Contratto dì servizio
Unione di Comuni Città Territorio Val Vibrata/ Poliservice s.cons.r.l.
Contratto dì servizio
(Settore igiene ex D. Lgs. 22/1997)
SOMMARIO
Indice generale, Premessa,
Titolo I, I SERVIZI DI PUBBLICO INTERESSE,
Art. I, Recepimento della premessa e durata del contratto, An. 2, Finalità del contratto,
Art. 3, Oggetto del contratto,
Art. 4, Obblighi generali dell’Unione e del soggetto gestore, Art.. 5, Ambiti territoriali,
Art. 6, Carattere del servizio,
Art. 7, Osservanza delle leggi e dei regolamenti, Art. 8, Estensione dei servizi pubblici locali,
Titolo II, MIGLIORAMENTO E CONTROLLO DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI,
Art.. 9, Iniziative a miglioramento del servizio pubblico locale, Art. 10, Controllo dei servizi pubblici locali,
Art. 11, Divieto di cessione dei servizi pubblici locali,
Art. 12, Assicurazione, danno verso terzi, responsabilità e disciplina, Art.. 13, Obblighi particolari dell’Unione,
Titolo III, CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO,
Art.. 14, Risoluzione del contratto,
Art. 15, Recesso dal contratto da parte dell’Unione,
Art.. 16, Segnalazione di difficoltà da parte del soggetto gestore, Art. 17, Controversie e vertenze,
Titolo IV ADEMPIMENTI CONTRATTUALI,
Art. 18, Personale e vestiario, Art. 19, Gestione provvisoria, Art.. 20, Registrazione,
Art.. 21, Condizioni alla scadenza del contratto, Art.. 22, Diritti a favore del soggetto gestore, Art.. 23, Trasferimenti per costi sociali,
Art. 24, Commissione costi sociali,
Art.. 25, Quantificazione dei trasferimenti per costi sociali, Art.. 26, Modalità di pagamento dei costi sociali,
Art.. 27, Canone per la eventuale cessione in uso al soggetto gestore di beni di proprietà dell’Unione,
Art.. 28, Corrispettivi per il servizio, Art. 29, Disposizioni finali,
CONTPATTO DI SERVIZIO
OGGI
alle ore 12.00 ( dodici ) dei giorno 15 ( quindici ) del mese di settembre dell’anno duemilacinque (2005)
TRA
l’Unione dei Comuni Città Territorio Vai Vibrata, con sede in 1-64015 Xxxxxx (Xxxxxx), Xxxxx X. Xx Xxxxxxx, x. 00, c.f. n. 01438600676, nel seguito sinteticamente definita anche 1’Unione», a firma del sig. Xxxxx xxxxxxx, nato a Colonnella, il 22/01/1959, nel suo attuale ruolo di legale rappresentante pro-tempore, il quale interviene nel presente atto fondamentale non in proprio ma per conto e nell’esclusivo interesse dell’Unione sopracitata,
E
la Poliservice s.cons.r.l., iscritta all’Ufficio del registro imprese al n. 01404160671, per il tramite della C.C.1.A.A. di Teramo, REA. n. 121942, con xxxx xxxxxx xx 0-00000 Xxxxxx (Xxxxxx), xxx X. Xxxxx, x. 0, c.f. n. 01404160671, nel seguito sinteticamente definito anche «il soggetto gestore», a firma del sig. Xxxxxxxx Xxxx, nel suo ruolo di legale rappresentante pro-tempore, nato a San Benedetto del Tronto, il 01/08/1969, il quale interviene nel presente atto fondamentale non in proprio ma nell’esclusivo interesse del soggetto gestore sopracitato;
PREMESSO
1. che, sull’argomento, sussistono le precedenti delibere di Consiglio complessivo dell’Unione
n. 4 del 18/04/05, avente ad oggetto: “Indirizzi sul modulo gestorio del servizio di igiene integrato e di partecipazione al capitale di società del settore”, e della Giunta Complessiva dell’Unione n. 23 del 27/04/05, avente ad oggetto “Affidamento servizio di igiene integrato: indirizzi”; deliberazione di Giunta Complessiva di giunta n° 24 del 01/06/2005 avente ad oggetto “Relazione e valutazione documentazione Poliservice. Presa d’atto”; deliberazione di Giunta Complessiva di giunta n° 25 del 01/06/2005, avente ad oggetto “Acquisto quote società Poliservice”; atteso che il presente contratto è stato approvato con delibera di Giunta Complessiva n°55 del 09)08/2005;
2. che, sull’argomento, si precisa che l’Unione partecipa al capitale del soggetto gestore;
3. che, sull’argomento, sussiste la precedente delibera di Consiglio di amministrazione del soggetto gestore, il quale ha approvato il presente contratto con delibera n. 47 del 14/09105;
4. che l’Unione, ai sensi di legge, ha organizzato e affidato i servizi pubblici locali di cui trattasi al soggetto gestore;
5. che i Comuni aderenti al capitale del soggetto gestore hanno già, ai sensi dì legge, fornito i propri indirizzi per la trasformazione in società per azioni di quest’ultimo pertanto la trasformata subentrerà a tutti gli effetti, nei diritti e negli obblighi del presente contratto, quale società mista a partecipazione pubblica (maggioritaria) — privata, ai sensi dell’art. 113, c. 5, lett. «b», D. Lgs. 267/2000;
6. che la parte I (Ordinamento istituzionale), titolo III (Organi), art. 42, c. 2, lett. «e», T.U.E.L. (ex D. Lgs. 267/2000), così come modificato dall’art. 35, L. 448/2001, ha autorizzato i consigli di cui agli enti previsti dall’art. 2, c. 1, del citato testo unico, ad organizzare l’esercizio dei pubblici servizi locali, così come anche meglio specificato dal successivo titolo IV (Servizi e interventi pubblici locali), art. 112 (Servizi pubblici locali), stesso T.U.E.L.;
7. che nel caso di specie trattasi del servizio pubblico locale di rilevanza economica di igiene ex D. Lgs. 22/1997, nella configurazione nel seguito meglio specificata;
8. che per il servizio di igiene la rilevanza economica è stata inoltre stabilita dalle sentenze
T.A.R. Campania, Napoli, sez. 1, 22/9/2003, n. 11543; T.A.R. Lazio, sez. II—bis, 22/3/2003, n. 2429; T.A.R. Lombardia, sez. III, 8/4/2003, n. 994; Consiglio di Stato, 6/5/2003, n. 2380;
9. che i moduli gestori del servizio di igiene, alla luce del rinvio operato dagli artt. 21 e 23, c. 4, D. Lgs. 22/1997 all’abrogata L. 142/1990, sono ora quelli individuati dall’art. 113,D.Lgs. 267/2000;
10. che per quanto qui interessa l’art. 113, c. 11, T.U.E.L., prevede che «11) i rapporti tra gli enti locali con la società di erogazione del servizio [..] sono regolati da contratto di servizio», atteso che (quale previsione avente carattere generale) l’art. 114, c. 8, stesso
T.U.E.L. qualifica tale contratto come «8) [...]; a) (atto) fondamentale [...]» a regolamentazione dei «rapporti fra gli enti locali e i soggetti erogatori dei servizi», così come meglio specificato (sotto il profilo giurisprudenziale) dalla Cassazione civile, sez. un., n. 4989 del 6/5/1995 e n. 4992 del 6/5/1995 e Cassazione civile, n. 754 del 29/10/1999, sottoforma di «convenzione o contratto di servizio»;
11. che, così come precisato dal T.A.R. Xxxxxx Xxxxxxx, sez. I, 13/7/1998, n. 271, il contratto di servizio ha come scopo quello di stabilire «la disciplina convenzionale del servizio (quale) manifestazione della potestà organizzativa dell‘ente locale (sottoforma) di atti amministrativi collegiali [...] e rispondono unicamente a canoni di natura pubblicistica »;
12. che lo «statuto» del soggetto gestore comprende l’esercizio dei servizi pubblici locali nel seguito trattati;
13. che il presente contratto di servizio rappresenta sostanzialmente e formalmente la specifica ricognizione e costituzione degli obblighi e dei diritti delle parti in quanto conseguenti la gestione dei servizi pubblici nel seguito trattati, nel rispetto (in particolare) degli artt. 1 e 3,
L. 241/1990 (così come novellato dalla L. 15/2005), per quanto attiene la fase istruttoria e l’impianto motivazionale (ma v. anche i paradigmi generali di cui all’art. 97 Costituzione, ai fini del perseguimento di economicità, efficacia ed efficienza);
14. che trattasi di «atto fondamentale» connesso all’affidamento dei servizi pubblici locali al proprio soggetto gestore, previsto ex lege;
15. che, per il soggetto gestore, trattandosi di atto fondamentale, rientra nelle competenze del proprio organo esecutivo, deliberare l’approvazione del presente contratto;
16. che l’Unione e il soggetto gestore hanno quindi preventivamente e rispettivamente provveduto ad approvare il contenuto del presente contratto di servizio da stipularsi a cura
dei rispettivi legali rappresentanti (v. per l’ente locale, Cassazione, sez. III civile, 18/1 1/2002 — 26/2/2003, n. 2878 e Cassazione, sez. III civile, 10/1/2003, n. 195);
17. che la disciplina in esame sarà soggetta ad aggiornamento sulla base delle eventuali indicazioni di cui alle leggi-quadro e/o di settore, delle competenti Autorità per la regolazione dei servizi pubblici e della L.R. Abruzzo 23/2004;
18. che si è tenuto conto del massimo impegno a favore della collettività, onde fornire risposte in tempi rapidi alle richieste di prestazioni da parte degli utenti, alla messa a disposizione di servizio e canali informativi previsti dalla L. 241/1990 e s.i. Per questi impegni si prevede di fare riferimento
a) alla «Carta dei servizi» ex art. 112, c. 3, T.U.E.L., da redigersi ed approvarsi, a cura del soggetto gestore, entro 12 (dodici) mesi dall’avvenuta stipulazione del presente contratto di servizio, anche nel rispetto delle leggi nazionali e regionali sui diritti dei consumatori e degli utenti;
b) all’adozione di standards qualitativi (rectius di efficienza) ex art. 1, L. 241/1990, così come anche previsti dal capo III (Qualità dei servizi pubblici e carta dei servizi), art.11 (Qualità dei servizi pubblici), D. Lgs. 286/1999, il quale prevede che
«[1] I servizi pubblici nazionali e locali sono erogati con modalità che promuovono il miglioramento della qualità e assicurano la tutela dei cittadini e degli utenti e la loro partecipazione, nelle forme, anche associative, riconosciute dalla legge, alle inerenti procedure di valutazione e definizione degli standard qualitativi. [2] Le modalità di definizione, adozione e pubblicizzazione degli standard di qualità, i casi e le modalità di adozione delle carte dei servizi, i criteri di misurazione della qualità dei servizi, le condizioni di tutela degli utenti, nonché i casi e le modalità di indennizzo automatico e forfetario all’utenza per mancato rispetto degli standard di qualità sono stabilite con direttive, aggiornabili annualmente, del Presidente del Consiglio dei Ministri. Per quanto riguarda i servizi erogati direttamente o indirettamente dalle regioni e dagli enti locali, si provvede con atti di indirizzo e coordinamento adottati d’intesa con la conferenza di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281. [3] Le iniziative di coordinamento, supporto operativo al/e amministrazioni interessate e in monitoraggio sull‘attuazione del presente articolo sono adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, supportato da apposita struttura della Presidenza del consiglio dei Ministri. E’ ammesso il ricorso a un soggetto privato, da scegliersi con gara europea di assistenza tecnica, sulla base di criteri oggettivi e trasparenti. [4] Sono in ogni caso fatte salve le funzioni e i compiti legislativamente assegnati, per alcuni servizi pubblici, ad autorità indipendenti. [5] E’ abrogato / ‘articolo 2 della legge 11 luglio 1995, n. 273. Restano applicabili, sino a diversa disposizione adottata ai sensi del comma 2, i decreti del Presidente del Consiglio del Ministri recanti gli schemi generali di riferimento già emanati ai sensi del suddetto articolo»;
c) all’introduzione di parametri di produttività (rectius di efficacia) da approntarsi entro
lo stesso periodo;
d) ai principi di cui al D. Lgs. 286/1999 (di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle Amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento al contenuto dell’art. 11 di tale decreto;
e) alle leggi nazionali e regionali a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti (tra le prime v. LL. 281/1998 e 340/2000 e D. Lgs. 224/2001 e s.i.);
19. che tali standards e parametri potranno eventualmente generare anche meccanismi premianti
/sanzionatori legati, in particolare, al monitoraggio del «livello di soddisfazione» dell’utenza;
20. che nel seguito viene esattamente definita la durata del presente contratto di servizio;
21. che la durata temporale sopracitata è inoltre funzionale alla definizione degli strumenti programmatici collegati ai servizi pubblici in esame e di investimento a lungo termine;
22. che la scelta di concentrare in un unico soggetto gestore i servizi pubblici locali affidati al medesimo, trova spiegazione e giustificazione su quanto si sta affermando a livello CE (Comunità Europea) in materia di servizi di pubblica utilità, privilegiandone l’integrazione e quindi «l’universalità» dei servizi omogenei messi a disposizione della generalità degli utilizzatori;
23. che i servizi pubblici in esame verranno via via adattati alle eventuali future normative di settore;
24. che il presente contratto di servizio potrà essere oggetto di integrazioni, variazioni o modifiche previo accordo tra l’Unione ed il soggetto gestore (anche definiti singolarmente come la «parte», o «le parti»), così come potrà essere integralmente sostituito. La parte che intende attivare quanto sopra proporrà ciò all’altra:
c) motivandone i contenuti;
b) evidenziandone i benefici per la collettività;
e) dimostrando gli aspetti di economicità, efficacia ed efficienza;
d) precisandone i tempi di attivazione suggeriti;
e) e quant’altro ritenuto opportuno per una esaustiva comprensione della proposta. Evidentemente su tali aspetti non potrà essere adito il collegio arbitrale di cui al successivo art. 17;
25. che il presente contratto individua pertanto, anche nel rispetto del c. 14, art. 35, L. 448/2001, gli standards di qualità e determina le modalità di vigilanza e controllo del soggetto gestore i servizi pubblici in esame, in un quadro di tutela prioritario degli utenti, dei consumatori e dell’ambiente;
26. che il soggetto gestore, in relazione all’evoluzione dei bisogni collettivi e alle esigenze connesse con l’interesse generale e con la necessità di perseguire comunque, la soddisfazione dell’ utente, così come da esso rilevato e/o come rilevato dall’Unione di riferimento, si impegna ad attivare le conseguenti azioni di adattabilità nell’ erogazione del servizio stesso;
27. che ai finì dell’applicazione della Tosap/Cosap (per quanto qui possa interessare) le parti si atterranno alle disposizioni del relativo «Regolamento comunale» di cui ai Comuni aderenti all’Unione, atteso che trattasi (si ripete) di servizi pubblici locali v. D. Lgs. 507/1993, capo II e quindi il D. Lgs. 46/l997 e la L. 448/1998 e s.i. e m);
28. che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 272/2004 ha ritenuto costituzionalmente legittimo (rispetto al titolo V, seconda parte, artt. 117 e 118 così come modificati in senso federalistico dalla legge costituzionale n. 3/2001 introdotta dalla XIII legislatura) l’art. 113,
D. Lgs. 267/2000 (abrogando solo il 2°, 3° cpv. del c. 7), mentre ne ha totalmente abrogato l’art. 113-bis;
SI CONVIENE E STIPULA
quanto segue.
Titolo I
I servizi di pubblico interesse
Art. 1
(Recepimento della premessa e durata del contratto)
1) Le premesse sono parti integranti ed inscindibili del presente contratto di servizio, in quanto costituiscono condizioni preliminari, essenziali ed irrinunciabili per l’assunzione dei diritti e delle disposizioni volute dalle parti con il presente contratto, e si devono intendere come se qui fossero state totalmente riscritte.
La durata del presente contratto scade alle ore 12.00 del giorno 14 (quattordici) del mese di settembre dell’anno 2030.
Art. 2
(Finalità del contratto)
1) Il presente contratto ha come finalità quella di disciplinare i rapporti tra l’Unione (nel suo ruolo di ente pubblico locale organizzatore del servizio pubblico) ed il soggetto gestore, circa i servizi pubblici locali dal primo a quest’ultimo affidati, fissandone gli obblighi ed i diritti reciproci al fine di garantire l’autonomia gestionale del soggetto gestore ed il contemporaneo perseguimento degli obiettivi riferiti ai servizi in esame, a favore della cittadinanza (attualmente e nel futuro) servita dall’Unione. Attualmente aderiscono all’Unione i seguenti Comuni (in ordine alfabetico) :
- Comune di Alba Adriatica
- Comune di Ancarano
- Comune di Civitella del Tronto
- Comune di Colonnella
- Comune di Controguerra
- Comune di Corropoli
- Comune di Martinsicuro
- Comune di Nereto
- Comune di Sant’Xxxxxx alla Vibrata
- Comune di Sant’Omero
- Comune di Torano Nuovo
- Comune di Tortoreto
2) Il contratto di servizio rappresenta le linee-guida alle quali il consiglio di amministrazione del soggetto gestore dovrà attenersi nel rispetto del vigente statuto.
Art. 3
(Oggetto del contratto)
1) Il presente contratto ha per oggetto la gestione dei seguenti servizi pubblici locali ed attività ad essi affini o complementari o a completamento, affidati al soggetto gestore, in linea con le proprie previsioni statutarie, in via esclusiva e opere connesse.
2) Con il presente contratto di servizio in linea con la fase istruttoria e l’impianto motivazionale citato nella «Parte narrativa», ed a decorrere dal giorno successivo a quello della
stipula - è perfezionato l’affidamento fisico al soggetto gestore dei seguenti servizi pubblici locali di rilevanza economica:
a) igiene ex D. Lgs. 22/1997 e L.R. Abruzzo 23/2004, nelle seguenti fasi:
1. raccolta: l’operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
2. raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee per il loro trasporto;
3. trasporto;
4. smaltimento: le operazioni previste nell’allegato B del D. Lgs. 22/97 e s.m.i.
5. recupero: le operazioni previste nell’allegato C del D. Lgs. 22/97 e s.mi.;
b) atteso che gli aspetti di personalizzazione di ogni fase del servizio in esame per i singoli Comuni costituenti l’Unione, per relazionem in sono quelli indicati nell’Allegato A, ovvero contratti di appalto (i cui corrispettivi e connesse dinamiche di adeguamento sono da intendersi qui per integralmente riportate) in essere tra:
- il Comune di Alba Adriatica, e la TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI s.r.l. con scadenza il 30/11/2007 repertorio 150 1/2004 per la raccolta ed il trasporto;
- il Comune di Ancarano, per la raccolta ed il trasporto come da Ordinanza del Presidente dell’Unione N. 7 del 31/08/2005 con scadenza 30/09/2005;
- il Comune di Civitella Del Tronto, e l’ATI CO.GE.PI sa.s. e XXXXXXX
ECOLOGIA s.r.l. con contratto repertorio n. 256/2001 con scadenza il 07/10/2006, per la raccolta ed il trasporto;
- il Comune di Colonnella, e la soc. cons. a r.l. Poliservice con contratto repertorio n.1831/2004 con scadenza il 31/08/2009, per la raccolta ed il trasporto;
- il Comune di Controguerra, il CONSORZIO FORMULA AMBIENTE società cooperativa sociale (ex NETURBA’ S.RL.) con contratto repertorio n. 734/1999 con scadenza il 31/03/2003 prorogato dal Comune di Controguerra come da ultima delibera di Giunta Comunale N. 182 del 28/07/2005 con scadenza il 3 0/09/2005, per la raccolta ed il trasporto;
- il Comune di Corropoli, e la ECOTECH s.r.l, con contratto repertorio n. 347/2001 con scadenza il 15/04/2006, per la raccolta ed il trasporto;
- il Comune di Martinsicuro, e la MANUTENCOOP SERVIZI
- AMBIENTALI S.p.A. (ex MANUTENCOOP Soc. Coop. a r. 1.) con contratto repertorio n. 2407/2001 con scadenza il 01/11/2005 (come da verbale di consegna in via d’urgenza acclarato al protocollo dell’Unione al n° 2904 del 04/08/2005) e Delibera di Giunta Comunale n. 189 del 24/05/2003 avente ad oggetto” Servizio di raccolta dei rifiuti in maniera differenziata con il metodo porta a porta” per la raccolta ed il trasporto;
- il Comune di Nereto, per la raccolta ed il trasporto come da Ordinanza del Presidente dell’Unione N. 9 del 3 1/08/2005 con scadenza il 30/09/2005;
- il Comune di Sant’Xxxxxx alla Vibrata, e la soc. cons. a r.l. Poliservice con contratto repertorio n. 1332/2004 con scadenza il 3 1/05/2009, per la raccolta ed il trasporto e per lo spazzamento meccanico come da richiesta a firma del Sindaco del Comune di Sant’Xxxxxx acclarata al protocollo dell’Unione al N. 2386 del 13/07/2005;
- il Comune di Sant’Omero, e la soc. cons. a r.l. Poliservice con contratto del 11/09/2002 con scadenza il 11/09/2006, per la raccolta ed il trasporto;
- il Comune di Torano Nuovo, per la raccolta ed il trasporto come da Ordinanza del Presidente dell’Unione N. 8 del 31/08/2005 con scadenza il 30/09/2005;
- - il Comune di Tortoreto, e la TEAM. TERAMO AMBIENTE S.p.A. con contratto repertorio n. 1033/2001 con scadenza il 31/12/2006, e Delibera di Giunta Comunale n. 115 del 14/05/2002 avente ad oggetto “ Presa d’atto della proposta sperimentale di ottimizzazione dei servizi di raccolta e trasporto RSU e assimilati, raccolta differenziata,
spezzamento e servizi vari, per l’eliminazione inconvenienti in fase di attivazione” per la raccolta ed il trasporto;
c) per i conferimenti agli impianti di smaltimenti e recupero, si intendono valevoli le convenzioni che per relationem sono quelle indicate nell’Allegato B, (i cui corrispettivi e connesse dinamiche di adeguamento sono da intendersi qui per integralmente riportate) in essere tra:
- il C.I.R.S.U. S.p.A, e l’Unione di Comuni Città Territorio Vai Vibrata, acclarato al protocollo dell’Unione al n. 2907 del 04/04/2005 e Regolamento per il conferimento della frazione organica presso gli impianti CIRSU spa approvato con deliberazione di Giunta Complessiva n°38 del 14106/05 e applicazione del tributo speciale come da nota C1RSU acclarata al protocollo dell’Unione al n. 2906de1 04/08/2005;
- Ambiente 2000 e l’Unione di Comuni Città Territorio Vai Vibrata, acclarato al protocollo dell’Unione al n. 2891de1 03/08/2005;
- il Comune dì Sant’Omero e il C.O.R.S.U. (Consorzio Comprensoriale per lo smaltimento R.U. Area Pimba-Fino) come da comunicazione acclarata al protocollo dell’Unione al n. 2712 del 30/07/2005;
d) atteso che spetterà al soggetto gestore presentare all’Unione il piano di sportellizzazione a favore dell’Utenza servita;
3) Il soggetto gestore potrà provvedere, ai sensi di legge e di statuto, all’esercizio di altri servizi pubblici locali ad esso affidati eventualmente dall’Unione previa variazione del presente contratto di servizio o apposito contratto di servizio.
4) Il soggetto gestore, per uniformare le proprie attività ai principi di economia, efficienza ed efficacia, potrà altresì affidare a terzi, nel rispetto delle leggi, ed, in linea con le proprie previsioni statutarie, singole attività o specifiche fasi complementari di servizi pubblici locali ad essa affidati.
5) Se la legge lo consente, in linea con le proprie previsioni statutarie, il soggetto gestore potrà partecipare, anche in extraterritorialità, ad affidamenti degli stessi servizi pubblici locali di cui ai propri finì statutari, sempre che sia dimostrato, ex ante attraverso specifica relazione tecnica-economica che ciò non pregiudica gli interessi della collettività di cui al territorio dei propri azionisti locali e che sussista una integrazione funzionale.
6) Ogni affidamento dei servizi pubblici locali diversi da quelli ricompresi nell’attuale oggetto sociale di cui allo statuto del soggetto gestore, comporterà (in linea con le previsioni del precedente comma 3) una eventuale variazione del presente contratto o l’approntamento di un apposito contratto di servizio, oltre la relativa stipula (ed eventuali regolamenti, carta dei servizi, ecc.).
7) Nel perseguimento dei suoi tini istituzionali, in linea con le proprie previsioni statutarie, il soggetto gestore potrà:
a) partecipare con altri enti a gruppi di ricerca, di studio o di sperimentazione, finalizzati allo sviluppo dell’attività e al conseguimento di nuove conoscenze;
b) svolgere comunque tutte quelle attività ritenute utili per il conseguimento degli scopi istituzionali, ivi compresa la «gestione per conto)> previa convenzione tra gli enti locali così come previsto dall’art. 5, D.P.R. 902/1986 e dagli artt. 30, 42, c. 2, lett. «e» e 117, c. 3, T.U.E.L.;
c) prestare garanzie reali o personali a favore dei soci;
d) riconoscere borse di studio e strumenti simili;
e) sottoscrivere contratti di associazione in partecipazione ex art. 2549 C.C. e SS.
8) Il soggetto gestore si impegna a svolgere le attività ed i servizi affidati secondo corretti criteri tecnici e rigorosi criteri economici di gestione, nel pieno rispetto della normativa di settore e secondo i principi di efficienza, efficacia ed economicità dettati dalla carta costituzionale e dalla vigente normativa. Il tutto onde consentire, in linea con le previsioni statutarie del soggetto gestore, all’Unione di esercitare su detto soggetto, la propria attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo.
Ciò premesso, in linea con le previsioni del c. 14, art. 35, L. 448/2001, il soggetto gestore si impegna ad uniformare l’erogazione dei servizi pubblici locali di cui trattasi ai principi generali di qualità di cui all’art. 112, e. 3, T.U.EL. e quindi al capo III, art. 11, D. Lgs. 286/1999 e si., e più esattamente:
x. Xxxxxxxxxxx
L’erogazione dei servizi deve essere ispirata al principio di eguaglianza dei diritti degli utenti.
Le regole riguardanti i rapporti tra utenti e servizi e l’accesso ai servizi devono essere uguali per tutti.
Nessuna distinzione nell’erogazione del servizio può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione ed opinioni politiche.
Va garantita la parità di trattamento, a parità di condizioni del servizio prestato, sia fra le diverse aree geografiche di utenza, anche quando le stesse non siano agevolmente raggiungibili, sia fra le diverse categorie o fasce di utenti. L’eguaglianza va intesa come divieto di ogni ingiustificata discriminazione. In particolare, il soggetto gestore è tenuto ad adottare le iniziative necessarie per adeguare le modalità di prestazione del servizio alle esigenze degli utenti.
b. Imparzialità
Il soggetto gestore ha l’obbligo di ispirare i propri comportamenti, nei confronti degli utenti, a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità.
In funzione ditale obbligo si interpretano le singole clausole delle condizioni generali e specifiche di erogazione del servizio e le norme regolatrici di settore.
c. Continuità
L’erogazione dei servizi, nell’ambito delle modalità stabilite dalle normative regolatrici di settore, deve essere continua, regolare e senza interruzioni.
I casi di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio devono essere espressamente regolati dalla normativa di settore.
In tali casi, il soggetto gestore deve adottare misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile.
d. Partecipazione
La partecipazione del cittadino alla prestazione dei servizi deve essere sempre garantita, sia per tutelare il diritto alla corretta erogazione del servizio, sia per favorire la collaborazione nei confronti del soggetto gestore.
L’utente ha diritto di accesso alle informazioni in possesso del soggetto gestore che lo riguardano. Il diritto di accesso ed il relativo contenuto è esercitato secondo le modalità disciplinate dalla vigente normativa.
L’utente può produrre memorie e documenti, prospettare osservazioni, formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio, nel rispetto della «Carta dei servizi».
Il soggetto gestore dà sollecito riscontro all’utente circa le segnalazioni e le proposte da esso formulate.
Il soggetto gestore acquisisce periodicamente (o sistematicamente) la valutazione dell’utente circa la qualità del servizio reso, anche secondo le modalità indicate nell’articolo 9.
e. Efficacia, efficienza, economicità
Il servizio pubblico deve essere erogato in modo da garantirne l’efficienza, l’efficacia e l’economicità propria dell’Unione ai sensi dell’art. 97, Costituzione (in generale) e dell’art. 1, L. 241/1990 (in particolare).
Il soggetto gestore adotta le misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi. Ogni rapporto di servizio esistente tra il soggetto gestore e dell’Unione verrà regolato ai fini fiscali ed Iva come ogni altro rapporto cliente/fornitore, fatti salvi eventuali benefici di legge.
f Gli strumenti per l’adozione di standard
Gli standard generali e gli standard specifici di qualità (efficienza) e quantità (efficacia) dei servizi ed i tempi del loro raggiungimento, saranno quelli recepiti all’interno della «Carta dei servizi», come indicato nella «Premessa», nel rispetto anche delle indicazioni generali di cui ai D.P.C.M. 27/1/1994;
g. Obblighi del soggetto gestore
Il soggetto gestore si obbliga a disporre di locali, attrezzature e personale addetto idonei allo svolgimento dei servizi ed adeguati per garantire il regolare svolgimento.
Per l’espletamento dei servizi in esame il soggetto gestore si obbliga ad osservare tutte le norme vigenti in materia ed in particolare quelle sulla sicurezza sul lavoro ex D.Lgs. 626/1994, D. lgs. 242/1996 e s.i. e sulla privacy ex D. Lgs. 196/2003 e s.i.
9) In caso di violazione di tali norme il soggetto gestore sarà ritenuto unico responsabile al pagamento delle eventuali sanzioni irrogate, fermo restando quanto stabilito ai successivi articoli del presente contratto.
10) Il soggetto gestore si impegna a collaborare con 1’ Unione per approntare ogni necessaria ed idonea documentazione che occorresse a quest’ultima per acquisire eventuali finanziamenti finalizzati al miglioramento del servizio anche attraverso investimenti, impegnandosi altresì ad assistere 1’ Unione anche in sede di presentazione delle relative domande.
11) In particolare il soggetto gestore si obbliga a sollevare l’Unione da ogni imposta, tassa, tributi, ecc., previsti per legge a causa di inadempimenti del soggetto gestore stesso, così come l’Unione rimane comunque estranea ai rapporti tra il soggetto gestore ed i suoi eventuali appaltatori, fornitori, prestatori d’opera e terzi in genere.
12) Il soggetto gestore, nel rispetto delle vigenti leggi e delle proprie previsioni statutarie, si impegna a sviluppare i nuovi servizi pubblici locali eventualmente richiesti dall’Unione ai sensi degli artt. 42, c. 2, lett. «e)> e «g» e 112, T.U.E.L.
Art. 4
(Obblighi generali dell‘Unione e del soggetto gestore)
1) L’ Unione si impegna a cooperare per quanto possibile al fine del miglior espletamento dei servizi pubblici locali da parte del soggetto gestore.
2) Nell’ambito dei servizi pubblici in esame, l’Unione è, e resta, l’unico soggetto deputato alle decisioni sull’organizzazione degli stessi, ai sensi dell’art. 42, c. 2, lett. «e» e «g», T.U.E.L., così come modificato dal c. 12, lett. <b», art. 35, L. 448/2001, ed esercita le funzioni ad esso conferite dalla normativa vigente. Competono pertanto all’Unione le funzioni di indirizzo, di programmazione, di controllo e di vigilanza.
3) In particolare, l’Unione si impegna a consentire il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni in suo possesso, quali dati sulla popolazione, sul territorio, sull’ambiente, ecc., attinenti ai servizi oggetto del presente contratto nel rispetto della vigente normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 196/2003 e sull’accesso dei dati ai sensi della L. 241/1990.
4) L’ Unione si impegna inoltre, per tutta la durata del presente contratto di servizio, a collaborare con il soggetto gestore, per quanto possibile, per agevolare il miglior dei servizi pubblici locali oggetto del presente contratto ed in genere dei compiti istituzionali di quest’ultimo, con particolare riferimento all’adozione tempestiva di tutti i provvedimenti ed alla cura degli adempimenti ricompresi delle competenze istituzionali del soggetto gestore.
5) Il soggetto gestore si impegna, così come si impegnerà:
a) a subentrare, alla data della stipula del presente contratto di servizio, ad eventuali contratti di appalto in essere (in seguito allegati), sino alla data di scadenza di detto contratto, atteso che le connesse partite creditorie e/o debitorie pregresse non saranno a carico del soggetto gestore;
b) a svolgere i servizi pubblici locali affidatigli con il presente contratto nel rispetto delle vigenti leggi;
c) all’esecuzione delle istruttorie necessarie per l’ottenimento delle autorizzazioni, concessioni, benestari ed ogni altro provvedimento delle Autorità preposte, che si dovesse rendere necessario;
d) a valutare la possibilità di stipulare con primaria compagnia di assicurazione una polizza, per un adeguato massimale, per la copertura della responsabilità civile verso terzi, generata dall’esercizio del servizio in oggetto;
e) a sottoporre all’Unione, come da allegato C, il modello econometrico per il passaggio dalla tassa alla tariffa riferita alla raccolta dei rifiuti urbani, con esplicitate le varie opzioni di calcolo e connesse motivazioni, nel rispetto dell’art. 49, c. 4, D. Lgs. 22/1997; del
D. Lgs. 507/1993; dell’art. 11 c. 1, lett. «a» e «b», D.P.R. 158/1999 come modificato dall’art. 1, c. 523, L. 311/2004 (c.d. legge finanziaria 2005) e s.i. e m; completa delle modificazioni alla (o della nuova) contrattualistica con l’utenza. L’Unione riconoscerà al soggetto gestore le spese sostenute da recuperarsi (attraverso l’ammortamento in cinque anni del costo complessivo) dall’applicazione della T.I.A. 2006 se la legge prevederà tale conversione; viceversa le spese saranno a carico dell’Unione stessa. L’Unione recupererà le spese sostenute nel momento in cui avverrà il passaggio da tassa a tariffa previsto dalla normativa, ricomprendendole nella tariffa stessa; il soggetto gestore si impegna sin da ora a riversare le somme relative alle spese sostenute recuperate dall’applicazione della tariffa all’Unione. Salvo altro modello econometrico proposto dal singolo Comune all’Unione con i costi di realizzazione del modello a carico del Comune stesso.
f) a sottoporre all’Unione, per i Comuni aderenti all’Unione che ne fanno specifica richiesta, come da Allegato D, attività di consulenza, assistenza e prestazioni professionali per l’attività di costruzione del sistema informativo ambientale ed di igiene ambientale in ambito G.I.S. (Geografich Information System), finalizzato alla corretta applicazione della T.I.A.. L’Unione riconoscerà al soggetto gestore le spese sostenute da recuperarsi (attraverso l’ammortamento in cinque anni del costo complessivo) dall’applicazione della T.I.A. 2006
se la legge prevedrà tale conversione; viceversa le spese saranno a carico dell’Unione stessa. L’Unione recupererà le spese sostenute nel momento in cui avverrà il passaggio da tassa a tariffa previsto dalla normativa, ricomprendendole nella tariffa stessa; il soggetto gestore si impegna sin da ora a riversare le somme relative alle spese sostenute recuperate dall’applicazione della tariffa all’ Unione;
g) a non assumere decisioni, così come non assumerà, in merito al servizio di igiene in esame riferito ai Comuni aderenti all’Unione, se non con il consenso dell’Unione stessa.
6) L’Unione potrà permettere al soggetto gestore di avvalersi degli uffici competenti per lo svolgimento di pratiche o iniziative, previa, nel caso di servizi complessi duraturi, stipula di specifiche convenzioni.
Art. 5
(Ambiti territoriali)
1) I servizi in esame sono svolti sul territorio (presente e futuro) dell’Unione sulla base del presente «contratto».
2) Sono fatte salve le ipotesi di extraterritorialità regolate dalle leggi e previste nel vigente statuto del soggetto gestore e le eventuali modifiche che dovessero intervenire a seguito dell’emanazione di nuove norme in materia.
Art. 6
(Carattere del servizio)
1) I servizi oggetto del presente contratto sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici locali e costituiscono attività di pubblico interesse sottoposti quindi alla normativa in vigore e, pertanto, per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati, salvo scioperi o altre cause di forza maggiore da regolamentarsi comunque e per quanto compatibili, con le disposizioni ex L. 146/1990 e s.i., attinenti i servizi pubblici essenziali.
2) In caso di abbandono o sospensione o in genere per ogni gravissima inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente contratto, l’Unione potrà, ai sensi dell’art. 1406 C.C., sostituire direttamente, o tramite altro soggetto, il soggetto gestore per l’esecuzione d’ufficio dei servizi di cui trattasi, fatta salva la rivalsa delle spese sullo stesso soggetto gestore ex artt. 1218 e 2043 C.C., ed indipendentemente dalle sanzioni applicabili al medesimo.
Art. 7
(Osservanza delle leggi e dei regolamenti)
1) Il soggetto gestore avrà l’obbligo di osservare e di fare osservare ai propri dipendenti in particolare ed agli altri eventuali soggetti da esso coinvolti, oltre alle norme specificate nel presente contratto, anche tutte le disposizioni riportate dalle leggi e dai regolamenti in vigore nonché le ordinanze dell’Unione e/o dei Comuni ad essa aderenti, e degli altri enti competenti e specialmente quelle aventi rapporti con i servizi del soggetto gestore.
2) Il soggetto gestore garantisce l’accesso ai dati di natura amministrativa ai sensi della L. 241/1990 e del D.P.R. 35211992, così come modificati dalla L. 1512005 e s.m. e i.
3) Il soggetto gestore garantisce la riservatezza de dati sensibili ed il loro corretto uso ai sensi del D. Lgs. 196/2003, con particolare riferimento a quelli che ineriscono la salute dell’utente ai sensi degli artt. 59 e 60 del citato decreto.
Art. 8
(Estensione dei servizi pubblici locali)
1) Il soggetto gestore si impegna, ai sensi del vigente statuto e contratto di servizio, ad eseguire su richiesta dell’Unione, con le modalità ed alle condizioni che verranno concordate, ulteriori servizi pubblici locali.
2) Tali nuovi servizi, se non fatturati (o comunque posti a carico) direttamente all’utenza, saranno retribuiti sulla base dei corrispettivi stabiliti d’intesa con l’Unione, tenuto conto della copertura anche dei costi finanziari, nonché con la congrua remunerazione del capitale investito, alla luce dell’art. 117, T.U.E.L.
3) Il tutto rispettati i presupposti di cui all’ultimo comma dell’art. 3 e compatibilmente ai tempi tecnici ed alle modalità operative per acquisirne il relativo patrimonio
conoscitivo.
Titolo II
Miglioramento e controllo dei servizi pubblici locali
Art. 9
(Iniziative a miglioramento del servizio pubblico locale)
1) Saranno predefinite tra le parti eventuali iniziative tese a migliorare il servizio pubblico locale, concordandone le modalità, le decorrenze, i contenuti, i maggiori costi, le coperture finanziarie dei medesimi, ecc.
2) Il soggetto gestore si obbliga ai sensi dell’art. 1710 C.C., a farsi parte diligente nell’individuare, istruire ed acquisire le eventuali provvidenze C.E., statali, regionali, provinciali, comunali e camerali nonché eventuali incentivi finanziari che fossero disposti con leggi ordinarie e/o speciali, compatibili con il proprio oggetto sociale.
3) Rientra nella piena facoltà del soggetto gestore attivare le più adeguate strategie di
«alleanza», finalizzate al recupero di economicità, efficacia ed efficienza, comprese le ipotesi di partecipazione societaria o di associazione in partecipazione, nel pieno rispetto delle previsioni statutarie e del vigente contratto di servizio.
Art. 10
(Controllo dei servizi pubblici locali)
1) L’Unione si riserva di attivare, con spese a proprio carico, indagini conoscitive (ricerche di mercato, indagini demoscopiche, panel d’utenti, analisi merceologiche, ecc.), finalizzate a verificare l’efficacia e l’efficienza del servizio, e quindi il grado di soddisfazione dell’utenza. Si terrà conto, per quanto possibile, della direttiva del 24/312004 (Rilevazione della qualità percepito dai cittadini», della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica);
2) L’Unione può effettuare in qualunque momento visite ed ispezioni nei locali deputati alla gestione dei servizi pubblici locali e nei locali in detenzione del soggetto gestore, nonché nei luoghi in cui venga svolto il servizio pubblico ovvero qualunque attività connessa. L’unione può altresì
effettuare, previo accordi, indagini di mercato per verificare j grado di soddisfazione dell’utenza del servizio pubblico, con spese carico del soggetto gestore.
In occasione delle ispezioni di cui sopra, l’Unione può effettuare campionamenti ed ogni operazione conoscitiva ivi compreso l’acquisizione di copie documentali o l’assunzione di testimonianze comunque relative al servizio svolto, avvalendosi di personale esperto anche esterno alla propria struttura, fatte salve tutte le garanzie di sicurezza e/o privacy di legge.
3) Il soggetto gestore presta all’Unione ogni collaborazione nell’espletamento delle attività di cui sopra, compatibilmente con la necessità di garantire la prestazione del servizio pubblico locale.
4) Il soggetto gestore sarà preventivamente invitato a partecipare alle missioni di controllo anziesposte, fornendo tutte le informazioni, i supporti e le documentazioni utili ai controlli stessi.
Art. 11
(Divieto di cessione dei servizi pubblici locali)
1) E’ tassativamente vietata la cessione totale o parziale del contratto, dei profitti, degli obblighi e dei servizi pubblici locali derivanti dal presente contratto, senza il preventivo consenso scritto dell’ Unione.
Il tutto, sotto pena di risoluzione del contratto e del rimborso delle maggiori spese e danni che derivassero all’Unione per effetto della inadempienza
2) Quanto previsto nel precedente c. 1, non si applicherà a forniture, lavori, opere, prestazioni di servizi operativi e di fasi del servizio pubblico locale e quant’altro necessario per quanto previsto dal presente contratto a carico del soggetto gestore che potranno da questi essere esternalizzati o affidati alla eventuale società di scopo (o di 3° grado) da esso partecipata, nel rispetto delle procedure di legge, rimanendone runico responsabile ed impegnandosi a fare rispettare tutti gli obblighi e gli oneri previsti nel presente contratto di servizio.
3) In caso di cessione autorizzata, il soggetto gestore resterà responsabile verso l’Unione del regolare espletamento dei servizi pubblici locali, nel rispetto del presente contratto.
Art. 12
(Assicurazione, danno verso terzi, responsabilità e disciplina)
1) Il soggetto gestore sarà responsabile dei danni comunque arrecati a terzi direttamente o indirettamente, mantenendo indenne l’Unione da qualsiasi pretesa da parte di terzi riconducibili ai rapporti inerenti l’erogazione del servizio pubblico locale.
2) Il soggetto gestore dovrà provvedere alla stipula di idonee assicurazioni per la RC.T. di massimale adeguato, oltre alle assicurazioni di legge anche per i veicoli impiegati.
3) Il soggetto gestore risponde del comportamento dei dipendenti (o comunque dei soggetti da esso coinvolti) sia per la esecuzione del servizio pubblico locale che per la relativa disciplina interna ed esterna con l’utenza.
4) Nei confronti dei dipendenti il soggetto gestore è tenuto alla scrupolosa osservanza delle leggi vigenti in materia di assunzione del personale, di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, sulla sicurezza sul lavoro ex D. Lgs. 626/1994, D. Lgs. 242/1996 e s.i., ed in materia assistenziale e previdenziale.
5) Il soggetto gestore è pertanto l’unico esclusivo responsabile delle infrazioni o degli inadempimenti accertati dalle competenti Autorità di vigilanza.
Inoltre il soggetto gestore si obbliga a sollevare l’Unione da ogni imposta, tassa, tributi, ecc., previsti per legge a causa di inadempimenti del soggetto gestore stesso, così come l’Unione rimane comunque estraneo ai rapporti tra il soggetto gestore ed i suoi eventuali appaltatori, fornitori, prestatoti d’opera e terzi in genere.
6) Gli eventuali contratti di locazione, comodato, cessione d’uso, usufrutto, diritti di superficie, accessione, concessione amministrativa, ecc. su beni dell’Unione, tra quest’ultima ed il soggetto gestore per il possesso a favore di quest’ultimo di beni di proprietà della prima, dovranno sempre specificare, per iscritto, l’eventuale onere dell’assicurazione (per quali eventi e controvalore) a carico dei soggetto gestore stesso. In assenza di tali specificazioni il soggetto gestore è sin da ora per allora liberato dall’obbligo di contrarre polizze assicurative su tali beni, rientrando tale decisione nel proprio rischio d’impresa. Per quanto compatibili si applicheranno le previsioni dell’art. 1, c. 275, L. 311/2004 (c.d. Legge finanziaria 2005).
Art. 13
(Obblighi particolari dell’Unione)
1) L’affidamento dei servizi pubblici locali in esame non comporta, nè può comportare, il pagamento di un canone o di un corrispettivo da parte del soggetto gestore in quanto
soggetto appositamente istituito per l’espletamento del servizio pubblico locale in esame.
2) L’Unione si impegna a cooperare per quanto possibile per agevolare il migliore espletamento dei servizi in esame da parte del soggetto gestore con particolare
riferimento all’adozione tempestiva dì tutti i provvedimenti ed alla cura degli adempimenti ricompresi nell’ambito delle proprie competenze istituzionali.
3) L’obbligo di cooperazione istituzionale di cui al comma che precede si può tradurre, in particolare:
a) nel favorire un sistema informativo per le comunicazioni tra l’Unione ed il soggetto gestore;
b) nell’informare il soggetto gestore sui programmi di sviluppo urbanistico, industriale, commerciale e del terziario;
c) nel consentire il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni istituzionali in possesso dell’Unione, rinunciando (cfr. art. 27) all’addebito dei costi eventualmente sostenuti (dati sulla popolazione, sul territorio, sull’ambiente, ecc.); fatte salve tutte le garanzie di sicurezza e/o privacy di legge.
d) nel dare collaborazione coi propri uffici amministrativi ed in particolare informare con congruo anticipo il soggetto gestore sulle modifiche ai regolamenti dell’Unione (amplius: dei Comuni aderenti al1’Unione) che possono, in qualsiasi modo, influire sul servizio pubblico in esame;
e) nell’attività di coordinamento con altre aziende partecipate per i fatti ed i comportamenti che possono incidere sull’erogazione dei servizi pubblici in esame.
Titolo III
Cause di risoluzione del contratto
Art. 14
(Risoluzione dei contratto)
1) L’Unione risolve il presente contratto causa:
a) gravi violazioni degli obblighi assunti dal soggetto gestore, non eliminati a seguito di diffida formale da parte dell’Unione firmata dal legale rappresentante, ai sensi degli artt. 1453 e 1458 CC.;
b) sospensioni dei servizi pubblici locali in esame non dipendenti da cause di forza maggiore per più di giorni 3 (tre), a seguito di diffida formale da parte dell’Unione (cfr. anche il precedente art. 6);
c) cessione (anche parziale) senza il preventivo benestare scritto dell’Unione, del servizio pubblico locale di cui al sopracitato articolo 3;
d) cessazione o liquidazione del soggetto gestore o sussistenza delle cause di decadenza previste per legge.
Inoltre, il presente contratto si risolve qualora il soggetto gestore:
e) abbia gestito i servizi in esame ad esso affidati in modo gravemente inefficiente;
f) abbia commesso gravi inadempienze rispetto agli impegni assunti con il presente contratto, ovvero abbia commesso gravissime violazioni dì disposizioni normative, al rispetto delle quali sia tenuto (interruzione di pubblico servizio essenziale, danno ambientale, ecc.).
4) La parte diffidata, per il tramite dei rispettivi legali rappresentanti, può presentare controdeduzioni entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui abbia ricevuto la contestazione di cui al sopracitato comma del presente articolo. Qualora il soggetto gestore non cessi il proprio comportamento inadempiente, ovvero qualora le inadempienze commesse dallo stesso siano comunque gravi, la controparte può richiedere la risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, in ossequio alle norme contemplate dalle leggi ordinarie e dalle leggi speciali.
3) La risoluzione anticipata del presente contratto comporta la restituzione all’Unione, ovvero al soggetto indicato dallo stesso, degli eventuali beni mobili ed immobili nonché i beni immateriali strumentali al servizio stesso, previa corresponsione di un prezzo (lordo Iva se dovuta) determinato sulla base del valore d’uso (così come meglio indicato al successivo art. 21 c. 1).
4) L’eventuale alienazione di beni immobili strumentali al servizio in esame non prevista negli atti programmatici del soggetto gestore sarà soggetta a preventiva autorizzazione da parte dell’Unione, con decorrenza dell’istituto del silenzio-assenso informato, trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data della comunicazione.
5) In caso di risoluzione del contratto di servizio ai sensi del presente articolo, oltre alle norme civilistiche relative al risarcimento del danno ex art. 1218 CC., si applicano le disposizioni in materia di formazione dello stato di consistenza dei beni da restituire ed in materia di condizioni di efficienza degli stessi beni.
6) Verificandosi deficienze od abusi nell’adempimento degli obblighi contrattuali, qualora il soggetto gestore, regolarmente diffidato, non ottemperi ai rilievi effettuati dall’Unione per il tramite del relativo legale rappresentante, quest’ultimo avrà la
facoltà di ordinare e di far eseguire d’ufficio, a spese del soggetto gestore, i lavori necessari per il regolare svolgimento dei servizi ai sensi dell’art. 1406 C.C.
7) Sulla base dell’esercizio del diritto di ritenzione (ex art. 1152 C.C.) sui beni in esame di cui al precedente c. 3, il trasferimento del diritto reale di proprietà, coinciderà col pagamento del saldo dell’importo in esame. Un eventuale pagamento differito comporterà comunque il versamento dell’Iva per intero entro 30 (trenta) giorni solari dal trasferimento, oltre l’applicazione di interessi su base annua commerciale pari a 1,5 (uno virgola cinque) volte il tasso ufficiale di riferimento.
Art. 15
(Recesso dal contratto da parte dell’Unione)
1) Il recesso anticipato dal presente contratto di servizio, così come il mancato rinnovo alla scadenza, comporta la restituzione all’Unione (su richiesta dello stesso), ovvero al soggetto gestore da esso indicato, del personale in forza strumentale al servizio in esame e degli eventuali beni mobili ed immobili funzionali all’espletamento del servizio pubblico, previa corresponsione di una somma di denaro, da calcolarsi e da regolarsi alle stesse condizioni di cui al precedente art. 14,
c. 3.
2) L’Unione comunicherà al soggetto gestore l’intenzione di esercitare la facoltà di recesso motivato dal presente contratto di servizio con un preavviso di mesi 12 (dodici).
3) I beni di cui al precedente comma 1, dovranno essere in condizioni di efficienza, di sicurezza, di igiene ed in buono stato di conservazione, salvo il degrado per il normale deperimento d’uso.
4) Il soggetto gestore gode del diritto di ritenzione ex art. 1152 C.C. sui beni fino ad avvenuto pagamento del dovuto.
Art. 16
(Segnalazione di difficoltà da parte del soggetto gestore)
1) Qualora sussistano gravi difficoltà nel perseguire (in. capo al citato soggetto gestore) l’equilibrio economico-finanziario del servizio di igiene oggetto del presente contratto, quest’ultimo (anche ai sensi dell’art. 194, c. 1, lett. «c», D Lgs. 267/2000) sarà tenuto a motivarne per tempo le relative cause.
2) In tali circostanze, che evidentemente non potranno comprendere fenomeni contrari alla sana gestione aziendale o inadempimenti di legge (speciali, civili, tributarie, ecc.), il soggetto gestore, sulla base del cosiddetto <(principio di precarietà dei modelli gestori», appronterà una relazione tecnico-economica dalla quale emergeranno i fatti o gli accadimenti tali da impedire la corretta gestione del servizio pubblico locale affidato o l’impossibilità di perseguire il pareggio di bilancio del servizio, individuandone le cause, e quindi le operazioni da intraprendersi per una tempestiva rimozione nonché l’eventuale modello gestorio alternativamente suggerito rispetto a quelli previsti dalle leggi.
Art. 17
(Controversie e vertenze)
1) Ogni controversia tra l’Unione e il soggetto gestore, anche in sede di liquidazione, di natura tecnica o giuridica, che possa insorgere circa 1’ esclusiva interpretazione, la validità, l’efficacia e l’esecuzione del presente contratto di servizio, e relativa a diritti disponibili a
norma di legge (fatta eccezione per quelli di inderogabile competenza del giudice amministrativo), sarà sottoposta al giudizio dei legali rappresentanti, che decideranno come amichevoli compositori e senza le forme di procedura per gli atti di istruzione.
2) Le vertenze che invece dovessero sorgere, dopo l’obbligatorio tentativo di composizione amichevole promossa dalla parte più diligente ai sensi del precedente comma, tranne quelle previste dall’art. 409 Codice di procedura civile, relative a diritti disponibili e qualunque sia la loro natura, saranno definite (quale unico mezzo voluto dalle parti per la risoluzione delle controversie) da un collegio arbitrale, composto da un arbitro nominato da ciascuna delle parti entro trenta (30) giorni dalla richiesta di arbitrato, e da un terzo arbitro con funzioni di presidente nominato dalle parti entro quindici (15) giorni o in disaccordo dal presidente del tribunale competente coincidente con quello di cui alla sede legale dell’Unione.
3) Il presidente del collegio dovrà dichiarare, quale condizione essenziale espressa, e sotto la personale responsabilità, di non aver mai ricevuto in precedenza incarichi professionali di qualsiasi tipo da alcuna delle parti.
4) Dalla nomina del presidente il collegio si pronuncerà a maggioranza, entro novanta (90) giorni solari, attraverso lodo arbitrale, rituale, secondo diritto, definendo anche su quale parte porre a carico le spese del lodo stesso (ai sensi del successivo c. 11). Detto termine può essere prorogato solo una volta, su accordo scritto delle parti o per decisione del collegio, per un periodo non superiore ad ulteriori novanta (90) giorni. I singoli componenti del collegio (o il collegio) potranno chiedere la produzione di memorie o studi o ricerche sui temi oggetto di controversia.
5) Il lodo si svolgerà presso la sede legale del soggetto gestore ed il collegio arbitrale disporrà dei più ampi poteri regolamentati in ordine alla procedura.
6) Le parti possono ricorrere anche a un solo arbitro che si pronuncerà con le stesse procedure e con gli stessi effetti sopraccitati (fermo restando quanto precisato al precedente c. 3).
7) Prima della eventuale conferma definitiva dell’incarico gli arbitri dovranno (o l’arbitro dovrà) precisare l’ammontare richiesto per l’emissione del lodo a titolo di competenze, rimborsi spese e forma di pagamento (ai sensi del successivo c. 11).
8) Nell’ipotesi che il contenzioso interessi più di due parti contemporaneamente, i rispettivi lodi dovranno essere separatamente pronunciati con la cronologia che le stesse preindividueranno.
9) In tema di interpretazione del contenuto della clausola compromissoria, salvo quanto le parti abbiano espressamente escluso, devono ritenersi deferite alla cognizione arbitrale, tutte le controversie che trovano la loro matrice nel presente contratto di servizio, e quindi tutte le controversie relative all’esistenza, alla validità, all’estinzione, alla risoluzione, all’esecuzione dello stesso, anche se insorte in tempo successivo all’esaurimento del rapporto contrattuale tra le parti purché relative a situazioni con questo costituite, ivi comprese quelle derivanti dalla intervenuta modificazione dei patti contrattuali.
10) La determinazione del collegio è obbligatoria per le parti, ancorché taluno degli arbitri rifiuti di firmarla. Il collegio determina altresì, nel rispetto di quanto previsto al precedente
c.7 , i criteri di ripartizione delle spese e dei compensi che il collegio stesso liquida.
11) Il lodo arbitrale sarà registrato ai sensi di legge a cura dell’arbitro nominato dalla parte soccombente, a spese della medesima.
Titolo IV
Adempimenti contrattuali
Art. 18
(Personale e vestiario)
1) E’ fatto obbligo al soggetto gestore di assicurarsi il corretto comportamento morale e professionale del proprio personale dipendente verso l’utenza, nonché la corretta disciplina nello svolgimento delle mansioni dello stesso personale, con particolare riguardo al rispetto delle normative sulla sicurezza sugli impianti e sulla sicurezza sul lavoro ex D. lgs. 626/1994, D. lgs. 242/1996 e s.i. e della privacy ex L. 675/1996 e s.i.
2) Tutto il personale dovrà mantenere in servizio contegno irreprensibile e decoroso ed il personale a contatto col pubblico sarà fornito, a cura e spese del soggetto gestore, di adeguata uniforme di lavoro e, se del caso, di visibile tesserino di riconoscimento con foto ed indicazione dell’unità di appartenenza, oppure, alternativamente, col numero del codice di identificazione.
Tutti i mezzi (compattatori, cassonetti, ecc.) utilizzati per la raccolta (sia di proprietà che di terzi) dovranno esclusivamente esporre il logo ed il marchio del soggetto gestore.
Art. 19
(Gestione provvisoria)
1) Il soggetto gestore è tenuto ad assicurare la prosecuzione del servizio pubblico locale, indipendentemente dalla causa di risoluzione, recesso, scadenza, ecc., per un tempo non superiore ad anni 1 (uno) dalla scadenza del contratto, alle stesse condizioni vigenti alla data di scadenza del contratto stesso, dietro invito scritto dell’Unione, preceduto da regolare delìb era che impegna la relativa spesa.
Art. 20
(Registrazione)
1) Il presente contratto redatto in forma di scrittura privata sarà registrato solo in caso d’uso ed a richiesta delle parti, con spese (se dovute) a carico del soggetto gestore.
Art. 21
(Condizioni alla scadenza del contratto)
1) Al termine finale dell’affidamento dei servizi di cui al presente contratto, o in seguito all’estinzione del soggetto gestore, i beni materiali mobili ed immobili nonché i beni immateriali strumentali al servizio stesso, saranno, ceduti a titolo oneroso all’Unione al valore d’uso (sulla base del principio contabile nazionale n. 16 del Marzo 1996 e successive integrazioni e modificazioni), ovvero ceduti a titolo oneroso (sempre al valore d’uso) al
diverso soggetto da quest’ultima indicato (ai sensi di legge) per la prosecuzione dei medesimi servizi.
2) In caso di grave disaccordo circa il valore di cessione, esperito il tentativo di amichevole composizione, si adirà il già ricordato collegio arbitrale.
Art. 22
(Diritti a favore del soggetto gestore)
1) I diritti a favore del soggetto gestore sono quelli previsti dalle leggi speciali, civili e tributarie, dallo statuto vigente e dal presente contratto di servizio.
Art. 23
(Trasferimenti per costi sociali)
1) I costi per eventuali scelte ispirate al sovrano interesse pubblico, richieste dall’Unione al proprio soggetto gestore (sottoforma di maggiori costi e/o minori ricavi rispetto ai corrispettivi riconosciuti per il servizio da parte dell’Unione o tariffati al pubblico), rivestiranno carattere di trasferimento per costi sociali, così come definiti dagli artt. 114, c. 6; 117, cc. 1 e 2; 194, c. 1, lett. «c» per le società di capitali, T.U.E.L. La relativa natura ed entità, su richiesta di una delle parti, sarà comunque rimessa al giudizio della commissione mista di cui al successivo articolo.
2) Gli eventuali costi sociali saranno comunque relazionati e compresi all’interno del piano programma, e del bilancio preventivo, nonché del bilancio consuntivo, voce «Ricavi da trasferimenti di costi sociali» del conto economico di cui alla classe «A» (relativa sottoclasse come da successivo art. 26, c. 3) del conto economico.
3) I trasferimenti per gli eventuali costi sociali fronte dei servizi pubblici locali affidati saranno definiti annualmente all’interno del già citato piano programma, bilancio pluriennale e di previsione.
4) Sono invece da considerarsi aliene alla natura di costi sociali, tutte quelle iniziative (foriere di maggiori costi e/o di minori ricavi) intraprese dal soggetto gestore e rientranti nel
c. d. rischio d’impresa (id est, ad esso non richieste dall’Unione).
Art. 24
(Commissione costi sociali)
1) La commissione, se richiesto da una delle due parti, in caso di contestazione, è deputata a pronunciarsi (entro la data di approntamento del bilancio di previsione allestito nei termini di legge e/o statuto o altra fonte dal soggetto gestore) sulla natura e sull’entità dei costi sociali di cui al sopraccitato art. 23.
2) La commissione si compone di tre esperti interni o esterni alle parti, di cui uno di nomina dell’Unione, uno scelto dal soggetto gestore ed il terzo (esterno), che presiederà la Commissione stessa, nominato in accordo dai primi due.
3) Le parti possono anche accordarsi sulla nomina di un solo membro che rivestirà il ruolo ed i poteri propri della commissione costi sociali.
Art. 25
(Quantificazione dei trasferimenti per costi sociali)
1) L’anzidetta commissione, se adita, definisce annualmente: 1) con potere vincolante, entro il 30 settembre, l’ammontare dei trasferimenti per costi sociali dovuti per la gestione dei servizi relativi all’anno entrante; 2) con potere consultivo ed entro il 28 febbraio successivo il conguaglio dei costi sociali afferenti l’anno precedente.
Art. 26
(Modalità di pagamento dei costi sociali)
1) Il pagamento dei costi sociali viene effettuato dall’Unione in rate mensili posticipate di pari importo (1/12) entro il giorno 30 (trenta) del mese successivo a partire dal l giorno di validità del bilancio di previsione. Il conguaglio è effettuato in una unica rata da corrispondersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di approvazione del bilancio consuntivo. Sugli importi non regolarizzati nei termini anzidetti matureranno a favore del soggetto gestore, a far data dalla scadenza, gli interessi, calcolati applicando un tasso annuale di interesse pari al tasso Euribor, moltiplicato per il coefficiente 365/360, espresso fino alla terza cifra decimale a 6 (sei) mesi lettera rilevato dal Comitato di gestione dell’Euribor e relativo alla quotazione “data valuta’ dell’ultimo giorno lavorativo utile precedente la data di scadenza di ciascuna rata, aumentato di 0,5 (zero virgola cinque) punti.
2) I costi sociali saranno, per competenza, fatturati al soggetto gestore al lordo dell’Iva, all’aliquota del servizio pubblico locale di riferimento se ad esso specificatamente riferibili o all’aliquota ordinaria, così come anche stabilito con risoluzione 23/3/1999, n. 48! dal Ministero delle finanze, ai sensi dell’art. 3,22 D.P.R. 633/1972.
3) Il soggetto gestore non potrà sostenere costi sociali per trasferimenti dall’Unione, se non a seguito dell’approvazione da parte dell’Unione del bilancio di previsione del soggetto gestore che, per competenza, li recepirà alla voce «A. 1 .b.» del relativo conto economico redatto secondo il proprio schema bilancistico.
Art. 27
(Canone per la eventuale cessione in uso al soggetto gestore di beni di proprietà dell’Unione)
1) Gli eventuali beni assegnati direttamente dall’Unione al soggetto gestore a titolo di possesso potranno essere (così come risulterà dai relativi atti) soggetti a canone di concessione amministrativa (cfr., in via generalissima, l’art. 5, L. 1034/1971 e, sotto il profilo tributario, non applicandosi le previsioni dell’ari. 118, c. 1, D. Lgs. 267/2000, quanto previsto dagli artt. 45 e 5, punto n. 2 della Tariffa, Parte prima, allegato «A», D.P.R. 13 1/1986), se conferiti a titolo diverso dal comodato ai sensi degli artt. 1803 e ss. C.C.
2) I beni eventualmente assegnati dall’Unione al soggetto gestore sia a titolo oneroso (canone d’uso) che gratuito (comodato), come da relativi contratti stipulati tra le parti in esecuzione del presente contratto di servizio, saranno oggetto di apposito inventario stilato in contraddittorio che evidenzierà, per quanto possibile, oltre che lo stato di consistenza anche il relativo stato di conservazione, con la individuazione dei valori correnti da riportarsi nei conti d’ordine ai sensi dell’art. 2424, c. 3, C.C.
3) Il verbale, firmato dai rispettivi legali rappresentanti (o loro delegati), costituirà elemento della nuova disciplina sulle presunzioni di acquisto e di cessione di cui al DP.R. 441/1997 in vigore dal 7/1/1998.
4) Sul relativo valore, apprezzato ai sensi del combinato disposto degli artt. 2423-bis, c.1, punto n. 1, e 2426 c. 1, punti un. 1, 2 e 3, C.C. nonché dei principi contabili nazionali n. 16 del marzo 1996 (rubricato «Immobilizzazioni materiali»), potrà essere riconosciuto un canone definito tra le parti (poi via via aggiornato con delibera in esecuzione della giunta dell’Unione e del consiglio di amministrazione) da riportarsi nei costi del bilancio di previsione.
5) Il canone, sulla base della fungibilità ditali beni, sarà adeguato di anno in anno, recependone gli eventuali aggiornamenti. Ulteriori assegnazioni di beni a tale titolo, daranno diritto all’Unione di ottenere i relativi aggiornamenti del canone.
6) L’Unione potrà, nel rispetto delle attuali previsioni di legge e statutarie, chiedere al soggetto gestore la costruzione dei beni mobili e/o immobili strumentali al servizio di cui trattasi (anche a titolo di sostituzione od ampliamento), acquisendone la proprietà al prezzo (xxxxx Xxx) pattuito.
7) I canoni di concessione amministrativa sui beni di proprietà dell’Unione (o ad altro titolo oneroso), saranno fatturati dall’Unione, lordo Iva se dovuta, con pagamento conforme a quanto specificato nel bilancio di previsione del soggetto gestore.
8) Il soggetto gestore iscriverà. il controvalore dei beni ricevuti, sia a titolo di comodato che di cessione d’uso, nei propri conti d’ordine (beni di terzi presso l’azienda) ai sensi dell’art. 2424, ultimo comma, C.C.
9) E’ fatto obbligo al soggetto gestore: 1) di restituire i beni ricevuti dall’Unione a titolo di possesso, in conformità al presente contratto di servizio; 2) di definire eventuali coperture assicurative su tali beni; 3) di non accendere ipoteche o altre garanzie reali su tali beni senza il consenso scritto dell’Unione; 4) di conservare tali beni in buone condizioni d’uso, salvo il normale deperimento, accollandosi gli oneri di manutenzione ordinaria; 5) di sostituire le parti fungibili di tali beni che godono di autonoma capacità di utilizzazione, a propria cura e con proprie spese, acquisendone quindi la proprietà. La sostituzione di parti fungibili ed i nuovi beni realizzati dal soggetto gestore saranno iscritti nel libro cespiti di quest’ultimo, che ne attiverà poi i normali processi di ammortamento.
10) L’Unione dovrà autorizzare espressamente (a mezzo l’Ufficio competente per importi fino a € 1.000,00 e con delibera per importi superiori) il soggetto gestore a dismettere dal ciclo produttivo, a trasformare o a rottamare o a cedere nello stato in cui si trovano, i beni o parte dei beni eventualmente ricevuti dall’Unione a titolo di comodato o cessione in uso, con introiti a favore dell’Unione al netto dei costi sostenuti dal soggetto gestore per tali operazioni.
11) I canoni d’uso saranno iscritti dal soggetto gestore alla voce «B.8» di conto economico,
«Costi della produzione per godimento di beni di terzi».
12) Restano a carico del soggetto gestore gli obblighi sulla sicurezza (ex D.P.R. 54711955 e s.i. e m.) e sul lavoro (ex D. lgs. 626/1994 e s.i. e m.) degli impianti di proprietà o in uso ricevuti, questi ultimi, dall’Unione di riferimento.
In tal senso, per tali impianti, il responsabile della sicurezza, protezione e prevenzione è il soggetto nominato dal soggetto gestore.
Art. 28
(Corrispettivi per il servizio)
1) Il corrispettivo dei servizi pubblici locali dì cui all’art. 3 non oggetto di prezzo al pubblico da parte del soggetto gestore (oltre che ad un eventuale trasferimento per relativi costi sociali) troverà riscontro nei rispettivi atti deliberativi o, comunque, nel bilancio di previsione del soggetto gestore con gli adeguamenti necessari anno per anno.
In tal senso gli organi istituzionali del soggetto gestore e dell’Unione si attiveranno in tempo utile per l’approvazione e la presentazione del sopracitato bilancio di previsione del soggetto gestore.
2) La definizione dei sopracitati corrispettivi (da aumentarsi dell’Iva se dovuta ai sensi del D.P.R 633/1972) rispecchierà la procedura ed i contenuti del D. Lgs. 22/1997 e s.i. e m. e quindi dell’art. 117 (Tariffe dei servizi) D. Lgs. 267/2000.
3) In tema di eventuali costi sociali varranno anche le disposizioni dell’art. 194, c. 1, lett. «o», D. Lgs. 267/2000, a valere per le società di capitale.
4) L’aggiornamento annuo costituirà, a tutti gli eretti, un addendum al presente contratto di servizio, e la fattura attiva emessa dal soggetto gestore a carico dell’Unione dovrà richiamare sia il presente contratto di servizio che l’addendum di riferimento.
5) In esecuzione al presente contratto di servizio, i corrispettivi e/o i costi sociali annui saranno dall’ Unione regolarizzati al soggetto gestore (previa emissione di fattura da parte di quest’ultimo) come segue: frequenza della fatturazione mensile; pagamento tramite B.B. entro 30 giorni data fattura fine mese, appoggiato su TERCAS filiale di Nereto (TE); IIBAN XX00X0000000000XX0000000000; CIN E; ABI 06060; CAB 76960; c/c 0370012530.
6) Ai sensi del D. Lgs. 267/2000, l’Unione assume negli impegni di spesa di cui al proprio bilancio di previsione il sopracitato corrispettivo, individuandone il Dirigente preposto le relative fonti di copertura finanziarie.
Art. 29
(Disposizioni finali)
1) Il contratto entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della sua firma e dovrà essere interpretato secondo principi di buona fede nel rispetto dell’art. 1366 C.C. e secondo la legge della Repubblica Italiana. Esso dovrà essere interpretato nella sua interezza attribuendo a ciascuna clausola il senso che ne deriva dal complesso dell’atto, tenendo conto della reale intenzione delle parti al tempo della sua sottoscrizione ex artt. 1362 e 1363 C.C.
2) Ogni spesa, oneri, imposte e tasse che saranno applicate al presente contratto successivamente alla firma da parte dei rispettivi legali rappresentanti, saranno a carico - se dovute - del soggetto gestore.
3) Il presente contratto rappresenta pertanto, come già riportato all’art. 2 (rubricato
«Finalità del contratto») le linee-guida alle quali il consiglio di amministrazione del soggetto gestore dovrà attenersi, sia a livello di strumenti programmatici che di verifica della gestione operativa, nel rispetto del vigente statuto e dell’art. 1710 C.C.
4) Il presente contratto di servizio potrà essere oggetto di integrazioni, variazioni o modifiche previo accordo tra le parti, così come potrà essere integralmente sostituito.
La parte che intende attivare quanto sopra proporrà ciò all’altra motivandone i contenuti, evidenziandone i benefici per la collettività, apprezzandone gli aspetti di economicità, efficacia ed efficienza, precisandone i tempi di attivazione suggeriti e quant’altro ritenuto opportuno per una esaustiva comprensione della proposta (cfr. i punti nn. 9 e 17 delle
«Premesse»).
5) Trattandosi di un contratto di servizio, le parti si riserveranno di distintamente disciplinare, con appositi addendum, le componenti economiche dello stesso.
La carta dei servizi attuerà quanto già previsto nel presente contratto in tema di qualità delle prestazioni e del grado di soddisfazioni dell’utenza, nonché le previsioni di rimborso automatici forfettari dovuti in caso di prestazioni qualitativamente inferiori rispetto agli standard minimali garantiti in detta carta dei servizi.
Il soggetto gestore, in relazione all’evoluzione dei bisogni collettivi e alle mutate esigenze connesse con l’interesse generale e con la necessità di perseguire, comunque, la soddisfazione o come da essa rilevato e/o come dall’Unione, si impegna ad attivare le conseguenti azioni di adattabilità nell’erogazione del servizio stesso.
6) Le parti dichiarano che la documentazione prevista dai sopra citati artt. 3 e 4, approvata con deliberazione della Giunta Complessiva dell’Unione n. 55 del 9/8/2005, è parte integrante e sostanziale del presente contratto, sebbene non materialmente allegata, e che firmata dalle parti contraenti rimarrà custodita presso gli Uffici dell’Unione di Comuni Città Territorio Vai Vibrata.
LETTO, ACCETTATO E SOTTOSCRITTO
Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1341 e 1342 C.C., le parti dichiarano di aver compreso e di accettare, senza riserve presenti e future, gli articoli:
Art. 1, Recepimento della premessa e durata del contratto Art. 2, Finalità del contratto
Art. 3, Oggetto del contratto
Art. 4, Obblighi generali dell’Unione e del soggetto gestore Art. 5, Ambiti territoriali
Art. 6, Carattere del servizio
Art. 7, Osservanza delle leggi e dei regolamenti Art. 8, Estensione dei servizi pubblici locali
Art. 9, Iniziative a miglioramento del servizio pubblico locale Art. 10, Controllo dei servizi pubblici locali
Art. 11, Divieto di cessione dei servizi pubblici locali
Art. 12, Assicurazione, danno verso terzi, responsabilità e disciplina Art. 13, Obblighi particolari dell’Unione
Art. 14, Risoluzione del contratto
Art. 15, Recesso dal contratto da parte dell’Unione
Art. 16, Segnalazione di difficoltà da parte del soggetto gestore Art. 17, Controversie e vertenze
Art. 18, Personale e vestiario Art. 19 Gestione provvisoria Art. 20, Registrazione
Art. 21, Condizioni alla scadenza del contratto Art. 22,Diritti a favore del soggetto gestore Art. 23, Trasferimenti per costi sociali
Art. 24, Commissione costi sociali
Art 25, Quantificazione dei trasferimenti per costi sociali Art 26, Modalità di pagamento dei costi sociali
Art 27, Canone per la eventuale cessione in uso al soggetto gestore di beni di proprietà dell’Unione
Art. 28, Corrispettivi per il servizio Art. 29, Disposizioni finali