CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO – ASSISTENZIALE “C.I.S.A. – TORTONA”
Prot. n. 2774 del 17.07.2009
CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO – ASSISTENZIALE “C.I.S.A. – TORTONA”
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 48
OGGETTO: Convenzione per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'Azienda Sanitaria Locale AL, l'ente Gestore delle funzioni socio assistenziali C.I.S.A. e Villa Cora s.r.l., ente proprietario del presidio socio assistenziale-sanitario denominato “Residenza Nuovo Brizio” di Sale
L’anno Xxxxxxxxxxx, addì sedici del mese di Luglio, alle ore 17.30, regolarmente convocato mediante inviti scritti, notificati con le formalità di legge, si è riunito nella sede del C.I.S.A. in Xxxxx Xx Xxxxxxx, 0/X - Xxxxxxx.
Dei Consiglieri nominati, risultano presenti:
♦ Xxxx. Xxxxxx XXXXXXX
♦ Sig.ra Xxxx XXXXX XXXXXXXXXX.
♦ Sig. Xxxxxxxx XXXXXX;
♦ Sig. Xxxxxxx XXXXXX
♦ Sig. Xxxxxx XXXXXXXX
Assume la presidenza il Presidente, Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx.
Assiste all’adunanza il Segretario del Consorzio, Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxx.
Sono, altresì, presenti, senza diritto di voto, il Direttore del C.I.S.A. Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx e il Responsabile Finanziario Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx.
Risulta presente il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxx.
Il Presidente constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare intorno all’argomento in oggetto.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Dato atto che con deliberazione n. 571 del 21/06/2007 dell’ex ASL 20 Alessandria-Tortona con cui la “Residenza Nuovo Brizio” di Sale veniva autorizzata al funzionamento per i seguenti posti letto per anziani non autosufficienti:
n.° 20 di tipologia R.S.A. Alta Intensità;
n.° 40 di tipologia R.A.F. Media Intensità, più n. 1 posto di pronta accoglienza; n.° 19 di tipologia R.A.F. di Bassa Intensità;
Preso atto della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 38 del 17.07.2008 con la quale veniva approvato lo schema della Convenzione tipo per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra ASL, Ente Gestore delle funzioni socio – assistenziali e Presidi socio – assistenziali sanitari, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 18-15227 del 30/03/2005;
Richiamata la deliberazione del Direttore Generale ASL AL n. 1518 del 14/05/2008, con la quale questa Azienda ha approvato lo schema della Convenzione tipo di cui al punto precedente;
Ribadito che:
❖ il convenzionamento con il sistema pubblico avviene senza impegno di utilizzo e di remunerazione dei posti letto convenzionati, ma solo di quelli utilizzati dai cittadini assistibili nei limiti previsti dalla normativa regionale ed in base alle spese programmate dalla A.S.L. di competenza, in attuazione e nel pieno rispetto dei principi dettati dall’art. 3, comma 2, lettera a), della L.R. 08/01/2004, n. 1, per quanto attiene, in special modo, il diritto di scelta da parte degli utenti;
❖ l’atto dovrà essere stipulato previo riscontro del possesso dei requisiti e della presentazione della documentazione;
❖ l’accesso al convenzionamento con il sistema pubblico regionale, in ogni caso, è subordinato ai requisiti, da possedere al momento della presentazione della domanda stessa o, per i presidi già attualmente convenzionati, al momento della stipula del contratto, nonché alla presentazione della seguente documentazione:
♦ copia del provvedimento di autorizzazione al funzionamento secondo la normativa vigente;
♦ dimostrazione della disponibilità di personale adeguato, pur riconoscendo un livello di autonomia organizzativa in relazione ai modelli gestionali definiti a livello regionale, comunque nel rispetto dei parametri definiti a livello regionale;
♦ illustrazione del modello organizzativo gestionale con particolare riferimento ai servizi generali e di assistenza (numero operatori e relativa qualificazione professionale) per gli ospiti non autosufficienti;
♦ formale adesione ad intraprendere un percorso migliorativo orientato all’acquisizione di ulteriori requisiti di qualità dell’organizzazione, qualità dell’assistenza, qualità del servizio, secondo le indicazioni di cui all’Allegato “C” della presente deliberazione;
♦ dimostrazione di aver ottemperato, nei tempi stabiliti, agli adempimenti di cui al D. Lgs.
30/06/2003, n. 196 in materia di protezione dei dati e tutela della privacy;
Ritenuto opportuno proporre l’adozione della bozza di convenzione per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l’ASL AL, l’Ente Gestore delle Funzioni Socio Assistenziali C.I.S.A., e Villa Cora s.r.l. Ente Proprietario del Presidio socio assistenziale-sanitario denominato “Residenza Nuovo Brizio” di Sale, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica espresso dal Direttore e di regolarità contabile espresso dal Responsabile Finanziario;
Con voti unanimi e favorevoli, resi ed espressi nei modi e forme di Legge;
DELIBERA
1. di approvare la bozza di convenzione, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l’ASL AL, l’Ente Gestore delle Funzioni Socio Assistenziali C.I.S.A. e Villa Cora s.r.l. Ente Proprietario del Presidio socio assistenziale-sanitario denominato “Residenza Nuovo Brizio” di Sale;
Con voti unanimi favorevoli resi ed espressi nei modi e forme di legge, anche e successivamente in ordine alla immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi dell’art. 134, comma 4, T.U. del 18/08/2000 n. 267;
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.
CONVENZIONE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L'AZIENDA SANITARIA LOCALE AL, L'ENTE GESTORE DELLE FUNZIONI SOCIO ASSISTENZIALI CISA E VILLA CORA S.R.L., ENTE PROPRIETARIO DEL PRESIDIO SOCIO ASSISTENZIALE-SANITARIO DENOMINATO “RESIDENZA NUOVO BRIZIO” DI SALE
TRA
• L'ASL AL con sede legale in Xxxxxx Xxxxxxxxxx (XX), Xxxxx Xxxxxxxx x. 0, Partita IVA/Codice Fiscale 02190140067, legalmente rappresentata dal Direttore Generale Avv. Xxxx Xxxxx Xxxxxxx;
• L'Ente Gestore delle Funzioni Socio-Assistenziali CISA con sede in Xxxxxxx, Xxxxx Xx Xxxxxxx
x. 0/X, Partita IVA 01741580060 legalmente rappresentato dal Direttore Dr.ssa Xxxxxxx Xxxxx;
E
• Villa Cora s.r.l., con sede legale in Incisa Xxxxxxxxxx (XX), Xxx Xxxxx x. 00, Partita Iva/Codice Fiscale 00186820056, ente proprietario del Presidio socio assistenziale-sanitario denominato “Residenza Nuovo Brizio” con sede a Sale, Xxx Xxxxxxxx XXXX x. 0, rappresentata dal Legale Rappresentante Comm. Xxx Xxxxxxxxxx;
PREMESSO CHE
L'ASL AL ed il CISA intendono avvalersi del Presidio socio assistenziale-sanitario per anziani denominato “Residenza Nuovo Brizio” di Sale, Xxx Xxxxxxxx XXXX x. 0, per l'erogazione dell'assistenza residenziale socio/sanitaria integrata a favore degli anziani non autosufficienti;
Il Presidio “Residenza Nuovo Brizio” di Sale, è autorizzato al funzionamento ed è in possesso dei requisiti strutturali di cui al regime definitivo/transitorio (ex DD.G.R. n. 38-16335 del 29/06/1992 e n. 41-42433 del 09/01/1995) sulla base del provvedimento n. 571 del 21/06/2007 emesso dall’ex ASL 20 Alessandria-Tortona per i seguenti posti letto per anziani non autosufficienti:
n.° 20 di tipologia R.S.A. Alta Intensità
n.° 40 di tipologia R.A.F. Media Intensità, più n. 1 posto di pronta accoglienza n.° 19 di tipologia R.A.F. di Bassa Intensità
che mette a disposizione dell'ASL AL e del CISA secondo le modalità e condizioni di cui infra.
PREMESSO INOLTRE
Che al fine di raggiungere un equilibrio del sistema e risolvere le criticità esistenti sul territorio dell’ASL AL si è istituito un apposito tavolo tecnico tra la Regione Piemonte, la Provincia di Alessandria, l’ASL AL e le rappresentanze firmatarie al tavolo LEA;
Che tale tavolo dovrà avanzare proposte per la soluzione degli squilibri tariffari e per l’attuazione del modello previsto nella citata DGR 17-15226 del 30/03/2005 e l’avvio degli istituti in essa previsti e non ancora pienamente attivati sul territorio dell’ASL AL;
Che a tale proposito le parti convengono che la presente convenzione rappresenti un primo adempimento formale per consentire un corretto iter amministrativo ma non ancora vincolante per
gli aspetti economici e tariffari e suscettibile di variazioni in qualunque momento alla luce delle decisioni che verranno assunte dalla Regione Piemonte e dall’ASL AL in accordo con gli enti gestori delle funzioni socio assistenziali per il superamento delle criticità e degli squilibri esistenti;
Che da parte dell’ ASL AL verrà data attuazione al percorso della DGR 42-8390 del 10/03/2008;
Si stipula quanto segue
Art. 1 - Premesse
II presente contratto viene stipulato in attuazione della D.G.R. n. 18-15227 del 30/03/2005 nota alle parti in quanto pubblica sul B.U.R. n. 14 del 07/04/2005, pertanto, non allegata al presente contratto.
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Art. 2 - Oggetto
L’ASL AL ed il CISA si avvalgono del presidio socio/assistenziale “Residenza Nuovo Brizio” di Sale, nel prosieguo semplicemente indicato come Presidio, per l'erogazione di prestazioni di assistenza residenziale socio-sanitaria integrata a favore degli anziani non autosufficienti sino ad un massimo di n.° 20 di tipologia R.S.A. Alta Intensità; n.° 40 di tipologia R.A.F. Media Intensità, più n. 1 posto di pronta accoglienza; n.° 19 di tipologia R.A.F. di Bassa Intensità.
Il Presidio garantisce le prestazioni di assistenza socio-sanitaria, avvalendosi delle strutture, attrezzature, servizi e personale come definiti dalla normativa regionale ed il modello organizzativo gestionale allegato al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale.
Il rapporto con l’ospite dovrà essere definito ai sensi della circolare della Presidenza della Giunta Regionale n. 1/wel del 16/04/2007 da apposito contratto di ospitalità indicante chiaramente le prestazioni aggiuntive, non vincolanti per l’inserimento nel posto convenzionato.
Il suddetto contratto di ospitalità sarà allegato al contratto tra ASL, Ente Gestore e Struttura.
Art. 3 - Requisiti autorizzativi
II Xxxxxxxx s'impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi previsti dal quadro legislativo di riferimento.
Per ciò che attiene la dotazione di personale, il Presidio s'impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni certificando tramite le schede di progressione di cui alla D.G.R. n. 2-3520/2006, numero, professionalità e rapporto di lavoro del personale preposto in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale.
Il Xxxxxxxx s'impegna, altresì, a comunicare tempestivamente (comunque non oltre giorni tre) all'ASL e al soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali ogni eventuale successiva modifica e autocertifica, in caso di proroga o rinnovo del presente contratto, il mantenimento degli standard di personale, nonché il mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione.
L'ASL ed il soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali possono accedere a tutti i locali della struttura ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro familiari, possono altresì accedere alla documentazione riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, a fine di verificare la corretta degli impegni assunti.
L'attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.
In caso di inadempienza alle prescrizioni dei soggetti preposti all'attività di vigilanza o in caso di omissioni o carenze tecniche, strutturali, igieniche, organizzative, gestionali o a seguito di accertamenti pregiudizievoli alla tutela psico-fisica delle persone ospitate nel presidio o ancora alla sicurezza delle persone ospitate e del personale operante, l'ASL ed il soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali, sentita la Commissione di vigilanza, possono sospendere il contratto ed avviare la procedura per la risoluzione anticipata del contratto, dandone contestuale notizia alla competente Commissione di vigilanza ed al Comune in cui ha sede il Presidio.
Art. 4 - Procedure di accoglienza
II Xxxxxxxx s'impegna ad effettuare tutte le procedure di accoglimento degli anziani inviati secondo le modalità definite dalla normativa regionale e comunque ed in ogni caso a redigere per ogni anziano inserito il Piano di Assistenza Individuale ed aprire un fascicolo sanitario e sociale da aggiornare almeno mensilmente.
Art. 5 - Sistema tariffario e pagamenti
Alla stipula del presente contratto, le parti concordano di riconoscere per l'anno 2009 la fascia assistenziale ad alta intensità al presidio con autorizzazione R.S.A., la fascia a media intensità al presidio con autorizzazione R.A.F., la fascia a bassa intensità al presidio in regime transitorio; parimenti concordano di riconoscere la valutazione assistenziale di Bassa Intensità assistenziale per gli ospiti precedentemente classificati R.A.F. bassa intensità, di Media Intensità assistenziale agli ospiti precedentemente classificati R.A.F. e di Alta Intensità assistenziale agli ospiti precedentemente classificati R.S.A., impegnandosi successivamente all'applicazione del percorso previsto dalla D.G.R. n. 42 del 10/02/2008.
L'ASL contraente è tenuta ad erogare al Presidio, nel rispetto delle disposizioni vigenti, la quota tariffaria, prevista alla data odierna e sino al termine dell’anno in corso di:
- €/die 44,01 per ogni utente anziano in R.S.A. Alta Intensità
- €/die 34,50 per ogni utente anziano in R.A.F. Media Intensità
- €/die 32,25 per ogni utente anziano in R.A.F. Bassa Intensità.
La quota tariffaria a carico dell'utente che, qualora ne ricorrano i presupposti previsti dalla normativa regionale, potrà essere parzialmente integrata dal CISA, è stabilita, in:
- €/die 37,49 per ogni utente anziano in R.S.A. Alta Intensità
- €/die 34,50 per ogni utente anziano in R.A.F. Media Intensità
- €/die 32,25 per ogni utente anziano in R.A.F. Bassa Intensità,
fermo restando quanto stabilito in premessa in merito alla transitorietà di tale definizione tariffaria, la cui riscossione è posta in capo al Presidio.
L’ulteriore adeguamento tariffario che sarà sancito da eventuale apposito provvedimento regionale volto a conseguire l’uniformazione tariffaria ai livelli stabiliti dalla D.G.R. n. 17-15226 del 30/03/2005, dovrà essere riconosciuto nei tempi e nei modi in esso stabiliti, senza che quanto oggi previsto in questo contratto ne possa costituire pregiudizio.
Le prestazioni da erogare sono quelle previste dalla vigente normativa regionale e comunque tutte quelle indicate nell'allegato 1 e tabella A, inclusa la relativa organizzazione gestionale e gli eventuali oneri fiscali. Le prestazioni aggiuntive devono essere tassativamente esplicitate nel contratto di ospitalità controfirmato dall'utente.
Eventuali incrementi tariffari per singoli utenti saranno riconosciuti sulla base di specifico progetto individuale previa validazione da parte dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto.
Le parti danno atto che il convenzionamento di cui al presente contratto avviene senza impegno di utilizzo e di remunerazione dei posti letto convenzionati, ma solo di quelli utilizzati dai cittadini assistibili inviati dall'ASL nei limiti previsti dalla normativa regionale e in base alle spese programmate dall'ASL e dal soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali, in attuazione e nel pieno rispetto dei principi dettati dall'Art. 3, comma 2, lettera a), della L.R. n. 1 del 08/01/2004, per quanto attiene, in special modo, il diritto di scelta degli utenti.
Il Presidio si impegna ad emettere mensilmente fatture allegando la documentazione contabile - amministrativa prevista dalla normativa vigente al netto di quanto già incassato dagli ospiti.
E' fatta salva la facoltà dell'ASL e dall'Ente gestore di sospendere i pagamenti nel limite delle contestazioni rilevate, ogni qual volta siano in corso contestazioni formali ai sensi degli Artt. 4, 6 e 7 o accertamenti di gravi violazioni della normativa vigente in materia socio-sanitaria.
L’ASL e il soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali competente per gli utenti in regime di integrazione-retta garantiscono di norma l’erogazione del saldo di ciascuna fattura emessa dalla Struttura entro 90 giorni dalla data di ricevimento.
Art. 6 - Modalità di registrazione delle prestazioni e verifiche trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite
La Struttura si impegna a rispettare le indicazioni regionali e/o dell'ASL e del soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.
Le variazioni del grado di non autosufficienza dell'ospite devono essere tempestivamente comunicate all'ASL e al Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali e l'evento patologico o traumatico dovrà trovare corrispondenza nel fascicolo sanitario e sociale. L'ASL ed il soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente U.V.G., s'impegnano a verificare e valutare la portata dell'evento ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella struttura. In ogni caso al verificarsi dell'evento il Presidio deve provvedere all'aggiornamento del P.A.I.
L'ASL ed il soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente U.V.G., nell'ambito della propria attività ordinaria possono compiere controlli circa il permanere dell'appropriatezza dei ricoveri e l'aderenza nelle caratteristiche degli ospiti a quanto riportato nei fascicoli sanitari e sociali. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale
Rappresentante della struttura o suo delegato, con l'eventuale assistenza dei membri dell'equipe socio-sanitaria responsabile della documentazione e di un medico di fiducia delle persone inserite.
Al verificarsi dei seguenti eventi: trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite, il Presidio dovrà darne immediata comunicazione all'ASL ed al soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali. A partire dal giorno successivo a quello in cui si verifica l'evento cesserà la corresponsione della quota giornaliera prevista, la stessa sarà nuovamente corrisposta dal giorno stesso dell'eventuale rientro dell'ospite nella struttura previa contemporanea comunicazione all'ASL o al soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali.
Art. 7 - Sistema aziendale per il miglioramento della qualità
Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione.
A tal fine il Presidio si impegna formalmente a sviluppare un proprio percorso comunque idoneo al raggiungimento dei requisiti minimi di qualità di cui all'allegato e) della D.G.R. n. 17- 15226 del 30/03/2005 e comunque nuovamente allegati al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale entro e non oltre quattro mesi dalla stipula del presente contratto di convenzionamento, pena la risoluzione del contratto stesso.
Il Presidio si impegna, inoltre, al raggiungimento di ulteriori requisiti di qualità che potranno essere prescritti dalla Regione, dall'ASL e dal soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali.
Art. 8 - Sanzioni
Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli Artt. 1453 e seguenti del c.c.
L'ASL ed il soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali, accertata l'inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffidano il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 15 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l'inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto.
Art. 9 – Controversie
Le controversie di natura patrimoniale, potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti, ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall'accettazione dell'incarico.
Gli arbitri saranno designati uno da ciascuna delle parti. La procedura relativa alla nomina ed all'attività del Collegio sarà curata dall'ASL di concerto con il soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali; gli oneri saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.
Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all'Art. 806 e seguenti del c.p.c.
Art. 10 – Durata
II presente contratto avrà durata sino al 31/12/2009 fermo restando quanto stabilito in premessa in merito alla transitorietà della presente convenzione.
Esso si intenderà tacitamente rinnovato sino al 31/12 dell'anno successivo in assenza di diverso pronunciamento di una delle parti, da comunicarsi almeno 30 giorni prima della sua scadenza mediante lettera raccomandata AR.
Il contratto viene redatto in cinque copie, una per ciascun contraente, una per la Regione Piemonte Direzione Programmazione Sanitaria ed una per la Regione Piemonte Direzione Politiche Sociali.
Per tutto quanto non previsto nel contratto, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.
In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del contratto stipulato, lo stesso deve ritenersi automaticamente modificato ed integrato.
In tali casi la struttura contraente ha facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti di cui sopra, di recedere dal contratto, a mezzo di formale comunicazione da notificare all'ASL ed al soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali.
Letto, confermato e sottoscritto,
Luogo e data............................................
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
VILLA CORA s.r.l. Ente Proprietario del PRESIDIO SOCIO-ASSISTENZIALE SANITARIO DENOMINATO “RESIDENZA NUOVO BRIZIO”
Comm. Xxx Xxxxxxxxxx
IL DIRETTORE GENERALE DELL'ASL AL
Avv. Xxxx Xxxxx Xxxxxxx
IL DIRETTORE DEL C.I.S.A.
Dr.ssa Xxxxxxx Xxxxx
(I) le definizioni sulle tipologie gestionali delle strutture socio-sanitarie citate nel presente Allegato sono correlate alla vigente normativa regionale e sono automaticamente aggiornate a seguito di successive disposizioni normative regionali.
DEFINIZIONE DEI REQUISITI MINIMI DI QUALITA' DA RAGGIUNGERE ENTRO QUATTRO MESI DALLA STIPULA DI CONTRATTO DI CONVENZIONAMENTO.
- Protocollo per la mobilizzazione;
- Protocollo per l'igiene personale degli ospiti;
- Protocollo per la contenzione fisica;
- Protocollo per la prevenzione lesioni da decubito;
- Protocollo per il controllo delle infezioni e parassitasi;
- Protocollo per la prevenzione delle incontinenze;
- Protocollo per la disinfezione dei presidi;
- Protocollo per la pulizia e sanificazione ambientale;
- Protocolli per una corretta gestione della biancheria sporca e pulita e modalità di lavaggio degli effetti letterecci e degli indumenti;
- Protocollo per una corretta idratazione degli ospiti;
- Protocollo per la gestione dei rifiuti;
- Protocollo per la gestione dei farmaci;
- Protocollo per una corretta somministrazione del vitto;
- Protocollo per la prevenzione delle cadute;
- Protocollo per la prevenzione della cura della "scabbia";
- Scheda ausili;
- Contratto di ospitalità;
- Carta dei servizi.