Bando di concorso per la concessione di prestiti agli studenti universitari della Regione Emilia-Romagna
Bando di concorso per la concessione di prestiti agli studenti universitari della Regione Xxxxxx-Romagna
SOMMARIO
Oggetto art. 1
Numero dei prestiti disponibili art. 2
Destinatari art. 3
Compatibilità/Incompatibilità art. 4
Requisiti di accesso generali art. 5
Requisiti economici art. 6
Requisiti di merito art. 7
Requisiti di onorabilità creditizia art. 8
Modalità di presentazione delle domande art. 9
Scadenze per la presentazione delle domande art. 10
Graduatorie art. 11
Modalità di concessione dei prestiti art. 12
Importo e durata dell’apertura di credito art. 13
Revoca anticipata dell’apertura di credito art. 14
Controlli sulle autocerticazioni - Sanzioni art. 15
Rapporti con Unicredit banca SpA art. 16
Comunicazioni art. 17
Tutela dati personali –Responsabile del procedimento art. 18 APPENDICE - art. 2.3 e art. 6 delle “Norme Generali” del Bando benefici 2013/2014
Art. 1
(Oggetto)
1. L’Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori – ER.GO - in accordo con UniCredit
S.p.a. offre la possibilità di richiedere prestiti fiduciari a studenti iscritti alle Università di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Xxxxxx, Parma, agli Istituti dell’Alta Formazione Artistica e Musicale con sede in Xxxxxx-Romagna e alla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Misano Adriatico, senza necessità di presentare garanzie reali o personali di terzi.
Art. 2
(Numero dei prestiti disponibili)
1. I prestiti fiduciari messi a disposizione con il presente bando sono n.260, così ripartiti:
- 100 per i corsi di laurea, di laurea specialistica e magistrale, di laurea specialistica e magistrale a ciclo unico, e di laurea in Scienze della Formazione Primaria e per i Diplomi di primo e secondo livello degli Istituti dell’Alta Formazione Artistica e Musicale;
- 60 per i Dottorati di ricerca e le Scuole di Specializzazione;
- 100 per i master.
Art. 3
(Destinatari)
1. Possono accedere ai prestiti gli studenti iscritti regolarmente nell’anno accademico 2013/2014 ai seguenti corsi:
- al terzo anno dei corsi di laurea triennale, dei corsi accademici di primo livello degli Istituti dell’Alta Formazione Artistica e Musicale e alla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Misano Adriatico;
- agli ultimi tre anni dei corsi di laurea specialistica o magistrale a ciclo unico;
- agli ultimi due anni del Corso di Scienze della Formazione Primaria;
- al primo e secondo anno dei corsi di laurea specialistica o magistrale e di diploma accademico di secondo livello dell’Alta Formazione Artistica e Musicale;
- ai corsi di specializzazione ad esclusione di quelli dell’Area Medica di cui al decreto legislativo 368/1999;
- ai corsi di dottorato di ricerca;
- ai master, con l’esclusione dei master per i quali sono previsti altri interventi pubblici (es. assegni formativi, ecc.).
Art. 4
(Compatibilità/Incompatibilità)
1. I prestiti sono cumulabili con le borse di studio, gli assegni formativi, i contributi messi a concorso da ER.GO.
2. I prestiti non sono cumulabili con altre tipologie di prestiti concessi dalle Università o da altri soggetti pubblici o privati.
Art. 5
(Requisiti di accesso generali)
1. Per poter accedere ai prestiti sono richiesti i seguenti requisiti generali:
• essere residenti in Italia;
• requisiti economici;
• requisiti di merito;
• requisiti di onorabilità creditizia.
Art. 6
(Requisiti economici)
1. I richiedenti devono avere un Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a € 37.500,00 ed un Indicatore della situazione patrimoniale equivalente (ISPE) non superiore a € 62.000,00, riferiti alle condizioni economiche dell’anno 2012.
2. L’ISEE è calcolato sulla base della composizione del nucleo familiare, dei redditi e dei patrimoni posseduti. L’ISPE è calcolato sulla base del patrimonio mobiliare e immobiliare posseduto dal nucleo familiare, rapportato al numero di componenti il nucleo.
3. Per gli studenti che possiedono redditi all’estero non ricompresi nella dichiarazione dei redditi in Italia:
a) redditi esteri: sono valutati sulla base del tasso di cambio medio dell’euro nell’anno di riferimento, definito con decreto del Ministero delle Finanze;
b) patrimoni mobiliari: sono valutati sulla base del tasso di cambio medio dell’euro nell’anno di riferimento, definito con decreto del Ministero delle Finanze;
c) patrimoni immobiliari localizzati all’estero, detenuti al 31 dicembre 2012: sono valutati solo nel caso di fabbricati, sulla base del valore convenzionale di € 500,00 al metro quadrato.
In tali casi si procede ad un calcolo dell’ISEE con le modalità previste per gli studenti italiani, ove applicabili.
4. Gli studenti stranieri, per quanto riguarda la documentazione relativa alla situazione economica e familiare, devono attenersi a quanto specificato nell'art. 2.3 delle Norme Generali del Bando Benefici 2013/2014, riportato in appendice al presente testo.
5. La condizione di studente indipendente è definita dall’art. 6.2 delle Norme Generali, riportato in appendice al presente testo.
Art. 7
(Requisiti di merito)
Per accedere ai prestiti sono richiesti i seguenti requisiti di merito.
1. Per studenti iscritti al terzo anno dei corsi di laurea triennale, dei diplomi accademici di I livello delle Istituzioni di alta formazione artistica e musicale e della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Misano Adriatico; agli ultimi 3 anni dei corsi di laurea specialistica o magistrale a ciclo unico; al primo e secondo anno dei corsi di laurea specialistica o magistrale e di diploma accademico di II livello delle Istituzioni di alta formazione artistica e musicale:
- non essere mai stati iscritti come “fuori corso” o “ripetente” negli anni accademici precedenti;
- avere acquisito tutti i crediti formativi previsti dal proprio ordinamento didattico degli anni accademici precedenti già conclusi alla data di presentazione della domanda, esclusi quelli da acquisire mediante tirocini dell’anno accademico precedente.
Gli iscritti al primo anno di laurea specialistica/magistrale devono avere conseguito la laurea entro la durata normale del corso di studi.
2. Per studenti iscritti agli ultimi due anni del Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria:
- non essere mai stati iscritti come “fuori corso” o “ripetente” negli anni accademici precedenti;
- avere acquisito tutti i crediti formativi/esami previsti dal proprio ordinamento didattico per gli anni precedenti già conclusi alla data di presentazione della domanda, esclusi quelli da acquisire mediante tirocini dell’anno accademico precedente.
3. Per studenti iscritti ai corsi di specializzazione, ad eccezione di quelli dell’area medica di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e ai corsi di dottorato di ricerca:
- se iscritti al primo anno: non si richiede alcun requisito di merito;
- se iscritti ad anni successivi: avere superato le verifiche previste per l’ammissione al nuovo anno di corso.
4. Per studenti iscritti ai master
- se iscritti al primo anno: non si richiede alcun requisito di merito;
- se iscritti al secondo anno: avere superato le verifiche previste per l’ammissione al nuovo anno di corso.
Art. 8
(Requisiti di onorabilità creditizia)
Gli studenti, per potere beneficiare del prestito
1. devono risultare incensurati e non avere subito protesti;
2. non devono trovarsi o essersi trovati, anche in passato, in situazione debitoria nei confronti di ER.GO non onorata nei tempi previsti.
Art. 9
(Modalità di presentazione delle domande)
1. Le domande devono essere presentate tramite Internet, collegandosi al sito xxx.xx-xx.xx.
2. Le domande compilate dovranno essere stampate, firmate in originale e inviate per posta nei termini indicati al successivo articolo 10, con raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: ER.GO – X.xx Xxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxx (fa fede il timbro postale di arrivo) o tramite PEC all’indirizzo xxxx@xxxxxxxxx.xx-xx.xx.
3. Gli studenti extracomunitari dovranno allegare alla domanda la carta di identità rilasciata dall’Autorità Italiana.
4. I dati di iscrizione e di merito raggiunti successivamente alla domanda dovranno essere tempestivamente comunicati ad ER.GO.
Art. 10
(Scadenze per la presentazione delle domande)
1. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al – 14 febbraio 2014
2. Qualora il numero di studenti idonei risulti inferiore a quello dei prestiti previsti nel precedente art. 2, i termini per la presentazione delle domande saranno periodicamente riaperti. A tal fine sono fin da ora fissate le seguenti scadenze:
- 11 aprile 2014
- 6 giugno 2014
Art. 11
(Graduatorie)
1. Qualora non sia possibile concedere il prestito a tutti gli studenti idonei, in quanto risultino essere in numero superiore a quello dei prestiti previsti, verranno effettuate graduatorie distinte per corsi, definite in ordine crescente in base all’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), dando priorità agli studenti idonei non assegnatari di borse di studio nell’anno accademico di riferimento.
2. In subordine sono applicati i seguenti ulteriori criteri di ordinamento, elencati per priorità:
1. essere iscritti ai corsi di laurea magistrale;
2. essere iscritti ai corsi afferenti a settori disciplinari scientifici e tecnologici;
3. avere figli a carico;
4. essere residenti in Xxxxxx-Romagna.
In caso di ulteriore parità è data precedenza allo studente più giovane di età.
Art. 12
(Modalità di concessione dei prestiti)
1. Tutti gli studenti che presentano domanda di prestito dovranno comunicare ad ER.GO l’avvenuta iscrizione al corso indicato in domanda. L’effettiva concessione del prestito è infatti subordinata al perfezionamento dell’iscrizione.
2. L’assenza di qualunque comunicazione scritta da parte degli interessati, farà venir meno il diritto al prestito.
3. Al termine delle operazioni di verifica dei requisiti e dopo aver effettuato i controlli sui requisiti di iscrizione e di merito, agli idonei che rientreranno nel numero di prestiti indicati nel bando, sarà trasmessa una lettera di presentazione di ER.GO da consegnare entro 60 giorni ad una Agenzia della Unicredit Banca SpA per proseguire l’istruttoria per la concessione del prestito fiduciario.
4. La mancata consegna, da parte dello studente, della lettera di presentazione all’Unicredit Banca SpA entro 60 giorni dalla data di invio della comunicazione di ER.GO, oppure l’assenza di qualunque comunicazione scritta da parte dello stesso entro gli stessi termini, faranno venir meno il diritto a richiedere il prestito fiduciario.
5. Una volta avvenuta la consegna, da parte dello studente, della lettera di presentazione di ER.GO all’Agenzia della Unicredit Banca SpA prescelta, Unicredit Banca procederà alla
valutazione dell’onorabilità creditizia dello studente richiedente il prestito. Accertata l’onorabilità dello studente, Unicredit Banca procederà alla concessione di una apertura di credito in conto corrente di importo non superiore a quello indicato nella lettera di presentazione, dandone comunicazione ad ER.GO.
Art. 13
(Importo e durata dell’apertura di credito)
1. L’importo totale massimo del credito proponibile agli studenti è di € 7.800,00 all’anno,
per un importo complessivo di:
• € 7.800,00 per gli iscritti all’ultimo anno;
• € 15.600,00 per gli iscritti al penultimo anno;
• € 23.000,00 per gli iscritti al primo anno dei dottorati di ricerca ed al terzultimo anno delle scuole di specializzazione.
La messa a disposizione delle somme avviene in tranche annuali di pari importo, di cui la prima al momento della sottoscrizione con la Banca del contratto di apertura di credito.
L’apertura di credito in conto corrente avrà una durata massima pari alla durata legale residua del corso di studio prescelto.
2. L’importo totale massimo del credito per i master è di complessivi € 8.500,00.
La somma verrà messa a disposizione in due tranche di cui la prima, pari ad € 5.000,00, dopo la valutazione dell’onorabilità creditizia, e la seconda, pari ad € 3.500,00, alla scadenza fissata in ciascun bando di ammissione ai master per il pagamento della seconda rata delle tasse di
iscrizione.
L’apertura di credito in conto corrente avrà una durata massima pari a 18 mesi per i master di durata annuale full time e di 24 mesi per i master di durata biennale full time e part time.
3. Non verrà accolta in nessun caso una nuova domanda di prestito o di integrazione di quello già concesso.
Art. 14
(Revoca anticipata dell’apertura di credito)
1. L’apertura di credito in conto corrente viene revocata anticipatamente nelle seguenti ipotesi:
a) perdita dei requisiti di merito;
b) rinuncia agli studi;
c) sospensione degli studi;
d) decadenza dagli studi;
e) trasferimento ad altro Ateneo;
f) accertamento di false dichiarazioni dello studente, sia nella domanda di prestito fiduciario che in quelle per altri benefici per il diritto allo studio;
g) perdita dell’onorabilità creditizia.
2. Nelle ipotesi di revoca anticipata indicate nelle lettere dalla a) alla e) del presente articolo, lo studente potrà fare richiesta di prestito personale per rimborsare il credito fruito alle condizioni previste dal presente bando.
3. Nei casi previsti dalle lettere f) e g), di cui al comma 1, Unicredit Banca si riserva la facoltà di richiedere il pagamento di quanto dovutole in un’unica soluzione, oppure di concordare con lo studente piani di rientro personalizzati a condizioni di tasso di interesse non peggiorative rispetto a quelle stabilite per il prestito personale di cui al presente bando.
Art. 15
(Controlli sulle autocertificazioni – Sanzioni)
1. L’Azienda controlla la veridicità delle autocertificazioni rese dagli studenti sul modulo di domanda per l’accesso ai prestiti. L’Azienda dispone di un collegamento diretto con l’Anagrafe Tributaria e gli Atti del Registro del Ministero delle Finanze che consente il controllo sui dati reddituali/patrimoniali autocertificati. L’Azienda dispone anche di un accesso alla Banca dati dell’INPS per la verifica della presenza e della conformità dell’Attestazione ISEE riportata sul modulo di domanda.
2. Nell’espletamento dei controlli può essere richiesta idonea documentazione per accertare la veridicità dei dati dichiarati. Può essere richiesto l’invio di specifiche documentazioni al fine anche della correzione di errori materiali o di modesta entità, che comunque non siano tali da incidere sull’accesso ai benefici e sull’entità degli stessi, così come previsto dalla L. 212/2000.
3. Nel caso in cui dai controlli effettuati risulti che sia stato dichiarato il falso ai fini della concessione dei benefici, l’apertura di credito è revocata anticipatamente ai sensi dell’art.
14. L’Azienda è, inoltre, tenuta a segnalare il fatto all’Autorità Giudiziaria affinché questa giudichi la sussistenza di eventuali reati.
Art. 16
(Rapporti con UNICREDIT BANCA SPA)
1. Condizioni di conto corrente
Per la concessione del prestito è necessario intrattenere con la Banca un rapporto di conto corrente.
Il richiedente potrà beneficiare della soluzione package “Conto Super Genius 2.0”, che mette a disposizione varie agevolazioni, relativamente al conto stesso nonché a servizi bancari e consente l’accesso ai servizi extrabancari indicati nell’apposito Regolamento o altro prodotto con caratteristiche similari tempo per tempo commercializzato. Il rilascio di assegni, di carte di debito e di credito, etc. a valere sul conto corrente è in ogni caso a discrezione della BANCA.
2. Trasformazione del rapporto di credito in conto corrente in prestito personale
Al termine del periodo di concessione dell’apertura di credito in conto corrente stabilito nel contratto, la Banca - valutato il mantenimento dell’onorabilità creditizia - estingue il credito utilizzato dallo studente e concede un prestito personale di ammontare pari al credito in conto corrente utilizzato, destinato all’estinzione dello stesso.
La durata del periodo di rimborso è scelta dallo studente, entro le soglie di seguito specificate:
a) entro il limite massimo di 15 anni, per tutti i corsi di studio esclusi i master;
b) entro il limite massimo di 5 anni, per i master.
Lo studente potrà inoltre, a sua discrezione, usufruire di un periodo iniziale di grazia della durata massima di 1 anno per i master e 2 anni per gli altri corsi di studio.
Per periodo di grazia si intende l’arco temporale in cui non viene richiesto il pagamento delle rate e non maturano gli interessi.
In ogni caso, la somma del periodo di grazia e del periodo di rimborso non potrà superare i 5 anni per i master e i 15 anni per tutti gli altri corsi di studio.
3. Interessi passivi e altri oneri a carico dello studente
Per l’Apertura di Credito il tasso applicato dalla BANCA sarà variabile pari all’Euribor 3 mesi a cui va aggiunto lo spread commerciale di 3,50 punti. L’adeguamento del tasso avverrà trimestralmente.
Per quanto concerne invece il prestito personale, il tasso applicato dalla BANCA sarà fisso pari a:
* EUROIRS 4 anni per finanziamenti con durate da 12 a 60 mesi + spread commerciale di 3,50 punti;
* EUROIRS 10 anni per finanziamenti con durate da 61 a 120 mesi + spread commerciale di 3,50 punti;
* EUROIRS 15 anni per finanziamenti con durate superiori a 120 mesi + spread commerciale di 3,50 punti.
Nell’apertura di credito:
- gli interessi sono calcolati sul saldo derivante dall’effettivo utilizzo del credito concesso, con capitalizzazione trimestrale posticipata;
- non sono addebitate commissioni di massimo scoperto;
- l’eventuale estinzione è senza spese.
Nel prestito personale:
- non sono richieste spese di istruttoria;
- l’imposta di bollo o sostitutiva sono a carico del richiedente;
- è consentita in qualsiasi momento e senza oneri aggiuntivi l’estinzione anticipata totale: in tal caso il debitore è tenuto a rimborsare il solo debito residuo in linea capitale.
4. Rinvio
Per tutte le altre condizioni di dettaglio dei contratti di apertura di credito e di prestito personale si fa rinvio ai fogli informativi e ai documenti di sintesi di Unicredit Banca SpA, disponibili in qualsiasi Agenzia.
Art. 17
(Comunicazioni)
1. Tutte le comunicazioni inviate da ER.GO agli studenti richiedenti il prestito al recapito indicato nella domanda saranno considerate validamente effettuate.
2. ER.GO non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte degli studenti richiedenti, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali, o imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
3. Successivamente alla selezione degli studenti idonei, all’accertamento dei requisiti di iscrizione, economici e di merito e alla trasmissione agli stessi della lettera di presentazione, l’istruttoria per l’effettiva concessione del prestito passa alla competenza e sotto l’esclusiva responsabilità di Unicredit Banca e i rapporti di natura finanziaria intercorreranno direttamente tra questa e lo studente.
Art. 18
(Tutela dati personali – Responsabile del procedimento)
1. I dati personali saranno raccolti:
- da ER.GO, tramite le domande di ammissione al beneficio;
- da Unicredit Banca, nell’ambito dei successivi rapporti con gli studenti idonei al prestito fiduciario che opererà in qualità di titolare autonomo di trattamento, previo rilascio di adeguata informativa e acquisizione, ove prescritto, del consenso degli interessati.
2. I dati raccolti saranno trattati nel rispetto dei principi e delle disposizioni sulla protezione dei dati personali e sulla tutela della riservatezza stabiliti dal Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 e comunque esclusivamente per le finalità indicate nel presente Bando: in particolare per tutte le operazioni connesse all’organizzazione del Servizio ed alla concessione e gestione del prestito.
Per quest’unico scopo:
- i dati forniti dagli studenti ad ER.GO potranno essere, integralmente o parzialmente, comunicati a Unicredit Banca ed alle Università per i controlli di iscrizione e di merito;
- i dati acquisiti direttamente da Unicredit Banca potranno essere, integralmente o parzialmente, comunicati ad ER.GO.
3. Nelle ipotesi di mancata concessione o di revoca del prestito fiduciario, nonché di insolvenza, le informazioni potranno anche riguardare l’onorabilità creditizia e il rischio di solvibilità economica del richiedente o debitore.
Il trattamento verrà effettuato sia mediante sistemi informatici che in forma manuale con mezzi cartacei.
La resa dei dati richiesti è obbligatoria per l’ammissione al prestito fiduciario: la mancata comunicazione degli stessi potrà comportare l’esclusione dello studente dal beneficio.
In relazione al trattamento dei dati in oggetto, all’interessato sono garantiti i diritti di cui all’art. 7 del citato X.Xxx. 196/2003.
Il Titolare del trattamento è individuato in ER.GO – Xxx X. Xxxxx Xxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxxx.
APPENDICE – art. 2.3 e art. 6 delle “Norme Generali” del Bando benefici 2013/2014, approvato con delibera n. 40 del 5/06/2013
Art. 2.3 Studenti stranieri
1. Studenti stranieri provenienti da Paesi dell’Unione Europea.
Gli studenti stranieri provenienti da uno dei Paesi dell’Unione Europea sono equiparati ai cittadini italiani, anche per quanto riguarda le norme sulla semplificazione amministrativa e quindi possono autocertificare i redditi e i patrimoni, dichiarando nella domanda:
- i redditi complessivi percepiti all’estero nell’anno 2012: i redditi sono valutati sulla base delle parità permanenti ed espressi in euro;
- il patrimonio posseduto all’estero al 31/12/2012: i beni immobili sono considerati solo se fabbricati, sulla base del valore convenzionale pari a € 500,00 al metro quadrato; i patrimoni mobiliari sono valutati sulla base delle parità permanenti ed espressi in euro.
Tutti gli studenti sono tenuti a presentare entro i termini di scadenza dell’invio della stampa della domanda (articolo 11 delle Norme Generali) lo stato di famiglia e la documentazione relativa alle condizioni economiche e patrimoniali autocertificate, tradotti in lingua italiana ed autenticati dalle autorità dei Paesi in cui i redditi sono stati prodotti e dove sono posseduti i patrimoni, con gli importi espressi in euro.
2. Studenti stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione Europea.
Gli studenti stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione Europea devono presentare la documentazione delle condizioni economiche e patrimoniali rilasciata dalle autorità competenti per il territorio in cui i redditi sono stati prodotti e dove sono posseduti i patrimoni. La documentazione deve essere tradotta in lingua italiana ed autenticata dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio.
Nel caso dei Paesi in cui ci siano particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana, la documentazione può essere sostituita da un certificato in lingua italiana rilasciato dall’Ambasciata o da un Consolato in Italia del Paese di origine, legalizzato dalla Prefettura.
In ogni caso dalla documentazione deve risultare:
- la composizione del nucleo familiare;
- l’attività esercitata da ciascun componente il nucleo familiare nel 2012, compresi fratelli/sorelle maggiorenni. Nei casi in cui alcuni componenti non esercitino alcuna attività, deve risultare dalla documentazione la condizione di non occupazione o lo stato di disoccupazione e l’ammontare dell’eventuale indennità di disoccupazione o simile percepita;
- il periodo di svolgimento dell’attività lavorativa di ciascun componente (indicando se si tratta di un periodo inferiore o superiore a sei mesi nel corso del 2012);
- il valore del reddito conseguito nell’anno 2012 da ogni singolo componente, compresi fratelli/sorelle xxxxxxxxxxx o, in subordine, dal nucleo familiare complessivo;
- l’indicazione dei metri quadrati della casa di abitazione e di eventuali fabbricati posseduti nel 2012;
- l’ammontare dell’eventuale mutuo residuo al 31/12/2012 sulla casa di abitazione e/o sugli altri immobili;
- il valore del patrimonio mobiliare di ogni singolo componente del nucleo familiare posseduto al 31/12/2012;
- l’eventuale presenza nel nucleo di soggetti con invalidità o handicap documentati.
I valori locali devono essere espressi in euro sulla base del tasso medio di cambio delle valute estere dell’anno 2012, determinato ai sensi di legge.
Per la richiesta della documentazione gli studenti possono utilizzare il fac-simile disponibile sul sito internet xxx.xx-xx.xx.
3. Gli studenti stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione Europea, che risultano “particolarmente poveri”, (Tabella A), devono produrre una certificazione della Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale.
4. Anche gli studenti stranieri non appartenenti all’Unione Europea, al pari dei cittadini italiani, per dimostrare stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, possono ricorrere all’autocertificazione.
5. Gli studenti stranieri, il cui nucleo familiare risiede e percepisce redditi e/o possiede patrimoni in Italia, presentano la domanda con le stesse modalità previste per gli studenti italiani.
6. Gli studenti apolidi o rifugiati politici sono equiparati ai cittadini italiani e, ai fini della valutazione della condizione economica, sono esentati dal presentare dichiarazioni rilasciate da Ambasciate o Consolati, poiché si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia da autocertificare con le stesse modalità previste per gli studenti italiani.
Lo status di apolide o rifugiato politico deve essere comprovato dagli interessati mediante la documentazione ufficiale in loro possesso rilasciata, rispettivamente, dal Tribunale Civile per gli studenti apolidi e dalla specifica Commissione istituita presso il Ministero dell’Interno per i rifugiati politici.
7. Gli studenti stranieri in possesso di doppia cittadinanza presentano domanda scegliendo una delle due cittadinanze. Nel caso in cui una delle due cittadinanze sia quella italiana prevale quest’ultima.
8. In tutti i casi la documentazione relativa alle condizioni economiche e patrimoniali deve essere prodotta inderogabilmente entro le scadenze dell’invio della stampa della domanda, pena l’esclusione dalle graduatorie di idoneità.
9. Per gli studenti stranieri matricole provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione Europea e con nucleo familiare non residente in Italia sono previste riserve nell’assegnazione dei benefici come riportato negli specifici bandi. Xxxxxxx, pertanto, formulate apposite graduatorie.
Tabella A - ELENCO DEI PAESI “PARTICOLARMENTE POVERI”
Afghanistan | Djibouti | Laos | Samoa | Tuvalu |
Angola | Equatorial-Guinea | Lesotho | Sao-Tome & Principe | Uganda |
Bangladesh | Eritrea | Liberia | Senegal | Vanuatu |
Benin | Ethiopia | Madagascar | Sierra-Leone | Yemen |
Bhutan | Gambia | Malawi | Solomon-Islands | Zambia |
Burkina-Faso | Guinea | Mali | Somalia | Zimbabwe |
Burundi | Guinea-Bissau | Mauritania | South Sudan | |
Cambogia | Haiti | Mozambique | Sudan | |
Central-African-Rep | Kenya | Myanmar | Tanzania | |
Chad | Kiribati | Nepal | Tajikistan | |
Comoros | Korea-Dem-Rep | Niger | Timor-Leste | |
Congo-Dem-Rep | Kyrgyz-Rep | Rwanda | Togo |
Art. 6.2 – Definizione di studente indipendente
Criteri di valutazione aggiuntivi e correttivi rispetto alla certificazione ISEE, esclusivamente ai fini della concessione dei benefici di cui al presente bando :
• si considera facente parte del nucleo familiare dello studente anche il nucleo familiare del soggetto che ne sostiene l’onere di mantenimento (es. il nucleo familiare dei genitori dello studente, anche quando sono in un nucleo familiare distinto) tranne nel caso in cui lo
studente sia considerato indipendente.
La condizione di studente indipendente, per la quale non si tiene conto della situazione della famiglia d’origine, ma del nuovo nucleo familiare, è definita in relazione a:
a) residenza esterna da quella della famiglia di origine, da almeno due anni alla data di presentazione della domanda, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
b) redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati dallo studente, da
almeno 2 anni, non inferiori a € 7.077,15 annui;
Lo studente che, pur vivendo separato dal nucleo familiare d’origine, non sia in possesso di tutti i requisiti sopra indicati, non è considerato indipendente e deve compilare il modulo di domanda inserendo i dati della certificazione ISEE del suo nucleo familiare e della famiglia di origine. Ai fini della determinazione della condizione di studente in sede, pendolare o fuori sede si fa riferimento alla residenza del nucleo familiare di origine.1
• Il reddito e il patrimonio dei fratelli e/o sorelle dello studente componenti il nucleo familiare devono essere dichiarati per intero, pur concorrendo alla formazione dell’ISEE nella misura del 50 per cento;
• I redditi e i patrimoni esteri non inseriti nella dichiarazione dei redditi presentata in Italia concorrono a determinare le condizioni economiche:
a) redditi esteri: sono valutati sulla base del tasso di cambio medio dell’euro nell’anno di riferimento, definito con decreto del Ministro delle Finanze;
b) patrimoni immobiliari localizzati all’estero detenuti al 31 dicembre 2012: sono valutati solo nel caso di fabbricati, sulla base del valore convenzionale di 500 euro al metro quadrato;
c) patrimoni mobiliari: sono valutati sulla base del tasso di cambio medio dell’euro nell’anno di riferimento definito con decreto del Ministero delle Finanze.
• I genitori del richiedente sono separati di fatto (non legalmente) ma non esiste atto formale di separazione o di divorzio: il richiedente deve calcolare la condizione economica complessiva, sommando la condizione economica del nucleo familiare del genitore non convivente a quella del proprio nucleo familiare.
1 In tal caso le sue condizioni economiche saranno valutate nel seguente modo:
ISE= (ISR dello studente + ISR del nucleo familiare di origine) + (20% ISP dello studente + 20% ISP del nucleo familiare d’origine).
ISEE = ISE ottenuto/coefficiente scala di equivalenza corrispondente al nucleo familiare dello studente integrato con quello della famiglia d’origine.
ISPE = (ISP dello studente + ISP del nucleo familiare d’origine) / coefficiente scala di equivalenza corrispondente al nucleo familiare dello studente integrato con quello della famiglia d’origine.
Le varie franchigie ammesse possono essere detratte una sola volta.