CONDIZIONI GENERALI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE 1 OGGETTO
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CONDIZIONI GENERALI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE 1 OGGETTO
1.1 Oggetto del presente Contratto è la somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale e la fornitura dei servizi associati da parte del fornitore UNICOENERGIA S.r.l. (di seguito “Unicoenergia” o “Fornitore”), al Cliente Finale, identificato nel Contratto (di seguito Contratto), presso il/i Pod/PdR indicato/i negli Allegati Contrattuali. Le presenti Condizioni Generali (di seguito CG) sono integrate e completate dai seguenti allegati: Condizioni Tecnico-Economiche energia elettrica/gas naturale (di seguito CTE-EE/CTE-G); Nota Informativa per il Cliente finale (di seguito NI); Livelli di qualità commerciale dei servizi di vendita, Scheda di confrontabilità (solo per i clienti domestici); Allegato “A” Scheda punti di prelievo e/o riconsegna, anche multipli (ove presenti) di seguito PPM; Allegati fiscali per la richiesta di esenzione/agevolazione delle accise e dell'IVA. In caso di conflitto tra le presenti Condizioni Generali e le disposizioni contenute negli altri allegati contrattuali, prevalgono i secondi.
1.2 II Cliente dichiara di essere libero da precedenti vincoli contrattuali. In caso contrario, Unicoenergia differirà le attività utili all’inizio della fornitura. Il Cliente conferisce sin d'ora mandato a Unicoenergia per comunicare, al precedente fornitore, la propria volontà di recedere dal contratto in essere.
1.3 II Cliente garantisce, ai sensi di legge, la veridicità e la correttezza dei dati forniti a Unicoenergia e s'impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione. Qualora il Cliente fornisca a Unicoenergia dati che dovessero risultare inesatti e/o non veritieri, Unicoenergia non potrà rispettare i tempi di attivazione contrattualizzati, che verranno pertanto differiti sino al ricevimento dei dati corretti.
1.4 Ogni riferimento, nelle presenti CG e nei relativi allegati, a norme legislative e/o regolamentari include, salvo espressa indicazione contraria, successive modifiche ed integrazioni delle medesime (di seguito s.m.i.). Tutte le fonti normative nazionali citate nel presente documento sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o sul sito dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).
2 DEFINIZIONI
• “ARERA”: è l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.
• "Cabina di Misura": significa la struttura fisica contenente le apparecchiature atte alla misurazione del Gas immesso nell’Impianto di Distribuzione e alla regolazione della pressione del Gas stesso, di proprietà del Distributore ovvero, a seconda del contesto, la struttura fisica contenente le apparecchiature atte alla misurazione del Gas immesso negli impianti collegati ad un punto di consumo e alla regolazione della pressione del Gas stesso, di proprietà del Cliente Finale.
• “Cambio venditore”: è per il settore elettrico, la successione di un utente del dispacciamento ad un altro sullo stesso punto di prelievo attivo, l’attribuzione ad un utente del trasporto di un punto di prelievo nuovo o precedentemente disattivato, regolate dall’Allegato A alla deliberazione 487/2015/R/eel oppure la modifica del venditore controparte del cliente finale, che non implichi anche quella tra utenti del dispacciamento; per il settore del gas naturale, l’accesso per sostituzione nella fornitura ai punti di riconsegna, regolato dalla deliberazione
138/04, oppure la modifica del venditore controparte del cliente finale, che non implichi anche quella tra utenti della distribuzione.
• "Capacità Giornaliera": significa il volume di Gas espresso in Smc/Giorno.
• “Condizioni Generali” o “CG”: indica il presente documento contenente le condizioni generali di fornitura.
• "Cliente Finale" o "Cliente": è il Cliente che acquista energia elettrica e/o gas naturale per uso proprio.
• “Cliente di piccole dimensioni”: è il cliente finale di energia elettrica e/o gas naturale di cui: all’articolo 2.3, lettera a) del TIV e all’articolo 2.3 lettere a) e b) del TIVG; all’articolo 2.3, lettera c) del TIV e all’articolo 2.3 lettera d) del TIVG, limitatamente ai punti con consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 Smc;
• “Cliente di grandi dimensioni”: è il cliente finale diverso dal cliente di piccole dimensioni.
• "Cliente finale multisito": è il Cliente che ha stipulato, con il medesimo esercente la vendita, un contratto di fornitura che prevede la consegna dell'energia elettrica e/o gas in più punti di prelievo/riconsegna.
• “Cliente multisito”: è il cliente finale che ha stipulato un contratto di fornitura che prevede la consegna dell’energia elettrica/gas in più punti di prelievo/riconsegna.
• “Codice di condotta commerciale”: è l’Allegato A alla deliberazione 8 luglio 2010, ARG/com 104/10, come successivamente modificato e integrato.
• "Codice di Rete": codice contenente regole e modalità per la gestione dell'accesso ed il funzionamento della rete di trasporto approvato dall'ARERA.
• "Codice di Rete di Distribuzione": codice contenente regole e modalità per la gestione dell'accesso ed il funzionamento della rete di distribuzione locale, approvato dall'ARERA.
• "Contratto": l'accordo per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale disciplinato dalle presenti Condizioni Generali nonché dagli allegati individuati all'art.
1.1 delle CG.
• "Delibere": provvedimenti emanati dall'ARERA ai fini della regolamentazione del mercato dell'energia elettrica e del gas, reperibili sul sito internet di cui sopra.
• "Distributore": distributore di energia elettrica e/o gas naturale territorialmente competente.
• "Giorno Gas" o "g": è il periodo di 24 ore consecutive avente inizio alle 06.00 di ciascun giorno e termine alle 06.00 del giorno successivo, con riferimento al fuso orario italiano.
• "Mercato regolamentato": sono rispettivamente i mercati dì tutela, salvaguardia per l'energia elettrica previsti dalla delibera 156/07 e seguenti modifiche e/o integrazioni; per il gas servizio di tutela previsto dalla delibera 64/09 e seguenti modifiche e/o integrazioni.
• "Misuratore": punto fisico collegato alla rete di distribuzione/trasporto ove avviene la misura e la consegna del gas naturale.
• "Periodo di Somministrazione": indica la durata della somministrazione di Gas.
• "Periodo Invernale": sono i mesi di novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo di ciascun Anno Termico ricompreso nel Periodo di Somministrazione.
• “PdP” o "PoD": punto di prelievo della rete elettrica in cui viene messa a disposizione del Cliente l'energia elettrica.
• "PdR": punto di riconsegna del gas naturale, dove l'impresa di distribuzione riconsegna il gas naturale per la fornitura al Cliente Finale.
• “PG”: indica il quantitativo di Gas prelevato dal Cliente in ogni Giorno al Punto di Consegna.
• "Potere Calorifico Superiore o "PCS": quantità di energia prodotta dalla combustione completa, a pressione costante, di un smc di gas naturale quando i prodotti della combustione siano riportati alla temperatura iniziale di combustibile e comburente.
• "Profilo di prelievo standard": profilo di prelievo normalizzato attribuito dal distributore a ciascun PdR tra quelli definiti dall'ARERA, sulla base della categoria d'uso, della classe di prelievo e di eventuali altre variabili, composto da valori percentuali giornalieri la cui somma è 100.
• “Punto di Consegna”: punto/i in cui il Gas viene messo a disposizione del Cliente in corrispondenza del contrassegno del Trasportatore situato sulla condotta, a monte della Cabina di Misura, che alimenta un impianto di Distribuzione o gli impianti collegati ad un punto di consumo del Gas nel caso di punti di consumo direttamente collegati alla Rete.
• "Remi": impianti di regolazione e misura, identificati con un codice alfanumerico che li individua univocamente, nel quale avviene la consegna del gas in uscita dalla rete di metanodotti del trasportatore.
• "Rete di Distribuzione gas": rete di gasdotti locali integrati funzionalmente, per mezzo dei quali è esercitata l'attività di distribuzione; l'impianto di distribuzione è costituito dall'insieme di punti di consegna e/o interconnessione, dalla stessa rete, dai gruppi di riduzione e/o dai gruppi di riduzione finale, dagli impianti di derivazione di utenza fino ai punti di riconsegna o di interconnessione e dai misuratori.
• "Rete di distribuzione energia elettrica": complesso delle linee e delle strutture per il trasporto e la trasformazione di energia elettrica su reti a media e bassa tensione per le consegne ai clienti finali.
• "Rete Nazionale": insieme di gasdotti definito dal decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 22 dicembre 2000, annualmente aggiornato e individuato da punti di entrata e di uscita definiti dalla società di trasporto.
• "Rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica": complesso delle stazioni di trasformazione e delle linee elettriche di trasmissione ad alta tensione sul territorio nazionale.
• “RIU”: sono reti interne di utenza, reti di distribuzione chiuse poste a valle di uno o più POD che interfacciano la rete con parti terze, distributori e/o direttamente con TERNA.
• SII: è il Sistema Informativo Integrato istituito ai sensi della legge 129/10.
• "Società di stoccaggio": società che assicura il servizio stoccaggio del gas.
• "Standard metro cubo" o "Smc": quantità di gas naturale che alla temperatura di 15CC, alla pressione assoluta di 1.013,25 millibar - pressione atmosferica e privo di vapore d'acqua occupa un volume pari ad 1 metro cubo.
• “Termine Fisso” o “TF”: Tariffa fissa mensile applicata ad ogni Punto di Riconsegna espressa in €/mese/Remi, stabilita a livello contrattuale.
• "Terna": gestore della rete di trasporto nazionale di energia elettrica.
• “TIC”: è il Testo integrato connessioni per il periodo di regolazione 2016-2019.
• “TICO”: è il Testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall’ARERA per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico.
• “TIF”: è il Testo integrato delle disposizioni dell’ARERA in materia di fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale.
• “TIMG”: è il Testo integrato morosità gas naturale.
• “TIMOE”: è il Testo integrato morosità elettrica.
• “TIQE”: è il Testo integrato della regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2016-2023.
• “TIQV”: è il Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale.
• “TIV”: è il Testo integrato delle disposizioni dell’ARERA per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali.
• "Trasportatore”: il/i soggetto/i che effettua/effettuano il servizio di trasporto del Gas ai sensi del contratto di trasporto sottoscritto dal Fornitore per trasportare il Gas tramite la Rete e consegnare lo stesso al/i Punto/i di Consegna ai sensi del Vigente Codice di Rete.
• “Utente del dispacciamento/della distribuzione entrante”: è l’utente del dispacciamento/della distribuzione associato al venditore entrante.
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• “Utente del dispacciamento/della distribuzione uscente”: è l’utente del dispacciamento/della distribuzione associato al venditore uscente.
• “Venditore entrante”: è il venditore controparte del cliente finale nel contratto di fornitura, di energia elettrica e/o gas naturale, in essere a partire dal giorno successivo a quello di cessazione della precedente fornitura a seguito di recesso del cliente finale;
• “Venditore uscente”: è il venditore controparte del cliente finale nel contratto di fornitura, di energia elettrica e/o gas naturale, in essere fino al giorno della cessazione della fornitura per recesso del cliente finale.
• "Vm": è il quantitativo di Gas prelevato dal Cliente al/i Punto/i di Consegna in un Mese, misurato secondo quanto previsto al punto b). Vm è la somma dei Pg del Mese per ogni Punto di Consegna.
• "Volume Annuale Consuntivo": è il quantitativo di Gas prelevato dal Cliente presso il/i Punto/i di Consegna in ognuno degli Anni Termici (o frazione di Anno Termico) ricompresi nel Periodo di Somministrazione, misurato secondo quanto previsto al punto b).
• “Volume Contrattuale di Riferimento”: è il quantitativo di Gas messo a disposizione dal Fornitore al Cliente per ognuno degli Anni Termici (o frazione di Anno Termico) ricompreso nel Periodo di Somministrazione.
• “α”: indica, quando applicabile e per ciascun Anno Termico, il rapporto tra il volume prelevato dal Cliente nel Periodo Invernale e il Volume Annuale Consuntivo.
3 DESTINAZIONE D’USO DELL’ENERGIA E/O DEL GAS NATURALE E PREVISIONI DI FABBISOGNO. OBBLIGHI INFORMATIVI E DIVIETI A CARICO DEL CLIENTE.
3.1 Il Cliente si impegna a utilizzare l’energia elettrica e/o il gas naturale forniti da Unicoenergia per alimentare i siti previsti nell’allegato “A” con divieto di utilizzo per usi differenti da quelli dichiarati e divieto di cessione a terzi. Non sono consentiti prelievi eccedenti la potenza massima installata; il cliente risponde di tutti i danni causati da un prelievo in eccesso. Unicoenergia non potrà in alcun caso essere ritenuta responsabile per incidenti occorsi al Cliente o a terzi in conseguenza dell’uso dell’energia elettrica e/o del gas naturale in modo improprio o senza l’osservanza delle norme di sicurezza.
3.3 Qualora il Cliente ceda a terzi l’energia elettrica e/o il gas naturale forniti da Unicoenergia, si assume ogni responsabilità per l'eventuale uso diverso/improprio, impegnandosi a manlevare e tenere indenne Unicoenergia da sanzioni, multe, penali ovvero altri importi dovuti in conseguenza all'uso diverso/improprio delle forniture che verranno posti a carico del Cliente mediante addebito in fattura. In caso di cessione non autorizzata a terzi dell’energia elettrica e/o gas naturale e/o di diverso uso rispetto a quello dichiarato forniti al Cliente finale da Unicoenergia, quest’ultima, previo accertamento tecnico sul/i sito/i di fornitura, applicherà al Cliente finale una penale, che quest’ultimo sarà tenuto a corrispondere, pari a: Energia Elettrica Vce(PUN+Pe) dove: Vce = volume illecitamente ceduto a terzi, PUN è il Prezzo Unico Nazionale e Pe penale pari a 0.01 €/kWh; Gas Naturale: Vce (P0+Pe) dove: Vce = volume illecitamente ceduto a terzi, P0 è il Prezzo a copertura della materia prima e Pe pari al Prezzo di cui alle CTE-G determinato per smc.
3.4 In caso di uso diverso e/o improprio dell’energia elettrica e/o del gas naturale forniti da Unicoenergia rispetto all’uso dichiarato dal cliente, Unicoenergia si riserva di non continuare ad applicare le tariffe contrattualizzate con il cliente, provvedendo ad adeguare, a far data dell’accertamento del diverso uso individuato, le tariffe inerenti, oneri di sistema, spese di trasporto e gestione del contatore ecc.; tale adeguamento verrà effettuato su tutte le fatture emesse da Unicoenergia, anche successivamente alla cessazione del rapporto di fornitura per qualsivoglia causa.
3.5 Il cliente si impegna altresì a comunicare a Unicoenergia, con la massima tempestività e accuratezza possibile, eventuali variazioni sensibili dei consumi rispetto al suo normale profilo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: CIG, sospensioni temporanee ecc.), al fine di consentire a Unicoenergia stesso di programmare in maniera coerente e adeguata gli approvvigionamenti di energia elettrica e/o gas naturale.
4 CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE
4.1 L’inizio della fornitura è condizionata: a) per l’energia elettrica, all’attivazione e mantenimento del servizio di trasporto e dispacciamento, in esecuzione del relativo contratto stipulato con il Distributore competente; b) per il gas naturale, all’attivazione e al mantenimento del servizio di distribuzione, nonché all’esistenza di un adeguato allacciamento alla rete di distribuzione locale in grado di garantire la portata richiesta nonché al fatto che il cliente sia dotato di un impianto interno conforme ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente.
4.2 La fornitura di gas naturale potrà non avere inizio qualora Unicoenergia abbia già attivato altre forniture di gas naturale per almeno 100.000 smc presso il medesimo sito di fornitura o cabina REMI presso cui si colloca il punto di riconsegna del Cliente. In tal caso, Unicoenergia ne darà comunicazione al Cliente.
4.3 Qualora il cliente abbia richiesto l’attivazione di una fornitura di energia elettrica congiunta e non fosse possibile l’attivazione dell’una o dell’altra fornitura, il presente Contratto rimarrà valido limitatamente alla fornitura attivabile. Unicoenergia si riserva la facoltà di esercitare lo switching con riserva ai sensi dell’art. 6.3 del TIMOE e dell’art. 8.2 del TIMG.
4.4 II Cliente riconosce che eventuali interruzioni e/o limitazioni di somministrazione, con o senza preavviso, dovute a cause accidentali, a cause di forza maggiore, a provvedimenti di Pubbliche Autorità, a cause di oggettivo pericolo, a ragioni di servizio, quali manutenzioni/riparazione di guasti alla rete di trasporto e distribuzione, ampliamento/miglioramento/avanzamento tecnologico degli impianti stessi, non costituiranno, in nessun caso, in capo al Cliente diritto a richieste di risarcimento danni nei confronti di Unicoenergia né a ridurre gli importi eventualmente dovuti. Unicoenergia si impegna comunque a comunicare tempestivamente al Cliente tali eventualità, qualora ne venga a conoscenza. In caso di interruzione/ mancata erogazione della fornitura, dovute a quanto sopra riportato, non sarà obbligo di Unicoenergia garantire modalità alternative di somministrazione.
4.5 II Cliente dichiara di essere a piena conoscenza del fatto che tutti gli aspetti relativi alla qualità della somministrazione, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, variazioni di tensione/pressione/frequenza, microinterruzioni nell'erogazione dei servizi, modifica delle caratteristiche di allacciamento alla rete, ecc., attengono esclusivamente ai rapporti in essere tra il Cliente e il Distributore locale/trasportatore, secondo quanto disciplinato dalla normativa di settore. In nessun caso Unicoenergia potrà essere ritenuta responsabile, neanche parzialmente o indirettamente, di danni causati dalla qualità della somministrazione, dalla connessione dei Pod/PdR alla rete e, più in generale, in merito alle attività di competenza di soggetti terzi e/o del cliente stesso. Gli interventi riguardanti guasti ed emergenze rimangono comunque di esclusiva competenza del Distributore locale/trasportatore al quale il cliente dovrà rivolgersi utilizzando i canali di comunicazione predisposti dal distributore locale stesso. Il numero del pronto intervento del distributore è indicato in fattura.
Nei casi di operazioni da parte del distributore di gas naturale sulla rete, il Distributore, per garantire la continuità del servizio, può avvalersi dell'eventuale servizio alternativo per la fornitura di gas o energia elettrica da terzi. In tal caso, Unicoenergia addebiterà al Cliente gli eventuali oneri che il distributore dovesse porre a suo carico per l'utilizzo del servizio alternativo da parte del Cliente.
4.6 In caso di fornitura di energia elettrica, qualora un PdP di pertinenza del Cliente successivamente alla scadenza della validità delle CTE-EE/CTE-G sia attivato tramite il servizio di connessione oppure venga inserito dal Distributore nel contratto di trasporto e dispacciamento di Unicoenergia, è riconosciuta a quest'ultima la facoltà di applicare all'energia prelevata dal Cliente, relativamente al citato PdP, un corrispettivo pari al valore assunto dalla media aritmetica mensile dei prezzi di acquisto sul mercato MGP sulla piattaforma IPEX, nelle ore appartenenti a ciascuna delle fasce orarie definite dalla delibera ARERA 181/06 maggiorato di 0,015 €/kWh ad esclusione di tutte le altre componenti previste dalla CTE-EE, che saranno invece applicate secondo quanto previsto dal presente Contratto.
4.7 In caso di fornitura di gas naturale, la consegna del gas avverrà ad un valore di pressione conforme alla normativa vigente ed alle eventuali disposizioni contenute nel codice di rete di pertinenza. La consegna del gas fornito, il passaggio di proprietà e delle relative responsabilità ad esso inerenti, si intendono effettuate ai punti di fornitura definiti nel Contratto. Il PCS mensile da attribuire al cliente è determinato dalla società di trasporto, il cui valore, che le parti si danno atto di accettare, verrà aggiornato e ricalcolato con cadenza trimestrale e/o semestrale da Unicoenergia. Il valore del PCS mensile viene utilizzato per adeguare il prezzo di fornitura delle componenti, espresse in termini energetici, in misura proporzionale rispetto al PCS di riferimento previsto dalle CTE-G. Il gas oggetto del presente contratto sarà a disposizione del Cliente senza limitazione di orario. I conguagli di cui al presente articolo dovranno essere pagati dal cliente a Unicoenergia anche successivamente alla cessazione del contratto di fornitura per qualsiasi motivo.
4.8 Il valore del termine fisso, in caso di sottoscrizione di un nuovo contratto, espresso in €/mese e definito per ciascun Punto di Consegna e/o Riconsegna, è coerente con il vigente quadro normativo e tariffario e, in particolare, con le tariffe di trasporto del gas sulla Rete applicabili alla data di conclusione del Contratto. Pertanto, qualsiasi variazione/aggiornamento delle tariffe di trasporto da parte dell’Autorità sarà causa di una rideterminazione del termine fisso TF.
Si precisa che la Capacità giornaliera viene determinata secondo le comunicazioni ricevute dal Cliente al momento della sottoscrizione del contratto, e potrà essere ricalcolata successivamente, nel corso del rapporto di fornitura, dietro comunicazione scritta del cliente all’indirizzo xxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx. In caso di omessa comunicazione da parte del cliente, il valore del termine fisso viene determinato in modo approssimato e ricalcolato successivamente considerando le variazioni dei consumi intervenute a partire dall’inizio della fornitura. Qualora i profili di consumo comunicati dal cliente siano difformi da quelli effettivamente consumati, si applicheranno gli oneri di cui all’art. 11 delle CG, ovvero, qualora si verifichi superamento della capacità giornaliera prelevata, gli oneri di cui all’art. 12 delle CG.
4.9 Per i clienti di grandi dimensioni il valore del termine fisso, in caso di rinnovo dell’offerta, verrà stabilito di volta in volta tenuto conto dei profili di consumo che verranno comunicati a Unicoenergia.
4.10 Per quanto espressamente previsto al precedente articolo, Unicoenergia, quale “Cliente grossista” ai sensi del D. Lgs. 79/99, non risponde dei danni causati al cliente finale dall’energia somministrata, essendo Unicoenergia persona giuridica che acquista e vende energia senza esercitare attività di trasmissione e di distribuzione. Unicoenergia non potrà essere ritenuta responsabile per incidenti quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, esplosioni occorse al cliente o a terzi in conseguenza dell’uso improprio del gas o dell’inosservanza delle norme di prudenza e sicurezza.
Strumenti di misura
4.11 Unicoenergia, su richiesta del Cliente o per propria iniziativa, può richiedere in qualsiasi momento al Distributore locale competente la verifica, anche in contraddittorio, dei complessi di misura installati presso i punti di prelievo e/o di riconsegna del cliente, rimanendo a carico del soggetto che ha richiesto la verifica le spese sostenute nel caso in cui gli errori riscontrati risultino compresi entro i limiti di precisione previsti ex legge. Il Cliente si impegna altresì a lasciare ai tecnici incaricati da Unicoenergia o dalla Società da essa incaricata, libero accesso ai locali ed ai luoghi ove sono installati i complessi di misura per tutta la durata del Contratto.
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4.12 Le eventuali richieste di intervento inerenti il misuratore o il/i Punto /i di Prelievo devono essere indirizzate a Unicoenergia, la quale le inoltrerà alla Società di Distribuzione e/o alla Società di Trasporto. Unicoenergia applicherà al Cliente: i) un contributo in quota fissa pari a 23,00 Euro (ventitre/00) a copertura degli oneri amministrativi e commerciali per la gestione.
5 CONCLUSIONE, DURATA DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RIPENSAMENTO
5.1 La conclusione del Contratto è subordinata alle seguenti condizioni:
- l’insussistenza, in capo al cliente, di morosità relative a precedenti rapporti di Fornitura di energia elettrica e/o gas naturale;
- l’insussistenza, in capo al cliente, di una richiesta di indennizzo CMOR ai sensi della delibera ARERA n. 219/2010 s.m.i. per l’energia elettrica e dell’art. 6 allegato A alla delibera ARERA n. 593/2017/R/com s.m.i. per il gas naturale;
- il punto di fornitura non risulti sospeso per morosità al momento della richiesta di switching, subentro o voltura;
- il cliente non sia registrato negli elenchi “sull’affidabilità e puntualità dei pagamenti” istituiti dall’ARERA;
- nei confronti del cliente non risultino elevati protesti, ovvero, il cliente non sia sottoposto a procedure esecutive e/o concorsuali, fatto salvo quanto previsto dalla legge fallimentare;
- la valutazione del rischio creditizio effettuata da aziende di comprovata esperienza, attive nel mercato e di cui Unicoenergia si avvale, sia e rimanga positiva; Qualora Unicoenergia accerti la mancanza anche di uno solo tra i requisiti indicati nel precedente articolo, si riserva la facoltà di non dare esecuzione al contratto.
5.2 II Contratto di fornitura si conclude al momento della sottoscrizione da parte del cliente.
Qualora il Contratto non venga sottoscritto in presenza di un agente incaricato da Unicoenergia o nei locali commerciali di quest’ultima, il cliente dovrà provvedere alla compilazione della modulistica sottoposta e alla sottoscrizione del Contratto inoltrando la documentazione mediante:
- Casella postale: Xxxxxxxxxxxx X.x.x., Xxxxxx xxx Xxxxxxx 00 – 80121 Napoli (Na);
- PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx;
- Anticipata via mail all’indirizzo xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx
Il Contratto si perfeziona con l’invio al cliente, al momento della conclusione del contratto di fornitura o al più tardi entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla conclusione del Contratto, della “Lettera di benvenuto”, mediante xxxx.xx o a mezzo PEC, corredata di tutta la modulistica sottoscritta dal cliente e dalla documentazione richiesta ai sensi di legge.
Qualora il Contratto sia concluso mediante tecniche di comunicazione a distanza (ad esempio online o telefonicamente), ai sensi del Codice del Consumo, il Contratto si intende concluso con la ricezione da parte del Cliente della conferma da parte di Unicoenergia del Contratto concluso su un mezzo durevole, da effettuarsi al momento della conclusione del Contratto o al più tardi entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla conclusione del Contratto e comunque, in ogni caso, prima dell’attivazione della fornitura.
5.3 Il cliente può esercitare senza oneri il diritto di ripensamento, revocando l’adesione entro 14 (quattordici) giorni dalla sottoscrizione del Contratto, senza alcun onere, senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo (art.12 All. A – Delibera ARERA ARG/com 104/10 “Codice di Condotta Commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali” s.m.i.), con comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore, entro il predetto termine, mediante raccomandata a.r. o a mezzo PEC agli indirizzi indicati all’art. 19 delle CG; ai sensi della normativa applicabile, rimane in capo al Cliente l’eventuale onere di dimostrare di aver correttamente esercitato il diritto di ripensamento.
5.4 In caso di esercizio del diritto di ripensamento di cui al precedente art. 5.3 delle CG: qualora venga richiesta esplicitamente l’esecuzione immediata del Contratto, il cliente potrà ugualmente esercitare il diritto di ripensamento entro 14 giorni decorrenti dalla data di conclusione del Contratto e, in tali casi, il cliente sarà tenuto a corrispondere a Unicoenergia gli importi relativi ai costi già sostenuti per l’attivazione della fornitura, così come indicati da Unicoenergia al momento della richiesta del servizio da parte del cliente.
5.5 In caso di esercizio del diritto di ripensamento, la fornitura, per il tempo necessario a permettere il cambio fornitore o la chiusura del punto di fornitura sulla base della volontà manifestata dal cliente, potrebbe essere garantita: i) dal precedente esercente la vendita, qualora il relativo contratto non risulti cessato per qualsivoglia motivo; ii) dagli esercenti il servizio di maggior tutela o di salvaguardia, nel caso di fornitura di energia elettrica; iii) dagli esercenti il servizio di default o di fornitura di ultima istanza, nel caso di fornitura di gas naturale; iv) da Unicoenergia, qualora sia stata richiesta esplicitamente l’esecuzione immediata del Contratto di cui all’art. 5.4 delle CG e il cliente abbia, solo successivamente alla suddetta richiesta di esecuzione immediata, esercitato il diritto di ripensamento.
5.6 In caso di esercizio del diritto di ripensamento diretto alla cessazione della fornitura con disattivazione del punto di prelievo/riconsegna, il cliente stesso sarà tenuto a richiedere la disattivazione a Unicoenergia che darà seguito alla richiesta anche tramite l’eventuale utente del trasporto e del dispacciamento o l’utente del servizio di distribuzione, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 81, comma 81.7, del TIQE e dall’articolo 33, comma 33.4, della RQDG.
5.7 L’attivazione della/e fornitura/e avverrà alla data indicata al cliente sulle CTE-EE/CTE-G, nel rispetto delle tempistiche previste dal contratto con il precedente fornitore e dei tempi di attivazione del distributore, salvo il verificarsi di eventi non dipendenti dalla volontà di Unicoenergia. Qualora, per cause non imputabili a Unicoenergia, la data di inizio della fornitura per ciascun Pod/PdR non risulti compatibile con la data di decorrenza del servizio di trasporto e/o distribuzione, la decorrenza della fornitura si intenderà differita alla prima data utile successiva e Unicoenergia ne darà tempestiva comunicazione al Cliente; in questo caso, la scadenza delle CTE-EE/CTE-G resterà la medesima. Il cliente si impegna a manlevare fin da ora Unicoenergia da eventuali responsabilità relative all'inizio della fornitura in data successiva a quella prevista dalle CTE-EE/CTE-G, qualora tale circostanza non sia ascrivibile alla condotta di Unicoenergia.
5.8 Salvi i casi specificamente previsti dalla normativa applicabile, l’obbligazione di Unicoenergia di avviare le procedure per la somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale è sospensivamente condizionata al realizzarsi di tutte le seguenti condizioni:
(a) buon esito della procedura di cambio fornitore; (b) efficacia del Contratto di Trasporto dell’Energia Elettrica e del Contratto di Dispacciamento e dei contratti per il trasporto e la distribuzione di gas con la Società di Trasporto di gas naturale e con la Società di Distribuzione di gas naturale rispettivamente; (c) ottenimento da parte del Cliente e di Unicoenergia delle autorizzazioni, concessioni e nulla osta necessari rilasciati dalle competenti autorità; (d) esito positivo delle verifiche circa la solvibilità e affidabilità creditizia del Cliente; il Cliente (persona fisica) è consapevole che tali verifiche saranno svolte, anche da parte di società terze specializzate, mediante la consultazione dei Sistemi di Informazione Creditizia (SIC), ai sensi dell’art. 30 ter lett. b-ter del D. lgs. 141/2010, come integrato dalla l. 4 agosto n.124/2017 e verranno effettuate nel rispetto delle prescrizioni della citata normativa e di quelle in materia di protezione dei dati personali; (e) conferma da parte delle Società di Distribuzione che – sia al momento della richiesta di switching sia di effettuazione dello switching stesso – la somministrazione di energia elettrica e/o di gas naturale in essere tra il Cliente con altro fornitore non sia stata sospesa per morosità del Cliente né sia stata inoltrata una richiesta di indennizzo per morosità. (f) verifica da parte di Unicoenergia circa la non provenienza del Cliente dai servizi di ultima istanza (fornitura di ultima istanza e salvaguardia) o dal servizio di Default gas; (g) il punto di fornitura non sia stato oggetto, negli ultimi 12 mesi, di almeno una richiesta di attivazione oltre a quella in corso. (h) verifica da parte di Unicoenergia circa la correttezza del Codice Fiscale comunicato dal Cliente; (i) correttezza delle coordinate bancarie fornite dal Cliente per l’addebito SDD, loro coerenza con l’intestatario del conto e conseguente buon esito della procedura di rilascio del mandato all’incasso diretto.
6 DIRITTO DI RECESSO
6.1 Il Cliente può esercitare il diritto di recesso senza oneri in qualsiasi momento della fornitura, nel rispetto dei seguenti termini di preavviso: i. Per il settore dell’energia elettrica il recesso per conto del Cliente è esercitato mediante l’invio della richiesta di switching al SII da parte dell’utente del dispacciamento entrante; ii. Per il settore del gas naturale il recesso per conto del Cliente è esercitato mediante l’invio della richiesta di switching al SII da parte dell’utente della distribuzione entrante. Qualora, invece, il Cliente eserciti il diritto di recesso al fine di cessare la fornitura, inoltra personalmente e direttamente il recesso al proprio fornitore a mezzo fax o ra ccomandata a/r o indirizzo di posta elettronica certificata.
6.2 Nel caso in cui il diritto di recesso sia esercitato per cessazione della fornitura per motivi diversi da quelli di cui al precedente art. 6.1 delle CG, il termine di preavviso del diritto di recesso del cliente finale è di 1 (un) mese dal ricevimento della comunicazione di recesso da parte del venditore uscente. Ai sensi dell’allegato 2 alla delibera ARERA n. 783/2017/R/com art. 6.5 s.m.i., il diritto di recesso esercitato dal Cliente non sarà sottoposto a penali né a spese di chiusura.
6.3 Il precedente art. 6.2 delle CG non si applica ai Clienti di grandi dimensioni con forniture superiori ai 200.000 smc e/o forniti in media/alta tensione. In questo caso, il Cliente può esercitare il diritto di recesso nel rispetto dei seguenti termini di preavviso: 10 mesi (dieci) precedenti la scadenza delle Condizioni Economiche da inoltrarsi a Unicoenergia a mezzo fax o raccomandata a/r o indirizzo di posta elettronica certificata. In caso di mancato rispetto del predetto termine di preavviso, Unicoenergia applicherà al Cliente le penali di cui all’art. 6.9 delle CG, oltre gli oneri di cui all’art. 7 delle CG (termine fisso), oltre le penali di cui all’art. 11 delle CG, laddove applicabili e salvo diversi accordi tra le parti.
6.4 Ai sensi dell’allegato 2 alla delibera ARERA n. 783/2017/R/com s.m.i. nel caso di cambio venditore, il Cliente, in occasione della conclusione del nuovo contratto di fornitura, rilascia a Unicoenergia, apposita procura a recedere, per suo conto e in suo nome, dal contratto col fornitore uscente; la procura viene rilasciata secondo le stesse modalità di conclusione del contratto. Per l’energia elettrica il recesso per conto del Cliente è esercitato mediante l’invio della richiesta di switching al SII da parte dell’utente del dispacciamento entrante, mentre per il settore del gas naturale il recesso per conto del cliente finale è esercitato dal venditore entrante trasmettendo al venditore uscente la comunicazione di recesso, anche per più punti di riconsegna, entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese antecedente la data di cambio venditore, utilizzando un canale di posta elettronica certificata.
6.5 Qualora il recesso esercitato dal Cliente non sia andato a buon fine nei tempi stabiliti e per qualsivoglia causa, anche non dipendente dalle parti del Contratto, e la fornitura sia proseguita da Unicoenergia al Cliente, questi si impegna sin d'ora a pagarne il corrispettivo nei termini di Contratto, concretandosi una ultrattività consensuale dello stesso.
6.6 Nel caso in cui il Cliente intenda recedere per cessare la fornitura e non renda possibile la rilevazione finale dei consumi gas e/o neghi l’accesso per la chiusura del misuratore, lo stesso sarà tenuto al pagamento di tutti i consumi e di ogni altro importo connesso all’esecuzione della cessazione della fornitura. In caso di negato accesso al misuratore di gas, per indisponibilità del Cliente, il Distributore tenuto ad effettuare fino a 3 (tre) tentativi di disattivazione, in seguito ai quali il Fornitore si riserva di richiedere l’interruzione dell’alimentazione del punto di fornitura con oneri a carico del Cliente. Gli importi dovuti in relazione a eventuali prelievi di gas effettuati tra la data di cessazione della fornitura così come comunicata dal Cliente e l’eventuale intervento di disalimentazione del punto di fornitura da parte del Distributore saranno comunque posti a carico del Cliente.
6.7 Uniconergia ha facoltà di recedere unilateralmente anche limitatamente ad una delle forniture, in qualunque momento e senza oneri, inviandone comunicazione scritta al Cliente a mezzo raccomandata, con termine di preavviso di 6 (sei) mesi decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento da parte del Cliente della relativa comunicazione.
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6.8 Resta altresì, inteso che ai sensi dell’art. 1373, 2°comma, del codice civile, per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione al momento del recesso si applicheranno e saranno pienamente efficaci tutte le disposizioni normative vigenti dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte del Cliente o di Unicoenergia sino all’effettivo recesso dal Contratto.
6.9 Per i Clienti di grandi dimensioni, nel caso in cui il Cliente receda anticipatamente dal Contratto nel mancato rispetto dei termini previsti, Unicoenergia applicherà le seguenti penali, salvo il danno ulteriore, per ogni mese intercorrente fra la data di cessazione di fatto della fornitura di energia elettrica o gas da parte di Unicoenergia e quella in cui la fornitura avrebbe dovuto cessare nel rispetto del presente
Contratto:
Energia Elettrica: Vc (PUN + P e) dove: Vc = volume contrattuale (se non comunicato dal Cliente, questo viene stimato sulla base dei consumi storici e sulla media dei consumi rilevati durante il periodo di fornitura) non prelevato nel periodo restante del contratto, PUN è il Prezzo Unico Nazionale e Pe penale per recesso anticipato pari a
0.01 €/kWh, salvo diversi accordi tra le parti; Gas Naturale: Vc(P0 + Pe) dove: Vc = volume contrattuale (se non comunicato dal Cliente, questo viene stimato sulla base dei consumi storici e sulla media dei consumi rilevati durante il periodo di fornitura) non prelevato nel periodo restante del contratto, P0 è il Prezzo a copertura della materia e Pe penale per recesso anticipato pari al Prezzo di cui alle CTE-G determinato per smc, oltre gli oneri di gestione e commercializzazione previsti, salvo diversi accordi tra le parti.
6.10 Il termine proporzionale P0 di cui sopra, riferito ad un Gas avente alle condizioni standard un PCS pari a 38,52 MJ/Smc, verrà trasformato in €/Smc ed adeguato proporzionalmente al PCS reale del Mese di consegna del Gas in relazione al quale tale termine deve essere calcolato.
7 CONDIZIONI ECONOMICHE E RINNOVO
7.1 Le Condizioni Tecnico-Economiche della fornitura sono contenute negli allegati CTE-EE/CTE-G. Unicoenergia, previo Credit Check effettuato sul Cliente ai sensi del successivo art. 8.1 delle CG, si riserva la facoltà di formulare offerte dedicate nelle tipologie del “prezzo fisso” e del “prezzo variabile” dove il “prezzo” è quello riferito alla spesa per la sola materia prima.
7.2 Entro 3 mesi (tre) dalla scadenza del termine di validità delle Condizioni Economiche CTE-EE/CTE-G, Unicoenergia comunicherà per iscritto le nuove condizioni che regoleranno il periodo successivo. La trasmissione delle nuove CTE-EE/CTE-G al Cliente avverrà a mezzo e-mail e/o PEC e/o xxxx.xx, con comunicazione recante la seguente dicitura: Rinnovo offerta energia elettrica/gas naturale rif. contratto n. 0000000 – Cliente Pod/Pdr e con allegato il modulo contenente le nuove CTE-EE/CTE-G. Sono da considerarsi non valide le comunicazioni di rinnovo CTE-EE/CTE-G provenienti dagli uffici Unicoenergia che siano difformi dal predetto standard. Ove il cliente non intenda accettarle, dovrà inviare comunicazione scritta di non accettazione delle CTE-EE/CTE-G proposte entro 30 giorni (trenta) decorrenti dalla ricezione delle stesse, da inoltrarsi mediante raccomandata a/r e/o mediante Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) agli indirizzi indicati all’art. 19 delle CG. In caso di mancata comunicazione entro tale termine, le nuove CTE-EE/CTE-G s'intenderanno accettate da parte del Cliente.
7.3 La mancata accettazione delle nuove CTE-EE/CTE-G non costituisce esercizio del diritto di recesso dal Contratto di fornitura, per la cui disciplina si rimanda alle disposizioni contenute nell’art. 6 delle CG.
7.4 Allo scadere del periodo di validità, in mancanza di comunicazione relativa alla variazione delle CTE-EE/CTE-G, negli stessi termini Unicoenergia comunicherà per iscritto al cliente il nuovo periodo di applicabilità, se diverso dal precedente, delle CTE-EE/CTE-G in corso.
7.5 Per la fornitura di gas naturale di clienti di grandi dimensioni, in caso di mancato rinnovo di una fornitura non allineata all’anno termico, il cliente si impegna a corrispondere a Unicoenergia – fino al termine dell’anno termico di riferimento - i costi sostenuti da quest’ultima (Termine fisso mensile) a favore del Trasportatore, relativi alla differenza di capacità ancora eventualmente detenuta da Unicoenergia e non trasferita all’eventuale nuovo fornitore subentrante.
7.6 Per la fornitura di gas naturale di clienti di grandi dimensioni, in caso di subentro di una fornitura non allineata all’anno termico, il cliente si impegna a corrispondere a Unicoenergia i costi sostenuti da quest’ultima (Termine fisso mensile) a favore del Trasportatore, per il periodo decorrente dalla data di inizio dell’anno termico precedente al subentro sino alla data di attivazione.
7.7 Per la fornitura di gas naturale di clienti di grandi dimensioni, in caso di voltura di una fornitura non allineata all’anno termico, il cliente si impegna a corrispondere a Unicoenergia i costi sostenuti da quest’ultima (Termine fisso mensile) a favore del Trasportatore, fino al termine dell’anno termico di riferimento.
7.8 Per la fornitura di gas naturale di clienti di grandi dimensioni, in caso di recesso anticipato, il cliente si impegna a corrispondere a Unicoenergia i costi sostenuti da quest’ultima (Termine fisso mensile) a favore del Trasportatore per ogni mese residuo non fornito, laddove i suddetti costi non vengano trasferiti al fornitore subentrante.
7.9 Qualora il Cliente eserciti il diritto di recesso ai sensi dell’art. 6 delle CG per l’attivazione della fornitura con un nuovo fornitore, in caso di ritardo nell’acquisizione del Sito da parte dello stesso, sono valide le nuove CTE-EE/CTE-G fino alla fine delle operazioni di acquisizione del Sito da parte del nuovo fornitore.
7.10 Qualsiasi ulteriore onere introdotto dalle Autorità competenti in materia di gas e/o energia elettrica verrà addebitato al cliente con le modalità, la decorrenza i limiti da queste previste, ivi compresi i casi in cui, a seguito di una delibera dell'ARERA o di qualsivoglia provvedimento ministeriale, dovessero essere modificati i corrispettivi e/o le tariffe inerenti che istituiscono elementi e/o parametri costituenti il prezzo; in tal caso gli stessi dovranno intendersi modificati con effetto dalla data di entrata in vigore o di decorrenza fissata dalla delibera/provvedimento e, pertanto, Unicoenergia potrà modificare il pezzo applicando i corrispettivi e/o le tariffe così come modificate.
7.11 Xxx sopraggiungano modifiche normative, ovvero, vengano introdotte disposizioni normative applicabili alle CTE-EE/CTE-G tali da incidere in modo significativo sulle modalità di calcolo del prezzo o su altro elemento determinante nella formazione dell’offerta, Unicoenergia renderà note al Cliente le conseguenti modifiche da apportare all’offerta. Le predette modifiche dovranno essere tali da garantire un equo contemperamento dei rispettivi interessi, nel pieno rispetto delle nuove disposizioni e/o modifiche normative introdotte dalle Autorità competenti di settore.
7.12 Unicoenergia ha la facoltà di applicare altresì al Cliente gli oneri di remunerazione del servizio di vendita che verranno determinati nelle CTE-EE/CTE-G.
7.13 Unicoenergia si riserva il diritto di accedere al Sistema indennitario regolato dalla Delibera ARG/elt 191/09 s.m.i. e dalla Delibera 593/2017/R/COM e s.m.i., qualora le condizioni del Cliente finale, a seguito della cessazione, lo permettano. In tale ipotesi il Fornitore sarà obbligato ad applicare al Cliente, alla prima fatturazione utile, il corrispettivo CMOR relativo ai corrispettivi non pagati al precedente fornitore di energia elettrica e/o di gas naturale.
7.14 In caso di offerta collegata alla fornitura di prodotti (ad es. bici elettriche) in caso di malfunzionamento di questi ultimi Unicoenergia fornirà al Cliente tutta l’assistenza necessaria per ripristinarne il corretto funzionamento, nei limiti delle attività manutentive e di riparazione previste dalla garanzia dei prodotti stessi, come meglio disciplinate nell’appendice commerciale al presente Contratto di Fornitura. Resta intesto che il Cliente, in caso di malfunzionamento dei prodotti e/o di sostituzione degli stessi, non è esonerato dal pagamento delle fatture relative alla fornitura di energia elettrica e/o gas naturale.
8 GARANZIE E DEPOSITO CAUZIONALE
8.1 Unicoenergia sottoporrà il Cliente a valutazione di affidabilità del credito (Credit Check). In caso di esito negativo del Credit Check, Unicoenergia si riserva la facoltà di non procedere con l'attivazione della fornitura. Unicoenergia, laddove il Cliente non abbia autorizzato i pagamenti tramite RID/SDD (Sepa Direct Debit), addebiterà sulla prima fattura un deposito cauzionale pari all’ammontare medio dell’importo stimato di almeno tre mesi di fornitura. Qualora, durante la vigenza del contratto, il Cliente revochi il mandato all’effettuazione dei pagamenti tramite RID/SDD, ovvero, nel caso in cui nei suddetti pagamenti si verificassero ritardi superiori a 10 (dieci) giorni, Unicoenergia si riserva di applicare il suddetto deposito cauzionale, ovvero di richiedere una fidejussione bancaria sempre pari all’ammontare medio dell’importo stimato di almeno tre mesi di fornitura; le suddette previsioni sono applicabili anche al caso in cui il ritardo riguardi il pagamento di una singola fattura Unicoenergia si riserva di suddividere il pagamento del deposito cauzionale in più tranche, il cui ammontare verrà addebitato su un numero di fatture cor rispondente, con possibile decorrenza già dalla prima fattura. Nel caso in cui il Cliente non assolva l’obbligo di pagare la fidejussione o il deposito cauzionale, Unicoenergia si riserva la facoltà di interrompere la fornitura e di risolvere il contratto senza ulteriore preavviso. La fidejussione sarà comunque ritenuta valida soltanto se preveda espressamente l’obbligo dell’ente garante di versare gli importi garantiti su semplice richiesta di Unicoenergia, senza l’obbligo della preventiva costituzione in mora del Cliente inadempiente .Qualora l’importo garantito venga incamerato in tutto o in parte da Unicoenergia, il Cliente sarà tenuto a ricostituire la garanzia bancaria per l’intero ammontare, Unicoenergia avrà la facoltà di addebitare la garanzia richiesta in più tranche. Ai sensi dell’art. 12.7 del TIV (Del. ARERA 301/2012 s.m.i.) l’ammontare del deposito cauzionale è raddoppiato qualora si verifichi una delle seguenti condizioni: a) Unicoenergia abbia costituito in mora il cliente finale, con riferimento ad almeno due fatture, anche non consecutive, nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura; b) il cliente finale non abbia adempiuto alle previsioni di cui al comma 12.1 del TIV e Unicoenergia abbia costituito in mora il cliente finale, con riferimento ad almeno una fattura nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura. In caso di mancata o invalida costituzione o di mancata ricostituzione della garanzia, è facoltà di Unicoenergia risolvere il contratto per grave inadempimento ai sensi dell’art. 1456 c.c. In caso di ritardo, da parte del Cliente, nei pagamenti di una o più fatture, anche non consecutive, Unicoenergia potrà escutere la garanzia fino alla concorrenza del credito dovuto. In caso di ritardato pagamento, da parte del Cliente, nei pagamenti di una o più fatture, Unicoenergia applicherà gli interessi di mora come da delibera ARERA. Unicoenergia si riserva la facoltà di cedere il credito dovuto dal Cliente in virtù del presente Contratto, previa comunicazione espressa al Cliente stesso.
9 FATTURAZIONE DEI CONSUMI E MODALITA’ DI PAGAMENTO
9.1 Tempi e modalità di fatturazione sono quelli previsti dagli allegati CTE-EE/CTE-G. Unicoenergia si riserva, ad ogni modo, nel corso di rapporto di fornitura, tenuto conto delle necessità derivanti dall’esecuzione del Contratto, di modificare le modalità di fatturazione indicate nelle CTE-EE/CTE-G, previo accordo con il Cliente.
9.2 Unicoenergia invierà al Cliente le fatture in forma sintetica secondo lo schema della cosiddetta “Bolletta 2.0”. Il Cliente potrà in ogni caso accedere alla fattura di dettaglio nella propria area riservata, accessibile dal sito internet xxx.xxxxxxxxxxxx.xx. Sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxx.xx sarà, inoltre, disponibile una guida alla fattura con spiegazione delle singole voci in riferimento al glossario dell’ARERA.
Le fatture verranno inviate al Cliente tramite fatturazione elettronica. Nessun costo sarà addebitato in caso di invio della fattura di cortesia tramite posta elettronica anche certificata. Nel caso in cui il Cliente scelga di ricevere copia della fattura di cortesia in formato cartaceo, saranno addebitate le sole spese postali per ogni invio. Ulteriori modalità digitali parimenti gratuite per rendere disponibile le fatture di cortesia potranno essere successivamente implementate e comunicate. Unicoenergia emetterà le fatture (distinte per fornitura) sulla base delle informazioni ricevute dai distributori locali competenti secondo le tempistiche e le modalità pattuite. Qualora tale informazione non fosse disponibile in tempi compatibili con la regolare fatturazione, verrà emessa una fattura composta da un acconto pari alla somma degli oneri previsti dal Contratto, calcolato sulla base del miglior dato di consumo disponibile. La rettifica di eventuali errori di fatturazione, siano questi a credito oppure a debito del Cliente, è effettuata con la prima fattura successiva all’accertamento stesso e, in ogni caso, nel rispetto dei termini previsti dalla delibera ARERA ARG/com 413/16 s.m.i., senza che tuttavia il mancato rispetto costituisca rinuncia al maggior credito delle parti.
Fatturazione dei consumi di Energia Elettrica
9.3 In caso di fornitura di energia elettrica, in assenza del dato di consumo comunicato dal distributore, la fatturazione avverrà sulla base del miglior dato di consumo a disposizione di Unicoenergia. Tale dato verrà determinato a seguito dell'analisi dei consumi relativi a periodi di fornitura precedenti, per ciascun PdP, ovvero, a seguito di specifiche intese con il Cliente.
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9.4 Successivamente, potrà essere emesso un conguaglio comprensivo di tutti gli oneri di cui ai punti precedenti, calcolato considerando i dati ufficiali forniti dai distributori competenti. Unicoenergia addebiterà o accrediterà gli importi relativi a eventuali conguagli anche successivamente al termine della/e fornitura/e, derivanti da comunicazioni successive del distributore competente.
Fatturazione dei consumi di Gas Naturale
9.5 In caso di fornitura di gas naturale, la società di distribuzione ha diritto ad accedere alla stazione di misura/misuratori in qualsiasi momento per la verifica della strumentazione e/o per le operazioni di misura. La rilevazione dei consumi avviene tramite lettura diretta del misuratore gas da parte del distributore e/o mediante autolettura da parte del Cliente con trasmissione della stessa a Unicoenergia tramite e-mail alla casella xxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx. Qualora le letture non dovessero pervenire entro gli ultimi tre giorni del mese, la fatturazione sarà emessa su letture stimate, che verranno conguagliate il mese successivo. L’ autolettura sarà ritenuta valida ai fini del conteggio dei volumi erogati salvo eventuale successiva rettifica a seguito di rilevazione di lettura diretta o mancata validazione da parte del distributore locale, come da delibera ARERA 145/10 s.m.i. Il distributore è responsabile dell'attività di misura dei consumi come definito dalla delibera ARERA 69/09 e s.m.i. Il tentativo di lettura diretta del misuratore gas da parte del distributore locale avviene secondo le periodicità stabilite dalla normativa vigente in lazione alla tipologia di Cliente fornito (ai sensi della delibera ARERA 69/09 e s.m.i.) e riassunta nel modulo CTE-G. I dati di misura rilevati dal distributore sono comunicati a Unicoenergia secondo le tempistiche e le modalità previste dall'ARERA. Il Cliente si impegna a permettere l'accesso agli incaricati della società di distribuzione per la rilevazione dei consumi, al fine di consentire la lettura effettiva del misuratore gas. In caso di guasto o blocco del misuratore, il Cliente dovrà comunicarlo immediatamente a Unicoenergia. In questo caso e nel caso che l'avaria sia riscontrata dal personale del distributore, si procederà alla sostituzione del misuratore e alla rideterminazione dei consumi. Il Cliente ha diritto a far verificare il corretto funzionamento degli strumenti di misura di energia elettrica /gas, ma se risultassero privi di difetti di funzionamento sarà tenuto a sostenere le spese di verifica; in caso contrario i gruppi saranno sostituiti a cura e spese del distributore con conseguente ricostruzione dei prelievi per il periodo di malfunzionamento. In ogni caso, Unicoenergia è sempre esonerata da ogni responsabilità relativa alla misura. Le parti concordano di ritenere validi i dati di misura (anche eventualmente stimati) che le società di distribuzione locale comunicheranno a Unicoenergia. Tali dati faranno stato fino a che non sarà eventualmente accertata la loro erroneità nei limiti temporali previsti dal codice di rete di pertinenza e avranno valenza fiscale. Qualora la società di distribuzione non comunichi, tempestivamente, le letture del contatore con riferimento al primo e all'ultimo giorno gas del singolo mese di fornitura, la determinazione del volume mensile prelevato dal PdR, ai fini della fatturazione da parte di Unicoenergia, avverrà mediante l'applicazione del profilo di prelievo standard definito dall'ARERA e attribuito a ciascun PdR dalla società di distribuzione
territorialmente competente. Tale profilo verrà applicato tra due letture successive rilevate dalla società di distribuzione per determinare la lettura corrispondente al primo e/o all'ultimo giorno gas del mese da fatturare. Ove l'informazione del volume fosse del tutto mancante, i consumi saranno stimati da Unicoenergia in relazione all'andamento climatico, ai dati storici o contrattuali di consumo del Cliente, alla tipologia d'uso del gas.
9.6 Metodi di pagamento delle fatture:
- Tramite addebito diretto su conto corrente (SDD/RID);
Tramite bonifico bancario su IBAN – IT 48 H 03069 03496 1000 0000 5848 – Intesa San Paolo S.p.a. – intestato a Unicoenergia S.r.l.;
- Tramite conto corrente postale n. 1034196558 intestato a Unicoenergia S.r.l.
Indicando nella causale il codice cliente o il numero del contratto di fornitura e il numero di fattura.
10 RITARDO NEI PAGAMENTI E MOROSITA’
10.1 II Cliente s'impegna a effettuare il pagamento entro il termine di scadenza indicato in ciascuna fattura. Il pagamento non potrà essere sospeso, differito o ridotto neanche in caso di contestazione della fattura, né il cliente potrà sollevare eccezione alcuna al fine di sospendere, differire ovvero ridurre il pagamento.
10.2 Nell'ipotesi in cui si verifichi un ritardo nell'allineamento del RID/SDD e, conseguentemente, non risultino effettuati i pagamenti a saldo delle fatture emesse, entro 7 (sette) giorni dalla comunicazione di Unicoenergia del mancato allineamento RID/SDD, il cliente dovrà provvedere a effettuare il pagamento tramite bonifico bancario in favore di Unicoenergia, sulle coordinate bancarie indicate all’art. 9.6 delle CG.
10.3 In caso di omesso, parziale o ritardato pagamento, secondo le modalità ed entro il termine previsto nelle fatture, saranno applicati al cliente interessi di mora calcolati su base annua e pari al Tasso BCE, maggiorato di 3,5 punti percentuali, come previsto dalla Delibera 200/99. Per la fornitura di gas al Cliente domestico saranno applicati interessi di mora calcolati su base annua e pari al tasso ufficiale di riferimento, ai sensi dell’articolo 2, D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, aumentato di 3,5 punti percentuali, come previsto dalla Delibera 229/01, il tutto senza bisogno di diffide o costituzioni in mora, ma per il semplice decorso del termine nonché tutte le spese documentabili, incluse le spese legali, che Unicoenergia avrà sostenuto per il recupero del proprio credito.
10.4 Ai Clienti non domestici, sugli importi fatturati per la fornitura di energia elettrica o di gas con consumo maggiore di 200.000 Smc/anno, verranno applicati gli interessi moratori al saggio annuo pari al tasso BCE maggiorato nella misura massima consentita dall’articolo 5, comma 2, D.Lgs. n. 231/2002 s.mi., il tutto senza bisogno di diffide o costituzioni in mora, ma per il semplice decorso del termine, nonché tutte le spese documentabili, incluse le spese legali, che Unicoenergia avrà sostenuto per il recupero del proprio credito. Ove sia stata attivata la cessione del credito, gli interessi di mora saranno quelli previsti dal cessionario del credito, qualora superiori rispetto a quelli calcolati alle condizioni riportate nel presente paragrafo.
10.5 In caso di omesso, parziale o ritardato pagamento e, trascorsi almeno 3 giorni dalla data di scadenza della fattura, Unicoenergia costituirà in mora il Cliente mediante raccomandata a/r o PEC, nella quale verrà indicato: termine ultimo per provvedere al pagamento, comunque non inferiore a 25 giorni solari dall’invio al Cliente della comunicazione di costituzione in mora, nel caso di clienti finali connessi in bassa tensione; termine ultimo per provvedere al pagamento, comunque non inferiore a 40 giorni solari dall’invio al Cliente della comunicazione di costituzione in mora, nel caso di clienti connessi in media/alta tensione; termine ultimo per provvedere al pagamento, comunque non inferiore a 40 giorni solari dall’invio al Cliente della comunicazione di costituzione in mora, nel caso di fornitura di gas naturale; l’intervallo di tempo tra i termini di pagamento sopra indicati e il termine per presentare la richiesta di sospensione della fornitura, che non potrà essere inferiore 3 giorni lavorativi.
10.6 Fornitura di energia elettrica: Nel caso di Clienti finali connessi in bassa tensione, qualora siano dotati di misuratore elettronico, prima della sospensione della fornitura verrà effettuata una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile e, decorsi 15 giorni da tale riduzione, in caso di persistenza dello stato di morosità, verrà sospesa la fornitura. La procedura per la sospensione della fornitura non potrà trovare applicazione nei confronti dei "Clienti finali non disalimentabili" come previsto dalla delibera ARERA ARG/elt 04/08 s.m.i. e dalle altre norme in materia. In tal caso Unicoenergia, qualora il Cliente non provveda al pagamento di quanto dovuto, avrà facoltà di risolvere il contratto di trasporto relativamente ai POD interessati e provvedere a trasferirli nel contratto di trasporto del fornitore del mercato regolamentato di riferimento. Unicoenergia si riserva la facoltà di richiedere al distributore la riattivazione della fornitura solo ed esclusivamente in seguito al pagamento integrale degli importi indicati nella comunicazione scritta di costituzione in mora, dei costi di sospensione e riattivazione di cui sopra, delle spese di gestione, degli interventi tecnici, degli oneri di gestione della morosità, dei costi sostenuti per il recupero del credito nonché degli importi indicati in fatture eventualmente scadute successivamente all'inoltro della comunicazione stessa, anche se ivi non espressamente riportati.
10.7 In caso di cessazione amministrativa per morosità a seguito di impossibilità tecnica di sospensione per morosità, Unicoenergia potrà richiedere al Distributore la sospensione della fornitura sotto forma di interruzione dell’alimentazione, disalimentazione, lavoro complesso, taglio colonna, sigillatura, discatura, ecc., o di cessazione amministrativa a seguito di impossibilità di interruzione dell’alimentazione, ovvero attivarsi per il distacco forzoso a mezzo di ufficiale giudiziario incaricato dal Tribunale competente, previo invio al Cliente di apposita raccomandata con preavviso di 10 (dieci) giorni. In tal caso Unicoenergia sarà tenuta a trasmettere all’impresa di distribuzione: i) copia delle fatture non pagate; ii) copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del cliente finale; iii) copia della risoluzione del contratto con il cliente finale e della documentazione attestante la ricezione della risoluzione da parte del cliente; iv) copia del contratto di fornitura (ove disponibile) o, in subordine, dell’ultima fattura pagata; v) documento di sintesi attestante l’ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea a evidenziare la situazione di morosità del cliente finale. I costi relativi ali interruzione/sospensione/cessazione della fornitura saranno integralmente addebitati al Cliente.
10.9 In tutti i casi di morosità e/o di sospensione della fornitura e risoluzione del Contratto (anche se relativi solo ad una delle forniture), per le relative prestazioni amministrative e commerciali il Fornitore addebiterà al Cliente un importo pari a: a) euro 9,95, iva inclusa, per oneri di spedizione dei solleciti di pagamento; b) euro 23, iva esclusa, per ciascuna operazione di sospensione, disattivazione e di eventuale riattivazione della fornitura, oltre gli oneri che verranno alla stessa applicati dal Distributore e dal Trasportatore.
10.10 Il Cliente, in caso di sollecito, può comunicare l'avvenuto pagamento secondo le modalità e agli indirizzi indicati nella comunicazione scritta di costituzione in mora, allegando copia della contabile di pagamento.
10.11 Indennizzi Unicoenergia sarà tenuta a corrispondere al Cliente un indennizzo automatico, per un importo pari a: a) euro 30 (trenta) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora; b) euro 20 (venti) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante alternativamente: 1. il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento; 2. il mancato rispetto del termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale, qualora Unicoenergia non sia in grado di documentare la data di invio; 3. il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all’impresa distributrice per la sospensione della fornitura.
10.12 Unicoenergia corrisponderà al Cliente l’indennizzo automatico di cui al precedente articolo 10.11 direttamente o in occasione della prima fattura utile, attraverso detrazione dall’importo addebitato nella medesima fattura.
10.13 Rateizzazione Unicoenergia prevede per i suoi clienti e per i titolari di bonus sociale la possibilità di rateizzare il debito; la richiesta dovrà pervenire entro 3 giorni dalla data di scadenza anche di una sola fattura e non oltre 3 giorni dalla ricezione della costituzione in mora ai sensi del precedente art. 10.5.
10.14 Qualora Unicoenergia abbia accolto la richiesta di rateizzazione del debito, il Cliente è tenuto alla sottoscrizione del piano di rientro proposto, pena la nullità dello stesso.
10.15. Qualora sia stata perfezionata la rateizzazione del debito ai sensi del precedente art. 10.14, Unicoenergia non accoglierà le ulteriori richieste di rateizzazione pervenute nei 12 mesi successivi alla sottoscrizione del piano di rientro medesimo, salvo diversi accordi tra le parti.
11 MANCATO RISPETTO DEI PROFILI DI CONSUMO DICHIARATI
11.1 Il profilo di consumo comunicato dal Cliente è vincolante e, pertanto, saranno applicate le seguenti penali in caso di mancato rispetto del profilo dichiarato, al netto di una franchigia del 25%:
a. Nel caso in cui i prelievi effettivi risultino più bassi di oltre il 25% di quanto dichiarato, sui mancati prelievi si applicherà una penale corrispondente al prezzo contrattuale di cui alle CTE-G/CTE-EE, applicata per ogni metro cubo standard o kWh non prelevato;
b. La precedente disposizione è applicabile anche in caso di mancato prelievo per dismissione attività non comunicate e/o in caso di recesso anticipato;
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c. Nel caso in cui i prelievi effettivi risultino più elevati di oltre il 25% di quanto dichiarato, sui prelievi eccedenti si applicherà un corrispettivo aggiuntivo pari al delta (in valore assoluto) tra il volume allocato mensile ed il 110% del volume mensile contrattuale, moltiplicato per il delta (in valore assoluto) tra la media ponderata dei prezzi di sbilanciamento giornalieri in acquisto (Psibil, buy) del mese di riferimento e il prezzo contrattuale.
11.2 Le penali di cui al precedente articolo sono applicabili solo ai clienti business (PMI, P.iva) con usi diversi (laddove previsto dall’ARERA) e a clienti di grandi dimensioni (es. uso industriale) e potranno essere applicati al cliente anche in caso di cessazione del contratto di fornitura per qualsivoglia motivo, con fatture emesse successivamente.
12 SUPERAMENTO DELLA CAPACITA’ GIORNALIERA
12.1 In caso di fornitura di gas naturale, laddove in qualsiasi giorno del Mese il Pg risulti superiore alla Cg, il Cliente dovrà corrispondere, oltre agli importi di cui alle CTE- G, i corrispettivi di seguito indicati per ogni Metro Cubo Standard di supero prelevato nel corrispondente scaglione.
12.2 Nelle more dell’adozione della riforma dei processi di conferimento di capacità presso i City Gate di cui alla Delibera 147/19 s.m.i., posticipata al 1 ottobre 2021 dalla Delibera 110/2020, qualora in qualsiasi giorno del Mese il Pg, reso disponibile dal trasportatore con il Report Xxxxxxx Effettivi CPdR risulti superiore alla Cg, il Cliente dovrà corrispondere, i corrispettivi di seguito indicati per ogni Metro Cubo Standard di supero prelevato nel corrispondente scaglione:
Dove:
CPu = corrispettivo unitario di capacità per il trasporto applicato ai punti di uscita dalla rete nazionale e differenziato in base alla distanza del punto di consegna (più o meno di 15km) dalla rete nazionale, per il 2020 determinato ai sensi della Delibera 201/19.
12.3 Resta inteso che tali importi saranno aggiornati per tener conto di qualsiasi variazione, ivi compresa la sostituzione degli attuali nominativi e/o l’istituzione di nuovi corrispettivi, delle tariffe di trasporto approvate dall'Autorità, delle soglie di applicabilità degli stessi e dei fattori moltiplicativi di riferimento. Gli importi di cui sopra non verranno adeguati al PCS.
12.4 I corrispettivi di cui al precedente articolo potranno essere applicati al cliente anche in caso di cessazione del contratto di fornitura per qualsivoglia motivo, con fatture emesse successivamente.
13 CESSIONE DEL CREDITO
13.1 Unicoenergia si riserva la facoltà di cedere a terzi i crediti derivanti dal presente Contratto, impegnandosi sin d’ora il Cliente ad accettare detta cessione. In tale caso la cessione si estenderà a tutti gli accessori dei crediti stessi e alle garanzie che dovessero eventualmente assistere le obbligazioni del Cliente. Della avvenuta cessione verrà data al Cliente comunicazione scritta, dove verrà indicato anche il cessionario che diverrà destinatario dei pagamenti, di cui verrà indicata la decorrenza.
13.2 Ove sia stata attivata la cessione del credito di cui al precedente articolo, gli interessi di mora saranno quelli previsti dal cessionario del credito, qualora superiori rispetto a quelli calcolati alle condizioni riportate nel presente Contratto.
14 OBBLIGHI FISCALI
14.1 Tutti i corrispettivi previsti dal Contratto e inerenti la fornitura sono da considerarsi al netto di qualsiasi diritto, tributo, imposte e relative addizionali presenti e fatture i cui oneri sono a carico del Cliente, salvo che non siano espressamente posti dalla legge o nel Contratto a carico di Unicoenergia senza facoltà di rivalsa, e saranno esposte in fattura con voce separata secondo i termini ordinari previsti dalla normativa in materia.
14.2 Ai fini del T.U. Accise Dlgs. 504/95 e s.m.i, Unicoenergia s'impegna ad applicare le accise sul consumo di energia elettrica e/o gas naturale ai propri Clienti, a effettuare le dichiarazioni all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di competenza e ad eseguire i versamenti previsti per legge. Il Cliente s'impegna, alla data di sottoscrizione del Contratto, compilando apposita modulistica e allegando idonea documentazione, a comunicare, sotto la propria personale responsabilità, a Unicoenergia eventuali agevolazioni/esenzioni spettanti totalmente o parzialmente per le forniture di energia elettrica e/o gas naturale. Tale documentazione formerà parte essenziale ed integrante del contratto. Si ribadisce che per le forniture di energia elettrica/gas naturale l'applicazione del regime di esenzione totale o parziale dall'accisa è subordinata all'autorizzazione degli Uffici territorialmente competenti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Sarà cura del Cliente fornire per iscritto l'aggiornamento dell'istanza, delle dichiarazioni e della documentazione, nel caso di variazioni riguardanti gli impieghi di energia elettrica/gas naturale, la destinazione d'uso dei locali, la tipologia di attività svolta, la titolarità dell'utenza (cessione, affitto, cambiamenti di ragione sociale, denominazione, tipologia societaria, indirizzo, ecc.) nonché ogni altro elemento in precedenza dichiarato. Qualora dovessero emergere realtà differenti rispetto a quanto risultante dall'istanza, dalle dichiarazioni e dalla documentazione fatta pervenire dal Cliente a Unicoenergia, saranno poste a carico del Cliente le eventuali differenze di imposte, sanzioni pecuniarie, indennità, interessi e ogni altra somma che Unicoenergia fosse tenuta a pagare all'Amministrazione Finanziaria e/o a Enti Pubblici.
14.3 Ai fini dell'applicazione del D.P.R. 633/72 e seguenti modifiche e/o integrazioni, il Cliente, qualora benefici di un regime IVA diverso da quello ordinario, per poterne usufruire dovrà fornire apposita documentazione. In ogni caso, Unicoenergia, prima di procedere all'applicazione del diverso regime IVA, si riserva la facoltà di valutare la documentazione ricevuta.
14.4 Tasse, imposte e maggiorazioni successivamente introdotte in aggiunta, modificazione e/o sostituzione di quelle esistenti saranno a carico del Cliente o di Unicoenergia, ovvero di entrambe, secondo quanto disposto dalle relative previsioni normative.
14.5 II Cliente si assume la responsabilità dell'esattezza e della veridicità delle dichiarazioni e dei dati forniti, impegnandosi a manlevare e tenere indenne Unicoenergia da ogni responsabilità in merito alla corretta applicazione delle imposte e delle tariffe, determinate sulla base delle istanze, delle dichiarazioni e della documentazione consegnate dal Cliente stesso.
14.6 Maggiori informazioni in merito alla normativa fiscale e alla modulistica per la richiesta di agevolazioni/esenzioni possono essere reperite sul sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxx.xx
15 CONTRATTI DI TRASPORTO, DISTRIBUZIONE, DISPACCIAMENTO E MANDATO CONNESSIONE
15.1 II Cliente, con la sottoscrizione del presente Contratto, conferisce mandato senza rappresentanza irrevocabile ed esclusivo a Unicoenergia che, a sua volta, ha facoltà di nominare uno o più sub mandatari, per la stipula del Contratto di trasporto, distribuzione e dispacciamento (compreso il servizio di misura) per i PO/PdR oggetto del Contratto e si impegna a rilasciare a Unicoenergia tutta la documentazione necessaria, nei tempi e nei modi da questi stabiliti, nonché a rispettare quanto di propria competenza previsto in tali contratti accettandone fin d'ora tutti gli oneri e i corrispettivi derivanti. Unicoenergia di contro, si impegna ad espletare tutte le formalità necessarie a rendere operativi tutti i servizi previsti dal presente articolo.
15.2 Il Cliente conferisce, inoltre, mandato senza rappresentanza, irrevocabile ed esclusivo a Unicoenergia per la partecipazione della stessa alle procedure di assegnazione della capacità di importazione o altri diritti relativamente al Punto di Prelievo.
15.3 Il Cliente conferisce mandato con rappresentanza a Unicoenergia per la stipula del contratto di connessione dei PdP per l'esecuzione di tutte le prestazioni relative a servizi inerenti la connessione dei PdP alla rete elettrica (ad esempio: allacciamento, voltura, aumento di potenza, disattivazioni, ecc). Le richieste di esecuzione di prestazioni relative a servizi inerenti la connessione, dovranno essere inoltrate al distributore competente tramite Unicoenergia. Il Cliente rimarrà comunque titolare di ogni rapporto giuridico con il distributore locale per tutto ciò che concerne le attività relative alla connessione alla rete del proprio PdP (ex delibera 333/07 e 348/07). Per quanto concerne le forniture in media tensione, l'esecuzione del mandato è condizionata al fatto che il Cliente somministri a Unicoenergia i mezzi necessari ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1719 c.c.
15.4 Qualsiasi onere, spesa o contributo, conseguenti il conferimento dei mandati indicati al presente articolo, saranno a esclusivo ed integrale carico del Cliente.
15.5 Il Cliente dichiara di conoscere il contenuto del Contratto di Dispacciamento e di Distribuzione, del Contratto di Trasporto dell’Energia Elettrica, del Contratto di Connessione ed, in particolare, degli obblighi da essi derivanti, quali: (a) non effettuare prelievi eccedenti la potenza massima installata o la pressione disponibile o comunque fraudolenti o irregolari; (b) permettere ispezioni e verifiche sui propri impianti e sui Misuratori; (c) non manomettere le apparecchiature della Società di Distribuzione e non alterare le misurazioni dei consumi; (d) pagare i corrispettivi richiesti per le attività svolte dalla Società di Distribuzione. Salva diversa previsione nelle CTE-EE/CTE-G, tali corrispettivi saranno pagati da Unicoenergia e riaddebitati da parte di quest’ultima al Cliente. Qualora il Cliente sia dotato di impianti di autoproduzione, Unicoenergia potrà applicare oneri di sbilanciamento; (e) mantenere gli impianti in sicurezza e adeguarli alle norme tecniche, ove richiesto.
15.6 Il Cliente si impegna a sostenere tutti, nessuno escluso, gli oneri e costi derivanti dalla stipula ed esecuzione del Contratto di Dispacciamento o di Distribuzione, del Contratto di Trasporto dell’Energia Elettrica e Contratto di Connessione e a tenere indenne Unicoenergia in relazione a qualsiasi onere e costo derivante dall’esecuzione dei mandati conferiti con il presente Contratto.
15.7 Il Cliente si impegna a sostenere tutti, nessuno escluso, gli oneri e costi derivanti dalla stipula ed esecuzione del Contratto di Trasporto anche in caso di connessione a reti cd. RIU.
16 FORZA MAGGIORE E IMPOSSIBILITA’ SOPRAVVENUTA
16.1 Per “Forza Maggiore” si intende ogni evento, atto, fatto o circostanza non imputabile a una delle Parti, che sia tale da rendere impossibile, in tutto o in parte l’adempimento del Contratto e che sia impossibile evitare usando con continuità la dovuta diligenza e le specifiche competenze necessarie.
16.2 Le Parti non sono tra loro responsabili per qualsiasi inadempimento dovuto a causa di forza maggiore o comunque da qualsiasi causa al di fuori del controllo delle stesse.
16.3 Sono considerati casi di forza maggiore in via esemplificativa e non tassativa: leggi, regolamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità o controllo sulla fornitura oggetto del Contratto, provvedimenti di pubbliche autorità che rendano a Unicoenergia, in tutto o in parte, impossibile gli adempimenti degli obblighi posti a suo carico, scioperi a carattere nazionale e/o di categoria (esclusi gli scioperi determinati e/o conseguenti ad atti illegittimi della Parte che invoca la forza maggiore) o altri eventi, comunque, indipendenti dalla volontà delle Parti e, per il gas, ulteriori situazioni quali cause di forza maggiore previste dal Codice di Rete di Distribuzione.
16.4 Qualora un caso di forza maggiore dovesse causare una sospensione degli obblighi di una Parte, come sopra detto, tale Parte ne deve dare comunicazione all’altra, non appena sia ragionevolmente possibile, specificando la data di decorrenza e la durata prevista della sospensione, totale o parziale, e la natura del caso di forza maggiore. In alcun caso la causa di forza maggiore determinerà il venir meno delle obbligazioni contrattuali, che dovranno comunque essere rispettate al termine del
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periodo di sospensione. Il Cliente dovrà pertanto adempiere ai propri obblighi, non considerandosi in alcun caso la causa di forza maggiore motivo per non provvedere al pagamento dei servizi erogati da Unicoenergia.
16.5 La Parte i cui obblighi fossero stati sospesi come sopra detto, riprenderà l’adempimento di tali obblighi non appena sarà ragionevolmente possibile dopo la cessazione della causa di forza maggiore dandone comunicazione all’altra Parte.
16.6 Decorso il periodo di 2 (due) mesi di sospensione del Contratto per intervenuta forza maggiore, in assenza di soluzione lo stesso potrà essere risolto ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 delle CG.
16.7 Qualora l'impossibilità sopravvenuta sia solamente parziale, il Contratto continuerà ad avere esecuzione per la parte rimasta eseguibile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, le cause di forza maggiore includono guerre, atti di terrorismo, calamità naturali, terremoti, alluvioni, fulmini, scioperi e serrate (sono esclusi gli scioperi determinati o conseguenti ad atti illegittimi della parte che invoca la forza maggiore), difetti o interruzioni della trasmissione dovuti ai gestori delle reti, ecc.
17 MODIFICHE E CESSIONE DEL CONTRATTO
17.1 S'intendono automaticamente recepite nel Contratto eventuali condizioni obbligatorie imposte dalla legge, da provvedimenti di Pubbliche Autorità o di altri soggetti competenti; parimenti si intendono implicitamente abrogate le clausole del contratto che risultino incompatibili con dette condizioni obbligatorie. In ogni caso, Unicoenergia avrà facoltà di variare unilateralmente le condizioni del Contratto: tali variazioni verranno comunicate al Cliente per iscritto, con un preavviso minimo non inferiore a tre mesi rispetto alla decorrenza di tali variazioni, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento da parte del Cliente stesso. Entro 30 (trenta) giorni decorrenti dal ricevimento della proposta di variazione il Cliente si impegna a comunicare la propria accettazione delle modifiche del Contratto proposte da Unicoenergia ovvero la volontà di recedere senza oneri dal Contratto. In difetto di
comunicazione da parte del Cliente entro il termine sopra menzionato, le modifiche del Contratto proposte da Unicoenergia si intenderanno accettate. In caso di recesso, questo avrà effetto alla scadenza del termine di preavviso di cui: i) all’art. 6.2, per i clienti di piccole dimensioni; ii) all’art. 6.3 per i clienti di grandi dimensioni. In ogni caso, fatta salva prova contraria le suddette comunicazioni si presumono ricevute trascorsi 10 (dieci) giorni dall’invio effettuato da parte di Unicoenergia.
17.2 Qualora intervenga una variazione dei prezzi determinata dall’applicazione delle clausole contrattuali di indicizzazione o adeguamento automatico, il Cliente verrà informato delle modifiche nella prima fattura in cui le variazioni sono applicate.
17.3 II Cliente acconsente sin d'ora alla cessione del Contratto da parte di Unicoenergia ad altra società di vendita ai clienti idonei di cui all’art. 13 comma 2 lettera c) del DLgs. 79/99 ovvero ad altre Società dallo stesso partecipate ed abilitate a concludere contratti per la fornitura di energia elettrica ed il gas a clienti idonei. La cessione, ai sensi dell'art. 1407 c.c., sarà efficace nei confronti del Cliente dalla ricezione della relativa comunicazione inviata da Unicoenergia.
17.5 In caso di subentro di fatto di altro soggetto nella fornitura di energia elettrica e/o gas naturale, inteso come utilizzo materiale di energia elettrica e/o gas naturale da parte di altro soggetto rispetto al Cliente, fermo restando il divieto di cessione del Contratto, il soggetto subentrante dovrà darne comunicazione a Unicoenergia mediante raccomandata a/r, posta elettronica certificata o a mezzo fax agli indirizzi indicati all’art. 19 delle CG. Unicoenergia si riserva il diritto di accettare il subentro. In caso di accettazione, manifestata in forma scritta da Unicoenergia variazioni di cui sopra avranno decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione.
18 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA, IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTE
18.1 Ai sensi dell'art. 1456 c.c., oltre che nei casi espressamente altrove indicati nel presente Contratto è facoltà del Fornitore risolvere, su semplice dichiarazione, il presente Contratto nei seguenti casi:
a. qualora i dati forniti dal Cliente a Unicoenergia non risultassero veritieri;
b. impiego di energia elettrica e/o gas naturale in modo difforme rispetto a quanto dichiarato nel Contratto; prelievi fraudolenti, ovvero, posti in essere in modo da evitare la misurazione di energia elettrica e gas naturale; impedimento all'accesso dei misuratori, manomissione dei medesimi, dei relativi sigilli, contrassegni e protezioni;
c. autoletture mendaci;
x. xxxxxx, parziale o ritardato pagamento di una o più fatture anche non consecutive scaduti i termini dei solleciti di pagamento;
e. modifica delle condizioni economiche patrimoniali e finanziarie del Cliente tali da compromettere l’adempimento degli obblighi nei confronti di Unicoenergia;
f. cessione in qualsivoglia forma del Contratto da parte del Cliente in assenza di consenso scritto da parte di Unicoenergia; mancata comunicazione della variazione del nome della ditta, della ragione o della denominazione sociale ovvero mancata comunicazione di affitto/vendita/cessione a qualsiasi titolo dei locali forniti;
g. anche parzialmente e limitatamente alle singole forniture interessate qualora in relazione ad uno o più PdP/PdR non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nelle CTE-EE/CTE-G o nel Contratto;
h. insorgere, in pendenza del rapporto contrattuale con Unicoenergia, di obbligazioni insolute a carico del Cliente relative alla somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale con altri fornitori.
i. Nel caso, a seguito di omesso, parziale, ritardato pagamento a seguito di costituzione in mora, ovvero, mancata prestazione/ricostituzione della garanzia, si arrivi, nel rispetto della relativa procedura prevista dalla legge e nelle delibere dell'ARERA, all'interruzione della fornitura, è facoltà di Unicoenergia risolvere contestualmente, su semplice dichiarazione, il presente Contratto.
18.2 Il Contratto si intenderà automaticamente risolto ai sensi dell’art. 1353 c.c., senza possibilità per il Cliente di avanzare pretese risarcitorie di alcun genere nei confronti di Unicoenergia, al verificarsi anche di una sola delle seguenti condizioni risolutive: 1. inizio di un'azione, di un procedimento per la messa in liquidazione o di una procedura concorsuale che interessi il Cliente; 2. iscrizione del Cliente ovvero del suo/i legali rappresentanti nel registro dei protesti; 3. sottoposizione del Cliente ad una procedura esecutiva di sfratto; 4. revoca/sospensione/interruzione della procedura di pagamento RID/SDD; 5. revoca dell’autorizzazione di Unicoenergia alla vendita di gas naturale e/o energia elettrica; 6. nel caso in cui gli impianti di regolazione e misura del gas non risultino conformi alle norme previste dalla legge e dalle autorità competenti; 7. violazione, se il Cliente è proprietario dell'impianto di regolazione e misura ai punti di consegna, degli obblighi di gestione e manutenzione di tale impianto.
18.3 Unioenergia potrà rinunciare a una o più delle suddette condizioni risolutive, anche limitatamente ad una sola della somministrazione tra energia elettrica e gas naturale, entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui sia venuta a conoscenza del loro avveramento, essendo queste previste nel suo esclusivo interesse.
18.4 Unicoenergia può sospendere la somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale con effetto immediato, con conseguente risoluzione del Contratto, senza necessità di preavviso in caso di prelievo fraudolento, di manomissione e rottura dei sigilli del Misuratore ovvero di utilizzo degli impianti in modo non conforme al Contratto. In tutti questi casi, Unicoenergia provvederà all’emissione di fatture di ricostruzione che il Cliente sarà tenuto a pagare salvo poi eventualmente rivalersi sulla Società di Distribuzione.
18.5 In caso di risoluzione del Contratto, sussistendo i presupposti previsti dalle Delibere ARERA, verranno attivati rispettivamente per la somministrazione di gas naturale, il servizio di fornitore di ultima istanza (FUI) per il gas ovvero il servizio di “default trasporto”, oppure, per la somministrazione di energia elettrica, il servizio di salvaguardia.
18.6 In caso di risoluzione anticipata ai sensi dell’art. 1456 c.c., fermo restando il diritto di Unicoenergia al risarcimento del danno ulteriore, il Cliente di grandi dimensioni sarà tenuto a corrispondere, per ogni Smc o kWh dichiarato, le seguenti penali così determinate: Energia Elettrica: Vc (PUN + Pe) dove: Vc = volume contrattuale (se non comunicato dal Cliente, questo viene stimato sulla base dei consumi storici e sulla media dei consumi rilevati durante il periodo di fornitura) non prelevato nel periodo restante del contratto, PUN è il Prezzo Unico Nazionale e Pe penale per recesso anticipato pari a 0,01 €/kWh; Gas Naturale: Vc(P0 + Pe) dove: Vc = volume contrattuale (se non comunicato dal Cliente, questo viene stimato sulla base dei consumi storici e sulla media dei consumi rilevati durante il periodo di fornitura) non prelevato nel periodo restante del contratto, P0 è il Prezzo a copertura della materia e Pe penale per risoluzione anticipata pari al Prezzo di cui alle CTE-G determinato per smc, oltre gli oneri di gestione e commercializzazione previsti.
18.7 Il termine proporzionale P0 di cui sopra, riferito ad un Gas avente alle condizioni standard un PCS pari a 38,52 MJ/Smc, verrà trasformato in €/Smc ed adeguato proporzionalmente al PCS reale del Mese di consegna del Gas in relazione al quale tale termi ne deve essere calcolato.
19 INFORMAZIONI, COMUNICAZIONI, VARIAZIONI E RECLAMI
19.1 Salvo diverso o espresso accordo, ogni comunicazione fra le parti, inerente il presente Contratto, per la quale non sia stata pattuita una forma specifica, s'intenderà validamente effettuata se inviata per iscritto e trasmessa anche via fax/email/cellulare presso gli indirizzi di seguito indicati; in tal caso farà fede di avvenuta ricezione il relativo rapporto di trasmissione.
19.2 I canali di contatto ai quali il Cliente può rivolgersi per richiedere informazioni sono i seguenti:
sito web del fornitore: xxx.xxxxxxxxxxxx.xx e-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx
Pec: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx
Servizio Clienti al numero verde 000000000 Fax: 00000000000
Posta: Unicoenergia S.r.l Xxxxxx xxx Xxxxxxx x. 00 – 00000 Xxxxxx (Xx)
19.3 Il Cliente può inviare eventuali reclami mediante i seguenti canali:
web: dal sito xxx.xxxxxxxxxxxx.xx compilando l’apposito modulo Pec: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx
Posta: Unicoenergia S.r.l. Piazza dei Martiri n. 30 – 00000 Xxxxxx (Xx) Fax: 00000000000
19.3 In ogni caso il Cliente dovrà indicare almeno i seguenti dati necessari per consentire al Fornitore di identificarlo ed inviare la risposta:
a) il nome ed il cognome; b) l’indirizzo di fornitura; C) l’indirizzo postale, se diverso dall’indirizzo di fornitura, o di posta elettronica per l’invio della risposta scritta; d) il servizio a cui si riferisce il reclamo scritto (elettrico, gas, entrambi); e) il codice alfanumerico identificativo del punto di prelievo dell’energia elettrica (POD) o di riconsegna del gas naturale (PDR), ove disponibile o, qualora non dispon ibile, il codice Cliente; f) una breve descrizione dei fatti contestati.
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19.4 Le comunicazioni di recesso al fine di cessare la fornitura dovranno essere inviate con raccomandata all’indirizzo Piazza dei Martiri n. 30 – 00000 Xxxxxx (Xx) sia per la fornitura di Energia Elettrica sia per la fornitura di Gas e/o a mezzo PEC all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx. Il Fornitore potrà comunicare in fattura e sul sito web eventuali ulteriori canali di contatto ai quali il Cliente potrà rivolgersi per richiedere informazioni.
19.5 II Cliente è tenuto a comunicare a Unicoenergia, entro 15 giorni dal suo verificarsi, tramite raccomandata a/r, ovvero attraverso gli altri canali di comunicazione indicati in Contratto, ogni variazione che intervenga successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto e tale da modificare i dati identificativi del soggetto.
19.6 Fatta in ogni caso salva l'intrasferibilità del Contratto in favore di terzi, in caso di variazione della ragione/denominazione sociale, il Cliente è tenuto a darne comunicazione a Unicoenergia entro 5 giorni. In caso di mancata tempestiva comunicazione, Unicoenergia avrà diritto a richiedere il risarcimento dei danni connessi alla mancata suddetta comunicazione; in ogni caso le fatture emesse con la precedente denominazione/ragione sociale non potranno essere oggetto di contestazione per quanto riguarda l'esatta indicazione del nominativo del Cliente.
20 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
20.1 Qualora il contraente sia uno dei soggetti previsti dall'art 3 comma 1, legge n. 136/2010 e s.m.i., ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 comma 8 della medesima legge, Unicoenergia ove tenuta, s'impegna ad osservare, in tutte le operazioni riferite al presente Contratto, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
21 ESONERI E MANLEVE
21.2 Unicoenergia, in qualità di reseller, viene esonerata da qualsivoglia responsabilità derivante dagli sbilanciamenti volontari tra le previsioni e l’effettivo scambio di energia sui mercati all’ingrosso che dovessero essere operati dai dispacciamenti di approvvigionamento di Energia elettrica.
21.3 Unicoenergia viene esonerata da qualsivoglia responsabilità derivante dagli sbilanciamenti che dovessero essere dalla stessa operati in virtù dei profili di consumo di Energia elettrica annuali presentati dal Cliente.
21.4 Unicoenergia viene esonerata da qualsivoglia responsabilità derivante dagli sbilanciamenti che dovessero essere dalla stessa operati in virtù di informazioni inesatte e/o incomplete fornite dal Cliente riguardanti le capacità mensili impegnate, relative al consumo di Gas.
21.5 Unicoenergia, su richiesta del Cliente, si impegna a recedere tempestivamente dagli accordi con le Società di Distribuzione, nei modi e nei termini ivi previsti, ma in tutti i casi di cessazione anticipata del Contratto sono posti a carico del Cliente gli eventuali corrispettivi che le Società di Distribuzione dovessero pretendere da Unicoenergia, a seguito della cessazione anticipata. Unicoenergia avrà comunque il diritto di interrompere l’erogazione dell’energia elettrica e/o del gas naturale attivando con immediatezza la procedura di sospensione della fornitura al/i Punto/i di Prelievo e rimanendo manlevata da ogni eventuale responsabilità al riguardo.
21.6 Unicoenergia, in qualità di reseller, viene esonerata da qualsivoglia responsabilità derivante dalla cattiva/omessa manutenzione degli impianti di gas e/o dal mancato rispetto delle norme sulla sicurezza degli impianti e sulla loro gestione all’interno degli stabilimenti industriali e/o delle abitazioni e/o dei condomini e/o dei locali commerciali. Pertanto, Unicoenergia non sarà responsabile per qualsivoglia incidente derivante dalle suddette circostanze e viene sin d’ora manlevata dal Cliente.
22 ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI GAS NATURALE
22.1 Unicoenergia informa il Cliente che chiunque usi, anche occasionalmente, il gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della delibera ai sensi della delibera dell’ARERA 223/2016/R/gas ebs.m.i (“Disposizioni in materia di assicurazione a favore dei clienti finali del gas, per il quadriennio 1 gennaio 2017 - 31 dicembre 2020”).
22.2 La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale; da essa sono esclusi: i clienti finali di gas naturale diversi dai clienti domestici o condominiali domestici e dai soggetti che svolgono attività di servizio pubblico, caratterizzati da una fornitura con misuratore di classe superiore a G25;
i clienti finali di gas naturale con utenza relativa ad una attività di servizio pubblico (ad esempio: ospedali, case di cura e riposo, scuole, carceri) caratterizzati una fornitura con misuratore di classe superiore a G25; i consumatori di gas naturale per autotrazione.
22.3 Per informazioni in merito all'assicurazione ed ai sinistri aperti da incidenti gas, relativi al contratto di assicurazione, si può inoltre contattare direttamente il Cig – Comitato Italiano Gas: al Numero verde 000.000.000, al numero di Fax 00.00000000, alla casella di posta elettronica xxxxxxx@xxx.xx.
23 RISERVATEZZA
23.1 Le Parti riconoscono che, nella negoziazione e nell’esecuzione del Contratto, potranno avere accesso a informazioni confidenziali quali, a titolo di esempio, prezzi, costi e informazioni tecniche. Per un periodo pari a 3 (tre) anni a decorrere dalla sottoscrizione del Contratto, le Parti si impegnano a non utilizzare o rivelare tali informazioni confidenziali ad alcuna persona fisica, giuridica o altra entità con espressa esclusione delle rivelazioni effettuate: (i) in adempimento di norme di legge, (ii) per l’esecuzione del Contratto e, in particolare, la trasmissione alle Società di Distribuzione e alle Società di Trasporto delle informazioni necessarie alla stipula e alla esecuzione dei contratti con queste ultimi relativamente al/i Punto/i di Prelievo (iii) alle società specializzate nella valutazione dei rating e a quelle di recupero crediti, (v) previo consenso scritto. Le Parti si impegnano a far sì che i propri amministratori, dipendenti e consulenti rispettino tale obbligo di confidenzialità.
23.2 È in ogni caso facoltà di Unicoenergia menzionare il Cliente, l’area merceologica e territoriale in cui opera, nonché i quantitativi di energia cedutigli, nella pubblicità e/o a fini promozionali, salvo disposizioni contrarie manifestate in forma scritta dal Cliente. A sua volta il Cliente potrà rendere noto a terzi da chi viene effettuata la somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale mantenendo però riservati i particolari tecnici, economici e commerciali relativi alla fornitura.
24 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
24.1 La legge applicabile al Contratto, eseguibile in territorio italiano, è quella italiana. Il Foro competente in via esclusiva per ogni controversia tra il Fornitore e il Cliente è quello di Napoli, con espressa esclusione di ogni altro foro eventualmente competente ai sensi di legge.
25 PROCEDURE EXTRAGIUDIZIALI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
25.1 Per risolvere eventuali controversie con Unicoenergia, il Cliente potrà attivare gratuitamente: – la procedura di conciliazione del Servizio Conciliazione Clienti energia, gestito da Acquirente Unico per conto dell'Autorità. Le modalità di accesso al Servizio, i termini ed il funzionamento della procedura sono consultabili sul sito xxx.xxxxx.xx
Letto approvato e sottoscritto,
LUOGO E DATA | NOME/RAGIONE SOCIALE DEL CLIENTE | TIMBRO E FIRMA |
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile (R.D: n. 262/1942 (Approvazione del testo del Codice Civile)), il Cliente dichiara di avere letto e approvato specificatamente i seguenti articoli del presente Contratto:
- 3 DESTINAZIONE D’USO DELL’ENERGIA E/O DEL GAS NATURALE E PREVISIONI DI FABBISOGNO. OBBLIGHI INFORMATIVI E DIVIETI A CARICO DEL CLIENTE;
- 5 CONCLUSIONE, DURATA DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RIPENSAMENTO;
- 6 DIRITTO DI RECESSO;
- 7 CONDIZIONI ECONOMICHE E RINNOVO;
- 8 GARANZIE E DEPOSITO CAUZIONALE;
- 9 FATTURAZIONE DEI CONSUMI E MODALITA’ DI PAGAMENTO;
- 11 MANCATO RISPETTO DEI PROFILI DI CONSUMO DICHIARATI;
- 12 SUPERAMENTO DELLA CAPACITA’ GIORNALIERA;
- 13 CESSIONE DEL CREDITO;
- 18 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA, IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTE;
- 21 ESONERI E MANLEVE;
- 24 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE.
Letto approvato e sottoscritto,
LUOGO E DATA | NOME/RAGIONE SOCIALE DEL CLIENTE | TIMBRO E FIRMA |
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Il trattamento da parte di Unicoenergia dei dati personali del Cliente, il cui conferimento è condizione necessaria per la conclusione ed esecuzione del Contratto, avverrà nel rispetto del “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (da ora in poi “GDPR”) che prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. I dati personali forniti saranno trattati da Unicoenergia nel rispetto del GDPR, per le finalità connesse o strumentali alla conclusione ed esecuzione del Contratto nonché per le finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di vigilanza e controllo. In caso di mancato conferimento dei dati, non si potrà dar seguito alle operazioni richieste, essendo questi dati necessari all’esecuzione del Contratto. Il trattamento sarà effettuato per consentire la gestione dei necessari rapporti con il Distributore Gas (sulla base del codice di rete), oltre che per adempiere a obblighi di legge, regolamenti o disposizioni europee.
Titolare del Trattamento: il titolare del trattamento è Unicoenergia S.r.l., Piazza dei Martiri – 30 Napoli (Na), P.Iva 00000000000, numero di telefono 000.0000000
– indirizzo mail xxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx
Tipologia dei dati trattati: Unicoenergia tratterà:
- Dati di consumo: dati relativi alla fornitura e ai livelli di consumo registrati, raccolti ed elaborati nel corso della durata del contratto
- Dati di pagamento: estremi identificativi dei pagamenti e ogni altro dato relativo alla solvibilità e puntualità nei pagamenti;
- Dati personali: estremi identificativi del Cliente, utili alla compilazione dell’anagrafica prevista dal contratto di fornitura (es. Nome, Cognome, Codice Fiscale – se Azienda ragione sociale, p.iva, sede legale ecc.)
- Dati di contatto: dati relativi alle comunicazioni elettroniche (via Internet o telefono), quali telefono, cellulare, e-mail, forniti al Titolare in fase di sottoscrizione o nel corso della durata del contratto in tal modo Unicoenergia potrà contattarti per fornire risposte o servizi adeguate alle tue esigenze, nonché per rivolgerti importanti comunicazioni relativamente alla tua posizione amministrativa.
- Dati dell’Area riservata: dati richiesti in fase di registrazione, ove effettuata, e necessari per la fruizione dei relativi servizi web.
Finalità di trattamento e base giuridica: I dati verranno trattati dal Titolare del trattamento per la compilazione del contratto di fornitura e la relativa gestione. Tale contratto costituisce la base giuridica del trattamento. I dati verranno altresì trattati per il perseguimento delle seguenti finalità:
- per l’espletamento di tutte le attività precontrattuali e/o strumentali alla sottoscrizione ed esecuzione del contratto;
- per l’erogazione dei servizi di fornitura di energia, gas e/o degli altri prodotti e servizi offerti da Unicoenergia direttamente o attraverso Partner commerciali; - per la gestione di reclami, procedure precontenziose e contenziose;
- per le attività di controllo finalizzate alle attività di Credit Check, finalizzate ad identificare l’affidabilità economica e la solvibilità del Cliente, anteriormente o nel corso del rapporto contrattuale, nonché tutela contro il rischio di credito e le frodi connessi ai Servizi prestati.
- per verificare, in conformità alla normativa vigente, la correttezza dei dati bancari/postali o di pagamento da te forniti, al fine di attivare la domiciliazione bancaria/postale e gestire i pagamenti;
- per il compimento, da parte di Unicoenergia, di ricerche di mercato, di comunicazioni commerciali o attività di marketing. Tali attività potranno essere eseguite mediante l’invio di materiale pubblicitario, informativo, promozionale o di inviti, mediante modalità tradizionali (es. posta cartacea) o sistemi automatizzati di contatto (es. SMS, e- mail) a condizione che tu vi acconsenta espressamente;
- per le finalità riportate all’art. 1, commi 154 e 156 della Legge n. 208/2015 ed in particolare per l’addebito in fattura delle rate relative al canone RAI o del rimborso del canone non dovuto, nonché del riversamento delle somme relative al suddetto canone all’Erario;
- per la fruizione dei servizi presenti sul sito xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx, la registrazione all’area riservata, l’utilizzo del chatbot rese disponibili da Unicoenergia e fruizione dei relativi servizi;
- per l'adempimento di obblighi previsti da normative europee e nazionali, incluse leggi, regolamenti pro tempore vigenti e provvedimenti anche impartiti da Autorità a ciò legittimate, nonché per finalità correlate all'accertamento e repressione di reati.
Destinatari dei Dati Personali: Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, Unicoenergia potrebbe avere necessità di comunicare, in Italia e all’estero, compresi paesi non appartenenti all’Unione Europea, i Tuoi Dati Personali a soggetti terzi, per dare esecuzione al Contratto, in adempimento di obblighi di legge o per Io svolgimento di attività strumentali alla prestazione dei servizi richiesti.
Possono essere destinatari dei dati, i dipendenti, consulenti, collaboratori, interinali e/o ogni altra persona fisica, che svolgano la propria attività sulla base delle istruzioni ricevute da Unicoenergia e che siano da questa espressamente autorizzati.
Inoltre possono essere destinatari dei dati, soggetti appartengono alle seguenti categorie:
- pubbliche autorità e organi di vigilanza e controllo, solo qualora ciò sia necessario per l’ottenimento di sovvenzioni, contributi, sussidi e agevolazioni di qualsiasi genere, connessi alla fornitura dei prodotti e/o prestazione dei servizi di Unicoenergia, o quando sia richiesto da specifiche previsioni normative, regolamentari e autorizzative;
- soggetti, espressamente designati da Unicoenergia che svolgono per conto di questa compiti di natura tecnica o organizzativa; effettuano servizi di acquisizione, data entry, archiviazione ed elaborazione dei dati necessari per la fruizione dei servizi offerti;
- soggetti che forniscono servizi per la gestione del core business di Unicoenergia e, in particolare, coloro che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni al Cliente;
- soggetti che svolgono attività di assistenza alla Clientela;
- soggetti autorizzati che svolgono attività di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere da Unicoenergia, anche nell’interesse dei propri Clienti;
- Istituti Bancari e società emittenti carte di credito;
- altri operatori del settore per la gestione dei relativi rapporti;
- studi e società che, su espresso mandato, svolgono attività di assistenza e consulenza anche legale;
- società esterne, anche estere, che operano nel settore della concessione dei finanziamenti e/o delle transazioni che avvengono con criptovalute, incluse tutte quelle attività che, quando consentito dalla legislazione vigente, consentono di prevenire e controllare il rischio di insolvenza e delle frodi, di tutelare il credito, nonché tutti quei soggetti operanti nell’ambito del recupero credito, stragiudiziale e giudiziale (Società e/o Studi Legali), Istituti Bancari o Società di factoring, in caso di cessione dei crediti; Periodo di conservazione: I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (“principio di
limitazione della conservazione”, art. 5, GDPR) o in base alle scadenze previste dalle norme di legge. Periodicamente, il Titolare effettua una verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti. Sono fatte salve le esigenze di riscossione dei crediti residui e/o la gestione dei dati in ipotesi di eventuali contestazioni o reclami, quali ad esempio quelle aventi ad oggetto le fatture emesse.
Facoltatività od obbligatorietà del consenso a fornire i Dati Personali: Unicoenergia informa che il conferimento dei dati è per alcuni campi facoltativo (in particolare per l’espletamento delle attività commerciali e di marketing), mentre è obbligatorio per l’erogazione dei servizi previsti e il loro eventuale mancato conferimento comporta l’impossibilità di concludere il contratto.
Modalità del Trattamento: I dati personali forniti, verranno trattati nel rispetto della normativa prevista dal GDPR e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività del Titolare. I dati verranno trattati con l’ausilio sia di strumenti informatici sia di supporti cartacei sia con altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto di adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza previste dal GDPR. Nel caso di transazioni on-line i dati trattati sono protetti con l’impiego di adeguate soluzioni tecnologiche, sia di protezione delle connessioni che di conservazione dei dati finanziari (carta di credito, IBAN, etc.).
Diritti dell’interessato: Ai sensi degli articoli 15-22 del GDPR, in relazione ai Dati Personali raccolti dal Titolare, il Cliente ha il diritto di:
(i) accedere e chiederne copia;
(ii) richiedere la rettifica;
(iii) richiedere la cancellazione;
(iv) ottenere la limitazione del trattamento;
(v) opporti al trattamento;
(vi) riceverli in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico;
(vii) non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato.
Per l’esercizio dei diritti e per la revoca del consenso il Cliente potrà inviare una comunicazione al seguente indirizzo: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx Per contattare il DPO, il Cliente potrà inviare una comunicazione al seguente indirizzo: xxx@xxxxxxxxxxxx.xxx
Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati personali, La invitiamo a consultare la privacy policy sul sito xxx.xxxxxxxxxxxx.xx
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NOTA INFORMATIVA PER IL CLIENTE FINALE
Tutti i clienti sono liberi di scegliere il proprio fornitore di energia elettrica e/o di gas naturale. Aderendo al contratto che Le è stato sottoposto Lei entrerà/rimarrà nel mercato libero.
Se Lei è un cliente domestico di gas naturale o comunque un cliente avente diritto al servizio di tutela (ad esempio un cliente domestico), l’esercente la vendita è sempre tenuto ad informarla della possibilità di richiedere l’applicazione delle condizioni economiche e contrattuali fissate dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, in alternativa all’offerta attuale.
Se Lei è un cliente domestico elettrico o una PMI, Lei ha sempre la possibilità di richiedere all’esercente il servizio di maggior tutela della sua località, in alternativa all’offerta attuale, l’attivazione del servizio a condizioni economiche e contrattuali fissate dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente Per garantire che i clienti dispongano degli elementi necessari per poter consapevolmente scegliere, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente ha emanato un Codice di condotta commerciale che impone a tutte le imprese di vendita precise regole di comportamento.
Per ulteriori informazioni sul Codice di condotta commerciale e più in generale sui diritti del cliente può visitare il sito xxx.xxxxx.xx o chiamare il numero verde 800.166.654.
Di seguito vengono riassunte, come promemoria, le informazioni che devono essere fornite nel corso della presentazione di una offerta contrattuale IDENTITA’ DELL’IMPRESA E DELL’OPERATORE COMMERCIALE
Nome Impresa: Unicoenergia s.r.l. | Indirizzo utile per esercizio diritto di ripensamento e invio reclami: Xxxxxx xxx Xxxxxxx 00, 0000 Xxxxxx |
Nome del personale commerciale che l’ha contattata: | |
Data e ora del contatto: | Firma del commerciale: |
SCADENZE ED EVENTUALI ONERI PER L’ATTIVAZIONE DEL CONTRATTO
Data di presunta attivazione: | Eventuali oneri a carico del cliente: |
CONTENUTO DEL CONTRATTO
• Il contratto che Le è stato proposto deve sempre contenere almeno le seguenti clausole:
• prezzo del servizio;
• durata del contratto;
• modalità di utilizzo dei dati di lettura;
• modalità e tempistiche di pagamento;
• conseguenze del mancato pagamento;
• eventuali garanzie richieste;
• modalità e tempistiche per l’esercizio del diritto di recesso;
• modalità per ottenere informazioni, presentare un reclamo o risolvere una controversia con l’impresa di vendita.
DOCUMENTI CHE DEVONO ESSERE CONSEGNATI OLTRE ALLA PRESENTE NOTA INFORMATIVA
• Copia contratto
• Scheda di confrontabilità della spesa annua prevista (solo clienti domestici)
DIRITTO DI RIPENSAMENTO
Se Lei è un cliente domestico il diritto di ripensamento (cioè la facoltà di rivedere la scelta fatta e restare nella situazione di partenza) va esercitato sempre in forma scritta entro 14 giorni dalla sottoscrizione del Contratto.
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Nei casi indicati di seguito, il Cliente ha diritto a indennizzi automatici stabiliti dall’ ARERA qualora il fornitore non soddisfi il livello di qualità richiesto per il relativo adempimento.
STANDARD SPECIFICI DI QUALITÀ COMMERCIALE DELLA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA O DI GAS NATURALE | |||
Indicatore | Standard Specifico | Livelli di qualità | Indennizzo |
Tempo massimo di risposta | 40 giorni solari | In caso di mancato rispetto degli standard specifici di qualità, l’indennizzo base è pari a 25 euro. Se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio dello standard, ma entro un tempo triplo dello standard, è corrisposto il doppio dell’indennizzo automatico base. Se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standard, è corrisposto il triplo dell’indennizzo automatico base. | |
motivata ai reclami scritti | |||
Tempo massimo | 90 giorni solari | ||
di rettifica di fatturazione | |||
Tempo massimo | 20 giorni solari | ||
di rettifica di doppia fatturazione | |||
Richieste Scritte Di Informazione | 30 giorni solari | ||
95% | |||
% minima di risposta a richieste | |||
scritte di informazioni inviate entro | |||
il tempo massimo di 30 gg solari |
Per cause di mancato indennizzo, esclusione dell’indennizzo e modalità di corresponsione fare riferimento al Testo Integrato della Qualità della Vendita (TIQV) di cui alla Del. 413/2016/R/COM e s.m.i.
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MODULO PER L’ESERCIZIO O LA RINUNCIA DEL DIRITTO DI RIPENSAMENTO
Da compilare e inviare esclusivamente nel caso in cui il Cliente voglia esercitare il diritto di ripensamento oppure voglia rinunciarvi relativamente al Contratto cui tale modulo è allegato.
Il modulo potrà essere trasmesso a Unicoenergia attraverso i seguenti canali:
PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx
Casella postale: Unicoenergia S.r.l., Piazza dei Martiri n. 30 – 00000 Xxxxxx (Xx) Fax: 00000000000
- In caso di esercizio del diritto di ripensamento: entro 14 giorni successivi alla data di sottoscrizione del Contratto con Unicoenergia.
- In caso di rinuncia all’esercizio del diritto di ripensamento: al momento della sottoscrizione del Contratto, oppure, prima della decorrenza dei 14 giorni previsti per l’esercizio del diritto di ripensamento.
Il modulo potrà essere inviato all’indirizzo e-mail xxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx. In questo caso, sarà inviata una conferma di avvenuto ricevimento del modulo.
CON IL PRESENTE MODULO ESERCITO IL DIRITTO DI RIPENSAMENTO PER IL SEGUENTE CONTRATTO
Codice Contratto sottoscritto con Unicoenergia:
Data di sottoscrizione:
Fornitura: | Energia Elettrica | Gas |
Nel Comune di: _
Indirizzo:
Numero POD (se energia elettrica):
Numero PDR (se gas naturale):
Luogo e data , X Timbro e Firma Cliente
CON IL PRESENTE MODULO DICHIARO ESPRESSAMENTE DI RINUNCIARE ALL’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RIPENSAMENTO PER IL SEGUENTE CONTRATTO
Codice Contratto sottoscritto con Unicoenergia:
Data di sottoscrizione:
Fornitura:
Energia Elettrica
Gas
Nel Comune di:
Indirizzo:
Numero POD (se energia elettrica):
Numero PDR (se gas naturale):
DATI RELATIVI AL CLIENTE
Nome e Cognome (O Denominazione Sociale)*:
Codice Fiscale/P.IVA*:
Indirizzo di fornitura:
CAP Comune Prov.
Luogo e data , X Timbro e Firma Cliente _
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