COMUNE DI PULSANO
COMUNE DI PULSANO
Provincia di Taranto
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 22 DEL 06/04/2021
OGGETTO: | APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA |
L’anno duemilaventuno addì sei del mese di Aprile alle ore 16:40, dietro regolare avviso di convocazione, notificato ai consiglieri in carica del Comune, pubblicato all’Albo Pretorio del Comune stesso nei termini di legge, si è riunito in videoconferenza utilizzando la piattaforma Cisco Webex con le modalità consentite dall’art. 73 del D.L. 18/2020, in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale sotto la Presidenza di XXXXXXX XXXXXX e con l’assistenza del Segretario Generale AVV. XXXXX XXXXXXX.
A seguito di appello nominale, effettuato all’inizio della seduta, sono risultati presenti n° 14
consiglieri comunali ed assenti n° 3, in conseguenza il Presidente dichiara aperta la seduta. Alla trattazione del presente argomento risultano presenti:
COGNOME E NOME PRESENTE COGNOME E NOME PRESENTE
XXXXXX XXXXXXXXX | SI | XXXXX XXXXXXXX | XX |
D’XXXXXXX XXXXXXXXXX | SI | XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX | XX |
XXXXXXX XXXXX | SI | XXXXXXXX XXXXX | XX |
XXXXXXXXX XXXXXX | SI | XXXXXX XXXXXX | XX |
XXXXX XXXXXXXXX | SI | DI XXXX XXXXXX | XX |
XXXXX XXXXXXXX | SI | XXXXXXXX XXXXXXXXX | XX |
XXXXXXX XXXXXX | SI | D'XXXXX XXXXXXXX | XX |
BASTA XXXXXXX | SI | XXXXXXXX XXXXX | SI |
TAGLIENTE ROSA | SI |
Presenti n° 17 Assenti n° 0
Il Presidente del Consilgio Comunale
Pone in discussione il punto n. 9 iscritto all’ordine del giorno avente ad oggetto: “Approvazione del Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria”;
Il Sindaco propone la trattazione accorpata dei punti nn. 9 – 10 – 14 e 15 iscritti all’ordine del giorno con successiva votazione separata;
La proposta viene approvata all’unanimità dai n. 17 consiglieri presenti.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso
• che l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;
Rilevato
• che l’art. 1, commi 816-836, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, istituisce, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, il canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all’occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari;
Considerato
• che tale canone è destinato a sostituire la vigente disciplina della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), nonché del canone per l’istallazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e del canone per l’occupazione delle strade;
Richiamato
• l’art. 63, del D.lgs n. 446 del 15 dicembre 1997 e s.m.i., il quale stabilisce testualmente che:
“1. I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, escludere l'applicazione, nel proprio territorio, della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa. Il pagamento del canone puo' essere anche previsto per l'occupazione di aree private soggette a servitu' di pubblico passaggio costituita nei modi di legge. Agli effetti del presente comma si comprendono nelle aree comunali i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”
Preso atto
• che con Decreto Legge 22/03/2021, n. 41 è stato differito il termine per l’approvazione del nuovo bilancio di previsione 2021-2023 al 30/04/2021;
Dato atto
• che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti;
Acquisiti
• sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000,
n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile finanziario;
• il parere dell’organo di revisione espresso con verbale n. 7 del 25.03.2021, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00, così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;
Visto l’allegato verbale della Commissione “Finanze e Tributi” tenutasi il data 24.03.2021;
Ritenuto
• necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge procedere all’approvazione del “Regolamento per l’applicazione del Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria - Canone Unico” al fine di rendere l’applicazione dello stesso in conformità alle realtà economico, sociale ed ambientale, presenti in questo comune;
Sentiti gli interventi succedutisi sull’argomento di cui all’allegato resoconto di seduta facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
Terminata la discussione, il Presidente sottopone, quindi, a votazione generale il presente argomento; Esito della votazione espressa per appello nominale:
• presenti n. 17
• voti favorevoli n. 12
• voti contrari n. 0
• voti astenuti n. 5 ( Xxxxxx, Xx Xxxx, Xxxxxxxx, D’Amato e Xxxxxxxx),
esito accertato e proclamato dal Presidente;
DELIBERA
1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di approvare la narrativa che precede e, per l’effetto:
a) di approvare il Regolamento per l’applicazione del Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Canone Unico), disciplinata dall’art. 1, commi da 816 a 836 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, composto da n° 73 articoli e n° 2 allegati alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
b) di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2021, vista la sua approvazione entro i termini per approvare il bilancio di previsione anno 2021-2023;
c) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
d) di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente anche sulla home page, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato;
e) di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa.
Infine, il Consiglio Comunale, stante la necessità e urgenza di provvedere, con separata votazione come di seguito riportata, espressa per appello nominale:
• presenti n. 17
• voti favorevoli n. 12
• voti contrari n. 0
• voti astenuti n. 5 ( Xxxxxx, Xx Xxxx, Xxxxxxxx, D’Amato e Xxxxxxxx),
esito accertato e proclamato dal Presidente
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - comma 4 del D.Lgs. 267/00.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Responsabile del Settore D'XXXXXX XXXXXX in data 22/03/2021
ha espresso parere FAVOREVOLE
D'XXXXXX XXXXXX
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Responsabile del Settore D'XXXXXX XXXXXX in data 22/03/2021
ha espresso parere FAVOREVOLE
D'XXXXXX XXXXXX
LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO
Il Presidente | Il Segretario Generale |
Xxxx. XXXXXXX XXXXXX | XXX. XXXXX XXXXXXX |
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 677
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione LIBERA XXXXXXXXX
attesta che in data 14/04/2021 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. La Delibera è esecutiva ai sensi ex art. 134, comma 4 del T.U.E.L..
Pulsano, lì 14/04/2021 | Il Firmatario dela pubblicazione |
LIBERA ARCANGELO |
Comune di Pulsano Provincia di Taranto
REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONEDELCANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
(Legge 160/2019 – articolo 1, commi 816-836 e 846-847)
Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. del
Con la disciplina prevista dai commi da 816 a 836 della legge 160/2019, è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, a decorrere dal 2021, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, denominato «canone».
I successivi commi da 837 a 847 della legge 160/2019 disciplinano l’istituzione da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane, a decorrere dal 2021, del canone patrimoniale di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
I due nuovi canoni sostituiscono: la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all’articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. I due nuovi canoni sono comunque comprensivi di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
Lo schema di regolamento appresso proposto è stato redatto sulla base delle disposizioni normative e delle interpretazioni sussistenti alla data del 15/11/2020. Tuttavia, considerata la complessità della materia, le difficoltà interpretative e la probabile evoluzione futura, si richiama l’attenzione sulla possibilità che lo schema di regolamento subisca delle importanti modifiche e/o integrazioni in base alle novità o alle interpretazioni che sopravverranno. Lo schema va quindi esaminato in maniera attenta e va utilizzato come punto di partenza da personalizzare da parte dei singoli enti in base alle singole necessità o specificità.
Questa regola vale sempre ma in particolare per l’istituzione di questa nuova entrata, caratterizzata da una normativa nazionale molto carente, e una conseguente esigenza di disciplina regolamentare molto forte e dettagliata. Si aggiunga poi che la storia e l’organizzazione di ciascun Ente porterà a costruire un regolamento comunale unico, come un vestito fatto su misura, nel quale ciascun Comune tradurrà procedure e scelte nell’enunciato regolamentare in modo aderente al proprio territorio e alle dinamiche registrate nella gestione dei precedenti prelievi.
Infine si segnala come nella stesura del regolamento si è tenuto conto della volontà del legislatore di semplificare il quadro normativo e rendere effettivamente “unico” il prelievo attraverso la previsione di una sola tariffa per entrambe i presupposti.
Le norme prevedono tuttavia diverse modalità di detereminazione del canone. Il comma 824 stabilisce che “per le occupazioni di cui al comma 819, lettera a), il canone è determinato, in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del
territorio comunale o provinciale o della città metropolitana in cui è effettuata l'occupazione”. Il comma 825 stabilisce invece che “per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 819, lettera b), il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi”. È quindi evidente come l’operazione di sintesi dei due prelievi risulti poco agevole atteso anche il principio dell’invarianza di gettito enunciato dal comma 817. Al fine di consentire un raccordo tra l’attuale assetto impositivo e il nuovo prelievo si è quindi previsto l’utilizzo di coefficienti moltiplicatori per l’occupazione e di riduzioni per le esposizioni pubblicitarie (essendo l’unico margine di manovra consentito e non potendo il regolamento incidere sulla modalità di integrazione del presupposto riservata alla legge istitutiva ai sensi dell’art. 23 della Costituzione).
Tale operazione potrebbe essere di difficile applicazione e potrebbe risultare necessario individuare distinte tariffe per l’occupazione di suolo pubblico e per la esposizione pubblicitaria, utilizzando appositi coefficienti di riduzioni..
Indice
TITOLO I – DISPOSIZIONI SISTEMATICHE 9
Articolo 1 9
Ambito e finalità del regolamento 9
Articolo 2 9
Definizioni e disposizioni generali 9
Articolo 4 11
Soggetto obbligato 11
TITOLO II - Procedimento amministrativo per il rilascio delle occupazioni di suolo pubblico 12
Articolo 5 12
Istanze per l’occupazione di suolo pubblico 12
Articolo 6 13
Tipi di occupazione 13
Articolo 7 14
Occupazioni occasionali 14
Art. 8 14
Occupazioni d’urgenza 14
Articolo 9 15
Istanza e rilascio della concessione 15
Articolo 10 17
Titolarità della concessione e subentro 17
Articolo 11 18
Xxxxxxx, proroga e disdetta 18
Articolo 12 19
Modifica, sospensione e revoca d’ufficio 19
Articolo 13 20
Decadenza ed estinzione della concessione 20
Articolo 14 21
Occupazioni abusive 21
TITOLO III - Procedimento amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni pubblicitarie 21
Articolo 15 21
Istanze per i messaggi pubblicitari 21
Articolo 16 23
Tipologie di impianti pubblicitari 23
Articolo 17 24
Istruttoria amministrativa 24
Articolo 18 26
Procedure 26
Articolo 19 26
Titolarità e subentro nelle autorizzazioni 26
Articolo 20 27
Xxxxxxx, proroga e disdetta 27
Articolo 21 28
Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione 28
Articolo 22 28
Decadenza ed estinzione della autorizzazione 28
Articolo 23 28
Rimozione della pubblicità 28
Articolo 24 29
Le esposizioni pubblicitarie abusive 29
Articolo 25 29
Il piano generale degli impianti pubblicitari 29
TITOLO IV - TARIFFE E CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI 30
Articolo 26 30
Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico 30
Articolo 27 31
Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie 31
Articolo 28 31
Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici 31
Articolo 29 32
Determinazione delle tariffe annuali 32
Articolo 32 34
Occupazioni non assoggettate al canone 34
Articolo 33 34
Riduzioni del canone 34
Articolo 34 35
Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità 35
TITOLO V Pubbliche Affissioni 35
Articolo 35 35
Gestione del servizio Pubbliche Affissioni 35
Articolo 36 35
Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni 35
Articolo 37 36
Riduzione del canone Pubbliche Affissioni 36
Articolo 38 36
Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni 36
Articolo 39 37
Modalità per l’espletamento del servizio delle pubbliche affissioni 37
TITOLO VI RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI 37
Art. 40 38
Modalità e termini per il pagamento del canone 38
Articolo 41 38
Accertamenti - Recupero canone 38
Articolo 42 39
Sanzioni e indennità 39
Articolo 43 40
Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico 40
Articolo 44 40
Articolo 45 41
Riscossione coattiva 41
TITOLO VII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE 41
Articolo 46 41
Passi carrabili e accessi a raso 41
Articolo 47 42
Occupazione con impianti di distribuzione carburante 42
Articolo 48 42
Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici 42
Articolo 49 43
Occupazioni con griglie intercapedini 43
Articolo 50 43
Occupazioni dello spettacolo viaggiante 43
Articolo 51 43
Occupazioni a sviluppo progressivo 43
Articolo 52 44
Pubblici Esercizi 44
Articolo 53 44
Attività Edile 44
Articolo 54 44
Occupazione cassonetti gestione "Porta a porta” 44
Articolo 55 44
Attività di propaganda elettorale 45
Articolo 56 45
Aree di Rispetto e Riserve di parcheggio per attività commerciali e di servizio 45
Articolo 57 46
Occupazione con elementi di arredo 46
Articolo 58 46
Esposizione merci fuori negozio 46
Art. 59 46
Occupazioni con tende e di soprassuolo in genere 46
Articolo 60 46
Occupazioni per traslochi 46
Articolo 61 47
Serbatoi 47
TITOLO VIII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE 47
Articolo 62 47
Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari - “camion vela” 47
Articolo 63 48
Pubblicità realizzata su carrelli supermercati 48
Articolo 64 48
Frecce direzionali – Pre-insegne 48
Articolo 65 48
Locandine 48
Articolo 66 48
Striscioni e gonfaloni 48
Articolo 67 48
Dichiarazioni per particolari fattispecie 48
Articolo 68 49
Regime transitorio 49
Articolo 69 50
Disposizioni finali 50
Articolo 70 50
Comunicazioni istituzionali 50
Articolo 71 50
Comunicazioni prive di rilevanza economica 50
Articolo 72 50
Determinazione del canone per le affissioni garantite 50
Articolo 73 51
Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni 51
Articolo 74 51
Modalità per l’espletamento del servizio delle pubbliche affissioni 51
TITOLO I – DISPOSIZIONI SISTEMATICHE
Articolo 1
Ambito e finalità del regolamento
1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, D.Lgs. 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardantil’istituzione e l’applicazione nel Comune di Pulsano del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria così come disciplinato dai commi da 816 a 836 dell’articolo 1 della legge 160/2019 di seguito “il canone” e dalle successive modificazioni ed integrazioni (nel seguito del regolamento per brevità si farà riferimento ai soli commi)
2. Ai sensi del comma 816 il canone sostituisce i seguenti prelievi: la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l’imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), il canone di cui all’articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada (CANONE NON RICOGNITORIO), di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune.
Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
3. Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti contenuti nei Regolamenti settoriali relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per l’occupazione di spazi e aree pubbliche. Sono altresì fatte salve le Convenzioni stipulate in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche, ad eccezione di quanto previsto in materia di riscossione del presente canone.
Articolo 2
Definizioni e disposizioni generali
1. Ai fini del presente regolamento si definisce:
a) occupazione: come definita al successivo articolo 3, comma 1, lett. a), l’occupazione di spazi appartenenti al patrimonio indisponibile degli enti locali, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù di passaggio1, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti, zone acquee adibite all’ormeggio di natanti in rive e canali;
b) concessione o autorizzazione: atto amministrativo che comporti per la collettività il ridotto godimento dell’area o spazio occupato dal richiedente;
c) canone: il canone dovuto dall’occupante senza titolo o dal richiedente la concessione o l’autorizzazione di cui alla lettera b);
d) tariffa: rappresenta la base fondamentale per la determinazione quantitativa del canone sub c).
Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all’interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell’articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
1 Se l’ente ritiene di specificare ad esempio è possibile aggiungere: “la limitazione, imposta al proprietario, del godimento del bene a favore di altri, in tal caso il passaggio di altri sull’area privata”
2. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occuparein qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione o autorizzazione comunalee nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti. È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale.
3. Per le occupazioni occasionali di cui all’art. 7, in luogo del formale atto di concessione trova applicazione la specifica procedura prevista in detto articolo.
4. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione o autorizzazione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti, ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Urbana. Allo scadere della concessione o autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l’integrale ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno.
5. Ogni richiesta di concessione o di autorizzazione deve essere corredata della necessaria documentazione anche planimetrica. La concessione del suolo e l’autorizzazione ad esporre messaggi pubblicitari, è sottoposta all'esame dei competenti Servizi. In particolare dovranno essere valutati gli aspetti urbanistico-edilizi, di decoro della città, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in materia ambientale, commerciale e turistica. Particolare attenzione, anche attraverso specifiche regolamentazioni d'area e progetti integrati d'ambito, dovrà essere posta per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie che riguardano aree di pregio ambientale, storico e architettonico (piazze storiche, spazi aulici, complessi monumentali, parchi, ecc.).
6. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione o dell’esposizione pubblicitaria lo rendano necessario, il Servizio comunale competente al rilascio della concessione o dell’autorizzazione può imporre al titolare del provvedimento stesso ulteriori e specifiche prescrizioni.
7. Per le occupazioni con opere oggetto di permesso edilizio si rinvia, per quanto non esplicitamente previsto dalla disciplina del presente Regolamento, alla normativa urbanistico-edilizia vigente.
8. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso.
9. Salvo che sia diversamente previsto dal presente regolamento, o da altri regolamenti comunali vigenti, la domanda per la concessione di suolo pubblico e la domanda per autorizzazione di esposizione pubblicitaria, a pena di improcedibilità, deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione.
10. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o concessa l’autorizzazione di esposizione pubblicitaria.
11. A tutti gli effetti di legge la custodia dell’area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione è trasferita al concessionario.
12. Il rilascio dell’atto di concessione o di autorizzazione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.
Articolo 3 Presupposto del canone
1. Il canone è dovuto per:
a) l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Il canone si intende dovuto anche per l’occupazione di spazi ed aree private soggette a diritti demaniali quali, ad esempio, le strade vicinali soggette a diritto di pubblico passaggio;
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso xxxxxxx.Xx considerano rilevanti ai fini dell'imposizione: i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi nell’imposizione i messaggi diffusi: allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura; i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.
Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l’interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.
Fermo restante il disposto del comma 818, il canone per l’autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle province per le stesse abbiano istituito il canone di cui alla lettera a) del comma 819.
2. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del D.Lgs. 30 aprile 1992
n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della strada), ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.
Articolo 4 Soggetto obbligato
1. Ai sensi del comma 823 dell’articolo 1 della l. 160/2019 il canone è dovuto dal titolare dell’autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l’occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, di cui all’art. 24, risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall’art. 1292 del Codice Civile.
4 L’amministratore di condominio può procedere ai sensi dell’art.1180 al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all’amministratore ai sensi dell’articolo 1131 del codice civile.
5. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.
6. 6. In caso di occupazione del suolo pubblico per attività commerciale, il cui esercizio sia subordinato al rilascio di apposita licenza da parte del Comune, il relativo canone può essere assolto, da parte del titolare della medesima. In caso direiterata morosità degli affittuari, e comunque prima di attivare la procedura dicui all’art. 12, il Comune deve informare il licenziatario titolare con indicazionedei canoni dovuti e le relative modalità di versamento.
TITOLO II - Procedimento amministrativo per il rilascio delle occupazioni di suolo pubblico
Articolo 5
Istanze per l’occupazione di suolo pubblico
1. L’occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree deve presentare apposita istanza secondo la modulistica e le indicazioni definite dagli uffici competenti, in ragione della tipologia di occupazione.
Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al
D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare occupazioni di suolo pubblico sono tenuti a presentare domanda da inviarsi, di norma per via telematica, tramite il portale del Comune, salvo i casi per i quali è ammessa la consegna della richiesta al protocollo dell’ente.
Rispetto alla data di inizio dell’occupazione la domanda va presentata in tempo utile a consentire la conclusione del procedimento, nel rispetto dei termini stabiliti ed approvati dai Regolamenti vigenti per i singoli Servizi.
2. La domanda deve essere presentata in bollo, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge, e deve contenere, pena la sua improcedibilità, gli estremi di identificazione del soggetto richiedente, del legale rappresentante in caso di impresa o altro ente, le caratteristiche dell’occupazione che si intende realizzare, l’ubicazione e la determinazione della superficie di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare, la relativa misura di superficie o estensione lineare, la destinazione d’uso e deve essere sottoscritta dal soggetto istante o da chi lo rappresenta e sia munito dei poteri di firma.
3 In caso di modifica dell’occupazione in essere effettuata sulla base di titolo rilasciato dall’ente, la procedura da seguire è quella descritta dai commi 1 e 2 del presente articolo. In caso di rinnovo o
proroga delle occupazioni esistenti è ammessa la dichiarazione di conformità ai contenuti dell’occupazione già rilasciata.
4. La domanda deve essere corredata dai documenti necessari eventualmente previsti per la particolare tipologia di occupazione. La domanda deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata e da ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal competente ufficio (disegno illustrante l’eventuale progetto da realizzare; particolari esecutivi e sezioni dei manufatti; fotografie dell’area richiesta, atte ad individuare il contesto ambientale circostante; elementi di identificazione di eventuali autorizzazioni di cui sia già in possesso, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività soggetta ad autorizzazione).
Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall’art. 46 del DPR 445/2000 “Testo Unico sulla documentazione amministrativa”.
La comunicazione inviata dall’Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 20 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta. Se è necessario sostenere spese per sopralluoghi e altri atti istruttori, il responsabile del procedimento richiede al soggetto che ha presentato la domanda un impegno sottoscritto a sostenerne l’onere, indicando i motivi di tali esigenze.
L’avviso inviato dall’Ufficio che comunica una causa di impedimento oggettivo all’accoglimento della richiesta, vale quale provvedimento finale di xxxxxxx e archiviazione, decorso il termine previsto nella richiesta per l’inizio dell’occupazione, senza che nulla sia pervenuto in merito da parte dell’istante.
5. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'occupazione e per ottenere la proroga di occupazioni preesistenti.
6. Anche se l'occupazione rientra tra le fattispecie esenti dal pagamento del canone, l’utilizzatore deve richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione.
7. Per le occupazioni temporanee che presuppongano una manomissione dell'area utilizzata, si applica la disciplina del vigente Regolamento in materia di manomissione e ripristino del suolo pubblico.
8. Le occupazioni occasionali sono soggette alla procedura prevista al successivo articolo 6.
9. L’Ente, con atto di organizzazione interna, determina quali uffici comunali sono competenti ad emettere gli atti amministrativi di concessione o di autorizzazione nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti degli utenti e per realizzare una gestione del canone improntato alla massima efficienza ed efficacia.
10. La copia del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell’ufficio competente al rilascio, all’eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.
Articolo 6
Tipi di occupazione
1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:
a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l’intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all’uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e possono essere giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità.
2. Le concessioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni, salve le eccezioni previste con specifica disposizione regolamentare.
3. La concessione per l'occupazione suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è pertanto fatta salva la possibilità per l’Amministrazione Comunale di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.
Articolo 7 Occupazioni occasionali
1. Si intendono occupazioni occasionali:
a) le occupazioni di non più di 10 mq effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;
b) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;
c) le occupazioni di durata non superiore a 6 ore con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture;
d) le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 4 ore;
e) l’esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 4 ore.
2. Per le occupazioni occasionali la concessione si intende accordata a seguito di apposita comunicazione scritta consegnata o altrimenti fatta pervenire, almeno tre giorni prima dell’occupazione, all’Ufficio comunale competente che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni.
Art. 8 Occupazioni d’urgenza
1 Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione è
consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione.
2 L'occupante ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione all'ufficio comunale competente e deve presentare la domanda di concessione in sanatoria, entro il settimo giorno lavorativo seguente all'inizio dell'occupazione. La quietanza di pagamento del canone deve essere esibita al momento del rilascio dell'autorizzazione e, solo in casi eccezionali, il giorno successivo. L'eventuale proroga fino ad un massimo di ulteriori 3 giorni deve essere concessa con le stesse modalità e alle stesse condizioni.
3. Per le occupazioni per lavori di piccola manutenzione edilizia, traslochi e altri interventi effettuati da Ditte di Settore iscritte in apposito Albo, di durata non superiore a sei giorni consecutivi, a fronte di presentazione di idonea garanzia secondo le vigenti norme in materia di sicurezza, si può derogare dal termine ordinario di presentazione delle domande, inoltrandole 5 (cinque) giorni non festivi prima del giorno di occupazione, previo pagamento di un canone di occupazione maggiorato del 50%. L'adesione alla speciale procedura deve essere comunicata per iscritto all'Ufficio occupazione suolo pubblico su apposito modulo oppure tramite procedura online.
4. Nell'ipotesi di accertamento negativo delle ragioni di cui ai commi precedenti, l'occupazione si considera abusiva.
Articolo 9
Istanza e rilascio della concessione
1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione riceve l'istanza o la comunicazione di occupazione di suolo pubblico. Il Responsabile del relativo procedimento avvia la procedura istruttoria.
Salvo quanto disposto da leggi specifiche in materia, l’ufficio competente provvede entro i termini stabiliti ed approvati dai Regolamenti vigenti per i singoli servizi. In caso di mancata previsione regolamentare il termine è stabilito ai sensi della L. 241/90 in giorni trenta. Qualora l’ufficio abbia rappresentato esigenze istruttorie il termine è interrotto ai sensi dell’art. 16 L. 241/90.
2 Qualora durante l’istruttoria della domanda il richiedente non sia più interessato ad ottenere il provvedimento di concessione o autorizzazione, deve comunicarlo entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, al fine di interrompere lo stesso e consentire l’attività di accertamento da parte dei competenti uffici. Qualora la comunicazione di cui al periodo precedente non pervenga entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, è dovuta un’indennità pari al 15 % del canone che si sarebbe dovuto versare a seguito del rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione.
3 L'ufficio acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione o di altri enti pubblici. In caso di più domande aventi ad oggetto l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituiscono condizione di priorità, oltre alla data di presentazione della domanda, la maggior rispondenza all’interesse pubblico o il minor sacrificio imposto alla collettività.
4. Il responsabile del procedimento verificata la completezza e la regolarità della domanda provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Locale per l’eventuale nullaosta relativamente alla viabilità e agli altri uffici dell’amministrazione o altri enti competenti ove, per la particolarità dell’occupazione, si renda necessaria l’acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e
comunicati al responsabile del procedimento entro il termine massino di dieci giorni dalla data della relativa richiesta.
5. Il responsabile del procedimento, entro il rilascio della concessione o autorizzazione, richiede il versamento di un deposito cauzionale o di una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a prima richiesta, nei seguenti casi:
a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
b) dall’occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;
c) particolari motivi e circostanze lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione.
L'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito dal settore competente su proposta del Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori, alla possibile compromissione e ai costi per la riduzione in pristino stato del luogo, e al danno derivante dall’eventuale inadempimento delleobbligazioni contrattuali del concessionario. Lo svincolo del deposito cauzionale e/o l’estinzione della garanzia fideiussoria sono subordinati alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi.
Si prescinde dalla richiesta del deposito cauzionale, previa verifica con gli uffici competenti, quando l’occupazione è connessa ad un evento o rientra in un palinsesto di eventi, per il quale questi ultimi uffici abbiano già richiesto al soggetto organizzatore fidejussioni e/o polizze assicurative a copertura dei dannitutti derivanti dalla realizzazione dell’evento che comprendano anche la tipologia del danno derivante dalla manomissione.
6. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente -anche tramite l'eventuale competente Concessionario -con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà il mancato perfezionamento della pratica e la sua archiviazione nonché l’addebito delle somme previste dal precedente comma 2.
7. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l’occupazione. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate.
8. Le concessioni sono inviate telematicamente o ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica, dopo l’avvenuto pagamento del canone, quando dovuto.
9. Il provvedimento di concessione rappresenta il titolo in base al quale il richiedente può dare inizio dell'occupazione, salvo quanto previsto all’articolo 8 in caso di occupazioni di urgenza. L’occupazione è efficace alle condizioni previste nel titolo e consentita, dalla data indicata nel provvedimento ovvero dal momento dell’acquisizione da parte del richiedente, se successiva, fermo restando il pagamento dell’importo calcolato sulla base dell’istanza.
10. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.
11. Il verbale di consegna alla ditta esecutrice dei lavori relativi ad un’opera pubblica di competenza comunale debitamente approvata, sostituisce la concessione prevista dal presente Regolamento e l’autorizzazione di cui agli articoli 21 e 27 del Codice della Strada ove riporti precisa e formale indicazione del suolo pubblico oggetto di occupazione e delle relative prescrizioni.
12. Il Direttore dei Lavori eseguiti in economia diretta dal Comune nonché ogni Responsabile di Servizi comunali che abbia necessità di occupare suolo pubblico per compiti istituzionali dovrà comunque darne preventiva comunicazione al competente Ufficio comunale che potrà esprimere il proprio parere in merito curando il coordinamento con altri eventuali Servizi. Resta comunque necessaria l’ordinanza del Sindaco in caso di modifica della viabilità veicolare.
Articolo 10
Titolarità della concessione e subentro
1. Il provvedimento di concessione all’occupazione permanente o temporanea del suolo, sottosuolo o dello spazio pubblico non può essere oggetto di cessione ad altri. Il titolare risponde in proprio di tutti i danni derivanti al Comune e ai terzi dall’utilizzo della concessione o autorizzazione. Il titolare, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, ha l'obbligo di:
a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, comprese quelle per l’eventuale custodia materiali e smaltimento dei rifiuti;
b) custodire il permesso comprovante la legittimità dell’occupazione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il concessionario deve darne immediata comunicazione all’Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell’interessato;
c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell’occupazione;
d) versare il canone alle scadenze previste;
e) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione.
f) di provvedere al ripristino della situazione originaria a proprie spese; in mancanza provvede il Comune con addebito delle spese, eventualmente utilizzando il deposito cauzionale o la garanzia di cui all’art. 8, comma 4;
g) di rispettare, nell’esecuzione di eventuali lavori connessi all’occupazione concessa, il concessionario deve osservare anche le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti.
h) Custodire con diligenza, rispondendone a tutti gli effetti di legge, l’immobile e relative annesse strutture, accessioni e pertinenze oggetto di concessione o autorizzazione rispondendone a tutti gli effetti di legge;
i) Rispettare i diritti di terzi vantati sui o nei confronti dei beni oggetto di concessione o autorizzazione.
2. Nell’ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto vendita e/o affitto di ramo d’azienda) l’attività in relazione alla quale è stata concessa l’autorizzazione all’occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per il subentro nella concessione a proprio nome inviando all’amministrazione apposita comunicazione con l’indicazione degli elementi propri dell’istanza e gli estremi della concessione in questione. Lo stesso iter procedurale vale in caso di cessione a terzi di immobili con passi o accessi carrabili.
3. Il rilascio del provvedimento di subentro nella concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all’occupazione oggetto di cessione. Tale condizione dovrà
essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento. La procedura di subentro nel provvedimento di concessione a favore dell’acquirente non potrà perfezionarsi finché il debito non sia stato assolto, anche dal subentrante.
4 Per le occupazioni di carattere permanente o ricorrente, il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento, da parte del subentrante, del canone per l’anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione. Per le occupazioni temporanee il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento del canone a partire dalla data di richiesta del subingresso, qualora il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l’intero periodo in corso, e delle eventuali morosità riscontrate
5. Il subentro nella concessione non dà luogo a rimborso di canoni versati ed il subentrante è comunque responsabile del pagamento di ogni onere pregresso dovuto, a qualsiasi tiolo, in ragione della concessione.
6. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2 l’occupazione è considerata abusiva, a tutti gli effetti ed ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a), art. 4, comma 1, ed art. 24 del presente regolamento.
6. Tutti gli obblighi disposti nel presente articolo a carico del titolare della concessione o del subentrante devono essere espressamente riportati e sottoscritti per accettazione nell’atto di concessione o di autorizzazione, nell’ambito della quale deve anche essere espressamente riportato il trasferimento della custodia dei beni a carico del concessionario.
7. In caso di mancato o parziale utilizzo dell'area da parte del concessionario occorre prendere in esame le seguenti ipotesi:
a) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area non dipende dal concessionario, questi ha diritto al rimborso del rateo del canone versato anticipatamente relativo al periodo non usufruito, senza altro onere o indennità a carico del Comune.
b) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area deriva da rinuncia unilaterale scritta del concessionario e sussista la documentazione che l'occupazione è effettivamente cessata:
1) la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato ove sia presentata prima della data da cui decorre il diritto di occupazione. Non sono rimborsabili le spese sostenute dal Concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo;
2) per le concessioni temporanee: verrà concesso il rimborso relativamente al periodo successivo alla data di comunicazione della rinuncia, purché la stessa sia presentata entro il termine di scadenza della concessione.
Articolo 11 Rinnovo, proroga e disdetta
1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione ad occupare spazio pubblico come rilasciato ai sensi dell’articolo 7, comma 5 è rinnovabile alla scadenza, previo inoltro di motivata istanza al competenteSettore.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all’Amministrazione con le stesse modalità previste dall’art. 5 del regolamento almeno un mese prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e di dieci giorni, se trattasi di occupazioni temporanee. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare.
Il periodo di rinnovo è sommato al periodo precedente, ai fini dell’applicazione dell’apposito coefficiente moltiplicatore all’intera durata dell’occupazione.
3. La proroga non è ammessa, salvo casi particolari relativi a occupazioni edilizie, caso di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico. Generalmente la proroga non può superare giorni 3.
4.L’istanza di proroga deve essere presentata prima del termine dell’occupazione. Il periodo di proroga è sommato al periodo precedente, ai fini dell’applicazione dell’apposito coefficiente moltiplicatore, all’intera durata dell’occupazione.
5. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza della concessione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze di occupazione.
6. La disdetta libera dal pagamento del canone per l’occupazione relativamente al periodo seguente a quella in corso al momento della comunicazione di disdetta.
7. In caso di rinuncia volontaria all’occupazione permanente di spazio pubblico, il canone cessa di essere dovuto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo alla cessazione dell’occupazione. La relativa comunicazione di cessazione deve essere presentata entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
8. In caso di occupazione temporanea, la rinuncia volontaria ad una parte dello spazio pubblico o del periodo di tempo originariamente autorizzato o concesso non esclude l’obbligo del versamento del canone per l’intera superficie o l’intero periodo di tempo, salva la prova che la minor superficie o durata dell’occupazione dipende da causa di forza maggiore.
Articolo 12
Modifica, sospensione e revoca d’ufficio
1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l’autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge.
2. Nel caso di sospensione temporanea il concessionario ha diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di durata della sospensione.
3. Nel caso di revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico il concessionario ha diritto alla restituzione del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione, in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di mancata occupazione, senza interessi.
4. I provvedimenti di cui al primo comma sono comunicati tramite pec, raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.
5. L’avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con
l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
6. L’atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione dell’occupazione ed il canone liquidato è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.
Articolo 13
Decadenza ed estinzione della concessione
1. Sono cause di decadenza dalla concessione:
a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell’atto di concessione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
b) l’uso improprio del suolo pubblico;
c) l’occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall'atto di concessione;
d) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell’ufficio competente;
e) la mancata occupazione, senza giustificato motivo, entro 30 (trenta) giorni, per le concessioni permanenti, e 15 (quindici) giorni, per le concessioni temporanee. Il termine decorre dalla data iniziale dell’occupazione, fissata nell’atto di concessione.
2. Nei casi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento invia al Responsabile dell’ufficio competente una relazione particolareggiata corredata dei documenti necessari, in cui indicherà i fatti a carico del concessionario allegando le copie dei verbali di accertamento delle violazioni. Se il Responsabile dell’ufficio competente riconosce la necessità di un provvedimento di decadenza, comunica le contestazioni al concessionario, prefiggendogli un termine non minore di dieci e non superiore a venti giorni per presentare idonee giustificazioni. Scaduto il termine senza che il concessionario abbia risposto, il Responsabile dell’ufficio competente ordina al concessionario l'adeguamento in termine perentorio. Il mancato adeguamento all’ordine nel termine prescritto oppure la terza contestazione di una delle violazioni di cui al comma 1, comportano automaticamente la decadenza dalla concessione dell’occupazione di suolo pubblico. La dichiarazione di decadenza è notificata all’interessato con l’indicazione dell’Autorità competente al ricorso e del termine di relativa presentazione.
Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.
3. Sono cause di estinzione della concessione:
a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l’estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell’attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto.
c) il trasferimento a terzi dell’immobile per il quale è stata rilasciata concessione per accesso o passo carrabile.
4. La concessione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.
Articolo 14 Occupazioni abusive
1. Sono abusive le occupazioni:
a) realizzate senza la concessione comunale o con destinazione d’uso diversa da quella prevista in concessione;
b) occasionali come definite dal presente regolamento per le quali non è stata inviata la prescritta comunicazione o attuate contro divieti delle autorità pubbliche;
c) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
d) protratte oltre il termine stabilito nell’atto di concessione o in successivi atti di proroga debitamente autorizzata;
e) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l’estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;
f) effettuate da persona diversa dal concessionario salvo i casi di subingresso previsti dal presente regolamento
2. Per la rimozione delle occupazioni abusive, il responsabile del procedimento, anche in virtù dei poteri conferiti all'Autorità amministrativa dall'articolo 823, comma 2, del codice civile, notifica con immediatezza al trasgressore l'ordine di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni; decorso inutilmente tale termine, ovvero in caso di necessità e urgenza, il ripristino dell'area occupata sarà effettuato d'ufficio. Le spese di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno contribuito a realizzare l'occupazione abusiva.
3. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. Come disposto dall'art. 3, comma 16, della Legge n. 94/2009, fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il Sindaco può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.
5. In caso di recidiva per occupazione abusiva o violazione del presente Regolamento connessa all’esercizio di un’attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l’ufficio che ha rilevato la violazione ne dà comunicazione all’organo che ha rilasciato l’autorizzazione per l’esercizio delle attività affinché disponga, previa diffida, la sospensione dell’attività per tre giorni, in virtù di quanto previsto dall'articolo 6 della legge 25 marzo 1997, n. 77.
TITOLO III - Procedimento amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni pubblicitarie
Articolo 15
Istanze per i messaggi pubblicitari
1. L’installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari che integrano il presupposto descritto nel presente regolamento sono soggette ad apposita autorizzazione rilasciata dal Comune. Chiunque intende intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare, insegne, targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo, deve presentare preventiva domanda nel rispetto della disciplina dell’imposta di bollo al Comune, al fine di ottenere la relativa autorizzazione. La modulistica è disponibile presso il competente Settore dell’amministrazione Comunale e sul sito Internet dell’Ente.
2 Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al
D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare la diffusione di messaggi pubblicitari sono tenuti a presentare domanda da inviarsi, di norma per via telematica, tramite il portale del Comune, salvo i casi per i quali è ammessa la consegna della richiesta al protocollo dell’ente
3 La domanda di autorizzazione deve essere presentata dai soggetti direttamente interessati o da operatori pubblicitari regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A..
2. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade é soggetto alle disposizioni stabilite dall’art. 23 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e dall’art. 53 del relativo regolamento di attuazione (art. 53 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).
3. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve altresì essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente.
4. La domanda deve essere redatta in bollo e deve contenere:
a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell’impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
c) l’ubicazione e la determinazione della superficie del mezzo pubblicitario che si richiede di esporre;
d) la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle esposizioni pubblicitarie oggetto della richiesta.
e) il tipo di attività che si intende svolgere con la esposizione del mezzo pubblicitario, nonché la descrizione dell’impianto che si intende esporre.
0.Xx domanda deve essere corredata dai documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di esposizione pubblicitaria. Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall’art. 46 del DPR 445/2000 “Testo Unico sulla documentazione amministrativa”. La comunicazione inviata dall’Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 10 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta.
6. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'esposizione e per ottenere il rinnovo di mezzi pubblicitari preesistenti.
7. Anche se l’esposizione è esente dal pagamento del canone, il richiedente deve ottenere il titolo per l’esposizione.
Articolo 16
Tipologie di impianti pubblicitari
1. I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente regolamento, sono definiti in base alle seguenti suddivisioni e tipologie:
Insegna di esercizio:
contengono il nome dell’esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell’esercizio o la sua attività permanente, l’indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano e sono rappresentate da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell’attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta, può essere monofacciale o bifacciale. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall’articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).
Rientrano nella categoria delle insegne d’esercizio, i mezzi pubblicitari aventi natura stabile e tra questi i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli stemmi o loghi
Insegna pubblicitaria:
scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d’esercizio.
Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate.
Pubblicità su veicoli e natanti:
pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all’esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato.
Pubblicità con veicoli d’impresa:
pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell’impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.
Pubblicità varia:
per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riproducenti messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici,
distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi.
Impianti pubblicitari:
per impianti pubblicitari s’intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l’esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l’indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.
Impianto pubblicitario di servizio:
manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell’ambito dell’arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapedonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.
Impianto di pubblicità o propaganda:
qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.
Preinsegna:
scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un’idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dall’articolo 48, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).
2. Tale elencazione deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l’evoluzione continua delle forme pubblicitarie.
Articolo 17 Istruttoria amministrativa
1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di autorizzazione riceve l'istanza o la comunicazione di esposizione pubblicitaria e avvia il relativo procedimento istruttorio
2. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Locale per l’eventuale nullaosta relativamente alla viabilità e agli altri uffici amministrativi dell’amministrazione o altri enti competenti ove, per la particolarità dell’esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l’acquisizione di specifici pareri. Detti pareri
devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di dieci (altro) giorni dalla data della relativa richiesta.
3. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà l'archiviazione della pratica. L’autorizzazione comunale all’esposizione pubblicitaria è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall’acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.
4. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza. Il termine è sospeso ogni volta che occorra procedere all’acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione. Il diniego deve essere espresso e motivato.
5. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere all'emanazione del provvedimento autorizzatorio. Nel caso di comunicazione, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento autorizza l’esposizione pubblicitaria.
6. Qualora la dimostrazione dell'avvenuto pagamento non pervenga all'ufficio entro il termine indicato nella richiesta di pagamento o, ove mancante, entro il giorno antecedente quello di inizio occupazione, la domanda di esposizione pubblicitaria viene archiviata e l'eventuale esposizione accertata è considerata a tutti gli effetti abusiva.
7. Le autorizzazioni sono consegnate telematicamente ovvero ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica. Esse sono efficaci dalla data riportata sulle stesse.
8. L'autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto, il cui possesso è necessario per poter effettuare la pubblicità. La autorizzazione è valida per il periodo in essa indicato decorrente dalla data riportata sulla stessa. Su richiesta degli addetti alla vigilanza l'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.
9. Il ritiro dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuto rilascio.
10. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee:
a) Sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale.
b) Sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare.
11. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.
12. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l’esposizione
pubblicitaria. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda puntualmente al versamento delle rate concordate
13. La copia digitale del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell’ufficio competente al rilascio, all’eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.
Articolo 18 Procedure
1. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Municipale per l’eventuale nullaosta relativamente alla viabilità e agli altri uffici competenti dell’amministrazione ove, per la particolarità dell’esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l’acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di quindici giorni dalla data della relativa richiesta.
2. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza. Il termine è sospeso ogni volta che occorra procedere all’acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione.
3. Il diniego deve essere espresso e motivato.
Articolo 19
Titolarità e subentro nelle autorizzazioni
1. Il provvedimento di autorizzazione all’esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno anche l’occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi.
2. Il soggetto titolare della autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell’atto di autorizzazione. È responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare ha l’obbligo di:
a) provvedere alla installazione dei mezzi pubblicitari entro 60 giorni dalla data del rilascio della relativa autorizzazione, in conformità di quanto previsto dal presente regolamento;
b) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
c) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l’eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
d) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
e) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
f) provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune;
g) custodire il permesso comprovante la legittimità dell’esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all’Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell’interessato;
h) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell’esposizione pubblicitaria;
i) versare il canone alle scadenze previste.
2. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato di cui all’art. 23 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/4 /92 deve essere applicata e/o incisa la targhetta prescritta dall'art. 55 del DPR n. 495/1992.
3. Nell’ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto) l’attività in relazione alla quale è stata concessa l’esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per la voltura della autorizzazione a proprio nome inviando all’amministrazione apposita comunicazione con l’indicazione degli elementi di cui all’art 13 comma 4 e gli estremi della autorizzazione in questione.
4. Il rilascio del provvedimento di voltura della autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all’esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento.
5. La voltura della autorizzazione non dà luogo a rimborso.
6. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2 l’esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.
7. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.
Articolo20 Rinnovo, proroga e disdetta
1. Le autorizzazioni hanno validità triennale dalla data di rilascio e sono rinnovabili previa presentazione di nuova domanda. Per le insegne d'esercizio il rinnovo dell'autorizzazione sarà automatico e tacito alla scadenza purché non intervengano variazioni della titolarità. Per tutti gli altri casi il rinnovo dell'autorizzazione verrà rilasciato unicamente per gli impianti conformi alle prescrizioni del Piano Generale degli Impianti vigente.
2. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.
4. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza dell’atto di autorizzazione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze.
5. La disdetta libera dal pagamento del canone relativamente al periodo seguente a quella in corso al momento della comunicazione di disdetta.
Articolo 21
Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione
1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l’autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge. L’atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione del mezzo.
2. La modifica d’ufficio e la sospensione sono comunicate tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.
3. L’avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
4. Il canone è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.
Articolo 22
Decadenza ed estinzione della autorizzazione
1. Sono cause di decadenza dall’autorizzazione:
a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell’atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
b) l’uso improprio del mezzo pubblicitario;
d) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell’ufficio competente;
e) il mancato ritiro dell’autorizzazione, senza giustificato motivo, entro 15 giorni ovvero il mancato avvio della forma di pubblicità richiesta.
2. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.
3. Sono cause di estinzione della concessione:
a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l’estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell’attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.
4. L’autorizzazione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.
Articolo 23 Rimozione della pubblicità
1. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nonché il ripristino delle condizioni
preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.
2. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata dall'ente, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari alla quota del canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.
Articolo 24
Le esposizioni pubblicitarie abusive
1.Gli enti procedono alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all’immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato l’esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
Articolo 25
Il piano generale degli impianti pubblicitari
0.Xx collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente e nel rispetto dei limiti imposti dal vigente Codice della Strada (articolo 23 D.Lgs. 285/1992 - articoli dal 47 al 59 del D.P.R. 495/1992 - D.P.R. 610/1996).
2.I criteri per la stesura di un piano generale sono i seguenti:
a)Gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione/armonizzazione perseguita dall'Amministrazione, nella principale opera di salvaguardia dello stesso.
b)il piano dovrà tener conto, e quindi rispettare, l'attuale contesto urbanistico, con le proprie esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico.
c)Il piano dovrà considerare inoltre le esigenze obiettive dello sviluppo, per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio-culturale
d)La stesura del piano dovrà altresì rispettare ed armonizzarsi alle norme del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, X.Xxx. 10 settembre 1993 n. 360) al regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), al regolamento di polizia municipale e traffico.
(Facoltativo)
e) Il piano dovrà prevedere un numero minimo di n. 10 impianti che il Comune mette a disposizione per garantire l’affissione di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica.
TITOLO IV - TARIFFEE CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI
Articolo 26
Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico
1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:
a) durata dell’occupazione;
b) superfice oggetto di occupazione, espressa in metri quadratio lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
c) tipologia;
d) finalità;
e) zona occupata, in ordine di importanza che determina il valore economico dell’area in relazione all’attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell’area stessa all’uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell’occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall’occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.
0.Xx superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell’edificio o del terreno al quale si dà l’accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.
4. Non sono soggette al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
5. L’arrotondamento è unico, all’interno della medesima area di riferimento, per le superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, a mezzo mq: ne consegue che occorre sommare dette superfici e poi arrotondare unicamente la loro somma.Viceversa le superfici superiori al mezzo mq (e quindi autonomamente imponibili) devono essere arrotondate singolarmente.
6. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.
Articolo 27
Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie
1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.
2. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.
3. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
4. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.
5. Per la pubblicità effettuata all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
6. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.
7. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
8 Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.
9. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.
Articolo 28
Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici
1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine basata su 2 categorie tariffarie approvate con delibera di Giunta Municipale.
Articolo 29 Determinazione delle tariffe annuali
1. Le tariffe sono determinate in relazione al valore economico della disponibilità dell'area e alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata. Per la diffusione di messaggi pubblicitari anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione;
2. La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata al comma 826 della Legge 160/2019, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari secondo la classificazione deliberata dalla Giunta Comunale.
3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell’impatto ambientale e sull’arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
4. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,1 o non superiori a5, nonché le fattispecie di occupazione ed esposizione pubblicitaria che danno luogo alla relativa applicazione sono deliberati dalla Giunta Comunale.
5. Nel caso in cui l’occupazione o l’esposizione pubblicitaria ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell’applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
6. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.
Articolo 30 Determinazione delle tariffe giornaliere
1. Le tariffe sono determinate in relazione alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata l'area, al valore economico della disponibilità dell'area stessa nonché del sacrificio imposto alla collettività. Per la diffusione di messaggi pubblicitari anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione.
2. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 827 della Legge 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari:secondo la classificazione deliberata dalla Giunta Comunale.
3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla
collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell’impatto ambientale e sull’arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
4. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,1 o superiori a 3, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono deliberati dalla Giunta Comunale.
5. Nel caso in cui l’occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell’applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
6. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.
Articolo 31 Determinazione del canone
1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l’occupazione o l’esposizione pubblicitaria;la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell’occupazione e dell’esposizione pubblicitaria.
Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni di messaggi pubblicitari aventi inizio nel corso dell’anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l’importo del canone, viene determinato in base all’effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone, è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per il coefficiente di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di occupazione o di ’esposizione pubblicitaria.
3. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta e' maggiorata del 100 per cento.
4. In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nella medesima località e numero civico, la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le superfici delle singole occupazioni arrotondate al metro quadrato superiore della cifra contenente decimali.
5. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall’area assoggettata al pagamento del canone per l’occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.
6. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard è ridotta a un quarto
7. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall’occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.
Articolo 32
Occupazioni non assoggettate al canone
Oltre le esenzioni disciplinate dal comma 833 e dalle ulteriori norme che debbono ritenersi integralmente riportate nel presente regolamento, sono esenti ai sensi del comma 821 lettera f):
Ulteriori ipotesi eventuali
1) le infrastrutture relative le stazioni di ricarica di veicoli elettrici qualora eroghino energia di provenienza certificata;
2) le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tale operazione;
3) le occupazioni con elementi di arredo urbano, addobbi natalizi, zerbini, passatoie, vasi ornamentali
4) le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote;
5) i balconi, le verande, i bow window, le mensole e in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente da filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché le scale e i gradini;
Articolo 33 Riduzioni del canone
1. Ai sensi del comma 821 lettera f) sono previste le seguenti riduzioni:
a) E’ disposta la riduzione del canone del 90% per la parte di occupazione eccedente i mille metri quadrati;
b) E’ disposta la riduzione del canone del 50% per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, religiose, di beneficienza e sportive, qualora l’occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici. Nel caso in cui le fattispecie di cui al presente comma siano realizzate con il patrocinio del Comune viene riconosciuta l’esenzione dal canone;
c) E’ disposta la riduzione del canone del 50% per la pubblicità temporanea relativa ad iniziative realizzate in collaborazione con Enti Pubblici territoriali o con il patrocinio del Comune a condizione che non compaiano sul mezzo pubblicitario riferimenti a soggetti diversi da quelli sopra indicati. La presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del mezzo pubblicitario consente di mantenere la riduzione a condizione che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con un limite massimo di 300 centimetri quadrati;
d) E’ disposta la riduzione del canone per le esposizioni pubblicitarie in funzione del minore pregio delle strade e degli spazi pubblici comunali, che, a tal fine, sono classificati in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine unitamente al coefficiente di riduzione previsto per ciascuna categoria è deliberato dalla Giunta Comunale.
Articolo 34
Occupazioni per lafornitura di servizi di pubblica utilità
1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell’atto di concessione all’occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la seguente tariffa forfetaria di Euro 1,50 (per i comuni oltre 20.000 abitanti 1,00)
2. In ogni caso l’ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all’erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell’anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente
3. Il canone è versato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione e poi entro il 30 aprile di ciascun anno.
TITOLO V - Pubbliche Affissioni
Articolo 35
Gestione del servizio Pubbliche Affissioni
1. Il servizio delle pubbliche affissioni e' inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizione regolamentari di cui all'art. 27 di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
2. Atteso che gli attuali impianti esistenti ed accertati rispondono alle esigenze effettive di necessità ed ai criteri generali precedentemente determinati, la ripartizione degli stessi e' così determinata:
1) Per le affissioni di natura istituzionale, sociale o culturale o comunque prive di rilevanza economica il 40 per cento.
2) Per le affissioni di natura commerciale il 60 per cento.
Articolo 36
Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni
1.Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni e' dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso e' richiesto, il canone a favore del Comune o del concessionario che provvede alla loro esecuzione.
2. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70 x 100 e per periodi di esposizione di 10 giorni o frazionee' quella:
Ipotesi a) del canone standard giornaliero di cui al comma 827 della Legge 160/2019 moltiplicata per i coefficienti moltiplicatori individuati per le diverse tipologie determinata da delibera di Giunta Comunale
3. Il canone è maggiorato del 100 per cento qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti. La facoltà conferita al committente di scelta degli impianti è data esclusivamente per un numero limitato e definito di impianti pubblicitari suddivisi nei circuiti destinati alle affissioni.
0.Xx pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio;
Articolo 37
Riduzione del canone Pubbliche Affissioni
1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni e' ridotta alla metà:
a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali e' prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 39;
b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
e) per gli annunci mortuari.
3. Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi sub b) e sub c) il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia l'unico o principale promotore dell'evento e appaia, invece, evidente dall'impostazione grafica del manifesto il concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali, le cui citazioni appaiono maggiormente visibili rispetto a quella dell'ente promotore, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione del diritto.
4. Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi sub c), in ossequio al principio di autogoverno degli enti territoriali, il patrocinio o la partecipazione degli enti ha efficacia limitatamente alla circoscrizione territoriale di competenza di ciascun ente.
Articolo 38
Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni
1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
c) i manifesti delle Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
Articolo 39
Modalità per l’espletamento del servizio delle pubbliche affissioni
1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo, nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell’affissione.
3. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune o il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il concessionario e' tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune o il concessionario, se il servizio è gestito in tale forma, ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui e' stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, e' dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone con un minimo di Euro 25,82 per ciascuna commissione, tale maggiorazione è attribuita al concessionario del servizio, se gestito in tale forma, quale rimborso per i maggiori oneri conseguenti alla reperibilità del personale ed all'utilizzo dello stesso in periodi al di fuori del normale orario di lavoro.
TITOLO VI-RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI
Art.40
Modalità e termini per il pagamento del canone
1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della autorizzazione;
2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 gennaio del nuovo anno o entro trenta giorni data di scadenza della concessione annuale;
3 Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio o autorizzatorio. Il ritiro della concessione e dell’autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
4. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico e della autorizzazione ad esposizione pubblicitaria, è subordinata all’avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
6. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all’Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
7. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all’art 43 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
8. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
9. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 2-bis del decreto- legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell’articolo 1 della Legge 160/2019.
Articolo 41 Accertamenti -Recupero canone
1. All’accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179, provvedonoil Responsabile dell’Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.
2. Copia dei verbali redatti dall’organo d’accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi agli uffici competenti delle
attività di accertamento liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza o al Concessionario.
3. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e alla applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamentoai sensi del comma 792 dell’articolo 1 della Legge 160/2019.
Articolo42 Sanzioni e indennità
1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 e dalla legge 689/1981.
2. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento si applicano:
a) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un’indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all’ammontare dell’indennità di cui alla lettera a) del presente comma, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, misura fissata dall’art. 7 bis del D. lgs. 267/2000, con l’osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.
4. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissatanel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 ne maggiore a Euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall’art. 7 bis del D. lgs. 267/2000.
5. L'indennità di cui al presente articoloe le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all’esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione
Articolo 43
Sanzioni accessoriee tutela del demanio pubblico
1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all’immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato ex L.296/2006, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l’esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, l’accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi.
3. Xxxxx restando i poteri di cui all’art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l’occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti posso essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d’ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominatone custode.
4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Municipale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.
6. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva.
Articolo 44 Autotutela
1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.
2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne
l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario responsabile dell’entrata.
Articolo 45 Riscossione coattiva
1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l’attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Tirolo II del DPR 602/73così come disposto dal comma 792 dell’articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.
TITOLO VII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE
Articolo46
Passi carrabili e accessi a raso
1.Le occupazioni con passi carrabili regolarmente autorizzati ai sensi ai sensi dell’articolo 22 del Codice della Strada e del vigente regolamento comunale sono assoggettate al canone, previa determinazione della relativa superficie sulla base della loro larghezza moltiplicata per la profondità di un metro convenzionale.
2. Sono altresì considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra ed altro materiale o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale avente la funzione di facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata. ai fini della applicazione del canone, la specifica occupazione deve concretizzarsi in un'opera visibile e, come tale, pertanto, deve essere misurabile.
3. Ai fini dell’applicazione del canone, la superficie dell’occupazione è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell’edificio o dell’area ai quali si dà accesso, per la profondità di 1 metro lineare convenzionale, indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata all’area pubblica.
4. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un’area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell’area pubblica antistante. L’accesso a raso è soggetto all’applicazione del canone nel caso in cui il Comune rilasci apposita concessione come disposto al comma 1.
Ai sensi dell’art. 46 comma 3 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada nella zona antistante al passo carrabile regolarmente autorizzato vige il divieto di sosta segnalato con apposito cartello.
5. Al fine di permettere le manovre di ingresso e uscita dal passo carrabile possono essere autorizzati sistemi di protezione di suddetto accesso con l’attuazione di provvedimenti influenti sull’assetto del
traffico xxxxxx.Xx tali casi è possibile autorizzare il titolare del passo carrabile alla realizzazione di segnaletica orizzontale atta ad evidenziare l’area di manovra, secondo le modalità indicate nell’atto autorizzativo. Quest’area sarà assoggettata al pagamento del canone rientrando nella misurazione del passo carrabile.
6. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.
Articolo 47
Occupazione con impianti di distribuzione carburante
1. La superficie di riferimento per la determinazione del canone delle occupazioni di impianti di distribuzione carburante è quella corrispondente all’intera area di esercizio dell’attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.
5. I serbatoi sotterranei vengono assoggettati al pagamento del canone sull’occupazione del sottosuolo con riferimento alla loro capacità.
Articolo 48
Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici
1. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici quando avviene lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico oppure all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, e' effettuata in conformità alle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni di cui al citato codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione e attuazione.
2. Le infrastrutture di ricarica sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica.
3. E’ stabilita la tariffa del canone secondo i diversi coefficienti moltiplicatori per l'occupazione di spazi e aree pubbliche per i punti di ricarica. In ogni caso, il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico.
4.Alle infrastrutture di ricarica che erogano energia di provenienza certificata da energia rinnovabile, sarà applicato Ipotesi a) lo specifico coefficiente agevolato Ipotesi b) l’esenzione dal canone Se a seguito di controlli non siano verificate le condizioni previste, verrà richiesto il pagamento del canone per l'intero periodo agevolato, applicando una maggiorazione a titolo sanzionatorio del 30 percento dell'importo.
Articolo 49
Occupazioni con griglie intercapedini
1.Per le occupazioni realizzate con griglie e intercapedini si applica la tariffa standard annuale con possibilità di affrancarsi dal pagamento del canone versando all’atto di concessione un importo pari a cinque volte la tariffa standard annuale.
Articolo 50
Occupazioni dello spettacolo viaggiante
1.Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività spettacolari, intrattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere temporaneo o permanente individuate nella Legge 18 marzo 1968, n. 337ed, in particolare, a scopo esemplificativo:
a) giostre: attrazioni di varia tipologia e metratura;
b) balli a palchetto: pedane o piste mobili, di misura variabile, atte al ballo, di norma recintate e ricoperte da tendoni;
c) teatri viaggianti e teatrini di burattini: attrezzature mobili contenenti palcoscenico e platea all'aperto o sotto un tendone con capienza non superiore a cinquecento posti;
d) xxxxxx e arene: attrezzature mobili ricoperte principalmente da un tendone sotto il quale si esibiscono artisti, clown, acrobati e ginnasti, e piccoli complessi a conduzione familiare privi di copertura;
e) auto-moto acrobatiche: evoluzioni eseguite da piloti specialisti, in aree appositamente predisposte con gradinate separate dalla pista;
f) spettacoli di strada: artisti che svolgono la loro attività singolarmente o in gruppi composti fino ad un numero massimo di otto persone, senza l'impiego di palcoscenico e platee, con l'utilizzo di modeste attrezzature, non aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 31;
g) carovane di abitazione e carriaggi di proprietà degli operatori dello spettacolo viaggiante: case mobili, camper, autocarri e tir.
2. L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di spettacolo viaggiante e la relativa concessione per l'occupazione di suolo pubblico sono disciplinate dal vigente regolamento in materia.
3. L'attività di spettacolo viaggiante in occasione di manifestazioni sportive, musicali o di altro genere, è sempre soggetta ad apposita autorizzazione di pubblica sicurezza e concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciate dall'ufficio competente, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento comunale in materia di spettacoli viaggianti e nel rispetto delle disposizioni generali in materia di pubblica sicurezza, del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.
Articolo51 Occupazioni a sviluppo progressivo.
1. E’ consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, etc.) richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell’entità delle occupazioni nelle loro fasi di sviluppo. Il canone verrà calcolato considerando la superficie progressivamente occupata
giornalmente con applicazione della tariffa giornaliera definita con il relativo coefficiente moltiplicatore determinato dalla Giunta Comunale.
Articolo 52 Pubblici Esercizi
1. In caso di occupazioni di suolo pubblico effettuate all’esterno di pubblici esercizi che interessano aree stradali dedicate alla sosta dei veicoli il canone da corrispondere è calcolato applicando un incremento pari al 100% della tariffa di riferimento per tutta l’area interessata dall’occupazione.
Articolo 53 Attività Edile
1. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati la tariffa applicata è sempre quella giornaliera, anche se l’occupazione si protrae per oltre un anno solare.
2. In caso di cantieri edili che interessano aree stradali destinate alla sosta di veicoli, il canone da corrispondere è calcolato applicando un incremento pari al 100% della tariffa di base per tutta l’area interessata dall’occupazione.
3. Alle occupazioni di suolo pubblico realizzate nello svolgimento di attività edile si applicano sempre le tariffe giornaliere di 1a categoria, indipendentemente dall’ubicazione dell’area interessata dall’occupazione.
4. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati, lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale.
1. L’installazione di manufatti e/o specifici contenitori volti a mitigare l’impatto ambientale dell’occupazione di suolo pubblico deve essere concordata con il Comune al fine di identificarne la forma, il colore ed ogni altra caratteristica. Le strutture per la collocazione dei contenitori devono essere dotate, a cura dell’utente, di serrature con chiave universale, per consentire al Gestore di effettuare le proprie operazioni di servizio raccolta. L’Utente è in ogni caso, responsabile del contenuto e dello stato di buona conservazione dei contenitori per i rifiuti, dei manufatti, delle serrature e dell’area occupata.
Articolo 54
Occupazione per contenitori per la raccolta “porta a porta” dei rifiuti
1. I contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti con il sistema della differenziata “porta a porta” devono essere custoditi dall’utente in area di sua proprietà e devono essere esposti sull’area pubblica immediatamente adiacente alla stessa, negli orari e nei giorni per i quali è prevista la raccolta delle frazioni merceologiche da parte del servizio pubblico in pieno rispetto alle ordinanze emesse dell’Ente E’ prevista, per le utenze condominiali e non domestiche, la dotazione di contenitori carrellati, da custodire all’interno dell’area di proprietà condominiale/privata con possibilità di ritiro degli stessi per
la raccolta dei rifiuti da parte del gestore del servizio pubblico, nel rispetto, di massima, delle condizioni di seguito riportate:
- Distanza dalla strada pubblica max. 100 mt con automezzi;
- Distanza dalla strada pubblica max. 10 mt con operatore a piedi;
- Presenza di idonei spazi di manovra e movimentazione per gli automezzi adibiti alla raccolta;
- Assenza di barriere architettoniche e dislivelli minimi;
- Accesso autorizzato dal Proprietario.
La valutazione circa la fattibilità del prelievo sulle aree private è unicamente in carico al gestore del servizio pubblico.
2. È prevista l’esenzione del canone per i contenitori dedicati alla raccolta “porta a porta”.
3. I contenitori posizionati sull’area pubblica devono essere obbligatoriamente dotati di serratura. Il Gestore deve fornire, su richiesta dell’Utente, apposite serrature gravitazionali che non richiedono la preventiva apertura per lo svuotamento. Il costo per la fornitura delle serrature è a carico dell’Utente. In caso di utilizzo di una serratura diversa, l’Utente dovrà far trovare il contenitore aperto nell’orario di svuotamento. L’Utente è in ogni caso responsabile del contenuto e dello stato di buona conservazione dei contenitori, delle serrature e dell’area occupata.
4. L’installazione di manufatti e/o specifici contenitori volti a mitigare l’impatto ambientale dell’occupazione di suolo pubblico deve essere concordata con il Comune al fine di identificarne la forma, il colore ed ogni altra caratteristica. Le strutture per la collocazione dei contenitori devono essere dotate, a cura dell’utente, di serrature con chiave universale, per consentire al Gestore di effettuare le proprie operazioni di servizio raccolta. L’Utente è in ogni caso, responsabile del contenuto e dello stato di buona conservazione dei contenitori per i rifiuti, dei manufatti, delle serrature e dell’area occupata.
Articolo 55
Attività di propaganda elettorale
1. L'occupazione con banchi e tavoli e la diffusione di messaggi di propaganda durante il periodo di propaganda elettorale, ovvero durante i trenta giorni successivi al decreto di indizione dei comizi elettorali, è disciplinata dalle leggi speciali in materia elettorale.
Articolo 56
Aree di Rispetto e Riserve di parcheggio per attività commerciali e di servizio
1. Per un uso correlato all'attività prevalente possono essere riservate aree su sedime stradale ad alberghi, autosaloni, officine di riparazione, autoscuole.
2. La concessione non potrà avere una durata superiore ad un anno ed è comunque rinnovabile. Essa può essere rilasciata per uno spazio, immediatamente antistante l'esercizio. L'area deve essere opportunamente segnalata e identificata, a cura e spese del titolare della concessione, secondo le prescrizioni indicate nella concessione stessa.
3. La riserva di parcheggio è valida per il periodo di esercizio dell'attività e determina divieto dioccupazione per i soggetti non aventi diritto.
Articolo 57 Occupazione con elementi di arredo
1. Alle attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi d'arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali, fioriere, zerbini, lanterne, lampade, lampioni), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.
3. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché le modalità dell'occupazione e la durata della medesima.
4. Le concessioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali in materia di decoro e arredo urbano.
Articolo 58 Esposizione merci fuori negozio
1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata la concessione di occupazione suolo pubblico per esporre merci, nel rispetto delle norme d'igiene, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale, e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato ed esclusivamente all'interno della proiezione dell'attività commerciale.
2.I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.
0.Xx concessione è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.
Art. 59
Occupazioni con tende e di soprassuolo in genere
1. Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizinegli sbocchi e negli archi di porticato è richiesta l'autorizzazione comunale. Per ragioni di arredo urbanol'Autorità competente può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buonostato.
0.Xx generale senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di elementi la cui proiezione verticale insiste sul suolo pubblico. Per la collocazione di tali elementi valgono le disposizioni del Regolamento edilizio e dei regolamenti specifici.
Articolo 60 Occupazioni per traslochi
1. L'occupazione per traslochi è l'occupazione con veicoli, piattaforme ed autoscale per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico di beni mobili oggetto di trasporto da un luogo ad un altro.
2. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico deve presentare istanza almeno cinque giorni prima all’ufficio competente per territorio, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.
3. Nel caso in cui le operazioni di trasloco prevedano la chiusura al traffico di una via o comportino problematiche alla viabilità, le istanze dovranno essere presentate almeno dieci giorni prima al Settore competente.
4. L'area oggetto di concessione deve essere opportunamente segnalata e identificata.
5. lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale.
Articolo 61 Serbatoi
Per le occupazioni del sottosuolo effettuate con serbatoi la tariffa base va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
TITOLO VIII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE
Articolo 62
Pubblicità realizzata suveicoli pubblicitari - “camion vela”
1.Sui veicoli e sui velocipedi è consentita la pubblicità unicamente nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Xxxxxx X.X.X. 000/0000.
2. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari “mobili”, non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, cioè nel caso di sosta, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, viceversa tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.
3. I veicoli omologati come auto pubblicitarie di cui all'articolo 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 495/1992, se operano nel territorio comunale, con sosta permanente e continuativa, devono essere preventivamente autorizzati e devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza. Valgono i limiti e divieti posti dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente e dal Codice della Strada.
Articolo 63
Pubblicità realizzata su carrelli supermercati
1. La pubblicità fatta attraverso i cartelli mobili bifacciali posti fronte retro sui carrelli della spesa di supermercati o centri commerciali, qualora promuovano il medesimo prodotto o la stessa ditta commerciale, possono considerarsi un’unica inserzione, nell’ambito dello stesso xxxxxxxx, in quanto assolvono a un'unitaria funzione pubblicitaria
Articolo 64
Frecce direzionali – Pre-insegne
1. Le pre-insegne o frecce direzionali vanno considerati ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato e, come tali, devono scontare il canone con i criteri fissati nel presente regolamento.
2. Nell’ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il tributo deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.
3. Le pre-insegne devono avere forme, dimensioni e caratteristiche in conformità con il Codice della Strada e il relativo Regolamento di attuazione. Sono soggette al rilascio di specifica autorizzazione per singolo impianto.
Articolo 65 Locandine
1. In tutto il territorio comunale le locandine pubblicitarie possono essere collocate esclusivamente all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno.
Articolo 66 Striscioni e gonfaloni
1. L'esposizione di striscioni e gonfaloni recanti pubblicità commerciale e pubblicità senza rilevanza economica è ammessa soltanto nelle posizioni individuate preventivamente dall'Amministrazione comunale.
Articolo 67
Dichiarazioni per particolari fattispecie
1. Per le tipologie di occupazioni e di esposizioni pubblicitarie riportate nel presente articolo è stabilita la presentazione di una apposita dichiarazione in luogo dell’istanza di concessione o autorizzazione, così come previsto dalla lettera “e” del comma 821 dell’articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Per le occupazioni relative i servizi di rete è prevista la dichiarazione annuale, da presentarsi entro il 31 marzo, relativa il numero di utenze attive al 31 dicembre dell’anno precedente del soggetto titolare della concessione e di tutti gli altri soggetti che utilizzano la medesima rete.
3. Per l’esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente l’esposizione. È facoltà dell’ufficio prevedere la timbratura delle singole locandine.
4. Per la pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente la distribuzione. Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio.
5. Per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli è prevista la dichiarazione da presentare al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. La dichiarazione dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targadel veicolo
6. Per la pubblicità realizzate sulle vetrine o porte d’ingresso relativamente l’attività svolta all’interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile, è prevista la dichiarazione con contestuale versamento del canone. È possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l’anno.
7. Per i cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non sono soggetti alla presentazione della comunicazione di pubblicità. Per i medesimi cartelli, se di misura fino a un mq è prevista la presentazione di dichiarazione e il contestuale versamento del canone, qualora invece siano di superficie superiore ad un metro quadrato, è necessaria la preventiva autorizzazione all’installazione.
8. La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio, gli stadi e gli impianti sportivi, i cinema, i teatri, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali, gli androni condominiali, ecc.) se non visibile dalla pubblica via, non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma, in ogni caso, è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione annuale ed al relativo pagamento del canone, ove non esente. La dichiarazione deve essere presentata sugli appostiti moduli predisposti dall’ente e deve essere munita delle attestazioni di rispetto e conformità al presente Regolamento.
Articolo 68 Regime transitorio
1.Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell’articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l’entrata in vigore del presente regolamento.
2. L’ufficio comunale competente provvederà all’esame della compatibilità delle previsioni dell’articolo 5 e 15 del presente regolamento con quelle dei previgenti regimi autorizzatori e concessori. All’esito di tale istruttoria, da svolgersi entro XX giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento. Il Responsabile del procedimento potrà:
a) procedere all’integrazione d’ufficio del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto;
b) procedere alla richiesta di ulteriore documentazione per poi procedere all’integrazione del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto.
3. Gli importi acquisiti andranno ad essere scomputati dai nuovi importi dovuti.
4. E’ ammessa la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di disdetta per la concessione o autorizzazione ai sensi dell’articolo 11, commi 5 e 6.
Articolo 69 Disposizioni finali
1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021.
Articolo 70 Comunicazioni istituzionali
1. L’obbligo previsto da leggi o regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti, contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione delle comunicazioni nei rispettivi siti internet.
2. Le comunicazioni di carattere istituzionale possono inoltre essere diffuse tramite impianti pubblicitari esistenti nell’ambito di accordi che prevedano il parziale od occasionale utilizzo degli stessi anche per finalità istituzionali.
Articolo 71
Comunicazioni prive di rilevanza economica
2. Si intendono privi di rilevanza economica i messaggi non correlati all’esercizio di attività economiche in cui non vi sia, nel contesto del manifesto, la promozione economica di prodotti e servizi.
3. In caso di sponsorizzazioni è consentita l’indicazione del solo marchio o logo del/degli sponsor purché di contenute dimensioni e proporzionato nell’ambito del manifesto.
Articolo 72
Determinazione del canone per le affissioni garantite
1.Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni garantite e' dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso e' richiesto, un canone a favore del Comune;
2. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a
70 x 100 e per periodi di esposizione di 10 giorni o frazione e' quella determinata da delibera di Giunta Comunale.
3. Il canone è maggiorato del 100 per cento qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti. La facoltà conferita al committente di scelta degli impianti è data esclusivamente per un numero limitato e definito di impianti pubblicitari suddivisi nei circuiti destinati alle affissioni.
4. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio;
Articolo 73
Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni
1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
c) i manifesti delle Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
Articolo 74
Modalità per l’espletamento del servizio delle pubbliche affissioni
1. Le affissioni garantite devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo, nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell’affissione.
3. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune o il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il concessionario e' tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.