CONVENZIONE
CONVENZIONE
per regolare i rapporti tra l’Ente di Governo dell’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Mantova e la società [•] affidataria della gestione del servizio idrico integrato
L’anno 2018, il giorno [•] del mese di [•], in Mantova,
Tra
L’Ente di Governo dell’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Mantova, rappresentata dal Sig. [•], il quale interviene nella sua qualità di [•] della Provincia di Mantova, domiciliato per la carica in [•], via [•];
(l’ “EGATO”)
e
[•], Gestore Unico d’Ambito, rappresentata dal Sig. [•], il quale interviene nella sua qualità di [•], domiciliato per la carica in [•], via [•];
(il “Gestore” e congiuntamente all’EGATO le “Parti”)
INDICE SOMMARIO
Premesse 6
Capo I 7
Disposizioni generali 7
Articolo 1 7
(Definizioni) 7
Articolo 2 10
(Oggetto) 10
Articolo 3 10
(Regime giuridico per la gestione del servizio) 10
Articolo 4 10
(Perimetro delle attività affidate e Gestioni esistenti) 10
Articolo 5 11
(Ulteriori attività) 11
Articolo 6 12
(Durata dell’affidamento) 12
Articolo 7 12
(Divieto di sub-concessione) 12
Articolo 8 13
(Obblighi del Gestore) 13
Articolo 9 14
(Obblighi dell’EGATO) 14
Articolo 10 15
(Rapporti tra grossista, EGA e Gestore) 15
Capo II 15
Reti, impianti, passività e personale 15
Articolo 11 15
(Disponibilità dei beni strumentali al Servizio) 15
Articolo 12 16
(Consegna delle reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali) 16
Articolo 13 17
(Quote residuali dei mutui) 17
Articolo 14 17
(Restituzione dei beni affidati in concessione) 17
Articolo 15 17
(Passività pregresse) 17
Articolo 16 17
(Assunzione e trasferimento di personale) 17
Capo III 17
Piano d’Ambito 17
Articolo 17 17
(Contenuto del Piano d’Ambito) 17
Articolo 18 18
(Aggiornamento del Piano d’Ambito) 18
Articolo 19 19
(Obiettivi strutturali e relativi standard) 19
Capo IV 20
Mantenimento dell’Equilibrio Economico-Finanziario e Tariffa 20
Articolo 20 20
(Raggiungimento e mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario) 20
Articolo 21 20
(Istanza di riequilibrio economico-finanziario) 20
Articolo 22 20
(Misure per il mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario) 20
Articolo 23 21
(Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio) 21
Capo V 21
Autorizzazioni, concessioni e permessi - Tariffa 21
Articolo 24 21
(Autorizzazioni, concessioni e permessi) 21
Articolo 25 21
(Tariffa) 21
Articolo 26 22
(Variazioni tariffarie) 22
Articolo 27 22
(Delega dei poteri espropriativi) 22
Capo VI 22
Controllo 22
Articolo 28 22
(Controllo da parte dell’EGATO) 23
Articolo 29 23
(Comunicazione dati sui servizi) 23
Articolo 30 24
(Requisiti del Gestore) 24
Articolo 31 24
(Regolamento di utenza e Regolamento di Fognatura) 24
Articolo 32 24
(Carta dei servizi) 25
Capo VII 25
Cessazione e Subentro 25
Articolo 33 25
(Procedura di subentro alle gestioni salvaguardate e/o conformi e corresponsione del valore di rimborso) 25
Articolo 34 26
(Procedura di subentro alla gestione unica e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente) 26
Articolo 35 27
(Risoluzione e recesso) 27
Capo VIII 28
Xxxxxx, Xxxxxxxx, sanzioni e contenzioso 28
Articolo 36 28
(Garanzie) 28
Articolo 37 29
(Assicurazioni) 29
Articolo 38 29
(Forza Maggiore) 29
Articolo 39 30
(Penali) 30
Articolo 40 31
(Sanzioni) 31
Articolo 41 31
(Sanzione coercitiva: sostituzione provvisoria) 31
Articolo 42 31
(Clausola compromissoria) 31
Capo IX 31
Disposizioni finali 31
Articolo 43 31
(Imposte, tasse, canoni) 31
Articolo 44 32
(Spese contrattuali) 32
Articolo 45 32
(Disposizioni transitorie e finali e Modalità di aggiornamento della Convenzione) 32
Articolo 46 32
(Allegati) 32
Premesse
a) la Provincia è succeduta, quale Ente di Governo dell’Ambito Territoriale Ottimale (l’ “EGATO”), ai sensi dell’Articolo 48, comma 1 della Legge Regionale Lombardia n. 26/2003 (la “Legge Regionale”) e in attuazione dell’Articolo 2, comma 186-bis della L. n. 191/2009, nell’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Mantova (l’“ATO”), nelle funzioni dell’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale (“AATO”), già prevista dall’Articolo 148 del D.Lgs. n. 152/2006 e dalla normativa regionale;
b) l’EGATO esercita le proprie funzioni di cui all’Articolo 48, comma 2 della Legge Regionale mediante Azienda Speciale ai sensi dell’Articolo 114, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, denominata Ufficio d’Ambito (l’ “Ufficio d’Ambito”) e, per quanto stabilito dall’Articolo 48, comma 3 della medesima Legge Regionale, acquisisce parere obbligatorio e vincolante della Conferenza dei Comuni dell’ATO (la “Conferenza dei Comuni”);
c) l’articolo 149-bis del D.Lgs. 152/2006 (il “TUA”), pone in capo all'EGATO il compito di deliberare la forma di gestione e di affidare il servizio idrico integrato per l'intero Ambito Territoriale Ottimale individuato dalla Regione;
d) nelle more di aggiornamento del Piano d’Ambito, così come previsto dall’art. 149 del TUA, in data 30/07/2018, il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 151, comma 3 TUA, ha approvato le Convenzioni in adeguamento alla Deliberazione ARERA 656/2015, così come previsto dalla Deliberazione ARERA 79/2018, per regolare i rapporti tra l’EGATO e rispettivamente TEA Acque S.r.l.; SICAM S.r.l.; AqA Mantova S.r.l. e AIMAG S.p.A.;
e) in data 1/10/2018 è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito la revisione in aggiornamento del Piano d’Ambito, ai sensi dell’art. 149 del TUA e dell’Articolo 48 della Legge Reginale;
f) in ordine a suddetto Piano, con Deliberazione n. [•] del [•], la Conferenza dei Comuni ha rilasciato parere favorevole, ex art. 48, comma 3, della Legge Regionale;
g) il Piano aggiornato è stato trasmesso alla Regione Lombardia per l’emissione di proprie osservazioni ai sensi dell’art. 48, comma 4 della L. R. Lombardia n. 26/2003 ed è stato altresì approvato dalla Provincia di Mantova con Deliberazione n. [•] del [•];
h) in base al percorso di aggregazione previsto in sede di aggiornamento del Piano d’Ambito:
i. in data [•] AqA Mantova S.r.l. affittava il ramo di azienda di TEA Acque S.r.l;
ii. in data [•] AqA Mantova S.r.l. affittava altresì il ramo d’azienda di SICAM S.r.l.;
iii. in data [•] TEA S.p.A. riacquisiva il 100 % delle quote di TEA Acque S.r.L.;
iv. in data [•] i rami di azienda di TEA Acque S.r.l. e SICAM S.r.l. e confluivano nella AqA Mantova
S.r.l. ;
i) l'articolo 151, comma 1, del TUA dispone che "Il rapporto tra l'ente di governo dell'ambito ed il soggetto gestore del servizio idrico integrato è regolato da una convenzione predisposta dall'ente di governo dell'ambito sulla base delle convenzioni tipo, con relativi disciplinari, adottate dall' Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico...";
l) il medesimo articolo, al comma 2, consente una durata massima dell'affidamento pari a 30 anni;
m) l’articolo 21, commi 13 e 19, del D-.L. n. 201/2011 conv. con modif. in L. n. 214/2011 che ha trasferito all’Autorità per l'Energia Elettrica il Gas (ed il Settore Idrico) “le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici";
n) con la Deliberazione ARERA n. 656/2015 sono stati individuati, mediante Convenzione Tipo i contenuti minimi essenziali di cui all’Articolo 151, comma 2 del TUA;
o) l’articolo 48, comma 3 della Legge Regionale, prevede l'acquisizione del parere obbligatorio e vincolante della Conferenza dei Comuni per le decisioni, fra l'altro, riguardanti i contenuti dei contratti che regolano i rapporti fra Ufficio d'Ambito e Gestore;
;
Tutto ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale unitamente agli Allegati della presente Convenzione, le Parti, nel rispetto della Convenzione tipo adottata dall’ARERA, stipulano e convengono quanto segue
Capo I Disposizioni generali
Articolo 1 (Definizioni)
1.1 Ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, si applicano le seguenti definizioni:
Accordo Quadro: l’accordo fra TEA S.p.A. e SISAM S.p.A. avente ad oggetto fra l’altro il definitivo trasferimento dei rami di azienda afferenti il SII di TEA Acque S.r.L. e XXXXX S.r.L. in favore di AqA Mantova S.r.L., allegato 8 alla presente Convenzione;
Acquedotto: l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione, finalizzate alla fornitura idrica;
Adduzione: l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle reti di trasporto primario e secondario come definite al punto 1.1 dell’Allegato al D.M. n. 99/1997, ivi incluse le operazioni di ricerca perdite, necessarie a rendere disponibile l’acqua captata per la successiva fase di distribuzione, nonché la gestione, la realizzazione e la manutenzione delle centrali di sollevamento, delle torri piezometriche, dei serbatoi con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti;
Altre attività idriche: l’insieme delle attività idriche non rientranti nel servizio idrico integrato e in particolare:
a) lo svolgimento di altre forniture idriche, quali la captazione, la distribuzione e la vendita, con infrastrutture dedicate, di acqua ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma, l’installazione e gestione di “case dell’acqua”, l’installazione e gestione di bocche antincendio, il riuso delle acque di depurazione;
b) lo svolgimento di altre attività di raccolta e trattamento reflui, quali la gestione di fognature industriali con infrastrutture dedicate, lo spurgo di xxxxx xxxx, il trasporto e il pre-trattamento di percolati da discarica, il trattamento di rifiuti liquidi;
c) l’esecuzione di lavori conto terzi per la realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato, che consiste nelle operazioni di realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato per conto di un altro soggetto, che ha iscritto a patrimonio tali infrastrutture;
d) lo svolgimento di altri lavori e servizi attinenti o collegati o riconducibili ai servizi idrici realizzati per conto terzi, come la realizzazione e/o manutenzione degli impianti a valle dei misuratori, la pulizia fontane, la lettura dei contatori divisionali all’interno dei condomini, l’istruttoria e sopralluogo per rilascio/rinnovo autorizzazioni allo scarico e per il rilascio pareri preventivi per impianti fognari privati,
l’istruttoria, il collaudo e rilascio parere tecnico di accettabilità per opere di urbanizzazione e di allacciamento realizzati da terzi, le analisi di laboratorio, la progettazione e l’engineering e altri lavori e servizi similari;
e) la riscossione;
Ambito Territoriale Ottimale (ATO o Ambito): è il territorio in base al quale, ai sensi dell’art. 147 del D.Lgs. n. 152/06, sono organizzati i servizi idrici integrati;
ARERA: Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e l’Ambiente;
Attività diverse: l’insieme delle attività diverse da quelle idriche relative all’attività di acquedotto, fognatura, depurazione e altre attività idriche;
Captazione: l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per l’approvvigionamento diretto d’acqua da sorgenti, da acque superficiali o da acque sotterranee; ove presenti sono incluse le centrali di sollevamento;
Carta dei servizi: il documento, adottato dal Gestore in conformità alla normativa in vigore e alle linee guida dell’EGATO, in cui sono specificati i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e gestore del SII (Allegato 1);
Contratti di Servizio: i contratti di servizio di erogazione e gestione sottoscritti rispettivamente, in data 28/6/2007 con AIMAG S.p.A., 28/6/2007 con TEA S.p.A. (poi TEA Acque S.r.l.), 6/8/2007 con A.Se.P. S.p.A., 30/8/2007 con SISAM S.p.A. (poi SICAM S.r.l.) e 10/9/2007 con INDECAST S.r.l. (poi AqA Mantova S.r.l.) (Allegato 2);
Convenzione Tipo: lo schema di convenzione approvato ai sensi dell’Articolo 151 del D.Lgs. n. 152/2006 dall’Autorità con deliberazione del 23 dicembre 2015 n. 656/2015/R/IDR;
Convenzione: la presente Convenzione finalizzata a disciplinare termini e modalità della gestione all’interno del territorio di competenza dell’Ufficio d’Ambito, ai sensi dell’art. 151 del D.lgs. n. 152/2006;
Convenzioni adeguate: le Convenzione in adeguamento alla Deliberazione ARERA 656/2015, così come previsto dalla Deliberazione ARERA 79/2018, approvate dal Consiglio di Amministrazione in data 30/07/2018 per regolare i rapporti tra l’EGATO e rispettivamente TEA Acque S.r.l.; SICAM S.r.l.; AqA Mantova S.r.l. e AIMAG S.p.A. (Allegato 3);
Contratti di cessione dei rami d’azienda: i contratti di cessione dei rami d’azienda afferenti il SII di Tea Acque S.r.l., SICAM S.r.l. e Aqa Mantova S.r.l. (Allegato 8);
Depurazione: l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi;
Disciplinare Tecnico: sino all’approvazione del nuovo Disciplinare Tecnico per l’intero ATO, i Disciplinari Tecnici allegati ai Contratti di Servizio (Allegato 1);
Distribuzione: l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo perdite, delle infrastrutture necessarie a rendere disponibile l’acqua captata e/o addotta, destinata al consumo umano. Sono incluse le centrali di sollevamento, le torri piezometriche, i serbatoi di testata, intermedi e di estremità con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti. Tali infrastrutture sono finalizzate alla fornitura agli utenti finali, siano essi pubblici, domestici – condominiali o singoli – e assimilabili, eventualmente industriali e agricoli, inclusa la vendita forfettaria di acqua, fra cui le forniture temporanee, le forniture a fontane comunali e bocche antincendio, nonché la distribuzione e vendita di acqua non potabile ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, qualora effettuata mediante l’utilizzo, seppur parziale, delle medesime infrastrutture utilizzate per la distribuzione di acqua potabile nel rispetto delle normative sanitarie vigenti. La distribuzione comprende altresì tutte le attività di fornitura e gestione delle utenze del SII;
Ente di Governo dell’Ambito o EGATO: il soggetto affidante il SII ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e qualunque altro soggetto pubblico che sostituisca o succeda all’EGATO ai sensi di legge, competente per l’esercizio delle funzioni di cui alla normativa legislativa e regolamentare pro tempore vigente.
Enti Locali o Comuni: gli enti locali ricompresi nel perimetro del servizio;
Equilibrio economico-finanziario: la condizione di gestione dei servizi tale da assicurare economicità e capacità di rimborso del debito;
Finanziatori: gli istituti di credito, gli investitori istituzionali e/o altri finanziatori che finanziano e rifinanziano, anche attraverso la sottoscrizione di obbligazioni o altri titoli di debito, gli investimenti effettuati dal Gestore, come comunicati dal medesimo all’EGA e previa verifica da parte di quest’ultimo;
Fognatura: l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture per l’allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali, eventualmente le acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia; comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, gli eventuali manufatti di sfioro, ivi inclusi i connessi emissari e derivatori;
Gestione conforme: affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege;
Gestione di reti fognarie meteoriche separate: l’attività di raccolta e di allontanamento delle acque meteoriche e di drenaggio urbano per mezzo di reti separate dedicate (reti fognarie bianche) mediante realizzazione, gestione e manutenzione delle relative infrastrutture, inclusa la pulizia e la manutenzione della caditoie stradali;
Osservatorio Regionale: l’Osservatorio regionale risorse e servizi previsto dall’articolo 4 della Legge Regionale Lombardia n. 26/2003;
Piano d’Ambito: il Piano d’Ambito, redatto ai sensi dell’articolo 149 del D.Lgs. n. 152/2006, pro tempore
vigente;
Potabilizzazione: l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per rendere l’acqua captata e/o addotta e/o distribuita idonea al consumo umano e per garantire un margine di sicurezza igienico-sanitaria all’acqua distribuita; sono comprese le attività per il trattamento dei residui generati dalle fasi di potabilizzazione stesse; sono comprese inoltre le operazioni di disinfezione effettuate in rete di distribuzione con stazioni intermedie;
Programma degli interventi (PdI): è il programma, di cui all’articolo 149, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006, approvato dall’Ente di governo dell’Ambito, che individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;
Regolamento di Utenza: è il documento in cui sono descritte tutte le modalità e condizioni tecniche, contrattuali ed economiche in base alle quali il Gestore si è impegnato a fornire i servizi agli utenti che ne facciano richiesta, nonché le modalità di composizione dell’eventuale contenzioso;
Servizio Idrico Integrato o SII: insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali;
Vendita all’ingrosso: l’attività di cessione di acqua, potabile e non, e/o dei servizi di fognatura e/o di depurazione per conto di altri gestori del SII, anche operanti in altri ambiti territoriali ottimali.
1.2 Sino all’approvazione del Disciplinare Tecnico per l’intero ATO restano efficaci le definizioni contenute nei Disciplinari Tecnici allegati ai Contratti di Servizio (Allegato 2).
1.3 Per quanto non espressamente disposto nella presente articolo, si applicano le definizioni previste dalla regolazione dell’ARERA ratione temporis vigente.
Articolo 2 (Oggetto)
2.1 Le Parti si impegnano con la presente Convenzione a realizzare le attività necessarie alla gestione del SII, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.
2.2 Per il raggiungimento della finalità di cui al comma precedente, l’EGATO si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, tra cui:
a) adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica;
b) aggiornare le priorità di intervento sulla base delle principali criticità riscontrate e predisporre, coerentemente e nei tempi previsti, il Programma degli Interventi e il Piano Economico-Finanziario;
c) approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente Convenzione.
2.3 Per il raggiungimento della finalità di cui al comma 2.1, il Gestore si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, tra cui:
a) garantire la gestione del servizio in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti e dello stato delle infrastrutture, secondo le priorità stabilite dall’EGATO in attuazione della normativa vigente;
b) sostenere i rischi connaturati alla gestione, a fronte dei quali percepisce i ricavi da corrispettivi tariffari, secondo la normativa vigente;
c) realizzare il Programma degli Interventi e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti;
d) adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente convenzione.
Articolo 3
(Regime giuridico per la gestione del servizio)
3.1 Il Gestore, come dato atto nelle lett. d), e), f), g) e h) delle Premesse alla presente Convenzione provvede all’esercizio del SII, a seguito del completamento del processo di accorpamento gestionale approvato dagli enti competenti.
Articolo 4
(Perimetro delle attività affidate e Gestioni esistenti)
4.1 L’EGATO è tenuto a garantire al Gestore il rispetto del principio di unicità della gestione dell’ambito, esercitando le proprie attribuzioni, sulla base della normativa vigente, affinché tutte le attività siano trasferite
al medesimo, fermo restando quanto previsto all’articolo 33 (procedure di subentro alle gestioni salvaguardate e/o conformi e corresponsione del valore di rimborso).
4.2 Il Servizio affidato al Gestore mediante la presente Convenzione è costituito dall’insieme delle seguenti attività:
• Acquedotto:
o Captazione;
o Adduzione;
o Potabilizzazione;
o Distribuzione;
• Fognatura;
• Depurazione;
• Altre attività idriche;
• Attività diverse;
• Vendita all’ingrosso.
4.3 Il perimetro dell’affidamento può essere ampliato, includendovi ulteriori servizi tra quelli richiamati nelle “Definizioni” riportate nella presente Convenzione, anche al fine di assicurare l’equilibrio economico- finanziario della gestione, in base a quanto previsto dall’Articolo 20 (Raggiungimento e mantenimento dell’Equilibrio economico-finanziario) della presente Convenzione.
4.4 L’esercizio del servizio si svolge all’interno del perimetro amministrativo dei Comuni già indicati nell’elenco dei Comuni allegato alle Convenzioni adeguate e allegate alla presente Convenzione (Allegato 3).
4.5 Ogni eventuale modifica della delimitazione dell’ATO da parte della pertinente legislazione regionale, dovrà essere recepita tramite revisione della presente Convenzione.
4.6 L’EGATO ed il Gestore prendono atto che all’interno del perimetro amministrativo dell’ATO operano i seguenti gestori conformi:
o AIMAG S.p.A. che svolge il Servizio Idrico Integrato per i Comuni meglio indicati nell’elenco allegato alla Convenzione di adeguamento del 30/07/2018 (Allegato 3).
o IRETI S.p.A. che svolge il Servizio di Acquedotto per i Comuni di Gazzuolo e Viadana.
4.7 Il Gestore d’Ambito, alla scadenza delle Convenzioni con i gestori conformi, meglio indicate all’articolo
4.6 che precede, subentrerà in suddette gestioni secondo la procedura meglio descritta all’articolo 33 che segue (“Procedura di subentro alle gestioni salvaguardate e/o conformi e corresponsione del valore di rimborso”).
4.8 In caso di modifiche alla delimitazione del territorio di propria competenza ai sensi dell’art. 47 comma 1 della Legge Regionale, l’Ente d’Ambito avrà la facoltà, legata anche alle eventuali variazioni del Piano d’Ambito, nei limiti di legge, di escludere dall’oggetto della presente Convenzione parti di territorio, ovvero di includerne di nuove.
Articolo 5 (Ulteriori attività)
5.1 Il Gestore, al fine di garantire una gestione efficiente, economica ed efficace del SII e delle reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali strumentali si impegna, su richiesta dell’EGATO, ad eseguire ulteriori attività non ricomprese tra quelle previste dalla presente Convenzione, ma connesse o accessorie al Servizio, che si rendessero necessarie per cause impreviste o che permettessero un miglioramento della gestione del SII e dei servizi affidati.
5.2 Le modalità ed i corrispettivi per l’esecuzione delle ulteriori attività di cui al comma precedente verranno preventivamente concordati tra le Parti.
5.3 Il Gestore può svolgere servizi, ai sensi dell’Articolo 151 comma 7 del D.Lgs. n. 152/2006 anche per conto di terzi, purché dette attività, delle quali dovrà tenere una contabilità separata da quella relativa al SII e comunque nel rispetto della Delibera ARERA 24 marzo 2016 137/2016/R/com e successivi provvedimenti dell’Autorità in materia di unbundling contabile, non pregiudichino l’ottimale svolgimento della gestione del SII e dei servizi affidati con la presente Convenzione e/o non determinino maggiori costi per gli utenti.
5.4 Qualora il Gestore intenda svolgere ulteriori attività che comportino l’utilizzazione, anche parziale, di reti, impianti o altre dotazioni patrimoniali strumentali al SII, dovrà richiederne specifica autorizzazione all’EGATO.
5.5 L’EGATO, verificato il rispetto delle normative nazionali e regionali vigenti e la compatibilità delle ulteriori attività di cui al comma precedente con quelle del SII, può autorizzare il Gestore stipulando con esso apposita convenzione.
5.6 La convenzione di cui al comma precedente regolamenta l’utilizzo delle reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali al fine di salvaguardare gli interessi primari della gestione del SII e stabilisce i criteri di ripartizione dei proventi derivanti da tali ulteriori attività tra EGATO e Gestore.
Articolo 6
(Durata dell’affidamento)
6.1 Tenuto conto del Programma degli Interventi che il Gestore è chiamato a realizzare, sulla base dello sviluppo del Piano Economico-Finanziario, così come approvato nell’aggiornamento del Piano d’Ambito 2018, la durata dell’affidamento è sino al [•].
6.2 Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, la durata dell’affidamento può essere estesa, entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti, esclusivamente in presenza di affidamento conforme alla normativa vigente, nei seguenti casi:
a) nuove e ingenti necessità di investimento, derivanti da un significativo incremento della popolazione servita, a seguito di processi di accorpamento gestionale, riorganizzazione e integrazione dei servizi;
b) mancata corresponsione del valore di subentro da parte del Gestore entrante, nel rispetto delle pertinenti disposizioni della regolazione dell’ARERA.
6.3 Nei casi di cui al comma precedente, il Gestore presenta motivata istanza all’EGATO, specificando altresì l’estensione della durata ritenuta necessaria al mantenimento ovvero al ristabilimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, e ne dà comunicazione all’ARERA. L’EGATO decide sull’istanza entro sessanta giorni e trasmette all’ARERA la propria determinazione - unitamente agli atti convenzionali aggiornati - ai fini della sua verifica ed approvazione entro i successivi novanta giorni.
Articolo 7
(Divieto di sub-concessione)
7.1 È fatto divieto al Gestore di cedere, anche parzialmente, a pena dell’immediata risoluzione della presente Convenzione, con tutte le conseguenze di legge ed incameramento della fideiussione di cui al successivo
Articolo 36 (Garanzie), oltre al risarcimento degli eventuali ulteriori danni, la presente Convenzione o sub- concedere la gestione SII.
7.2 Il Gestore, ferma restando la sua piena ed esclusiva responsabilità nei confronti dell’EGATO, potrà avvalersi, per l’esecuzione di specifiche attività oggetto della Convenzione, di soggetti terzi, nel rispetto della vigente normativa.
7.3 I contratti stipulati dal Gestore ai sensi del comma precedente devono includere una clausola che riservi all’eventuale nuovo gestore subentrante individuato dall’EGATO la facoltà di sostituirsi al medesimo Gestore in caso di risoluzione o anticipata cessazione del presente Contratto di Servizio ovvero in caso di sostituzione provvisoria del Gestore ai sensi dei successivi Articoli 35 (“Risoluzione e recesso”) e 41 (“Sanzione coercitiva: sostituzione provvisoria”).
Articolo 8
(Obblighi del Gestore)
8.1 Il Gestore, nell’espletamento della Gestione del SII, si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla presente Convenzione e dal Piano d’Ambito.
8.2 Sono da intendersi in capo al Gestore tutte le responsabilità civili e penali connesse all’espletamento della gestione dei SII. Il Gestore dovrà pertanto, tra l’altro, adempiere alle vigenti normative in materia di acque pubbliche, tutela delle acque dall’inquinamento, utilizzo delle risorse idriche e qualità delle acque distribuite in relazione agli usi possibili.
8.3 Il Gestore è responsabile del buon funzionamento della gestione affidata secondo le disposizioni della presente Convenzione; in particolare, il Gestore si impegna a rispettare gli obblighi contenuti nel Piano d’Ambito e dei relativi aggiornamenti in materia di investimenti, di livello di servizio e di tariffe, nonché di raggiungimento degli obiettivi strutturali ivi previsti. Grava inoltre sul Gestore la responsabilità derivante dalla gestione delle reti, beni e dotazioni patrimoniali strumentali al SII affidati al medesimo.
8.4 L’EGATO dà atto della messa a disposizione delle reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali strumentali al SII di cui al successivo Articolo 11 (Disponibilità dei beni strumentali al Servizio).
8.5. Il Gestore si impegna, ai sensi dell’Articolo 2, commi 4 e 5 della Legge Regionale Lombardia n. 26/2003, ad eseguire la manutenzione e a realizzare tutti gli investimenti infrastrutturali destinati all’ampliamento e potenziamento delle reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali strumentali al SII messi a sua disposizione ai sensi del successivo Articolo 11 (Disponibilità dei beni strumentali al Servizio), nonché gli interventi di ristrutturazione e valorizzazione necessari per adeguarne nel tempo le caratteristiche funzionali, secondo quanto stabilito nel Piano d’Ambito. Inoltre il Gestore garantisce quanto disposto dall’Articolo 10 della Legge Regionale. Lombardia n. 26/2003.
8.6 Il Gestore terrà sollevati e indenni l’EGATO e gli Enti locali, nonché il personale dipendente dai suddetti Enti, da ogni e qualsiasi responsabilità connessa con la gestione dei servizi e delle reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali strumentali al SII affidati.
8.7 Il Gestore dovrà osservare, nei riguardi dei propri dipendenti, il rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro, nonché il rispetto delle condizioni contrattuali, normative e retributive previste dal contratto nazionale di settore e dagli accordi collettivi territoriali e/o aziendali vigenti.
8.8 Il Gestore si obbliga affinché nella esecuzione dei contratti di forniture, servizi e lavori siano adottati i provvedimenti e le cautele atti a garantire la vita e l’incolumità del personale addetto e dei terzi e ad evitare danni a beni pubblici e privati, nonché ad osservare e far osservare dai soggetti terzi di cui dovesse avvalersi ai sensi del precedente Articolo 7 (Divieto di sub-concessione) tutte le vigenti norme di carattere generale, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 (“Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro”) e le prescrizioni di carattere tecnico finalizzate alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
8.9 Il Gestore si impegna a collaborare con l’EGATO nell’attività di controllo dalla medesima esercitata e a fornire tutte le informazioni dovute secondo quanto specificato nei successivi Articoli 28 (Controllo da parte dell’EGATO) e 29 (Comunicazione dati sui servizi).
8.10 Il Gestore si impegna a dotarsi di un adeguato servizio di controllo territoriale e di un laboratorio di analisi che assicurino un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di controlli preventivi e successivi sulla qualità delle acque alla presa, nelle reti di adduzione e di distribuzione, nei potabilizzatori, negli scarichi in pubblica fognatura e nei depuratori. Il Gestore deve periodicamente informare gli utenti dei risultati dei controlli e delle analisi svolti ai sensi del periodo precedente.
8.11 Il Gestore è altresì obbligato a:
a) raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del servizio da assicurare all’utenza, previsti dalla regolazione dell’ARERA e assunti dalla presente Convenzione;
b) rispettare i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dall’EGATO in base alla regolazione e approvazione dell’ARERA, curando e comunicando agli utenti il loro aggiornamento annuale;
c) adottare la Carta dei servizi in conformità alla normativa vigente e alla regolazione dell’ARERA;
d) provvedere alla realizzazione del Programma degli Interventi;
e) predisporre modalità di controllo del corretto esercizio del servizio ed in particolare un sistema tecnico adeguato a tal fine, come previsto dall’Articolo 165 del D.Lgs. n. 152/2006;
f) trasmettere all’EGATO le informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie riguardanti tutti gli aspetti del SII, sulla base della pertinente normativa e della regolazione dell’ARERA;
g) prestare ogni collaborazione per l’organizzazione e l’attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l’EGATO ha facoltà di disporre durante tutto il periodo di affidamento;
h) dare tempestiva comunicazione all’EGATO del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarità nell’erogazione dei servizi, nonché assumere ogni iniziativa per l’eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni dell’EGATO medesimo;
i) restituire all’EGATO, alla scadenza dell’affidamento, tutte le reti, beni, dotazioni patrimoniali, opere, gli impianti e le canalizzazioni del SII in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione ai sensi dell’Articolo 151 del D.Lgs. n. 152/2006, coerentemente con le previsioni del Piano d’Ambito;
j) prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dalla presente Convenzione;
k) pagare le penali e/o le sanzioni previste dalla Convenzione o dalla regolazione ARERA;
l) attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente;
m) curare l’aggiornamento dell’atto di ricognizione di cui al successivo Articolo 11 (Disponibilità dei beni strumentali al Servizio);
n) proseguire nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, secondo quanto previsto dalla regolazione dell’ARERA e dalla presente Convenzione;
o) rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla regolazione dell’ARERA e dalla presente Convenzione;
p) effettuare, ai sensi del comma 2 dell’Articolo 128 del D.Lgs. n. 152/2006, il servizio di controllo di competenza, di natura tecnica, anche a fini tariffari.
Articolo 9
(Obblighi dell’EGATO)
9.1. L’EGATO si impegna a collaborare con il Gestore, per quanto di propria competenza, al fine di migliorare e/o rendere più efficiente ed efficace la gestione del SII.
9.2 L’EGATO si impegna a fornire, ai sensi e per gli effetti della L. n. 241/1990, le informazioni e la documentazione richieste dal Gestore attinenti il Servizio.
9.3 L’EGATO è, inoltre, obbligato a:
a) avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto Gestore almeno diciotto mesi prima della scadenza naturale della presente Convenzione e, nel caso di cessazione anticipata, entro 3 (tre) mesi dall’avvenuta cessazione;
b) provvedere alla predisposizione tariffaria, anche per gli eventuali grossisti operanti nel territorio di propria competenza, e all’adempimento degli ulteriori obblighi posti in capo agli EGATO dalla regolazione dell’ARERA, nel rispetto dei criteri, delle procedure e dei termini stabiliti dall’Autorità medesima;
c) garantire gli adempimenti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al SII adottando, nei termini previsti, gli atti necessari;
d) garantire lo svolgimento della procedura di subentro nelle modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente;
e) adempiere alle obbligazioni nascenti dalla presente Convenzione al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per l’erogazione e la qualità del servizio;
f) controllare le attività del Gestore, raccogliendo, verificando e validando dati e informazioni inviate dal Gestore medesimo, anche nell’ambito dei procedimenti di attuazione della regolazione dell’ARERA.
Articolo 10
(Rapporti tra grossista, EGA e Gestore)
10.1 L’EGATO provvede agli obblighi di predisposizione tariffaria, previsti dalla pertinente regolazione, anche in relazione ai grossisti operanti nel territorio di propria competenza. Si applicano, anche in tali fattispecie, le norme e le procedure relative alla predisposizione tariffaria previste dalla regolazione dell’ARERA, ivi comprese le conseguenze in caso di inadempimento degli obblighi previsti in capo al grossista e all’EGATO.
10.2 Il Grossista eroga i propri servizi alle condizioni economiche determinate dall’EGATO in attuazione dei provvedimenti dell’ARERA e nel rispetto delle deliberazioni di quest'ultima e della presente convenzione.
10.3 Laddove un grossista eroghi servizi a diversi soggetti gestori, operanti in una pluralità di ATO, provvede agli obblighi di predisposizione tariffaria l’EGATO nel cui territorio è localizzato l’impianto, previo parere, da rendere entro 30 (trenta) giorni, dell’EGATO competente per il gestore servito. Decorsi 30 giorni senza che il parere sia stato reso, l’EGATO competente procede.
Capo II
Reti, impianti, passività e personale
Articolo 11
(Disponibilità dei beni strumentali al Servizio)
11.1. Il Gestore è tenuto a gestire e mantenere in buono stato, curandone tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, i beni strumentali al Servizio.
11.2 L’EGATO e il Gestore danno atto che non è stato redatto da parte del Gestore l’inventario dei beni di cui al comma precedente, pertanto, il Gestore si impegna a redigerlo entro e non oltre 18 (diciotto) mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione.
11.3 Il Gestore ha il diritto esclusivo di mantenere sopra e sotto il suolo pubblico tutte le reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali esistenti strumentali al Servizio e quelle che saranno successivamente realizzate in attuazione del Piano d’Ambito. In caso di intervento del Gestore che determini una manomissione del suolo pubblico, il Gestore medesimo è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi interessati dal proprio intervento.
11.4 Gli Enti locali si impegnano, per tutta la durata della presente Convenzione, a non consentire a terzi il collocamento di reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali rientranti nel SII, per i fini previsti dalla Convenzione medesima, nel sottosuolo e sul suolo di proprietà pubblica.
11.5 Le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali strumentali alla gestione del Servizio che dovessero essere eventualmente realizzati direttamente dall’EGATO o dagli Enti locali o dal Gestore nel periodo di vigenza della presente Convenzione verranno affidati in concessione al Gestore, che ne assicurerà l’utilizzazione per l’erogazione dei servizi allo stesso affidati.
11.6 Entro 12 (dodici) mesi dalla redazione dello stato di consistenza di cui al successivo Articolo 12 (Consegna delle reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali) e successivamente con periodicità annuale, il Gestore, ai sensi degli Articoli 4, comma 2, lettera j) e 35 della Legge Regionale Lombardia n. 26/2003, trasmette all’EGATO, agli Enti Locali dell’ATO ed all’Osservatorio regionale le informazioni necessarie all’aggiornamento della ricognizione delle infrastrutture esistenti, con particolare riferimento ai relativi dati economici, tecnici ed amministrativi, nonché i dati e le informazioni, anche di carattere cartografico, funzionali alla mappatura ed alla georeferenziazione delle infrastrutture sotterrane; tutti i predetti dati, informazioni e documenti devono essere redatti in conformità agli standard minimi elaborati dalla Regione.
Articolo 12
(Consegna delle reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali)
12.1 Il Gestore accetta la disponibilità dei beni di cui al precedente Articolo 11 (Disponibilità dei beni strumentali al Servizio), nelle condizioni di fatto e di diritto nelle quali i beni stessi si trovano al momento della consegna. Il Gestore si impegna a prendere cognizione dei luoghi e dei manufatti, nonché di tutte le condizioni e situazioni particolari in cui si trovano tali beni.
12.2 Il Gestore si impegna ad adeguare le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali, nonché tutti i beni immobili strumentali al Servizio, alle vigenti normative in materia sia tecnica sia di sicurezza sia ambientale in relazione a quanto contenuto nel Piano d’Ambito e in particolare del Piano degli Investimenti approvato.
12.3 In caso di realizzazione di beni strumentali al Servizio da parte degli Enti locali o di soggetti terzi a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso di costruire, il Gestore ha facoltà di formulare, in accordo con l’Ufficio d’Ambito, specifiche prescrizioni; la Gestione di tali beni, fermo restando il regime proprietario del demanio idrico, sarà assunta dal Gestore a seguito di apposito collaudo operato dal Gestore medesimo in conformità alla vigente normativa in materia di contratti pubblici.
12.4 Le infrastrutture realizzate in corso di gestione, qualora ricomprese tra le infrastrutture del servizio idrico integrato di cui all’art. 822 c.c., sono acquisite in proprietà ai relativi enti locali, in quanto demanio necessario, e soggette di diritto di concessione d’uso gratuita del gestore.
12.5 Il Gestore ha diritto esclusivo di conservare sopra e sotto il suolo pubblico tutti i beni strumentali al Servizio esistenti e quelli che saranno successivamente realizzati in attuazione del Piano d’Ambito. In caso di intervento del Gestore che determini una manomissione del suolo pubblico, il Gestore medesimo è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi interessati dal proprio intervento.
Articolo 13
(Quote residuali dei mutui)
13.1 Per i beni affidati in concessione ai sensi del precedente Articolo 11 (Disponibilità dei beni strumentali al Servizio), il Gestore è tenuto a versare ai soggetti beneficiari esclusivamente l’importo corrispondente al valore a moneta corrente delle rate dei mutui così come definite dai provvedimenti di determinazione approvati dall’EGATO.
13.2 L’importo di cui al comma 13.1 dovrà essere versato secondo le modalità indicate dall’EGATO.
Articolo 14
(Restituzione dei beni affidati in concessione)
14.1 Alla scadenza della presente Convenzione o in caso di risoluzione o anticipata cessazione della medesima ai sensi dei successivi Articoli 6 (Durata dell’affidamento) e 35 (Risoluzione e recesso), per la definizione del valore residuo di tutti i beni nonché delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali ai servizi, posti a disposizione del Gestore o finanziati da questo ai sensi dei precedenti Articolo 11 (Disponibilità dei beni strumentali al Servizio) e Articolo 12 (Consegna delle reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali), saranno applicati dall’EGATO i criteri e le metodologie stabilite dalle disposizioni e dalla pertinente regolazione di ARERA.
Articolo 15 (Passività pregresse)
15.1 L’EGATO e il Gestore danno atto che le immobilizzazioni, le attività e le passività relative alla gestione oggetto della presente Convenzione sono state trasferite al Gestore.
Articolo 16
(Assunzione e trasferimento di personale)
16.1 L’EGATO e il Gestore danno atto dell’impegno del Gestore all’assunzione del personale dipendente, ex art. 173 del D.lgs. 152/2006, già utilizzato dagli Enti locali e dai gestori pubblici nella gestione di servizi idrici.
16.2 Al trasferimento di personale si applica l’Articolo 31 del D.Lgs. n. 165/2011, oltre alle vigenti norme locali integrative.
16.3 L’EGATO e il Gestore danno atto che il Gestore si è obbliga ad applicare, nei confronti del personale di cui al presente Articolo, le condizioni contrattuali, normative e retributive previste dal contratto nazionale di settore e dagli accordi collettivi territoriali e/o aziendali vigenti.
Capo III Piano d’Ambito
Articolo 17
(Contenuto del Piano d’Ambito)
17.1 Il Piano d’Ambito, come definito all’Articolo 1 della presente Convenzione e di cui costituisce parte integrante, in sede di aggiornamento ai sensi dell’Articolo 149 del D.Lgs. n. 152/2006 è costituito dai seguenti atti:
a) la Ricognizione delle infrastrutture, che, anche sulla base di informazioni degli enti locali ricadenti nell’ATO, individua lo stato di consistenza delle infrastrutture da affidare al Gestore del SII, precisandone lo stato di funzionamento;
b) il Programma degli Interventi (“PdI”), che individua le attività di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell’utenza, tenuto conto di quella collocata nelle zone montane o con minore densità di popolazione. Il programma degli interventi, commisurato all'intera gestione e redatto anche tenendo conto delle indicazioni in merito fornite dall’ARERA, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione;
c) il Modello gestionale ed organizzativo, che definisce la struttura operativa mediante la quale il Gestore assicura il servizio all’utenza e la realizzazione del PdI;
d) il Piano Economico-Finanziario (“PEF”), che - nell’ambito del piano tariffario redatto secondo le forme e le modalità definite dall’ARERA - prevede con cadenza annuale e per tutto il periodo di affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto, i proventi da tariffa, nonché i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario, come risultanti dall’applicazione dei criteri stabiliti dal vigente Metodo Tariffario adottato dall’ARERA. Esso è integrato dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Il PEF - composto anche da stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario - così come redatto, deve prevedere il raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati. Tale piano economico-finanziario deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall’istituto di credito stesso e iscritte nell’albo degli intermediari finanziari
o da una società di revisione.
17.2 L’EGATO assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l’approvazione del Piano d’Ambito, i documenti che lo compongono siano tra loro coerenti.
17.3 L’EGATO assicura che, all’inizio e per tutta la durata dell'affidamento, le previsioni della presente Convenzione consentano nel loro complesso di perseguire l’obiettivo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza.
Articolo 18
(Aggiornamento del Piano d’Ambito)
18.1 Ai fini dell’applicazione della regolazione per schemi regolatori introdotta dall’ARERA, l’EGATO - all’inizio di ciascun periodo regolatorio, e comunque nei termini previsti dall’ARERA - adotta, con proprio atto deliberativo, la pertinente predisposizione tariffaria, ossia lo “specifico schema regolatorio” composto dagli atti - elaborati secondo i criteri e le indicazioni metodologiche definite dalla regolazione - di seguito riportati:
a) l’aggiornamento del Pdi che specifica, in particolare, le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché le conseguenti linee di intervento (individuate su proposta del Gestore), evidenziando le medesime nel cronoprogramma degli interventi. Per ciascun periodo regolatorio, il documento di aggiornamento del PdI reca la puntuale indicazione degli interventi riferiti all’orizzonte temporale di volta in volta esplicitato dall’ARERA, riportando, per l’eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell’affidamento, le
informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell’utenza;
b) l’aggiornamento del PEF, che esplicita con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento - e sulla base della disciplina tariffaria adottata dall’ARERA - l’andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario di cui alla regolazione vigente;
c) la convenzione di gestione, contenente gli aggiornamenti necessari a recepire la disciplina introdotta dall’ARERA.
18.2 L’EGATO assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l’approvazione della predisposizione tariffaria, i documenti che la compongono siano tra loro coerenti.
18.3 L’EGATO assicura che l’aggiornamento del Piano d’Ambito ai sensi del precedente comma, consenta di perseguire l’obiettivo di mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza anche in relazione agli investimenti programmati.
18.4 Anche al di fuori dei termini previsti dall’ARERA, il Piano d’Ambito vigente può comunque subire modifiche a seguito:
a) dell’adozione di varianti per cause oggettive (nuovi obblighi previsti da leggi o regolamenti o strumenti urbanistici oppure per conseguire miglioramenti nei livelli di servizio in atto oppure per recepire ulteriori investimenti anche in relazione alle esigenze riscontrate in sede di verifica della funzionalità degli impianti oppure a seguito di provvedimenti conclusivi di procedure di infrazioni eurocomunitarie) o eventi non prevedibili al momento dell’aggiornamento di cui al l’articolo 17.1;
b) dell’approvazione di revisioni tariffarie di cui al successivo Articolo 26 (“Variazioni tariffarie”);
c) della revisione del perimetro delle attività affidate ai sensi del precedente Articolo 4 (“Perimetro delle attività affidate e Gestioni esistenti”);
d) dell’adozione di interventi destinati a ripristinare l’equilibrio economico-finanziario della gestione ai sensi del successivo Articolo 22 (“Misure per il mantenimento dell’equilibrio economico- finanziario”);
e) della redazione dello stato di consistenza definitivo di cui al precedente Articolo 11 (“Disponibilità di beni strumentali al servizio”);
f) dell’assunzione della gestione di reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali strumentali alla erogazione del Servizio realizzati da parte di soggetti terzi ai sensi del precedente Articolo 11 (“Disponibilità di beni strumentali al servizio”);
g) di straordinari interventi regolatori da parte dell’ARERA.
18.5 Le variazioni della tariffa derivanti da modifiche apportate al Piano d’Ambito vengono determinate in conformità alla normativa e dalla regolazione nazionale vigente ed hanno la decorrenza prevista da tale normativa o, in sua assenza, da apposite disposizioni dell’EGATO o dell’ARERA.
18.6 Il Piano d’Ambito di tempo in tempo vigente è vincolante per il Gestore.
Articolo 19
(Obiettivi strutturali e relativi standard)
19.1 Nel Piano d’Ambito vigente sono contenuti gli obiettivi strutturali connessi alla realizzazione degli interventi previsti.
19.2 Il Gestore è tenuto a raggiungere gli obiettivi strutturali e i livelli di qualità dei servizi nei tempi e nei modi prescritti dal Piano d’Ambito, attraverso la realizzazione dei progetti di intervento indicati nel medesimo Piano.
19.3 In difetto si applicano le penali previste dal successivo Articolo 39 (Penali) anche sulla base delle eventuali indicazioni fornite dal Garante dei servizi locali di interesse economico generale di cui all’articolo 3 della Legge Regione Lombardia n. 26/2003.
19.4 Il Gestore è altresì tenuto al rispetto degli standard indicati da ARERA nei provvedimenti di qualità tecnica (Deliberazione 917/2017/R/IDR) e di qualità contrattuale (Deliberazione 655/2015/R/IDR).
Capo IV
Mantenimento dell’Equilibrio Economico-Finanziario e Tariffa
Articolo 20
(Raggiungimento e mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario)
20.1 Le Parti concorrono, sulla base delle rispettive responsabilità, a perseguire il raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza, in base agli strumenti previsti dalla regolazione tariffaria dell’ARERA e a quanto precisato nella presente Convenzione.
Articolo 21
(Istanza di riequilibrio economico-finanziario)
21.1 Qualora durante il periodo regolatorio si verifichino circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria tali da pregiudicare l’equilibrio economico-finanziario, il Gestore presenta all’EGATO istanza di riequilibrio.
21.2 L’istanza deve contenere l’esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare, nonché l’esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria, anche mediante eventuale ridefinizione del PdI.
21.3 È obbligo del Gestore comunicare altresì, nell’istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento.
Articolo 22
(Misure per il mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario)
22.1 Le eventuali misure di riequilibrio, cui è consentito far ricorso nell'ordine di priorità di seguito indicato, sono:
a) revisione della predisposizione tariffaria, secondo i criteri, le modalità e nei limiti ammessi dalla regolazione dell’ARERA, con particolare riferimento a:
✓ trattamento dei costi di morosità;
✓ allocazione temporale dei conguagli;
✓ rideterminazione della fideuissione;
✓ revisione dell’articolazione tariffaria;
✓ rimodulazione del pagamento di canoni e mutui, sentiti i soggetti interessati.
b) revisione del PdI, comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda dell’utenza;
c) modifica del perimetro dell’affidamento o estensione della durata dell’affidamento, ai fini del più tempestivo conseguimento dell’unicità di gestione dell’intero ATO;
d) richiesta di accesso alle misure di perequazione disciplinate dalla regolazione dell’ARERA, nei limiti previsti e in presenza dei requisiti fissati da quest'ultima;
e) eventuali ulteriori misure definite dalle Parti.
22.2 Le misure di cui al presente Articolo possono essere richieste anche congiuntamente tra loro..
Articolo 23
(Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio)
23.1 L’EGATO decide sull’istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all’ARERA la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio, azionabili nell’ordine di priorità sopra riportato. Laddove nessuna delle misure di cui all’Articolo 16-quater (Misure per il mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario) sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, l’EGATO, previa specifica motivazione sul punto, sottopone alla valutazione dell’ARERA ulteriori misure di riequilibrio individuate con procedura partecipata dal Gestore.
23.2 L’ARERA verifica e approva le misure di riequilibrio determinate dall’EGATO nell’ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi, comunque non oltre centottanta giorni dalla ricezione. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l’ARERA può disporre misure cautelari.
23.3 L’istanza di riequilibrio deve tener conto anche dei rapporti economici con eventuali società patrimoniali proprietarie di infrastrutture nonché delle eventuali transazioni infragruppo, al fine di assicurare l’efficienza complessiva dei costi di gestione.
Capo V
Autorizzazioni, concessioni e permessi - Tariffa
Articolo 24
(Autorizzazioni, concessioni e permessi)
24.1 L’EGATO farà tutto ciò che è in suo potere affinché gli Enti locali ricadenti nell’ATO rilascino tempestivamente ogni autorizzazione, concessione, permesso ed ogni altro atto necessario alla esecuzione e manutenzione delle reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali strumentali al Servizio, così da consentire al Gestore di rispettare i tempi di esecuzione degli interventi previsti nel Piano d’Ambito.
24.2 Allo scopo di favorire il rispetto delle reciproche funzioni e di ottimizzare i tempi necessari al rilascio di quanto indicato nel comma precedente, l’EGATO supporterà le attività istruttorie e agevolerà i rapporti tra il Gestore e gli Enti locali competenti, anche mediante attivazione degli strumenti di concertazione che si rendessero a tal fine utili o necessari.
Articolo 25 (Tariffa)
25.1 La tariffa di competenza del Gestore, determinata dall’EGATO e approvata dall’ARERA secondo la normativa vigente, costituisce il corrispettivo della gestione del SII e delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali al Servizio.
25.2 La tariffa è riscossa dal Gestore, con le modalità e secondo la periodicità previste dall’EGATO, dall’ARERA nonché dalla normativa nazionale e regionale vigente e in conformità alla Carta dei servizi.
Articolo 26 (Variazioni tariffarie)
26.1 Le tariffe possono subire variazioni, esclusivamente attraverso gli “strumenti per il mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario” sopra disciplinati di cui agli Articoli da 22 (Raggiungimento e mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario) a 23 (Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio) della presente Convenzione, previa determinazione dell’EGATO e approvazione dell’ARERA, a seguito di:
a) modifiche alla disciplina che regolamenta la metodologia tariffaria;
b) disposizioni legislative che modifichino le prescrizioni relative ai livelli di servizio;
c) verifiche disposte dall’EGATO, anche su richiesta del, Gestore, che accertino significativi scostamenti tra le previsioni del Piano d’Ambito e l’andamento reale della gestione;
d) varianti al Piano d’Ambito.
26.2 Le variazioni tariffarie, in aumento o in diminuzione, avranno decorrenza dalla data fissata nella determinazione assunta dall’EGATO.
26.3. Il Gestore dovrà informare l’utenza delle variazioni tariffarie in maniera chiara e tempestiva.
Articolo 27
(Delega dei poteri espropriativi)
27.1. L’EGATO, ai sensi dell’art. 6 comma 8 del D.P.R. n. 327/2001, dell’art. 48, comma 2, lettera j) della
L.R. n. 26/2003 ed in applicazione dell’articolo 158 bis del D.Lgs. n. 152/2006, delega al Gestore l’esercizio dei poteri espropriativi di cui la medesima autorità risulta titolare ai sensi di legge.
27.2 In attuazione di quanto disposto al precedente comma, le parti concordano che l’ambito di estensione della delega comprende tutte le fasi e gli atti amministrativi del procedimento ablativo di espropriazione per pubblica utilità, ad esclusione dell’adozione dell’atto di approvazione del progetto con contestuale dichiarazione di pubblica utilità.
27.3 La titolarità dei beni espropriati è intestata al Gestore. Tali beni seguono la disciplina generale dei beni strumentali al Servizio Idrico Integrato e, pertanto, alla scadenza della presente Convenzione, o in caso di risoluzione della stessa, riscatto o recesso saranno restituiti all’EGATO, o al/i soggetto/i da questa indicato/i.
27.4 E’ in capo al Gestore anche l’onere relativo alla stipula degli eventuali atti di costituzione di servitù per la posa di nuove condotte.
Capo VI Controllo
Articolo 28
(Controllo da parte dell’EGATO)
28.1. L’EGATO controlla l’attività del Gestore al fine di:
a) verificare la corretta e puntuale attuazione della presente Convenzione e del Piano d’Ambito;
b) verificare il raggiungimento degli obiettivi e dei livelli di servizio previsti dal Piano d’Ambito;
c) valutare l’andamento economico finanziario della gestione affidata.
d) Verificare la corretta gestione dell’utenza e il grado di soddisfazione della stessa.
e) assicurare la corretta applicazione della tariffa del Servizio.
28.2 Il Gestore consente l’effettuazione di tutti gli accertamenti, sopralluoghi e verifiche ispettive che l’EGATO ritenga opportuno o necessario compiere in ordine a documenti, progetti, opere ed impianti, purché attinenti ai servizi oggetto di affidamento. Gli accertamenti e le verifiche ispettive potranno essere effettuati in ogni momento con un preavviso scritto di almeno 10 (dieci) giorni, salvo il ricorrere di particolari circostanze di indifferibilità ed urgenza. Nella richiesta di accesso saranno indicati i luoghi o le circostanze oggetto di accertamento o di ispezione nonché, qualora ricorrenti, le ragioni di urgenza che giustifichino eventuali termini ridotti di preavviso.
28.3 I controlli potranno essere effettuati da personale dipendente dell’Ufficio d’Ambito ovvero da tecnici da quest’ultima incaricati e previamente comunicati al Gestore.
Articolo 29
(Comunicazione dati sui servizi)
29.1 Il Gestore, oltre alle comunicazioni ed informazioni dovute periodicamente ai sensi di legge agli organismi tecnici competenti a livello nazionale e regionale, si impegna a trasmettere annualmente all’XXXXX xxxxx 00 (xxxxxxx) giorni dall’approvazione del bilancio di esercizio:
a) i dati relativi al rispetto degli obiettivi e dei livelli di servizio, mettendo in evidenza la durata, l’entità e le cause dell’eventuale mancato rispetto;
b) i dati dimensionali, tecnici e finanziari tipici dell’erogazione, con riferimento a:
1. quantitativi annui prodotti per ogni impianto di produzione e complessivamente;
2. quantitativi annui prodotti immessi in rete per ogni settore separato della rete di distribuzione;
3. quantitativi annui erogati, distinti per classe tipologica di consumo (uso domestico, uso pubblico, uso industriale ed uso commerciale);
4. quantitativi di acqua non contabilizzata;
5. quantitativi mensili ed annui di energia elettrica consumata;
6. caratteristiche qualitative per ogni impianto di produzione, di trattamento e di depurazione delle acque reflue espresse secondo i valori minimi, medi e massimi dei parametri previsti dalle normative vigenti;
7. dati relativi agli interventi di manutenzione ed investimenti, ai tempi di realizzazione, nonché ai cespiti ammortizzabili, con l’indicazione degli eventuali scostamenti rispetto al Piano d’Ambito e relative motivazioni;
8. componenti di costo delle singole fasi di captazione, adduzione, trattamento, sollevamento e distribuzione dell’acqua potabile e di raccolta e depurazione delle acque reflue;
c) i bilanci e i documenti di cui al precedente Articolo 28 (Controllo da parte dell’EGATO);
d) i dati relativi al grado di soddisfazione dell’utenza rilevati ai sensi del successivo Articolo 32 (Carta dei servizi).
29.2 Ferma restando la periodicità annuale di cui al precedente comma, l’EGATO può chiedere in ogni tempo al Gestore la comunicazione dei dati di cui al comma precedente; il Gestore è tenuto a fornire tali dati entro 60 (sessanta) giorni dalla domanda, salvo motivata richiesta di proroga in relazione alla tipologia e quantità dei dati richiesti.
Articolo 30
(Requisiti del Gestore)
30.1 Al fine di garantire il controllo circa il mantenimento, per tutta la durata della presente Convenzione, dei requisiti finanziari e tecnici del Gestore, è fatto obbligo al Gestore medesimo di comunicare all’EGATO ogni evento o atto che possa determinare la diminuzione o la perdita dei predetti requisiti.
30.2 Qualora il Gestore sia interessato da modificazioni sostanziali, derivanti da conferimento di ramo d’azienda, scissione, anche parziale, o fusione, il Gestore medesimo è tenuto a comunicare senza ritardo l’intenzione di eseguire siffatte operazioni all’EGATO, la quale, se non vi si oppongano gravi motivi, rilascia la propria autorizzazione. L’autorizzazione si ha per rilasciata se l’EGATO non esprime alcuna determinazione entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di cui al presente comma. Il Gestore si impegna a non realizzare le operazioni di cui al presente comma in assenza della preventiva autorizzazione dell’EGATO.
Articolo 31
(Regolamento di utenza e Regolamento di Fognatura)
31.1 L’EGATO e il Gestore si impegnano, ciascuno per quanto di propria competenza a condividere il Regolamento di Utenza, nel quale, coerentemente con le previsioni del Piano d’Ambito, sono dettagliatamente descritte tutte le modalità e condizioni tecniche, contrattuali ed economiche in base alle quali il Gestore si è impegnato a fornire i servizi agli utenti che ne facciano richiesta, nonché le modalità di composizione dell’eventuale contenzioso.
31.2 Il Regolamento è periodicamente aggiornato, in accordo tra le Parti, per adeguarlo alle variazioni del Piano d’Ambito e l’EGATO e il Gestore si impegnano, in ogni caso, ciascuno per quanto di competenza, ad adeguare i contenuti di cui al Piano d’Ambito e alle deliberazioni ARERA e alla normativa sopravvenuta in materia.
31.3 L’EGATO e il Gestore prendono e danno atto del Regolamento di Fognatura approvato dall’EGATO con Delibera n. 3 del 4/7/2016 (Allegato 4), che disciplina anche le norme tecniche e le prescrizioni regolamentari relative alle acque reflue domestiche ed industriali nonché i valori limite di accettazione degli scarichi delle acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie.
31.4 L’EGATO e il Gestore si impegnano, in ogni caso, ciascuno per quanto di competenza, ad adeguare i contenuti del Regolamento di Fognatura al Piano d’Ambito pro tempore vigente e alle deliberazioni ARERA e alla normativa sopravvenuta in materia.
Articolo 32
(Carta dei servizi)
32.1. La tutela degli utenti è perseguita attraverso le misure metodologiche di cui alla Carta dei servizi, “Allegato 1” alla presente Convenzione nella quale sono previsti i principali fattori di qualità dei servizi e gli standard minimi di continuità e regolarità, gli obblighi specifici nei confronti dei soggetti e delle fasce svantaggiate nonché le modalità e la periodicità della rilevazione del grado di soddisfazione dell’utenza da compiersi sulla base degli standard di misurazione definiti dall’Osservatorio regionale risorse e servizi.
32.2. Nel Piano d’Ambito sono indicati gli interventi necessari a conseguire gli obiettivi di qualità dei servizi previsti dalla Carta dei servizi.
32.3. Il Gestore, ai sensi dell’Articolo 2, comma 9, lettera h), della Legge Regionale Lombardia n. 26/2003, in caso di prestazione del servizio qualitativamente inferiore rispetto agli standard minimi specifici garantiti nella Carta dei servizi, indipendentemente dalla presenza di un danno effettivo o pregiudizio occorso all’utente imputabile a dolo o colpa del Gestore medesimo, sarà tenuto al pagamento, nei confronti degli utenti interessati dal disservizio, di un rimborso automatico forfetario; l’ammontare e le modalità di pagamento del suddetto rimborso sono indicate nella Carta dei servizi.
32.4 In occasione della revisione periodica del Piano d’Ambito di cui al precedente Articolo 18 (Aggiornamento del Piano d’Ambito), la Carta dei servizi viene sottoposta a verifiche e ad eventuali adeguamenti e miglioramenti concordati tra l’EGATO e il Gestore. Le modifiche della Carta dei servizi che possono avere riflessi sulle tariffe devono essere concordate in sede di revisione del Piano d’Ambito.
32.5 La Carta dei servizi contiene anche le modalità di gestione delle emergenze idriche e delle interruzioni di servizio.
32.6 Il Gestore provvede alla distribuzione capillare della Carta agli utenti.
32.7 Il Gestore, ai sensi dell’Articolo 7, comma 2, della Legge Regionale Lombardia n. 26/2003, trasmette la Carta dei servizi al Garante dei servizi locali di interesse economico generale della Regione Lombardia ed all’Osservatorio regionale sulle risorse idriche. In caso di osservazioni formulate da parte dei predetti organismi, il Gestore si impegna a concordare con l’EGATO le modifiche della Carta dei servizi volte a recepire tali osservazioni.
32.8 L’EGATO e il Gestore si impegnano, in ogni caso, ciascuno per quanto di competenza, ad adeguare i contenuti di cui alla Carta dei Servizi prevista dal presente Articolo alle deliberazioni ARERA e alla normativa sopravvenuta in materia.
Capo VII Cessazione e Subentro
Articolo 33
(Procedura di subentro alle gestioni salvaguardate e/o conformi e corresponsione del valore di rimborso)
33.1 L’EGATO e il Gestore prendono atto che esistono nell’ATO i Gestori (AIMAG S.p.A. e IRETI S.p.A.) meglio indicati all’Articolo 4 (Perimetro delle attività affidate e gestioni esistenti) che precede, rispetto ai quali, fermi restando eventuali accordi volti ad accelerare il processo di accorpamento delle gestioni, il Gestore d’ambito subentrerà nella relativa gestione alla data di scadenza prevista nei singoli contratti di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto.
33.2 L’XXXXX xxxxxx 00 (xxxxxxxx) mesi prima della scadenza delle gestioni già affidate a AIMAG S.p.A. e IRETI S.p.A., avvia le procedure di subentro e verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio, e quelli da trasferire al Gestore d’ambito.
33.3 L’EGATO individua, con propria deliberazione da sottoporre all’approvazione dell’ARERA, su proposta del Gestore uscente, sentiti i Finanziatori, il valore di rimborso in base ai criteri stabiliti dalla
pertinente regolazione dell’ARERA, fissando altresì l'obbligo di pagamento dello stesso da parte del Gestore subentrante entro il centottantottesimo giorno antecedente all’avvio del nuovo affidamento, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore subentrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. A tal fine, il Gestore formula la propria proposta entro sessanta giorni dall’avvio della procedura; l’EGATO delibera entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta e trasmette all’ARERA la propria determinazione per la sua verifica e approvazione entro i successivi sessanta giorni.
33.4 In caso di disaccordo del Gestore in ordine alla determinazione del valore di subentro effettuata dall'EGATO, il Gestore medesimo può presentare le proprie osservazioni all’ARERA entro trenta giorni dall’adozione del provvedimento dell’EGATO. L’ARERA tiene conto di tali osservazioni nell’ambito del procedimento di verifica e approvazione.
33.5 A seguito del pagamento del valore di subentro di cui al precedente comma, il precedente Gestore trasferisce al Gestore subentrante i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d’intesa con l’EGATO.
33.6 Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedentemente all’affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Gestore uscente, ove ne ricorrano i presupposti, anche con riferimento a valutazioni di sostenibilità ed efficienza, è soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del SII.
33.7 In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dall’EGATO, nel termine indicato, il Gestore uscente prosegue nella gestione del SII fino al subentro del nuovo Gestore - limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili individuati dall’EGATO unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi - attraverso la proroga della presente Convenzione comunque entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti; ove si verifichi tale condizione, sono immediatamente escusse le garanzie prestate dal Gestore entrante al momento della sottoscrizione del contratto.
33.8 Il Gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione del SII e delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali al Servizio fino all’effettivo subentro del nuovo gestore, in modo da consentire il regolare svolgimento del servizio fermo restando il recupero dei correlati costi di cui al comma che precede che eventualmente non risultassero coperti dalla tariffa vigente.
Articolo 34
(Procedura di subentro alla gestione unica e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente)
34.1 L'EGATO è tenuto ad avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto gestore almeno diciotto mesi prima della scadenza naturale della presente Convenzione e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione.
34.2 L'EGATO verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio, e quelli da trasferire al gestore entrante.
34.3 L'EGATO dispone l'affidamento al Gestore unico entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente, comunicando all'ARERA le informazioni relative all'avvenuta cessazione e al nuovo affidatario.
34.4 L'EGATO individua, con propria deliberazione da sottoporre all'approvazione dell'ARERA, su proposta del Gestore uscente, sentiti i Finanziatori, il valore di rimborso in base ai criteri stabiliti dalla pertinente regolazione dell'ARERA, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore subentrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. A tal fine, il Gestore formula la propria proposta entro i nove mesi antecedenti la data di scadenza della concessione; l'EGATO delibera entro
sessanta giorni dal ricevimento della proposta e trasmette all'ARERA la propria determinazione per la sua verifica e approvazione entro i successivi sessanta giorni.
34.5 In caso di disaccordo del Gestore uscente in ordine alla determinazione del valore di subentro effettuata dall'EGATO, il Gestore medesimo può presentare le proprie osservazioni all’ARERA entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento dell'EGA. L'ARERA tiene conto di tali osservazioni nell'ambito del procedimento di verifica e approvazione.
34.6 A seguito del pagamento del valore di subentro di cui al precedente comma, il Gestore uscente cede al gestore subentrante tutti i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con l'EGATO sulla base dei documenti contabili. In alternativa al pagamento, in tutto o in parte, del valore di subentro, il Gestore subentrante può subentrare nelle obbligazioni del gestore uscente alle condizioni e nei limiti previsti dalle norme vigenti, con riferimento anche al disposto dell’art. 1406 del Cod. Civ.
34.7 Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedentemente all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Gestore uscente, ove ne ricorrano i presupposti e tenendo conto anche della disciplina del rapporto di lavoro applicabile in base al modello organizzativo prescelto nonché a seguito di valutazioni di sostenibilità ed efficienza rimesse all’EGATO, può essere soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del servizio idrico integrato.
34.8 In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dall'EGATO, nel termine indicato, il Gestore uscente prosegue nella gestione del SII fino al subentro del nuovo Gestore - limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili individuati dall’EGATO unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi - attraverso la proroga della convenzione entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti; ove si verifichi tale condizione, sono immediatamente escusse le garanzie prestate dal gestore entrante al momento della sottoscrizione del contratto, ed è avviato nei confronti del gestore entrante, ove ne ricorrano i presupposti, un procedimento sanzionatorio per mancata ottemperanza all'obbligo di versamento del valore residuo.
Articolo 35 (Risoluzione e recesso)
35.1 La presente Convenzione si risolverà di diritto, ai sensi dell’Articolo 1456 Cod. Civ., in caso di:
a) interruzione totale del servizio di acquedotto o di quello di smaltimento delle acque reflue per una durata superiore a 3 (tre) giorni consecutivi, imputabile a colpa grave o dolo del Gestore;
b) cessione o sub-concessione, anche parziale, della gestione o dei beni strumentali al Servizio, ai sensi del precedente Articolo 7 (Divieto di sub-concessione);
c) realizzazione da parte del Gestore di operazioni di scissione, anche parziale, di fusione o di conferimento d’azienda senza la preventiva autorizzazione da parte dell’EGATO mancata reintegrazione della fideiussione ai sensi del successivo dell’Articolo 36 (Garanzie);
35.2 L’EGATO potrà inoltre decidere la risoluzione del presente Contratto di Servizio in caso di reiterate gravi deficienze nella gestione affidata e di inadempienze di particolare gravità alle disposizioni della presente Convenzione, salvo i casi di caso fortuito e forza maggiore.
35.3 Nei casi di cui al punto che precede, ai sensi dell’Articolo 1454 Cod. Civ., l’EGATO, a mezzo di regolare diffida, è tenuta a concedere al Gestore un congruo termine per rimuovere le irregolarità segnalate. Decorso infruttuosamente tale termine, si produrrà la risoluzione di diritto della Convenzione.
35.4 Le conseguenze della risoluzione saranno addebitate al Gestore e l’EGATO avrà facoltà di incamerare, a titolo di penale, la garanzia di cui al successivo Articolo 36 (Garanzie), salvo ed impregiudicato il diritto ad ottenere il risarcimento degli eventuali ulteriori danni. In caso di risoluzione ai sensi del precedente punto 1, lettera d), l’EGATO avrà diritto di incamerare le somme effettivamente disponibili a titolo di fideiussione oltre al diritto di ottenere dal Gestore, sempre a titolo di penale, il pagamento di una somma pari alla differenza fra l’ammontare complessivo della garanzia stabilito ai sensi del successivo punto dell’Articolo 36 (Garanzie) e le somme effettivamente a disposizione dell’EGATO a titolo di fideiussione.
35.5 L’EGATO potrà recedere dalla presente Convenzione, previa comunicazione scritta debitamente motivata, in caso di:
a) eventi o atti che determinino la perdita dei requisiti finanziari e tecnici del Gestore ovvero una loro diminuzione tale da incidere in senso sostanzialmente pregiudizievole sulla gestione del Servizio affidata, ancorché tali eventi o fatti siano stati previamente comunicati ai sensi del precedente Articolo 30 (Requisiti del Gestore);
b) fallimento del Gestore o ammissione ad altre procedure concorsuali;
c) avvio della procedura di liquidazione o scioglimento del Gestore.
35.6 In caso di risoluzione o di recesso, il Gestore resta comunque obbligato a proseguire la gestione dei servizi fino all’effettivo subentro del nuovo gestore, in modo da consentire il regolare svolgimento del Servizio, fermo restando il recupero dei correlati costi secondo quanto stabilito dal comma 6 dell’Articolo 34 (Procedura di subentro alla gestione unica e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente).
35.7 Le Parti rinunciano preventivamente, ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 1246, comma 1, numero 4 Cod. Civ., alla compensazione fra gli eventuali debiti reciproci aventi ad oggetto somme a qualsiasi titolo dovute da una Parte all’altra.
Capo VIII
Xxxxxx, Xxxxxxxx, sanzioni e contenzioso
Articolo 36 (Garanzie)
36.1 In materia di garanzie, si applica la normativa pro tempore vigente, unitamente alle disposizioni della presente Convenzione.
36.2 L’EGATO e il Gestore danno atto della costituzione della garanzia fideiussoria rilasciata a favore dell’EGATO secondo quanto stabilito dall’art. 151, comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006, e in particolare pari al [•] % per i primi cinque anni di investimenti nel Pdi del Piano d’Ambito approvato dall’EGATO Il Gestore si impegna a dare comunicazione all’EGATO del rinnovo di detta fideiussione ovvero a consegnare fideiussione sostitutiva entro e non oltre 2 (due) mesi precedenti la relativa data di scadenza.
36.3 L’EGATO, in caso di persistente inadempimento e scaduto il termine intimato con apposita diffida, salvo i casi di caso fortuito e forza maggiore, potrà prelevare dalla garanzia di cui al comma precedente l’ammontare delle penali dovute dal Gestore ai sensi del successivo Articolo 39 (Penali).
36.4 Il Gestore ha l’obbligo di reintegrare l’ammontare garantito dalla garanzia fideiussoria in caso di escussione totale o parziale da parte dell’EGATO entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione scritta dell’EGATO, pena la risoluzione del contratto dopo tre mesi di messa in mora senza esito.
36.5 La prestazione della garanzia non limita l’obbligo del Gestore di provvedere all’intero risarcimento dei danni causati, in base alle norme di legge.
Articolo 37 (Assicurazioni)
37.1 Il Gestore dovrà tenere indenne l’EGATO da ogni responsabilità comunque nascente dalle attività dallo stesso poste in essere in forza della sottoscrizione della presente Convenzione.
37.2 Il Gestore ha l’obbligo di assicurarsi per la responsabilità civile verso i terzi fino ad un massimale pari a
€ 6.000.000,00 (Euro sei milioni).
37.3 Il Gestore ha inoltre l’obbligo di assicurare, con una compagnia di primaria importanza, i beni strumentali ai servizi contro i rischi di calamità naturali. Per i danni non assicurabili da parte della compagnia, il Gestore non può essere ritenuto responsabile.
37.3 Il Gestore è tenuto a trasmettere all’EGATO copia dei contratti di assicurazione di cui ai precedenti paragrafi 37.2 e 37. 3 entro 30 (trenta) giorni dalla data di sottoscrizione della presente Convezione.
37.4 La mancata trasmissione dei contratti di assicurazione comporta l’applicazione delle penali dovute dal Gestore ai sensi del precedente Articolo 39 (“Penali”) mentre la mancata sottoscrizione dei medesimi contratti è motivo di risoluzione della presente Convenzione ai sensi del precedente Articolo 35 (“Risoluzione e recesso”).
Articolo 38 (Forza Maggiore)
38.1 Il Gestore si impegna a comunicare per iscritto all’EGATO il verificarsi di un evento ascrivibile a causa di Forza Maggiore, fornendone una descrizione ed indicando la prevedibile durata dell’evento, degli effetti e dei rimedi che esso intende attivare.
38.2 Alla ricezione di tale informativa, l’EGATO dovrà avviare apposita istruttoria in merito, verificando le circostanze ed individuando, di comune intesa con il Gestore, possibili azioni di mitigazione degli effetti causati dall’evento di Forza Maggiore.
38.3 Il riconoscimento di un evento ascrivibile a causa di Forza Maggiore è effettuato in buonafede in contraddittorio tra l’EGATO ed il Gestore.
38.4 Una volta accertato che un evento costituisca causa di Forza Maggiore, gli obblighi del Gestore derivanti dalla presente Convenzione potranno rimanere totalmente o parzialmente sospesi per tutta la durata dell’evento.
38.5 Qualora uno o più eventi ascrivibili a causa di Forza Maggiore:
a) determinino una sospensione dell’esecuzione della Convenzione, in tutto o per una parte sostanziale della stessa,
oppure
b) siano tali da comportare un’alterazione dell’equilibrio economico-finanziario della Gestione è data facoltà al Gestore di richiedere l’attivazione della procedura di riequilibrio economico-finanziario di cui al precedente Articolo 20 (“Istanza di riequilibrio economico - finanziario”).
38.6 Qualora perduri l’evento ascrivibile a causa di Forza Maggiore, e ciò non consenta di ripristinare l’equilibrio economico-finanziario secondo quanto stabilito nel precedente comma oppure nel caso in cui ciò renda palesemente impossibile l’esecuzione della presente Convenzione, in tutto o per una parte sostanziale della medesima, le Parti potranno procedere alla risoluzione consensuale della presente Convenzione, ferma restando quanto previsto al precedente articolo 35.5 (“Risoluzione e recesso”).
Articolo 39 (Penali)
39.1 L’EGATO, in caso di mancato raggiungimento da parte del Gestore degli standard aggiuntivi eventualmente definiti dal medesimo EGATO, rispetto a quelli uniformi stabiliti dall’Autorità, è tenuto ad applicare, previa verifica in ordine alle cause e alle correlate responsabilità, specifiche penali, i cui valori massimi e minimi dovranno essere raccordati con quelli previsti dalla regolazione vigente per violazioni dei corrispondenti standard minimi.
39.2 L’EGATO comunica all’ARERA le penali applicate al Gestore, per le successive determinazioni di competenza.
39.3 In caso di mancata ottemperanza agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, al Gestore saranno applicate le penali nei seguenti casi:
a) mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi strutturali nei tempi previsti dal Piano d’Ambito (Articolo 17) entro i tempi previsti dal Piano d’Ambito di tempo in tempo vigente, , una sanzione (i) compresa fra € 1.000,00 (mille/00) e € 10.000,00 (diecimila/00) quanto alla qualità dei servizi ovvero (ii) compresa tra lo 0,1% ed il 2% del fatturato quanto al mancato raggiungimento degli obiettivi strutturali, o; sanzione determinata comunque in base alla gravità dell’inadempimento imputabile al Gestore per ogni mese di ritardo, salvo i casi di caso fortuito e forza maggiore;
b) mancato raggiungimento o mantenimento dei livelli di qualità del servizio indicate nella Carta dei Servizi (articolo 32) fatto salvo quanto previsto da ARERA nella Deliberazione 655/2015/R/IDR, una sanzione compresa fra € 5.000,00 (cinquemila/00) e € 10.000,00 (diecimila/00) determinata in base alla gravità dell’inadempimento imputabile al Gestore, ai sensi dell’Articolo 54, comma 1, lettera a) della Legge Regionale Lombardia n. 26/2003;
c) mancato rispetto dell’obbligo di cui all’art. 10 comma 1 della Legge Regionale n. 26/2003 una sanzione compresa fra € 1.000 (mille/00) e € 10.000 (diecimila/00) determinata in base alla gravità dell’inadempimento imputabile al Gestore, ai sensi dell’Articolo 54, comma 1, lettera c) della Legge Regionale Lombardia n. 26/2003;
d) mancata, tardiva, mendace o incompleta trasmissione di dati ed informazioni all’Osservatorio Regionale ai sensi degli articoli 29 (Comunicazione dati sui servizi), l’EGATO applica al Gestore una sanzione compresa fra € 5.000 (cinquemila/00) e € 10.000 (diecimila/00) (Euro) determinata in base alla gravità dell’inadempimento imputabile al Gestore medesimo, ai sensi dell’Articolo 54, comma 1, lettera b) della Legge Regionale Lombardia n. 26/2003. L’EGATO devolve le somme incassate alla Regione ai sensi dell’Articolo 54, comma 3, lettera a) della Legge Regionale Lombardia n. 26/2003;
e) diniego o di impedimento all’accesso da parte del Gestore ai sensi dell’Articolo 28 (Controllo da parte dell’EGATO), l’EGATO applica al Gestore una sanzione compresa fra lo 0,1% ed lo 0,5% del fatturato determinata in base alla gravità dell’inadempimento imputabile al, Gestore, salvo i casi di caso fortuito o forza maggiore.
39.4 Le penali applicate al Gestore non potranno in nessun caso essere poste a carico degli utenti del Servizio e quindi riconosciute nella tariffa del SII come componente di costo.
39.5 In caso di mancato raggiungimento degli standard di cui al precedente articolo 19.4, verranno applicate le penalità di cui agli Artt. 89 e 90 dell’Allegato A della Deliberazione ARERA 655/2015/R/Idr e all’Art. 28 dell’Allegato A della Deliberazione ARERA 917/2017/R/IDR.
Articolo 40 (Sanzioni)
40.1 L’EGATO è tenuto a segnalare all’ARERA, dandone comunicazione al Gestore, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza.
Articolo 41
(Sanzione coercitiva: sostituzione provvisoria)
41.1 In caso di inadempienza grave del Gestore, qualora non ricorrano circostanze eccezionali e non vengano compromesse la continuità dei servizi, l’igiene o la sicurezza pubblica, l’EGATO potrà adottare tutte le misure necessarie per la tutela dell’interesse pubblico a carico del Gestore, compresa la provvisoria sostituzione del Gestore medesimo.
41.2 L’adozione delle misure di cui al comma precedente deve essere preceduta da una formale diffida ad adempiere con la quale l’EGATO contesta al Gestore l’inadempienza riscontrata, intimandogli di porvi fine entro un termine proporzionato alla gravità dell’inadempienza medesima.
41.3 Tutti gli oneri conseguenti all’adozione delle misure di cui al presente Articolo, oltre le penali previste ed il risarcimento degli eventuali ulteriori danni, saranno posti a carico del Gestore.
Articolo 42
(Clausola compromissoria)
42.1 Tutte le contestazioni che dovessero insorgere fra le Parti per causa, in dipendenza o per l’osservanza, interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione - anche per quanto non espressamente contemplato, ma afferente all’esercizio del Servizio– saranno risolte, esperito ogni tentativo di amichevole composizione, a mezzo di un collegio di tre arbitri da nominarsi uno da ciascuna delle Parti ed il terzo di comune accordo fra esse o, in difetto di tale accordo, dal Presidente del Tribunale di Mantova, su ricorso della parte più diligente, previo avviso all’altra.
42.2 Il Collegio Arbitrale emetterà giudizio secondo diritto, applicando la procedura stabilita dagli articoli 806 e segg. cod. Proc. Civ..
42.3 L’insorgere di una controversia tra le Parti non sospende le obbligazioni assunte con la presente Convenzione ed in particolare l’obbligo del Gestore di proseguire nella gestione del SII.
42.4 La sede dell’arbitrato sarà in Mantova.
Capo IX Disposizioni finali
Articolo 43
(Imposte, tasse, canoni)
43.1 Sono a carico del Gestore tutte le imposte, tasse, canoni, diritti ed ogni altro onere attinenti alla gestione del Servizio stabiliti dallo Stato, dalla Regione o dagli Enti locali.
Articolo 44
(Spese contrattuali)
44.1 Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti alla presente Convenzione sono a totale carico del Gestore.
Articolo 45
(Disposizioni transitorie e finali e Modalità di aggiornamento della Convenzione)
45.1 Le Parti provvedono all’aggiornamento del testo della presente Convenzione, almeno all’inizio di ciascun periodo regolatorio, coerentemente con i termini stabiliti dall’ARERA per la trasmissione della predisposizione tariffaria.
45.2 I rapporti tra le Parti attinenti all’esecuzione della presente Convenzione sono regolati dalle norme vigenti al momento della sua sottoscrizione.
45.3 Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, le Parti fanno rinvio alla normativa nazionale e regionale vigente in materia di servizi pubblici.
Articolo 46 (Allegati)
46.1 Si considerano parte integrante e sostanziale, ad ogni effetto, della presente Convenzione, ancorché non materialmente allegati, i seguenti documenti, depositati presso l’EGATO:
• Allegato 1: Carta dei servizi;
• Allegato 2: Contratti di servizio sottoscritti rispettivamente, in data 28/6/2007 con AIMAG S.p.A., 28/6/2007 con TEA S.p.A. (poi TEA Acque S.r.l.), 6/8/2007 con A.Se.P. S.p.A., 30/8/2007 con SISAM S.p.A. (poi SICAM S.r.l.) e 10/9/2007 con INDECAST S.r.l. (poi AqA Mantova S.r.l.) e relativi Disciplinari Tecnici;
• Allegato 3: Convenzioni adeguate alla Deliberazione ARERA 656/2015, così come previsto dalla Deliberazione ARERA 79/2018, approvate dal Consiglio di Amministrazione in data 30/07/2018 per regolare i rapporti tra l’Ente di Governo dell’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Mantova e rispettivamente TEA Acque S.r.l.; SICAM S.r.l.; AqA Mantova S.r.l. e AIMAG S.p.A.;
• Allegato 4: Regolamento di Fognatura;
• Allegato 5: Elenchi dei Comuni serviti già allegato alle Convenzioni adeguate;
• Allegato 6: Piano d’Ambito;
• Allegato 7: Tabella quote residue ratei mutui già allegate alle Convenzioni adeguate;
• Allegato 8: Accordo Quadro (estratto) tra TEA S.p.A. e SICAM S.p.A. e contratti di cessione dei rami di azienda.