RASSEGNA STAMPA
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Uilm Nazionale
CONTRATTI; I PUNTI DELL'ACCORDO INTERCONFEDERALE FIRMATO IERI SERA TRA SINDACATI E CONFINDUSTRIA
fonte Agi
Si articola su otto punti l'accordo interconfederale siglato questa sera da Confindustria, Cgil, Cisl, Uil e Ugl. Il primo stabilisce le regole della rappresentanza. "Al fine della certificazione della rappresentatività delle organizzazioni sindacali per la contrattazione collettiva nazionale di categoria, si assumono come base i dati associativi riferiti alle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori. Il numero delle deleghe - si legge nel testo dell'intesa - viene certificato dall'Inps". Per la legittimazione a negoziare, "e' necessario che il dato di rappresentatività così realizzato per ciascuna organizzazione sindacale superi il 5% del totale dei lavoratori della categoria cui si applica il contratto".
Al punto due le parti convengono che il "contratto collettivo nazionale di lavoro ha la funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici normativi comuni per tutti i lavoratori del settore ovunque impiegati nel territorio nazionale",mentre al punto tre si stabilisce che "la contrattazione collettiva aziendale si esercita per le materie delegate, in tutto o in parte, dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria o dalla legge".
Il quarto punto recita: "I contratti collettivi aziendali per le parti economiche e normative sono efficaci per tutto il personale in forza e vincolano tutte le associazioni sindacali firmatarie del presente accordo interconfederale operanti all'interno dell'azienda se approvati dalla maggioranza dei componenti delle rappresentanze sindacali unitarie elette secondo le regole vigenti". Un altro punto dell'intesa (il quinto) stabilisce tra l'altro che "i contratti collettivi aziendali approvati dalle Rsa devono essere sottoposti al voto dei lavoratori promosso dalle rappresentanze sindacali aziendali a seguito di una richiesta avanzata, entro 10 giorni dalla conclusione del contratto, da almeno una organizzazione firmataria del presente accordo o almeno dal 30% dei lavoratori dell'impresa. Per la validità della consultazione è necessaria la partecipazione del 50% piu' uno degli aventi diritto al voto.
L'intesa è respinta con il voto espresso dalla maggioranza semplice dei votanti". Sesto punto: "I contratti collettivi aziendali, approvati alle condizioni di cui sopra, che definiscono clausole di tregua sindacale finalizzate a garantire l'esigibilità degli impegni assunti con la contrattazione collettiva, hanno effetto vincolante esclusivamente per tutte le rappresentanze sindacali dei lavoratori ed associazioni sindacali firmatarie del presente accordo interconfederale operanti all'interno dell'azienda e non per i singoli lavoratori".
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Al punto settimo le parti stabiliscono che "i contratti collettivi aziendali possono attivare strumenti di articolazione contrattuale mirati ad assicurare la capacità di aderire alle esigenze degli specifici contesti produttivi. I contratti collettivi aziendali possono pertanto definire, anche in via sperimentale e temporanea, specifiche intese modificative delle regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro nei limiti e con le procedure previste dagli stessi contratti collettivi nazionali di lavoro.
Ove non previste - prosegue il settimo punto - ed in attesa che i rinnovi definiscano la materia nel contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell'azienda, i contratti collettivi aziendali conclusi con le rappresentanze sindacali operanti in azienda d'intesa con le organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del presente accordo interconfederale, al fine di gestire situazioni di crisi o in presenza di investimenti significativi per favorire lo sviluppo economico ed occupazionale dell'impresa, possono definire intese modificative con riferimento agli istituti del contratto collettivo nazionale che disciplinano la prestazione lavorativa, gli orari e l'organizzazione del lavoro. le intese modificative così definite esplicano l'efficacia generale come disciplinata dal presente accordo". All'ottavo e ultimo punto, le parti affermano che con l'accordo "intendono dare ulteriore sostegno allo sviluppo della contrattazione collettiva aziendale per cui confermano la necessità che il Governo decida di incrementare, rendere strutturali, certe e facilmente accessibili tutte le misure volte ad incentivare, in termini di riduzione di tasse e contributi, la contrattazione di secondo livello che collega aumenti di retribuzione al raggiungimento di obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza, efficacia ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività nonchè ai risultati legati all'andamento economico delle imprese, concordati fra le parti in sede aziendale".
Roma, 29 giugno 2011
Ufficio Stampa Uilm