Comune di Cantello
Comune di Cantello
Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx, 0 00000 - Xxxxxxxx (XX)
P.I. 00404280125 C.F. 00404280125
Capitolato speciale di Polizza “Furto e Rapina”
Decorrenza ore 24.00 del 31/12/2018 Scadenza ore 24.00 del 31/12/2021
DEFINIZIONI
Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato:
Amministrazione
L’Ente contraente.
Assicurato
Il soggetto il cui interesse è coperto dall’assicurazione.
Assicurazione
Il contratto di assicurazione.
Attività
Esercizio dell’Amministrazione comunale per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all’attività principale, ovunque e comunque svolte.
Broker
Il mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto.
Contraente
Il soggetto che stipula l’assicurazione.
Danno liquidabile
Danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto di eventuali detrazioni (scoperti e franchigie) e limiti di indennizzo.
Franchigia
Somma stabilita contrattualmente che rimane obbligatoriamente a carico dell’Assicurato.
Indennizzo/Risarcimento
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Massimale/Somma assicurata
L’importo convenuto nel presente capitolato che, salvo eventuali sottolimiti, per sinistro/anno, rappresenta la massima esposizione della Società.
Parti
Il Contraente/Assicurato e la Società.
Polizza/Capitolato
Il documento che prova l’assicurazione.
Premio
La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Xxxxx Xxxxxxx Assoluto
Forma di assicurazione per la quale la Società risponde dei danni sino alla concorrenza di una determinata somma senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 c.c..
Rischio
La probabilità che si verifichi il sinistro.
Scheda di copertura
La scheda allegata al presente capitolato dove vengono richiamati gli elementi identificativi del contratto.
Scoperto
Parte dell’ammontare del danno che rimane obbligatoriamente a carico dell’Assicurato, espressa in percentuale sul danno liquidabile.
Sinistro
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Società
L’Impresa di Assicurazione nonché le Coassicuratrici.
DEFINIZIONI SPECIFICHE PER L’ASSICURAZIONE FURTO E RAPINA
Beni mobili
Tutto quanto di proprietà del Contraente e/o di terzi e/o dallo stesso detenuto o nella sua disponibilità, anche temporaneamente, a qualunque titolo, qualora non coperto da apposita assicurazione.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono compresi vestiario in genere, impianti fissi, impianti di prevenzione, fissi ed infissi, casseforti e armadi di sicurezza, apparecchi fotografici, Merci, Cose Particolari, Oggetti Preziosi (come da specifiche definizioni), armi e corredo della Polizia Municipale e beni di terzi oggetto di sequestro o confisca o dei quali il Contraente ne sia responsabile e/o qualora esista un interesse assicurabile.
Sono esclusi:
a) veicoli iscritti al P.R.A;
b) materiale e/o manufatti in rame, compresi i cavi elettrici, non riposti all’interno dei fabbricati;
c) beni mobili di proprietà di Terzi ai quali sono stati dati in uso o in gestione i locali, destinati a titolo esemplificativo a teatri, centri civici, case di riposo, scuole, servizi, palestre, piscine, stadi e palazzetti sportivi.
Cose particolari
Archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor, schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici, modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.
Estorsione
Il reato di cui all’art. 629 del Codice Penale e più esattamente il caso in cui l’Assicurato e/o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare gli enti assicurati mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l’Assicurato stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre persone.
Furto
Il reato così come definito dall’art. 624 del Codice Penale.
Furto con destrezza
Furto commesso con speciale abilità in modo da eludere l’attenzione del derubato o di altre persone presenti.
Merci
Materie prime – ingredienti di lavorazione e prodotti dell’industria, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, compresi le imposte di fabbricazione e i diritti doganali ed esclusi esplodenti, infiammabili e merci speciali.
Oggetti pregiati
Mobili e oggetti di antiquariato, raccolte e collezioni in genere, oggetti d’arte, statue, quadri, tappeti e arazzi e simili, escluso quanto indicato sotto la definizione Valori.
Partita di polizza
Raggruppamento di beni al quale viene attribuito, ai fini assicurativi, un unico valore cumulativo ed applicato un unico tasso.
Rapina
Il reato di cui all’art. 628 del Codice Penale e più precisamente: la sottrazione degli enti assicurati mediante violenza o minaccia alla persona, anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali assicurati.
Stima accettata
Il valore commerciale attribuito al bene assicurato e accettato tra le Parti.
Ubicazioni /Locali
Si intendono compresi tutti i locali di proprietà, in locazione, comodato e/o in uso dal Contraente che attengono e non le attività dell’Ente, anche in uso o dati in gestione a Terzi, a prescindere dalla destinazione d’uso, destinati a titolo esemplificativo a teatri, centri civici, case di riposo, scuole, servizi, palestre, piscine, stadi e palazzetti sportivi.
Valori
Denaro (ad esempio valuta europea - euro - ed estera in banconote e/o moneta), monete d’oro, medaglie auree, lingotti, articoli d’oro, metalli preziosi, preziosi in genere, certificati azionari, azioni, obbligazioni, cartelle fondiarie, cedole o qualsiasi altro titolo nominativo o al portatore, polizze di carico, ricevute di deposito, carte di credito o di debito, assegni, tratte, cambiali, vaglia postali, francobolli, valori bollati, raccolte numismatiche, coupon, buoni benzina, buoni pasto, polizze di assicurazione e tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni, di denaro, negoziabili o non, o di altri beni immobili o mobili od interessi relativi che ad essi si riferiscono e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore, il tutto sia di proprietà dell’Assicurato che di Terzi e del quale l’Assicurato stesso sia in possesso e ne sia o no responsabile.
1 - NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
1.1 - Prova del contratto
Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto, o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l’indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale della Società che concede la copertura assicurativa.
1.2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Buona fede
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all’indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell’assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 c.c., sempre che il Contraente e/o l’Assicurato non abbiano agito con dolo.
Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento di rischio a lui noto. Rimane fermo il diritto della Società di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all’ultima scadenza di premio.
A parziale deroga all’art. 1897 c.c., nei casi di diminuzione del rischio la riduzione di premio sarà immediata e la Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) entro 60 giorni dalla comunicazione, rinunciando allo scioglimento del contratto e alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini del sopra richiamato art. 1897 c.c..
1.3 - Decorrenza della garanzia e pagamento del premio
A parziale deroga dell’art. 1901 c.c., le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 192/2012 convengono espressamente che:
a) il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 90 giorni dalla data di effetto del contratto. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento;
b) se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 90° giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite;
c) i termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi.
Conseguentemente la Società rinuncia espressamente alle azioni di cui al citato D.lgs. 192/2012 per i suindicati periodi di comporto.
1.4 - Durata del contratto
Il contratto di assicurazione ha la durata indicata nella Scheda di Copertura e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo. Nel caso di contratto di durata poliennale, si conviene che le Parti hanno la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi all’altra parte almeno 90 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso.
Il Contraente ha la facoltà altresì di richiedere il rinnovo del contratto, per un’ulteriore annualità, con preavviso di almeno 30 giorni dalla scadenza salvo in caso di recesso per sinistro.
Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l’espletamento della procedura per l’aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società si impegna inoltre a prorogare l’assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 180 giorni oltre la scadenza
contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio salvo in caso di recesso per sinistro.
In caso di recesso da parte della Società, previa richiesta del Contraente, la stessa è obbligata a concedere una proroga per un periodo massimo di 90 giorni.
1.5 - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro che abbia comportato il pagamento di un risarcimento e fino al 60° giorno dalla definizione dello stesso, la Società ed il Contraente hanno la facoltà di recesso; la stessa ha effetto alla scadenza del periodo annuo di assicurazione in corso a condizione che venga comunicato almeno 90 giorni prima di detta scadenza.
Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell’assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell’Assicurato e conseguente riduzione del premio.
1.6 - Coassicurazione e delega
In caso di coassicurazione, ai sensi dell’art. 1911 c.c., ciascuna Società Coassicuratrice risponderà della quota di rischio assunta. Tutte le comunicazioni relative al presente contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all’uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici; la firma apposta dalla Società Delegataria rende l’atto valido ad ogni effetto, anche per la parte delle medesime.
1.7 - Assicurazioni presso diversi assicuratori
Il Contraente è esonerato dall’obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per i medesimi rischi. Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro, l’Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato ai sensi dell’art. 1910 c.c..
In caso di sinistro non coperto o in mancanza di operatività per qualsiasi motivo delle coesistenti coperture, la presente polizza opererà come sola in essere, senza alcun pregiudizio per il Contraente.
1.8 - Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata, fax, e-mail e/o PEC indirizzati al Broker.
Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.
1.9 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali, valgono le norme di legge.
1.10 - Foro competente
Per le controversie riguardanti l’applicazione del presente contratto, è competente l’autorità giudiziaria del luogo ove ha sede il Contraente.
Ove venga attivato un procedimento stragiudiziale di mediazione (ai sensi del D.lgs. 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni), sia esso obbligatorio o facoltativo e salvo diversa previsione di legge, tale procedimento dovrà svolgersi dove ha sede legale il Contraente e/o l’Assicurato.
1.11 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
1.12 - Clausola broker
Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono ad ANTEA S.r.l. con sede a Saronno in via A. Volta n. 8 il ruolo di cui al D.lgs. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della
presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.
In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:
a) che il Broker, nell’ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;
b) di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
c) che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il Contraente ai sensi dell’art. 1901 c.c.. La Società delegataria o ogni eventuale Società Coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il Broker all’incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell’art. 118 D.lgs. 209/2005 e con gli effetti per il Contraente previsti al primo comma del medesimo articolo;
d) che le somme incassate dal Xxxxxx vengano da questi rimesse agli assicuratori secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All’uopo il Broker trasmetterà alla/e Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora Broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti;
e) che le variazioni alla presente assicurazione richieste dal Contraente al Broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell’art. 1.3 “Decorrenza della garanzia e pagamento del premio”;
f) che l’opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Società nella misura del 5,0% del premio imponibile. La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione;
g) che il Broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all’art. 112, comma 3, del D.lgs. 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto;
h) il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l’obbligatoria iscrizione del Broker al RUI, istituito presso l’IVASS con provvedimento n° 5 del 16 ottobre 2006.
1.13 - Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio
La Società, a semplice richiesta del Contraente ed entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della stessa, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
a) sinistri denunciati;
b) sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva);
c) sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato);
d) sinistri respinti (con indicazione della motivazione);
e) sinistri senza seguito;
f) sinistri relativamente ai quali la Società ha effettuato rivalsa nei confronti di terzi responsabili con indicazione dell’importo.
La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.
Gli obblighi precedentemente descritti devono intendersi validi fino alla completa definizione dei sinistri denunciati.
1.14 - Efficacia temporale della garanzia
Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto.
1.15 - Tracciabilità dei flussi finanziari
In conformità a quanto previsto dall’art. 3, commi 8 e 9, della L. 136/2010 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”), il Contraente, la Società e il Broker assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima L. 136/2010 con particolare riferimento alle disposizione contenute all’art. 3, commi 8 e 9.
Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex art. 1456 c.c. e ss. in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi dell’ausilio di Istituti Bancari o della società Poste Italiane S.p.A. e comunque si accerti il mancato rispetto degli adempimenti di cui al paragrafo precedente. Il Contraente, la Società e il Broker, e comunque ogni soggetto connesso al presente contratto che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla L. 136/2010, devono manifestare immediatamente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva, informandone, a mezzo comunicazione scritta, il Contraente e/o la Società e la Prefettura o l’Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
1.16 - Regolazione e conguaglio del premio
Il premio offerto dalla Società è da intendersi quale premio forfettario.
Non è pertanto prevista alcuna regolazione del premio alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto.
1.17 - Interpretazione del contratto
Il presente capitolato normativo abroga e sostituisce ogni diversa previsione degli stampati della Società eventualmente uniti all’assicurazione, restando convenuto che la firma apposta dal Contraente sui detti stampati vale esclusivamente quale presa d’atto del premio e della ripartizione del rischio fra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione.
Ciò premesso, si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato.
2 - NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE FURTO E RAPINA
Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l’assicurazione in generale. L’eventuale discordanza tra le norme che regolano l’assicurazione in generale, le norme che regolano l’assicurazione in particolare, le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, sarà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.
2.1 – Oggetto dell’assicurazione
La Società, nei limiti ed alle condizioni che seguono, assicura i danni materiali e diretti da perdita o danneggiamento di Beni Mobili (compresi fissi ed infissi), anche se di proprietà di terzi ed entro la somma assicurata, causati da furto, rapina, estorsione (anche se iniziati all’esterno), da chiunque e comunque commessi.
L’assicurazione è estesa ai Valori:
a) riposti e chiusi in mezzi di custodia (casseforti, armadi corazzati, registratori di cassa e simili);
b) fuori dai mezzi di custodia ma comunque sottochiave (cassetti, armadi, etc.), esclusivamente durante l’orario di apertura degli uffici;
per gli importi indicati nella Scheda di Copertura.
Sono inoltre indennizzabili i danni derivanti dalla perdita di valori in possesso di qualsiasi Utente dell’Assicurato o di qualsiasi incaricato dell’Utente, anche quando l’Assicurato non sia legalmente responsabile del sinistro, a seguito di:
1. qualsiasi causa mentre detti valori si trovano entro i fabbricati dell’Assicurato in locali non aperti al pubblico;
2. rapina o scippo subito dagli Utenti o dai loro rappresentanti mentre si intrattengono nei fabbricati dell’Assicurato in locali aperti al pubblico per il compimento di operazioni inerenti ai servizi erogati dall’Assicurato.
Sono comunque esclusi i danni autoprovocati o simulati dagli Utenti o loro rappresentanti.
Sono inoltre indennizzabili le perdite di valori od oggetti preziosi (monili, anelli, etc.) dei dipendenti, ma solo in occasione di rapina.
Gli enti assicurati in polizza possono essere di proprietà, in comodato, detenzione, uso o comunque nella disponibilità dell’Assicurato/Contraente.
2.2 – Franchigia frontale
Resta convenuto che per ciascun sinistro rimarrà a carico del Contraente la franchigia fissa e assoluta in base a quanto indicato nella Scheda di copertura, salvo eventuali scoperti e/o franchigie superiori previsti nel capitolo 5 “Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti”.
3 - CONDIZIONI PARTICOLARI (SEMPRE OPERANTI)
3.1 – Deroga alla regola proporzionale
A deroga di quanto disposto dall’art. 1907 c.c., l’assicurazione è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto.
3.2 – Danni durante il trasporto dei valori
La Società si obbliga a indennizzare l’Assicurato dei danni materiali e diretti dovuti a distruzione, danneggiamento, estorsione, sottrazione, furto perpetrato anche con destrezza, scippo, rapina di valori ovunque durante il loro trasporto, anche all’interno dei fabbricati dell’Assicurato, a condizione che gli stessi siano affidati alla custodia di uno o più dipendenti dell’Assicurato che agiscono in qualità di portavalori e nell’espletamento delle loro funzioni, anche se il danno avvenga per colpa o dolo imputabile a questi ultimi.
La garanzia è operante anche quando i beni sopraelencati sono affidati a Istituti specializzati nel trasporto dei valori, i cui dipendenti sono equiparati ai dipendenti dell’Assicurato.
In tal caso la presente polizza copre la parte di danno che eccede l’importo recuperato o ricevuto dall’Assicurato in base a:
a) contratto dell’Assicurato con il suddetto trasportatore;
b) assicurazione stipulata dal suddetto trasportatore a beneficio degli utenti del proprio servizio;
c) qualsiasi altra assicurazione che sia in vigore in qualunque forma a favore degli utenti di detto trasportatore.
Sono comunque esclusi dalla garanzia i beni sopraelencati affidati all’Amministrazione delle Poste.
Ai soli effetti del presente articolo sono parificati ai dipendenti il Sindaco, i componenti della Giunta ed i Consiglieri Comunali dell’Assicurato, nonché, in qualità di accompagnatori, i Carabinieri, gli Agenti delle Forze dell’Ordine, i Vigili Xxxxxx e le Guardie Giurate di Istituti privati di Vigilanza.
La garanzia è estesa altresì alle perdite di valori a seguito di smarrimento o di misteriosa ed inspiegabile sparizione entro i limiti previsti per la presente partita nella Scheda di Copertura, col massimo però di Euro 500,00 per sinistro e per anno. Per questa ulteriore estensione di garanzia nessuna franchigia sarà applicata in caso di sinistro.
3.3 – Danni ai fabbricati e al loro contenuto
La Società si obbliga a indennizzare l’Assicurato dei danni materiali e diretti dovuti a:
a) distruzione o danneggiamento dell’arredamento, degli impianti, delle attrezzature e delle merci anche di terzi, situati nei Locali, causati da furto, rapina, estorsione ed altri reati contro il patrimonio, anche se solo tentati. Sono compresi i danni determinati da atti vandalici e dolosi; sono esclusi i beni mobili di proprietà di Terzi ai quali sono stati dati in uso o in gestione i locali, destinati a titolo esemplificativo a teatri, centri civici, case di riposo, scuole, servizi, palestre, piscine, stadi e palazzetti sportivi
b) distruzione o danneggiamento dei Locali e dei relativi fissi ed infissi causati da furto o rapina consumati od anche solo tentati, nonché i danni prodotti da atti vandalici e dolosi commessi in connessione al compimento di un furto o di una rapina, con esclusione di pluviali e coperture in rame;
Sono in ogni caso esclusi i danni da incendio, fulmine, esplosione e scoppio comunque verificatisi.
3.4 – Cose di proprietà di Xxxxx
L’assicurazione è stipulata dall’Assicurato in nome proprio e nell’interesse di chi spetta. Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dall’Assicurato e dalla Società. Spetta in particolare all’Assicurato compiere gli atti necessari all’accertamento e alla liquidazione dei danni. L’accertamento e la liquidazione dei danni così come effettuati sono vincolati anche per il Terzo
interessato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
3.5 – Mezzi di chiusura
L’assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l’efficacia del contratto, che ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, dovrà essere difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro anti sfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti e con altri idonei congegni, manovrabili esclusivamente dall’interno, oppure protetta da inferiate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci purché le loro dimensioni non consentano l’introduzione nei locali.
Se l’introduzione avviene attraverso pareti, serramenti, inferriate e vetrate, non conformi a quelli sopra indicati, la garanzia opererà con uno scoperto sull’importo del danno liquidato a termini di polizza, con i limiti previsti dal capitolato.
3.6 – Somme assicurate e reintegro
Gli importi indicati nella Scheda di Copertura, rappresentano, per ciascun gruppo di rischio, il massimo esborso da parte della Società per ciascun sinistro, senza distinzione per ubicazione. Tali importi rappresentano anche il massimo esborso della Società per anno assicurativo.
Tuttavia, in caso di sinistro e su espressa richiesta del Contraente, la Società si impegna a procedere al reintegro dei valori assicurati, fino al raggiungimento di una somma complessivamente pari a quella originariamente assicurata per l’annualità interessata.
Il Contraente si impegna a pagare il corrispondente rateo di premio in coincidenza con il pagamento dell’indennizzo da parte della Società.
3.7 – Delimitazioni dell’assicurazione – Esclusioni
Sono esclusi dall’assicurazione i danni e le perdite:
a) cagionati in tutto o in parte da azioni od omissioni dolose di uno o più Amministratori dell’Assicurato a meno che essi non abbiano ricevuto uno specifico incarico di lavoro e compiano atti necessari per lo svolgimento di questo compito, o facciano parte di organi regolarmente eletti o stabiliti dal Consiglio x Xxxxxx Comunali per lo svolgimento di specifici incarichi per conto dell’Assicurato;
b) cagionati in tutto o in parte da azioni od omissioni dolose di uno o più dipendenti dell’Assicurato incaricati della sorveglianza dei fabbricati e delle cose assicurate a meno che tali danni rientrino nella garanzia di cui all’art. 3.2 “Danni durante il trasporto dei valori”;
c) verificatisi in occasione di uragani, trombe d’aria, inondazioni, alluvioni, allagamenti, eruzioni vulcaniche, terremoti od altri sconvolgimenti della natura;
d) verificatisi in occasione di guerra, anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), rivolta insurrezione, esercizio di potere usurpato, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio commessi con movente politico o comunque in un quadro di azioni concentrate di terrorismo, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo od autorità di diritto o di fatto;
e) che siano direttamente od indirettamente conseguenza di reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazioni radioattive, eccetto per quelli provocati da rilevatori di fumo ionizzanti, comunque tali effetti possano essere causati;
f) che siano conseguenza diretta od indiretta di falsificazione od alterazione di telegrammi, telex, o cablogrammi;
g) conseguenti agli ammanchi di denaro dovuti ad errori di xxxxxxxx. È considerato errore l’ammanco che non ecceda la normale mancanza di cassa dell’ufficio dove tale evento si verifica;
h) conseguenti ad ammanchi di materiale e di merci rilevati solo in sede di inventario.
Si intendono esclusi dalla copertura i furti di gronde e pluviali, elementi di finitura dei fabbricati e di cavi esterni ai fabbricati contenenti le cose assicurate, nonché gli eventuali guasti cagionati dai ladri in tali occasioni o anche solo nel tentativo di asportare tali beni.
Ai soli effetti dell’art. 3.2 “Danni durante il trasporto dei valori” sono esclusi dall’assicurazione i dipendenti aventi meno di 18 anni o più di 65 anni, ed in genere ogni persona che, per le menomate condizioni fisiche, sia inadatta al servizio di portavalori.
3.8 – Titoli di credito
Per quanto riguarda i titoli di credito, ferma ogni altra condizione contrattuale, rimane stabilito che:
a) il loro valore è dato dalla somma da essi portata;
b) la Società non pagherà l’importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze;
c) l’Assicurato deve restituire alla Società l’indennità per essi percepita non appena, per effetto della procedura di ammortamento, i titoli di credito siano divenuti inefficaci.
L’assicurazione è prestata per le spese relative alla procedura di ammortamento dei titoli di credito.
Per quanto riguarda gli effetti cambiari, rimane stabilito che l’assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria.
3.9 – Furto, rapina, estorsione con uso di veicoli ricoverati nei locali o nell’area del Contraente Qualora il furto o la rapina o l’estorsione sia commesso utilizzando, per l’asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza o nell’area in uso al Contraente od all’Assicurato, la Società corrisponderà la somma liquidata a termini di polizza, con i limiti previsti dal capitolato.
3.10 – Xxxxx commesso e/o agevolato dai dipendenti
La Società presta la garanzia anche da furto commesso e/o agevolato da un dipendente del Contraente o dell’Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:
a) che l’autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell’interno dei locali stessi.
3.11 – Registri, documenti ed archivi
La Società risarcirà i danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri e dei documenti sottratti, comprese le spese necessarie per la ricostruzione degli stessi e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi.
L’importo del risarcimento per ciascun documento o registro (o per più documenti o registri che nel loro insieme costituiscano un’unica pratica) non potrà superare la somma indicata nel capitolo 5 “Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti”.
Il risarcimento del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dalla data del sinistro.
3.12 – Furto con destrezza
La Società si obbliga ad indennizzare l’assicurato, nei limiti previsti nel capitolo 5 “Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti”, per i danni materiali e diretti a lui derivati da furto commesso con destrezza all’interno dei locali durante le ore di apertura degli stessi, purché constatato e denunciato entro 24 ore dal sinistro.
3.13 – Beni all’aperto
Si intende compreso in garanzia qualsiasi bene che, per volume, peso e/o caratteristiche costruttive, non può essere ricoverato all’interno dei locali, ovvero beni che per loro natura sono posti all’aperto,
purché in aree dotate di recinzione ed alla condizione essenziale per l’efficacia dell’assicurazione che il furto sia stato commesso mediante sfondamento o effrazione dei mezzi di chiusura delle recinzioni medesime o sfondamento delle stesse.
La presente estensione opera con i limiti indicati nel capitolo 5 “Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti”.
3.14 – Beni presso terzi
La Società prende atto che i Beni Mobili si intendono assicurati, nei limiti indicati nel capitolo 5 “Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti”, anche:
a) in uso o possesso a Terzi, al di fuori dei Locali del Contraente;
b) presso mostre e fiere nell’ambito del territorio della Comunità Europea.
3.15 – Rapina iniziata all’esterno
L’assicurazione è estesa alla rapina avvenuta nei locali indicati in polizza quand’anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.
3.16 – Effetti personali dei dipendenti o di Terzi
Si precisa che tra i Beni Materiali devono ritenersi compresi indumenti ed effetti personali di normale uso di proprietà dei dipendenti o di Terzi, nei limiti previsti nel capitolo 5 “Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti”.
3.17 – Xxxxx commesso con chiavi autentiche
L’assicurazione comprende anche il caso nel quale risulti comprovato che un estraneo al Contraente si sia impadronito delle chiavi autentiche, sottraendole o estorcendole al loro legittimo detentore o impossessandosene mediante furto con scasso, purché il furto delle cose assicurate sia commesso a locali chiusi ed a mezzi di custodia parimenti chiusi, in ore non di lavoro e senza alcun concorso da parte dei dipendenti del Contraente.
3.18 – Sospensione dell’assicurazione per i locali incustoditi
Se i locali contenenti i Beni Mobili assicurati rimangono incustoditi per più di 45 giorni consecutivi l’assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno.
Per i Xxxxxx la sospensione decorre, invece, dalle ore 24 dell’ottavo giorno.
3.19 –– Esclusione beni in leasing
La Società non è obbligata a indennizzare i danni subiti da macchinari ed attrezzature appoggiati a contratti di “leasing”, qualora già coperti da apposita assicurazione per i medesimi rischi.
4 - NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE SINISTRI
4.1 – Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il Contraente deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’art. 1914 c.c.;
b) entro trenta giorni da quando ne ha avuto conoscenza darne avviso scritto al Broker oppure alla Società ai sensi dell’art. 1913 c.c..
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 c.c..
Il Contraente deve altresì:
c) per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone;
d) conservare fino al verbale di accertamento del danno, le tracce e i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità;
e) predisporre, con i tempi necessari, un elenco dei danni subiti con riferimento, alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che il Contraente o l’Assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali.
Fermo restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso al Contraente stesso di modificare, dopo aver denunciato il sinistro alla Società, lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell’attività.
4.2 – Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo.
4.3 – Determinazione del danno
L’ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro e il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tenere conto dei profitti sperati, né dei danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.
Relativamente agli “oggetti d’arte” il risarcimento verrà effettuato in base all’equo valore commerciale al momento del sinistro, nei limiti di risarcimento eventualmente specificati.
Se l’assicurazione è a stima accettata il valore commerciale dell’oggetto nel luogo ed al momento del sinistro è quello di detta stima.
4.4 – Costo di rimpiazzo per Beni Mobili
In deroga all’art. 4.3 relativamente alle cose costituenti Beni Mobili (esclusi “oggetti d’arte”), si farà riferimento al “Valore a nuovo”, intendendosi per tale il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per qualità, rendimento e funzionalità, anche estetica. Pertanto in caso di sinistro l’ammontare del danno verrà determinato senza tener conto del deprezzamento ivi previsto. Sono escluse dall’assicurazione “Valore a nuovo” le cose fuori uso o non più utilizzate per l’uso corrente al momento del sinistro.
L’ammontare del danno sarà invece determinato dal costo di riparazione della cosa danneggiata qualora tale costo sia inferiore al “Valore a nuovo”.
4.5 – Procedura per la valutazione del danno – Nomina dei Periti
L’ammontare del danno è concordato direttamente dalle Parti, oppure a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente o dall’Assicurato con apposito atto unico.
I due periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
La Società rimborserà gli onorari di competenza del Perito che il Contraente o l’Assicurato avrà nominato nonché l’eventuale quota parte, pari al 50% di spesa e onorari in seguito di nomina del terzo Perito.
4.6 – Mandato dei periti
I periti devono:
a) indagare su circostanze, natura causa, e modalità del sinistro;
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonchè verificare se il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 4.1 “Obblighi in caso di sinistro”;
c) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all’art. 4.3 “Determinazione del danno”;
d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.
I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, una per ognuna delle Parti.
I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per la parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità di legge.
4.7 – Operazioni peritali
Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti o ubicazioni, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l’attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti o delle ubicazioni danneggiati.
4.8 – Xxxxxxx xxxxxxxxxx
Per nessun titolo, la Società potrà essere tenuta a pagare somma superiore a quella assicurata alle singole partite, salvo i maggiori importi rientranti nell’ambito di quanto disciplinato dall’art. 1914 c.c..
4.9 – Pagamento dell’indennizzo
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la
Società deve provvedere al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando il Contraente dimostri che non ricorre alcuna delle esclusioni previste dal contratto.
4.10 – Recupero delle cose rubate
Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, il Contraente deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.
Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l’Assicurato rimborsi alla Società l’intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l’Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell’importo dell’indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest’ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall’ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull’importo così ottenuto viene ricalcolato l’indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.
Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell’indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L’Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d’uso personale, salvo il diritto della Società di rifiutare l’abbandono pagando l’indennizzo dovuto.
4.11 – Diritto di surrogazione
Fermo il disposto dell’art. 1916 c.c., l’Assicurato si obbliga, su richiesta della Società, a conferirle formale mandato ad agire verso i Terzi anche prima del pagamento delle indennità.
4.12 – Anticipo dell’indennizzo
L’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso e che l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 25.000,00.
L’obbligazione della Società decorrerà dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni della richiesta dell’anticipo.
4.13 – Cumulo scoperti
Qualora siano operanti in concomitanza più scoperti, questi verranno applicati unitariamente in misura non superiore al 25%.
5 - LIMITI DI RISARCIMENTO, FRANCHIGIE E SCOPERTI
La Società, nei limiti dei massimali indicati nella Scheda di copertura, ed alle condizioni tutte della presente polizza, liquiderà i danni per le garanzie sotto riportate con l’applicazione dei relativi sottolimiti, franchigie e scoperti.
Rimane inteso che, fatte salve le garanzie sotto riportate, nessun altro limite, scoperto o franchigia potranno essere applicati alla liquidazione del danno.
Garanzia | Limiti di indennizzo (Euro) | Franchigia (Euro) | Scoperto (%) |
Rapina e/o estorsione | --------- | Franchigia frontale | 10 |
Valori trasportati da persone incaricate (3.2) | La somma assicurata | Franchigia frontale | 10 |
Danni ai fabbricati e al loro contenuto (3.3) | 10.000,00 per sinistro | Franchigia frontale | --------- |
Mezzi di chiusura (3.5) | --------- | Franchigia frontale | 20 |
Uso di veicoli ricoverati nei locali o nell’area del Contraente (3.9) | --------- | Franchigia frontale | 20 |
Rapina o scippo subito dagli Utenti (2.1 lett. b) | 2.000,00 per sinistro | Franchigia frontale | --------- |
Ricostruzione registri, documenti ed archivi (3.11) | 5.000,00 per sinistro | --------- | --------- |
Furto con destrezza (3.12) | 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo | Franchigia frontale | 10 |
Beni all’aperto (3.13) | 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo | 1.000,00 per sinistro | 20 |
Beni presso terzi (3.14) | 5.000,00 per sinistro | Franchigia frontale | --------- |
Effetti personali dei dipendenti o di Terzi (3.16) | 1.000,00 per sinistro | Franchigia frontale | --------- |
Oggetti pregiati | 10.000,00 per sinistro e per anno assicurativo | Franchigia frontale | --------- |
6 - CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITAMENTE PER ISCRITTO
Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell’art. 1341 c.c., le Parti dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:
1.3 Decorrenza della garanzia e pagamento del premio;
1.4 Durata del contratto;
1.5 Recesso in caso di sinistro;
1.7 Assicurazioni presso diversi assicuratori;
1.10 Foro competente;
1.12 Clausola broker;
1.15 Tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società Il Contraente
SCHEDA DI COPERTURA
(costituente parte integrante del presente capitolato)
Contraente/Assicurato | Comune di Cantello Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx, 0 00000 - Xxxxxxxx (XX) P.I. 00404280125 - C.F. 00404280125 |
Rischio assicurato | Furto e Rapina |
Data di decorrenza | Ore 24.00 del 31/12/2018 |
Data di scadenza | Ore 24.00 del 31/12/2021 |
Frazionamento | Annuale |
Rate intermedie | Il 31/12 di ogni annualità |
Franchigia frontale (art. 2.2) | Euro 200,00 |
Calcolo del premio
Part. | Enti Assicurati | Somme Assicurate (Euro) | Tasso Lordo ‰ | Premio Xxxxx Xxxxx (Euro) |
1 | Beni mobili | 20.000,00 | ||
2 | Valori in mezzi di custodia | 5.000,00 | ||
3 | Valori fuori dai mezzi di custodia ma comunque sottochiave | 2.500,00 | ||
4 | Valori trasportati da persone incaricate | 2.500,00 | ||
Premio annuo lordo (Euro) |
La Società Il Contraente