procedura.
0.Xx verbale è redatto dal responsabile del procedimento o da qualsiasi soggetto che ne abbia la competenza; esso è accompagnato da una stima dei costi dell’intervento ai fini dell’assunzione dei provvedimenti di copertura della spesa e di ordinazione.
Art. 49
Interventi di somma urgenza
1. Qualora ricorrano circostanze di somma urgenza, nelle quali qualunque indugio possa comportare pericolo di danno a persone o cose e sia quindi richiesta l’immediata esecuzione di lavori e relative connesse forniture da parte di terzi, senza possibilità di adozione di altre misure cautelari comunque idonee ad evitare detta situazione di pericolo, il Dirigente o il Responsabile del Settore competente può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all’art. 202 del DPR 207/2010, l’immediata esecuzione dei lavori in deroga alle norme del presente regolamento e nei limiti di quanto necessario a ripristinare condizioni di sicurezza. Delle ordinazioni deve essere dato comunque immediato avviso all’Ente, con qualsiasi mezzo.
2. L’esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l’affidatario.
3. Entro il più breve termine e comunque non più tardi di dieci giorni dall’ordine di esecuzione dei lavori, il Dirigente o il Responsabile del Servizio di cui al comma 1 deve trasmettere al Segretario Generale, al Dirigente di Ragioneria, all’Assessore competente e per conoscenza al
Sindaco, una relazione dettagliata comprensiva di perizia giustificativa della spesa e di proposte per l’affidamento delle eventuali ulteriori prestazioni contrattuali occorrenti.
4. Nel termine di cui all’art. 191, comma 3°, D.Lgs. n. 267/2000, il Dirigente approva la perizia ed impegna la spesa in essa prevista, nell’ambito delle risorse assegnate mediante il P.E.G., adottando, altresì, le altre misure necessarie e convalidando le ordinazioni a terzi effettuate in via d’urgenza.
5. Qualora gli interventi ordinati di cui al comma 1 non trovino adeguata copertura finanziaria all’interno delle risorse assegnate mediante il P.E.G., il Dirigente deve trasmettere al Segretario Generale, al Dirigente di Ragioneria, all’Assessore competente e per conoscenza al Sindaco, entro 8 giorni dal verificarsi del fatto, la perizia giustificativa e il verbale dei lavori di somma urgenza, proponendo contestualmente le modalità con cui procedere alla copertura finanziaria della spesa stessa.
6. Ove, durante l’esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta si riveli insufficiente, il Dirigente o il Responsabile del Servizio di cui al comma 1 presenta una perizia suppletiva, per chiedere l’autorizzazione sulla eccedenza di spesa.
7. In nessun caso, comunque, la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata nei limiti di 200.000 euro e di 300.000 euro per i beni culturali di cui all’art. 45 lett. j.
Art. 50
Interventi d’urgenza o lavori di somma urgenza ordinati dal Sindaco
1.Qualora gli interventi d’urgenza di cui all’art.48 o i lavori di somma urgenza di cui all’art.49 siano ordinati dal Sindaco nell’esercizio dei poteri di ordinanza di cui all’art.54 comma 2 del D. Lgs. n.267/2000, lo stesso Xxxxxxx può disporre gli adempimenti e le indicazioni ai sensi del presente regolamento per l’attuazione dell’ordinanza medesima, in deroga alle competenze di cui al responsabile del procedimento ed agli artt. 48 e 49, qualora non possa indugiarsi nella redazione degli atti formali.
0.Xx responsabile del procedimento provvede tempestivamente alla conferma e alla regolarizzazione di quanto effettuato ai sensi del comma 1.
Art. 51
Procedura per beni e servizi in economia
1. L'affidamento dei servizi e l'acquisizione dei beni in economia nell’ambito della programmazione predefinita avviene di norma mediante richiesta di almeno cinque preventivi-offerta.
2. E’ consentito rivolgersi ad un solo operatore economico quando l’importo sia inferiore all’importo previsto all’art. 125 D.Lgs. n. 163/2006 c. 114 ovvero in caso di nota specialità del bene o servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, su proposta inoltrata dal Responsabile di Procedimento al Dirigente per l’adozione dei provvedimenti necessari per l’assegnazione e relativo impegno di spesa.
3. La richiesta agli operatori economici dei preventivi/offerta, effettuata mediante lettera, deve contenere, di norma:
a)l'oggetto della prestazione; b)le eventuali garanzie;
c)le caratteristiche tecniche;
d)la qualità e la modalità di esecuzione;
e)i prezzi;
f)le modalità di pagamento;
g)le modalità di aggiudicazione;
4 Questo è l’importo massimo (attualmente € 40.000,00); l’Ente può decidere di indicare un importo inferiore.
h)l'informazione circa l'obbligo di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonché la facoltà, per l'Ente, di provvedere all'esecuzione dell'obbligazione a spese dell’operatore economico aggiudicatario e di risolvere il contratto, nei casi in cui l’affidatario stesso venga meno ai patti concordati.
4. L’esame dei preventivi/offerta viene effettuato dal Dirigente o dal Responsabile del Servizio delegato, alla presenza di due testimoni di cui uno con funzioni di segretario verbalizzante.
5. La gestione dell’Elenco degli operatori economici da invitare per le acquisizioni in economia di beni e servizi, se viene costituito, spetta al Settore competente.
6. Per la scelta degli operatori economici da invitare possono essere utilizzati i cataloghi elettronici (Mepa) messi a disposizione da Consip o Centrale di committenza o ex art. 328 DPR 207/2010, se attivati per la categoria merceologica interessata, come previsto all’art. 332 c. 1 DPR 207/2010.
Art. 52 Inadempimenti
1.Nel caso di inadempimenti per fatti imputabili al contraente cui è stato affidato l’intervento in economia, l’amministrazione, dopo formale diffida e messa in mora mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o P.E.C., può disporre la risoluzione del contratto in danno.
Art. 53 Forniture in economia
1. Possono essere eseguite in economia, nei limiti massimi stabiliti dalla legge, le forniture di beni per uffici e servizi comunali o, comunque, a carico del Comune in ragione di rapporti convenzionali vigenti, relativi a:
a)Arredi e attrezzature per i quali debba essere garantita l’omogeneità funzionale, estetica o di manutenzione, con arredi e attrezzature già esistenti;
b)Libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;
c)Materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento o ricambio d’uso di attrezzature d’ufficio di qualsiasi genere;
d)Materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;
e)Prodotti per autotrazione e funzionamento dei mezzi meccanici, altro materiale di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi;
f)Vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale per i dipendenti;
g)Farmaci, vaccini, presidi medico-chirurgici, supporti medicali e para medicali per lo svolgimento dei servizi urgenti o dei servizi socio-assistenziali svolti in qualsiasi forma;
h)Beni per la gestione delle mense o della distribuzione di pasti o altri beni di conforto;
i)Beni necessari al funzionamento delle strutture relative all’istruzione, all’assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche o ad altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale;
j)Combustibile per il riscaldamento di immobili;
k)Fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;
l)Materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;
m)Attrezzature per il gioco e l’arredo dei parchi urbani, per l’arredo urbano in genere, per gli impianti sportivi, di giochi, arredo urbano e accessori per impianti sportivi;
n)Sabbia, ghiaia, pietrisco e altri inerti per la sistemazione di strade e piazzali;
o)Coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricorso, altri gadgets relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuali ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi;
p)Acquisto di contrassegni legali, xxxxxxx, bolli, francobolli, altri valori bollati;
q)Opere d’arte o pezzi unici in forma artistica, fuori dall’ipotesi di cui alla legge n.717/1949; r)Forniture di qualsiasi genere di conforto in caso di calamità naturali anche extraterritoriali,
anche invia indiretta sotto forma di contributi;
s)Forniture da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto, o indipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura;
t)Forniture di qualsiasi natura per le quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l’acquisizione;
u)Forniture non comprese nella suddetta elencazione di qualsiasi natura necessarie per assicurare la funzionalità dei servizi istituzionali e la conservazione a manutenzione del patrimonio.
2. Rientrano nella fattispecie di cui al precedente comma lett. a), a titolo indicativo, i seguenti beni: a)Mobili e soprammobili, tende, brise-soleil, apparecchi di illuminazione, macchine per ufficio;
b)Beni informatici hardware e software, beni per la conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni e filmati;
c)Veicoli di servizio e attrezzature per gli apprestamenti speciali dei veicoli;
d)Apparecchi integranti le reti tecnologiche dei servizi (contatori, scatole di derivazione, cabine, trasformatori, quadri di distribuzione, chiusini, canali, pezzi prefabbricati, ecc.);
e)Mezzi e attrezzature per la mobilità (ascensori, servo scala, montacarozzelle, pedane, segnaletica).
3. Possono, altresì, essere eseguite in economia le forniture accessorie e strumentali all’esecuzione di lavori ai sensi dell’art.45 o alla prestazione di servizi ai sensi dell’art.53.
Art. 54 Servizi in economia
1.Possono essere eseguite in economia , nei limiti previsti dalla legge, le prestazioni di servizi a favore del Comune o, comunque, a carico del medesimo in ragione di rapporti convenzionali vigenti, individuate negli allegati II.A e II.B al D. Lgs. n.163/2006, come segue:
a)Servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti, di cui all’allegato II.A, categoria 1, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633, 886;
b)Servizi di trasporto terrestre di qualunque genere, compreso l’acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale, di cui all’allegato II.A, categoria 2, numeri di riferimento CPC 712, 7512, 87304;
c)Servizi di trasporto aereo di qualunque genere, compreso l’acquisto di biglietti, estranei al servizio postale, di cui all’allegato II.A, categoria 3, numero di riferimento CPC 73;
d)Servizi di telecomunicazione di cui all’allegato II.A, categoria 4, numero di riferimento CPC 752;
e)Servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria, di cui all’allegato II.A, categoria 6, numeri di riferimento CPC 81, 82, 814; compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili e immobili e i contratti di leasing;
f)Servizi informatici e affini di cui all’allegato II.A, categoria 7, numero di riferimento CPC 84; compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-governement, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software;
g)Servizi di ricerca e sviluppo di cui all’allegato II.A, categoria 8, numero di riferimento CPC 85; compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie;
h)Servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili di cui all’allegato II.A, categoria 9, numero di riferimento CPC 862; compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l’aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, la consulenza fiscale e tributaria, con l’esclusione del servizio di revisione dei conti;
i)Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell’opinione pubblica di cui all’allegato II.A, categoria 10, numero di riferimento CPC 864;
j)Servizi di consulenza gestionale e affini di cui all’allegato II.A, categoria 11, numero di riferimento CPC 865 e 866, compresa la predisposizione lo studio di interventi in concessione, mediante finanza di progetto o con finanziamento atipico;
k)Servizi pubblicitari di cui all’allegato II.A, categoria 13, numero di riferimento CPC 871; compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l’acquisto dei relativi spazi;
l)Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari di cui all’allegato II.A, categoria 14, numeri di riferimento CPC 874 e da 82201 a 82206;
m)Servizi di editoria e di stampa di cui all’allegato II.A, categoria 15, numero di riferimento 88442; compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia e trascrizione;
n)Eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi di cui all’allegato II.A, categoria 16, numero di riferimento CPC 94, riconducibili in qualunque modo alla parte terza, limitatamente alla tutela delle acque dall’inquinamento e fognature, e alla parte quarta, del D. Lgs. n.152/2006;
o)Servizi alberghieri di cui all’allegato II.B, categoria 17, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633 e 886, compresi i servizi ricettivi, sia in generale che per le categorie protette, anziani, disabili, adolescenti, per soggiorni e vacanze convenzionate o per ragioni di studio e aggiornamento;
p)Servizi di ristorazione di cui all’allegato II.B, categoria 17, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633 e 886; compresi i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di conforto, per la gestione e il funzionamento di strutture pubbliche, mense, centri ricreativi, servizi sociali, culturali, educativi, sportivi o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale;
q)Servizi relativi al reperimento di personale temporaneo, anche ausiliario, di cui all’allegato II.B, categoria 22, numero di riferimento CPC 872, sia per personale d’ufficio che per servizi di assistenza;
r)Servizi relativi alla sicurezza di cui all’allegato II.B, categoria 23, numero di riferimento CPC 873; compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili comunali, del territorio e di manifestazioni;
s)Servizi relativi all’istruzione di cui all’allegato II.B, categoria 24, numero di riferimento CPC 92; compresi gestione di corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;
t)Servizi sanitari e sociali di cui all’allegato II.B, categoria 25, numero di riferimento CPC 93; compresi i servizi di assistenza a domicilio o in luoghi di cura, ricoveri, visite mediche e analisi cliniche di qualunque genere, servizi di prevenzione epidemiologica, servizi per cure palliative;
u)Servizi ricreativi, culturali e sportivi di cui all’allegato II.B, categoria 26, numero di riferimento CPC 96; compresa la gestione di impianti e attrezzature, l’organizzazione e la gestione di manifestazioni, partecipazione a convegno, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche.
2.Xxxxxxx, altresì, essere eseguite in economia le prestazioni dei seguenti servizi, riconducibili all’allegato II.B, numero 27, “altri servizi”, al D. Lgs. n.163/2006;
a)Xxxx, affitto a altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature in alternativa alla fornitura in economia ai sensi dell’art.33;
b)Locazione di immobili, aree e locali a breve termine o medio termine, comunque per periodi non superiori ad un anno, eventualmente completi di attrezzature di funzionamento, da installare o già installate;
c)Servizi pubblici per l’erogazione di energia di qualunque genere e tipo, per i quali non vi siano riserve di legge;
d)Prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti; e)Servizi legali di cui all’art.50, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;
f)Servizi tecnici di cui all’art.51, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;
g)Servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l’esecuzione;
h)Servizi per indagini, studi, rilevazioni, supporti agli Uffici;
i)Acquisizione di beni e servizi non ricompresi nelle tipologie di cui sopra ai punti precedenti, rientranti nell’ordinaria amministrazione delle funzioni comunali.
3.Xxxxxxx, inoltre, essere eseguite in economia le prestazioni di servizi accessori e strumentali all’esecuzione di lavori eseguiti in economia ai sensi dell’art.45 o alla fornitura di beni in economia ai sensi dell’art.52.
Art. 55 Interventi misti
1.Qualora in un intervento siano previsti contemporaneamente lavori, forniture e servizi, o lavori e forniture, o lavori e servizi, o forniture e servizi, si applica la disciplina regolamentare relativa al settore prevalente, fatta salva la possibilità motivata di interventi separati ai sensi dell’art.42, comma 4 lett. b).
2. Qualora per qualunque motivo non si ricorra ad interventi separati ai sensi dell’art.42 co.4 lett. b), il limite economico di cui all’art.42 si applica all’intervento considerato unitariamente.
Art. 56
Norma di salvaguardia
1.Negli interventi di manutenzione e ripristino dei beni mobili o degli impianti la somma degli importi dei servizi di sostituzione e riparazione, della fornitura delle parti di ricambio e degli eventuali lavori di installazione, non può mai essere superiore al valore attualizzato del bene mobile o dell’impianto al quale accedono.
Art. 57
Disposizioni speciali per i servizi legali
1.I servizi legali di cui all’allegato II.B, categoria 21, al D. Lgs. n.163/2006, numero di riferimento CPC 861, con particolare riguardo alle consulenze legali relative ad ipotesi di contenzioso o di precontenzioso, risoluzione delle controversie, esame dei profili di legalità o di legittimità di atti o comportamenti, nonché di patrocinio legale, sono affidati su base fiduciaria, per importi fino a € 100.000,00; per importi superiori di applica l’art.20 del D. Lgs. n.163/2006.
0.Xx deroga alla competenza del responsabile del procedimento, qualora i servizi di cui al comma 1 riguardino atti o comportamenti di organi collegiali o di soggetti politici dell’amministrazione, l’incarico è affidato con provvedimento della Giunta comunale.
3.I commi 1 e 2 si applicano anche ai seguenti servizi di supporto e assistenza:
a)Di natura tributaria, fiscale o contributiva;
b)Di advisor tecnico, giuridico, amministrativo o finanziario; c)Prestazioni notarili;
d)Consulenza, informazione e documentazione giuridica o giuridico-amministrativa;
e)Altri servizi intellettuali non riconducibili direttamente a compiti d’istituto o per i quali le professionalità dei servizi interni siano assenti o insufficienti.
0.Xx deroga al presente regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal disciplinare di incarico o dall’atto di affidamento che devono recare l’importo stimato dei corrispettivi; nei casi di cui ai commi 1 e 3 lettere a), b) ed e) il corrispettivo può tuttavia essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell’effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel disciplinare di incarico o nell’atto di affidamento.
Art. 58
Disposizioni speciali per i servizi tecnici
1.Per servizi tecnici si intendono:
a)I servizi di architettura e ingegneria di cui all’allegato II.A, categoria 12, al D. Lgs. n.163/2006, numero di riferimento CPC 867, limitatamente alla progettazione, alla direzione dei lavori e alla prestazioni tecniche connesse di cui all’art.91 del D. Lgs. 163/2006;
b)Le prestazioni di verifica dei progetti di cui all’art.112, commi 1 e 5 del D. Lgs. n.163/2006;
c)Le attività di supporto al responsabile del procedimento di cui all’art.10 comma 7 del D. Lgs. n.163/2006;
d)Le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, l’agronomia, la documentazione catastale, ecc.);
e)I servizi di urbanistica e paesaggistica, di cui all’allegato II.A, categoria 12, al D. Lgs. n.163/2006, numero di riferimento CPC 867, con esclusione dei servizi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d);
f)Ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alle lettere precedenti, non prevista da tariffe approvate con provvedimento legislativo o con provvedimento amministrativo delegato avente forza di legge, o comunque non determinabili con sufficiente approssimazione in via preventiva.
0.Xx sensi dell’art.125, comma 11, ultimo periodo del D. Lgs. n.163/2006, i servizi tecnici di cui al comma 1 di importo inferiore a € 40.000,00 o a quello che sarà modificato da successive leggi, oltre IVA e contributi, possono essere affidati direttamente ad un soggetto idoneo, oppure con procedura negoziata con un unico soggetto, individuato dal responsabile del procedimento.
3.I servizi tecnici di cui al comma 1 lett. a), b) e d) di importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 100.000,00 sono affidati, anche senza procedura concorsuale e anche mediante procedura negoziata, previa invito ad almeno cinque soggetti idonei, in base alle seguenti linee guida, determinate preventivamente:
a)Possesso di requisiti minimi necessari all’ammissione alla procedura, costituiti dall’abilitazione all’esercizio della professione e, motivatamente, dal possesso di esperienze pregresse riferite, anche per analogia, alla categoria della prestazione da affidare, in misura improntata alla ragionevolezza e proporzionalità rispetto all’incarico da affidare; con possibilità di individuazione diretta del R.U.P. o di sorteggio dei cinque soggetti da invitare qualora per qualunque motivo il responsabile ritenga di estendere la possibilità di affidamento a più soggetti oppure abbia raccolto più di cinque richieste o manifestazioni di interesse dopo aver facoltativamente pubblicato un avviso esplorativo;
b)Uno o più d’uno dei seguenti elementi di valutazione, selezione o preferenza:
1)Condizioni favorevoli per il Comune desumibili dalla metodologia di svolgimento dell’incarico;
2)Ribasso sul prezzo posto a base della procedura a titolo di corrispettivo o, in alternativa, ribasso sullo stesso prezzo, applicato a titolo di penale (riduzione del corrispettivo) applicabile ad una griglia di inadempimenti o inconvenienti che possono verificarsi nel corso dell’incarico, imputabili all’affidatario;
3)Qualità tecnica di eventuali proposte progettuali nell’ambito di limiti, condizioni e criteri, fissati dal responsabile nella lettera di invito, con esclusione della presentazione di progetti definitivi o esecutivi;
4)Tempi di espletamento delle prestazioni da affidare;
5)Conoscenza della materia oggetto dell’incarico effettuata sulla base di prova scritta, prova orale o test standardizzati;
6)Rapporti funzionali e coordinamento con le disponibilità delle risorse interne al Comune o ad altre risorse messe a disposizione dal Comune;
7)Sorteggio, qualora non già utilizzato per la qualificazione ai sensi della lettera a); in caso di sorteggio trovano applicazione i criteri minimi di rotazione di cui al comma 5.
0.Xx responsabile può determinare metodi e criteri alternativi a quelli di cui al comma 3, purchè nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
0.Xx fine di rispettare il requisito della rotazione degli incarichi professionali ed il divieto di cumulo degli stessi ad un singolo soggetto giuridico non può essere affidato un incarico di cui ai commi 2 e 3 qualora:
a)Nel corso dei dodici mesi precedenti siano stati affidati allo stesso soggetto incarichi per un importo complessivamente superiore a € 40.000,00 di competenze;
b)Nel corso dei tre anni precedenti siano stati affidati allo stesso soggetto incarichi per un importo complessivamente superiore a € 100.000,00 di competenze;
c)Un incarico affidato nei tre anni precedenti abbia dato luogo a contenzioso, risarcimento o danno al Comune, imputabile allo stesso soggetto, oppure un intervento non sia stato oggetto di collaudo favorevole, per cause a lui imputabili;
d)Indipendentemente dall’importo delle competenze non è comunque consentito affidare contemporaneamente più di un incarico al medesimo professionista a meno che non attengano allo stesso intervento (es. progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, progettazione e direzione lavori, ecc.).
6.Fatte salve le forme di pubblicità eventualmente imposte per legge, gli incarichi di cui ai commi 2 e 3 sono resi noti, anche cumulativamente, entro il trentesimo giorno dopo l’affidamento, mediante affissione all’Albo Pretorio e pubblicazione sul sito internet dell’ente per 15 giorni consecutivi.
7.I servizi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) di importo pari o superiore a € 100.000,00 sono disciplinati dall’art.91 del D. Lgs. n.163/2006.
8.I servizi di cui al comma 1 lettere e) ed f):
a)Di importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore alla soglia comunitaria sono disciplinati dall’art.124 del D. Lgs. n.163/2006;
b)Di importo pari o superiore alla soglia comunitaria sono disciplinati dalla parte II, titolo I, del D. Lgs. n.163/2006.
9. Le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal contratto disciplinare di incarico o dall’atto di affidamento; il corrispettivo può essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell’effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel contratto disciplinare di incarico o nell’atto di affidamento.
CAPO VI – Disposizioni relative ai singoli contratti
Art. 59 Concessione di servizi
Nelle concessioni di servizi la controprestazione del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio.
Il Comune individua le modalità di gestione del servizio e le garanzie a favore degli utenti attraverso la predisposizione del capitolato e del successivo contratto di servizio.
Art. 60 Individuazione del concessionario
Il concessionario viene individuato a seguito di procedura aperta ovvero, se lo richiedano particolari ragioni di natura tecnica, a seguito di gara informale tra non meno di cinque soggetti qualificati.
Gli atti della procedura aperta sono resi noti attraverso la pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito internet comunale per una durata di 30 giorni.
Negli atti di gara sono predeterminati i criteri per la valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ovvero quelli relativi agli aspetti economici e qualitativi del servizio.
Il soggetto individuato come concessionario stipula con il comune apposito contratto, che preveda anche le necessarie garanzie da prestare a favore dell’utenza e del comune concedente.
Art. 61
Corrispettivo a favore del concessionario
Al diritto di sfruttare economicamente il servizio è associato anche un corrispettivo a favore del concessionario quando:
a) la stazione appaltante imponga al concessionario di praticare all’utenza o a parte dell’utenza specifiche tariffe tali da non consentire l’equilibrio economico-finanziario della gestione;
b) quando la stazione appaltante si riservi la fruizione di una parte del servizio gestito dal concessionario. In tal caso il corrispettivo è oggetto di ribasso in sede di gara.
Art. 62
Concessione di impianti sportivi
Per la concessione di impianti sportivi di proprietà comunale si applicano le disposizioni degli articoli precedenti. Il concessionario ha diritto di gestire economicamente l’impianto introitando dagli utenti i corrispettivi previsti per l’utilizzo e provvedendo alla gestione ordinaria dello stesso secondo le modalità stabilite ai sensi dell’art.58, comma 2, del presente regolamento.
Il concessionario è altresì tenuto al pagamento di un canone annuo.
In sede di gara per l’individuazione del concessionario, in presenza di offerte giudicate equivalenti è data preferenza ai soggetti di cui all’art.90, comma 25, della Legge n.289/2002.
L’uso degli impianti sportivi deve essere aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri oggettivi, a tutte le società e associazioni sportive.
Il Comune prevede, altresì, l’utilizzo che intende fare degli impianti a fini istituzionali e per altre proprie iniziative, stabilendo il corrispettivo ai sensi del precedente art.60 lett. b).
Art. 63
Contratti di sponsorizzazione
Per il perseguimento degli obiettivi assegnati nell’ambito del Piano esecutivo di gestione i dirigenti possono concludere con soggetti privati contratti di sponsorizzazione.
Attraverso il contratto di sponsorizzazione, lo sponsor si obbliga a corrispondere al comune (sponsee) somme di denaro ovvero a fornire beni o servizi, in cambio del diritto di promuovere, attraverso appositi spazi, il proprio marchio o la propria ragione sociale.
Ogni iniziativa o attività può essere destinataria di più sponsorizzazioni da parte di soggetti diversi purchè tra loro non incompatibili e salvi i diritti di esclusiva che il comune intenda assicurare a fronte di sponsorizzazioni aventi una determinata entità.
Art. 64 Individuazione degli sponsor
Per ogni tipo di sponsorizzazione il Comune individua:
a) gli spazi pubblicitari, ossia il supporto o il veicolo messo a disposizione dello sponsor per la promozione della propria immagine;
b) l’entità e la tipologia della sponsorizzazione, proporzionale agli spazi concessi, prevedendo, per le sponsorizzazioni di maggiore entità, eventuali diritti di esclusiva o la qualifica di main sponsor, cui sia ricollegata una maggiore visibilità rispetto agli altri sponsor.
Qualora la sponsorizzazione consista nella fornitura diretta di beni o servizi, l’individuazione dello sponsor è effettuata in applicazione delle norme del Codice degli Appalti e del presente Regolamento, con riferimento al valore economico della sponsorizzazione.
Il Comune rende nota la ricerca degli sponsor attraverso appositi avvisi pubblicati all’Albo Pretorio e sul proprio sito internet, assegnando un termine per la presentazione delle candidature e indicando i criteri per la scelta degli Sponsor. E’ fatto salvo il caso in cui, per la complessità o le caratteristiche dell’iniziativa da sponsorizzare, l’amministrazione provveda a incaricare soggetti terzi ai sensi dell’art.67.
Le adesioni dei soggetti sponsor sono valutate dal dirigente, che provvede a respingere le candidature inammissibili ovvero incompatibili con quelle già ammesse.
Nei casi di maggiore complessità, la valutazione e la scelta fra più proposte di sponsorizzazione è effettuata da una commissione nominata ai sensi dell’art.27.
Art. 65
Contratto di sponsorizzazione
Ciascuna sponsorizzazione è formalizzata attraverso la stipula di apposito contratto.
A fronte di qualsiasi sponsorizzazione l’amministrazione emette, a favore dello sponsor, regolare fattura per il valore della sponsorizzazione medesima.
Qualora la sponsorizzazione consista nella fornitura diretta di beni o servizi, anche lo sponsor emetterà fattura per le prestazioni erogate.
Il contratto di sponsorizzazione specifica tutti i diritti e gli obblighi delle parti, la durata del rapporto contrattuale e prevede, altresì, gli strumenti di tutela in caso di inadempimento.
Art. 66
Sponsorizzazioni inammissibili o incompatibili
Non sono ammesse sponsorizzazioni:
- che comportino la veicolazione di messaggi di natura politica, sindacale, religiosa o che siano contrari alla legge, al buon costume o contengano espressioni offensive, denigratorie o incitanti al razzismo, all’odio, alla violenza o all’intolleranza di qualunque genere;
- che comportino la promozione del consumo di alcool, del tabacco o di ogni altro comportamento nocivo alla salute;
- che comportino un conflitto di interesse con l’amministrazione o ne danneggino l’immagine. Sono considerate incompatibili le sponsorizzazioni che, rispetto a quelle accolte dal dirigente o dalla commissione, provengano da altri soggetti privati appartenenti al medesimo settore economico qualora, per l’entità della sponsorizzazione, lo sponsee abbia garantito allo sponsor anche il diritto di esclusiva.
Art. 67
Pubblicità delle sponsorizzazioni
Entro il 28 febbraio di ogni anno il Comune rende disponibile sulla propria rete civica l’elenco delle sponsorizzazioni ricevute nel precedente anno solare, indicando per ciascuna l’iniziativa o l’attività sponsorizzata, il nome dello sponsor e l’entità della sponsorizzazione.
Art. 68
Incarichi a terzi per la ricerca di sponsor
Ove l’iniziativa o l’attività da sponsorizzare sia particolarmente complessa ed onerosa l’amministrazione può affidare a un soggetto specializzato la ricerca di sponsor e la conclusione dei relativi contratti, prevedendo che il compenso spettante all’incaricato consista esclusivamente in una percentuale sulle sponsorizzazioni reperite.
TITOLO IV - CONCLUSIONE DEI CONTRATTI
Art. 69
Conclusione della fase precontrattuale
1. Alla conclusione della fase procedimentale provvede il Dirigente competente, dopo aver verificato la regolarità del procedimento, l’attualità dell’interesse pubblico a contrattare e la piena rispondenza ad esso del contratto che si intende stipulare.
2. La determinazione con cui si approva l’esito della gara informale, ovvero si approva l’aggiudicazione provvisoria già intervenuta in sede di gara pubblica, con contestuale impegno di spesa, è adottata entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione della relazione o del verbale di aggiudicazione provvisoria, fatti salvi comunque i tempi occorrenti per acquisire la documentazione a comprova dei prescritti requisiti.
3. Se la verifica di cui al comma 1 dà esito negativo, il Dirigente, sempre nel termine di cui al comma 2, adotta i provvedimenti più opportuni.
Art. 70 Stipulazione del contratto
1. Il Dirigente competente stipula, di norma entro sessanta giorni dall’aggiudicazione definitiva, i contratti concernenti le competenze delle strutture cui è preposto; egli può apportare al testo del contratto le modifiche volte a precisare il contenuto o ogni altro aspetto del contratto stesso, purché nell’interesse dell’Ente e fatta comunque salva la sostanza del negozio.
2. I contratti sono stipulati nelle forme di cui all’art.8 del presente Regolamento.
3. La sottoscrizione è effettuata con gli strumenti informatici o telematici ammessi dalla normativa vigente.
Per la forma pubblica amministrativa si ricorre all’acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, ferma restando l’attestazione, da parte dell’Ufficiale rogante, dotato di firma digitale, che la firma dell’operatore è stata apposta in sua presenza, previo accertamento della sua identità personale. Per la scrittura privata resta ammissibile la forma cartacea e le forme equipollenti ammesse dall'ordinamento.
Art. 71 Contenuto del contratto
Nella redazione e stipulazione del contratto, le parti osservano scrupolosamente i dettami del codice civile e di ogni altra normativa disciplinante la materia contrattualistica.
Nei contratti di alienazione di beni immobili o di diritti reali sugli stessi il Settore competente in materia di gestione del patrimonio comunale compie, preliminarmente alla stipula, gli accertamenti previsti per legge sulla situazione urbanistica, catastale e ipotecaria dell’immobile.
Nei contratti di appalto di lavori, servizi o forniture, dovranno essere contenuti l’impegno del privato contraente a rispettare le disposizioni della contrattazione collettiva in materia di retribuzione dei lavoratori dipendenti (cd. Clausola sociale), le norme in materia di versamenti contributivi, nonché quelle in materia di diritto al lavoro dei disabili e quelle relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro.
Il contratto deve contenere, a pena di nullità:
a) la clausola di cui all’art.3, comma 8, della L. n.136/2010 xx.xx. (tracciabilità flussi finanziari);
b) la specificazione dei costi della sicurezza da rischi interferenziali di cui all’art. 26, co.5, D. Lgs. n.81/2008 ss.mm.ii..
Verranno richiamati nel contratto la determina a contrarre, i provvedimenti e/o documenti di cui all’art.137 del D.P.R. n.207/2010 nonché quelli ritenuti essenziali dal dirigente competente alla stipula e altri documenti richiesti specificatamente dalle leggi di settore.
In particolare, al contratto dovrà essere allegato il DUVRI, nei casi in cui ai sensi del D. Lgs. n.81/2008 xx.xx. ne sia richiesta la predisposizione.
Art. 72 Repertorio dei contratti
1.A cura del Settore contratti e sotto la responsabilità del Segretario Generale è tenuto un registro repertorio, sul quale debbono essere annotati giorno per giorno, in ordine progressivo, tutti i contratti, rogati in forma pubblica amministrativa ovvero stipulati per scrittura privata con firma autenticata.
2. I contratti per le spese in economia, in quanto perfezionati autonomamente da ciascun Settore, sono iscritti nel registro degli atti privati non soggetti a registrazione o da registrare in caso d’uso.
3.Per i lavori, l’esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario di importo pari o superiore a euro 40.000 è soggetto ad avviso di postinformazione mediante pubblicazione sul profilo del committente e a comunicazione ai sensi dell’art.79 del D. Lgs. n.1632006 ss.mm.ii.. I cottimi di importo pari o superiore ad euro 40.000 sono soggetti a comunicazione all’Osservatorio con inserimento nell’elenco trimestrale, mentre per i cottimi di importo pari e inferiore ad euro
40.000 sono da comunicarsi all’Osservatorio sempre con cadenza trimestrale nel riepilogo del numero di tali affidamenti e dell’importo complessivo. Tali adempimenti sono curati dal responsabile del procedimento.
4. Per i servizi e le forniture, ai sensi dell’art.331, comma 3, del D.P.R. n.207/2010, l’esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario di importo pari o superiore ad euro 40.000 è soggetto ad avviso di postinformazione mediante pubblicazione sul profilo del committente nonché agli obblighi di comunicazione di cui all’art.79 del D.Lgs. n.163/2006 ss.mm.ii..
Art. 73
Originale e copie del contratto
1. Tutti i contratti sono formati in unico originale per gli atti dell'Ente. Alla parte contraente privata è rilasciata copia del contratto con gli eventuali estremi di repertoriazione e registrazione.
2. Per i contratti redatti in forma pubblico - amministrativa il Settore contratti cura la trasmissione delle copie dei contratti occorrenti, corredata degli estremi di repertoriazione e registrazione, al Dirigente stipulante e agli altri Dirigenti eventualmente interessati all'esecuzione dei contratti stessi.
TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI
Art. 74 Abrogazione di norme
Il presente Regolamento sostituisce integralmente il precedente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Lecce approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 21.03.2011.
E’ abrogata, altresì, ogni altra norma dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che risulti in contrasto con quanto disposto dal presente Regolamento.