INTRODUZIONE
NORMATIVA CONTRATTUALE ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA INTRODUZIONE
INTRODUZIONE
In questa raccolta vengono presentati i testi degli accordi sottoscritti dalle parti sociali che disciplinano la normativa riguardante l’Assistenza sanitaria Integrativa nei settori del Commercio, del Turismo e della Vigilanza Privata di Roma e Provincia, con riferimenti anche ai contratti nazionali, relativi all’assistenza sanitaria integrativa.
Il materiale è suddiviso per settori di attività e sarà nostra cura aggiornarlo ed integrarlo periodicamente; non ha la pretesa di essere esaustivo, ma ha il solo intento d’essere di veloce e pratica consultazione per chiarire gli aspetti contrattuali di una norma così vasta come quella dell’assistenza sanitaria integrativa.
INDICE
Pag. 3 SETTORE COMMERCIO
pag. 4 Contratto Integrativo Territoriale di Lavoro per aziende e dipendenti
del terziario della distribuzione e dei servizi del territorio di Roma e Provincia
(29 gennaio 2003)
pag. 8 CCNL terziario, distribuzione e servizi
Estratto Art. 92 (2 luglio 2004)
pag. 10 Accordo di armonizzazione Fondo EST
(15 giugno 2007)
pag. 12 Rinnovo Cit Terziario di Roma e Provincia
Protocollo d’Intesa (22 dicembre 2010)
pag. 17 CCNL Terziario
Accordo di rinnovo (26 febbraio 2011)
Pag. 23 SETTORE TURISMO
pag. 24 Contratto Integrativo Territoriale di Lavoro
per i dipendenti da aziende di settore del turismo
(17 dicembre 2004)
pag. 27 Accordo di armonizzazione Fondo FAST
(27 luglio 2007)
pag. 29 Accordo per il rinnovo del CIT Turismo del Lazio
(24 luglio 2009)
pag. 35 Contratto Collettivo Integrativo Territoriale di Lavoro per le imprese ed i dipendenti del settore turismo Accordo (19 maggio 2010)
pag. 39 Verbale di accordo integrativo al CIT turismo parte Alberghi
(22 marzo 2011)
pag. 41 Verbale di accordo integrativo al CIT turismo parte Agenzie di viaggio
(23 marzo 2011)
Pag. 43 SETTORE VIGILANZA PRIVATA
pag. 44 Contratto Integrativo Territoriale di Lavoro per aziende e dipendenti della vigilanza privata del territorio di Roma e Provincia
(16 luglio 2004)
Settore COMMERCIO
CONTRATTO INTEGRATIVO TERRITORIALE DI LAVORO PER AZIENDE E DIPENDENTI DEL
TERZIARIO DELLA DISTRIBUZIONE E DEI SERVIZI DEL TERRITORIO DI ROMA E PROVINCIA
29 gennaio 2003
Il giorno 29 gennaio 2003, presso la sede dell’UNIONE DI ROMA - CONFCOMMERCIO
TRA
L’UNIONE DI ROMA - CONFCOMMERCIO, rappresentata dal Presidente Xxxxxx Xxxxxxxxxx con l’assistenza dei Consiglieri di Giunta, Sigg. Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxx, del Segretario Generale Xxxxxxxx D’Xxxxxxx e del Vice Segretario Generale Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
VISTO
• Il Protocollo sulla politica dei redditi e dell’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo del 23 luglio 1993;
• Il Titolo Secondo, Prima Parte, del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del settore terziario, della distribuzione e dei servizi;
• Il Protocollo d’Intesa sulla Produttività e la Flessibilità nelle aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi del 22 marzo 2001,
si è stipulato il presente Contratto Integrativo Territoriale per aziende e dipendenti del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi, a valere per il territorio di Roma e Provincia.
Articolo 1
Premessa…
Articolo 2
Sfera di applicazione
la FILCAMS - CGIL
Roma - Lazio
la FISASCAT - CISL
Roma - Lazio
la UILTUCS - UIL
Roma - Lazio
E
rappresentata dal Segretario Generale Xxxxx Xxxxxxxxx, dalla Sig.xx Xxxxxxx Xxxxxx componente di Segreteria e dal Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxx,
rappresentata dal Presidente Xxxxxx Xxxxxxxx, dal Segretario Generale Xxxxxxx Xxxxx,
e dal Sig. Xxxxx Xxxxxxxxx,
rappresentata dal Segretario Generale Xxxxx Xxxxxxxxx, dal Segretario Generale Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx
e dalla Sig.ra Xxxxxxxx Xxxxxxx componente di Segreteria
• Il presente contratto integrativo territoriale ha validità nel territorio di Roma e Provincia.
• Fermo restando che non possono sussistere più di due livelli di contrattazione nazionale e alternativamente territoriale o aziendale - il presente contratto si applica a tutte le aziende che occupano fino a 30 dipendenti, ovvero alle aziende che occupano più di 30 dipendenti e che non hanno contrattazione integrativa aziendale. In ogni caso il presente contratto non trova applicazione nelle aziende in cui è presente la contrattazione integrativa aziendale. Le aziende che hanno attivato la contrattazione integrativa aziendale possono, previo accordo tra le parti interessate, aderire al presente contratto. Nelle aziende in cui può essere attivata la contrattazione integrativa aziendale, se ha già trovato applicazione il presente contratto, la piattaforma per la contrattazione integrativa aziendale non potrà essere presentata prima della scadenza del presente contratto.
• Con riferimento alla definizione degli assetti contrattuali di cui al citato Protocollo di luglio 1993, le parti convengono che l’applicazione del presente Contratto, definito ai sensi del CCNL Terziario e con le modalità ivi richiamate, è funzionale alla fruizione dei benefici derivanti dall’articolo 1 del decreto - legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102 ( fiscalizzazione degli oneri sociali). Pertanto si ritengono fondamentali per l’applicazione degli strumenti e degli istituti quivi definiti e richiamati:
~ Il versamento dei contributi previsti a favore dell’EBIT Roma dal vigente CCNL e dagli accordi territoriali allegati al presente contratto;
~ I contributi di assistenza contrattuale (contributo ASCOM e contributo XX.XX.X.XX.) di cui al disposto contrattuale vigente (art. 19 cit.), per la parte a carico delle aziende e dei lavoratori.
Nell’ambito territoriale previsto, sono tenuti alla corresponsione dei contributi di cui sopra, tutti i datori di lavoro ed i loro dipendenti al cui rapporto di lavoro si applichi il CCNL Terziario, nonché il presente Contratto Integrativo Territoriale, essendo le normative contrattuali richiamate tra loro strettamente connesse ed inscindibili.
I datori di lavoro sono tenuti ad acquisire, con l’assunzione, l’accettazione da parte dei dipendenti di tutte le norme del Contratto Integrativo Territoriale e degli allegati allo stesso.
Le aziende che decidessero di non aderire all’EBIT Roma, ferma restando la disposizione del CCNL che prevede la corresponsione ai propri dipendenti in busta paga delle quote a carico delle aziende e di pertinenza all’EBIT Roma stesso, non potranno ottenere i benefici previsti dal presente contratto in materia di gestione bilaterale.
Articolo 4
Assistenza sanitaria integrativa
Le parti convengono di costituire la “Cassa di Assistenza Sanitaria Integrativa” a favore dei lavoratori dipendenti del settore terziario, distribuzione e servizi di Roma e Provincia.
Le modalità di costituzione e funzionamento, assieme allo Statuto e al relativo Regolamento, saranno stabiliti dalle parti firmatarie del presente contratto entro il 31 marzo 2003.
Conseguentemente le parti convengono che per ogni anno di vigenza del Contratto (2002, 2003, 2004, 2005) sarà versata, a totale carico delle aziende, un’erogazione complessiva pari a € 207,00 lordi in ragione d’anno per ogni lavoratore dipendente da destinare interamente al finanziamento della suddetta “Cassa di Assistenza Sanitaria Integrativa”.
In caso di inadempimento da parte delle aziende rispetto all’obbligo di versamento di cui al precedente comma, i lavoratori potranno promuovere apposita azione per il riconoscimento del risarcimento del danno.
Gli importi di cui sopra saranno versati a Sanimpresa “Cassa di Assistenza Sanitaria Integrativa” di Roma e Provincia, presso la Banca di Roma ag. 118 c/c N° 70462/35 ABI 3002 CAB 3264 CIN E, entro il 31 maggio successivo all’anno di competenza (es: entro il 31/05/2003 per l’anno 2002).
La Cassa è costituita ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs 502/92 e pertanto i versamenti in favore dello stesso godono dei benefici fiscali e contributivi previsti in materia (contributo di solidarietà).
Per il personale inserito nella categoria dei Quadri ed iscritto alla Xx.Xx. le prestazioni della Cassa saranno integrative di quelle erogate dalla Xx.Xx. stessa, le relative modalità verranno stabilite nel suddetto Regolamento.
Articolo 16
Decorrenza e durata
Il presente Contratto Integrativo Territoriale entra in vigore dalla data di sottoscrizione, salvo le diverse decorrenze previste e scade il 30 aprile 2006.
Il contratto stesso si intenderà rinnovato di anno in anno, salvo disdetta da una delle parti da comunicarsi tre mesi prima della scadenza.
TESTO PARZIALE DEL CONTRATTO INTEGRATIVO TERRITORIALE DI ROMA E PROVINCIA SOTTOSCRITTO DALLE PARTI DI CUI IN RUBRICA IN DATA 29 GENNAIO 2003.
CCNL TERZIARIO DISTRIBUZIONE SERVIZI
Estratto Art. 92
2 luglio 2004
Art. 92
Assistenza sanitaria integrativa di categoria
Le parti istituiranno un Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori del settore terziario, distribuzione e servizi, che risponda ai requisiti previsti dal D.Lgs. 2.9.97, n. 314 e successive modifiche ed integrazioni.
Le parti convengono di istituire una Commissione bilaterale per definire, entro il 31 dicembre 2004, lo Statuto ed il regolamento del fondo stesso.
A decorrere dal 1° settembre 2005, sono iscritti al Fondo i lavoratori dipendenti da aziende del settore terziario, distribuzione e servizi, assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno, ad esclusione dei quadri, per i quali continuerà a trovare applicazione la specifica normativa di cui all’art. 112, del presente contratto.
A decorrere dal 1° settembre 2005, sono iscritti al Fondo i lavoratori dipendenti da aziende del settore terziario, distribuzione e servizi, assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo parziale, ad esclusione dei quadri, per i quali continuerà a tro- vare applicazione la specifica normativa di cui all’art. 112, del presente contratto.
Per il finanziamento del Fondo è dovuto un contributo a carico dell’azienda, pari a:
I contributi sono versati al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal rego- lamento.
E’ dovuta al Fondo una quota una tantum, a carico della azienda, pari a 30,00 euro per ciascun lavoratore di cui ai precedenti commi 3 e 4 che saranno versate in due rate di 15,00 euro ciascuna, ad ottobre 2004 e a luglio 2005.
Il regolamento del Fondo può consentire l’iscrizione di altre categorie di lavoratori del settore e la prosecuzione volontaria da parte di coloro che, per qualsiasi causa, perdano il possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione.
Sono fatti salvi gli accordi integrativi di secondo livello, territoriali o aziendali, già sottoscritti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente accordo, che pre- vedano l’istituzione di casse o fondi di assistenza sanitaria integrativa. Di conseguen- za gli obblighi di natura contrattuale relativi ai suddetti accordi continueranno ad essere assolti secondo le modalità ivi contenute.
All’avvio della piena operatività del Fondo a livello nazionale saranno definiti speci- fici accordi di armonizzazione.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le Parti, in una logica di valorizzazione dell’Assistenza sanitaria integrativa, dichia- rano la possibilità, qualora nei futuri rinnovi si rendesse necessario aumentare la quota definita, di valutare per tali eventuali incrementi ripartizioni diverse.
• per il personale assunto a tempo pieno, 10,00 euro mensili per ciascun iscritto, con decorrenza dal 1° settembre 2005;
• per il personale assunto a tempo parziale, 7,00 euro mensili per ciascun iscritto, con decorrenza dal 1° settembre 2005.
ACCORDO DI ARMONIZZAZIONE FONDO EST
15 giugno 2007
L’anno 2007, il giorno 15 del mese di giugno in Roma
TRA
CONFCOMMERCIO FILCAMS FISASCAT UILTUCS
SI È STIPULATO IL PRESENTE ACCORDO:
ACCORDO DI ARMONIZZAZIONE
Le parti firmatarie del CCNL del 2 luglio 2004 e del Contratto Integrativo Territoriale di Roma e provincia del 29 gennaio 2003, riconoscono la reciproca autonomia di EST e SANIMPRESA.
La quota annua di contribuzione per dipendente per l’assistenza sanitaria integrativa, prevista dal Contratto Integrativo Territoriale di Roma e provincia del 29 gennaio 2003, è assorbita, fino a concorrenza, in quella di cui all’art. 92 del CCNL del 2 luglio 2004.
L’eccedenza acquisita, per effetto della presente armonizzazione prevista dal comma 9 del citato art. 92, carattere di ulteriore trattamento normativo obbligatorio in tema di assistenza sanitaria integrativa per le aziende di Roma e provincia ricomprese nella sfera di applicazione del predetto Contratto Integrativo Territoriale.
L’intera quota, come sopra determinata, sarà versata, con decorrenza dall’attivazione delle necessarie procedure informatiche, dalle suddette imprese di Roma e provincia non iscritte a Sanimpresa, all’Ente EST, il quale provvede a ristornare all’Ente Sanimpresa quanto di sua competenza, previo accordo con la banca di appoggio.
I contenuti dell’assistenza sanitaria integrativa di competenza di Sanimpresa saranno da questa definiti, non oltre la data del 31.12.2007, tenuto conto delle prestazioni già erogate da EST.
Tra i due Enti, entro la stessa data, saranno definiti il sistema di rapporti con l’utenza, partendo dagli attuali assetti, e gli eventuali ristorni economici connessi.
Gli Enti EST e Sanimpresa provvederanno, unitamente alle componenti territoriali delle XX.XX e della Confcommercio, a diffondere presso le imprese di Roma e provincia, ricomprese nella sfera di applicazione del predetto Contratto Integrativo Territoriale adeguate notizie sulla obbligatorietà contrattuale di Sanimpresa, nonché sulle complessive ed ulteriori prestazioni da questa fornite al fine di favorire la confluenza nel sistema qui definito.
Le parti si impegnano ad incontrarsi entro il 31 maggio 2008 per esaminare gli esiti del processo avviato e per discutere eventuali modifiche e sviluppi.
RINNOVO CIT TERZIARIO DI ROMA E PROVINCIA
Protocollo d’Intesa
22 dicembre 2010
PROTOCOLLO D’INTESA TRA
la CONFCOMMERCIO ROMA rappresentata dal
Presidente Xxxxxx Xxxxxxxxxx
E
la FILCAMS - CGIL rappresentata
dal Segretario Generale Xxxxxxxx Xxxxxxxx e da Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx
la FISASCAT - CISL rappresentata
dal Segretario Generale Xxxxxx Xxxxx
la UILTUCS - UIL rappresentata
dal Segretario Generale Xxxxxxx Xxxxxx
PREMESSO CHE
• le Parti confermano la centralità delle relazioni sindacali per il consolidamento e lo sviluppo delle potenzialità del terziario, della distribuzione, e dei servizi per il mercato delle imprese, sia sotto l’aspetto economico produttivo, sia con riferimento all’occupazione;
• le Parti confermano il ruolo della contrattazione integrativa territoriale, quale strumento catalizzatore delle esigenze di produttività e flessibilità delle aziende, nonché dei diritti dei lavoratori e, non da ultimo, di sviluppo dell’occupazione e del tessuto imprenditoriale e sociale;
• le Parti hanno convenuto, in specifici accordi - sottoscritti nell’ultimo decennio - di realizzare un sistema di relazioni sindacali coerente con le esigenze delle aziende e dei lavoratori del settore, addivenendo nel gennaio del 2003 alla sottoscrizione del Contratto Integrativo del Terziario di Roma e Provincia;
• le Parti firmatarie, comunque, intendono dar seguito a tale corso individuando un sistema di relazioni che possa mantenere i corretti e proficui rapporti finora intrattenuti, consolidare i sistemi di relazione e gestione degli istituti avviati - bilateralità, assistenza sanitaria, mercato del lavoro, ecc. - e stabilire sistemi congiunturali di protezione delle aziende e dei dipendenti del settore, anche in un’ottica di futuro sviluppo;
CONSIDERATO CHE
• i dati sulla congiuntura economica di settore, sulle imprese e sull’occupazione non permettono di stabilire politiche contrattuali di lungo periodo,
• le Parti intendono comunque dar seguito alle azioni che sono disciplinate dalla contrattazione nazionale, in fase di rinnovo, in un contesto di certezza normativa e di congrua situazione economica del territorio di riferimento.
• Le Parti ritengono necessario proseguire nell’ambito delle richieste da parte sindacale di rinnovo del Contratto Integrativo del Terziario di Roma e Provincia, individuando, fin d’ora, alcuni temi prioritari di trattativa, così come definiti nel
corso degli incontri di analisi della piattaforma di rinnovo presentata dalle XX.XX. nel mese di giugno 2006.
• Nel periodo intercorrente tra la firma della presente intesa e la definizione delle condizioni di rinnovo, le Parti intendono mantenere coerenti gli istituti contrattuali definiti nella contrattazione integrativa (apprendistato, assistenza sanitaria, conciliazioni ed arbitrato, ecc.) affinché possano essere correttamente fruiti dalle aziende e dai lavoratori rientrati nella sfera di applicazione della contrattazione medesima.
• Sono state emanate norme, regolamenti ed intese che vanno ad incidere sulla gestione degli istituti sopra indicati (quali: il D.M. 27.10.2009, l’Accordo del 23.09.2009 sulla formazione in apprendistato, il D. Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro ecc.).
• Tali interventi regolatori hanno inciso profondamente sull’operatività degli organismi paritetici istituiti.
ATTESO CHE
• Proprio il D.M. 27.10.2009, Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ha introdotto l’obbligo per le Casse e/o i Fondi di assistenza sanitaria integrativa, di destinare almeno il 20% delle risorse all’erogazione di prestazioni “di assistenza odontoiatrica, di assistenza socio-sanitaria rivolta ai soggetti non autosufficienti, nonché prestazioni finalizzate al recupero della salute di soggetti temporaneamente inabilitati da malattia o infortunio”, al fine di mantenere, per le imprese, il diritto alla deducibilità della quota destinata all’assistenza sanitaria integrativa in favore dei loro dipendenti;
• la normativa ministeriale di cui sopra ha determinato per la Cassa un aumento delle prestazioni sanitarie che la stessa ha provveduto ad adeguare già dal 1 luglio 2010 attraverso l’integrazione del proprio Piano Sanitario, e ciò in linea con le disposizioni legislative emanate dal Ministero LSPS;
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
1. Le premesse formano parte integrante del presente Protocollo d’Intesa.
2. La futura contrattazione svilupperà temi di interesse settoriale quali: Mercato del lavoro, Produttività, tutela del mercato e della concorrenza, qualità dell’occupazione, sviluppo di strumenti alternativi alla risoluzione del rapporto di lavoro ed incentivi al mantenimento dell’occupazione e/o al reimpiego, sviluppo della bilateralità e recepimento delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro.
3. È approvato, con decorrenza maggio 2011, l’adeguamento a € 252,00 lordi in ragione d’anno, considerato necessario da SANIMPRESA per la quota di adesione stabilita dall’art. 4 del Contratto Integrativo del 29 gennaio 2003.
4. La quota di cui sopra non è assorbibile da eventuali aggiornamenti derivanti da altri livelli di contrattazione su medesimo argomento e pertanto potrà essere modificata solo dalle parti firmatarie del presente protocollo.
5. Il complesso dei servizi e delle prestazioni garantite da SANIMPRESA, in conformità con quanto previsto dalla Circolare del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 43, del 15.12.2010, è parte integrante del trattamento economico/normativo minimo previsto dalla contrattazione collettiva nazionale e territoriale che deve essere garantito a tutte le tipologie di dipendenti. Pertanto, il quarto capoverso dell’art. 4 del Contratto Integrativo Territoriale del 29 gennaio 2003 dovrà essere modificato con l’intento di equiparare la contribuzione verso Sanimpresa ad un diritto contrattuale di natura retributiva in favore di ogni singolo dipendente, prevedendo, nello specifico, il riconoscimento di una somma o di una prestazione equivalenti a quella erogata dalla Cassa in caso di datori di lavoro non aderenti. A tal fine il presente comma troverà applicazione sulla base dei risultati definiti dall’apposito tavolo di valutazione delle prestazioni della bilateralità, che si riunirà, auspicabilmente in sede congiunta con i settori del turismo e della vigilanza entro il 30 aprile 2011.
6. Nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva del Terziario le Parti, ribadendo lo spirito programmatico e transitorio della presente intesa, concordano che quanto stabilito al punto 3 che precede sarà, comunque, considerato nell’ambito del costo di rinnovo del contratto integrativo territoriale del 29 gennaio 2003, unitamente alle materie evidenziate al punto 2.
Fermo restando quanto sopra, nell’ambito delle operazioni di contrasto agli effetti della situazione generale di crisi e nella traccia delle disposizioni previste dalla rinnovata contrattazione collettiva nazionale, le Parti confermano di avviare il tavolo di confronto per il rinnovo del contratto integrativo territoriale.
Roma 22/12/2010
Letto, confermato e sottoscritto
CONFCOMMERCIO ROMA FILCAMS - CGIL FISASCAT - CISL UILTUCS - UIL
CCNL TERZIARIO
Accordo di rinnovo
26 febbraio 2011
CAPO II - WELFARE CONTRATTUALE
Art…
Fondo Est (ex art. 95)
Le parti sociali hanno provveduto ad istituire un Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori del settore terziario, distribuzione e servizi (Fondo EST), che risponda ai requisiti previsti dal D. Lgs. 02.09.1997 n. 314 e successive modifiche e integrazioni.
A decorrere dal 1° settembre 2005, sono iscritti al Fondo i lavoratori dipendenti da aziende del settore terziario, distribuzione e servizi, assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno, ad esclusione dei quadri, per i quali continuerà a trovare applicazione la specifica normativa di cui all’art. 115, del presente contratto.
Sempre a decorrere dal 1° settembre 2005, sono iscritti a detto Fondo i lavoratori dipendenti da aziende del settore terziario, distribuzione e servizi, assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo parziale, ad esclusione dei quadri, per i quali continuerà a trovare applicazione la specifica normativa di cui all’art. 115 del presente contratto.
Per il finanziamento del Fondo è dovuto allo stesso, che è tenuto a curarne la riscossione come da proprio regolamento, un contributo obbligatorio a carico dell’azienda, pari a:
• per il personale assunto a tempo pieno, 10 euro mensili per ciascun iscritto, con decorrenza dal 1° settembre 2005;
• per il personale assunto a tempo parziale, 7 euro mensili per ciascun iscritto, con decorrenza dal 1° settembre 2005.
Con decorrenza 1° gennaio 2014, il contributo obbligatorio a carico dell’azienda previsto per il personale assunto a tempo parziale sarà equiparato a quello previsto per il personale assunto a tempo pieno.
A decorrere dal 1° giugno 2011 il contributo obbligatorio a favore del Fondo è incrementato di 1,00 euro mensile a carico del lavoratore.
A decorrere dal 1° gennaio 2012 il contributo obbligatorio a favore del Fondo è incrementato di 1,00 euro mensile a carico del lavoratore.
Gli importi di cui ai commi precedenti sono comprensivi del contributo per la promozione, la diffusione e il consolidamento dell’assistenza sanitaria di categoria.
I contributi devono essere versati al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento.
Con decorrenza dal mese successivo alla data di sottoscrizione del presente CCNL, l’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta alternativamente:
• ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 15,00 lordi, da corrispondere per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto, di cui all’art. 195.
• ad assicurare ai lavoratori le medesime prestazioni sanitarie garantite dal Fondo EST, sulla base del relativo nomenclatore sottoscritto dalle parti sociali.
È inoltre dovuta al Fondo una quota una tantum, a carico della azienda, pari a 30,00 euro per ciascun lavoratore di cui ai precedenti commi 2 e 3.
Dal 1 marzo 2011 la quota una tantum individuata al precedente comma dovrà essere erogata esclusivamente dalle aziende che per la prima volta iscrivano i propri lavoratori al Fondo.
Il regolamento del Fondo potrà consentire l’iscrizione di altre categorie di lavoratori del settore e la prosecuzione volontaria da parte di coloro che, per qualsiasi causa, perdano il possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione, con i limiti previsti dal regolamento.
Sono fatti salvi gli accordi integrativi di secondo livello, territoriali o aziendali, già sottoscritti anteriormente alla data di entrata in vigore dell’obbligatorietà dell’iscrizione al Fondo, che prevedano l’istituzione di casse o fondi di assistenza sanitaria integrativa.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le Parti, in una logica di valorizzazione dell’Assistenza sanitaria integrativa, dichiarano la possibilità, qualora nei futuri rinnovi si rendesse necessario aumentare la quota definita, di valutare per tali eventuali incrementi ripartizioni diverse.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le parti si danno specificatamente atto che nella determinazione della parte normativa/ economica del presente CCNL si è tenuto conto dell’incidenza delle quote e dei contributi previsti dall’articolo 95 per il finanziamento del Fondo di Assistenza sanitaria integrativa (Fondo EST). Il trattamento economico complessivo, risulta, pertanto, comprensivo di tali quote e contributi, che sono da considerarsi parte integrante del trattamento economico. Il contributo pari a 10,00 euro e 7,00 euro, nonché la quota
una tantum di 30,00 euro, concordati in occasione del rinnovo del CCNL del 2 luglio 2004, sono sostitutivi di un equivalente aumento contrattuale ed assumono, pertanto, valenza normativa per tutti coloro che applicano il presente CCNL.
Cassa di Assistenza sanitaria integrativa “Sanimpresa” per Roma e Provincia
Con decorrenza dal mese successivo alla data di sottoscrizione del presente CCNL, l’azienda che ometta il versamento di quanto dovuto alla Cassa di Assistenza “Sanimpresa”, costituita per Roma e Provincia in applicazione di quanto previsto in materia di contrattazione di secondo livello territoriale dell’art. 10 ter, Accordo di rinnovo del CCNL del 20 settembre 1999, e comunque nel rispetto di quanto previsto dall’art. … - Criteri guida (ex art. 7 - Criteri guida), è tenuta alternativamente:
• ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad un dodicesimo della quota annua dovuta dall’azienda a “Sanimpresa” incrementato di euro 5,00, da corrispondere per quattordici mensilità, che rientra nella retribuzione di fatto di cui all’art. 195;
• ad assicurare al lavoratore le medesime prestazioni sanitarie garantite da “Sanimpresa”, sulla base del relativo nomenclatore approvato dalle parti sociali.
Art ….. -
Cassa Assistenza sanitaria “Qu.A.S.” (ex art. 115)
A favore dei Quadri compresi nella sfera di applicazione del presente contratto è istituita la Cassa di Assistenza Sanitaria “Qu.A.S.”, integrativa del Servizio Sanitario Nazionale.
A decorrere dal 1° gennaio 1989 il contributo obbligatorio a favore della Cassa è fissato nella misura di euro 247,90 annue, più un contributo di euro 247,90 da corrispondere una sola volta all’atto dell’iscrizione, entrambi posti a carico delle aziende.
A decorrere dal 1° gennaio 1995 il contributo obbligatorio a favore della Cassa è incrementato di euro 36,15 annue, a carico del lavoratore appartenente alla categoria dei Quadri.
A decorrere dal 1° gennaio 2005 il contributo obbligatorio a favore della Cassa è incrementato di euro 60,00 (sessanta/00) annue, di cui euro 54,00 (cinquantaquattro/00) a carico azienda e euro 6,00 (sei/00) a carico del lavoratore appartenente alla categoria dei Quadri.
A decorrere dal 1° gennaio 2009 il contributo obbligatorio da corrispondere una sola volta all’atto dell’iscrizione ed il contributo annuo a favore della Cassa sono incrementati ciascuno di euro 38,00 a carico del datore di lavoro.
A decorrere dal 1° gennaio 2009 il contributo obbligatorio annuo a favore della Cassa è incrementato di euro 8,00 a carico del lavoratore appartenente alla categoria dei Quadri.
A decorrere dal 1° giugno 2011 il contributo obbligatorio annuo a favore della Cassa è pari a euro 350,00 a carico del datore di lavoro e di euro 56,00 a carico del lavoratore appartenente alla categoria dei Quadri.
Gli importi di cui al comma precedente sono comprensivi del contributo per la promozione, la diffusione e il consolidamento dell’assistenza sanitaria di categoria.
Con decorrenza dal mese successivo alla data di sottoscrizione del presente CCNL, l’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta alternativamente:
• ad erogare al lavoratore un elemento distinto dalla retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 35,00 lordi, da corrispondere per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto, di cui all’art. 195;
• ad assicurare ai lavoratori le medesime prestazioni sanitarie garantite da Qu.A.S., sulla base del relativo nomenclatore sottoscritto dalle parti sociali.
La Cassa di Assistenza Sanitaria per i Quadri è disciplinata da apposito regolamento concordato fra le Parti che hanno stipulato il presente contratto.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le Parti convengono sull’obiettivo di estendere l’iscrizione alla Qu.A.S. dei quadri in quiescenza che intendano, a proprio carico, aderire. Al fine di verificarne la praticabilità, in termini organizzativi e di equilibrio finanziario, Qu.A.S. provvederà ad effettuare, entro sei mesi dalla data di stipulazione del presente contratto, un apposito studio dei dati relativi all’impatto economico, regolamentare e gestionale sull’attuale assetto della Cassa.
Lo studio così realizzato sarà sottoposto alla valutazione delle parti stipulanti per la definizione di uno specifico accordo.
Settore TURISMO
CONTRATTO INTEGRATIVO TERRITORIALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DI SETTORE DEL TURISMO
17 dicembre 2004
In data 17 dicembre 2004, in Roma
TRA LE DELEGAZIONI DI:
URART – A.P.R.A. – FIPE – S.I.B. – FIAVET
E
FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL di Roma e del Lazio.
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA ALBERGHI
Le parti si danno atto di aver posto in essere un sistema di assistenza sanitaria integrativa in favore dei lavoratori d’albergo sin dal precedente contratto integrativo del 1996 prevedendo nel successivo accordo del 20/06/2001 una specifica erogazione di € 25,82 ad oggi non esatta.
Ricorrono ora le condizioni per l’operatività dell’assistenza sanitaria integrativa in favore dei lavoratori dipendenti del comparto alberghiero da attuarsi mediante l’iscrizione ad apposito fondo degli stessi con contratto a tempo indeterminato, compresi quelli a tempo parziale, nonché gli apprendisti che abbiano maturato più di un anno di anzianità di servizio in organico al 31 maggio di ogni anno e mediante il versamento di una quota per ciascun lavoratore annua di € 207,00 comprensiva degli
€ 25,82 prevista dall’accordo 2001.
La copertura assicurativa in favore degli iscritti decorrerà dal 1° luglio 2005.
Per ogni anno di vigenza del presente CIT sarà versata al Fondo di assistenza, a totale carico dei datori di lavoro che in tal modo assolvono compiutamente e definitivamente ad ogni obbligo in argomento, un importo lordo di euro 207,00 per ogni iscritto.
Il versamento al fondo andrà effettuato entro il 31 maggio di ogni anno, ad eccezione dell’anno 2004 nel quale il versamento andrà fatto entro il 31 dicembre 2004.
1. Le parti ai fini della individuazione dell’ente erogatore della copertura assicurativa di cui al presente articolo, concordano di aderire a “SANIMPRESA”, ente “no profit” della Cassa di Assistenza Sanitaria Integrativa costituita per i dipendenti del settore Terziario, Distribuzione e Servizi di Roma e Provincia. L’adesione a SANIMPRESA, essendo tale ente costituito ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 502/92, consente di fruire dei benefici fiscali e contributivi previsti in materia.
2. Il primo versamento da effettuare entro il 31 dicembre 2004, deve essere inteso quale quota di prima iscrizione del lavoratore, necessaria al fine di costituire i fondi iniziali ed essenziali all’avviamento del funzionamento dell’assistenza.
Il versamento da effettuare entro il 31 maggio 2005, deve essere inteso quale pagamento del premio per la copertura assicurativa nel periodo 1 luglio 2005/30 giugno 2006, e così per gli anni a seguire (il versamento entro il 31 maggio 2006 vale per la copertura 1 luglio 2006/30 giugno 2007, ecc.).
L’iscrizione dei Lavoratori all’ente individuato dal CIT, ed il pagamento dei contributi a tale ente rientra in un organico sistema assicurativo su base mutualistica.
3. Al fine di poter rendere operativa l’assistenza per gli aventi diritto, le Aziende forniranno entro il 31 marzo 2005 gli elenchi del personale alle loro dipendenze.
4. In caso di mancato versamento da parte dell’azienda, i Lavoratori potranno promuovere apposita azione per il riconoscimento del risarcimento del danno, entro i limiti di indennizzo previsti dalla cassa di assistenza integrativa sanitaria che erogherà i trattamenti sia in forma diretta che indiretta.
5. Le Parti convengono di individuare nel Regolamento di Sanimpresa lo strumento con il quale prevedere l’ingresso nel sistema di Assistenza Sanitaria Integrativa
dei lavoratori autonomi del comparto alberghiero, ovvero dei titolari delle piccole e medie imprese del comparto occupati nelle aziende, nonché degli eventuali quadri e/o dirigenti che pattuiscano con le aziende del comparto l’adesione a Sanimpresa quale ulteriore copertura oltre a quelle già contrattualmente definite per tali categorie di lavoratori.
10 dicembre 2004
ACCORDO DI ARMONIZZAZIONE FONDO FAST
27 luglio 2007
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA E COMPLEMENTARE NEL SETTORE TURISMO
FEDERALBERGHI e FILCAMS, FISASCAT, UILTUCS,
parti firmatarie del CCNL Turismo 19 luglio 2003
E
FEDERALBERGHI Roma e le Federazioni di Roma e del Lazio di FILCAMS, FISASCAT, UILTUCS, parti firmatarie del Contratto Integrativo territoriale 17 dicembre 2004
avendo condiviso l’esigenza di armonizzare le rispettive discipline contrattuali concernenti l’assistenza sanitaria integrativa e complementare,
riconoscono la reciproca autonomia dal Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti da aziende del settore turismo (FAST) e della Cassa di assistenza sanitaria integrativa di Roma e del Lazio (Sanimpresa) e concordano quanto segue.
La quota annua di contribuzione per dipendente per l’assistenza sanitaria integrativa, prevista dall’articolo 19 del Contratto Integrativo Territoriale 17 dicembre 2004 e successive modifiche ed integrazioni, è assorbita, fino a concorrenza, in quella di cui all’articolo 156 del CCNL Turismo 19 luglio 2003 e successive modifiche e integrazioni.
L’eccedenza acquisita, per effetto della presente armonizzazione, carattere di ulteriore
trattamento economico normativo in tema di assistenza sanitaria integrativa dovuto dalle aziende di Roma e provincia comprese nella sfera di applicazione del predetto Contratto Integrativo Territoriale.
L’intera quota, come sopra determinata, sarà versata, con decorrenza dall’attivazione delle necessarie procedure tecnico informatiche, dalle suddette imprese di Roma e provincia non iscritte a Sanimpresa, al Fondo FAST, il quale provvederà a ristornare a Sanimpresa quanto di sua competenza, previo accordo con la banca di appoggio.
Con decorrenza dall’inizio del periodo contributivo 1 luglio 2008 - 30 giugno 2009, il sistema di riscossione unitario qui definito sarà applicato anche alle imprese attualmente iscritte a Sanimpresa.
I contenuti dell’assistenza sanitaria integrativa di competenza di Sanimpresa saranno da questa definiti, non oltre la data del 31 dicembre 2007, tenuto conto delle prestazioni già erogate da FAST. Tra i due Enti, entro la stessa data, saranno definiti il sistema di rapporti con l’utenza, partendo dagli attuali assetti, e gli eventuali ristorni economici connessi.
ACCORDO PER IL RINNOVO DEL CIT TURISMO DEL LAZIO
24 Luglio 2009
SETTORE ALBERGHI: FEDERALBERGHI ROMA/LAZIO
Articolo 10
(Assistenza Sanitaria Integrativa - Provincia di Roma)
Le Parti si danno preliminarmente atto di aver posto in essere, attraverso l’adesione a SANIMPRESA (Cassa di Assistenza Sanitaria Integrativa di Roma e del Lazio), un sistema di assistenza sanitaria integrativa in favore dei lavoratori del comparto alberghiero particolarmente apprezzato per quantità e qualità di prestazioni offerte.
Le Parti registrano inoltre con soddisfazione come sia giunta a compimento - con beneficio per tutto il sistema - la fase tecnico-operativa relativa all’accordo di armonizzazione tra la stessa SANIMPRESA e la Cassa di assistenza sanitaria Integrativa di livello nazionale (FAST), previsto dal CCNL Turismo del 27 luglio 2007 e che si intende qui integralmente riportato.
Le Parti si danno altresì reciprocamente atto che dalla data in cui, per disposto contrattuale di livello territoriale, è stata resa effettivamente operativa tale assistenza sanitaria integrativa per il comparto alberghiero (1 luglio 2005) ad oggi, si è registrata una notevole implementazione della gamma di prestazioni sanitarie offerte agli iscritti nonché un progressivo ampliamento del campo di azione.
In considerazione di quanto sopra esposto e con l’obiettivo di consentire l’ulteriore crescita del sistema di assistenza sanitaria integrativa rendendo il livello qualitativo delle prestazioni e dei servizi offerti al comparto alberghiero sempre più rispondente alle necessità degli iscritti, le Parti ritengono opportuno prevedere un adeguamento
della quota annua da versare per ciascun iscritto a SANIMPRESA, attualmente fissata in euro 207,00, aumentando la cifra stessa di euro 45,00.
Le Parti stesse, peraltro, in considerazione del fatto che risulta necessario, al riguardo, garantire un’omogeneità di contributo alla Cassa stessa tra i vari comparti costituenti SANIMPRESA - sia in termini economici che di tempistica e di erogazione - concordano sulla necessità di far coincidere la decorrenza del sopra citato adeguamento della quota annua da versare alla Cassa sanitaria con la decorrenza di un eventuale identico adeguamento previsto in relazione anche ad altro comparto costituente la suddetta Cassa sanitaria (nello specifico quello del Terziario), riconfermandosi fin d’ora le parti stesse che la coincidenza del sopra citato quantum economico versato a titolo di adeguamento costituisce condizione necessaria ai fini dell’effettiva insorgenza dell’obbligo di adeguamento della quota annua da versare a SANIMPRESA previsto dalla presente norma in relazione alle aziende del comparto alberghiero.
Le Parti si danno reciprocamente atto di aver considerato e valutato l’onere relativo all’adesione a SANIMPRESA - nonché quello relativo alla quota di adesione una tantum a FAST concordata in sede di armonizzazione fra i due sistemi, nazionale e territoriale, di assistenza integrativa - quale costo contrattuale della parte speciale alberghi di cui costituisce pertanto parte integrante e rilevante ed unicum inscindibile con il contratto tutto, sia esso parte comune che parte speciale.
Le Parti ribadiscono altresì quanto già specificato nel precedente rinnovo del CIT del Lazio ovvero che in caso di mancato versamento da parte dell’azienda, i lavoratori potranno promuovere apposita azione per il riconoscimento del risarcimento del danno, entro i limiti di indennizzo previsti dalla cassa di assistenza sanitaria che erogherà i trattamenti sia in forma diretta che indiretta.
Da ultimo le Parti, nell’ambito del sistema armonizzato FAST/SANIMPRESA, si danno atto che la contrattazione di 1° livello potrebbe incrementare sia i servizi (nomenclatore) che i costi degli stessi e pertanto condividono la necessità di rendere armonici in modo consequenziale i servizi della parte territoriale (SANIMPRESA).
30
AGENZIE DI VIAGGIO - FIAVET LAZIO
DOCUMENTO UNICO ORIGINALE SOTTOSCRITTO IL 04/12/2009
Articolo … Assistenza Sanitaria
Le parti prendono atto con soddisfazione del processo di armonizzazione in corso tra Fondo Est (Ente di Assistenza sanitaria Integrativa del Commercio, del Turismo e dei Servizi) e Sanimpresa (Cassa Assistenza Sanitaria integrativa di Roma e del Lazio), processo di armonizzazione che persegue un sostanziale ampliamento e miglioramento delle prestazioni sanitarie fornite agli assistiti.
In questo contesto le parti formalizzano, con la sottoscrizione del presente rinnovo contrattuale, l’adesione della FIAVET Lazio a Sanimpresa, sempre che detta adesione sia compatibile con il dettato del nuovo CCNL, attualmente in fase di rinnovo, e purché non determini oneri aggiuntivi al “quantum” fissato nel paragrafo successivo del presente articolo.
Si conviene, al tempo stesso, sulla necessità di assicurare alla stessa FIAVET Lazio adeguata rappresentanza, con pari dignità rispetto alle Organizzazioni già presenti, negli organi della suddetta Cassa.
Le parti stesse, peraltro, in considerazione del fatto che risulta necessario garantire omogeneità di contributo alla Cassa fra i vari comparti aderenti a Sanimpresa, concordano sull’opportunità di far coincidere il “quantum” economico relativo alla quota complessiva annua da versare a Sanimpresa ed al Fondo Est da parte delle aziende iscritte alla Fiavet Lazio con il “quantum” previsto in relazione anche ai comparti aderenti alla suddetta Cassa sanitaria, attualmente fissato in 207,00 euro annue per iscritto.
Inoltre, in considerazione del particolare momento di mercato le parti ritengono necessario farsi carico di eventuali situazioni di sofferenza aziendali per le quali, unitamente a Sanimpresa, verranno individuati gli opportuni percorsi di adeguamento quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, rateizzazioni, posticipi di versamento, ecc.
31
TITOLO IV - PARTE SPECIALE STABILIMENTI BALNEARI
DOCUMENTO UNICO ORIGINALE SOTTOSCRITTO IL 03/12/2009
Articolo …
Assistenza Sanitaria Integrativa
Operatività dell’Assistenza Sanitaria Integrativa per adesione a SANIMPRESA. L’iscrizione al fondo sarà effettuata solo per lavoratori con contratto di lavoro superiore ai 75 gg. di calendario complessivi nell’ambito della stessa stagione.
Al riguardo le parti si danno atto che qualora gli Organismi direttivi di SANIMPRESA introducano, attraverso apposita delibera, modifiche al Regolamento della Cassa stessa che contemplino il riproporzionamento della quota annua da versare per ciascun dipendente in relazione ai mesi di effettiva apertura dell’esercizio, tali modifiche dovranno essere recepite all’interno dell’articolato contrattuale entro e non oltre trenta giorni dall’emanazione della sopra citata delibera.
DICHIARAZIONE A VERBALE - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Le parti, dandosi reciprocamente atto di aver considerato e valutato l’onere relativo all’adesione a SANIMPRESA nella parte speciale stabilimenti balneari, convengono che qualora si realizzasse l’ipotesi contemplata nel terzo paragrafo dell’articolo … (Assistenza Sanitaria Integrativa), le stesse si rincontreranno al fine di trovare idonee soluzioni atte a preservare gli equilibri di natura economica raggiunti con il presente rinnovo contrattuale.
TITOLO V - PARTE SPECIALE TURISMO ALL’ARIA APERTA
Articolo 13
(Assistenza Sanitaria Integrativa)
Operatività dell’Assistenza Sanitaria Integrativa per adesione a SANIMPRESA. L’iscrizione al fondo sarà effettuata solo per lavoratori con contratto di lavoro superiore ai 75 gg. di calendario complessivi nell’ambito della stessa stagione.
Al riguardo le parti si danno atto che qualora gli Organismi direttivi di SANIMPRESA introducano, attraverso apposita delibera, modifiche al Regolamento della Cassa stessa che contemplino il riproporzionamento della quota annua da versare per ciascun dipendente in relazione ai mesi di effettiva apertura dell’esercizio, tali modifiche dovranno essere recepite all’interno dell’articolato contrattuale entro e non oltre trenta giorni dall’emanazione della sopra citata delibera.
Le parti si danno altresì reciprocamente atto di aver considerato e valutato l’onere relativo all’adesione a SANIMPRESA quale costo contrattuale della parte speciale turismo all’aria aperta di cui costituisce pertanto parte integrante e rilevante ed unicum inscindibile con il contratto tutto, sia esso parte comune che parte speciale. In caso di mancato versamento da parte dell’azienda, peraltro, i lavoratori potranno promuovere apposita azione per il riconoscimento del risarcimento del danno, entro i limiti di indennizzo previsti dalla cassa di assistenza sanitaria che erogherà i trattamenti sia in forma diretta che indiretta.
CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO TERRITORIALE DI LAVORO
PER LE IMPRESE ED I DIPENDENTI DEL SETTORE TURISMO
Parte Speciale Aziende Pubblici Servizi
FIPE Confcommercio Roma Confcommercio Roma
Filcams CGIL di Roma e del Lazio Fisascat CISL di Roma e del Lazio Uiltucs Uil di Roma e del Lazio
Accordo 19 Maggio 2010
TITOLO V - ASSISTENZA SANITARIA
Articolo 8
(SANIMPRESA)
In riferimento alla dichiarazione congiunta del 13/07/2005, le Parti confermano che ora ricorrono le condizioni per l’operatività dell’Assistenza Sanitaria Integrativa a favore dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, quelli compresi a tempo parziale nonché degli apprendisti del comparto XX.XX.
Le Parti, ai fini dell’individuazione dell’Ente erogatore della copertura assicurativa, di cui al presente articolo, concordano di aderire a “SANIMPRESA”, “Ente no profit” della Cassa Assistenza Sanitaria Integrativa, costituita per i dipendenti del settore del Terziario e della Distribuzione e dei Servizi, del Turismo e della Vigilanza privata. L’adesione a SANIMPRESA, essendo tale ente costituito ai sensi dell’art. 9, D.Lgs. 502/1992, consente di fruire dei benefici fiscali e contributivi previsti in materia.
La quota di competenza di SANIMPRESA per ogni lavoratore dipendente, così come sopra indicato, decorre dal 1 giugno 2010 ed è pari a € 207,00 in ragione d’anno e potrà essere corrisposta anche in quote mensili di pari importo (€ 17,25).
Nella vigenza dell’Accordo di Armonizzazione fra il Fondo EST e SANIMPRESA, le suddette quote mensili, sono comprensive della quota prevista dal CCNL Turismo in favore del Fondo EST.
Le modalità di versamento, sono indicate nell’Accordo di Armonizzazione sottoscritto tra le Parti sociali e nell’Accordo di Incasso sottoscritto tra Fondo EST e SANIMPRESA e, in mancanza, dal regolamento SANIMPRESA.
Le Parti convengono di individuare, nel regolamento di SANIMPRESA, lo strumento con il quale prevedere l’ingresso del sistema di assistenza sanitaria integrativa dei lavoratori autonomi del comparto XX.XX., ovvero dei titolari delle Piccole e Medie Imprese occupati nell’azienda nonché degli eventuali quadri e/o dirigenti che pattuiscano con le aziende del comparto l’adesione a SANIMPRESA, quale ulteriore copertura oltre a quella già contrattualmente definita per la categoria dei lavoratori.
Per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato di durata iniziale superiore a 3 mesi, è richiesta l’iscrizione a SANIMPRESA limitatamente al periodo di vigenza del contratto di lavoro sempre con pagamento della quota mensile.
In considerazione di quanto sopra esposto e con l’obiettivo di consentire l’ulteriore crescita del sistema di assistenza sanitaria integrativa rendendo il livello qualitativo delle prestazioni e dei servizi offerti al comparto Pubblici Esercizi sempre più rispondente alla necessità degli iscritti, le Parti ritengono opportuno prevedere un adeguamento della quota annua da versare per ciascun iscritto a SANIMPRESA, attualmente fissata in euro 207,00, aumentando la cifra stessa di euro 45,00.
Le Parti stesse, peraltro, in considerazione del fatto che risulta necessario, al riguardo, garantire un’omogeneità di contributo alla Cassa stessa tra i vari comparti costituenti SANIMPRESA - sia in termini economici che di tempistica di erogazione - concordano sulla necessità di far coincidere la decorrenza del sopra citato adeguamento della quota annua da versare alla Cassa sanitaria con la decorrenza di un eventuale identico adeguamento previsto in relazione anche ad altro comparto costituente la suddetta Cassa sanitaria (nello specifico quello del Terziario), riconfermandosi fin d’ora le parti stesse che la coincidenza del sopra citato quantum economico versato a titolo di adeguamento, costituisce condizione necessaria ai fini dell’effettiva insorgenza dell’obbligo di adeguamento della quota annua da versare a SANIMPRESA previsto dalla presente norma in relazione alle aziende del comparto Pubblici Esercizi.
Le Parti, infine, si danno reciprocamente atto di aver considerato e valutato l’onere relativo all’adesione a SANIMPRESA quale costo contrattuale della parte speciale Pubblici Esercizi che costituisce parte integrante e rilevante ed unicum inscindibile con il contratto tutto, sia esso parte generale che speciale.
In caso di inadempimento da parte delle aziende rispetto all’obbligo di cui ai precedenti commi, i lavoratori potranno promuovere apposita azione per il risarcimento del denaro.
TITOLO VI - VIGENZA E SFERA DI APPLICAZIONE
Articolo 9
(Decorrenza e Durata)
Il presente contratto, fatte salve le specifiche decorrenze espressamente previste per la parte economica, decorre dal 1° gennaio 2009 e sarà valido sino al 31 dicembre 2011.
Articolo 10
(Sfera di applicazione)
Il presente Contratto Integrativo Territoriale di lavoro nelle sue parti normativa ed economica ha validità nell’ambito della Provincia di Roma.
In forza di quanto sopra, le XX.XX. dichiarano che, qualsiasi modifica relativa alla costituzione delle Parti di cui al presente Contratto territoriale o qualsiasi estensione, pattuita con altre Parti diverse da quelle stipulanti, non potrà avvenire se non con il consenso espresso congiuntamente dalle Parti medesime. A tal fine, le Parti rappresentanti le altre Province della Regione Lazio, dovranno richiedere alle Parti contrattuali sottoscrittrici la presente intesa apposito incontro.
TITOLO V - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Le Parti di danno atto che, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori, il presente CIT, sostituisce e assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti collettivi e accordi speciali riferentesi alle medesime materie sopra disciplinate.
Articolo 11
VERBALE DI ACCORDO INTEGRATIVO AL CIT TURISMO
Parte Alberghi
22 marzo 2011
In data 22 marzo 2011
presso la sede della Federalberghi di Roma si sono incontrate
Per la FEDERALBERGHI ROMA il Presidente Xxxxxxxx Xxxxxxxx,
il Direttore Xxxxxxx Xxxxxxxx
e il Vice Direttore Xxxxxxxx Xx Xxxxxxx
Per la FILCAMS CGIL il Segretario Generale Xxxxxxxx Xxxxxxxx
Per la FISASCAT CISL il Segretario Generale Xxxxxx Xxxxx
Per la UILTUCS UIL il Segretario Generale Xxxxxxx Xxxxxx
a seguito della nota inoltrata dalle XX.XX. a Federalberghi Roma in data 18 marzo u.s. con la quale le stesse hanno comunicato a quest’ultima la sottoscrizione, in data 22 dicembre 2010, di un Protocollo d’intesa nel comparto terziario che ha determinato, con decorrenza maggio 2011, l’adeguamento a € 252,00 della quota annua da versare a Sanimpresa da parte delle Aziende di quel comparto.
TUTTO QUANTO CIO’ PREMESSO LE PARTI
tenuto conto della sopraccitata comunicazione delle XX.XX.;
tenuto conto delle disposizioni di cui all’art. 10, commi 3 e 4, del CIT Turismo del Lazio del 24 luglio 2009, in base alle quali le Parti stesse hanno concordato sulla necessità di far coincidere la decorrenza dell’adeguamento della quota annua
da versare a Sanimpresa da parte delle aziende del comparto alberghiero (aumento di euro 45,00) con la decorrenza di un eventuale identico adeguamento previsto in relazione anche ad altro comparto costituente le stessa Cassa sanitaria (nello specifico quello del Terziario);
CONCORDANO
sull’adeguamento ad € 252,00, con decorrenza maggio 2011, della quota annua da versare a Sanimpresa da parte delle aziende del comparto alberghiero.
La quota di cui sopra non è assorbibile da eventuali aggiornamenti derivanti da altri livelli di contrattazione su medesimo argomento e pertanto potrà essere modificata solo dalle parti firmatarie del presente verbale.
Per la FEDERALBERGHI ROMA Per la FILCAMS CGIL
Per la FISASCAT CISL Per la UILTUCS UIL
VERBALE DI ACCORDO INTEGRATIVO AL CIT TURISMO
Parte Agenzie di viaggio
23 marzo 2011
Il giorno 23 marzo 2011
presso la sede della FIAVET Roma e Lazio, si sono incontrati:
per la FIAVET Roma e Lazio, il Presidente Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx; per la FILCAMS CGIL, il Segretario Generale Xxxxxxxx Xxxxxxxx;
per la FISASCAT CISL, il Segretario Generale Xxxxxx Xxxxx;
per la UILTUCS UIL, il Segretario Generale Xxxxxxx Xxxxxx
nel comunicare l’avvenuto adeguamento della quasi totalità dei settori rappresentati nella Cassa Sanitaria (SANIMPRESA) che ha determinato, con decorrenza maggio 2011, l’elevazione a € 252,00 della quota annua da versare alla predetta Cassa Sanitaria da parte delle Aziende di quei comparti.
TUTTO QUANTO CIÒ PREMESSO LE PARTI
tenuto conto delle disposizioni di cui all’art. 10, commi 3 e 4, del CIT Turismo del Lazio del 24 luglio 2009, in base al quale le Parti stesse hanno concordato sulla ne- cessità di far coincidere la decorrenza dell’adeguamento della quota annua da versare a SANIMPRESA da parte delle Aziende del comparto Agenzie di Viaggio (aumento
€ 45,00) con la decorrenza di un eventuale adeguamento previsto in relazione anche ad altro comparto costituente la stessa Cassa Sanitaria (nello specifico quella del Terziario).
CONCORDANO
sull’adeguamento ad € 252,00, con decorrenza maggio 2011, della quota annua da versare a SANIMPRESA da parte delle Aziende del comparto Agenzie di Viaggio. La quota di cui sopra non è assorbibile da eventuali aggiornamenti derivanti da altri livelli di contrattazione su medesimo argomento e pertanto potrà essere modificata solo dalle parti firmatarie del presente verbale.
Per la FIAVET Roma Lazio Per la FILCAMS CGIL
Per la FISASCAT CISL Per la UILTUCS UIL
Settore VIGILANZA PRIVATA
CONTRATTO INTEGRATIVO TERRITORIALE DI LAVORO PER AZIENDE E DIPENDENTI DELLA
VIGILANZA PRIVATA
DEL TERRITORIO DI ROMA E PROVINCIA
16 luglio 2004
In data 16 luglio 2004, in Roma
TRA LE DELEGAZIONI TERRITORIALI DI
• Associazione Nazionale fra gli Istituti di Vigilanza Privata, ANIVIP, rappresentata dal Responsabile delle Relazioni Sindacali Comm. Xxxxxx Xxxxx, dai Responsabili di Area Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxxxx;
• Associazione Nazionale Istituti di Vigilanza Privata, ASSVIGILANZA, rappresentata dai Sigg.ri Avv. Xxxxxxx Xxxx;
• Federazione Italiana fra Istituti di Vigilanza, FEDERVIGILANZA, rappresentata dal Presidente Nazionale, Xxx. Xxxx Xxxx Xxxx, dal Segretario Nazionale, Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxx;
• Unione Nazionale Istituti di Vigilanza, UNIV, rappresentata dal Vice Presidente Vicario, Sig. Xxxxxxxxx Xx Xxxxx e dal Segretario Generale, Avv. Xxxxx Xxxxxxxx
E
• Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi, FILCAMS - CGIL, rappresentata dai Sigg.ri Xxxxx Xxxxxxxxx, Segretario Generale Roma e Lazio, Xxxxxx Xxxxxxx, componente della Segreteria, Xxxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxxx, assistiti da una delegazione dei Lavoratori;
• Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali, Affini, del Turismo e dei Servizi, FISASCAT - CISL, rappresentata dal Presidente Regionale Roma e Lazio, Xxxxxx Xxxxxxxx, dal Segretario Generale Xxxxxxx Xxxxx, dal Segretario
Regionale, Sig. Xxxxx Xxxxxxx, assistiti da una delegazione dei Lavoratori;
• Unione Italiana Lavoratori Turismo, Commercio e Servizi, UILTUCS - UIL, rappresentata dal Sig. Xxxxx Xxxxxxxxx, Segretario Generale Roma e Lazio, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Segretario Regionale, e da Xxxxxx Xxxxxxxxx dell’Ufficio Sindacale, assistiti da una delegazione dei Lavoratori
VISTO
• Il Protocollo sulla politica dei redditi e dell’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo del 23 luglio 1993;
• L’art. 10 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti da Istituti di Vigilanza Privata dell’8 gennaio 2002;
SI È STIPULATO
il presente Contratto Integrativo Territoriale di lavoro per le Aziende - comunque costituite e i Dipendenti del settore della Vigilanza Privata, a valere per il territorio di Roma e provincia (qui di seguito “CIT”), composto da sette Titoli e venticinque Articoli, letti, approvati e sottoscritti.
Articolo 1
Premessa…
TITOLO VII - VALIDITÀ, DECORRENZA E DURATA
Articolo 24
Validità e sfera di applicazione
Il presente Contratto Integrativo Territoriale, che si compone di 7 titoli e 25 Articoli e che è stato stipulato ai sensi dell’art. 10 del vigente CCNL, costituisce un complesso unitario, inscindibile, novativo, migliorativo e sostitutivo, ad ogni effetto contrattuale e di legge, di ogni altra pattuizione collettiva, con conclusione dei trattamenti espressamente derivanti da accordi sindacali aziendali.
Esso si applica a tutti i rapporti di lavoro subordinato tra Istituti di Vigilanza Privata e loro dipendenti nel territorio di Roma e Provincia.
Al fine di impedire disguidi interpretativi, si dichiara che quanto convenuto con il presente contratto attua il superamento, in via definitiva e migliorativa, delle specifiche problematiche aziendali e territoriali e, omogeneizzando i trattamenti in atto, altresì uniforma ed armonizza gli stessi con le previsioni contrattuali del CCNL di categoria dell’8 gennaio 2002.
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si richiamano le norme di cui al CCNL dell’8 gennaio 2002 e successivamente modifiche ed integrazioni.
Articolo 25 Decorrenza e durata
Il presente contratto decorre dall’1 maggio 2004, fatte salve le diverse decorrenze in esso specificatamente previste, ed avrà validità fino al 30 aprile 2008 e comunque fino al suo rinnovo.
TITOLO II - TUTELE ASSICURATIVE
Articolo 5
Assistenza sanitaria integrativa
Le parti convengono di istituire l’assistenza sanitaria integrativa a favore dei Lavoratori dipendenti da Istituti e/o Aziende di Vigilanza Privata di Roma e Provincia.
Le iscrizioni dei Lavoratori in forza alla data di stipulazione del presente CIT (purché soddisfino i requisiti specificati al comma successivo) avverranno a cura delle aziende entro il 30 agosto 2004.
Hanno diritto all’iscrizione:
A. i lavoratori con contratto a tempo indeterminato (compresi quelli a tempo parziale) in organico al 30 maggio di ogni anno;
B. i lavoratori con contratto a tempo determinato (compresi quelli a tempo parziale) in organico al 30 maggio di ogni anno; e che abbiano maturato a detta data dodici mesi di anzianità aziendale complessiva (anche in più rapporti).
La copertura assicurativa in favore degli iscritti opererà a partire dal 1 novembre 2004 e poi per gli anni successivi con decorrenza 31 maggio.
Per ogni anno di vigenza del presente CIT sarà versato al fondo di assistenza, a totale carico dei datori di lavoro, un importo lordo di € 207,00 per ogni iscritto.
Il versamento al fondo andrà effettuato entro il 31 maggio di ogni anno, ad eccezione dell’anno 2004 nel quale il versamento andrà fatto entro il 31 ottobre.
In caso di mancato versamento da parte di un’azienda, i Lavoratori potranno promuovere apposita azione per il riconoscimento del risarcimento del danno, entro i limiti di indennizzo previsti dalla cassa di assistenza integrativa sanitaria che erogherà i trattamenti sia informa diretta che indiretta.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le parti, ai fini dell’individuazione dell’ente erogatore della copertura assicurativa di cui al presente articolo, concordano di aderire a “Sanimpresa”, “ente no profit” della Cassa di Assistenza Sanitaria Integrativa costituita per i dipendenti del settore Terziario, Distribuzione e Servizi di Roma e Provincia, riservandosi di valutare successivamente altre soluzioni.
L’adesione a Sanimpresa, essendo tale ente costituito ai sensi dell’articolo 9 del D.Lgs 502/92, consente di fruire dei benefici fiscali e contributivi previsti in materia.
TESTO PARZIALE DEL CONTRATTO INTEGRATIVO TERRITORIALE DELLA VIGILANZA PRIVATA DI ROMA E PROVINCIA, SOTTOSCRITTO DALLE PARTI DI CUI IN RUBRICA IN DATA 16/07/05 E DEPOSITATO DALLE STESSE PARTI, IN DATA 25 XXXXXXX 0000, XXXXXX XX XXX DI ROMA.
Progetto grafico e stampa a cura di:
Xxx xx Xxxx’Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxx Tel: 06. 00 00 00 00 - Fax: 06. 00 00 00 00
xxxx@xxxxxx0.xx - xxx.xxxxxx0.xx
Finito di stampare: aprile 2011