CITTA DI APRILIA
CITTA DI APRILIA
Provincia di Latina
II SETTORE FINANZE E TRIBUTI
Disciplinare per l'applicazione del “lavoro agile” all'interno del comune di APRILIA
Art. 1 OGGETTO E FINALITÀ
Il presente disciplinare regolamenta l'applicazione del lavoro agile all’interno del Comune di Aprilia, come disciplinato dalla L. del 22 maggio 2017 n. 81 quale forma di organizzazione della prestazione lavorativa del personale dipendente del Comune ed è emanato in attuazione delle disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia.
Con il presente regolamento si intende disciplinare il lavoro agile o smart working al fine di:
1) promuovere un'organizzazione del lavoro ispirata ai principi della flessibilità, dell'autonomia e della responsabilità;
2) favorire, attraverso lo sviluppo di una cultura gestionale orientata al risultato, un incremento di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa;
3) promuovere la diffusione di tecnologie e competenze digitali;
4) rafforzare le misure di conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare dei dipendenti;
5) promuovere la mobilità sostenibile tramite la riduzione degli spostamenti casa-lavoro-casa, nell'ottica di una politica ambientale sensibile alla diminuzione del traffico urbano in termini di volumi e di percorrenze;
6) riprogettare gli spazi di lavoro in relazione alle specifiche attività oggetto del lavoro agile;
Per tutta la durata di vigenza della normativa eccezionale di contrasto alla diffusione del coronavirus, l’Amministrazione organizza il lavoro dei propri dipendenti secondo le indicazioni previste all’art. 263, comma
1 del decreto-legge n. 34 del 2020 (e successive modifiche e integrazioni eventualmente intervenute), applicando il lavoro agile con le misure semplificate di cui al comma 1, lett. b) dell’art. 87 del decreto-legge n. 18 del 2020.
Art. 2 DEFINIZIONI
− “Lavoro agile”: consiste in modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, stabilita mediante accordo tra le parti, fondata su un’organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il prevalente supporto di tecnologie dell’informazione e della comunicazione che consentano il collegamento con l’amministrazione comunale nel rispetto delle norme in materia di sicurezza e trattamento dei dati personali. La prestazione lavorativa è eseguita in parte presso un luogo collocato al di fuori delle sedi dell'Ente, entro i limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e
settimanale derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva (art. 18 comma 1 Legge 81/2017);
− “Accordo individuale”: accordo concluso tra il dipendente ed il Dirigente del settore a cui è assegnato il lavoratore per lo svolgimento del lavoro agile. L'accordo è stipulato per iscritto e disciplina l'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali dell’Ente. L'accordo individua oltre che le misure tecniche e organizzative, la durata, il contenuto e la modalità di svolgimento della prestazione lavorativa in lavoro agile (art. 19 L. 81/2017);
− “Sede di lavoro”: la sede dell’ufficio presso i locali dell'Amministrazione a cui il dipendente è assegnato;
− “Amministrazione” o “Ente”: Comune di Aprilia.;
− “Lavoratore/lavoratrice agile”: il dipendente in servizio presso l'amministrazione che espleta parte della propria attività lavorativa in modalità agile secondo i termini stabiliti nell'accordo individuale;
− “Postazione di lavoro agile”, il sistema tecnologico costituito da un insieme di hardware e di software, che consenta lo svolgimento di attività di lavoro in modalità agile presso il domicilio prescelto;
− “Dotazione informatica”: la strumentazione costituita da personal computer, tablet, smartphone, applicativi software ecc. forniti dall'amministrazione al dipendente e/o di proprietà di quest'ultimo, utilizzati per l’espletamento dell’attività lavorativa.
Art. 3 DESTINATARI
Il presente disciplinare è rivolto a tutto il personale dipendente in servizio presso il Comune di Aprilia, a tempo indeterminato, a tempo pieno o parziale.
Sono ricompresi nell’ambito di applicazione del disciplinare anche gli addetti impiegati con forme di lavoro flessibile (tempo determinato, tirocini, somministrazione di lavoro, ecc.) nei casi in cui l'attività lavorativa espletata sia valutata come remotizzabile dal relativo Responsabile.
Il Lavoro agile non è applicabile alle “attività indifferibili da rendere in presenza”, quali a titolo esemplificativo, sportelli incaricati del ricevimento del pubblico, attività da svolgersi con macchine ed attrezzature tecniche specifiche ed in contesti diversi del territorio comunale destinati ad essere adibiti od occasionalmente a luogo di lavoro;
L’Amministrazione provvede, mediante ricognizione curata e coordinata dal Servizio competente in materia di Personale, in collaborazione con i dirigenti responsabili dei servizi, a individuare, fra le attività svolte dal personale dipendente, quelle che possiedono le caratteristiche stabilite nei precedenti commi.
L’elenco di cui sopra potrà essere modificato con delibera di Giunta al verificarsi di presupposti diversi che ne consentano lo svolgimento, anche parziale.
Art. 4
REQUISITI DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA
La prestazione di lavoro può essere svolta in modalità agile qualora sussistano i seguenti requisiti:
− è possibile svolgere da remoto almeno parte dell’attività a cui è assegnato il dipendente, senza la necessità di costante presenza fisica nella sede di lavoro;
− è possibile utilizzare strumentazioni tecnologiche idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro;
− lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile risulta coerente con le esigenze organizzative e funzionali dell'Ufficio al quale il dipendente è assegnato;
− il dipendente gode di autonomia operativa e ha la possibilità di organizzare l’esecuzione della prestazione lavorativa;
− è possibile monitorare e verificare i risultati delle attività assegnate;
− sia nella disponibilità del dipendente, o in alternativa fornita dall'Amministrazione – nei limiti della disponibilità-, la strumentazione informatica, tecnica e di comunicazione idonea e necessaria
all'espletamento della prestazione in modalità agile.
L'accesso al lavoro agile è organizzato, ove possibile, anche attraverso meccanismi di rotazione dei dipendenti nell’arco temporale settimanale o plurisettimanale, garantendo un’alternanza nello svolgimento dell‘attività in modalità agile e in presenza, tali da consentire un più ampio coinvolgimento del personale.
ART. 5
ACCESSO AL LAVORO AGILE
L'attivazione della modalità di lavoro agile avviene su base volontaria presentando l’istanza nella forma di manifestazione di interesse al proprio Responsabile di Area.
L'istanza, redatta sulla base del modulo predisposto dall'Amministrazione ed allegato al presente Regolamento (allegato A) è trasmessa dal dipendente al proprio Responsabile di riferimento ed in copia al Servizio personale.
La compatibilità dell’accesso al lavoro agile dovrà essere valutata rispetto ai seguenti elementi:
(a) all'attività svolta dal dipendente;
(b) ai requisiti previsti dal presente Regolamento.
(c) alla regolarità, continuità' ed efficienza dell'erogazione dei servizi rivolti a cittadini e imprese, nonché' al rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente.
Art. 6
Criteri di assegnazione al lavoro agile
1. Qualora le istanze di attivazione di lavoro agile presentate risultino in numero ritenuto organizzativamente non sostenibile dalla struttura, si adottano i seguenti criteri di preferenza:
a. situazioni di disabilità psico-fisiche del dipendente, certificate ai sensi della dalla Legge 5 febbraio 1992 n.104, oppure sofferenti di patologie autoimmuni, farmaco-resistenti, degenerative e/o certificate come malattie rare: punti 8
b. esigenza di cura di soggetti conviventi affetti da handicap grave, debitamente certificato nei modi e con le forme previste dalla Legge 5 febbraio 1992 n.104 oppure sofferenti di patologie autoimmuni, farmaco-resistenti, degenerative e/o certificate come malattie rare: punti 5
c. Esigenza di cura di figli minori e/o minori conviventi:
- da 0 a 3 anni: punti 8 per minore
- da 4 a 6 anni: punti 5 per minore
- da 6 anni e un giorno a 16 anni: punti 3 per minore
- da 16 anni e un giorno a 18 anni: punti 1 per minore
Nel caso ci siano figli minori e/o minori conviventi per i quali sia stato emesso provvedimento di quarantena da parte degli istituti scolastici (debitamente documentato) i punteggi vengono aumentati del 50% fino al compimento del 14° anno di età;
d. altre esigenze di cura, debitamente documentate, nei confronti del coniuge e/o di parenti (entro il 2° grado) o affini (entro il 1° grado), conviventi o non conviventi domiciliati entro 20 km dal luogo di domicilio del/della dipendente; punti 3
e. distanza chilometrica autocertificata tra l'abitazione del/della dipendente e la sede di lavoro, in base al percorso più breve:
- fino a 10 Km:punti 1
- oltre 10 e fino a 20 Km: punti 3
- oltre 20 Km: punti 5
2. Tutte le situazioni di disabilità psico-fisiche o grave patologia del dipendente e/o della persona assistita dovranno essere obbligatoriamente certificate da competente struttura pubblica.
3. I criteri sopra indicati sono cumulabili tra loro. A parità di punteggio viene attribuita precedenza alla persona con la maggiore anzianità di servizio maturata nel Comune di Aprilia. Nel caso di ulteriore pari merito sarà data la precedenza al dipendente con maggiore età anagrafica.
4. L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli sui requisiti dichiarati.
5. La graduatoria viene approvata con atto del Dirigente responsabile del Servizio Personale. Gli esiti della graduatoria sono comunicati al personale attraverso i consueti canali di comunicazione interna.
6. La graduatoria, formata e approvata a conclusione delle procedure selettive di cui al presente
articolo, ha validità ai soli fini dell’assegnazione delle posizioni disponibili e può essere oggetto di scorrimento solo in caso di mancato avvio di uno dei progetti aventi diritto.
7. La graduatoria finale è trasmessa per informazione alle XX.XX. e R.S.U e al Comitato Unico di Garanzia, nel rispetto della normativa sulla privacy.
Art. 7
ACCORDO INDIVIDUALE DI LAVORO AGILE E DURATA
Prima dell'attivazione del lavoro agile si procede alla sottoscrizione dell'accordo individuale tra il dipendente e il Responsabile del Settore cui quest'ultimo è assegnato.
L'accordo individuale, sottoscritto entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza di cui all'art. 5 tra il dipendente ed il Dirigente del Settore di riferimento, deve redigersi sulla base del modello predisposto dall'Amministrazione e allegato al presente disciplinare (Allegato B).
L’accordo individuale dovrà necessariamente prevedere la definizione dei seguenti elementi:
− Modalità di esecuzione della prestazione lavorativa svolta all’esterno della sede di lavoro ed esercizio del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro;
− la durata dell'accordo e il preavviso in caso di recesso;
− il numero dei giorni settimanali, o i giorni specifici, individuati per lo svolgimento della prestazione in modalità agile, tenuto conto della attività svolta dal dipendente e della funzionalità dell'ufficio. I dipendenti incaricati di posizioni organizzative possono svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile nella misura massima di 2/3 giorni alla settimana;
− i supporti tecnologici da utilizzare in relazione alla specifica attività lavorativa e la strumentazione eventualmente fornita dall'Amministrazione;
− le modalità di verifica del raggiungimento degli obiettivi;
− modalità di monitoraggio della prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali dell’Amministrazione, tenendo conto dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori
− fascia/e oraria/e di contattabilità telefonica e a mezzo posta elettronica, indicando;
− le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro e trattamento dati.
Durante lo svolgimento della prestazione in lavoro agile è possibile, previa intesa tra le parti, modificare le condizioni previste nell’accordo individuale, sia per motivate esigenze espresse dal lavoratore, sia per necessità organizzative dell’Amministrazione.
Art. 8
LUOGO DI SVOLGIMENTO
Il luogo in cui espletare il lavoro agile è individuato dal singolo dipendente, di concerto con l’Amministrazione, nel rispetto di quanto indicato nelle informative sulla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro e sulla riservatezza e sicurezza dei dati di cui si dispone per ragioni di ufficio.
Nelle giornate di lavoro agile i/le dipendenti utilizzeranno prioritariamente spazi chiusi privati (in primo luogo il proprio domicilio abituale, ma non esclusivamente), spazi in strutture pubbliche attrezzate per l’accoglienza e il collegamento e spazi in altre Amministrazioni con le quali siano previste attività di collaborazione già strutturate.
È necessario comunque fornire un’indicazione del luogo prevalente (o dei luoghi) al fine della corretta copertura INAIL in caso di infortuni sul lavoro. Eventuali infortuni sul lavoro devono essere immediatamente comunicati alle strutture di appartenenza per le necessarie denunce.
Il lavoratore è tenuto a verificare e a mantenere nel tempo la presenza delle condizioni che garantiscano la piena operatività, funzionale e strumentale, richiesta per il lavoro agile. In particolare, il luogo di lavoro deve essere tale da garantire la necessaria riservatezza delle attività, evitando che estranei possano venire a conoscenza di notizie riservate. È inoltre necessario che il luogo ove si svolge l’attività non metta a repentaglio la strumentazione dell’Amministrazione.
Art. 9
PRESTAZIONE LAVORATIVA
La prestazione lavorativa agile deve essere espletata nella fascia giornaliera dalle ore 08:00 e non oltre le ore 14:00 e dalle ore 15:00 alle 18:00 e non può essere effettuata nelle giornate di sabato, domenica o festive infrasettimanali. Laddove la prestazione lavorativa giornaliera ecceda le 6 ore il lavoratore ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti.
Al fine di garantire un’ottimale organizzazione delle attività e permettere le necessarie occasioni di contatto e coordinamento con i colleghi, il dipendente, nell’arco della giornata di lavoro agile, deve garantire la sua contattabilità da parte dell'Ufficio (a mezzo e-mail, telefono, messaggi ecc.) in una fascia di contattabilità della durata di almeno due periodi di un’ora ciascuno nell’arco della giornata. La fascia di contattabilità deve essere specificata nell'accordo individuale.
Ai dipendenti che si avvalgono delle modalità di lavoro agile, sia per gli aspetti normativi sia per quelli economici, si applica la disciplina vigente prevista dalla contrattazione collettiva ivi comprese le disposizioni in tema di malattia e ferie.
Nelle giornate in cui l'attività lavorativa è prestata in modalità agile non è configurabile il lavoro straordinario.
Non sono configurabili permessi brevi ed altri istituti che comportino riduzioni di orario, parimenti non è applicabile l’istituto della turnazione e l’erogazione della relativa indennità nonché delle indennità, se previste, legate alle condizioni di lavoro.
Il lavoratore agile conserva il diritto a fruire dei medesimi istituti di assenza giornaliera previsti per la generalità dei dipendenti dell’Amministrazione.
L’eventuale malfunzionamento delle dotazioni tecnologiche che renda impossibile la prestazione lavorativa in modalità agile dovrà essere tempestivamente segnalato dal/dalla dipendente sia al fine di dare soluzione al problema che di concordare con il proprio responsabile le modalità di completamento della prestazione, ivi compreso, ove possibile, il rientro nella sede di lavoro.
L’amministrazione, per esigenze di servizio rappresentate dal Responsabile di riferimento, si riserva di richiedere la presenza in sede del dipendente in qualsiasi momento, in particolare per situazioni di emergenza.
Art. 10
TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO
Il/la dipendente che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato, in attuazione dei contratti collettivi di cui all'art.
51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nei confronti dei/lle lavoratori/trici che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'Amministrazione.
È garantita parità di trattamento normativo e giuridico dei lavoratori che aderiscono al lavoro agile anche in riferimento alle indennità e al trattamento accessorio rispetto ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno della sede dell'Amministrazione. Il lavoro agile non pregiudica in alcun modo le prospettive di sviluppo professionale e formativo previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
Per i giorni in cui la prestazione lavorativa è svolta in lavoro agile non spetta il buono pasto.
Art. 11 DOTAZIONE TECNOLOGICA
Il dipendente svolge l’attività lavorativa in modalità agile avvalendosi degli strumenti di dotazione informatica già in suo possesso o forniti dall’Amministrazione, quali: pc portatili, tablet, smartphone o quant’altro ritenuto opportuno e congruo dall’Amministrazione per l’esercizio dell’attività lavorativa.
Qualora il dipendente non disponga di strumenti informatici e/o tecnologici idonei propri, l'Amministrazione nei limiti delle disponibilità, potrà fornire al lavoratore la dotazione necessaria per l'espletamento dell'attività lavorativa al di fuori della sede di lavoro.
Il/la dipendente si impegna a custodire con la massima cura e a mantenere integra la strumentazione che sarà fornita, in modo tale da evitarne il danneggiamento, lo smarrimento e a utilizzarla in conformità con le istruzioni ricevute. Gli strumenti di lavoro affidati al personale devono essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell’attività lavorativa, nel rispetto della disciplina legale e contrattuale applicabile.
L’Amministrazione garantisce la conformità alle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza. La manutenzione della strumentazione e dei relativi software è a carico dell’Amministrazione.
L'Amministrazione, nei limiti delle proprie disponibilità, consegna al lavoratore agile un dispositivo di telefonia mobile (telefono cellulare, smartphone ecc.): Il dispositivo di telefonia mobile (telefono cellulare, smartphone ecc.), deve essere utilizzato solo per attività lavorative, in modo appropriato, efficiente, corretto e razionale. I costi relativi a tale utenza telefonica sono a carico dell'Amministrazione.
Ulteriori costi sostenuti dal/dalla dipendente direttamente e/o indirettamente collegati allo svolgimento della prestazione lavorativa (elettricità, linea di connessione, spostamenti etc.) o le eventuali spese per il mantenimento in efficienza dell’ambiente di lavoro agile non sono a carico dell’Amministrazione.
Art. 12
DIRITTO ALLA DISCONNESSIONE
In attuazione di quanto disposto all’art. 19 comma 1 della Legge del 22 maggio 2017 n. 81, l’Amministrazione riconosce il diritto alla disconnessione: il lavoratore agile ha diritto a non leggere e non rispondere a email, telefonate o messaggi lavorativi e di non telefonare, di non inviare e-mail e messaggi di qualsiasi tipo inerenti all’attività lavorativa nel periodo di disconnessione di cui alla lett. b). Per la relativa attuazione vengono adottate le seguenti prescrizioni:
a) il diritto alla disconnessione si applica in senso verticale e bidirezionale (verso i propri responsabili e viceversa), oltre che in senso orizzontale, cioè anche tra colleghi;
b) il “diritto alla disconnessione” si applica dalle ore 19.00 alle 7.30 del mattino seguente, dal lunedì al venerdì, salvo casi di comprovata urgenza, nonché dell’intera giornata di sabato, di domenica e di altri giorni festivi (tranne per i casi di attività istituzionale).
Art. 13 OBBLIGHI DELLE PARTI
Il potere di controllo sulla prestazione resa al di fuori dei locali aziendali si espliciterà, di massima, attraverso la verifica dei risultati ottenuti. Tra dipendente in lavoro agile e diretto responsabile saranno condivisi obiettivi puntuali, chiari e misurabili che possano consentire di monitorare i risultati dalla prestazione lavorativa in lavoro agile. Per assicurare il buon andamento delle attività e degli obiettivi, dipendente e responsabile si confronteranno almeno con cadenza mensile/bimensile sullo stato di avanzamento. Restano ferme le ordinarie modalità di valutazione delle prestazioni, secondo il sistema vigente per tutti i dipendenti.
Nello svolgimento della prestazione lavorativa in modalità lavoro agile il comportamento del/della dipendente dovrà essere sempre improntato a principi di correttezza e buona fede e la prestazione dovrà essere svolta sulla base di quanto previsto dai CCNL vigenti e dal Codice di comportamento.
Le parti si danno atto che, secondo la loro gravità e nel rispetto della disciplina legale e contrattuale vigente, le condotte connesse all’esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali danno luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari, così come individuate nel regolamento disciplinare. In particolare, la ripetuta mancata osservanza delle fasce di contattabilità di cui all'art. 9, potrà costituire una violazione degli obblighi di cui all'art. 57 co.3 del citato Codice Disciplinare e comportare l’esclusione dal successivo rinnovo dell’accordo individuale
Art. 14
RECESSO DALL'ACCORDO.
L’Amministrazione e/o il/la lavoratore/trice agile possono recedere dall’accordo individuale in forma scritta con un preavviso di 15 giorni lavorativi.
L’accordo individuale di lavoro agile, può in ogni caso, essere revocato dal Dirigente/Responsabile del Servizio di appartenenza:
− nel caso in cui il dipendente non rispetti i tempi o le modalità di effettuazione della prestazione lavorativa, o in caso di ripetuto mancato rispetto delle fasce di contattabilità;
− in casi eccezionali, a richiesta motivata del lavoratore;
− per motivate esigenze organizzative e/o di servizio.
La mancata osservanza delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sicurezza e tutela dei dati, fedeltà e riservatezza costituisce motivo di recesso immediato dall’accordo individuale di lavoro agile da parte dell’Amministrazione.
Art. 15 PRIVACY
Durante le operazioni di trattamento dei dati ai quali il/la dipendente abbia accesso in esecuzione delle prestazioni lavorative, in considerazione delle mansioni ricoperte, in relazione alle finalità legate all’espletamento delle suddette prestazioni lavorative, gli stessi devono essere trattati nel rispetto della riservatezza e degli altri diritti fondamentali riconosciuti all'interessato dal Regolamento UE 679/2016– GDPR e dal D.Lgs. 196/03 e successive modifiche.
Il trattamento dei dati deve avvenire in osservanza della normativa nazionale vigente, del Disciplinare UE sulla Protezione dei Dati Personali e delle eventuali apposite prescrizioni impartite dall’Amministrazione in qualità di Titolare del Trattamento.
Art. 16 SICUREZZA
Al lavoro agile si applicano le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, in particolare quelle di cui al D.Lgs. n. 81/08 e s.i.m. e della legge 22 maggio 2017, n. 81.
Relativamente alla sicurezza sul lavoro l’Amministrazione garantisce il buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati;
Il/la dipendente é, a sua volta, tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dall’Amministrazione per fronteggiare i rischi.
Ai sensi dell'art. 23 della L. 81/2017 il lavoratore è tutelato contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali. Il lavoratore è altresì tutelato contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello eventualmente diverso prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa – luogo di lavoro agile - nei limiti e alle condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni.
In caso di infortunio durante la prestazione lavorativa, il dipendente deve darne tempestiva comunicazione al proprio Dirigente di riferimento per i conseguenti adempimenti di legge, secondo le disposizioni vigenti in materia.
Art. 17 FORMAZIONE
L’Amministrazione sostiene l’introduzione del lavoro agile come modalità ordinaria di prestazione lavorativa con specifici percorsi di formazione rivolti al personale che accede al lavoro agile in base ai ruoli ricoperti, sia per il tramite di piattaforme di e-learning incentrati sul lavoro in modalità agile.
Art. 18
VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’ATTIVITA’ SVOLTA
1. Il Dirigente Responsabile del Servizio, in cui il dipendente presta la propria attività in lavoro agile, definisce la distribuzione dei compiti e delle responsabilità e il controllo sulla sua attività.
2. L’obiettivo gestionale delle attività deve essere definito in modo puntuale, affinché sia desumibile:
a) il risultato atteso dalla prestazione in rapporto al tempo impegnato;
b) la misurazione del risultato atteso;
c) il grado di conseguimento dei risultati al termine del progetto.
3. La definizione dell’obiettivo e il relativo risultato atteso devono essere coerenti con i sistemi di misurazione dei risultati utilizzati dall’Amministrazione. In riferimento alla valutazione delle performance, l’esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile non comporta alcuna differenziazione rispetto allo svolgimento in modalità tradizionale. La verifica dell’adempimento della prestazione effettuata dal dipendente è in capo al Dirigente responsabile del progetto.
Art. 19 MONITORAGGIO DEL LAVORO AGILE
1. Il monitoraggio sull'andamento delle attività e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati compete
al Dirigente che ne è referente.
2. Al Servizio Personale compete il monitoraggio generale sui progetti attivati, in particolare sui seguenti aspetti:
a) opportunità e criticità;
b) livello di interazione tra i soggetti interessati;
c) raccolta di buone prassi e di suggerimenti per l'individuazione di modelli organizzativi utili alla razionalizzazione dei processi lavorativi e al contenimento dei costi.
Art. 20 VIOLAZIONI DISCIPLINARI
1. Il dipendente in lavoro agile è tenuto a svolgere la prestazione di lavoro con diligenza anche al di fuori dei locali aziendali ed è tenuto al rispetto del codice di comportamento approvato dall’Amministrazione, nonché delle indicazioni in tema di salute e sicurezza sul lavoro impartite con il presente Regolamento.
2. Le specifiche condotte, connesse all’esecuzione della prestazione lavorativa in lavoro agile, che danno luogo all’applicazione delle sanzioni disciplinari, sono le seguenti:
- reiterata e mancata risposta telefonica o a mezzo personal computer del lavoratore agile nelle fasce di contattabilità;
- reiterata disconnessione volontaria non motivata da comprovate ragioni tecniche o personali di natura contingente;
- violazione della diligente cooperazione all’adempimento dell’obbligo di sicurezza.
Art. 21 RELAZIONI SINDACALI
1. L’Amministrazione Comunale si impegna a informare le XX.XX. sulle attività inerenti al telelavoro con cadenza annuale.
Art. 22 NORMA FINALE
1. Il presente Regolamento costituisce appendice e integrazione del vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento né negli accordi di cui ai precedenti citati in precedenza, sono applicati gli istituti previsti dalla vigente normativa e dal CCNL di comparto.
3. Il dipendente che intenda espletare la propria attività lavorativa in modalità agile deve presentare istanza al proprio Dirigente, d’intesa con il Responsabile del Servizio di appartenenza. Il lavoratore dovrà preventivamente accordarsi con il proprio ufficio per assicurare adeguate turnazioni del personale al fine di evitare disguidi e gravi disservizi.
ALLEGATO A – ISTANZA DI ATTIVAZIONE DEL LAVORO AGILE
Al Dirigente del Settore
Istanza di attivazione del Lavoro Agile
Il/La sottoscritto/a In servizio presso (indicare il Servizio e il Settore di Appartenenza)
con Profilo di Categoria
CHIEDE
Di poter svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità agile, secondo i termini, le tempistiche e le modalità da concordare nell'Accordo individuale da sottoscriversi con il Dirigente/Responsabile:
A tal fine, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci
DICHIARA
(barrare la casella corrispondente)
🗆 Di necessitare per lo svolgimento della prestazione lavorativa da remoto, della seguente strumentazione tecnologica fornita dall'Amministrazione:
🗆 Di non necessitare di alcuna strumentazione fornita dall'Amministrazione essendo in possesso della seguente strumentazione tecnologica:
EVENTUALE:
Di rientrare nella/e categoria/e di seguito elencate: (all'occorrenza certificate e/o documentate):
🗆 Lavoratore fragile: soggetto in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104;
🗆 Lavoratori/trici con figli e/o altri conviventi in condizioni di disabilità certificata ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
🗆 Lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità previsto dall'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 151; Lavoratrici in stato di gravidanza;
🗆 Lavoratori/trici residenti o domiciliati in comuni al di fuori di quello di Livorno, tenuto conto della distanza tra la zona di residenza o di domicilio e la sede di lavoro.
🗆 Xxxxxxxxxx/trici con figli conviventi nel medesimo nucleo familiare minori di quattordici anni;
DICHIARA
- di aver preso visione e di accettare le norme del Regolamento per l'applicazione del Lavoro agile approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. …… del
.....................;
- di accettare tutte le disposizioni previste nel menzionato Regolamento;
- di aver preso visione dell’informativa sulla salute e sicurezza sul lavoro agile di cui all’allegato B.2
INDIVIDUA
In via prevalente, per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, il seguente luogo:
Residenza ; Xxxxxxxxx ;
Altro luogo (da
specificare) ; Data
Firma
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