❱ Condizioni Generali di Contratto
❱ Condizioni Generali di Contratto
Contenuto della proposta contrattuale
I Sezione Normativa contrattuale applicabile a tutti i rapporti e servizi di FinecoBank S.p.A. (Norme generali)
II Sezione Norme che regolano i singoli servizi
Allegato 1 Informativa in materia di trattamento e protezione dei dati personali
Parte A: Informativa ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali
Parte B: Informativa ai sensi dell’art. 5 del Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti
Allegato 2 Informativa in merito alla comunicazione a terzi di dati identificativi degli azionisti intestatari di titoli di società quotate.
I SEZIONE – Normativa contrattuale applicabile a tutti i rapporti e servizi di FinecoBank S.p.A. (Norme generali).
1 Portata delle Norme generali
1. Le presenti Norme generali si applicano in via generale a tutti i tipi di servizi prestati tempo per tempo da Fine- coBank S.p.A. (di seguito Banca) – di conto, di deposito, di servizio, con gli inerenti rapporti (di seguito anche i “servizi”) – i quali si intenderanno conseguentemente regolati sia dalle norme ad essi specificamente dedicati, sia dalle presenti Norme generali.
Le presenti Norme generali, unitamente alle nor- me speciali che regolano i relativi rapporti e servizi, si applicano anche a tutti i rapporti in corso con la Banca, anche a quelli anteriormente accesi, inten- dendosi a tal fine integralmente sostituite le pattuizioni eventualmente convenute mediante moduli contrat- tuali al tempo utilizzati, con esclusione di ogni effetto novativo e retroattivo e senza soluzione di continuità. Le presenti Norme generali si applicheranno pertanto anche ad ogni ulteriore contratto o rapporto stipulato o comunque acceso successivamente dal Cliente che faccia ad esse riferimento o rinvio, in tutto o in parte. Sono fatte salve diverse condizioni normative even- tualmente pattuite per singoli specifici rapporti, le quali peraltro non si intenderanno estese ad altri rapporti dello stesso tipo né anteriori né successivi, salvo espresso patto contrario.
2. Le presenti Norme generali hanno valore di clauso- le normative salva pertanto la separata pattuizione delle condizioni economiche dei contratti e dei rap- porti regolati con le presenti norme.
Per i rapporti e servizi già in corso al momento dell’ap- provazione delle presenti Condizioni generali si con- tinuano ad applicare le condizioni economiche (tassi, condizioni, commissioni ecc.) vigenti, salve le succes- sive modifiche ai sensi delle presenti Norme generali. Le parti possono derogare espressamente alle Norme generali in relazione ad ogni singolo contratto o rap- porto precisando tale deroga nel contratto.
3. In caso di contrasto tra quanto previsto dalle Norme generali e le disposizioni contenute nelle norme re- lative ai singoli servizi, prevalgono queste ultime.
2 Servizi resi successivamente disponibili
1. Gli eventuali servizi non previsti dalle presenti Con-
dizioni generali ma resi successivamente disponibili dalla Banca sono regolati dalle presenti Norme ge- nerali e dalle norme relative ai singoli servizi, le quali ultime dovranno intendersi quale parte integrante e sostanziale delle Condizioni generali; la sottoscri- zione delle norme ad essi relative è presupposto per l’attivazione dei nuovi servizi richiesti.
3 Efficacia
1. Le presenti Norme generali e quelle specifiche che disciplinano i singoli servizi hanno effetto dal momento del perfezionamento dei singoli contratti, perfezionamento che ha luogo unicamente con l’ac- cettazione della Banca.
4 Attivazione dei diversi servizi
1. In sede di richiesta iniziale, è facoltà del Cliente ri- chiedere l’attivazione di uno o più dei servizi discipli- nati dalle Condizioni generali. L’eventuale adesione del Cliente ad uno solo dei servizi o prodotti discipli- nati dal presente contratto non comporta l’obbligo per il Cliente di aderire anche a uno o più degli altri prodotti o servizi. In qualsiasi momento successiva- mente alla conclusione del contratto, il Cliente può richiedere l’attivazione di uno o più servizi ulteriori disciplinati dalle presenti Condizioni generali, che troverà pertanto applicazione anche in relazione a tali servizi per i profili di volta in volta rilevanti.
2. L’attivazione dei vari servizi può essere richiesta
ed effettuarsi anche mediante l’impiego di tecniche di comunicazione a distanza, con le forme e le moda- lità previste dalle disposizioni di legge e regolamen- to di volta in volta applicabili.
3. Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di rego- lamento è fatto divieto di consegnare al Consulente Finanziario denaro contante o mezzi diversi da as- segni bancari o assegni circolari intestati o girati al soggetto abilitato per cui opera la Banca ovvero al soggetto i cui servizi, strumenti finanziari o prodotti sono offerti, muniti di clausola di non trasferibilità. Al Consulente Finanziario è inoltre fatto divieto assolu- to di entrare in possesso dei codici segreti di accesso al servizio e rilasciati adogni Cliente all’apertura del conto Fineco. In caso di violazione della presente disposizione il Cliente si assume ogni responsabilità conseguente.
5 Deposito delle firme – Poteri di rappresentanza
1. Il Cliente è tenuto, all’accensione dei singoli rap- porti e servizi, a depositare la propria firma e quella delle persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la Banca, precisando per iscritto gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate, e in par- ticolare, in caso di rapporti di credito, delle facoltà di pattuizione e/o di utilizzo dei rapporti stessi. Le ditte commerciali, le Società, gli Enti in genere devo- no altresì documentare (mediante atto costitutivo, statuto, deliberazione) la validità legale delle firme di chi li rappresenta.
2. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte del- le medesime non saranno opponibili alla Banca fin- ché questa non abbia ricevuto la relativa comunica- zione a mezzo di lettera raccomandata e producono effetto a partire dalle ore 24 del giorno lavorativo bancario successivo a quello in cui la comunicazio- ne sia pervenuta alla Banca. Ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione .
3. Le altre cause di cessazione della facoltà di rap- presentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa.
5 bis Firma Digitale
1. Il Cliente ed/o il soggetto autorizzato a rappresentar- lo nei suoi rapporti con la Banca possono richiedere, senza oneri, l’emissione del Certificato Qualificato per la Firma Digitale (di seguito, “Certificato”) attra- verso il quale vengono abilitati a generare la firma per la sottoscrizione di documenti informatici anche relativi all’adesione a servizi/prodotti offerti dalla Banca.
2. La firma così prodotta si configura quale firma digi- tale ai sensi dell’art. 1 lett. s del Decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - cioè quale firma qualificata ba- sata su un sistema di chiavi crittografiche, una pub- blica e una privata, correlate fra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di ren- dere manifesta e di verificare la provenienza e l’ in- tegrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici - ed è idonea a soddisfare il requisito della forma scritta, secondo quanto pre- visto dalla vigente normativa, a condizione che, alla data di sottoscrizione del documento, il Certificato rilasciato al Cliente non sia scaduto, sospeso o revo- cato.
3. Il Certificato viene emesso dal Certificatore Accredi- tato In.Te. S.A. S.p.A. – con sede in Corso Orbassano, 367, Torino, (di seguito “Certificatore”) - con validità 12 mesi - sulla base dei dati identificativi del Cliente forniti - su richiesta ed autorizzazione espressa del Cliente stesso - dalla Banca (cd. Registration Authori- ty), che svolge l’attività di identificazione su incarico del Certificatore.
4. Le regole e le modalità per la richiesta e successiva gestione (rinnovo, sospensione e revoca) del Certifi-
cato e la connessa abilitazione alla generazione della firma digitale remota sono contenute nel “Manuale Operativo del Certificatore Accreditato In.Te.S.A.
S.p.A per le procedure di firma remota nell’ambito dei servizi di FINECOBANK (Banca del Gruppo Uni- Credit)” (di seguito “Manuale”), pubblicato a norma di legge sul sito www.agid.gov.it dell’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale) disponibile, nella versione tempo per tempo aggiornata, anche sul sito della Banca.
5. All’atto della richiesta del Certificato, il Cliente dovrà prendere visione del Manuale, dell’Informativa sul servizio nonché della Informativa fornita dal Certifi- catore ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.
6. Tutti i documenti/atti sottoscritti dal Cliente con firma digitale remota unitamente ai correlati docu- menti/atti sottoscritti dalla Banca mediante appo- sizione della propria firma digitale a titolo di accet- tazione/proposta/ricezione, saranno resi disponibili nella sezione Archivio Contratti sul sito della Banca, per la consultazione, la stampa o il salvataggio e con- servati a termini di legge dal Certificatore.
7. Ove non sussistano diverse circostanze, contem- plate nel Manuale e da accordi con la Banca, si de- termina l’automatica cessazione dell’abilitazione alla firma digitale del Cliente e la relativa revoca del Certificato in possesso del Cliente al ricorrere dello scioglimento per qualunque motivo del presente contratto.
8. La revoca del Certificato o la sospensione del mede- simo ad opera della Banca e/o del Certificatore nei casi e con le modalità previste nel Manuale hanno effetto dalla data della pubblicazione - da parte del Certificatore - della avvenuta sospensione o revoca nell’apposita Lista dei certificati sospesi o revocati disponibile sul sito del Certificatore stesso indicato nel Manuale.
6 Firme in caso di cointestazione
1. Quando il rapporto è intestato a più persone, i sog- getti autorizzati a rappresentare i cointestatari devo- no essere nominati per iscritto da tutti i cointestatari. La revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata, in deroga all’art.1726 cod. civ., anche da uno solo dei cointestatari, mentre la modifica delle facoltà deve essere fatta da essi tutti.
2. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revo- che, modifiche e rinunce, vale quanto stabilito all’ar- ticolo precedente.
3. Nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 5 sarà onere del Cliente comunicare l’intervenuta revoca o modifica ai soggetti interessati.
4. Le altre cause di cessazione della facoltà di rappresen- tanza non sono opponibili alla Banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa.
7 Identificazione del Cliente
1. All’atto della costituzione dei singoli rapporti ed in occasione dello svolgimento delle relative opera- zioni bancarie, il Cliente è tenuto a fornire alla Banca i propri dati ed i relativi documenti validi ai fini iden- tificativi, quali richiesti dalla Banca – e in particolare
ai fini della normativa vigente in materia di “antirici- claggio” (legge 21.11.2007 n. 231 e successive mo- difiche ed integrazioni) – nonché a fornire o a fare fornire gli stessi dati e documenti relativi alle perso- ne eventualmente delegate ad operare in suo nome e/o per suo conto.
2. Quanto sopra con le modalità e le forme previste dal- le disposizioni normative di volta in volta applicabili.
8 Diritti di compensazione e ritenzione a favore della Banca – Commissioni e spese
1. La Banca, in garanzia di qualunque suo credito verso il Cliente, presente o futuro, anche se non liquido ed esigibile ed anche se cambiario, è investita dei dirit- ti di compensazione e di ritenzione relativamente a tutti i titoli o valori di pertinenza del Cliente che siano comunque e per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca o pervengano ad essa successivamente.
2. Le cessioni di credito e le garanzie pignoratizie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della Banca stanno a garantire con l’intero valore anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liqui- do ed esigibile, della Banca medesima, verso la stessa persona.
3. Le commissioni, le spese e gli oneri addebitati al Clien- te in relazione a tutti i servizi disciplinati dalle presenti Condizioni generali sono quelli espressamente pat- tuiti nel Contratto e riportati nell’Allegato Condizioni Economiche o comunque indicati nei fogli informati- vi, disponibili presso i locali della Banca e sul sito inter- net finecobank.com.
4. Salvo ove diversamente specificato, il pagamento di tali importi dovrà essere effettuato mediante adde- bito in conto corrente, che pertanto dovrà presentare sempre la necessaria disponibilità. In caso di una plu- ralità di conti recanti la medesima intestazione, la Ban- ca ha la facoltà di addebitare uno qualsiasi degli stessi.
5. Se il Cliente non adempie puntualmente ed intera- mente alle sue obbligazioni, di cui al precedente pun- to del presente articolo, la Banca lo invita a mezzo di lettera raccomandata a pagare entro il termine di 15 giorni dalla spedizione della lettera.
6. Se il Cliente rimane in mora, la Banca può valersi dei diritti a essa spettanti ai sensi degli artt. 2761, commi 3 e 4, e 2756, commi 2 e 3 cod. civ., realizzando diret- tamente o a mezzo intermediario autorizzato un ade- guato quantitativo degli strumenti finanziari detenuti presso di sé.
7. Prima di realizzare i titoli la Banca avverte il Cliente con lettera raccomandata del suo proposito, accor- dandogli un ulteriore termine di 10 giorni.
8. La Banca si soddisfa sul ricavo netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del Cliente.
9. Se la Banca non ha fatto vendere che parte dei titoli, tiene in deposito gli altri alle condizioni di cui alle pre- senti Norme.
9 Ordini e istruzioni del Cliente
1. Il Cliente può trasmettere ordini e disposizioni rela- tive agli strumenti finanziari ed ai valori oggetto del presente contratto in forma scritta, mediante lettera semplice o raccomandata. Essi possono essere confe-
riti anche tramite telefono, posta elettronica, internet o altri mezzi telematici, nei limiti previsti dalle norme della Sezione II relative ai singoli servizi, nelle forme tempo per tempo specificate dalla Banca anche me- diante comunicazioni in forma impersonale sul sito internet, e quando ciò sia consentito da norme di leg- ge o di regolamento.
2. Per la trasmissione di ordini e disposizioni tramite si- stemi di posta elettronica, internet o altri mezzi tele- matici, la Banca assegna al Cliente un apposito Codice Utente e una Password, che il Cliente dovrà utilizzare secondo quanto di volta in volta richiesto dalle speci- fiche tecniche del servizio utilizzato.
Il Cliente è tenuto a custodire con la massima dili- genza i codici assegnati, a mantenerli segreti, e non comunicarli a terzi per qualsivoglia motivo; in caso di inosservanza, il Cliente si assume ogni responsa- bilità conseguente. Al fine di migliorare la qualità del servizio telematico, la Banca si riserva la facoltà di apportare modifiche e/o integrazioni alle modalità e condizioni tecniche di utilizzo dello stesso, nonché di modificarne il contenuto e di sostituirne, parzial- mente o interamente, i fornitori a sua discrezione. Tali eventuali modifiche e/o integrazioni verranno comu- nicate dalla Banca al Cliente in tempo utile senza che venga pregiudicata la sua operatività e comunque, in caso di urgenza, non appena necessario.
3. La Banca non è responsabile della mancata esecu- zione degli ordini e/o delle disposizioni dovuta a impossibilità ad operare derivante da cause ad essa non imputabili o, in ogni caso, dovuti a malfunzio- namento dei sistemi di comunicazione, mancata o irregolare trasmissione delle informazioni o a cau- se al di fuori del suo controllo, inclusi, senza limi- tazione, ritardi o cadute di linea del sistema o altri inconvenienti dovuti a interruzioni, sospensioni, guasti, o non funzionamento degli impianti telefo- nici, telematici o elettrici, scioperi, anche del proprio personale, cause di forza maggiore, eventi di cui all’art.1218 cod. civ. Il Cliente prende comunque atto che, in caso di interruzione o malfunzionamento dei sistemi di posta elettronica, internet o altri mezzi telematici di trasmissione, gli ordini e le disposizioni potranno essere conferiti anche telefonicamente, o con una delle altre forme consentite.
4. L’invio della corrispondenza e le eventuali comunica- zioni o notifiche della Banca sono fatte al Cliente con pieno effetto all’indirizzo da questi indicati all’atto della conclusione del contratto, oppure fatto cono- scere successivamente secondo le modalità stabilite e rese note dalla Banca. È in facoltà della Banca assu- mere o meno specifici incarichi conferiti dal Cliente, dando comunque allo stesso comunicazione dell’e- ventuale rifiuto.
5. In assenza di particolari istruzioni del Cliente, le mo- dalità di esecuzione degli incarichi assunti sono deter- minate dalla Banca tenendo conto della natura degli stessi e delle procedure più idonee nell’ambito della propria organizzazione. In relazione agli incarichi assunti, la Banca esercita le facoltà ad essa attribuite dall’art.1856 cod. civ., ed è autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell’art.1717 cod. civ., a farsi sostituire nell’e-
secuzione dell’incarico da un proprio corrispondente anche non bancario di sua scelta.
6. Il Cliente ha facoltà di revocare, ai sensi dell’art.1373 cod. civ., l’incarico conferito alla Banca finché l’incari- co stesso non abbia avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità esecutive dell’in- carico stesso. Nel caso di incarichi soggetti ad esecu- zione continuata o periodica, tale facoltà può essere esercitata in qualsiasi momento, ma la revoca non avrà effetto relativamente a prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.
7. L’ordine di pagamento impartito tramite Bancomat, o altri mezzi di pagamento elettronici che comportino l’esecuzione contestuale nell’ambito del relativo siste- ma operativo, è irrevocabile.
10 Valute
1. Nei rapporti di debito in valuta estera – senza pregiu- dizio per quanto disposto nelle altre Sezioni delle pre- senti Condizioni generali e salvo in ogni caso quanto di- versamente convenuto per iscritto e/o implicitamente conseguente dalla natura del contratto – i pagamenti dal Cliente alla Banca sono effettuati nella valuta in cui è espresso il debito (intendendosi con ciò pattuita la clausola “effettivo” ai sensi e per gli effetti dell’art.1279 cod. civ.), mentre i pagamenti dalla Banca al Cliente possono anche essere effettuati in euro previa con- versione al cambio del giorno dell’operazione rilevato dalla Banca, o mettendo a disposizione del Cliente un corrispondente credito presso Banche del paese estero dove la valuta in questione ha corso legale o assegni tratti dalla Banca sulle banche estere stesse.
2. Resta a carico del Cliente il rischio, ed ogni danno eventuale conseguente, di vincoli, restrizioni, aggravi o perdite dipendenti da forza maggiore o da caso for- tuito o da disposizioni di Autorità italiane ed estere, o comunque derivanti da causa non imputabile alla Ban- ca e da questa non superabile con l’ordinaria diligenza.
11 Norme applicabili in via generale ai rapporti di credito
1. Qualora la Banca conceda, nell’ambito dei diversi ser- vizi attivati, crediti al Cliente, ferme restando le norme contrattuali di volta in volta previste troveranno altre- sì applicazione le seguenti Norme generali, in base alle quali il Cliente si obbliga:
a) a non compiere atti di utilizzo dei fidi accordati oltre i rispettivi limiti d’importo, o dopo le relative scadenze, o prima che siano state efficacemente formalizzate le relative garanzie, salvo consenso scritto della Banca;
b) a rimborsare, entro i termini e nei modi fissati o pattuiti o, in difetto, per contanti entro 15 giorni, gli importi eccedenti i limiti di fido, in caso di ridu- zione del fido stesso;
c) ad adempiere puntualmente qualsiasi obbligazio- ne verso la Banca di natura monetaria, anche a tito- lo diverso dai fidi concessi;
d) a conservare – per quanto in sua facoltà e compien- do o consentendo gli atti conservativi più idonei, dandone notizia alla Banca – le garanzie reali da lui accordate; nonché – su richiesta della Banca – ad
integrare le garanzie di qualunque tipo che siano divenute insufficienti mediante, a seconda dei casi, la prestazione di nuove garanzie o la sostituzione del garante;
e) a presentare, con cadenza almeno annuale o a ri- chiesta della Banca, le situazioni contabili o extra- contabili, i dati e documenti, indicati dalla Banca, redatti in modo idoneo a rappresentare compiu- tamente e fedelmente la sua situazione giuridica, patrimoniale, finanziaria o economica; a fornire dati e notizie circa lo stato delle garanzie.
2. In caso di inadempimento, totale o parziale, da par- te del Cliente affidato agli obblighi di cui al presente articolo, la Banca avrà la facoltà di dichiarare risolto il contratto di fido ai sensi dell’art.1456 cod. civ. e conseguentemente avrà il diritto di ottenere l’im- mediato rimborso del suo credito.
12 Recesso dai rapporti di credito
1. Il Cliente affidato ha la facoltà di recedere, in qualsiasi momento, dal contratto di fido convenuto, mediante il pagamento di quanto dovuto.
2. La Banca ha la facoltà di recedere, in qualsiasi momen- to, dall’apertura di credito o da altro contratto di fido, nonché di ridurne l’importo o di sospenderne l’utiliz- zo: a) in caso di contratto di fido a tempo indetermina- to o fino a revoca, con effetto immediato al ricorrere di giusta causa o di giustificato motivo, oppure con un preavviso di quindici giorni, b) in caso di contratto di fido a tempo determinato, soltanto al ricorrere di una giusta causa e in tale eventualità senza preavviso e con effetto immediato.
3. A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituisce giusta causa di recesso: a) il verificarsi – con riferimen- to al Cliente affidato o a suoi eventuali garanti – di una delle ipotesi di cui all’art.1186 cod. civ., anche senza pronuncia giudiziale di insolvenza, o b) il prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione giuridica, patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente affidato, o sull’integrità ed efficacia delle garan- zie, tra i quali, a titolo esemplificativo: protesti cambia- ri o dichiarazioni equipollenti ripetute o per importo rilevante, emissione di decreto ingiuntivo, provvedi- mento di sequestro (disposto sia dalla magistratura civile che da quella penale) e/o di restrizione della libertà personale, procedura esecutiva sia mobiliare che immobiliare, iscrizione di ipoteca giudiziale, con- cessione di ipoteca volontaria, costituzione di fondo patrimoniale o comunque ogni atto di disposizione idoneo a ridurre in modo significativo la risponden- za patrimoniale; richiesta di assoggettamento ad una qualsiasi procedura prevista dal Regio Decreto 16.3.1942, n. 267 (Legge Fallimentare); c) il soprav- venire di innovazioni normative o regolamentari o eventi anche di fatto che impediscano la regolare continuazione, in tutto o in parte, del rapporto di fido.
4. A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituisce giustificato motivo di recesso, oltre che il verificarsi di alcuno degli stessi elementi integranti la giusta causa di cui al precedente paragrafo, il prodursi di ogni altro evento significativo di inefficienza o irregolarità da parte del Cliente nella gestione della propria attività
personale o imprenditoriale o professionale, tale da porne ragionevolmente in dubbio la piena solvibilità, correttezza commerciale ed affidabilità; tra i quali, a titolo esemplificativo:
a) gravi irregolarità o carenze o inaffidabilità dei documenti e dei resoconti contabili e gestionali presentati alla Banca per l’ottenimento del fido o successivamente nel corso di esso; b) scorretto uti- lizzo dei fidi per frequenti utilizzi oltre o continuati- vamente prossimi al limite massimo concesso o per scopi non conformi alla loro destinazione o natura;
c) improvvisi o elevati o abnormi ritorni di effetti attivi insoluti già scontati o anticipati, e mancato pagamento di effetti passivi di importo rilevante;
d) creazione fittizia, anche transitoria, di liquidità; e) inadempienze gravi o continue verso clienti o for- nitori, irregolarità nei pagamenti anche verso terzi, in particolare se rivelate da protesti o equipollenti, dalla promozione a carico del Cliente di liti, prov- vedimenti monitori o cautelari o atti di recupero crediti; f) perdite improvvise o continua mancata redditività; g) altri fatti negativi dei quali il Cliente non abbia dato plausibile giustificazione.
5. In caso di recesso o risoluzione da un rapporto di fido per sconto o anticipazione s.b.f. (salvo buon fine) di effetti o altri appunti creditori o da contratto di antici- pazione di altri crediti, tali effetti, appunti e crediti già ceduti alla Banca pro solvendo o con mandato irrevo- cabile all’incasso o concessi in pegno continueranno a garantire con le stesse modalità il rimborso del conse- guente credito della Banca; la quale avrà la facoltà di non effettuare gli accrediti a scadenza e di ritenere le somme incassate in pagamento del suo credito.
6. Della riduzione, sospensione, recesso o risoluzione del rapporto di fido, la Banca darà immediata comunica- zione al Cliente a mezzo di lettera raccomandata, e- mail, fax o altro mezzo di comunicazione. La comunica- zione, quando non sia previsto un termine di preavviso, sospende immediatamente l’utilizzazione del credito. La Banca potrà richiedere al Cliente con lettera racco- mandata, telegramma, e-mail, telex o altri mezzo di comunicazione il rimborso di quanto dovutole entro un termine non inferiore ad un giorno.
13 Riduzione del credito
1. Qualora sia prevista una riduzione, o altra variazione nel tempo, dell’apertura di credito o di altro fido, sia per effetto di un piano specificamente pattuito che per effetto dell’adeguamento automatico a parametri convenuti, quale l’adeguamento all’importo, totale o percentuale, delle garanzie prestate o ai crediti ceduti, o per altra causa, essa s’intenderà ridotta o adeguata automaticamente alle scadenze e per gli importi convenuti, senza necessità di alcuna comu- nicazione da parte della Banca.
2. Il Cliente è tenuto a seguire autonomamente le riduzioni o variazioni predette sulla base dei dati a sua disposizione o adeguatamente fornitigli dalla Banca in via automatica o altrimenti su sua richiesta, ed è tenuto conseguentemente ad eseguire tempe- stivamente i pagamenti necessari al fine di adeguare il proprio debito all’importo dell’apertura di credito
o del fido variati conformemente a quanto pattuito, salva la sua facoltà – quando prevista dalle norme re- golanti il fido o altrimenti pattuita – di ripristinare la propria disponibilità.
3. Analogamente, in ogni caso di fido convenuto a tem- po determinato, il Cliente è tenuto, alla scadenza, a rimborsare la Banca dell’intero suo credito per capi- tale, interesse, spese ed ogni altro onere accessorio, indipendentemente da ogni richiesta in proposito.
14 Comunicazioni periodiche alla clientela e invio degli estratti conto
1. La Banca fornisce al Cliente, periodicamente, una comunicazione analitica che dia una completa e chiara informazione sullo svolgimento del rapporto e un aggiornato quadro delle condizioni applicate. La comunicazione periodica è effettuata mediante invio del rendiconto e del documento di sintesi. Il documento di sintesi, datato e progressivamente numerato, aggiorna quello unito al Contratto e ri- porta tutte le condizioni in vigore, anche nel caso in cui esse siano state modificate in senso favorevole al Cliente e, pertanto, non abbiano formato oggetto di apposita comunicazione. Il Documento di Sinte- si può essere omesso in assenza di variazione delle condizioni economiche rispetto alla comunicazione precedente, fermo il diritto del cliente di ottenerne gratuitamente copia, in qualunque momento, anche mediante accesso all’area riservata del sito o posta elettronica.
2. L’invio degli estratti conto, relativi al conto corrente di corrispondenza o a qualunque altro conto per cui sia convenuto o previsto, sarà effettuato dalla Banca, di regola, entro il termine di 30 giorni dalla data di chiusura, anche in adempimento degli obblighi di cui all’art. 1713 cod. civ.
Trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento degli estratti conto senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, gli estratti conto si intenderanno senz’altro approvati dal Cliente con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del conto.
3. Le medesime previsioni di cui al punto 2 che precede si applicano con riferimento ad ogni altra comunica- zione, estratto conto, rendiconto, che la Banca abbia ad inviare ai sensi ed in virtù delle disposizioni delle presenti Condizioni Generali, o delle relative singole sezioni. Conseguentemente, trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento di tale documentazione senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, la documentazione stessa si intenderà senz’altro approvata dal Cliente con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze della documentazione stessa.
4. Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, com- presi indebiti addebitamenti, omissioni o duplicazio- ni di partite, il Cliente può esigere la rettifica di tali errori od omissioni nonché l’accreditamento con pari valuta degli importi erroneamente addebitati od omessi entro il termine di prescrizione ordinaria decorrente dalla data di ricezione dell’estratto con- to relativo. Entro il medesimo termine, a decorrere
dalla data di invio dell’estratto conto, la Banca può ri- petere quanto dovuto per le stesse causali, compresi indebiti accreditamenti, con facoltà di effettuarne l’addebito in conto.
15 Vincolo di solidarietà
1. Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca si inten- dono assunte – anche in caso di cointestazione – in via solidale ed indivisibile anche per gli eredi e per gli even- tuali aventi causa a qualsiasi titolo dal Cliente stesso.
2. Anche in deroga all’art. 1193 cod. civ., la Banca ha il diritto di imputare, a suo insindacabile giudizio, i pagamenti effettuati dal Cliente o da terzi per suo conto, ad estinzione o decurtazione di una o più delle sue obbligazioni verso la Banca, fornendogli la documentazione delle operazioni così effettuate.
16 Compensazione
1. Quando esistono tra la Banca ed il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre dipendenze italiane ed estere, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto. Al verificarsi di una delle ipo- tesi di cui all’art. 1186 del cod. civ., o al prodursi di eventi che incidanonegativamente sulla situazione patrimo- niale, finanziaria o economica del Cliente, in modo tale da porre in pericolo il recupero del credito vantato dal- la Banca, quest’ultima ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualun- que momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell’intervenuta compensazione – contro la cui attuazione non può in nessun caso eccepirsi la convenzione di assegno – la Banca dà prontamente comunicazione al Cliente. Se il rapporto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di valersi dei diritti suddetti, sino a concorrenza dell’intero credito risultante dal saldo del conto, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari.
17 Comunicazioni alla Banca
1. Le comunicazioni del Cliente dirette alla Banca deb- bono essere inviate alla Direzione Generale della Banca sita in via Rivoluzione d’Ottobre, 16 a Reggio Emilia ed hanno corso a rischio del Cliente stesso, per ogni conseguenza derivante da errori, disguidi o ritardi nella trasmissione.
18 Comunicazioni al Cliente – Tecniche di comuni- cazione a distanza
1. L’invio di comunicazioni al Cliente – lettere, estratti conto, eventuali notifiche e qualunque altra dichia- razione della Banca – fermo restando quanto diver- samente previsto dal Contratto, avverranno mediante invio di posta elettronica (all’indirizzo e-mail indicato all’atto della costituzione dei singoli rapporti oppu- re fatto conoscere successivamente per iscritto con apposita comunicazione) o mediante possibilità di accesso alle medesime comunicazioni nell’area riser- vata sul sito finecobank.com, secondo le modalità di tempo in tempo rese note dalla Banca.
I termini per l’esercizio del diritto di recesso o per
la contestazione del rendiconto decorrono dalla ri- cezione della comunicazione, a condizione che nella comunicazione siano contenuti l’avvertimento che la stessa è effettuata ai sensi degli artt. 118 e 119 del Testo Unico Bancario e l’indicazione del termine per l’esercizio dei relativi diritti. Il Cliente prende atto e accetta che la richiesta rivolta alla Banca di utilizzo di tecniche di comunicazione diverse da quelle sopra indicate è incompatibile con la natura delle opera- zioni e dei servizi forniti dalla Banca medesima.
2. L’indirizzo comunque indicato all’atto della costituzio- ne del conto corrente di corrispondenza ordinario, o successivamente come sopra fatto conoscere in rela- zione al conto stesso, sarà anche considerato come domicilio suppletivo in relazione ad ogni altro rappor- to intercorrente con la Banca, anteriore o successivo, ad ogni effetto.
3. Qualora il Cliente trasferisca il suo domicilio all’este- ro oppure non risulti di fatto reperibile né al domici- lio eletto né al domicilio suppletivo di cui al comma precedente, egli s’intenderà domiciliato presso la Casa Comunale dell’ultimo domicilio eletto.
4. Quando un rapporto è intestato a più persone, le co- municazioni di cui ai comma precedenti, in mancanza di specifici accordi, possono essere effettuate dallaBan- ca all’indirizzo di uno solo dei cointestatari e sono ope- ranti a tutti gli effetti nei confronti degli altri.
5. Il Cliente è tenuto ad informare prontamente e per iscritto la Banca della eventuale variazione del suo domicilio.
19 Spese e oneri fiscali
1. Le spese di qualunque genere e gli oneri fiscali, inerenti e/o conseguenti al presente contratto, ai rapporti in- trattenuti con la Banca ed alle operazioni ad essi rela- tive sono ad esclusivo carico del Cliente, salvo quanto diversamente disposto da norme fiscali inderogabili. La Banca è legittimata a recuperare le relative somme a valere sui singoli conti e rapporti in essere.
20 Cointestazione del rapporto
1. Se il contratto è intestato a più persone ogni coin- testatario ha la facoltà di compiere operazioni se- paratamente, disponendo del rapporto con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari. Se non è stato indicato un rappre- sentante comune, tutte le comunicazioni possono essere fatte dalla Banca ad uno solo dei cointestatari, con pieno effetto anche nei confronti degli altri. Le persone autorizzate a rappresentare i cointestatari dovranno essere nominate per iscritto da tutte.
La revoca della facoltà di rappresentanza potrà essere effettuata anche da uno solo dei cointestatari mentre la modifica della facoltà dovrà essere effettuata da tut- ti. La revoca e la modifica della facoltà di rappresentan- za, nonché la rinuncia da parte dei rappresentanti, non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione per iscritto.
2. Il singolo cointestatario avendo piena facoltà di ope- rare disgiuntamente, può procedere all’estinzione dei rapporti con pieno effetto nei confronti della Banca e degli altri cointestatari; resta onere del cointestatario
che ha proceduto all’estinzione del rapporto di darne notizia agli altri cointestatari.
3. Gli obblighi dei cointestatari sono assunti in via solidale ed indivisibile. La Banca pretende il con- corso di tutti i cointestatari per disporre del rapporto quando da uno di essi le sia stata notificata oppo- sizione anche solo con lettera raccomandata. L’op- posizione non ha effetto nei confronti della Banca finché questa non abbia ricevuto la comunicazione e non sia trascorso il termine di quindici giorni ne- cessario per provvedere; ciò anche quando revoche, modifiche e rinunce siano state pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione.
4. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire anche di uno solo dei cointestatari, ciascuno degli altri conserva il diritto di disporre del rappor- to. Lo acquistano, altresì, gli eredi del cointestatario, che saranno tenuti ad esercitarlo congiuntamente, e il legale rappresentante dell’incapace. La Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi quando da uno di essi o dal legale rappresentante dell’incapace le sia stata notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata.
5. I cointestatari assumono in ogni caso gli obblighi relativi alle presenti Condizioni generali in via solidale tra di loro.
21 Invio comunicazioni nel caso di rapporto coin- testato
1. Se il contratto è intestato a più persone, tutte le comunicazioni e le notifiche, in mancanza di accor- di speciali, sono fatte a uno solo dei cointestatari con pieno effetto anche nei confronti degli altri. Le persone autorizzate a rappresentare i cointestatari dovranno essere nominate per iscritto da tutti. La revoca della facoltà di rappresentanza potrà essere fatta anche da uno solo dei cointestatari, mentre la modifica delle facoltà dovrà essere fatta da tutti.
2. Gli obblighi dei cointestatari sono assunti in via soli- dale fra gli stessi.
22 Computo dei termini
1. Salvo ove diversamente previsto, tutti i termini pre- visti nelle presenti Condizioni generali e nei singoli servizi e rapporti accesi si computano tenendo conto dei soli giorni feriali, escluso il sabato.
23 Registrazione delle conversazioni
1. Il Cliente autorizza la Banca, anche ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003, ad effettuare la re- gistrazione in via continuativa, sui supporti di volta in volta ritenuti più adatti dalla Banca, delle conversazioni telefoniche e dei contatti a mezzo rete telematica, o strumenti informatici in genere, intrattenuti tra le parti.
24 Limitazione di responsabilità
1. Nell’esecuzione dei servizi ed in genere di tutti i rap- porti previsti dal contratto, la Banca non risponde delle conseguenze derivanti da cause ad essa non imputabili (fra le quali si indicano, a titolo puramente esemplificativo, cause di forza maggiore, sospensione o interruzione di servizi pubblici, interruzioni o sospen-
sioni delle linee elettriche, dei sistemi di comunicazio- ne telematica, scioperi anche del proprio personale, disservizi, sospensione o rallentamento delle comuni- cazioni, ritardi o cadute di linea dei sistemi telematici di contrattazione, o altri inconvenienti dovuti a inter- ruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamenti degli impianti telefonici o telematici, impedimenti o ostacoli determinati da disposizioni di legge, fatti di terzi, e, in genere, ogni impedimento od ostacolo che non possa essere evitato dalla Banca con la normale diligenza). In tali casi l’intermediario informerà immediatamente il Cliente dell’impossibilità di eseguire gli ordini e, salvo che il Cliente non li abbia tempestivamente revocati, procederà alla loro esecuzione entro il giorno di ripresa dell’operatività.
25 Opzioni fiscali
1. Nel caso di accensione di rapporti a tal fine rilevanti, il Cliente è tenuto a comunicare alla Banca le proprie opzioni in merito al regime fiscale degli stessi, com- pilando le apposite sezioni predisposte. In mancanza di tale comunicazione, trova applicazione il regime generale comunque previsto dalle vigenti norme per il caso in cui il Cliente non abbia manifestato alcuna opzione, assumendosi il Cliente ogni responsabilità al riguardo.
26 Durata del contratto e recesso e tempi massimi di chiusura del rapporto
1. I servizi disciplinati dalle presenti Condizioni generali sono tutti a tempo indeterminato. Il Cliente e la Ban- ca hanno diritto di recedere, in qualsiasi momento, da ogni singolo rapporto, così come da tutti i rapporti, dandone comunicazione scritta con lettera raccoman- data con ricevuta di ritorno e con preavviso di almeno 1 giorno. Il termine di preavviso decorre dal momento il cui la Banca o il Cliente riceve la comunicazione di re- cesso. Nel caso di rapporti cointestati a firme disgiunte il recesso può essere esercitato anche su richiesta di uno solo dei cointestatari, che dovrà avvertire tempe- stivamente gli altri. Resta impregiudicata l’esecuzione degli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso e non espressamente revo- cati in tempo utile. Il recesso non comporta penalità o spese di chiusura a carico del Cliente. La Banca potrà richiedere il rimborso delle spese sostenute in relazio- ne a servizi aggiuntivi chiesti dal Cliente, come previsto dalla normativa di riferimento e riportate nel Docu- mento di Sintesi. Se il Correntista riveste la qualifica di consumatore ai sensi di legge, la Banca può recedere da ogni singolo rapporto, così come da tutti i rapporti in qualsiasi momento con preavviso di 7 giorni ovvero, in presenza di giustificato motivo, con preavviso di 1 giorno.
2. La Banca ha diritto di recedere, con il preavviso di 1 giorno, dandone comunicazione scritta al Cliente, da ogni singolo rapporto, così come da tutti i rapporti disciplinati da queste Condizioni Generali, qualora: a) il Cliente sia divenuto insolvente; b) nei confronti del Cliente sia stata depositata istanza di fallimento o in generale sia stata attivata una procedurale concor- suale; c) il Cliente persona giuridica sia stato posto in
liquidazione o si sia verificata una causa di scioglimen- to dello stesso; d) il Cliente abbia operato cessioni di beni ai creditori (art.1977 e seguenti Cod. Civ.) o abbia proposto ai creditori altre forme di sistemazione, in tutto o in larga parte, dei propri debiti; e) siano stati levati protesti nei confronti del Cliente; f ) qualora si si- ano verificati eventi tali da incidere sostanzialmente, in senso pregiudizievole alla Banca, sulla situazione pa- trimoniale e/o economica e/o finanziaria del Cliente;
g) in caso di diminuzione della garanzia patrimoniale generica del Cliente o dei garanti e/o del valore delle garanzie reali; h) in presenza di ulteriore giustificato motivo.
3. In caso di recesso, la Banca, se lo ritiene opportuno, potrà può sospendere l’esecuzione degli ordini, pro- cedere alla liquidazione anticipata delle operazioni in corso e adottare tutte le ulteriori misure opportune per adempiere alle obbligazioni derivanti da operazio- ni poste in essere per conto del Cliente, ovvero neces- sarie per provvedere all’estinzione del rapporto, senza pregiudizio di qualsiasi altro rimedio o del risarcimen- to degli eventuali danni.
4. Il recesso dal servizio di conto corrente di corrispon- denza determina automaticamente il recesso dei ser- vizi connessi al conto corrente. Il recesso dei servizi diversi dal conto corrente, salvo ove diversamente stabilito, non determina di per sé anche il recesso degli altri rapporti in essere con la Banca.
5. Il Cliente per ottenere l’estinzione del rapporto di con- to corrente di corrispondenza, deve inviare alla Banca i moduli di assegni non utilizzati, ovvero la dichiarazione di avvenuta distruzione dei medesimi, le carte di debi- to, le carte di credito e le carte Viacard, nonché ogni altra documentazione relativa ad ulteriori servizi ac- cessori. Dal momento della consegna di quanto sopra, i tempi massimi di estinzione del rapporto sono pari a 7 giorni lavorativi. Tali tempi devono essere aumentati di 1 giorno lavorativo in presenza di addebito di utenze e RID, di 4 giorni lavorativi in presenza di carte di debito o di carte di debito internazionali, dei giorni lavorativi necessari per il ricevimento dell’ultimo rendiconto da parte dell’emittente in presenza di carta di credito e dei giorni lavorativi necessari per il ricevimento del rendi- conto successivo alla chiusura dei servizi di Telepass e Viacard, ove presenti, da parte di Società Autostrade Per gli ulteriori servizi collegati al conto corrente (es. conto deposito titoli) i tempi devono essere aumentati dei giorni lavorativi necessari per l’estinzione di questi ulteriori servizi. L’estinzione del conto corrente può es- sere effettuata solo a seguito del pagamento da parte del Cliente di tutto quanto dovuto.
27 Facoltà della Banca di modificare le condizioni economiche e contrattuali – Modalità – Diritto di recesso del Cliente
1. La Banca ha la facoltà di modificare –anche in senso sfavorevole al Cliente– le condizioni contrattuali ed economiche applicabili ai servizi disciplinati dal pre- sente contratto, senza alcuna eccezione.
2. Con riferimento ai servizi di natura bancaria la Banca ha la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qua-
lora sussista un giustificato motivo, ad eccezione delle clausole aventi ad oggetto i tassi di interesse per le ipotesi di contratto a tempo determinato.
La Banca, nel rispetto delle modalità e forme di cui all’art. 118 del Testo Unico Bancario, comunica tali va- riazioni al Cliente indicandone la relativa decorrenza con un preavviso minimo di due mesi. Il Cliente, entro la data prevista per l’applicazione di tali modifiche, ha diritto di recedere senza spese dal contratto o dal servizio interessato dalle variazioni e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l’applicazione delle condizioni precedentemente applicate; in difetto, le modifiche alle condizioni contrattuali ed economiche s’intendono accettate con la decorrenza indicata nella comunicazione predetta.
3. La Banca, in presenza di un giustificato motivo (quale, a titolo esemplificativo, la necessità di conformarsi ad innovazioni legislative, regolamentari o di vigilanza, l’adeguamento allo sviluppo tecnologico ed informa- tico, l’introduzione di nuovi servizi ovvero l’adozione di nuove modalità di svolgimento degli stessi, le varia- zioni generalizzate di tassi di interesse o di altre condi- zioni economiche-finanziarie di mercato, i processi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, l’incre- mento di costi incidenti sulla prestazione del servizio) e con preavviso non inferiore a 15 giorni, si riserva la facoltà di modificare - anche in senso sfavorevole al Cliente - le condizioni contrattuali relative ai servizi di investimento di cui al presente contratto.
4. La Banca si riserva altresì la facoltà di modificare –
anche in senso sfavorevole al Cliente – nel rispetto delle previsioni di legge e con preavviso non inferio- re a 15 giorni, le condizioni economiche relative ai servizi di cui al comma che precede.
5. Le modifiche di cui ai precedenti commi 3 e 4 entra- no in vigore con la decorrenza indicata nelle rispet- tive comunicazioni e si intenderanno accettate dal Cliente ove lo stesso non abbia esercitato il proprio recesso dal contratto o dal servizio interessato dalle modifiche stesse, entro il termine di 15 giorni dal ri- cevimento delle citate comunicazioni.
6. Non costituiscono modifica delle condizioni econo- miche le variazioni di tasso e delle altre condizioni conseguenti a variazioni di specifici parametri pre- scelti dalle parti (es. Euribor) e la cui determinazione è sottratta alla volontà delle medesime; tali variazio- ni pertanto sono automaticamente applicate e sono indicate al Cliente nell’ambito delle ordinarie comu- nicazioni periodiche previste dalla normativa tempo per tempo vigente.
28 Legge applicabile - Determinazione del foro competente - Soluzione stragiudiziale delle controversie - Mediazione
1. Le presenti Condizioni generali ed ogni rapporto con il Cliente disciplinato dallo stesso sono regolati dalla legge italiana.
2. Ai fini della determinazione del foro competente, la Banca elegge domicilio in Milano presso la propria sede legale in Piazza Durante,11 - 20131 Milano. Per ogni controversia che potesse sorgere tra il Cliente e la Banca in occasione o in dipendenza del presente
contratto, il Foro competente in via esclusiva per le azioni promosse dal Correntista è quello ove la Banca ha la sede legale.
Nel caso in cui il Cliente sia persona fisica (qualificabile o meno come consumatore ai sensi del decreto legi- slativo 6 settembre 2005 n. 206) per ogni controversia è competente il Foro nella cui circoscrizione si trova il luogo di residenza o domicilio elettivo del Cliente.
3. Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Banca in relazione a operazioni e servizi bancari e finanziari (diversi dai servizi di investimento), il Clien- te può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata a.r. o per via telematica a Fine- coBank S.p.A. - Direzione Generale - Ufficio Reclami, Piazza Durante, 11, Milano - indirizzo mail helpdesk@ finecobank.com o indirizzo PEC finecobankspa.pec@ actaliscertymail.it. La Banca deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento. Se il Cliente non è soddisfat- to o non ha ricevuto risposta entro il termine dei 30 giorni può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro e l’ambito della sua competenza si può consultare il sito www. arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca. La de- cisione dell’Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all’autorità giudiziaria ordinaria. Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbliga- toria previsti dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98, prima di fare ricorso all’autorità giudiziaria il Cliente e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo:
- all’Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario
- all’Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (www.conci- liatorebancario.it, dove è consultabile anche il relati- vo Regolamento) oppure ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.
La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento di cui al comma pre- cedente presso l’ABF.
4. Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Banca relativa all’interpretazione ed applicazione del presente contratto, con riferimento alla presta- zione di servizi e di attività di investimento, prima di adire l’Autorità Giudiziaria, il Cliente ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle contro- versie previsti nei successivi commi.
5. Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca, an- che per lettera raccomandata a.r. o per via telematica a FinecoBank S.p.A – Direzione Generale – Ufficio Reclami, Piazza Durante 11, Milano – indirizzo mail helpdesk@finecobank.com o indirizzo PEC fineco- bankspa.pec@actaliscertymail.it.
La Banca deve rispondere entro 60 giorni dal ricevi- mento.
6. Il Cliente può rivolgersi all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF):
- per la risoluzione di controversie insorte con la Ban-
ca relativamente agli obblighi di diligenza, corret- tezza, informazione e trasparenza previsti nei con- fronti degli investitori (nell’esercizio delle attività disciplinate nella parte II del D.Lgs. n. 58/98, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento UE n. 524/2013), e
- purché non rientri tra gli investitori classificati come controparti qualificate di cui all’art. 6, comma 2 quater, lettera d) del D.Lgs. n. 58/98 o tra i clienti professionali di cui all’art. 6, commi 2 quinquies e 2 sexies del medesimo D.Lgs. n. 58/98 alle condizioni di cui al successivo comma 7 e fermo comunque quanto indicato al successivo comma 8.
Sono esclusi dalla cognizione dell’ACF i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell’i- nadempimento o della violazione da parte della Banca degli obblighi di cui al paragrafo precedente e quelli che non hanno natura patrimoniale.
Non rientrano nell’ambito di operatività dell’ACF le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a 500.000 (cin- quecentomila) euro.
Il diritto di ricorrere all’ACF non può formare og- getto di rinuncia da parte del Cliente ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di de- voluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione stragiudiziale contenute in contratto.
7. Fermo l’ambito di operatività di cui al comma 6 che precede, il Cliente può rivolgersi all’ACF a condizione che:
i) abbia preventivamente presentato reclamo sui medesimi fatti alla Banca al quale sia stata fornita espressa risposta ovvero siano decorsi più di 60 (sessanta) giorni dalla sua presentazione senza che la Banca abbia comunicato al Cliente le proprie de- terminazioni;
ii) non sia decorso più di un anno dalla data di pre- sentazione del reclamo alla Banca, ovvero, se il re- clamo sia stato presentato anteriormente alla data di avvio dell’operatività dell’ACF, entro un anno da tale data;
iii) non siano pendenti, anche su iniziativa della Banca a cui il Cliente ha aderito, altre procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie sui medesimi fatti;
iv) il ricorso venga proposto personalmente dal Cliente o per il tramite di un’associazione rappre- sentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore.
Per maggiori informazioni sull’ACF è possibile con- sultare il sito Internet “www.consob.it” o il sito Inter- net della Banca.
8. Sempre al fine della definizione stragiudiziale di even- tuali controversie, in relazione all’obbligo previsto dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98 di esperire il proce- dimento di mediazione, quale condizione di procedi- bilità, prima di fare ricorso all’Autorità Giudiziaria ed anche in assenza di preventivo reclamo, il Cliente e la Banca possono ricorrere:
- all’Organismo di conciliazione bancaria costituito dal “Conciliatore Bancario Finanziario”,
- Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie
- ADR”(www.conciliatorebancario.it), dove è consul- tabile anche il relativo Regolamento, oppure
- ad uno degli altri Organismi di mediazione, spe- cializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritto nell’apposito Registro degli organismi tenuto dal Ministero della Giustizia.
Il ricorso all’ACF assolve alla condizione di procedi- bilità di cui alla Legge 9 agosto 2013 n. 98.
29 Assicurazioni a favore della Clientela
1. La Banca può prevedere, in relazione ai singoli rapporti e/o servizi, l’attivazione di assicurazioni a favore della Clientela (es. infortuni, danni, responsa- bilità civile, ecc.). Le condizioni di polizza e la relativa documentazione informativa sono consultabili sul sito internet finecobank.com e sono messe a dispo- sizione del Cliente presso le strutture della Banca. Ogni Cliente le approva autorizzando l’addebito del premio periodico, il cui pagamento è condizione di validità dell’operatività della copertura assicurativa.
2. In relazione a taluni rapporti e/o servizi (tipicamen- te carte di legittimazione), la Banca potrà offrire alla clientela anche coperture assicurative gratuite pre- state da primarie Imprese di Assicurazioni; le condi- zioni di assicurazione e la relativa documentazione informativa, saranno disponibili per estratto sul Sito della Banca.
30 Deleghe Pensioni – Restituzione delle pensioni Il Cliente può richiedere l’accredito della pensione sul conto corrente, utilizzando l’apposita modulisti- ca messa a disposizione dall’Ente erogante.
Nel caso di delega per l’accredito della pensione INPS, il Cliente prende atto degli obblighi restituto- ri previsti dalla convenzione per il servizio di paga- mento pensioni stipulata tra gli intermediari bancari e l’INPS, in ragione dei quali in caso di decesso e in caso di irregolare esecuzione di ordini di pagamen- to, la Banca è tenuta a restituire le somme indebita- mente corrisposte. A tal fine la Banca è legittimata ad effettuare direttamente l’addebito in conto, con effetto anche nei confronti di eventuali eredi e aven- ti causa.
II SEZIONE – Norme che regolano i singoli servizi
IIA) NORME GENERALI CHE REGOLANO L’OFFERTA DEI SERVIZI TRAMITE INTERNET O VIA TELEFONO (CD. SERVIZIO DI INTERNET/PHONE BANKING)
1 Definizione ed ambito di applicazione del ser- vizio
1. Al servizio di internet/phone banking possono aderire professionisti, ditte commerciali, società ed enti in genere (di seguito “il Cliente”).
Il servizio di internet/phone banking consente al Cliente e ai soggetti indicati dallo stesso nei ter- mini di cui all’art. 2 (di seguito “Facoltizzati”) di effettuare le operazioni di interrogazione e di dispo-
sizione su tutti i rapporti sottoscritti dal Cliente e a lui intestati, secondo quanto reso disponibile dalla Banca in funzione anche dell’evoluzione tecnologica e dello sviluppo del servizio, rispettivamente tramite internet (internet banking) o in via telefonica (phone banking) o con altri mezzi di tempo in tempo specifi- cati dalla Banca. Restano ferme, per tutto quanto non previsto nel presente contratto, le norme relative alla trasmissione di ordini, disposizioni, istruzioni, allo scambio di informazioni tra il Cliente e la Banca con- tenute nei contratti che disciplinano i singoli servizi prestati o offerti dalla Banca al Cliente, ed ai quali il Cliente abbia aderito (a titolo esemplificativo, con- tratto di conto corrente, contratto di deposito titoli, contratti relativi alla prestazione di altri servizi banca- ri o di servizi di investimento,ecc.).
2. La Banca ha la più ampia facoltà di rendere operativi i servizi di internet/phone banking per tutti o soltanto per alcuni dei servizi bancari, finanziari o di investi- mento prestati o offerti al Cliente. L’indicazione di tali servizi è resa disponibile sul Sito della Banca.
2 Soggetti Facoltizzati
1. “Facoltizzati” possono essere esclusivamente persone fisiche dipendenti del Cliente o ad esso legati da rapporti di collaborazione continuativa e coordinata, ovvero amministratori del medesi- mo.
2. All’atto dell’indicazione dei soggetti Facoltizza- ti, il Cliente deve rilasciare alla Banca apposita documentazione attestante la sussistenza delle circostanze di cui al precedente comma . Il venir meno delle predette circostanze comporta la ces- sazione, per il Facoltizzato interessato del diritto di utilizzare il servizio di internet/phone banking trascorse 48 ore dalla ricezione, da parte della Banca, di comunicazione scritta del Cliente al ri- guardo.
3. I Facoltizzati, delegati ad effettuare le operazioni di interrogazione e di disposizione su tutti i rap- porti sottoscritti dal Cliente, non possono , in ogni caso, porre in essere operazioni che eccedano i contenuti della delega.
3 Modalità di utilizzo del servizio
1. Per il servizio di internet banking, il Cliente e/o il Facoltizzato utilizzerà un personal computer o altri dispositivi indicati dalla Banca (quali, ad esempio, te- lefono cellulare o palmare, I-phone, ecc..) di cui abbia la legittima disponibilità e si collegherà alla Banca tramite rete informatica.
2. Per il servizio di phone banking, il Cliente e/o il Fa- coltizzato utilizzerà un apparecchio telefonico colle- gato alla Banca tramite rete telefonica contattando il numero telefonico messo a disposizione dalla Banca.
3. In ogni caso, il Cliente e/o il Facoltizzato potrà av- valersi, secondo gli orari comunicati dalla Banca in relazione anche alla tipologia di servizio richiesto, di un operatore ovvero di un risponditore automatico. Il Cliente prende atto, e per quanto occorre acconsen- te, a che le conversazioni telefoniche intercorse con la Banca vengano registrate su nastro magnetico.
4 Codice Utente, Password e P.I.N.
1. L’accesso e l’utilizzo del servizio avvengono digitan- do gli appositi codici che verranno messi a disposi- zione del Cliente e/o di ogni singolo Facoltizzato dalla Banca (Codice Utente, Password e P.I.N.). Per Codice Utente, si intende un codice personale, che consente l’identificazione del Cliente e/o del Facol- tizzato da parte della Banca al fine di accedere a tutti i servizi di tempo in tempo messi a disposizione.
2. Il Cliente e/o il Facoltizzato potrà variare Password e P.I.N. ogni volta che lo riterrà opportuno.
3. L’utilizzo dei suddetti codici costituisce prova unica e sufficiente dell’avvenuta identificazione del Cliente e/o il Facoltizzato quale legittimo uti- lizzatore del servizio. La Banca potrà modificare i sistemi di identificazione del Cliente nonchè quelli di sicurezza dandone preventiva comuni- cazione al Cliente stesso e/o il Facoltizzato.
4. Il Cliente e/o il Facoltizzato ha la facoltà di far rical- colare la Password ed il P.I.N. dalla Banca, qualora sopraggiungano particolari esigenze operative o di sicurezza.
5. L’utilizzo dei codici, da effettuarsi con le modalità indicate dalla Banca, consente al Cliente e/o il Fa- coltizzato l’accesso ai servizi di volta in volta messi a disposizione dalla Banca stessa.
6. In particolare, il Cliente e/o il Facoltizzato è tenuto a comunicare alla Banca, per la fase di verifica e di autenticazione, la combinazione di codici di volta in volta richiesta; la comunicazione dovrà avvenire con le modalità tecniche indicate dalla Banca in relazione al servizio richiesto. La mancata comunicazione del- le suddette informazioni e comunque l’inosservanza delle modalità tecniche di accesso ai servizi indicate nelle istruzioni predisposte dalla Banca comporta l’impossibilità di accedere ai servizi richiesti.
7. I codici (Password e P.I.N.) sono sconosciuti al perso- nale della Banca. Il Cliente e/o il Facoltizzato è te- nuto a mantenerli segreti. Questi ultimi non devono essere conservati né annotati su un unico documen- to, o su documenti che siano conservati insieme. Il Cliente e/o il Facoltizzato è responsabile della cu- stodia e del corretto utilizzo dei suddetti codici e risponde del loro indebito uso, comunque avvenuto, anche se in conseguenza di smarrimento o di furto.
8. La divulgazione diretta o indiretta, totale o parziale, volontaria o involontaria dei propri codici a terzi ri- cade interamente sotto la responsabilità del Cliente e/o il Facoltizzato. L’eventuale divulgazione verrà considerata dalla Banca a tutti gli effetti come costi- tutiva di un mandato che autorizzi il terzo ad accede- re ai servizi di cui al presente contratto.
5 Intestazione dei servizi utilizzabili, modalità di esclusione dei servizi
1. Nell’ambito delle operazioni disponibili, i servizi uti- lizzabili tramite internet/phone banking sono quelli unicamente intestati o che venissero intestati al Cliente.
2. Il Cliente ha la facoltà di richiedere, in qualsiasi mo- mento, l’esclusione di uno o più servizi dall’ambito di operatività di internet/phone banking. Per i rapporti
cointestati, tale facoltà spetta disgiuntamente a cia- scuno dei cointestatari ed il suo esercizio produce effetto nei confronti di tutti i cointestatari.
6 Responsabilità per l’utilizzo del servizio – Smarrimento o sottrazione dei codici
1. Il Cliente è responsabile per l’utilizzo, comunque e da chiunque effettuato, del servizio di internet/pho- ne banking per tutte le operazioni eseguite a mezzo del servizio stesso.
2. In caso di smarrimento o di sottrazione dei codici il Cliente e/o il Facoltizzato può richiedere il blocco dei servizi di internet/phone banking telefonando al numero verde che viene comunicato all’atto della sottoscrizione, o che verrà successivamente comu- nicato in caso di modifica del numero inizialmente comunicato e comunque entro 48 ore, il Cliente e/o il Facoltizzato è tenuto a confermare il blocco a mezzo di lettera raccomandata corredata di copia della denuncia presentata alle competenti Autorità.
7 Obbligo di rispetto delle disponibilità
1. Il Cliente e/o il Facoltizzato, per le operazioni dispo- sitive, è comunque tenuto ad operare, in ogni caso, entro i limiti assegnati e a fronte del saldo disponibi- le dei conti stessi.
8 Istruzioni fornite dalla Banca, responsabilità del Cliente, responsabilità della Banca
1. Il Cliente e/o il Facoltizzato è tenuto a seguire le istruzioni fornite dalla Banca per l’utilizzo dei servi- zi di internet/phone banking, restando in ogni caso responsabile dei danni di qualsiasi genere, diretti o indiretti, derivanti alla Banca medesima e/o a terzi dall’inosservanza di dette istruzioni.
2. Qualora risulti temporaneamente indisponibile il servi- zio di internet banking, e sempre che non risulti indi- sponibile anche il servizio di comunicazione telefonica, al Cliente e/o il Facoltizzato verrà comunque consen- tito di comunicare con la Banca in via telefonica.
9 Esecuzione delle disposizioni del Cliente
1. Le disposizioni trasmesse dal Cliente e/o il Facoltiz- zato alla Banca saranno eseguite a partire dal primo giorno lavorativo, per le banche in Italia, successivo alla ricezione delle stesse da parte della Banca, ed entro il termine massimo di 5 giorni lavorativi, salvi i casi di forza maggiore. È facoltà della Banca assume- re o meno gli incarichi conferiti dal Cliente, dandone, in caso negativo, comunicazione al medesimo, in forma scritta o tramite sistemi telematici.
IIB) NORME CHE REGOLANO I CONTI CORRENTI DI CORRISPONDENZA. NORME COMUNI
1 Versamenti e bonifici
1. Il Cliente può eseguire i versamenti in una qualsiasi delle valute estere convertibili ed il relativo contro- valore viene accreditato in conto, previa conversione nella valuta in cui è espresso il conto, al cambio cor- rente alla data dell’esecuzione dell’operazione. Con analoghe modalità sono accreditati in conto i bonifici
e le rimesse disposti da terzi, in una qualsiasi delle va- | corso. Pertanto, ove il beneficiario della disposizione | ||
lute estere convertibili a favore del Cliente. | non accetti modalità di pagamento alternative, la | ||
2 | Uso dei moduli per assegni | Banca rifiuterà l’esecuzione della predetta disposi- zione, restando a carico del Cliente ogni connessa | |
1. | La Banca si riserva di rendere disponibile l’uso di asse- | conseguenza. | |
gni sul conto corrente mediante l’uso di moduli forniti dalla Banca medesima contro rimborso del costo. | 5 | Commissioni per conversione di valuta | |
2. | Le modalità di richiesta degli assegni, anche median- | 1. | Per ogni conversione di valuta vengono addebitate |
te l’utilizzo di forme di richiesta a distanza, sono de- | al Cliente, oltre a quanto stabilito per il conto cor- | ||
finite mediante avviso alla Clientela, anche in forma | rente, le commissioni di negoziazione nella misura | ||
generica, sulle pagine del sito internet della Banca | indicata nel foglio informativo a disposizione della | ||
(finecobank.com). La consegna al Cliente (o la spedi- | Clientela presso le sedi della Banca e sul sito fineco- | ||
zione al medesimo) di uno o più moduli di assegno | bank.com. | ||
richiesti comporta l’instaurarsi della convenzione di assegno. | 6 | Accredito s.b.f di assegni bancari, circolari, va- | |
3. | In ogni caso il Cliente è tenuto a custodire con ogni | glia o altri titoli similari | |
cura i moduli di assegni ed i relativi moduli di richie- | 1. | Salvo espressa istruzione contraria, resta convenu- | |
sta, restando responsabile di ogni dannosa conse- | to che tutti i bonifici e le rimesse, disposti da terzi | ||
guenza che possa risultare dalla perdita, dalla sottra- | a favore del Cliente, gli saranno accreditati in conto | ||
zione, o dall’uso abusivo od illecito dei moduli stessi, | corrente. L’importo degli assegni bancari, assegni | ||
della cui perdita o sottrazione deve dare comunica- | circolari, vaglia od altri titoli similari è accreditato | ||
zione alla Banca. Con la cessazione del rapporto di | con riserva di verifica e salvo buon fine e non è di- | ||
conto corrente i moduli non utilizzati devono essere | sponibile prima che la Banca ne abbia effettuato la | ||
restituiti alla Banca. | verifica o l’incasso. | ||
4. | In caso di prelievo a mezzo carta Bancomat in con- | 2. | La valuta applicata all’accreditamento determina |
formità alle Norme che regolano detto servizio, la | unicamente la decorrenza degli interessi senza con- | ||
Banca – qualora per effetto di tali prelievi le dispo- | ferire al Cliente alcun diritto circa la disponibilità | ||
nibilità in conto divengano insufficienti – non prov- | dell’importo. Qualora tuttavia la Banca consentisse | ||
vederà al pagamento degli eventuali assegni che ad | al Cliente di disporre, in tutto o in parte, di tale im- | ||
essa perverranno per il pagamento, ancorché emessi | porto prima di averne effettuato l’incasso ed ancor- | ||
in data anteriore a quella del prelievo ed ancorché | ché sull’importo sia iniziata la decorrenza degli inte- | ||
del prelievo stesso la Banca abbia notizia successi- | ressi, ciò non comporterà affidamento di analoghe | ||
vamente al ricevimento o alla presentazione degli | concessioni per il futuro. | ||
assegni stessi, ma prima dell’addebito in conto. | La Banca si riserva il diritto di addebitare in qualsi- | ||
5. | In caso di pluralità di conti, la Banca non è tenuta | asi momento l’importo dei titoli accreditati anche | |
al pagamento degli assegni tratti su conti con dispo- | prima della verifica o dell’incasso, e ciò anche nel | ||
nibilità insufficiente, indipendentemente dalla even- | caso in cui abbia consentito al Cliente di disporre | ||
tuale presenza di fondi sul altri conti di pertinenza | anticipatamente dell’importo medesimo. | ||
dello stesso Cliente. | 3. | In caso di mancato incasso, la Banca si riserva tutti | |
3 | Disposizioni di pagamento | i diritti ed azioni, compresi quelli di cui all’articolo 1829 cod. civ., nonché la facoltà di effettuare, in qual- | |
1. | Tutte le disposizioni del Cliente, impartite con qual- | siasi momento, l’addebito in conto. | |
siasi mezzo, a valere sul conto ed espresse anche in | 4. | Tutto ciò vale anche nel caso di effetti, ricevute e do- | |
una delle valute estere convertibili, sono addebita- | cumenti similari, accreditati con riserva di verifica e | ||
te in conto, previa conversione nella valuta in cui | salvo buon fine. | ||
il conto è espresso, al cambio corrente alla data di esecuzione della disposizione. Il Cliente si impegna | 7 | Apertura di credito e facoltà di recesso | |
a sostituire l’eventuale indicazione relativa alla divisa | 1. | Le aperture di credito che la Banca ritenga eventual- | |
esistente sul modulo con quella della valuta in cui | mente di concedere al Cliente sono soggette alle | ||
emette l’assegno e ad apporre, accanto alla somma | seguenti regole: | ||
da pagarsi scritta in lettere, la propria sottoscrizione | a) | il Cliente può utilizzare in una o più volte la somma | |
a convalida delle modificazioni effettuate. | messagli a disposizione e può con successivi versa- | ||
4 | Divieto di apposizione clausola ”effettivo” | b) | menti ripristinare la sua disponibilità; se l’apertura di credito è a tempo determinato, il |
1. | Il Cliente si obbliga a non apporre la clausola “effetti- | Cliente è tenuto ad eseguire alla scadenza il paga- | |
vo” di cui all’articolo 1279 cod. civ. sulle disposizioni | mento di quanto da lui dovuto per capitali, interessi, | ||
con qualsiasi mezzo impartite, ivi compresi gli asse- | spese, imposte,tasse ed ogni altro accessorio,anche | ||
gni, a valere sul conto ed espresse anche in una delle | senza una espressa richiesta della Banca; | ||
valute estere convertibili. | c) | Tutte le obbligazioni derivanti al Cliente dalla con- | |
In caso di inadempimento di tale obbligo, qualora | cessione dell’apertura di credito si intendono assun- | ||
la disposizione impartita comporti per la Banca | te – pure in caso di cointestazione – in via solidale | ||
pagamenti per cassa, la stessa non è tenuta a darvi | ed indivisibile anche per gli eventuali aventi causa a |
qualsiasi titolo dal Cliente stesso;
d) La Banca ha la facoltà di: 1) di recedere dall’apertura di credito a tempo indeterminato, di ridurla, di so- spenderla con effetto immediato, al ricorrere di una giusta causa o di un giustificato motivo (si indica a mero titolo esemplificativo: l’essersi verificati eventi che incidano negativamente sulla situazione patri- moniale, finanziari ed economica del Cliente ovvero che influiscano sul rischio della Banca; l’aver il Clien- te rilasciato alla Banca dichiarazioni non rispondenti al vero o l’aver taciuto o dissimulati fatti o informa- zioni che, se conosciuti avrebbero indotto la Banca a non stipulare il contratto o a stipularlo a condizioni diverse; l’essersi verificati fatti che pregiudicano il rapporto fiduciario tra la Banca e il Cliente), dando al Cliente comunicazione anche mediante comuni- cazione telefonica registrata (previa identificazione del Cliente) ed assegnando – tramite comunicazione scritta - un termine per il pagamento non inferiore ad un 1 giorno. In ogni altro caso, la Banca può re- cedere dall’apertura di credito, ridurla, sospenderla con un preavviso di 15 giorni, dando al Cliente co- municazione scritta ed un termine per il pagamento di 15 giorni. 2) di recedere dall’apertura di credito a tempo determinato, di ridurla, di sospenderla con effetto immediato, al ricorrere di una giusta causa dando al Cliente comunicazione anche mediante comunicazione telefonica registrata (previa identi- ficazione del Cliente) ed assegnando – tramite co- municazione scritta - un termine per il pagamento di 15 giorni. Il Cliente ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dall’apertura di credito, anche a tempo determinato, con effetto di chiusura dell’operazio- ne mediante pagamento di quanto dovuto. Salvo il caso di recesso senza giustificato motivo, il recesso ha l’effetto di sospendere immediatamente l’utilizzo del credito concesso. Il recesso dal contratto non comporta penalità o spese per il Cliente;
e) le eventuali disposizioni allo scoperto, che la Banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso, non compor- tano il ripristino dell’apertura di credito neppure per l’importo delle disposizioni eseguite. L’eventuale scoperto oltre il limite dell’apertura di credito non comporta l’aumento di tale limite.
2. Le spese e ogni altro onere, anche di carattere fisca- le, inerenti all’apertura di credito sono ad esclusivo carico del Cliente. All’apertura di credito si applicano tutte le condizioni economiche contenute nel Docu- mento denominato “Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori” cui integralmente si rin- via, nonché nella pertinente sezione del Documento di Sintesi. Gli interessi dovuti dal Cliente, per tutte le tipologie di utilizzo, così come previsti nel Docu- mento “Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori”, sono regolati in conformità alla nor- mativa vigente. Gli interessi debitori, dovuti sia pe- riodicamente che in sede di chiusura definitiva, sono disciplinati secondo quanto previsto dal successivo articolo 8. In caso di mancato incasso degli assegni bancari, assegni circolari, vaglia o altri titoli similari per i quali abbia concesso al Cliente l’immediata di-
sponibilità in conto corrente, la Banca avrà facoltà di esercitare tutti i diritti e le azioni conseguenti, com- presi quelli di cui all’art. 1829 Cod.Civ., nonché di effettuare in qualsiasi momento l’addebito in conto dei relativi importi. In caso di revoca della facoltà, il Cliente è tenuto a corrispondere alla Banca l’importo relativo alla disponibilità, eventualmente utilizzata, su titoli ancora privi di esito.
8 Interessi – Chiusura contabile conti debitori e creditori
1. “Gli interessi – in misura fissa o indicizzata – sono ri- conosciuti al Cliente o dallo stesso corrisposti nella misura pattuita e indicata nel Documento di Sintesi parte integrante del presente contratto. Qualora l’interesse sia indicizzato, la modifica sfavorevole al Cliente derivante dalla modifica del parametro pat- tuito, non è soggetta all’obbligo di comunicazione al Cliente.
2. Gli addebiti per commissioni, spese e ogni altro onere relativi al conto corrente, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con la periodicità pat- tuita e indicata nel Documento di Sintesi, portando in conto, con valuta data di regolamento dell’opera- zione - le commissioni nella misura pattuita e ogni altra spesa non ancora addebitata e applicando, nei tempi e con le modalità di legge, le trattenute fiscali.
3. Gli interessi, sia creditori che debitori, sono conteg- giati con la stessa periodicità, il 31 dicembre di cia- scun anno, a partire da quello di conclusione del con- tratto e riportati nel relativo estratto conto. Inoltre:
- gli interessi creditori sono accreditati in conto lo stesso 31 dicembre, con pari valuta;
- gli interessi debitori sono contabilizzati separata- mente rispetto al saldo capitale e il Cliente è te- nuto al pagamento del relativo importo, riportato nell’estratto conto al 31 dicembre di ciascun anno, il 1° marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati.
4. Il Cliente può autorizzare, anche in via preventiva, secondo le modalità di tempo in tempo indicate dal- la Banca, l’addebito sul conto degli interessi debitori una volta esigibili, anche in assenza di fondi dispo- nibili sufficienti, con regolamento contabile e valuta 1° marzo di ogni anno; l’autorizzazione preventiva deve comunque pervenire almeno un giorno lavo- rativo prima di quello in cui deve avvenire l’addebito degli interessi. Quanto addebitato per interessi mo- difica il saldo del conto in linea capitale. L’autorizza- zione all’addebito in conto degli interessi può essere revocata in ogni momento oppure essere rilasciata anche in un momento successivo alla conclusione del contratto, purché sempre con comunicazione da far pervenire almeno un giorno lavorativo prima di quello in cui deve avvenire l’addebito stesso.
5. In caso di conto cointestato con facoltà di utilizzo disgiunto, unitamente al rilascio dell’autorizzazione, tutti i cointestatari conferiscono apposito mandato a ciascuno di essi, per procedere singolarmente, con pieno effetto nei confronti di tutti i cointestatari, a qualsiasi successiva istruzione (sia di revoca dell’au- torizzazione che di successivo nuovo rilascio della
stessa), che deve essere impartita con un preavviso di almeno un giorno lavorativo, intendendosi sin d’ora approvato il contenuto delle scelte che saran- no formalizzate nell’esercizio del mandato e fermo l’obbligo del singolo cointestatario di avvertire gli altri cointestatari in merito all’istruzione impartita.
6. Il Cliente è a conoscenza che, nel caso in cui non ab- bia rilasciato l’autorizzazione di cui sopra, alla data del 1° marzo di ogni anno, è tenuto - senza necessità di specifica intimazione o messa in mora – all’imme- diato pagamento di quanto dovuto per interessi de- bitori relativi all’anno precedente; in caso di ritarda- to pagamento, dalla predetta data decorreranno di pieno diritto interessi di mora nella misura indicata nel Documento di Sintesi, da applicarsi secondo le disposizioni contrattuali o di legge, fermo quanto previsto al comma successivo e ferma la facoltà della Banca di avvalersi del diritto di compensazione pre- visto in questo contratto, anche relativamente al sal- do a credito del conto corrente. In tali situazioni, che configurano giustificato motivo per un eventuale re- cesso, la Banca si riserva comunque ogni valutazione sulla prosecuzione del rapporto.
7. Si conviene sin d’ora che i fondi accreditati sul conto della Banca e destinati ad affluire sul conto del Clien- te potranno essere impiegati per estinguere l’even- tuale debito da interessi debitori che siano esigibili.
8. Il saldo del conto in linea capitale, come periodi- camente determinato, produce interessi secondo quanto previsto nel contratto.
9. Si conviene espressamente sin d’ora che le disposi- zioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli interessi debitori relativi a contratti di apertura di credito, anche conclusi successivamente, regolati sul conto corrente di cui a questo contratto. L’auto- rizzazione all’addebito in conto rilasciata vale anche per tali interessi.
10. In caso di chiusura definitiva del conto, gli interessi sia debitori che creditori sono conteggiati alla data di chiusura e sono immediatamente esigibili. Inoltre:
- l’importo degli interessi creditori e di quanto dovu- to per commissioni, spese e ogni altro onere è con- testualmente regolato sul conto, con valuta data dell’operazione;
- per gli interessi debitori, ferma la loro immediata esigibilità, come indicato, si applicano le disposizio- ni di cui ai precedenti commi relative:
• alla facoltà di autorizzare l’addebito in conto degli interessi debitori al momento in cui questi siano esigibili,
• al conferimento del mandato reciproco in caso di conto cointestato con facoltà di utilizzo disgiunto,
• all’obbligo di pagamento alla data di esigibilità degli interessi debitori nel caso in cui non sia sta- ta rilasciata l’autorizzazione all’addebito in conto e delle conseguenze del mancato puntuale paga- mento,
• alla previsione di utilizzo dei fondi destinati ad af- fluire sul conto del Cliente.
L’autorizzazione all’addebito in conto rilasciata vale anche per gli interessi conteggiati in sede di chiusura definitiva del rapporto.
Il saldo del conto in linea capitale, risultante a segui- to della chiusura definitiva del conto, produce inte- ressi secondo quanto previsto nel contratto.
Le disposizioni di cui sopra relative alla chiusura defi- nitiva del conto si applicano anche in caso di chiusu- ra definitiva di contratti di apertura di credito, anche perfezionati successivamente, regolati sul conto corrente di cui a questo contratto. L’autorizzazione all’addebito in conto rilasciata vale anche per gli in- teressi conteggiati in sede di chiusura definitiva del contratto di apertura di credito.
11. Gli assegni pagati dalla Banca vengono addebitati sul conto del Cliente con la valuta stabilita; nel caso di assegni postdatati, la valuta è quella della data di pa- gamento ai sensi dell’articolo 31 della legge assegni.
12. Salvo diverso accordo, e fermo restando quanto disposto nell’articolo precedente per l’ipotesi di apertura di credito o di sovvenzione, ad ognuna delle parti è sempre riservato il diritto di esigere l’im- mediato pagamento di tutto quanto sia comunque dovuto, nonché di recedere, in qualsiasi momento, con il preavviso di un giorno, dal contratto di conto corrente e dalla inerente convenzione di assegno.
9 Estratto conto
1. L’invio degli estratti conto, ad ogni chiusura, sarà effettuato dalla Banca entro il termine di giorni 30 dalla data di chiusura, anche in adempimento degli obblighi di cui all’art. 1713 cod. civ.
10 Cessazione del pagamento degli interessi
1. Qualora il conto non abbia avuto movimenti da oltre un anno e presenti un saldo creditore non superiore a 250 euro la Banca cessa di corrispondere gli inte- ressi, di addebitare le spese di gestione e di inviare l’estratto conto.
11 Conti correnti in valuta
1. Per i conti correnti in valuta estera e le cessioni di cambio a consegna la Banca si assume unicamente, con espresso esonero da ogni maggiore o diversa obbligazione, l’impegno di mettere a disposizione del Cliente (a richiesta di quest’ultimo o a scadenza) crediti verso Banche nel Paese dove la valuta stessa ha corso legale o, a scelta della Banca, assegni sulle Banche medesime.
12 Garanzia del rimborso assegni ed effetti cam- biari ceduti
1. In relazione al fatto che le Banche degli Stati Uniti d’America e di altri Paesi esigono dai cedenti di as- segni e di effetti cambiari la garanzia del rimborso qualora, successivamente al pagamento, venga comunque contestata la regolarità formale di detti titoli o l’autenticità formale di detti titoli o l’auten- ticità o la completezza di una qualunque girata ap- posta sugli stessi, il cedente di assegni o di effetti su detti Paesi è tenuto a rimborsarli in qualunque tempo a semplice richiesta della Banca nel caso che alla Banca stessa pervenga analoga domanda dal suo corrispondente o dal trattario.
Il cedente è tenuto altresì ad accettare, a legittima-
zione e prova della richiesta di rimborso, i documen- ti idonei a tale scopo secondo la rispettiva legge estera, anche se sostitutivi del titolo di credito.
13 Cessazione del rapporto – Effetti
1. Il pagamento degli assegni emessi dal Cliente, in caso di cessazione della relativa facoltà di disposizio- ne, è regolato come segue:
a) in caso di recesso, da parte del Cliente o della Ban- ca, dal contratto di conto corrente e/o dalla ineren- te convenzione di assegno, la Banca non è tenuta ad onorare gli assegni emessi con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante;
b) in caso di recesso, da parte della Banca, dall’aper- tura di credito, il Cliente è tenuto a costituire im- mediatamente i fondi necessari per il pagamento degli assegni emessi prima del ricevimento della comunicazione di recesso, dei quali non sia decor- so il termine di presentazione;
c) la Banca, quando intende avvalersi della compensa- zione tra crediti non liquidi ed esigibili, non è tenuta ad onorare gli assegni emessi dal Cliente con data posteriore alla ricezione, da parte di quest’ultimo, della comunicazione relativa alla volontà di valersi della compensazione, nei limiti in cui sia venuta meno la disponibilità esistente nel conto.
2. Nel caso invece, in cui la Banca comunichi il recesso dell’apertura di credito, la compensazione si intende operata al momento stesso della ricezione della co- municazione di recesso da parte del Cliente, il quale è tenuto a costituire immediatamente i fondi necessari, anche per il pagamento degli assegni emessi prima del ricevimento della comunicazione di recesso, e dai quali non sia spirato ancora il termine di presentazio- ne, sul conto o sui conti a debito dei quali la compen- sazione si è verificata e nei limiti in cui la disponibilità del conto, o dei conti medesimi, sia venuta meno per effetto della compensazione stessa.
3. Analogo obbligo fa carico al Cliente in ogni caso in cui
si verifichi la compensazione di legge tra crediti liquidi ed esigibili. Le disposizioni del presente articolo si ap- plicano anche nel caso di conti intestati a più persone.
NORME SPECIALI RELATIVE AL SERVIZIO MULTICURRENCY
14 Servizio Multicurrency – Valuta di riferimento Rubriche
1. Il servizio Multicurrency, espresso in una valuta (de- finita anche valuta di riferimento) prevede lapossibi- lità, alle condizioni di seguito descritte, di effettuare operazioni di addebito e/o accredito in altre valute e mantenerle contabilizzate come tali, mediante apposite e distinte rubriche del conto corrente (di seguito “rubriche” o “suddivisioni”), attivabili al mo- mento dell’apertura del contratto o nel corso della durata del contratto medesimo.
2. Al momento dell’attivazione del servizio Multicur- rency, il Cliente indica la valuta di riferimento nella quale, in conformità alle norme che regolano i conti correnti di corrispondenza, è convertita la generalità dei movimenti in accredito ed addebito, al cambio
corrente alla data dell’esecuzione.
3. Ciascuna delle valute del servizio Multicurrency deve rientrare nell’elenco previsto dall’art. 4 del D.M. 27.4.1990 e successive modifiche ed integrazioni.
15 Attivazione delle rubriche del servizio Multi- currency
1. La Banca potrà comunicare al Cliente l’avvenuta atti- vazione di una nuova rubrica del conto, le condizioni per la sua attivazione e la decorrenza della sua ope- ratività, anche mediante avvisi in forma impersonale sul sito internet finecobank.com o mediante comu- nicazione nell’estratto del conto, restando esonerata dall’invio di comunicazione o lettera specifica.
2. A seguito di tale attivazione, tutte le operazioni di ac- credito o addebito nella valuta oggetto della nuova suddivisione non sono oggetto di conversione nella valuta di riferimento e pertanto sono contabilizzate nella valuta in cui sono espresse.
3. Gli interessi ed oneri accessori, calcolati in base alle valute presenti sul conto ed in misura differente per ciascuna valuta, sono contabilizzati sul conto e accreditati o addebitati nelle rispettive valute nelle quali il conto è tempo per tempo suddiviso, fermo restando il diritto della Banca di addebitare qualsiasi suddivisione per ogni suo credito, data l’unicità del servizio Multicurrency.
16 Obbligazioni della Banca per il servizio Multi- currency
1. La Banca si assume unicamente, con espresso esone- ro da ogni maggiore o diversa obbligazione, l’impe- gno di mettere a disposizione del Cliente (a richiesta di quest’ultimo o a scadenza) crediti verso Banche nel Paese dove la valuta stessa ha corso legale o, a scelta della Banca, assegni sulle Banche medesime.
2. I pagamenti dalla Banca al Cliente possono anche essere effettuati in euro previa conversione al cam- bio del giorno dell’operazione rilevato dalla Banca o mettendo a disposizione del Cliente un corrispon- dente credito presso Banche del paese estero dove la valuta in questione ha corso legale o assegni tratti dalla Banca sulle banche estere stesse.
3. Restano a carico del Cliente il rischio - ed ogni danno eventuale conseguente - di vincoli, restrizioni, ag- gravi o perdite dipendenti da forza maggiore o da caso fortuito, o da disposizioni di Autorità italiane ed estere, o comunque derivanti da causa non im- putabile alla Banca e da questa non superabili con la specifica diligenza richiesta per il servizio medesimo.
17 Operatività a valere sul conto corrente
1. Il conto corrente opera esclusivamente mediante mo- vimenti di accredito ed addebito disposti per iscritto, mediante l’operatività Internet/phone banking o con gli altri mezzi di volta in volta specificati dalla Banca. La Banca si riserva di rendere disponibili altre modalità operative (versamenti di banconote e/o assegni, prele- vamenti mediante assegni e/o carte di legittimazione). Tali modalità operative, tra le quali possono essere pre- viste tecniche di comunicazione a distanza in base alla normativa tempo per tempo applicabile,sono definite
mediante avviso alla Clientela, anche in forma generica, sul sito internet finecobank.com; la consegna al Cliente (o la spedizione al medesimo) di uno o più moduli di as- segno richiesti comporta l’instaurarsi della convenzio- ne di assegno. In caso di pluralità di conti, la Banca non è tenuta al pagamento degli assegni tratti su conti con disponibilità insufficiente, indipendentemente dalla eventuale presenza di fondi su altri conti di pertinenza dello stesso Cliente.
18 Applicabilità delle norme comuni
1. Per tutto quanto non espressamente previsto nelle norme speciali, si applicano le norme comuni delle presenti condizioni generali.
IIC) INCASSO ED ACCETTAZIONE DI EFFETTI, DOCU- MENTI ED ASSEGNI SULL’ITALIA E SULL’ESTERO
1 Servizio di incasso
1. Il servizio di incasso o di accettazione di effetti, documenti, ed assegni, sull’Italia e sull’estero, an- che se scontati o negoziati, per conto del Cliente cedente (in seguito brevemente ‘cedente’) è svolto dalla Banca secondo le norme del presente capitolo nonché, per quanto non ivi espressamente e diver- samente regolato, secondo le Norme generali, e le norme civili che regolano il contratto di mandato.
INCASSO E ACCETTAZIONE DI EFFETTI, DOCUMENTI ED ASSEGNI SULL’ITALIA
2 Modalità di fornitura del servizio
1. Per lo svolgimento del servizio, la Banca è autorizza- ta ad avvalersi di procedure elettroniche d’incasso nonché, per l’espletamento di tutti gli atti da com- piersi su piazza nella quale non abbia una propria filiale, a farsi sostituire, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1717 e 1856 cod. civ., da un proprio corrispon- dente anche non bancario, a sua scelta.
3 Obblighi del cedente
1. Nell’utilizzo del servizio il cedente è tenuto:
a) a fornire indicazioni o istruzioni precise, complete e non contraddittorie, con particolare riguardo all’importo, alla scadenza, al luogo di pagamento ed ai nomi;
b) a presentare effetti, documenti ed assegni regola- ri, anche nel bollo; con l’obbligo, qualora la Banca procedesse alla loro regolarizzazione, di rifonde- re tutte le spese relative o derivanti, comprese quelle per eventuali pene pecuniarie;
c) a presentare gli effetti, documenti ed assegni in tempo utile, con particolare riferimento ai termini per la levata del protesto o constatazione equiva- lente ed ai termini previsti dalle procedure d’in- casso interbancarie.
4 Limitazione di responsabilità
1. La Banca non risponde delle conseguenze causate dalla mancata osservanza da parte del cedente di quanto disposto al precedente articolo.
2. Oltre ai casi di limitazione di responsabilità previsti
nelle Norme generali, la Banca non risponde della mancata presentazione per il pagamento o per l’ac- cettazione o del mancato protesto in tempo utile di effetti, documenti o assegni su piazze non indicate come bancabili dalla Banca d’Italia.
5 Clausola “incasso tramite”
1. La clausola “incasso tramite” ed ogni altra analoga non comportante domiciliazione, non sono vinco- lanti per la Banca che comunque non risponde del mancato protesto di effetti per i quali risulti richie- sto l’incasso tramite uno sportello situato in luogo diverso da quello di pagamento.
6 Effetti cambiari
1. Per gli effetti cambiari la Banca non provvede alla materiale presentazione dei titoli, ma invia al debito- re cambiario un avviso con l’invito a recarsi presso i propri sportelli per l’accettazione o per il pagamen- to e ciò anche quando si tratti di effetti con clausola “senza spese”, “senza protesto” o altra equivalente, anche se non firmata.
7 Protesto degli assegni e costatazioni equiva- lenti
1. La Banca farà levare il protesto o richiedere la consta- tazione equivalente nei casi di mancata accettazio- ne o di mancato pagamento di effetti e di mancato pagamento di assegni – salvo contraria disposizione scritta del cedente pervenuta in tempo utile.
2. La Banca ha facoltà di non far levare il protesto o di non richiedere la constatazione equivalente nel caso di effetti o assegni con clausola “senza spese”, “senza protesto” o altra formula analoga, anche se non firmata.
3. La Banca non provvede ad inviare gli avvisi di man- cata accettazione o di mancato pagamento degli effetti e degli assegni, ma si limita a restituire i titoli non appena in grado.
8 Proroga della scadenza
1. Nel caso che il cedente dia disposizioni di proroga della scadenza e/o di posticipare il termine per il pa- gamento degli effetti, in assenza di ulteriori istruzioni scritte, la Banca provvede ad inviare semplice avviso al debitore cambiario, e ciò anche quando si tratti di effetti recanti più firme di girata o di cambiali tratte.
2. Qualora l’effetto non venga pagato la Banca non prov- vederà a far levare il protesto in considerazione anche del divieto di cui all’art. 9 della legge n. 349 del 1973.
9 Effetti in valuta estera pagabili mediante asse- gni bancari
1. Nel caso di effetti in valuta estera pagabili median- te assegni bancari, la Banca si riserva la facoltà di consegnare al cedente, a titolo di ricavo, gli assegni medesimi senza assumere alcuna garanzia anche se fossero stati da essa girati.
10 Mancanza di istruzioni scritte e di responsabilità
1. Nel caso di effetti, documenti ed assegni il cui ri- cavo sia da accreditare all’estero, la Banca (o il suo
corrispondente) accetterà il pagamento dal debitore soltanto se l’importo relativo potrà essere immedia- tamente utilizzato o trasferito secondo le istruzioni della lettera di rimessa.
2. Qualora la lettera di rimessa non contenga istruzioni specifiche circa la levata del protesto o della consta- tazione equivalente, la Banca non è responsabile della loro mancata levata.
11 Mancato ritiro di documenti da parte del debi- tore
1. Nel caso di mancato ritiro di documenti – accompa- gnati o meno da effetti – da parte del debitore ed in assenza di precise e tempestive istruzioni scritte del mittente, la Banca non è tenuta a ritirare ed immagaz- zinare la merce alla quale si riferiscono i documenti né a provvedere ad alcunché nei riguardi della merce.
2. Tuttavia la Banca ha facoltà di curare di propria ini- ziativa il ritiro e l’immagazzinamento della merce e di provvedere a quant’altro ritenesse opportuno, a suo giudizio secondo le circostanze, con diritto in tal caso di rivalersi sul cedente di tutte le spese relative o derivanti.
INCASSO O ACCETTAZIONE DI EFFETTI, DOCUMENTI ED ASSEGNI SULL’ESTERO
12 Applicazioni delle norme di servizi sull’estero
1. Le norme sopra indicate si applicano anche ai servizi di incasso o di accettazione di effetti, documenti ed assegni sull’estero.
2. Tuttavia quando le leggi o la prassi vigenti nel Paese estero ove deve avvenire l’accettazione o l’incasso sono diverse, si applicano le leggi e la prassi del Pae- se estero.
3. In particolare la Banca è esente da responsabilità:
a) qualora le banche estere incaricate della presen- tazione per l’accettazione non accertino e comun- que non assumano alcuna responsabilità circa l’autenticità dele firme di accettazione ed i poteri dei firmatari;
b) qualora le banche estere incaricate dell’incasso di effetti, documenti ed assegni in moneta locale o in divisa estera, non accettino il pagamento dal debitore quando l’importo relativo non possa essere immediatamente utilizzato o trasferito se- condo le istruzioni della lettera di rimessa;
c) qualora, in caso di mancata accettazione o di man- cato pagamento, le banche estere non facciano levare il protesto pur avendo ricevuto espresse istruzioni in tal senso.
13 Garanzia del rimborso
1. In relazione al fatto che le banche degli Stati Uniti d’America e di altri Paesi esigono dai cedenti di as- segni e di effetti cambiari la garanzia del rimborso qualora, successivamente al pagamento, venga con- testata la regolarità formale di detti titoli o l’autenti- cità, la completezza di una qualunque girata apposta sugli stessi, il cedente di assegni o di effetti su detti Paesi è tenuto a rimborsarli in qualunque tempo, a semplice richiesta della Banca, nel caso che alla Ban- ca pervenga analoga domanda di rimborso dal suo
corrispondente o dal debitore.
2. Il cedente è tenuto altresì ad accettare, a legittima- zione e prova della richiesta di rimborso, i documenti idonei a tale scopo secondo la rispettiva legge este- ra, anche se sostitutivi del titolo di credito.
14 Incasso e accettazione di effetti scontati o ne- goziati
1. Le norme sopra indicate per i servizi di incasso e accettazione si applicano – con la solo esclusione di quanto previsto all’art. 8 – anche alle operazioni riguardanti la presentazione per I’accettazione o il pagamento, sull’Italia o sull’estero, di effetti, docu- menti e assegni scontati o negoziati o sui quali sia stato fatto, in qualsiasi forma, un anticipo.
2. Di conseguenza il cedente è tenuto a rimborsare la Banca a semplice richiesta qualora, per fatti o cir- costanze non imputabili alla Banca a norma degli articoli precedenti:
- la presentazione o il protesto o la constatazione equivalente non siano stati effettuati nei termini di legge;
- gli effetti, i documenti o gli assegni siano andati smarriti o distrutti o siano stati sottratti;
- la Banca non sia in grado di conoscere l’esito o, in caso di avvenuta riscossione, non sia in grado di avere la disponibilità del ricavo.
15 Modifica della scadenza degli effetti
1. Qualora la scadenza originaria degli effetti venga mo- dificata a seguito di provvedimenti legislativi o ammi- nistrativi di proroga o di sospensione a favore dei de- bitori cambiari, il cedente è tenuto a corrispondere gli interessi di sconto convenuti sino alla nuova scadenza degli effetti determinata dai detti provvedimenti.
IID) NORME CHE REGOLANO IL CONTO DEPOSITO
1 Oggetto del contratto
1. Il Conto Deposito CashPark Open e Save (di seguito anche il “Deposito”) è il conto di deposito vincolato (in Euro) che consente al titolare (di seguito “Depositan- te”), di depositare ai sensi dell’articolo 1834 del codice civile le somme indicate nel successivo articolo 3, vin- colandole per un periodo - di 1, 3, 6,12, 18 o 24 mesi (tra quelli resi disponibili dalla Banca e indicati nel Foglio In- formativo in vigore al momento della costituzione del vincolo) - indicato dal Depositante all’atto del relativo versamento e decorrente dal medesimo giorno.
2. Il Deposito prevede due opzioni “Svincolabile” e “Vincolato” (di seguito anche le “Opzioni” o singo- larmente l’“Opzione”) a seconda che sia prevista o meno per il Depositante la facoltà di disporre delle somme oggetto del deposito in tutto (di seguito anche “Svincolo”), o in parte (di seguito anche “Svin- colo Parziale”) in via anticipata rispetto alla scadenza originariamente indicata.
3. Sulle somme depositate la Banca corrisponderà, dal giorno del versamento delle stesse, gli interessi speci- ficati nel Documento di Sintesi e/o Foglio Informativo in vigore al momento della disposizione di deposito/ vincolo o – se del caso – di rinnovo automatico in cor-
rispondenza dell’Opzione prescelta dal Depositante.
4. A valere sul Deposito possono essere effettuate le se- guenti operazioni:
• disposizioni di versamento di cui al successivo arti- colo 3;
• richieste di Svincolo e di Svincolo parziale sulle somme oggetto del deposito, ove previsto in rela- zione all’Opzione prescelta e secondo gli eventuali limiti di tempo in tempo previsti dalla Banca , come meglio descritto al successivo articolo 4 comma 2 e comma 3);
• richieste di rinnovo automatico del vincolo apposto sulle somme oggetto del deposito, come meglio descritto all’articolo 3 comma 3).
5. Le presenti condizioni contrattuali stabiliscono la re- golamentazione comune alle operazioni di deposito e vincolo di somme di denaro che saranno – di tempo in tempo - disposte dal Depositante. Resta espressa- mente inteso e convenuto che ciascuna operazione di deposito e vincolo è considerata singolarmente ed autonomamente dalle eventuali altre.
6. Laddove il Depositante si avvalga per l’operatività inerente il Deposito delle tecniche di comunicazione a distanza, egli s’impegna a rispettare le specifiche disposizioni previste per l’inoltro delle richieste di ver- samento, di Svincolo, Svincolo Parziale o ancora di rin- novo, quali di tempo in tempo impartite dalla Banca.
2 Conto di Regolamento
1. Il Depositante ha l’obbligo di indicare – all’atto della richiesta di costituzione del vincolo - gli estremi del conto corrente presso la Banca avente la medesima intestazione del Deposito (di seguito anche il “Conto di Regolamento”) sul quale saranno effettuati:
• il regolamento contabile di tutti i versamenti effettuati di cui al successivo articolo 3;
• il rimborso del capitale depositato alla scadenza del vincolo temporale prescelto dal Depositante ovvero prima di tale data, nelle ipotesi di Svincolo, Svincolo Parziale o estinzione anticipata del Depo- sito o ancora di recesso di cui al successivo articolo 4 commi 2, 3, 5 e 6.
3 Versamenti sul Deposito – Rinnovo
1. Il Depositante può effettuare i versamenti in Euro sul Deposito esclusivamente a mezzo giroconto dal Con- to di Regolamento. La relativa disposizione - che potrà essere impartita con modalità telematica collegandosi al Sito, ovvero in via cartacea avvalendosi della rete di promotori finanziari della Banca - dovrà indicare ne- cessariamente l’Opzione, l’importo oggetto del versa- mento e il vincolo temporale prescelto in relazione ai singoli importi oggetto del deposito.
2. L’importo dei singoli versamenti non può essere in- feriore o superiore all’importo tempo per tempo in- dicato dalla Banca sul Foglio Informativo in vigore al momento della richiesta di costituzione del vincolo. Nel caso di deposito con vincolo ad 1 mese, inoltre, il versamento e la relativa operazione di giroconto potranno essere disposti in relazione alle sole somme eccedenti la giacenza di liquidità sul Conto di Rego- lamento indicata nell’ambito del Foglio Informativo
pro tempore vigente.
3. Nel caso di deposito con vincolo ad 1 mese, il De- positante, all’atto della richiesta di costituzione del vincolo e secondo le modalità tecniche di cui al com- ma 1 che precede potrà, inoltre, richiedere che alla scadenza il vincolo temporale apposto sulle somme oggetto del Deposito, sia automaticamente rinno- vato per un altro mese e così per le successive sca- denze sino a quando non intervengano variazioni in negativo del tasso; il rinnovo automatico non opera se il Conto di Regolamento alla scadenza del vincolo presenta un saldo negativo , oppure il Depositante abbia nel frattempo revocato la disposizione.
Per le relative condizioni economiche si rinvia al Do- cumento di Sintesi e/o Foglio Informativo in vigore al momento del rinnovo del vincolo.
4 Rimborso delle somme – Svincolo/Svincolo Parziale- estinzione anticipata – recesso
1. Il rimborso delle somme oggetto del deposito av- verrà alla scadenza del relativo vincolo e/o del rin- novo dello stesso con accredito sul Conto di Regola- mento.
2. Ove previsto dalla relativa Opzione il Depositan- te ha facoltà di richiedere in qualsiasi momento lo Svincolo delle somme oggetto del deposito. La disposizione di Svincolo potrà essere impartita se- condo le modalità tecniche di tempo in tempo in- dicate dalla Banca sul Sito. La Banca darà corso alla richiesta del Depositante e applicherà sull’importo svincolato, dalla data di apertura del vincolo e/o di rinnovo del medesimo, il tasso creditore specifica- mente previsto per l’ipotesi corrispondente nel Do- cumento di Sintesi e/o nel Foglio Informativo vigen- ti al momento di costituzione del vincolo medesimo o di rinnovo automatico dello stesso, ove previsto.
3. Ove previsto dalla relativa Opzione, il Depositante potrà, altresì, richiedere lo Svincolo parziale delle somme oggetto del deposito. Eventuali limiti allo Svincolo parziale sia in termini di importo che di giacenza residua sul deposito sono previsti nel Fo- glio Informativo vigente al momento di costituzione del vincolo e/o di rinnovo automatico dello stesso ove previsto. Sull’importo svincolato la Banca ap- plicherà dalla data di apertura del vincolo/ e o di rinnovo del medesimo, il tasso previsto per l’ipotesi di Svincolo nel Documento di Sintesi e/o nel Foglio Informativo vigenti al momento di costituzione del vincolo e/o di rinnovo automatico dello stesso ove previsto. Al contenuto residuo del deposito saranno applicate le condizioni economiche originariamen- te concordate.
4. Nel caso di Deposito cointestato la facoltà di cui ai commi 2 e 3 che precedono potrà essere esercitata da ogni cointestatario in via disgiunta, così come previsto dalle Norme Generali in caso di cointesta- zione dei rapporti.
5. Qualora il Conto di Regolamento indicato venga estinto per qualunque ragione prima della scadenza del vincolo relativo alle somme oggetto di deposito, la Banca provvederà alla contestuale estinzione an- ticipata del Conto Deposito remunerando le somme
in esso depositate secondo quanto previsto al com- ma 2 che precede.
6. In tema di recesso dal Conto Deposito e dal Conto di Regolamento, resta ferma la disciplina al riguardo stabilita dalle Norme Generali di cui alla Sezione I. Ove il recesso dal Conto Deposito e/o dal Conto di Regolamento sia esercitato dalla Banca, al Deposi- tante saranno riconosciuti sulle somme oggetto del vincolo gli interessi maturati sino alla data di effica- cia del recesso, come specificati nel Documento di Sintesi/Foglio Informativo. È fatta salva l’ipotesi di recesso per giustificato motivo, nel qual caso la Ban- ca applicherà le condizioni economiche previste dal comma 2 che precede.
5 Liquidazione degli interessi
1. La liquidazione degli interessi, al netto delle ritenute fiscali pro tempore vigenti, avverrà con accredito sul Conto di Regolamento, alla scadenza e/o -ove previ- sto dalla relativa Opzione – in corrispondenza dello Svincolo e/o Svincolo Parziale in relazione rispettiva- mente alle somme oggetto del vincolo stesso e/o li- mitatamente all’importo svincolato, ovvero all’estin- zione anticipata/recesso del Deposito in relazione all’intero importo depositato.
6 Norme applicabili
1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalle presenti condizioni contrattuali si applicano le Nor- me Generali di cui alla Sezione I, nonché, quanto al Conto di Regolamento, le specifiche norme e con- dizioni che regolano il servizio di conto corrente di corrispondenza di cui alla Sezione II.
IIE) NORME PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI PA- GAMENTO
PARTE PRIMA: NORME PER LA PRESTAZIONE DI SER- VIZI DI PAGAMENTO AI SENSI DEL D.LGS N. 11/2010 DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2007/64/CE
Paragrafo I – Disposizioni Generali
1 Condizioni Contrattuali
1. Le Condizioni Contrattuali, di cui ai Paragrafi I e II, disciplinano l’esecuzione di operazioni di trasfe- rimento fondi (anche Operazioni di Pagamento) singole o ricorrenti disposte dal Pagatore (il titolare di un conto di pagamento a valere sul quale viene impartito l’ordine) o dal Beneficiario (destinatario dell’Operazione), nell’ambito della prestazione dei Servizi di Pagamento di seguito indicati:
- Bonifici in euro da e verso Paesi dell’Unione Euro- pea (UE), compresa l’Italia, e dello Spazio Economi- co Europeo (EEA) (bonifici da e verso Paesi dell’area SEPA – Single Euro Payments Area).
- Bonifici nella valuta, diversa dall’euro, di Paesi dell’Unione Europea (UE) e dello Spazio Economico Europeo (EEA), da e verso tali Paesi (bonifici estero).
- RI.BA.
- Pagamento mediante bollettini precompilati (es. MAV e RAV).
- RID.
- Sepa Direct Debit.
- Alimentazione Conto.
2. Ai fini delle Condizioni Contrattuali di seguito ripor- tate valgono le seguenti definizioni:
- il conto corrente indicato dal Cliente per l’esecu- zione delle Operazioni di Pagamento viene indica- to come Conto di Pagamento;
- l’istruzione data dal Pagatore o dal Beneficiario alla propria banca di eseguire un’Operazione di Paga- mento viene definita Ordine di Pagamento;
- per Giornata Operativa si intende il giorno in cui la banca del Pagatore o del Beneficiario coinvolta nell’esecuzione di un’Operazione di Pagamento è operativa in base a quanto è necessario per l’ese- cuzione dell’operazione stessa;
- per Identificativo Unico si intende la combinazione di lettere, numeri o simboli che viene utilizzata per identificare il conto del Beneficiario di un’Opera- zione di Pagamento. L’identificativo Unico viene fornito dalla banca a ciascun proprio cliente;
- per Microimpresa: ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un’attività economica e che, al momento della sottoscrizione delle Condizioni Contrattuali, occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro (art. 2 comma 3 della raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003);
- per Cliente: la Microimpresa cliente della Banca che nelle Condizioni Contrattuali può acquisire la veste di Pagatore o di Beneficiario. Il Cliente nel prosieguo delle Condizioni Contrattuali può esse- re denominato semplicemente, a seconda dei casi, Cliente Pagatore o Cliente Beneficiario.
3. Le previsioni di cui al Paragrafo I sono di carattere ge- nerale, mentre le previsioni di cui al Paragrafo II sono relative a ciascuna tipologia di Servizio di Pagamento.
4. Resta inoltre fermo quanto previsto all’art. 24.
2 Ambito di applicazione
1. Le Condizioni Contrattuali si applicano in presenza delle seguenti condizioni:
- la banca del Pagatore e la banca del Beneficiario sono situati nell’ Unione Europea o in uno Stato ap- partenente allo Spazio Economico Europeo - EEA (attualmente, Islanda, Liechtestein e Norvegia);
- l’Operazione di Pagamento è effettuata in euro o nella valuta ufficiale di uno Stato membro dell’ Unione Europea non appartenente all’area euro o nella valuta ufficiale di uno Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo – EEA.
2. Le parti espressamente pattuiscono che i tempi di esecuzione previsti agli articoli 32, 33, 35, 39, 45, 48, 51, 57 e 71 si applicano solo:
a) alle Operazioni di Pagamento in euro a valere su conto di pagamento espresso in euro;
b) alle Operazioni di Pagamento transfrontalie- re che comportano un’unica conversione tra l’euro e la valuta ufficiale di uno Stato membro non appartenente all’area dell’euro, a condizio- ne che esse abbiano luogo in euro, a valere su
conto di pagamento espresso in euro, e che la conversione valutaria abbia luogo nello Stato membro non appartenente all’area dell’euro;
c) alle Operazioni di Pagamento a valere su conto di pagamento espresso in una valuta ufficiale di uno Stato membro della Comunità Europea non appartenente all’area euro o nella valuta ufficiale di uno Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo - EEA che siano espresse nella stessa valu- ta e per la cui esecuzione non sia necessaria alcuna operazione di conversione valutaria.
3. Per le Operazioni di Pagamento diverse da quelle indicate al comma precedente i tempi di esecuzione non sono comunque superiori a quattro Giornate Operative successive alla data di ricezione dell’Ordi- ne di Pagamento.
3 Operazioni di Pagamento
1. Le Operazioni di Pagamento possono essere disposte direttamente dal Pagatore o, se il Servizio di Paga- mento lo consente, su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite.
2. Salvo quanto diversamente previsto nel successivo Paragrafo II in relazione a specifici Servizi di Paga- mento, le Operazioni di Pagamento possono essere disposte mediante ordine impartito con modalità te- lematica, telefonica o in via cartacea con consegna al Consulente Finanziario assegnato al Cliente Pagatore.
3. Il Pagatore o il Beneficiario possono disporre Opera- zioni di Pagamento, volta per volta o in via continua- tiva, se il relativo Servizio di Pagamento lo consente.
4. Le Operazioni di Pagamento sono eseguite sul Conto di Pagamento mediante Ordini di Pagamento.
5. Il Cliente Pagatore si impegna a compilare in modo chiaro e leggibile gli Ordini di Pagamento redatti per iscritto, le comunicazioni, nonché i documenti in ge- nere diretti alla Banca e a fornire tutti i dati necessari per l’esecuzione dell’Ordine di Pagamento come spe- cificato nel Paragrafo II.
6. Laddove il Cliente Pagatore utilizzi mezzi di comuni- cazione a distanza, egli si impegna altresì a rispettare le specifiche disposizioni previste per l’inoltro degli Ordini di Pagamento via telefono e via internet, quali di tempo in tempo impartite dalla Banca.
OPERAZIONI DI PAGAMENTO DISPOSTE DAL CLIENTE PAGATORE (BONIFICI, RI.BA, PAGAMENTI MEDIANTE BOLLETTINI PRECOMPILATI)
4 Rilascio e revoca del consenso per l’esecuzione dell’Operazione di Pagamento
1. Il Cliente Pagatore deve prestare il suo consenso per l’esecuzione di un’Operazione di Pagamento.
2. Salvo quanto diversamente previsto nel successivo Paragrafo II in relazione a specifici Servizi di Paga- mento, il consenso ad eseguire un’Operazione di Pagamento deve essere prestato in forma scritta su supporto cartaceo ovvero via internet o a mezzo te- lefono.
3. Il consenso può essere revocato in qualsiasi momen- to, salvo che l’Ordine di Pagamento sia diventato irre- vocabile ai sensi del successivo art. 7.
4. Salvo quanto diversamente previsto nel successivo Paragrafo II in relazione a specifici Servizi di Paga- mento, la revoca del consenso deve essere data in forma scritta su supporto cartaceo ovvero a mezzo telefono.
5. Le Operazioni di Pagamento eseguite dopo la revoca del consenso non possono essere considerate auto- rizzate.
5 Ricezione dell’Ordine di Pagamento
1. Il momento della ricezione di un Ordine di Pagamen- to è quello in cui l’ordine è ricevuto dalla Banca.
2. L’Ordine di Pagamento impartito via internet, in for- ma cartacea, o a mezzo telefono si considera ricevu- to nella stessa Giornata Operativa se pervenuto alla Banca entro i limiti orari indicati nel Paragrafo II, ove previsti, ovvero entro gli eventuali ulteriori limiti orari definiti di tempo in tempo in relazione alle modali- tà di identificazione della clientela ai fini dell’ordine stesso, così come specificato nell’ambito del Sito della Banca.
3. Se il momento di ricezione non ricorre in una Gior- nata Operativa per la Banca, l’Ordine di Pagamento s’intende ricevuto la Giornata Operativa successiva.
4. Il Cliente Pagatore e la Banca possono concordare che l’esecuzione dell’Ordine di Pagamento sia avviata in un determinato giorno o alla fine di un determina- to periodo o il giorno in cui il Cliente Pagatore mette i fondi a disposizione della Banca. Ai fini del rispetto dei tempi di esecuzione, il momento della ricezione coincide con il giorno convenuto. Ove il giorno con- venuto non sia una Giornata Operativa per la Banca, l’ordine s’intende ricevuto la Giornata Operativa suc- cessiva.
6 Rifiuto di un Ordine di Pagamento
1. La Banca – con esonero da responsabilità – può rifiu- tare l’esecuzione di Ordini di Pagamento, impartiti sia in forma cartacea sia via internet o via telefono, quan- do l’ordine non è stato compilato in modo chiaro e leggibile, non è corretto, non riporta i dati richiesti nel Paragrafo II, non vi sono sul Conto di Pagamento fon- di sufficienti per eseguirlo oppure risulta contrario a disposizioni di diritto nazionale o comunitario.
2. Se l’ordine disposto in forma cartacea non può es- sere eseguito perché sul Conto di Pagamento non vi sono fondi sufficienti, la Banca prima di rifiutare l’ordine contatta il Cliente Pagatore per comunicargli che l’ordine sarà rifiutato se, entro la Giornata Ope- rativa successiva, non provvederà a versare l’importo necessario. In tali casi l’ordine si considera ricevuto al momento in cui i fondi necessari per l’esecuzione dell’ordine sono messi a disposizione della Banca.
3. Qualora la Banca rifiuti di eseguire l’Ordine di Paga- mento ricevuto dal Cliente Pagatore comunicherà il rifiuto e, ove possibile, le relative motivazioni, nonché, in caso di errori materiali da lui stesso causati, la pro- cedura che lo stesso potrà utilizzare per correggerli, salvo che la comunicazione sia contraria a disposizio- ni comunitarie o nazionali. Le predette comunicazio- ni saranno effettuate dalla Banca per iscritto ovvero mediante l’utilizzo di tecniche di comunicazione a
distanza. La comunicazione verrà effettuata appena possibile e in ogni caso non oltre i termini di esecu- zione dell’Ordine di Pagamento, indicati negli artt. 31, 32, 33, 34, 39,43,49, 52 e 65.
7 Irrevocabilità di un Ordine di Pagamento
1. Il Cliente Pagatore non può revocare un Ordine di Pagamento una volta che questo sia stato ricevuto dalla Banca.
2. Il Cliente Pagatore può revocare un Ordine di Pa- gamento non oltre la fine della Giornata Operativa precedente al giorno concordato nei casi previsti dal quarto comma dell’art. 5.
3. Salvo quanto previsto dai commi precedenti, l’Ordine di Pagamento può essere revocato solo con il mutuo consenso del Cliente Pagatore e della Banca.
8 Responsabilità della Banca per mancata esecuzio- ne o esecuzione non esatta
1. La Banca è responsabile nei confronti del Cliente Pagatore della corretta esecuzione dell’Ordine di Pa- gamento, a meno che non sia in grado di provare di aver accreditato l’importo alla banca del Beneficiario conformemente a quanto previsto negli artt. 32, 33, 34, 35, 39, 45, 48, 51 e 71 con riguardo alla data di ac- credito dell’importo a detta banca.
2. Quando la Banca è responsabile della mancata o non esatta esecuzione dell’ordine, previa richiesta scritta del Cliente Pagatore, è tenuta a rimborsare senza in- dugio al Cliente Pagatore l’importo dell’operazione non eseguita o eseguita in modo inesatto, ripristi- nando la situazione del Conto di Pagamento come se l’operazione eseguita in modo inesatto non avesse avuto luogo.
3. Nel caso di inesatta esecuzione, il Cliente Pagatore può scegliere di non ottenere il rimborso, comuni- cando per iscritto alla Banca tale sua scelta, mante- nendo o rettificando l’esecuzione dell’Operazione di Pagamento.
4. La Banca, indipendentemente dalla sua responsabi- lità, si adopera senza indugio su richiesta del Cliente Pagatore per rintracciare l’Operazione di Pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto informan- do del risultato il Cliente Pagatore.
5. La Banca è inoltre responsabile nei confronti del Cliente Pagatore di tutte le spese e interessi a lui im- putati a seguito della mancata o inesatta esecuzione dell’Operazione di Pagamento.
OPERAZIONI DI PAGAMENTO DISPOSTE SU INIZIA- TIVA DEL BENEFICIARIO O PER IL SUO TRAMITE (RID, SEPA DIRECT DEBIT, ALIMENTAZIONE CONTO)
9 Rilascio e revoca del consenso per l’esecuzione dell’Operazione di Pagamento
1. Nel caso di Operazioni di Pagamento disposte su ini- ziativa del Beneficiario o per il suo tramite il Cliente Pagatore può dare il suo consenso al Beneficiario, alla Banca o alla banca del Beneficiario.
2. Il Cliente Pagatore può revocare per iscritto, via inter- net o a mezzo telefono, l’Ordine di Pagamento non oltre la fine della Giornata Operativa precedente al
giorno concordato per l’addebito dei fondi. La Banca dà tempestiva comunicazione della revoca alla banca del Beneficiario ove le modalità e i tempi di effettua- zione della revoca lo consentano.
3. Salvo quanto previsto dal comma precedente, l’Or- dine di Pagamento può essere revocato solo con il mutuo consenso del Cliente Pagatore, della Banca e del Beneficiario.
4. Le Operazioni di Pagamento eseguite dopo la revoca del consenso non possono essere considerate auto- rizzate.
10 Ricezione dell’Ordine di Pagamento
1. Il momento della ricezione di un Ordine di Pagamen- to è quello in cui l’ordine, trasmesso alla banca del Beneficiario, è ricevuto dalla Banca.
2. Se il momento di ricezione non ricorre in una Giorna- ta Operativa per la Banca, l’Ordine di Pagamento s’intende ricevuto la Giornata Operativa successiva.
11 Responsabilità della Banca per mancata esecuzio- ne o esecuzione non esatta
1. Nel caso di Operazioni di Pagamento disposte su ini- ziativa del Beneficiario o per il suo tramite, la Banca è responsabile nei confronti del Cliente Pagatore per la mancata esecuzione o per la esecuzione non esat- ta nel caso in cui alla banca del Beneficiario non sia responsabile.
2. Nell’ipotesi di cui al comma precedente la Banca, previa richiesta scritta del Cliente Pagatore, è tenuta a rimborsare al Cliente Pagatore senza indugio l’im- porto dell’operazione non eseguita o eseguita in modo inesatto e a riportare il Conto di Pagamento allo stato in cui si sarebbe trovato se l’operazione non avesse avuto luogo. Nel caso di inesatta esecuzione, il Cliente Pagatore può scegliere di non ottenere il rimborso mantenendo l’esecuzione dell’Operazione di Pagamento, comunicando per iscritto alla Banca tale sua scelta.
3. La Banca, indipendentemente dalla sua responsabi- lità, si adopera senza indugio su richiesta del Cliente Pagatore per rintracciare l’Operazione di Pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto informan- do il Cliente Pagatore del risultato.
4. La Banca è inoltre responsabile nei confronti del Cliente Pagatore di tutte le spese e interessi a lui im- putati a seguito della mancata o inesatta esecuzione dell’Operazione di Pagamento.
12 Rimborsi per Operazioni di Pagamento disposti dal Beneficiario o per il suo tramite
1. Salvo che non sia diversamente previsto nel Para- grafo II, il Cliente Pagatore può chiedere il rimborso dell’importo dell’operazione autorizzata qualora sia- no state soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
a) al momento del rilascio l’autorizzazione non speci- ficava l’importo dell’Operazione di Pagamento;
b) l’importo dell’operazione supera quello che il Cliente Pagatore avrebbe potuto ragionevolmen- te aspettarsi in considerazione del suo precedente modello di spesa e delle circostanze del caso.
2. Su richiesta della Banca il Cliente Pagatore è tenuto a
fornire documenti e ogni altro elemento utile a soste- nere l’esistenza di tali condizioni.
3. In ogni caso non costituiscono titolo per ottenere il rimborso ragioni legate al cambio, ove lo stesso sia stato applicato con le modalità convenute nel Para- grafo I delle presenti Condizioni Contrattuali.
4. In caso di rimborso la Banca è tenuta a corrispondere l’intero importo dell’operazione di pagamento ese- guita.
5. Il diritto al rimborso è escluso se il Cliente Pagatore ha dato l’autorizzazione di pagamento direttamente alla Banca e le informazioni sulla futura operazione di pagamento sono state fornite o messe a disposizione del Cliente Pagatore dalla Banca o dal Beneficiario almeno quattro settimane prima dell’esecuzione dell’Operazione di Pagamento stessa.
6. I termini per le richieste di rimborso sono previsti nel Paragrafo II.
DISPOSIZIONI COMUNI AD OPERAZIONI DI PAGA- MENTO DISPOSTE DAL CLIENTE PAGATORE E AD OPE- RAZIONI DI PAGAMENTO DISPOSTE SU INIZIATIVA DEL BENEFICIARIO O PER IL SUO TRAMITE
13 Eseguibilità dell’ordine
1. L’Ordine di Pagamento conforme a ogni disposizione prevista nelle Condizioni Contrattuali viene eseguito dalla Banca sul Conto di Pagamento, in presenza di fondi disponibili sufficienti.
14 Comunicazione di operazione non autorizzata o eseguita in modo inesatto
1. In caso di operazione non autorizzata, non eseguita o eseguita in modo inesatto il Cliente è tenuto a dar- ne senza indugio comunicazione scritta alla Banca. L’operazione si considera eseguita in modo inesatto quando l’esecuzione non è conforme all’ordine o alle istruzioni impartite.
2. La comunicazione deve essere in ogni caso effet- tuata entro 13 mesi dalla data di addebito, nel caso di Cliente Pagatore, o di accredito, nel caso di Cliente Beneficiario. Nei casi di cui al comma precedente, il Cliente Pagatore può scegliere di non ottenere il rim- borso e chiedere per iscritto alla Banca di rettificare l’Operazione di Pagamento eseguita o di mantenerne l’esecuzione.
15 Responsabilità della Banca per le operazioni non autorizzate – Rimborsi
1. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 14, la Banca, nel caso in cui esegua un’Operazione di Pagamento non autorizzata, rimborsa immediatamente al Cliente Pagatore l’importo dell’operazione. La Banca, in caso di addebito del Conto di Pagamento, riporta il conto nello stato in cui si sarebbe trovato se l’Operazione di pagamento non fosse stata eseguita.
2. La Banca, in caso di motivato sospetto di frode, può sospendere il rimborso di cui al comma precedente dandone immediata comunicazione al Cliente Paga- tore, con le modalità di cui all’art. 21.
3. La Banca, anche in un momento successivo al rimborso di cui al primo comma, può dimostrare che l’Operazio-
ne di Pagamento era stata autorizzata dal Cliente Paga- tore. In tal caso la Banca ha diritto di chiedere al Cliente Pagatore la restituzione dell’importo rimborsato.
16 Conversione valutaria
1. Qualora per l’esecuzione dell’Operazione di Paga- mento sia richiesto l’utilizzo di una divisa diversa da quella del Conto di Pagamento, la conversione avvie- ne al tasso di cambio corrente reso disponibile dalla Banca al momento della negoziazione.
17 Esclusione e limitazione della responsabilità del- la Banca
1. È esclusa la responsabilità della Banca per caso fortuito, forza maggiore e per l’adempimento di obblighi imposti dalla normativa nazionale e comu- nitaria.
2. La Banca non è inoltre responsabile della mancata o inesatta esecuzione del pagamento se l’Identificati- vo Unico fornito dal Cliente Pagatore è inesatto.
3. La Banca è responsabile dell’esecuzione dell’Opera- zione di Pagamento solo in conformità dell’Identifi- cativo Unico fornito dal Cliente Pagatore, nonostante che quest’ultimo fornisca alla Banca stessa informa- zioni ulteriori.
18 Commissioni e spese
1. Se l’Operazione di Pagamento non comporta con- versione valutaria da parte della banca del Pagatore, il Pagatore e il Beneficiario sostengono ciascuno le spese e commissioni applicate dal rispettiva banca.
2. Il Cliente autorizza espressamente la Banca ad addebi- tare sul Conto di Pagamento gli importi dovuti per ef- fetto dell’esecuzione delle Operazioni di Pagamento.
3. La Banca è, altresì, autorizzata ad addebitare:
- in caso di rifiuto giustificato ad eseguire un Ordine di Pagamento, le spese per la comunicazione del proprio rifiuto;
- le spese per la revoca dell’Ordine di Pagamento;
- le spese per il recupero dei fondi oggetto dell’ope- razione di pagamento se l’Identificativo Unico forni- to dal Cliente è inesatto.
19 Comunicazioni della Banca
1. Le Condizioni Contrattuali e gli atti successivi alle stes- se connessi sono redatti in lingua italiana.
2. In qualsiasi momento il Cliente ha diritto, su sua richie- sta, a ricevere, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, copia delle Condizioni Contrattuali, e del documento di sintesi aggiornato.
3. Per ogni Operazione di Pagamento, su richiesta del Cliente e prima dell’esecuzione della stessa, la Banca rende disponibili gratuitamente tramite i mezzi di co- municazione a distanza, con le modalità di cui al suc- cessivo articolo 21, tramite il Consulente Finanziario di riferimento, ovvero tramite il servizio di CustomerCare, informazioni dettagliate sui tempi massimi di esecu- zione e sulle spese che il Cliente deve corrispondere; in caso di pluralità di voci di costo, verrà data evidenza separata delle singole voci.
4. La Banca fornisce o rende disponibili le informazioni relative alle singole Operazioni di pagamento me-
diante consegna della ricevuta relativa a ciascuna Operazione.
5. Le informazioni relative alle Operazioni di Pagamento vengono fornite dalla Banca al Cliente con i mezzi di comunicazione indicati nell’art. 21.
6. Il Cliente potrà richiedere, a proprie spese, informa- zioni supplementari o più frequenti o con strumenti diversi da quelli previsti nelle Condizioni Contrattuali.
20 Recesso dai Servizi di Pagamento
1. Il Cliente ha diritto di recedere dai Servizi di Paga- mento, senza penalità e senza spesa alcuna, in qualsi- asi momento con il preavviso di un giorno decorren- te dal giorno in cui la Banca ne riceve comunicazione.
2. La Banca potrà recedere dai Servizi di Pagamento con un preavviso di due mesi decorrente dal giorno in cui il Cliente riceve la relativa comunicazione.
3. In caso di recesso le Condizioni Contrattuali conti- nuano ad applicarsi alle operazioni in corso alla data di efficacia del recesso stesso.
4. Nel caso di disposizioni da eseguirsi in via continua- tiva, la previsione di cui al comma precedente si ap- plica esclusivamente alla disposizione in corso, ferma restando l’estinzione dell’incarico per le disposizioni successive.
21 Invio della corrispondenza Al Cliente
1. L’invio di lettere, le eventuali notifiche e qualunque al- tra dichiarazione o comunicazione della Banca avver- ranno mediante, invio di posta elettronica (all’indiriz- zo e-mail indicato ai sensi dell’articolo 18 delle Norme Generali di cui alla Sezione I) o mediante possibilità di accesso alle medesime comunicazioni nell’area riser- vata sul sito finecobank.com, secondo le modalità di tempo in tempo rese note dalla Banca.
2. Quando il Conto di Pagamento risulta intestato a più persone, le comunicazioni, le notifiche e l’invio degli estratti conto, in mancanza di speciali accordi scrit- ti, possono essere fatti dalla Banca ad uno solo dei cointestatari all’ultimo indirizzo di posta elettronica da questi indicato, e sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri.
Alla Banca
1. Le comunicazioni, gli ordini e qualunque altra dichia-
razione del Cliente diretti alla Banca devono essere inviate alla Direzione Generale in Via Rivoluzione d’Ottobre, 16 a Reggio Emilia.
22 Modifica delle condizioni economiche e contrat- tuali
1. La Banca, qualora sussista un giustificato motivo, po- trà modificare le Condizioni Contrattuali e le relative condizioni economiche ai sensi dell’art. 126-sexies del Testo Unico Bancario (d.lgs. 385/93), inviando una comunicazione scritta con le modalità di cui al precedente articolo 21, contenente l’oggetto della modifica con preavviso di almeno due mesi rispetto alla data di decorrenza della modifica stessa. Entro questo termine il Cliente potrà recedere dai Servizi di Pagamento senza spese o altri oneri.
2. La modifica si intende accettata qualora il Cliente non abbia comunicato alla Banca, prima della data prevista di decorrenza, che non intende accettare la modifica.
23 Reclami, Ricorsi, Esposti – Sanzioni amministrati- ve applicabili
1. Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Banca in merito all’interpretazione e applicazione delle presenti Condizioni Contrattuali, prima di adire la competente autorità giudiziaria ai sensi dell’artico- lo 28 comma 2 delle Norme Generali sopra richiama- te, il Cliente - anche in relazione all’obbligo previsto dal Decreto Legislativo n. 28/2010, come modificato dal decreto legge 21 giugno 2013 n. 69 (convertito in legge 9 agosto 2013 n. 98), di esperire il procedi- mento di mediazione - ha la possibilità di utilizzare le procedure di reclamo e soluzione stragiudiziale del- le controversie descritte nel medesimo articolo 28 comma 3 delle Norme Generali di cui alla Sezione I.
2. Il Cliente ha altresì la facoltà di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rap- porto contrattuale.
3. Per la grave inosservanza degli obblighi posti a ca- rico della Banca che presta servizi di pagamento, la Banca d’Italia, ai sensi dell’art. 32 del Dlgs.n.11/2010, irroga sanzioni amministrative pecuniarie da un mi- nimo di 10.000 euro ad un massimo di 200.000 euro nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di
1 Residenti – secondo le disposizioni dell’art. 1, comma 1, del D.P.R. 31/3/1988 n. 148 sono:
• i cittadini italiani con dimora abituale in Italia e le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza persona- lità giuridica con sede effettiva in Italia;
• i cittadini italiani con dimora abituale all’estero, limitatamente alle attività di lavoro subordinato prestate in Italia ovve- ro di lavoro autonomo o alle attività imprenditoriali svolte in Italia in modo non occasionale;
• le persone fisiche con dimora abituale in Italia che non hanno la cittadinanza italiana, limitatamente alle attività di la- voro subordinato prestate in Italia ovvero di lavoro autonomo o alle attività imprenditoriali svolte in Italia in modo non occasionale;
• le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalità giuridica che hanno sede all’estero e sede secondaria in Italia, limitatamente alle attività esercitate in Italia con stabile organizzazione
Non Residenti – secondo le disposizioni dell’art. 1, comma 2, del D.P.R. 31/3/1988 n. 148 sono:
• i cittadini italiani con dimora abituale all’estero;
• i cittadini italiani con dimora abituale in Italia, limitatamente alle attività di lavoro subordinato prestato all’estero, anche alle dipendenze di persone giuridiche, di associazioni o di organizzazioni senza personalità giuridica residenti, ovvero alle attività di lavoro autonomo o imprenditoriali svolte all’estero in modo non occasionale;
• le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalità giuridica che hanno sede in Italia e sede secondaria all’estero, limitatamente alle attività esercitate all’estero con stabile organizzazione;
• le persone fisiche di cittadinanza estera e dimora abituale all’estero, le persone giuridiche, le associazioni e le organiz- zazioni senza personalità giuridica con sede all’estero, gli apolidi e comunque tutti coloro per i quali non ricorrono gli estremi di residenza in Italia.
amministrazione o di direzione e controllo nonché dei dipendenti del Prestatore di Servizi di Pagamento. In caso di reiterazione delle violazioni può essere anche disposta la sospensione dell’attività di prestazione dei servizi di pagamento.
24 Norme applicabili
1. Per tutto quanto non espressamente previsto nelle presenti Condizioni Contrattuali si applicano le Nor- me Generali di cui alla Sezione I, nonché le norme e le condizioni che regolano il Conto di Pagamento.
2. In tema di recesso dal servizio di conto corrente di cor- rispondenza, cui i servizi di pagamento sono connessi, resta ferma la disciplina al riguardo stabilita dalle Nor- me Generali di cui alla Sezione I.
3. In tema di Legge applicabile e Foro Competente si ap- plicano le Norme Generali di cui alla Sezione I.
Paragrafo II – Disposizioni specifiche relative alla pre- stazione dei singoli servizi di pagamento.
BONIFICI
25 Oggetto del servizio
1. Con il servizio bonifici la Banca esegue su disposizione del Cliente un pagamento o un trasferimento fondi a favore di un Beneficiario presso la medesima Banca o presso la filiale di un’altra banca in Italia o all’estero (bonifico in uscita) o mette a disposizione del Cliente gli importi pervenuti a suo favore (bonifico in arrivo).
Bonifici in euro verso Paesi dell’Unione Europea (UE), compresa l’Italia, e dello Spazio Economico Europeo (EEA) (Paesi dell’area SEPA – Single Euro Payments Area)
Bonifici verso Paesi dell’Area SEPA
26 Bonifico verso Paesi dell’Area SEPA – Oggetto del servizio
1. l bonifico verso Paesi dell’Area SEPA è un bonifico in Euro che può essere effettuato da un Pagatore sia resi- dente che non residente in Italia, eseguito tra banche insediate in Paesi dell’Unione Europea (compresa l’I- talia) o in uno Stato appartenente allo Spazio Econo- mico Europeo – EEA ( Islanda, Liechtenstein, Norvegia) oltre alla Svizzera, al Principato di Monaco e a San Ma- rino, ed eseguito in conformità alle norme contenute nel Rulebook SEPA vigente, approvato dall’EPC (Euro- pean Payment Council).
2. Alla Banca possono essere impartiti ordini di bonifico SEPA di qualsiasi importo. Per gli ordini impartiti tramite Internet, restano fermi i limiti di importo definiti di tem- po in tempo dalla Banca e indicati sul Sito della stessa.
27 Bonifico verso Paesi dell’Area SEPA - Dati relativi all’Ordine di Pagamento
1. Per consentire l’esecuzione del bonifico, l’ordine deve necessariamente contenere almeno i seguenti dati:
- nome, cognome o denominazione sociale del Be- neficiario;
- il codice IBAN (International Bank Account Number) del Beneficiario;
- importo.
2. Il Cliente Pagatore può indicare in aggiunta ai dati sopra indicati, la data di accredito al Beneficiario (che corrisponderà anche alla valuta).
3. L’Identificativo Unico corrisponde all’IBAN del Bene- ficiario
28 Bonifico verso Paesi dell’Area SEPA – Rifiuto dell’ordine
1. Fermo restando quanto previsto dall’art 6, la Banca – con esonero da responsabilità – può rifiutare l’esecu- zione di un ordine relativo ad un bonifico verso Paesi dell’Area SEPA, in caso di impossibilità ad eseguire il trasferimento a causa della mancata adesione del Pre- statore di Servizi di Pagamento del Beneficiario alle procedure interbancarie per l’esecuzione di bonifici SEPA.
2. Se la Banca accetta di eseguire l’ordine, informa il Cliente Pagatore della procedura utilizzata per l’ese- cuzione nell’informativa sull’operazione di pagamen- to di cui all’art. 19.
29 Bonifico verso Paesi dell’Area SEPA - Addebito del Conto di Pagamento
1. Il Conto del Pagatore viene addebitato nella data di esecuzione del bonifico e con la medesima valuta.
30 Bonifici verso Paesi dell’Area SEPA - Consenso ad eseguire l’Ordine di Pagamento e revoca del con- senso
1. Il consenso ad eseguire l’ordine e la sua revoca sono disciplinati dall’art. 4.
31 Bonifico verso Paesi dell’Area SEPA - Ricezione dell’Ordine di Pagamento
1. L’Ordine di Pagamento in forma cartacea si considera ricevuto nella stessa Giornata Operativa in cui è stato impartito, se ricevuto dal Consulente Finanziario in pari data.
2. L’ordine di bonifico impartito tramite internet o trami- te telefono si considera ricevuto nella stessa Giornata Operativa in cui è stato impartito, al momento dell’av- venuta verifica dei codici di identificazione, secondo le specifiche disposizioni tecniche e eventuali limiti orari impartiti di tempo in tempo dalla Banca in relazione alle modalità di identificazione (quali il servizio SMS PIN), così come specificato sul Sito della Banca. Resta inteso che ove l’ordine di bonifico non sia confermato tramite i codici di identificazione entro i limiti di orario eventualmente indicati (es. per SMS PIN la conferma deve essere effettuata attualmente entro le ore 15), l’ordine stesso si considera annullato.
3. Salvo quanto previsto per lo specifico servizio di iden- tificazione SMS PIN, per gli ordini impartiti tramite te- lefono, se la verifica di cui al precedente comma viene effettuata entro le ore 20:00 della Giornata Operativa in cui l’ordine è stato impartito, lo stesso si considera ricevuto in tale giornata. Se la verifica di cui al comma precedente avviene oltre detto orario, l’ordine si con- sidera ricevuto nella giornata operativa successiva.
4. L’ordine di bonifico disposto in forma cartacea, trami- te internet o via telefono nel quale sia stata indicata
una data di accredito al Beneficiario, si considera rice- vuto il Giorno Operativo precedente alla data di ese- cuzione, così come previsto al successivo articolo 31.
32 Bonifico verso Paesi dell’Area SEPA - Tempo mas- simo di esecuzione
1. Per gli ordini disposti tramite Internet o tramite tele- fono con relativa conferma tramite l’ulteriore codice di identificazione SMS PIN entro il limite di orario de- finito (attualmente ore 15), il bonifico viene eseguito nella stessa Giornata Operativa in cui è ricevuto con accredito alla banca del beneficiario nella Giornata Operativa successiva.
2. Per ordini disposti in forma cartacea, tramite internet o tramite telefono:
- nel caso in cui sia stata indicata una data di accredi- to al Beneficiario l’ordine viene eseguito la Giornata Operativa precedente tale data, con accredito alla banca del Beneficiario nella data indicata;
- nel caso in cui sia stata indicata come data di accre- dito al Beneficiario una giornata non operativa, la data indicata verrà automaticamente spostata alla Giornata Operativa successiva;
- nel caso di ordini disposti in forma cartacea, senza indicazione della data di accredito al Beneficiario, il bonifico viene eseguito al massimo entro la Gior- nata Operativa successiva alla data di ricezione, con accredito alla Banca del Beneficiario nella Giornata Operativa successiva a tale data.
33 Bonifici verso Paesi dell’Area SEPA - Bonifici perio- dici
1. Il bonifico periodico è una disposizione che consente l’esecuzione di bonifici ricorrenti a scadenze predeter- minate dal Cliente Pagatore.
2. Per l’esecuzione dell’Ordine di Pagamento il Cliente Pagatore:
- deve fornire i dati indicati nel comma 1 dell’art.27;
- deve indicare la periodicità dei singoli pagamenti;
- deve indicare la data di accredito al Beneficiario. In tale caso, l’ordine viene eseguito nella Giornata Operativa precedente a tale data.
3. L’ordine di bonifico periodico impartito tramite di- sposizione cartacea deve essere presentato alla Ban- ca e per essa al Consulente Finanziario di riferimento almeno tre Giornate Operative precedenti la data di scadenza del primo pagamento e si considera ricevu- to nella giornata di esecuzione.
4. L’ordine di bonifico periodico impartito tramite in- ternet deve essere presentato alla Banca almeno due Giornate Operative precedenti la data di scadenza del primo pagamento e si considera ricevuto nella giorna- ta precedente a quella di esecuzione.
5. Il consenso ad eseguire l’ordine può essere prestato in forma scritta o tramite Internet. L’ordine di bonifico periodico non può essere impartito via telefono.
6. La revoca dell’ordine di pagamento periodico deve essere presentata alla Banca almeno quattro Giornate Operative precedenti la data del pagamento in sca- denza ove sia disposta tramite ordine cartaceo, diver- samente ove la revoca sia impartita tramite Internet o via telefono deve essere presentata alla Banca almeno
due Giorni Operativi precedenti la data del pagamen- to in scadenza.
34 Bonifici in euro verso Paesi dell’Area SEPA – Boni- fici di importo rilevante ordinari
1. Il bonifico di importo rilevante ordinario è un bonifico di importo superiore a 500.000 disposto a favore di Beneficiario che non ha il conto di pagamento presso la Banca.
2. Per l’esecuzione dell’Ordine di Pagamento il Clien- te Pagatore deve fornire i dati indicati nel comma 1 dell’art.27.
3. L’Ordine di Pagamento viene eseguito e viene accre- ditato alla Banca del Beneficiario nei termini indicati all’art. 32. Il Cliente Pagatore può indicare una data di esecuzione, in tal caso si applica quanto previsto all’art. 5, comma 4.
4. Il relativo consenso può essere rilasciato con moda- lità cartacea con consegna al Consulente Finanziario di riferimento, ovvero via telefono, mentre è escluso l’utilizzo di Internet.
5. L’ordine si considera ricevuto nella stessa Giornata Operativa, se consegnato al Consulente Finanziario in pari data o se impartito via telefono al servizio di CustomeCare entro le ore 15.00.
Bonifici in euro esclusivamente verso Italia
35 Bonifici in euro verso Italia - Bonifici Urgenti
1. Il bonifico urgente è un bonifico Italia, che viene ese- guito e viene accreditato al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario il giorno in cui è ricevuto.
2. Per l’esecuzione dell’Ordine di Pagamento il Clien- te Pagatore deve fornire i dati indicati nel comma 1 dell’art.27.
3. L’Ordine di Pagamento non può contenere l’indica- zione della data valuta da riconoscere al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario.
4. Il relativo consenso può essere rilasciato, esclusiva- mente via telefono.
5. L’ordine si considera ricevuto nella stessa Giornata Operativa se impartito via telefono al servizio di Cu- stomeCare entro le ore 15.00.
Bonifici Estero, ovvero Bonifici nella valuta, diversa dall’euro, di Paesi dell’Unione Europea (UE) e dello Spazio Economico Europeo (EEA), verso tali Paesi
36 Bonifici estero - Oggetto del servizio
1. Per bonifico estero si intende un bonifico effettuato verso un Prestatore di servizi di Pagamento situato in un Paese dell’Unione Europea (inclusa l’Italia) o dello Spazio Economico Europeo – EEA, nella valuta ufficiale di uno Stato membro della Unione Europea non appartenente all’area euro o nella valuta ufficiale di uno degli Stati appartenenti allo Spazio Economic Europeo- EEA.
37 Bonifici estero - Dati relativi all’ordine di paga- mento
1. Per consentire l’esecuzione del pagamento, l’ordine deve necessariamente contenere almeno i seguenti
dati:
- Beneficiario;
- IBAN (International Bank Account Number) del beneficiario;
- Banca del Beneficiario;
- Divisa;
- Importo;
- Nazione;
38 Bonifici Estero - Ricezione dell’Ordine di Paga- mento
1. In caso di Ordine di Pagamento impartito con disposi- zione cartacea, si considera ricevuto nella stessa Gior- nata Operativa in cui è stato impartito, se ricevuto dal Consulente Finanziario in pari data.
2. In caso di Ordine di Pagamento disposto tramite in- ternet o tramite telefono, l’ordine si considera ricevuto nella stessa Giornata Operativa in cui è stato impartito al momento dell’avvenuta verifica dei codici di identi- ficazione, secondo le specifiche disposizioni tecniche e eventuali limiti orari impartiti di tempo in tempo dalla Banca in relazione alle modalità di identificazio- ne, così come specificato sul Sito della Banca.
3. Per gli ordini impartiti tramite telefono, se tale verifica viene effettuata entro le ore 20:00 della Giornata Ope- rativa in cui l’ordine è stato impartito, lo stesso si con- sidera ricevuto in tale giornata. Se tale verifica avviene oltre detto orario, l’ordine si considera ricevuto nella Giornata Operativa successiva.
39 Bonifici Estero - Tempi di esecuzione
1. Per gli ordini disposti tramite Internet o tramite tele- fono con relativa conferma tramite l’ulteriore codice di identificazione SMS PIN entro il limite di orario de- finito (attualmente ore 15), il bonifico viene eseguito nella Giornata Operativa successiva a quella in cui è ricevuto con accredito alla banca del beneficiario nel- la stessa Giornata Operativa di esecuzione.
2. Per ordini disposti in forma cartacea, tramite internet o tramite telefono:
- nel caso in cui sia stata indicata una data di esecu- zione/addebito, l’ordine viene eseguito nella stessa Giornata Operativa, con accredito alla banca del Be- neficiario nella stessa giornata;
- nel caso in cui sia stata indicata come data di ese- cuzione/addebito una giornata non operativa, la data indicata verrà automaticamente spostata alla Giornata Operativa successiva;
- nel caso di ordini disposti in forma cartacea, senza indicazione della data di addebito/esecuzione, il bo- nifico viene eseguito al massimo entro la seconda Giornata Operativa successiva alla data di ricezione, con accredito alla Banca del Beneficiario nella stessa Giornata Operativa.
ORDINI A FAVORE DEL CLIENTE BENEFICIARIO (BONIFICI IN ENTRATA)
40 Informazioni relative all’Ordine di Pagamento
1. La Banca accredita i bonifici pervenuti a favore del Cliente Beneficiario sulla base dell’ Identificativo uni- co del Conto di Pagamento del Cliente Beneficiario (IBAN).
41 Data di valuta di accredito e disponibilità dell’im- porto
1. La Banca accredita sul Conto di Pagamento del Cliente Beneficiario i fondi pervenuti a suo favore da una disposizione di bonifico nella stessa Giornata Operativa e con la stessa valuta in cui i fondi sono stati accreditati alla Banca stessa se il bonifico è nella stessa valuta del Conto di Pagamento. Se il bonifico è in una valuta diversa da quella nella quale é espresso il Conto di Pagamento, per l’accredito del bonifico la Banca effettua un’operazione di conversione valuta- ria, secondo le modalità ed i tempi necessari.
2. La Banca mette a disposizione del Cliente Beneficia- rio l’importo del bonifico non appena tale importo è accreditato alla Banca stessa.
3. Il Cliente autorizza la Banca a trattenere sull’impor- to del bonifico in arrivo, prima dell’accredito dello stesso, ove previste, le proprie spese e commissioni relative al bonifico stesso.
RI.BA
42 Oggetto del servizio
1. La Ri.Ba è un Servizio di Pagamento tramite il quale il Beneficiario fornisce al proprio Prestatore di Servizi di Pagamento i dati relativi ad un’Operazione di Pa- gamento a carico del Pagatore. Il Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario trasmette tali dati alla Banca la quale, a sua volta, li comunica al Cliente Pa- gatore mediante un avviso di pagamento. Il Cliente Pagatore esegue l’Operazione di Pagamento impar- tendo l’Ordine alla Banca sulla base del Numero Av- viso che costituisce per le Ri.Ba l’Identificativo Unico.
43 Consenso ad eseguire l’Ordine di Pagamento e revoca del consenso
1. Il Cliente Pagatore può prestare il consenso per l’ese- cuzione dell’Ordine di Pagamento in forma scritta su supporto cartaceo presentato alla Banca, ovvero via telefono. È escluso l’utilizzo di Internet e la possibilità di avvalersi del Consulente Finanziario di riferimento.
2. Il consenso può essere revocato in ogni momento, salvo che l’Ordine sia diventato irrevocabile ai sensi del precedente articolo 7.
3. La revoca del consenso deve essere data in forma scritta su supporto cartaceo ovvero a mezzo telefo- no.
4. Le Operazioni di Pagamento eseguite dopo la revoca del consenso non possono considerarsi autorizzate.
44 Ricezione dell’Ordine di Pagamento
1. L’Ordine di Pagamento in forma cartacea, ovvero via telefono deve essere impartito alla Banca entro il giorno antecedente alla data di scadenza del paga- mento e si considera ricevuto in tale data.
2. L’Ordine di Pagamento impartito in forma cartacea si considera ricevuto nella stessa Giornata Operativa se pervenuto alla Banca – anche anticipato tramite fax al numero di tempo in tempo indicato in fase di co- municazione del Numero Avviso - entro le ore 16.00.
3. L’Ordine pervenuto oltre detto orario si considera ricevuto nella Giornata Operativa successiva.
4. Se il momento di ricezione non ricorre in una Gior-
nata Operativa per la Banca, l’Ordine di Pagamento s’intende ricevuto la Giornata Operativa successiva.
5. L’Ordine di Pagamento impartito via telefono si considera ricevuto nella stessa Giornata Operativa se pervenuto al servizio di Customer Care, entro le ore 16, previa verifica dei codici di identificazione, secondo le specifiche modalità tecniche di tempo in tempo previste dalla Banca.
6. L’Ordine pervenuto oltre il detto orario si considera ricevuto nella Giornata Operativa successiva.
45 Esecuzione dell’Ordine di Pagamento
1. L’Ordine di Pagamento viene eseguito nella data di scadenza del pagamento con addebito sul Conto di Pagamento del Cliente Pagatore con pari valuta.
PAGAMENTO MEDIANTE BOLLETTINI PRECOMPILATI (ES. MAV E RAV)
46 Bollettini precompilati - Oggetto del servizio
1. I bollettini di versamento precompilati quali MAV e RAV che già riportano le informazioni necessarie per consentire il pagamento a favore del Beneficiario possono essere pagati dal Cliente Pagatore presso la Banca impartendo il relativo Ordine di Pagamento esclusivamente tramite Internet.
47 Bollettini precompilati - Ricezione dell’Ordine di Pagamento
1. L’Ordine di Pagamento impartito tramite Internet si considera ricevuto al momento dell’avvenuta verifi- ca dei codici di identificazione, secondo le specifiche disposizioni tecniche e eventuali limiti orari impar- titi di tempo in tempo dalla Banca in relazione alle modalità di identificazione, così come specificato sul Sito della Banca.
48 Bollettini precompilati - Esecuzione dell’Ordine di Pagamento
1. L’Ordine di Pagamento viene eseguito nella gior- nata di ricezione e l’importo viene accreditato alla banca del Beneficiario entro tre giorni dalla data di ricezione dell’Ordine.
OPERAZIONI DI PAGAMENTO DISPOSTE SU INIZIATI- VA DEL BENEFICIARIO O PER IL SUO TRAMITE
R.I.D. – SEPA DIRECT DEBIT R.I.D.
In relazione alle deleghe RID conferite in data prece- dente all’1.2.2014 ed ancora in essere a tale data, si applicano le disposizioni relative agli addebiti diretti mediante SEPA Direct Debit di cui agli articoli di segui- to riportati (da 49 a 52).
SEPA DIRECT DEBIT
Sepa Direct Debit Core (SDD Core) e Sepa Direct Debit Business to Business (SDD B2B)
49 Sepa Direct Debit - Oggetto del servizio
1. Il Sepa Direct Debit è un Servizio di Pagamento che consente l’esecuzione di Operazioni di Pagamento
in Euro, singole o ricorrenti, in Italia e negli altri pa- esi dell’Unione Europea, in Islanda, Liechtenstein e Norvegia, disposte su iniziativa del Beneficiario sulla base di una preventiva autorizzazione all’addebito del Conto di Pagamento rilasciata dal Cliente Pagatore al Beneficiario (cd. Mandato). La Banca si riserva even- tualmente di comunicare al Cliente Pagatore le modi- fiche all’elenco dei paesi sopra menzionati. Il Cliente Pagatore, non consumatore o microimpresa concorda con il Beneficiario, mediante il mandato, se utilizzare il Sepa Direct Debit Core o il Sepa Direct Debit Business to Business. Sulla base di tale autorizzazione il Bene- ficiario impartisce l’Ordine di Pagamento al proprio Prestatore di Servizi di Pagamento il quale lo trasmet- te alla Banca per l’addebito del Conto di Pagamento. Il Servizio viene prestato dalla Banca conformemente alle norme ed alle procedure tempo per tempo stabili- te dall’EPC – European Payments Council con appositi Rulebook. In presenza di specifici accordi interbancari, il Mandato può essere rilasciato, modificato o estinto dal Cliente Pagatore presso la propria banca. In pre- senza di specifici accordi interbancari, il Cliente Paga- tore ed il Beneficiario possono prefissare nel Mandato l’importo addebitabile sul Conto di pagamento del Cliente Pagatore.
2. Il Sepa Direct Debit può essere eseguito solo se il conto di pagamento del Cliente Pagatore è espresso in euro.
3. Il Cliente Pagatore ha la facoltà di chiedere in ogni momento alla Banca che il proprio Conto di Paga- mento non sia abilitato alla ricezione di Sepa Direct Debit Core e/o Business to Business. Inoltre, in rela- zione agli addebiti derivanti da Sepa Direct Debit Core può chiedere, mediante attivazione dello spe- cifico servizio di Gestione Profilo Debitore, che il Conto non sia addebitato su iniziativa di determinati Beneficiari, per importi superiori a quelli indicati dal Cliente Pagatore, o qualora provenienti da determi- nati paesi.
4. Il Cliente Pagatore può chiedere per il tramite della Banca alla Banca del Beneficiario informazioni relati- ve al Mandato e copia della stesso.
5. Il Cliente Pagatore, non consumatore o microimpre- sa, è tenuto a comunicare alla propria Banca il rila- scio di ogni mandato ad effettuare Sepa Direct Debit Business to Business, la modifica o la revoca dello stesso. Se il Sepa Direct Debit Business to Business prevede Operazioni di Pagamento ricorrenti:
- la Banca prima di effettuare il primo addebito, chiede conferma al Cliente Pagatore dell’esattezza dei dati dell’Operazione di Pagamento;
- la Banca prima di effettuare ciascun successivo ad- debito, controlla i dati dello stesso rispetto a quelli precedentemente effettuati.
6. Il Cliente Pagatore non è invece tenuto a comunicare alla Banca il rilascio di ogni Mandato ad effettuare Sepa Direct Debit Core, la modifica o la revoca dello stesso.
7. Come previsto dal Rulebook, qualora siano decorsi 36 mesi dall’ultima richiesta di addebito da parte del Beneficiario, anche se non eseguita o oggetto di successivo rimborso, il Mandato sarà considerato
estinto e la Banca non farà seguito alle successive richieste di addebito. Eventuali modifiche del Ru- lebook in argomento saranno oggetto di espressa comunicazione.
50 Sepa Direct Debit – Ricezione Ordine di Paga- mento
1. Il momento della ricezione dell’ordine trasmesso dal Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario alla Banca è quello della data di scadenza indicata nell’ordine stesso.
51 Sepa Direct Debit – Esecuzione Ordine di Paga- mento
1. L’Ordine di Pagamento viene eseguito alla data di scadenza indicata nell’ordine con addebito sul conto di pagamento con pari valuta.
52 Sepa Direct Debit – Richieste di rimborso di ope- razioni autorizzate
1. Il Sepa Direct Debit Core consente al Cliente Pagatore, in deroga a quanto previsto dall’art. 12, 1° comma, di chiedere il rimborso dell’importo dell’operazione au- torizzata anche se non sono rispettate le condizioni previste in detto comma. Il presente comma non è applicabile in presenza di apposito Mandato nel qua- le il Cliente Pagatore ha prefissato con il Beneficiario l’importo addebitabile.
2. Il Cliente Pagatore può chiedere il rimborso dell’im- porto dell’operazione autorizzata entro otto settima- ne dalla data in cui i fondi sono stati addebitati.
3. La Banca rimborsa l’intero importo dell’Operazione di Pagamento, ovvero fornisce un rifiuto motivato entro dieci Giornate Operative dalla ricezione della richiesta.
4. L’adesione al servizio Sepa Direct Debit Business to Business comporta, per il Cliente Pagatore, non con- sumatore o microimpresa, la rinuncia ad avvalersi del predetto diritto di rimborso.
ALIMENTAZIONE CONTO
53 Oggetto del servizio
1. L’Alimentazione conto è un Servizio di Pagamento che consente, tramite la procedura Interbancaria, l’esecuzione di un Ordine di Pagamento (Alimen- tazione Singola) ovvero una serie di Ordini di Paga- mento (Alimentazione Periodica) in Euro in Italia sul- la base di una autorizzazione singola o permanente del Cliente ad accreditare il proprio Conto presso la Banca tramite addebito di un conto di pagamento presso altra banca a sé intestato (“Conto Predefinito”). La Banca trasmette tale autorizzazione all’altra banca per l’addebito del Conto Predefinito.
2. Il Cliente può richiedere la prestazione del Servizio di Pagamento (“Attivazione”), collegandosi al Sito in- ternet della Banca e compilando l’apposita richiesta con i seguenti dati:
- Identificativo Unico del conto di pagamento da ad- debitare a sé intestato presso l’altra banca;
- Importo dell’Alimentazione Singola o Periodica.
3. Per il servizio Alimentazione Periodica, sulla base di una autorizzazione permanente, non è necessaria l’autorizzazione del Cliente per ogni singolo Ordine.
54 Alimentazione Conto – consenso ad eseguire l’Ordine di Pagamento e revoca del consenso
1. Il Cliente può prestare il consenso per l’esecuzione dell’Ordine di Pagamento esclusivamente tramite Internet.
2. Il consenso può essere revocato in ogni momento, salvo che l’Ordine sia diventato irrevocabile.
3. La revoca del consenso può essere effettuata esclusi- vamente tramite Internet.
55 Alimentazione Conto – ricezione dell’Ordine di Pagamento
1. L’Ordine di Pagamento deve essere impartito alme- no 10 giorni lavorativi antecedenti alla data di dispo- nibilità delle somme richiesta.
2. L’Ordine di Pagamento impartito tramite Internet, riferito ad una Alimentazione Singola o Periodica, si considera ricevuto dalla Banca nella stessa Gior- nata Operativa in cui è stato impartito, al momento dell’avvenuta verifica dei Codici di Identificazione, secondo le specifiche disposizioni tecniche imparti- te di tempo in tempo dalla Banca.
56 Alimentazione Conto – Informazioni relative all’Ordine
1. Per l’esecuzione dell’Ordine di Pagamento, il Cliente deve obbligatoriamente fornire i seguenti dati:
- Identificativo Unico del Conto di Pagamento da accreditare a sé intestato presso la Banca;
- Data disponibilità delle somme da accreditare sul Conto di Pagamento;
- Tipologia dell’Alimentazione (Singola o Periodica);
- Periodicità (nel caso di Alimentazione Periodica).
57 Alimentazione Conto – esecuzione dell’Ordine data valuta di accredito e disponibilità dell’im- porto
1. L’Ordine di Pagamento viene eseguito entro i limiti di tempo che consentono il regolamento dell’opera- zione alla data richiesta.
2. La disponibilità delle somme corrisponde a quanto richiesto dal Cliente. La data di accredito e valuta dell’Ordine di Pagamento coincidono con il 4° gior- no lavorativo antecedente alla predetta data.
PARTE SECONDA: NORME PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI PAGAMENTO NON RIENTRANTI NELL’AM- BITO DI APPLICAZIONE DEL D.LGS N. 11/2010 DI RE- CEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2007/64/CE
Paragrafo I – Disposizioni Generali
58 Condizioni Contrattuali – Ambito di applicazione
1. Le norme della presente Parte Seconda disciplinano l’esecuzione di Operazioni di Pagamento, singole o ricorrenti, nell’ambito della prestazione dei Servizi di Pagamento di seguito indicati:
a) Bonifici Estero;
b) Bonifici in euro verso Paesi dell’area SEPA – Single Euro Payments Area
c) SEPA Direct Debit
2. Le norme si applicano in presenza di una delle se- guenti condizioni:
a) una sola delle banche coinvolte nell’esecuzione dell’operazione di pagamento è insediata nell’U- nione Europea o in uno Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo – EEA (attualmente Islanda, Liechtestein e Norvegia);
b) l’operazione è effettuata in una valuta diversa da quelle indicate all’ art. 2, comma 1°, secondo alinea, della Parte I, Paragrafo I;
c) il Bonifico in euro da/verso Paesi dell’area SEPA è eseguito tra la Banca ed altra banca insediata in paesi aderenti allo schema SEPA diversi da quelli indicati all’art. 26 della Parte I, Paragrafo II.
d) il Sepa Direct Debit è eseguito tra la Banca ed un Prestatore di Servizi di Pagamento insediato in paesi aderenti allo schema SEPA diversi da quelli indicati all’art. 49 della Parte I Paragrafo II o si trat- ta di SEPA Direct Debit Core finanziario utilizzato, in presenza di specifici accordi interbancari, per pagamenti collegati all’amministrazione di stru- menti finanziari.
59 Norme comuni
1. Ai Servizi di Pagamento oggetto della presente Parte Seconda si applicano le seguenti disposizioni contenute nella Parte I, Paragrafo I:
Art. 3 - Operazioni di Pagamento;
Art. 4 - Rilascio e revoca del consenso per l’esecu- zione dell’operazione di pagamento disposte dal Cliente Pagatore;
Art. 5 - Ricezione dell’Ordine di Pagamento; Art. 7 - Irrevocabilità dell’Ordine di Pagamento;
Art. 9 - Rilascio e revoca del consenso per l’esecu- zione dell’Operazione di Pagamento disposte su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite;
Art. 10 - Ricezione dell’Ordine di Pagamento nelle operazioni disposte su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite;
Art. 13 - Eseguibilità dell’ordine; Art. 16 - Conversione valutaria;
Art. 19 - Comunicazioni della Banca;
Art. 20 - Recesso dai Servizi di Pagamento; Art. 21 - Invio della corrispondenza;
Art. 22 - Modifica delle condizioni economiche e contrattuali;
Art. 24 - Norme applicabili.
OPERAZIONI DI PAGAMENTO DISPOSTE DAL CLIEN- TE PAGATORE (BONIFICI IN USCITA)
60 Rifiuto di un Ordine di Pagamento
1. La Banca può – in presenza di un giustificato motivo e con esonero da responsabilità – rifiutare l’esecu- zione di Ordini di Pagamento, impartiti sia in forma cartacea sia via internet o via telefono.
2. Se l’ordine disposto in forma cartacea non può es- sere eseguito perché sul Conto di Pagamento non vi sono fondi sufficienti, la Banca prima di rifiutare l’or- dine contatta il Cliente Pagatore per comunicargli che l’ordine sarà rifiutato se, entro la Giornata Ope- rativa successiva, non provvederà a versare l’importo necessario. In tali casi l’ordine si considera ricevuto al momento in cui i fondi necessari per l’esecuzione
dell’ordine sono messi a disposizione della Banca.
3. Qualora la Banca rifiuti di eseguire l’Ordine di Paga- mento ricevuto dal Cliente Pagatore comunicherà il rifiuto appena possibile.
DISPOSIZIONI COMUNI AD OPERAZIONI DI PAGA- MENTO DISPOSTE DAL CLIENTE PAGATORE E AD OPE- RAZIONI DI PAGAMENTO DISPOSTE SU INIZIATIVA DEL BENEFICIARIO O PER IL SUO TRAMITE
61 Esclusione e limitazione della responsabilità del- la Banca
1. È esclusa la responsabilità della Banca per caso fortuito, forza maggiore e per l’adempimento di obblighi imposti dalla normativa nazionale e comunitaria.
2. La Banca non è inoltre responsabile della mancata o inesatta esecuzione del pagamento se l’Identifica- tivo Unico o le altre coordinate bancarie del conto del Beneficiario, fornite dal Cliente Pagatore, sono inesatti o incompleti.
3. La Banca è responsabile dell’esecuzione dell’Opera- zione di Pagamento solo in conformità dell’Identifi- cativo Unico o delle altre coordinate bancarie del Be- neficiario forniti dal Cliente Pagatore, anche qualora quest’ultimo fornisca alla Banca stessa informazioni ulteriori.
4. La Banca, indipendentemente dalla sua responsabi- lità, si adopera senza indugio su richiesta del Cliente Pagatore per rintracciare l’Operazione di Pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto informan- do del risultato il Cliente Pagatore.
62 Commissioni e spese
1. Il Cliente autorizza espressamente la Banca ad ad- debitare sul Conto di Pagamento gli importi dovuti per effetto dell’esecuzione delle Operazioni di Paga- mento.
2. Il Cliente, con riguardo al pagamento delle spese e commissioni, può indicare che:
a) il Pagatore ed il Beneficiario sostengono ciascuno le spese e commissioni applicate dalla rispettiva banca. (“SHA”);
b) tutte le spese e commissioni siano a carico del Be- neficiario (“BEN”);
c) tutte le spese e commissioni siano a carico del Cliente stesso (“OUR”).
3. In assenza di una delle indicazioni di cui al comma precedente, la Banca dispone il pagamento con opzione spese “SHA” per cui il Pagatore ed il Bene- ficiario sostengono ciascuno le spese e commissio- ni applicate dalla rispettiva banca. Quanto previsto al comma 2 non si applica alle Operazioni di Paga- mento di cui agli artt. 66 e 68 (Bonifici in euro verso Paesi dell’Area SEPA e SEPA Direct Debit) per i quali i rispettivi schemi SEPA prevedono che il Pagatore ed il Beneficiario sostengono ciascuno le spese e com- missioni applicate dal rispettivo Prestatore di Servizi di Pagamento.
4. La Banca è, altresì, autorizzata ad addebitare:
- in caso di rifiuto ad eseguire un Ordine di Paga- mento, le spese per la comunicazione del proprio
rifiuto;
- le spese per la revoca dell’Ordine di Pagamento;
- le spese per il recupero dei fondi oggetto dell’ope- razione di pagamento.
5. Nei bonifici in arrivo, il Cliente autorizza la Banca a trattenere sull’importo del bonifico in arrivo, prima dell’accredito dello stesso, ove previste, le proprie spe- se e commissioni relative al bonifico stesso.
Paragrafo II - Disposizioni specifiche relative alla pre- stazione dei singoli servizi di pagamento
ORDINI IMPARTITI DAL CLIENTE PAGATORE (BONIFICI IN USCITA)
Bonifici Estero
63 Bonifici estero - Dati relativi all’Ordine di Paga- mento
1. Ai fini della presente Parte Seconda, per bonifico estero si intende:
- un bonifico effettuato da/verso una banca situata in un paese estero diverso da quelli della Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo - EEA;
- un bonifico effettuato in una valuta diversa dall’euro, dalla valuta ufficiale di uno Stato membro della Unione Europea non appartenente all’area euro o dalla valuta ufficiale di uno degli Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo
– EEA.
2. Per consentire l’esecuzione del pagamento, l’ordine deve necessariamente contenere almeno i seguenti dati:
- Beneficiario;
- IBAN (International Bank Account Number) del Beneficiario;
- Banca del Beneficiario;
- Nazione;
- Divisa;
- Importo;
- BIC (Bank Identifier Code).
Se l’IBAN non è disponibile, possono essere fornite le co- ordinate del conto di pagamento del Beneficiario.
64 Bonifici estero – Responsabilità del Cliente Paga- tore per Operazioni di Pagamento verso alcuni Paesi Esteri – Esonero responsabilità della Banca
1. In alcuni paesi esteri (ad esempio Stati Uniti d’Ame- rica, Australia) le banche danno corso al pagamento facendo prevalere il numero di conto rispetto alla denominazione del Beneficiario indicata dal Paga- tore nella disposizione di bonifico. Pertanto qualsiasi inconveniente o danno che dovesse derivare dall’e- ventuale errato pagamento determinato dalla ine- satta indicazione del numero di conto da parte del Cliente resterà a completo carico dello stesso.
2. Sarà inoltre facoltà della Banca reclamare, in ogni momento, gli importi richiesti dalle banche corri- spondenti in relazione alle eventuali richieste risarci- torie alle stesse opposte dal Beneficiario, nel caso di errata esecuzione degli ordini dipendente da inesat- ta indicazione del predetto numero.
3. In caso di Operazioni di Pagamento verso gli Stati
Uniti occorre specificare il codice ABA della Banca presso cui il Beneficiario ha conto.
4. La Banca è esonerata da qualsiasi responsabilità per la mancata o intempestiva esecuzione dell’ordine da parte della propria corrispondente in assenza dell’in- dicazione sull’ordine di pagamento del codice ABA; il Cliente si assume tutti gli oneri derivanti da spese re- clamate dalle corrispondenti o per i successivi inter- venti della Banca volti al buon esito del pagamento o alla restituzione dello stesso.
65 Bonifici estero - Ricezione dell’Ordine di Paga- mento – Tempo massimo di esecuzione
1. In tema di ricezione dell’Ordine di Pagamento si appli- ca la disciplina di cui all’art. 38 della Parte I Paragrafo II.
2. La Banca esegue l’Ordine di Pagamento impartito tramite telefono entro la Giornata Operativa suc- cessiva alla data di ricezione dell’ordine e accredita l’importo sul conto della banca del Beneficiario al massimo entro la fine della quarta Giornata Opera- tiva successiva alla data di esecuzione. Per gli Ordini di Pagamento impartiti con disposizione cartacea, la Banca esegue l’ordine entro tre Giorni Operativi suc- cessivi alla data di ricezione.
3. Qualora per l’esecuzione dell’ordine impartito sia richiesta una conversione valutaria i tempi sopra indicati possono essere prorogati in funzione delle modalità e dei tempi richiesti dal mercato dei cambi.
4. Nel caso in cui sia stata indicata come data di ese- cuzione una giornata non operativa, la data indicata verrà automaticamente spostata alla Giornata Ope- rativa successiva.
66 Bonifici in euro verso Paesi dell’Area SEPA
1. Ai fini della presente Parte Seconda il bonifico in euro verso Paesi dell’Area SEPA è un bonifico in Euro, effettuato da Pagatore sia residente che non residen- te, eseguito tra la Banca e un Prestatore di Servizi di Pagamento insediato in paesi aderenti allo schema SEPA diversi da quelli indicati dall’art. 26 (attualmen- te Svizzera e Principato di Monaco).
2. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34 della Parte I, Paragrafo II.
3. Fermo restando quanto previsto dall’art. 60, la Banca, con esonero da responsabilità può rifiutare l’esecu- zione di un ordine relativo ad un bonifico SEPA in caso di impossibilità ad eseguire il trasferimento a causa della mancata adesione del Prestatore di Ser- vizi di Pagamento del Beneficiario alle procedure in- terbancarie per l’esecuzione di bonifici SEPA.
4. Se la Banca accetta di eseguire l’ordine, informa il Cliente Pagatore della procedura utilizzata per l’e- secuzione nell’informativa sull’operazione di paga- mento di cui all’art. 19.
ORDINI A FAVORE DEL CLIENTE BENEFICIARIO (BONIFICI IN ENTRATA)
67 Informazioni relative all’Ordine di Pagamento
1. La Banca accredita i bonifici pervenuti a favore del Cliente Beneficiario sulla base delle seguenti informazioni:
- Identificativo unico del Conto di Pagamento del Cliente Beneficiario (IBAN) oppure coordinate del conto di pagamento;
- dati anagrafici del Cliente Beneficiario, corrispon- denti all’intestazione del Conto di Pagamento.
SEPA DIRECT DEBIT (OPERAZIONI DI PAGAMENTO DI- SPOSTE SU INIZIATIVA DEL BENEFICIARIO O PER SUO TRAMITE)
68 Oggetto del servizio
1. Ai fini della presente Parte Seconda, il Sepa Direct Debit è un Servizio di Pagamento che consente l’esecuzione di Operazioni di Pagamento in euro, singole o ricorrenti, tra la Banca ed un Prestatore di Servizi di Pagamento insediato in paesi aderenti allo schema SEPA diversi da quelli indicati all’art. 49 della Parte I, Paragrafo II e cioè Svizzera e Principato di Monaco. La Banca si riserva eventualmente di comunicare al Cliente Pagatore le modifiche all’elenco dei paesi sopra menzionati.
2. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 49, 50, 51, 52 della Parte I Paragrafo II.
3. 3. Il SEPA Direct Debit Core finanziario è utiliz- zabile in via esclusiva per le operazioni di paga- mento collegate all’amministrazione di strumen- ti finanziari di cui alla lett. i) dell’art. 2 del D.Lgs. 11/2010. Si applicano gli articoli da 49 a 51 della Parte I, Paragrafo II, mentre non si applica il diritto di rimborso di cui al secondo comma dell’art. 52.
* * *
Informativa in ordine al Regolamento CE n. 1781/2006 in materia di dati informativi relativi all’ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi:
Per effetto degli obblighi imposti dal Regolamento CE
n. 1781/2006 dal Prestatore di Servizi di Pagamento del Pagatore, verranno comunicati al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario, contestualmente all’esecu- zione dell’operazione di Pagamento, il nome, cognome, indirizzo del Cliente Pagatore ovvero il suo numero di identificazione come cliente, il numero del suo Conto di Pagamento ovvero il codice unico di identificazione.
IIF) NORME CHE REGOLANO I SERVIZI UTILIZZABILI MEDIANTE CARTE DI LEGITTIMAZIONE
Previsioni Generali
1 Le carte di legittimazione
1. Ciascuna Carta di legittimazione (di seguito Carta), legittima il Cliente a disporre sul conto corrente se- condo le regole di seguito descritte.
2. Sono emesse dalla Banca le seguenti Carte:
- “Carta di debito”: consente l’utilizzo a) in Italia, dei servizi forniti o gestiti dal circuito nazionale BANCO- MAT® , e cioè: in via ordinaria, il servizio BANCOMAT®
/A.T.M. per il prelievo di contante presso sportelli automatici (detti in seguito ‘A.T.M.’, sigla di ‘Auto- matic Teller Machine’); b) il servizio di versamento“ contante e assegni” presso gli sportelli automatici di UniCredit S.p.A; c) il servizio PagoBANCOMAT® per
il pagamento tramite terminali elettronici presso esercizi commerciali convenzionati (in seguito det- ti ‘P.O.S., sigla di ‘Point Of Sale’) e/o altri servizi del circuito stesso; d) il servizio FASTpay che permette di pagare i pedaggi presso i caselli della rete auto- stradale italiana e gli altri servizi legati alla mobilità, mediante apposite apparecchiature, contraddistin- te dal marchio “FASTpay”; e) il servizio Fineco Card Debit che permette in Italia e all’estero di prelevare contante presso gli Atm recanti il marchio VISA e di effettuare pagamenti presso gli esercenti, fisici e online, ed i soggetti convenzionati con il circuitoVI- SA, tramite P.O.S abilitati alla lettura del microchip o alle diverse tecnologie di cui è dotata la Carta. “Carta di credito”: consente di utilizzare le funzioni “Carta di credito”; e ove abilitata, le funzioni dei ser- vizi BANCOMAT® , PagoBANCOMAT®, e FastPay.
2 Modalità e termini di utilizzo delle Carte
1. L’uso congiunto della Carta e del “Codice Personale Segreto” (in seguito denominato P.I.N. “Personal lden- tification Number”) identifica e legittima il Titolare della Carta stessa a disporre del conto corrente con modalità elettroniche.
2. La Carta viene rilasciata dalla Banca dotata delle tec- nologie “banda magnetica” e “microchip” nonché abilitata: i) alla tecnologia “contactless” che consente di effettuare operazioni di pagamento anche mediante semplice avvicinamento della stessa alle apparecchia- ture POS idonee a rilevarne i dati a distanza, senza inse- rimento della Carta stessa; ii) alla tecnologia NFC/HCE (Near Field Comunication) o assimilabile che consente di effettuare operazioni di pagamento anche mediante il semplice avvicinamento dello smartphone, dotato di tecnologia compatibile secondo le specifiche di fun- zionamento definite dalla Banca, alle apparecchiature POS dotate di tecnologia Contactless.
3. Il Titolare potrà utilizzare la Carta, nei limiti dello specifi- co massimale e nel rispetto delle procedure di sicurez- za adottate dalla Banca, per effettuare il pagamento di beni e servizi anche presso esercenti e-commerce con- venzionati con i Circuiti di pagamento a valere dei qua- li è emessa la Carta. Tali pagamenti avverranno quindi senza presentazione fisica della Carta e con successivo addebito sul conto corrente.
3. L’utilizzo della Carta deve avvenire nei limiti d’impor- to indicati dalla Banca, contestualmente all’invio della Carta o altrimenti pattuiti specificamente con il Titolare ed in ogni caso entro il limite costituito dal saldo dispo- nibile del conto corrente.
4. Al fine di limitare i rischi connessi alle perdite in caso di frode o utilizzo non autorizzato della Carta, la Banca può introdurre limiti di spesa per operazioni eseguite in taluni Paesi, ovvero limiti di utilizzo riferibili a eser- centi o siti operanti in alcuni Paesi. I limiti d’importo e le modalità di utilizzo possono essere modificati dalla Banca – tramite avvisi anche impersonali sul Sito, con pieno effetto liberatorio, in qualunque momento, in relazione ad esigenze di efficienza e di sicurezza.
5. I servizi potranno essere prestati dalla Banca tecnica- mente a mezzo di terzi (società o enti), di sua libera scel- ta, con facoltà di fornire ai medesimi dati del Titolare
necessari od opportuni per lo svolgimento del servizio.
6. Salvo quanto disposto dall’art. 1717 cod. civ., la Banca non risponde dell’operato dei terzi quando ad essa non imputabile. La responsabilità della Banca è inoltre esclusa per gli eventuali disservizi o pregiudizi che de- rivassero al Titolare da fatti non imputabili alla Banca stessa, (ad esempio:scioperi anche del personale della Banca; sospensione, rallentamento o cattivo funziona- mento di servizi pubblici o privati connessi all’espleta- mento dei servizi; impedimenti od ostacoli determinati da disposizioni di legge, consuetudini del luogo di svolgimento dei servizi, atti di autorità, anche giudizia- ria, nazionali o estere, ed in genere ogni impedimento non superabile con l’ordinaria diligenza).
3 Rilascio della Carta
1. L’accettazione della richiesta di emissione della Car- ta è subordinata al giudizio della Banca.
2. La Carta è rilasciata all’intestatario/cointestatario del conto corrente di riferimento; è strettamente per- sonale e in nessun caso e per nessuna ragione può essere ceduta o data in uso a terzi.
3. Ad ogni Carta viene assegnato un P.I.N., inviato al Titolare in una busta sigillata, ovvero mediante altra modalità tempo per tempo prevista dalla Banca (es. via sms), comunicata anche tramite avvisi imperso- nali sul Sito.
4. La Banca garantisce la massima riservatezza nella predisposizione del P.I.N. ed è tenuta a non rivelarlo a terzi.
5. La Banca invia per posta al Titolare la Carta ed il re- lativo PIN, qualora cartaceo, al domicilio da questi eletto con la sottoscrizione delle norme di conto cor- rente o al diverso indirizzo specificato nella richiesta di rilascio della Carta; ovvero comunicato con le for- me di tempo per tempo stabilite dalla Banca, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza o attraverso il sito finecobank.com; al medesimo indi- rizzo la Banca invia al Titolare il P.I.N. e le successive Carte in caso di sostituzione.
6. Qualora ricorrano esigenze di efficienza e/o sicurez- za, la Banca può adottare le modalità di invio della Carta e del PIN ritenute più idonee.
7. In caso di conto corrente intestato a più persone la Carta potrà essere richiesta da ciascun cointestatario e la Banca la invierà al domicilio comunicato nel con- tratto di conto corrente ovvero all’indirizzo comuni- cato con le forme tempo per tempo stabilite dalla Banca, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza o attraverso il sito finecobank.com.
8. All’atto dell’invio della Carta la Banca comunica al Titolare il limite di utilizzo massimo della Carta, che potrà essere variato in aumento o in diminuzione, a richiesta del medesimo Titolare, ove accolta dalla Banca.
9. La Carta è rilasciata per il periodo di validità indicato sulla stessa, normalmente 36 mesi Le Carte in scaden- za verranno automaticamente sostituite dalla Banca
– con contestuale addebito del costo di remissione, ove previsto. È facoltà della Banca inviare una Carta rinnovata che: (i) operi su un circuito diverso rispetto alla precedente giunta in scadenza, purchè il circuito
sia di analoga diffusione; (ii) preveda un diverso ter- mine di validità; (iii) sia dotata di nuove funzioni con- nesse anche all’evoluzione degli strumenti elettronici di pagamento. Ciò con espressa esclusione di ogni effetto novativo sul contratto relativo alla Carta.
10. In caso di conto corrente acceso ad una persona giu- ridica, la Carta viene rilasciata ed intestata a soggetto autorizzato a operare su tale conto, che ne diviene Titolare, previa sottoscrizione da parte di quest’ulti- mo della documentazione contrattuale di richiesta.
11. Il Titolare, non appena in possesso della Carta, deve apporre la propria firma nell’apposito spazio a tergo della stessa. Per l’attivazione della Carta deve seguire le istruzioni fornite dalla Banca con l’invio della Carta stessa.
4 Custodia della Carta e del P.I.N. e del Codice di Sicurezza
1. Il Titolare (nel caso di conti cointestati ciascun con- titolare) è tenuto a custodire con ogni cura la Carta, il P.I.N. che deve restare segreto e non deve essere riportato sulla Carta né conservato insieme ad essa e per le Carte di Credito, il Codice di Sicurezza, ove attribuito dal Circuito di Pagamento per la sicurezza delle transazioni via Internet, che a seconda del cir- cuito di riferimento potrà essere denominato Secure Code MasterCard o Verified by Visa; quest’ultimo, in particolare deve essere conservato secondo le rego- le comunicate dal Circuito di Pagamento, presenti anche sul Sito della Banca.
2. In caso di danneggiamento o deterioramento della Carta, il Titolare è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni ed a consegnare immediatamente la Car- ta stessa alla Banca nello stato in cui si trova. Anche nel caso di difettoso funzionamento dell’impianto il Titolare è tenuto a non effettuare operazioni sull’ap- parecchiatura.
3. La Banca provvede alla sostituzione della Carta in caso di danneggiamento della stessa o delle parti elettroniche di cui è dotata.
5 Smarrimento o sottrazione della Carta e/o del
P.I.N. e/o del Codice di Sicurezza
1. In caso di smarrimento, sottrazione, furto, appro- priazione indebita, falsificazione o contraffazione della Carta, del P.I.N. e/o del Codice di Sicurezza, o comunque nel caso di utilizzo non autorizzato del- la Carta, il Titolare è tenuto a chiedere immediata- mente il blocco della Carta medesima telefonando, a qualsiasi ora, al Numero Verde della Banca a ciò preposto e facendo seguito con conferma scritta da far pervenire alla Banca entro le 48 ore successive, al- legando copia della denuncia presentata all’Autorità Giudiziaria o di Polizia.
2. In alternativa, così come nel caso di momentanea indisponibilità del Numero Verde, il Titolare potrà chiedere l’immediato blocco della Carta tramite te- legramma, fax o e-mail.
3. Il Titolare che al momento si trovi all’estero potrà telefonare, in alternativa al Numero Nero italiano, al servizio esistente all’estero con analoghe funzioni, segnalato dalla Banca nelle istruzioni generali per
l’uso della Carta la denuncia sarà fatta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia locali. Nel caso di impossibilità di utilizzo del Numero Nero e/o di eventuale accesso al numero estero sostitutivo, il Titolare è tenuto co- munque a segnalare nel più breve tempo possibile l’accaduto alla Banca, secondo le modalità sopra de- scritte.
4. Appena ricevute le segnalazioni di cui ai precedenti commi, la Banca provvede al blocco della Carta.
5. La segnalazione di smarrimento, sottrazione, furto, appropriazione indebita, falsificazione o contraffa- zione è opponibile alla Banca:
- se effettuata telefonicamente al servizio Numero Verde o Nero, seguita dalla comunicazione scritta entro le 48 ore successive;
- se effettuata mediante lettera raccomandata, tele- gramma, fax o e-mail, dalla ricezione delle predette comunicazioni.
6 Rappresentanza
1. L’intestatario del conto corrente di riferimento può autorizzare altra persona, già delegata con altro atto ad operare sul conto corrente di riferimento stesso, ad operare su quest’ultimo anche mediante l’utilizzo di una Carta, da rilasciare a nome di detta persona; in caso di società od enti, la Carta deve essere emessa al nome del soggetto autorizzato ad operare sul conto corrente di riferimento ovvero di altro soggetto ap- positamente delegato. L’intestatario del conto cor- rente di riferimento resta tuttavia responsabile di ogni conseguenza derivante dall’uso della Carta e del P.I.N. da parte di tale persona.
2. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, la per- sona a nome della quale viene emessa la Carta ne diviene Titolare, previa sottoscrizione anche da parte sua, oltre che dell’intestatario del conto corrente di riferimento, del relativo contratto.
3. È onere dell’intestatario del conto corrente di ri- ferimento e del Titolare comunicare per iscritto alla Banca l’avvenuta revoca o la perdita delle autorizzazioni ad operare previste nei commi precedenti; queste saranno opponibili alla Banca solo decorsi due giorni lavorativi bancari dalla ricezione della relativa comunicazione, fermo co- munque il diritto della Banca di procedere anche successivamente alle registrazioni contabili di addebito relative ad operazioni di utilizzo della Carta compiute in precedenza.
4. L’intestatario del conto corrente di riferimento si impegna a dare preventiva comunicazione al Titolare della propria volontà di procedere all’e- stinzione del conto corrente a valere sul quale è stata rilasciata la Carta stessa, in quanto l’estin- zione del conto è condizionata alla restituzione della Carta.
7 Responsabilità dei titolari per utilizzo non au- torizzato della Carta
1. Salvo il caso in cui abbiano agito in modo fraudolen- to, il Titolare non sopporta alcuna perdita derivante dall’utilizzo della Carta smarrita, sottratta, contraffat- ta o utilizzata indebitamente dopo la comunicazione
eseguita ai sensi del precedente articolo 5.
2. Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il Titolare non è responsabile delle perdite derivanti dall’utilizzo della Carta smarrita, sottratta o utilizzata indebitamente quando la Banca non ha assicurato la disponibilità degli strumenti per consentire la comuni- cazione di cui al comma 1 dell’articolo 5.
3. Salvo il caso in cui abbia agito con dolo o colpa grave ovvero non abbia adottato le misure idonee a garan- tire la sicurezza del P.I.N. e/o del Codice di Sicurezza, prima della comunicazione eseguita ai sensi del pre- cedente articolo 5, il Titolare sopporta la perdita deri- vante dall’utilizzo indebito della Carta, per un importo comunque non superiore complessivamente a 150 euro, la perdita derivante dall’utilizzo indebito della Carta conseguente al suo furto o smarrimento.
4. Qualora abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto ad uno o più obblighi di custodia di cui all’articolo 5 con dolo o colpa grave, il Titolare soppor- ta tutte le perdite derivanti da operazioni di pagamen- to non autorizzate e non si applica il limite di 150 euro di cui ai commi precedenti.
8 Consenso all’esecuzione degli ordini di paga- mento
1. Il Titolare può esprimere il consenso ad eseguire un ordine di pagamento con le seguenti modalità:
a) Utilizzo presso gli Esercenti Convenzionati: a secon- da della tipologia di Carta (i) il Titolare deve sotto- scrivere l’ordine di pagamento previa esibizione del documento di riconoscimento che comprovi l’iden- tità del Titolare stesso. Il Titolare deve firmare gli or- dini di pagamento, o i documenti equipollenti, con una firma uguale alla firma apposta sul modulo di richiesta della Carta e sulla Carta stessa al momento della ricezione; (ii) il Titolare, per gli utilizzi convali- dati mediante impostazione del P.I.N., deve digitare il predetto codice P.I.N. Le operazioni effettuate in modalità contactless, anche tramite smartphone: i) se hanno importo pari o inferiore a 25 euro, posso- no essere effettuate senza digitazione del PIN; ii) se hanno importo superiore a 25 euro, sono convalida- te mediante la digitazione del PIN. Eventuali diversi limiti di importo saranno comunicati tramite avvisi anche impersonali sul Sito.
b) Utilizzo tramite internet (per la Carte di Credito): in caso di acquisto di beni e/o servizi tramite internet, il Titolare esprime il consenso all’ordine di pagamen- to inserendo i dati della Carta richiesti dall’Esercente Convenzionato. I Titolari devono adottare tutte le misure di sicurezza necessarie per l’effettuazione delle transazioni sulla rete internet, ed in particolare ove previsto dal Circuito di Pagamento di riferimen- to, dotarsi del Codice di Sicurezza che verrà richiesto all’atto di ogni transazione per ogni ulteriore detta- glio circa il Codice di Sicurezza i Titolari possono visitare il sito finecobank.com;
c) Utilizzo mediante telefono: in caso di ordine di pa- gamento impartito telefonicamente, il Titolare deve comunicare telefonicamente all’Esercente Conven- zionato i dati riportati sulla Carta;
d) Utilizzo presso sportelli automatici abilitati (A.T.M.):
al momento della richiesta per ottenere il prelievo di denaro contante il Titolare deve digitare il P.I.N. inviato dalla Banca.
9 Responsabilità per l’esecuzione degli ordini di pagamento
1. Fatto salvo quanto disposto dal successivo articolo 12 (Operazioni non autorizzate, non eseguite o ese- guite in modo inesatto), la Banca sarà responsabile della corretta esecuzione degli ordini di pagamento disposti dal Titolare.
2. Nel caso in cui la Banca è responsabile della mancata o inesatta esecuzione di un ordine di pagamento di- sposto con le modalità di cui all’articolo 7 (Consenso all’esecuzione dell’ordine di pagamento), provvede a rimborsare senza indugio il Titolare, mediante bonifico, riportando il conto corrente di riferimento della Carta intestato al Titolare, nello stato in cui si sarebbe trovato se l’operazione non fosse avvenuta.
3. Nel caso di inesatta esecuzione, il Titolare può sce- gliere di non ottenere il rimborso, comunicando alla Banca tale sua scelta, mantenendo o rettificando l’e- secuzione dell’ordine di pagamento.
4. La Banca è inoltre responsabile nei confronti del Titolare di tutte le spese e interessi a lui imputati a seguito della mancata o inesatta esecuzione dell’or- dine di pagamento.
5. La Banca non può, in nessun caso, essere ritenuta responsabile se la mancata o inesatta esecuzione dell’ordine di pagamento è dovuta a caso fortuito o forza maggiore, ovvero all’adempimento di obblighi imposti dalla normativa nazionale o comunitaria.
10 Irrevocabilità degli ordini di pagamento
1. Gli Utilizzi della Carta effettuati, con le modalità di cui all’articolo 7 (Consenso all’esecuzione dell’ordine di pagamento) sono irrevocabili.
11 Conto di riferimento – Modalità di addebito
1. Il Titolare è tenuto a corrispondere gli importi de- rivanti dall’utilizzo della Carta, le commissioni, le spese, gli oneri, gli interessi ed ogni altro costo, così come espressamente previsto nelle condizioni eco- nomiche che regolano il contratto, riportate nel do- cumento di Sintesi parte integrante dello stesso. Il Ti- tolare autorizza l’addebito di tali importi e l’accredito di somme di cui risulti creditore, sul conto corrente indicato dal Titolare nel contratto, che pertanto do- vrà presentare sempre la necessaria disponibilità, o in difetto di indicazione, a scelta della Banca. Resta ferma la facoltà della Banca di consentire l’addebito della Carta anche in assenza della disponibilità ne- cessaria sul conto corrente di riferimento. In tal caso, la Banca applica sul conseguente saldo debitore le maggiori spese e gli interessi, nella misura indicata nelle condizioni economiche che regolano il conto corrente di riferimento, alla relativa voce del docu- mento di Sintesi. Ferma la specifica disciplina previ- sta per le Carte di Credito in caso di concessione di fido.
2. Lo scioglimento per qualsiasi motivo del contratto relativo al conto di riferimento determina l’auto-
matico scioglimento di tutti i rapporti aventi ad og- getto i servizi regolati sul conto stesso. Nel caso in cui il Titolare, alla data della richiesta della Carta, sia intestatario di un solo conto corrente, quest’ultimo deve intendersi quale conto di riferimento, anche qualora tale numero di conto non venisse indicato nel presente contratto e sino a diversa disposizione del Titolare stesso. L’addebito sul conto di riferimen- to delle disposizioni effettuate mediante la Carta viene eseguito dalla Banca in base alle registrazioni effettuate automaticamente dalla apparecchiatura presso la quale è stata eseguita l’operazione, docu- mentate dagli addebiti pervenuti alla Banca dagli istituti titolari delle apparecchiature presso le quali l’operazione è stata effettuata. Delle operazioni ese- guite fa prova nei confronti del Titolare del conto di utilizzo la comunicazione scritta rilasciata dall’appa- recchiatura al momento dell’operazione. Mediante indicazione generalizzata sul sito internet ai sensi del precedente art. 2 della presente sezione, la Ban- ca potrà effettuare con pieno effetto gli addebiti del conto di riferimento in forma periodica (es. mensil- mente), mediante il cumulo di più utilizzi in un solo addebito complessivo, con valuta originaria concor- data all’atto di richiesta della Carta.
12 Blocco della Carta
1. La Banca può bloccare la Carta, sospendendone l’uti- lizzo, al ricorrere di giustificati motivi connessi a uno o più dei seguenti elementi:
- motivi attinenti alla sicurezza della Carta;
- sospetto di un utilizzo fraudolento o non autorizza- to della Carta stessa;
- significativo aumento del rischio che il Titolare non ottemperi al propri obblighi di pagamento.
2. La Banca provvederà a comunicare l’intervenuto blocco della Carta al Titolare, ove possibile preventi- vamente o al più tardi immediatamente dopo, salvo che tale informazione non risulti contraria a ragioni di sicurezza o a disposizioni di legge o regolamenti. La comunicazione dell’intervenuto blocco potrà es- sere effettuata dalla Banca alternativamente con una comunicazione scritta, con i mezzi di comunicazione a distanza, tramite telefono o SMS.
3. Al venir meno delle ragioni che hanno determinato il blocco della Carta, la Banca provvede a rimuovere tale blocco. Se ciò non è tecnicamente possibile, la Banca provvederà alla sostituzione e spedizione di una nuova Carta all’ultimo indirizzo comunicato dal Titolare (al costo riportato nell’ambito del relativo documento di Sintesi).
4. L’utilizzo di una Carta scaduta, bloccata o denuncia- ta come smarrita, sottratta, falsificata o contraffatta, così come l’agevolazione o la connivenza con altri usi fraudolenti costituiscono illecito che Banca si ri- serva di perseguire anche penalmente.
13 Operazioni non autorizzate, non eseguite o eseguite in modo inesatto
1. Il Titolare, venuto a conoscenza, anche attraverso l’invio dell’estratto conto, di una transazione non autorizzata, non eseguita o eseguita in modo inesat-
to, intendendosi per tale l’esecuzione non conforme all’ordine o all’istruzione impartita dal Titolare, deve darne informazione – senza indugio - per iscritto alla Banca. La comunicazione deve in ogni caso essere effettuata entro e non oltre 13 mesi dalla relativa data di addebito.
2. Nell’ipotesi di cui al comma precedente, il Titolare della Carta può scegliere di non ottenere il rimborso e chiedere per iscritto alla Banca di rettificare l’ope- razione pagamento eseguita o di mantenerne l’ese- cuzione.
3. La Banca provvede a seconda dei casi alla rettifica o al rimborso dell’operazione. In tale ultimo caso la Banca rimborsa immediatamente il Titolare, me- diante bonifico, riportando il conto corrente di rife- rimento della Carta intestato al Titolare, nello stato in cui si sarebbe trovato se l’operazione non fosse avvenuta.
4. La Banca in caso di motivato sospetto di frode può sospendere il rimborso di operazioni non autorizza- te di cui al comma precedente, dandone tempestiva comunicazione al Titolare.
5. L’eventuale rimborso di un’operazione non auto- rizzata non pregiudica la possibilità per la Banca di dimostrare, anche in un momento successivo, che la transazione era stata autorizzata; in tal caso la Banca ha diritto di chiedere al Titolare la restituzione dell’importo rimborsato.
14 Estraneità della Banca nei rapporti fra Titolare e convenzionati
1. Il Titolare riconosce che la Banca è estranea ai rap- porti tra il Titolare stesso e gli Esercenti Convenzio- nati per le merci acquistate e/o i servizi ottenuti. Per- tanto, per qualsiasi controversia derivante da detti rapporti, come pure per esercitare qualsiasi diritto connesso, il Titolare dovrà rivolgersi esclusivamen- te agli Esercenti Convenzionati presso i quali sono state acquistate le merci o ottenuti i servizi, restando comunque esclusa ogni responsabilità della Banca per difetti delle merci e/o non conformità dei servizi, ritardo nella consegna e simili, anche se i relativi or- dini di pagamento sono già stati saldati.
2. La Banca, inoltre, non incorre in alcuna responsabili- tà se la Carta non è accettata dagli Esercenti Conven- zionati.
15 Recesso della Banca – Recesso del Titolare
1. La Banca ha il diritto di recedere dal servizio in qual- siasi momento con preavviso di due mesi (2 mesi) e senza alcun onere per il Titolare,dandone comuni- cazione scritta al Titolare, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno,il quale è tenuto a restituire immediatamente la Carta e a non effettuare ulteriori utilizzi della stessa, nonché ogni altro materiale in precedenza consegnato.
2. La Banca ha il diritto di recedere senza preavviso, dandone immediata comunicazione al Titolare,nel caso in cui ricorra un giustificato motivo cui viene convenzionalmente equiparato: l’uso della Carta da parte del Titolare per importi eccedenti il saldo disponibile del conto corrente di utilizzo o il limite
d’importo ( massimale) convenuto, o l’uso della Car- ta nel periodo in cui la Banca abbia eventualmente comunicato l’esistenza di un temporaneo divieto di utilizzazione della stessa, l’iscrizione, in seguito a segnalazione da parte di altro emittente,del nomi- nativo del Cliente presso l’Archivio informatizzato, a causa della revoca dell’autorizzazione all’utilizzo di carte di pagamento in conseguenza del mancato pagamento o della mancata costituzione dei fondi relativi alle transazioni effettuate, ovvero sia neces- sario tutelare l’efficienza e la sicurezza dei servizi.
3. In ogni caso il Titolare resta responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dalla pro- secuzione dell’uso dei servizi successivamente al recesso da parte della Banca o nel periodo in cui la Banca medesima abbia eventualmente comunicato l’esistenza di un temporaneo divieto di utilizzazione della Carta.
4. Resta fermo il diritto della Banca di procedere, anche successivamente all’efficacia del recesso, alle regi- strazioni contabili di addebito relative ad operazioni di utilizzo della Carta compiute in precedenza.
5. Il Titolare ha il diritto di recedere dal servizio in qua- lunque momento con preavviso di 1 (un) giorno lavorativo bancario, dandone comunicazione scritta alla Banca e restituendo alla medesima la Carta, de- bitamente tagliata a metà e resa inutilizzabile, non- ché ogni altro materiale in precedenza consegnato. Il Titolare è tenuto a restituire alla Banca la Carta ed ogni altro materiale consegnatogli:
- alla scadenza dell’eventuale periodo di validità del- la Carta; o in caso di sostituzione della stessa o in caso di richiesta da parte della Banca, entro il ter- mine dalla medesima comunicato;
- contestualmente alla richiesta di estinzione del conto di riferimento o di recesso dal contratto da parte del Cliente;
- in caso di recesso dal contratto o dal servizio da parte della Banca entro il termine dalla stessa co- municato.
6. La Carta deve essere restituita dagli eredi in caso di decesso del Titolare e, in caso di sopravvenuta inca- pacità di agire del medesimo, dal legale rappresen- tante.
7. Indipendentemente dalla restituzione, la Banca po- trà procedere al blocco della Carta fermo restando che le relative spese sono a carico del Titolare, dei suoi eredi o del legale rappresentante
8. L’uso della Carta che non è stata restituita ai sensi dei precedenti commi 5, 6 e 7, ovvero che risulti ef- fettuato in eccesso rispetto al saldo disponibile sul conto corrente o al limite d’importo comunicato dalla Banca, ferme restando le obbligazioni che ne scaturiscono, è illecito.
9. Il recesso non comporta in ogni caso, anche se su iniziativa della Banca, spese o penalità per il Titolare.
10. In caso di recesso del Titolare o della Banca, le spe- se per i servizi fatturate periodicamente – qualora previste sono dovute dal Titolare solo in misura proporzionale per il periodo precedente al recesso; se pagate anticipatamente, esse sono rimborsate in maniera proporzionale.
16 Modifica delle condizioni contrattuali ed eco- nomiche.
1. La Banca, qualora sussista un giustificato motivo, potrà modificare – anche in senso sfavorevole al Titolare – le condizioni contrattuali ed economiche applicabili ai servizi utilizzabili mediante carte di legittimazione, ai sensi dell’articolo 126-sexies del Testo Unico, dandone comunicazione al Titolare con un preavviso di sessanta giorni. La comunicazione, che conterrà in modo evidenziato la formula “Propo- sta di modifica unilaterale del contratto”, sarà valida- mente effettuata con le modalità di cui al successivo articolo 18. La modifica si intenderà approvata ove il Titolare non dovesse recedere dal contratto ovvero dal servizio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.
2. Il recesso non è soggetto a spese e, in sede di liqui- dazione del rapporto, il Titolare ha diritto all’applica- zione delle condizioni precedentemente praticate.
3 . Se il Titolare o, se soggetto diverso, l’intestatario del conto corrente di riferimento, non è un con- sumatore né una microimpresa, la banca potrà modificare le presenti norme e le relative condi- zioni economiche, ai sensi dell’art. 126 sexies del Testo Unico Bancario (d.lgs. 385/93), inviando una comunicazione scritta contenente l’oggetto della modifi ca con preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla data di decorrenza della modifi ca stessa. Entro questo termine il Titolare o, se sog- getto diverso, l’intestatario del conto corrente di riferimento potrà recedere dal contratto imme- diatamente e senza spese.
17 Comunicazioni della Banca
1. Le Norme che regolano i servizi utilizzabili mediante carte di legittimazione e gli atti successivi alle stesse connessi sono redatti in lingua italiana.
2. In qualsiasi momento il Titolare ha diritto, su sua richiesta, a ricevere, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, copia delle Norme che regolano i servizi utilizzabili mediante carte di legittimazione, nonché le informazioni e condizioni in esse conte- nute, così come copia del Documento di Sintesi aggiornato con le condizioni economiche in vigore. Per ogni operazione di pagamento, su richiesta del Cliente e prima dell’esecuzione della stessa, la Banca rende disponibili gratuitamente, tramite i mezzi di comunicazione a distanza, con le modalità di cui al successivo articolo 18 , ovvero tramite il Consulente Finanziario di riferimento, o anche tramite il servizio di CustomerCare, informazioni dettagliate sulle spe- se che il Titolare deve corrispondere; in caso di plu- ralità di voci di costo, verrà data evidenza separata delle singole voci.
3. La Banca fornisce o rende disponibili le informazioni relative alle singole operazioni di pagamento effet- tuate tramite le Carte di Legittimazione periodica- mente almeno una volta al mese, alla fine del mese solare successivo a quello di esecuzione delle opera- zioni stesse.
4. Le informazioni relative alle Operazioni di Pagamen- to vengono fornite dalla Banca al Cliente con i mezzi
di comunicazione indicati nell’articolo 18.
5. Il Cliente potrà richiedere, a proprie spese, informa- zioni supplementari o più frequenti o con strumenti diversi da quelli previsti nelle Norme che regolano i servizi utilizzabili mediante carte di legittimazione.
18 Invio della corrispondenza
Al Cliente
1. L’invio di lettere, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della Banca, avverrano mediante invio di posta elettronica (all’in- dirizzo e-mail indicato ai sensi dell’articolo 18 delle Norme Generali di cui alla Sezione I) o mediante possibilità di accesso alle medesime comunicazioni nell’area riservata sul sito finecobank.com, secondo le modalità di tempo in tempo rese note dalla Banca.
2. L’indirizzo comunque indicato all’atto della costitu- zione del conto corrente di riferimento, o successi- vamente fatto conoscere, sarà anche considerato come domicilio suppletivo ai fini delle presenti nor- me che regolano i servizi mediante carte di legitti- mazione.
3. In caso di emissione di una Carta Aggregata, così come definita nel successivo articolo 24 (Servizio Carte di Credito) le comunicazioni, le notifiche ver- ranno fatte dalla Banca al solo Titolare della Carta con pieno effetto anche nei confronti del Titolare della Carta Aggregata.
Alla Banca
4. Le comunicazioni, gli ordini e qualunque altra di- chiarazione del Cliente diretti alla Banca devono essere inviate alla Direzione Generale in Via Rivolu- zione d’Ottobre, 16 a Reggio Emilia.
19 Reclami, Ricorsi, Esposti – Sanzioni ammini- strative applicabili
1. Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Banca in merito all’interpretazione e applicazione delle presenti Norme, prima di adire la competente autorità giudiziaria ai sensi dell’articolo 28 comma 2 delle Norme Generali di cui alla Sezione I, il Cliente ha la possibilità di utilizzare le procedure di reclamo e soluzione stragiudiziale delle controversie descrit- te nel medesimo articolo 28 comma 3 delle Norme Generali sopra richiamate.
Sempre ai fini della risoluzione delle controversie che possano sorgere e in relazione all’obbligo pre- visto dal decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all’autorità giudiziaria, il Cliente e la Banca possono ricorrere all’Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finan- ziario - Associazione per la soluzione delle contro- versie bancarie, finanziarie e societarie - ADR. (www. conciliatorebancario.it dove è consultabile anche il relativo Regolamento) oppure ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.
2. Il Cliente ha altresì la facoltà di presentare esposti alla Filiale della Banca d’Italia nel cui territorio ha
sede la Banca per chiedere l’intervento dell’Istituto con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rap- porto contrattuale.
3. Per la grave inosservanza degli obblighi posti a ca- rico della Banca che presta servizi di pagamento, la Banca d’Italia, ai sensi dell’art. 32 del Dlgs.n.11/2010, irroga sanzioni amministrative pecuniarie da un mi- nimo di 10.000 euro ad un massimo di 200.000 euro nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e controllo nonché dei dipendenti della Banca. In caso di reiterazione delle violazioni può essere anche disposta la so- spensione dell’attività di prestazione dei servizi di pagamento.
20 Norme applicabili
1. Per tutto quanto non espressamente previsto nelle Norme che regolano i servizi utilizzabili mediante carte di legittimazione, si applicano le Norme Ge- nerali di cui alla Sezione I, nonché le norme e con- dizioni che regolano il servizio di conto corrente di corrispondenza.
2. Con riferimento alla disciplina applicabile in tema di Legge applicabile, Foro Competente si applicano le pertinenti disposizioni riportate all’articolo 28 delle Norme Generali di cui alla Sezione I.
CARATTERISTICHE DEI SINGOLI SERVIZI
21 Servizio BANCOMAT® /A.T.M.
1. Il servizio BANCOMAT®/A.T.M. consente al Titolare di prelevare denaro contante a valere sul conto corren- te di riferimento della Carta ed entro i limiti di impor- to e con le modalità convenute e in ogni caso entro il limite del saldo disponibile sul predetto conto, presso qualunque sportello automatico (c.d.‘A.T.M.’) contraddistinto dal marchio BANCOMAT®. La Banca non potrà dare corso all’operazione richiesta qualo- ra il saldo disponibile del conto di riferimento della Carta non ne consenta l’’integrale copertura.
2. In caso di utilizzo errato, ovvero per motivi di sicu- rezza, lo sportello automatico A.T.M. può trattenere la Carta ed il Titolare è tenuto, in tal caso, a contatta- re la Banca, secondo quanto indicato nelle istruzioni medesime.
3. In caso di difettoso funzionamento degli sportelli automatici il Titolare è tenuto a non effettuare ulte- riori operazioni.
4. Il servizio funziona in circolarità dalle ore 00,00 alle ore 2,00 e dalle ore 6,00 alle ore 24,00 di tutti i giorni, fatta eccezione per gli impianti situati all’interno di sportelli bancari o di altri locali in cui viga un orario di apertura al pubblico.
5. Agli addebiti relativi al servizio BANCOMAT® /A.T.M. di prelievo viene applicata valuta uguale al giorno in cui avviene l’operazione.
22 Servizio di versamento “contante e assegni” tramite sportelli automatici ATM idonei alla funzione
1. Il servizio di versamento consente al Titolare della Carta di debito di far pervenire direttamente alla
Banca, anche fuori dal normale orario di cassa, de- terminati valori (banconote esclusivamente in euro e assegni in euro muniti della clausola di non trasfe- ribilità tratti su conti correnti residenti in Italia) che saranno accreditati sul conto di riferimento della Carta, secondo le norme che seguono e quelle che regolano il rapporto di conto corrente di accredito. Il servizio è attivo presso qualunque sportello automa- tico ATM sito in Italia di UniCredit S.p.A. (di seguito “Banca Convenzionata”) idoneo alla funzione.
2. Per usufruire del servizio il Titolare deve inserire la Carta e digitare i dati che sono richiesti dall’appa- recchiatura, seguendo attentamente le istruzioni a video. L’apparecchiatura conterà i valori inseriti e ne verificherà la validità, proponendo una schermata ri- epilogativa di quanto contato e verificato. Al termine dell’operazione di versamento, verrà rilasciata una ri- cevuta al Titolare con il dettaglio dei valori dichiarati.
3. L’importo dei contanti versati viene accreditato sul conto indicativamente alle ore 22: dello stesso gior- no del versamento se lavorativo, del primo giorno lavorativo utile in caso contrario. L’importo degli assegni versati viene accreditato sul conto indica- tivamente alle ore 22 del giorno di apertura dello sportello automatico ATM, previa verifica della rego- larità formale del titolo e salvo buon fine. Le valute di versamento, i termini di disponibilità ed i termini di non stornabilità sono indicati nel documento di sintesi del conto corrente di riferimento della carta.
4. L’apertura del mezzo di custodia nel quale sono stati immessi i valori avviene giornalmente, esclusi i giorni non lavorativi bancari e fatti salvi i casi di forza maggiore, e la verifica degli stessi viene effettua- ta direttamente da un cassiere insieme ad un altro dipendente della Banca Convenzionata. Per i versa- menti effettuati in giornata non lavorativa bancaria o in orario successivo alla chiusura dello sportello, tale verifica viene effettuata il primo giorno lavorativo bancario successivo.
5. La Banca Convenzionata, in occasione della verifica dei valori, qualora avesse a riscontrare irregolarità di qualsiasi genere nel contante o negli assegni im- messi nell’apparecchiatura o differenze fra la consi- stenza dei valori accertata e le indicazioni risultanti dai dati digitati dal Titolare, procederà alla rettifica dell’importo. L’eventuale restituzione degli assegni irregolari all’intestatario del conto avverrà tramite posta raccomandata.
6. La Banca Convenzionata, sino a quando non ha riti- rato e verificato i valori versati, risponde verso l’in- testatario del conto solo dell’idoneità dell’apparec- chiatura, salvo il caso fortuito o di forza maggiore.
23 Servizio PagoBANCOMAT®/P.O.S.
1. Il servizio PagoBANCOMAT® /P.O.S. consente al Tito- lare di disporre, con ordine irrevocabile, pagamenti nei confronti degli esercizi e dei soggetti convenzio- nati al servizio PagoBANCOMAT® in Italia, a valere sul conto corrente di riferimento della Carta, entro i limiti di importo e con le modalità convenute, e in ogni caso entro il limite del saldo disponibile sul pre- detto conto, mediante qualunque terminale istallato
presso i medesimi (c.d.‘P.O.S.’) contrassegnato o comunque individuato dal marchio PagoBANCO- MAT®. La Banca non potrà dare corso all’operazione richiesta qualora il saldo disponibile del conto di riferimento della Carta non ne consenta l’integrale copertura.
2. Il servizio funziona negli orari di apertura al pubblico degli esercizi convenzionati restando esclusa ogni responsabilità della Banca per fatti imputabili a ter- zi, quali eventuali interruzioni del servizio causate da chiusure degli esercizi medesimi o da mancato o irregolare funzionamento dei terminali P.O.S.
3. In caso di difettoso funzionamento dei terminali il Ti- tolare è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni.
4. Agli addebiti relativi alle operazioni effettuate con la Carta viene applicata la valuta del giorno in cui avviene l’operazione.
24 Servizio Fastpay
1. Il servizio “Fastpay”(in seguito denominato servizio) consente al Titolare di Carta di effettuare presso le barriere autostradali dotate di apposite apparec- chiature e contraddistinte dal marchio “Fastpay”, il pagamento dei pedaggi autostradali relativi a per- corsi su tratti gestiti da Società o Enti convenzionati, nonché il pagamento di prestazioni connesse alla viabilità fornite da Enti o Società aderenti al servizio e che espongono il marchio “Fastpay”; con ciò auto- rizzando irrevocabilmente la Banca (a) ad addebitare il Titolare sul conto di riferimento della Carta e (b) ad accreditare dette Società od Enti, per l’importo dei pedaggi e delle prestazioni suddette, sulla base del- le registrazioni effettuate automaticamente sulle ap- parecchiature elettroniche installate presso i varchi autostradali e/o presso gli Enti o Società stessi e da essi comunicati e pretesi.
2. Il Titolare prende atto che per l’utilizzo del servizio non è prevista la digitazione del codice personale se- greto e che la Carta potrà essere utilizzata di volta in volta, per un solo autoveicolo, non essendo pertanto consentito convalidare il transito di un altro autovei- colo, anche se di seguito al primo. Il servizio funziona di norma 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
3. Resta esclusa ogni responsabilità della Banca per in- terruzioni, sospensioni, irregolare o mancato funzio- namento del servizio per cause ad essa non imputa- bili, tra le quali si indicano, a titolo esemplificativo, il mancato o irregolare funzionamento delle apparec- chiature elettroniche installate presso i varchi auto- stradali e/o presso altri Enti o Società convenzionati, sciopero anche del proprio personale o altre cause di forza maggiore
4. La contabilizzazione sul conto corrente di riferimen- to dell’importo dei pedaggi dovuti dal Titolare av- verrà con un unico addebito mensile, comprensivo dei pagamenti effettuati nel mese antecedente a quello dell’addebito, con valuta media ponderata calcolata sulla base delle date e degli importi dei sin- goli pedaggi.
25 Servizio Fineco Card Debit
1. Il servizio Fineco Card Debit permette al Titolare: a)
di prelevare contante presso ATM recanti il marchio VISA e b) di effettuare pagamenti presso gli esercen- ti, fisici e online, ed i soggetti convenzionati con il circuito VISA , tramite P.O.S abilitati alle tecnologie di cui è dotata la Carta.
2. Il servizio è attivo in Italia e all’estero.
3. Gli A.T.M ed i P.O.S. effettuano le operazioni previste nel comma 1 nella moneta avente corso legale nel Paese in cui sono installate.
4. Agli addebiti conseguenti ad operazioni effettuate con la Carta viene applicato il cambio determinato dal circuito internazionale.
5. Il Servizio funziona di norma negli orari vigenti nei singoli Paesi e con i vincoli orari del Centro Autoriz- zativo Italiano.
6. Il Titolare prende atto che per le operazioni P.O.S potrebbe essere richiesta la sottoscrizione dello scontrino rilasciato dal terminale del punto vendita, in luogo della digitazione del P.I.N.
7. Gli importi dei prelievi, effettuati dal Titolare presso gli sportelli A.T.M. di cui al comma 1 lett. a), sono ad- debitati sul conto corrente di riferimento della Carta intestato al Titolare contestualmente all’utilizzo; è necessario quindi che questi effettui operazioni in presenza di fondi disponibili sul conto corrente; in difetto l’operazione non può essere effettuata. In caso di utilizzo errato, ovvero per motivi di sicurezza, l’A.T.M. può trattenere la Carta ed il Titolare è tenuto a contattare la Banca. In caso di difettoso funziona- mento degli sportelli A.T.M. il Titolare è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni.
8. Gli importi degli acquisti effettuati presso gli esercizi e soggetti convenzionati di cui al comma 1 lett. b) sono addebitati sul conto corrente di riferimento della Carta intestato al Titolare contestualmente all’utilizzo: in difetto dei fondi disponibili sul conto l’operazione non potrà essere effettuata.
9. È esclusa ogni responsabilità della Banca per fatti imputabili a terzi, quali eventuali interruzioni del servizio causate da chiusure degli esercizi medesimi o da mancato o irregolare funzionamento dei ter- minali P.O.S. In caso di difettoso funzionamento dei terminali il Titolare è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni.
26 Servizio di Carta di Credito
1. Utilizzi della Carta – Limiti di spesa
“Carta di Credito” nei limiti del Fido concordato, con- sente al Titolare di:
- acquistare beni e/o servizi dagli operatori commer- ciali convenzionati con il circuito indicato sulla stes- sa Carta;
- ottenere giornalmente anticipi di denaro contan- te dagli istituti di credito convenzionati in Italia o all’estero attraverso l’uso degli sportelli automatici abilitati.
All’atto del rilascio della Carta la Banca fissa discre- zionalmente un limite massimo di spesa, le cui even- tuali variazioni saranno comunicate al Titolare.
2. Carte Aggregate
Il Titolare, qualora ciò sia previsto nel contratto di richiesta della Carta, può richiedere l’emissione di
Carte Aggregate. La Carta Aggregata è rilasciata su domanda del Titolare a nome della persona fisica dal medesimo designata. Il Titolare è tenuto a verificare il corretto uso di tali Carte da parte dei rispettivi in- testatari, restando in tal senso responsabile nei con- fronti della Banca. Per quanto non specificamente disposto, a tali Carte si applicano le norme e le con- dizioni stabilite per la Carta del Titolare.
- Limiti di spesa Carte Aggregate Nel caso in cui sia previsto, il rilascio di Carte Aggregate qualora il Ti- tolare abbia fatto richiesta di rilascio di una Carta Aggregata, la stessa sarà abilitata senza un proprio limite di spesa. Pertanto la funzione “Carta di Credito” potrà essere utilizzata soltanto nell’ambito del limite di spesa attribuito alla Carta del Titolare
3. Modalità di rimborso
In fase di sottoscrizione del contratto di adesione al conto Fineco, la Carta di Credito verrà rilasciata con le modalità di rimborso tempo per tempo indicate dalla Banca. Il Titolare, successivamente potrà scegliere di variare la modalità di rimborso delle spese effettuate tra quelle tempo per tempo consentite dalla Banca e riportate sul modulo di domanda presente sul sito finecobank.com. La variazione è soggetta all’appro- vazione della Banca, decorre dalla comunicazione di conferma del cambio modalità di rimborso da parte della Banca e si applica alle spese contabilizzate dopo la conferma del cambio di modalità e fino alla confer- ma di un successivo cambio di modalità di rimborso. Il pagamento degli importi dovuti, indipendente- mente dalla modalità di rimborso prescelta, deve avvenire nel termine, che deve intendersi essenziale, indicato nelle condizioni economiche che regolano il presente contratto.
4. Utilizzo del fido
Il fido può essere concesso al Titolare nel quadro del contratto di richiesta del servizio e può essere utiliz- zato in modo esclusivo mediante l’impiego della Car- ta rilasciata dalla Banca. L’utilizzo del fido comporta l’applicazione delle condizioni economiche indicate nel documento “Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori” allegato al contratto. La linea di fido concessa è ad uso rotativo: il Titolare potrà quindi riutilizzare il credito in linea capitale di cui sia stato effettuato il rimborso mediante i versa- menti mensili, secondo le modalità scelte dal Titolare all’atto della richiesta della Carta tra quelle tempo per tempo consentite dalla Banca e riportate sul modulo di domanda. Nell’ipotesi di rimborso rateale la Banca applica sul saldo debitore, determinato dalle opera- zioni poste in essere mediante la Carta, il tasso di in- teresse nella misura indicata nelle condizioni econo- miche che regolano il presente contratto e riportate nel relativo Documento di Sintesi nonchè nel docu- mento “Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori”.
5. Fido Aggiuntivo
Se la tipologia di Carta prescelta lo prevede, il Titolare può richiedere alla Banca di attivare sulla Carta un fido aggiuntivo (Fido Aggiuntivo). La Banca che riceve la richiesta effettua autonomamente la relativa istrut- toria, secondo i criteri dalla stessa adottati, restando
nella sua piena discrezionalità l’accoglimento della richiesta.
Il Fido Aggiuntivo, concesso entro i limiti stabiliti dalla Banca, è ad uso rotativo come descritto al pre- cedente punto 4 ed utilizzabile per il rimborso, in tutto o in parte, delle operazioni effettuate tramite la Carta e il conto corrente, nei casi previsti dalla Banca. L’utilizzo del Fido Aggiuntivo comporta l’applicazio- ne delle condizioni economiche indicate nel docu- mento “Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori”.
La Banca può sospendere per giusta causa, l’utilizzo del Fido Aggiuntivo in qualsiasi momento, anche sen- za preavviso, dandone comunicazione scritta al Titola- re secondo le modalità contenute nel precedente art.
17. A titolo esemplificativo, per giusta causa si intende il verificarsi di variazioni anomale dei tassi di interesse e di altre condizioni di mercato, gravi inadempimenti del Titolare (anche in assenza di dichiarazione di de- cadenza del beneficio del termine), il peggioramento del merito creditizio del Titolare o della sua insolven- za, l’accertamento di protesti cambiari, l’esistenza di sequestri civili e/o penali e/o di procedimenti di in- giunzione a carico del Titolare.
Il Titolare prende atto che il Fido Aggiuntivo è ri- solutivamente condizionato al contratto di Carta e che, pertanto, verrà revocato in caso di cessazione, a qualunque titolo e per qualunque causa, del suddetto contratto.
6. Beneficio del termine
Il Titolare, nonché gli eventuali suoi aventi causa, de- cadono dal beneficio del termine e la Banca può chie- dere il rimborso immediato di tutto quanto dovuto, anche nel caso di Fido Aggiuntivo, se per qualsiasi motivo il Titolare non ha effettuato il pagamento de- gli importi dovuti per l’utilizzo della funzione “Carta di Credito”, qualunque sia la modalità di rimborso prescelta, entro il termine previsto. In tali ipotesi così come specificato nel Documento di Sintesi e/o nel do- cumento “Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori”, non sono previsti interessi di mora, ma sul conseguente saldo debitore del conto corrente di riferimento saranno applicati le maggiori spese e gli interessi nella misura indicata nelle condizioni econo- miche che regolano tale rapporto di conto corrente, riportate nel relativo Documento di Sintesi alla voce Fidi e Sconfinamenti e/o nel Documento “Informazio- ni Europee di Base sul Credito ai Consumatori.
In tutte le ipotesi di recesso e risoluzione previste, la misura del tasso degli interessi, come pure l’importo massimo delle maggiori spese, ove previsti, è indicata nel Documento di Sintesi della Carta e/o nel docu- mento “Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori” ovvero nel caso di interessi applicati al saldo debitore del conto corrente di riferimento, nel Documenti di Sintesi di tale conto.
27 Divisa delle operazioni e cambio di addebito
1. Gli A.T.M. ed i P.O.S. effettuano le operazioni, previ- ste negli articoli che precedono nella moneta avente corso legale nel Paese in cui sono installati.
2. Agli addebiti conseguenti ad operazioni effettuate
con la Carta viene applicato il cambio determinato dal circuito internazionale maggiorato degli oneri di negoziazione.
28 Altri servizi
1. Mediante l’impiego della Carta abilitata e su apparec- chiature appositamente predisposte,la Banca potrà consentire altri servizi comportanti l’esecuzione, a titolo esemplificativo, di operazioni di addebito, pa- gamento utenze, trasferimento fondi, rilascio di carnet assegni.
2. Qualora sia stato concesso il Fido Aggiuntivo, al Tito- lare è data la facoltà di accreditare somme sul conto corrente di riferimento, con le modalità tempo per tempo stabilite dalla Banca, con addebito della Carta. Tali somme saranno rimborsate dal Titolare alle con- dizioni indicate nel documento “Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori”.
3. Salvo quanto diversamente disposto con norme spe- cifiche per singoli servizi o tipi di operazioni, la Banca darà notizia al Titolare delle operazioni effettuate nell’estratto conto relativo al conto di riferimento restando esonerata dall’invio di comunicazione o let- tera contabile specifica. La Banca, con riferimento al singolo servizio interessato, si riserva di disporre che l’utilizzo di taluni dei “servizi automatici” su indicati e dei relativi impianti:
a) possa avvenire anche senza digitazione del Codi- ce Personale Segreto (P.I.N.) e senza consegna e/o sottoscrizione dello scontrino di spesa, e/o senza il rilascio di fattura;
b) possa effettuarsi periodicamente mediante il cu- mulo di più utilizzi in un solo addebito complessivo anche con valuta media ponderata e senza la pro- duzione del dettaglio degli utilizzi stessi.
IIG) NORME CHE REGOLANO I DEPOSITI DI TITOLI O STRUMENTI FINANZIARI A CUSTODIA ED AMMI- NISTRAZIONE
1 Deposito strumenti finanziari
1. La Banca riceve in deposito per la custodia e l’am- ministrazione gli strumenti finanziari di cui all’art. 1, commi 2, 2 bis e 3, di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, relativi regolamenti di attuazione e loro successi- ve modifiche e integrazioni.
2. In caso di strumenti finanziari dematerializzati tro- vano comunque applicazione, anche in deroga alle presenti norme, le disposizioni di cui al d.lgs. n. 213/1998, relativi regolamenti di attuazione e loro successive modifiche e integrazioni.
2 Custodia e amministrazione
1. La Banca custodisce gli strumenti finanziari, mantiene la registrazione contabile degli strumenti finanziari dematerializzati, esige gli interessi e i dividendi, ve- rifica i sorteggi per l’attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, cura le riscossioni per conto del Cliente ed in generale provvede alla normale tutela dei diritti inerenti agli strumenti finanziari stessi. Nel caso di esercizio del diritto di opzione, conversione di titoli o versamento di decimi, la Banca chiede istruzio-
ni al Cliente e provvede all’esecuzione dell’operazione soltanto a seguito di ordine scritto e previo versamen- to dei fondi occorrenti. Il Cliente prende atto ed ac- cetta che nel caso di acquisizione dei diritti di opzione durante il periodo di trattazione dei medesimi, la Ban- ca non invia alcuna comunicazione.
2. Il Cliente provvede a trasmettere alla Banca gli ordi- ni di vendita di diritti, warrant, covered warrant, che non intende esercitare esonerando in tal senso la stessa Banca da ogni responsabilità in merito. Per i titoli non quotati nei mercati regolamentati italiani il Cliente è tenuto a dare alla Banca tempestivamente le opportune istruzioni, in mancanza delle quali essa non può essere tenuta a compiere alcuna relativa operazione. Per poter provvedere in tempo utile all’incasso degli interessi o dei dividendi, la Banca ha la facoltà di staccare le cedole dei titoli con congruo anticipo sulla scadenza.
3. La Banca ha facoltà di stipulare contratti di prestito relativamente agli strumenti finanziari ricevuti in cu- stodia ed amministrazione, ai termini previsti nella Sezione IIF.
3 Ritiro degli strumenti finanziari e restituzione del deposito
1. Per il parziale o il totale ritiro degli strumenti finan- ziari il Cliente deve fare pervenire avviso alla Banca almeno cinque giorni prima. In caso di mancato riti- ro nel giorno fissato l’avviso deve essere rinnovato. È peraltro in facoltà della Banca restituire gli strumenti finanziari anche senza preavviso. In caso di parziale o totale ritiro degli strumenti finanziari subdepositati, la Banca provvederà alla loro restituzione al Cliente en- tro il termine di sessanta giorni, tenuto conto anche della necessità di ricevere gli stessi dagli organismi subdepositari.In caso di strumenti finanziari demate- rializzati trovano comunque applicazione, anche in deroga alle presenti norme, le disposizioni di cui al d.lgs.n.213/1998, relativi regolamenti di attuazione e loro successive modifiche e integrazioni. Per tali strumenti, il Cliente prende atto che non è possibile ottenere la restituzione dei relativi certificati.
4 Luogo della custodia
1. La Banca ha facoltà di custodire gli strumenti fi- nanziari ove riterrà più opportuno in rapporto alle proprie esigenze e di trasferirli altrove anche senza darne immediato avviso al Cliente.
5 Autorizzazioni al subdeposito
1. La Banca è espressamente autorizzata dal Cliente a subdepositare gli strumenti finanziari anche a mezzo di altro intermediario ammesso al sistema di gestione accentrata, presso società di gestione accentrata pre- viste dall’art. 80 e ss. del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e relativa normativa di attuazione, nonché presso altri depositari abilitati ai sensi della normativa vigente.
Il Cliente prende atto in particolare che la Banca in via ordinaria subdeposita gli strumenti finanziari italiani da essa detenuti presso Monte Titoli S.p.A., e quelli esteri presso Société Genéralé Securities Servi- ces, con facoltà per questi ultimi di ulteriore subde-
posito. Le eventuali modifiche ai soggetti subdepo- sitari saranno di volta in volta rese note dalla Banca.
2. Agli effetti dell’avvenuto subdeposito, il Cliente può disporre in tutto o in parte dei diritti spettantigli a favore di altri depositanti ovvero chiedere la conse- gna di un corrispondente quantitativo di strumenti finanziari della stessa specie di quelli subdepositati, secondo le modalità previste dalla società di gestio- ne accentrata.
3. La Banca è altresì autorizzata dal Cliente a subdepo- sitare i titoli anche presso altri organismi di deposito centralizzato, italiani ed esteri, diversi dalle società di gestione accentrata, a cui sia comunque consentita la custodia ed amministrazione accentrata; detti or- ganismi, a loro volta, per particolari esigenze, posso- no affidarne la materiale custodia a terzi.
4. Qualora gli strumenti finanziari di cui al comma precedente presentino caratteristiche di fungibilità o quando altrimenti possibile, ferma restando la re- sponsabilità del Cliente in ordine alla regolarità degli stessi, la Banca è altresì autorizzata a procedere al loro raggruppamento e a consentirne il raggruppa- mento da parte delle “società di gestione accentra- ta” e il depositante accetta di ricevere in restituzione altrettanti strumenti finanziari della stessa specie e quantità.
5. Per i titoli emessi o circolanti all’estero la Banca è autorizzata a farsi sostituire, nelle operazioni relative allo svolgimento del servizio di cui alle presenti Nor- me, da società estere subdepositarie a tal fine abili- tate, depositando conseguentemente i titoli presso le stesse. Il servizio si svolge secondo le modalità previste da dette società estere subdepositarie.
6. Esclusivamente nei casi in cui la natura degli stru- menti finanziari ovvero dei servizi o attività di inve- stimento connessi agli stessi impone che essi siano depositati presso un determinato soggetto, la Banca può depositare o subdepositare i beni della clientela presso soggetti insediati in paesi i cui ordinamenti non prevedono una regolamentazione e forme di vigilanza per i soggetti che svolgono attività di cu- stodia e amministrazione di strumenti finanziari.
7. Per il ritiro parziale o totale dei titoli cartacei deposi- tati presso la Banca, il Cliente a norma del presente contratto.
8. Per il ritiro parziale o totale dei titoli cartacei depo- sitati presso la Banca, il Cliente deve fare pervenire avviso alla Banca almeno cinque giorni prima. In caso di mancato ritiro nel giorno fissato l’avviso deve essere rinnovato. È peraltro in facoltà della Banca restituire gli strumenti finanziari anche senza preav- viso. In caso di parziale o totale ritiro degli strumenti finanziari subdepositati, la Banca provvederà alla loro restituzione al Cliente entro il termine di ses- santa giorni, tenuto conto anche della necessità di ricevere gli stessi dagli organismi subdepositari.
In caso di strumenti finanziari dematerializzati tro- vano comunque applicazione, anche in deroga alle presenti norme, le disposizioni di cui al d.lgs. n. 213/1998, relativi regolamenti di attuazione e loro successive modifiche e integrazioni. Per tali stru- menti, il Cliente prende atto che non è possibile ot-
tenere la restituzione dei relativi certificati.
9. Gli strumenti finanziari sono rubricati presso i subde- positari in conti intestati alla Banca, separati dai conti relativi agli strumenti finanziari di proprietà della stes- sa, con espressa indicazione che trattasi di beni di terzi.
6 Facoltà del singolo cointestatario con firma di- sgiunta
1. In conformità con quanto indicato dalle norme appli- cabili a tutti i rapporti e servizi, nel caso di depositi intestati a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni disgiuntamente, ciascun coin- testatario può disporre, con pieno effetto liberatorio per la Banca, degli strumenti finanziari depositati.
2. Tale facoltà di disposizione si estende a tutti gli stru- menti finanziari depositati, senza eccezione alcuna, compresi quelli intestati anche ad alcuni soltanto dei cointestatari o a terzi ove la Banca ne avesse consen- tito il deposito.
3. Con riferimento ai predetti strumenti, ogni cointe- statario deve intendersi espressamente autorizzato, con pieno effetto liberatorio per la Banca, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1395 cod. civ., a com- piere qualsiasi operazione di ritiro, prelevamento, vendita e qualsiasi altro atto di disposizione nessuno escluso e senza alcun limite d’importo, anche a favo- re di sé medesimo e/o di chiunque terzo.
4. Per quanto sopra il cointestatario con facoltà di di- sporre disgiuntamente potrà compiere, con pieno effetto, ogni e qualsiasi formalità prevista dalla nor- mativa tempo per tempo vigente in relazione agli strumenti finanziari oggetto di disposizione.
7 Compensi e spese
1. Il Cliente è tenuto a pagare i diritti di custodia e/o amministrazione nonché le commissioni e le spese oc- casionate dal rapporto, così come indicati nelle Condi- zioni economiche, oltre alle eventuali imposte e tasse.
8 Tempi massimi di chiusura del rapporto contrat- tuale
1. Nel caso di recesso come in ogni altra ipotesi di ces- sazione del rapporto di deposito titoli o strumenti finanziari a custodia ed amministrazione il Cliente è tenuto a fornire alla Banca le necessarie istruzione per il ritiro, il trasferimento o la vendita dei titoli di sua pertinenza.
A tal proposito si riportano di seguito i tempi massi- mi, dal momento del ricevimento di dette istruzioni, previsti per la vendita, il trasferimento e la successiva estinzione del rapporto.
Detti termini per la vendita saranno pari a:
- 30 giorni lavorativi in presenza di titoli cartacei sub- depositati presso la società sub-depositaria.
- dei giorni necessari per l’emissione dei rispettivi certificati materiali, nel rispetto di quanto previsto dai singoli regolamenti da parte delle S.G.R.,in pre- senza di quote di fondi comuni di investimento non trasferibili.
- dei giorni necessari per la vendita delle quote di fondi comuni di investimento, nel rispetto di quan- to previsto dai singoli regolamenti da parte delle
S.G.R..
- dei giorni necessari per la vendita delle azioni di Sicav, nel rispetto di quanto previsto dai relativi re- golamenti.
A tali termini dovranno aggiungersi 5 giorni lavorati- vi per la successiva estinzione del rapporto
2. Per il trasferimento occorreranno:
da un minimo di 10 ad un massimo di 40 giorni lavo- rativi a seconda della tipologia di strumenti finanzia- ri presenti sul deposito ( titoli italiani, titoli esteri, de- rivati e oicr ), maggiorati di uleriori 5 giorni lavorativi necessari alla conseguente estinzione del rapporto.
IIH) NORME CHE REGOLANO LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDI- NI, ESECUZIONE ORDINI PER CONTO DI CLIENTI ANCHE MEDIANTE NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO DI STRUMENTI FINANZARI, MARGINA- ZIONE, COLLOCAMENTO E DISTRIBUZIONE DI SERVIZI DI INVESTIMENTO, STRUMENTI FINAN- ZIARI E PRODOTTI FINANZIARI EMESSI DA BAN- CHE ED IMPRESE DI ASSICURAZIONE, CONSULEN- ZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI
1 Caratteristiche dei servizi
1. La Banca svolge le attività riguardanti i servizi di rice- zione e trasmissione di ordini, esecuzione di ordini per conto dei clienti, anche mediante negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari, margina- zione, collocamento e distribuzione di strumenti finanziari, di servizi di investimento, prodotti finan- ziari emessi da banche ed imprese di assicurazione, nonché di consulenza in materia di investimenti (di seguito, complessivamente, i “Servizi”) ai sensi e nel rispetto delle norme di cui al d.lgs.n. 58/98 e successive modifiche ed integrazioni e dei relativi regolamenti di attuazione, tramite offerta fuori sede o tramite tecniche di comunicazione a distanza.
2. Ove i predetti Servizi vengano svolti fuori sede, la Banca si avvale di promotori finanziari; in tale am- bito di attività i promotori finanziari si impegnano ad adempiere alle prescrizioni normative e regola- mentari tempo per tempo vigenti, ed in particolare a quanto previsto dal Regolamento Intermediari adot- tato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007. Gli ordini impartiti tramite Consulente Finan- ziario, ai fini dell’esecuzione nel rispetto della priori- tà della loro ricezione, si intendono conferiti alla Ban- ca nel momento in cui pervengono a quest’ultima.
3. Nello svolgimento dei Servizi la Banca è autorizzata ad agire per conto del Cliente anche in nome proprio.
4. I servizi di ricezione e trasmissione di ordini, esecu- zione di ordini per conto dei clienti, anche mediante negoziazione per conto proprio di strumenti finanzia- ri, collocamento e distribuzione di strumenti finanzia- ri, servizi di investimento, prodotti finanziari emessi da banche ed imprese di assicurazione sono sempre prestati dalla Banca in connessione con il servizio di consulenza in materia di investimenti a condizione che il Cliente abbia manifestato la propria volontà in tal senso e che la Banca operi tramite offerta fuori sede avvalendosi di promotori finanziari. In tale ultimo caso
la Banca presta sempre il servizio di consulenza in ma- teria di investimenti e, pertanto, il Cliente prende atto ed accetta che il conferimento di ordini per il tramite del Consulente Finanziario costituisce manifestazione di volontà alla fruizione del predetto servizio di consu- lenza in materia di investimenti.
2 Operazioni non appropriate
1. Salvo quanto previsto al successivo art. 12.5 e 16, la Banca osserva le norme di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti in materia di valutazione di appropriatezza delle operazioni effettuate con o per conto del Cliente nella prestazione dei servizi di ricezione e trasmissione di ordini, esecuzione di ordini per conto dei clienti, anche mediante nego- ziazione per conto proprio di strumenti finanziari, collocamento e distribuzione di strumenti finanziari, di servizi di investimento, prodotti finanziari emessi da banche ed imprese di assicurazione. A tal fine, si attiene in particolare, a quanto previsto nel comma seguente del presente articolo e dell’art. 4, ferma l’applicazione della diversa disciplina eventualmen- te stabilita da norme sopravvenute.
2. Nel caso in cui la Banca riceva dal Cliente disposizioni relative ad un’operazione non appropriata, avuto ri- guardo alle informazioni dal medesimo fornite circa le sue conoscenze ed esperienze in materia di inve- stimenti in strumenti finanziari, la Banca provvede ad informarlo di tale circostanza. Resta inteso che qualora il Cliente non abbia fornito le informazioni della specie, la Banca non potrà effettuare la valuta- zione dell’appropriatezza.
3 Conflitti di interesse
1. La Banca osserva le norme di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti in materia di conflitti di interesse nella prestazione di servizi di investimen- to e accessori. A tal fine, si attiene, in particolare, a quanto previsto nei commi seguenti del presente articolo e dell’art. 12.4, ferma l’applicazione della diversa disciplina eventualmente stabilita da norme sopravvenute.
2. La Banca è tenuta ad adottare ogni misura ragione- vole per identificare i conflitti di interesse che po- trebbero insorgere tra di essa e i Clienti o tra due pro- pri Clienti al momento della prestazione dei servizi previsti dal presente contratto e a gestire i suddetti conflitti, anche adottando idonee misure organizza- tive, così da evitare che tali conflitti incidano negati- vamente sugli interessi dei Clienti.
3. Quando le misure adottate per gestire i conflitti di interesse non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei Clienti sia evitato, la Banca informa chiaramente il Cliente, prima di agire per suo conto, della natura e delle fonti di tali conflitti di interesse, affinché egli possa assumere una decisione informa- ta sui servizi prestati. In relazione a quanto precede, il Cliente conferma di aver ricevuto il documento re- lativo alla politica seguita dalla Banca in materia di conflitti di interesse.
4 Disposizioni comuni in tema di operazioni non appropriate e di conflitti di interesse
1. La Banca si riserva la facoltà, nell’ipotesi in cui un’o- perazione risulti non appropriata ai sensi dell’art. 2, oppure sia caratterizzata da una situazione di conflit- to di interesse di cui il Cliente deve essere informato ai sensi dell’art. 3, di chiedere al Cliente un’espressa conferma o autorizzazione per poter dar corso all’o- perazione stessa.
2. Ove l’ordine sia impartito dal Cliente tramite telefo- no, le informazioni di cui agli articoli 2 e 3 in tema di operazioni non appropriate e di conflitti di interes- se e la conferma e autorizzazione di cui al comma 1 risulteranno da registrazione su nastro magnetico o su altro supporto equivalente. Il Cliente prende atto di tale modalità e specificamente l’accetta ai sensi della normativa vigente.
3. Ove l’ordine sia impartito dal Cliente tramite compu- ter collegato alla rete Internet, le informazioni di cui agli articoli 2 e 3 in tema di operazioni non appro- priate e di conflitti di interesse e la conferma o au- torizzazione di cui al comma 1 saranno rese on line mediante una procedura telematica. Il Cliente pren- de atto di tale modalità e specificamente l’accetta ai sensi della normativa vigente.
5 Cointestazione
1. Fermo restando quanto previsto in altre parti del presente contratto in tema di cointestazione, se il contratto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni disgiuntamente, il Cliente prende atto ed accetta che tutte le informa- zioni ed avvertenze formulate dalla Banca (ad esem- pio, in occasione del conferimento di ordini, in tema di incentivi, non adeguatezza o non appropriatezza, conflitti di interesse) anche se rese nei confronti di un singolo cointestatario, hanno pieno effetto nei confronti di tutti gli altri cointestatari.
2. In ogni caso, il Cliente prende atto e accetta che, con riferimento agli ordini di acquisto o sottoscrizione conferiti dallo stesso anche inerenti raccomandazio- ni personalizzate, la Banca, con pieno effetto libera- torio nei confronti di tutti i cointestatari, effettui le valutazioni di appropriatezza di cui al precedente art. 2, sulla base delle informazioni riferite al cointe- statario che, di volta in volta, previa identificazione con le modalità previste dal contratto, risulti aver conferito l’ordine via internet o telefono; o riferiti al cointestatario con il minor grado di conoscenza ed esperienza (per la valutazione di appropriatezza) o con l’orizzonte temporale più breve o con la situazio- ne finanziaria e la propensione al rischio più cauta, se l’ordine è conferito tramite Consulente Finanziario.
6 Rischi delle operazioni e variabilità del valore de- gli investimenti effettuati
1. Il Cliente prende atto che ogni operazione da lui di- sposta ai sensi del presente contratto è compiuta per suo conto, a sue spese e a suo rischio e si dichiara pienamente informato e consapevole, anche in rela- zione a quanto esposto nel documento informativo ricevuto, dei rischi insiti negli investimenti in stru-
menti finanziari.
2. Il Cliente prende atto che non ha alcuna garanzia di mantenere invariato il valore degli investimenti ef- fettuati.
3. Con riferimento agli ordini relativi a strumenti finan- ziari non negoziati in mercati regolamentati o in si- stemi multilaterali di negoziazione, diversi dai titoli di Stato o garantiti dallo Stato, il Cliente prende atto che tali investimenti possono comportare:
- il rischio di non essere facilmente liquidabili;
- la carenza di informazioni appropriate che rendano possibile accertarne agevolmente il valore corren- te.
7 Compensi e spese
1. Come compenso per i Servizi di cui alla presente se- zione il Cliente corrisponderà alla Banca gli interessi e/o le commissioni pattuite di cui alle Condizioni economiche.
2. Al Cliente saranno, inoltre, addebitate le commissio- ni e le spese documentate, eventualmente pagate dalla Banca ad altro intermediario di cui la stessa si sia avvalsa.
3. Al Cliente saranno addebitati i seguenti costi: even- tuali imposte o tasse, spese postali, spese per l’assol- vimento dell’imposta di bollo e della tassa sui con- tratti di borsa, spese sostenute per la partecipazione ad assemblee di volta in volta autorizzata dal Cliente e le altre commissioni elencate nelle Condizioni eco- nomiche.
8 Regolamento in altra divisa. Cambio applicato e commissioni valutarie
1. Qualora lo strumento finanziario oggetto dell’or- dine comporti il regolamento in una divisa diversa da quella del conto di regolamento, salvo ove diver- samente previsto, il cambio a tal fine applicato sarà quello fissato dalla Banca nel momento di esecuzio- ne dell’ordine.
2. Le commissioni valutarie sono applicate dalla Banca al Cliente nel caso di esecuzione di ordini di compra- vendita di strumenti finanziari regolati in divise di- verse dall’Euro in assenza di pertinente conto valuta- rio e sono calcolate sul controvalore degli strumenti finanziari aumentato o diminuito delle commissioni di compravendita, a seconda che si tratti di operazio- ne di acquisto o vendita.
9 Versamento di provvista o margini di garanzia e regolamento delle operazioni sul conto titoli
1. Il Cliente prende atto che le operazioni da lui dispo- ste possono comportare l’obbligo di versamento alla Banca, contestualmente al rilascio dell’ordine di compravendita o sottoscrizione, di provvista o mar- gini di garanzia previsti per l’operazione disposta.
2. In tal caso la Banca informerà immediatamente il Cliente, che sarà tenuto a far fronte tempestivamen- te ai relativi versamenti.
3. I versamenti della provvista e dei margini devono avvenire con le modalità tempo per tempo indicate dalla Banca.
4. Qualora il Cliente non provveda al versamento ini-
ziale o a quelli successivi, la Banca non dà corso all’e- secuzione dell’operazione, ovvero procede, in tutto o in parte, alla chiusura dell’operazione già avviata, utilizzando a copertura degli eventuali perdite o dan- ni le somme e quant’altro depositato presso la Banca.
5. I mezzi costituiti per l’esecuzione delle operazioni aven- ti ad oggetto strumenti finanziari derivati sono: versa- menti in denaro e titoli emessi dallo Stato italiano.
6. Fermo restando quanto inderogabilmente previsto dalla normativa vigente, e segnatamente dall’art. 31 del d.lgs.n. 58 del 24 febbraio 1998, sia per i conferi- menti iniziali, sia per i conferimenti successivi è fatto divieto al Cliente di consegnare a promotori finan- ziari di cui l’intermediario o altro intermediario even- tualmente si avvalgano, denaro contante o mezzi di pagamento al portatore o intestati o girati a favore dei promotori finanziari stessi. In caso di violazione della presente disposizione, il Cliente si assume ogni responsabilità conseguente.
7. Salvo diverse istruzioni accettate dalla Banca, gli stru- menti finanziari oggetto degli ordini e delle opera- zioni di cui al presente contratto saranno, rispettiva- mente, immessi / registrati o prelevati nel o dal conto titoli del Cliente disciplinato dal contratto stesso.
10 Incentivi
1. La Banca, in conformità a quanto previsto dalla nor- mativa vigente, potrà percepire o versare compensi o commissioni oppure fornire o ricevere prestazioni non monetarie pagati o forniti a o da un terzo (incentivi) qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) l’esistenza, la natura e l’importo di compensi, com- missioni o prestazioni, o, qualora l’importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo, siano comunicati chiaramente al Cliente, in modo completo, accurato e comprensibile, prima della prestazione dei servizi disciplinati dal presente contratto;
b) il pagamento di compensi o commissioni o la for- nitura di prestazioni non monetarie sia volta ad accrescere la qualità del servizio fornito al Cliente e non ostacoli l’adempimento da parte della Ban- ca dell’obbligo di servire al meglio gli interessi del Cliente.
2. Eventuali incentivi che dovessero essere legittima- mente ricevuti o pagati dalla Banca ai sensi del com- ma 1, anche in connessione all’attività di assistenza prestata al Cliente successivamente al collocamento e alla distribuzione di strumenti finanziari e di prodotti finanziari emessi da banche ed imprese di assicurazio- ne verranno preventivamente comunicati dalla Banca al Cliente in via generale oppure all’atto del conferi- mento degli ordini e/o del compimento delle singole operazioni.
3. In particolare, nel servizio di collocamento e nell’atti- vità di distribuzione di strumenti finanziari e prodotti finanziari emessi da banche ed imprese di assicurazio- ne, di norma l’ammontare degli incentivi corrisposti alla Banca é determinato in misura percentuale – va- riabile in relazione a ciascuno strumento o prodotto finanziario - rispetto:
- ad alcune tipologie di commissioni che il Cliente è te-
nuto a corrispondere, fissate dalla società emittente od offerente oppure
- al prezzo stabilito dall’offerente.
4. La misura delle predette commissioni viene esplicitata al Cliente nei documenti contrattuali o informativi pre- disposti dalla società emittente od offerente, mentre il prezzo viene comunicato al Cliente dall’emittente con le modalità ed i tempi previsti nei documenti contrat- tuali ed informativi previsti dall’emittente stesso.
11 Documentazione delle operazioni eseguite
1. Nella prestazione dei servizi di ricezione e trasmis- sione di ordini, esecuzione di ordini anche mediante negoziazione per conto proprio, nonché di colloca- mento e distribuzione di strumenti finanziari, ser- vizi di investimento, prodotti finanziari emessi da banche ed imprese di assicurazione, la Banca rende disponibile al Cliente entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di esecuzione dell’ordine, ovvero a quello in cui la Banca stessa ha avuto conferma, da parte dell’intermediario cui è stato trasmesso, dell’e- secuzione dell’ordine, apposito avviso di conferma scritto contenente la denominazione della Banca quale mittente della comunicazione, il nome o altro elemento di designazione del Cliente, le informazio- ni concernenti gli elementi identificativi dell’opera- zione eseguita, previste dalla normativa vigente. Tale avviso riporta, fra l’altro, se pertinenti, le seguenti indicazioni: la tipologia (ad es., ordine con limite di prezzo o al prezzo di mercato) e la natura dell’ordine; il giorno, l’orario e la sede di esecuzione; identifica- tivo dello strumento, indicatore di acquisto/vendita o di diversa operazione, il quantitativo e il prezzo unitario dello strumento finanziario; il corrispettivo totale; la somma totale delle commissioni e spese applicate; l’indicazione se la controparte del Cliente è la Banca o altro Cliente della Banca o altro inter- mediario appartenente al medesimo Gruppo della Banca stessa (salvo il caso in cui l’ordine sia eseguito tramite un sistema che realizza una negoziazione anonima). Nel caso di operazione in cui lo strumen- to finanziario comporti il regolamento in una divisa diversa da quella del conto di regolamento, l’avviso di cui sopra viene inviato entro il primo giorno lavo- rativo successivo alla fissazione del cambio, secondo quanto previsto al precedente art. 8. L’avviso di con- ferma è reso disponibile nell’area riservata al Cliente sul sito internet della Banca ed è stampabile a cura del medesimo.
2. L’invio della documentazione di cui al presente art. 11 può avvenire anche in via telematica, con tec- niche di comunicazione a distanza, con le forme e modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, e comunque con modalità tecniche tali da consentire al Cliente di acquisirne disponibili- tà su supporto duraturo.
3. La disposizione di cui al precedente comma 1 non si applica nel caso di quote o azioni emesse da organi- smi di investimento collettivo del risparmio, qualora gli avvisi in argomento vengano inoltrati al Cliente direttamente dalle società di gestione del risparmio o dalle SICAV. Nel caso di ordini relativi a prodotti as-
sicurativi le informazioni sono fornite direttamente dalle Compagnie di assicurazione secondo la perio- dicità definita nelle norme contrattuali relative ai medesimi prodotti.
I rendiconti relativi alle gestioni di portafoglio sono forniti direttamente dagli intermediari che prestano il servizio secondo le periodicità previste dalla nor- mativa e dai regolamenti adottati dalle società stes- se.
4. A richiesta del Cliente, la Banca fornisce allo stesso informazioni circa lo stato del suo ordine e circa la composizione delle commissioni e delle spese di cui al comma 1 che precede in singole voci.
5. Nel caso di operatività che possa determinare pas- sività effettive o potenziali superiori al costo di ac- quisto degli strumenti finanziari, la Banca comunica eventuali perdite che superino il capitale investito di un importo pari a 1 espresso in Euro o in altra valu- ta nel caso di operazioni regolate in valuta diversa dall’Euro (cd.”soglia”). La comunicazione verrà effet- tuata entro la fine del giorno nel quale tale soglia è superata (o del giorno successivo, se il superamento avviene in un giorno non lavorativo, tenuto altresì conto degli orari di apertura/chiusura dei mercati). Resta ferma la facoltà per il Cliente di richiedere tra- mite apposita istruzione impartita via Internet o tra- mite call center, l’applicazione di una diversa soglia.
6. La Banca rende disponibile al Cliente, con periodi- cità trimestrale (al 31 marzo, al 30 giugno al 30 set- tembre ed al 31 dicembre di ogni anno) o, a scelta del Cliente, con periodicità mensile, semestrale o annuale, un rendiconto degli strumenti finanziari e della disponibilità liquide detenuti dalla Banca, con- tenente il dettaglio degli stessi alla fine del periodo oggetto del rendiconto; il rendiconto è reso disponi- bile in formato elettronico in apposita area riservata del sito internet della Banca dal quale il Cliente può effettuarne la stampa. È facoltà del Cliente chieder- ne l’invio su supporto cartaceo al proprio domicilio. Tutte le operazioni in titoli e strumenti derivati re- golamentati vengono, inoltre, rendicontate giornal- mente, per data valuta, attraverso uno strumento di consultazione disponibile in apposita area riservata del sito internet della Banca che consente di ottene- re la stampa delle informazioni fornite.
7. La Banca rende disponibile al Cliente, con periodicità mensile:
- il dettaglio dei costi sostenuti dal Cliente per ope- razioni di finanziamento tramite titoli (servizio di “Marginazione”),
- il dettaglio dei benefici maturati dal Cliente per la partecipazione ad operazioni attive di finanziamen- to tramite titoli (servizio di prestito titoli c.d. “Porta- foglio remunerato”).
Tali informazioni sono rese disponibili in formato elettronico in apposita area riservata del sito internet della Banca che consente di ottenere la stampa delle informazioni fornite.
8. Su richiesta scritta e a spese del Cliente, la Banca mette a sua disposizione sollecitamente i documenti e le registrazioni comunque in suo possesso che lo riguardano.
12 Servizio di ricezione e trasmissione ordini, ese- cuzione di ordini per conto dei clienti, anche me- diante negoziazione per conto proprio
12.1 Conferimento degli ordini
1. Gli ordini vengono conferiti per iscritto, tramite tele- fono o via telematica. La Banca ed il Cliente, in ogni caso, si danno atto che la forma scritta non costituisce forma convenzionale per la validità dell’ordine stesso ai sensi e per gli effetti dell’art. 1352 cod. civ.. All’at- to del ricevimento degli ordini conferiti per iscritto, la Banca rilascia al Cliente una attestazione cartacea contenente il nome del Cliente stesso, l’ora e la data di ricevimento, gli elementi essenziali dell’ordine e le eventuali istruzioni accessorie.
2. Qualora gli ordini vengano impartiti telefonicamen- te, la Banca li registra su nastro magnetico o su altro supporto equivalente. Il Cliente si dichiara informato del fatto che l’intermediario registra le relative con- versazioni telefoniche.
3. Gli ordini vengono trasmessi alla Banca in via telema- tica (internet, rete GSM, altri canali telematici che la Banca riterrà opportuno utilizzare) previa digitazione di un Codice Utente, una Password e un P.I.N. rila- sciati al Cliente dopo la sottoscrizione del contratto. La Banca, per ragioni di sicurezza informatica, potrà provvedere alla sostituzione dei suddetti codici solo previa tempestiva comunicazione al Cliente.
Ogni ordine inserito in via telematica viene identifica- to univocamente dalla Banca mediante l’attribuzione di un numero. L’attestazione dell’ordine ricevuto è rappresentata dall’inserimento dello stesso nel moni- tor Ordini. Il Cliente può tenere copia dell’attestazio- ne stampando la pagina corrispondente.
Tutti gli ordini inseriti vengono registrati dalla Ban- ca su supporto informatico ed opportunamente ar- chiviati. Per il conferimento degli ordini mediante il servizio telematico fanno piena prova le registrazioni della Banca.
4. Per la trasmissione degli ordini per via telematica è necessario che il Cliente si doti di apparecchiature e programmi secondo le specifiche tecniche stabilite dalla Banca e pubblicate sul sito internet.
5. Una volta impartiti, gli ordini del Cliente possono es- sere revocati solo se non ancora eseguiti.
6. La Banca non è responsabile della mancata esecuzio- ne degli ordini dovuta al comportamento del Cliente inadempiente agli obblighi a lui derivanti dal presen- te contratto.
7. Le previsioni di cui al presente articolo si applicano anche alle revoche degli ordini disposte dal Cliente.
12.2 Gestione degli ordini
1. La Banca applica misure che assicurino la trattazione rapida, corretta ed efficiente degli ordini del Cliente rispetto ad altri ordini di Clienti e agli interessi di ne- goziazione della Banca stessa. Nell’esecuzione degli ordini la Banca agisce per servire al meglio gli interessi del Cliente in conformità alla normativa tempo per tempo vigente concernente il servizio prestato, fatto salvo, in ogni caso, il rispetto delle istruzioni specifiche eventualmente impartite dal Cliente stesso e fermo
quanto indicati nei successivi articoli 12.3 e 12.4.
2. La Banca tratta gli ordini equivalenti in successione e con prontezza a meno che le caratteristiche dell’or- dine o le condizioni di mercato prevalenti lo rendano impossibile o gli interessi del Cliente richiedano di procedere diversamente.
3. La Banca informa il Cliente circa eventuali difficoltà rilevanti che potrebbero influire sulla corretta esecu- zione degli ordini non appena a conoscenza di tali difficoltà.
4. Nella prestazione del servizio di ricezione e trasmis- sione ordini, la Banca trasmette tempestivamente gli ordini del Cliente ad altri intermediari autorizzati alla prestazione del servizio di esecuzione ordini per conto del Cliente, negoziazione per conto proprio o al collocamento. Il Cliente autorizza espressamente la Banca a trasmettere gli ordini ad intermediari appar- tenenti allo stesso Gruppo della medesima.
5. È facoltà della Banca non trasmettere l’ordine im- partito dal Cliente, dandogliene immediata comuni- cazione. Il Cliente prende atto che la Banca si riserva la facoltà, anche per le finalità di tutela della propria clientela, di limitare e/o escludere in via generale, anche temporaneamente, la possibilità di acquisto di determinati titoli o particolari tipologie di strumenti finanziari. Tali limitazioni saranno rese note mediante modalità individuate di volta in volta dalla Banca.
6. La Banca è autorizzata in via generale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1717, comma secondo, del cod. civ. a sostituire a sé, per l’esecuzione degli ordini ricevuti, i soggetti subdepositari ovvero altri intermediari abili- tati o loro corrispondenti.
7. La Banca, ove nell’eseguire un ordine si ponga in qua- lità di controparte del Cliente -ferma la facoltà di non eseguire l’ordine dandone immediata comunicazione al Cliente- rende note al medesimo, all’atto della rice- zione dell’ordine, il prezzo al quale è disposta a com- prare o a vendere gli strumenti finanziari, nel rispetto degli obblighi vigenti in materia di esecuzione degli ordini alle condizioni più favorevoli, ed esegue la ne- goziazione contestualmente all’assenso del Cliente. Sul prezzo praticato non può essere applicata alcuna commissione.
8. La Banca può trattare gli ordini del Cliente in aggre- gazione con l’ordine di altro Cliente, minimizzando il rischio che ciò possa andare a discapito del medesi- mo, e ripartendo correttamente gli ordini aggregati e le operazioni sulla base della propria strategia di assegnazione. In ogni caso il Cliente prende atto che l’aggregazione dell’ordine potrebbe andare a suo di- scapito.
9. La Banca può anche aggregare operazioni per conto proprio con uno o più ordini del Cliente, sempre che l’assegnazione delle relative operazioni non possa danneggiare in alcun modo il Cliente. In caso di ese- cuzione parziale di ordini aggregati di Clienti con operazioni per conto proprio, la Banca assegna le operazioni eseguite al Cliente prima che alla Banca. Le operazioni eseguite possono essere proporzional- mente assegnate anche alla Banca, se conformemen- te alla strategia di assegnazione degli ordini, senza l’aggregazione non sarebbe stato possibile eseguire
l’ordine a condizioni altrettanto vantaggiose o non sa- rebbe stato possibile eseguirlo affatto. Rimane fermo il divieto di compensare ordini di segno opposto.
10. La Banca, in ogni caso, non è tenuta a trasmettere o eseguire gli ordini ricevuti in tutti i casi di impossibilità ad operare derivante da cause ad essa non imputabili o, in ogni caso, a ritardi dovuti a malfunzionamento dei mercati, mancata o irregolare trasmissione delle informazioni o da cause al di fuori del suo controllo, inclusi, senza limitazione, ritardi o cadute di linea del sistema o altri inconvenienti dovuti a interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamento o non funzio- namento degli impianti telefonici o elettronici, con- troversie sindacali, forza maggiore, scioperi. Fermo re- stando che in tali casi la Banca non sarà responsabile per le conseguenze dannose che possano derivare al Cliente, la stessa informerà immediatamente quest’ul- timo dell’impossibilità di trasmettere o eseguire gli ordini e, salvo che il Cliente non li abbia tempestiva- mente revocati, procederà alla loro trasmissione o esecuzione entro il giorno di ripresa dell’operatività.
11. La Banca, inoltre, non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti in tutti i casi di impossibilità ad operare deri- vante da filtri di Borsa. In tali casi la Banca informerà il Cliente dell’anomalia riscontrata nell’ordine e, suc- cessivamente, in caso di ricevimento di conferma da parte del Cliente, valuterà se procedere o meno con la relativa esecuzione.
12.3 Strategia di trasmissione e di esecuzione de- gli ordini
1. L’indicazione analitica delle strategie della Banca re- lative alla trasmissione ed esecuzione degli ordini è riportata nel documento “Strategie di trasmissione ed esecuzione degli ordini” consegnato/reso dispo- nibile dalla Banca al Cliente; con la sottoscrizione del presente contratto il Cliente fornisce il proprio con- senso al contenuto del suddetto documento, nonché esprime il proprio esplicito consenso, espresso in via generale, al fatto che gli ordini da lui conferiti possano essere eseguiti al di fuori di un mercato regolamenta- to o di un sistema multilaterale di negoziazione.
2. La Banca porta a conoscenza del Cliente le modifiche rilevanti delle strategie di cui al comma che precede.
3. Qualora gli ordini trasmessi dalla Banca siano eseguiti sui mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, saranno osservate le regole ivi previste. Il Cliente prende atto che le regole di tali mercati, ai fini dell’ordinato svolgimento delle negoziazioni, pre- vedono, da parte dell’intermediario incaricato della negoziazione, il controllo dei prezzi, dei quantitativi e della frequenza degli ordini ivi immessi, con possibili- tà anche di blocco degli ordini in caso di disposizioni che presentino anomalie per i profili indicati.
12.4 Istruzioni specifiche del cliente in materia di esecuzione degli ordini
1. Il Cliente dà atto ed è consapevole del fatto che eventuali istruzioni specifiche da lui impartite in merito all’esecuzione degli ordini (in particolare, relativamente ai mercati ai quali inoltrare gli stessi) possono pregiudicare le misure previste ed appli-
cate da parte della Banca e degli intermediari di cui quest’ultima si avvale per eseguire gli ordini, al fine di ottenere il miglior risultato possibile nell’esecuzio- ne dei medesimi.
12.5 Mera esecuzione o ricezione di ordini
1. Esclusivamente per gli strumenti finanziari non com- plessi – quali: azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un mercato equiva- lente di un paese terzo; strumenti del mercato mo- netario (ad esempio, buoni del tesoro, certificati di deposito, carte commerciali); obbligazioni o altri ti- toli di debito (escluse le obbligazioni o i titoli di debi- to che incorporano uno strumento derivato); OICVR armonizzati; altri strumenti finanziari non complessi, come definiti all’art. 44 del Regolamento Interme- diari, che la Banca si riserva di individuare tramite la messa a disposizione di un apposito elenco - il Clien- te può richiedere che la Banca svolga i servizi di rice- zione e trasmissione ordini ed esecuzione di ordini anche mediante negoziazione per conto proprio, in modalità di mera esecuzione (cd. Execution only”).
2. Il Cliente prende sin d’ora atto che nell’ambito della predetta operatività, la Banca, ai sensi del Regola- mento Intermediari, non é tenuta a:
- ottenere dal Cliente le informazioni su conoscenza ed esperienza nel settore di investimento rilevante per il tipo di strumento proposto;
- procedere alla valutazione di appropriatezza del predetto strumento rispetto al Cliente; la predet- ta operatività esclude, infatti, la protezione offerta dalla valutazione di appropriatezza effettuata dalla Banca, di cui all’art. 2 che precede.
3. La Banca svolgerà il servizio di raccolta e trasmissio- ne nonché di esecuzione ordini in modalità di “mera esecuzione o ricezione di ordini” soltanto con riferi- mento agli ordini conferiti tramite tecniche di comu- nicazione a distanza.
4. Nessun servizio di consulenza avente ad oggetto gli strumenti finanziari di cui al precedente comma 1, verrà ad alcun titolo prestato dalla Banca nei confron- ti del Cliente anche se su richiesta di quest’ultimo.
12.6 Operazioni aventi ad oggetto strumenti finan- ziari derivati
1. Con riguardo agli strumenti finanziari derivati di cui all’art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 58/98 e successive modifiche e integrazioni, il Cliente prende atto che:
- il valore di mercato di tali strumenti è soggetto a notevoli variazioni;
- l’investimento effettuato su tali strumenti compor- ta l’assunzione di un elevato rischio di perdite di dimensioni anche eccedenti l’esborso originario e comunque non preventivamente quantificabili.
2. Per poter compiere operazioni relative agli stru- menti finanziari di cui al comma 1, le parti dovranno stipulare un apposito contratto del quale il presen- te contratto costituisce presupposto necessario. La previsione di cui al presente comma non si applica, in ogni caso, alle operazioni aventi ad oggetto war- rant e covered warrant, che possono essere effettua-
te in forza del presente contratto.
3. Ai sensi delle disposizioni vigenti, nel caso di opera- tività che possa determinare passività effettive o po- tenziali superiori al costo di acquisto degli strumenti finanziari, il contratto di cui al comma precedente indica e disciplina, nei rapporti di esecuzione degli ordini e di ricezione e trasmissione di ordini, la soglia delle perdite oltre la quale è prevista una specifica comunicazione al Cliente.
12.7 Garanzie relative alle operazioni richieste
1. L’esecuzione degli ordini di negoziazione è subordi- nata, ai sensi della normativa vigente, alla costituzio- ne di un deposito vincolato nei casi, nei limiti e con le modalità ivi previste.
13 Servizi di marginazione long e short
13.1 Norme generali – Rinvio
1. I servizi di marginazione “long” e “short” (di seguito “Servizi di Marginazione”) prevedono, nell’ambito del servizio di ricezione e trasmissione di ordini ed esecu- zione ordini per conto dei clienti, la facoltà per i Clien- ti, che abbiano attivato detti servizi di investimento, di effettuare operazioni di acquisto/vendita in leva di strumenti finanziari, impegnando un importo pari ad una percentuale del controvalore di mercato de- gli strumenti finanziari oggetto di negoziazione (c.d. “marginazione”), sia attraverso operazioni “intraday”, sia attraverso operazioni “multiday”. Le modalità, i termini e i limiti dei Servizi di Marginazione, nonché gli strumenti finanziari e i mercati di riferimento per l’operatività sui servizi, sono indicati nell’area del Sito Internet dedicata all’operatività dei suddetti Servizi di Marginazione (di seguito “Area Riservata”), nonché nel modulo relativo alle norme operative dei Servizi di Marginazione (di seguito congiuntamente “Norme Operative”), disponibile sul Sito Internet della Banca. Fermo restando quanto previsto nell’art. 2 in materia di operazioni non appropriate, il Cliente prende atto e dichiara di essere pienamente consapevole che i Servizi di Marginazione richiedono un notevole gra- do di esperienza e conoscenza approfondita degli strumenti e dei mercati finanziari e, pertanto, che le operazioni effettuate nell’ambito dei Servizi di Margi- nazione sono operazioni speculative caratterizzate da un elevato grado di rischio.
2. Commissioni, spese, oneri fiscali ed ogni altro one-
re, prezzo o condizione praticata o i criteri oggettivi per la loro determinazione, compreso il tasso di inte- resse e quello di mora, sostenuti e/o applicati dalla Banca per la prestazione dei Servizi di Marginazio- ne sono indicati nel Documento di Sintesi e Foglio Informativo disponibili anche sul Sito della Banca e sono interamente a carico del Cliente.
3. La liquidità e i titoli afferenti il c/c o il dossier titoli del Cliente utilizzate per l’operatività in Servizi di Mar- ginazione sono - nel periodo di durata di ciascuna operazione - indisponibili ad un utilizzo da parte del Cliente per finalità diverse da quelle previste al pre- sente articolo 13. La liquidità resa indisponibile dalla Banca è infruttifera.
4. La durata delle singole operazioni eseguite nell’am- bito dei Servizi di Marginazione è quella indicata nel presente articolo 13, ferma restando la facoltà della Banca di prevedere un periodo di validità diverso con le modalità richieste dalla normativa di riferimento. In considerazione del carattere accessorio dei Servizi di Marginazione, la cessazione, per qualsiasi ragione o causa, dal rapporto avente ad oggetto i servizi di investimento comporta l’interruzione immediata dei Servizi di Marginazione. La Banca ha facoltà di so- spendere o interrompere i Servizi di Marginazione in qualsiasi momento per motivi tecnici, disservizi e/o malfunzionamenti, per ragioni connesse all’efficienza ed alla sicurezza dei servizi medesimi, o in condizioni di elevata volatilità dei mercati che, a giudizio della Banca, possano ostacolare il corretto svolgimento dei servizi, nonché di ridurre o sospendere l’operatività del Cliente per motivi cautelari, senza che la Banca possa essere ritenuta responsabile delle conseguen- ze di eventuali interruzioni o sospensioni. La Banca non sarà responsabile per la perdita, alterazione o diffusione non intenzionale di informazioni trasmes- se, ascrivibili a difetti di funzionamento e dovuti ad eventi al di fuori del controllo diretto della Banca.
5. Per quanto non espressamente indicato nel presen- te articolo 13 si rinvia alle disposizioni generali di cui alla precedente Sezione I. Nell’ipotesi di eventuale difformità o contrasto tra quanto previsto nelle Nor- me generali e quanto previsto nel presente articolo 13 prevarranno, in ogni caso, le disposizioni conte- nute in quest’ultimo articolo.
13.2 Marginazione long “Intraday “
1. Il Cliente abilitato all’effettuazione dei Servizi di Mar- ginazione autorizza, sin d’ora, la Banca, in caso di operazioni di marginazione long “Intraday”, a rende- re indisponibili: a) all’atto del conferimento dell’ordi- ne di acquisto in leva, un importo liquido sul proprio conto corrente pari ad una percentuale indicata nelle Norme Operative, riferita al controvalore dello stesso ordine (di seguito “Margine di acquisto”); b) all’esecuzione dell’ordine di acquisto in leva, gli stru- menti finanziari oggetto della suddetta operazione di acquisto.
2. I valori accantonati ai sensi del precedente comma 1 sono vincolati fino a completo pagamento di quanto dovuto alla Banca e saranno resi disponibili esclusi- vamente per l’operazione di chiusura della posizione (esecuzione dell’ordine di vendita) che dovrà avve- nire tassativamente entro e non oltre la conclusione della seduta del mercato finanziario di riferimento nel rispetto del termine indicato nelle Norme Ope- rative.
3. In caso di mancato rispetto da parte del Cliente del suddetto termine per compiere la chiusura, ovvero in caso di riduzione del controvalore degli strumenti finanziari oggetto dell’operazione di acquisto in mi- sura pari o superiore alla percentuale indicata nelle Norme Operative (raggiungimento del limite di stop loss collegato alla medesima operazione), la Banca è espressamente autorizzata, sin d’ora, a provvedere d’ufficio alla chiusura della posizione ai prezzi correnti
di mercato, utilizzando la liquidità di cui al Margine di acquisto e gli strumenti finanziari di cui al precedente comma 1, ferme restando le ulteriori garanzie previste in altre disposizioni delle Norme generali.
4. Il Cliente, lo stesso giorno di esecuzione dell’opera- zione Intraday, può, qualora desideri mantenere la posizione per più giorni, trasformare la posizione In- traday in Multiday (c.d. Carry-on) secondo le moda- lità previste dalla Banca di cui alle Norme operative e/o a quelle pubblicate nell’area del sito dedicata al Servizio di Marginazione. In tal caso si applicano le norme previste per l’operatività Multiday.Tale facol- tà non è consentita: a) se il cliente ha ordini immessi al mercato sulla stessa posizione in marginazione Intraday; b) se il Cliente ha già aperto nella stessa giornata una posizione Multiday sul medesimo stru- mento finanziario; c) se sul titolo non è disponibile l’operatività Multiday.
5. In ogni caso, qualora per ragioni tecniche o di mer- cato o comunque per motivi non dipendenti dalla Banca la posizione long non dovesse chiudersi nel termine di cui al comma 2 che precede, l’operazio- ne di acquisto “Intraday” si trasformerà in “Multiday” con la relativa applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo che segue.
13.3 Marginazione long “Multiday”
1. Ferma restando la validità di quanto stabilito ai com- mi 1, 2 e 3 del precedente articolo 13.2 anche per l’operatività “Multiday”, il Cliente prende atto ed ac- cetta che in caso di operazioni di marginazione long “Multiday” egli cede in prestito alla Banca i titoli og- getto dell’operazione, dietro la corresponsione, da parte della Banca, di un prezzo a pronti e l’impegno della stessa alla restituzione dei titoli, alla scadenza pattuita, contro il pagamento, da parte del Cliente, di un prezzo a termine secondo quanto previsto nelle Norme Operative. La stipula della singola operazione di prestito titoli avviene al momento dell’inserimento dell’ordine di acquisto in leva da parte del Cliente, me- diante la compilazione dell’apposito modulo d’ordine disponibile nell’Area Riservata e conferma, da parte del Cliente stesso, di quanto ivi previsto mediante tec- niche di comunicazione a distanza.
2. Per effetto dell’operazione di prestito, i titoli ceduti a prestito dal Cliente passano in proprietà della Ban- ca ai sensi dell’art. 1814 cod. civ. contestualmente all’esecuzione dell’ordine di acquisto effettuato dal- la Banca stessa e sino all’estinzione dell’operazione medesima. Il diritto di voto, i proventi nonché gli altri diritti accessori e gli obblighi inerenti agli strumenti finanziari utilizzati per la singola operazione di Mar- ginazione Long e vincolati a servizio dell’operatività in leva “Multiday”, spettano alla Banca.
3. Ciascuna operazione di prestito avrà durata non superiore a 90 giorni. Al termine di tale periodo, qualora il Cliente non abbia provveduto a chiudere la posizione long sottostante, il prestito potrà essere rinnovato con lo stesso limite di durata e alle con- dizioni economiche vigenti alla data di rinnovo. Il limite temporale al rinnovo del prestito e le relative modalità sono stabilite nelle Norme Operative.
4. Alla Banca spetta, per ciascuna operazione di presti- to conclusa, un compenso nella misura indicata nel Documento di Sintesi e Foglio Informativo disponi- bili anche sul Sito della Banca.
5. Alla scadenza del termine pattuito per l’operazione di prestito, la Banca restituirà al Cliente titoli della stessa specie e quantità di quelli acquisiti a seguito dell’operazione medesima e il Cliente renderà alla Banca la liquidità ricevuta.
13.4 Marginazione Short (Short selling) Intraday
1. Il Cliente abilitato all’effettuazione dei Servizi di Marginazione autorizza, sin d’ora, la Banca, in caso di operazioni di marginazione short “Intraday”, a ren- dere indisponibili, all’atto del conferimento dell’ordi- ne di vendita allo scoperto, sia un importo liquido sul proprio conto corrente pari ad una percentuale, indi- cata nelle Norme Operative, riferita al controvalore dello stesso ordine (di seguito “Margine di vendita”), sia il controvalore degli strumenti finanziari oggetto della suddetta operazione sino al regolamento della conseguente operazione di copertura della citata posizione (acquisto).
2. I valori accantonati ai sensi del precedente comma 1
sono vincolati fino a completo pagamento di quanto dovuto alla Banca e saranno resi disponibili esclu- sivamente per l’operazione di copertura della posi- zione (acquisto) che dovrà avvenire tassativamente entro e non oltre la chiusura della seduta del merca- to finanziario di riferimento nel rispetto del termine indicato nelle Norme Operative.
3. In caso di mancato rispetto, da parte del Cliente, del suddetto termine per effettuare la copertura, ovvero in caso di riduzione del controvalore degli strumenti finanziari oggetto dell’operazione di vendita in mi- sura pari o superiore alla percentuale indicata nelle Norme Operative (raggiungimento del limite di stop loss collegato alla medesima operazione), la Banca è espressamente autorizzata, sin d’ora, a provvede- re d’ufficio alla ricopertura della posizione ai prezzi correnti di mercato, utilizzando la liquidità di cui al precedente comma 1.
4. In ogni caso, qualora per ragioni tecniche o di mer- cato o, comunque, per motivi non dipendenti dalla Banca la posizione di vendita non dovesse chiudersi nel termine di cui al comma 2 che precede, l’opera- zione di vendita “Intraday” si trasformerà in “Multi- day” con la relativa applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo che segue.
13.5 Marginazione Short (Short selling)Multiday
1. Ferma restando la validità di quanto stabilito ai com- mi 1, 2 e 3 del precedente articolo 13.4 anche per l’operatività “Multiday”, il Cliente prende atto ed ac- cetta che in caso di operazioni di marginazione short “Multiday” la Banca concede un prestito titoli ai sensi del presente paragrafo finalizzato all’acquisizione da parte del Cliente di strumenti finanziari necessari alla regolazione dell’operazione di vendita allo scoperto contro pagamento di un interesse.
2. La conclusione della singola operazione di prestito titoli avverrà al momento dell’inserimento dell’or-
dine di vendita allo scoperto da parte del Cliente mediante la compilazione dell’apposito modulo d’ordine nell’Area Riservata e conferma da parte del Cliente stesso di quanto ivi previsto mediante tecni- che di comunicazione a distanza.
3. Il prestito titoli avrà durata non superiore a 90 giorni. Al termine di tale periodo, qualora il Cliente non avesse provveduto a chiudere la posizione Short sottostante, il Prestito potrà essere rinnovato con lo stesso limite di durata e alle condizioni economiche vigenti alla data di rinnovo. Il limite temporale al rinnovo del prestito e le relative modalità sono stabilite nelle Norme Operative.
4. Per effetto dell’operazione di prestito, i titoli a prestito passano in proprietà del Cliente ai sensi dell’art. 1814 cod. civ. dal momento della consegna effettuata al Cliente medesimo. Il diritto di voto, i proventi dei titoli dati in prestito nonché gli altri diritti accessori e gli ob- blighi inerenti ai titoli a prestito spettano al Cliente.
5. Alla Banca spetta per ciascuna operazione di prestito conclusa un compenso nella misura indicata nel Docu- mento di Sintesi e Foglio Informativo disponibili anche sul Sito della Banca.
6. i sensi dell’art. 1813 c.c., alla scadenza del termine pattuito per l’operazione di prestito, il Cliente resti- tuirà alla Banca titoli della stessa specie e quantità di quelli acquisiti a seguito dell’operazione medesima e la Banca renderà disponibile al Cliente la liquidità costituita in garanzia.
14 Servizio di collocamento
1. Il servizio di collocamento ha ad oggetto l’attività della Banca relativa all’offerta al Cliente di servizi di investimento e strumenti finanziari, prodotti finan- ziari emessi da banche ed imprese di assicurazione, di società del Gruppo e di società terze.
2. Nello svolgimento di tale servizio, la Banca si attie- ne alle istruzioni dell’emittente, dell’offerente e del responsabile del collocamento e, in base a quanto previsto dalla normativa applicabile e da tali istruzio- ni, fornisce al Cliente e/o tiene a sua disposizione la pertinente documentazione d’offerta.
3. Per l’adesione ad ogni collocamento, il Cliente deve sottoscrivere la specifica modulistica predisposta dall’emittente, dall’offerente o dal responsabile del collocamento.
4. Il Cliente prende atto che l’adesione al collocamento comporta l’applicazione delle Condizioni economi- che previste nel prospetto informativo riferito allo strumento finanziario collocato.
5. L’elenco delle principali tipologie di strumenti finanzia- ri collocati è contenuto nel Documento Informativo.
6. Nell’ambito del servizio di collocamento la Banca potrà prestare a favore del Cliente attività continua- tiva in fase successiva al collocamento medesimo. La Banca– in conformità e nel rispetto di quanto pre- visto negli accordi con le società emittenti ed offe- renti – riceve ed inoltra le richieste del Cliente anche relative ad operazioni successive alla sottoscrizione
- quali ad esempio nuovi conferimenti, rimborsi o switch - fornendo al riguardo assistenza al Cliente.
7. Ai sensi dell’art. 30 comma 6 del d.lgs. 58/98 il Cliente è informato del fatto che:
- in caso di operatività mediante Consulente Finan- ziario, l’efficacia dei contratti e/o delle proposte contrattuali relativi ad ogni collocamento concluso fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione, da parte dell’investitore, del relativo contratto o proposta contrattuale;
- entro detto termine l’investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al Consulente Finanziario o al soggetto abilitato;
- l’omessa indicazione della facoltà di recesso nei moduli o formulari relativi agli strumenti finanziari oggetto di collocamento comporta la nullità dei re- lativi contratti, nullità che può essere fatata valere solo dal Cliente.
8. Al servizio di collocamento si applicano, se e in quan- to compatibili con le pertinenti norme regolamenta- ri e con le istruzioni fornite dall’emittente e dal re- sponsabile del collocamento, le restanti disposizioni della Sezione I delle Condizioni generali di contratto.
9. Agli incentivi eventualmente ricevuti dalla Banca in relazione alla prestazione del servizio di collocamen- to si applica quanto previsto dall’art. 10 che precede.
15 Distribuzione di prodotti finanziari emessi da banche ed imprese di assicurazione
1. La Banca distribuisce prodotti finanziari emessi da banche ed imprese di assicurazione. Nello svolgimen- to di tale attività, la Banca rispetta le disposizioni ri- chiamate, rispettivamente, dall’art. 84 e dall’art. 85 del Regolamento Intermediari Consob, ed in particolare procede alle verifiche di appropriatezza ed osserva le disposizioni in tema di conflitti di interesse di cui ai precedenti articoli 2 e 3.
2. Nella distribuzione dei prodotti finanziari assicurativi la Banca si attiene inoltre alle istruzioni impartite dalle imprese di assicurazione per le quali opera.
3. Il Cliente prende atto che la sottoscrizione di prodotti finanziari emessi da banche ed imprese di assicura- zione distribuiti dalla Banca comporta l’applicazione delle condizioni economiche indicate nella documen- tazione predisposta dalla società emittente i prodotti finanziari stessi.
4. L’elenco delle principali tipologie di prodotti finanzia- ri distribuiti è contenuto nel Documento Informativo.
5. Nell’ambito dell’attività di distribuzione, la Banca – in conformità e nel rispetto di quanto previsto negli accordi con le società emittenti – riceve ed inoltra le richieste del Cliente anche relative ad operazio- ni successive alla sottoscrizione - quali ad esempio nuovi conferimenti, rimborsi o switch - fornendo al riguardo assistenza al Cliente.
6. All’attività di distribuzione si applicano, se e in quan- to compatibili con le pertinenti norme regolamenta- ri e con le istruzioni fornite dall’emittente e dal re- sponsabile del collocamento, le restanti disposizioni della Sezione I delle Condizioni generali di contratto.
7. Agli incentivi eventualmente ricevuti dalla Banca in relazione alla prestazione dell’attività di distri- buzione di prodotti finanziari emessi da banche ed imprese di assicurazione applica quanto previsto dal precedente art. 10.
16 Art. 16 Consulenza - Valutazione di adeguatezza
1. Il servizio di consulenza in materia di investimenti prestato dalla Banca consiste esclusivamente nel fornire al Cliente raccomandazioni personalizzate, dietro sua espressa richiesta o su iniziativa della Ban- ca stessa, con riferimento ad una o più operazioni – anche fra loro collegate – (di seguito l’ ”Operazione”) relative a strumenti finanziari e a prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione (di seguito sinteticamente “strumenti/prodotti”). Le raccomandazioni sono personalizzate quando sono presentate come adatte per il Cliente o basate sulla considerazione delle caratteristiche dello stesso. La Banca fornisce al Cliente soltanto raccomandazioni che risultano a lui adeguate, previa valutazione di adeguatezza effettuata dalla stessa.
2. La Banca effettua la valutazione di adeguatezza tenendo conto del Portafoglio del Cliente, come definito al successivo comma 5 e delle informazioni da questo fornite con l’intervista MiFID di cui all’ulti- mo comma del presente articolo. Nella prestazione del servizio di consulenza la Banca individua, tra le operazioni adeguate per il Cliente, quella che può soddisfare le esigenze di investimento dello stesso, valutate dalla Banca con riferimento alla situazione complessiva del suo Portafoglio.
3. Mediante la valutazione di adeguatezza la Banca verifica preliminarmente che l’Operazione da consi- gliare al Cliente sia in linea con le informazioni dallo stesso fornite alla Banca attraverso l’intervista MiFID, avendo particolare riguardo alla sua conoscenza ed esperienza nel settore di investimento rilevante per il tipo di strumento/prodotto, al suo orizzonte tempo- rale (ovvero il periodo di tempo per il quale il Cliente intende mantenere i propri investimenti) ed alla sua capacità di sopportare i diversi rischi (di mercato e di credito) potenzialmente generati dall’Operazione sul Portafoglio del Cliente stesso. Nell’ambito di tale valutazione la Banca verifica, altresì, l’adeguatezza in relazione alla frequenza delle Operazioni.
4. Nel caso in cui all’atto della consulenza relativa a Operazioni di sola vendita il Portafoglio risulti non adeguato, la Banca considera adeguate anche le Operazioni di vendita volte a ricondurre progressi- vamente il Portafoglio ad una condizione di adegua- tezza.
5. Per Portafoglio si intende:
- con riferimento ai controlli di frequenza e di rischio di credito, il patrimonio complessivo del Cliente presso la Banca ovvero le somme depositate su conti correnti, i prodotti bancari, gli strumenti e i prodotti finanziari, di investimento, assicurativi e previdenziali, aventi tutti la medesima intestazione (nel seguito anche “Rapporti”), con la sola esclusio- ne delle gestioni di portafogli e degli strumenti/ prodotti immessi in rapporti per i quali il Cliente ha sottoscritto un diverso e apposito contratto per la prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti offerto dalla Banca (cd. contratti Advi- ce);
- con riferimento, invece, al rischio di mercato, dal Portafoglio sono esclusi oltre alle gestioni di pa-
trimoni e ai contratti Advice di cui al precedente alinea, anche le polizze Unit Linked con fondi de- dicati, i Fondi Pensione, le polizze diverse dai pro- dotti assicurativi sulla durata della vita umana, di ramo I, le cui prestazioni si incrementano in base al rendimento conseguito da una gestione separata nonché prodotti finanziari assicurativi di ramo III, di ramo V e prodotti multiramo. Nell’ambito di tale Portafoglio sono, invece, presi in considerazione anche gli strumenti/prodotti oggetto di ordini già impartiti ma non ancora eseguiti, nonché gli stru- menti/prodotti oggetto di ordini non ancora im- partiti riferiti a consulenze in corso. In caso di coin- testazione, nel Portafoglio possono essere inclusi prodotti assicurativi sulla durata della vita umana, di ramo I, le cui prestazioni si incrementano in base al rendimento conseguito da una gestione separa- ta nonché prodotti finanziari assicurativi di ramo III e di ramo V o prodotti multiramo, sottoscritti da uno dei cointestatari, a condizione che, anche in presenza di altri Rapporti presso la Banca intestati a quest’ultimo in via esclusiva, i citati prodotti, re- golino sul rapporto di conto corrente intestato alla cointestazione stessa.
6. La Banca presta il servizio di consulenza in materia di investimenti solo quando opera mediante of- ferta fuori sede e funzionalmente ad altri servizi di investimento (ricezione e trasmissione di ordini, esecuzione di ordini per conto dei clienti anche me- diante negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari, collocamento e distribuzione di servizi di investimento, strumenti finanziari e prodotto finan- ziari emessi da banche ed imprese di assicurazione). La consulenza può avere ad oggetto il consiglio a comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare, riscat- tare, detenere un determinato strumento/prodotto e ad esercitare o non esercitare qualsiasi diritto allo stesso collegato, fermo restando che ogni decisione di investimento/ disinvestimento è di esclusiva com- petenza del Cliente che rimane comunque libero di dare o meno esecuzione alle citate raccomandazioni. In particolare la Banca fornisce consulenza su stru- menti/ prodotti, propri o di terzi, distribuiti/collocati dalla Banca in dipendenza di appositi accordi con le società Emittenti/Offerenti. La Banca può fornire, altresì, consulenza su strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati e nei sistemi multilaterali di negoziazione, fatta eccezione per i derivati regola- mentati non rappresentati da valori mobiliari.
7. La prestazione del servizio di consulenza è documen- tata attraverso la consegna al Cliente di un verbale che riporta l’esito della consulenza fornita all’atto della prestazione stessa con riferimento a ciascun strumento/prodotto proposto dalla Banca o richiesto dal Cliente, oltre alle eventuali avvertenze in materia di conflitti di interesse e di incentivi. In alternativa, il verbale potrà essere messo a disposizione del Cliente anche mediante tecniche di comunicazione a distan- za con modalità che ne permettano l’acquisizione su supporto duraturo. Tale previsione non si applica nel caso della consulenza relativa alle Operazioni di sola vendita di cui al precedente comma 4.
8. Le raccomandazioni fornite nell’ambito del servizio di consulenza hanno validità e fanno riferimento alla situazione esistente al momento in cui sono fornite. Il Cliente prende atto che la consulenza prestata dal- la Banca non comporta in alcun modo la promessa o la garanzia del conseguimento di risultati in termini di rendimenti finanziari e che non sussiste, quindi, in capo alla Banca nessuna responsabilità per eventuali perdite del Cliente stesso o guadagni inferiori alle sue aspettative.
9. La prestazione della consulenza di cui al presente ar- ticolo è a titolo gratuito, salvo l’eventuale ricezione, da parte della Banca, ai sensi del precedente art.10, di incentivi da soggetti terzi, in particolare derivan- ti dallo svolgimento dei servizi di collocamento e distribuzione di servizi di investimento, strumenti finanziari e prodotti finanziari assicurativi (Sez. II h - Art.10 “Incentivi”).
10. Quando il Cliente dispone, tramite Consulente Fi- nanziario, operazioni di investimento su strumenti/ prodotti, in assenza di consulenza da parte della Banca, quest’ultima effettua la valutazione di ade- guatezza con le modalità indicate nella prima par- te del comma 2. In caso di inadeguatezza la Banca avverte espressamente di tale circostanza il Cliente, il quale, qualora ritenga di dare comunque corso all’operazione - dando espressamente atto dell’av- vertenza ricevuta - potrà procedere di sua iniziativa. In tal caso, il Cliente prende atto e accetta che l’o- perazione sarà soggetta alla sola valutazione di ap- propriatezza come descritta nell’articolo “Operazioni non appropriate”.
11. La valutazione di adeguatezza di cui al presente ar- ticolo non viene prestata per le operazioni aventi ad oggetto gli strumenti/prodotti, riportati nella speci- fica tabella allegata al documento informativo Mifid e pubblicata sul Sito della Banca.
12. La Banca, con periodicità almeno annuale, verifica l’adeguatezza del Portafoglio del Cliente rispetto alle informazioni da lui fornite con l’Intervista MiFID e in- via al medesimo i risultati di tale verifica mediante apposita comunicazione.
13. Ai fine della prestazione del servizio di consulenza e della valutazione di appropriatezza/adeguatezza è necessario che il Cliente fornisca alla Banca informa- zioni in merito alla sua conoscenza ed esperienza in materia di investimenti, al periodo di tempo entro il quale il Cliente intende mantenere i propri investi- menti, alla sua propensione al rischio, nonché alla sua situazione Tali informazioni sono rilasciate prima della prestazione dei servizi di investimento indica- ti nel presente contratto mediante compilazione e sottoscrizione dell’apposito questionario (c.d. Inter- vista MiFID). Il Cliente è tenuto a rilasciare l’Intervista MiFID in quanto, in assenza delle informazioni di cui sopra, la Banca non può prestare il servizio di consu- lenza e non può effettuare la valutazione di appro- priatezza/ adeguatezza. A seguito del rilascio dell’In- tervista MiFID la Banca consegna/rende disponibile al Cliente copia dell’esito della stessa.
14. La Banca fa affidamento sulle informazioni fornite dal Cliente a meno che esse non siano manifesta-
mente superate inesatte o incomplete. Il Cliente si impegna, comunque, ad informare prontamente la Banca in merito ad ogni eventuale modifica delle informazioni originariamente fornite attraverso il rilascio di una nuova Intervista MiFID.
15. La Banca può aggiornare periodicamente le informa- zioni sulla conoscenza e sull’esperienza del Cliente tenendo conto delle proprie risultanze relative alle operazioni disposte dallo stesso, dandogliene co- municazione in occasione del rilascio di una nuova Intervista MiFID o con la comunicazione di cui al pre- cedente comma 12.
16. In ogni caso la Banca, con cadenza annuale, invia al Cliente le informazioni acquisite con l’Intervista Mi- FID – eventualmente aggiornate, con riferimento ai dati sulla conoscenza ed esperienza del Cliente
- e lo invita a effettuare l’aggiornamento dei dati in possesso della Banca o a confermare gli stessi. In as- senza del riscontro del Cliente, la Banca continuerà a utilizzare le informazioni in suo possesso ai fini della prestazione del servizio di consulenza e della valuta- zione di appropriatezza/adeguatezza.
17. L’aggiornamento o la conferma delle predette infor- mazioni possono essere effettuati presso il Consu- lente Finanziario oppure sul Sito mediante apposite procedure rese disponibili dalla Banca stessa.
18. Le informazioni fornite dal Cliente si intendono rila- sciate con riferimento a tutti i rapporti in essere pres- so la Banca.
19. In caso di cointestazione, il rilascio delle informazioni rese inizialmente, prima della prestazione dei servizi di investimento indicati, deve essere effettuato da tutti i cointestatari. In ogni caso, il Cliente prende atto ed accetta che, con riferimento agli ordini di ac- quisto o sottoscrizione conferiti dallo stesso anche inerenti raccomandazioni personalizzate, la Banca, con pieno effetto liberatorio nei confronti di tutti i cointestatari, effettui la valutazione di adeguatezza sulla base delle informazioni riferite al cointestatario con il minor grado di conoscenza ed esperienza, o con l’orizzonte temporale più breve o con la situazio- ne finanziaria e la propensione al rischio più cauta.
ALLEGATO 1 - Informativa in materia di trattamento e protezione dei dati personali.
Parte A: INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL
D. LGS. 196/2003 (“Codice in materia di prote- zione dei dati personali” o anche “Codice Pri- vacy”)
I) Finalità e Modalità del trattamento cui sono destinati i dati
FinecoBank S.p.A. (la “Banca”) informa che i dati per- sonali in suo possesso, raccolti direttamente presso l’interessato, ovvero presso terzi, potranno essere trattati, anche da società terze (situate anche all’e- stero) nominate responsabili, per:
1. l’adempimento agli obblighi previsti da leggi, da re- golamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di vigilanza e controllo (ad
esempio, obblighi previsti dalla normativa antirici- claggio).
Il conferimento dei dati personali necessari a tali finalità è obbligatorio e il relativo trattamento non richiede il consenso degli interessati.
2. Finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con la clientela (ad esempio acquisizione di informazioni preliminari alla conclu- sione di un contratto, esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivanti dal contratto concluso con la clientela, verifiche e valutazioni sulle risultan- ze e sull’andamento dei rapporti, nonché sui rischi ad essi connessi).
Il conferimento dei dati personali necessari a tali finalità non è obbligatorio, ma il rifiuto di fornirli può comportare - in relazione al rapporto tra il dato ed il servizio richiesto - l’impossibilità della Banca a prestare il servizio stesso. Il relativo trattamento non richiede il consenso dell’interessato.
3. Finalità funzionali all’attività della Banca, quali:
• la rilevazione del grado di soddisfazione della clien- tela sulla qualità dei servizi resi e sull’attività svolta dalla Banca e dal Gruppo UniCredit eseguita me- diante interviste personali o telefoniche, questio- nari, etc.;
• la promozione e la vendita di prodotti e servizi della Banca, del Gruppo UniCredit o di società terze, ef- fettuate attraverso lettere, telefono fisso e/o cellu- lare, materiale pubblicitario, sistemi automatizza- ti di comunicazione, posta elettronica, messaggi del tipo MMS (Multimedia Messaging Service) e SMS (Short Message Service), etc.;
• l’elaborazione di studi e ricerche di mercato, effet- tuate mediante interviste personali o telefoniche, questionari, etc., e
• lo svolgimento di attività di pubbliche relazioni.
Il conferimento dei dati necessari a tali finalità non è obbligatorio ed il loro trattamento richiede il con- senso dell’interessato. In mancanza del consenso la banca non potrà procedere con i trattamenti richiesti. Il trattamento avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente cor- relate alle finalità suddette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
II) Dati sensibili
La Banca non richiede e non tratta di sua iniziativa “dati sensibili” (vale a dire dati idonei a rivelare, ad esempio, lo stato di salute, le opinioni politiche, l’a- desione a partiti o sindacati) della propria clientela. Tuttavia è possibile che essa, per dare esecuzione a specifiche richieste di servizi ed operazioni inerenti il rapporto con il cliente (ad esempio: il pagamen- to di quote associative a partiti o sindacati, bonifici ad associazioni ecc.) debba trattare tali dati. Poiché la Banca non può intercettare e rifiutare queste ri- chieste, la proposta di contratto inoltrata non potrà essere accettata qualora il soggetto interessato non abbia espresso il proprio consenso scritto al suddet- to trattamento. I dati in questione verranno trattati esclusivamente per dare esecuzione alla richiesta del cliente.
III) Categorie di soggetti ai quali i dati possono es- sere comunicati o che possono venirne a cono- scenza in qualità di responsabili o incaricati
A. La Banca – senza che sia necessario il consenso dell’interessato – può comunicare i dati personali in suo possesso:
1. a quei soggetti cui tale comunicazione debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria. In particolare, essa deve comunicare alla Centrale Rischi della Banca d’Ita- lia alcuni dati personali di affidati, richiedenti fidi ovvero garanti per esposizioni creditizie il cui im- porto sia superiore al limite minimo di censimento previsto (attualmente, euro 30.000,00). Il gestore della centrale rischi tratterà i dati al solo fine di rilevazione del rischio creditizio e li comunicherà in forma aggregata agli intermediari che abbiano effettuato segnalazioni della specie, i quali, a loro volta, li tratteranno per la medesima finalità;
2. agli intermediari finanziari appartenenti al Gruppo UniCredit, in base a quanto disposto dalla norma- tiva antiriciclaggio (cfr. articolo 46, comma 4 del Decreto Legislativo n. 231/2007), che prevede la possibilità di procedere alla comunicazione dei dati personali relativi alle segnalazioni considerate sospette tra gli intermediari finanziari facenti par- te del medesimo Gruppo;
3. alle società appartenenti al Gruppo UniCredit, ov- vero controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359
C.C. (situate anche all’estero), quando tale comu- nicazione sia consentita in conseguenza di un provvedimento del Garante della Privacy o di una previsione di legge;
4. negli altri casi previsti dall’art. 24 del Codice Pri- vacy, tra i quali, in particolare, laddove i dati siano relativi allo svolgimento delle attività economiche.
B. La Banca, inoltre, può comunicare, con il consenso dell’interessato, dati relativi ai propri clienti a socie- tà, enti o consorzi esterni che svolgano per suo con- to trattamenti:
• per le finalità di cui al punto 2 della Sezione I, e
• per le finalità di cui al punto 3 della Sezione I. L’elenco dettagliato dei soggetti ai quali i dati posso- no essere comunicati può essere consultato sul sito internet finecobank.com. I dati non saranno oggetto di diffusione.
C. Possono venire a conoscenza dei dati in qualità di re- sponsabili del trattamento le persone fisiche e giuri- diche di cui all’elenco richiamato al successivo punto V, ed in qualità di incaricati, relativamente ai dati ne- cessari allo svolgimento delle mansioni assegnate, le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie: i lavoratori dipendenti della Banca o presso di essa distaccati; i lavoratori interinali; gli stagisti; i promo- tori finanziari; i consulenti ed i dipendenti delle so- cietà esterne nominate responsabili.
IV) Diritti dell’interessato
Il Codice Privacy attribuisce all’interessato specifici diritti, tra i quali quello di conoscere quali sono i dati che lo riguardano in possesso della Banca e come
vengono utilizzati, di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione del Codice Privacy, nonché l’ag- giornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’in- tegrazione dei dati e di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.
L’interessato, infine, può in qualsiasi momento op- porsi ai trattamenti finalizzati all’invio di materiale commerciale e pubblicitario, alla vendita diretta o a ricerche di mercato.
V) Titolare e Responsabili
Titolare del trattamento è FinecoBank S.p.A., Piazza Durante 11, Milano, sito internet finecobank.com; il soggetto, appositamente Delegato dal Titolare, al quale l’interessato può rivolgersi per l’esercizio dei diritti di cui sopra è il Vice Direttore Generale Direzio- ne GBS.. Le richieste possono essere presentate per iscritto a FinecoBank, Via Rivoluzione d’Ottobre 16, 42123 Reggio Emilia o mediante messaggio di posta elettronica inviato all’indirizzo privacy@finecobank. com.
L’elenco aggiornato dei soggetti nominati responsa- bili, può essere consultato sul sito internet finecobank. com.
VI) Informativa sulla protezione dei dati persona- li nell’ambito dell’attività di trasferimento dei fondi svolta dalla S.W.I.F.T.
Per dare corso ad operazioni finanziarie internazio- nali (ad es. un bonifico verso l’estero), e ad alcune specifiche operazioni in ambito nazionale (ad es. bonifici in divisa estera e/o con controparte non resi- dente), richieste dalla clientela, è necessario utilizza- re un servizio di messaggistica internazionale.
Il servizio è gestito dalla S.W.I.F.T. (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), avente sede legale in Belgio (www.swift.com – per l’informativa sulla protezione dati).
La Banca comunica a SWIFT (titolare del sistema SWIFT Net Fin) dati riferiti a chi effettua le transazioni (quali ad es. i nomi dell’ordinante, del beneficiario e delle rispettive banche, le coordinate bancarie, l’im- porto e, se espressa, la motivazione del pagamento) e necessari per eseguirle.
Allo stato, le Banche non potrebbero effettuare le suddette operazioni richieste dalla clientela, senza utilizzare questa rete interbancaria e senza comuni- care ad essa i dati sopra indicati.
Ad integrazione delle informazioni già fornite, la Banca desidera informare su due circostanze emer- se:
A. tutti i dati della clientela utilizzati per eseguire le pre- dette transazioni finanziarie, attualmente vengono
– per motivi di sicurezza operativa – duplicati, tra- smessi e conservati temporaneamente in copia da SWIFT in un server della società sito negli Stati Uniti d’America;
B. i dati memorizzati in tale server sono utilizzabili negli USA in conformità alla locale normativa. Competenti autorità statunitensi (in particolare il Dipartimento del Tesoro) vi hanno avuto accesso – e potranno
accedervi ulteriormente – sulla base di provvedi- menti ritenuti adottabili in base alla normativa USA in materia di contrasto del terrorismo. Il tema è am- piamente dibattuto in Europa presso varie istituzioni in relazione a quanto prevede la normativa europea in tema di protezione dei dati.
La Banca ricorda che l’Interessato conserva i diritti previsti dall’art. 7 del Codice Privacy.
VII) Informativa sul trattamento dei Dati di naviga- zione, Cookies e dei Dati riferiti all’utilizzo del Call Center
I sistemi informatici e le procedure software prepo- ste al funzionamento del sito web finecobank.com acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazio- ni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permet- tere di identificare gli utenti. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richie- sta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri pa- rametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente.
Inoltre, l’utilizzo, da parte della Banca, dei c.d. coo- kies1 evita il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti.
I dati sopra citati vengono trattati al fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito, per controllarne il corretto funzionamento e garan- tirne la sicurezza, nonchè per l’accertamento di re- sponsabilità in caso di ipotetici illeciti, in particolare di natura informatica, ai danni del sito, della Banca o dei clienti della stessa.
Inoltre, i sistemi e le procedure preposti al funzio- namento del Call Center della Banca, acquisiscono alcuni dati riferiti alle chiamate con i clienti. In que- sta categoria rientrano il numero remoto del chia- mante (laddove non occultato), i dati di navigazione nell’alberatura dell’IVR (cioè le azioni/digitazioni che il cliente compie per accedere ai vari servizi), durata della chiamata, nonché, previo avviso all’interessato, registrazione audio della chiamata.
Per particolari ordini e istruzioni della clientela, nonché in relazione a specifiche concrete esigen- ze (come, ad esempio, quelle attinenti i controlli di sicurezza), la Banca può registrare il contenuto di conversazioni telefoniche intercorse, anche per eventuali profili di prova e di tutela di diritti in caso di controversia. In tutti questi casi, l’interessato sarà informato in ordine a tali registrazioni all’inizio della conversazione telefonica.
I dati sopra citati vengono trattati al fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’utilizzo del Call Center, per controllarne il corretto funzionamento e garantirne la sicurezza, nonchè per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici illeciti,ai danni della Banca o dei clienti della stessa.
Parte B: informativa alla clientela ai sensi dell’art. 5 del “Codice di deontologia e di buo- na condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti”
In aggiunta a quanto precede, la Banca intende an- che fornirle adeguata informativa ex art. 5 del Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi in- formativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti (di seguito “Codice Deontologico”), in vigore dal 1° gennaio 2005.
Per concederle il finanziamento richiesto, la Banca utilizza alcuni dati che la riguardano. Si tratta di in- formazioni che lei stesso ci fornisce o che la Banca ottiene consultando alcune banche dati. Senza que- sti dati, che servono per valutare la sua affidabilità, potrebbe non esserle concesso il finanziamento.
Queste informazioni saranno conservate presso la Banca; alcune saranno comunicate a grandi banche dati istituite per valutare il rischio creditizio, gestite da privati e consultabili da molti soggetti. Ciò signifi- ca che altre banche o finanziarie a cui lei chiederà un altro prestito, un finanziamento, una carta di credito, ecc., anche per acquistare a rate un bene di consu- mo, potranno sapere se lei ha presentato alla Banca una recente richiesta di finanziamento, se ha in corso altri prestiti o finanziamenti e se paga regolarmen- te le rate. Qualora lei sia puntuale nei pagamenti, la conservazione di queste informazioni da parte delle banche dati richiede il suo consenso. In caso di pa- gamenti con ritardo o di omessi pagamenti, oppure nel caso in cui il finanziamento riguardi la sua attività imprenditoriale o professionale, tale consenso non è necessario.
Per ogni richiesta riguardante i suoi dati, potrà utiliz- zare, nel suo interesse, il fac-simile presente sul sito finecobank.com inoltrandolo alla Banca: FinecoBank
S.p.A. - Direzione Generale - Via Rivoluzione d’Otto- bre, 16 - 42123 - Reggio Emilia - fax 02.303482784 - e- mail privacy@finecobank.com e/o alle società sotto indicate, cui saranno comunicati i suoi dati: CRIF S.p.A., Experian Italia S.p.A. e CTC - Consorzio per la Tutela del Credito.
Di seguito sono riportati i loro recapiti ed altre spie- gazioni:
1) CRIF S.p.A. Ufficio Relazioni con il Pubblico: Via Zanardi 41, 40131 Bologna, Tel. 051.6458900, fax 051.6458940, www.consumatori.crif.com;
2) Experian Italia S.P.A., Servizio Tutela Consumatori: Piazza dell’Indipendenza 11B, 00185 Roma, telefono 199.183.538, fax 199.101.850, www.experian.it;
3) CTC - Consorzio per la Tutela del Credito, Corso Ita- lia, 17 - 20122 Milano, telefono 02.66710235-29, fax
02.67479250, www.ctconline.it.
I suoi dati sono conservatipresso la Banca per tutto ciò che è necessario per gestire il finanziamento e adempiere ad obblighi di legge. Al fine di meglio valutare il rischio creditizio, la Banca ne comunica alcuni (dati anagrafici, anche della persona eventual- mente coobbligata, tipologia del contratto, importo del credito, modalità di rimborso) ai sistemi di infor- mazioni creditizie, i quali sono regolati dal relativo Codice deontologico, pubblicato sul sito web www. garanteprivacy.it. I dati sono resi accessibili anche ai diversi operatori bancari e finanziari partecipanti, di cui sono indicate, di seguito, le categorie. I dati che la riguardano sono aggiornati periodicamente con informazioni acquisite nel corso del rapporto (andamento dei pagamenti, esposizione debitoria residuale, stato del rapporto).
Nell’ambito dei sistemi di informazioni creditizie, i suoi dati saranno trattati secondo modalità di orga- nizzazione, raffronto ed elaborazione strettamente indispensabili per perseguire le finalità sopra descrit- te, e in particolare per estrarre in maniera univoca dal sistema di informazioni creditizie le informazioni che la riguardano. Tali elaborazioni verranno effet- tuate attraverso strumenti informatici, telematici e manuali che garantiscono la sicurezza e la riservatez- za degli stessi, anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza. I suoi dati sono ogget- to di particolari elaborazioni statistiche al fine di at- tribuirle un giudizio sintetico o un punteggio sul suo grado di affidabilità e solvibilità (cd. credit scoring), tenendo conto delle seguenti principali tipologie di fattori: numero e caratteristiche dei rapporti di credito in essere, andamento e storia dei pagamenti dei rapporti in essere o estinti, eventuale presenza e caratteristiche delle nuove richieste di credito, storia dei rapporti di credito estinti. Alcune informazioni aggiuntive possono esserle fornite in caso di manca- to accoglimento di una richiesta di credito.
I sistemi di informazioni creditizie cui la banca aderi- sce sono gestiti da:
1) ESTREMI IDENTIFICATIVI: CRIF S.p.A. con sede legale in Bologna – Ufficio Relazioni con il Pubblico: Via Za- nardi 41, 40131 Bologna. Fax: 051 6458940, Tel: 051 6458900, sito internet: www.consumatori.crif.com
- TIPO DI SISTEMA: positivo e negativo
- PARTECIPANTI: Banche, Intermediari Finanziari, soggetti privati che nell’esercizio di un’attività commerciale o professionale concedono dilazioni di pagamento del corrispettivo per la fornitura di beni o servizi
- TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI: tempi indicati nel Codice deontologico (di seguito riportati)
- USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCO- RING: sì
- ALTRO: CRIF S.p.A. aderisce ad un circuito interna- zionale di sistemi di informazioni creditizie operanti in vari paesi europei ed extra-europei e, pertanto, i dati trattati potranno essere comunicati (sussi- stendo tutti i presupposti di legge) ad altre società, anche estere, che operano - nel rispetto della legi- slazione del loro paese - come autonomi gestori dei
suddetti sistemi di informazioni creditizie e quindi perseguono le medesime finalità di trattamento del sistema gestito da CRIF S.p.A. (elenco sistemi esteri convenzionati disponibili al sito www.crif.com);
2) ESTREMI IDENTIFICATIVI: Experian Italia S.p.A., con sede legale in Roma, Piazza dell’Indipendenza 11B, 00185 Roma. Recapiti utili: Servizio Tutela Consuma- tori (responsabile interno per i riscontri agli interes- sati), Piazza dell’Indipendenza 11B, 00185 Roma - fax 199.101.850, tel 199.183.538, sito internet: www. experian.it (Area Consumatori).
- TIPO DI SISTEMA: positivo e negativo
- PARTECIPANTI: banche, intermediari finanziari nonché altri soggetti privati che, nell’esercizio di un’attività commerciale o professionale, concedono una dilazione di pagamento del corrispettivo per la fornitura di beni o servizi (fatta eccezione, comun- que, di soggetti che esercitano attività di recupero crediti)
- TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI: tempi indicati nel Codice deontologico (di seguito riportati)
- USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCO- RING: si
- ALTRO: Experian Italia S.p.A. effettua, altresì, in ogni forma (anche, dunque, mediante l’uso di sistemi automatizzati di credit scoring) e nel rispetto delle disposizioni vigenti, il trattamento di dati prove- nienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque. I dati oggetto di tratta- mento da parte dell’Experian Italia S.p.A. possono venire a conoscenza di Experian Ltd, con sede in Nottingham (UK) che, nella qualità di responsabile, fornisce servizi di supporto tecnologico funzionali a tale trattamento. L’elenco completo dei Respon- sabili, nonché ogni ulteriore eventuale dettaglio di carattere informativo, con riferimento al trattamen- to operato dalla Experian Italia S.p.A., è disponibile sul sito www.experian.it.
3) ESTREMI IDENTIFICATIVI: CTC - Consorzio per la Tu- tela del Credito, con sede legale in Milano, Corso Italia, 17 - 20122 Milano. Tel. 02.667.102.35-29, fax 02-674.792.50, sito internet www.ctconline.it.
- TIPO DI SISTEMA: positivo e negativo
- PARTECIPANTI: banche, società finanziarie, società di leasing
- TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI: tempi indicati nel Codice deontologico (di seguito riportati)
- USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCO- RING: sì
- ALTRO: L’elenco completo dei Responsabili, non- ché ogni ulteriore eventuale dettaglio di carattere informativo, con riferimento al trattamento ope- rato dal CTC Consorzio per la Tutela del Credito, è disponibile sul sito www.ctconline.it.
Lei ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che la riguardano, rivolgendo la sua richiesta al Dele- gato dal Titolare (Vice Direttore Generale Direzione GBS della Banca), anche per il tramite di un incarica- to. La richiesta può essere presentata a FinecoBank con lettera raccomandata a FinecoBank S.p.A., Via Rivoluzione d’Ottobre 16, 42123 Reggio Emilia o
mediante messaggio di posta elettronica inviato all’indirizzo privacy@finecobank.com, oppure diret- tamente ai gestori dei sistemi di informazioni crediti- zie, ai recapiti sopra indicati.
Allo stesso modo lei può richiedere la correzione, l’aggiornamento o l’integrazione dei dati inesatti o incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o ancora oppor- si al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta (art. 7 del Codice; art. 8 del Codice de- ontologico).
I tempi di conservazione dei dati nei sistemi di infor- mazioni creditizie sono i seguenti:
- richieste di finanziamento: 6 mesi, qualora l’istrut- toria lo richieda, o 1 mese in caso di rifiuto della richiesta o rinuncia alla stessa;
- morosità di due rate o di due mesi poi sanate: 12 mesi dalla regolarizzazione;
- ritardi superiori sanati anche su transazione: 24 mesi dalla regolarizzazione;
- eventi negativi (ossia morosità, gravi inadempi- menti, sofferenze) non sanati: 36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto o dalla data in cui è risultato necessario l’ultimo aggiornamento (in caso di successivi accordi o altri eventi rilevanti in relazione al rimborso);
- rapporti che si sono svolti positivamente (senza ri- tardi o altri eventi negativi): 36 mesi in presenza di altri rapporti con eventi negativi non regolarizzati.
Nei restanti casi, il termine sarà di 36 mesi dalla data di cessazione del rapporto o di scadenza del contrat- to, ovvero dal primo aggiornamento effettuato nel mese successivo a tali date.
ALLEGATO 2 – Informativa in merito alle dispo- sizioni normative di cui agli articoli 83 – duode- cies (“Identificazione degli azionisti”) del D. Lgs. 58/98 e art. 26 - bis (“Identificazione dei titolari di strumenti finanziari”) del Regolamento, adottato con provvedimento di Banca d’Italia e Consob del 22.02.2008, recante la disciplina dei servizi di ge- stione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione.
Con la Direttiva 2007/36/CE l’Unione Europea, nell’ambito di un più ampio programma volto alla modernizzazione del diritto delle società ed al raffor- zamento del governo societario nell’Unione stessa, ha stabilito una serie di principi volti a rafforzare i diritti degli azionisti di società quotate ed a facilitare l’effettivo esercizio di tali diritti in tutta la Comunità. In attuazione di tale Direttiva in Italia è stato emana-
to un Decreto che ha introdotto, tra le altre, impor- tanti novità in materia d’identificazione degli azioni- sti e di trasmissione dei dati identificativi degli aventi diritto al voto a soggetti terzi.
In particolare, in base alla normativa rilevante, è ora stabilito che, ove previsto dallo statuto, le società ita- liane con azioni ammesse alla negoziazione nei mer- cati regolamentati o nei sistemi multilaterali di nego- ziazione italiani o di altri Paesi dell’Unione Europea con il consenso dell’Emittente possono chiedere, in qualsiasi momento agli intermediari, i dati identifica- tivi degli azionisti che non ne abbiano espressamen- te vietato la comunicazione, unitamente al numero di azioni registrate su conti ad essi intestati. Secondo successive modifiche normative, gli emittenti obbli- gazioni immesse nella gestione accentrata possono chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, tramite una società di ge- stione accentrata, i dati identificativi dei titolari delle obbligazioni, unitamente al numero di obbligazioni registrate nei conti ad essi intestati. I titolari di tali obbligazioni possono vietare espressamente la co- municazione dei propri dati identificativi.
Un’ulteriore previsione riguarda la possibilità - già in precedenza esistente ma notevolmente semplificata a seguito dell’intervento normativo europeo - per qualunque soggetto interessato, di sollecitare gli aventi diritto al voto di società quotate al fine di rice- vere delega ad esercitare detto diritto in assemblea. Sulla base delle nuove disposizioni FinecoBank, nella sua qualità di ultimo intermediario ai sensi della nor- mativa in parola, ha l’obbligo di comunicare, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta presentata da chiunque intenda promuovere una sollecitazione di deleghe rispetto ad un determinato emittente di azioni, i dati identificativi dei soggetti, cui spetta il diritto di voto, che non abbiano espres- samente vietato la comunicazione dei propri dati, nonché il numero di azioni della società emittente registrate sui rispettivi conti.
Informiamo pertanto che, in attuazione delle dispo- sizioni normative richiamate, al ricorrere delle situa- zioni sopra descritte ed in mancanza di espresso diniego dei clienti interessati, la Banca provvederà a fornire ai predetti soggetti i dati richiesti, come sopra dettagliato.
Le sopra descritte comunicazioni non comporteran- no alcun aggravio di costi a carico dei clienti né alcun onere o obbligo.
I clienti potranno modificare in ogni momento la propria manifestazione di volontà semplicemente tramite una comunicazione scritta inviata alla Banca.
NOTE
MF02120SMAB - Vers. 2/2017 – Gennaio 2017
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