SOMMARIO PARTE PRIMA – DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI 4
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SOMMARIO
PARTE PRIMA – DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI 4
CAPO 1 – NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO 4
Art. 1 – Oggetto dell’appalto 4 Art. 2 – Ammontare dell’appalto 5 Art. 3 – Modalità di stipulazione del contratto 5 Art. 4 – Categoria prevalente, categorie subappaltabili 5 Art. 5 – Selezione dei concorrenti 6 Art. 6 – Subappalto 6
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE 6
Art. 7 – Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d’appalto 6 Art. 8 – Documenti che fanno parte del contratto 7 Art. 9 – Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 7 Art. 10 – Fallimento dell’appaltatore 8 Art. 11 – Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere 8 Art. 12 – Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l’esecuzione 8 Art. 13 – Convenzioni europee in materia di valuta e termini 9
CAPO 3 – TERMINI PER L’ESECUZIONE 9
Art. 14 – Consegna e inizio dei lavori 9 Art. 15 – Termini per l’ultimazione dei lavori 10 Art. 16 – Proroghe 10 Art. 17 – Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori 10 Art. 18 – Penali in caso di ritardo 11 Art. 19 – Programma esecutivo dei lavori dell’appaltatore e cronoprogramma 11 Art. 20 – Inderogabilità dei termini di esecuzione 12 Art. 21 – Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 13
CAPO 4 – DISCIPLINA ECONOMICA 13
Art. 22 – Pagamenti in acconto 13 Art. 23 – Pagamenti a saldo 14 Art. 24 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto 14 Art. 25 – Ritardi nel pagamento della rata di saldo 15 Art. 26 – Revisione prezzi 15 Art. 27 – Anticipazione del pagamento di taluni materiali 16 Art. 28 – Cessione del contratto e cessione dei crediti 16
CAPO 5 – CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI 16
Art. 29 – Lavori a misura 16 Art. 30 – Lavori a corpo 17 Art. 31 – Lavori in economia 17 Art. 32 – Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera 17
CAPO 6 – XXXXXXXX E GARANZIE 17
Art. 33 – Cauzione provvisoria 17 Art. 34 – Cauzione definitiva 18 Art. 35 – Riduzione delle garanzie 18 Art. 36 – Obblighi assicurativi a carico dell’impresa 19
CAPO 7 – DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE 20
Art. 37 – Variazione dei lavori 20 Art. 38 – Varianti per errori od omissioni progettuali 20 Art. 39 – Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi 21
CAPO 8 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 21
Art. 40 – Adempimenti preliminari in materia di sicurezza 21 Art. 41 – Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere 22 Art. 42 – Piani di sicurezza e di coordinamento 22 Art. 43 – Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento 22 Art. 44 – Piano operativo di sicurezza 23 Art. 45 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 23
CAPO 9 – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 24
Art. 46 – Subappalto e subcontratto 24 CAPO 10 – CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D’UFFICIO 25
Art. 47 – Accordo bonario e transazione 25 Art. 48 – Collegio consultivo tecnico 25 Art. 49 – Arbitrato 25 Art. 50 – Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 26
CAPO 11 – DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE 27
Art. 51 – Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione 27
Art. 52 – Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione 27 Art. 53 – Presa in consegna dei lavori ultimati 27 CAPO 12 – NORME FINALI 28
Art. 54 – Xxxxx e obblighi a carico dell’appaltatore 28 Art. 55 – Obblighi speciali a carico dell’appaltatore 30 Art. 56 – Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione 32 Art. 57 – Utilizzo di materiali recuperati o riciclati. 33 Art. 58 – Terre e rocce da scavo 33 Art. 59 – Custodia del cantiere 33 Art. 60 – Cartello di cantiere 33 Art. 61 – Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 33 Art. 62 – Tracciabilità dei pagamenti 33 Art. 63 – Spese contrattuali, imposte, tasse 34
PARTE SECONDA – PRESCRIZIONI TECNICHE 36 CAPO 13 – NORME TECNICHE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI E CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI IMPIANTI – GRADUATORIA DEI LAVORI 36
Art. 64 – Finalità delle prescrizioni tecniche 36 Art. 65 – Consegna – Tracciamenti – Ordine di esecuzione dei lavori 36 Art. 66 – Materiali e provviste 36 Art. 67 – Esclusioni 37 Art. 68 – Movimento dei materiali di scavo e lavori in genere 37 Art. 69 – Scavi in genere 37 Art. 70 – Scavi di fondazione 38 Art. 71 – Scavi per canalizzazione cavi 38 Art. 72 – Disfacimento delle pavimentazioni stradali 39 Art. 73 – Rifacimento di pavimentazioni stradali 39
CAPO 14 – MALTE – CALCESTRUZZI – CEMENTI ARMATI – MURATURE – CANALIZZAZIONI ED OPERE ACCESSORIE PER LA POSA DI CAVI INTERRATI – REINTERRI 40
Art. 76 – Opere accessorie per la posa dei cavi interrati 40 Art. 77 – Coesistenza tra cavi di energia e tubazioni interrate 40 Art. 78 – Reinterri 41
CAPO 15 – SOSTEGNI – MENSOLE – ARMAMENTI – OPERE ACCESSORIE 41
Art. 79 – Sostegni 41 Art. 80 – Pali in c.a.c. 42 Art. 81 – Pali tubolari in acciaio 42 Art. 82 – Pali artistici in ghisa 42 Art. 83 – Paline, mensole a muro, puntoni, tiranti 42
CAPO 16 – POSA DEI CONDUTTORI E OPERE ACCESSORIE – APPARECCHI ILLUMINANTI – IMPIANTI DI TERRA 43
Art. 84 – Tesatura di conduttori aerei e precordato 43 Art. 85 – Prescrizioni per la posa di conduttori in cavo 43 Art. 86 – Posa di cavo nelle tubazioni 44 Art. 87 – Posa su fune portante o di precordato (linee aeree) 44 Art. 88 – Posa su muro o altre strutture (linee aeree) 44 Art. 89 – Opere accessorie alla posa dei cavi 44 Art. 90 – Apparecchi illuminanti 45 Art. 91 – Impianti di terra 45
CAPO 17 – VERNICIATURA – TRASPORTI – CONSEGNA – RICONSEGNA MATERIALI E SFRIDI 45
Art. 92 – Verniciatura 45
Art. 93 – Trasporti 46 Art. 94 – Consegna, riconsegna materiali e sfridi 46 Art. 95 – Lavori non indicati precedentemente 46 Art. 96 – Graduatoria dei lavori 46
CAPO 18 – QUALITÀ’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI – NORME DA SEGUIRE NELLE REALIZZAZIONI DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA – MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI – ACCETTAZIONE DEL MATERIALE – ORDINE DEI LAVORI
– VERIFICHE E PROVE PRELIMINARI 47
Art. 97 – Qualità’ e provenienza dei materiali 47 Art. 98 – Norme da seguire nella realizzazione degli impianti di pubblica illuminazione 47 Art. 99 – Modo di esecuzione dei lavori 47 Art. 100 – Accettazione dei materiali 47 Art. 101 – Verifiche e prove preliminari 47 Art. 102 – Tabelle indicative dei lavori 48 Art. 103 – Osservanza delle norme di cui alla legge 23/10/1960 n°1369 48
ALLEGATI 49
SCHEMA DI CONTRATTO e CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Euro | ||
a.1 | Importo esecuzione lavorazioni (base d’asta) | 64.032,00 |
a.2 | Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza | 2.668,00 |
A | Totale appalto (a.1 + a.2 + a.3) | 66.700,00 |
B | Somme a disposizione dell’amministrazione | 28.300,00 |
Totale progetto (A + B) | 95.000,00 |
Il responsabile del servizio | Il responsabile del procedimento | Il progettista TORELLI Per.Ind. A. |
NOTA:
Il Decreto Legislativo 50/2016 è detto nel seguito “Codice”
PARTE PRIM A – DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI
CAPO 1 – NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
Art. 1 – Oggetto dell’appalto
1. L’appalto ha per oggetto i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per la formazione dell’impianto di illuminazione pubblica stradale della zona indicata nelle disposizioni di carat- tere particolare d’appalto. L’impianto sarà realizzato con allacciamenti in derivazione da un sistema trifase a 380 V con neutro. Gli apparecchi d’illuminazione saranno pertanto alimentati a 220V.
2. Le opere da eseguire, che dovranno essere compiute in ogni loro parte a perfetta regola d’arte (seguendo come riferimento le norme di uno qualsiasi dei paesi della Comunità Euro- pea come per es. norme DIN, NF, UNI, ecc., secondo l’allegato II della Direttiva 83/189/CEE – Legge 21 giugno 1986 n°317), nonché Norma CEI 64–8, risultano dai disegni di progetto e dagli elementi descrittivi delle disposizioni di carattere particolare, salvo quanto verrà precisato dalla Direzione Lavori in corso d’opera per l’esatta interpretazione dei disegni di progetto e per i dettagli di esecuzione. Al termine dei lavori le opere oggetto dell’appalto dovranno essere consegnate al Committente funzionanti; l’appalto stesso comprende quindi quanto è neces- sario per raggiungere tale finalità. Nessuna eccezione potrà essere sollevata dall’Appaltatore per proprie errate interpretazioni dei disegni o delle disposizioni ricevute, oppure per propria insufficiente presa di conoscenza delle condizioni locali.
3. L’intervento è così individuato:
a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: Riqualificazione tratti di illumina- zione pubblica in Frazione Racca e Frazione Vaccheria;
b) descrizione sommaria: l’intervento prevede la riqualificazione delle strade pubbliche sotto elencate mediante il rifacimento completo degli impianti di illuminazione pub- blica. Per una descrizione completa dell’intervento si rimanda alla “Relazione tecnico illustrativa”;
c) ubicazione:
• Xxxxxxxx Xxxxxxxxx – Xxx Xxxx (xx0 xxxxxx);
• Frazione Racca – Via Carmagnola;
• Xxxxxxxx Xxxxx – Xxx Xxxxxxxxxx (xxxxxxxx).
4. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal pro- getto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi degli impianti di illuminazione pubblica, dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
5. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’ap- paltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
6. Trova sempre applicazione l’articolo 1374 del codice civile.
7. Nel caso in cui l’impresa appaltatrice intenda subappaltare alcuni lavori, resteranno a suo totale carico tutti gli oneri dovuti al coordinatore per la sicurezza per la progettazione ed ese- cuzione dei lavori.
Art. 2 – Ammontare dell’appalto
1. L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è definito come segue:
Num. | Colonna 1) A misura | Colonna 2) A corpo | Colonna 1 + 2) TOTALE | ||||
a) | Importo esecuzione lavori soggetto a ribasso | € | 0,00 | € | 64.032,00 | € | 64.032,00 |
b) | Di cui oneri per attuazione piani di sicurezza | € | 0,00 | € | 2.668,00 | € | 2.668,00 |
a) + b) | IMPORTO TOTALE | € | 0,00 | € | 66.700,00 | € | 66.700,00 |
2. L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori come risultante dal ribasso offerto dall’aggiudicatario in sede di gara applicato all’importo di cui al comma 1, lettera a), aumen- tato dell’importo di cui al comma 1, lettera b), relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui al comma 3.
3. L’importo di cui al comma 1, lettera b), relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, non è soggetto ad alcun ribasso di gara, nella piena conformità al Titolo IV D.Lgs 81/2008 e s.m.i..
Art. 3 – Modalità di stipulazione del contratto
1. Il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi del Codice dei contratti, e del regolamento gene- rale.
2. L’importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.
3. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d’asta di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), costituiscono vincolo negoziale l’importo degli stessi (per la parte a corpo) indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in particolare nella descrizione nella parte a corpo, relative agli oneri per l’attua- zione dei piani di sicurezza.
4. Nel corrispettivo per l’esecuzione a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occor- rente per dare il servizio compiuto sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrin- secamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione del servizio se- condo le regola dell’arte
Art. 4 – Categoria prevalente, categorie subappaltabili
1. Ai sensi dell’articolo 3 del D.P.R. n. 34 del 2000 e in conformità all’allegato «A» al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di Opere Generali «OG10».
2. Non sono previsti lavori appartenenti a categorie scorporabili ai sensi degli 72, 73 e 74 del regolamento generale.
3. I lavori per i quali vige l’obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui al D.M. 37 del 2008, con i relativi importi, sono individuati nella tabella «A» allegata al presente capitolato con il numero 2 e nella tabella «B» allegata al presente capitolato con il numero 2.
4. Fatto salvo quanto specificato al precedente comma, i lavori appartenenti a categorie generali o specializzate dell’allegato «A» al D.P.R. n. 34 del 2000, diverse da quella prevalente, di importo non superiore a Euro 150.000, possono essere realizzati dall’appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; essi possono
altresì, a scelta dello stesso appaltatore, essere scorporati per essere realizzati da un’impresa mandante ovvero realizzati da un’impresa subappaltatrice qualora siano stati indicati come subappaltabili in sede di offerta; in quest’ultimo caso l’impresa subappaltatrice deve essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 28 del D.P.R. n. 34 del 2000.
Art. 5 – Selezione dei concorrenti
1. Gli operatori economici concorrenti, devono possedere i requisiti di ammissibilità previsti dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016 ed i requisiti tecnico–organizzativi di cui all’art. 90, c. 1 del D.Lgs.
N. 207/2010, in particolare:
a. importo dei lavori analoghi, con specifico riferimento alle lavorazioni oggetto del pre- sente appalto devono avere eseguito lavori di realizzazione impianti di illuminazione pubblica, eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblica- zione del avviso pubblico, non inferiore all’importo del contratto da stipulare;
b. costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubbli- cazione del presente avviso;
c. adeguata attrezzatura tecnica.
2. La suddivisione in categorie dei lavori di cui all’art. 4 costituisce indicazione ai fini dell’indi- viduazione del rapporto di analogia tra i lavori eseguiti dal concorrente e quelli da affidare, nonché ai fini del rilascio del certificato di esecuzione dei lavori.
3. Si chiarisce – come ampiamente espresso dall’ ex AVCP ora ANAC – che i lavori eseguiti dall’impresa che concorre all’affidamento di appalti di valore inferiore ai 150.000 Euro devono avere caratteristiche similari a quelle che connotano i lavori da affidare, non esprimibili in sem- plici termini di categoria secondo il sistema unico di qualificazione previsto per gli appalti di importo superiore a 150.000 Euro.
4. In particolare deve essere assicurato il possesso da parte del concorrente, di una professio- nalità qualificata che si traduce in un rapporto di analogia tra lavori eseguiti dal concorrente e quelli oggetto dell’appalto da affidare “inteso come coerenza tecnica fra la natura degli uni e degli altri”, la cui valutazione è lasciata alla Stazione Appaltante.
5. Nel caso di imprese già in possesso delle attestazioni SOA relativa ai lavori analoghi da ese- guire (OG10), non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti.
6. La selezione dei concorrenti è operata dalla Stazione Appaltante sulla base dei criteri di cui agli articoli 83 del Codice.
Art. 6 – Subappalto
1. Il subappalto è ammesso nei limiti e condizioni di cui all’art. 105 del Codice, meglio specificati al successivo art. 46.
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 7 – Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d’appalto
1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del presente capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno ec- cezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all’ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L’interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato spe- ciale d’appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l’attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
4. Per tutte le disposizioni relative all’esecuzione dei lavori, l’Appaltatore dipenderà dalla Dire- zione dei Lavori. In nessun caso l’Appaltatore potrà giustificare l’esecuzione di opere non ordi- nate, la cattiva esecuzione delle opere, e l’esecuzione delle suddette in modo diverso da quello stabilito in progetto, a meno che non risultino ordini scritti e firmati dal Direttore dei Lavori.
Art. 8 – Documenti che fanno parte del contratto
1. Xxxxx parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:
a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo;
b) il presente capitolato comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
c) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i pro- getti degli impianti e le relative relazioni di calcolo, come elencati nell’allegata tabella
«E», ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;
d) l’elenco dei prezzi unitari;
e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, e relativo allegato XV–2;
f) il piano operativo di sicurezza di cui all’art. 89–1– h) D.Lgs 81/2008 e s.m.i. ed allegato XV –3–2;
g) il cronoprogramma di cui all’articolo 23–7 ed 8 del Codice.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pub- blici e in particolare:
a) il Codice D.Lgs 50/2016;
b) il D.P.R. 207/2010 per le parti dichiarate valide anche in via transitoria dal Codice;
c) il decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 e successive modifiche e integrazioni;
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;
b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancor- ché inserite e integranti il presente capitolato; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e sempre che non riguar- dino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle variazioni di cui all’articolo 106 del Codice;
c) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato;
d) le quantità delle singole voci elementari risultanti dalla «lista» predisposta dalla Stazione appaltante, compilata dall’aggiudicatario e da questi presentata in sede di offerta.
Art. 9 – Disposizioni particolari riguardanti l’appalto
1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a di- chiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regola- menti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accetta- zione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. L’Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
Art. 10 – Fallimento dell’appaltatore
1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 110 del Codice.
Art. 11 – Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere
1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Sta- zione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente capitolato in rapporto alle carat- teristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del diret- tore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negli- genza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negli- genza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’im- piego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.
Art. 12 – Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l’esecuzione
1. Nell’esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativa- mente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell’appalto, devono essere rispet- tate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accet- tazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni conte- nute o richiamate contrattualmente nel presente capitolato di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettiva- mente gli articoli 15, 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.
3. L’appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costru- zione utilizzati siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.
4. L’appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l’ese- cuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il
decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 feb- braio 2008).
Art. 13 – Convenzioni europee in materia di valuta e termini
1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione in euro.
2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.
3. Tutti i termini di cui al presente capitolato d’oneri, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.
CAPO 3 – TERMINI PER L’ESECUZIONE
Art. 14 – Consegna e inizio dei lavori
1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 5 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risar- cimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) qualora eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’aggiudicatario. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32–8 del Co- dice, qualora il mancato inizio dei lavori determini un grave danno all’interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; il direttore dei lavori provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
4. Il R.U.P. accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 40 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito al Direttore dei lavori. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponi- bilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, qualora l’urgenza sia limitata all’esecu- zione di alcune di esse.
6. L’appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la do- cumentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì un originale del DURC in data non anteriore a tre mesi da quella del verbale di consegna; il DURC è altresì
trasmesso in occasione di ciascun pagamento in acconto o a saldo, in relazione anche alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente.
Art. 15 – Termini per l’ultimazione dei lavori
1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 60 (sessanta)
naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali.
3. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di for- niture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero neces- sarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.
Art. 16 – Proroghe
1. Sono regolate dall’art. 107–5 del Codice.
2. L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all’articolo 15, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui all’articolo 15.
3. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all’articolo 15, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate po- steriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
4. La richiesta è presentata al direttore dei lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.
5. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.
6. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formal- mente dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 15, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
6. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della richiesta.
Art. 17 – Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori
1. La sospensione dei lavori può essere ordinata dal D.L. ai sensi dell’art. 107–1 del Codice; la sospensione può essere ordinata dal R.U.P. ai sensi dell’art. 107–2 del Codice. In entrambi i casi la ripresa lavori è regolata dal comma 3 dello stesso art. 107.
2. Nel caso di sospensione parziale l’Appaltatore ha obbligo di procedere con le lavorazioni eseguibili, ai sensi del comma 4.
3. Le contestazioni o riserve dell’Appaltatore in merito alle sospensioni sono regolate sempre dall’art. 107 comma 5.
4. Il diritto al risarcimento per sospensioni totali o parziali disposte dalla Stazione Appaltante per cause diverse da quelle contemplate ai commi 1–2–4 dell’art. 107, è quantificato secondo art. 1382 CC ai sensi del comma 6 dello stesso art. 107 del Codice.
Art. 18 – Penali in caso di ritardo
1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1 per mille (euro uno e centesimi zero ogni mille) dell’importo contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’articolo 14, comma 3;
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non ac- cettabili o danneggiati;
d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori.
3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all’articolo 19.
4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
6. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo 21, in materia di riso- luzione del contratto.
7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di even- tuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
Art. 19 – Programma esecutivo dei lavori dell’appaltatore e cronoprogramma
1. Entro 30 (trenta) giorni dalla data del verbale di consegna, e comunque prima dell’inizio dei lavori, l’appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte impren- ditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavo- razione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquida- zione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronun- ciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indi- cazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
2. Il programma esecutivo dei lavori dell’appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior ese- cuzione dei lavori e in particolare:
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
b) per l’intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l’andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
c) per l’intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Sta- zione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela su- gli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono con- siderati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
d) per la necessità o l’opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottem- peranza al decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del can- tiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.
Art. 20 – Inderogabilità dei termini di esecuzione
1. Non costituiscono motivo di proroga dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o con- tinuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell’installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche ne- cessarie al suo funzionamento, per l’approvvigionamento dell’energia elettrica e dell’acqua;
b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi com- preso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
c) l’esecuzione di accertamenti integrativi che l’appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
d) il tempo necessario per l’esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
e) il tempo necessario per l’espletamento degli adempimenti a carico dell’appaltatore comunque previsti dal presente capitolato;
f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri in- caricati dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale di- pendente;
h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordi- natore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contribu- tivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previ- denza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., fino alla relativa revoca.
2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell’inizio dei lavori, della loro mancata re- golare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultima- zione i riardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti con- trattuali con la Stazione appaltante, se l’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo 16, di sospensione dei lavori di cui all’articolo 17, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 18, né per l’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 21.
Art. 21 – Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
1. La risoluzione del contratto per motivazioni e procedura, è regolata dall’art. 108 del Codice.
CAPO 4 – DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 22 – Pagamenti in acconto
1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 28, 29, 30 e 31, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a euro 35.000,00 (tren- tacinquemila).
2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavo- ratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del capitolato generale d’appalto, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’arti- colo 168 del regolamento generale, il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il
……………………» con l’indicazione della data di chiusura.
4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3 il R.U.P. emette il conseguente certificato di paga- mento, ai sensi dell’articolo 169 del regolamento generale, il quale deve esplicitamente il rife- rimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui al comma 3, con l’indicazione della data di emissione.
5. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6. Ai sensi dell’articolo 107 del codice, qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo su- periore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, pre- scindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.
7. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certifi- cati di pagamento già emessi sia inferiore al 30% (trenta per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 23. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione ap- provati.
8. Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, del decreto–legge 4 luglio 2006, n. 223 l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all’acquisizione del DURC e all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali dei dipendenti, nonché gli eventuali subappaltatori ai sensi degli articoli 47, commi 4, 5 e 6, e 48, commi 2 e 3, del presente Capitolato.
Art. 23 – Pagamenti a saldo
1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammon- tare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P. , entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l’appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di con- tabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 22, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione, pre- via presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l’appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell’art. 103–6 del Codice, emessa nei termini e alle con- dizioni che seguono:
a) importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al pe- riodo di due anni;
b) ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo l’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecu- zione;
c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rila- sciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.
6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la dif- formità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo (art. 102–5 del Codice).
7. L’appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempesti- vamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
8. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all’articolo 22, commi 7, 8 e 9.
Art. 24 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto
1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 23 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; tra- scorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appalta- tore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo
termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita dalle norme al mo- mento vigenti.
2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appalta- tore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita dalle norme al mo- mento vigenti.
3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
4. E’ facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l’ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell’importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell’articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale ai sensi dell’art. 209 del Codice.
Art. 25 – Ritardi nel pagamento della rata di saldo
1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all’articolo 23, comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.
Art. 26 – Revisione prezzi
1. Ai sensi dell’articolo 106–1 a) del Codice, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi ed è esclusa l’applicazione dell’articolo 1664–1 del codice civile.
2. A parziale deroga rispetto a quanto stabilito al comma precedente, sono ammesse varia- zioni di prezzo come previste allo stesso art. 106–1 a) del Codice, sulla base dei prezziari di cui all’art. 23–7 del Codice, solo per l’eccedenza oltre il 10% del prezzo originario e solo in misura pari alla metà, nel rispetto inoltre delle seguenti condizioni:
a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:
a1) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell’in- tervento, in misura non inferiore all’1% (uno per cento) dell’importo dei lavori, al netto di quanto già eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;
a2) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso inter- vento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa;
a3) somme derivanti dal ribasso d’asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa destinazione;
a4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;
b) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati im- pegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;
c) la compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che ec- cede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavo- razioni contabilizzate nell’anno solare precedente al decreto ministeriale, nelle quan- tità accertate dal Direttore dei lavori;
d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta giorni), a cura della direzione lavori qualora non sia ancora stato emesso il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione, a cura del responsabile del procedimento in ogni altro caso;
3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, qualora, per cause non imputabili all’appal- tatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la dif- ferenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2 per cento, all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori stessi.
Art. 27 – Anticipazione del pagamento di taluni materiali
1. Non è prevista l’anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.
Art. 28 – Cessione del contratto e cessione dei crediti
1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E’ ammessa la cessione dei crediti nel rispetto delle norme di cui alla Legge 52/1991, a con- dizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’ap- posito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia auten- ticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di paga- mento sottoscritto dal R.U.P.
CAPO 5 – CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI
Art. 29 – Lavori a misura
1. In corso d’opera, qualora debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 37 o 38, e queste non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 39, fermo re- stando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione “a corpo”.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti di- mensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preven- tivamente autorizzati dal direttore dei lavori.
3. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari dell’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 3, del presente capitolato.
Art. 30 – Lavori a corpo
1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enuncia- zione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati gra- fici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invaria- bile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 37 o 38, e per tali variazioni la direzione lavori, sentito il R.U.P. e con l’assenso dell’appaltatore, possa essere definito un prezzo complessivo onnicomprensivo, esse possono essere preventi- vate “a corpo”.
3. Nei casi di cui al comma 1, qualora il prezzo complessivo non sia valutabile mediante l’uti- lizzo dei prezzi unitari di elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 39. Il corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d’asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
4. Nel corrispettivo per l’esecuzione dell’eventuale lavoro a corpo s’intende sempre com- presa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal pre- sente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun com- penso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell’opera appaltata se- condo le regola dell’arte.
5. La contabilizzazione dell’eventuale lavoro a corpo è effettuata applicando all’importo del medesimo, al netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizia, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
6. La realizzazione di sistemi e sub–sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo contrattuale unico non costituiscono lavoro a corpo.
7. Gli oneri per la sicurezza, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), come evidenziati al rigo
b) della tabella «B», integrante il presente capitolato, sono valutati in base all’importo previsto separatamente dall’importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita negli atti di progetto o di perizia, intendendosi come eseguita e liquida- bile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.
Art. 31 – Lavori in economia
1. La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l’importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall’impresa stessa, con le modalità previste dalla normativa vigente.
Art. 32 – Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera
1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pié d’opera, ancorché accettati dalla dire- zione dei lavori.
CAPO 6 – CAUZIONI E GARANZIE
Art. 33 – Cauzione provvisoria
1. Ai sensi dell’articolo 93 del Codice, l’offerta dei concorrenti è corredata da garanzia fideius- xxxxx denominata “Garanzia provvisoria”, pari al 2% del prezzo base indicato nel bando o in- xxxx.
Art. 34 – Cauzione definitiva
1. Ai sensi dell’articolo 103–1–2–3–4–5 del Codice, l’Affidatario costituisce per la sottoscrizione del contratto una garanzia (Garanzia Definitiva) con le modalità di cui all’art. 93–2–3 del Co- dice, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale. Qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un’offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli ecce- denti il 10% (dieci per cento); qualora il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percen- tuale.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di as- sicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al D.M. n. 123 del 2004, in osser- vanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscri- zione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell’iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all’emissione del certificato di collaudo provvisorio oppure del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza ne- cessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pa- gate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiara- zione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combi- nato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concor- renza di un quinto dell’importo originario.
7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsa- bilità solidale ai sensi dell’articolo 103–10 del Codice.
8. Ai sensi dell’articolo 103–3 del Codice, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provviso- ria di cui all’articolo 33 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l’appalto al con- corrente che segue nella graduatoria.
Art. 35 – Riduzione delle garanzie
1. Ai sensi dell’art. 93–7 del Codice, l’importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 33 e l’importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 34 sono ridotti al 50 per cento per i con- correnti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme
europee della serie europea UNI CEI ISO 9001:2008, di cui agli articoli 3, comma 1, lettera mm) e 63, del d.P.R. n. 207 del 2010. La certificazione deve essere stata rilasciata per il settore EA28 e per le categorie di pertinenza.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.
3. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appar- tenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavo- razioni appartenenti alla medesima categoria.
4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del D.P.R. n. 34 del 2000.
5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora l’im- presa, in relazione allo specifico appalto, non sia tenuta al possesso dell’attestazione SOA in quanto assuntrice di lavori per i quali, in ragione dell’importo, sia sufficiente la classifica II.
Art. 36 – Obblighi assicurativi a carico dell’impresa
1. Ai sensi dell’articolo 103–7 del Codice, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sot- toscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certifi- cato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di regolare ese- cuzione per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione appaltante se- condo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coper- ture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema–tipo 2.3 allegato al
D.M. attività produttive 12 marzo 2004, n. 123.
3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
a) prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo contrattuale al lordo dell’IVA
b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore.
4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00 Euro.
5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchi- gia, queste condizioni:
a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;
b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.
6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse assunti.
CAPO 7 – DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
Art. 37 – Variazione dei lavori
1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l’im- presa appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti di cui all’art. 106 del Codice.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrat- tuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell’approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia pre- scritta dalla legge o dal regolamento.
3. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della con- testazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto sta- bilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.
4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 (dieci) per cento delle categorie omogenee di lavori dell’appalto e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato.
5. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circo- stanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in au- mento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell’importo originario del con- tratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera.
6. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavo- razioni in variante.
7. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l’adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’arti- colo 42 con i conseguenti adempimenti di cui all’articolo 43, nonché l’adeguamento dei piani operativi di cui all’articolo 44.
Art. 38 – Varianti per errori od omissioni progettuali
1. Ai sensi dell’art. 106–9 del Codice i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della nor- mativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed
economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
Art. 39 – Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l’applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale.
2. Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concorda- mento, sulla base sempre dei prezziari di cui al comma 1 precedente.
CAPO 8 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 40 – Adempimenti preliminari in materia di sicurezza
1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al D.Lgs 81/2008 e s.m.i., l’appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con ap- posita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comun- que prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori qualora questi siano iniziati nelle more della stipula del contratto:
a) una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, con l’indicazione antimafia di cui agli articoli 6 e 9 del d.P.R. n. 252 del 1998, oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione so- ciale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
d) i dati necessari ai fini dell’acquisizione d’ufficio del DURC da parte della Stazione appal- tante, mediante la presentazione del modello unificato INAIL–INPS–CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, le seguenti indicazioni:
• il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
• la classe dimensionale dell’impresa in termini di addetti;
• per l’INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posi- zione assicurativa;
• per l’INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;
• per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di compe- tenza;
e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1–bis, 2 e 3, del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.
f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdi- zione di cui all’articolo 14 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.
2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione il nominativo e i recapiti:
a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.;
b) del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.;
c) l’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 42, con le even- tuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 43;
d) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 44.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
a) dall’appaltatore comunque organizzato e, suo tramite, dai subappaltatori regolarmente autorizzati;
b) in generale da tutti i soggetti detti “operatore economico di cui all’art. 3–1–p) ed art. 45–1– 2 del Codice.
4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 45, comma 3, l’impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.
5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.
Art. 41 – Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere
1. Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., l’appalta- tore è obbligato:
a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.e all’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del me- desimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle disposizioni degli articolo da 108 a 155 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affi- dati;
d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto at- tiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
2. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utiliz- zate.
3. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito all’articolo 40, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 42, 43, 44 o 45.
Art. 42 – Piani di sicurezza e di coordinamento
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 100 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., in conformità all’allegato XV, punti 1 e 2, al citato D.Lgs 81/2008 e s.m.i., corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all’articolo 2, comma 1, lettera b), del presente Capitolato Speciale.
2. L’obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni appro- vate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’articolo 43.
Art. 43 – Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento
1. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordina- mento, nei seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter me- glio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L’appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’ac- coglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l’appaltatore.
3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’ap- paltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:
a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e inte- grazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell’impresa, e tale circostanza sia debita- mente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.
Art. 44 – Piano operativo di sicurezza
1. L’appaltatore, entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima dell’inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle pro- prie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecu- zione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato D.Lgs 81/2008 e s.m.i., con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. L’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese su- bappaltatrici di cui all’articolo 47, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato spe- ciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano pre- sentato dall’appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 40, comma 4.
3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 42.
4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1–bis, del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., il piano operativo di sicu- rezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato D.Lgs 81/2008 e s.m.i.
Art. 45 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’articolo 15 del decreto legislativo n. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV del decreto stesso.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al Decreto n.81/2008 nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L’impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell’inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l’iscrizione alla ca- mera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l’indicazione dei contratti collettivi ap- plicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l’assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. La medesima è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compati- bili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capo- gruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risolu- zione del contratto.
5. L’appaltatore resta comunque responsabile per gli adempimenti degli obblighi di sicurezza da parte dei subappaltatori.
CAPO 9 – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 46 – Subappalto e subcontratto
1. Il subappalto è regolato dall’art. 105 del Codice oltre che dalle normative vigenti comun- que incidenti sulla regolazione del subappalto di lavori.
2. Costituisce subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di ap- palto ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera.
3. Non costituiscono subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera ed i noli a caldo se singolarmente:
a) di importo inferiore al 2% dell’importo delle prestazioni affidate;
b) di importo inferiore a € 100.000,00 se l’incidenza della manodopera e del personale non supera il 50% dell’importo da affidare.
4. Per tutti i sub contratti che non costituiscono subappalto l’Appaltatore comunica alla Sta- zione Appaltante, prima dell’inizio della prestazione:
a) il nome del sub contraente, l’importo e l’oggetto del sub contratto;
b) le eventuali modifiche apportate nel corso del sub contratto.
5. L’affidamento in subappalto di opere e lavori è sottoposto a preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante. Tutte le prestazioni e lavorazioni a qualsiasi categoria appartengano sono subappaltabili a condizione che:
a) la facoltà di subappalto sia espressamente prevista nel bando o invito, con esplicita indicazione delle categorie subappaltabili;
b) il concorrente nell’offerta abbia indicato i lavori, parti di opere, servizi, forniture che intende subappaltare;
c) il concorrente dimostri l’assenza di motivi di esclusione a carico del subappaltatore se- condo l’art. 80 del Codice;
d) l’importo complessivo dei lavori, servizi, forniture, parti di opere affidato in subappalto non superi il 30% dell’importo complessivo del contratto principale.
6. L’Appaltatore deposita presso la Stazione Appaltante il contratto di subappalto ex art. 105– 7 del Codice, almeno 20 giorni prima dell’effettivo inizio delle prestazioni subappaltate. Con- testualmente deposita:
a) la certificazione dei requisiti di qualificazione posseduti dal subappaltatore correlati alle prestazioni subappaltate;
b) l’attestazione dello stesso Appaltatore di assenza di motivi di esclusione ex art. 80 del Codice in capo al subappaltatore.
7. L’Appaltatore resta responsabile in via esclusiva per l’esecuzione del contratto nei confronti della Stazione Appaltante.
8. I rapporti economici tra Appaltatore da un lato e subappaltatori e subfornitori dall’altro lato sono regolati dall’art. 105 – commi da 8 a 16 del Codice. Gli stessi commi regolano i poteri sostitutivi della Stazione Appaltante.
9. Ai sensi dell’art. 105–17 del Codice, spetta all’Appaltatore il coordinamento per la sicurezza di tutti i subappaltatori, collaboratori a qualsiasi titolo, fornitori con posa in opera, comunque operanti nel cantiere.
CAPO 10 – CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D’UFFICIO
Art. 47 – Accordo bonario e transazione
Valgono le norme disposte dall’art. 205 del Codice. In dettaglio:
1. La procedura di accordo bonario può avere luogo alla condizione che le riserve regolar- mente iscritte, anche in tempi distinti, non superino l’importo complessivo del 15% (quindici per cento) dell’importo contrattuale.
2. Il Direttore Lavori senza indugio comunica al R.U.P. l’iscrizione di riserve sui documenti con- xxxxxx, esprimendosi nel merito con relazione riservata.
3. Il R.U.P. valuta l’ammissibilità e la consistenza delle riserve anche in rapporto al limite stabilito del 15% dell’importo contrattuale per accedere alla procedura di accordo bonario.
4. Il R.U.P., ai sensi dell’art. 205–5–ultimo capoverso del Codice, formula la proposta di accordo bonario entro 90 giorni dal ricevimento della riservata del D.L. Per formulare la proposta il R.U.P. ha facoltà ampia di acquisizione documenti, informazioni, di audizione, contraddittorio con l’Appaltatore.
5. La proposta del R.U.P. è trasmessa all’Appaltatore ed alla Stazione Appaltante che devono esprimere accoglimento o rifiuto entro 45 giorni.
6. Nel caso di rifiuto della proposta di accordo xxxxxxx, anche per silenzio–rifiuto, la vertenza può essere demandata ad arbitrato ovvero al giudice ordinario.
Art. 48 – Collegio consultivo tecnico
1. Non è prevista l’istituzione del Collegio Consultivo Tecnico di cui all’art. 207 del Codice. E’ altresì esclusa la transazione di cui all’art. 208 del Codice.
Art. 49 – Arbitrato
Valgono le norme di cui all’art. 209 del Codice. In dettaglio:
1. Le controversie che non abbiano trovato composizione con l’accordo bonario di cui al precedente art. 48, possono essere deferite ad arbitrato.
2. La Stazione Appaltante indica nel bando o nell’invito la previsione o assenza della clausola compromissoria nel contratto da stipulare. In assenza di indicazione si intende esclusa la pro- cedura arbitrale.
3. L’aggiudicatario ha facoltà comunque di rifiutare l’inserimento della clausola compromis- xxxxx nel contratto.
4. Nel caso in cui il contratto comprende l’arbitrato:
a) il collegio arbitrale è costituito da tre membri ed è nominato dalla Camera Arbitrale di cui all’art. 210 del Codice. Ciascuna parte designa un arbitro, la Camera Arbitrale de- signa il Presidente del Collegio Arbitrale.
5. Il lodo arbitrale è depositato presso la Camera Arbitrale e successivamente presso la Can- celleria del Tribunale.
6. Il lodo è impugnabile sia per motivi di nullità sia per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia. L’impugnazione deve essere proposta nel termine di 90 giorni dalla notifica del lodo.
Art. 50 – Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai di- pendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle asso- ciazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o ar- tigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualifi- cazione giuridica;
c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzi- dette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, an- che nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previden- ziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. Ai sensi dell’articolo 30–3–5–6 del Codice:
a) l’Appaltatore adempie agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea, nazionale ed internazionale come da elenco dell’allegato X al Codice.
b) In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipen- dente dell’Appaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’art. 105 del Codice impiegato nell’esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene del certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il versa- mento diretto agli enti previdenziali, assicurativi e cassa edile.
c) In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni al personale di cui al precedente b), il R.U.P. invita per iscritto l’inadempiente – ed in ogni caso l’Appaltatore – a provvedere entro 15 giorni ai pagamenti dovuti. In difetto, ed in assenza di formale e motivata con- testazione entro il termine assegnato, la Stazione Appaltante paga direttamente ai la- voratori le retribuzioni arretrate e detrae pari importo dalle somme dovute all’Appalta- tore inadempiente od al subappaltatore nel caso sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell’art. 105 del Codice.
3. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’ap- paltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l’appal- tatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, conte- nente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assun- zione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipen- denti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di rico- noscimento.
5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano diret- tamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i
predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo pe- riodo, della legge n. 136 del 2010.
CAPO 11 – DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
Art. 51 – Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rile- vati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si ap- plica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all’importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all’importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecu- zione da parte della Stazione appaltante, come da art. 52 seguente.
5. Non può ritenersi verificata l’ultimazione dei lavori se l’appaltatore non ha consegnato al direttore di lavori le certificazioni e i collaudi tecnici di cui all’articolo 23, comma 6; in tal caso il direttore dei lavori non può redigere il certificato di ultimazione e, qualora redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini di cui all’articolo 53, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all’articolo 23.
Art. 52 – Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione
1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto.
2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di col- laudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizza- zione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente capitolato o nel contratto.
Art. 53 – Presa in consegna dei lavori ultimati
1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appal- tatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell’ap- paltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato.
CAPO 12 – NORME FINALI
Art. 54 – Xxxxx e obblighi a carico dell’appaltatore
1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto e al presente capitolato, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.
a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice ci- vile;
b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le even- tuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
c) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabi- lità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di contratto;
d) l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l’esecuzione di prove di carico che siano ordi- nate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.
f) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione, della conti- nuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego se- condo le disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei ma- teriali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripri- stinati a carico dello stesso appaltatore;
h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l’uso parziale o totale dei pon- teggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che l’ente appal- tante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante, l’impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibil- mente con le esigenze e le misure di sicurezza;
i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgom- bero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
j) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allac- ciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzio- namento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esi- genze e delle misure di sicurezza;
k) l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla dire- zione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
l) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere;
m) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, mi- surazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i di- segni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di xxxxxxxsi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
n) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di mate- riale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal pre- sente capitolato o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
o) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della dire- zione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedi- mento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
p) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabi- lità in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione ap- paltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
q) la pulizia, prima dell’uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l’accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate du- rante l’esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;
r) la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura.
s) provvedere agli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documen- tazione presso l’ufficio comunale competente e quant’altro derivato dalla legge sopra richiamata;
t) il divieto di autorizzare Xxxxx alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell’appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;
u) ottemperare alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modifi- cazioni in materia di esposizioni ai rumori;
v) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;
w) richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura al tran- sito veicolare e pedonale (con l’esclusione dei residenti) delle strade urbane interes- sate dalle opere oggetto dell’appalto;
x) installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la cartello- nista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla varia- zione della viabilità cittadina connessa con l’esecuzione delle opere appaltate. L’ap- paltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale se- gnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicu- rezza;
y) installare idonei dispositivi e/o attrezzature per l’abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli auto- mezzi.
2. Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al tra- sporto dei materiali per l’attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell’automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell’usufruttua- rio o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.
3. L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
Art. 55 – Obblighi speciali a carico dell’appaltatore
1. L’appaltatore è obbligato:
a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente capitolato d’appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d’opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal di- rettore dei lavori.
2. L’appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico–informatico. L’appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell’ul- timazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l’appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente conse- gnate dalla stessa direzione lavori.
3. L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione foto- grafica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documen- tazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
4. Le segnalazioni diurne e notturne mediante appositi cartelli e fanali del tratto stradale inte- ressato dai lavori, lungo il quale il traffico dovrà necessariamente svolgersi con particolari cau- tele, nonché le spese per gli occorrenti guardiani e ripari che potessero occorrere. Si precisa che i cartelli, ivi compresi quelli di riduzione della velocità, e di cavalletti per limitazione delle zone non accessibili al traffico, dovranno rigorosamente corrispondere ai tipi previsti dalle Leggi e Regolamenti in vigore. In particolare dovranno essere adeguatamente segnalati i risalti tra le corsie derivanti da forzate interruzioni nelle stesse dei manti bituminosi.
5. I tabelloni recanti l’indicazione dei lavori, dell’Ente Appaltante e dell’Impresa Appaltatrice da apporsi ai due estremi del lotto sistemando. Detti tabelloni corrisponderanno ai tipi prescritti che saranno indicati dall’Ufficio Dirigente.
6. Saranno a carico dell’Impresa le seguenti spese:
• spese per la fornitura di fotografie e negative delle opere in corso nei vari periodi dell’appalto, nel numero e dimensioni che saranno indicati dall’Ufficio dirigente, e per le strutture di eccezionale importanza, l’esecuzione di film delle fasi costruttive;
• spese occorrenti per l’accertamento a pesatura dei materiali forniti, la regolazione de- gli stessi sul cassone degli autocarri in arrivo in cantiere, la eventuale regolazione in cumuli e morene di materiale lapideo, il prelevamento dei campioni e quanto altro richiesto dalla Direzione Lavori per la valutazione delle opere;
• spese per la spedizione e l’esecuzione delle prove dei materiali impiegati nell’esecu- zione dei lavori presso gli Istituti scelti dalla Direzione Lavori. L’Impresa non potrà solle- vare richieste di compensi per eventuali sospensioni di lavori che si rendessero neces- sarie per attendere i risultati delle prove stesse;
• costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle strade di accesso di cantiere, canali, deviazioni stradali provvisorie, comunque tutte le opere provvisionali occorrenti per mantenere i passaggi pubblici e privati, la continuità dei corsi d’acqua e l’accesso ai lavori;
• spese per le operazioni di collaudo ed apprestamento dei carichi di prova statica e dinamica, solo escluso l’onorario per il collaudatore;
• svolgimento delle pratiche per conseguire le concessioni Governative di estrazione dei materiali occorrenti, dai pubblici corsi d’acqua, rimanendo a suo carico i canoni rela- tivi;
• l’impianto, nei cantieri di lavoro, di locali ad uso ufficio per il personale di direzione ed assistenza della Amministrazione appaltante, arredati, illuminati e riscaldati in confor- mità alla richiesta del Direttore Lavori;
• tutti gli oneri per occupazioni di aree pubbliche o private per impianti di cantiere o per deposito dei materiali o per lo scarico a rifiuto delle terre.
7. La rigorosa osservanza delle norme prescritte dalle vigenti leggi e decreti relativi alla pre- venzione infortuni sul lavoro ed igiene del lavoro, in particolare dai decreti: D.P.R. 27.04.1955 n.
547. Norme per la prevenzione infortuni sul lavoro, il D.P.R. 07.01.1956 n. 164. Norme per la pre- venzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni, il D.P.R. 16.03.1956 n. 303 – Norme per l’igiene sul lavoro, il D.P.R. 20.03.1956 n. 320 e n. 321 – Norme per la prevenzione infortuni ed igiene lavoro in sotterraneo e nei cassoni ad aria compressa.
8. L’osservanza delle vigenti norme relative alle assicurazioni varie degli operai contro gli infor- tuni sul lavoro, le malattie, la disoccupazione involontaria, la invalidità e vecchiaia e l’osser- vanza delle altre disposizioni che in siffatta materia potessero essere emanate in corso di ap- palto, comprese le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso.
9. L’Appaltatore è tenuto a dare la prova, ogni qualvolta ne sia richiesto dalla Direzione Lavori, di aver provveduto alle dette assicurazioni.
10.Nel caso in cui il Direttore dei Lavori accerti che l’Appaltatore è in arretrato di un mese nell’adempimento degli obblighi assicurativi di cui alle suaccennate disposizioni ne informerà l’Ingegnere Capo il quale provvederà a darne notizia alle sedi provinciali degli Istituti Assicura- tivi interessati.
11.L’Appaltatore è altresì tenuto:
• ad osservare scrupolosamente le norme in vigore e quelle che venissero emanate du- rante l’esecuzione dell’Appalto in materia di assunzione della manodopera;
• a comunicare alle date che saranno stabilite dall’Ufficio i dati statistici dalla xxxxxx- xxxx;
• a garantirsi contro eventuali danni prodotti da terzi alle opere eseguite, restando a suo carico le spese occorrenti per riparare i guasti avvenuti prima della apertura del traf- fico;
• a denunciare all’Ufficio Dirigente le contravvenzioni in materia di Polizia Stradale che implichino un danno per la strada in appalto e relative pertinenze.
12.Qualora omettesse di fare tali denunce, sarà in proprio responsabile di qualunque danno che potesse derivare all’Amministrazione da tale omissione. In ogni caso tutti i guasti che per effetto di terzi fossero arrecati alla strada nei tratti aperti al transito, se regolarmente denunciati dalla Impresa saranno riparati a cura di quest’ultima con il rimborso delle spese sostenute. Nel caso di mancata denuncia la spesa resterà a carico dell’Appaltatore, rimanendo impregiudi- cati i diritti del medesimo verso i terzi; a mantenere e conservare tutte le servitù attive e passive esistenti sul tratto di strada oggetto dell’Appalto, rimanendo responsabile di tutte le conse- guenze che l’Ufficio sotto tal rapporto dovesse sopportare per il fatto di esso Appaltatore.
13.Gli oneri tutti sopra specificati si intendono compensati nei prezzi unitari dei singoli lavori. 14.Inoltre l’Impresa dovrà apporre:
• due cartelli triangolari fissi di pericolo generico segnalanti "Lavori in corso" collocati l’uno 150 m prima e l’altro 150 m dopo ciascun cantiere di lavoro;
• due cartelli rotondi di limitazione di velocità per le strade extra urbane con la dicitura “km.10” l’uno 80 metri prima e l’altro 80 m dopo ciascun cantiere di lavoro;
Art. 56 – Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione
1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.
2. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in discarica, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accata- stamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
3. Tutti i materiali che a giudizio della Direzione Lavori non sono riutilizzabili per la realizzazione dell’intervento, devono essere allontanati dal cantiere, trasportati a discarica e smaltiti. Per tali oneri non dovrà corrispondere alcunché in quanto il prezzo convenzionale dei predetti mate- riali è già stato valutato in sede di determinazione dei prezzi contrattuali.
4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l’articolo 35 del capitolato gene- rale d’appalto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 91, comma 2, del decreto legisla- tivo 22 gennaio 2004, n. 42.
5. E’ fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all’articolo 57.
Art. 57 – Utilizzo di materiali recuperati o riciclati.
1. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell’apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203.
Art. 58 – Terre e rocce da scavo
1. Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa am- bientale, compreso l’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipenden- temente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti.
2. E’ altresì a carico e a cura dell’appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:
a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell’articolo 184 del decreto legislativo n. 186 del 2006;
b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 e 186 dello stesso decreto legislativo n. 186 del 2006 e di quanto ulterior- mente disposto dall’articolo 20, comma 10–sexies della legge 19 gennaio 2009, n. 2.
3. Sono infine a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.
Art. 59 – Custodia del cantiere
1. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.
Art. 60 – Cartello di cantiere
1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero un esemplare del cartello indica- tore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari ag- giornamenti periodici.
2. Il cartello di cantiere è fornito in conformità al modello di cui alla allegata tabella «F».
Art. 61 – Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto
1. Qualora il contratto sia dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’alle- gato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo).
2. Qualora il contratto sia dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudica- zione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l’articolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdi- zionale, gli articoli 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
Art. 62 – Tracciabilità dei pagamenti
1. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi ter-
mini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L’ob- bligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in prece- denza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli interesse legali, degli interessi di mora e per la richiesta di risoluzione di cui agli articoli 29 e 30.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:
a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub–contraenti, dei sub–fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o po- stale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all’acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l’ob- bligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a
1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l’obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG di cui all’articolo 1, comma 5, lettera a) e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5, lettera b).
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n 136 del 2010:
a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risolu- zione del contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9–bis, della citata legge n. 136 del 2010;
b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, qua- lora reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell’inadempimento della propria contro- parte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all’imme- diata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appal- tante e la prefettura–ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei con- tratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
Art. 63 – Spese contrattuali, imposte, tasse
1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’ese- cuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pub- blico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) di- rettamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;
d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o con- guagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del capi- tolato generale d’appalto.
4. A carico dell’appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o in- direttamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell’appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa.
PARTE SECONDA – PRESCRIZIONI TECNICHE
CAPO 13 – NORME TECNICHE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI E CARATTERISTICHE TECNICHE DE- GLI IMPIANTI – GRADUATORIA DEI LAVORI
Art. 64 – Finalità delle prescrizioni tecniche
Negli articoli seguenti sono specificate le modalità e le caratteristiche tecniche secondo le quali l’Appaltatore è impegnato ad eseguire le opere e a condurre i lavori, in aggiunta o a maggior precisazione di quelle già indicate negli articoli della Parte I.
Art. 65 – Consegna – Tracciamenti – Ordine di esecuzione dei lavori
Dopo la consegna dei lavori, di cui sarà redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti, l’Ap- paltatore dovrà eseguire a proprie spese, secondo le norme che saranno impartite dalla Dire- zione Lavori, i tracciamenti necessari per la posa dei conduttori, dei pali, degli apparecchi di illuminazione e delle apparecchiature oggetto dell’appalto.
L’Appaltatore sarà tenuto a correggere ed a rifare a proprie spese quanto, in seguito ad alte- razioni od arbitrarie variazioni di tracciato, la Direzione Lavori ritenesse inaccettabile.
In merito all’ordine di esecuzione dei lavori l’Appaltatore dovrà attenersi alle prescrizioni della Direzione Lavori senza che per ciò possa pretendere compensi straordinari, sollevare eccezioni od invocare tali prescrizioni a scarico di proprie responsabilità.
Non potrà richiedere indennizzi o compensi neppure per le eventuali parziali sospensioni che, per ragioni tecniche od organizzative, gli venissero ordinate.
Art. 66 – Materiali e provviste
I materiali che l’Appaltatore impiegherà nei lavori oggetto dell’appalto dovranno presentare caratteristiche conformi a quanto stabilito dalle leggi e ai regolamenti ufficiali vigenti in mate- ria o, in mancanza di tali leggi e regolamenti, dalle “Norme” di uno degli Enti Normatori di un paese della Comunità Europea, dei Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) e dal presente Ca- pitolato; in ogni caso essi dovranno essere della migliore qualità esistente in commercio. In particolare gli apparecchi di illuminazione dovranno soddisfare le richieste delle Leggi in vi- gore.
Apparecchi di illuminazione con valori superiori di emissione verso l’alto sino al massimo del tre percento del flusso luminoso totale emesso, potranno, previa preventiva autorizzazione ed a seguito di reali necessità impiantistiche, essere installati.
L’Appaltatore potrà provvedere all’approvvigionamento dei materiali da fornitori di propria convenienza, salvo eventuali diverse prescrizioni indicate nei Capitolato o dalla Direzione La- vori, purché i materiali stessi corrispondano ai requisiti richiesti.
L’Appaltatore notificherà però in tempo utile la provenienza dei materiali stessi alla Direzione Lavori, la quale avrà la facoltà di escludere le provenienze che non ritenesse di proprio gradi- mento. Tutti i materiali dovranno, in ogni caso, essere sottoposti, prima del loro impiego, all’esame della Direzione Lavori, affinché essi siano riconosciuti idonei e dichiarati accettabili, come previsto all’articolo 15 del Capitolato Generale d’Appalto approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19/04/2000 n° 145.
Il personale della Direzione Lavori è autorizzato ad effettuare in qualsiasi momento gli opportuni accertamenti, visite, ispezioni, prove e controlli.
Se la Direzione Lavori, a proprio esclusivo giudizio, rifiuterà il consenso per l’impiego di qualche partita di materiale già approvvigionata dall’Appaltatore, quest’ultimo dovrà allontanare su- bito dal cantiere la partita scartata e provvedere alla sua sostituzione con altra di gradimento della Direzione Lavori, nel più breve tempo possibile e senza avanzare pretese e compensi od indennizzi. La Direzione Lavori provvederà direttamente, a spese dell’Appaltatore, alla rimo- zione di tali partite qualora lo stesso non vi abbia provveduto in tempo utile.
L’accettazione dei materiali da parte della Direzione lavori non esonera l’Appaltatore dalle responsabilità che gli competono per la buona riuscita degli impianti.
Art. 67 – Esclusioni[AT1]
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Art. 68 – Movimento dei materiali di scavo e lavori in genere
Per l’esecuzione degli scavi, delle demolizioni, dei reinterri e dei trasporti, l’Assuntore sarà libero di utilizzare tutti quei sistemi, materiali, mezzi d’opera, apparecchiature ed impianti che riterrà di sua convenienza, purché riconosciuti dalla Direzione Lavori idonei allo scopo e non pregiu- dizievoli per la buona riuscita delle opere.
Qualora in corso d’opera, oppure al termine, i lavori ed impianti eseguiti risultassero difettosi a causa di errori di montaggio e/o di allacciamento, l’Appaltatore sarà tenuto a modificarli e, ove occorra, anche a rifarli totalmente, e ciò a tutte sue spese, senza che possa pretendere compensi o indennità oltre i prezzi segnati nell’elenco allegato.
Art. 69 – Scavi in genere
L’Appaltatore deve porre particolare cura nell’esecuzione degli scavi, onde evitare frana- menti e danni, provvedendo, ove necessario, alla messa in opera di idonee casserature.
Prima di dare inizio agli scavi e, successivamente, durante il corso degli stessi, dovrà prendere visione, presso gli enti che gestiscono i servizi pubblici quali: Acquedotto, energia elettrica, te- lefoni, gas, fognature, ecc., dell’eventuale presenza e ubicazione nel sottosuolo di canalizza- zioni, condotte e cavi appartenenti ai servizi su elencati.
L’Appaltatore è tenuto a garantire che, durante il corso dei lavori di scavo e reinterro, non vengano in alcun modo danneggiate le installazioni già esistenti (condotte, tubazioni, cavi, camerette, opere accessorie, tombini, ecc.) relative ai suddetti servizi pubblici, per cui ogni responsabilità relativa ad eventuali danni arrecati ai medesimi rimane di competenza esclu- siva dell’Assuntore, anche se tali danni vengono riscontrati dopo l’ultimazione dei lavori.
La Ditta Assuntrice deve inoltre segnalare immediatamente agli Enti interessati, per gli interventi del caso, ogni eventuale guasto riscontrato o provocato a cavi, condotte sotterranee, tuba- zioni, ecc., di tali segnalazioni deve essere data in pari tempo notizia alla Direzione dei Lavori. Restano invece a carico della Civica Amministrazione appaltante le comunicazioni all’Ente erogatore di energia (ENEL) relative alla posa di impianti elettrici di cui al presente progetto. L’Appaltatore potrà costruire i puntellamenti e le sbadacchiature nel modo che riterrà mi- gliore, restando in ogni caso unico responsabile di eventuali danni a persone e a cosa e di tutti gli inconvenienti di ogni genere che derivassero dalla mancanza, insufficienza o poca solidità di dette opere, dagli attrezzi adoperati, dalla scarsa diligenza nella condotta dei lavori, non- ché dall’inosservanza delle vigenti disposizioni sui lavori pubblici in materia di polizia stradale e mineraria.
Il trasporto a discarica del materiale eccedente o di risulta deve essere effettuato con parti- colare sollecitudine nel caso di scavi interessanti sedi stradali o marciapiedi.
Nel corso dei lavori, l’Appaltatore deve assicurare la circolazione stradale e mantenere agibili i transiti e gli accessi carrai o pedonali.
Art. 70 – Scavi di fondazione
Gli scavi di fondazione devono essere eseguiti a pareti verticali e devono corrispondere alle dimensioni commissionate o stabilite dalla Direzione Lavori.
L’Appaltatore deve usare particolare cura nel tracciamento delle fondazioni per palificazioni onde assicurare un perfetto allineamento dei sostegni.
I volumi risultanti da eccessivo scavo o da smottamenti non saranno contabilizzati e dovranno essere riempiti con terreno opportunamente costipato, a cura e spese dell’Impresa, previa esecuzione del getto (nelle misure prestabilite) con l’ausilio di casseri, compresi nel prezzo del calcestruzzo in opera.
Negli scavi per fondazioni con riseghe è prescritto di norma il taglio del terreno nella misura massima della platea.
Il materiale di risulta deve essere trasportato immediatamente alle pubbliche discariche.
Art. 71 – Scavi per canalizzazione cavi
Nel caso di scavi in galleria, negli attraversamenti di muri, passi pedonali o carrai, ecc. o quando gli scavi corrano paralleli ed a breve distanza da muri, fondazioni, scarpe di sostegno o massicciate stradali, ecc. l’Appaltatore deve prendere tutti i provvedimenti atti a garantire la stabilità delle opere preesistenti, di cui resta sempre l’unico responsabile.
Per scavi in forte pendenza si devono lasciare diaframmi di terra che impediscano all’acqua di scorrere lungo la trincea; i diaframmi saranno demoliti al momento della posa dei tubi.
I lavori di scavo saranno comunque condotti in maniera da consentire un facile e pronto smal- timento delle acque di infiltrazione, che eventualmente scaturissero dal fondo e dalle pareti degli scavi e procederanno, ove possibile, da valle a monte.
L’impresa è sempre comunque obbligata ad eseguire a tutte sue cure e spese gli adempi- menti che, per tale motivo o per qualsiasi altra causa, si renderanno necessari, come pure ogni deviazione d’acqua di qualsiasi provenienza, mediante mezzi o interventi adatti alla difesa degli scavi, delle opere e dei materiali da posare.
L’Appaltatore deve inoltre effettuare, a sua cura e spese, lo spostamento provvisorio o la rimo- zione di manufatti, ostacoli o relitti che non richiedano l’intervento diretto dei proprietari, previa autorizzazione degli stessi.
Per quanto concerne eventuali danni procurati, resta sempre inteso che l’Appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e spese, ai necessari rifacimenti e ripristini e alla liquidazione di even- tuali richieste di indennizzo.
Il fondo dello scavo per il collocamento in opera delle condutture elettriche dovrà essere ben spianato e compresso. Non saranno tollerate sporgenze o infossature superiori a cm.3.
Le pareti dello scavo dovranno essere regolarizzate con le scarpate prescritte in conformità delle sezioni normali date dalla D.L. senza blocchi sporgenti, asperità e massi pericolanti che in ogni caso dovranno essere abbattuti e sgomberati a cura e spese dell’Assuntore.
I materiali provenienti dagli scavi o dalle demolizioni, non più ritenuti utili dalla D.L. per gli ulte- riori lavori di reinterro o spianamenti, saranno portati alla pubblica discarica con particolare sollecitudine.
I materiali da impiegarsi per il riempimento dello scavo saranno depositati in cumuli laterali agli scavi e ubicati in modo tale da non arrecare danno o ostacolo per il passaggio, il traffico e la manovra degli operai ed in modo da prevenire ed impedire l’invasione degli scavi dalle acque meteoriche superficiali e gli smottamenti e scoscendimenti delle materie depositate o altri eventuali danni i quali, ove si verificassero, dovranno essere prontamente riparati a cura e spese dell’Assuntore, senza causare intralci all’ulteriore sviluppo dei lavori.
Le terre provenienti dagli scavi, ritenute idonee dalla D.L. alla formazione degli strati di reinterro delle condutture elettriche, verranno depositate separate dagli altri materiali da reinterro, de- ponendo le prime da un lato dello scavo e gli altri dall’altro lato opposto.
La larghezza della banchina da lasciare tra il ciglio di scavo e il piede del cumulo delle materie depositate lateralmente, sarà stabilito all’atto esecutivo dalla D.L., ma non potrà comunque superare m.1,50.
Lungo le strade pubbliche di ogni genere e categoria, sia durante l’apertura degli scavi che per tutto il tempo in cui questi rimarranno aperti, l’Assuntore dovrà adottare le disposizioni ne- cessarie per garantire la libertà e la sicurezza del traffico.
Dovrà perciò deporre i materiali di scavo utilizzabili per i reinterri e i nuovi materiali da ripiena in modo da ingombrare il meno possibile e mantenere la zona stradale, i transiti e gli accessi carrai e pedonali liberi da ogni ostacolo al pubblico transito.
La D.L. si riserva la facoltà insindacabile di vietare all’impresa il deposito delle materie di scavo lateralmente alla trincea lungo le dette strade.
In tal caso le materie di risulta dovranno essere trasportate in luoghi adatti, da cui saranno riprese per operare i successivi reinterri, senza che, per questo, possa competere all’Assuntore altro compenso all’infuori dei prezzi stabiliti in elenco.
Prima di procedere alla posa del cavo o dei tubi di protezione con relativo bauletto di cls. e successivamente, a posa effettuata, prima di procedere al riempimento dello scavo, l’Appal- tatore deve avvisare la Direzione Lavori affinché possa eseguire la rilevazione dei tracciati e gli altri opportuni controlli.
Art. 72 – Disfacimento delle pavimentazioni stradali
I disfacimenti di pavimentazioni stradali devono corrispondere alle dimensioni prestabilite in progetto o dalla Direzione Lavori e devono essere eseguiti in modo da ridurre al minimo gli oneri per i ripristini, assicurando, in pari tempo, la massima utilizzazione degli elementi di pavi- mentazione disfatta.
In particolare, nelle operazioni di taglio del manto bituminoso in corrispondenza dei marcia- piedi, si dovrà porre ogni cura onde evitare la rottura di bordini o zoccolature in pietra o ce- mento prefabbricati, che dovranno essere eventualmente rimossi e accatastati senza danno per il successivo reimpiego.
Il materiale reimpiegabile (ciottoli, lastre, masselli da selciati, ecc.) deve essere accuratamente raccolto, pulito, trasportato ed accatastato in località adiacente alla sede dei lavori, in modo da non arrecare intralcio alla viabilità, a cura e spese dell’Impresa.
L’Appaltatore è responsabile degli eventuali ammanchi.
Art. 73 – Rifacimento di pavimentazioni stradali
Il rifacimento delle pavimentazioni stradali (bitumati, acciottolati, selciati, lastricati) deve essere eseguito secondo quanto stabilito dalla Civica Amministrazione, a cui spetta il collaudo quali- tativo dei lavori.
L’Appaltatore è tenuto inoltre a rimettere in sito i cippi, i segnali ed i cartelli rimossi nel corso dei lavori; è tenuto altresì, salvo disposizioni contrarie, al ripristino della segnaletica orizzontale.
L’Appaltatore effettuerà con tempestività ed a sue cure e spese gli interventi resi necessari da eventuali cedimenti o rotture di pavimentazioni rifatte.
Quando il rifacimento della pavimentazione non è stato commissionato all’Appaltatore (ad esempio il tappeto bituminoso), questi deve segnalare tempestivamente alla Civica Ammini- strazione la ultimazione delle opere di reinterro; permane però a carico dell’Appaltatore l’ob- bligo di effettuare le eventuali ricariche per il periodo di garanzia.
CAPO 14 – MALTE – CALCESTRUZZI – CEMENTI ARMATI – MURATURE – CANALIZZAZIONI ED OPERE ACCESSORIE PER LA POSA DI CAVI INTERRATI – REINTERRI
Art. 76 – Opere accessorie per la posa dei cavi interrati
Sul fondo dello scavo in trincea, sufficiente per la profondità di posa preventivamente concor- data con la Direzione Lavori e privo di qualsiasi sporgenza o spigolo di roccia o di sassi, si for- merà una tubazione consistente in tubo PVC pesante di diametro fino a 125 mm. annegato in bauletto di cls 200/325 di cm.10 assiali di spessore, convenientemente costipata e spianata la superficie superiore, o tubo in polietilene corrugato ad alta resistenza con interno liscio diam.110 mm rinfiancato assialmente da sabbione di frantoio.
In alternativa la protezione dei cavi potrà anche essere realizzata mediante copponi e tubi in cemento armato vibrato.
Sia durante l’operazione di posa, che nelle condizioni di installazione, il raggio di curvatura dei cavi, non deve risultare inferiore ai valori indicati nelle norme C.E.I. e nelle tabelle di unifica- zione C.E.I.–U.N.E.L. relative a ciascun tipo di cavo.
La profondità di scavo non dovrà in ogni caso essere inferiore a metri 0,80. Salvo casi speciali, da decidersi con la Direzione Lavori, gli eventuali ostacoli devono essere sottopassati.
Nel caso di attraversamento di terreni rocciosi o in altre circostanze ritenute eccezionali dalla D.L., in cui non possa essere rispettata la profondità di 0,80m, si devono adottare adeguate protezioni meccaniche.
Durante le operazioni necessarie per la preparazione del piano di posa, lo scavo deve essere mantenuto asciutto.
Le protezioni meccaniche devono essere costituite da involucri (cassette o tubi) di acciaio zincato a caldo o inossidabile con pareti di spessore non inferiore a 2 mm e gettato in bauletto di protezione.
In presenza di linee di telecomunicazione, sia durante lo scavo che durante la posa dei con- duttori, si devono osservare le seguenti prescrizioni:
• il cavo di energia deve essere ubicato inferiormente al cavo di telecomunicazione;
• la distanza tra i due cavi non deve essere inferiore a 0,30m;
• il cavo posto superiormente deve essere protetto, per una lunghezza non inferiore a metri 1,00, con involucri (piastre o tubi) in acciaio zincato a caldo e inossidabile di spes- sore non inferiore a 8mm per le piastre ed a 2mm per i tubi. Detti dispositivi di protezione devono essere disposti simmetricamente rispetto all’altro cavo. Ove per giustificate esi- genze tecniche, che l’appaltatore farà presente alla D.L., non possa essere rispettata la distanza minima dalla linea precedente, si deve applicare la protezione suddetta su entrambi i cavi;
• nei percorsi paralleli, i cavi di energia ed i cavi di telecomunicazione, devono, di re- gola, essere posati alla maggiore distanza possibile tra loro.
Ove per giustificate esigenze tecniche, il criterio di cui sopra non possa essere seguito, è am- messo posare i cavi in vicinanza purché tra essi sia mantenuta una distanza, in proiezione su un piano orizzontale, non inferiore a 0,30m.
Qualora detta distanza non possa essere in alcun modo rispettata, si deve applicare sul cavo posato alla minore profondità, oppure su entrambi i cavi, quando la differenza di quota tra essi risulti inferiori a 0,15m, uno dei dispositivi di protezione precedentemente descritti.
Art. 77 – Coesistenza tra cavi di energia e tubazioni interrate
L’incrocio fra i cavi di energia e le tubazioni metalliche interrate (metanodotti, gasdotti, oleo- dotti, acquedotti, ecc.) non deve effettuarsi sulla proiezione verticale di giunti non saldati delle tubazioni metalliche stesse.
Non si devono normalmente avere giunti sul cavo di energia a distanza inferiore a mt.1,00 dal punto di incrocio.
La distanza minima fra le generatrici del cavo di energia e quelle delle tubazioni metalliche non deve essere inferiori a mt.0,30.
Nei parallelismi tra i cavi di energia e le tubazioni metalliche interrate, si deve in ogni caso mantenere un distanziamento minimo in proiezione orizzontale di almeno:
– mt.0,50 per gasdotti e metanodotti; – mt.0,30 per le altre tubazioni.
Ogni qualvolta sia possibile, negli impianti di nuova costruzione, la distanza in proiezione oriz- zontale tra cavi di energia e tubazioni metalliche interrate posate parallelamente ad essi non deve essere inferiore a:
a) mt.3,00 nel caso di tubazioni sollecitate a pressione massima uguale o superiore a 25 atmo- sfere; tale minimo viene ridotto a mt.1,00 nel caso in cui il tratto di tubazione interrato è conte- nuto in un idoneo tubo o manufatto di protezione munito di sfoghi fra loro distanziati lungo l’asse della protezione stessa di non oltre i mt.100;
b) mt.1,00 nel caso di tubazioni sollecitate a pressione massima inferiore a 25 atmosfere.
E’ vietato posare cavi di energia a meno di mt.1,00 di distanza dalle fondazioni di serbatoi contenenti liquidi a gas infiammabili.
Art. 78 – Reinterri
Dopo il getto della tubazione a protezione dei cavi, l’Appaltatore deve, prima di iniziare i lavori di reinterro, avvertire la D.L. onde possa procedere tempestivamente alle prove e verifiche preliminari sulla profondità dello scavo e sul grado di maturazione del calcestruzzo. Si dovrà comunque attendere per la costipazione del materiale di reinterro almeno 24 ore dal getto nel caso si debba costipare immediatamente (attraversamenti, ecc.) si dovrà usare il tubo
P.V.C. del tipo pesante.
Si dovrà riempire lo scavo con misto naturale di fiume, salvo che la D.L. non decida, a suo insindacabile giudizio, di utilizzare come materiale da reinterro le materie di risulta dei prece- denti scavi.
Il misto naturale di fiume da impiegare nei reinterri dovrà essere della migliore qualità, omoge- neo e privo di sostanze terrose.
Durante il costipamento, i materiali devono essere fortemente compressi, in modo da evitare successivi cedimenti e assestamenti della ripiena.
Ultimati i lavori di reinterro, l’Appaltatore, oltre a rimettere in sito i cippi, i segnali ed i cartelli indicatori rimossi nel corso dei lavori, come già prescritto, è tenuto altresì a mantenere lungo le strade pubbliche le opportune segnalazioni relative a "lavori in corso" e di "pericolo" (con adeguate illuminazioni) fino al ripristino delle pavimentazioni bituminose. L’Appaltatore resterà comunque ancora responsabile per eventuali incidenti e pericoli riguardanti cedimenti della piattaforma stradale dovuti ad assestamento del materiale di reinterro.
CAPO 15 – SOSTEGNI – MENSOLE – ARMAMENTI – OPERE ACCESSORIE
Art. 79 – Sostegni
L’innalzamento dei sostegni deve essere eseguito curando che, in ciascun tronco di linea, essi risultino allineati ed orientati; la responsabilità di tale allineamento è in ogni caso dell’Appalta- tore.
I sostegni devono risultare a piombo, salvo, nelle linee aree, leggeri scostamenti dalla verticale da assegnare ai sostegni di capolinea e di angolo per compensare la freccia di inflessione.
I sostegni d’angolo devono essere orientati, salvo diversa disposizione della Direzione Lavori, in modo che le mensole risultino disposte secondo la bisettrice dell’angolo compreso tra le cam- pate adiacenti.
Si deve evitare di sottoporre il materiale a sforzi anormali; i punti di attacco delle funi devono essere pertanto scelti con oculatezza.
L’introduzione dei sostegni (pali in C.A.C. o pali tubolari in acciaio) nei blocchi di fondazione deve avvenire solo dopo che il calcestruzzo abbia raggiunto un sufficiente grado di matura- zione e indurimento.
L’interstizio tra palo e blocco va riempito di norma con sabbia fine e umida, il più possibile costipata; superiormente, per una altezza di circa cm.10, deve essere effettuata la sigillatura con malta di cemento, previa rimozione dei cunei di legno impiegati per ottenere la verticalità del sostegno.
Art. 80 – Pali in c.a.c.
Devono essere posati evitando gli urti e l’impiego di attrezzi che possano ledere l’integrità dei pali; è vietato gettare i pali a terra dalle cataste o dagli automezzi, manovrarli per la punta facendo perno sulla base, trascinarli o rotolarli su terreni non completamente privi di asperità.
Art. 81 – Pali tubolari in acciaio
Durante il maneggio per la posa devono essere evitati gli urti e sollecitazioni tali da compro- mettere l’efficienza dei sostegni o tali da danneggiare la zincatura e la preverniciatura.
Attorno al piede di ogni palo in acciaio dovrà essere eseguito, con l’ausilio di adeguate cas- serature cilindriche in ferro o in P.V.C., un anello protettivo di getto di malta cementizia di spes- sore medio pari a circa cm.5 ed altezza media pari a circa cm.25,00 allo scopo di preservare il palo stesso dalla corrosione dovuta alla umidità del terreno circostante e delle piogge. La superficie esterna di detto anello dovrà essere ben lisciata a getto ancora fresco e dovrà pre- sentare il lembo superiore lievemente inclinato verso l’esterno onde permettere il facile scorri- mento delle acque meteoriche lontano dal piede del palo.
Art. 82 – Pali artistici in ghisa
Verranno forniti dalla Civica Amministrazione appaltante, con sostegno centrale tubolare in acciaio da introdurre nel blocco di fondazione, con le modalità di cui all’ART.19, e camicia esterna ad elementi in ghisa di fusione. Il basamento, composto da due prismi cavi a pianta ottagonale sovrapposti in ghisa, dovrà essere posato in opera con tirafondi ancorati al plinto sottostante e successivamente riempito con malta cementizia. A posa effettuata, dovrà risultre perfettamente centrato sull’asse del sostegno e con gli elementi in ghisa costituenti la camicia del palo.
A montaggio ultimato, tutte le superficie di contatto dei vari elementi esterni in ghisa dovranno risultare perfettamente combacianti.
Art. 83 – Paline, mensole a muro, puntoni, tiranti
Prima di procedere a qualsiasi lavoro, su murature, l’Appaltatore deve assicurarsi che queste offrano le necessarie garanzie di stabilità.
La profondità di infissione di mensole, staffoni, ganci, ecc. deve essere adeguata agli sforzi cui detti organi saranno sottoposti.
Per il fissaggio degli organi di sostegno deve essere usata esclusivamente malta cementizia. Staffoni e mensole devono essere opportunamente inclinati in modo da consentire lo scolo verso l’esterno dell’acqua piovana.
L’applicazione delle paline agli staffoni deve essere effettuata dopo che la malta abbia fatto sicura presa. A lavoro ultimato le paline devono risultare a piombo.
I tiranti devono essere posti in opera in modo da non arrecare intralcio o pericolo al transito di persone, veicoli o animali; il punto di attacco dei tiranti ai sostegni deve essere il più vicino possibile al punto di applicazione della risultante dei tiri da equilibrare (cioè alla linea); la retta d’azione del tirante deve giacere nel piano individuato dalla retta di applicazione della risul- tante dei tiri e dell’asse del sostegno e deve formare con l’asse del sostegno stesso un angolo non inferiore a 30°.
Le estremità delle funi metalliche devono essere sempre conformate ad occhiello con ade- guate radance; devono essere altresì adottati opportuni accorgimenti per evitare l’apertura dei trefoli.
Le mensole dei piani devono risultare orizzontali e correttamente orientate rispetto all’asse della linea.
CAPO 16 – POSA DEI CONDUTTORI E OPERE ACCESSORIE – APPARECCHI ILLUMINANTI – IM- PIANTI DI TERRA
Normativa di riferimento:
Norme dell’Associazione Elettrotecnica Italiana (A.E.I.) e del Comitato Elettrotecnico Italiano (C.E.I.) e dell’E.N.P.I. (Ente Nazionale Prevenzione Infortuni) per quanto riguarda linee ed ap- parecchiature elettriche.
Per quanto riguarda l’impiego di materiali da costruzione per i quali non si abbiano norme ufficiali, l’Appaltatore – su richiesta della Direzione dei Lavori – è tenuto all’osservanza delle norme che, pur non avendo carattere ufficiale, fossero raccomandate dai competenti organi tecnici.
L’osservanza di tutte le norme prescritte si intende estesa a tutte le leggi, decreti, disposizioni, ecc. che potranno essere emanati durante l’esecuzione dei lavori e riguardano l’accettazione e l’impiego dei materiali da costruzione e quant’altro attinente ai lavori;
Art. 84 – Tesatura di conduttori aerei e precordato
Il trasporto, lo stendimento, la tesatura ed il fissaggio dei conduttori devono essere effettuati con tutte le precauzioni atte a evitare danneggiamenti e sprechi.
L’Appaltatore deve usare allo scopo attrezzature idonee; in particolare le carrucole devono essere a gola ampia e rivestite di materiale che non danneggi il conduttore.
E’ vietato lo strisciamento dei conduttori contro il suolo, i muri, le mensole, ecc.
La tesatura dei conduttori deve essere regolata in relazione alla temperatura ambiente. L’Appaltatore deve predisporre tutte le opere di protezione necessarie in corrispondenza di eventuali attraversamenti con strade, linee telefoniche ed elettriche.
I sostegni in opera, eventualmente utilizzati durante la tesatura per l’ammaraggio provvisorio dei conduttori, devono essere sufficientemente robusti ed opportunamente controventati; l’Appaltatore è comunque responsabile di ogni danno che possa derivare ai pali stessi ed all’armamento da sollecitazioni anormali.
In corrispondenza delle giunzioni e delle derivazioni, i conduttori devono essere preventiva- mente puliti; si deve provvedere anche alla loro ravvivatura nel caso si riscontrino parti ossi- date.
Art. 85 – Prescrizioni per la posa di conduttori in cavo
Per la posa in opera dei cavi l’appaltatore è tenuto all’osservanza delle seguenti prescrizioni:
- evitare brusche piegature, ammaccature, raschiature, rigature e stiramenti della guaina;
- curvare i cavi con raggio non inferiore a quanto indicato dalle norme CEI 20–1 e dalle tabelle di Unificazione UNEL o, in mancanza di queste, a quello delle bobine su cui erano avvolti;
- effettuare la posa solo se la temperatura dei cavi, per tutta la loro lunghezza e per tutto il tempo in cui possono venire piegati o raddrizzati, è superiore a quella indicata dalle norme CEI 20–1 Art.3.3.02;
- maneggiare le bobine con cura e restituirle in buono stato;
- ridurre al minimo gli sfridi, utilizzando nel miglior modo possibile gli spezzoni;
- proteggere l’estremità dei cavi tagliati, subito dopo l’operazione di taglio, dei cappucci in materiale termorestringente e con nastratura.
E’ vietato incorporare i cavi, anche per brevi tratti, direttamente nelle murature; gli attraversa- menti di strutture murarie dovranno essere effettuati esclusivamente previa posa di idonee tu- bazioni di protezione.
Art. 86 – Posa di cavo nelle tubazioni
La trazione del cavo va di regola eseguita a mano, distribuendo opportunamente il tiro. E’ ammesso l’uso di mezzi meccanici solo previo benestare della Direzione Lavori e comunque utilizzando un dinamometro per il controllo del tiro.
L’attacco in testa deve essere effettuato con idonea attrezzatura; la sollecitazione non deve superare il valore indicato dalle norme CEI 20–1 salvo diverse prescrizioni della Direzione Lavori.
Art. 87 – Posa su fune portante o di precordato (linee aeree)
Il percorso delle linee aeree lungo i fabbricati deve, di regola, avere andamento orizzontale o verticale; si devono seguire, per quanto possibile, i divisori dei fabbricati, le modanature e gli oggetti architettonici.
Nella scelta del tracciato si deve curare che gli attraversamenti vengano realizzati con tesate orizzontali, seguendo il percorso più breve.
Le linee devono risultare inaccessibili da finestre, balconi, terrazzi; ove ciò non fosse possibile devono essere adeguatamente protette.
Devono essere possibilmente evitati paralellismi ravvicinati con altre condutture o con parti metalliche di edifici (ringhiere, grondaie, pluviali, ecc.); in ogni caso i cavi e le loro funi di so- spensione devono essere adeguatamente distanziati da tali elementi al fine di evitare ogni contatto diretto.
Art. 88 – Posa su muro o altre strutture (linee aeree)
Nel caso di fissaggio diretto dei cavi alle murature a mezzo di graffette,ecc., vanno adottate di norma interdistanze non superiori a cm.25; nel caso di posa su altre strutture (mensole, pali o paline, ecc.) gli accessori di fissaggio e le relative interdistanze verranno stabiliti di volta in volta.
Per quanto concerne le distanze da finestre, balconi, terrazzi, ecc. e per gli incroci e paralellismi vale quanto detto per la posa su fune portante.
Art. 89 – Opere accessorie alla posa dei cavi
Le derivazioni e le giunzioni dei cavi di distribuzione, da realizzarsi in apposite cassette di deri- vazione, devono essere effettuate mediante morsetti a bullone o a vite, che verranno forniti dalla Civica Amministrazione.
La ricostruzione dell’isolamento deve essere effettuata mediante appositi tubi auto restringenti x xxxxxxxx opportunamente fasciati con appositi nastri adesivi antinvecchianti o mediante altri sistemi indicati dalla Direzione Lavori.
Nel caso di fasciatura con nastro adesivo antinvecchiante, questa deve risultare uniforme, raccordata alla guaina del cavo, compatta, di spessore non inferiore a quello complessivo delle guaine del cavo e presentare una sovrapposizione tra i singoli avvolgimenti non inferiore al 50%.
Nel caso di più derivazioni monofasi, le stesse devono essere opportunamente ripartite fra le fasi; è necessario, a tale scopo, contrassegnare con nastri adesivi di colori diversi il neutro e ciascuna delle fasi.
Le cassette di derivazione in alluminio e/o in plastica, fornite dalla Civica Amministrazione ap- paltante, devono essere poste in posizione non facilmente accessibile da finestre, balconi, ter- razze e piani di calpestio, tale peraltro da consentire le necessarie ispezioni.
L’ingresso dei cavi nelle cassette deve essere conformato in modo tale da impedire infiltrazioni d’acqua; in particolare la foratura dei tappi di gomma, all’uopo forniti, deve essere eseguita a mezzo delle apposite fustelle.
Le cassette da incasso vanno posate in modo che il coperchio sia agevolmente manovrabile. Per i collegamenti elettrici l’appaltatore dovrà comunque attenersi alle prescrizioni tecniche impartite dalla Direzione Lavori.
Art. 90 – Apparecchi illuminanti
[AT2]
luminosi
L’Appaltatore deve procedere al posizionamento dei centri , in modo da ottenere
l’inserimento lungo una linea con andamento continuo ed armonico e comunque secondo le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori.
I bracci e gli apparecchi illuminanti devono essere fissati, di norma, in posizione esattamente perpendicolare all’asse longitudinale della strada; inoltre devono essere curati l’orientamento delle armature e la messa a fuoco delle lampade.
Nel caso di alimentazione trifase si deve curare che le derivazioni alle lampade siano unifor- memente distribuite lungo la linea in modo da realizzare un carico equilibrato.
Gli apparecchi illuminati dovranno essere equivalenti alle descrizioni riportate sulla relazione tecnica ed in particolare essere conformi alle vigenti Norme (in dettaglio Norme CEI 34/33, IEC 598, EN 60598 per l’aspetto elettrico e CIE 34/1977 per l’aspetto fotometrico).
E’ specificatamente richiesta la marcatura CE ENEC e marchio IMQ o equivalente estero. Gli apparecchi a LED dovranno essere dotati di garanzia totale di almeno 10 anni.
Art. 91 – Impianti di terra
Il conduttore di terra, che percorre l’intero scavo, deve essere collegato con le varie deriva- zioni mediante morsetti a bullone, che verranno forniti dalla Civica Amministrazione.
I conduttori e i dispersori di terra devono essere messi in opera in conformità ai disegni ed alle prescrizioni della Direzione Lavori.
I dispersori di terra devono essere posati lontano dai corsi d’acqua, da altre condutture o strut- ture metalliche.
Negli impianti di terra, i conduttori di collegamento con i dispersori non devono presentare brusche piegature.
I conduttori di terra accessibili devono, essere adeguatamente protetti per preservarli da even- tuali danneggiamenti.
CAPO 17 – VERNICIATURA – TRASPORTI – CONSEGNA – RICONSEGNA MATERIALI E SFRIDI
Art. 92 – Verniciatura
Le verniciature non devono essere eseguite con tempo piovoso o quando le superfici metalli- che da verniciare non siano perfettamente asciutte.
Prima di procedere alla verniciatura, le superfici interessate devono essere ripulite accurata- mente dalla ruggine mediante raschiatura con spazzola di acciaio, sabbia, carta vetrata o altro; inoltre, se già verniciate, devono essere accuratamente spianate e lisciate per eliminare eventuali scabrosità, gocce rapprese, ecc.
In caso di verniciatura a più mani, ogni strato deve essere applicato dopo che il precedente sia perfettamente essiccato.
A verniciatura ultimata le superfici devono risultare perfettamente omogenee nella tinta, prive di grumi o rugosità; non devono inoltre presentare rigature o riprese causate dal pennello.
L’Appaltatore deve adottare tutte le precauzioni e i mezzi necessari per evitare spruzzi di ver- nice sui materiali circostanti, in particolare sulle cassette di derivazione, ogni traccia di vernice deve essere asportata.
Art. 93 – Trasporti
a) Materiali forniti dall’Appaltatore.
Il trasporto dei calcestruzzi preconfezionati deve essere effettuato mediante apposite au- tobetoniere.
b) Materiali forniti dalla Civica Amministrazione.
L’Appaltatore deve utilizzare mezzi idonei al tipo di materiale e di apparecchiatura da tra- sportare dai depositi comunali ai luoghi di impiego e deve porre particolare cura nell’effet- tuare le operazioni di carico e scarico.
In particolare, onde evitare che su mantello dei sostegni in c.a.c. si producano incrinature e che la eventuale zincatura dei sostegni tubolari di acciaio sia danneggiata, l’Appaltatore deve utilizzare mezzi di trasporto idonei e deve porre particolare cura nell’effettuare le opera- zioni di carico, scarico, accatastamento (quando necessario), spostamenti nell’ambito del cantiere e accostamento a picchetto.
Art. 94 – Consegna, riconsegna materiali e sfridi
Difetti e anomalie eventualmente riscontrati dall’Appaltatore sui materiali di fornitura della Ci- vica Amministrazione devono essere tempestivamente segnalati.
I materiali forniti in eccesso e non utilizzati nella costruzione dell’impianto devono essere ricon- segnati suddivisi per matricola ai magazzini comunali.
Le bobine devono essere restituite nelle stesse condizioni in cui si trovavano all’atto della con- segna.
Per stabilire la quantità di conduttore posto in opera, ai soli fini del consuntivo dei materiali, la misurazione deve essere effettuata sulla lunghezza effettiva tenendo conto dei dislivelli, delle catenarie, ecc.
Per i conduttori sono ammesse, agli effetti dello scarico contabile, le seguenti percentuali di spezzoname da restituire, da calcolarsi sul materiale in opera:
– conduttori nudi di rame l% in peso
– cavi aerei fino a 6 mmq l0%inlunghezza
– cavi aerei oltre 6 mmq 3 in lunghezza
– cavi interrati fino a 6 mmq 3 in lunghezza
– cavi interrati oltre 6 mm 1,5%inlunghezz
Lo spezzone dei conduttori da restituire deve essere suddiviso fra spezzoni riutilizzabili e spezzoni non riutilizzabili secondo le indicazioni date dalla Direzione Lavori.
Per la morsetteria sono tollerate le seguenti percentuali di sfrido: 0,5% in quantità a condizione che vengano restituite il 70% delle parti metalliche e delle parti rotte dalla morsetteria.
Per le protezioni meccaniche dei cavi (copponi, tubi, ecc.) è tollerata una percentuale di sfrido, da documentarsi, pari al 2% in quantità.
Art. 95 – Lavori non indicati precedentemente
Per tutti i lavori non indicati nei precedenti articoli, l’Assuntore dovrà uniformarsi alle prescrizioni che nei singoli casi verranno impartite dalla D.L., osservando le migliori regole d’arte.
Art. 96 – Graduatoria dei lavori
Il progresso dei lavori deve essere tale che il loro avanzamento risulti proporzionale al tempo trascorso.
In particolare l’avanzamento degli scavi per la posa dei conduttori deve essere disposto per tratti successivi di lunghezza non superiore a 200m, salvo deroghe consentite dalla D.L.
La D.L. è comunque sempre in diritto di richiedere lo sviluppo e l’ordine dei lavori come riterrà più opportuno, a proprio insindacabile giudizio, senza che l’impresa possa sollevare eccezione alcuna o pretendere alcun compenso.
CAPO 18 – QUALITÀ’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI – NORME DA SEGUIRE NELLE REALIZZAZIONI DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA – MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI – ACCETTA- ZIONE DEL MATERIALE – ORDINE DEI LAVORI – VERIFICHE E PROVE PRELIMINARI
Art. 97 – Qualità’ e provenienza dei materiali
I materiali che non vengono forniti dalla Civica Amministrazione devono rispondere alle norme CEI e avere dimensioni unificate, secondo le tabelle UNEL in vigore.
Nella scelta dei materiali a carico dell’Impresa è raccomandata la preferenza ai prodotti na- zionali.
Per i materiali, la cui fornitura sia stata posta a carico dell’impresa, potranno essere richiesti i campioni.
Art. 98 – Norme da seguire nella realizzazione degli impianti di pubblica illuminazione
Per quanto concerne la normativa a cui l’appaltatore dovrà assolutamente uniformarsi nella realizzazione degli impianti elettrici oggetto del seguente appalto, sono richiamati i fascicoli norme CEI 64–8, CEI 64–7 e integrazioni che potranno subentrare nel momento della realizza- zione dei lavori, nonché tutte le leggi che sono state emanate e che riguardano la realizza- zione di tali impianti.
Art. 99 – Modo di esecuzione dei lavori
Tutti i lavori e gli impianti previsti devono essere eseguiti secondo le migliori regole d’arte e le prescrizioni della D.L., in modo che i lavori e gli impianti corrispondano perfettamente a tutte le condizioni e prescrizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale d’Appalto, dal progetto, nonché dalle vigenti norme di sicurezza sugli impianti elettrici in B.T.
L’esecuzione dei lavori deve essere coordinata secondo le prescrizioni della D.L. e con le esi- genze che possono sorgere dalla contemporanea esecuzione di altre opere nell’ambito del cantiere eventualmente affidate ad altre ditte.
La Ditta assuntrice è pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio e dei propri dipendenti, alle opere circostanti all’impianto.
Art. 100 – Accettazione dei materiali
I materiali dei quali siano stati richiesti dei campioni a mente dell’art.97, non potranno essere posti in opera che dopo la loro accettazione da parte dell’Amministrazione appaltante. Que- sta darà il proprio responso entro giorni 7 dalla presentazione dei campioni; in difetto di ciò, il ritardo graverà sui termini di consegna delle opere.
La Ditta assuntrice non dovrà porre in opera materiali rifiutati dall’Amministrazione appaltante; tali materiali dovranno essere allontanati dal cantiere a cura e spese dell’Impresa appalta- trice.
Art. 101 – Verifiche e prove preliminari
Durante il corso dei lavori l’Amministrazione appaltante si riserva di eseguire verifiche e prove preliminari sugli impianti a parti di essi in modo da poter tempestivamente intervenire qualora non fossero rispettate le condizioni del Capitolato Speciale d’Appalto.
Tali verifiche consisteranno nell’accertamento della rispondenza dei materiali impiegati con quelli stabiliti, nel controllo delle installazioni secondo le disposizioni convenute (posizioni, per- corsi, ecc.), nonché in prova di isolamento e di funzionamento e di tutto quello che può essere utile allo scopo sopra accennato.
Le suddette verifiche e prove preliminari saranno eseguite dalla D.L. in contraddittorio con la Ditta assuntrice e di esse e dei relativi risultati ottenuti si dovrà compilare regolare verbale.
Art. 102 – Tabelle indicative dei lavori
L’Impresa dovrà provvedere a sua cura e spese ad acquistare, installare e mantenere nella sede dei lavori, secondo le prescrizioni della D.L., due tabelle indicative dei lavori.
Art. 103 – Osservanza delle norme di cui alla legge 23/10/1960 n°1369
L’impresa ha inoltre l’obbligo dell’osservanza delle norme di cui alla legge 23/10/1960 n°1369, riguardanti il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e la nuova disciplina dell’impiego di manodopera negli appalti di operai e servizi.
Cuneo lì, 05 maggio 2017
IL PROGETTISTA
(TORELLI Per.Ind. A.)
ALLEG ATI
CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI DEI
LAVORI (articoli 4 e 46, comma 1)
TABELLA «A»
n. | Lavori di | Categoria ex allegato A D.P.R. n. 34 del 2000 | euro | Incid % man. | |
Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del capitolato, i seguenti lavori sono subappaltabili nella misura massima del 30%. | |||||
1 | Impianti elettrici | Prevalente | OG10 | 66.700,00 | % |
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI | 66.700,00 | % | |||
Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del capitolato, i lavori di cui al numero 2, della presente tabella, possono essere eseguiti solo da parte di installatori aventi i requisiti di cui al D.M. n°37/08. |
PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE – CATEGORIE CONTABILI
ai fini della contabilità e delle varianti in corso d’opera – articolo 5
TABELLA «B»
n. | Descrizione dei gruppi (e sottogruppi) di lavori omogenei | In euro | Incidenza % |
C–001 | Impianti elettrici | 66.700,00 | 100% |
Parte 1a – Totale lavoro A MISURA (articolo 29) | 0,00 | 0% | |
(Di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta) | – 0,00 | ||
Parte 2a – Totale lavoro A CORPO (articolo 30) | 66.700,00 | 100% | |
(Di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta) | – 2.668,00 | ||
Parte 3a – Totale lavori IN ECONOMIA (articolo 31) | 0,00 | 0% | |
a) | Totale importo esecuzione lavori (base d’asta) | 64.032,00 | |
Parte 1b – Totale oneri per la sicurezza A MISURA (articolo 29) | 0,00 | ||
Parte 2b – Totale oneri per la sicurezza A CORPO (articolo 30) | 2.668,00 | ||
Parte 3b – Totale oneri per la sicurezza IN ECONOMIA (art. 31) | 0,00 | ||
b) | Oneri per attuazione dei piani di sicurezza (parti 1b+2b+3b) | 2.668,00 | |
TOTALE DA APPALTARE (somma di a + b) | 66.700,00 |
Fermo restando quanto prescritto dall’articolo 4 e quanto indicato in calce alla precedente tabella «A», i lavori indicati ai numeri C–002 sono impianti tecnologici per i quali vige l’obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui all’articolo 2 della D.M. 37/08.
ELENCO DEGLI ELABORATI INTEGRANTI IL PROGETTO
(articolo 7, comma 1, lettera c)
TABELLA «E»
Allegato | Rif. disegno | Denominazione | Note |
A | Relazione tecnico–illustrativa generale e speciali- stica | ||
B | Elenco prezzi unitari ed analisi | ||
C | Computo metrico estimativo | ||
D | Capitolato speciale d’appalto con schema di con- tratto | ||
E | Stima incidenza percentuale della quantità di mano- dopera | ||
F | n° 10321 | Tavola planimetrica con individuazione interventi via Asti e via Carmagnola (fogli 1 e 2) | |
F | n° 10322 | Tavola planimetrica classificazione stradale catego- rie illuminotecniche | |
G | Verifiche illuminotecniche | ||
H | Cronoprogramma | ||
I | Piano di manutenzione dell’opera | ||
L | Piano di sicurezza e coordinamento | ||
CARTELLO DI CANTIERE
(articolo 60)
TABELLA «F»
Ente appaltante:
Ufficio competente:
ASSESSORATO A UFFICIO TECNICO
Dipartimento/Settore/Unità operativa
LAVORI DI
Progetto esecutivo approvato con del n. del
Progetto esecutivo:
Direzione dei lavori:
Progetto esecutivo e direzione lavori impianti
Coordinatore per la progettazione:
Coordinatore per l’esecuzione: Xxxxxx stimata in uomini x giorni: Notifica preliminare in data: Responsabile unico dell’intervento:
IMPORTO DEL PROGETTO: euro IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA: euro ONERI PER LA SICUREZZA: euro IMPORTO DEL CONTRATTO: euro
Gara in data , offerta di ribasso del %
Impresa esecutrice: con sede Qualificata per i lavori delle categorie: , classifica
, classifica
, classifica
direttore tecnico del cantiere:
subappaltatori: | per i lavori di | Importo lavori subappaltati | |
catego- ria | descrizione | euro | |
Intervento finanziato con fondi propri (ovvero)
Intervento finanziato con mutuo della Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale inizio dei lavori con fine lavori prevista per il prorogato il con fine lavori prevista per il
Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso l’ufficio
telefono: fax: http: // www . .it E–mail: @