ACCORDO AGGIUNTIVO PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI RICOVERO E DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE.
ACCORDO AGGIUNTIVO PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI RICOVERO E DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE.
(art. 8 quinquies D. Lgs. 502/92) Triennio 2021 - 2023
L’anno 2021, il giorno del mese di in Udine
TRA
L’Azienda Sanitaria Universitaria “Friuli Centrale”, di seguito Azienda - con sede a Udine, Via Pozzuolo n. 330, C.F./P.IVA 02801610300, in persona del Direttore Ge- nerale nonché legale rappresentante p.t, nominato ex LR 27/2018 e giusta Delibera della Giunta Regionale n. 591 del 21 aprile 2021, xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx,
E
La Struttura sanitaria “Olomed” S.r.l. – di seguito Struttura - con sede legale in Xxxxxxx (XX), Xxx Xxxxxx, 00, C.F./P.I. 02169690308, in persona del legale rappre- sentante p.t.;
PREMESSO:
1. che con DGR n. 1037 del 02/07/2021 avente ad oggetto “Accordo triennale per il periodo 2021-2023, tra la regione Friuli Venezia Giulia e le associazioni rappresentative degli erogatori privati accreditati del Friuli Venezia Giulia, avente ad oggetto l’erogazione per conto del Servizio sanitario regionale di prestazioni sanitarie da parte delle strutture private accreditate” l’Amministrazione regionale approva due distinti accordi contrattuali (di segui- to Accordi regionali), uno per le case di cura private accreditate che eroga- no prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale e l’altro per le strut- ture private accreditate eroganti esclusivamente prestazioni di specialistica ambulatoriale;
2. che nella suddetta DGR si precisa che “l’individuazione delle specifiche risor- se per i nuovi soggetti accreditati e la finalizzazione delle risorse per la realiz- zazione della progettualità, ai sensi dell’articolo 34, della legge regionale n. 22/2019, avvengono senza alcun apporto a carico del bilancio della Regione, nel rispetto del pareggio di bilancio e dell’invarianza dell’effetto finanziario e non comportano, pertanto, l’assegnazione di ulteriori risorse oltre a quelle or- dinariamente previste per gli enti del S.S.R. quale fondo regionale di parte corrente”
3. che l’articolo 34, comma 3, della l.r. 22/2019, consente agli enti del Servizio sanitario regionale, nel rispetto del pareggio di bilancio e dell’invarianza dell’effetto finanziario, di destinare all’acquisto di prestazioni dai soggetti pri- vati accreditati risorse fino al massimo del 6 per cento del finanziamento as- segnato quale Fondo sanitario regionale di parte corrente;
4. che la Regione FVG, con la citata DGR 1037/2021, ha individuato nel coin- volgimento dei soggetti accreditati, parte dell’offerta complessiva di assisten- za pubblica, uno strumento idoneo al fine di assicurare l’erogazione delle prestazioni sanitarie nei confronti dei cittadini del FVG;
5. la DGR 1037/2021 in merito all’utilizzo dell’ulteriore predetto finanziamento aggiuntivo testualmente recita che:
“la disposizione del terzo comma dell’art. 34 della legge regionale n. 22/2019 prevede, nell’ambito della gestione aziendale e della clausola di invarianza fi- nanziaria – la quale impone dei limiti complessivi di spesa di cui al consolida- to regionale che, in quanto tali, non consentono di sostenere oneri eccedenti la copertura prestabilita – di porre in esser enei rapporti con i soggetti privati accreditati, azioni che destinino maggiori risorse sino al massimo del 6 per
cento del finanziamento di parte corrente per il SSR, con correlate riduzioni di altri costi”;
“ il recupero della fuga extraregionale consente la progressiva e contestuale diminuzione del costo a carico del bilancio degli enti del S.S.R. costituito dal valore delle prestazioni acquistate dai residenti in FVG preso strutture di altre Regioni, valutato in oltre 81 mln di euro (2019 – prestazioni di ricovero e spe- cialistica ambulatoriale) e, pertanto, tale manovra è coerente con il principio dell’invarianza dell’effetto finanziario;
6. che nella DGR più volte citata si fa riferimento alla disposizione della Direzio- ne Centrale Salute Politiche Sociali e Disabilità, di seguito Direzione Centrale Salute, di individuare “gli Accordi triennali con gli erogatori privati accreditati come strumento per destinare una quota delle risorse previste ai sensi del terzo comma dell’articolo 34, della legge regionale n. 22/2019” , definendo, nel capo rubricato “Progettualità recupero fuga extraregionale e liste d’attesa”, specifiche azioni a carico delle parti e delle Aziende del S.S.R. da realizzare durante il triennio di vigenza dei tali Accordi, a fronte dei quali sono state identificate e finalizzate le relative risorse economiche.”
7. che gli Accordi regionali “stabiliscono le risorse economiche definite che, per il tramite delle Aziende sanitarie, sono destinate ai singoli erogatori privati espressamente individuati nelle tabelle contenute negli Accordi medesimi” e, in particolare, per la parte che qui interessa, distinguendo “la quota finalizzata alla realizzazione di quanto indicato nel capo rubricato Progettualità recupero fuga extraregionale e liste di attesa” […], compatibile con il finanziamento as- segnato quale Fondo sanitario regionale di parte corrente”.
8. che negli Accordi regionali la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e le
Associazioni rappresentative delle strutture private accreditate:
a. individuano l’obiettivo, ovvero il concorso degli erogatori privati accreditati
nel perseguimento dell’obiettivo della limitazione della mobilità extrare- gionale, attraverso la riduzione delle liste di attesa, sia sul versante dell’offerta di ricovero, sia sul versante dell’offerta di prestazioni ambula- toriali;
b. espongono gli elementi critici risultanti dall’analisi svolta
dall’Amministrazione regionale in merito alle branche specialistiche mag- giormente interessate dal fenomeno della mobilità extraregionale, rile- vando nel contempo che le stesse sono anche quelle che registrano tempi di attesa non in linea con gli standard nazionali e concludendo che “un corretto approccio alla riduzione delle liste d’attesa possa contribuire a ridurre il fenomeno della mobilità regionale”;
c. stabiliscono che per il finanziamento della progettualità le risorse neces-
sarie proverranno sia da una quota del finanziamento di competenza delle aziende sanitarie (art. 34, co. 3, l.r. 22/2019), sia dal recupero dei flussi finanziari di compensazione della fuga extraregionale;
d. precisano che le branche specialistiche alle quali è destinato il finanzia-
mento della progettualità sono quelle di specialistica ambulatoriale indivi- duate dalla DGR 1763/2019 e quelle di ricovero le cui criticità emergono dalle rilevazioni regionali, specificando, per le sole strutture ambulatorialei private accreditate, che le prestazioni ambulatoriali erogabili nell’ambito della progettualità sono:
1) Diagnostica per immagini, limitatamente a RMN e TC;
2) Oculistica chirurgica (cataratta);
3) Riabilitazione post intervento;
e. danno disposizione alle Aziende del S.S.R. e ai privati accreditati di defi- nire negli accordi aziendali le prestazioni connesse alla progettualità e al
loro rendiconto al fine di avere gli elementi conoscitivi per la relativa valu-
tazione d’impatto;
f. si impegnano ad attivare tavoli di confronto per un’analisi congiunta della
reportistica prodotta dalle Aziende sanitarie e ARCS ai fini della valuta- zione dell’efficacia della progettualità e del permanere delle condizioni necessarie alla sua prosecuzione e al suo finanziamento;
g. attribuiscono alla Regione – sulla base dei dati oggettivi rilevati e previo confronto con gli erogatori privati accreditati – la facoltà di adottare le azioni necessarie a rimodulare, limitare o sospendere la progettualità e il
relativo finanziamento;
9. che l’Accordo regionale per le Case di cura private accreditate assegna ad
ogni erogatore privato delle specifiche quote suddivise tra “ricoveri” e “specia- listica ambulatoriale”, precisando che “nell’ambito del valore complessivo as- segnato ad ogni erogatore, le aziende di riferimento concordano le attività da svolgere (tipologia e quantità di prestazioni);
10. che l’Accordo regionale per le strutture ambulatoriali private accreditate as-
segna ad ogni erogatore privato delle specifiche;
11. che gli Accordi regionali hanno durata triennale e ricomprendono le presta- zioni rese nei confronti dell’Azienda sanitaria dal 01/01/2021, nelle more del perfezionamento degli Accordi stessi;
12. che ARCS, con nota di indirizzo del 06/10/2021 assunta al prot. GEN ASUFC/GEN – A n. 147418/2021, facendo riferimento alla progettualità in
argomento, chiarisce che:
- l’obiettivo ha valenza regionale;
- non ci devono essere vincoli sulla mobilità dei pazienti;
- il budget specificatamente assegnato ai privati accreditati deve essere utiliz- zato per i cittadini residenti in FVG, a prescindere dall’azienda di residenza degli stessi;
- le “prestazioni effettuate per tale progettualità non sortiranno effetti sulla mobilità fra le aziende sanitarie della regione”.
13. che le tariffe attualmente vigenti per la specialistica ambulatoriale ed applica- te nel presente accordo aggiuntivo, salvo successive modifiche, sono quelle definite nel nomenclatore tariffario regionale di cui alla DGR n. 1680 del 14/09/2018 e s.m.i.;
14. che, anche in ragione della valutazione periodica dei tempi di attesa e del recupero della fuga extraregionale, risulta opportuno procedere ad un moni- toraggio, infra annuale dei volumi prestazionali richiesti ed erogati ed addive- nire ad eventuale modifica e/o integrazione del presente Accordo aggiuntivo;
15. che, dando attuazione a quanto previsto negli Accordi regionali, in data 19/11/2021 l’Azienda e la Struttura hanno stipulato un Accordo (di seguito Accordo base) per l’erogazione di prestazioni di ricovero e specialistica am- bulatoriale a valere sul budget ordinario storico assunto al protocollo con il numero di repertorio 0172725– P / GEN / ASUFC.
RICHIAMATO in quanto compatibile il contenuto e le specifiche clausole contrattuali presenti nell’Accordo base;
Tutto ciò premesso e considerato, le parti stipulano e sottoscrivono il presente Accor- do aggiuntivo, avente ad oggetto l’acquisto e l’erogazione di prestazioni ambulatoriali
e di diagnostica strumentale per conto del S.S.R. a favore di assistiti della Regione FVG, con oneri da porre a carico del bilancio delle Aziende sanitarie della Regione, sulla base delle disposizioni contenute nell’apposito paragrafo rubricato “Progettualità recupero fuga extraregionale e liste d’attesa” dell’Accordo triennale 2021 – 2023 ap- provato con DGR 1037/2021 e per l’utilizzo del finanziamento all’uopo finalizzato.
Articolo 1
Finalità dell’Accordo
1. In conformità e nei limiti delle quote assegnate ad ogni erogatore privato negli Accordi regionali, il presente Accordo è finalizzato alla riduzione, con particolare ri- guardo ad alcune individuate branche specialistiche, in base alle prestazioni analiti- camente declinate al successivo art. 3, dei tempi di attesa e della conseguente mobi- lità extraregionale (fuga) degli utenti residenti in FVG. Detta finalità viene realizzata mediante l’ampliamento dell’offerta di prestazioni di specialistica ambulatoriale se- condo l’incremento dell’offerta di cui al successivo art. 2.
Articolo 2
Oggetto del contratto
1. Per le finalità stabilite al precedente art. 1, entro un mese dalla sottoscrizione del presente Accordo aggiuntivo, la Struttura presenta all’Azienda un progetto trien- nale che contenga le azioni volte a contribuire alla progressiva riduzione delle liste di attesa e della fuga extraregionale per mezzo dell’erogazione delle prestazioni inerenti alle branche specialistiche di cui al successivo art. 3, anche con riferimento alle azioni già realizzate nelle more della sottoscrizione del presente Accordo aggiuntivo.
2. In aggiunta a quanto previsto dall’Accordo base, la Struttura si impegna ad
erogare nella sede indicata nei provvedimenti di autorizzazione e di accreditamento, a favore dei cittadini regionali, a prescindere dall’azienda di residenza degli stessi ed
in coerenza con i provvedimenti di autorizzazione e di accreditamento, le prestazioni inerenti alle branche specialistiche di cui al successivo art.3.
3. Le branche specialistiche alle quali è destinato il finanziamento della proget-
tualità sono quelle di specialistica ambulatoriale individuate nella DGR 1763/2019 e, nell’ambito di queste, in particolare, le prestazioni ambulatoriali erogabili nell’ambito della progettualità sono:
- diagnostica per immagini, limitatamente a RMN e TC.
Articolo 3
Volume di prestazioni erogabili e budget assegnato
Tipologie di prestazioni | Anno 2021 | Anno 2022 | Anno 2023 |
Risonanze magnetiche: qualsiasi codice RM del Nomenclatore tariffario | 125.000 € | 125.000 € | 125.000 € |
TC: qualsiasi codice TC del Nomenclatore ta- riffario |
1. Il budget assegnato alla Struttura, comunque non superiore al tetto massimo fissato per i budget straordinario, per l’erogazione delle prestazioni oggetto del pre- sente Accordo aggiuntivo, è specificato nella sotto riportata tabella nella quale è anali- ticamente individuato, allo stato, l’importo delle quote di competenza relativo alle pre- stazioni di specialistica ambulatoriale per ciascuna annualità di riferimento e di vigen- za del presente Accordo aggiuntivo:
2. La Struttura si impegna a realizzare i volumi di attività assegnati con riduzione della mobilità passiva extraregionale e dei tempi di attesa.
3. La Struttura si impegna a programmare la propria attività in modo da garanti- re la continuità nell’erogazione delle prestazioni.
4. La Struttura applica le tariffe del nomenclatore tariffario regionale in vigore, approvato con DGR n. 1680 del 14/09/2018 e successive modifiche e integrazioni, al netto del ticket.
Articolo 4
Rendicontazione delle prestazioni e verifica della riduzione dei volumi di attivi- tà ed economici della mobilità passiva extraregionale e dei tempi di attesa
1. In conformità all’Accordo regionale, le prestazioni di cui all’art. 3 sono oggetto di apposita separata e analitica rendicontazione rispetto all’utilizzo del finanziamento specifico finalizzato ed entro i limiti del budget individuato al medesimo art. 3.
2. La Struttura s’impegna trimestralmente a fornire all’Azienda apposita rendiconta- zione analitica delle prestazioni effettuate di cui all’art. 3.
3. Sulla base dei dati derivanti dalle rendicontazioni, l’Azienda provvede a verificare la congruità delle prestazioni erogate rispetto alle condizioni stabilite nel presente Ac- cordo.
4. Sulla base dei dati aziendali disponibili e di quelli forniti dalla Direzione Centrale Salute Politiche Sociali e Disabilità e da ARCS, anche a seguito delle risultanze dei tavoli di confronto previsti dagli Accordi regionali richiamati in premessa, l’Azienda provvede a verificare l’effettiva riduzione della mobilità passiva extraregionale, in ter- mini di volumi di attività e valore economico e dei tempi di attesa, complessivamente considerata ed oggetto del presente Accordo aggiuntivo.
5. Al fine di monitorare l’andamento del raggiungimento degli obiettivi prefissati di ri- duzione progressiva della mobilità passiva extraregionale e dei tempi di attesa, di cui ai commi precedenti, le parti concordano di fare riferimento, in via provvisoria, all’analisi dei dati relativi alla fuga extraregionale forniti dalla Direzione Centrale Salute Politiche Sociali e Disabilità e da ARCS in sede di incontri fissati semestralmente, il
primo con cadenza a un anno dalla sottoscrizione del presente accordo , quindi nel mese di ottobre 2022 e così nei semestri successivi.
6. A fronte dell’effettuato controllo periodico, l’Azienda s’impegna a promuovere la partecipazione dell’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute e della Dire- zione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità agli incontri di cui al comma 5 per l’analisi e la verifica congiunta con la Struttura privata accreditata della concreta effi- cacia della progettualità oggetto del presente Accordo. L’Azienda, inoltre, partecipa ai tavoli di confronto di cui all’Accordo regionale per ogni aspetto di competenza, al fine di contribuire alla valutazione dell’efficacia della progettualità oggetto del presente Ac- cordo aggiuntivo. Qualora sulla base dei dati oggettivi rilevati, come previsto nell’Accordo Regionale, emerga una parziale o totale inefficacia della progettualità oggetto del presente Accordo, avendo particolare riguardo al raggiungimento degli obiettivi prefissati di riduzione progressiva dei tempi di attesa e della connessa mobili- tà passiva extraregionale, la Regione, previo confronto con gli erogatori privati accre- ditati, potrà adottare le necessarie azioni e determinazioni volte a rimodulare, limitare e/o sospendere la medesima progettualità ed il relativo finanziamento.
Articolo 5
Liquidazione del corrispettivo
1. Non sono oggetto di remunerazione alcuna le seguenti prestazioni e, preci- samente:
a. quelle erogate a cittadini non residenti in Regione FVG;
b. quelle non ricomprese nelle branche specialistiche e nelle tipologie prestazionali individuate analiticamente al precedente art. 3;
c. quelle che, seppur ricomprese nelle branche specialistiche e nelle tipologie presta- zionali individuate analiticamente al precedente art. 3, superano per valore economi-
co il budget concretamente attribuito di cui al medesimo articolo;
d. quelle non rendicontate secondo le specifiche modalità stabilite al precedente art. “Rendicontazione delle prestazioni e verifica della riduzione dei volumi di attività ed economici della mobilità passiva extraregionale e dei tempi di attesa”.
2. L’attività oggetto del presente Accordo aggiuntivo deve essere oggetto di fat- turazione separata con chiara evidenza della tipologia, numerosità delle prestazioni erogate, nonché della residenza dell’utente.
3. Le fatture sono liquidate per stati di avanzamento della progettualità entro 90 giorni dal loro ricevimento.
Articolo 6
Misure conseguenti agli esiti delle verifiche
1. Se i risultati definitivi riferiti alla riduzione della mobilità extraregionale per cia- scuno degli anni 2021, 2022, 2023, presentano un valore in termini economici della fuga recuperata inferiore al budget straordinario riconosciuto su base annuale per la progettualità, le risorse ordinarie destinate ai privati convenzionati vengono ridotte per un valore corrispondente, nei limiti del valore totale delle quote straordinarie destinate alla progettualità. Di conseguenza, in via prioritaria, tale valore viene recuperato pro- porzionalmente nel primo accordo aziendale utile che utilizza risorse ordinarie, anche se successivo al termine della progettualità.
2. Il valore economico derivante dalla riduzione di cui al comma 1 non costitui- sce disponibilità dell’Azienda in quanto finalizzato a compensare la mancata riduzio- ne dei costi per la mobilità passiva registrata negli esercizi precedenti.
3. Sono fatti salvi eventuali indirizzi regionali dati in merito.
Articolo 7
Decorrenza e durata
1. Conformemente a quanto previsto dall’Accordo regionale, considerato che la progettualità è da realizzare durante il triennio di validità dello stesso, il presente Ac- cordo aggiuntivo ha durata triennale e concerne il periodo 1 gennaio 2021 – 31 di- cembre 2023, producendo i suoi effetti anche retroattivamente rispetto alla data di sottoscrizione.
2. La validità del presente contratto è condizionata alla permanenza dei pre- supposti di autorizzazione e accreditamento della Struttura.
3. Il presente contratto è trasmesso in copia di gitale alla Direzione Centrale Sa- lute.
Articolo 8
Modifiche contrattuali e condizione risolutiva
1. Ai sensi di quanto disposto dagli Accordi regionali, il presente Accordo ag- giuntivo può essere modificato o risolversi nel caso in cui l’Amministrazione regionale si pronunci in merito alla parziale o totale inefficacia della progettualità finalizzata alla limitazione della mobilità extraregionale attraverso la riduzione delle liste di attesa e conseguente rimodulazione, limitazione o sospensione del relativo finanziamento.
2. Restano fermi gli effetti economici prodotti in merito alle prestazioni già ese- guite.
3. Le clausole del presente Accordo aggiuntivo possono essere modificate, al- tresì, per effetto dell’entrata in vigore di disposizioni di legge, statale o regionale.
Articolo 9
Norma di rinvio
1. Per quanto non disciplinato in maniera specifica dal presente Accordo ag- giuntivo si applicano, in quanto compatibili, le clausole contrattuali contenute nell’Accordo base.
Per l’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale
Il Direttore Generale
Per la Struttura
Il legale rappresentante p.t.
Firmato digitalmente da: XXXXXXXX XXXXXXX Xxxxx: Udine 10/05/2022
Data: 10/05/2022 15:31:45
Le parti, letti e condivisi, accettano espressamente i contenuti dell’art. 8.
Per l’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale
Il Direttore Generale
Per la Struttura
Il legale rappresentante p.t.
Firmato digitalmente da: XXXXXXXX XXXXXXX Xxxxx: Udine 10/05/2022
Data: 10/05/2022 15:31:48