CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Servizio di canile sanitario, canile rifugio e gattile, servizio s.o.s. animali H24 festivi compresi ed altri servizi a favore degli animali per 24 mesi con possibilità di ulteriore rinnovo di 12 mesi agli stessi patti e condizioni.
Art. 1 Oggetto del Capitolato
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di cattura, custodia, cura e mantenimento dei cani e gatti vaganti rinvenuti nel territorio del Comune di Carrara, secondo quanto stabilito nel presente Capitolato.
L’appalto avrà la durata di 24 mesi rinnovabili per altri 12 mesi, ai medesimi patti e condizioni, su richiesta dell’Amministrazione espressa con lettera raccomandata ed inviata sessanta giorni prima della scadenza per un totale ipotizzabile di 36 mesi.
L’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di prorogare il contratto fino ad un massimo di mesi 6 (sei) oltre la sua naturale scadenza, nelle more dell’espletamento delle procedure di gara per addivenire ad una nuova aggiudicazione del servizio.
Il Servizio oggetto del presente Capitolato, dovrà essere svolto dall’affidatario con mezzi propri, capitale, personale, attrezzature, strutture e mediante propria organizzazione ed a proprio rischio. Con la presente procedura si intende esperire una procedura negoziata ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. b, del Decreto Legislativo n° 50 del 18 aprile 2016 come modificato dal D.Lgs n.56/2017, con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 dello stesso Decreto, per l'affidamento della gestione del canile sanitario, del canile rifugio, del servizio s.o.s animali h 24, festivi compresi ed altri servizi, in quanto il servizio di cui trattasi presenta caratteristiche standardizzate.
La gara si svolge interamente in via telematica, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs 50/2016.
Art. 2
Soggetti ammessi alla gara
Sono ammessi alla gara i soggetti indicati all’art. 45 D.Lgs. 50/2016 che non rientrino nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e precisamente gli operatori economici di cui all’art. , comma 1, lettera p) del D.Lgs 50/2016.
Condizioni di ammissione alla gara:
Sono ammessi a partecipare alla gara le Ditte, gli Enti, le Associazioni che:
a) Possiedono i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale:
• assenza di cause di esclusione, di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016;
• assenza di cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione in base a disposizioni di legge vigenti;
• osservanza delle disposizioni che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della L. 12 marzo 1999, n. 68;
• assenza di provvedimenti ostativi all’assunzione di pubblici contratti di cui al D. Lgs 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;
• osservanza, al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, nonché per tutta la durata del servizio, dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, degli accordi sindacali integrativi e di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché degli obblighi previsti dal D. Lgs. 9.4.2008, n°81 per la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
• essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana;
• Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente CCIAA (ovvero, in caso di Impresa avente sede all’estero, l’iscrizione in uno dei Registri professionali o commerciali dello Stato di residenza) per l’attività oggetto del presente appalto;
b) abbiano in disponibilità a titolo di proprietà o di gestione di un canile/gattile aventi i requisiti richiesti dalla normativa vigente e debbono essere regolarmente autorizzati dalla ASL territorialmente competente, e disporre di tutte le altre autorizzazioni previste in materia delle leggi vigenti ed in particolare delle autorizzazioni sanitarie e amministrative per l’esercizio delle funzioni richieste;
• i canili devono essere situati ad una distanza inferiore a 50 Km dal municipio del Comune di Carrara;
in particolare le strutture debbono:
Rispettare le garanzie igienico-sanitarie e della tutela del benessere degli animali, ai sensi l.281/1991 e della L.R.Toscana 59/2009 e relativo regolamento di attuazione D. P. G. R.4 agosto 2011, n. 38/R.
Per essere ammessi a partecipare alla gara i concorrenti dovranno inoltre presentare all’atto della gara la seguente documentazione:
1. Autorizzazione comunale da parte del comune competente su cui insiste la struttura adibita a canile;
2. Autorizzazione sanitaria da parte dell’ASL competente;
3. accreditamento ai sensi della L. R.T. 59/2009 e Regolamento di Attuazione DPGR 1° Ottobre 2013 n. 53/R.
4. Copia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A. per attività di servizio di cui al presente capitolato;
5. dichiarazione in merito alla disponibilità di gabbie e strutture per il ricovero di cani e gatti come dall’articolato successivo;
6. che possiedono i requisiti di capacità tecnica organizzativa ai sensi dell’art. 83 D.lgs 50/2016 dimostrando di aver svolto, nell’ultimo triennio (2015-2016-2017) servizi di cui al presente capitolato per un Comune dall’estensione territoriale pari o superiore al Comune di Carrara e di aver svolto direttamente dal 2013 servizio di gestione di canile sanitario e rifugio, per almeno 24 mesi consecutivi;
7. Copia della polizza assicurativa con adeguato massimale per la copertura di eventuali danni che potrebbero derivare a persone o cose, cagionati dal personale e/o dagli animali dallo stesso custoditi per un importo massimale minimo di € 1.000.000,00;
8.dichiarazione di manleva per ogni danno ad animali e a terzi provocato nell’esercizio delle funzioni di cui al presente appalto tenendo a riguardo sollevata l’Amministrazione Comunale, da ogni da ogni responsabilità ed onere;
9. Deposito cauzionale provvisorio pari al 2% dell’importo a base d’asta (art. 90 del D.lgs 50/2016);
10. In caso di aggiudicazione l'impresa affidataria dovrà prestare un deposito cauzionale definitivo nella misura del 10% dell'importo contrattuale a garanzia degli impegni assunti o di importo superiore nei casi stabiliti dall'art. 103 del D.Lgs 50 del 2016;
11. Copia della carta di circolazione del mezzo di trasporto idoneo al trasporto dei cani dal Comune al Canile e viceversa;
12. Elenco delle attrezzature e dei materiali per il personale dipendente;
13. relazione sulla organizzazione e le modalità di gestione dei servizi di cattura, gestione del canile sanitario e del servizio del canile/gattile rifugio.
Art. 3 Servizi
Il servizio appaltato comprende le sotto elencate prestazioni articolate nelle seguenti fasi: Fase a) Cattura Cani e gatti e Canile Sanitario;
Fase b) Canile/Gattile Rifugio.
Fase a) il servizio di cattura cani e gatti e Canile Sanitario comprende:
0.Xx trasporto dei cani e gatti sotto tutela del Comune e già ricoverati presso altre strutture alla data di inizio dell’appalto presso la sede dell’appaltatore;
2.Garantire la reperibilità costante H24 per il servizio di cattura dei cani e gatti vaganti;
0.Xx ricovero dei cani e dei gatti in idoneo canile autorizzato ai sensi della L.R. 59/2009 e del relativo Regolamento di Attuazione DPGR 1° Ottobre 2013 n. 53/R;
0.Xx prestazione delle cure dei soggetti malati e il primo pronto soccorso di cani/gatti randagi e/o feriti o vittime di incidenti è a carico del soggetto appaltatore mediante il proprio personale sanitario della struttura, il quale in caso di necessità di degenza dell’animale potrà avvalersi di clinica autorizzata a tale scopo, il cui costo rimane a carico dell’appaltatore. Nel caso si rendano necessari interventi chirurgici straordinari questi devono essere preventivamente autorizzati dall’Amministrazione. In caso di interventi che comportino una spesa superiore ad € 600,00, comprese le eventuali spese di degenza, l’appaltatore potrà ricorrere ad altro professionista, previa presentazione di preventivo di spesa e successiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione Comunale;
0.Xx cattura sul territorio comunale dei randagi segnalati dalle competenti autorità con mezzi ed attrezzature adeguate che non comportino sofferenze per gli animali. Il servizio di cattura dovrà essere garantito per tutta la durata dell’appalto H24, ed assolto da personale qualificato con la massima tempestività e comunque non oltre 30 minuti dalla chiamata. In caso di chiamate concomitanti la priorità di intervento dovrà essere valutata tenendo conto della sofferenza dell’animale;
6.L’osservazione sanitaria (per un periodo non inferiore ai 10 gg) la lettura del microchip o identificazione con tatuaggio, le necessarie operazioni di iscrizione all’anagrafe canina ai sensi della L.R. 59/2009 e gli interventi obbligatori di profilassi sanitaria saranno di competenza come per legge;
7.L’assistenza sanitaria continuativa, comprendente a titolo esemplificativo e non esaustivo, la somministrazione di antiparassitari: ectoparassitari ed endoparassitari. La vaccinazione per cimurro, epatite, parvovilosi e leptospirosi. La sterilizzazione dei soggetti femmina che vengono trasferiti al canile rifugio;
8. le sterilizzazione dei gatti oggetto di cattura e/o di abbandono nonché delle colonie feline i cui costi di trasporto sono a carico dell’aggiudicatario mentre i costi di sterilizzazione sono a carico dell’ASL;
0.Xx lettura del tatuaggio o microchip e la ricerca del proprietario dell’animale in collaborazione con il Corpo di Polizia Municipale, il Comune di Carrara e il Servizio Veterinario competente e le guardie zoofile;
00.Xx profilassi sanitaria di tutti gli animali in transito saranno di competenza come per legge; 11.L’alimentazione degli animali con acqua potabile e cibo confezionato, in quantità adeguata alle esigenze di ogni singolo animale, esclusivamente per motivi di salute certificati il cibo potrà essere somministrato anche non confezionato;
00.Xx pulizia ed il lavaggio quotidiano dei box e dei locali;
00.Xx disinfezione e disinfestazione mensile dei box e dei locali; 00.Xx derattizzazione trimestrale del Canile;
15.L’adeguata manutenzione dei ricoveri e la messa a norma della struttura secondo quanto previsto dal Regolamento di Attuazione DPGR 1° Ottobre 2013 n. 53/R.
16.L’aggiornamento puntuale e preciso dell’apposito registro di carico e scarico a pagine bollate e vidimate, sul quale andranno annotate la data ed il luogo della cattura del randagio, i dati segnaletici degli animali catturati, i numeri di tatuaggio o microchip ( se già esistente oppure di quello che verrà eseguito dal veterinario della struttura), interventi veterinari subiti dall’animale, la data di affidamento o di morte e le generalità dell’affidatario;
00.Xx controllo periodico dello stato di salute di ogni animale ricoverato; in caso di malattia, sofferenza o morte degli animali dovranno essere adottati i provvedimenti e sanitari previsti dalla legge ed, in caso di zoonosi dovrà essere informato il Servizio Veterinario competente per territorio. Qualora necessario, il servizio veterinario competente metterà in atto le procedure diagnostiche e di profilassi utili ad impedire il contagio e la diffusione delle malattie trasmissibili; 00.Xx trasmissione di copia (indirizzata al Comune di Carrara –UDA) entro il giorno 10 di ogni mese del registro di carico e scarico degli animali detenuti presso la struttura;
00.Xx consegna degli animali al legittimo proprietario, a persone o associazioni che intendano adottarli (alle quali dovrà essere consentita la presa visione dei medesimi presso le strutture che li ospitano nei modi e nei tempi previste dalle normative vigenti).
La restituzione ai legittimi proprietari di cani muniti di tatuaggio o di cani non tatuati eventualmente reclamati sarà soggetta al pagamento delle spese di cattura, di custodia, microcippatura e delle eventuali cure che si siano rese necessarie. Nel caso in cui il ritiro dell’animale avvenga entro la fine della giornata durante la quale è avvenuta la cattura, non potranno essere addebitate al proprietario le spese per il mantenimento del cane;
20. fornire ai cittadini che ne facciano richiesta le informazioni relative ai cani catturati;
21. provvedere alle cure di primo soccorso degli animali feriti, attraverso le prestazioni veterinarie del veterinario della struttura che opererà per la tutela della salute dell'animale e per assicurare che eventuali soppressioni di animali, ritenute necessarie, avvengano senza dolore ed angoscia per lo stesso;
22. consentire la presenza, concordata con l’Amministrazione Comunale, nella struttura, di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti;
Il canile dovrà assicurare, a disposizione del Comune di Carrara, almeno un numero minimo di posti pari a n. 4 cani in fase di canile sanitario.
L’affidatario dovrà intervenire esclusivamente su chiamata di:
1) Vigili Urbani del Comune di Carrara e/o Ufficio UDA
2) Servizio Veterinario dell’ASL;
3) Polizia e Carabinieri ed altro personale della Forza Pubblica;
4) Guardie Zoofile.
b) il Servizio di canile rifugio comprende:
0.xx trasporto dei cani e gatti sotto tutela del Comune e già ricoverati presso altre strutture alla data di inizio dell’appalto, presso la sede dell’Appaltatore;
0.xx prosecuzione delle cure iniziate presso il canile sanitario e la cura degli animali malati è a carico del soggetto appaltatore mediante il proprio Direttore Sanitario;
3. Servizio di gattile che consiste nel ricovero dei gatti catturati non di proprietà e non facenti parte di colonie feline recuperati nel territorio del Comune di Carrara per i quali valgono, in quanto compatibili le norme adottate per i cani;
0.xx trasferimento in box, secondo le prescrizioni dettate dalla normativa vigente in materia, dell’animale che non sia stato rivendicato dal proprietario entro il termine della fase di canile sanitario, fino all’affidamento o al decesso per cause naturali;
0.xx lettura del tatuaggio o microchip e la ricerca del proprietario dell’animale in collaborazione con il Corpo di Polizia Municipale, il Comune di Carrara e il Servizio Veterinario competente e le guardie zoofile;
0.xx profilassi sanitaria di tutti gli animali in transito, comprendente, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la vaccinazione di base oltre ai richiami annuali necessari per le malattie infettive e contagiose del cane, trattamenti mensili nel periodo estivo, trattamenti di prevenzione contro la
dirofiliariosi, il trattamento trimestrale contro le parassitosi intestinali, l’assistenza sanitaria continuativa. In caso del ritrovamento di gattini da latte, l’appaltatore deve recuperali ed organizzare un supporto per l’alimentazione e le cure;
7. L’alimentazione degli animali con acqua potabile e cibo confezionato, in quantità adeguata alle esigenze di ogni singolo animale, esclusivamente per motivi di salute certificati il cibo potrà essere somministrato anche non confezionato;
8. la pulizia ed il lavaggio quotidiano dei box e dei locali;
9. la disinfezione e disinfestazione mensile dei box e dei locali;
10. la derattizzazione almeno trimestrale del canile e del gattile;
11. l’adeguata manutenzione dei ricoveri e la messa a norma della struttura jn ottemperanza al Regolamento di Attuazione DPGR 1° Ottobre 2013 n. 53/R;
12. l’aggiornamento puntuale e preciso dell’apposito registro di carico e scarico a pagine bollate e vidimate, sul quale andranno annotate la data ed il luogo della presa in custodia del cane, il numero di tatuaggio o microchip (se già esistente oppure di quello che verrà eseguito da veterinario competente), gli interventi veterinari subiti dall’animale, la data di affidamento o di morte e le generalità dell’affidatario;
13. La prestazione delle cure dei soggetti malati e il primo pronto soccorso di cani/gatti randagi e/o feriti o vittime di incidenti è a carico del soggetto appaltatore, il quale in caso di necessità di degenza dell’animale potrà avvalersi di clinica autorizzata a tale scopo, il cui costo rimane a carico dell’appaltatore. Nel caso si rendano necessari interventi chirurgici straordinari questi devono essere preventivamente autorizzati dall’Amministrazione. In caso di interventi che comportino una spesa superiore ad € 600,00, comprese le eventuali spese di degenza, l’appaltatore potrà ricorrere ad altro professionista, previa presentazione di preventivo di spesa e successiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione Comunale;
14. la consegna degli animali al legittimo proprietario, a persone o associazioni che intendano adottarli (alle quali dovrà essere consentita la presa visione dei medesimi presso le strutture che li ospitano nei modi e nei tempi previsti dalle normative vigenti);
00.Xx restituzione ai legittimi proprietari di cani muniti di tatuaggio o di cani non tatuati eventualmente reclamati, sarà soggetta al pagamento delle spese di cattura e di custodia e microcippatura, e delle eventuali cure che si siano rese necessarie;
16.fornire ai cittadini che ne facciano richiesta le informazioni relative ai cani in custodia;
17. la gestione dello sportello al pubblico presso il canile rifugio, accompagnando durante l’orario di apertura il pubblico nei reparti presso i quali è possibile vedere gli animali adottabili e fornire le informazioni richieste. Al fine di facilitare detto compito su ogni box dovrà essere affissa una scheda identificativa su supporto in plexiglass per ogni animale ivi presente. In detta scheda dovranno essere riportate tutte le indicazioni utili e necessarie per l’identificazione psicofisica dell’animale presente (età, sesso, indole, status giuridico, data di ingresso nel canile);
Il canile dovrà assicurare, a disposizione del Comune di Carrara, almeno un numero minimo di n. 15 posti in fase di canile rifugio. In caso di necessità l’aggiudicatario dovrà garantire comunque, anche attraverso strutture esterne, la possibilità di ricoverare gli animali richiesti dal Comune di Carrara.
Gli animali per i quali le spese verranno sostenute dal Comune di Carrara sono unicamente quelli indicati dal Comune stesso o recuperati come randagi.
Il titolo di proprietario degli animali custoditi e non reclamati a seguito di cattura regolamentata dal presente capitolato spetta al Comune di Carrara; alla società appaltatrice del servizio spetta la qualifica di detentore e custode degli animali medesimi.
Al personale preposto del Comune di Carrara ed al Servizio Veterinario dell’ A.S.L. al quale spetterà la vigilanza sanitaria sul canile dovrà essere consentita in qualsiasi momento, senza preavviso, l’ispezione delle strutture che ospiteranno gli animali. A tali soggetti dovrà essere consentito l’accesso al registro di carico e scarico dei cani ed alla documentazione relativa ad ogni cane ricoverato per conto del Comune.
Art. 4 Automezzi ed attrezzature
L’aggiudicatario per l’espletamento del servizio dovrà impiegare i seguenti automezzi ed attrezzature, in proprio possesso, aventi le caratteristiche minime di seguito indicate:
1) Automezzo autorizzato secondo il Regolamento (CE) 1/2005, dotato di idoneo vano di carico chiuso, facilmente lavabile e disinfettabile, non scivoloso, dotato di chiusure e serramenti che impediscano la fuoriuscita di liquami ed escrementi, di dimensioni tali da garantire l’incolumità degli animali durante il trasporto e dotato di impianto di ventilazione forzata o di condizionamento nonché presenza di punti di presa per legare i cani o gabbie. Sui due lati dell’automezzo dovrà essere riportata in buona evidenza la scritta “trasporto animali vivi” con caratteri non inferiori in altezza a 10 cm;
2) Automezzo conforme al Decreto 9 Ottobre 2012 n. 217;
3) Gabbia trappola;
4) Rete di cattura;
5) Frustoni accalappiacani rigidi e morbidi;
6) Museruole di dimensioni diverse;
7) Pinze tecniche;
8) Guanti in cuoio o altro materiale di protezione per gli arti superiori degli addetti alla cattura;
9) Gabbie di cattura e trasporto .
Le gabbie devono essere facilmente lavabili e disinfettabili, munite di chiusura, costruite in modo da proteggere gli animali e da evitare qualsiasi lesione o sofferenza inutile agli animali, garantendone la sicurezza durante il trasporto.
Le gabbie devono essere tali che gli animali possano stare in posizione eretta, con uno spazio libero sufficiente per garantire un’aereazione adeguata al di sopra degli stessi, possano coricarsi e i loro movimenti naturali non siano ostacolati.
Il trasporto sarà attuato secondo quanto prescritto dall’art.3 del Regolamento di Attuazione DPGR 1° Ottobre 2013 n. 53/R.
Adozioni:
Art. 5 Prestazioni ulteriori
La ditta aggiudicataria è comunque tenuta ad incentivare e provvedere all’ affidamento in adozione le cui richieste dovranno comunque essere preventivamente esaminate ed approvate ad insindacabile giudizio del Comune. A tal fine l’aggiudicatario dovrà mantenere un sito internet nel quale sia garantita una vetrina per gli animali adottabili completa di schede, fotografie individuali e descrizione dell’indole dell’animale.
-prevedere, tra le aperture, almeno due ore da effettuare in giornata festiva (sabato e/o domenica) secondo un calendario concordato con l’ Amministrazione Comunale;
- promuovere, in accordo con l’ Amministrazione, campagne di adozione con cadenza almeno semestrale e campagne di sensibilizzazione contro l’abbandono, le cui spese pubblicitarie sono a carico dell’Amministrazione;
-garantire su richiesta ed autorizzazione dell’Amministrazione Comunale la più ampia collaborazione e sinergia con le Associazioni del Terzo Settore affinché siano incentivate e facilitate le adozioni;
- fornire agli eventuali visitatori della struttura le informazioni sulle varie iniziative per incentivare le adozioni e promuovere campagne di sensibilizzazione contro l’abbandono;
- garantire lo svolgimento dell’attività e l’apertura al pubblico del canile, concordandola con il Comune, preferibilmente al mattino nel periodo invernale e al pomeriggio in quello estivo e comunque per un minimo di 2 ore/giorno.
-provvedere, alle operazioni di affido (temporaneo o definitivo o a distanza), a nuovi proprietari che ne facciano richiesta, di tutti i cani presenti nella struttura ad esclusione degli animali sottoposti a sequestro giudiziario e/o a trattamento sanitario;
-redigere, per ogni adozione, l’apposita scheda che dovrà essere conservata per eventuali controlli assieme alle fotocopie del documento di identità dell’affidatario. La scheda dovrà essere firmata dall’adottante;
- tenere aggiornato lo schedario delle adozioni.
Custodia Cani e Gatti:
L’aggiudicatario dovrà custodire presso la propria struttura e previa autorizzazione della Amministrazione Comunale, gli animali randagi catturati e quelli oggetto di rinuncia della proprietà, dando precedenza ai cani affidati dal Comune di Carrara, fino alla capienza massima della struttura.
Gli animali “oggetto di rinuncia” saranno mantenuti nella struttura a cura e spese del proprietario, fino all’esplicita presa in carico del Comune, effettuata con atto formale. Il Comune, fino all’esplicita presa in carico non assume la qualità di proprietario né si assume alcuna responsabilità in merito. Per i cani di proprietà ritrovati e custoditi presso la struttura, in possesso di regolare microchip e di cui sarà rintracciato il proprietario, lo stesso una volta individuato, dovrà provvedere al ritiro del cane ed al pagamento delle spese di cattura e trasporto e quelle relative ai giorni di permanenza presso il canile applicando la tariffa giornaliera. L’aggiudicatario del Servizio dovrà mettere a conoscenza il proprietario, al momento della restituzione del cane, delle somme dovute fornendo indicazioni per il saldo agendo direttamente nei confronti dello stesso per il recupero delle somme dovute.
In caso di rifiuto al ritiro, il gestore dovrà immediatamente informare il competente nucleo del corpo di Polizia Municipale per i conseguenti provvedimenti di legge.
Riguardo ai cani di competenza del Comune l’aggiudicatario dovrà prenderli in carico, operazione che sarà comprovata dalla compilazione di apposita scheda e mediante annotazione su apposito registro di carico e scarico (cartaceo e magnetico su apposito programma) dove dovranno essere riportati i dati descrittivi del cane, il sesso, il giorno di ingresso, la foto, il numero del microchip ed ogni altra notizia utile.
Dovrà inoltre fornire tempestivamente, le schede in formato digitale, di ogni cane presente in canile, e fornire aggiornamenti su eventi fondamentali;
-assicurare l’approvvigionamento di cibo e acqua agli animali presenti nella struttura;
-garantire la pulizia e la disinfezione, almeno due volte la settimana, delle strutture interne ed esterne, salvo diverse necessità in momenti e situazioni particolari (epidemie, etc…);
- provvedere ad effettuare almeno un bagno nel periodo estivo a tutti i cani presenti nella struttura ed alla tosatura di quelli con pelo lungo prima della stagione estiva;
- provvedere alla disinfestazione dei cani presenti nel rifugio e di quelli di nuovo ingresso;
-mantenere in isolamento l’animale per il tempo strettamente necessario agli accertamenti sanitari;
- tenere aggiornate le schede individuali dei cani, annotandovi terapie e qualsiasi problema di salute riguardante l’animale; tali schede dovranno essere siglate dal veterinario di struttura o da quello della USL competente.
Adempimenti:
- fornire assistenza al personale del servizio veterinario della ASL e/o convenzionato durante le visite e/o le sterilizzazioni dei cani custoditi presso la struttura;
-annotare ed aggiornare in un registro e comunicare al comune per inserimento sul sito internet, le segnalazioni pervenute relative a smarrimenti e/o ritrovamenti;
- comunicare tempestivamente al Comune eventuali variazioni della ragione sociale della Ditta e del tipo di attività svolta;
- provvedere, in caso di decesso degli animali ospiti della struttura, a dare relativa segnalazione per iscritto al servizio di prevenzione veterinaria della ASL territorialmente competente ed agli uffici comunali preposti, anche a mezzo fax, prevedere inoltre alla tenuta del registro di carico e scarico. Si specifica che le spese per le operazioni di seppellimento/ incenerimento sono a totale carico della ditta aggiudicataria;
Tutta la documentazione richiamata ai punti precedenti dovrà essere consegnata in copia al responsabile del Servizio Comunale, con cadenza mensile.
Tutta la documentazione inerente la gestione della struttura deve altresì essere conservata presso la stessa con la facoltà di controllo da parte dell’ Amministrazione Comunale e dei preposti organi di vigilanza.
Sgambatura: l’aggiudicatario dovrà garantire agli animali un adeguato periodo di sgambatura della durata di almeno 1 ora al giorno per almeno 5 giorni alla settimana: detta attività potrà essere attuata anche in collaborazione con associazioni di volontariato, regolarmente costituite ed iscritte nei registri provinciali o regionali del volontariato. L’aggiudicatario dovrà fornire ai volontari i collari, i guinzagli, le museruole.
Qualora vi sia la permanenza nella struttura di cani di significativa mole oppure di indole aggressiva, la sgambatura deve essere effettuata tutti i giorni della settimana. Dell’attività di sgambatura dovrà essere tenuta opportuna registrazione e schedatura al fine di effettuare le necessarie verifiche e controlli da parte dell’Amministrazione Comunale e degli altri Enti competenti, sulle persone che la effettuano e sui tempi di svolgimento.
Interventi medico-specialistici di natura straordinaria:
Nel caso si rendano necessari interventi chirurgici straordinari, da intendersi tali quelli che prevedono una spesa superiore ad € 600,00 comprensivi di spese di degenza ove necessaria in clinica autorizzata, l’appaltatore potrà ricorrere ad altro professionista, previa presentazione di più preventivi ed autorizzazione da parte dell’Amministrazione. In caso di urgenza si prescinde dalla presentazione del preventivo, fermo restando la necessità di autorizzazione da parte dell’Amministrazione. Il pagamento delle somme così concordate sarà oggetto di fatturazione separata e non rientra nei costi del presente appalto.
In caso di pronto soccorso cani e gatti vaganti feriti in incidenti stradali, a seguito dell’intervento veterinario, l’animale dovrà essere trattenuto in autorizzata clinica veterinaria che effettua servizio H24 della quale l’aggiudicatario deve avere disponibilità.
In caso trattasi di felino e non sia stato possibile risalire al proprietario, oppure si sia verificata la sua appartenenza ad una colonia felina, questo verrà sterilizzato dall’aggiudicatario e verrà rimesso in libertà in prossimità del luogo dove è stato rilevato.
Per i cani di cui sia noto il proprietario questi dovrà farsi carico di tutte le spese inerenti l’intervento. Gli animali presenti al canile rifugio al momento dell’inizio del servizio dovranno essere schedati e la scheda, dovrà trasmessa al Comune di Carrara per la pubblicazione su apposito sito internet dedicato alla incentivazione delle adozioni, entro 60 giorni dalla sottoscrizione del contratto di appalto; gli animali presenti al canile sanitario all’inizio del servizio, o in ingresso, dovranno essere dotati di scheda analoga, trasmessa al Comune di Carrara per la pubblicazione sul sito entro e non oltre la data della loro adottabilità.
Art. 6
Luogo di esecuzione
L’esecuzione del servizio di custodia e mantenimento degli animali vaganti comunque catturati e rinvenuti nell’intero territorio Comunale, verrà espletata nelle strutture deputate a canile sanitario e canile rifugio indicate dal soggetto aggiudicatario.
Detta struttura dovrà inoltre risultare regolarmente accreditata e autorizzata sotto il profilo amministrativo ed igienico- sanitario dalle competenti autorità, ai sensi dell’art. 30 della L.R.T. n. 59 del 20 ottobre 2009 “Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo).
Risulta esclusa la possibilità di utilizzare strutture che non rispettino quanto sopra indicato.
Art. 7 Individuazione Rischi Specifici
L’esecuzione dell’appalto non è in alcun modo prevista all’interno di strutture di proprietà del Comune committente o all’interno di sedi di altri lavori, forniture e servizi dallo stesso appaltati.
L’affidatario è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 81/2008. Si da atto quindi che non risultano, allo stato, interferenze tra lavoratori dell’Ente e quelli dell’affidatario per cui si ritiene non vi siano le condizioni di cui all’art. 23, commi 3 (redazione DUVRI) e 5 (costi della sicurezza di eliminazione dei rischi) del D.Lgs 81/2008. Ai sensi dell’art. 26, comma 6, del D.Lgs n. 81/2008 il costo (aziendale) della sicurezza deve essere indicato nell’offerta e non è soggetto a ribasso.
A tal fine si ritiene di dover dare le seguenti indicazioni circa l’individuazione dei rischi specifici.
a) l’aggiudicatario, nel garantire gli orari di apertura della struttura per l’accesso del Pubblico e degli addetti ai controlli, dovrà valutare le possibili interferenze e impartire di conseguenza le necessarie disposizioni.
b) durante l’operazione di ricovero presso la struttura di cani catturati e/o ritrovati, dovranno essere gestite le interferenze con le attività quotidiane in corso di svolgimento. L’aggiudicatario dovrà valutare le possibili interferenze e impartire di conseguenza le necessarie disposizioni.
c) L’appaltatore, ex L.R.T. 59/2009 dovrà predisporre ed attuare una valutazione sanitaria e comportamentale del cane per i cani ritenuti caratteriali e/o di indole mordace, che possono essere condotti dal personale dipendente addestrato a tale mansione, il gestore dovrà valutare i dispositivi di protezione individuale necessari, la possibilità di conduzione all’interno e all’esterno della struttura e valutare le possibili interferenze e impartire di conseguenza le necessarie disposizioni.
Art. 8 Durata del servizio.
L’incarico per l’espletamento del servizio in oggetto avrà durata pari a mesi 24 (ventiquattro). Sarà possibile, ad insindacabile decisione dell’Amministrazione, affidare il servizio negli stessi termini ed alle stesse condizioni per un ulteriore periodo di 12 mesi, decorrenti dalla data del verbale di consegna del servizio.
Il servizio avrà inizio dalla data di stipulazione della convenzione o, in caso di urgenza, dalla data del verbale di avvio di esecuzione del servizio stesso.
Il Comune si riserva altresì la facoltà di prorogare il contratto fino ad un massimo di mesi 6 (sei) oltre la sua naturale scadenza, nelle more dell’espletamento delle procedure di gara per addivenire ad una nuova aggiudicazione del servizio.
Art. 9 Valore dell’appalto
Il valore dell’appalto è dato dalla stima, sulla base della media storica, di un numero massimo di n. 20 cani catturati all’anno, ed un mantenimento del numero attuale di animali, pari a 15 cani, per effetto di naturali decessi e di adozioni; l’importo risulta essere, pertanto, di € 110.000,00, oltre Iva, per 24 mesi decorrenti dalla data del verbale di avvio di esecuzione del servizio.
E’ facoltà dell’Amministrazione, ai sensi del precedente articolato, di procedere al rinnovo del contratto per un ulteriore periodo di 12 mesi.
Il valore dell’appalto, pertanto, risulta essere complessivamente di € 165.000,00 oltre Iva se dovuta.
Ai fini dell’aggiudicazione verrà valutato il ribasso effettuato sull’importo a base d’asta pari ad euro 110.000,00.
Saranno liquidate le somme fatturate rispetto alle prestazioni effettivamente rese applicando i singoli prezzi unitari che dovranno essere specificati dall’aggiudicatario in sede di gara.
Sono escluse dall’importo sopra indicato, le spese per gli interventi chirurgici straordinari che saranno regolati come previsto dall’art. 5 “prestazioni ulteriori” – voce –“ Interventi medico specialistici di natura straordinaria” del presente Capitolato.
Art. 10 Liquidazione dei corrispettivi
La stazione appaltante non concederà, in qualsiasi forma, nessuna anticipazione sull’importo contrattuale.
Il Comune pagherà all’appaltatore il corrispettivo degli stati di avanzamento del servizio come risultante dalla relativa contabilità e sulla base al numero delle presenze giornaliere dei cani ospitati nella struttura e al numero delle catture effettuate come altresì dettagliate nella distinta riepilogativa a corredo della fattura ed in relazione alle altre spese sostenute per il servizio.
I pagamenti saranno corrisposti nei 30 giorni seguenti alla fatturazione con cadenza minimo bimestrale.
L’Amministrazione Comunale procede ai pagamenti solo a seguito di apposita verifica, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), della permanenza della regolarità contributiva e assicurativa dell’Aggiudicatario.
In caso di ottenimento da parte del Responsabile del Procedimento di DURC che segnali una inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dalla Stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore impiegato nell’esecuzione del contratto, il Responsabile del Procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione appaltante può pagare anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’esecutore del contratto.
Art. 11
Criterio di aggiudicazione
La gara verrà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs 50/2016, in quanto il servizio presenta caratteristiche standardizzate riconducibili ad un costo per l’accudimento dei cani e dei gatti comprendente la compensazione di tutta l’attività posta in essere. Il servizio inoltre è caratterizzato da attività standardizzate e ripetitive senza l’utilizzazione di tecniche particolari diverse appunto da quelle standard.
Art. 12
Prezzi unitari. Adeguamento dei prezzi
Nel prezzo unitario offerto dal concorrente aggiudicatario si intendono comprese e compensate tutte le spese sia generali che particolari, sia provvisorie che definitive che l’assuntore debba incontrare per la perfetta esecuzione del servizio.
Durante il periodo di affidamento non è ammessa la revisione dei prezzi che resteranno fissi ed invariabili per i primi 16 mesi dell’appalto con eventuale possibilità di incrementi successivi legati all’indice ISTAT.
Art. 13 Subappalto
E’ fatto divieto al soggetto appaltatore di subappaltare o di cedere a terzi l’intera prestazione del servizio regolata dal presente capitolato.
Art. 14
Obblighi e responsabilità a carico dell’appaltatore
Il soggetto aggiudicatario è obbligato all’osservanza di tutte le norme legislative attualmente vigenti o emanate nel corso dell’appalto, sia a livello nazionale che regionale, ed in particolare quelle riguardanti l’assunzione ed il trattamento economico, previdenziale, assistenziale ed assicurativo in favore del personale dipendente.
L’impresa aggiudicataria sarà considerata responsabile dei danni che, dall’espletamento del servizio o comunque per fatto suo, dei suoi dipendenti o dei subappaltatori, dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose, sia del Comune che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo a riguardo sollevata l’Amministrazione Comunale, che sarà inserita nel novero dei terzi, da ogni responsabilità ed onere.
Assumendo la gestione delle attività previste nel presente capitolato, l’aggiudicatario si assume ogni responsabilità sia civile che penale, derivategli ai sensi di legge nell’espletamento delle attività richieste dallo stesso capitolato comprese quelle nei confronti del proprio personale dipendente convenendo a tale riguardo che qualsiasi onere è da intendersi già compreso e compensato nel corrispettivo dell’appalto.
A tale scopo l’appaltatore si impegna a stipulare, con una primaria Compagnia e per il periodo di validità dell’appalto, un contratto assicurativo a copertura degli eventuali danni a persone e/o cose o animali nell’espletamento del servizio, per un importo massimale minimo di € 1.000.000,00.
Ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., l’appaltatore si assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
A tal fine, l’aggiudicatario è obbligato ad accendere un conto corrente dedicato e/o l’adattamento di un conto già esistente, relativamente all’appalto oggetto dell’affidamento sul quale verranno effettuati tutti i movimenti economici relativi alla prestazione affidata.
Di quanto sopra l’appaltatore è obbligato a darne tempestiva comunicazione alla stazione appaltante entro 7 giorni dall’accensione/ adattamento del conto dedicato.
Oltre agli estremi del conto corrente dedicato, l’appaltatore avrà l’obbligo di comunicare negli stessi termini “le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi” e ovviamente ogni eventuale modifica. Il comma 4 dell’articolo 6 della legge 136/2010 dispone sulla sanzione a carico di chi ometta l’adempimento appena descritto.
Art. 15 Oneri a carico
Tutte le spese inerenti il contratto saranno a carico dell’impresa aggiudicataria senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell’ Amministrazione Comunale.
Art. 16
Inadempimenti, penali, risarcimento danni
In ogni caso in cui fosse rilevata una qualunque inadempienza rispetto a quanto previsto nel presente capitolato o nel Contratto di appalto, l’ Amministrazione invierà comunicazione scritta con specifica motivazione delle contestazioni, con richiesta di giustificazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle condizioni contrattuali.
In caso di contestazione l’aggiudicatario potrà comunicare le proprie deduzioni all’Amministrazione nel termine massimo di dieci giorni dal ricevimento della stessa.
Per ogni violazione riscontrata che non comporti la sospensione del servizio oggetto dell’appalto potrà essere applicata una sanzione pari ad € 100,00 (cento/00).
Per ogni reiterazione la sanzione applicata sarà pari ad € 300,00.
Qualora l’ammontare complessivo delle penali applicate superi il 5% dell’importo contrattuale, sarà dato corso alla procedura di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’appaltatore con conseguente applicazione delle ulteriori sanzioni a suo carico.
L’ importo delle penali applicate potrà essere recuperato dalla stessa Amministrazione mediante corrispondente riduzione sulla liquidazione delle fatture emesse dalla ditta inadempiente.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di rivalersi degli eventuali danni, materiali e morali, subiti durante l’esecuzione del contratto per colpa dell’appaltatore, soprattutto nel caso in cui le inadempienze dovessero comportare rischi per la salute degli utenti oppure determinare l’interruzione di un pubblico servizio comunale.
In ogni caso di risoluzione anticipata del contratto per responsabilità dell’appaltatore, per qualsiasi motivo, l’Amministrazione, oltre a procedere all’ immediata escussione della cauzione prestata dall’aggiudicatario, si riserva di chiedere il risarcimento dei danni subiti.
Art. 17 Risoluzione del contratto
Oltre ai casi previsti al precedente punto, l’Amministrazione committente può risolvere il contratto di appalto nei seguenti casi:
- per mancato inizio del servizio nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dal termine fissato;
- in caso di reiterata negligenza nella cura e/o nella custodia contestate formalmente;
- allorché l’appaltatore non esegua il servizio in modo strettamente conforme al presente capitolato e non si conformi entro un termine ragionevole all’ingiunzione di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettono gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;
- arbitrario abbandono, sospensione ed interruzione del servizio, salvo cause di forza maggiore;
- allorché l’appaltatore non ricostituisca la garanzia o l’assicurazione richiesta oppure una nuova garanzia o assicurazione, qualora la cauzione prestata sia stata già escussa in tutto o in parte o qualora il soggetto garante non sia in grado di far fronte agli impegni assunti;
- allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l’esecuzione del contratto di appalto;
- sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante e/o direttore tecnico per un reato contro la pubblica amministrazione o per maltrattamento di animali, la loro uccisione, l'abbandono e la detenzione incompatibile con le loro caratteristiche etologiche nonché per detiene gli animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze;
- per gravi e ripetute violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell’esecuzione dell’appalto accertate in contraddittorio col soggetto aggiudicatario, fatta salva l’applicazione dell’Art. 1676 c.c.;
- esito interdittivo dell’informativa antimafia;
- in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali, che abbiano arrecato o possono arrecare danni al Comune, qualora non siano state eliminate nei modi e termini prefissati dall’Amministrazione Comunale nella lettera di contestazione;
- violazione dell’obbligo di sollevare e tenere indenne l’Amministrazione Comunale da qualsiasi azione, pretesa;
Nelle ipotesi di cui sopra l’Amministrazione Comunale avrà diritto a dichiarare, con apposito atto, risolto il contratto con effetto immediato, previa diffida, provvedendo come meglio crederà per la
continuazione del servizio; in tal caso all’Impresa appaltatrice non spetterà alcun indennizzo per nessun titolo, neppure sotto il profilo del rimborso spese.
Inoltre tutte le spese sostenute dal Comune per effetto dell’affidamento dell’appalto ad altra ditta, nonché delle relative spese per l’espletamento di una nuova gara, saranno addebitate alla ditta, con l’incameramento di diritto della cauzione e se non sufficiente a coprire le spese, con la trattenuta di eventuali crediti della ditta stessa.
L’impresa può chiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la convenzione, in conseguenza di causa non imputabile alla ditta stessa.
Nessuna parte può essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore verificatisi dopo la data di stipula del contratto. Per “forza maggiore” si intendono calamità naturali o eventi imprevedibili che sfuggono al controllo delle parti e che non possono essere evitati neppure con la dovuta diligenza. In tali casi l’appaltatore non è passibile di ritenuta sui compensi dovuti, di penalità di mora o di risoluzione per inadempienza, se e nella misura in cui il ritardo nell’esecuzione o altre mancate ottemperanze agli obblighi contrattuali sono provocati da un caso di forza maggiore.
Art. 18 Cessione del contratto
E’ fatto assoluto divieto al soggetto appaltatore di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d’appalto a pena di nullità.
Art. 19 Norme di rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si richiamano il D.Lgs 50/2016
s.m.i. le norme del Codice Civile e le eventuali normative in materia.
L’ espletamento del servizio deve essere effettuato nel pieno rispetto della L.R. n. 59/2009 e del relativo regolamento di attuazione, qualora dovessero essere emanate, dalle varie istituzioni competenti, altre forme di legge o regolamenti attinenti al contratto di appalto disciplinato dal presente Capitolato, la ditta affidataria del servizio sarà tenuta ad osservarle e nel caso gli adeguamenti comportino maggiori e rilevanti spese che incidano sui costi ordinari di gestione, la stessa potrà richiedere l’adeguamento dei prezzi applicati che potranno essere accettati dalla Amministrazione Comunale, previa valutazione di congruità.
Art. 20 Controversie – Foro competente
Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Massa. E’ escluso il ricorso all’arbitrato di cui agli artt. 806 e ss. C.p.c.
Art. 21 Disciplina contrattuale
La stipulazione del contratto con il soggetto aggiudicatario dovrà avvenire entro la data che verrà comunicata da parte dell’Amministrazione appaltante nel rispetto dei termini del D.Lgs. 50/2016.
Tutte le spese ed imposte inerenti la stipulazione del contratto di appalto (bollo, registrazione del contratto, diritti di rogito, accessorie e conseguenti) sono a totale carico del soggetto aggiudicatario, senza alcun diritto di rivalsa.
L’appaltatore dovrà attenersi alle modalità di pagamento prescritte dal Comune, pena la revoca dell’aggiudicazione.
Qualora l’aggiudicatario, previa diffida della stazione appaltante, non si presenti alla stipula del contratto di appalto si procederà alla revoca dell’aggiudicazione definitiva.
È facoltà discrezionale della stazione appaltante procedere all’affidamento dell’appalto in favore del concorrente che segue in graduatoria ovvero all’affidamento dell’appalto mediante le procedure di cui al Codice Contratti Pubblici (D.Lgs 50/2016).
Il presente capitolato speciale di appalto ed eventuali allegati fanno parte integrante e sostanziale del contratto di appalto.
Art. 22 Controlli
Il Comune si riserva la più ampia facoltà di esercitare il controllo e la vigilanza sulla gestione e lo svolgimento del servizio oggetto d’appalto, anche effettuando controlli in ogni momento e senza preavviso alcuno, per verificare il buon stato di mantenimento degli animali ricoverati nonché per verificare il rispetto delle prescrizione richiamate al presente Capitolato relative alle prestazioni da garantire.
Art. 23 Responsabilità del procedimento
Il Responsabile Unico del Procedimento, nominato dal Committente, è Il Dirigente Settore Servizi Sociali/Sevizi Abitativi/UDA/Protezione Civile Dottor Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx.