REGOLAMENTO PER ACQUISIZIONI IN ECONOMIA DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI
REGOLAMENTO PER ACQUISIZIONI IN ECONOMIA DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI
Modalità e procedure da seguire per la realizzazione degli interventi in economia
AGENZIA LAORE – XXX XXXXXXX 0 - XXXXXXXX
Regolamento approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 56/59 del 29/12/2009
ART.1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO 2
ART.2. MODALITÀ DI ACQUISIZIONE IN ECONOMIA 2
ART.3. PROCEDURE ALTERNATIVE E CONGRUITA’ DEI PREZZI 2
ART.4. LIMITI ECONOMICI AGLI INTERVENTI IN ECONOMIA 3
TITOLO II - INTERVENTI ORDINARI 3
ART.6. FORNITURE IN ECONOMIA 4
ART.9. COMPETENZE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 6
ART.10. INTERVENTI ESEGUITI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA 7
ART.11. INTERVENTI ESEGUITI PER COTTIMO FIDUCIARIO 7
ART.12. SCELTA DEL CONTRAENTE 8
ART.16. TERMINI DI PAGAMENTO 9
TITOLO IV - DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI 10
ART.18. INTERVENTI D’URGENZA 10
ART.19. DISPOSIZIONI SPECIALI PER I SERVIZI TECNICI 10
TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI 11
ART.20. PROGRAMMAZIONE DELLE ACQUISIZIONI IN ECONOMIA 11
ART.23. DISPOSIZIONE TRANSITORIA 11
REGOLAMENTO PER ACQUISIZIONI IN ECONOMIA DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI
Modalità e procedure da seguire per la realizzazione degli interventi in economia
TITOLO I – PRINCIPI
ART.1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1. Il presente regolamento è emanato in attuazione delle previsioni di cui all’ art.125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito «Codice»), nell’ambito dei principi di buon andamento e i mparzialità dell'amministrazione di cui all’art. 97 d ella Costituzione e dei principi desumibili dal diritto comunitario vigenti nell’ordinamento nazionale.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l’affidamento in economia avvenga in termini temporali ristretti e con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa oltre che dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.
3. Le acquisizioni in economia sono ammesse per :
− lavori di importo non superiore a € 200.000,00;
− beni e servizi per importi inferiori alla soglia di € 200.000,00(1); tale soglia, ai fini dell’applicazione del presente Regolamento è adeguata automaticamente secondo il meccanismo del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.
4. Il ricorso agli interventi in economia è am messo in relazione all'oggetto e a i limiti di importo delle singole voci di spesa come individuate nel presente Regolamento. Nessuna acquisizione di lavori, fornitura di beni o p restazione di servizi può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere i limiti economici di cui al precedente comma 3.
5. Tutti gli importi previsti dal presente regolamento s’intendono I.V.A. Esclusa.
(1) Regolamento (CE) n. 1251/2011
ART.2. MODALITÀ DI ACQUISIZIONE IN ECONOMIA
1. L'acquisizione degli interventi in economia può avvenire:
a) in amministrazione diretta;
b) per cottimo fiduciario.
2. Sono “in amministrazione diretta” gli interventi eseguiti dal personale dipendente di Xxxxx (nel seguito «Agenzia»), impiegando materiali, mezzi e quanto altro occorra nella disponibilità della stessa Agenzia, ovvero reperiti sul mercato.
3. Sono “ cottimo fiduciario” gli interventi in cui l’acquisizione avviene mediante l'affidamento a soggetti esterni all’Agenzia, purché in possesso dei necessari requisiti.
ART.3. PROCEDURE ALTERNATIVE E CONGRUITA’ DEI PREZZI
1. La procedura di acquisti in economia può essere condotta, in tutto o in parte, dalla stazione appaltante avvalendosi di sistemi informatici di negoziazione e di scelta del contraente, nonché con l’utilizzo di documenti informatici, nel rispetto dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione.
2. Al fine di effettuare gli acquisti in economia attraverso strumenti telematici, la stazione appaltante può ut ilizzare il mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), nonché aderire alle convenzioni CONSIP.
3. L'accertamento della congruità dei prezzi offerti dagli operatori economici invitati è effettuato attraverso elementi di riscontro dei prezzi correnti risultanti dalle indagini di mercato.
4. Ai fini dell’accertamento della congruità dei prezzi, di cui al comma 3, e fermo restando quanto previsto all’art. 7, comma 5, del Codice, la stazione appaltante può avvalersi dei cataloghi di beni e servizi pubblicati sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).
ART.4. LIMITI ECONOMICI AGLI INTERVENTI IN ECONOMIA
1. In ottemperanza alle disposizioni normative richiamate al precedente articolo 1 comma 3, fatti salvi i diversi limiti previsti dal presente regolamento per particolari fattispecie, l’affidamento di ogni singolo lavoro in economia non p uò superare l’importo massimo, comprensivo degli oneri della sicurezza, di euro 200.000,00.
2. Per le forniture di beni e servizi non può essere superato l’importo di 200.000,00 euro (1).
3. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 non possono essere superati nemmeno con perizie di variante o suppletive, proroghe, appendici contrattuali o altre forme di integrazione, estensione o ampliamento dell’impegno economico contrattuale o extracontrattuale.
4. L’affidamento diretto per cottimo fiduciario dei lavori in economia non può superare l’importo di 40.000,00 euro IVA esclusa;
5. L’esecuzione in amministrazione diretta dei lavori in economia non può superare l’importo di 50.00,00 euro IVA esclusa;
6. L’affidamento diretto per l’acquisizione in economia di forniture e s ervizi non può superare l’importo di 20.000,00 euro IVA esclusa.
(1) Regolamento (CE) n. 1251/2011
TITOLO II - INTERVENTI ORDINARI
ART.5. LAVORI IN ECONOMIA
1. Si possono eseguire in economia i lavori il cui corrispettivo non superi l’importo di € 200.000,00, IVA esclusa, che rientrano in una delle seguenti categorie:
a) manutenzione o r iparazione di opere o i mpianti quando l’esigenza è r apportata ad eventi imprevedibili e non è possibile ricorrere ai normali strumenti di affidamento;
b) manutenzione di opere o impianti;
c) interventi non programmabili in materia di sicurezza
d) lavori che non possono essere differiti dopo l’infruttuoso esperimento delle procedure di gara
e) lavori necessari per la compilazione di progetti
f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell’appaltatore inadempiente, qualora sussista l’urgenza e la necessità di completare i lavori.
2. Nell’ambito delle precedenti categorie generali l’Agenzia, in relazione alle proprie specifiche competenze, individua le seguenti tipologie di lavoro eseguibili in economia:
− manutenzione ordinaria: gli interventi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrarli o mantenerli in efficienza; manutenzione e installazione di impianti tecnologici di qualunque genere, sia nuovi che esistenti.
− manutenzione straordinaria: le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e delle infrastrutture di qualunque genere, nonché per realizzare
ed integrare i servizi igienico-sanitari e t ecnologici, sempre che non al terino i volumi e l e superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.
− messa a nor ma: l'intervento mirante ad adeguare gli edifici, infrastrutture e pertinenze alle norme vigenti in materia di sicurezza, agibilità, igiene ecc. anche su impulso delle Autorità preposte alla vigilanza e al Controllo.
ART.6. FORNITURE IN ECONOMIA
1. Possono essere eseguite in economia le forniture di beni concernenti:
a) arredi e attrezzature per uffici, centri stampa, biblioteche, archivi storici e correnti, laboratori, nonchè stand, arredi e attrezzature per esposizioni, mostre, fiere specializzate, sagre e rassegne agroalimentari in genere;
b) apparecchiature informatiche, programmi informatici, apparecchiature da laboratorio e materiale di consumo per laboratorio;
c) timbri, valori bollati, materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d’uso di attrezzature d’ufficio e di laboratorio di qualsiasi genere;
d) materiale per la redazione di atti, lavori di stampa e tipografia, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale quali libri, pubblicazioni, r iviste e giornali;
e) vestiario e accessori di servizio e dispositivi di protezione individuale per i dipendenti;
f) farmaci, vaccini, presidi medico-chirurgici, supporti medicali e prodotti sanitari in genere;
g) combustibile per il riscaldamento d’immobili;
h) fornitura di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e t elematiche fisse e mobili, compresi i beni e gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;
i) materiali per la pulizia, derattizzazione, deblatizzazione, disinfestazione, disinfezione, monitoraggio e controllo degli immobili, delle infrastrutture e degli impianti sotto il profilo igienico sanitario;
j) materiale tecnico di consumo per lavori di ferramenta, elettricità, carpenteria e muratura;
k) attrezzature tecniche e strumenti scientifici e di sperimentazione, televisori, registratori, radio, telecamere, apparecchi fotografici, proiettori, microfilmatori, impianti per amplificazione e videoconferenze, apparecchiature tipografiche e per la produzione di artefatti comunicativi in genere, destinati allo svolgimento di attività e servizi dell’Agenzia;
l) automezzi, motocicli, biciclette, macchine operatrici in generale, carburanti e r elativi lubrificanti, pezzi di ricambio e accessori per il funzionamento e la manutenzione degli stessi mezzi;
m) spese di rappresentanza in genere e per omaggi di rappresentanza, coppe, medaglie, diplomi, e altri oggetti per premi;
n) beni alimentari, attrezzature e arredi di qualunque genere per la somministrazione alimentare;
o) locazione di beni mobili e locazione finanziaria;
p) beni mobili, in genere, posti a corredo e per il funzionamento dei beni immobili;
q) impianti per la produzione, l’utilizzo, la distribuzione e la vendita di energia elettrica da f onti rinnovabili di qualunque genere;
r) impianti tecnologici, fattori produttivi, processi e brevetti per la realizzazione di progetti pilota aventi per obiettivo la divulgazione di innovazioni nella produzione, trasformazione, distribuzione, certificazione, valorizzazione e vendita di prodotti agricoli ed agroalimentari di qualunque genere;
s) beni di prima necessità, scorte, mangimi, medicinali, attrezzature, mezzi e tutti I tipi di beni necessari per affrontare calamità naturali ed emergenze di qualunque genere dovessero verificarsi nel comparto agricolo;
t) ogni altro bene necessario per garantire lo svolgimento e la continuità delle attività ordinarie ed anche straordinarie dell’Agenzia;
2. Il ricorso all’acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:
a) risoluzione di un precedente contratto, o in danno al contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o c onveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, xxx non previste, se non sia possibile imporne l’esecuzione nell’ambito del contratto medesimo;
c) prestazioni periodiche di forniture, a seguito della scadenza del relativo contratto, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo.
ART.7. SERVIZI IN ECONOMIA
1. Possono essere eseguite in economia le prestazioni di servizi a f avore dell’Agenzia individuate come segue:
a) servizi di manutenzione e r iparazione di: apparecchiature, attrezzature, impianti, automezzi, macchine operatrici, beni mobili registrati ed altri beni mobili in genere;
b) servizi di manutenzione e riparazione di tutte le opere che appartengono al patrimonio dell’Agenzia quali: uffici, locali, edifici, manufatti, strade, piazze, parchi e giardini, dighe, ponti, acquedotti, reti fognanti, impianti di depurazione, impianti elettrici e di illuminazione, impianti per il tempo libero e altri beni immobili di qualunque genere;
c) servizi di trasporto di qualunque genere, compreso l’acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, servizi postali e a ltri servizi di trasporto o m essaggeria estranei al servizio postale;
d) servizi di telecomunicazione;
e) servizi assicurativi, bancari, legali, notarili, catastali, di consulenza tecnica, scientifica, economica, amministrativa, fiscale, tributaria e finanziaria, escluso il servizio di tesoreria/cassa, compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed immobili e i contratti di leasing;
f) servizi informatici e affini;
g) servizi di ricerca e sviluppo, compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie, ricerche di mercato;
h) servizi consulenza, organizzazione e gestione di concorsi pubblici per l’Agenzia;
i) servizi di consulenza gestionale e affini;
j) servizi pubblicitari, compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e acquisto dei relativi spazi;
k) servizi di pulizia e manutenzione del verde;
l) servizi di recupero, valorizzazione e gestione di biblioteche e archivi storici, microfilmatura, restauro conservativo, copiatura e catalogazione dei documenti;
m) servizi di editoria e di stampa, compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia, trascrizione, registrazioni televisive, audiovisive e Radiofoniche;
n) eliminazione di scarichi e r ifiuti speciali, derattizzazione, disinfestazione, sanificazione, degli edifici e delle proprietà immobiliari e servizi analoghi;
o) servizio di mensa, catering, degustazioni tecniche, panel test e servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto;
p) servizi relativi alla sicurezza, compresi i servizi di vigilanza, sorveglianza e videosorveglianza di immobili;
q) servizi relativi all’istruzione compresa la gestione di corsi di qualunque genere e grado;
r) servizi sanitari, comprese visite mediche e analisi cliniche di qualunque genere;
s) servizi per l’organizzazione e la gestione di mostre, fiere, esposizioni, sagre, convegni, congressi, conferenze, riunioni altre manifestazioni promozionali, culturali e scientifiche;
t) servizi di facchinaggio, compreso montaggio e smontaggio di attrezzature mobili;
u) servizi di reperimento di personale per mezzo di Agenzia per il lavoro, servizi a supporto di procedure di concorsi pubblici, nonché servizi di ricerca di manodopera specializzata;
v) servizi di archiviazione, anche informatica, deposito e custodia di documentazione corrente;
2. Possono, altresì, essere eseguite in economia le prestazioni dei seguenti servizi:
a) noleggio di beni, attrezzature, macchine operatrici e autovetture per trasporto di persone e merci;
b) locazioni d’immobili a breve termine da adibire a magazzini, posti auto ed altri utilizzi necessari;
c) spese relative a servizi di rappresentanza;
d) servizi di cui all’art.19, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;
e) servizi attinenti all’agricoltura, all’ambiente, al paesaggio ed alla ruralità;
3. Il ricorso all’acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:
a) risoluzione di un precedente contratto, o in danno al contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o c onveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, xxx non previste, se non sia possibile imporne l’esecuzione nell’ambito del contratto medesimo;
c) prestazioni periodiche di servizi, a s eguito della scadenza del relativo contratto, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo.
ART.8. INTERVENTI MISTI
1. Qualora in un intervento siano previsti contemporaneamente lavori, forniture e servizi, o lavori e forniture, o lavori e servizi, o forniture e servizi, si applica la disciplina regolamentare relativa al settore economicamente prevalente.
TITOLO III – PROCEDIMENTO
ART.9. COMPETENZE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
1. Ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 de lla Legge 7/8/1990 n° 241 e s.m., per ogni acquisizione in economia di cui al presente Regolamento, è nominato un Responsabile del Procedimento.
2. Di norma, il Responsabile del Procedimento, è nominato dal Direttore del Servizio titolare della UPB tra i dipendenti dell’Agenzia in possesso di adeguata professionalità, cui è demandata l’istruttoria e o gni altro adempimento inerente al procedimento, esclusa l'adozione del provvedimento finale. In mancanza di detta nomina, il Responsabile del Procedimento è individuato nel Direttore del Servizio competente.
3. Il nominativo del Responsabile del Procedimento è reso noto nella lettera di invito e nell’ordinativo.
4. Per ciascun affidamento in economia, ove la natura della prestazione lo richiede, è nominato un Direttore dell’esecuzione del contratto che svolge i compiti di cui al D.Lgs. 163/2006.
ART.10. INTERVENTI ESEGUITI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA
1. Gli interventi in amministrazione diretta sono eseguiti con personale dipendente.
2. La disponibilità di materiali, attrezzi, mezzi d'opera e trasporto necessari, è c onseguita per mezzo di ordinazioni secondo le modalità fissate dal presente regolamento per gli interventi eseguiti per cottimo fiduciario, in quanto compatibili.
ART.11. INTERVENTI ESEGUITI PER COTTIMO FIDUCIARIO
1. Gli affidamenti mediante cottimo fiduciario avvengono nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento. Gli operatori economici sono individuati sulla base di indagini di mercato ovvero scelti tra quelli iscritti nel costituendo “Albo Fornitori” della Agenzia.
2. L’affidatario di contratti in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale,capacità tecnico-professionale ed ec onomico-finanziaria prescritti per prestazioni di pari importo affidate con le ordinarie procedure di scelta del contraente.
3. Gli affidamenti mediante cottimo fiduciario avvengono mediante consultazione di almeno cinque operatori secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito.
4. La lettera d’invito può essere inoltrata anche via telefax o v ia posta elettronica. Di norma contiene:
a) l'oggetto del lavoro da eseguire, dei beni da fornire, del servizio da prestare;
b) le eventuali garanzie e cauzioni, sia provvisorie che definitive;
c) il termine di presentazione delle offerte e gli elementi di valutazione, in caso di affidamento in base all’offerta economicamente più vantaggiosa;
d) le caratteristiche tecniche e qualitative del lavoro, del bene, del servizio, nonché le modalità, le condizioni e il luogo di esecuzione, di fornitura, di prestazione;
e) l’importo presunto e le modalità di pagamento;
f) le modalità di presentazione dell’offerta e i criteri di affidamento;
g) il termine d’esecuzione e le eventuali penalità per i ritardi;
h) la dichiarazione di assoggettarsi a quanto previsto dalla lettera d’invito e dall’eventuale capitolato d’oneri e di uniformarsi alle disposizioni vigenti;
i) i requisiti generali e d’ professionale che devono possedere gli operatori economici.
6. Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un unico interlocutore nei seguenti casi:
a) quando si tratti di prorogare o ampliare il contratto limitatamente al periodo necessario per il completamento della procedura di nuovo affidamento a terzi;
b) nel solo caso di lavori, quando l'importo della spesa risulti inferiore a euro 40.000,00;
c) nel solo caso di servizi o di forniture, quando l'importo della spesa risulti inferiore a euro 20.000,00, oppure in caso di nota specialità del bene o servizio da acquisire, o in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato.
ART.12. SCELTA DEL CONTRAENTE
1. La scelta del contraente avviene in conformità a quanto previsto nella lettera d’invito in uno dei seguenti modi:
a) in base al prezzo più basso, qualora l’oggetto dell’intervento sia chiaramente individuato negli atti disponibili e non sia prevista alcuna variazione qualitativa;
b) in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti anche in forma sintetica.
2. L'esame e l a scelta delle offerte è ef fettuate dal Dirigente del Servizio competente/Responsabile del Procedimento, alla presenza di due testimoni e coadiuvato da almeno di un esperto competente in relazione alla tipologia della prestazione da acquisire, ove ciò fosse necessario.
3. Dell’esito della procedura di scelta del contraente e di accettazione dell’offerta è r edatto un verbale sintetico che, nei casi di cui al comma 1, lettera b), è corredato della motivazione che ha determinato la scelta.
4. Quando la scelta del contraente avviene col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il verbale deve dare atto dell’iter logico seguito nell’attribuzione delle preferenze che hanno determinato l’affidamento.
ART.13. CONTRATTI APERTI
1. Sono contratti aperti i contratti in cui la prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi/ordinazioni non predeterminati nel numero, ma resi necessari secondo le effettive necessità delle Strutture dell’Agenzia.
2. Nel caso di contratti aperti, una v olta stipulato il contratto in una de lle forme previste dal regolamento, le ordinazioni sono fatte volta per volta con le modalità stabilite dal singolo contratto o con semplice ordinazione che deve recare:
a) l'oggetto della singola ordinazione, nell’ambito del contratto aperto;
b) le caratteristiche tecniche e qualitative dell’oggetto della singola ordinazione ai prezzi stabiliti nel contratto;
c) il termine assegnato per l’attuazione della singola ordinazione;
d) ogni altro elemento previsto dalla lettera d’ che non sia già determinato contrattualmente.
3. In caso di forniture o servizi ripetitivi per i quali la necessità sia solo eventuale e non predeterminabile, il contratto può essere costituito dai preventivi offerti, recanti il termine di validità degli stessi, che costituisce vincolo per l’affidatario nel corso del periodo di validità delle offerte o di efficacia del contratto potranno essere effettuate singole ordinazioni ogni volta che ne r icorra la necessità.
4. Delle condizioni di cui al presente articolo, con la precisazione che si tratta di un c ontratto aperto, deve essere fatta esplicita menzione negli atti propedeutici all’affidamento.
ART.14. GARANZIE
1. Per gli interventi in economia, disciplinati dal presente regolamento, non è previsto l’obbligo di prestare cauzioni provvisorie o def initive che potranno essere eventualmente previste, ai sensi e nelle forme di cui all’articolo 75 del D. Lgs. n. 163/06, a discrezione del Responsabile del procedimento, tenendo conto della tipologia o della natura della prestazione.
2. I soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione delle assicurazioni di cui all’art. 129 del Codice, per tutti gli affidamenti di lavori di importo inferiore a eur o 40.000,00, a c ondizione che siano comunque muniti di polizza generica di responsabilità civile.
ART.15. VERIFICA E COLLAUDO
1. Tutti gli interventi in economia sono soggetti a collaudo o attestazione di regolare esecuzione entro venti giorni dall’acquisizione.
2. Per le spese di importo inferiore a € 40.000,00, il collaudo può essere effettuato in forma sintetica anche a margine degli atti di liquidazione.
3. Per le prestazioni di lavori, il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione. Il conto finale dei lavori fino a 40.000 euro, I.V.A. esclusa, che non abbiano richiesto modalità esecutive di particolare complessità può es sere redatto in forma semplificata mediante apposizione del visto del direttore dei lavori a tergo della fattura, con l'attestazione della regolare esecuzione. delle prestazioni. L’apposizione del visto sostituisce il certificato di regolare esecuzione.
4. Per le prestazioni di servizi, il collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione a seguito di accertamento dell’ adempimento delle prestazioni attestato dal responsabile del procedimento o dal responsabile dell’esecuzione del contratto, se individuato, o da loro delegato.
5. Per le forniture di beni consumabili, il collaudo è sostituito dalla verifica della loro regolarità, effettuata dal competente magazzino al momento del ricevimento o da altro incaricato.
6. Il collaudatore, accertata la corrispondenza delle forniture alle prescrizioni tecniche e funzionali, emette il certificato di collaudo.
7. Qualora vengano accertati difetti tali da rendere la fornitura del tutto inidonea alla sua destinazione, il collaudatore rilascia dichiarazione di non collaudabilità. Le forniture o p arte delle forniture dichiarate non collaudabili sono rifiutate e considerate come non c onsegnate, con la conseguente applicazione delle penali eventualmente previste e, se del caso, della risoluzione per inadempimento.
8. Il collaudo non può essere eseguito da s oggetti che abbiano partecipato al procedimento di acquisizione della prestazione.
ART.16. TERMINI DI PAGAMENTO
1. I pagamenti relativamente agli affidamenti in economia sono disposti nel termine indicato dal contratto di cui all’art. 11, comma 5, a decorrere comunque dalla data di accertamento, da parte del direttore del servizio o suo delegato della rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.
ART.17. MEZZI DI TUTELA
1. Qualora la controparte non adempia gli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale, l’Agenzia si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno, previa diffida.
2. Sono applicabili gli articoli 239 e 240 del Codice (transazione e accordo bonario).
TITOLO IV - DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI
ART.18. INTERVENTI D’URGENZA
1. Nei casi in cui l’attuazione degli interventi è determinata dalla necessità di provvedere d’urgenza ai sensi degli articoli 6, comma 2, lett. d) e 7, comma 3, lett. d), questa deve risultare da un verbale in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i provvedimenti necessari per la rimozione dello stato di pericolo, fermo restando il divieto di frazionamento artificioso, al fine di eludere i limiti economici stabiliti nel presente regolamento.
2. Il verbale è redatto dal soggetto che richiede l’intervento e d eve essere corredato da una stima dei costi dell’intervento ai fini dell’assunzione del relativo impegno finanziario.
3. Per i lavori di somma urgenza trova applicazione l’art.147 del D.P.R. 554/1999.
ART.19. DISPOSIZIONI SPECIALI PER I SERVIZI TECNICI
1. Per servizi tecnici s’intendono:
a) gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione di cui all’art. 91 del Codice;
b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all’art. 112, commi 1 e 5, del Codice;
c) le attività di supporto al responsabile del procedimento di cui all’art. 10, comma 7, del Codice;
d) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, la documentazione catastale ecc.);
2. E’ consentito l’affidamento diretto a s oggetto idoneo dei servizi tecnici di cui al comma 1 di importo inferiore a euro 20.000,00.
3. I servizi tecnici di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), di importo pari o s uperiore a euro 20.000,00 e inferiore a euro 100.000,00 sono affidati, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza mediante procedura negoziata, previo invito ad almeno cinque soggetti idonei, in base alle seguenti linee guida, determinate preventivamente:
a) possesso di requisiti minimi necessari all’ammissione alla procedura, costituiti dall’abilitazione all’esercizio della professione e, motivatamente, dal possesso di esperienze precedenti analoghe alla prestazione da af fidare, in misura improntata alla ragionevolezza e proporzionalità rispetto all’incarico da affidare;
b) uno o più d’uno dei seguenti elementi di valutazione, selezione o preferenza:
− ribasso sull’importo motivatamente posto a base della procedura a titolo di corrispettivo;
− tempi di espletamento delle prestazioni da affidare;
− conoscenza della materia oggetto dell’incarico ricavabile da curricula;
4. I servizi di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), di importo pari o superiore a euro 100.000,00 sono disciplinati dall’art. 91 del Codice.
TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI
ART.20. PROGRAMMAZIONE DELLE ACQUISIZIONI IN ECONOMIA
1. Le acquisizioni in economia di cui al presente regolamento sono effettuate in seguito ad attività di programmazione, che viene annualmente svolta dalle Direzioni Centrali e Dipartimentali. Il Programma delle acquisizioni è formulato in coerenza con le previsioni del budget.
2. Le acquisizioni in economia, di qualunque importo, non programmate devono essere oggetto di tempestiva comunicazione, recante adeguata motivazione, alla Direzione Generale dell’Agenzia.
ART.21. PUBBLICITÀ
1. Fatte salve le forme di pubblicità eventualmente imposte per legge, l’esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario è soggetto ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul profilo di committente xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/ entro trenta giorni dall’affidamento.
ART.22. RINVIO
1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. 163/2006 nonché, in quanto applicabili, le norme della Legge Regionale 7 agosto 2007,
n. 5, leggi e i regolamenti in materia.
ART.23. DISPOSIZIONE TRANSITORIA
1. Nelle more di adozione dell’“Albo Fornitori” di cui al precedente art.12 che costituisce lo strumento per identificare gli operatori economici con cui negoziare ai sensi del presente Regolamento, gli affidamenti mediante cottimo fiduciario per le acquisizioni di beni e servizi di importo compreso tra 20.000,00 euro e 200.000,00(1) euro e per le acquisizioni di lavori di importo compreso tra 40.000,00 euro e 200.000,00 euro avverranno mediante indagini di mercato.
2. Gli affidamenti in economia d’importo inferiore a: 20.000,00 euro, per quanto concerne le acquisizioni di forniture e di servizi; e 40.000,00 euro, per quanto concerne l’affidamento di lavori, potranno avvenire anche mediante negoziazione tra gli operatori economici attualmente operanti con l’Agenzia o che presentano candidatura spontanea.
(1) Regolamento (CE) n. 1251/2011
ART.24. ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente Regolamento entra in vigore al momento della sua approvazione formale da parte del Direttore Generale ed è reso pubblico sul Sito internet dell’Agenzia xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/ e ne è data notizia sul BURAS.