Capitolato Speciale
COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE AUTO
E RISCHI DIVERSI
Capitolato Speciale
DEFINIZIONI
Nel testo che segue, si intende per:
Azienda o Amministrazione o Ente: SpA AUTOVIE VENETE, Assicurato e Contraente del- la polizza;
Assicurato: il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse e’ protetto dalla assicura- zione;
Contraente: il soggetto, persona fisica o giuridica, che stipula la assicurazione;
Attivita’ dell’Azienda: L’esercizio delle attivita’ e competenze previste e/o consentite e/o delegate da leggi, regolamenti, dal proprio Statuto o altri atti amministrativi, e le attivita’ accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, nessuna esclusa e comunque svolte, anche congiuntamente con altri, e/o partecipando ad altri Enti, Consorzi, Societa’, e/o avvalendosi di terzi o loro strutture, e/o affidando a terzi l’utilizzo di proprie strutture;
Societa’: la Compagnia assicuratrice e le eventuali mandanti nonche’, laddove presenti, le Agenzie delle stesse (in gestione diretta o in economia) alle quali viene assegnato il con- tratto;
Broker: il Broker vigente S.P.A. con sede in XXXXXX, Xxxxx Xxxxx, 00; Assicurazione: il contratto di assicurazione;
Polizza: il documento che prova e regolamenta la assicurazione;
Franchigia: la parte di danno indennizzabile espressa in cifra che per ciascun sinistro vie- ne dedotta dal risarcimento;
Scoperto: la parte di danno indennizzabile espressa in percentuale che per ciascun sinistro viene dedotta dal risarcimento;
Sinistro: l’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione; Indennizzo: la somma dovuta dalla Società, in caso di sinistro;
Risarcimento: la somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato, in caso di sinistro; Liquidazione del danno: la determinazione della somma rimborsabile a titolo di indennizzo;
Annualita’ assicurativa o periodo assicurativo: il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l’ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della assicurazione;
Valore commerciale: il valore attribuito al veicolo in base all’anno della sua 1’ immatricola- zione dalle quotazioni “Eurotax” colore giallo (o altra pubblicazione di analoga diffusione e uso) dell’ultima edizione antecedente il momento del sinistro, sommato al valore che ave- vano a tale momento le parti accessorie in dotazione;
Danno totale: il danno il cui costo di riparazione sia pari o superiore al 70% del valore commerciale del veicolo; se inferiore, il danno e’ parziale;
Degrado: il deprezzamento dovuto all’eta’ e allo stato di conservazione del veicolo;
Parti accessorie: l’installazione stabilmente fissata al veicolo non costituente normale do- tazione di serie e non rientrante nel novero degli optionals, e quindi anche gli allestimenti speciali e le attrezzature e strumentazioni fisse;
Optionals: l’installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino.
Eventi socio politici e atti vandalici: i tumulti popolari, gli scioperi, le sommosse, gli atti di sabotaggio, terrorismo, vandalismo, compresi atti o disposizioni di Autorita’ per contrastare tali eventi;
Eventi naturali: le trombe d’aria, gli uragani, le alluvioni, le inondazioni, il vento in genere, le mareggiate, i fulmini, gli smottamenti di terreno, la caduta di neve o ghiaccio, la grandi- ne, le valanghe, le slavine, gli eventi sismici, nonche’ i danni da crolli o da cose trasportate o cadute in conseguenza di tali eventi;
Ricorso terzi: le conseguenze della responsabilita’ civile che gravino sull’Assicurato ai sensi degli artt. 2043 e seguenti del Codice Civile, per danni prodotti a cose mobili ed im- mobili dei vicini o di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. Rientrano in tale voce anche i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell’utilizzo di be- ni o di attivita’ di terzi.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1: Durata, impostazione e revisione del contratto
La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24,00 del 30 giugno 2009 fino alle ore 24,00 del 30 giungo 2012 con scadenze annuali intermedie al 30 giugno di ciascun anno, e non è prorogabile automaticamente.
E’ facolta’ di ciascuna delle parti rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione raccomandata inviata dall’una all’altra parte
– e anticipata a mezzo telefax - almeno 180 (centottanta) giorni prima di tale scadenza, fermo che non e’ consentito alla Societa’ assicuratrice inviare disdetta / recesso solo per una o alcune delle garanzie previste.
E’ facolta’ della Amministrazione notificare alla Societa’, entro i 30 (trenta) giorni antece- denti la scadenza del Contratto di assicurazione, la prosecuzione dello stesso alle mede- sime condizioni normative ed economiche fino ad un massimo di 120 (centoventi) giorni immediatamente successivi a tale scadenza, a fronte di un importo di premio per ogni giorno di copertura pari a 1/365 del premio annuale, che verrà corrisposto entro 60 (ses- santa) giorni dalla data di decorrenza della prosecuzione.
Resta inteso tra le parti che nel corso del periodo contrattuale possono intervenire revisio- ni delle condizioni normative e/o economiche, laddove emergano elementi tali da giustifi- care la loro variazione, secondo quanto previsto dall’art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006 .
Art. 2: Gestione del contratto
La gestione e esecuzione del contratto e’ affidata al broker di assicurazione.
Anche ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., l’Amministrazione e la Societa’ si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverrano per il tramite del broker; la Societa’ da’ atto che il pagamento dei premi al broker e’ liberatorio per la Amministrazione, e riconosce ad esso un periodo di differimento per la loro corresponsione con scadenza il 10’ giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui scade il termine di pagamento per la Amministrazione.
Tutte le comunicazioni riguardanti il contratto – che dovranno essere necessariamente in- viate a mezzo posta raccomandata, telefax o posta elettronica con avviso di ricevuta - av- verranno anch’esse per il tramite del suddetto broker, che viene quindi riconosciuto dalle parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse.
Art. 3: Riferimento alle norme di legge - Foro competente
Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali – che verranno interpretate in maniera favorevole all’Assicurato, qualora fossero discordanti tra loro - valgono unicamente le norme stabilite dal Codice Civile, nonche’ quelle per la Assicurazione obbligatoria della responsabilita’ civile veicoli e natanti a motore, nel testo vigente.
Per le controversie riguardanti l’applicazione del contratto, è competente l’Autorità Giudi- ziaria del luogo ove ha sede l’Amministrazione.
Art. 4: Pagamento del premio - Termini di rispetto
Anche in deroga al disposto dell’art. 1901 Codice Civile e del Titolo X Decreto Legislativo
n. 209/2005, la Amministrazione pagherà alla Società, per il tramite del broker:
a. entro 90 giorni o, se la data che ne consegue e’ antecedente all’ultimo giorno del 3’ mese successivo, entro il 3’ mese successivo alla data di decorrenza della copertura, il premio di prima rata convenuto, sempreche’ nel frattempo la Societa’ abbia trasmesso, e siano stati ricevuti, i documenti contrattuali in originale; diversamente, il periodo di differimento viene esteso fino al 30’ giorno successivo a quello del loro ricevimento;
b. entro 90 giorni o, se la data che ne consegue e’ antecedente all’ultimo giorno del 3’ mese successivo, entro il 3’ mese successivo a ciascuna data di scadenza intermedia, il premio riferito al periodo assicurativo in corso;
c. entro 90 giorni dalla presentazione dell’appendice:
o il premio di regolazione disposto dal corrispondente articolo di polizza
o il premio di eventuali variazioni contrattuali, se non diversamente convenuto.
Trascorsi senza esito i termini sopra indicati, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 dell’ultimo giorno utile e riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio (intendendo per tale il giorno in cui la Amministrazione comunica l’avvenuta ricezione da parte della propria Tesoreria dell’ordinativo di pagamento), ferme restando le scadenze contrattuali convenute.
Art. 5: Rinuncia al diritto di rivalsa
1. Per le garanzie RCA di cui alla lett. A) dell’art. Oggetto dell’Assicurazione che segue si conviene che la Societa’ rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o loca- tario del veicolo o dell’Assicurato nei casi di:
a.danni subiti da trasportati, se il trasporto e’ vietato o abusivo o, comunque, non conforme alle disposizioni legislative e/o regolamentari vigenti in materia, o alle indicazione della carta di circolazione;
b.veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza e/o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, quando il fatto sia stato sanzionato o fosse sanzionabile ai sensi della normativa vigente;
c. veicolo guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore.
La rinuncia alla rivalsa non e’ operante nel caso in cui la Amministrazione fosse a conoscenza, prima del sinistro, delle esistenza delle fattispecie sopra menzionate.
2. Per le restanti garanzie di cui al medesimo articolo si conviene che, salvo il caso di do- lo, la Societa’ dichiara di rinunciare all’azione di surroga che possa competerle nei con- fronti dei componenti gli Organi e/o Organismi istituzionali, dei direttori, dirigenti, di- pendenti, preposti, collaboratori e operatori della Amministrazione, o altri soggetti a cui l’Amministrazione abbia concesso in uso il veicolo.
CONDIZIONI PARTICOLARI DELL’ASSICURAZIONE
Art. 5: Beni assicurati
I beni assicurati mediante il presente contratto sono i veicoli e i natanti – di seguito definiti veicoli - di proprieta’ od in uso o locazione alla Azienda.
Art. 6: Oggetto dell’assicurazione
La Societa’ assicura i veicoli come sopra individuati, per:
A) la responsabilita’ civile, di seguito definita garanzia RCA:
1. obbligatoria, secondo quanto definito e regolato dalla normativa vigente in materia,
2. dei trasportati, ovvero il pagamento dei danni cagionati a terzi per fatto involontario delle persone trasportate dal veicolo;
compresi i risarcimenti di cui agli artt. 149 e 150 del D. Lgs. n. 209/2005
B) i danni materiali verificatisi in conseguenza anche di uno solo dei seguenti eventi, defini- ti garanzie ARD:
1. incendio
2. azione del fulmine
3. esplosione o scoppio del serbatoio e/o dell’impianto di alimentazione
4. furto o tentato furto, anche di oggetti non assicurati posti all’interno del veicolo
5. rapina e/o estorsione
6. xxxx xxxxxxxxx e/o eventi socio politici
7. eventi naturali.
C) il ricorso terzi;
D) il risarcimento delle spese comunque sostenute dalla Amministrazione:
1. a causa dello smarrimento o sottrazione delle chiavi o congegni elettronici di apertura
/ chiusura del veicolo, o per lo sbloccaggio e ripristino del sistema antifurto;
2. in caso di danno che comporti la perdita totale del veicolo, per i ratei del premio im- ponibile RCA e della tassa automobilistica riferiti al periodo corrente tra la data del sinistro e quelle di scadenza della rata di premio e della tassa pagate;
3. a seguito dell’attivazione dell’airbag per incidente da circolazione oppure per cause accidentali;
4. per la rottura dei cristalli costituenti parte integrante del veicolo dovuta a causa acci- dentale e/o di terzi;
5. per i danni da imbrattamento subiti dal veicolo nonche’ per i danni materiali verificatisi al suo interno in conseguenza delle attivita’ di soccorso e trasporto, anche di vittime di incidenti stradali e non programmate;
6. per il traino o recupero del veicolo impossibilitato a procedere a seguito di un sinistro tutelato dalla presente polizza;
7. fino alla comunicazione dell’avvenuto ritrovamento, successivo a furto totale o rapina, per il parcheggio e/o la custodia disposti dalla Pubblica Autorita’.
E) il risarcimento delle spese comunque sostenute dalla Amministrazione, limitatamente ai veicoli indicati nell’elenco allegato contrassegnati dalla lettera K, a seguito di:
1. collisione con altri veicoli;
2. urto contro qualsiasi ostacolo;
3. ribaltamento;
4. uscita di strada.
Art. 7: Estensioni della garanzia
L’assicurazione, nell’ambito del massimale della garanzia rcauto, comprende i danni:
◊ causati dalla circolazione dei veicoli assicurati in aree private;
◊ derivanti da rimorchi in sosta, se staccati dal veicolo trainante, o da manovre a mano;
◊ sofferti dalle persone trasportate su autocarri ed altri veicoli non destinati al trasporto di persone;
◊ sofferti dalle persone trasportate anche durante le operazioni di salita o discesa delle stesse quando sono effettuate con l’ausilio di mezzi meccanici;
◊ conseguenti a inquinamento dell’aria, dell’acqua e/o del suolo causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide o gassose dal veicolo assicurato necessarie al suo fun- zionamento, sia esso in circolazione che non;
e comprende altresi’, nell’ambito del valore assicurato per la garanzia ard, i danni:
◊ alle parti accessorie fornite dalla casa costruttrice e agli accessori audiovisivi (autoradio, telefono, impianto radio, fari antinebbia, sirena ecc.) e di condizionamento, nonche’ agli allestimenti speciali e alle attrezzature e strumentazioni fisse, in dotazione al veicolo;
Art. 8: Massimali e capitali assicurati – Criteri di liquidazione
L’ammontare del danno risarcibile, entro i limiti delle somme assicurate e di risarcimento di seguito specificate, e’ determinato con le seguenti modalità:
a) per i danni di cui alle lettere A) e C) dell’art. Oggetto dell’assicurazione, la somma che l’Azienda deve corrispondere a titolo di risarcimento a terzi, fino alla concorrenza dell’importo quale massimale unico per sinistro di:
a1) euro 10.000.000,00 per ogni autoveicolo, motoveicolo, macchina agricola / operatri- ce e rimorchio
a2) euro 25.000.000,00 per ogni autobus, autocarro e altro veicolo
b) per i danni di cui alle lettere B) e E) dell’Oggetto dell’assicurazione, fino alla concorren- za dell’importo riportato dal Libro Matricola piu’ avanti normato, che identifica i veicoli assicurati ed i rispettivi valori:
◊ in caso di danno parziale, la spesa necessaria per riparare o ripristinare le parti del bene danneggiato, senza tenere conto del degrado d’uso fino alla concorrenza di un importo corrispondente al 25% (venticinqueprocento) del valore commerciale del vei-
colo interessato, e con applicazione del degrado d’uso per l’importo del danno ecce- dente tale percentuale;
◊ in caso di perdita totale del veicolo, il risarcimento verra’ conteggiato sulla base del valore commerciale dello stesso al momento del sinistro.
Qualora in caso di sinistro il valore commerciale del veicolo risulti essere superiore a quanto riportato dal Libro Matricola, non verra’ applicata la regola proporzionale di cui all’art. 1907 del Codice Civile qualora il valore commerciale risulti superiore al valore assicurato fino alla concorrenza del 25% (venticinqueprocento) di quest’ultimo; qualora invece il valore commerciale del veicolo risultasse eccedente tale tolleranza, l’applicazione della regola proporzionale avverrà solo sull’eccedenza.
c) per le spese di cui alla lettera D) dell’Oggetto dell’assicurazione, il risarcimento avverrà fino alla concorrenza per ciascuna spesa dell’importo di euro 2.000,00 per sinistro.
CONDIZIONI OPERATIVE DELL’ASSICURAZIONE
Art. 9: Validità territoriale
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città’ del Vaticano, del- la Repubblica di San Marino, dei Paesi CEE e/o dei Paesi per i quali e’ previsto il rilascio della Carta Verde.
Art. 10: Impostazione del contratto – Inclusioni e esclusioni
L’indicazione dei veicoli assicurati viene effettuata mediante un Libro Matricola riportante per ogni veicolo:
◊ marca e modello
◊ numero di targa o, in assenza, altro elemento identificativo
◊ tipo veicolo
◊ cavalli fiscali / potenza, cilindrata, numero posti o peso complessivo a pieno carico
◊ tipo di alimentazione
◊ anno di 1’ immatricolazione
◊ valore assicurato
◊ tariffa applicata e classe di merito
◊ data di inclusione ed eventuale data di esclusione
oltre a ogni altra indicazione necessaria per la determinazione degli importi di premio.
Per i veicoli omologati per il traino di rimorchi, la copertura assicurativa e’ automaticamen- te estesa a tale fattispecie senza necessita’ di specifica comunicazione o pattuizione.
In caso di variazioni, inclusioni od esclusioni di veicoli in corso di annualita’, la Amministra- zione ne darà comunicazione alla Societa’ per il tramite del broker, anche mediante posta elettronica, e la Societa’ si impegna:
- a dare efficacia alla copertura assicurativa, o alla esclusione, dalle ore 24 del giorno di ricevimento di tale comunicazione;
- in caso di inclusione, a far pervenire direttamente alla Amministrazione il contrassegno
/ certificato di assicurazione entro le ore 10.30 del giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della comunicazione di variazione.
Qualora la Amministrazione abbia in buona fede fornito dichiarazioni errate od inesatte, la Societa’ riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fermo il suo diritto di richie- dere l’eventuale quota di premio non percepita.
Art. 11: Denuncia dei sinistri – Impegni della Societa’
La denuncia del sinistro verra’ effettuata per iscritto dalla Amministrazione, per il tramite del broker, entro trenta giorni lavorativi dalla data dell’evento o da quando l’Ufficio Assicu- razioni ne e’ venuto a conoscenza, e conterra’ l’indicazione del giorno e luogo in cui si e’ verificato l’evento, la descrizione circostanziata, i riferimenti testimoniali e tutte le ulteriori informazioni che possono consentire la piu’ ampia comprensione, oltre alle attestazioni ri- lasciate dalle Autorità eventualmente intervenute e, in caso di evento che riguardi gli artt. 149 e 150 del D. Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e il conseguente
D.P.R. 18 luglio 2006 n. 254, la modulistica compilata.
In caso di evento che riguardi le garanzie di cui ai punti 4, 5 e 6 lettera B) dell’Oggetto dell’assicurazione, dovra’ inoltre essere fornita copia della denuncia presentata alla com- petente Autorità Giudiziaria.
La Amministrazione farà altresì pervenire quanto prima alla Societa’ ogni eventuale suc- cessiva comunicazione che dovesse pervenire.
Entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, la Societa’ fornira’ alla Amministrazio- ne, per il tramite del broker, un elenco riepilogativo dei sinistri denunciati dall’inizio del con- tratto assicurativo, riportante:
- la numerazione attribuita
- la data di accadimento
- la targa del veicolo assicurato coinvolto
- le iniziali della controparte, laddove presente
- lo stato del sinistro
- l’importo stimato per la sua definizione, o
- l’importo liquidato
- nonche’, per i sinistri di cui alle lettere B e successive dell’art. 6 e qualora il sinistro sia stato respinto, i motivi della sua reiezione.
Art. 12: Gestione delle vertenze dei danni
In caso di sinistro che riguardi le garanzie di cui alle lettere A) e C) dell’Oggetto dell’assicurazione, laddove ne ricorrano le circostanze la difesa stragiudiziale e giudiziale, civile o penale, per eventuali azioni promosse contro la Amministrazione e’ assunta diret- tamente dalla Societa’ la quale agisce in nome e per conto della stessa, che e’ tenuta a prestare la propria collaborazione.
Il legale xxxx’ scelto dalla Societa’ in comune accordo con la Amministrazione; in caso di disaccordo, e’ facolta’ della Amministrazione nominare un proprio legale da affiancare al legale della Societa’
Qualora l’interesse della Societa’ nella gestione della lite cessi durante lo svolgimento del processo, le anzidette spese rimangono a carico della Societa’ fino a esaurimento del giu- dizio nel grado in cui questo si trova.
Art. 13: Modalità per la liquidazione dell’indennizzo
In caso di sinistro che riguardi le garanzie di cui alle lettere B), D) e E) dell’Oggetto dell’assicurazione la Societa’, ricevuta la documentazione richiesta, provvederà al paga- mento dell’indennizzo entro 30 giorni dal ricevimento di tali documenti.
In caso di danno da furto e/o rapina l’assicurato è esonerato dalla presentazione del certi- ficato di chiusa inchiesta preliminare; l’assicurato stesso, quietanzando, si obbliga a pre- sentare alla Società non appena possibile, un certificato attestante la chiusura del- l’indagine preliminare per l’evento di cui al presente sinistro ed a rimborsare l’indennizzo percepito, maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data del presente pagamento, qualora dagli atti dell’indagine preliminare o dall’eventuale successivo giudizio, il danno dovesse risultare non indennizzabile a termini di polizza.
Art. 14: Modalità e soggetti preposti alla determinazione del danno – Controversie
Per le garanzie di cui alle lettere B), D) e E) dell’Oggetto dell’assicurazione, la determina- zione della natura del danno e la valutazione delle conseguenze dannose attribuibili all’evento sono effettuate dalla Societa’ e dalla Amministrazione: a tal fine, la Societa’ in- viera’ a quest’ultima una proposta di indennizzo.
Qualora la Amministrazione non intenda accettare la proposta pervenuta, la valutazione delle conseguenze attribuibili all’evento verra’, su domanda della stessa, deferita ad un collegio di tre periti nominati uno dalla Societa’, uno dalla Azienda ed il terzo in accordo tra i primi due o, in difetto, dal Presidente del Tribunale del Foro ove ha sede la Amministra- zione.
I periti, tenendo presenti le condizioni negoziali contenute nel presente contratto, decide- ranno a maggioranza. La loro decisione sara’ impegnativa per le parti ed inappellabile an- che in eventuale mancanza di sottoscrizione del perito dissenziente.
Art. 15: Costituzione del premio e regolazione annuale
Per le garanzie di cui alla lettera A) dell’Oggetto dell’assicurazione, il premio e’ costituito dall’applicazione delle tariffe nella forma Bonus/Malus per i veicoli assoggettati a tale for- ma tariffaria, e nella forma a tariffa fissa per i restanti veicoli.
Per le restanti garanzie, il premio viene computato moltiplicando la aliquota di tasso pro- mille convenuta per ciascuna tipologia di veicoli assicurati, per i corrispondenti valori.
Il premio di ciascuna annualita’ risulta costituito da una rata pagata anticipatamente, com- putata sulla base delle indicazioni fornite dalla Amministrazione alla stipulazione del con- tratto ovvero, per le annualita’ successive, aggiornati nei termini di cui all’art. Impostazione del contratto – Inclusioni e esclusioni che precede, e in base agli adeguamenti dei valori assicurati, e da una regolazione computata sulle variazioni intervenute nel corso della an- nualita’ assicurativa.
Art. 16: Partecipazione delle Società’ – Associazione temporanea di imprese
(operante se del caso)
Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza e’ effettuato dalle Compagnie assicura- trici componenti la Associazione Temporanea di Imprese:
⇒ Compagnia … Società mandataria
⇒ Compagnia … Società mandante
⇒ Compagnia … Società mandante
Il termine “Societa’” indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti
l’Associazione Temporanea di Imprese.
La Società mandante riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Società mandataria per conto comune.
Le Società convengono che l’incasso dei premi di polizza avverra’ per il tramite del broker, che provvedera’ a corrisponderlo a ciascuna Società secondo le rispettive quote percen- tuali di partecipazione alla Associazione Temporanea di Imprese:
⇒ Compagnia … Quota xx%
⇒ Compagnia … Quota xx%
⇒ Compagnia … Quota xx%
Art. 17: Trattamento dei dati
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, ciascuna delle parti consente il trattamento dei dati per- sonali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalita’ strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
Art. 25: Disposizione finale
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d’atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società parte- cipanti alla associazione temporanea di imprese (se esistente).
Elenco dei veicoli assicurati
veicolo | modello | targa o telaio | cv | np | cc | pc | b/m | 1° imm | valore |
g = con xxxxxx xxxxxx
r = rischio statico per rimorchio
k = con estensione garanzia kasko lett. E
CONTEGGIO DEL PREMIO COMPLESSIVO DI | POLIZZA | ||
Premio imponibile complessivo R.C.A. | euro | .. | |
Imposte R.C.A. | euro | .. | |
Importo per S. S. N. | euro | .. | |
Totale valori assicurati | Tasso promille | ||
Veicoli speciali | Garanzie ARD .. | .. | |
Autovetture e uso promiscuo | .. | .. | |
Autocarri | .. | .. | |
Autobus | .. | .. | |
Motocarri | .. | .. | |
Motocicli / ciclomotori | .. | .. | |
Macchine agricole / operatrici | .. | .. | |
Rimorchi | .. | .. | |
Totale valori assicurati | Tasso promille | ||
Garanzia E kasko | |||
Veicoli speciali | 0,00 .. .. | ||
Autovetture e uso promiscuo | 0,00 .. .. | ||
Autocarri | 0,00 .. .. | ||
Autobus | 0,00 .. .. | ||
Premio imponibile complessivo per le garanzie sub B) art. 6 | euro | .. | |
Premio imponibile per le garanzie sub C) e D) art. 6 | euro | .. | |
Premio imponibile per la garanzia sub E) art. 6 | euro | ||
Totale premio imponibile B)+C)+D)+E) | euro | .. | |
Imposte A.R.D. | euro | .. | |
Totale premio lordo annuo | euro | .. |