ISTITUTO COMPRENSIVO DI CERMENATE
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CERMENATE
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VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE DEL PROTOCOLLO D’ INTESA PER LA DEFINIZIONE DEL NUMERO E DEI CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A. NECESSARI AD ASSICURARE LE PRESTAZIONI IN CASO DI SCIOPERO
L’anno 2021, il mese di gennaio, il giorno 28 gennaio 2021 in modalità telematica, alle ore 11.00, in sede di definizione del protocollo d’intesa a livello di singola istituzione scolastica;
VISTO il D.Lvo 165/2001, in particolare l’ art. 43;
VISTO il DPR n. 275/99 in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;
VISTA la legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata e integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83;
VISTO l’accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero Comparto Istruzione e Ricerca, del 2 dicembre 2020, in particolare l’art. 3, commi 1 e 2;
VISTO il C.C.N.L del comparto Istruzione e ricerca 2016/2018;
VISTA la nota prot. n. 448 del 21/01/2021 di convocazione del Dirigente Scolastico,
TRA
la delegazione di parte pubblica, rappresentata dal Dirigente Scolastico pro-tempore, e le organizzazioni sindacali rappresentative del Comparto Istruzione e Ricerca in quanto ammesse alle trattative nazionali,
PARTE PUBBLICA
la Dirigente Scolastica dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxx
FLC CGIL Xxxxxxxxx Xxxxxx
CISL SCUOLA Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx XXX SCUOLA RUA Xxxxxxxxx Xxxxx
SNALS CONFSAL Xxxxx Xxxxxxxxx XXXXX Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx
SI STIPULA
Il presente Protocollo d’Intesa, finalizzato a individuare il numero dei lavoratori necessari a garantire la continuità delle prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero presso l’istituzione scolastica e i criteri di individuazione dei medesimi.
Art.1 CAMPO DI APPLICAZIONE E FINALITA’
1. Il presente protocollo si applica a tutto il personale con rapporto a tempo indeterminato o a tempo determinato, esclusi i dirigenti, dipendente dell’Istituzione scolastica.
2. Il presente protocollo attua le disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, in materia di servizi pubblici essenziali in caso di sciopero, indicando le prestazioni indispensabili e fissando i criteri per la determinazione dei contingenti di personale tenuti a garantirle.
Art.2 SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI- PRESTAZIONI INDISPENSABILI – NUMERO PERSONALE DEL CONTINGENTE MINIMO
Tenuto conto che nell’a.s. presso l’I.C di Cermenate risultano funzionanti n. 1 plesso di scuola dell’infanzia, n. 3 plessi di scuola primaria e n.2 sedi di scuola secondaria di primo grado, con n. 27 docenti di scuola dell’infanzia, n.52 docenti di scuola primaria e n. 33 docenti di scuola secondaria di primo grado, n.29 collaboratori scolastici, n. 6 assistenti amministrativi
Il contingente di personale e indicato nella seguente tabella:
A. ISTRUZIONE | FIGURE PROFESSIONALI |
a1) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità | Docenti: Tutti i docenti del Consiglio di classe 1 Assistente amministrativo e assistente tecnico informatico 1 Collaboratore scolastico per l’apertura e la vigilanza dell’ingresso |
a2) vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in | 1 Collaboratore scolastico |
cui non sia possibile un’adeguata sostituzione del servizio | |
C. ENERGIA IMPIANTI SICUREZZA | FIGURE PROFESSIONALI |
c1) vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l’interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse; | 1 Assistente tecnico 1 Collaboratore scolastico |
D. EROGAZIONE ASSEGNI INDENNITA’ | FIGURE PROFESSIONALI |
d1) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti. | 1 DSGA o assistente amministrativo 1 Collaboratore scolastico per l’apertura e la vigilanza dell’ingresso |
Art.3 COMUNICAZIONI
1. In occasione di ogni sciopero, il dirigente scolastico invita in forma scritta, anche via e-mail, il personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile.
2. Il dirigente scolastico, in occasione di ciascuno sciopero, individua - anche sulla base della comunicazione del personale resa ai sensi del comma 4 - i nominativi del personale in servizio presso l’istituzione scolastica da includere nei contingenti minimi, tenuto alle prestazioni indispensabili per garantire la continuità delle stesse ai sensi dell’art. 2.
3. I nominativi inclusi nei contingenti sono comunicati ai singoli interessati cinque giorni prima dell’effettuazione dello sciopero. Il soggetto individuato ha il diritto di ribadire, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero già manifestata con la comunicazione scritta, chiedendo la conseguente sostituzione.
4. La sostituzione è accordata solo nel caso sia possibile; l’eventuale sostituzione è comunicata agli interessati entro le successive 24 ore.
Art.4 MISURE ORGANIZZATIVE
Il dirigente, senza incidere sull'esercizio del diritto di sciopero, può adottare tutte le misure organizzative utili per garantire l’erogazione del servizio, nel rispetto della legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
Art.5 TEMPI E DURATA
1. Gli scioperi, inclusi quelli brevi, non possono superare nel corso di ciascun anno scolastico il limite di 40 ore individuali (equivalenti a 8 giorni per anno scolastico) nelle scuole materne e primarie e di 60 ore annue individuali (equivalenti a 12 giorni per anno scolastico) negli altri ordini e gradi di istruzione. Deve comunque essere assicurata l’erogazione nell’anno scolastico di un monte ore non inferiore al 90% dell’orario complessivo di ciascuna classe (Clausola sperimentale);
2. gli scioperi brevi possono essere effettuati soltanto nella prima oppure nell’ultima ora di lezione o di attività educative, o di servizio per il personale ATA; in caso di organizzazione delle attività su più turni, gli scioperi possono essere effettuati soltanto nella prima o nell’ultima ora di ciascun turno; se le attività si protraggono in orario pomeridiano gli scioperi saranno effettuati nella prima ora del turno antimeridiano e nell’ultima del turno pomeridiano.
Art.6 CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE
I criteri di individuazione del personale necessario a garantire le prestazioni indispensabili sono i seguenti:
a. disponibilità da parte del personale che ha dichiarato la non adesione allo sciopero;
b. rotazione in ordine alfabetico per scorrimento;
Sono esclusi dall’individuazione del personale ATA i lavoratori che fruiscono di tutele sanitarie che impediscono lo svolgimento della mansione specifica per la garanzia del servizio previsto.
(es. un collaboratore scolastico con invalidità che impedisce la vigilanza all’ingresso)
Art. 7 PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E DI CONCILIAZIONE
1. I tentativi di conciliazione relativi a conflitti di ambito regionale si svolgono presso la Prefettura del capoluogo di Regione, mentre quelli di ambito provinciale o locale presso la Prefettura della Provincia interessata. Il prefetto competente per territorio provvede alla convocazione delle XX.XX. per l’espletamento del tentativo di conciliazione entro un termine di 3 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta dello stato di agitazione. Il tentativo deve esaurirsi entro l’ulteriore termine di 5 giorni lavorativi dall’apertura del confronto, decorso il quale il tentativo si considera comunque espletato ai fini di quanto previsto dall’art. 2 L. n. 146/1990.
2. Il tentativo di conciliazione si considera altresì espletato ove i soggetti competenti per territorio non abbiano provveduto a convocare le parti in controversia entro il termine stabilito dall’ accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero Comparto Istruzione e Ricerca. Il periodo complessivo della procedura conciliativa ha una durata complessiva non superiore a dieci giorni lavorativi. Del tentativo di conciliazione viene redatto verbale che, sottoscritto dalle parti, è inviato alla Commissione di Garanzia. Se la conciliazione riesce, il verbale dovrà contenere l’espressa dichiarazione di revoca dello sciopero proclamato che non costituisce forma sleale di azione sindacale ai sensi dell’art. 2, comma 6, della L. 146/1990. In caso contrario, nel verbale dovranno essere indicate le ragioni del mancato accordo e le parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete forme sindacali nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali. Fino al completo esaurimento in tutte le loro fasi delle procedure sopra individuate, le parti non intraprendono iniziative unilaterali e non possono adire l’autorità giudiziaria sulle materie oggetto della controversia.
Data 28 gennaio 2021
Per le Organizzazioni Sindacali: LA DIRIGENTE SCOLASTICA Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxx Firmato digitalmente ai sensi del cd.
Codice dell’Amministrazione Digitale e
normativa connessa
FLC CGIL Xxxxxxxxx Xxxxxx
CISL SCUOLA Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx XXX SCUOLA RUA Xxxxxxxxx Xxxxx XXXXX CONFSAL Xxxxx Xxxxxxxxx XXXXX Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx
Al Dirigente Scolastico dell’ IC di Cermenate (CO)
OGGETTO: sottoscrizione ANIEF Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero
Il sottoscritto Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx, in qualità di presidente provinciale ANIEF Como, in riferimento alla riunione convocata giorno 28 gennaio in modalità telematica, tra la dirigente scolastica pro tempore dell’Istituto Comprensivo di Cermenate nella persona della dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxx e le Organizzazioni sindacali rappresentative del Comparto Istruzione e Ricerca,
DICHIARA
la sottoscrizione e accettazione integrale dei contenuti del Protocollo di Intesa riguardante la materia in oggetto.
Rimanendo a Vostra disposizione per eventuali ulteriori informazioni in merito, l'occasione ci è gradita per inviarVi cordiali saluti
Busto Arsizio, lì 31/01/2021
Firma
xxxx. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx
Como, 28/01/2021
Spett.le Dirigente Scolastico dott.ssa Xxxxxx
I. C. CERMENATE
Oggetto: firma FLC CGIL del protocollo d’ intesa per la definizione del numero e dei criteri di individuazione del personale docente ed a.t.a. necessari ad assicurare le prestazioni in caso di sciopero.
La presente quale formale firma del Procollo in oggetto così come da copia condivisa in data odierna.
Cordiali saluti
per la FLC CGIL COMO
Da: snals <xxxxx.xxxxx@xxxxxx.xx>
Oggetto: Protocollo d'intesa in caso di sciopero Data: 10/02/2021 10:08:00
Buongiorno,
con la presente manifesto, a nome e per conto dello SNALS CONFSAL della provincia di Como, la volontà sottoscrivere quanto in oggetto.
Distinti saluti
xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxx
Il 05/02/2021 11:53 xxxx00000x@xxxxxxxxxx.xx ha scritto:
Buongiorno,
con la presente si sollecita la firma della sottoscrizione del protocollo d'intesa in caso di sciopero ancora non pervenuta all'istituto scrivente.
Un cordiale saluto La Segreteria
I.C. Cermenate
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Alla Dirigente Scolastica
dell’I.C. di Cermenate
OGGETTO: sottoscrizione protocollo d’intesa contingenti minimi
La sottoscritta Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx delegata provinciale per la Cisl Scuola, avendo partecipato
all’incontro del 28 gennaio 2021 alle ore 11 in modalità telematica
dichiara
di sottoscrivere il protocollo d’intesa per la definizione del numero e dei criteri di individuazione del personale docente, educativo ed A.T.A necessari ad assicurare le prestazioni in caso di sciopero.
02/02/2021